CITTA’ DI LECCE – “IL TRATTO NORD-OCCIDENTALE DELLE MURA URBICHE E IL
ACCORDO DI VALORIZZAZIONE
ex art. 112, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i
CITTA’ DI LECCE – “IL TRATTO NORD-OCCIDENTALE DELLE MURA URBICHE E IL
BASTIONE X. XXXXXXXXX”
In data 25.11.2020
tra
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Puglia, rappresentato dal Segretario Regionale del MiBACT ad interim per la Puglia, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx,
- l'Agenzia del Demanio, rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Regionale
Puglia e Basilicata, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,
- il Comune di Lecce, rappresentato dal Sindaco Xxxxx Xxxxxxxxx,
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, ed in particolare l'art. 19, con il quale sono individuati i principi ed i criteri direttivi cui dovranno configurarsi i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge, nel definire l'attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto l'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in base al quale l'ente territoriale, a seguito del trasferimento, è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività;
Visto l'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo già sopra richiamato, in base al quale “nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art, 54, comma 3 del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione”;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137”;
Visto l'articolo 112, comma 4 del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., secondo il quale “lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati”;
Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali, Segretariato Generale, e l'Agenzia del Demanio, con il quale sono state definite le modalità attuative e le procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
Vista la richiesta di avvio del percorso di costruzione dell'Accordo di valorizzazione, ai sensi del comma 5, articolo 5, del decreto legislativo n. 85/2010, presentata dal Comune di Lecce in data 13/06/2011, prot. 79547, finalizzata, tra l'altro, all'acquisizione in proprietà del bene demaniale denominato “Il Tratto nord-occidentale delle Mura Urbiche e il Bastione S. Xxxxxxxxx”, soggetto alle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in base al provvedimento di vincolo di seguito riportato;
Visto il provvedimento del 17 maggio 2011 del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia con il quale è stato costituito il Tavolo Tecnico Operativo a livello regionale previsto dall'art. 4 del richiamato protocollo d'intesa del 9 febbraio 2011 tra Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale e Agenzia del Demanio;
Considerato che con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 24.10.1966, relativamente alla parte identificata in catasto fabbricati del Comune di Lecce al foglio 259, All. 3, p.lla A/1, partita catastale 1478 e con decreto MIBAC del 25.03.1983, relativamente alla parte identificata in catasto fabbricati al foglio 259, All. 3, p.lla 91 (parte), partita catastale 13417 è stato riconosciuto l'interesse storico artistico del bene demaniale denominato “ll tratto nord-occidentale delle Mura Urbiche e il Bastione S. Xxxxxxxxx”, oggi identificato, a seguito di frazionamento, in catasto del Comune di Lecce, per quanto di interesse nel presente atto di trasferimento, al foglio 259 C.F. p.lla 8223 e C.T. p.lla 8222, inventariato alla posizione n. 26 del demanio artistico-storico della provincia di Lecce;
Considerato che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi,
Lecce e Taranto, a seguito dell'intervenuto frazionamento, ha comunicato, con nota prot.
n. 21174 del 11.11.2020, che, investita sul punto la Commissione Regionale per Patrimonio della Puglia, quest'ultima ha deliberato con verbale del 06.11.2020 che “[…] rimane immutata la validità della declaratoria del Ministro della Pubblica Istruzione del 24.10.1966 riguardante il bene immobile denominato “Bastioni e Xxxx Xxxxx V”, la cui consistenza risulta oggi coincidere con la nuova p.lla 8223 del fg. 259 del Catasto Fabbricati del Comune di Lecce, la quale risulta pertanto sottoposta alle disposizioni di
tutela previste dal X.Xxx. 42/2004; si prende atto che la p.lla 8222 del fg. 259 del Catasto del Comune di Lecce è inclusa nell’area di pertinenza dell’Ente urbano, coincidente con la strada denominata via Xxxxxxxx Xxx, la quale pertanto non ricade sotto le disposizioni di tutela previste dalle due summenzionate Declaratorie. Alla luce di quanto sopra, non si ritiene, pertanto, di dover procedere a un rinnovo dei succitati vincoli, in quanto gli stessi mantengono immutata validità giuridica”.
