Direttive di qualità
Direttive di qualità
tra
Tratter Engineering S.r.l. Via Xxxxxxxx Xxxxxx-Deeg I – 00000 Xxxxxxx
X.Xxx.: IT01674780216
(di seguito denominata „Tratter”) e
(di seguito denominata „Partner”)
1. Campo di applicazione, oggetto del contratto, range ppm
Il presente accordo si applicherà congiuntamente a tutti i contratti di compravendita stipulati tra la Tratter Engineering e il Partner, salvo diversamente concordato in allegato al presente accordo. I valori ppm s’intenderanno di norma specificati in termini non generali ma espliciti e individuali per ciascun prodotto. Si definirà un range ppm con obiettivo di raggiungere nel secondo anno della fornitura in serie il range 0-50 ppm.
Al fine di tenere conto di esigenze particolari, in allegato al presente accordo sull’assicurazione della qualità si potranno concordare, in termini integrativi, specifiche deroghe.
2. Sistema di management della qualità del Partner
Il Partner s’impegna ad adottare permanentemente un sistema di management della qualità rispondente alla DIN ISO 9001:2015, in altre parole un sistema che risponda perlomeno ai requisiti di contenuto della suddetta norma. Le normative qui di seguito riportate si intendono costituire parte integrante del presente accordo sull’assicurazione della qualità solo se contrassegnate nel riquadro:
• Serie VDA, vol 6.1
• ISO 9001:2015
• IATF 16949
Il Partner sarà tenuto a perseguire l’obiettivo dell’errore zero e a ottimizzare costantemente le sue prestazioni.
Ove la Tratter Engineering metta a disposizione del Partner mezzi di produzione e controllo, in particolare mezzi e attrezzature finalizzate alla predisposizione di forniture, questi andranno inclusi nel sistema di management della qualità del Partner, al pari dei mezzi di produzione e di controllo del Partner stesso.
Tratter Engineering GmbH – Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxx Xxx. 00 - 00000 Xxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx Xx. 000000 - Xxxxxx- und MWSt. Nr 01674780216 - Gesellschaftskapital 10.400,-€ zur Gänze eingezahlt
3. Sistema di management della qualità dei subfornitori
Il Partner dovrà obbligare i suoi subfornitori al rispetto degli obblighi da lui assunti col presente contratto.
La Tratter Engineering potrà richiedere alle fornitrici prove documentali attestanti che il Partner stesso ha verificato l’efficacia del sistema di management della qualità dei subfornitori.
4. Auditing
La Tratter Engineering potrà verificare tramite una procedura di auditing se le misure di assicurazione della qualità del Partner soddisfano le esigenze della clientela. A tal fine le sarà consentito di prendere visione delle analisi degli errori, delle possibilità e degli influssi (FMEA) da predisporsi a cura del Partner e di tutte le rilevazioni effettuate riguardo alla qualità. La procedura di auditing potrà essere attuata quale audit di sistema, di processo o di prodotto e andrà concordata per tempo prima della sua attuazione.
Nell’attuazione della procedura si riconosceranno eventuali ragionevoli limitazioni imposte dal Partner a tutela dei propri segreti aziendali. I sistemi di auditing da adottarsi andranno stabiliti nell’ambito di accordi integrativi.
In caso di problemi di qualità dovuti a prestazioni e/o forniture di subfornitori, su richiesta della Tratter Engineering il Partner dovrà verificare la possibilità di un audit congiunto presso il subPartner; in alternativa egli sarà tenuto a rendere possibile un audit presso il subPartner interessato.
Il risultato dell’audit andrà comunicato a cura del Partner. In caso di irregolarità, il Partner si impegna a predisporre un piano di intervento concordato e ad attuarlo entro i termini stabiliti.
5. Documentazioni e informazione
In base alle raccomandazioni della VDA, vol. 1, l’obbligo di conservazione della documentazione riguardante specifica e attestazioni destinate ad archiviazione particolare si estenderà per 15 anni. Se richiesto, il Partner avrà l’obbligo di consentire al cliente di prendere visione di tale documentazione.
Ove si renda evidente l’impossibilità di mantenere gli accordi presi (per esempio riguardo a caratteristiche qualitative, scadenze, quantitative), il Partner dovrà comunicarne alla Tratter. Nell’interesse di una rapida soluzione del problema, egli sarà tenuto a rendere pubblici dati e fatti.
Tutte le modifiche apportate ai prodotti e le variazioni rilevanti nella catena di lavorazione andranno documentate in un “curriculum prodotto” e trattate come previsto dalla VDA, vol. 2 “Assicurazione della qualità di forniture”.
6. Sviluppo e progettazione
Ove l’incarico affidato al Partner comprenda compiti di sviluppo, le relative specifiche andranno fissate per iscritto dai contraenti, per esempio sotto forma di capitolati d’oneri. Il Partner si impegna ad adottare tecniche di management del progetto già nella fase di programmazione dei prodotti, dei processi e di altre attività intersettoriali, trasmettendo automaticamente alla Tratter Engineering lo scadenzario del progetto.
