CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
xxx xxxx’Xxxxxxxxxxx 0/0 – xxx. Xxx Xxxxx, Xxxx (XX)
Lavori di: | ||
AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA (LO) | ||
CUP: D 2 6 B 1 7 0 0 0 0 0 0 0 07 | CIG: |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Contratto a corpo
importi in euro | ||||
1 | Importo esecuzione lavoro a corpo | 1.367.000,00 | ||
2 3 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Totale lavori e oneri della sicurezza (1 Oneri per la progettazione esecutiva | + | 2) | 40.000,00 1.407.000,00 43.000,00 |
A | Totale appalto (1 + 2 + 3) | 1.450.000,00 |
Il Responsabile Unicodel Procedimento Il progettista
Indice
Sommario
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 5
Art. 1. Oggetto dell’appalto – Bando e Disciplinare di gara 5
Art. 2. Ammontare dell’appalto 15
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 15
Art. 4. Categorie dei lavori 16
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 16
CAPO 2. DISCIPLINACONTRATTUALE 18
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 21
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore 21
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 22
CAPO 3. TERMINI PER LAPROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 24
Art. 13. Progettazione definitiva a base di gara 24
Art. 18. Consegna e inizio dei lavori 26
Art. 19. Termini per l'ultimazione dei lavori 27
Art. 20. Proroghe 27
Art. 21. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori o dal RUP 28
Art. 22. Penali in caso di ritardo 29
Art. 23. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 29
Art. 24. Inderogabilità dei termini di esecuzione 30
Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 31
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 32
Art. 26. Lavori a corpo 32
Art. 27. Eventuali lavori a misura 32
Art. 28. Eventuali lavori in economia 33
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 34
Art. 30. Anticipazione 34
Art. 31. Pagamenti in acconto 34
Art. 32. Pagamenti a saldo 35
Art. 33. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 36
Art. 34. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 36
Art. 35. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 36
Art. 36 Anticipazione del pagamento di taluni materiali 37
Art. 37. Cessione del contratto e cessione dei crediti 37
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 38
Art. 38. Cauzione provvisoria 38
Art. 39. Cauzione definitiva 38
Art. 40. Riduzione delle garanzie 38
Art. 41. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 39
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 41
Art. 42. Variazione dei lavori 41
Art. 43. Varianti per errori od omissioni progettuali 41
Art. 44. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 42
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 40
Art. 45. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 40
Art. 46. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 41
Art. 47. Piano di Sicurezza e di Coordinamento 41
Art. 48. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento 42
Art. 49. Piano Operativo di Sicurezza 42
Art. 50. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 43
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 44
Art. 51. Subappalto 44
Art. 52. Responsabilità in materia di subappalto 46
Art. 53. Pagamento dei subappaltatori 46
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 48
Art. 54. Accordo bonario 48
Art. 55. Definizione delle controversie – Transazione – Arbitrato 49
Art. 56. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 49
Art. 57. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 50
Art. 58. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 50
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE – GARANZIE TECNICHE 53
Art. 59. Ultimazione dei lavori, avviamento, collaudo funzionale provvisorio e consegna provvisoria - Stato finale 53
Art. 60. Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale) - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione - Limiti allo scarico da rispettare – Garanzie tecniche ed ambientali 55
Art. 61. Presa in consegna dei lavori ultimati prima della fase di avviamento finale - Spese di esercizio fino al Collaudo finale 58
CAPO 12. NORME FINALI 59
Art. 62. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 59
Art. 63. Danni di forza maggiore 64
Art. 64. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 64
Art. 65. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 64
Art. 66. Cantiere - Tracciamenti - Contenimento dell’impatto ambientale- Gestione delle terre e rocce da scavo 64
Art. 67. Custodia del cantiere 68
Art. 68. Cartello di cantiere 68
Art. 69. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 68
Art. 70. Tracciabilità dei pagamenti 68
Art. 71. Spese contrattuali, imposte, tasse 69
Art. 72. Pratiche edilizie - Acquisizione aree, servitù, occupazioni temporanee – Variazioni catastali 70
Art. 73. Privacy 71
ALLEGATO A – SCHEMA TIPO CARTELLO DI CANTIERE 72
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. In seguito Codice o D. Lgs. n. 50/2016;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D. Lgs n. 163/2006, limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016). In seguito d.P.R. n. 207/2010;
- Capitolato generale d’appalto di cui al d.m. 19 aprile 2000, n. 145 per gli articoli ancora in vigore.
In seguito d.m. n. 145/2000;
- Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 approvate in data 26.10.2016. In seguito RUP;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In seguito D. Lgs. n. 81/2008;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. In seguito CSP;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In seguito CSE;
- Documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva così come previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall’art. 31 commi 4, 5, 6 e 7, della Legge n. 98/2013 e dall’art. all'art. 54, comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 - S.O. del 24 aprile 2017. In seguito DURC;
- Documentazione SOA, che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 tuttora vigenti. In seguito SOA.
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nelle attività strumentali comprese nei Settori Speciali, di cui al comma 1 lett. hh) dell’art. 3 D. Lgs. 50/2016 (Codice appalti).
L’Ente aggiudicatore è la Società Acqua Lodigiana (SAL) S.r.l., xxx xxxx’Xxxxxxxxxxx 0/0, xxx. Xxx Xxxxx
– 26900 Lodi, nel seguito definito Stazione appaltante.
Art. 1. Oggetto dell’appalto – Bando e Disciplinare di gara
1. Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta, dell’appalto integrato, ai sensi dell’art. 59, comma 1bis, del D. Lgs. n. 50/2016, per la progettazione esecutiva (incluso Piano di Sicurezza e Coordinamento) e la realizzazione degli interventi di AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA (LO).
2. Le opere oggetto dell’intervento, da progettare a livello esecutivo (secondo i termini previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara e con i contenuti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti di opere pubbliche), sono così sinteticamente individuabili:
Linea acque
I reflui fognari dell’abitato di Castiglione d’Adda continueranno ad essere convogliati nella vasca che oggi ospita la grigliatura ed il sollevamento iniziale, la quale verrà ristrutturata con la dismissione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche presenti; una apposita tubazione in PEAD DN 400 PN6 consentirà poi di convogliare i liquami alla nuova sezione di grigliatura fine.
Sulla condotta verrà installato un misuratore di portata elettromagnetico DN 400, per determinare l’entità degli afflussi in ingresso all’impianto di competenza del comune di Castiglione d’Adda
Oltre a questa alimentazione, nella nuova sezione di grigliatura si aggiungerà il collettore proveniente dal depuratore di Bertonico (PEAD DN 200 PN 6); anche su questa condotta verrà installato un misuratore di portata elettromagnetico DN 200, per determinare analogamente l’entità delle portate defluenti dal comune di Castiglione d’Adda.
Grigliatura fine
La sezione di grigliatura fine sarà localizzata in manufatto in c.a. e sarà preceduta da un pozzetto di testa di dimensioni in pianta 1.92x1.20 m e di altezza pari a 1.90 m, da cui partiranno tre canali paralleli, due destinati ad ospitare filtro-coclee (dotate di modulo compattatore) e uno con funzione di by-pass (quest’ultimo chiuso con panconi removibili manualmente). Le dimensioni in pianta dei canali saranno pari a 0.44x6.00 m, con altezza pari a
1.40 m (vedi tav. M01).
Il manufatto in c.a. risulterà totalmente interrato: la quota fondo del pozzetto di testa sarà pari a 49.50 m slm, mentre i canali avranno il fondo a 50.00 m slm. La sommità del manufatto sarà posta a 51.40 m slm, pari alla quota del piano campagna.
Le due filtro-coclee avranno un vaglio forato di diametro pari a 400 mm (tondi di diametro 5 mm). Nel pozzetto di testa verranno convogliati sia i liquami di Castiglione d’Adda, che i reflui di Bertonico. Il materiale grigliato e compattato verrà raccolto all’interno di un apposito cassonetto posto al di sotto del compattatore.
La potenzialità del sistema è stata concepita per consentire che ciascuna griglia sia in grado di trattare la massima portata di dimensionamento dell’impianto e che entrambe possano, in aggiunta, trattare la portata destinata al futuro serbatoio di accumulo (da realizzarsi con altro appalto).
Stazione di sollevamento
I reflui in uscita dalla grigliatura fine si immetteranno direttamente nella vasca in cui saranno alloggiate le pompe di sollevamento al biologico e, in futuro, le pompe che andranno ad alimentare la vasca di accumulo temporaneo (oggetto di altro appalto).
La vasca in c.a. avrà dimensioni in pianta pari a 4.00x5.70 m e altezza pari a 2.50 m; la quota di fondo sarà posizionata a 48.70 m slm, mentre la sommità del manufatto sarà posta a 51.40 m slm, pari alla quota del piano campagna (vedi tav. M01).
Nella stazione di sollevamento verranno installate quattro pompe, di cui una di riserva, ciascuna in grado di sollevare una portata di 100 m3/h con una prevalenza di 6.00 m, che convoglieranno i liquami da trattare nel canale di alimentazione della sezione di dissabbiatura. Per la gestione degli attacchi e stacchi delle pompe verrà installato un
misuratore di livello di tipo piezoresistivo.
Le tubazioni di mandata delle pompe, avranno un diametro pari a 150 mm.
Sezione di dissabbiatura
La sezione di dissabbiatura sarà costituita da una vasca in c.a. di forma cilindrica con diametro interno in sommità pari a 2 m, altezza netta pari a 2.90 m e fondo a forma di tronco di cono; il ciglio superiore del manufatto sarà posto a quota 55.30 m slm (vedi tav. M01).
All’interno della vasca verrà installato un dissabbiatore dinamico tipo pista per l’estrazione delle sabbie che si depositeranno sul fondo del manufatto, ottenuta immettendo aria nel tubo di adduzione che entrerà poi nel tubo di estrazione, creando un vuoto d’aria che provocherà la risalita della sabbia fino al classificatore. L'equipaggiamento del dissabbiatore sarà costituito da un agitatore a pale fissato al corpo centrale tubolare, il quale ruoterà attorno al tubo concentrico dell'air-lift. I tubi dell'aria e dell'acqua saranno incorporati nel corpo centrale e saranno parte integrante della fornitura fino alla sommità del dissabbiatore dove saranno già predisposti gli attacchi per i collegamenti rispettivamente al compressore ad alla rete idrica.
La passerella centrale sarà realizzata in c.a., mentre il resto della copertura sarà costituito da grigliati in acciaio zincato pedonali removibili, protetta da parapetti metallici.
In prossimità della vasca di dissabbiatura verrà installato un classificatore per sabbie, costituito da una coclea inclinata con una grande tramoggia di carico, una spira senza albero interno alloggiata in un truogolo, una bocca di scarico per i solidi e una motorizzazione montata allo scarico. L’acqua da trattare passerà attraverso la bocca di carico del classificatore e verrà immessa nella tramoggia di decantazione dove avverrà la sedimentazione delle particelle. La bassa velocità di rotazione della coclea favorirà la sedimentazione e la successiva estrazione del materiale drenato dalla bocca di scarico superiore.
Il canale di alimentazione della sezione di dissabbiatura avrà una larghezza interna di 0.90 m, quota fondo posta a
54.60 m slm e quota di sommità posta 55.30 m slm; la copertura sarà realizzata in grigliato in acciaio zincato pedonale removibile, protetta da parapetti metallici.
Un canale di pari dimensioni e caratteristiche alimenterà il reattore biologico.
Reattore biologico
Il nuovo reattore biologico avrà un volume utile complessivo pari a 1200 m3, di cui un terzo destinato alla denitrificazione.
Il manufatto sarà realizzato in c.a. e sarà costituito dal pozzetto di miscelazione, in cui si immetteranno i liquami provenienti dalla dissabbiatura e i ricircoli dei nitrati e dei fanghi, dal pozzetto partitore delle portate sulle due linee del trattamento, dalle due vasche di denitrificazione, dalle quattro vasche di ossidazione, dal pozzetto in uscita dalla ossidazione, in cui avverrà il prelievo dei nitrati da ricircolare, e dal pozzetto di carico dei sedimentatori secondari. Tutti i settori avranno quota di fondo posta a 49.90 m slm e sommità posta a quota 55.30 m slm, con una altezza interna pari a 5.40 m; il piano di posa della fondazione risulterà interrato di 2.30 m rispetto al piano campagna (vedi tavv. M02).
Il pozzetto di miscelazione avrà dimensioni in pianta 2.10x6.30 m; al suo interno sarà ricavato il pozzetto di partizione delle portate, di dimensioni in pianta pari a 0.90x3.90 m. Sul fondo del setto che separerà le due vasche sarà presente una luce di dimensioni 1.50x1.50 m. La copertura sarà realizzata in grigliato in acciaio zincato pedonale removibile, protetta da parapetti metallici
Le due vasche di denitrificazione avranno ciascuna dimensioni in pianta pari a 6.00x10.00 m; l’alimentazione delle vasche avverrà attraverso due luci a stramazzo di dimensioni pari a 0.50x0.70 m, munite di paratoie di esclusione manuali. All’interno di ogni vasca di denitrificazione verrà installato un miscelatore sommerso ad asse orizzontale, con potenza specifica di miscelazione per vasca pari a 3.8 W/m3. L’accesso alle apparecchiature sarà garantito dalla passerella in c.a. che corre longitudinalmente in asse al reattore biologico, di larghezza pari a 1.30 m e munita di parapetti metallici di protezione; è prevista anche la realizzazione di una passerella trasversale, posta in corrispondenza del setto che separerà le due vasche di ossidazione della prima linea.
In ognuno dei setti che separeranno le vasche di denitrificazione dalle vasche di ossidazione (così come nei setti che separeranno fra loro le due vasche di ossidazione di ogni linea) saranno presenti una luce sul fondo di dimensioni pari a 2.00x1.50 m e una soglia di sfioro per le schiume di larghezza pari a 6.00 m e con ciglio posto a quota 54.80 m slm.
Ciascuna delle due vasche di ossidazione di ogni linea avrà dimensioni in pianta 6.00x10.00 m: al loro interno verrà installato il sistema di aerazione a piattelli, con diffusori a bolle fini con membrana in EPDM. Saranno posizionati 134
piattelli per linea, di cui 84 nella vasca di monte e 50 nella vasca di valle. Nelle vasche di ossidazione verrà anche installata una sonda da processo, completa di misuratore, per la misura in continuo dell’ossigeno disciolto.
Al termine delle vasche di ossidazione sarà presente una soglia di sfioro (lunghezza pari a 6.00 e ciglio posto a quota
54.95 m slm), che convoglierà le portate sfiorate in una canalina di raccolta avente larghezza netta pari a 0.60 m, lunghezza pari a 4.60 m e quota fondo a 54.25 m slm.
Attraverso una luce di fondo di dimensioni 1.40x0.70 m le portate trattate da ogni linea verranno convogliate nel pozzetto di uscita (in cui saranno prelevati i nitrati da ricircolare), di dimensioni in pianta 1.40x3.30 m, con copertura in grigliato in acciaio zincato pedonale removibile, protetta da parapetti metallici.
Ciascuno dei due pozzetti di carico dei sedimentatori secondari, con dimensioni in pianta 1.00x1.50 m, sarà alimentato attraverso una soglia di sfioro di lunghezza pari a 1.00 m, con ciglio posto a quota 54.50 m slm, dotata di paratoia di esclusione manuale.
Due tubazioni in PEAD DN 355 PN6 consentiranno di convogliare i reflui dal reattore biologico ai due sedimentatori secondari.
Manufatto di ricircolo nitrati
Il manufatto sarà realizzato in c.a. e sarà destinato ad ospitare le tre pompe di sollevamento dei nitrati per l’invio nel pozzetto di miscelazione in testa al reattore biologico. Le pompe, al fine di migliorare la sicurezza nella gestione dell’impianto riducendo il numero di vani che si configurano come spazi confinati, saranno installate a secco, in verticale.
