REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 6 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI
FONDO UNICO PER L’OCCUPAZIONE E LA CRESCITA (FUOC)
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE
(Art. 9 dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 07/11/2014)
Art. 1 - Oggetto e finalità
Le presenti linee guida sono redatte in attuazione dell’art. 9 dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Calabria, Dipartimento 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato e FINCALABRA S.p.A., società in house della Regione Calabria e soggetto gestore del Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita (di seguito FUOC).
Il FUOC nasce dalla rivisitazione dei due strumenti messi in campo dalla Regione Calabria a valere sul Fondo Sociale Europeo per supportare i soggetti svantaggiati residenti nella Regione e stimolare la creazione di nuova occupazione stabile:
1) Fondo di garanzia per le Operazioni di Microcredito
2) Fondo di Garanzia per l’Occupazione IL FUOC è altresì costituito dal:
3) Fondo per le Attività Professionali promosse da Donne (Fondo Approdo), istituito per concedere
aiuti a favore di donne che esercitano attività professionali.
La natura di fondi di garanzia dei primi due interventi nacque dalla considerazione che occorresse stimolare il sistema bancario ad impegnarsi direttamente nella valutazione e successivo finanziamento delle iniziative proposte grazie al supporto di una elevata garanzia pubblica (80%).
In realtà, pur in presenza di tali rilevanti tutele finanziarie e contestualmente di rilevanti contributi in conto interesse, le banche operanti in Calabria hanno manifestato difficoltà e ritrosie ad accogliere i soggetti potenzialmente beneficiari dell’agevolazione.
A questo proposito, la Regione Calabria ha avviato la rimodulazione dei due fondi, attraverso un deciso cambio di strategia:
a) Trasformazione dei residui dei Fondi di Garanzia in Fondi di Finanziamento diretto;
b) Unione dei due Fondi in un Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita (FUOC);
c) Gestione del Fondo ed erogazione diretta dei finanziamenti da parte del Soggetto Gestore Fincalabra, finanziaria regionale iscritta al TUB ex art. 106;
I vantaggi derivanti da tale rimodulazione derivano innanzitutto dalla creazione di un Fondo Unico di finanziamento diretto, nella prospettive di ridurre il credit crunch regionale ed in grado di trasferire le risorse dove maggiore è la richiesta, evitando di ingessare gli interventi per tipologie di interventi; inoltre la Finanziaria Regionale opererà per garantire la disponibilità di fondi a favore della più ampia platea di beneficiari.
Con le presenti direttive, si disciplina il funzionamento del FUOC attraverso il quale la Regione Calabria intende perseguire la sua azione a sostegno delle capacità imprenditoriali del territorio regionale e in particolare:
1. agevolare l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego da parte di soggetti svantaggiati;
2. favorire l’accesso al credito da parte delle microimprese non bancabili;
3. favorire l’assunzione di nuova occupazione stabile.
La gestione del Fondo è di competenza di Fincalabra Spa, in conformità a quanto previsto nell’accordo di finanziamento tra Regione Calabria e Fincalabra spa, REP n. 1498, del 07/11/2014.
Art. 2 – Articolazione del FUOC
1. Il FUOC ingloba le risorse del Fondo di garanzia Microcredito (FGM), del Fondo di garanzia Occupazione (FGO) e del Fondo Approdo.
Per garantire un azione mirata ed efficace il FUOC è articolato in tre distinte operazioni, implementate parallelamente, che riprendono alcune caratteristiche dei precedenti Fondi ma che mirano ad ampliare il panorama delle opportunità e dei beneficiari, in una logica di snellezza ed efficacia delle procedure di governance.
2. Le tipologie/operazioni in cui si articola il FUOC sono le seguenti:
A) l’operazione “Microcredito d’impresa” orientata a sostenere l’imprenditorialità, l’autoimpiego, l’inclusione degli immigrati e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, nonchè favorire i finanziamenti delle microimprese non bancabili, con la concessione di prestiti/mutui a tasso di interesse nullo, per importi compresi tra 5.000 e 25.000 euro erogati per un periodo massimo di 5 anni con restituzione senza garanzie (mutuo chirografario);
B) l’operazione “Fondo per l’occupazione” finalizzata a garantire, ai sensi del regime “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/13, il riconoscimento dei costi salariali sostenuti dalle imprese per le nuove assunzioni stabili da queste effettuate, fino ad un massimo di 200.000 euro ad impresa. In misura residuale ed entro i limiti dello stanziamento previsto, per i soli casi in cui non risulti applicabile il suddetto regime “de minimis”, si applicherà, come meglio esplicitato nel prosieguo, il combinato disposto dagli artt. 4 e art. 32 del Regolamento UE 651/14, (salvo il caso di assunzione di lavoratori disabili, in relazione ai quali si applicano le condizioni di cui all’art. 33 del medesimo Regolamento);
C) l’operazione “Fondo Approdo” finalizzata a concedere prestiti a giovani donne professioniste a tassi di interesse nulli senza garanzie per importi compresi tra 5.000 e 25.000 euro.
A) OPERAZIONE “MICROCREDITO D’IMPRESA”
Art. 3 – Soggetti beneficiari
In linea con l’art. 1 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2014 n. 176, i soggetti ammissibili all’operazione “Microcredito d’impresa” sono:
A) Le persone fisiche residenti in Calabria, che intendano avviare una microimpresa (start up), anche sotto forma di lavoro autonomo, non costituita al momento della presentazione della domanda e partecipata da soggetti non bancabili. Ai fini del presente Avviso,sono considerati non bancabili le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie:
Lavoratore “svantaggiato” ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento UE n.651/2014, ossia chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) avere superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
I. Lavoratore “molto svantaggiato”, ai sensi dell’art. 2, comma 99 Regolamento UE n. 651/2014, ossia il lavoratore:
a) privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
b) privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».
II. Lavoratore “disabile”, ossia chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi della L. 68/1999, caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.
III. Cittadini immigrati, nomadi e/o appartenenti a minoranze etniche.
IV. Donne vittima di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o di costrizione economica, vittime della tratta;
V. Persone sottoposte ad esecuzione penale, detenuti/e ed ex detenuti/e, persone soggette a misura penale esterna o in semilibertà.
VI. Soggetti affetti da dipendenze.
In nessun caso, saranno considerati soggetti svantaggiati:
- i titolari di partita IVA ed i titolari di ditte individuali ed amministratori di imprese anche se inattive
B) In linea con l’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2014 n. 176, per favorire il finanziamento delle microimprese “non bancabili”, sono ammissibili a finanziamento iniziative di sviluppo imprenditoriale realizzate in una sede operativa in Calabria da parte di lavoratori autonomi o microimprese organizzate in forma individuale, di
associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, per
come definite ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato I del Reg. CE 651/20141 aventi il seguente requisito:
lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da non più di cinque anni;
Il requisito della non bancabilità è rispettato nel caso in cui i soggetti soddisfino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
- Non dispongono di liquidità per un importo superiore a € 50.000,00;
1 “Si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”.
- Non dispongono di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a € 200.000,00;
- Non generano un fatturato superiore a € 120.000,00 (ovvero non presentano una media mensile di fatturato superiore ad € 10.000,00);
- Non hanno beneficiato di altri finanziamenti esterni o mutui negli ultimi dodici mesi dalla presentazione della domanda per un importo complessivo superiore a € 30.000,00.
