ACCORDO NAZIONALE IMPRESE - AGENTI DI ASSICURAZIONE 1981
ACCORDO NAZIONALE IMPRESE - AGENTI DI ASSICURAZIONE 1981
L’anno 1981, il giorno 16 settembre, in Roma
tra
l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxx, coadiuvato dal Presidente Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
e
il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), rappresentato dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
si è stipulato il seguente
ACCORDO
Art. 1 - Sfera di applicazione dell’Accordo.
I comma - Il presente Accordo regola esclusivamente i rapporti tra gli agenti di assicurazione regolarmente iscritti all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione.
II comma - Esso non si applica:
• ai subagenti comunque denominati, operanti per le agenzie in gestione libera (anche se gestite interinalmente dalle imprese);
• ai collaboratori subordinati delle imprese, gerenti agenzie in economia;
• agli agenti operanti per le gestioni in economia non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo o a loro carico, per i quali valgono le norme stabilite dal relativo Accordo stipulato il 25 giugno 1975.
NOTA A VERBALE(Art. 1):
- si precisa che il presente Accordo regola anche i rapporti agenziali relativi a rappresentanze generali per l’Italia di imprese estere;
- il presente Accordo non si applica alla S.p.A. XXXX;
- il presente Accordo sarà applicabile all’INA e alle ASSICURAZIONI D’ITALIA soltanto previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione.
SCAMBIO DI LETTERE
L'ANIA. - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - e il S.N.A. - Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione - dichiarano che l’applicazione del nuovo Accordo Nazionale Agenti ai soli "Agenti di Città" professionisti è stata convenuta con l’intento, comune ad ambedue le Parti, di perseguire per ogni via la professionalità dell’intera categoria agenziale.
Si conferma al riguardo che è agente professionista colui che dedica la massima parte del suo tempo e la sua opera professionale all’incarico affidatogli e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa subordinata od autonoma, se non in via meramente occasionale o marginale.
Art. 2 - Agente - Contratto di agenzia.
I comma - E’ agente di assicurazione colui che, iscritto all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia.
II comma - L’incarico agenziale e le sue condizioni di esercizio devono risultare per iscritto dal contratto di agenzia, dal quale deve risultare:
• se si tratti di agente il cui contratto di agenzia è stipulato con l’impresa per il tramite della direzione oppure di "agente di città" e cioè di agente operante nella zona di una gestione in economia, il cui contratto di agenzia è stipulato con detta gestione o direttamente con l’impresa per la gestione stessa;
• data di decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato;
• zona agenziale;
• compiti dell’agente;
• previsione che le quotazioni di uno stesso affare (con gli eventuali sviluppi nel corso delle trattative) non risentano - a parità di ogni altra condizione - di criteri sostanzialmente diversi per il fatto che a presentare l’affare siano differenti agenzie;
• trattamento provvigionale ed eventuali ulteriori compensi non temporanei;
• ammontare della cauzione, sue condizioni e forma ed eventuali criteri di adeguamento;
• se l'incarico venga svolto con o senza esclusiva. Le modalità del regime di esclusiva o di non esclusiva devono rispettare quanto dispone l'art. 6 del presente Accordo;
• richiamo al presente Accordo Nazionale Agenti. Quest’ultimo non potrà essere derogato, salvo che esso stesso preveda espressamente la facoltà di deroga ovvero si tratti di deroga a favore dell’agente.
III comma - L’incarico agenziale può essere conferito con o senza procura.
IV comma - Il contratto di agenzia può essere stipulato anche con più agenti, nel qual caso si ha il contratto di coagenzia e l’incarico si considera sempre conferito congiuntamente e solidalmente, anche se ai coagenti è data facoltà di agire separatamente.
Se nel contratto di coagenzia non sono precisate le quote di interessenza dei coagenti, queste si presumono uguali.
V comma - Il contratto di agenzia può anche essere stipulato con una società regolarmente costituita, nel qual caso devono essere preventivamente indicati dalla società stessa i legali rappresentanti e coloro che muniti dei necessari poteri siano delegati dalla società allo svolgimento dell’attività agenziale.
Salvo diversa pattuizione, quando l’impresa dichiari di non accettare la sostituzione di una o più delle persone fisiche originariamente designate, o l’aggiunta di altre persone fisiche nuove a quelle già designate, il contratto è sciolto di diritto e alla società spettano le indennità di cui agli artt. da 25 a 33.
VI comma - Gli incarichi conferiti al medesimo agente da imprese facenti parte di uno stesso gruppo finanziario possono essere dalle stesse considerati come unico incarico a tutti gli effetti delle presenti norme.
VII comma - E’ vietato all’agente di gravare il portafoglio dell’agenzia o singole polizze di oneri differiti nel tempo a beneficio di terzi, ivi compresi i contraenti e gli assicurati.
Art. 3 - Esercizi annuali - Provvigioni - Premi.
Nel testo delle norme che seguono il termine "esercizio" designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola "provvigioni", negli artt. 12 e 13 e da 27 a 33, si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di xxxxxx e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratti; con il termine "premi" si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte.
Art. 4 - Cauzione.
I comma - L’impresa può chiedere all’agente di prestare cauzione a garanzia dell’adempimento di ogni obbligazione assunta. L’agente può prestare la cauzione in contanti o titoli o in forma fideiussoria bancaria o assicurativa. L’ammontare della cauzione, gli eventuali criteri di adeguamento, l’ente fidejussore e le condizioni della fideiussione sono concordati dalle parti.
II comma - Se costituita in contanti, la cauzione è fruttifera a favore dell’agente almeno degli interessi al tasso legale; se in titoli, è di spettanza dell’agente il relativo reddito.
III comma - L’agente può chiedere in ogni momento del rapporto che i contanti o titoli costituenti la sua cauzione vengano depositati a proprio nome ma con vincolo di garanzia a favore dell’impresa, presso un istituto di credito di comune gradimento. >
IV comma - Fino alla definitiva concorde chiusura dei conti, l’agente non può invocare la compensazione tra la cauzione e gli importi da lui comunque dovuti all’impresa. La cauzione è restituita all’agente o suoi eredi non oltre 12 mesi dalla data dello scioglimento del contratto di agenzia, sempre che sia stato versato all’impresa quanto ad essa spettante e siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi di cui all’art. 23.
V comma - Tuttavia, se dodici mesi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia non sia ancora avvenuta la definitiva chiusura dei conti o sia pendente una controversia giudiziale, ad istanza dell’impresa o di terzi, comunque inerente l’incarico agenziale, la cauzione viene svincolata soltanto dopo la definitiva concorde chiusura dei conti o dopo la definizione della predetta controversia, salvo che non sia stata sostituita da apposita polizza o da fideiussione bancaria.
VI comma - Sono fatte salve le diverse norme aziendali che risultino complessivamente più favorevoli agli agenti.
NORMA TRANSITORIA (Art. 4)
La facoltà dell’agente, prevista dal I comma, di optare per la costituzione della cauzione in forma fideiussoria, bancaria o assicurativa, è applicabile anche alle cauzioni già costituite; tale facoltà dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta all’impresa entro tre mesi dalla data di effetto del presente Accordo.
Art. 5 - Procuratore dell’agente.
L’agente può avvalersi di procuratori, purché graditi all’impresa, e risponde del loro operato.
Art. 6 - Diritto di esclusiva.
I comma - Il contratto di agenzia si basa sul principio di esclusiva ai sensi dell'art. 1743 del codice civile, salve le deroghe stabilite dai successivi commi:
II comma - Pertanto:
1. L’impresa non può conferire altro incarico nella zona e per gli stessi rami, sempre che non si tratti di agenzie di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario e l’incarico sia conferito limitatamente ai rami che quest’ultima non esercita. >
2. L'impresa non può avvalersi di produttori per raccogliere affari nel territorio agenziale con l'estromissione integrale dell'agente dalle provvigioni relative; in tal caso per il primo anno quest'ultimo ha diritto ad una interessenza non inferiore a 1/10 delle provvigioni previste dal contratto di agenzia; per gli anni successivi gli affari stessi fanno parte del portafoglio dell’agenzia a tutti gli effetti. L’impresa che si avvalga di produttori ne coordinerà l’attività con gli agenti territorialmente interessati d’intesa con questi ultimi.
III comma - Dal canto suo, l’agente non può svolgere attività agenziale per conto di altre imprese assicuratrici, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dai successivi commi IV e V.
L’agente non può costituire una organizzazione di lavoro o avvalersi di produttori fuori della zona dell’agenzia; l’agente può tuttavia, fuori di detta zona, raccogliere, per effetto delle proprie relazioni personali, affari sporadici, i quali restano assegnati al portafoglio dell’agenzia a lui affidata.
IV comma - Qualora l’impresa non eserciti uno o più rami, l’agente ha facoltà di operare per altra impresa per i rami non gestiti dall’impresa preponente, purché si tratti di impresa gradita a quest’ultima. Tale gradimento non è richiesto se l’altra impresa non esercita rami gestiti dall’impresa preponente; al venire meno per qualsiasi motivo di quest’ultima condizione, è necessario il gradimento dell’impresa preponente.
V comma - Qualora il contratto di agenzia non preveda l'esclusiva di cui al I comma, l'agente può svolgere attività agenziale per conto di altre imprese, fermo il divieto di sviamento di affari. In tal caso, da un lato, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente all’agente l’affidamento di altri incarichi nella stessa zona; dall'altro, l’agente è tenuto a comunicare preventivamente all’impresa l’assunzione di altri incarichi.