Il locale sarà posto a fianco del reattore biologico e avrà dimensioni nette in pianta pari a 2.40x5.10 m; l’altezza netta sarà pari a 3.00 m e il piano di calpestio sarà posto 0.10 m al di sopra del piano campagna (vedi tav. M07). Sulla parete frontale, in corrispondenza delle tre pompe verranno montati altrettanti portoni in ferro a due battenti di dimensioni 1.50x2.60 m con griglie di aerazione anti roditore, per un’agevole movimentazione delle apparecchiature elettromeccaniche.
Ciascuna delle tre pompe installate, di cui una di riserva, sarà in grado di sollevare una portata di 137 m3/h con una prevalenza di 2.50 m. I nitrati verranno aspirati dal pozzetto di uscita dal biologico mediante una tubazione in AISI 304L DN 250, mentre le tre mandate delle pompe (AISI 304L DN 150) convergeranno nel collettore di raccolta (AISI 304L DN 250), posizionato sulla copertura del locale e diretto al pozzetto di miscelazione delle portate in testa al reattore biologico; lungo la condotta verrà installato, ad altezza uomo, un misuratore di portata elettromagnetico DN 250.
Manufatto di ricircolo fanghi
Il manufatto sarà realizzato in c.a. e sarà destinato ad ospitare le tre pompe di sollevamento dei fanghi estratti dai sedimentatori secondari per l’invio nel pozzetto di miscelazione in testa al reattore biologico. Le pompe, al fine di migliorare la sicurezza nella gestione dell’impianto riducendo il numero di vani che si configurano come spazi confinati, saranno installate a secco, in verticale.
Il locale sarà posto a fianco del reattore biologico, a lato del manufatto di ricircolo dei nitrati, e avrà dimensioni nette in pianta pari a 2.40x5.10 m; l’altezza netta sarà pari a 3.00 m e il piano di calpestio sarà posto 0.10 m al di sopra del piano campagna (vedi tav. M07). Sulla parete frontale, in corrispondenza delle tre pompe verranno montati altrettanti portoni in ferro a due battenti di dimensioni 1.50x2.60 m con griglie di aerazione anti roditore, per un’agevole movimentazione delle apparecchiature elettromeccaniche.
Ciascuna delle tre pompe installate, di cui una di riserva, sarà in grado di sollevare una portata di 137 m3/h con una prevalenza di 2.50 m. I fanghi verranno aspirati da ognuno dei due sedimentatori mediante una tubazione in AISI 304L DN 200, mentre le tre mandate delle pompe (AISI 304L DN 150) convergeranno nel collettore di raccolta (AISI 304L DN 250), posizionato sulla copertura del locale e diretto al pozzetto di miscelazione delle portate in testa al reattore biologico; lungo la condotta verrà installato, ad altezza uomo, un misuratore di portata elettromagnetico DN 250.
Dal collettore di raccolta si distaccherà la tubazione, AISI 304L DN 80 per le parti fuori terra e PEAD DN 90 PN6 per le porzioni interrate, che convoglierà i fanghi di supero alla sezione di ispessimento dinamico; lungo la condotta verrà installata una valvola di regolazione motorizzata DN 80, asservita ad un misuratore di portata elettromagnetico DN 80.
Edificio soffianti e locale quadri
Il manufatto sarà realizzato in c.a. e sarà posizionato a fianco del reattore biologico, dal lato opposto rispetto ai manufatti di ricircolo fanghi e nitrati (vedi tav. M06).
L’edificio soffianti avrà il fondo posizionato a quota 51.50 m slm (a +0.10 m rispetto al piano campagna) e avrà dimensioni nette in pianta pari a 4.20x7.00 m. Al suo interno verranno installati tutti i compressori a servizio della linea acque:
n° 3 soffianti a lobi (di cui una di riserva), per l’insufflazione di aria alla fase di ossidazione, ciascuna in grado di fornire una portata di 000 Xx0/x con una prevalenza di 5.20 m;
n° 1 elettrosoffiante a canale laterale per la fornitura di aria al dissabbiatore e al classificatore delle sabbie (Q = 89 m3/h, H = 4.00 m);
n° 1 compressore per fornitura aria compressa alla disinfezione UV, compreso nella fornitura della apparecchiatura UV.
L’accesso avverrà mediante due portoni in ferro a due battenti di dimensioni 2.00x2.60 m con griglie di aerazione anti roditore; per assicurare la dovuta ventilazione del locale compressori, verranno installati sulla copertura due elettroventilatori a torrino e, a parete, due griglie di aerazione.
Il locale quadri avrà dimensioni in pianta pari a 2.90x4.20 m e altezza netta pari a 2.90 m (vedi sempre tav. M06): al suo interno verranno alloggiati, oltre al quadro elettrico generale e al contatore Xxxx, un quadro MCC per l’alimentazione di tutte le nuove utenze e un quadro PLC di comando e controllo. L’accesso avverrà mediante una porta in vetroresina a due ante di dimensioni 1.20x2.10 m, dotata di finestrelle di aerazione.
A lato del locale quadri è stata prevista la possibilità di ampliare l’edificio, per consentire l’installazione futura anche dei compressori esistenti a servizio della digestione aerobica.
Sedimentatori secondari
Ciascuno dei due sedimentatori secondari sarà costituito da una vasca in c.a. di forma circolare, con diametro interno pari a 15 m; il fondo della vasca sarà inclinato verso la porzione centrale a forma di tronco di cono; la quota di sommità sarà posta a 54.55 m slm, il piano di fondazione della porzione centrale risulterà interrato di 2.15 m rispetto al piano campagna, mentre la fondazione del muro perimetrale si troverà a 0.95 m dal terreno.
Il liquame entrerà nella vasca attraverso una tubazione in AISI 304L DN 350, che convoglierà le portate nel torrino centrale. La canaletta di raccolta delle acque chiarificate, di larghezza pari a 0.40 m e con quota fondo variabile fra
54.65 e 54.55 m slm, sarà dotata di stramazzo tipo Xxxxxxxx in acciaio inossidabile, con interasse fra i triangoli pari a 0.50 m e ciglio di sfioro posto a 54.15 m slm. Dalla canalina di raccolta le portate verranno convogliate al pozzetto in uscita dal sedimentatore, di dimensioni nette in pianta pari a 1.00x1.00 m e quota fondo a 51.05 m slm.
Ognuno dei due sedimentatori sarà equipaggiato con un carroponte a trazione periferica: la travata mobile poggerà al centro su un supporto rotante in acciaio e, alla periferia, su un carrello di trazione; la travata sarà realizzata con lamiera piegata a freddo rinforzata e profilati in acciaio elettrosaldati, mentre il piano di calpestio sarà in grigliato zincato, munito di parapetti di protezione.
Le portate in uscita dal sedimentatore B verranno convogliate mediante una tubazione in PEAD DN 315 PN6, che, dopo aver ricevuto le acque chiarificate dal sedimentatore A, diventerà una condotta PEAD DN 355 PN6, diretta alla vasca di disinfezione esistente: in prossimità di questo manufatto verrà installato, in idoneo pozzetto, un misuratore di portata elettromagnetico DN 350, per determinare il valore di portata in uscita dall’impianto.
Vasca di disinfezione
La vasca di disinfezione, esistente, è ubicata in prossimità dei due sedimentatori secondari attualmente in funzione. Il manufatto non è più utilizzato per la disinfezione, ma lo stramazzo in uscita dalla vasca, dotato di misuratore di livello ad ultrasuoni, viene utilizzato per la misura della portata in uscita dall’impianto (sostituito, con gli interventi di progetto, dal misuratore di portata elettromagnetico DN 350 installato sulla tubazione proveniente dalla sedimentazione secondaria).
Le opere civili del manufatto dovranno essere adeguate per far fronte all’incremento di portata conseguente all’ampliamento del depuratore: verrà demolito il setto in cui sarà inserito lo sfioratore e le pareti perimetrali verranno rialzate di circa 20 cm, per raggiungere una quota di ritenuta pari a 53.20 m slm (vedi tav. M05).
Dovrà anche essere adeguato il circuito idraulico di collegamento con la filtrazione, oggi costituito da tubazioni AISI 304L DN 200, che dovranno essere sostituite con tubazioni AISI 304L DN 300.
Filtrazione
La sezione di filtrazione, esistente, è costituita da una macchina compatta contenente un microfiltro a dischi rotanti per la filtrazione continua dinamico-tangenziale con avvio del lavaggio per massimo livello.
L’apparecchiatura, posizionata su una platea in calcestruzzo in prossimità della vasca di disinfezione, è già in grado di
trattare una portata di 300 m3/h e, di conseguenza, non subirà modifiche. Come detto poco sopra, dovrà essere adeguato il circuito idraulico di collegamento sia con la vasca di disinfezione che con la nuova sezione di disinfezione UV (vedi tav. M05).
Disinfezione UV
La sezione di disinfezione UV attualmente installata è idonea per trattare una portata di 150 m3/h; durante lo sviluppo della progettazione si è valutata la possibilità di affiancare una nuova apparecchiatura a quella esistente, di pari potenzialità. La necessità di prevedere un nuovo manufatto di partizione delle portate fra le due macchine e la scarsa disponibilità di spazi, unitamente a valutazioni economiche, ha portato a ritenere preferibile l’installazione di una nuova stazione di disinfezione UV di potenzialità pari a 300 m3/h (vedi tav. M05).
La tubazione in uscita dalla nuova apparecchiatura, AISI 304L DN 250, convoglierà le portate nel pozzetto finale esistente, da cui uscirà la condotta in PVC DN 315 di scarico nel ricettore.
Linea fanghi
Ispessimento dinamico
L’apparecchiatura per l’ispessimento dei fanghi verrà installata in un nuovo locale che occuperà parzialmente le superfici adibite a letti di essiccamento (oggi in disuso) e che ospiterà anche le apparecchiature per la disidratazione meccanica dei fanghi.
Il locale sarà realizzato in c.a., con dimensioni in pianta pari a 7.00x12.30 m e con altezza netta pari a 3.20 m; il piano di calpestio sarà posizionato a +0.10 m rispetto al piano campagna (vedi tav. M08).
L’ispessitore dinamico sarà alimentato dalla tubazione che si staccherà dal collettore di raccolta della mandate delle pompe di estrazione fanghi dai sedimentatori secondari, che sarà in AISI 304L DN 80 per le parti fuori terra e in PEAD DN 90 PN6 per le porzioni interrate.
Il complesso delle apparecchiature per ottenere l’ispessimento dei fanghi sarà costituito da:
miscelatore dinamico, realizzato in acciaio e dotato di un corpo cilindrico e di una girante motorizzata in grado di miscelare il fango intimamente con la soluzione di polielettrolita, in modo da ottenere una sospensione di fiocchi in grado di cedere rapidamente l'acqua libera sul telo filtrante.
Ispessitore dinamico a tamburo rotante: il fango mescolato, convogliato da un tubo, sarà forzato ad attraversare tutta la lunghezza del buratto, a contatto con il telo filtrante, per raggiungere la bocca d'uscita. Grazie alla rotazione del tamburo, un'ampia zona filtrante, che verrà continuamente mantenuta pulita da un sistema di lavaggio, verrà a contatto con il fango mescolato, permettendo all'acqua, separatasi grazie all'azione del polielettrolita, di filtrare attraverso la tela.
Sistema di lavaggio dei teli, costituito da una rampa dotata di ugelli, la cui pulizia sarà effettuata mediante una spazzola azionabile a macchina in marcia; tutto l’insieme sarà alloggiato in un'opportuna vasca a tenuta in modo da impedire l'effetto aerosol; la pompa di lavaggio dei teli avrà una portata di portata 4 m3/h e una prevalenza di 60 m.
Poli preparatore diretto per poli in emulsione: la stazione sarà predisposta per eseguire la preparazione in continuo della soluzione di polielettrolita in emulsione, che verrà dosato e miscelato in acqua tramite un miscelatore statico. L’apparecchiatura sarà costituita da:
- pompa dosatrice che preleverà il prodotto dai tank di stoccaggio del poli;
- miscelatore statico
- elettrovalvola acqua di dissoluzione
- flussimetro per acqua diretto
- valvole di intercettazione.
La soluzione viene normalmente preparata allo 0,2 %, ma regolando la portata del polielettriolita in emulsione e l’acqua di dissoluzione sarà possibile variare la % di preparazione.
Digestione aerobica
La digestione aerobica continuerà ad avvenire come allo stato attuale nel manufatto esistente: verranno però adeguati i circuiti idraulici, come illustrato nella tav. M09.
Il digestore verrà alimentato con due nuove pompe monovite, di cui una di riserva, ciascuna in grado di sollevare una portata di 4-25 m3/h con una prevalenza di 10 m, installate all’interno del locale fanghi. La mandata della pompa
verrà innestata sulla esistente tubazione in ingresso alla vasca di digestione.
Le due tubazioni di uscita fanghi, oggi collegate ad un circuito che termina con una saracinesca per l’attacco dell’autobotte, verranno intercettate e collegate alle due nuove pompe monovite di alimentazione della centrifuga per la disidratazione dei fanghi (Q = 2-8.5 m3/h, H = 7 m), anch’esse alloggiate all’interno del locale fanghi (vedi tav. M08).
Disidratazione meccanica
Come già evidenziato poco sopra, nel locale fanghi verranno alloggiate anche le apparecchiature elettromeccaniche necessarie per effettuare la disidratazione meccanica dei fanghi (vedi tav. M08).
Tali apparecchiature comprenderanno:
Estrattore centrifugo con tamburo di lunghezza pari a 918 mm e diametro pari a 353 mm, completo di rotovariatore da 4 kW
Elevatore a coclea con spirale in acciaio inox AISI 304, diametro 200 mm, lunghezza 5 m e altezza massima di scarico 2.3 m
Polipreparatore per il prodotto in emulsione, costituito da:
serbatoio cilindrico suddiviso in due settori, accoppiato ad un assieme tramoggia, interamente realizzati in acciaio inox AISI 304
miscelatore fango – polielettrolita in acciaio inox AISI 304
pompa monovite di dosaggio del poli, con corpo in AISI 316L, rotore ed albero di comando in AISI 316 Ti, statore in viton, completa di motovariatore manuale 0.25 kW, velocità 0-100 rpm, portata 0-50 l/h.
n° 3 agitatori lenti con motorizzazione da 0.5 kW
Deodorizzazione
Per deodorizzazione il locale fanghi verrà installato uno scrubber a secco, con portata nominale pari a 1200 m3iature, utilizzate per il trattamento dell’aria proveniente da zone circoscritte e localizzate, saranno in grado di abbattere in modo irreversibile un’ampia gamma di composti gassosi maleodoranti e/o nocivi, portandoli al di sotto della soglia di percezione dell’odore.
L’abbattimento dei gas avverrà in modo irreversibile grazie ad un processo combinato di adsorbimento e assorbimento, seguito da specifiche reazioni chimiche che trasformeranno i gas in solidi innocui. I prodotti di reazione rimarranno quindi intrappolati nei pori dei granuli, scongiurando così ogni possibilità di rilascio.
Lo scrubber avrà una struttura di forma cilindrica in polipropilene anticorrosione, con diametro pari 1.45 m e altezza pari a 1.60 m. Il ventilatore di aspirazione dell’aria sarà di tipo centrifugo ad alto rendimento, realizzato in polipropilene, a pale rovesce, direttamente accoppiato e munito di giunti antivibranti in ingresso e in uscita.
L’appalto è del tipo “a corpo” ed ha per oggetto, come sopra sintetizzato:
a) la progettazione esecutiva, da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del
d.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in sostanziale conformità al progetto definitivo posto a base di gara dalla Stazione appaltante, così come approvato dall’Ufficio d’Ambito di Lodi con Determinazione n. 134 del 17/10/2018 e secondo le indicazioni che saranno fornite nel Disciplinare di gara (eventuale possibilità di redazione parziale del progetto esecutivo, con rinvio della progettazione esecutiva strutturale e/o elettrica dopo l’aggiudicazione);
b) la realizzazione (di seguito indicata complessivamente con il termine “Lavori”) e l’avviamento delle opere per l’ampliamento e l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Castiglione d’Adda, costituito da tutte le sezioni di trattamento necessarie al processo depurativo, dai relativi fabbricati, manufatti, componenti e opere accessorie e di completamento necessari per realizzare un impianto completo, funzionale e funzionante, ivi comprese la realizzazione della viabilità carrabile e pedonale interna e la pulizia (in corso d’opera e finale) dell’area d’impianto e delle singole sezioni esistenti interessate dai lavori.