Art. 4 – Casi di esclusione
1. I casi di esclusione delle domande di accesso al Fondo verranno dettagliati negli Avvisi pubblicati. Come previsto dai Regolamenti comunitari vigenti, sono comunque escluse le imprese operanti nei seguenti settori:
-pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
-industria carbonifera cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002;
-imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli;
-imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nei seguenti casi:
qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primai o immessi sul mercato delle imprese interessate;
qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
Sono altresì escluse:
-le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
-le attività riguardanti il commercio al dettaglio di articoli per adulti - sexy shop (ATECO 2007, codice 47.78.94)
-le attività di organizzazioni associative previste dall’ATECO 2007, Sezione S divisione 94
-aiuti a attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione; subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
-aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
-ulteriori aiuti esclusi dal xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (x. art. 1 del Regolamento);
-i soggetti che abbiano ricevuto, nell’arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime de minimis, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a Euro 200.000,00. Sono altresì esclusi dall’accesso ai finanziamenti del Fondo coloro che abbiano già usufruito di un precedente intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE e non lo abbiano ancora estinto. L’esclusione opera anche nel caso in cui il medesimo proponente abbia avuto accesso al Fondo Microcredito FSE in diversa veste di beneficiario (titolare di altra ditta, socio di altra società o cooperativa, ecc.).
Art. 5 – Spese ammissibili
1. In linea con l’art. 2 del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, la concessione del finanziamento è finalizzata a:
a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci
destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative.
b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
2. Le spese per opere murarie e assimilate, finalizzate all’adeguamento e alla messa a norma dell’unità produttiva, sono ammissibili fino alla concorrenza del 40% delle spese previste.
Le spese di start-up ovvero spese di funzionamento e di gestione legate all’avvio delle attività quali, a titolo esemplificativo, canoni di locazione immobile, spese di utenze varie (energia, acqua, riscaldamento, spese per servizi - escluse le consulenze aventi carattere continuativo – spese per acquisti di materie prime e merci) sono ammissibili fino alla concorrenza di € 5.000,00 delle spese previste.
L’acquisto di autovetture/ automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all’attività d’impresa, dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente, a servizio esclusivo e non promiscuo dell’unità produttiva oggetto dell’agevolazione.
Le spese per risorse umane inerenti oneri e retribuzioni sono ammissibili solo qualora sulla risorsa xxxxx xxxxxxx non siano già stati concessi sgravi contributivi o bonus assunzionali in base a leggi nazionali o regionali o a progetti a finanziamento statale e/o regionale nel periodo di durata del finanziamento affinché non sussistano sovrapposizioni di finanziamento della medesima unità lavorativa.
3. Sono escluse dal finanziamento:
- le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.
- le spese per leasing;
- gli interessi passivi;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile, rimborsabile o compensabile in qualunque modo;
- le spese per acquisto immobili;
- le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
- le imposte, le tasse, le spese amministrative;
- gli ammortamenti;
4. Xxxxx le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, essere concluse entro e non oltre sei mesi dalla concessione del finanziamento e comunque non oltre il 30 ottobre 2015.
Art. 6 – Caratteristiche del finanziamento
1. I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari e si caratterizzano come di seguito indicato:
Entità: importo minimo: Euro 5.000,00 - Importo massimo: Euro 25.000,00 Durata massima: 60 mesi
Tasso: 0%
Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al Destinatario un interesse di mora pari al tasso legale.
Rimborso: in rate costanti posticipate mensili, con decorrenza sei mesi dalla stipula del contratto (12 mesi per le imprese costituende all’atto della presentazione della domanda).
Estinzione anticipata: E’ possibile richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento, fermo restando il vincolo a mantenere operativa l’attività per 5 anni dal momento di concessione del finanziamento, Modalità di pagamento: ordine di bonifico permanente con addebito sul conto corrente.
Garanzie: al momento dell’istruttoria della domanda di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, fatta eccezione per le società a responsabilità limitata e per le cooperative a responsabilità limitata alle quali potranno essere richieste garanzie, di tipo personale, anche collettive (parziali o in solido) dei soci. 2. Considerata la tipologia dei beneficiari dell’azione e le condizioni di concessione previste (tasso zero), il microcredito erogato si configura come aiuto ai sensi del citato Regolamento “de minimis” (n. 1407/2013). Ai sensi di tale Regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) l’intero importo erogato.
Art. 7 – Presentazione della domanda
1. Le domande di accesso potranno essere presentate secondo i criteri indicati nell’avviso pubblicato sui siti della Regione Calabria e sul sito di Fincalabra SpA.
2. I soggetti interessati presentano la domanda, a pena esclusione, tramite la modulistica, “Domanda di finanziamento” e rispettivi allegati, la quale verrà resa disponibile sul sito internet di Fincalabra S.p.A (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
3. La Domanda di finanziamento e i rispettivi allegati, debitamente firmata dal titolare o legale rappresentante, deve essere inviata a Fincalabra S.p.A., pena esclusione:
- a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, in plico chiuso, che dovrà riportare all’esterno i dati identificativi del candidato e la dicitura “Avviso pubblico per l’accesso al Fondo regionale per operazioni di microcredito d’impresa – POR Calabria FSE 2007-2013” al seguente indirizzo:
Fincalabra S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxxx o in via alternativa
4. La Domanda di finanziamento e rispettivi allegati dovranno essere corredati da tutta la documentazione obbligatoria elencata al presente articolo. Nello specifico la documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di finanziamento è la seguente:
Per l’impresa esistente:
- Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti proponenti;
- Copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
- Copia del certificato di vigenza in corso di validità o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del certificato di vigenza in corso di validità;
- Atto costitutivo e statuto vigente (ad eccezione delle ditte individuali);
- Dichiarazione dei redditi dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) degli ultimi due anni oppure Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i attestante l’assenza di redditi;
- Modello ISEE
- Dichiarazione dei redditi dell’impresa beneficiaria degli ultimi due anni o dalla costituzione;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio “impresa esistente”;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio su eventuali agevolazioni concesse in regime “de minimis”;
- Copia del titolo di disponibilità dell’immobile aziendale;
- Elenco dettagliato e/o preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti, macchinari e attrezzature da acquistare ((per preventivi superiori a € 20.000,00 saranno obbligatori tre preventivi diversi per lo stesso acquisto proposto);
- Modulo Antiriciclaggio. Per l’impresa non esistente:
- Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti proponenti;
- Dichiarazione dei redditi dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) degli ultimi due anni oppure Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i attestante l’assenza di redditi, modello ISEE
- Elenco dettagliato e/o preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti, macchinari e attrezzature da acquistare (per preventivi superiori a € 20.000,00 saranno obbligatori tre preventivi diversi per lo stesso acquisto proposto);
- Modulo Antiriciclaggio.
E ogni altra documentazione che il Soggetto Proponente ritenga utile ai fini istruttori.
5. Per quanto attiene i soggetti extracomunitari sarà necessario presentare copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Dlgs. 286/98 smi, ovvero copia della carta di soggiorno rilasciata ai familiari stranieri di cittadini comunitari, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/2007.
6. La “Dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di redditi” va obbligatoriamente compilata e presentato quando in uno degli ultimi due anni o in entrambi non è stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi
7. Fincalabra SPA potrà comunque richiedere in sede di istruttoria ogni ulteriore documentazione e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria ai fini dell’analisi dell’istanza di finanziamento. Le domande risultate incomplete della eventuale documentazione integrativa oltre il termine indicato da Fincalabra si intendono a tutti gli effetti decadute e Fincalabra ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Soggetto Proponente.
Art. 8 – Istruttoria delle Domande
1. Fincalabra SpA protocolla in ordine cronologico di arrivo le domande presentate ed effettua l'istruttoria documentale, amministrativa ed economico-finanziaria di tutte le domande validamente presentate e complete di tutta la documentazione necessaria e prevista negli avvisi, seguendo il medesimo ordine cronologico.
2. Qualora nello svolgimento dell’esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Fincalabra ne fa richiesta (via fax, mail o raccomandata) ed assegna un termine non superiore a 15 giorni affinchè il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Xxxxxxxxxx conclude l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. Fincalabra SpA trasmette periodicamente all’Autorità di Gestione un prospetto generale con allegato l’esito delle domande istruite, siano esse risultate ammissibili o meno al finanziamento e le rispettive motivazioni.
4. L’Autorità di Gestione del POR FSE, adotta i provvedimenti di concessione o diniego del finanziamento nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Essi sono trasmessi dalla Fincalabra spa su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall’Autorità di Gestione del POR FSE.