L'agente può rinunciare ad operare per conto di altre imprese soltanto per patto scritto e a fronte di uno specifico compenso, concordato con l'impresa, aggiuntivo rispetto al trattamento dell'agente
stesso in assenza di tale rinuncia.
Detto specifico compenso aggiuntivo deve essere riconosciuto e deve espressamente risultare da apposito patto scritto anche nel caso in cui la rinuncia intervenga in sede di conferimento dell'incarico. In tal caso, l'impresa è tenuta a rendere note all'agente le aliquote provvigionali riconosciute all'agente cessato, nonché la regolamentazione in tema di esclusiva del precedente rapporto. >
VI comma - I rischi trasporti e i rischi aviazione non rientrano nel diritto di esclusiva territoriale dell’agente.
L’impresa non può autorizzare in ogni singola piazza più di un agente del ramo Trasporti e del ramo Aviazione a nominare subagenti o delegati sulla stessa piazza, restando esclusa, per tutti gli agenti di una determinata piazza o di un determinato territorio, la facoltà di nominare subagenti o delegati fuori dal territorio dell’agenzia.
VII comma - Le eventuali situazioni di fatto attualmente esistenti in contrasto con le norme stabilite, sono riconosciute fino a cessazione degli incarichi in corso. Anche nell'ambito di tali situazioni, pertanto, agli agenti di futura nomina potrà essere applicabile il disposto del precedente V comma.
VIII comma - Agli "agenti di città" si applicano esclusivamente i commi III e IV del presente articolo.
IX comma - Sono fatti salvi accordi collettivi aziendali in deroga, purché più favorevoli per gli agenti.
NOTA A VERBALE (Art. 6)
Si precisa che, ai fini dell'art. 6, VI comma, dai rischi aviazione rimangono escluse le coperture infortuni delle persone trasportate, salvo quelle derivanti da obbligo di legge o convenzioni internazionali ovvero comprese in affari riguardanti altri rischi aviazione.
NOTA A VERBALE (Art. 6)
Qualora a seguito di fusione o incorporazione di imprese si verifichi la coesistenza in un territorio di più agenti, l'eventuale regime di esclusiva di tali agenti permane invariato col solo limite derivante dalla predetta coesistenza.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta dello SNA, l’ANIA raccomanderà alle proprie associate di xxxxxxxsi dal creare nuove agenzie o coagenzie che manchino dei presupposti socio-economici oggettivamente necessari alla costituzione, in tempi ragionevolmente brevi, di un volume di affari tale da consentire all’agente o agli agenti di svolgere dignitosamente il proprio incarico, fornendogli nel frattempo idonei supporti.
I predetti presupposti dovranno essere tenuti particolarmente presenti nel caso di costituzione di nuove agenzie di città, al fine di evitare che tale costituzione pregiudichi le possibilità di sviluppo delle agenzie di città preesistenti.
Art. 7 - Competenza degli affari.
I comma - L’impresa deve riconoscere la provvigione all’agenzia che ha acquisito l’affare, assegnando alla stessa la relativa polizza.
II comma - Qualora l’impresa conclude direttamente affari, esclusi gli affari di cui al VI comma dell’articolo precedente, assegna le relative polizze all'agenzia specificatamente indicata dalla ditta
contraente o assicurata. In mancanza di tale indicazione, l'impresa le assegna a quella agenzia nella cui zona si trovino i rischi o la maggior parte di esse o la sede della ditta contraente o assicurata. In ogni caso, l’impresa riconosce all'agenzia assegnataria la sola provvigione d’incasso, al netto di eventuali oneri.
III comma - Agli "agenti di città", in luogo del precedente II comma, si applica la seguente disciplina:
SCAMBIO DI LETTERE
In relazione al disposto dell'art. 7, II comma, l'ANIA raccomanderà alle Imprese di orientare possibilmente la propria facoltà di scelta dell'Agenzia assegnataria, a favore delle Agenzie dell'Italia meridionale e insulare, ferma ovviamente l'assoluta priorità delle richieste ed esigenze della Ditta contraente o assicurata.
Art. 8 - Riduzione di incasso per cessazione di esercizio, cessione di portafoglio nonché per riduzione del portafoglio di agenzia.
I comma - Nell’ipotesi che l’impresa cessi dall’esercizio di uno o più rami di assicurazione o ceda ad altre imprese parte del portafoglio agenziale o decida una riduzione del portafoglio di agenzia anche a seguito di riduzione del territorio, spetta all’agente - sempre che l’avvenimento non riguardi solo qualche singola polizza - una indennità (da pagarsi entro 3 mesi dalla data dell’avvenimento) calcolata ai sensi dell’art. 25 sull’incremento del monte premi attribuibile al portafoglio perduto, maggiorata del 100%; dei premi incassati anteriormente all’avvenimento, relativi a detto portafoglio, si tiene conto al momento dello scioglimento del contratto di agenzia nel calcolo dell’indennità di cui all’art. 26, in quanto dovuto.
In luogo dell’indennità sopra prevista, l’agente - nella sola ipotesi di riduzione del territorio che interessi almeno il 35% del portafoglio agenziale - può ottenere l’immediata corresponsione dell’indennità di risoluzione prevista dagli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
II comma - Il provvedimento di riduzione di portafoglio agenziale deve inoltre essere preceduto da comunicazione all'agente almeno 2 mesi prima della data di attuazione del provvedimento stesso. Qualora l’agente non sia d’accordo su detto provvedimento, egli ha la facoltà di recedere dal contratto, con diritto al trattamento di cui all’art. 13, III comma e successivi e agli artt. da 25 a 33, nonché alla somma prevista al IV o VI comma dell'art. 12.
III comma - Al fine della determinazione del 35% di cui al precedente I comma, si sommano le singole percentuali di riduzione di portafoglio eventualmente intervenute nel corso dell’ultimo quadriennio.
IV comma - E' vietato all'impresa (salva l'ipotesi di trasferimento di qualche singola polizza) disporre unilateralmente riduzioni del portafoglio agenziale che non siano in connessione con riduzioni del territorio dell'agenzia. Tale norma non si applica agli "agenti di città".
Art. 9 - Regolamento degli storni.
I comma - L’impresa ha diritto alla rifusione della provvigione d’acquisto (o della metà della provvigione d’acquisto e incasso unificata) per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita per anticipata risoluzione o riduzione del premio o della durata.
II comma - Tale diritto non sussiste nei seguenti casi:
a. scioglimento di polizza "Infortuni" e/o "Rimborso indennità spese di cura o ricovero da malattia e/o infortunio" e/o "Malattia" e polizza "Responsabilità civile professionale" per morte dell’assicurato;
b. scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni legislative e provvedimenti amministrativi;
c. scioglimento o riduzione a seguito di guerra o guerra civile o di pubblica calamità non coperta da assicurazione, ovvero demolizione di stabili per attuazione di piani regolatori;>
d. scioglimento a seguito di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, dichiarati dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio. Si precisa che la non applicabilità della rifusione della provvigione dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio, deve intendersi riferita anche alla polizza originaria e non solo alle successive polizze emesse in sostituzione per lo stesso contraente e per il medesimo rischio. Pertanto, nel caso di sostituzione del contratto con altro comportante maggior premio e/o maggiore durata, se lo scioglimento avviene prima che siano state pagate due annualità di premio, la rifusione della provvigione è dovuta dall’agente soltanto sulla parte afferente il maggior premio e/o la maggior durata;
e. scioglimento o riduzione per cui sia stata incassata una penale specificamente prevista dalle condizioni di polizza. Si precisa che la provvigione sugli sconti di durata rimborsati dall’assicurato in ogni caso di anticipata risoluzione del contratto, verrà interamente detratta dalla parte di provvigione che l’agente è tenuto a rifondere. Si precisa altresì che, qualora si addivenga tra impresa e contraente all’anticipata risoluzione consensuale di una polizza, la provvigione che l’agente è tenuto a rifondere sarà limitata all’importo eventualmente eccedente la somma incassata per la risoluzione (somma sulla quale non sarà computata alcuna provvigione attiva);
f. scioglimento o riduzione potestativamente disposti dall’impresa, salvo le seguenti ipotesi:
1. scioglimento o riduzione disposti a seguito di inesatte o manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio, ovvero conseguenti ad insolvenza del contraente, nelle quali ipotesi sussiste il diritto dell’impresa alla rifusione provvigionale. Nel caso di dissenso sulla insolvenza, e sempre che al recupero dei premi arretrati provveda l’impresa, l’agente - salvo diversa disciplina aziendale - può chiedere che la rifusione provvigionale sia subordinata all’esito negativo dell’esperimento dell’azione legale. In tal caso l’agente è tenuto a rimborsare all’impresa le spese legali effettivamente sostenute e non recuperate, nei limiti del doppio della provvigione d’incasso annua;
2. scioglimento o riduzione disposti a seguito di sinistro, ma con facoltà dell’agente di riprendere il contratto alle condizioni delle tariffe aziendali vigenti. Nel caso di mancata ripresa, l’importo della provvigione da rifondere è ridotto alla metà se sulla polizza siano già state pagate tre annualità di premio. Nel caso di ripresa, invece, si procede al conguaglio provvigionale tra la vecchia e la nuova polizza.
