Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Assicurazione Infortuni Globale
per Confcommercio
Il presente documento contenente:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Indice
Area Riservata pag. 2
1 - Glossario pag. 8
2 - Condizioni Generali di Assicurazione pag. 10
3 - Norme relative alla Polizza Infortuni pag. 15
4 - Prestazioni pag. 22
5 - Franchigie pag. 28
6 - Condizioni Particolari pag. 29
7 - Condizioni che regolano il Caso di Sinistro pag. 38
8 - Classificazione delle attività professionali pag. 40
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Allegato 1 - Tabella INAIL - INDUSTRIA pag. 45
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I N D I C E
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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R I S E R V A T A
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
indennizzo
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Riferimen- to (art.) | Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione) |
Rotture sottocutanee | 3.2 | Non previsto | La copertura assicurativa decorre dal 181 giorno succes- sivo a quello di decorrenza della garanzia | Indennizzo forfettario pari ad un grado di invalidità permanente del 3% con il massimo di Euro 3.000.= |
Infortuni causati da calamità naturali | 3.4 | Non previsto | Non previsto | Xxxxxxx xxxxxxxxxx euro 4.000.000.= tale garanzia non è valida per i rischi inferiori all'anno |
Infortuni aeronautici (condizione non valida per il personale aeronavigante) | 3.12 | Non previsto | Non previsto | Xxxxxxx xxxxxxxxxx euro 6.500.000.= tale garanzia non è valida per i rischi inferiori all'anno |
Limiti di indennizzo | 3.13 | Non previsto | Non previsto | Massimo indennizzo Euro 2.500.000.= ridotto a Euro 600.000.= per le polizze con durata inferiore a 1 anno |
Rimpatrio della salma | 4.2 | Non previsto | Non previsto | Xxxxxxx xxxxxxxxxx Euro 3.000.= |
Ernia | 4.3 | Non previsto | Non previsto | Se l’ernia è operabile e la polizza prevede il caso di inabilità temporanea l’Impresa corrisponderà la somma giornaliera assicurata per inabilità temporanea, fino al massimo di 30 giorni. Se l’ernia è operabile e la polizza non prevede il caso di inabilità temporanea l’Impresa corrisponderà una somma forfetaria di Euro 1.500. Se l’ernia non risulta operabile, l’Impresa riconoscerà postumi invalidanti fino al 10% della invalidità Permanente Totale. |
Inabilità temporanea | 4.4 | Non previsto | L’indennizzo decorre: dll'8^ giorno sui primi Euro 50 di somma assicurata; dal 16^ giorno sull'eccedenza di Euro 50.= | 365 giorni dall'infortunio (50% dell’indennità giornaliera se l’Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni) |
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Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Riferimen- to (art.) | Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione) |
Ricovero Day hospital e successiva convalescenza a seguito di infortunio | 4.5 | Non previsto | Day hospital sen- za intervento chi- rurgico: 2 giorni senza interruzione fatta eccezione per le festività per | Ricovero in Istituto di Cura: metà della somma assicurata per ogni giorno di convalescenza successiva al ricovero Ricovero, convalescenza, day hospital: Massimo 365 giorni l’anno Relativamente alla diaria da convalescenza l’indennizzo è liquidato con il limite di: - 3 volte i giorni di durata del ricovero in assenza di gessatura; -10 volte i giorni di durata del ricovero in presenza di gessatura. Quando l’infortunio comporta gessatura, l’Assicurato può optare per una liquidazione dell’indennità giornaliera pattuita per la garanzia “diaria da ricovero” per tutto il periodo di applicazione del gesso fino alla sua rimozione e, comunque, per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno assicurativo. L’indennità di cui sopra è cumulabile con quella prevista per la garanzia “inabilità temporanea”, se prestata per l’Assicurato, fino alla concorrenza complessiva di Euro 150 per ciascun giorno di gessatura. Per osteosintesi l’Impresa liquida l’indennità giornaliera per un periodo massimo di 30 giorni |
Rimborso delle spese di cura conseguenti ad infortunio: (Rette di degenza) | 4.6 | Non previsto | Non prevista | 2% del massimale di polizza (limite giornaliero) |
Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio (in caso di ricovero in ospedale pubblico con almeno 2 pernottamenti per il quale l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa) | 4.6 | Non previsto | Non prevista | Euro 50,00 al giorno per massimo 60 giorni |
Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio Visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali | 4.6 | Non previsto | Non prevista | 90 giorni dall’infortunio |
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Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Riferimen- to (art.) | Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione) |
Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio (spese successive al ricovero in assenza di intervento chirurgico) | 4.6 | Non previsto | Euro 52,00 | 20% del massimale pattuito |
Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio (trasporto con ambulanza) | 4.6 | Non previsto | Non prevista | 10% del massimale assicurato con il limite di Euro 517,00 |
Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio (cure e applicazioni) | 4.6 | Non previsto | Non prevista | 20% del massimale assicurato con il massimo di euro 1.0400,00 |
Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio (cartella clinica) | 4.6 | Non previsto | Non prevista | indennità forfettaria di euro 15 per ciascun sinistro |
Aumento dei capitali assicurati (valida solo se operanti le garanzie "Morte" e "Invalidità Permanente) | 4.7 | Non previsto | Non prevista | Limite di indennizzo Euro 250.000.= |
Indennità aggiuntiva per rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro (valida se operante la garanzia "Morte") | 4.8 | Non previsto | Non prevista | Raddoppio dell'indennizzo fermo restando il limite massimo di Euro 250.000.=. La presente estensione di garanzia non si estende agli infortuni aeronautici |
Commorienza coniugi (valida se operante la garanzia "morte") | 4.9 | Non previsto | Non prevista | Raddoppio dell'indennizzo fermo restando il limite massimo di Euro 250.000.=. La presente estensione di garanzia non si estende agli infortuni aeronautici |
Franchigie per il caso di invalidità permanente parziale | 5.1 | Non previsto | 3% sulla parte di somma assicura- ta fino ad euro 250.000.= 10% sulla parte di somma assicura- ta eccedente euro 250.000.= | Non previsto |
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Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Riferimen- to (art.) | Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione) |
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Condizioni Particolari (valide se richiamate sul simplo di polizza)
Xxxxx xxxxxxxxxx non determinate da infortunio (con garanzia inabilità temporanea compresa in polizza) | 6.3 | Non previsto | La copertura assicurativa decorre dal 181 giorno succes- sivo a quello di decorrenza della garanzia. | 30 giorni |
Xxxxx addominali non determinate da infortunio (con garanzia inabilità temporanea non compresa in polizza) | 6.3 | Non previsto | La copertura assicurativa decorre dal 181 giorno succes- sivo a quello di decorrenza della garanzia. | Euro 1.500 (forfettario) |
Franchigie opzionali per il caso di invalidità permanente parziale (non valida se operante la Condizione Particolare "Supervalutazione indennità per invalidità permanente) | 6.6 | Non previsto | Franchigia 5% sulla parte di somma assicu- rata fino a euro 300.000.= 10% sulla parte di somma assicurata eccedente euro 300.000.=. | Non previsto |
Indennità aggiuntiva per grandi invalidità (opzionale, in alternativa alla Condizione Particolare "Opzione Rendita") | 6.7 | Non previsto | Non previsto | Qualora il grado di invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 65% della totale, l'Impresa indennizza un ulteriore indennità pari al 15% della somma assicurata con il limite di Euro 25.000.= per anno e per un periodo massimo di 3 annualità |
Gessatura "estesa" (valida se operante la garanzia ricovero - day hospital e convalescenza) | 6.8 | Non previsto | Non previsto | Xxxxxxx xxxxxxxxxx 20 giorni per la frattura della costola Xxxxxxx xxxxxxxxxx 60 giorni per le altre fratture |
Danni estetici | 6.9 | Non previsto | Non previsto | Indennizzo massimo euro 5.000,00=. |
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Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Riferimen- to (art.) | Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione) |
Rischi sportivi (svolti non professionalmente) | 6.10 | Non previsto | Franchigia 5% sulla parte di somma assicu- rata fino a euro 250.000.= 10% sulla parte di somma assicu- rata oltre euro 250.000.=. | La garanzia è operante per i soli casi di morte, invalidità permanente, indennità da ricovero e rimborso spese sanitarie nei limiti del 50% delle rispettive somme assicurate. |
Medico tirocinante, borsista | 6.11 | Non previsto | Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità Perma- nente da malattia inferiore o pari al 15% della totale | Limitatamente al caso di "invalidità Permanente da malattia", il massimo esborso dell'Impresa è di Euro 260.000.= per ciascun assicurato. |
Opzione rendita (opzionale, in alternativa alla Condizione Particolare "Indennità aggiuntiva per grandi invalidità") | 6.12 | Non previsto | Non previsto | Qualora il grado di invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 65% della totale, l'Impresa corrisponderà: il 50% della somma determinata secondo i criteri contenuti nelle condizioni di polizza a garantire all'Assicurato una rendita vitalizia mediante emissione di una polizza vita il cui premio lordo corrisponderà alla restante parte (50%) della somma a lui spettante. |
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1 - Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Consumatore
È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Day Hospital
Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
Gessatura
L’applicazione di apparecchiatura gessata, oppure la contenzione con fasce rigide o apparecchi ortopedici esterni di materiale vario purché immobilizzanti ed inamovibili, la necessità dei quali venga stabilita da Medici-Chirurghi.