Tutte le documentazioni tecniche necessarie per supportare lo sviluppo in serie conformemente alle competenze del Partner e al suo ruolo nel progetto - quali specifiche, disegni, elenchi di componenti, dati CAD - andranno controllate dal Partner al ricevimento, per verificarne la
Tratter Engineering GmbH – Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxx Xxx. 00 - 00000 Xxxxx - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx Xx. 000000 - Xxxxxx- und MWSt. Nr 01674780216 - Gesellschaftskapital 10.400,-€ zur Gänze eingezahlt
completezza e la logicità di principio e in relazione all’impiego previsto; la Tratter Engineering andrà informata prontamente di eventuali carenze riscontrate.
Nella fase di sviluppo i contraenti dovranno adottare idonei metodi preventivi di pianificazione della qualità, quali ad esempio analisi di realizzabilità, valutazioni di affidabilità, FMEA e simili. Andrà altresì tenuto conto delle esperienze maturate in progetti simili (percorsi di processo, dati di processo, studi d’idoneità). Eventuale requisito particolari riguardo alla documentazione e all’archiviazione andranno fissati in dettaglio.
Per i prototipi e le preserie andranno concordate tra il cliente e il Partner - e adeguatamente documentate - le condizioni di produzione e di prova, con l’obiettivo di realizzare i pezzi in condizioni affini a quelle di serie.
Per tutti gli aspetti rilevanti sul piano funzionale (vedi accordo integrativo - aspetti particolari) il Partner dovrà eseguire analisi documentate d’idoneità degli impianti di produzione impiegati.
Ove non si raggiungano i parametri d’idoneità stabiliti, il Partner dovrà adeguare corrispondentemente i suoi impianti ovvero eseguire sui prodotti realizzati controlli atti ad escludere forniture difettose.
Prima dell’avvio della produzione in serie il Partner dovrà eseguire la validazione del processo e del prodotto in base alla VDA, vol. 2. La tipologia del rapporto di prova prototipo sarà fissata nell’ambito di accordi integrativi.
Ove il cliente richieda la validazione della progettazione, questa dovrà precedere la validazione del processo produttivo e quella del prodotto.
Nella validazione del processo produttivo e in quella del prodotto andranno specificati l’indice di idoneità della macchina e/o l’indice di idoneità del processo in relazione a parametri preconcordati.
In caso di anomalie di processo e di differenze qualitative andranno analizzate le cause, adottate misure migliorative e verificata la loro efficacia. A questo scopo andrà in anticipo richiesta l’autorizzazione della Tratter Engineering. La Tratter Engineering andrà informata senza indugio anche di eventuali differenze riconosciute in seguito.
La gestione dei reclami andrà fatta con la tecnica 8D (8D – Report).
Il Partner s’impegna a garantire la riconducibilità nei prodotti forniti secondo gli accordi e le specifiche concordate. In caso di difetto riscontrato, tale riconducibilità dovrà essere tale da consentire di ridurre il numero di parti/prodotti difettosi.
Il Partner garantirà il trasporto delle merci con mezzi idonei ed approvati dalla Tratter Engineering, per evitare danneggiamenti e peggioramenti qualitativi (per esempio imbrattamenti, reazioni chimiche).
Per quanto attiene la contrassegnazione dei prodotti e degli imballaggi, andranno rispettate le indicazioni della Tratter Engineering. La contrassegnazione dei prodotti imballati non dovrà deteriorarsi durante il trasporto e lo stoccaggio.
Eventuali deroghe dalle indicazioni di contrassegnazione prescritte saranno ammesse previo accordo scritto tra il Partner e la Tratter Engineering.
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7. Controlli, contestazioni, misure
Il Partner predisporrà su propria responsabilità un programma di controllo rispondente agli obiettivi e alle specifiche concordate. Entrambi i contraenti dovranno attenersi al criterio dell’errore zero.
Durante la produzione in serie, per tutti gli aspetti rilevanti sul piano funzionale, il Partner dovrà con idonee procedure (per esempio regolazione statistica del processo o metodo manuale delle schede di controllo) dimostrare l’idoneità di processo per l’intero periodo produttivo.
Ove non si consegua l’idoneità di processo richiesta, sarà necessario assicurare la qualità con idonei metodi di controllo e ottimizzare corrispondentemente il processo produttivo per raggiungere le potenzialità prescritte.
In base al presente accordo sull’assicurazione della qualità, tutti i prodotti verranno verificati esclusivamente presso il Partner; la Tratter Engineering verificherà i prodotti alla consegna limitatamente alla corrispondenza della merce con l’ordine e a danni visibili esternamente.
Ancorché possibile nell’ambito del processo produttivo, la Tratter Engineering verificherà i propri prodotti realizzati con le merci fornite prima dall’inizio della successiva fase produttiva ovvero a prodotto finito.
La Tratter Engineering comunicherà al Partner eventuali mancanze riscontrate in una fornitura non appena queste saranno riscontrate, condizionatamente con il processo produttivo. Il Partner rinuncerà pertanto alla possibilità di respingere eventuali contestazioni presentate in ritardo.