III comma - In tutti i casi un cui si proceda, a seguito di disposizioni dell’impresa, alla sostituzione di contratti con altri (ovvero con variazione mediante appendice) di durata inferiore, l’ammontare della rifusione provvigionale relativa alla mancata durata residua del contratto sostituito o variato non può in alcun caso superare l’ammontare dei compensi provvigionali riconosciuti sul nuovo contratto per tutta l’anzidetta durata. Analogamente, qualora l’impresa riduca la propria quota di
rischio, l’agente non è tenuto alla rifusione della provvigione per la parte di premio ridotta dall’impresa, fermo il suo diritto alla provvigione sul nuovo premio.
IV comma - In caso di cambiamento di gestione o di trasferimento di portafoglio, l’obbligo di rifusione provvigionale fa sempre carico all’agente cui sono assegnate le polizze all’atto del loro scioglimento o riduzione, intendendosi pattuito che l’agente, nel ricevere un portafoglio, come ne gode i vantaggi, così deve sottostare ai relativi oneri.
V comma - In caso di trasferimento di singole polizze, quale ne sia la provenienza, il disposto del precedente comma vale soltanto se l’agenzia assegnataria abbia già incassata un’annualità di premio all’atto dello scioglimento o riduzione, ovvero abbia sostituito la polizza con altra; altrimenti, l’obbligo di rifusione è a carico dell’agenzia da cui proviene la polizza trasferita.
VI comma - L’impresa addebita all’agente uscente o ai suoi eredi gli storni di provvigione non appena sia in grado di liquidare l’importo, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
Art. 10 - Provvigioni: su premi incassati dalla impresa, su premi incassati a mezzo cambiali, su penali di storno, su premi compensati con indennizzo di sinistri.
I comma - Salvo quanto previsto dal comma successivo, la provvigione di incasso spetta all’agente integralmente anche quando i premi siano stati incassati direttamente dall’impresa o compensati con indennizzi di sinistri.
Il presente xxxxx non si applica agli agenti di città qualora l’incarico agenziale non preveda l’incasso dei premi.
II comma - Per i premi recuperati dall’impresa a mezzo dei propri servizi legali, il contratto di agenzia, a scelta dell’agente e salvo diversa pattuizione, può prevedere:
a) che all’agente spetti la metà della provvigione d’incasso;
b) oppure che all’agente spetti l’intera provvigione d’incasso.
Nel caso di cui alla lettera b) la provvigione d’incasso viene tuttavia riconosciuta al netto delle spese sostenute dall’impresa e non recuperate.
III comma - La provvigione d’incasso spetta all’agente anche sugli importi, comunque denominati, da lui incassati a titolo di penale per storno di contratti.
IV comma - Xxx l’agente abbia accettato, in conformità alle disposizioni dell’impresa, delle cambiali per il pagamento del premio, la provvigione gli sarà dovuta solo all’integrale incasso delle cambiali.
In tal caso egli non è responsabile del buon fine delle cambiali.
Art. 11 - Imposte e tasse a carico dell’agente.
I comma - Nessuna rivalsa è esercitata dall’impresa verso l’agente in relazione a propri oneri tributari.
II comma - Sono a carico dell’agente tutte le imposte e tasse e gli altri oneri tributari iscritti nei ruoli a suo nome o sotto quello dell’agenzia, relativi all’esercizio della stessa.
III comma - L’attribuzione degli oneri tributari all’impresa o all’agente è fatta in base alle leggi ed ai regolamenti fiscali; ad eccezione delle imposte comunali relative alle insegne della sede
dell’agenzia che sono sopportate per metà dall’impresa e per metà dall’agente; l’agente ha pertanto diritto di addebitare all’impresa gli eventuali pagamenti effettuati per conto e su invito dell’impresa per gli oneri tributari di cui sopra.
IV comma - L’agente è responsabile in proprio per le conseguenze della mancata osservanza, da parte sua o dei suoi dipendenti, delle leggi e dei regolamenti fiscali e di qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare concernente le operazioni dell’agenzia.
Art. 12 - Scioglimento del contratto.
I comma - Il contratto di agenzia può sciogliersi per:
a. cancellazione dell’agente dall’Albo nazionale degli agenti di cui alla Legge 7 febbraio 1979, n. 48;
b. morte;
c. recesso per invalidità totale;
d. per limiti di età;
e. recesso per giusta causa.
II comma - Anche al di fuori dei casi contemplati dal comma precedente, il contratto di agenzia può sciogliersi per recesso dell’impresa o dell’agente.
III comma - Le indennità di risoluzione del contratto spettanti all’agente sono indicate negli articoli seguenti da 14 a 19.
IV comma - Nei casi di scioglimento del contratto ai sensi del secondo comma, all’agente cessato che abbia compiuto almeno due anni di gestione e non abbia superato il 65° anno di età, spetta una ulteriore somma calcolata percentualmente a scaglioni sull’ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate all’agente medesimo nell’esercizio precedente (purchè superiori a Lit. 5.000.000) come dal seguente prospetto:
Scaglioni di provvigioni | Anzianità | ||
Lire | Da 2 a 5 anni compiuti | Da 5 a 13 anni compiuti | Oltre 13 anni compiuti |
fino a 25.000.000 | 20% | 25% | 30% |
da 25.000.001 a 35.000.000 | 15% | 20% | 25% |
da 35.000.001 a 50.000.000 | 15% | 15% | 20% |
da 50.000.001 in poi | 15% | 15% | 15% |
Tale somma non potrà comunque essere inferiore al limite minimo di Lit. 1.500.000, né superiore al limite massimo di:
• Lire 20.000.000, se l'agente non ha compiuto 9 anni di gestione;
• Lire 30.000.000, se l'agente ha compiuto almeno 9 anni di gestione.
V comma - Nel caso di scioglimento del contratto ai sensi del primo comma, lett. b) o c), all’agente cessato (o ai suoi eredi) che abbia compiuto almeno un anno di gestione e non abbia superato il 65° anno di età, spetta invece una ulteriore somma calcolata ai sensi del precedente comma, ma con:
• limite minimo di Lit. 5.000.000;
• limiti massimi di Lit. 25.000.000 e di Lit. 35.000.000, rispettivamente per l'ipotesi di mancato compimento ovvero di compimento di almeno 9 anni di gestione.
VI comma - Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate nell'esercizio precedente allo scioglimento del contratto non fosse superiore a Lit. 5.000.000, la somma di cui ai commi IV e V sarà pari esclusivamente al 10% dell'ammontare medesimo, fermi i relativi presupposti di anzianità di gestione e di età.
VII comma - Ai soli fini dei commi IV, V e VI e del computo degli anni di gestione ivi previsti, si considerano anche i precedenti incarichi agenziali svolti dall’agente senza soluzione di continuità per la stessa impresa, sempre che si tratti di incarichi per la cessazione dei quali non sia già stata pagata l'ulteriore somma di cui agli stessi IV, V e VI commi.
Nel caso di agente plurimandatario, gli importi degli scaglioni e dei limiti minimi e massimi fissati nei precedenti IV, V e VI commi si riferiscono cumulativamente a tutte le imprese preponenti; pertanto, relativamente a ciascuna impresa, in detti commi i succitati importi si intendono ridotti nello stesso rapporto esistente nell’esercizio precedente fra l’ammontare delle provvigioni da essa liquidate e il totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese.
VIII comma - Le somme di cui ai IV, V e VI commi saranno pagate entro 5 giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che non può durare più di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
L’impresa non può invocare alcuna compensazione all’atto del pagamento di dette somme.
NOTA A VERBALE(Art. 12)
La fusione o incorporazione di imprese non è causa di automatico scioglimento dei rapporti di agenzia, nei quali subentra l’impresa incorporante o quella che risulta dalla fusione. Le eventuali dimissioni degli agenti entro 90 giorni dall’avvenuta fusione o incorporazione non prevedono obblighi di preavviso.
NOTA A VERBALE (Art. 12)
In relazione alle somme previste dall’art. 12, IV, V e VI commi, le Parti stipulanti confermano che, nell’ipotesi di coagenzia, il conteggio di tali importi verrà effettuato cumulativamente per l’intera agenzia. A ciascun coagente interessato (o ai suoi eredi) è dovuta, in quanto spettante, la quota degli importi come sopra calcolati pari alla propria quota di interessenza ai proventi agenziali in atto alla risoluzione del rapporto.
Art. 12 bis.
All’agente che ne abbia fatto richiesta - a condizione che tale richiesta sia pervenuta all’impresa anteriormente all’eventuale recesso di quest’ultima e nei termini e nelle modalità stabiliti nel "Terzo protocollo di intesa" - si applicherà la seguente disciplina, in sostituzione dei commi IV, VI, VII e VIII dell’art. 12 e della seconda "nota a verbale" relativa a tale articolo; in tal caso, il richiamo alla somma prevista dall'art. 12, IV o VI comma, contenuto nell'art. 13, II comma, art. 19, n. 3 e art. 37,
I comma, deve intendersi come richiamo alla somma prevista dal presente articolo, lett. B) o D); resta invece fermo il richiamo all'art. 12, contenuto nell'art. 8, II comma, art. 15, n. 3, art. 16, I comma, n. 3, art. 35, III comma e art. 36, II comma.
A. Nel caso di cui al secondo comma, l’altra parte - entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso - può chiedere per iscritto che le vengano specificati, sempre per iscritto, i motivi del recesso, se non precedentemente comunicati.
