REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 849 del 7-11-2016
O G G E T T O
Attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/78.
Approvazione accordo contrattuale con il Presidio Riabilitativo “Villa Xxxxx”, delle Suore Maestre di
X. Xxxxxxx figlie dei Sacri Cuori e budget 2016.
Proponente: U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio (DAT) Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 963
Il Direttore della “Direzione Amministrativa del Territorio” riferisce:
“Le prestazioni riabilitative ex art. 26, legge 833 del 23 dicembre 1978 sono prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa. Dette prestazioni sono di norma erogate dall’ULSS attraverso i propri servizi e, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante accordo contrattuale con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge e stipulati in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della Salute.
Sono prestazioni erogate nelle fasi di riabilitazione intensiva ed estensiva ed in regime di assistenza extraospedaliera a carattere residenziale a ciclo continuativo, semiresidenziale o diurno, ambulatoriale e domiciliare.
In materia, la Xxxxxxx xxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx x. 000 del 1 febbraio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’organizzazione dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari” ha proceduto al recepimento e all’attuazione del provvedimento del 7 maggio 1998 del Ministero “Linee-guida di riabilitazione”, contesto ove ha inquadrato l’attività riabilitativa, già assicurata dagli Istituti e Centri di Riabilitazione, presenti nel territorio, nella fattispecie prevista dal DPR del 14 gennaio 1997, come Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
Successivamente, con decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 87 del 23 maggio 2012 la Regione del Veneto ha preso atto dell’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 28 agosto 1997 n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del documento concernente “Piano di indirizzo per la riabilitazione”
A seguire, la programmazione delle attività degli Istituti e Centri di Riabilitazione, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, accreditati, è stata affrontata con varie deliberazioni della Giunta Regionale. Le più recenti, la DGR n. 2693 del 29 dicembre 2014 e la DGR 2079 del 30 dicembre 2015, hanno rispettivamente definito criteri, modalità e determinato i tetti di spesa per l’attività di riabilitazione extraospedaliera per gli anni 2015 – 2016 e introdotto alcune modifiche e integrazioni riguardanti i budget assegnati, il numero degli erogatori del territorio regionale, misure a garanzia dell’appropriatezza delle prestazioni.
In questo contesto, tra le strutture regionali interessate, si annovera il Presidio Riabilitativo “Villa Xxxxx”, il cui Ente Gestore è: Xxxxx Xxxxxxx di S. Dorotea figlie dei Sacri Cuori, con sede legale in Xxx Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), che rientra tra gli Istituti e Centri ex art. 26 della L. 833/1978.
Il Presidio è stato autorizzato all’esercizio con Decreto n. 131/2008 della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari della Regione Veneto e rinnovato con successivo Decreto del Segretario della Segreteria Regionale per la Sanità n. 155/2013. Il Presidio è altresì accreditato come struttura extraospedaliera di riabilitazione funzionale di persone con disabilità psichica, fisica e sensoriale, e classificata come BC4, ai sensi della LR 22 del 2002, ex DGR 2973/2010 e successivo rinnovo ex DGR 2520/2013. Presso la struttura sono effettuati trattamenti riabilitativi di tipo ambulatoriale, visite specialistiche iniziali, valutazioni, specifici approfondimenti sul piano clinico e funzionale, formulazione di progetti riabilitativi e della prognosi.
Inoltre, con DGR n. 334 del 24 marzo 2016, la struttura è stata accreditata dalla Regione Veneto per la diagnosi e le certificazioni dei disturbi specifici dell’apprendimento DSA fino e non oltre il 30.6.2017.
Per quanto sopra esposto, si propone di regolare il rapporto tra l’Azienda Ulss n. 6 di Vicenza e la struttura “Villa Xxxxx” di Vigardolo di Monticello Xxxxx Xxxx (VI) per la gestione delle prestazione in argomento nel limite di budget stabilito dalla Regione del Veneto per l’attività riabilitativa ex art. 26
L. 833/78, mediante l’allegato accordo contrattuale;
L’ accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità per anni tre, come riferito all’art. 5 dell’accordo stesso, fatto salvo il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento come stabilito all’art. 6 dell’accordo allegato;
Le prestazioni oggetto saranno remunerate con l’applicazione delle tariffe stabilite dalla DGR n. 2079 del 30.12.2015, e per un tetto massimo di spesa che per l’anno 2016 di 1.550.000 euro, importo programmato negli appositi conti 55.04.000106 e 55.04.000110;
Dette tariffe e tetto di spesa verranno confermati o aggiornati nei valori che la Regione del Veneto approverà annualmente;
Per quanto riguarda le prestazioni addebitate all’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza” per pazienti residenti in territori afferenti ad altre Aziende XX.XX.XX.XX., si procederà al recupero delle somme mediante la mobilità sanitaria intraregionale.