A maggior precisazione, si elencano i tutori che sono equiparati a gessatura e quelli che non lo sono:
Tutori equiparati a gessatura
• Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast) in materiale acrilico
• Bendaggi amidati
• Docce / valve gessate
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• Collari con mentoniera (tipo Zimmer)
• Bendaggi Desault e Xxxxxxxxx
• Minerve (anche in cuoio)
• Stecche di Zimmer
• Apparecchi di trazione cranica (tipo Halo) e trazione / immobilizzazione dita (tipo Xxxxxx)
Tutori NON equiparati a gessatura
• Bendaggi elastici autoadesivi (Tensoplast)
• Xxxxxxxx, busti, corsetti cosiddetti semirigidi
• Collari di Xxxxxxx, Camp
• Apparecchi toraco-brachiali non gessati ed amovibili
• Infibuli endomidollari (Xxxxxxxxx, Rus)
• Ortesi in genere (apparecchi di posizione)
• Ginocchiere Donjoy
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Impresa
Vittoria Assicurazioni S.p.A ed eventuali Coassicuratrici.
Indennizzo
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Infezione
Malattia originata da un microrganismo patogeno.
Infortunio
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente, una inabilità temporanea, un ricovero in istituto di cura, una gessatura, una convalescenza.
Istituto di Cura
L’ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi stabilimenti termali, case di riposo e di soggiorno.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Ricovero
La degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento
Rottura Sottocutanea dei Tendini
Lacerazione parziale o totale di un tendine senza che vi sia stata soluzione di continuo del tessuto cutaneo e sottocutaneo
Sforzo
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Dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
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2 - Condizioni Generali di Assicurazione
2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2.2 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve dare comunicazione all’Impresa della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. Se il Contraente omette dolosamente di dare tale comunicazione, l’Impresa non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile.
2.3 - Decorrenza dell’assicurazione e successive scadenze di premio L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art.1901 del Codice Civile).
In tutti i casi in cui il Contraente ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell’allegato “SEPA Direct Debit” che forma parte integrante del contratto.
È facoltà dell’Impresa rinunciare al frazionamento mensile in caso di contratti poliennali. Tale facoltà potrà essere esercitata ad ogni scadenza annuale previo avviso al Contraente con preavviso non inferiore a 60 giorni.
È in tal caso facoltà del Contraente recedere dal contratto a tale scadenza previo avviso all’Impresa con preavviso non inferiore a 15 giorni.
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2.4 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per Xxxxx
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede dell’Impresa.
La sottoscrizione della presente polizza, indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future, impegna il Contraente a mantenere in vita la polizza stessa per tutta la durata pattuita e a pagare le rate di premio alle scadenze convenute.
Quanto sopra fermo restando il contenuto di cui al precedente art. 2.2.
In tutti i casi in cui il Contraente ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit, le rate di premio, successive alla prima, devono essere pagate alle scadenze stabilite e il rilascio della quietanza è sostituito dalla conferma di pagamento tramite SMS al numero di cellulare indicato nel contratto. Le modalità del pagamento delle rate sono disciplinate dall’allegato “SEPA Direct Debit” che forma parte integrante del contratto.
2.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile.