La parte recedente - con lettera raccomandata da spedirsi entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta - deve comunicare per iscritto i motivi del recesso e, in difetto, la comunicazione di recesso si intende revocata.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso o della successiva specificazione dei motivi, è ammesso il ricorso ad un arbitrato irrituale con le modalità previste dalle lettere C) e seguenti, fatto salvo il disposto dell’articolo 5 della legge 11.8.1973, n. 533, per i casi ivi previsti.
La richiesta dei motivi del recesso - salvo che la parte recedente abbia omesso di comunicare entro i termini i motivi al richiedente - ed il ricorso all’arbitrato non sospendono l’efficacia del recesso; il ricorso all’arbitrato non è ammissibile in caso di inadempimenti nelle operazioni di riconsegna.
B. Nel caso di recesso dell’impresa, qualora l’agente dichiari espressamente di accettare il recesso o qualora egli lasci comunque trascorrere infruttuosamente il termine previsto per la richiesta dei motivi o quello per la presentazione del ricorso, l’impresa è tenuta a corrispondere all’agente cessato un rimborso forfettario pari a 1/10 delle provvigioni liquidate nell'esercizio precedente, con il massimo di L. 10 milioni.
Tale somma sarà pagata entro 5 giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che non può durare più di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
L’impresa non può invocare alcuna compensazione all’atto del pagamento del rimborso forfettario.
C. I1 ricorso all’arbitrato previsto dalla lettera A) deve essere inoltrato dalla parte interessata con lettera raccomandata A.R. all’altra parte. L’agente ricorrente ne darà notizia al Sindacato Nazionale Agenti.
I1 Collegio arbitrale sarà costituito da tre membri, di cui due designati dalle parti ed uno con funzione di presidente scelto di comune accordo dai primi due; in mancanza di accordo, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è domiciliato il ricorrente su istanza congiunta dei due arbitri.
I1 Collegio arbitrale deve costituirsi entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della prima comunicazione raccomandata di designazione nominativa di un arbitro. I1 Collegio deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data della sua costituzione, con invio della pronuncia alle parti interessate.
Le spese relative al Collegio arbitrale saranno ripartite al 50%, salvo quelle relative agli arbitri designati dalle parti, che rimarranno a carico delle rispettive parti.
Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità.
D. Qualora il recesso dell'impresa venga dichiarato, dal Collegio arbitrale, non validamente motivato, l’impresa - ferma l'efficacia del recesso - è tenuta a corrispondere all'agente cessato, entro 15 giorni dalla pronunzia arbitrale, un’indennità supplementare pari al 30% delle provvigioni liquidategli nell’esercizio precedente, con il minimo di L. 2 milioni e con il massimo di:
• lire 30 milioni se l'agente non ha compiuto 5 anni di gestione;
• lire 35 milioni se l'agente ha compiuto almeno 5 anni di gestione.
Qualora l’impresa, ravvisandone i presupposti, proponga all’agente la stipulazione di un nuovo contratto di agenzia e l’agente accetti tale proposta, non è dovuta l'indennità supplementare di cui al presente comma. Se il nuovo contratto riguarda la stessa agenzia, l’agente può optare per il riconoscimento dell’anzianità di cui al precedente rapporto.
Qualora invece venga dichiarato non validamente motivato il recesso dell'agente, quest'ultimo - salva l’ipotesi di dichiarazione dell'agente di aver receduto per motivi personali (o, nel caso dell’art. 2, V comma, per motivi personali dei soggetti ivi indicati) - è tenuto a corrispondere all’impresa un'indennità pari a 1/19 delle provvigioni liquidategli nell'esercizio precedente.
E. Nel caso di scioglimento del contratto prima del compimento di 12 mesi di gestione, o nel caso di agente che abbia superato il 65° anno di età, non si applicano le norme di cui alle lettere precedenti.
Ai soli fini della spettanza del rimborso forfettario di cui alla lettera B) o dell'indennità supplementare di cui alla lett. D), si considerano anche i precedenti incarichi agenziali svolti dall’agente senza soluzione di continuità per la stessa impresa, sempreché si tratti di incarichi per la cessazione dei quali non sia già stato pagato il predetto rimborso forfettario.
F. Nel caso di agente plurimandatario, il limite massimo del rimborso forfettario di cui alla lett.
B) e i limiti massimi e minimo dell'indennità supplementare di cui alla lett. D) si riferiscono cumulativamente a tutte le imprese preponenti; per cui detti limiti, relativamente a ciascuna impresa, si intendono ridotti nello stesso rapporto esistente nell’esercizio precedente tra l’ammontare delle provvigioni da essa liquidate e il totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese.
G. In relazione alle somme previste dalle lett. B) e D), le parti stipulanti confermano che, nell'ipotesi di coagenzia, il conteggio di tali importi verrà effettuato cumulativamente per l’intera agenzia. A ciascun coagente interessato (o ai suoi eredi) è dovuta, in quanto spettante, la quota degli importi sopra calcolati pari alla propria quota di interessenza ai proventi agenziali in atto alla risoluzione del rapporto.
Art. 13 - Preavviso ed indennità sostitutive.
I comma - La parte che recede dal contratto di agenzia ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 deve dare un mese di preavviso, salvo quanto previsto nel comma III e successivi. >
II comma - E’ in facoltà dell’impresa di rinunciare al preavviso dovutole o di sostituire quello dovuto all’agente, corrispondendo all’agente 1/19 delle provvigioni liquidategli nell’esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.
Ai soli fini dell’aliquota di cui all’art. 27, III comma, e dell’anzianità richiesta per le somme di cui all'art. 12, IV, V e VI comma, il periodo di preavviso va computato nell’anzianità dell’agente, anche se sostituito dalla corrispondente indennità.
III comma - L’impresa che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell’art. 12, II comma, deve dare preavviso nei seguenti termini decorrenti dal primo o dal sedici del mese:
a. all’agente che nell'esercizio precedente abbia incassato una somma inferiore o pari a L. 80.000.000:
- 2 mesi, se ha compiuto 1 anno di gestione,
- 3 mesi, se ha compiuto 5 anni di gestione,
- 4 mesi, se ha compiuto 10 anni di gestione,
- 5 mesi, se ha compiuto 15 anni di gestione;
b. all’agente che abbia invece incassato più di 80.000.000:
- 3 mesi, se ha compiuto 1 anno di gestione,
- 4 mesi, se ha compiuto 5 anni di gestione,
- 5 mesi, se ha compiuto 10 anni di gestione,
- 6 mesi, se ha compiuto 15 anni di gestione;
Nessun preavviso spetta all'agente che non abbia compiuto un anno di gestione.
IV comma - L’impresa può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con un’indennità determinata come segue:
1. per l’agente di cui al III comma, lett. a):
I) se non ha compiuto due anni di gestione:
in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni; in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
II) se ha compiuto almeno due anni di gestione:
in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/9 delle provvigioni; in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni; in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni; in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni; in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
2. per l’agente di cui al III comma, lett. b), il cui incasso non sia superiore a L. 150.000.000:
I) se non ha compiuto due anni di gestione:
in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni;
in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni; in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni; II)se ha compiuto almeno due anni di gestione:
in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni; in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni; in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni; in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni; in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni; in sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni;
3. per l’agente di cui al III comma, lett. b), il cui incasso sia superiore a L. 150.000.000:
I)se non ha compiuto due anni di gestione:
in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni; in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni; in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni; II)se ha compiuto almeno due anni di gestione:
in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni; in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni; in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni; in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni; in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni; in sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni;
Limitatamente agli agenti che abbiano compiuto almeno due anni di gestione, è in facoltà degli stessi di conseguire, in luogo del preavviso, la corresponsione dell’indennità sostitutiva.
V comma - Agli effetti dei precedenti commi:
• per l'accertamento dei limiti di incasso, si considerano unicamente i premi incassati dall'agente nei rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, R.C., R.C. veicoli e natanti (L. 990/69), Automobili rischi diversi, Vetri, Cristalli, Rischi Diversi (guasti macchine, elettronica, rischi montaggio), Credito, Cauzioni e Vita, calcolando al 40% i premi del ramo
Vita;
• nel caso di agente che svolga l'incarico per conto di più imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario, si tiene conto di tutti gli incassi effettuati dall'agente relativamente alle varie imprese;
• per il computo dell’indennità sostitutiva, si tiene conto delle provvigioni liquidate all’agente nell’intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione.
VI comma - L’indennità sostitutiva del preavviso deve essere pagata entro un mese dallo scioglimento del contratto, sempre che da parte dell’agente si siano adempiuti gli obblighi di cui all’art. 23.
Qualora fosse impossibile stabilirne l’esatto importo, l’indennità viene provvisoriamente calcolata e pagata in base ai dati dell’esercizio ancora precedente o, in mancanza, degli ultimi 12 mesi disponibili, salvo conguaglio entro i successivi 60 giorni.
Art. 14 - Scioglimento per cancellazione dall’Albo nazionale - Preavviso ed indennità di risoluzione.
In caso di scioglimento di diritto del contratto di agenzia per cancellazione dall’Albo nazionale di cui alla legge 7 febbraio l979, n. 48:
1. non è dovuto alcun preavviso;
2. all’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33.
Art. 15 - Scioglimento per morte dell’agente - Preavviso ed indennità di risoluzione.