Nell’appalto a corpo sono da ritenersi comprese anche tutte le opere prescritte in sede di approvazione del progetto definitivo posto a base di gara (e quindi non contemplate nella suddetta progettazione) di cui alla citata Determinazione n. 134 del 17/10/2018 dell’Ufficio d’Ambito di Lodi.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto (d.m. n. 145/2000), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative minime previste dal progetto definitivo di riferimento con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dovrà dichiarare di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono inoltre da intendersi compresi nelle attività in appalto:
l’ingegneria esecutiva/costruttiva di dettaglio, eventualmente necessaria durante la fase di costruzione delle opere, a richiesta della Direzione dei Lavori;
i materiali di funzionamento delle nuove apparecchiature (oli, grassi, reagenti, ecc.), i materiali di consumo e le parti di ricambio, ove necessarie, per le attività di avviamento e messa a regime dell’impianto, fino al suo esito positivo;
le analisi di laboratorio necessarie per l’attività di avviamento e di collaudo funzionale (eventualmente anche in parallelo a quelle effettuate dalla Stazione appaltante);
ogni altro onere indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito CSA).
Le operazioni di svuotamento e smaltimento dei liquami/fanghi presenti nelle vasche esistenti, in parte propedeutiche all’esecuzione di alcuni degli interventi in progetto, ivi compresa la pulizia interna delle stesse (ed incluse le attività di ristrutturazione eventualmente necessarie), potranno essere oggetto di appalto separato, a cura della Stazione appaltante, in relazione alla specificità degli aspetti economico- amministrativi inerenti tali attività. L’appaltatore, per l’esecuzione dei lavori di propria competenza, dovrà pertanto coordinarsi per tempo con la Stazione appaltante per la corretta programmazione delle attività di cui sopra in relazione al proprio crono-programma esecutivo di intervento di cui all’art. 23 del presente CSA.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile.
L’appaltatore dovrà eseguire i lavori in appalto con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione del cantiere a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni che saranno previste dal contratto.
5. L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) | |||
D 2 6 B 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 | ||||
7. Nel Bando e nel Disciplinare di gara saranno indicati:
l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il Progetto definitivo, il CSA e gli eventuali documenti complementari, nonché le modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti;
la scadenza entro la quale dovranno essere fatte pervenire le offerte;
gli estremi e le modalità per lo svolgimento della gara con specificata la natura e la consistenza dell'appalto, i criteri di aggiudicazione, il luogo e le modalità secondo cui i pieghi dovranno essere redatti e recapitati, ecc.;
l'indicazione dei documenti, tecnici ed amministrativi-economici, da allegare;
le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice vigente, prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80 del Codice stesso;
quant'altro ritenuto opportuno od occorrente per lo svolgimento della gara ai sensi di legge e del presente CSA.
8. Saranno ammessi a concorrere per l’affidamento dell’appalto in oggetto, i soggetti economici di cui
all’art. 45 del Codice 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, definiti nel presente CSA e/o nel Bando e/o nel Disciplinare di gara. I concorrenti riuniti ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice, per quanto non prescritto nella documentazione posta a base di gara, fanno riferimento ai contenuti dell’art. 48 del citato Codice e degli artt. 92 e 94 del d.P.R. 207/2010, tuttora vigenti. Relativamente alla componente servizi, i soggetti di cui sopra, possono essere affidatari dell’incarico conformemente al disposto di cui all’art. 24 del Codice vigente.
9. L’ammissione dei concorrenti a presentare offerta è subordinata al possesso dei requisiti d’ordine generale e speciale (da estendersi anche alle attività e alle prestazioni di progettazione esecutiva) previsti dalla vigente legislazione in materia (D. Lgs n. 50/2006 e s.m.i., d.P.R. 207/2010 per gli articoli in corso di validità, ecc.) secondo quanto meglio specificato nel Bando e nel Disciplinare di gara che saranno pubblicati dalla Stazione appaltante. In particolare, sinteticamente:
Requisiti di ordine generale
a. Mancanza di motivi di esclusione, previste dalla vigente normativa europea, nazionale, regionale e di regolamentazione locale, per poter partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché per poter stipulare i relativi contratti (ex. art. 80 D.Lgs. 50/2016).
Requisiti di ordine speciale Categoria: LAVORI Capacità professionale
b. Regolare iscrizione nel Registro imprese, tenuto presso la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura o, in caso di soggetto economico avente sede in uno stato straniero appartenente alla Comunità Economica Europea, in equipollente registro, con oggetto sociale compatibile con le prestazioni richieste nell’appalto in oggetto.
c. Limitatamente per le società cooperative o loro consorzi, regolare iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, tenuto presso il Registro imprese.
d. Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico Sicurezza”. Il dato, autocertificato in sede di presentazione dell’offerta, è dimostrato, in fase di verifica ai fini dell’aggiudicazione, mediante la presentazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali redatto ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 81/2008.
Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
e. Possesso di regolare certificato SOA, rilasciata da organismo di attestazione in possesso di valida autorizzazione rilasciata dall’ ANAC (prima AVCP), per le categorie e classifiche seguenti:
Categoria prevalente: OG1 classifica III
Categoria secondaria OS22 classifica III
Categoria: SERVIZI – Progettazione esecutiva Capacità professionale
f. Regolare iscrizione nel Registro imprese, tenuto presso la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura o, in caso di soggetto economico avente sede in uno stato straniero appartenente alla Comunità Economica Europea, in equipollente registro, con oggetto sociale compatibile con le prestazioni richieste nell’appalto in oggetto (qualora richiesto dalla normativa vigente per la tipologia giuridica del prestatore di servizi concorrente).
g. Limitatamente per le società cooperative o loro consorzi, regolare iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, tenuto presso il Registro imprese.
h. Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico Sicurezza”. Il dato, autocertificato in sede di presentazione dell’offerta, è dimostrato, in fase di verifica ai fini dell’aggiudicazione, mediante la presentazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali redatto ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 81/2008 o, in alternativa, dichiarazione congiunta del Datore di lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente e del Rappresentante dei lavoratori ai fini della Sicurezza, mediante la quale è certificato – ai sensi del d.P.R. 445/2000 – che il DVR è stato redatto conformemente alla citata
normativa di riferimento prima della data di presentazione dell’offerta.
i. Abilitazione alla professione di ingegnere (idraulico, ambientale, civile, chimico, meccanico).
Capacità economico-finanziaria
j. Realizzazione di un fatturato globale per lo svolgimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso di gara, almeno pari a 100. 000, 00 Euro.
Capacità tecnico-organizzativa
k. Aver svolto, nel decennio solare antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di gara, servizi di progettazione esecutiva relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue (categoria dell’opera “I.A.01.” con riferimento al D.M. n. 143 del 31/10/2013), per un importo di lavori pari almeno ad €. 2.110.500,00 e che due dei servizi computati hanno riguardato la realizzazione di opere il cui costo ammonta singolarmente ad almeno €. 700.000,00. I servizi valutabili sono esclusivamente quelli che, nell’ambito del periodo di riferimento, sono stati regolarmente svolti approdando all’approvazione formale dell’Ente Committente. L’importo delle singole opere, corrisponde al prezzo stimato complessivo dei lavori, desumibile dal quadro economico di spesa o dal computo metrico estimativo relativi al progetto esecutivo approvato. Il dato, autocertificato in sede di presentazione dell’offerta, è dimostrato, in fase di verifica ai fini dell’aggiudicazione, mediante la presentazione, alternativamente, dei provvedimenti di approvazione emessi dal Committente o delle fatture regolarmente liquidate dallo stesso, accompagnate dai contratti di appalto di conferimento degli incarichi; la dimostrazione, intera o parziale, di tale dato potrà anche essere effettuata anche mediante l’esibizione di Certificati di esecuzione delle prestazioni rilasciati dal Committente delle stesse.
10. Il concorrente singolo o quelli riuniti devono possedere i requisiti richiesti conformemente a quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e dagli artt. 92, 94 del d.P.R. 207/2010, tuttora vigenti. Altresì, con riferimento alla componente lavori, ai sensi dell’art. 12 – comma 2 lettera b) – del D.L. 47/2014, convertito con Xxxxx 80/2014, il concorrente singolo deve essere qualificato per le categorie e classi d’importo sopraindicate. Si precisa, qualora il concorrente sia in possesso di attestazione SOA – nelle categorie e classi richieste – per prestazioni di progettazione ed esecuzione, che i requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla categoria servizi, devono essere posseduti, ai sensi del su richiamato art. 92, in capo allo staff di progettazione del concorrente stesso. Diversamente il concorrente si troverà nella condizione di cui al successivo comma 11.
11. Qualora il concorrente singolo non si trovi interamente in possesso dei requisiti di qualificazione speciale sopra indicati, esso potrà, alternativamente:
I. costituirsi in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, nel quale i requisiti di qualificazione richiesti sono posseduti cumulativamente dai soggetti raggruppati, nel rispetto delle misure minime, stabilite nel 40% per il mandatario e nel 10% per ciascun mandante; ogni componente raggruppato deve possedere requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa almeno proporzionali alla propria quota di partecipazione al raggruppamento.
II. costituirsi in raggruppamento temporaneo di tipo verticale, nel quale i requisiti di qualificazione in parola sono posseduti, interamente e per quanto riguarda la categoria prevalente lavori, dal mandatario, interamente e per quanto riguarda la categoria secondaria scorporabile, dal mandante; per quanto riguarda la componente servizi, cumulativamente dai soggetti raggruppati di cui sopra, oppure da terzo mandante qualificato che assumerà, nell’ambito del raggruppamento, l’intera esecuzione del servizio di progettazione esecutiva.
III. se carente dei requisiti previsti per la categoria lavori secondaria scorporabile OS22, subappaltare, anche interamente, le prestazioni nella stesse comprese, ad esecutore in possesso della qualificazione richiesta con riferimento alle medesima; in questo caso, a pena di esclusione, il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tale situazione in sede di gara, individuando il subappaltatore “necessario”, il quale dovrà a sua volta attestare il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal presente CSA, dal Bando o dal Disciplinare di gara, con riferimento alla suddetta categoria secondaria scorporabile. Si precisa che le prestazioni comprese nella categoria lavori in parola, sono comunque subappaltabili nell’ambito della quota massima prevista dalla legge, corrispondente al 30% dell’intero valore contrattuale.
IV. se carente dei requisiti previsti per la categoria servizi, avvalersi di collaborazione professionale esterna. In sede di offerta le generalità del professionista e il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti di qualificazione richiesti per la specifica categoria di prestazioni, devono essere attestate, con le modalità previste nelle procedure finalizzate alla presentazione della domanda di partecipazione, analogamente a quanto previsto per i rapporti di subappalto “necessario”.
V. accedere all’istituto dell’Avvalimento, ai sensi e con le limitazioni di cui all’art. 89 del Codice, per acquisire presso soggetto terzo i requisiti di qualificazione richiesti, nei confronti dei quali il partecipante risulta essere carente.
12. E’ consentita la costituzione di raggruppamenti di tipo misto. In tal caso con riferimento alla singola categoria di lavori o servizi assunta nell’ambito del raggruppamento verticale, il soggetto mandatario o mandante può essere costituito, a sua volta, da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, dove, con riferimento alla specifica categoria eseguita, vale, per quanto riguarda la ripartizione delle quote, quanto indicato nel precedente comma 11 alinea “I”.
Ciascun concorrente partecipante alla gara dovrà in ogni caso dichiarare, nelle forme che saranno eventualmente richieste:
di avere attentamente esaminato tutti gli elaborati e le richieste della Stazione appaltante e di essersi pienamente reso conto della natura e dell’entità delle attività da eseguire, nonché delle difficoltà e degli oneri connessi;
di essersi recato sul luogo dove dovranno essere eseguite le attività e le lavorazioni, come attestato dalla dichiarazione di avvenuto sopralluogo che sarà rilasciata dalla Stazione appaltante, di avere preso conoscenza delle condizioni del luogo e della viabilità di accesso, di essere stato informato e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari (con particolare riferimento a
quelle di tipo idro-geologico e geotecnico, ove necessario da approfondire a propria cura e spese) che potranno influire sulla esecuzione e l’andamento dei lavori, inclusi gli eventuali vincoli operativi (ad esempio l’obbligo di programmare per tempo con la Stazione appaltante lo svuotamento e la pulizia/ristrutturazione delle vasche esistenti, con relativo smaltimento a norma di legge dei liquami/fanghi presenti ecc.) e le situazioni di rischio esistenti e/o connesse, e di avere giudicato realizzabili le attività oggetto dell’appalto;
di aver tenuto conto degli oneri previsti per i Piani di sicurezza e di ogni altro elemento capace di influire sul costo del lavoro;
di aver verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi relativi alla sicurezza ed all’ambiente, onde preordinare ogni presidio a protezione dei lavoratori.
Resta sin d’ora inteso che in caso di eventuali discordanze fra i contenuti degli articoli di cui al presente CSA e il Bando/Disciplinare di gara prevarranno le indicazioni contenute in questi ultimi.
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
1 Importo esecuzione lavoro a corpo 2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Totale lavori e oneri della sicurezza (1 + 2) 3 Oneri per la progettazione esecutiva | 1.367.000,00 40.000,00 |
1.407.000,00 43.000,00 | |
A Totale appalto (1 + 2 + 3) 1.450.000,00 |
2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale o dell’importo offerto dall’appaltatore in sede di gara di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo.
3. Non sono soggetti a ribasso gli oneri per la progettazione esecutiva.
4. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto
4.1.4 dell’allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2. In base a quanto indicato nell’Elaborato E “Quadro economico di spesa” del progetto definitivo a base di gara, in sede di redazione del progetto esecutivo e del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento di dettaglio, gli oneri della sicurezza NON potranno infatti essere modificati.
Sulla base di quanto sopra risulta:
Importo prestazioni a corpo (1 + 3)
Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Totale appalto
1.410.000,00 (*)
40.000,00(**)
1.450.000,00
(*) Importo comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali da rischio specifico (diretti) e del costo della manodopera. I primi, in sede di offerta, dovranno essere specificatamente indicati da parte del concorrente. I suddetti oneri, rappresentanti costi afferenti all’organizzazione propria dell’imprenditore concorrente (singolo o raggruppato), devono risultare congrui e non possono subire ribasso ai fini della composizione dell’offerta
(**) Oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso d’asta, necessari per l’eliminazione o la riduzione dei rischi in cantiere
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle vigenti norme, la stipulazione del contratto deve avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni, salvo diverse disposizioni contenute nel Bando o nel Disciplinare di gara. Il contratto di cui sopra non può essere comunque stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, nei trentacinque giorni successivi alla data di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai concorrenti ammessi in gara, con la sola eccezione del caso in cui sia presente o stata ammessa una sola offerta valida.
2. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5bis, del Codice vigente. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, senza che possa essere quindi invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
4. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
5. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, per cause impreviste o di forza maggiore o per tutelare interessi di natura pubblica o perché l’offerta vincitrice, pur risultata congrua, sia ritenuta non più in
grado di soddisfare adeguatamente le finalità dell’appalto, di non procedere con la stipula del contratto, annullando motivatamente la procedura di aggiudicazione. In tale caso nessun indennizzo è concesso all’aggiudicatario o ai concorrenti in graduatoria.
Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del d.P.R. n. 207/2010 tuttora in corso di validità e in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente «OG1» - “Edifici civili e industriali” e alla categoria secondaria «OS22» “Impianti di potabilizzazione e depurazione”. Le categorie di cui sopra costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato X xx x.X.X. x. 000/0000. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 tuttora vigente;
b) attestazione SOA nelle categorie di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 tuttora vigente;
2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel Bando e nel Disciplinare di gara e nei commi seguenti. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’Impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente CSA, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. Ad eccezione dei lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. n. 37/2008 e s.m.i., le opere appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore ad €. 150.000,00 possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’Impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del
d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. tuttora vigente.
3. L’importo delle categorie di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee e contabili, sono indicate nella seguente tabella, così come ricavata dal computo metrico di cui al progetto definitivo di riferimento (Elaborato R13):
A | LAVORI A BASE D'APPALTO | opere civili (€) | opere elettro- meccaniche (€) | TOTALE (€) | % incidenza |
A1 | GRIGLIATURA E SOLLEVAMENTO INIZIALE | 24.069,50 | 68.301,43 | 92.370,93 | 6,565 |
A2 | DISSABBIATURA | 6.766,85 | 25.430,26 | 32.197,11 | 2,288 |
A3 | BACINO BIOLOGICO | 283.882,32 | 57.141,30 | 341.023,62 | 24,238 |
A4 | RICIRCOLO FANGHI E NITRATI | 31.528,46 | 101.895,86 | 133.424,32 | 9,483 |
A5 | SEDIMENTAZIONE SECONDARIA | 148.752,65 | 44.600,00 | 193.352,65 | 13,742 |
A6 | ADEGUAMENTO FILTRAZIONE | 6.911,57 | 6.911,57 | 0,491 | |
A7 | ADEGUAMENTO CLORAZIONE ESISTENTE | 4.255,10 | 4.255,10 | 0,302 | |
A8 | SALA QUADRI | 10.117,72 | 125.749,73 | 135.867,45 | 9,657 |
A9 | DISINFEZIONE FINALE | 2.698,36 | 38.180,00 | 40.878,36 | 2,905 |
A10 | COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI | 33.250,36 | 14.168,00 | 47.418,36 | 3,370 |
A11 | EDIFICIO SOFFIANTI | 23.337,69 | 38.629,81 | 61.967,50 | 4,404 |
A12 | ISPESSIMENTO DINAMICO | 41.882,03 | 41.882,03 | 2,977 | |
A13 | DISIDRATAZIONE MECCANICA | 66.244,29 | 109.219,71 | 175.464,00 | 12,471 |
A14 | SISTEMAZIONI ESTERNE | 59.987,00 | 59.987,00 | 4,263 | |
A | TOTALE LAVORI | 694.890,30 | 672.109,70 | 1.367.000,00 | 100,00 |
B | ONERI PER LA SICUREZZA, a corpo (stimati e ripartiti proporzionalmente tra opere civili e meccaniche) non assoggettabili a ribasso d'asta | 40.000,00 | |||
TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA (A+B) | 1.407.000,00 |
2. Gli importi per tipologia di Categoria prevalente e secondaria scorporabile sono così identificabili: Categoria OG1 (Edifici civili e industriali)
€ 694.890,30 Categoria prevalente (subappaltabile 30%) Categoria OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione)
€ 672.109,70 Categoria secondaria scorporabile (100%)
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto esecutivo approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 7. Progetto definitivo a base di gara - Documenti che faranno parte del contratto
1. Il progetto definitivo fatto predisporre dalla Stazione appaltante per l’effettuazione della gara d’appalto è costituito dai seguenti elaborati:
ELENCO DEGLI ELABORATI
Elaborati di testo
R01 Relazione generale
R02 Relazione geologica e geotecnica
R03 Relazione idraulica
R04 Relazione di processo
R05 Relazione sismica e sulle strutture
R06 Relazione preliminare sugli impianti elettrici R07 Studio di fattibilità ambientale
R08 Relazione paesaggistica
R09 Relazione sulle interferenze
R10 Relazione sulla gestione delle materie R11 Elenco prezzi unitari
R12 Analisi nuovi prezzi
R13 Computo metrico estimativo
R14 Quadro economico
R15 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
R16 Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
R17 Cronoprogramma
R18 Piano particellare grafico di esproprio ed elenco ditte
Elaborati grafici
P01 | Corografia | 1:10.000 |
P02 | Planimetria stato di fatto con demolizioni | 1:100 |
P03 | Planimetria di progetto e delle sistemazioni esterne | 1:100 |
P04
Planimetria collegamenti idraulici: linee liquami, ricircoli, fanghi e surnatanti
rete idrica | ||
P06 | Planimetria utenze elettriche | 1:100 |
L01 | Profilo idraulico | |
S01 | Schema funzionale - Linea liquami | |
S02 | Schema funzionale - Linea fanghi | |
M01 | Pretrattamenti: pozzetto partenza liquami, grigliatura fine, sollevamento e dissabbiatura: opere civili ed elettromeccaniche - | 1:50 |
piante e sezioni |
P05 Planimetria collegamenti idraulici: linee aria, drenaggi e fognatura e
1:100
1:100
M02.1
Reattore biologico: opere civili ed elettromeccaniche - pianta a quota 151,70, pianta copertura e sezioni
1:50
M02.2 Reattore biologico: opere civili ed elettromeccaniche - sezioni 1:50
M02.3 Reattore biologico: opere civili ed elettromeccaniche - sezioni 1:50
M03
Sedimentatore secondario A: opere civili ed elettromeccaniche - piante e sezioni
M04
Sedimentatore secondario B: opere civili ed elettromeccaniche - piante e sezioni
M05
Filtrazione finale ed adeguamento disinfezione: opere civili ed elettromeccaniche - piante e sezioni
M06
Edificio soffianti e locale quadri: opere civili ed elettromeccaniche - piante e sezioni
M07
Manufatti ricircolo nitrati e manufatto ricircolo fanghi ed estrazione fanghi di supero: opere civili ed elettromeccaniche - piante e sezioni
M08
Edificio Ispessimento dinamico e disidratazione fanghi: opere civili ed elettromeccaniche - piante e sezioni
M09
Adeguamento digestione aerobica fanghi: opere civili ed elettromeccaniche - piante e sezioni
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
T01 Sezioni tipologiche di posa delle condotte
Il Concorrente dovrà obbligatoriamente verificare sul posto le caratteristiche dell’area disponibile per la realizzazione dell’opera, ivi compreso il caposaldo di riferimento altimetrico, evidenziando alla
Stazione appaltante eventuali elementi di difformità che possano influire in modo significativo sull’offerta rispetto alla data di redazione del progetto definitivo.
La Stazione Appaltante non riconoscerà alcun onere aggiuntivo (rispetto a quanto previsto in offerta) per sistemazioni o modifiche che si rendessero necessarie successivamente all’aggiudicazione della gara, qualora non tempestivamente segnalate.
Nella Relazione di processo (Elaborato R04) sono contenuti i calcoli giustificativi delle portate e dei carichi inquinanti da trattare all'impianto (obbligatoriamente da assumere come riferimento per la progettazione esecutiva), nonché i calcoli di dimensionamento relativi alla linea liquame ed alla linea fanghi.
In merito agli altri Elaborati allegati al progetto definitivo si precisa quanto segue:
Elementi di carattere idrogeologico-geotecnico: Le caratteristiche idrogeologico-geotecniche dell'area interessata dalla realizzazione delle opere sono riportate in apposita Relazione geologica e geotecnica (Elaborato R02). Essa è riferita all’area interessata dai lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione ed è allegata con lo scopo di facilitare le Imprese nella compilazione dell’offerta tecnico-economica. Eventuali approfondimenti od indagini integrative in sito che il Concorrente ritenesse di effettuare preliminarmente alla presentazione dell’offerta o anche successivamente alla gara (qualora risultasse aggiudicatario), sono posti a totale carico del Concorrente stesso. L’appaltatore assumerà pertanto piena responsabilità delle risultanze idro-geologiche e geotecniche anche nel caso di assunzione delle conclusioni di cui alle Relazioni allegate al progetto definitivo di riferimento.
Profilo idraulico: l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente procedere, in fase di progettazione esecutiva, alla verifica del profilo idraulico allegato al progetto definitivo (Elaborato L01), assumendosene pertanto la completa responsabilità anche nel caso che, con la progettazione esecutiva, vengano mantenute le medesime quote in esso indicate.
Caratteristiche delle apparecchiature: eventuali riferimenti (diretti o desumibili) di specifici fabbricanti delle apparecchiature contenuti nel progetto definitivo non devono essere ritenuti vincolanti dai Concorrenti che sono liberi di apportare le modifiche ritenute opportune, pur con i limiti connessi al rispetto delle prestazioni minime richieste in relazione ai dimensionamenti delle opere civili ed elettromeccaniche. Si precisa che in ogni caso non saranno riconosciuti all’Impresa maggiori oneri economici per varianti progettuali (ad esempio adattamento delle opere civili) susseguenti alla propria scelta delle apparecchiature.
Si evidenzia inoltre come, nel progetto definitivo di riferimento a base di gara, la ricostruzione dei manufatti e delle linee esistenti interrate sia stata ricavata non da rilievi diretti, tecnicamente inattuabili con l’impianto in esercizio, né da tavole “as built” (non in possesso della Stazione Appaltante, né del Comune di castiglione d’Adda) ma solo dalle informazioni fornite dal personale di gestione. E’ pertanto probabile che ancorché i vari circuiti ed i manufatti progettualmente previsti siano stati accuratamente studiati, possano riscontrarsi nel corso dei lavori di costruzione interferenze o imprevisti tali da comportare modifiche, anche significative, alle opere in progetto. Di tale eventualità dovrà tenersi adeguatamente conto anche nella fase di formulazione dell’offerta di gara (sia tecnica che economica), in quanto eventuali difformità rilevate non potranno essere addotte a motivazione di richieste di maggiori oneri a cura del concorrente aggiudicatario. Sarà comunque possibile, a discrezione della Stazione appaltante ed in accordo con la direzione dei lavori, verificare l’effettiva entità delle eventuali difformità tecnico-economiche segnalate dall’Impresa rispetto alle previsioni progettuali e disporre, ove ritenuta accettabile/ammissibile la segnalazione, la predisposizione di eventuali varianti in corso d’opera ai sensi del successivo articolo 42.
Il progetto definitivo è stato approvato, dopo apposita Conferenza dei Servizi, dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 17/10/2018, con alcune prescrizioni che dovranno essere recepite in sede di progettazione esecutiva. Gli atti di approvazione saranno resi disponibili ai concorrenti.
2. Xxxxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’appalto (d.m. n. 145/2000), per le parti non abrogate e per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previste da quest’ultimo;
b) il presente CSA;
c) la proposta economica e tecnica presentate in sede di offerta, completa del progetto esecutivo redatto dal Concorrente aggiudicatario, così come corredato dalle relazioni tecniche e dagli elaborati grafici, ivi incluso il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del
D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
d) il cronoprogramma esecutivo dei lavori;
e) il computo metrico estimativo e l’elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara dal Concorrente aggiudicatario;
f) le polizze di garanzia prescritte.
3. Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
b) il d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
c) il D. Lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati.
4. Non faranno invece parte del contratto e saranno estranei ai rapporti negoziali:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente CSA; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori;
b) le quantità delle singole voci elementari eventualmente rilevabili dagli atti del progetto definitivo a base di gara e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, incluse quelle per la redazione della fase di progettazione esecutiva e successiva perfetta esecuzione degli interventi in essa previsti.
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall’articolo 110 del Codice o, qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, dai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice stesso.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto (d.m. n. 145/2000) tuttora vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato generale
d’appalto (d.m. n. 145/2000) tuttora vigente, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto (d.m. n. 145/2000) tuttora vigente, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, xxxxxx comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori e/o il CSE dei lavori hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza, anche con riferimento al rispetto delle misure di sicurezza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. L’irreperibilità presso il domicilio eletto dell’appaltatore o del suo mandatario, sono causa di immediata rescissione contrattuale.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti minimi di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici e nelle descrizioni delle singole voci allegate al progetto esecutivo approvato/validato, così come sviluppate sulla base delle indicazioni del progetto definitivo posto a base di gara;
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto (d.m. n. 145/2000) tuttora vigenti;
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali, le apparecchiature elettromeccaniche ed elettrico-strumentali siano conformi alla Direttiva macchine di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19.2.2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla G.U. Serie generale, n. 41) e s.m.i. ed alle specifiche normative di settore (UNI EN, CEI, ecc.);
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere strutturali sia conforme all’Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvato con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 2018).
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182 e s.m.i.
CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art. 13. Progettazione definitiva a base di gara
1. La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, così come approvata mediante provvedimento dell’Ufficio d’Ambito di Lodi, costituisce l’elemento di riferimento per lo sviluppo della progettazione esecutiva, alle condizioni di cui al successivo articolo 14, vincolante per quanto concerne le tabelle contenenti i dati di dimensionamento delle opere ed i limiti allo scarico da rispettare (fatto salvo quanto precisato al successivo articolo 60, comma 4).
2. L’importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al successivo articolo 14, riportati nella tabella di cui all’articolo 2, è stato determinato dalla Stazione appaltante sulla base dei criteri di cui all’art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in funzione delle prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed applicando i parametri generali per la determinazione del compenso come previsto dal d.m. 17.06.2016.
Art. 14. Progettazione esecutiva: modalità e termini di consegna
1. Dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio, ove ne ricorrano le condizioni, alla progettazione esecutiva richiesta in sede di gara. Il RUP potrà emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; tale circostanza sarà riportata nell’ordine stesso.
2. Se l’ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva, redatta in conformità al progetto definitivo ed alle eventuali migliorie tecniche proposte in sede di gara, determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e coincidente con quanto offerto in sede di gara, il cronoprogramma operativo delle lavorazioni, ecc.. Esso deve essere sviluppato in conformità a quanto previsto dagli articoli 33÷42 del d.P.R. 207/2010 in quanto vigenti ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, corredato dai relativi costi ai sensi dell’articolo 96 del Codice vigente. Nella progettazione esecutiva dovranno obbligatoriamente essere inserite anche le opere prescritte dai vari Enti in sede di approvazione del progetto definitivo a base di gara.
4. Durante la fase di progettazione esecutiva il progettista può coordinarsi con i tecnici di riferimento della Stazione appaltante e, ove ritenuto opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara, al fine di redigere la progettazione esecutiva stessa nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.
5. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve anche predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 e
s.m.i. all’ottenimento dell’autorizzazione di cui al citato d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa nazionale e regionale applicabile.
6. Per l’esecuzione di indagini e verifiche di maggior dettaglio (ad es. di tipo geotecnico), non è previsto alcun compenso aggiuntivo a favore dell’appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il RUP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.
7. Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dovranno essere firmati digitalmente dal Progettista e dall’ Appaltatore e consegnati alla Stazione appaltante, entro i termini di cui al comma 3, mediante PEC, all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In concomitanza, copia del suddetto progetto deve essere consegnata anche in formato sorgente (files *.doc, *.xls e *.dwg) nonché in copia cartacea firmata. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, senza oneri aggiuntivi, ulteriori copie cartacee del progetto esecutivo firmato, in numero di riproduzioni adeguato all’uso che ne deve fare.
Art. 15. Xxxxxxx nella consegna della progettazione esecutiva
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 14, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nelle misura prevista dall’articolo 22, comma 1.
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, fino all’approvazione/validazione da parte di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di eventuali ulteriori pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi del successivo articolo 16, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.