Considerato che, l'art. 1 comma 349 della Legge n. 205 del 27.12.2017, al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi sottesi alle disposizioni in materia di federalismo demaniale culturale recate dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010, prevede che gli accordi di valorizzazione ed i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui all'art. 112, co. 4, del D.Lgs. 42/2004, “possono includere beni demaniali pertinenziali, ancorché non soggetti a vincolo ai sensi della predetta normativa […], qualora i beni stessi risultino direttamente e strettamente necessari all’attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale” ed in tale categoria rientra la summenzionata p.lla 8222 del fg. 259 del Catasto Terreni del Comune di Lecce;
Considerate le competenze istituzionali del MiBACT per la Puglia in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed il conseguente interesse ad attivare forme di valorizzazione e sviluppo de “ll Tratto nord-occidentale delle Mura Urbiche e il Bastione S. Xxxxxxxxx” in Lecce;
Considerate le competenze istituzionali dell'Agenzia del Demanio in materia di gestione, valorizzazione, anche ai fini economici, e dismissione dei beni immobili di proprietà dello Stato;
Vista la Circolare n. 18 del 18 maggio 2011, emanata dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, con la quale sono state fornite istruzioni di dettaglio per l'attuazione del procedimento di cui all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 85 del 2010;
Visto l'allegato Programma di Valorizzazione dell'immobile sopra citato, predisposto dal Comune di Lecce, individuante il quadro economico-finanziario e gestionale, trasmesso in data 03.06.2019, prot. n. 81518, ed approvato in sede di Tavolo Tecnico Operativo in data 26.07.2019, come risultante dai relativi processi verbali;
Ritenuto da parte del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Puglia che non sussistono ragioni ostative di carattere storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico al trasferimento dell'immobile sopra individuato al demanio pubblico dell'ente richiedente alla luce del parere favorevole della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto (nota n.13133 del 26.06.2019);
Vista la nota prot. n. 87488 del 12.11.2012, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 07.08.2020 (allegato "C"), immediatamente esecutiva, che approva lo schema del presente Accordo;
Vista la nota prot. n.15257 del 09.10.2020 del Direttore dell'Agenzia del Demanio (allegato "D");
Viste le premesse che costituiscono parte integrante del presente Accordo;
le Parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano il presente Accordo di Valorizzazione.
Articolo 1
(Bene oggetto dell'Accordo)
1. Il bene oggetto del presente Accordo è denominato “ll Tratto nord-occidentale delle Mura Urbiche e il Bastione S. Xxxxxxxxx”, ubicato nel Comune di Lecce ed è individuato catastalmente come segue:
Comune: LECCE ( Codice: 166) - Provincia: LECCE | ||||||
Catasto Fabbricati | ||||||
DATI IDENTIFICATIVI | DATI DI CLASSAMENTO | |||||
Foglio | Particella | Sub | Cat./Qual. | Sup./Cons | Classe | Rendita/Reddito |
259 | 8223 | E/5 | € 16.522,20 | |||
Catasto Terreni | ||||||
259 | 8222 | COSTR NO AB | 104 mq |
Il bene corrisponde al tratto superstite nord-occidentale della cinta muraria che in età cinquecentesca perimetrava la città. In particolare, il bene - delimitato lungo il suo perimetro esterno da via Xxxxxxxx Xxx, Piazza del Bastione e dall'area ex Xxxxx Xxxxxx - comprende i seguenti componenti della struttura fortificata:
- n. 2 tratti rettilinei di muratura ciclopica terminanti con un camminamento in quota, di cui quello ad oriente confina sul lato esterno con via Xxxxxxxx Xxx e quello ad occidente con l'area ex Xxxxx Xxxxxx, oltre ad una piccola adiacente porzione di area pertinenziale residuo dell'innanzi citato frazionamento;
- bastione denominato S. Xxxxxxxxx, costituito da due baluardi pentagonali, fruibili su tre
livelli d'uso e collegati tra loro da una grande galleria. La sua particolare configurazione
costituisce l'imponente opera a tenaglia con cui terminava a settentrione la cinta
fortificata della città cinquecentesca.
Il bene è individuato nell'estratto di mappa allegato al presente Accordo sotto la lettera “A”. Il Comune di Lecce, con la firma del presente accordo è autorizzato a verificare la rispondenza dello stato di fatto con le risultanze catastali ed è altresì autorizzato ad apportare le eventuali necessarie rettifiche e/o variazioni (accatastamenti, riaccatastamenti, frazionamenti, ecc.) presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio – Ufficio Provinciale di Lecce.