In caso di scioglimento del contratto di agenzia per morte dell’agente:
1. non è dovuta alcuna indennità sostitutiva di preavviso;
2. agli eredi legittimi o testamentari spettano le indennità di risoluzione di cui agli articoli da 25 a 33;
3. agli eredi legittimi o testamentari spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma prevista dall’art. 12, V o VI comma. >
Art. 16 - Recesso per invalidità totale dell’agente - Preavviso ed indennità di risoluzione.
I comma - In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell'impresa o dell'agente per invalidità totale dell’agente:
1. il preavviso dovuto dalla parte recedente è di un mese ai sensi dell’articolo 13, I comma;
2. all’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33;
3. all’agente spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma prevista dall’articolo 12, V o VI comma.
II comma - Se contestata, l’invalidità totale deve essere accertata a maggioranza da un collegio di tre medici (i primi due nominati dall’agente e dall’impresa, il terzo nominato dai primi due, o in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’agenzia), le cui conclusioni sono vincolanti e inoppugnabili.
Art. 17 - Recesso per limiti di età - Preavviso ed indennità di risoluzione
I comma - In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell'impresa e dell'agente per avere l’agente superato i limiti di età di 65 anni:
1. il preavviso dovuto dalla parte recedente è di un mese, ai sensi dell’art. 13, I comma;
2. all’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33.
II comma - Il limite di età di cui al I comma si intende raggiunto al 31 dicembre dell’anno di compimento del 65° anno.
Art. 18 - Recesso per giusta causa - Preavviso ed indennità di risoluzione.
I comma - In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell’impresa o dell’agente per giusta causa:
1. non è dovuto alcun preavviso;
2. se recedente è l’impresa, all’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33; se recedente è l’agente, allo stesso spettano le indennità di risoluzione previste per il caso di recesso dell’impresa.
II comma - La deficienza di produzione non costituisce "giusta causa".
Art. 19 - Scioglimento ai sensi art. 12, II comma - Preavviso ed indennità di risoluzione.
In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell’impresa o dell’agente ai sensi dell’art. 12, II comma:
1. il preavviso dovuto dall’agente è di un mese ai sensi dell’art. 13, I comma; il preavviso dovuto dall’impresa è quello previsto dall’art. 13, comma III e successivi;
2. qualunque sia la parte recedente, all’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33;
3. se recedente è l’impresa, all’agente spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma prevista dall’art. 12, IV o VI comma. >
Art. 20 - Provvigioni spettanti all’agente dopo lo scioglimento del contratto di agenzia.
I xxxxx - Xxxx riconosciute all’agente uscente o agli eredi dell’agente deceduto, al netto di eventuali oneri:
a. per le provvigioni d’acquisto:
1. quelle relative ad annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto di agenzia, che ancora matureranno in seguito al pagamento delle residue rate oppure alla regolazione posticipata del premio dell’annualità in corso;
2. le frazioni di provvigioni di acquisto già maturate ai sensi del precedente punto 1), il cui pagamento sia stato differito all’incasso del premio dell’annualità successiva a quella in corso al momento dello scioglimento del contratto sempreché relative a polizze già perfezionate al momento dello scioglimento del contratto di agenzia. Tuttavia, nei confronti degli eredi dell’agente deceduto, vengono riconosciute anche le dette provvigioni d’acquisto, relative a polizze in corso di emissione al momento del decesso, purché perfezionate entro i tre mesi successivi;
b. le eventuali sopraprovvigioni stabilite in base ad un minimo annuo di produzione, sempreché siano trascorsi almeno tre mesi dal periodo fissato per il riconoscimento di tali sopraprovvigioni e l’agente abbia raggiunto, nel detto periodo, una produzione proporzionata a quella richiesta per l’intero esercizio;
c. nei casi di provvigioni di acquisto e di incasso unificate:
1. per le polizze con pagamento frazionato del premio, sulle rate residue del premio dell’annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto è riconosciuto all’agente uscente il 50% delle provvigioni stesse;
2. sulle polizze a regolazione posticipata del premio viene riconosciuto all’agente uscente il 50% delle provvigioni liquidate su regolamenti di premio relativi ad annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto e sempreché le regolazioni stesse avvengano entro e non oltre il termine di dodici mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.
II comma - Sono fatte salve le diverse norme, che risultino da accordi aziendali o da contratto di agenzia, nonché le intese che si raggiungano in sede di trapasso tra le parti interessate (agente uscente od eredi dell’agente deceduto, agente subentrante, impresa).
Art. 21 - Successione di familiari dell’agente nel contratto di agenzia. >
Nel caso di agente al quale subentri un proprio familiare, le modalità della successione possono essere concordate tra gli interessati (agente uscente, agente subentrante e impresa) anche al di fuori delle norme del presente Accordo.
Art. 22 - Certificato di gestione.
L’agente uscente ha diritto al rilascio, da parte dell’impresa, di un certificato attestante la durata della gestione, la zona dell’agenzia ed i rami trattati.
Art. 23 - Riconsegna all’impresa.
I comma - Allo scioglimento del contratto di agenzia, l’agente od i suoi eredi consegneranno all’impresa, e per essa al suo incaricato munito di autorizzazione scritta rilasciata dall’impresa, tutto quanto sia di pertinenza dell’impresa stessa o sia inerente allo svolgimento dell’incarico agenziale, salvo quanto previsto ai commi successivi. In particolare deve essere immediatamente versato il saldo di chiusura di cassa e deve essere consegnato tutto quanto, comunque costituito, riguardi il portafoglio, la contabilità e l’attività agenziale (a titolo meramente esemplificativo: archivio dei
contratti, compresi quelli annullati, schedari, elenchi, scadenzari, corrispondenza atti, registri, polizze, appendici, quietanze, certificati, contrassegni, ecc.). Qualora i dati relativi ai contratti di assicurazione o quelli relativi alla gestione e amministrazione dei medesimi siano in tutto o in parte contenuti in supporti non tradizionali (come schede, nastri, dischi, films e simili), l’impresa - se non ne preferisca la traduzione in chiaro - acquista tali supporti corrispondendone all’agente il prezzo, calcolato come se questi fossero allo stato vergine; in tal caso, l’agente deve anche fornire i codici e le istruzioni necessarie per la lettura e l’utilizzazione dei dati.
II comma - Salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti e quanto previsto al comma successivo, l’agente o i suoi eredi tratterranno i mobili, le macchine, gli impianti e simili non di proprietà dell’impresa. Sempre salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti, i locali dell’agenzia restano nella disponibilità dell’agente, con i relativi carichi e pesi, soltanto quando il contratto di locazione sia stato stipulato dall’agente, in suo nome e per proprio conto, ed esclusa comunque l’ipotesi che si tratti di locali di proprietà dell’impresa, da quest’ultima messi a disposizione in qualsiasi forma per lo svolgimento dell’incarico agenziale.
III comma - Eventuali impianti, programmi di utilizzo e apparecchiature per la elaborazione elettronica dei dati, a condizione che siano stati installati con l’autorizzazione scritta dell’impresa, saranno da questa acquistati o ne sarà trasferito il relativo canone di noleggio, il tutto in base al piano di ammortamento e agli impegni che le parti avranno di comune accordo definito per iscritto al momento dell’installazione, piano di ammortamento che comprenderà le spese sostenute per l’avvio delle procedure ("software").
IV comma - Qualora esista un impegno che le parti abbiano stabilito per iscritto al momento della loro installazione, le attrezzature e le pertinenze strettamente inerenti alla gestione agenziale e di proprietà dell’agente, saranno rilevate dall’impresa corrispondendo all’agente medesimo il valore residuo del piano di ammortamento convenuto.
V comma - Le operazioni di riconsegna devono risultare da apposito verbale redatto in duplice copia contenente anche l’elenco delle provvigioni maturande di spettanza dell’agente o dei suoi eredi ai sensi dell’art. 20. Copia di tale elenco va consegnata al o ai subentranti. Detto verbale, da redigersi non oltre 60 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia, deve essere sottoscritto dall’agente o dai suoi eredi e dall’incaricato dell’impresa alla chiusura delle operazioni di riconsegna.
VI comma - Le eventuali contestazioni, che non esonerano l’agente od i suoi eredi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi, devono risultare dal predetto verbale di riconsegna con le ragioni e/o le riserve delle parti.
VII comma - L’agente od i suoi eredi non possono invocare compensazioni dei saldi di spettanza dell’impresa con loro crediti nei confronti di quest’ultima o con la cauzione.
VIII comma - In mancanza di sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte dell’agente o dei suoi eredi, l’impresa deve provvedere entro 30 giorni all’invio del verbale a mezzo raccomandata A.R. od alla sua notifica per il tramite di ufficiale giudiziario.
IX comma - Il verbale di riconsegna produce tutti i propri effetti dalla data di sottoscrizione di cui al V comma o, in mancanza, 30 giorni dopo l’invio a mezzo posta o la notifica di cui all'VIII comma.
X comma - Entro 30 giorni dalla richiesta dell’agente o dei suoi eredi l’impresa è tenuta a mettere a disposizione tutti i dati e la relativa documentazione concernenti la liquidazione del rapporto presso
le proprie sedi o quella dell’agenzia, secondo il luogo dove detti dati e documenti vengono custoditi.
XI comma - Per quanto previsto dal presente articolo l’agente o i suoi eredi possono, in ogni caso, farsi assistere e/o rappresentare.
XII comma - I termini di cui al precedente comma V sono raddoppiati per le agenzie che abbiano un portafoglio superiore ad un 1.500.000.000.