Art. 16. Verifica ed approvazione/validazione della progettazione esecutiva
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Codice vigente. Il verificatore ha titolo di poter chiedere direttamente all’appaltatore correzioni, integrazioni o adeguamenti che il progetto esecutivo dovesse necessitare per poter essere sottoposto all’approvazione finale. Gli eventuali aggiustamenti sono richiesti e motivati formalmente dalla Stazione appaltante mediante rapporto intermedio di verifica inviato all’appaltatore via PEC. Al ricevimento del suddetto rapporto intermedio di verifica, entro 10 giorni successivi e salvo diversi termini pattuibili tra le parti, l’appaltatore deve apportare al progetto esecutivo gli aggiornamenti richiesti. I tempi impiegati per gli adeguamenti sospendono la decorrenza dei termini per la verifica tecnica. E’ comunque facoltà dell’appaltatore richiedere motivata proroga, ove le tempistiche fissate per gli adeguamenti siano ritenute insufficienti. Non possono essere oggetto di proroga i tempi necessari per eventuali aggiornamenti al progetto esecutivo, richiesti all’appaltatore a seguito di riscontrate gravi carenze o non conformità contrattuali dello stesso progetto, potendosi in tal caso procedere alla contabilizzazione delle penalità per ritardo di cui al precedente articolo 15.
2. Ottenuta la verifica favorevole, essa è da ritenersi approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito, ove del caso, anche il redattore del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione/validazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del RUP.
3. Se nell’emissione di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, siano imposte prescrizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 5 o 6.
4. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, possono essere intraprese le seguenti azioni in relazione alla gravità delle difformità riscontrate:
fatta salva l’applicazione delle penali, può essere concesso un ulteriore termine perentorio per l’adeguamento del progetto esecutivo presentato, non superiore a 30 giorni;
il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo, agendo in danno allo stesso. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
5. Non è da ritenersi meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo (in eccedenza rispetto all’offerta presentata) o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
b) che risulta essere in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
c) redatta in palese violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo (aspetti geotecnici), alle parti strutturali e a quelle impiantistiche elettromeccaniche ed elettrico-strumentali;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
e) nella quale si riscontrano gravi errori od omissioni progettuali come definite dal Codice vigente;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13 o a quelli offerti in sede di gara.
6. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva di cui all’art. 26 del Codice dei contratti, oppure che non ottenga, per causa imputabile esclusivamente a colpa o negligenza professionale del progettista, gli eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante può comunque recedere dal contratto. In tale caso, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
a) le spese contrattuali sostenute;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore allo 0,5% dell’importo contrattuale.
Art. 18. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio, in seguito a consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla data di formale approvazione/validazione del progetto esecutivo, previa convocazione dell’esecutore, fatte salve cause di forza maggiore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del vigente Codice; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su specifica autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di eventuale temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale
di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 19. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, cui vanno aggiunti altri 120 (centoventi) giorni previsti per l’avviamento e la messa a regime dell’impianto nella sua configurazione finale, per un totale di 420 giorni (quattrocentoventi), avviamento e messa a regime dell’impianto completo inclusi. Ove in fase di gara sia prevista la possibilità per i concorrenti di esprimere una propria tempistica migliorativa rispetto al valore massimo di cui sopra, la proposta dell’aggiudicatario rideterminerà, pertanto, i termini massimi temporali per l’esecuzione dei lavori, aventi valore contrattuale. L’appaltatore si obbligherà quindi alla rigorosa ottemperanza dei tempi massimi stabiliti nel contratto per dare regolare esecuzione alle prestazioni oggetto di appalto.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è inteso che l’appaltatore ha anche tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L’appaltatore dovrà provvedere, entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori (con approvazione da parte della direzione dei lavori entro tre giorni successivi), ad aggiornare il proprio cronoprogramma esecutivo di cui al successivo art. 23, in relazione alla propria organizzazione aziendale. L’appaltatore si obbligherà pertanto alla rigorosa ottemperanza del crono-programma approvato, che dovrà pertanto fissare scadenze inderogabili anche per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture, lavori ed interventi (ad es. svuotamento vasche esistenti, ecc.) da effettuarsi da eventuali ditte subappaltatrici o da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione delle opere, anche prima della fine dei lavori, con riferimento alla sola parte funzionale delle stesse.
4. Fuori dai casi di cui al successivo articolo 21, il termine può essere sospeso, dopo non meno di 10 (dieci) giorni, a discrezione della direzione lavori e previo assenso del RUP, e rimanere sospeso per non più di 180 (centottanta) giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1.
Art. 20. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 19, può chiedere la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, presentando apposita richiesta motivata. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante. Xxxx'istanza di proroga decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
2. Il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori
se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
3. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al comma 1 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 21. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori o dal RUP
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
5. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. 207/2010 tuttora vigente.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23.
Art. 22. Penali in caso di ritardo
1. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro UNO e centesimi ZERO ogni mille) dell’importo netto contrattuale.
2. In caso di mancato rispetto delle scadenze temporali per la redazione del completamento della progettazione esecutiva viene applicata una penale pari a euro 500,00 per ogni giorni di ritardo.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per l’esecuzione, dopo l’avvenuta ultimazione dei lavori, di opere di finitura non inficianti l’utilizzo e la funzionalità dell’impianto.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23.
5. La penale di cui al comma 3, lettera b) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
7. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 25, in materia di risoluzione del contratto.
8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 23. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. 207/2010 tuttora vigente, entro 10 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei la-
vori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal CSE nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori devono in ogni caso essere eseguiti nel rispetto del crono-programma predisposto con il progetto esecutivo approvato; tale crono-programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 24. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente CSA;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 20, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 21, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 22, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 25.
Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore ad un quarto del tempo contrattuale complessivo produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice vigente.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 22, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 26. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato del progetto esecutivo aggiudicato; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali approvati. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali (risultanti dall’offerta economica presentata) relative alle singole categorie e sottocategorie contabili disaggregate di lavoro, così come indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali sarà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori da esso progettati esecutivamente, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali, nel Bando e nel Disciplinare di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del CSE.
Art. 27. Eventuali lavori a misura
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dei successivi articoli 42 o 43 e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. 207/2010 tuttora vigenti, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del successivo articolo 44, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione incrementi o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla direzione dei lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondoi tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui al progetto esecutivo approvato o formati ai sensi del comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 28. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. 207/2010 tuttora vigente, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando i prezzi netti unitari determinati ai sensi dell’articolo 44;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del
d.P.R. 207/2010 tuttora vigente.
Art. 29. Valutazione dei manufatti, dei materiali e/o delle apparecchiature a piè d’opera
1. I manufatti, i materiali e/o le apparecchiature forniti a piè d’opera, così come accettati dalla direzione dei lavori, saranno valutati al 50% dell’importo di cui al computo metrico estimativo del progetto esecutivo contrattuale.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 30. Anticipazione
1. A norma e con le modalità e condizioni di cui all’art. 35, comma 18, del Codice, la Stazione appaltante dovrà erogare all'appaltatore un’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura del 20% dell’importo stesso, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 31. Pagamenti in acconto
1. Il corrispettivo previsto e spettante all’Appaltatore per l’esecuzione dei servizi contrattuali relativi alla redazione del progetto esecutivo, potrà essere liquidato al 100% dell’importo indicato nel precedente art. 3, entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione/validazione del Progetto esecutivo, ai sensi del precedente articolo 16.
2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dei precedenti articoli 26, 27, 28 e 29, al netto del ribasso d’asta (come da offerta presentata in sede di gara), comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 3 e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
3. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. 207/2010 tuttora vigente, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. 207/2010 tuttora vigente ed entro il termine di trenta giorni dalla maturazione del SAL, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 45 (quarantacinque) giorni fine mese dalla data della fattura, salvo diverso maggior termine concordato con l’appaltatore in fase di stipula del contratto.
6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
7. In deroga alla previsione del comma 2, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo articolo 32. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati a seguito di redazione di perizia di variante.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) nel caso in cui il DURC acquisito per la stipula contratto sia scaduto (validità 120 giorni dalla data di emissione), all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 57, comma
2 del presente CSA;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 53 del presente CSA in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 70 del presente CSA in materia di tracciabilità dei pagamenti.
8. In caso di inadempienze nel pagamento delle contribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, emerse dal DURC, la Stazione appaltante provvede al versamento di tale debito presso gli Enti previdenziali che lo hanno evidenziato, decurtando la somma dal certificato di pagamento.
Art. 32. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori (Stato finale e Relazione) è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di redazione del Verbale di collaudo funzionale provvisorio di cui al successivo articolo 59, comma 8. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata alle condizioni di cui al comma 3 e al comma 4.
2. Lo Stato finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del direttore dei lavori o del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma lo Stato finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 31, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale) di cui all’articolo 60, comunque entro 45 (quarantacinque) giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura salvo diverso maggior termine concordato con l’appaltatore.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice vigente, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale) e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
b) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conformi agli schemi tipoapprovati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, in accordo all’articolo 103, comma 9 del vigente Codice.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Il pagamento della rata a saldo è subordinato all’acquisizione da parte della Stazione appaltante del DURC per la liquidazione finale.
Art. 33. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Decorsi i termini di cui all’articolo 28 senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi di mora come stabilito nell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 192 del 2012 e dall’art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 161 del 2014.
2. ll pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E' facoltà dell'appaltatore, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora del Committente, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 34. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 32, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.
2. l pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento.
Art. 35. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice vigente, la possibilità di effettuare una revisione dei prezzi o un adeguamento del corrispettivo d’appalto vige solo nel caso in cui siano state previste nel Bando o nel Disciplinare di gara specifiche clausole chiare, precise ed inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del vigente Codice, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 36 Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 37. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa, con le limitazione in seguito descritte, la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione (atto pubblico o scrittura privata), in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante debitrice prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono tuttavia efficaci e opponibili alla Stazione appaltante solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 38. Cauzione provvisoria
1. Ai partecipanti la gara di appalto è richiesta una “garanzia provvisoria”, di valore stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara, prestata ai sensi dell’articolo 93 del Codice vigente.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o, alternativamente, con bonifico postale o bancario in denaro a favore di SAL S.r.l. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle qui indicate, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto o di corrispondenza o mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. Qualora sia utilizzata la modalità che prevede il versamento in denaro, la garanzia, pena esclusione, dovrà essere ugualmente accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 39.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, la garanzia, pena la non ammissione, deve essere intestata a tutte le imprese raggruppate e da ognuna delle stesse sottoscritta.
4. La cauzione deve anche garantire, con esplicita clausola espressa nelle condizioni contrattuali, la sanzione pecuniaria, di cui all’art. 83, comma 9 del Codice vigente, nella misura corrispondente all’importo massimo della stessa, stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara.
5. La polizza fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, durante la procedura di affidamento, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante, per effetto della garanzia di cui al precedente comma.
Art. 39. Cauzione definitiva
1. L’appaltatore, per poter sottoscrivere ed eseguire il contratto, deve costituire una polizza fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, prestata ai sensi dell’articolo 103 del vigente Codice.
2. Il progressivo svincolo di cui al comma 5 dell’anzidetto articolo 103 del Codice, non è automatico ma subordinato a formale autorizzazione della Stazione appaltante.
3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di variante, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, o integrata in caso d’aumento degli stessi importi.
Art. 40. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 primo punto, del Codice vigente, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000. L’appaltatore può beneficiare della clausola di dimidiazione di cui al presente comma qualora la cauzione sia accompagnata da copia conforme all’originale del suddetto certificato, riferito agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, nel quale deve essere chiaramente compreso il ramo d’azienda corrispondente alle categorie di lavori oggetto di appalto, come identificate all’articolo 1. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente comma sono applicabili, quando non diversamente disposto dal Bando
o dal Disciplinare di gara, qualora la certificazione di qualità sia posseduta da ogni soggetto raggruppato.
Art. 41. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare, nell’esecuzione dell’appalto, il verificarsi di danni a cose, ambiente e persone.
2. Il progettista o i progettisti titolari della progettazione esecutiva devono agire garantiti da adeguata polizza assicurativa specifica, per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale nell’ambito dello svolgimento delle attività di competenza. L’appaltatore, che a prescindere dalla citata copertura assicurativa è solidalmente corresponsabile per i rischi derivanti dalle attività progettuali, propedeuticamente alla sottoscrizione del contratto di appalto, presenta tale polizza che copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il Massimale di assicurazione deve essere almeno pari al 75% dell’importo dei lavori progettati, mentre la polizza deve avere durata fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale) delle opere.
3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice vigente, l’appaltatore è altresì obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle prestazioni. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa d’assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto e cessa alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo Provvisorio (tecnico-amministrativo finale) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse Polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
5. La polizza per la copertura di eventuali danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti (polizza C.A.R.) verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, stipulata ai sensi del precedente comma 3, dovrà prevedere i seguenti importi, nonché l’estensione biennale per la garanzia di manutenzione (Cfr. schema tipo 2.3 d.m. 123/2004):
SEZIONE A: Opere e garanzia di manutenzione
Partita 1 – Opere: € 1.407.000,00 importo maggiore o uguale all’importo a base d’asta.
(Copertura concernente il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose oggetto di appalto)
Partita 2 – Opere preesistenti: Euro 500.000,00
(Copertura concernente il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere appaltate, nei confronti di cose preesistenti)
Partita 3 – Demolizione e sgombero: Euro 20.000,00
(Copertura concernente il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate, a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate)
Durata garanzia manutenzione: 24 mesi decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale).
SEZIONE B: Rct
Massimale minimo = € 500.000,00 per sinistro
6. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve, oltre a quanto previsto nel richiamato schema ministeriale, deve:
a. prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da lui dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi, non soggetti all’obbligo d’assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b. prevedere la copertura dei danni biologici;
c. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" s’intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidali instauratosi con l’atto formale di costituzione, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
8. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante, sia in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, sia in relazione all’assicurazione di responsabilità civile.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 42. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106 del Codice vigente, la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, quando tali variazioni non eccedano come valore economico la quinta parte dell’intero prezzo d’appalto. Tutte le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto devono essere sempre autorizzate dal RUP.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo approvato/validato, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Nel caso in cui le prestazioni oggetto di variante di cui al comma 1 implichino la definizione di nuovi prezzi in quanto non già contemplati contrattualmente, il RUP o il direttore dei lavori, ai sensi del comma 1 lett. a) del citato articolo 106 del Codice vigente, concorda gli stessi con l’appaltatore, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, individuandone il tenore mediante listini ufficiali o parcelle professionali di riferimento o desumendoli da indagini di mercato e applicando agli stessi il medesimo ribasso offerto in sede di gara dall’appaltatore stesso, così come ricavabile. Nel caso in cui l’accordo non sia raggiunto, il RUP potrà procedere, alternativamente:
a. ad affidare le prestazioni oggetto di variante ad altro prestatore, individuato attraverso procedimento conforme alla normativa applicabile;
b. quando l’importo delle prestazioni oggetto di variante e per le quali necessita definire un nuovo prezzo non eccedono la quinta parte dell’intero prezzo d’appalto, il RUP, mediante Ordine di Servizio, provvede a far ugualmente eseguire le suddette prestazioni all’appaltatore, applicando i prezzi proposti di cui sopra, il quale, obbligato ad eseguirle, potrà eventualmente notificare alla Stazione appaltante la propria contestazione motivata (riserva), quantificando l’ammontare del giusto prezzo che intenderebbe applicare. In sede di liquidazione della rata di pagamento immediatamente successiva alla presentazione della contestazione, la Stazione appaltante si pronuncerà sui contenuti della contestazione accogliendo, anche parzialmente, o rigettando, motivatamente, la stessa.
5. Con la redazione della perizia modificativa, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
8. L’eventuale variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 47, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 48, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 49.
Art. 43. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili a gravi carenze del progetto esecutivo non rilevabili o accertabili in sede di approvazione/validazione da parte della Stazione appaltante, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% dell’importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
2. I titolari dell’incarico di progettazione esecutiva sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; pur in presenza di approvazione/validazione, si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto (compatibilmente con le possibilità di verifica richiamate al precedente art. 7 comma 1) e la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione esecutiva.