2. L'immobile in oggetto viene trasferito a titolo non oneroso in proprietà al Comune di
Lecce.
Articolo 2
(Obiettivi di tutela e di valorizzazione culturale)
1. Il presente Accordo definisce le strategie e gli obiettivi comuni di tutela e valorizzazione
del compendio denominato “Il Tratto nord-occidentale delle Mura Urbiche e il Bastione
S. Xxxxxxxxx”, vista l'importanza storica dell'immobile e prende spunto dall'iniziativa di recupero avviata nell'anno 2010 con la redazione presso l'Ufficio Tecnico comunale di un progetto di recupero architettonico e funzionale del manufatto storico e delle aree contermini denominato “Valorizzazione integrata del Sistema Mura Urbiche - Recupero e fruizione del tratto Nord Occidentale. Sistemazione dell'area ex Xxxxx Xxxxxx”, il quale già munito del parere favorevole della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia (nota prot. n. 3988 del 21.04.2011), era all'esame della Regione Puglia per l'accesso ai fondi della nuova programmazione con i fondi comunitari e statali.
Il Comune ha concluso l'iter tecnico-amministrativo per la realizzazione del progetto il quale, finanziato con i fondi del POIn - FERS 2007- 2013 e del PAC in due stralci successivi, è stato di fatto realizzato, nella sua interezza e con buon esito.
2. Il Programma di valorizzazione della Mura assicura da parte del Comune gli obiettivi di fruizione turistico-culturale della città, in cui la memoria storica si integra e si arricchisce con nuove componenti progettuali.
3. Nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze, anche attraverso la partecipazione di soggetti privati, singoli o associati.
4. Gli obiettivi di fondo del Programma di valorizzazione sono:
• promozione e sostegno allo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio localizzato all'ingresso nord della città, rafforzandone allo stesso tempo il valore culturale ed identitario per le popolazioni residenti e dando ad esso la possibilità di diventare un fattore chiave per il rafforzamento della competitività territoriale;
• attivazione di un processo di sviluppo locale che coinvolga gli attori locali in programmi di riqualificazione turistica su scala comprensoriale (sul piano dell'accoglienza, dell'informazione, dell'intrattenimento di qualità), formulati in modo da interloquire in maniera innovativa con lo straordinario patrimonio storico-culturale esistente architettonico e funzionale degli attrattori culturali esistenti e delle aree contermini che concorrono a creare un contesto ambientale peculiare ed irripetibile;
• realizzazione di un itinerario ad alta valenza turistico-culturale, che consente la fruizione innovativa del mix di attrattori culturali di primo livello esistenti nell'area, anche con riferimento al mercato turistico interregionale, nazionale ed internazionale;
• creazione nel medio termine di un innovativo rapporto sinergico tra attrattività turistica e sviluppo della comunità locale in termini economici ed occupazionali.
Articolo 3
(Programmi e piani strategici di sviluppo)
1. Il recupero e la valorizzazione del compendio “Il Tratto nord-occidentale delle Mura Urbiche e il Bastione S. Xxxxxxxxx” rappresenta la possibilità di favorire il flusso turistico che investe il territorio nel periodo estivo. Nello specifico l'area in cui ricadono le Mura urbiche è uno spazio urbano denso di presenze storiche significative ed irripetibili in altri contesti del territorio comunale. In particolare, l'intervento di recupero e la fruizione del tratto nord-occidentale delle Mura urbiche ricade nel piano strategico di riqualificazione urbana all'ingresso nord della città incardinato sul recupero e la valorizzazione dell'insieme dei beni culturali ivi ricadenti.
2. L'Ente territoriale sottoscrittore del presente Accordo si impegna a realizzare il Programma di valorizzazione, elaborato dal Comune di Lecce, unito come allegato sotto la lettera ”B” al presente Accordo di cui fa parte integrante e sostanziale. Nel contempo il Comune di Lecce si impegna a verificare puntualmente la fattibilità del Programma nelle successive fasi progettuali e autorizzative in relazione alle esigenze di tutela e di conservazione dell'edificio.
3. Il Programma comprende il riuso e la sua valorizzazione attraverso la localizzazione di una serie di funzioni, tutte ispirate dalla medesima vocazione culturale e coerenti con i programmi ed i progetti di governo dell'amministrazione in materia di promozione sociale, turistica e culturale del territorio.