5. I provvedimenti di concessione saranno pubblicati sul sito di Fincalabra, xxx.xxxxxxxxxx.xx.
6. L’assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello, senza procedere alla formazione di graduatorie.
7. La valutazione proseguirà fino all’esaurimento dei fondi, terminati i quali, Xxxxxxxxxx non procederà all’istruttoria di ulteriori domande e ne darà tempestiva comunicazione ai Soggetti Proponenti.
Art. 9 – Criteri di Selezione
1. Fincalabra effettua l’istruttoria e la valutazione delle richieste di finanziamento, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
2. Le istanze di finanziamento, complete di tutta la documentazione richiesta, sono sottoposte all'esame di ammissibilità, secondo modalità coerenti con le procedure ed i criteri di selezione del POR FSE Calabria 2007-2013 approvati nel mese di aprile 2008.
Art. 10 – Concessione del Finanziamento ed Obblighi del Destinatario
1. Fincalabra spa, ricevuti i provvedimenti di ammissione / non ammissione al finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione, predisporrà:
- nel caso di non ammissione, le comunicazioni motivanti l’esclusione dai benefici del FUOC;
- nel caso di ammissione, le comunicazioni di ammissione.
2. Il soggetto ammesso a finanziamento dovrà sottoscrivere un contratto cui dovrà attenersi nella realizzazione del programma di investimento finanziato. In caso di provvedimento di diniego del finanziamento, Fincalabra spa invierà al Soggetto Proponente, tramite raccomandata A/R o propria posta elettronica certificata (PEC), l’ avviso di rigetto ai sensi della L. 241/90.
3. Il contratto dovrà prevedere per il beneficiario l'assunzione dei seguenti obblighi:
- per le imprese costituende, obbligo di costituirsi entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione del finanziamento, fatta salva la possibilità di concordare una proroga (max 1 mese) previa dimostrazione di comprovati motivi ostativi;
- per le imprese esistenti: compilare nuovamente una dichiarazione nella quale si attesti che, tra la data di presentazione della domanda e la data di stipula del contratto di finanziamento, gli aiuti de minimis complessivi ricevuti nel triennio, comprensivo dell’esercizio in corso e dei due precedenti, non eccedano la soglia stabilita dall’art. 2, comma 2 del regolamento CE 1998/2006, pari a Euro 200.000,00 nei tre anni;
- obbligo di comunicare a Fincalabra S.p.A. il completamento del programma d’investimento previsto (nel caso sia necessario variare il piano degli investimenti è necessaria la preventiva autorizzazione da parte di Fincalabra spa);
- mantenimento della sede operativa all’interno della Regione Calabria fino alla completa restituzione del finanziamento;
- obbligo di fornire copia di tutta la documentazione richiesta a Fincalabra spa;
- obbligo di non trasferire o alienare, per tutta la durata del finanziamento, i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquisite tramite l’intervento del Fondo;
- impossibilità, per tutto il periodo di rimborso del finanziamento, di variare il codice ATECO del soggetto proponente con un nuovo codice non ammissibile;
- obbligo a svolgere l’attività agevolata per tutta la durata del finanziamento;
- applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme in materia di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- adempiere alle disposizioni dell’art. 17 della L.68/98 e s.m.i. o attestazione di non assoggettabilità ai sensi della L. n. 247 del 24.12.2007;
- assolvere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi del POR FSE presenti nel Contratto di finanziamento;
- rendersi disponibile fino ai 3 (tre) anni successivi alla chiusura del programma a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni da parte della Regione Calabria, dello Stato Italiano, dell’Unione Europea o da parte di fornitori di servizi per la Regione Calabria;
- agevolare l’effettuazione dei controlli e fornire le informazioni richieste da Fincalabra S.p.A. o dalla Regione Calabria entro i termini stabiliti.
4. In nessun caso è consentita la cessione, sotto qualsiasi forma effettuata, dell’attività d’impresa durante il periodo intercorrente tra la domanda di finanziamento e la complessiva ed integrale restituzione dello stesso.
5. Fincalabra S.p.A. procederà a verificare, prima della stipula dei contratti, le dichiarazioni presentate dai soggetti ammessi e nel caso di imprese esistenti la regolarità del DURC.
Art. 11 – Tutoraggio
1. In favore di tutte le imprese ammissibili saranno erogati servizi di assistenza tecnica finalizzati ad illustrare le modalità di realizzazione e rendicontazione delle spese finanziate e di rimborso del mutuo.
Art. 12– Erogazione del Finanziamento
1. L’erogazione del finanziamento avverrà tramite bonifico bancario in un’unica soluzione successivamente alla stipula del contratto.
2. I soggetti beneficiari sono obbligati ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento concesso.
3. Nel caso di start up, Xxxxxxxxxx opererà, salvo investimenti già effettuati prima dell'ammissione al finanziamento, per pagare i fornitori nella forma della delegazione di pagamento a Fincalabra ex art. 1269 del codice civile. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato e per il rimborso delle rate del finanziamento mediante ordine di bonifico permanente con addebito su detto conto corrente.
Art. 13 – Modifiche e variazioni
1. Eventuali variazioni della compagine societaria, fino al completo rimborso del finanziamento del FUOC, dovranno essere preventivamente autorizzate da Fincalabra S.p.A. a seguito dell'espletamento di verifiche finalizzate all'accertamento del mantenimento dei requisiti di ammissibilità alla data della variazione della compagine medesima.
2. Eventuali variazioni, in corso di esecuzione, sono possibili solo se espressamente autorizzate da Fincalabra S.p.A. in conformità con quanto previsto negli Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo.
3. La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere trasferita al di fuori dal territorio della Regione Calabria fino al completo rimborso del finanziamento.
4. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat ATECO attribuito al soggetto proponente con un nuovo codice di attività non ammissibile.
5. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a finanziamento, la stessa decade dal relativo beneficio.
Articolo 14 - Rendicontazione e riconoscimento delle spese
1. I soggetti finanziati sono obbligati a garantire la corretta esecuzione della spesa per la quale è richiesto il finanziamento del FUOC. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa sono effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli sono accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa.
2. Per il riconoscimento della corretta esecuzione della spesa, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi previsti, ove risulti, tra l'altro, che:
• sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
• sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
• la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
• non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
• non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per il medesimo investimento;
• sono rispettate le condizioni per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis).
3. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.
Articolo 16 - Incasso del finanziamento
1. Fincalabra S.p.A. provvede all'incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato ripristinando la disponibilità del Fondo per nuove operazioni di finanziamento.
2. Il mancato rispetto delle scadenze di rimborso del piano di ammortamento del finanziamento comporta l'attivazione di procedure di recupero stragiudiziale o giudiziale.
3. Il mancato rispetto delle scadenze di rimborso del piano di ammortamento del finanziamento comporterà l’attivazione delle procedure di recupero dei crediti in via amministrativa, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari. In caso di mancato pagamento di 3 (tre) rate consecutive, di fallimento dell’attività imprenditoriale o di grave inadempimento dell’impresa finanziata ai sensi dell’art. 1455 c.c., Fincalabra S.p.A. sottoporrà la posizione all’attenzione dell’Autorità di Gestione per l’adozione dei provvedimenti di competenza e attiverà le procedure di recupero da intraprendere, ricorrendo anche alle procedure legali per il recupero forzoso dei crediti, in osservanza con quanto previsto dai Regolamenti comunitari vigenti e dalle Direttive di attuazione approvate dall’Autorità di Gestione .
Articolo 17 - Revoche
1. I bandi per la presentazione delle domande di finanziamento devono prevedere, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove erogato, del finanziamento:
-nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
-risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
-gli attivi materiali o immateriali oggetto di finanziamento vengano distolti dall'uso previsto prima della completa restituzione del finanziamento del Fondo;
-qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali e comunque non oltre il 30 ottobre 2015;
-qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di finanziamento possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e/o totale dei finanziamenti concessi.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Articolo 18 - Modalità di controllo e monitoraggio
1. L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino alla completa restituzione del finanziamento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
2. Fincalabra S.p.A. si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase, anche successiva alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
3. I controlli potranno essere effettuati dai funzionari di Fincalabra S.p.A., dalla Regione Calabria e/o, dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.