Art. 24 - Indennità di risoluzione per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità civile, Responsabilità civile veicoli e natanti (Legge 990/69), Automobili rischi diversi, Vetri e Cristalli, Rischi diversi (guasti macchine, elettronica, rischi montaggio).
Le indennità di risoluzione spettanti all’agente per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità civile, Responsabilità civile veicoli e natanti, Automobili rischi diversi, Vetri e Cristalli, Rischi diversi sono calcolate secondo le norme contenute nei successivi artt. 25, 26 e 27.
Art. 25 - Indennità sull’incremento del monte premi dei rami elencati all’articolo 24.
I comma - Sull’incremento apportato al portafoglio dei rami elencati all’articolo 24, spetta all’agente una indennità calcolata in base alle percentuali di cui al V comma.
II comma - L’incremento consiste nella differenza tra il monte premi esistente al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello dello scioglimento del contratto (monte premi finale) ed il monte premi esistente al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui avvenne la nomina (monte premi iniziale). Quando lo scioglimento del contratto avvenga al 31 dicembre, come monte premi finale si considera il monte premi esistente il giorno stesso dello scioglimento del contratto di agenzia.
III comma - I1 monte premi è costituito dal cumulo:
a. dei premi da esigere riguardanti polizze stipulate per durata poliennale, in corso al 31 dicembre dell’anno da considerare, con esclusione dei premi scaduti entro tale data;
b. dei premi da esigere - riguardanti polizze annuali e poliennali per le quali si siano verificate alla data suddetta le condizioni per la tacita proroga - che verranno a scadere dopo la data medesima nel periodo per il quale il contratto è stato prorogato.
IV comma - Dalla differenza fra i due monte premi va dedotta una percentuale del 12%.
V comma - Le percentuali, da applicarsi sulla cifra di incremento, al netto della deduzione di cui sopra, sono le seguenti, da computarsi a scaglioni sul totale complessivo dell’incremento di tutti i rami considerati nell’art. 24:
Scaglioni | Percentuali |
Fino a Lit. 30.000.000 | 6,30 |
da Lit. 30.000.000 a | 4,80 |
60.000.000 | 3,38 |
da Lit. 60.000.000 a | 2,63 |
90.000.000 | 1,65 |
da Lit. 90.000.000 a |
120.000.000 oltre Lit. 120.000.000> |
VI comma - Nel caso sia imprecisato il monte premi iniziale, questo viene calcolato moltiplicando i premi incassati nell’esercizio immediatamente precedente quello della nomina per un coefficiente pari al rapporto tra il monte premi finale e l’importo dei premi incassati nell’ultimo esercizio, coefficiente che non può essere applicato in misura superiore a cinque. Qualora sia imprecisato anche l’incasso dell’esercizio immediatamente precedente quello della nomina, l’incasso stesso viene convenzionalmente ricostruito in base agli introiti degli esercizi successivi regolarmente contabilizzati, facendo una opportuna proporzione in base al numero degli esercizi ed ai progressi di anno in anno realizzati.
VII comma - Allorquando la determinazione del monte premi non risulti dalla contabilità dell’impresa, o si manifesti l’utilità di una semplificazione di calcolo, l’impresa può determinare il monte premi per il computo dell’indennità applicando il moltiplicatore sei all’incasso dell’esercizio immediatamente precedente l’inizio della gestione ed all’incasso dell’ultimo esercizio.
VIII comma - I1 monte premi relativo al portafoglio eventualmente trasferito alla agenzia nel corso della gestione deve essere, agli effetti del computo dell’incremento, detratto dal monte premi finale. Se nel corso della gestione sia stata sottratta all'agenzia una parte del territorio e del rispettivo portafoglio (non qualche singolo comune o qualche singola polizza) si tiene conto della diminuzione del portafoglio premi avvenire verificatasi per tale circostanza ed a questo effetto all’incremento del monte premi si aggiunge l’importo di premi avvenire stornati all'atto dello stralcio, sempre che l’agente non abbia ricevuto, in cambio di tale diminuzione di portafoglio, l’indennità regolata dal I comma dell’art. 8 od altro speciale compenso.
IX comma - L’indennità del presente articolo è dovuta all’agente che abbia compiuto almeno due anni di gestione: per l’agente che abbia compiuto almeno un anno di gestione essa è dovuta nella misura del 75%. L'indennità così calcolata è ridotta al 90% per gli "agenti di città" che non provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio.
Art. 26 - Indennità in base agli incassi dei rami elencati all’articolo 24.
I comma - All’agente che nell’ultimo esercizio o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione abbia incassato complessivamente in tutti i rami esercitati, tra quelli elencati all’art. 24, almeno Lire
5.000.000 di premi, è corrisposta una indennità calcolata sull’ammontare complessivo dei premi incassati nei rami anzidetti negli anni interi di gestione, esclusa sempre la frazione di anno finale.
II comma - Xxxxx somma degli incassi come sopra accertata vengono applicate a scaglioni le seguenti aliquote:
Scaglioni | Percentuali |
Fino a Lit. 75.000.000 | 1,25 |
da Lit. 75.000.000 a 215.000.000 | 0,90 |
oltre Lit. 215.000.000 | 0,45 |
III comma - L’indennità del presente articolo è dovuta all’agente che abbia compiuto almeno due anni di gestione: per l’agente che abbia compiuto almeno un anno di gestione essa è dovuta nella misura del 75%. L'indennità così calcolata è ridotta al 90% per gli "agenti di città" che non provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio.
Art. 27 - Indennità in base alle provvigioni dei rami elencati all’articolo 24.
I comma - All’agente spetta una indennità determinata in percentuale sulla media annua delle provvigioni liquidategli negli ultimi tre esercizi per i rami elencati all’art. 24, nonché per i rami Credito e Cauzione.
II comma - Se nel periodo di gestione non siano compresi tre esercizi, la media provvigionale, su cui è da applicare la percentuale, viene calcolata sulla base delle provvigioni liquidate durante l’intera gestione, il cui importo deve, a tale effetto, essere diviso per il numero dei mesi di durata della gestione e quindi moltiplicato per 12, per il ragguaglio all’anno; se peraltro la gestione, pur non comprendendo tre esercizi, sia durata più di 36 mesi, sono da considerarsi, per stabilire la media, le provvigioni liquidate durante i primi 36 mesi di gestione. >
III comma - La misura della percentuale da applicare sulla media annua delle provvigioni è determinata in corrispondenza del numero degli anni di gestione compiuti (esclusa la frazione di anno finale) secondo la scala seguente:
Anzianità | Percentuali |
Fino a 2 anni> | 2,5 |
2 anni compiuti> | 3,5 |
3 anni compiuti> | 5 |
4 anni compiuti> | 7 |
5 anni compiuti> | 8,5 |
6 anni compiuti> | 11,5 |
7 anni compiuti> | 13,5 |
8 anni compiuti> | 16 |
9 anni compiuti> | 20,5 |
10 anni compiuti> | 26 |
11 anni compiuti> | 29,5 |
12 anni compiuti> | 35 |
13 anni compiuti> | 40,5 |
14 anni compiuti> | 45,5 |
15 anni compiuti> | 50,5 |
16 anni compiuti> | 56 |
17 anni compiuti> | 57 |
18 anni compiuti> | 58,5 |
19 anni compiuti> | 59,5 |
20 anni compiuti> | 60,5 |
Per ogni anno successivo di gestione compiuto la percentuale viene aumentata di 0,50.
Se il periodo di gestione è inferiore a 12 mesi, l’indennità viene calcolata applicando la percentuale 2,5 all’ammontare delle provvigioni effettivamente liquidate nel corso della gestione.
IV comma - E’ in facoltà dell’agente di richiedere l’integrale applicazione dell’art. 28 dell’Accordo nazionale agenti 10 ottobre 1951 in luogo di quanto stabilito dal presente articolo.
V comma - Agli "agenti di città" che non provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 28 - Indennità per il ramo Vita.
I comma - L’indennità per il ramo Vita viene commisurata al 4.50% delle provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione.
II comma - Per gli agenti, ai quali dall’impresa o da altre imprese del gruppo, siano stati conferiti incarichi anche per rami diversi dai rami Vita e Capitalizzazione, ed in quanto essi abbiano compiuto almeno 3 anni di gestione, la precedente aliquota viene elevata:
• al 5%, qualora l’agente, nell’ultimo triennio, sia stato liquidato per provvigioni del ramo Vita più del 25% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso periodo;
• al 5,50%, qualora all’agente sia stato liquidato nell’ultimo triennio più del 50% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso periodo: tuttavia sugli importi di provvigioni vita, fino ad una media di 30.000.000 annui per tutta la durata della gestione, è da applicare l’aliquota del 6%.
III comma - Agli "agenti di città" che non provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 29 - Indennità per il ramo Capitalizzazione.
I comma - L’indennità per il ramo Capitalizzazione viene commisurata:
• allo 0,50% delle provvigioni liquidate all’agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;
• ed allo 0,25% delle provvigioni liquidate all’agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.
II comma - Agli "agenti di città" che non provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 30 - Indennità per il ramo Bestiame.
I comma - L’indennità per il ramo Bestiame viene commisurata:
• al 2% delle provvigioni liquidate all’agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;
• all’1% delle provvigioni liquidate all’agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.
II comma - Agli "agenti di città" che non provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 31 - Indennità per il ramo Grandine.