Art. 44. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi netti di cui all’elenco prezzi contrattuale, parte integrante del progetto esecutivo redatto ed approvato.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento tra le parti.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 45. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, in originale ai sensi dell’articolo 57, comma 2 oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione dei codici INPS, INAIL e Xxxxx Xxxxx ed il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’Appaltatore;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del D. Lgs. n. 81/2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 81/2008 è individuata nella
mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs.
n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 50, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 81/2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 46. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 45, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 47, 48, 49 o 50.
Art. 47. Piano di Sicurezza e di Coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal CSP in occasione della progettazione esecutiva di gara, ai sensi dell’articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D. Lgs. n. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente CSA ed il cui importo deve risultare coincidente con quello posto a base d’asta.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell’articolo 48.
Art. 48. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 49. Piano Operativo di Sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al CSE, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Xxxxxxxxx redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 51 del presente CSA, nonché a curare, ai sensi dell’articolo 105 comma 17 del Codice vigente, il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 47.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008.
Art. 50. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs.
n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo, del Codice vigente, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 51. Subappalto
1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo, con riferimento all’articolo 105 del Codice vigente.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a €. 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
L'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Xxxxxx, altresì, essere comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al successivo comma 7.
3. Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, elencate all’articolo 105, comma 3 del Codice vigente;
4. L’affidamento in subappalto di opere, lavori, servizi o forniture compresi nel contratto, può essere effettuato, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice vigente.
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. In sede di offerta è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel Bando o nel Disciplinare di gara.
7. L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del Codice stesso. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
9. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'appaltatore e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice vigente.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
13. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
14. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il CSE, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente come già indicato al precedente articolo 50, comma 5.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
18. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo del Codice vigente, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
20. La Stazioni appaltante rilascerà i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice vigente, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla Stazione appaltante i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art. 52. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il CSE di cui all’articolo 92 del D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai fini dell’articolo 51 del presente CSA non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
Art. 53. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto al comma 13 del precedente articolo 51, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
2. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
3. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 54. Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 205, comma 1, del Codice vigente, in quanto compatibile, qualora in seguito all’iscrizione di riserve da parte dell’appaltatore sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi del precedente articolo 16. Prima dell’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Certificato di Collaudo provvisorio (tecnico - amministrativo finale) o, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori deve dare immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista, l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
7. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 55. Definizione delle controversie – Transazione – Arbitrato
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 54 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è definita mediante transazione ovvero arbitrato amministrato e di conciliazione.
2. In caso di ricorso alla transazione, nel rispetto del Codice Civile e solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 208 del vigente Codice.
3. In caso di ricorso all’arbitrato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 209 del vigente Codice.
4. Rimanendo esclusa la competenza arbitrale, tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Lodi.
Art. 56. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del Codice vigente, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore e/o del subappaltatore, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice vigente.
3. In ogni momento il direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 57. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio per via telematica “on line” dalla Stazione appaltante indicando il codice fiscale del soggetto richiedente e l'indirizzo PEC presso il quale ricevere le informazioni relative alla richiesta.
3. In conformità all’articolo 30, comma 5 del Codice vigente, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Xxxxx Xxxxx, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo di cui agli articoli 31 e 32 del presente CSA.
Art. 58. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni e senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi, oltre a quanto eventualmente previsto nelle norme di legge cogenti o disposto da altri articoli del presente CSA:
a) frode nell’esecuzione delle prestazioni;
b) grave inadempimento o grave ritardo alle disposizioni del RUP e/o del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione (incluse le scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal Programma esecutivo delle prestazioni di cui all’articolo 23 del presente CSA), agli ordini di servizio o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti. In particolare, ai sensi dell’articolo 108, commi 3 e 4 del Codice vigente, quando il direttore dei lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori regolarmente eseguiti, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto sopra riportato, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. La penale pecuniaria di cui al precedente articolo 22 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori;
c) perdita, in corso di esecuzione, di uno o più dei requisiti generali o speciali di qualificazione, attestati in sede di gara e verificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione;
d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori contrattuali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) anomalo rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera o alle prescrizioni basilari della regola d’arte;
i) mancato rispetto della normativa sulla prevenzione degli infortuni, sugli obblighi retributivi e contributivi, sulle assicurazioni obbligatorie del personale e sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal CSE;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.T., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
m)violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 70, comma 5, del presente CSA;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008;
o) irreperibilità dell’appaltatore, o del mandatario nominato a sostituirlo, presso il domicilio eletto.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi indicati nell’articolo 108 del Codice vigente, in particolare qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice vigente.
3. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei
lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
5. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice vigente. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto esecutivo approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto esecutivo approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 1 punto b) e 2, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 dl Codice vigente.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice vigente, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
10. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, in base a quanto previsto dall’articolo 110 del Codice vigente.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE – GARANZIE TECNICHE
Art. 59. Ultimazione dei lavori, avviamento, collaudo funzionale provvisorio e consegna provvisoria - Stato finale
1. L'appaltatore non appena ultimati tutti i montaggi ed eseguite le prove di corretto funzionamento dei singoli macchinari, ne darà comunicazione scritta alla direzione dei lavori che provvederà, previa verifica ed entro un termine massimo di quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra, alla redazione del Certificato di ultimazione lavori.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 22, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Il Certificato di ultimazione lavori costituirà anche Verbale di avviamento finale dell'impianto nella sua configurazione completa (salvo diverse specificazioni annotate su tale certificato). Entro la data di ultimazione lavori dovranno essere rimosse a cura e spese dell’Impresa tutte le macerie, i rottami, i residui e i rifiuti e in generale tutti i materiali non più attinenti ai lavori. L’area dell’impianto dovrà altresì essere restituita in condizioni ottimali di ordine e pulizia da parte dell’Impresa.
4. Il Certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del Certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
5. L'intero impianto sarà quindi avviato a cura dell'Impresa esecutrice che vi provvederà mantenendo sul posto, con frequenza ed orari da concordare con la Stazione appaltante, due addetti di adeguata qualificazione (di cui n. 1 operatore specializzato meccanico e/o operatore specializzato elettrico) per almeno 120 giorni naturali e consecutivi. Un ulteriore mese (30 giorni) di avviamento delle opere, alle stesse condizioni di cui in precedenza, è previsto per la messa in esercizio anticipata delle nuove linee di potenziamento, nelle more di esecuzione degli interventi di adeguamento delle opere esistenti. L’appaltatore dovrà altresì mettere a disposizione in tali periodi un tecnico processista di adeguata esperienza che, oltre alla supervisione operativa, avrà anche la responsabilità di impartire le necessarie istruzioni al personale che sarà indicato e reso disponibile dalla Stazione appaltante per il corretto funzionamento ed esercizio dell’impianto nella nuova configurazione.
6. L’Impresa proseguirà nell’avviamento dell’impianto completo per la durata indicata (120 giorni) curando in particolare le operazioni connesse alla gestione dell’impianto, intendendosi con ciò il complesso delle disposizioni fornite dal tecnico processista di cui sopra e delle attività eseguite dal personale specializzato dell’appaltatore (che potrà essere affiancato dal personale della Stazione appaltante), per il mantenimento in esercizio dell’impianto sino alla sua messa a regime. In particolare tali operazioni saranno condotte sia ai fini dell’ottimizzazione del processo depurativo, in relazione all’esigenza di rispettare i limiti allo scarico richiesti, sia nei riguardi delle manutenzioni di qualsiasi tipo (ordinarie e straordinarie), sia infine per la risoluzione di tutti i problemi generali o di dettaglio che dovessero insorgere relativamente alle opere eseguite.
7. Qualora nel periodo di avviamento permanessero problemi di tipo gestionale tali da non garantire le finalità suesposte, è fatto obbligo all’appaltatore di prolungare il periodo di avviamento, senza
compensi aggiuntivi, fino al raggiungimento delle finalità di che trattasi. Parimenti saranno a carico dell’appaltatore tutte le modifiche strutturali o meccaniche sull’impianto che si dovessero rendere necessarie per riportare le condizioni di funzionamento alle condizioni ottimali.
8. Al termine del periodo di avviamento e raggiunta a giudizio della direzione dei lavori la messa a regime finale dell'impianto, si darà corso alle prove di funzionamento condotte in contraddittorio tra il personale dell'Impresa ed i rappresentanti della Stazione appaltante (direzione dei lavori, ecc.) che si riserva di effettuare tutti i necessari accertamenti per determinare la rispondenza dell'impianto alle caratteristiche del progetto esecutivo aggiudicato ed alle garanzie funzionali. Di tutte le prove e controlli verrà redatto preciso verbale (Verbale di collaudo funzionale provvisorio); qualora il loro esito non risultasse favorevole, esse saranno ripetute fino ad esito favorevole, essendo a totale carico dell'appaltatore tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quant'altro necessario per dare l’impianto perfettamente funzionante.
9. Ad esito favorevole di tutte le prove, l'impianto potrà essere preso in Consegna provvisoria dalla Stazione appaltante con la firma di uno specifico Verbale o eventualmente anche contestualmente alla data di redazione del Verbale di collaudo funzionale provvisorio, ferme restando le responsabilità dell'appaltatore fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale) di cui al successivo articolo
60. In particolare sino a tale data è da comprendersi a carico dell’appaltatore anche la gratuita manutenzione delle opere eseguite come indicato al comma 3 del successivo articolo 60.
10. La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito Verbale immediatamente dopo gli accertamenti effettuati, se questi hanno avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
11. Dal termine del periodo di avviamento (attestata dal Verbale di collaudo funzionale provvisorio) e sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale) di cui al successivo articolo 60, l’appaltatore dovrà assicurare la presenza di un proprio addetto di adeguata qualificazione per almeno 24 ore mensili a supporto del personale di conduzione della Stazione appaltante (fase di gestione assistita).
12. Come indicato all’articolo 32 del presente CSA, lo Stato Finale dei Lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni dalla data di redazione del Verbale di collaudo funzionale provvisorio (coincidente con la fine del periodo avviamento a cura dell’Appaltatore). Lo Stato Finale sarà accompagnato da una Relazione al conto finale nella quale verranno riepilogate le informazioni tecnico – amministrative relative allo svolgimento dell’appalto, così come elencate all’Art. 200 del d.P.R. n. 207/2010 tuttora vigente.
13. La rata di saldo finale della fase di avviamento e gestione assistita sarà inserita nello Stato Finale e liquidata, quindi, con l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale) di cui all’articolo 60.
14. L'Appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione, nel numero e nelle scadenze sotto riportate:
Prima dell’emissione del Certificato di ultimazione dei lavori (triplice copia):
- Dichiarazioni di Conformità necessarie di cui al d.m. n. 37/2008 (impianti elettrici, ..)
- Certificazione CE delle macchine fornite.
Prima dell’emissione del Verbale di Consegna provvisoria (duplice copia):
- Faldoni e cd rom (o altro supporto informatico, con files in formati editabili .word, .xls, .pdf non protetti, .dwg) contenenti tutti i disegni aggiornati (“as built”), gli schemi dettagliati, le caratteristiche delle macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e funzionamento, il manuale operativo dell'impianto e delle singole parti, i manuali aggiornati di uso e manutenzione delle apparecchiature fornite.
In assenza di tale documentazione non potranno essere redatti i Certificati ed i Verbali citati.
Art. 60. Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale) - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione - Limiti allo scarico da rispettare – Garanzie tecniche ed ambientali
1. Ai sensi dell’articolo 102 comma 2 del Codice vigente ed in relazione all’importo contrattuale che sarà definito a seguito dello svolgimento dell’appalto (importo superiore o meno a 1 milione di euro) la Stazione appaltante si riserva di valutare la possibilità di sostituire, ove ne ricorrano le condizioni, il Certificato di collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale) rilasciato da un Collaudatore espressamente individuato, con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Il relativo Certificato sarà emesso con le seguenti scadenze:
Certificato di Regolare Esecuzione: non oltre tre mesi dalla data di redazione del Verbale di collaudo funzionale provvisorio di cui al comma 8, del precedente articolo 59.
Certificato di collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale): non oltre sei mesi dalla data di redazione del Verbale di collaudo funzionale provvisorio di cui al comma 8, del precedente articolo 59. Nei casi di cui all’articolo 102, comma 3 del Codice vigente, il termine può essere elevato sino ad un anno.
In entrambi i casi di cui sopra, il Certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il Certificato si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali approvati, nel presente CSA o nel contratto.
3. Fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo provvisorio (tecnico- amministrativo finale), l'appaltatore sarà completamente responsabile del buon funzionamento dell'impianto e dovrà provvedere immediatamente, a sua totale cura e spese, alla manutenzione ordinaria o alla sostituzione, riparazione e messa in ordine di quei macchinari, apparecchi, opere murarie e materiali che risultassero difettosi o non funzionanti correttamente. Saranno altresì a carico dell’appaltatore gli oneri eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante per riparazioni, sostituzioni, ecc. dovuti a mancata o insufficiente manutenzione, qualora questa derivi da colpa dell’appaltatore per non aver adeguatamente incluso o illustrato sui libretti di istruzione la frequenza e le modalità di manutenzione ordinaria. Tra gli oneri dell’appaltatore sono espressamente escluse le spese per energia elettrica, reattivi e smaltimento fanghi, grigliati e sabbie come specificato nel successivo articolo 62.
4. La verifica della regolare esecuzione delle opere, per l’emissione del Verbale di collaudo funzionale provvisorio di cui al comma 8 del precedente articolo 59, dovrà anche riguardare la funzionalità del processo depurativo con riferimento alle garanzie funzionali di cui ai limiti allo scarico di seguito riportati, così come desunti dalla Relazione generale del progetto definitivo a base di gara (elaborato R01):
Parametro | Unità di misura | Tabella 5 (Regolamento regionale n. 3/06) |
COD BOD5 | [mg/l] | < 125 |
[mg/l] | < 25 | |
SST | [mg/l] | < 35 |
Azoto totale | [mg/l] | < 15 |
Fosforo totale | [mg/l] | < 2 |
Grassi e oli animali/vegetali | [mg/l] | < 20 |
Tensioattivitot | [mg/l] | < 2 |
Escherichia Coli | [UFC/100 ml] | < 5.000 |
(*) Classe di potenzialità dell’impianto compresa tra 10.000 – 50.000 AE
La verifica funzionale dovrà prevedere l’effettuazione di una serie di prelievi sulle acque in ingresso ed in uscita dall'impianto da effettuarsi in tempo secco e in accordo con le disposizioni previste dal
D. Lgs. 152/06 e dal R.R. n. 3/2006 e s.m.i.; i campioni di liquame saranno prelevati dall'Impresa nell'arco di una o più giornate, secondo le indicazioni della Stazione appaltante e/o del direttore dei lavori. I prelievi all'ingresso e dall'uscita dell'impianto dovranno essere condotti con un intervallo temporale pari al tempo di permanenza dei liquami nell'impianto. Xxxxx quanto diversamente prescritto dal direttore dei lavoro o dal Collaudatore, per ogni giornata dovranno essere prelevati almeno 4 campioni medi in ingresso e in uscita uniformemente distribuiti nelle 24 ore, in maniera tale che sia possibile una loro correlazione con le portate trattate dall'impianto nell'arco della giornata, più almeno due campioni istantanei in uscita nelle ore di punta di carico presunte. I campioni prelevati dovranno essere inviati per le analisi ad un laboratorio ufficiale scelto dalla Stazione appaltante o dal Collaudatore, ove presente.
L'appaltatore avrà, evidentemente, diritto al prelievo ed all'analisi in contraddittorio dei campioni.
5. Ferma restando la piena discrezionalità del direttore dei lavori e/o del Collaudatore eventualmente nominato circa le verifiche, gli assaggi e gli accertamenti che egli intenderà effettuare, il collaudo delle opere comporterà in linea generale un esame delle apparecchiature e dei manufatti con la verifica di consistenza di quanto eseguito e con verifiche sulla qualità dei materiali in rapporto alle clausole contrattuali ed alle prescrizioni progettuali e di CSA. Nel corso delle visite di controllo, accertamento e collaudo l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, a propria cura e spese, il personale ed i mezzi necessari per l'esecuzione di tutte le verifiche che il direttore dei lavori e/o il Collaudatore vorranno eseguire.