4. Fincalabra S.p.A. assicura per la durata del finanziamento la verifica delle spese finanziate e sostenute, la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal destinatario all’atto della concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità alle necessità dell’Autorità di Gestione. Fincalabra SpA assicurerà inoltre la verifica, conservazione e custodia dei documenti, necessari al corretto monitoraggio dell’operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali
5. L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del finanziamento tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.
Articolo 19 - Cumulo
1. In conformità con quanto previsto all'Articolo 2, comma 5 del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, gli aiuti «de minimis» di cui alle presenti Direttive non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
B) OPERAZIONE “FONDO PER L’OCCUPAZIONE”
Art. 20 – Soggetti beneficiari
1. I soggetti ammissibili all’operazione “Fondo per l’Occupazione” sono i lavoratori autonomi e le imprese, che alla data di presentazione della domanda intendano incrementare la propria base occupazionale nell’ambito di proprie Unità produttive e/o sedi operative ubicate nel territorio della Regione Calabria. Per la definizione d’impresa si rinvia alla definizione di cui all’art. 1 dell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014: “Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.”
.
2. Alla data di presentazione della domanda, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
avere già aperta una Unità produttiva/e o sede operativa nel territorio della Regione Calabria, risultante dalla certificazione camerale;
non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge;
essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999;
essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004), o, se PMI,
di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall’art. 1, comma 18, del Regolamento CE 651/2014;
non svolgere una delle attività rientranti nei commi 2 e 3, art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014, escluse dal campo di applicazione del medesimo Regolamento;
non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nell’ambito di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.
3. Al fine di dimostrare la sussistenza dell’effetto di incentivazione, come previsto dall’art. 6 del Regolamento (UE) 651/2014, i candidati dovranno dimostrare, nella domanda, che l’agevolazione richiesta comporterà un aumento netto (ULA) del numero di Lavoratori rientranti nelle categorie svantaggiate ai sensi dell’art. 2, commi 3), 4) e 99) del Regolamento (UE) n.651/2014 assunti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Art. 21 – Soggetti destinatari
1. I destinatari dell’operazioni sono le persone fisiche residenti in Calabria che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:
I. Lavoratore svantaggiato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento CE n.651/2014, ossia chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) avere superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
II. Lavoratore “molto svantaggiato”, ai sensi dell’art. 2, comma 99 Regolamento CE n. 651/2014, ossia il lavoratore:
a) privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
b) privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».
III. Lavoratore “disabile”, ossia chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi della L. 68/1999, caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.
Art. 22 – Casi di esclusione
1. Sono esclusi dai benefici previsti per gli aiuti all’assunzione, i proponenti che, nei 12 mesi precedenti la data della domanda:
· abbiano effettuato riduzioni di personale;
· non applichino le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, degli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
· instaurino rapporti di lavoro, nel trasferimento di azienda e di cessione di ramo d’azienda, con lavoratori assunti a tempo indeterminato presso la stessa azienda o ramo d’azienda;
· non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni, negli ultimi dieci anni, stipulate con la Regione Calabria per progetti cofinanziati dal FSE, con particolare riferimento alla consegna delle informazioni amministrativo-contabili relative alla certificazione della spesa, alla vigilanza e al controllo dell’intervento;
· abbiano subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità connesse all’utilizzo di finanziamenti pubblici;
· abbiano subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità relativamente a rapporti contrattuali con la Regione Calabria
· siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ivi compresi i casi previsti dal D.P.C.M. 23 maggio 2007.
2. Non possono in alcun caso partecipare al presente Avviso le Imprese che, attraverso tali aiuti, intendano sostituire lavoratori sovvenzionati per cui si è smesso di ricevere sovvenzioni e che per questo motivo siano stati licenziati (principio di Deggendorf).
3. Sono fatti salvi i casi in cui si siano resi vacanti posti di lavoro in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
4. Ai fini della concessione dell’agevolazione si precisa che, nell’ambito delle società cooperative, i soggetti neoassunti in qualità di soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori dipendenti solo se iscritti nel libro unico del lavoro2 ()
5. Comunque le assunzioni dovranno essere perfezionate successivamente alla presentazione della Domanda.
Art. 23 – Tipologia del finanziamento
1. L’operazione ha come oggetto la concessione di:
1. prestiti/mutui a tasso zero per incentivare l’assunzione (rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili;
2. contributi (non rimborsabili) pari al 50% di un investimento aggiuntivo, fino a 3.000 euro per singolo nuovo assunto, per il miglioramento dell’ambiente di lavoro.
2. In particolare, in relazione ai due punti suddetti, vale quanto dettagliato di seguito.
a) i finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari e si caratterizzano per le seguenti caratteristiche:
durata: 5 anni;
Tasso di interesse: nullo;
Rimborso: rate costanti posticipate, mensili.
2 Artt. 39-40 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Garanzie: Fideiussioni personali dei soci a garanzia del rimborso del finanziamento, del pagamento del capitale, dei relativi interessi, anche moratori, di eventuali penali e di quant'altro dovuto a seguito dell'eventuale risoluzione anticipata del contratto, delle spese anche se privilegiate e di eventuali imposte, nonchè a garanzia di qualunque altra somma dovuta a qualsiasi titolo.
3. Riguardo all’entità dell’agevolazione, nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/13, ai beneficiari è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di 200.000,00 euro ad impresa, , per un ammontare pari al 100% dei costi sostenuti per le assunzioni effettuate.
4. In misura alternativa , ed entro i limiti dello stanziamento previsto, per i soli casi in cui non risulti applicabile il suddetto regime “de minimis”, il finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 651/14, sarà pari:
al 50% dei costi ammissibili corrispondenti ai costi salariali durante un periodo massimo
di 12 mesi successivi per l’assunzione di un lavoratore svantaggiato, di cui all’art. 2, comma 4 del Reg. (UE) 651/2014;
al 50% dei costi ammissibili corrispondenti ai costi salariali durante un periodo massimo di 24 mesi per l’assunzione di un lavoratore “molto svantaggiato”, di cui all’art. 2, comma 99 del Reg. (UE) 651/2014);
al 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato, nel caso di assunzione di un lavoratore disabile.
5. I costi salariali corrispondono all’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell’aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati. Ai sensi del punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 tali costi comprendono:
la retribuzione lorda, prima delle imposte;
i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.
Per i prestiti/mutui sono ammissibili spese relative a costi salariali, contributi, ecc.
b) Per quanto concerne i contributi non rimborsabili, attivati in sinergia con il Fondo, destinati a sostenere azioni volte a perseguire il miglioramento dell’ambiente di lavoro, sono ammissibili spese per:
miglioramento degli ambienti e dei luoghi di lavoro;
sistema organizzativo delle risorse umane e dotazioni per l’innovazione di processo;
sistema delle certificazioni di qualità e responsabilità sociale.
6. Se dopo l’erogazione del finanziamento dovesse intervenire una riduzione di personale per licenziamento, quest’ultimo deve essere motivato da giusta causa o da giustificato motivo oggettivo o soggettivo, ovvero nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore oggetto di agevolazione, il soggetto beneficiario è obbligato, se non provvede alla sostituzione, alla restituzione della quota dell’aiuto ricevuto proporzionalmente al periodo restante per il rispetto del previsto impegno al mantenimento occupazionale.
In base all’art. 8 del Regolamento (UE) 651/2014, gli aiuti all’occupazione a favore dei Lavoratori svantaggiati possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo Regolamento (UE) 651/2014, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili; non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo Regolamento (UE) 651/2014 o con gli aiuti di importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al
Regolamento (UE) n. 1408/2013, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell’intensità di aiuto più elevato applicabile all’aiuto in questione;
Art. 24 – Presentazione delle domande
1. Le domande di accesso potranno essere presentate secondo i criteri indicati nell’avviso pubblicato sui siti della Regione Calabria e sul sito di Fincalabra SpA.