Accertato l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura in argomento;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare l’accordo contrattuale con il Presidio Riabilitativo “Villa Xxxxx”, il cui Ente Gestore è: Xxxxx Xxxxxxx di X. Xxxxxxx figlie dei Sacri Cuori, con sede legale in Xxx Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), nel testo che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che detto accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità per anni tre, come riferito all’art. 5 dell’accordo stesso, fatto salvo il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento come stabilito all’art. 6;
3. di avvertire che le prestazioni oggetto dell’accordo contrattuale saranno remunerate con l’applicazione delle tariffe stabilite dalla DGR n. 2079 del 30.12.2015, e per un tetto massimo di spesa, per l’anno 2016, di 1.550.000 euro, importo che trova riferimento nel bilancio
Sanitario anno 2016: conto 55.04.000106 “riabilitazione diurna ex art.26” per un valore stimato in euro 1.100.000,00 e nel conto 55.04.000110 “riabilitazione residenziale ex art.26” per un valore stimato in euro 450.000,00. Le tariffe e il tetto di spesa saranno aggiornati per i periodi successivi di valenza contrattuale, nei valori che la Regione del Veneto con apposita DGR andrà a definire;
4. di procedere, per le prestazioni addebitate all’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza” per pazienti residenti in territori afferenti ad altre Aziende XX.XX.XX.XX., al recupero delle somme mediante la mobilità sanitaria intraregionale;
5. di demandare alla Direzione Amministrativa del Territorio ogni adempimento amministrativo e ogni atto conseguente all’approvazione del presente provvedimento e di trasmettere copia alla competente Direzione Regionale;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda e all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxxx Xxxxxx Date: 2016.11.07
18:11:43 CET
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 8-11-2016 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 8-11-2016 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
ACCORDO CONTRATTUALE
TRA
L'Azienda U.L.S.S. n. 6 “Vicenza” con sede legale in Viale Rodolfi n. 37 – 00000 Xxxxxxx, Codice fiscale 02441500242, rappresentata pro tempore dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, di seguito denominata X.X.XX. n. 6
E
Il Presidio Riabilitativo “Villa Xxxxx” il cui Ente Gestore è: Xxxxx Xxxxxxx di X. Xxxxxxx figlie dei Sacri Cuori, con sede legale in Xxx Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), codice fiscale e partita Iva 00530190248, legalmente rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxxx
/ Xxxx Xxxxxxx, di seguito denominato erogatore
PREMESSO CHE
- il “Presidio Riabilitativo Villa Xxxxx” con sede operativa a Vigardolo in Comune di Monticello Xxxxx Xxxx, via Villa Rossi n. 5,
è soggetto autorizzato all’esercizio di attività sanitaria quale centro e presidio di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali, ex art 26 L. 833/78 (classificato B/C4 secondo la L.R. 22/2002) con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 155 del 18/12/2013;
è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2520 del 20.12.2013 per l’erogazione dell’attività di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali per conto del SSR;
è titolare di accreditamento istituzionale per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA a strutture extraospedaliere di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali, come approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 24 marzo 2016, allegato A;
- con DGR n. 2079 del 30.12.2015 e allegati, la Regione Veneto ha fissato criteri, modalità e determinazione dei tetti di spesa per l’attività di riabilitazione extraospedaliera presso gli Istituti e Centri ex art. 26 della L. 833/1978, accreditati, per gli anni 2015 e 2016 ed ulteriori disposizioni, comprese le tariffe per prestazione;
- ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell’Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
2. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell’art.17 commi 3 e 5 della LR 22/2002
Il presente accordo definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa e derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione extraospedaliera, comprensive delle attività di diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA, da parte dell’erogatore. Gli oneri derivanti sono posti a carico del Servizio Sanitario Regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’ULSS, secondo una calendarizzazione distribuita nell’arco dell’intero anno, fatti salvi i periodi di chiusura della sede
L’erogatore:
Art. 2
Obblighi dell’erogatore
garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie effettuando un’adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell’arco dell’intero anno, fatti salvi i periodi di chiusura della sede.