2.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
2.7 - Attività diversa da quella dichiarata
Fermo quanto disposto dagli artt. 2.1, 2.5, 2.6 e 3.6 se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione all’Impresa, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
- l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
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- l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio.
Attività svolta al Momento del sinistro | Attività dichiarata | ||||
Classi | A | B | C | D/RD | |
Percentuali di indennizzo | |||||
A | 100 | 100 | 100 | 100 | |
B | 75 | 100 | 100 | 100 | |
C | 60 | 80 | 100 | 100 | |
D/RD | 45 | 60 | 75 | 100 |
A tal fine, per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle attività professionali riportate in polizza.
In caso di attività eventualmente non specificata in tale classificazione, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.
Qualora l’attività svolta al momento dell’infortunio non rientri e non trovi analogia con quelle
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previste nell’elenco delle classificazioni delle attività professionali, riportate in polizza, verrà applicato il disposto dell’art. 2.5 .
2.8 - Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A.
2.9 - Facoltà dell’Impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente
Ad ogni scadenza annuale l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 6.13 “Adeguamento garanzia”.
La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al Contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.
Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
2.10 - Assicurazione per conto altrui
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art.1891 del Codice Civile.
2.11 - Possibile recesso dalla polizza a seguito di pagamento di sinistro
Dopo ogni pagamento di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, le Parti possono recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni.
L’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
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Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla data di tale scadenza.
Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall’Impresa messo a disposizione del Contraente.
2.12 - Proroga della polizza
Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua
naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza medesima, è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.
2.13 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
2.14 - Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di Legge.
2.15 - Mediazione obbligatoria
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste d'indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, ovvero, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
La parte che viene chiamata in mediazione (sia Xxxxxxxx, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
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1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
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2.16 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
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n caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal codice del Consumo, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
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3 - Norme relative alla Polizza Infortuni
3.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento :
a) delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza;
b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
Con patto speciale (richiamo sul simplo di polizza PA.025.380 della Condizione Particolare 6.1 o 6.2) l’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni professionali, oppure soltanto per gli infortuni extraprofessionali.
In entrambi i casi l’assicurazione s’intende valida a condizione che l’Assicurato sia alle regolari dipendenze di terzi e svolga un’attività vincolata da un preciso orario di lavoro.
Servizio militare di leva in tempo di pace.
L’assicurazione, fatta eccezione per le garanzie Inabilità Temporanea, Diaria da Ricovero e Rimborso Spese Sanitarie, resta operante durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso o a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni limitatamente agli infortuni non derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di detto servizio.
Sono comunque esclusi gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana.
Servizio di volontariato.
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca - in qualità di iscritto ad Associazione di Volontariato riconosciuta dalla Legge vigente - durante lo svolgimento delle attività (compreso il rischio in itinere) per ordine e per conto di detta Associazione.
Sono comunque escluse le attività di volontariato svolte:
• con qualsiasi forma di remunerazione;
• al di fuori del Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
• con utilizzo di elicotteri od altri mezzi aerei.
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3.2 - Rischi compresi
Compatibilmente alla copertura prescelta dal Contraente/Assicurato (rischi “professionali” e “non professionali”, oppure soltanto rischi “professionali” o soltanto rischi “extraprofessionali”) e ferme restando le Esclusioni di cui al successivo art. 3.6, sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da:
• EQUITAZIONE (ESCLUSE GARE E RELATIVE PROVE, CACCIA A CAVALLO E POLO);
• IMMERSIONI IN APNEA;
• PRATICA DELL’IDROSCI E DELLO SCI (ANCHE NELLE ZONE APPOSITAMENTE ATTREZZATE DEI GHIACCIAI);
• ESERCIZIO DI GIOCHI E DI ATTIVITA’ SPORTIVE DI PRATICA COMUNE, PURCHE’ A
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CARATTERE DILETTANTISTICO O RICREATIVO, ESCLUSI COMUNQUE QUELLI INDICATI ALL’ART. 3.6;
• USO E GUIDA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI, CARAVAN, CICLOMOTORI, NATANTI AD USO PRIVATO O DA DIPORTO;
• USO DI QUALSIASI MEZZO DI LOCOMOZIONE PUBBLICO O PRIVATO (TERRESTRE O MARITTIMO), FATTA ECCEZIONE PER I MEZZI SUBACQUEI;
• MALORE O INCOSCIENZA.