2. I soggetti interessati presentano la domanda, a pena esclusione, tramite la modulistica, “Domanda di finanziamento” e rispettivi allegati, la quale verrà resa disponibile sul sito internet di Fincalabra S.p.A (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
3. La Domanda di finanziamento e i rispettivi allegati, debitamente firmata dal titolare o legale rappresentante, deve essere inviata a Fincalabra S.p.A., pena esclusione:
- a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, in plico chiuso, che dovrà riportare all’esterno i dati identificativi del candidato e la dicitura “Avviso pubblico per l’accesso al Fondo per l’Occupazione – POR Calabria FSE 2007-2013” al seguente indirizzo: Fincalabra S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxxx o in via alternativa
4. La Domanda di finanziamento e rispettivi allegati dovranno essere corredati da tutta la documentazione obbligatoria elencata al presente articolo. Nello specifico la documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di finanziamento è la seguente:
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, debitamente siglato;
- Atto costitutivo e statuto vigente (ad eccezione delle ditte individuali);
- certificato di attribuzione della partita IVA
- copia del certificato di vigenza in corso di validità o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del certificato di vigenza in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante con l’indicazione che nei confronti dell’Impresa non siano in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredata dalla dicitura antimafia;
- per i datori di lavoro non tenuti alla iscrizione alla C.C.I.A.A.: certificato di iscrizione all’Ordine e/o al Collegio professionale;
- bilanci ufficiali depositati (ove possibile certificati) degli ultimi 2 anni in caso di società di capitali, oppure, dichiarazioni fiscali (mod. Unico) degli ultimi 2 anni in caso di persone fisiche o società di persone o società di capitali appartenenti al comparto delle PMI; nel caso di nuova attività con antefatti economici per un solo esercizio, il bilancio o le dichiarazioni fiscali (Modello Unico) si riferiranno all’esercizio di competenza.
- preventivi di spesa, in originale, con il dettaglio dei costi da sostenere, per gli investimenti di cui alla lettera b), comma 5 dell’art. 23;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei termini di cui al D.P.C.M. del 23 maggio 2007, comprensiva di dichiarazione di non essere destinatario di ordini di recupero pendenti ai sensi dell’art. 1 comma 4, lettera a) del Reg. (UE) 651/2014.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio su eventuali agevolazioni concesse in regime “de minimis”;
- Modulo Antiriciclaggio.
Ogni altra documentazione che il Soggetto Proponente ritenga utile ai fini istruttori.
5. Fincalabra SPA potrà comunque richiedere in sede di istruttoria ogni ulteriore documentazione e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria ai fini dell’analisi dell’istanza di finanziamento. Le domande risultate incomplete della eventuale documentazione integrativa oltre il termine indicato da Fincalabra si intendono a tutti gli effetti decadute e Fincalabra ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Soggetto Proponente.
Art. 25 – Istruttoria delle domande
1. Fincalabra SpA protocolla in ordine cronologico di arrivo le domande presentate ed effettua l'istruttoria documentale, amministrativa ed economico-finanziaria di tutte le domande validamente presentate e complete di tutta la documentazione necessaria e prevista negli avvisi, seguendo il medesimo ordine cronologico.
2. Qualora nello svolgimento dell’esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Fincalabra ne fa richiesta (via fax, mail o raccomandata) ed assegna un termine non superiore a 15 giorni affinchè il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Fincalabra conclude l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. Fincalabra SpA trasmette periodicamente all’Autorità di Gestione un prospetto generale con allegato l’esito delle domande istruite, siano esse risultate ammissibili o meno al finanziamento e le rispettive motivazioni.
4. L’Autorità di Gestione del POR FSE, adotta i provvedimenti di concessione o diniego del finanziamento nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Essi sono trasmessi dalla Fincalabra spa su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall’Autorità di Gestione del POR FSE.
5. I provvedimenti di concessione saranno pubblicati sul sito di Fincalabra, xxx.xxxxxxxxxx.xx.
6. L’assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello, senza procedere alla formazione di graduatorie.
7. La valutazione proseguirà fino all’esaurimento dei fondi, terminati i quali, Fincalabra non procederà all’istruttoria di ulteriori domande e ne darà tempestiva comunicazione ai Soggetti Proponenti.
Art. 26 – Criteri di Selezione
1. Fincalabra effettua l’istruttoria e la valutazione delle richieste di finanziamento, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
2. Le istanze di finanziamento, complete di tutta la documentazione richiesta, sono sottoposte all'esame di ammissibilità, secondo modalità coerenti con le procedure ed i criteri di selezione del POR FSE Calabria 2007-2013 approvati nel mese di aprile 2008.
Art. 27 – Concessione del Finanziamento ed Obblighi del Destinatario
1. Fincalabra spa, ricevuti i provvedimenti di ammissione / non ammissione al finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione, predisporrà:
- nel caso di non ammissione, le comunicazioni motivanti l’esclusione dai benefici del FUOC;
- nel caso di ammissione, le comunicazioni di ammissione.
2. Il soggetto ammesso a finanziamento dovrà sottoscrivere un contratto cui dovrà attenersi nella realizzazione del programma di investimento finanziato. In caso di provvedimento di diniego del finanziamento, Fincalabra spa invierà al Soggetto Proponente, tramite raccomandata A/R o propria posta elettronica certificata (PEC), l’avviso di rigetto ai sensi della L. 241/90.
3. Il contratto dovrà prevedere per il beneficiario l'assunzione dei seguenti obblighi:
- perfezionamento delle assunzioni previste entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione formale;
- nel caso di aiuto in de minimis, obbligo di nuova compilazione di una dichiarazione nella quale si attesti che, tra la data di presentazione della domanda e la data di stipula del contratto di finanziamento, gli aiuti de minimis complessivi ricevuti nel triennio, comprensivo dell’esercizio in corso e dei due precedenti, non eccedano la soglia stabilita dall’art. 3, comma 2 del regolamento CE 1407/2013, pari a Euro 200.000,00 nei tre anni;
- nel caso di aiuti richiesti ai sensi del Regolamento (UE) 651/14, obbligo di non richiedere né ottenere altri benefici previsti da leggi nazionali, regionali o norme comunitarie per l’assunzione di soggetti per i quali si è chiesto il contributo, che comportino il superamento dei limiti di cumulo previsti dall’art. 8 del Regolamento (UE) 651/2014;
- mantenere costante il numero di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza presso la sede operativa nel territorio della Regione dall’atto di assunzione di cui al presente Avviso per almeno 24 mesi, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
- accettare tutti i controlli che l’Amministrazione Regionale, attraverso propri incaricati, riterrà di effettuare in ordine ai dati dichiarati nella domanda e nella richiesta di erogazione;
- trasmettere con periodicità annuale un apposito modulo di monitoraggio predisposto dalla Regione, che attesti, fra l’altro, la continuità e la conformità delle assunzioni effettuate secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico. L’impresa/lavoratore autonomo potrà mantenere il/i bonus a seguito dell’assunzione di un altro lavoratore, entro massimo 90 gg. dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, che abbia pari requisiti, a concorrenza di impegno al mantenimento dello stesso inquadramento occupazionale e temporale, nel caso di: licenziamento motivato da giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo o da applicazione di procedure di licenziamenti collettivi in coerenza con la normativa vigente; dimissioni volontarie del lavoratore oggetto di agevolazione. Tutti i giorni intercorrenti, tra la data di licenziamento/dimissioni del giovane per il quale, l’impresa/lavoratore autonomo ha ricevuto gli incentivi, e la data di assunzione per la sostituzione con un altro soggetto che abbia i pari requisiti, inquadramento occupazionale e temporale, saranno sottratti dalla data che scandisce l’arco temporale minimo per il mantenimento del livello occupazionale. I giorni nei quali l’azienda ha avuto la vacatio, dovranno, pena il decadimento dei presupposti e la restituzione totale del relativo aiuto, essere contabilizzati al fine di ottenere il definitivo riconoscimento degli incentivi.