6. L’appaltatore dovrà fornire, redigendo un specifico Elaborato da allegare al Progetto esecutivo, le seguenti garanzie, che avranno efficacia per la durata che dovrà essere dichiarata in sede di gara:
a) Xxxxxxxx sui materiali e sui componenti
I materiali, le apparecchiature le lavorazioni e gli impianti forniti, oggetto dell'appalto, dovranno essere rispondenti per caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali alle disposizioni contenutenel contratto, nel CSA e negli allegati progettuali ed alle normative tecniche vigenti (marchi CE in particolare), nonché alle norme costruttive dei vari settori (UNI EN, CEI, ecc.).
Qualora le caratteristiche di cui sopra non risultassero conformi alle disposizioni e normative citate, l'appaltatore si impegna a sostituire o modificare o integrare, a sue complete spese, nessuna esclusa, le parti d'opera che risultassero inadeguate fino al raggiungimento dei requisiti di garanzia. Tutti i materiali che verranno impiegati nella costruzione dell'impianto e dei singoli componenti di esso saranno nuovi, di prima qualità, di costruzione solida e concezione moderna, adeguati agli standard tipici del settore ed esenti da difetti ed, in ogni caso, adatti tecnologicamente alle prestazioni cui devono assolvere. La garanzia si intende estesa anche ai sub-fornitori, delle cui forniture, lavorazioni e/o prestazioni l’appaltatore risponderà direttamente e completamente alla Stazione Appaltante, così come per i materiali da esso stesso costruiti.
Dovranno pertanto essere sostituite, a cura e spese dell’appaltatore, tutte quelle parti che risultassero inefficienti, insufficienti o difettose per vizio di materiali o di lavorazione o di progettazione o per non appropriato impiego in relazione alle esigenze applicative di cui al contratto, al raggiungimento e mantenimento delle performance richieste e, più in generale, al rispetto delle garanzie specificate nel presente CSA. Si intende quindi che l’appaltatore dovrà intervenire tempestivamente, senza tempi di attesa che non siano motivati esclusivamente da ragioni tecniche obbiettivamente dimostrabili, e con ogni azione possibile, per eliminare i difetti eventualmente riscontrati dalla Stazione appaltante.
b) Garanzie sul livello tecnologico
Le forniture (apparecchiature, strumenti, ecc.) oggetto dell'appalto debbono essere conformate alla più moderna ed affidabile tecnologia disponibile da parte del fornitore alla data del contratto e per ciascuna applicazione relativa. Esse devono risultare adeguatamente referenziate per applicazioni analoghe come dimostrato dalla documentazione presentata con il progetto esecutivo.
c) Garanzie sui ricambi
Deve essere garantita la reperibilità dei pezzi di ricambio delle parti di impianto di sua fornitura per un periodo di almeno 10 anni, sia questa effettuata in forma diretta od indiretta attraverso sub fornitori.
d) Garanzie sui brevetti
La Stazione appaltante deve esser tenuta sollevata da tutte le controversie che potessero comunque insorgere per l'impiego di metodi, dispositivi o materiali coperti da brevetto; il diritto e le eventuali indennità per l'uso di tali metodi, dispositivi e materiali si intendono compresi nel prezzo della fornitura. La Stazione appaltante si impegna ad informare tempestivamente l’appaltatore nei casi di azioni intentate attinenti a brevetti, onde consentirgli di far valere i propri mezzi di difesa.
e) Garanzia sulla sicurezza ed igiene ambientale
Tutti i macchinari, le apparecchiature, gli impianti ecc., oggetto del contratto, dovranno essere dotate di tutti gli accorgimenti e protezioni necessarie per la sicurezza del personale di conduzione, manutenzione e controllo, in perfetto accordo con tutte le norme antinfortunistiche, della medicina ed igiene del lavoro e dell'igiene ambientale vigenti, che l’appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di conoscere, ogni eccezione rimossa.
L’appaltatore garantirà che l'impianto e le sue componenti verrà fornito nel pieno rispetto di tali norme ed atto a funzionare nel rispetto delle stesse, impegna dosi, per l'intera fornitura in generale e per l'impianto elettrico in particolare, ad eseguire a proprie cura e spese e nei termini prescritti, tutte le modifiche eventualmente e fondatamente richieste dalle autorità competenti.
f) Garanzia sul rumore L’appaltatore dovrà garantire:
che livelli sonori (Leq) emessi dalle singole apparecchiature e dall'impianto nel suo complesso, misurati al limite dell’area (recinzione perimetrale), risulteranno inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente, in relazione alla Classificazione acustica del Comune di Castiglione d’Adda (LO);
che il livello sonoro emesso da ogni singola macchina (inclusa eventuale cabina di insonorizzazione) risulterà inferiore a 80 dB(A) o a valori inferiori indicati nelle specifiche tecniche della stessa così come indicati dal costruttore nella documentazione tecnica fornita, per le previste condizioni di installazione.
Qualora i suddetti valori dovessero essere superati, l'appaltatore si impegna a provvedere a sue proprie cure e spese a realizzare tutti gli interventi necessari a riportare il livello sonoro entro i valori garantiti.
g) Garanzia sugli odori
L’appaltatore dovrà garantire che l’impianto da esso realizzato, correttamente condotto secondo quanto indicato nei libretti di uso e manutenzione e secondo le istruzioni da esso stesso fornite per iscritto in fase di avviamento e messa a regime, non procurerà odori molesti percettibili al di fuori dei confini dell’impianto, oltre la fascia di rispetto prevista dal PGT comunale (100 m dalla
recinzione).
Qualora la suddetta garanzia non dovesse venir soddisfatta, l'appaltatore si impegna a provvedere a sue proprie cure e spese a realizzare tutti gli interventi necessari ad eliminare l’emissione dei suddetti odori, concordando preventivamente l’intervento proposto con la Stazione appaltante.
Art. 61. Presa in consegna dei lavori ultimati prima della fase di avviamento finale - Spese di esercizio fino al Collaudo finale
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, prima della conclusione dei termini per l’avviamento e la messa a regime dell’impianto completo di cui al precedente articolo 59, comma 5.
2. Se la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui al comma 1, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito Xxxxxxx circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, prima della fase di collaudo finale.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non opta per la facoltà di cui al comma 1, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è pertanto tenuto ad operare secondo le procedure di cui all’articolo 59, provvedendo alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dallo stesso.
6. A partire dalla data di autorizzazione all’avviamento finale di cui al precedente articolo 59, comma 3, saranno a carico della Stazione appaltante le spese per energia, reattivi, trasporto e smaltimento fanghi, grigliati e sabbie. Le spese relative al personale che l’Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione per la fase di avviamento e gestione assistita e gli oneri manutentivi durante il periodo di avviamento (materiali di consumo, pezzi di ricambio, ecc.) saranno invece a carico dell’appaltatore stesso.
CAPO 12. NORME FINALI
Art. 62. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto (d.m. n. 445/2000), al Codice vigente e al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la redazione, prima dell’inizio di ciascuna specifica lavorazione interessata, dell’eventuale aggiornamento in forma costruttiva degli elaborati esecutivi progettuali, che dovranno essere sottoposti a preventiva accettazione del direttore dei lavori, senza che ciò possa rappresentare titolo per l’appaltatore per eccepire sulla esecutività del progetto o per giustificare ritardi nell’esecuzione o ultimazione dei lavori.
b) la fedele esecuzione del progetto di gara approvato e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto esecutivo e a perfetta regola d’arte, richiedendo e/o proponendo, ove necessario, al direttore dei lavori particolari realizzativi di dettaglio che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
c) l’esecuzione dei movimenti di terra, delle demolizioni e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione (nelle forme richieste dal CSE), nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade e dei percorsi pedonali, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
d) l’esecuzione di tutte le prove e verifiche geologiche e geotecniche che si rendessero eventualmente necessarie, prima dell’inizio dei lavori ed in corso d’opera, consistenti in perforazioni, carotaggi, sondaggi e quant’altro l’appaltatore riterrà opportuno, per verificare la presenza di acque di falda e la stabilità dei terreni sui quali dovranno essere realizzate le opere, il tutto documentato da relazioni e calcoli firmati da un tecnico (geologo/geotecnico) abilitato;
e) l’esecuzione, ove ritenuto opportuno, di scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione dell’esatta posizione delle eventuali utenze del sottosuolo (acqua, elettricità, telefonia, fognature, ecc.); l’eventuale instabilità del terreno, la presenza di reperti archeologici, le utenze del sottosuolo e quant’altro sia d’ostacolo all’esecuzione dei lavori non modificherà l’importo contrattuale;
f) l’esecuzione di tutti i calcoli di dimensionamento e stabilità delle opere provvisionali, anche relativi a macchine e impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione degli interventi in appalto; il tutto attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d’opera; detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla direzione dei lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della stessa;
g) l’effettuazione delle operazioni di ricerca, bonifica e neutralizzazione da ordigni bellici esplosivi eventualmente ritrovati nelle aree interessate dai lavori, secondo le modalità tecniche emanate dal Ministero della Difesa e previa autorizzazione dello stesso;
h) l’aggottamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta la durata dei lavori previsti dall’appalto e con qualsiasi mezzo compreso l’utilizzo di well-point; sono da ritenersi incluse tutte le opere provvisionali di scolo, deviazione e allontanamento di esse dalla sede delle opere e l’espletamento delle pratiche di richiesta per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie;
i) il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di binder, entro le 48 (quarantotto) ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal direttore dei lavori. L’appaltatore in caso di cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in appalto, sarà tenuto ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza viaria interna all’impianto; in caso di inadempienza la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere d’ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all’appaltatore della spesa sostenuta;
j) lo spostamento (con relativi oneri) di eventuali manufatti o strutture esistenti (linee elettriche o telefoniche, fognature, canalizzazioni varie, ecc.) che, insistendo nell’area del cantiere, fossero di pregiudizio o alla realizzazione delle opere o all’attività del cantiere stesso; è incluso, al termine dello spostamento, il relativo rilievo con riporto su opportuni elaborati grafici delle modifiche apportate;
k) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
l) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
m) le responsabilità sulla eventuale non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati esecutivamente o previsti dal CSA;
n) il mantenimento, fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Certificato di Collaudo Provvisorio (tecnico-amministrativo finale), della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
o) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
p) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
q) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati eventualmente da altre ditte;
r) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
s) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto dalle specifiche o dalle norme tecniche o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al direttore lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere, o dove indicato nel PSC, di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, eventualmente previsto dal presente CSA o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
aa) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori;
ab) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
ac) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del direttore lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
ad) il rispetto degli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, del d.m 17.01.2018, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
ae) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
af) l’ottemperanza alle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di esposizioni ai rumori; ag) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, eventuali
opere di finitura incluse;
ah) la richiesta tempestiva dei permessi necessari, sostenendone i relativi oneri (ad es. per la chiusura al transito veicolare e pedonale, con l’esclusione dei residenti, delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto, ecc.);
ai) l’installazione ed il mantenimento in campo per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla eventuale variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate.
L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
al) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
am) il coordinamento dei sottoservizi esistenti con i relativi enti gestori o con i gestori dell’impianto esistente, prima di procedere alla esecuzione degli scavi;
an) l’esecuzione dei rilievi plano-altimetrici di dettaglio delle opere esistenti, in particolare una volta completate le operazioni di svuotamento dai liquami/fanghi e pulizia delle vasche esistenti, operazioni oggetto di appalto separato a carico della Stazione appaltante; saranno a carico dell’appaltatore gli interventi di finitura e completamento delle operazioni di pulizia eventualmente necessarie per consentire l’accesso alle vasche e la realizzazione degli interventi in progetto;
ao) l’effettuazione delle operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico dei materiali forniti, compresi gli oneri doganali per i materiali di provenienza extracomunitaria. Tutte le spese di immagazzinamento e custodia dei materiali, in fabbrica ed a piè d'opera, saranno a carico dell’appaltatore che curerà altresì a proprie spese la custodia dei depositi. Sono altresì a carico dell'Impresa i consumi di energia elettrica relativa ai montaggi e prove. Si precisa sin d’ora che non saranno riconosciute a nessun titolo spese sostenute dall’appaltatore per immagazzinamento, movimentazione, trasporto di materiali ed apparecchiature che non possano essere installate sull’impianto anche per cause non dipendenti dalla volontà dell’appaltatore o per necessità della Stazione Appaltante;
ap) la fornitura dei files di fotografie delle opere nel corso delle varie fasi di cantiere, su richiesta del direttore dei lavori. L’appaltatore deve produrre, in particolare, un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a semplice richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
aq) la consegna alla Stazione appaltante, oltre che n. 2 copie in forma cartacea, n.1 copia memorizzata su cd-rom in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati in revisione as built per l’esecuzione delle opere, con particolare attenzione e cura relativamente a quelli riguardanti opere elettromeccaniche ed elettrico- strumentali ed alle planimetrie relative ai tracciati e all’ubicazione plano-altimetrica degli impianti stessi (compresi quelli interrati). Dovranno anche essere fornite tutte le certificazioni e le documentazioni tecniche relative alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installati (es. Dichiarazioni conformità CE) e le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al d.m. n. 37/2008 complete di tutti gli allegati previsti; in particolare gli elaborati prodotti tramite sistema AutoCAD dovranno essere conformi allo standard richiesto dalla Stazione appaltante;
ar) la predisposizione dell’aggiornamento del manuale d’uso e di manutenzione, corredato di opportuni schemi, relativo all’esercizio degli impianti, redatto in base alle richieste e alle verifiche della direzione dei lavori e sulla base delle istruzioni delle ditte fornitrici delle apparecchiature effettivamente installate;
as) il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi eventuali Regolamenti locali particolari ed il rispetto delle prescrizioni emanate dagli Enti in sede di approvazione del progetto definitivo, così come recepite nella progettazione esecutiva;
at) l’accettazione presso il depuratore, su richiesta della Stazione appaltante, di eventuali materiali e/o di attrezzature escluse dall’appalto, garantendone la sistemazione e custodia presso il cantiere;
au) la fornitura delle prove di qualifica dei procedimenti di saldatura ed i patentini dei saldatori, secondo le leggi vigenti e le più recenti normative;
av) la partecipazione, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, alle riunioni di coordinamento indette dal CSE o dal direttore dei lavori o dal RUP;
aw) il controllo e la manutenzione delle apparecchiature fornite, per tutto il periodo intercorrente fra l’avvio delle attività contrattuali e la consegna provvisoria delle opere alla Stazione appaltante, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie. Nella fase di avviamento e fino alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale), l’appaltatore, a proprie spese, è responsabile della presa in carico e della installazione dei ricambi di pronto impiego e di tutti i materiali di consumo, nonché di disporre della documentazione necessaria ad assicurare che tali operazioni si svolgano nei tempi e nei modi conformi alle prescrizioni contrattuali; sono escluse le spese per energia elettrica e smaltimento fanghi;
ax) l’effettuazione di tutte le analisi di laboratorio necessarie per valutare il funzionamento dell’impianto, comprese quelle per l’accertamento del rispetto dei limiti allo scarico del depuratore contrattualmente previsti;
ay) il controllo e la manutenzione delle apparecchiature fornite, per tutto il periodo intercorrente fra l’avvio delle attività contrattuali e la consegna provvisoria delle opere alla Stazione appaltante, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni eventualmente necessarie. Nella fase di avviamento e fino alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale), l’appaltatore, a proprie spese, è responsabile della presa in carico e della installazione dei ricambi di pronto impiego e di tutti i materiali di consumo, nonché di disporre della documentazione necessaria ad assicurare che tali operazioni si svolgano nei tempi e nei modi conformi alle prescrizioni contrattuali;
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, STER, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. L'appaltatore è inoltre obbligato a:
a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
4. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine prefissati e consegnati dalla Stazione appaltante su supporto cartografico o digitale. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla Stazione appaltante.