I comma - L’indennità relativa al ramo Grandine viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione:
• fino a Lire 20.000.000 di provvigioni, l’aliquota del 3%
• su quanto eccede le L. 20.000.000, l’aliquota dell’1,50%.
II comma - Agli "agenti di città" che non provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 32 - Indennità per i rischi Trasporti.
I comma - L’indennità relativa ai rischi Trasporti terrestri, marittimi, lacustri, fluviali ed aeronautici (questi ultimi compresa la responsabilità del vettore) viene commisurata all’1% delle provvigioni su affari merci (esclusi quindi i "corpi") liquidate all’agente nel corso della gestione.
II comma - Agli "agenti di città" che non provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 33 - Indennità per i rami non previsti ai precedenti articoli.
I comma - L’indennità per i rami non previsti ai precedenti articoli da 24 a 32 viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione:
• fino a L. 20.000.000 di provvigioni, l’aliquota del 3%
• su quanto eccede le L. 20.000.000, l’aliquota del 2%.
II comma - Agli "agenti di città" che non provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 34 - Pagamento dell’indennità di risoluzione.
I comma - I1 conteggio delle indennità previste dagli articoli da 24 a 33 deve essere comunicato dall’impresa all’agente o ai suoi eredi entro 120 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
II comma - Salvo quanto previsto al successivo comma IV, trascorsi 15 giorni dalla data della predetta comunicazione e sempre che l’agente abbia regolato i saldi di spettanza dell’impresa, quest’ultima paga per intero a chi di diritto le indennità non contestate, qualora l’agente abbia già costituito ai sensi dell’art. 4, o costituisca, cauzione pari almeno al 30% delle indennità medesime In caso diverso, le indennità vengono pagate nella misura del 70%; la restante parte viene pagata, maggiorata del 3% annuo, alla definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento dell’eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 16 mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia
III comma - Qualora l’agente non abbia regolato i saldi di spettanza dell’impresa, i pagamenti previsti dal comma precedente vengono effettuati al netto delle somme a debito dell’agente risultanti all’impresa. Il conguaglio con quanto già pagato avviene alla definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento dell’eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 16 mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.
IV comma - Nella sola ipotesi di scioglimento del contratto per recesso dell’impresa ai sensi dell’art. 12, lett. e), il pagamento dell’indennità viene effettuato in un’unica soluzione alla definitiva chiusura dei conti, consensuale o giudiziale, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia
Ove l’agente abbia regolati i saldi di spettanza dell’impresa, trascorsi 15 giorni dalla data della comunicazione di cui al I comma del presente articolo, l’indennità viene pagata nella misura del 50%, purché l’agente costituisca apposita cauzione (pari almeno al 50% dell’indennità medesima, prestata anche mediante fideiussione rilasciata da ente gradito all’impresa) ulteriore rispetto a quella eventualmente costituita ai sensi dell’art. 4: la restante parte viene pagata con maggiorazione del 3% annuo alla definitiva chiusura dei conti, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia. >
V comma - Dalle indennità spettanti all’agente od ai suoi eredi è dedotto quanto sia dovuto dall’agente all’impresa - nonché il valore della prestazione cui abbiano rispettivamente diritto o che abbiano già percepito - per atti di previdenza compiuti a loro favore dall’impresa per la parte corrispondente ai versamenti fatti da quest’ultima. Lo stesso vale per il caso in cui un agente sia iscritto alla Cassa di previdenza o di pensione dell’impresa
VI comma - Si intendono esclusi dagli atti di previdenza di cui al comma precedente i contributi obbligatoriamente facenti carico all’impresa per la Cassa di previdenza e la Cassa pensione di cui al successivo art. 38
Art. 35 - Agenzie gestite da più agenti - Attribuzione delle indennità.
I comma - Nonostante il carattere congiunto dell’incarico coagenziale, lo scioglimento del contratto di agenzia nei confronti di uno o di alcuni dei coagenti non è di per sé causa di scioglimento nei confronti dell’altro o degli altri coagenti, i quali conservano a tutti gli effetti l’anzianità di gestione maturata.
II comma - Nell’ipotesi prevista nel I comma, l’intera agenzia verrà provvisoriamente gestita dallo o dagli agenti rimasti in carica, fino alla nomina da parte dell’impresa del nuovo o dei nuovi coagenti
ovvero fino all’affidamento da parte dell’impresa stessa dell’intera agenzia al solo o ai soli agenti rimasti in carica.
III comma - Nel caso in cui l’agente o gli agenti rimasti in carica comunichino di non essere d’accordo sul nuovo o sui nuovi coagenti o sulle modalità dell’inserimento - salvo che l’impresa decida, ravvisandone i presupposti, di suddividere la zona agenziale in modo che all’agente o agli agenti rimasti in carica sia affidata un’agenzia sostanzialmente corrispondente all’originaria quota di interessenza dell’agenzia preesistente e l’agente o gli agenti rimasti in carica accettino tale affidamento - il loro contratto si risolve con diritto al trattamento di cui all’art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 25 a 33, nonché alla somma prevista dal IV o VI comma dell'art. 12.
IV comma - Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, qualora lo scioglimento del contratto di cui al I comma sia avvenuto per recesso dell’agente, l’impresa non potrà - per un periodo di 2 anni - nominare nella stessa zona l’agente o gli agenti receduti.
V comma - L’agente o gli agenti rimasti in carica, all’atto dell’inserimento del nuovo o dei nuovi coagenti ovvero all’atto dell’affidamento a loro dell’intera agenzia, potranno ottenere l’immediata corresponsione delle indennità di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei loro confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
VI comma - I1 conteggio delle indennità spettanti ai coagenti viene effettuato cumulativamente per l’intera agenzia, salvo l’eventuale necessità di calcoli separati in relazione alla diversa durata di gestione o al diverso titolo di ciascun coagente.
VII comma - L’attribuzione delle indennità o loro parti, come sopra calcolate, viene effettuata distintamente per ciascun coagente in ragione dei rispettivi diritti, tenuto conto dell’anzianità di gestione, del titolo e dell’interessenza dei singoli coagenti ai proventi agenziali. Tale interessenza si considera sempre eguale, salvo diversa dichiarazione coeva al contratto di agenzia o diversa dichiarazione successiva espressamente accettata dall’impresa.
La rivalsa di cui all’art. 37 relativa all’indennità dovuta al coagente o ai coagenti cessati viene esercitata nei confronti del nuovo o dei nuovi coagenti, ferma restando la solidarietà dell’intera gestione verso l’impresa.
Resta comunque inteso che si dovrà tener conto dell’eventuale variazione della quota di interessenza del coagente o dei coagenti rimasti in carica.
Art. 36 - Variazione in aumento del numero dei titolari di un’agenzia.
I comma - Quando l’impresa, senza esserne richiesta dall’agente in carica, decide di affiancargli uno o più coagenti, deve comunicare per iscritto la decisione dell’affiancamento all’agente in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di attuazione del provvedimento.
II comma - Nel caso l’agente comunichi di non essere d’accordo sull’affiancamento, l’impresa è tenuta a consultare l’agente al fine di ricercare un’eventuale soluzione a lui gradita.
Qualora non si addivenga tra impresa ed agente ad un accordo sul nuovo coagente o sulle modalità dell’affiancamento - salvo che l’impresa decida, ravvisandone i presupposti, di suddividere la zona agenziale in modo che all’agente o agli agenti rimasti in carica sia affidata un’agenzia sostanzialmente corrispondente alla quota di interessenza che lo stesso o gli stessi avrebbero avuto sull’agenzia preesistente per effetto dell’affiancamento non attuato, e l’agente o gli agenti rimasti in carica accettino tale affidamento - il contratto di agenzia si risolve con diritto al trattamento di cui all’art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 25 a 33, nonché alla somma prevista dal IV o VI comma dell'art. 12.
III comma - L’agente che rimanga in carica conserva la sua anzianità. Egli può peraltro ottenere l’immediata corresponsione dell’indennità di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato anche nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
Art. 37 - Rivalsa.
I comma - E’ riconosciuto all’impresa il diritto di rivalsa verso l’agente subentrante per le indennità dovute all’agente cessato o ai suoi eredi, come pure per l'indennità dovuta all’agente nei casi previsti dall'art. 8. Non è riconosciuta rivalsa per le somme previste dall'art. 12, IV, V e VI commi.
II comma - I1 versamento dell’importo della rivalsa viene effettuato in rate annuali, uguali ed anticipate, comprensive dell’interesse annuo del 3%. La rateazione è di 6 annualità se l’agente predecessore abbia gestito l’agenzia per non più di 8 anni; di 9 annualità se il predecessore abbia gestito l’agenzia per più di 8 anni, ma non più di 16, ed infine di 12 annualità se il predecessore abbia gestito l’agenzia per più di 16 anni.
III comma - In caso di scioglimento del contratto di agenzia, l’agente e i suoi eredi sono esonerati dal pagamento delle rate di rivalsa non ancora scadute; essi hanno diritto alla restituzione di tanti dodicesimi della rata di rivalsa pagata e relativa all’anno di gestione in corso allo scioglimento, quanti sono i mesi interi mancanti al compimento di detto anno di gestione. Per le rate non ancora scadute e per quanto rimborsato ai sensi del presente xxxxx, l’impresa può rivalersi verso l’agente subentrante.
Art. 38 - Cassa di previdenza e Cassa pensione.
I comma - La Cassa di previdenza istituita con l’Accordo 5 luglio 1939 viene conservata con le modifiche e le norme stabilite dall’apposita convenzione e successive modifiche.