- conservare copia di tutti i documenti ed esibirli qualora richiesti dalla Regione, così per come previsto dall’art. 9 del Regolamento CE 1083/2006;
- applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme in materia di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- adempiere alle disposizioni dell’art. 17 della L.68/98 e s.m.i. o attestazione di non assoggettabilità ai sensi della L. n. 247 del 24.12.2007;
- assolvere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi del POR FSE presenti nel Contratto di finanziamento;
- rendersi disponibile fino ai 3 (tre) anni successivi alla chiusura del programma a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni da parte della Regione Calabria, dello Stato Italiano, dell’Unione Europea o da parte di fornitori di servizi per la Regione Calabria;
- agevolare l’effettuazione dei controlli e fornire le informazioni richieste da Fincalabra S.p.A. o dalla Regione Calabria entro i termini stabiliti.
4. Fincalabra S.p.A. procederà a verificare, prima della stipula dei contratti, le dichiarazioni presentate dai soggetti ammessi e nel caso di imprese esistenti la regolarità del DURC.
Art. 28 – Erogazione del Finanziamento
1. L’erogazione del finanziamento avverrà tramite bonifico bancario in un’unica soluzione successivamente alla stipula del contratto.
2. I soggetti beneficiari sono obbligati ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato al progetto. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato e per il rimborso delle rate del finanziamento mediante RID Rapporto Interbancario Diretto con addebito su detto conto corrente.
Art. 29 – Modifiche e variazioni
1. La sede operativa ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere trasferita al di fuori dal territorio della Regione Calabria fino al completo rimborso del finanziamento.
4. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat ATECO attribuito al
soggetto proponente con un nuovo codice di attività non ammissibile.
5. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a finanziamento, la stessa decade dal relativo beneficio.
Articolo 30 - Rendicontazione e riconoscimento delle spese
1. I soggetti finanziati sono obbligati a garantire la corretta esecuzione della spesa per la quale è richiesto il finanziamento del Fondo per l’Occupazione. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa sono effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli sono accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa.
2. Per il riconoscimento della corretta esecuzione della spesa, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi previsti, ove risulti, tra l'altro, che:
• sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
• sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
• la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
• non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
• non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per il medesimo investimento;
• sono rispettate le condizioni per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis).
3. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.
Articolo 31 - Incasso del finanziamento
1. Fincalabra S.p.A. provvede all'incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato ripristinando la disponibilità del Fondo per nuove operazioni di finanziamento.
2. Il mancato rispetto delle scadenze di rimborso del piano di ammortamento del finanziamento
comporterà l’attivazione delle procedure di recupero dei crediti in via amministrativa, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari.
3. In caso di mancato pagamento di 3 (tre) rate consecutive, di fallimento dell’attività imprenditoriale o di grave inadempimento dell’impresa finanziata ai sensi dell’art. 1455 c.c., Fincalabra S.p.A. sottoporrà la posizione all’attenzione dell’Autorità di Gestione per l’adozione dei provvedimenti di competenza e attiverà le procedure di recupero da intraprendere, ricorrendo anche alle procedure legali per il recupero forzoso dei crediti, in osservanza con quanto previsto dai Regolamenti comunitari vigenti e dalle Direttive di attuazione approvate dall’Autorità di Gestione .
Articolo 32 - Revoche
1. I bandi per la presentazione delle domande di finanziamento devono prevedere, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove erogato, del finanziamento:
-nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
-risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
-gli attivi materiali o immateriali oggetto di finanziamento vengano distolti dall'uso previsto prima della completa restituzione del finanziamento del Fondo;
-qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali e comunque non oltre il 30 ottobre 2015;
-qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di finanziamento possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e/o totale dei finanziamenti concessi.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
5. In caso di violazioni comportanti, secondo la vigente normativa, la revoca totale o parziale del finanziamento, la sua decurtazione ovvero il mancato riconoscimento di alcune spese, l’Amministrazione Regionale, previa contestazione formale al beneficiario, tenuto conto delle controdeduzioni che lo stesso dovrà far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni, provvederà con atto motivato alla suddetta revoca, decurtazione o non riconoscimento delle spese. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Beneficiario debba restituire, in parte o per l’intero, un contributo eventualmente già erogato, l’Amministrazione Regionale intima al Beneficiario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi maturati, entro 30 giorni dall’intimazione.
Articolo 33 - Modalità di controllo e monitoraggio
1. L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino alla completa restituzione del finanziamento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
2. Fincalabra S.p.A. si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase, anche successiva alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
3. I controlli potranno essere effettuati dai funzionari di Fincalabra S.p.A., dalla Regione Calabria e/o, dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.
4. Fincalabra S.p.A. assicura per la durata del finanziamento la verifica delle spese finanziate e sostenute, la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal destinatario all’atto della concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità alle necessità dell’Autorità di Gestione. Fincalabra SpA assicurerà inoltre la verifica, conservazione e custodia dei documenti, necessari al corretto monitoraggio dell’operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali
5. L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del finanziamento tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.
Articolo 34 - Cumulo
1. In conformità con quanto previsto all'Articolo 2, comma 5 del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, gli aiuti «de minimis» di cui alle presenti Direttive non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
C) OPERAZIONE “FONDO PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI PROMOSSE DA DONNE (APPRODO)”
Art. 35 – Soggetti beneficiari
1. In linea con l’Obiettivo Operativo F.2 del POR FSE Calabria 2007-2013 e la Legge Regionale n. 61 del 4 dicembre 2012, ì soggetti ammissibili alla presente operazione- i cui obiettivi sono quelli di promuovere e sviluppare le capacità imprenditoriali femminili e di favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro - sono le donne professioniste, iscritte ad un albo professionale in ossequio all’art. 10 della Legge 183/2011, residenti in Calabria, non bancabili, che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) Xxxxxxx donne professioniste residenti in Calabria, iscritte nei registri dei praticanti tenuto dagli Ordini professionali,, che non abbiano un'età superiore ai trent'anni, che svolgano o che si apprestano a svolgere un tirocinio professionale o un periodo di pratica;
b) le giovani donne professioniste, residenti in Calabria, iscritte agli Ordini, di età inferiore ai trentacinque anni o con anzianità d'iscrizione all'Ordine di appartenenza inferiore ai cinque anni;
c) le società tra professionisti di cui all'articolo 10 legge 12 novembre 2011 n. 183, aventi sede operativa in Calabria, in cui la maggioranza dei professionisti sia rappresentata da donne, residenti in Calabria, di età inferiore ai trentacinque anni o con anzianità d'iscrizione all'Ordine di appartenenza inferiore ai cinque anni. Possono partecipare all’Avviso anche le società non ancora costituite, purché al momento di presentazione della Domanda i proponenti si impegnino a formalizzare la costituzione entro la data di sottoscrizione dell’Atto di Adesione e Obbligo, di cui al successivo art. 10.
2. Il requisito della “non bancabilità” è riferito ai soggetti, di cui al comma 1 del presente articolo, considerati non idonei a fruire di servizi e/o prodotti del settore bancario e finanziario tradizionale poiché non in grado di dimostrare la capacità di rimborso derivante dall’esame della storia creditizia ed altre variabili come ad esempio:
- l’ammontare del reddito percepito;
- la possibilità di offrire garanzie formali;
- l’esposizione nei confronti del sistema bancario e creditizio in genere;
- qualsiasi altra informazione disponibile in merito alla capacità di restituzione del prestito.
3. I soggetti di cui ai punti precedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non essere sottoposti a procedimenti penali;
- essere liberi da protesti e pregiudizievoli.