Art. 63. Danni di forza maggiore
1. Eventuali danni di forza maggiore saranno accertati in contraddittorio tra la direzione dei lavori e l’appaltatore tramite redazione di apposito verbale, avvertendo che la denuncia del danno dell’appaltatore deve essere sempre fatta per iscritto, non oltre 5 giorni da quello in cui si è verificato l'avvenimento che ha causato il danno.
2. Non sono considerati danni di forza maggiore, ai sensi del presente articolo e pertanto restano ad esclusivo carico dell'appaltatore, i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese negli scavi e le acque che li avessero invasi e così pure le perdite totali d’attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotte, i danni di qualsiasi natura ed entità, non esclusi afflussi eccezionali d’acque meteoriche, di rigurgiti dei collettori di fognatura, o di piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.
Art. 64. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato generale d’appalto (d.m. n. 145/2000), i materiali provenienti dalle escavazioni e/o dalle demolizioni, ove non sistemabili in loco, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in idonea discarica controllata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi o per le demolizioni, nell’ambito delle voci a corpo contrattuali.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del Capitolato generale d’appalto (d.m.
n. 145/2000), fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.
Art. 65. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto esecutivo deve indicare, ove presenti, le categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 66. Cantiere - Tracciamenti - Contenimento dell’impatto ambientale - Gestione delle terre e rocce da scavo
Cantiere
L’appaltatore in virtù dell’assegnazione del contratto, è al corrente di tutti i vincoli e servitù che il cantiere presenta nell’esecuzione dei lavori.
L’appaltatore è tenuto a installare un cantiere adeguato all’entità e all’importanza dei lavori e per il rispetto dei termini di consegna contrattuali.
L’appaltatore deve provvedere a sua cura e spese all’apposizione in cantiere, entro sette giorni dalla consegna dell’area per i lavori, e comunque prima dell’inizio dei lavori stessi, del cartello informativo dell’appalto di cui al successivo articolo 68.
Il deperimento e l’usura delle installazioni, dei mezzi d’opera e degli attrezzi di proprietà
dell’appaltatore, compresi danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a completo carico dell’appaltatore stesso.
L’ubicazione, le dimensioni e le disposizioni delle aree di cantiere saranno preventivamente approvate dalla Stazione appaltante (tramite il CSE ed il direttore dei lavori) senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per la stessa o possa dare comunque diritto all’appaltatore a compensi di alcun genere per eventuali spostamenti di impianti di cantiere o opere provvisionali che si rendessero necessari od opportuni nel corso dei lavori. Prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere fornite tutte le informazioni generali e di dettaglio (anche su supporto grafico) delle installazioni di cantiere (inclusi uffici, magazzini spogliatoi, servizi igienico-sanitari, ecc), sistemazione di aree di stoccaggio e prefabbricazione, impianti acqua, energia elettrica e telefonici, zone di lavoro e parco mezzi e attrezzature.
Le rimozioni delle installazioni e degli impianti di cantiere dovranno essere eseguite al completamento di tutte le attività contrattuali (o comunque entro la fine del periodo di avviamento funzionale attestato) ed in modo da lasciare i terreni e le aree utilizzate sgombre da qualsiasi materiale e ripristinate nelle condizioni preesistenti al loro uso.
Tracciamenti
L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire, prima dell’inizio dei lavori, tutte le verifiche dei rilievi allegati al progetto esecutivo ivi comprese quelle inerenti l’ubicazione delle opere sulle mappe catastali. Esso dovrà rilasciare alla Stazione appaltante e/o al direttore dei lavori esplicita dichiarazione scritta di avvenuta ottemperanza. Eventuali integrazioni e/o modifiche (livellazioni di precisione per porre caposaldi di quota, rilievi tacheometrici, picchettazioni ecc.) necessarie per ubicare in loco le opere di progetto saranno eseguite a cura e spese dell’appaltatore.
Resta pertanto espressamente stabilito che l’appaltatore sarà sempre, a tutti gli effetti, unico responsabile anche nel caso di completa accettazione, in fase di progettazione esecutiva, dei rilievi allegati al progetto definitivo a base di gara.
L' appaltatore dovrà porre a disposizione della Stazione appaltante il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna.
L'appaltatore rimane responsabile anche dell'esatta conservazione in sito dei caposaldi e dei picchetti che individuano l'ubicazione delle opere fino al Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale). In caso di spostamento o asportazione per manomissione od altre cause, è obbligato, a totale suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo possesso.
Contenimento dell’impatto ambientale
L’appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché vengano rispettate le leggi e le norme vigenti in materia di protezione ambientale nonché le prescrizioni delle competenti Amministrazioni statali, regionali e locali.
L’appaltatore dovrà attenersi a tali norme e prescrizioni durante l’esecuzione di tutte le attività contrattuali, adottare le misure appropriate adeguando i propri impianti e le lavorazioni a quanto stabilito da dette disposizioni.
Gli eventuali maggiori costi e ritardi conseguenti all’adeguamento delle installazioni di cantiere e dei lavori a dette norme e prescrizioni e/o dipendenti da sospensioni o rallentamenti imposti dalle Autorità competenti, non comportano diritto per l’appaltatore a chiedere maggiori compensi né lo spostamento dei termini di ultimazioni delle opere, salvo nel caso in cui detti maggiori costi e ritardi derivino da disposizioni vigenti di carattere generale sopravvenute e diverse da quelle vigenti alla data del Contratto.
Gli oneri derivanti dall’adempimento degli obblighi sotto elencati e dalle conseguenti responsabilità dell’appaltatore si intendono già inclusi nei prezzi contrattuali.
Tutto il personale che esegua compiti che possono causare uno o più impatti ambientali significativi dovrà avere acquisito la competenza necessaria mediante adeguata formazione.
La Stazione appaltante si riserva di controllare le registrazioni relative a tali competenze.
Piantumazione esistente
Nel caso di necessità di abbattimento/rimozione di uno o più alberi, dovranno essere esperite le necessarie preventive procedure autorizzative con l’Amministrazione comunale, informandone anche la Stazione appaltante per la futura esecuzione, a suo carico, delle necessarie compensazioni ambientali.
Controllo e limitazione dei rumori
L’appaltatore dovrà attuare ogni provvedimento possibile per minimizzare il rumore causato dalle sue attività di lavoro. Dovranno inoltre essere adottati i provvedimenti atti a contenere i rumori nei limiti prescritti dalle norme vigenti in materia di inquinamento acustico per la località e le condizioni del cantiere. In particolare le macchine ad aria compressa dovranno essere tutte di tipo silenziato.
L’appaltatore dovrà effettuare la valutazione di impatto acustico del cantiere, ai sensi della vigente legislazione tenendo conto della zonizzazione acustica del Comune di Castiglione d’Adda (LO).
Controllo polveri
L’appaltatore dovrà in ogni momento controllare la produzione di polveri derivante dalle proprie attività sia sulle strade provinciali esterne che nelle aree di cantiere. Le eventuali polveri dovranno essere abbattute con acqua o altri metodi consentiti ed adeguati per impedire che questa possa venire sollevata e propagarsi nelle zone circostanti.
Materiali di risulta e smaltimenti
L’appaltatore in ogni momento dovrà mantenere libere le proprie aree di cantiere e le proprie zone di lavoro da accumulo di materiale di rifiuto, scarti, imballi, ecc. e approntare opportuni contenitori in cui dovranno essere differenziati tutti i rifiuti a seconda della tipologia (legno, carta/cartoni di imballaggio, materiali ferrosi, materiali plastici, ecc.). Tali materiali dovranno poi essere trasportati a cura e spese dell’appaltatore in discariche autorizzate come previsto dal D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. La documentazione attestante il conferimento dei rifiuti in discarica dovrà essere a disposizione della direzione dei lavori.
Inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali
L’appaltatore provvederà a suo carico allo smaltimento delle acque di scarico delle installazioni di cantiere e dei fronti di lavoro (aggottamenti scavi).
Tutte le acque di scarico dovranno essere opportunamente controllate, a norma delle leggi vigenti, prima di essere scaricate nella rete fognaria asservita al depuratore esistente o nell’alveo dei corsi d’acqua limitrofi. Durante e dopo le fasi di realizzazione delle parti in conglomerato cementizio, l’appaltatore non dovrà effettuare lavaggi e scarichi delle autobetoniere nelle aree di cantiere.
Accensione di fuochi
Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire materiali di rifiuto o, comunque, per qualunque altra ragione.
Qualità dell’aria
L’appaltatore sarà tenuto al contenimento dell’inquinamento atmosferico prodotto dai mezzi d’opera azionati da motori, quali autoveicoli, autocarri, autogrù, escavatori, pale meccaniche, generatori, compressori, ecc.
Gli scarichi di tali mezzi dovranno essere pertanto adeguati e rispondenti alle prescrizioni delle vigenti leggi in materia di controllo delle emissioni.
Movimentazione e stoccaggio di oli e carburanti
Le operazioni di movimentazione di oli e carburanti dovranno avvenire in luoghi adeguatamente protetti in modo da prevenire eventuali contaminazioni di suolo e di acque. In tal senso qualora si effettuino con regolarità, presso le aree di cantiere, attività di movimentazione di oli e carburanti, l’Appaltatore dovrà predisporre delle piazzole impermeabili, possibilmente coperte, espressamente dedicate a dette operazioni. In caso di sversamenti accidentali si dovrà provvedere tempestivamente alla loro intercettazione, raccolta e smaltimento. Per quanto riguarda lo stoccaggio degli oli e dei combustibili, l’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Gestione terre e rocce da scavo
Le modalità di gestione delle terre di scavo dovranno essere condotte dall’appaltatore in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 120 del 13.6.2017, pubblicato nella G.U. del 07.8.2017, cui si rimanda e che ha abrogato la precedente normativa di riferimento (d.m. n. 161/2012 e s.m.i.) richiamata nei documenti del progetto definitivo a base di gara i quali, pertanto, dovranno essere aggiornati alle nuove disposizioni in sede di redazione della progettazione esecutiva, a cura dell’appaltatore aggiudicatario.
Con il d.P.R. 120/2017 viene effettuato, in particolare, un riordino della disciplina delle terre e rocce da scavo con riferimento:
- alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- all’utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce da scavo escluse dalla classificazione rifiuti;
- alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Sono previste, in sintesi, le seguenti principali Dichiarazioni.
- Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (articolo 7 d.P.R. 120/2017);
- Documento di trasporto (articolo 6 d.P.R. 120/2017);
- Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 (articolo 21 d.P.R. 120/2017).
In merito alle modalità di gestione del materiale escavato si precisa quanto segue.
L’appaltatore è il produttore dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e, in virtù di tale ruolo, deve gestire gli stessi nel rispetto della normativa vigente.
Coerentemente a quanto sopra, il terreno escavato è in carico all’appaltatore.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di:
- effettuare controlli in corso d’opera per verificare che l’appaltatore agisca nel rispetto della normativa vigente;
- effettuare audit presso l’Azienda dell’appaltatore;
- chiedere, in qualsiasi momento, una breve descrizione delle modalità di gestione del materiale escavato adottate dall’appaltatore, quale produttore di rifiuti.
L’appaltatore è tenuto a consentire al Committente qualsiasi controllo più dettagliato sui dati riportati nei Formulari redatti.
L’appaltatore è tenuto a consentire al Committente, e ad adoperarsi per facilitarlo, l’accesso alle informazioni dei terzi smaltitori dei rifiuti nonché l’accesso alle informazioni afferenti lo smaltimento detenute presso gli impianti di conferimento dei rifiuti.
Tutti gli oneri conseguenti alle sopra riportate modalità di gestione del materiale escavato sono da intendersi interamente compensati nei prezzi di elenco.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del d.P.R. 120/2017 i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del Capitolato generale d’appalto (d.m. n. 145/2000), tuttora vigente.
Art. 67. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna definitiva dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 68. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello tipo di cui all’allegato «A» al presente CSA.
Art. 69. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. La Stazioni appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del vigente Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice vigente, sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’amministrazioni aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice vigente ed avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del Codice stesso;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 70. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 33, comma 3.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 6.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 58 del presente CSA.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 71. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo provvisorio (tecnico-amministrativo finale).
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato generale d’appalto (d.m. n. 145/2000).
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto d’appalto è soggetto ad I.V.A., regolata ai sensi di legge; tutti gli importi indicati nei documenti costituenti la gara d’appalto e l’offerta sono da intendersi I.V.A. esclusa. Ai fini dell’applicazione dell’esatto regime d’imposta, si precisa che i lavori oggetto d’appalto, sono tecnicamente definiti come “Opere di urbanizzazione primaria e secondaria (impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie comunali).
Art. 72. Pratiche edilizie - Acquisizione aree, servitù, occupazioni temporanee – Variazioni catastali
Pratiche edilizie
L’appaltatore, in quanto responsabile della progettazione esecutiva delle opere, dovrà fornire alla Stazione appaltante il supporto tecnico necessario per l’espletamento, con il Comune di Castiglione d’Adda, di tutte le pratiche edilizie richieste e necessarie, così come previste dalla normativa di settore (testo unico dell’edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).
La mancanza di eventuali autorizzazioni non strettamente legate alle operazioni di cantiere, che comunque consentano l’esecuzione anche parziale delle opere non potrà costituire motivo di rifiuto di intraprendere o ritardare i lavori da parte dell’appaltatore; eventuali richieste di maggiori compensi per presunti danni economici da parte dello stesso appaltatore per cause derivanti dal mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni saranno valutate nelle forme e con le modalità previste dalle leggi vigenti sui lavori pubblici.
Acquisizione aree, servitù, occupazioni temporanee
L’area dell’impianto di depurazione esistente è già nella disponibilità della Stazione appaltante, mentre quella inerente le previste opere di adeguamento e potenziamento sarà acquisita dalla Stazione appaltante prima dello svolgimento della gara d’appalto.
Saranno pertanto a carico della Stazione appaltante tutte le spese relative all’espletamento delle procedure per l’acquisizione delle aree interessate dai lavori, la costituzione di servitù e le occupazioni temporanee necessarie ecc. per la realizzazione delle opere in appalto, nonché gli indennizzi di legge.
Saranno invece a carico dell’appaltatore tutti gli oneri relativi ad eventuali danni a colture, fondi e beni eventualmente procurati ad aree non rientranti in quelle messe a disposizione della Stazione appaltante, causati nel corso dei lavori anche preparatori (es. danneggiamenti della vegetazione, drenaggi di qualsiasi genere, fogne, scoline, recinzioni, ecc.), con esonero totale di ogni onere a carico della Stazione appaltante stessa.
L’appaltatore dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese, alle eventuali occupazioni temporanee aggiuntive che si rendessero necessarie in corso d’opera rispetto alle disponibilità indicate dalla Stazione appaltante, per l’esecuzione di lavori, deviazioni provvisorie, strade di servizio, accesso al cantiere, impianto del cantiere stesso, discariche e depositi di materiali, apertura di cave e tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori.
Resta, in proposito, precisato che l’appaltatore risponderà direttamente nei confronti dei terzi per i danni derivanti da tutte le occupazioni temporanee, obbligandosi a sollevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità.
Variazionicatastali
Per consentire l’accatastamento delle opere di nuova realizzazione (nella forma “as built”) presso il
competente ufficio comunale, l’appaltatore fornirà a sua cura e spese, entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori e su richiesta della Stazione appaltante, tutta la documentazione necessaria, compresi rilievi topografici e visure catastali dei terreni e dei fabbricati interessati dalla pratica.
Art. 73. Privacy
L’appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al DLgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l’accesso a dati personali dei quali la Stazione appaltante sia titolare del trattamento, verrà effettuata la “nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’Art. 4, comma 1, lett. g) e Art. 29 del citato DLgs. n. 196/2003 e l’appaltatore avrà l’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali connessi all’oggetto dei lavori.
ALLEGATO A – SCHEMA TIPO CARTELLO DI CANTIERE