I prodotti esclusi dalla successiva lavorazione saranno restituiti al Partner per le opportune verifiche.
Ove in seguito a forniture difettose vengano a verificarsi interruzioni della produzione presso il cliente finale, il Partner dovrà provvedere immediatamente (con forniture sostitutive, cernita, riparazione).
In caso di fornitura di merci difettose per colpa del Partner, spetterà esclusivamente a quest’ultimo adottare le misure necessarie per ovviare l’inconveniente e minimizzare eventuali danni subentranti.
Si considereranno come difettose anche:
• Le merci fornite in quantità insufficienti.
• Le merci inviate a una destinazione sbagliata.
8. Costi connessi con merci difettose
In caso di forniture difettose il Partner si accollerà i seguenti costi:
• Costi amministrativi forfettari per ciascun evento Euro 150,00.
• Altri interventi resisi necessari per il cliente, quali cernite, controlli della merce in entrata, reimballo, trasporti straordinari Euro a costo.
• Trasporti straordinari effettuati dallo spedizioniere e dalla Tratter Engineering, attività presso il cliente finale in relazione alle merci difettose a costo più spese di viaggio.
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La Tratter Engineering si riserva di trasferire alle fornitrici eventuali ulteriori richieste, in particolare quelle presentati da terzi.
Si applicheranno inoltre le disposizioni sulla garanzia contrattualmente concordate e quelle ulteriormente previste per legge.
9. Controprova / Riqualificazione
Tratter Engineering chiede al Partner una volta all’anno una riqualificazione dei prodotti forniti alla Tratter Engineering. La riqualificazione deve attestare che la merce corrisponde al livello benestariato alla 1a campionatura secondo PPAP / VDA. Si richiede una verifica dimensionale delle geometrie e delle caratteristiche rilevanti ai fini della sicurezza.
Il risultato della riqualificazione deve essere fornito alla Tratter Engineering entro il termine stabilito nel documento della campionatura secondo PPAP / VDA, consegnando compilata la prima pagina del documento PPAP / VDA.
10. Gestione ambientale
Nell’ambito dell’ottimizzazione del suo sistema gestione ambientale, la Tratter Engineering intende avviare con i suoi partner un dialogo aperto e costruttivo. Essa invita pertanto espressamente i suoi fornitori a collaborare attivamente con essa a una riduzione costante degli impatti ambientali prodotti dall’azienda nello sviluppo dei prodotti, nella pianificazione dei processi produttivi, nell’imballaggio e nel trasporto dei prodotti.
11. Gestione a norma degli impianti
Il Partner s’impegna a farsi rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie per gli impianti e le strutture ausiliarie utilizzate per la realizzazione dei prodotti destinati alla Tratter Engineering.
12. Responsabilità/garanzia
Il Partner assicurerà che la merce fornita non presenta vizi palesi e rilevabili al momento della fornitura, che ad essa non si applicano diritti di terzi e che essa risponde alle specifiche concordate e allo stato dell’arte.
Ove una fornitura non risponda ai requisiti qualitativi concordati (punto 2.2) o sia in qualche altro modo insufficiente, non presenti una determinata caratteristica garantita, il Partner dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione, come pure a risarcire eventuali spese e danni prodotti con la fornitura difettosa alla Tratter Engineering ed eventualmente anche al cliente finale. Rientreranno tra questi costi anche le spese sostenute per un eventuale ritiro della merce.
Ove il Partner non faccia immediatamente fronte alla richiesta di riparazione o reinvio della merce presentata dalla Tratter Engineering, quest’ultima potrà recedere dall’ordine e procurarsi la merce presso terzi a spese del Partner.
La garanzia coprirà un periodo di quarantotto (48) mesi, equivalente a quello comunemente applicato nell’industria automobilistica.
13. Assicurazione
La Tratter Engineering raccomanda al Partner di stipulare un’idonea assicurazione di responsabilità civile sui rischi connessi con la responsabilità civile sui prodotti e derivanti dal presente accordo.
Il Partner dimostrerà alla Tratter Engineering di aver stipulato un’adeguata assicurazione di responsabilità civile sui prodotti.
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14. Durata dell’accordo
Il presente accordo di assicurazione della qualità è stipulato a tempo indeterminato. Esso può tuttavia essere denunciato per iscritto da ciascuno dei due contraenti con preavviso di tre mesi. La cessazione dell’accordo non tocca l’efficacia dei singoli contratti di fornitura già in corso fino alla loro completa evasione.
15. Altre esigenze particolari del cliente/del prodotto
Altre esigenze particolari del cliente/del prodotto saranno specificate mediante accordi integrativi.
Bolzano, li / / , li / /
(Sottoscrizione vincolante Tratter & timbro) (Sottoscrizione vincolante Partner &
timbro)
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di aver attentamente negoziato tutte le pattuizioni del presente Contratto.
, li / /
(Sottoscrizione vincolante Partner & timbro)
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