Art. 36 – Iniziative ammissibili
1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono le seguenti:
I. acquisizione di strumenti informatici e di altri beni strettamente connessi e funzionali, a supporto di giovani professioniste, per come indicate alle lettere a) del precedente art. 35 comma 1, che realizzano attività di tirocinio o praticantato;
II. programmi per l’avvio di nuovi studi professionali e per l'avvio o il potenziamento di studi di società tra professionisti a favore dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del precedente art. 35 comma 1.
Art. 37 – Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al finanziamento, le spese afferenti ai progetti ai fini delle realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 36, e nello specifico:
I. Per l’acquisizione di strumenti informatici:
1. attrezzature informatiche e beni strettamente connessi e funzionali;
2. licenze e/o software.
II. Per la realizzazione di programmi per l’avvio di nuovi studi professionali e per l'avvio o il potenziamento di società tra professionisti:
1. attrezzature e arredi, nuovi di fabbrica;
2. opere murarie ed assimilate strettamente funzionali all’attività esercitata, comprese quelle per l’adeguamento dell’immobile alle esigenze operative e/o per la ristrutturazione dei locali, nella misura massima del 40% della spesa totale agevolabile;
3. hardware e software strettamente funzionali alle attività operative e gestionali;
4. adozione di sistemi di certificazione della qualità;
5. realizzazione di sito web dello studio;
6. spese legate all’avvio e al funzionamento dell’attività per il primo anno (canoni di locazione, utenze, personale, materiali di consumo, ecc.) per importi non superiori a € 5.000,00.
2. Le spese sopra elencate sono ammesse per un importo complessivo non superiore a:
- euro 5.000,00 per le iniziative di acquisizione di strumenti informatici e beni connessi e funzionali;
- euro 25.000,00 per i programmi di spesa finalizzati all’avvio di nuovi studi professionali;
- euro 25.000,00 per i programmi di spesa finalizzati all'avvio o al potenziamento di società tra professionisti costituite in maggioranza da giovani donne professioniste.
Le spese dovranno essere realizzate entro:
- 3 mesi dalla data di concessione del finanziamento, per le iniziative di acquisizione di strumenti informatici e comunque non oltre il 30 ottobre 2015;
- 6 mesi dalla data di concessione del finanziamento, per i programmi per l’avvio di nuovi studi professionali e per l'avvio o il potenziamento di società tra professionisti e comunque non oltre il 30 ottobre 2015.
Eventuale modifica al piano di investimento dovrà essere espressamente autorizzata dal Soggetto gestore.
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda. Non sono ammissibili le spese per l’acquisto di beni usati.
Art. 38 – Caratteristiche del finanziamento
1. I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari e si caratterizzano come di seguito indicato:
Entità: importo minimo: Euro 5.000,00 - Importo massimo: Euro 25.000,00 Durata massima: 60 mesi
Tasso: 0%
Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al Destinatario un interesse di mora pari al tasso legale.
Rimborso: in rate costanti posticipate mensili, con decorrenza sei mesi dalla stipula del contratto (12 mesi per le imprese costituende all’atto della presentazione della domanda).
Estinzione anticipata: E’ possibile richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento, fermo restando il vincolo a mantenere operativa l’attività per 5 anni dal momento di concessione del finanziamento, Modalità di pagamento: ordine di bonifico permanente con addebito sul conto corrente.
2. Considerata la tipologia dei beneficiari dell’azione e le condizioni di concessione previste (tasso zero), il microcredito erogato si configura come aiuto ai sensi del citato Regolamento “de minimis” (n. 1407/2013). Ai sensi di tale Regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) l’intero importo erogato.
Art. 39 – Presentazione della domanda
1. Le domande di accesso al Fondo potranno essere presentate secondo i criteri indicati nell’Avviso Pubblicato sui siti della Regione Calabria e di Fincalabra Spa.
Per poter accedere ai benefici i soggetti aventi i requisiti devono presentare apposita Domanda di finanziamento, utilizzando lo schema messo a disposizione dalla Regione Calabria .
La domanda di finanziamento e i rispettivi allegati, debitamente firmati, deve essere inviata, pena esclusione:
- a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, in plico chiuso, che dovrà riportare all’esterno oltre i dati identificativi del mittente e del destinatario, la seguente dicitura: “POR Calabria FSE 2007-2013 - Avviso pubblico per il finanziamento di attività professionali promosse da giovani donne calabresi”.
al seguente indirizzo:
Fincalabra S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx 00 – 88100 Catanzaro
2. Nel caso di proposte presentate da società tra professionisti di cui all'articolo 10 legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui all’art. 6, lett. b, già costituite alla data di presentazione della domanda, la stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Se la società, non è stata costituita, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i professionisti interessati.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente titolare o di tutti i richiedenti in caso costituenda società;
- Curriculum vitae di ciascun richiedente, firmato in ogni pagina.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta l’iscrizione ad albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini e collegi professionali;
- Dichiarazione dei redditi dei proponenti degli ultimi due anni oppure Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’assenza di redditi;
- Elenco dettagliato e/o preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti, macchinari e attrezzature da acquistare (per preventivi unitari superiori a € 20.000,00 saranno obbligatori tre preventivi diversi per lo stesso acquisto proposto);
- Modulo Antiriciclaggio.
E ogni altra documentazione che il Soggetto Proponente ritenga utile ai fini istruttori
4. Fincalabra SPA potrà comunque richiedere in sede di istruttoria ogni ulteriore documentazione e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria ai fini dell’analisi dell’istanza di finanziamento. Le domande risultate incomplete della eventuale documentazione integrativa oltre il termine indicato da
Fincalabra si intendono a tutti gli effetti decadute e Xxxxxxxxxx ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Soggetto Proponente.
Art. 40 – Istruttoria delle domande
1. Fincalabra SpA protocolla in ordine cronologico di arrivo le domande presentate ed effettua l'istruttoria documentale, amministrativa ed economico-finanziaria di tutte le domande validamente presentate e complete di tutta la documentazione necessaria e prevista negli avvisi, seguendo il medesimo ordine cronologico.
2. Qualora nello svolgimento dell’esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Fincalabra ne fa richiesta (via fax, mail o raccomandata) ed assegna un termine non superiore a 15 giorni affinchè il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Xxxxxxxxxx conclude l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
4. L’assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello, senza procedere alla formazione di graduatorie.
Art. 41 – Criteri di selezione
1. Fincalabra, opera l’istruttoria e la valutazione delle richieste di finanziamento, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
2. Le istanze di finanziamento, complete di tutta la documentazione richiesta, sono sottoposte all'esame di ammissibilità, secondo modalità coerenti con le procedure ed i criteri di selezione del POR FSE Calabria 2007-2013 approvati nel mese di aprile 2008.
Art. 42 – Concessione del finanziamento ed obblighi del destinatario
1. Fincalabra spa, ricevuti i provvedimenti di ammissione / non ammissione al finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione, predisporrà:
- nel caso di non ammissione, le comunicazioni motivanti l’esclusione dai benefici del FUOC;
- nel caso di ammissione, le comunicazioni di ammissione.
2. Il soggetto ammesso a finanziamento dovrà sottoscrivere un contratto cui dovrà attenersi nella realizzazione del programma di investimento finanziato. In caso di provvedimento di diniego del finanziamento, Fincalabra spa invierà al Soggetto Proponente, tramite raccomandata A/R o propria posta elettronica certificata (PEC), l’avviso di rigetto ai sensi della L. 241/90.