La Cassa pensione istituita con atto costitutivo del 29 novembre 1975 viene conservata con le modifiche e le norme stabilite dall’apposito Statuto e Regolamento. >
Art. 39 - Rinvio alle norme di Legge.
Per quanto non sia regolato dal presente Accordo o dagli atti indicati all’art. 2, II comma, valgono le norme del Cod. Civ. sul contratto di agenzia e ogni altra norma di legge.
Art. 40 - Trattamento in atto.
I trattamenti in atto, complessivamente considerati, non devono, per la materia regolata dal presente Accordo, essere meno favorevoli per l’agente del trattamento complessivo previsto dall’Accordo stesso e vanno pertanto adeguati. Non possono essere ridotti, nel loro complesso, i trattamenti in atto che risultino più favorevoli all’agente del trattamento complessivo previsto dal presente Accordo.
Art. 41 - Controversie.
Nel caso di controversia tra impresa ed agente relativa all’interpretazione o esecuzione del presente Accordo, le Parti stipulanti debbono esperire un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati.
Art. 42 - Decorrenza e durata.
I comma - Il presente Accordo ha decorrenza ed effetto dalla data del 16 settembre 1981.
Ai soli effetti del computo ai sensi degli artt. Da 25 a 33 delle indennità dovute per la risoluzione del rapporto, esso si applica tuttavia anche ai rapporti risolti anteriormente a detta data, purchè la cessazione dei rapporti stessi sia avvenuta posteriormente al 31 marzo 1981. Resta fermo in tal caso il diritto dell'impresa di rivalersi per l'intero ammontare delle indennità, ai sensi dell'art. 37, I comma, nei confronti degli agenti subentranti.
II comma - La scadenza del presente Accordo è fissata per le ore 24 del 31 dicembre 1983. Tuttavia, in mancanza di contraria dichiarazione di una delle Parti stipulanti, da comunicarsi entro il 30 giugno 1983 a mezzo di lettera raccomandata, il presente Accordo si intende tacitamente prorogato per due anni.
SCAMBIO DI LETTERE
In relazione al disposto dell'art. 42, II comma, dell'Accordo nazionale agenti, si conviene che in caso di disdetta dell'Accordo medesimo, le Parti inizieranno le trattative per il rinnovo nel II semestre del 1983 e comunque entro il 15 settembre di detto anno.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta del SNA, l’ANIA non ha difficoltà a confermare la propria disponibilità ad interventi in merito ad eventuali provvedimenti di imprese che apparissero ispirati dall’intento di colpire, per la loro attività sindacale, il Segretario Generale, i componenti del Comitato Centrale e del Comitato dei Gruppi aziendali.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta del SNA, l’ANIA non ha difficoltà a confermare la propria piena disponibilità ad incontri, anche periodici, diretti ad uno scambio di informazioni e valutazioni sui problemi e sulle prospettive del mercato assicurativo.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta del SNA, l’ANIA non ha difficoltà a confermare la propria disponibilità a uno studio congiunto - da avviarsi entro 60 giorni dalla data di decorrenza di cui all'art. 42, I comma - per l'dentificazione dei compiti dell'agente in materia di R.C.A.
I risultati dello studio verranno riferiti all'ANIA e al SNA al più tardi entro il 30 giugno 1982.
PRIMO PROTOCOLLO D’INTESA
Tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA),
rappresentata dal Presidente Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
e il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA), rappresentato dal
Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
RITENENDO OPPORTUNO, su richiesta dello SNA, che lo studio sulla eventuale riforma del sistema di indennità e rivalsa, già intrapreso nel corso delle trattative di rinnovo degli Accordi Nazionali Agenti scaduti il 12.2.78, venga proseguito sulla base di dati di mercato più completi e significativi, e con un maggior approfondimento di tutti gli aspetti - giuridici e tecnici - del problema, anche con particolare riferimento ad innovazioni legislative nazionali e comunitarie,
CONVENGONO
di costituire una apposita Commissione tecnica di studio, composta di 6 componenti, di cui 3 designati dal SNA e 3 designati dall'ANIA.
La Commissione dovrà essere costituita entro 60 giorni dalla data di decorrenza di cui all'art. 42, I comma.
Tale Commissione si avvarrà di uno o più esperti di comune fiducia per lo svolgimento, nel rispetto della necessaria segretezza, delle più opportune indagini statistiche.
I risultati dello studio verranno riferiti all'A.N.I.A. e al S.N.A. al più tardi entro il 30 giugno 1982.
SECONDO PROTOCOLLO D’INTESA
Tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA),
rappresentata dal Presidente Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
e il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA), rappresentato dal
Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
PREMESSO
• che è comune intendimento delle parti realizzare un migliore e più organico trattamento pensionistico per la categoria degli agenti professionisti di assicurazione;
• che si ritiene opportuno stabilire sin d'ora, in via definitiva, in occasione del rinnovo degli Accordi nazionali agenti scaduti il 12.2.1978, l'entità della partecipazione finanziaria delle imprese alla realizzazione del predetto futuro sistema pensionistico, da attuarsi eventualmente anche attraverso l'utilizzazione delle disponibilità esistenti presso le Casse di previdenza aziendali;
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE CHE
1. le imprese verseranno annualmente alla Cassa pensione agenti professionisti, a decorrere dal 1981, o dall'anno di iscrizione se successivo, un contributo aggiuntivo annuo di lit. 289.504 per ciascun agente iscritto o iscrivendo alla predetta Cassa Pensione.
Valgono per tale contributo le stesse modalità di versamento e di riparto, nonché gli stessi criteri di adeguarnento annuo stabiliti per il contributo base, fermo restando che il contributo aggiuntivo farà interamente carico all'impresa o alle imprese preponenti, senza rivalsa nei confronti degli agenti.
La Cassa pensione agenti professionisti terrà separata gestione dei contributi aggiuntivi così raccolti, in attesa delle decisioni che verranno prese dalle parti stipulanti, sulla base dello studio di cui al successivo punto 3).
2. Le imprese verseranno annualmente, con i termini e le modalità stabiliti dalla Convenzione C.P.A., a decorrere dal 1981 o dall'anno di iscrizione se successivo, un contributo aggiuntivo pari al 50% del contributo da esse dovuto ai sensi della Convenzione medesima, con il minimo di Lit.
50.000 (minimo da ridursi " pro quota" in caso di pluralità di incarichi agenziali). Tale contributo aggiuntivo e i relativi frutti verranno temporaneamente amministrati dalla Cassa di Previdenza Agenti, con contabilizzazione separata stante la loro futura destinazione allo scopo pensionistico indicato in premessa. Il predetto obbligo contributivo a carico delle imprese è subordinato al versamento da parte degli agenti di un contributo aggiuntivo di importo non inferiore.
3. Entro 60 giorni dalla data di decorrenza di cui all'articolo 42, I comma, sarà costituita un'apposita Commissione tecnica di studio, composta da 6 componenti di cui 3 designati dal S.N.A. e 3 designati dall'ANIA (dei quali almeno uno per parte dovrà essere scelto tra i membri del Comitato amministratore della Cassa pensione), per l'individuazione - con l'aiuto di uno o più esperti di comune fiducia - delle migliori modalità di impiego dei predetti contributi aggiuntivi, nonché per la revisione dell'intero sistema previdenziale e della relativa gestione.
Per gli agenti ultra-cinquantenni, dovranno in particolare essere studiate speciali procedure di riscatto - a loro carico - della differenza di età rispetto ai cinquant'anni, anche con possibilità di utilizzo dei conti individuali C.P.A., in analogia alla disciplina transitoria a suo tempo prevista per la Cassa pensione agenti professionisti.
TERZO PROTOCOLLO D’INTESA
Tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA),
rappresentata dal Presidente Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
e il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA), rappresentato dal
Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
PREMESSO
che le parti si riservano di addivenire, coL prossimo rinnovo dell'Accordo nazionale agenti, ad una disciplina unitaria dell'istituto del recesso.
IN RELAZIONE
alla prevista scelta, da parte di ciascun agente, tra il disposto dell'articolo 12, commi IV, VI, VII e VIII (con relativa seconda "nota a verbale") e la diversa disciplina di cui all'art. 12 bis,
SI CONVIENE CHE
1. La richiesta dovrà pervenire all'impresa con lettera raccomandata, entro il 31 marzo 1982, per agenti in carica alla data del 16 settembre 1981, ovvero entro tre mesi dalla data di conferimento dell'incarico per gli agenti nominati successivamente alla predetta data del 16 settembre 1981; qualora il futuro incarico agenziale venga conferito ad agente che sia stato iscritto per meno di sei mesi alla I sezione dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, la richiesta dovrà pervenire all'impresa non prima di sei mesi dalla data della predetta iscrizione e non oltre i tre mesi successivi.
2. Non saranno valide le eventuali richieste che dovessero pervenire all'impresa al di fuori dei termini stabiliti al punto 1); così come non saranno valide le richieste non risultanti da lettera raccomandata, ovvero quelle che pervengano all'impresa dopo l'intimazione del provvedimento di revoca dell'incarico agenziale. In tali casi e nelle more delle richieste di cui al punto 1) o in loro assenza, si applicherà, in caso di recesso, il disposto dei commì IV, VI, VII e VIII dell'art. 12.
3. Le richieste di cui sopra perderanno automaticamente ogni valore all'atto della entrata in vigore del prossimo Accordo nazionale agenti.