garantisce emissione di nota di accredito in caso di eventuale sfondamento del budget annuale assegnato secondo le modalità indicate dall’X.X.XX. 6;
si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe stabilite dalla Regione del Veneto con DGR 2693/2014 e successiva DGR 2079/2015
- verifiche e i controlli nell’ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero;
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’ULSS n 6
Art. 3 Obblighi dell’Azienda
garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa;
effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta, fatta salva la disponibilità finanziaria aziendale. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
comunica tempestivamente all’erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore.
Art. 4 Fatturazione e pagamenti
Le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale saranno remunerate con l’applicazione delle tariffe sotto riportate, di cui alla DGR n. 2079 del 30.12.2015, con la quale la Regione Veneto ha fissato criteri, modalità e determinazione dei tetti di spesa per l’attività di riabilitazione extraospedaliera presso gli Istituti e Centri ex art. 26 della L. 833/1978, accreditati, per l’anno 2016:
Ciclo a tempo pieno | € 157,00 |
Ciclo diurno | € 98,10 |
Prestazione Ambulatoriale singolo | € 44,30 |
Prestazione Ambulatoriale di gruppo | € 16,20 |
Prestazione di diurnato diagnostico | € 98,10 |
Prima visita | € 20,60 |
Per un tetto di spesa massimo che per l’anno 2016 è di 1.550.000 euro
Dette tariffe e tetto di spesa verranno confermati o aggiornati nei valori che la Regione del Veneto approverà annualmente
L’erogatore dovrà inviare rendiconto mensile, predisposto come da tracciato record regionale individuato con allegato 1 alla DGR 751/2000.
In applicazione del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, l‘emissione, la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l’ULSS, dovrà essere effettuata in forma esclusivamente elettronica.
Le fatture elettroniche prodotte, dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/.
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse si dovrà utilizzare il codice univoco Ufficio, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Per l’Azienda ULSS 6 Vicenza, tale codice è: UFI8LR.
L’ULSS effettuerà il pagamento delle competenze spettanti all’erogatore privato accreditato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve eventuali successive modificazioni e/o integrazioni. La fattura sarà emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni.
Art. 5 Durata dell’accordo
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità per anni tre.
Le parti possono procedere all’interruzione anticipata motivata dell’accordo, previo formale preavviso di 60 giorni.
Non è ammessa proroga automatica.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Art. 6
Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza
L’erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:
a) l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’ULSS; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell’ULSS, l’erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell’U.L.SS.n.6 - (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’X.X.XX. L’Azienda U.L.SS.n.6 si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all’erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all’erogatore previamente accertato dall’ULSS, determina l’avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il presente
accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell’Azienda X.X.XX n.6.
d) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l’erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.
Art. 7
Adempimenti in materia di privacy
Le Parti e tutto il personale coinvolto nelle attività della presente convenzione si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell’anonimato dei pazienti ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
In particolare, l’erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Art. 8
Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art. 9 Controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
In ogni caso, nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria, l’erogatore non potrà sospendere o interrompere i servizi oggetto del presente accordo.
Art. 10 Registrazione e bolli
Il presente Accordo è esente da imposta di bollo, ai sensi del D. Lgs 460/97 art. 17 e
D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, art. 27 bis - tabella B.
E’ soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.
Art. 11 Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
per IL PRESIDIO RIABILITATIVO per l’AZIENDA ULSS 6 “Vicenza” “VILLA XXXXX” IL DIRETTORE GENERALE
Xxxxx Xxxxxxx di X. Xxxxxxx figlie del Sacro Cuore Xxxxxxxx Xxxxxx IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Xxxxxxxx Xxxxxxxx / Xxxx Xxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1, 2, 4, 5, 6, 8,10 e12
Vicenza,
per IL PRESIDIO RIABILITATIVO “VILLA XXXXX”
Xxxxx Xxxxxxx di X. Xxxxxxx figlie del Sacro Cuore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Xxxxxxxx Xxxxxxxx / Xxxx Xxxxxxx