Nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica negli Appalti Pubblici
Nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica negli Appalti Pubblici
Xxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 0 Agosto 2018
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - entrato in vigore 24/04/2014
……….
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
Art. 1 comma 917)
Xxxxx restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
………
Art. 1 comma 909)
Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, (fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio) la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ………….
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
…….
Art. 1 comma 909)
……
Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.
(GU del 8-01-1998 - Suppl. Ordinario n. 5)
…….
Art. 6 Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto
comma 8.
Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.
(GU del 8-01-1998 - Suppl. Ordinario n. 5)
…….
Art. 6 comma 8.
………..
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
Art. 1 comma 917)
Xxxxx restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
……………….
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
……….
………
◼ Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136(1),
che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
………………..
(1) (Tracciabilità dei flussi finanziari)
………
◼ Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG, di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66(1), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.
(1) (entrato in vigore 24/04/2014)
Art. 1 comma 917)
Xxxxx restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
◼ Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136(1),
che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti
◼ Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG, di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66(1), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.
al punto 3 prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti
….
L’articolo 1, comma 917 anticipa al 1° luglio 2018 anche gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica.
……….
il citato articolo 1, comma 917 (cfr. la lettera b),
troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. ……………..
punto 3 prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti
…………… Esemplificando:
se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere,
le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55)
allo stesso modo di quelle da B o C verso A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).
………………
punto 3 prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti
……………. Al contrario,
laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto,
D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).
…………………….
punto 3 prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti
……………
Il predetto comma 917, inoltre, prevede l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP). In tal senso, nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato in data odierna, vengono fornite specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione della fattura elettronica, laddove il CIG ed il CUP vanno obbligatoriamente riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: “Dati Ordine Acquisto”, “Dati Contratto”, “Dati Convenzione”, “Dati Ricezione” o “Dati fatture collegate”.
punto 2 fatturazione elettronica ed appalti
….. per chiarire il disposto dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trova applicazione anche per i soggetti passivi d’imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica amministrazione (nel prosieguo PA o PPAA), non in diretta dipendenza dal contratto di appalto di questi ultimi
…………
punto 2 fatturazione elettronica ed appalti
Risposta
L’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto».
punto 2 fatturazione elettronica ed appalti
……
Alla luce di tale indicazione, le disposizioni dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.
………………….
punto 2 fatturazione elettronica ed appalti
……
Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente. …………….
punto 2 fatturazione elettronica ed appalti
……………
qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP)
…………………..
punto 2 fatturazione elettronica ed appalti
……
Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).
Riassumendo
S
I
N
O
NO fattura elettronica
Appalto pubblico ???
SUB -CONTRAENTE
APPALTATORE
SUB -CONTRAENTE
Tracciabilità?
si
SUB -CONTRAENTE
SUBAPPALTATORE
Si fatturazione elettronica
Fatturazione Elettronica
No fatturazione elettronica Circ. 8/E
Risposta
Circolare N. 13/E
2 luglio 2018
punto 2 fatturazione elettronica ed appalti
L’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto».
Modalità di recapito
La fattura viene recapitata ai clienti attraverso il SdI per mezzo di tre distinte modalità:
1. PEC, se previamente registrati ai servizi dell’Agenzia delle Entrate;
l’A.d.E. ha messo a disposizione un servizio di registrazione (‘‘Fatture e corrispettivi’’) che permette di indicare l’indirizzo PEC al quale si desidera ricevere la fattura
2. Sistema di cooperazione applicativa – web service
3. Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti – protocollo FTP
Le modalità 2. e 3. presuppongono un preventivo accreditamento per ottenere un apposito codice destinatario, che viene richiesto dalle software house o dalle grandi aziende.
Qualora manchino dati necessari, o risultino inaccessibili (es. casella PEC piena), il SdI conserverà il documento in un’area apposita sul sito dell’A.d.E. dandone comunicazione al fornitore, il quale dovrà comunicare al cliente la presenza della fattura eventualmente allegando la stessa in altro formato.
25
Registrazione servizi telematici entratel o fisco online
Ai fini dell’accesso ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate risulta necessaria l’iscrizione ai servizi ‘‘Fisconline’’ o ‘‘Entratel’’.
Tramite tali canali sarà dunque possibile:
◼ Accedere alla propria area riservata ed alla funzionalità ‘‘Fatture e corrispettivi’’
◼ Registrare la propria PEC o Codice Destinatario su cui si desidera ricevere le fatture
◼ Visualizzare le fatture elettroniche passive nei casi di malfunzionamenti tecnici della PEC, ovvero di omessa comunicazione della stessa al fornitore
26
Data di emissione e ricezione
La data di emissione della fattura elettronica corrisponde alla data riportata nel documento nel campo «Data» (vedasi Provvedimento A.d.E. del 30/04/2018).
Il Sistema consente l’emissione del documento anche in una data successiva rispetto a quella riportata in detto campo (es. fattura con data 31 luglio 2018 trasmessa al Sdi il 2 agosto 2018). Ai fini fiscali, sino a quando non avviene la trasmissione, il documento non si considera ancora emesso. E’ comunque preferibile non far decorrere un numero eccessivo di giorni tra la data indicata nella fattura e la sua trasmissione al Sdi (anche al fine di evitare che l’eventuale scarto del file intervenga successivamente alla data di liquidazione periodica dell’Iva).
La ricevuta di consegna come anche quella di impossibilità di recapito, attestano che la fattura risulta definitivamente emessa.
27
Data di ricezione
La fattura si intende ricevuta:
a) Trasmissione all’indirizzo PEC comunicato: nel momento in cui perviene a tale indirizzo;
b) Mancata consegna per motivi tecnici (es. PEC piena): data di presa visione del documento da parte del committente nella propria area riservata del sito dell’AdE;
c) Consegna a cliente «agevolato» (es. forfettario) o «privato»: data di messa a disposizione della fattura nella propria area riservata del sito dell’AdE.
28
Modalità di registrazione e conservazione
Le fatture di acquisto elettroniche devono essere registrate separatamente su apposito sezionale del registro IVA acquisti.
Le stesse devono essere conservate in modalità sostituiva. (modalità elettronica di conservazione dei documenti informatici che garantisce nel tempo l’integrità ed autenticità dei documenti)
Ai fini della conservazione sostitutiva anche l’AdE mette a disposizione, ai sensi del decreto del MEF 17 giugno 2014, un servizio gratuito, previa adesione all’accordo dei servizi pubblicato nell’area riservata sul sito dell’AdE stessa (anche tramite intermediari).
29
I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
30
31
32
33
34
35
LINK PER VERIFICA DESTINATARI FATTURA ELETTRONICA
LINK PER VERIFICA DESTINATARI SPLIT PAYMENT
xxx0.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx0/xxxxx_xxxxxxx/xxxxxx/
36