4. In particolare il Programma di valorizzazione prevede le seguenti funzioni e destinazioni d'uso:
- Accoglienza, informazione ed orientamento.
- Biglietteria, prenotazione e prevendita.
- Noleggio attrezzature multimediali.
- Libreria e realizzazione editoriale.
- Progettazione e realizzazione oggettistica.
- Vendita prodotti editoriali, oggettistica, prodotti specifici.
- Visite guidate.
- Progettazione, organizzazione e realizzazione di mostre/eventi.
- Assistenza didattica e laboratori didattici.
- Caffetteria e degustazione.
Articolo 4
(Obblighi conservativi e prescrizioni per la fruizione pubblica)
1. Il soggetto beneficiario del trasferimento del bene è tenuto a garantirne la
conservazione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., assumendosi nell'ambito
degli interventi di cui al Programma di valorizzazione (allegato “B”), l'onere del completamento della funzionalizzazione dell'immobile e dell'attuazione del programma di interventi conservativi e di riuso, i cui progetti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza competente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i. per gli aspetti legati alla tutela ed ai sensi dell'art. 57bis del X.Xxx. 42/2004 e
s.m.i. nel caso di eventuali concessioni d'uso.
2. In particolare, il soggetto beneficiario dovrà farsi carico, in occasione di ciascuno intervento di cui al progetto allegato “B”, degli adempimenti di verifica antisismica del patrimonio culturale in attuazione della normativa vigente.
3. Il soggetto beneficiario, inoltre, dovrà aver cura dell'immobile trasferito in modo da scongiurare ogni tipo di pericolo per la sua conservazione derivante da incendi, furti, vandalismi, mancata manutenzione. Dovrà assicurare il decoro dell'immobile e degli spazi esterni, anche con opportune forme regolamentari cogenti per eventuali soggetti terzi coinvolti. Dovrà inoltre garantire l'immediata attuazione di interventi urgenti che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per evitare il danneggiamento del bene.
4. Le destinazioni d'uso proposte devono risultare nella loro materiale attuazione compatibili con il carattere storico artistico e archeologico del bene che non dovrà, comunque, essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, non compatibili con gli stessi, oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione.
5. Ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifiche nella consistenza materiale del bene, dovrà essere preventivamente autorizzata dalle competenti Soprintendenze ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
6. La fruizione pubblica sarà garantita attraverso la promozione di attività di turistico- culturali.
7. Ai fini della pubblica fruizione, il bene trasferito dovrà essere mantenuto nello stato di efficienza e funzionalità prescritto dalle norme vigenti.
Articolo 5
(Criteri organizzativi e standard per la gestione dei beni)
1. L'amministrazione destinataria della proprietà del compendio “ll Tratto nord-occidentale delle Mura Urbiche e il Bastione S. Xxxxxxxxx” pattuisce con il presente Accordo che la gestione del complesso competerà al Comune di Lecce il quale vi provvederà in proprio, ovvero avvalendosi di finanziamenti pubblici, di operatori economici o associazioni e gruppi no profit o assegnando, coerentemente al programma, spazi e funzioni anche di carattere commerciale e/o turistico a soggetti terzi ed utilizzandone i relativi proventi ai fini della conservazione e valorizzazione del bene stesso.
Articolo 6
(Modalità e tempi di realizzazione dei programmi e copertura finanziaria)
1. Le modalità e i tempi di realizzazione dei programmi di recupero e rifunzionalizzazione
del bene di cui all'articolo 1 sono individuati e descritti nel Programma di valorizzazione
(allegato "B") nel quale sono riportati anche i valori economici indicativi dell'ammontare
degli interventi.
2. L'Ente territoriale sottoscrittore del presente Accordo si impegna a realizzare gli investimenti necessari per l'attuazione degli interventi, oltre a quelli già finanziati dall'amministrazione, utilizzando risorse da reperire a valere su diversi strumenti di finanziamento, come riassunto nel quadro economico presente nell'allegato “B”.
3. L'Ente territoriale sottoscrittore si impegna a farsi carico, a valere sul proprio bilancio, degli oneri non coperti dalla gestione ordinaria relativi alla manutenzione, tutela e salvaguardia.