3. I beneficiari ammessi al finanziamento del Fondo sottoscriveranno un contratto con Xxxxxxxxxx S.p.A. che disciplinerà gli obblighi contrattuali delle parti con i seguenti obblighi:
- obbligo, per le società professionali costituende, di costituirsi entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione del finanziamento, fatta salva la possibilità di concordare una proroga (max 1 mese) previa dimostrazione di comprovati motivi ostativi;
- obbligo di comunicare a Fincalabra S.p.A. il completamento del programma d’investimento previsto (nel caso sia necessario variare il piano degli investimenti è necessaria la preventiva autorizzazione da parte di Fincalabra spa);
- mantenimento della sede principale dell’attività professionale all’interno della Regione Calabria fino alla completa restituzione del finanziamento;
- obbligo di fornire copia di tutta la documentazione richiesta a Fincalabra spa;
- obbligo di non trasferire o alienare, per tutta la durata del finanziamento, i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquisite tramite l’intervento del Fondo;
- obbligo a svolgere l’attività agevolata per tutta la durata del finanziamento;
- assolvere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi del POR FSE presenti nel Contratto di finanziamento;
- rendersi disponibile fino ai 3 (tre) anni successivi alla chiusura del programma a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni da parte della Regione Calabria, dello Stato Italiano, dell’Unione Europea o da parte di fornitori di servizi per la Regione Calabria;
- agevolare l’effettuazione dei controlli e fornire le informazioni richieste da Fincalabra S.p.A. o dalla Regione Calabria entro i termini stabiliti.
4. Fincalabra S.p.A. procederà a verificare, prima della stipula dei contratti, le dichiarazioni presentate dai soggetti ammessi e nel caso di imprese esistenti la regolarità del DURC.
Art. 43 – Tutoraggio
1. In favore di tutte i soggetti beneficiari saranno erogati servizi di assistenza tecnica finalizzati ad illustrare le modalità di realizzazione e rendicontazione delle spese finanziate e di rimborso del mutuo.
Art. 44 – Erogazione del Finanziamento
1. L’erogazione del finanziamento avverrà tramite bonifico bancario in un’unica soluzione successivamente alla stipula del contratto.
2. I soggetti beneficiari sono obbligati ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento concesso e sul quale Xxxxxxxxxx opererà, salvo investimenti già effettuati prima dell'ammissione al finanziamento, per pagare i fornitori nella forma della delegazione di pagamento a Fincalabra ex art. 1269 del codice civile. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato e per il rimborso delle rate del finanziamento mediante ordine di bonifico permanente con addebito su detto conto corrente.
Art. 45 – Modifiche e variazioni
1. Eventuali variazioni dei requisiti di ammissibilità, fino al completo rimborso del finanziamento, dovranno essere preventivamente autorizzate da Xxxxxxxxxx S.p.A. a seguito dell'espletamento di verifiche finalizzate all'accertamento del mantenimento dei requisiti di ammissibilità alla data della variazione della compagine medesima.
2. Eventuali variazioni, in corso di esecuzione, sono possibili solo se espressamente autorizzate da Fincalabra S.p.A. in conformità con quanto previsto negli Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo.
3. Il domicilio o la sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere trasferita al di fuori dal territorio della Regione Calabria fino al completo rimborso del finanziamento.
4. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino la tipologia di iscrizione all’albo professionale del soggetto proponente.
5. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte del soggetto beneficiario ammesso a finanziamento, lo stesso decade dal relativo beneficio.
Articolo 46 - Rendicontazione e riconoscimento delle spese
1. I soggetti finanziati sono obbligati a garantire la corretta esecuzione della spesa per la quale è richiesto il finanziamento. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa sono effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede indicata dal soggetto beneficiario. Nel corso dei controlli sono accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa.
2. Per il riconoscimento della corretta esecuzione della spesa, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione del soggetto beneficiario, secondo gli schemi previsti, ove risulti, tra l'altro, che:
• la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
• non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
• non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per il medesimo investimento;
• sono rispettate le condizioni per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis).
3. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.
Articolo 47 - Incasso del finanziamento
1. Fincalabra S.p.A. provvede all'incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato ripristinando la disponibilità del Fondo per nuove operazioni di finanziamento.
2. Il mancato rispetto delle scadenze di rimborso del piano di ammortamento del finanziamento comporta l'attivazione di procedure di recupero stragiudiziale o giudiziale.
3. Il mancato rispetto delle scadenze di rimborso del piano di ammortamento del finanziamento comporterà l’attivazione delle procedure di recupero dei crediti in via amministrativa, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari. In caso di mancato pagamento di 3 (tre) rate consecutive, di fallimento dell’attività imprenditoriale o di grave inadempimento dell’impresa finanziata ai sensi dell’art. 1455 c.c., Fincalabra S.p.A. sottoporrà la posizione all’attenzione dell’Autorità di Gestione per l’adozione dei provvedimenti di competenza e attiverà le procedure di recupero da intraprendere, ricorrendo anche alle procedure legali per il recupero forzoso dei crediti, in osservanza con quanto previsto dai Regolamenti comunitari vigenti e dalle Direttive di attuazione approvate dall’Autorità di Gestione .
Articolo 48 - Revoche
1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel contratto e l’inosservanza degli obblighi previsti nell’avviso determina la revoca del finanziamento concesso e l'avvio della procedura di recupero dello stesso.
La proposta di revoca sarà trasmessa da Fincalabra S.p.A. all’Autorità di Gestione; la determina di revoca comporterà il recupero del finanziamento erogato, maggiorato degli interessi legali.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di finanziamento possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e/o totale dei finanziamenti concessi.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Articolo 49 - Modalità di controllo e monitoraggio
1. Il soggetto beneficiario del finanziamento avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino alla completa restituzione del finanziamento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
2. Fincalabra S.p.A. si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase, anche successiva alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
3. I controlli potranno essere effettuati dai funzionari di Fincalabra S.p.A., dalla Regione Calabria e/o, dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.
4. Fincalabra S.p.A. assicura per la durata del finanziamento la verifica delle spese finanziate e sostenute, la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal destinatario all’atto della concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità alle necessità dell’Autorità di Gestione. Fincalabra SpA assicurerà inoltre la verifica, conservazione e custodia dei documenti, necessari al corretto monitoraggio dell’operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali
5. Il soggetto beneficiario dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del finanziamento tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.
Articolo 50 - Cumulo
1. In conformità con quanto previsto all'Articolo 2, comma 5 del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, gli aiuti «de minimis» di cui alle presenti Direttive non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
Art. 51 – Normativa di riferimento e risorse finanziarie
1. Le presenti Linee Guida sono adottate in coerenza e attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:
- POR Calabria FSE 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6711 del 17.12.2007;
- Regolamento (CE) N. 651/2014 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26.6.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sull Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 284/2006 del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcun disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR;
- DPR 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione pubblicato sulla G. U. n. 294 del 17 dicembre 2008;
- DPR 5 aprile 2012, n. 98 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008,
n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013;
- Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Spese ammissibili FSE 2007- 2013”;
- Piano di comunicazione - POR Calabria FSE 2007-2013 - approvato dal Comitato di Sorveglianza il 9 aprile 2008;
- D.P.C.M. 23 maggio 2007;
- D. Lgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;
- D.P.R. n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
- Legge regionale n. 61 del 4 dicembre 2012
- Legge n. 183/2011 art. 10.
- La Regione con Delibera di Giunta Regionale n.359 del 15 settembre 2014, ha prescritto la costituzione del FUOC - (Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita), previsto e disciplinato dal regolamento (CE) 1083/2006, articoli 44,56 e 78 e dal Regolamento (CE) 1828/2006 articoli 43,44, 45,
46, costituito in conformità con quanto previsto nell’Accordo di Finanziamento tra Regione Calabria e Fincalabra (REP. n. 1498 del 07.11.2014) e nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato (Regolamento UE n. 1407/13, cd. “de minimis” e Regolmento UE 651/14)- il FUOC deve consentire il raggiungimento di obiettivi operativi sugli Assi I ( ob. Op. B.1 e B. 2),
- II ( ob. Op. E.1 , E3, E4, F1 F2) e III ( ob. Op. G1) del PO FSE Calabria 2007-13.
2. La dotazione complessiva del FUOC è pari a 57.500.000,00 euro (dotazione finanziaria dell’intero fondo, le risorse potranno essere indirizzate in favore delle operazioni che garantiranno un maggiore tiraggio di spesa).