Articolo 7
(Modalità e tempi per il trasferimento in proprietà dei beni)
1. Sulla base del presente Accordo di valorizzazione, la Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del medesimo Accordo, provvederà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n.85/2010 e degli articoli 112, comma 4, e 54, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, al trasferimento a titolo non oneroso della proprietà del bene demaniale denominato “Mura di Cinta di Xxxxx X” al Comune di Lecce, mediante la stipula di apposito atto pubblico nel quale saranno riportati gli impegni assunti dall'ente territoriale con il presente Accordo, nonché le prescrizioni e le condizioni ivi contenute.
2. Con riferimento all'immobile oggetto del presente accordo per il quale lo Stato percepisce entrate rivenienti da canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione, il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento, alla riduzione delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lecce, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento. A tal fine l'Agenzia del Demanio procederà alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'atto pubblico di trasferimento, unitamente al presente accordo di valorizzazione e ad un prospetto riassuntivo dei canoni di concessione e degli indennizzi di utilizzo percepiti.
3. Il bene sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con contestuale immissione dell'Ente territoriale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Il bene trasferito, ai sensi del precedente punto 1, continua ad essere sottoposto alla disciplina di tutela e salvaguardia di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.
5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 85/2010, la stipula dell'atto pubblico di
trasferimento di cui al presente articolo è esente da ogni diritto e tributo.
6. Restano a carico dell'Ente richiedente le spese tecniche e generali propedeutiche alla stipula dell'atto.
Articolo 8 (Clausola di salvaguardia)
1. Gli impegni assunti dal Comune di Lecce con il presente Accordo di valorizzazione, relativamente al compendio denominato “ll Tratto nord-occidentale delle Mura Urbiche e il Bastione S. Xxxxxxxxx”, saranno integralmente riportati nell'atto di trasferimento di cui al precedente Articolo 7.
2. In particolare, gli impegni, le prescrizioni e le condizioni di cui agli Articoli da 2 a 7 del presente Accordo di valorizzazione, costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse saranno altresì trascritte nei registri immobiliari.
3. La Soprintendenza competente, qualora verifichi l'inadempimento delle obbligazioni di cui al precedente punto 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, darà comunicazione delle accertate inadempienze alla Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per la Puglia e alla Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di trasferimento.
4. Per le finalità di cui al precedente punto 2, considerati i tempi necessari per l'attuazione del Programma di valorizzazione oggetto del presente Accordo, il Comune di Lecce provvederà a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'intera durata del Programma stesso, una dettagliata relazione che illustri alla Direzione regionale e alle competenti Soprintendenze lo stato di avanzamento dell'iniziativa, con riferimento al cronoprogramma contenuto nella documentazione allegata. In tale sede potranno essere convenute proroghe del termine di conclusione del progetto di valorizzazione per giustificati motivi.
Articolo 9
(Pubblicazione dell'accordo – tutela dei dati personali)
1. Il presente accordo è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme e in particolare, dell'art. 23, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 33/2013 e secondo le modalità ivi previste nonché ai sensi e per gli effetti delle ulteriori norme applicabili.
2. Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte presta, ove occorra, il proprio consenso a tali fini.
3. Le parti, ai sensi di quanto previsti dal Regolamento comunitario 2016/679/UE (protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e dalla normativa nazionale in materia, danno atto di essersi reciprocamente informate e/o di conoscere quanto statuito dalla predetta normativa europea e nazionale.
4. Xxxxxxxxxx, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento citato, la normativa nazionale ed i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali rilevanti rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
5. Le parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente accordo saranno trattati, per le sole finalità indicate nel medesimo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la
protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
6. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente convenzione, le parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
ALLEGATI
Allegato “A”: “Mappa catastale del bene oggetto dell’Accordo”;
Allegato “B”: “Programma di valorizzazione”;
Allegato “C”: “Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 07.08.2020”;
Allegato “D”: “Nota prot. n.15257 del 09.10.2020 del Direttore dell’Agenzia del Demanio”.
Letto approvato e sottoscritto con firma digitale, li 25/11/2020
IL SEGRETARIO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
(xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
C = IT
IL DIRETTORE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA
DELL' AGENZIA DEL DEMANIO
(xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL SINDACO DI LECCE
(xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx)
Firmato digitalmente da:Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Organizzazione:COMUNE DI LECCE/80008510754 Data:25/11/2020 09:53:08
XXXXXXXXXX V
2020.11.25 09:11:58
CN=XXXXXXXXXX XXXXX C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANI 2.5.4.97=VATIT-063409810
RSA/2048 bits