SONO ALTRESÌ CONSIDERATI INFORTUNI:
• I COLPI DI SOLE O DI CALORE;
• L’ASFISSIA NON DI ORIGINE MORBOSA;
• L’ANNEGAMENTO;
• L’ASSIDERAMENTO O IL CONGELAMENTO;
• GLI AVVELENAMENTI ACUTI DA INGESTIONE O DA ASSORBIMENTO DI SOSTANZE;
• LE LESIONI MUSCOLARI DETERMINATE DA SFORZO, CON ESCLUSIONE DEGLI INFARTI E DELLE ERNIE;
• LE AFFEZIONI DERIVANTI DA MORSI DI ANIMALI, PUNTURE DI ARACNIDI O DI INSETTI (PER QUESTI ULTIMI SONO COMUNQUE ESCLUSE LA MALARIA, LE MALATTIE TROPICALI ED ALTRE AFFEZIONI DI CUI GLI INSETTI SONO PORTATORI NECESSARI, NONCHE’ LE CONSEGUENZE DELLA PUNTURA DI ZECCA);
• LA FOLGORAZIONE;
• LE LESIONI DA INGESTIONE DI CIBI E/O BEVANDE;
• LE LESIONI CAUSATE DA IMPROVVISO CONTATTO CON SOSTANZE CORROSIVE;
• LE INFEZIONI - ESCLUSO IL VIRUS H.I.V. - SEMPRECHE’ IL GERME INFETTIVO SI SIA INTRODOTTO NELL’ORGANISMO ATTRAVERSO UNA LESIONE ESTERNA TRAUMATICA CONTEMPORANEAMENTE AL VERIFICARSI DELLA LESIONE STESSA;
• LE ROTTURE SOTTOCUTANEE RIFERITE A:
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- TENDINE DI ACHILLE (TRATTATE O NON TRATTATE CHIRURGICAMENTE);
- TENDINE DEL BICIPITE BRACHIALE (PROSSIMALE O DISTALE);
- TENDINE ROTULEO;
- TENDINE DELL’ESTENSORE DEL POLLICE;
- TENDINE DEL QUADRICIPITE FEMORALE.
PER LE ANZIDETTE ROTTURE SOTTOCUTANEE, L’IMPRESA INDENNIZZA UN GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE PARI AL 3% CON IL MASSIMO DI EURO
3.000 SENZA L’APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALMENTE PREVISTE. LA COPERTURA ASSICURATIVA SI INTENDE OPERANTE A PARTIRE
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DAL 181° GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI DECORRENZA DELLA GARANZIA, SEMPRECHÉ GLI EVENTI OGGETTO DELLA PRESENTE ESTENSIONE SI VERIFICHINO DOPO LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA.
3.3 - Infortuni causati da colpa grave - tumulti popolari - rischio guerra
L’assicurazione comprende, a parziale deroga:
• dell’art.1900 del Codice Civile gli infortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato;
• dell’art.1912 del Codice Civile gli infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva nonché gli infortuni avvenuti all’estero (fatta eccezione per il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non ), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero.
3.4 - Infortuni causati da calamità naturali
A parziale deroga dell’art.1912 del Codice Civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni.
Resta però convenuto che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca, in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più Assicurati con l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 4.000.000 per tutti gli indennizzi.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno.
Il suddetto limite non è soggetto ad adeguamento anche nel caso in cui il Contraente abbia chiesto l’operatività della Condizione Particolare 6.13 (Adeguamento Garanzia).
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3.5 - Infortuni aeronautici (condizione non valida per il personale aeronavigante)
La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
• da Enti/Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
• da aeroclubs.
Il rischio aereo inizia nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile per intraprendere un viaggio e cessa quando ne è disceso.
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Il rischio di salita e discesa è considerato rischio aereo.
La presente garanzia è estesa agli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale ferme restando le esclusioni e le estensioni a questo riguardo previste dagli artt. 3.3 e 3.6.
La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno.
3.6 - Xxxxxx non assicurati
Salvo patto speciale non sono compresi nell’assicurazione gli infortuni derivanti, in modo diretto od indiretto, da:
a) uso e/o guida di mezzi subacquei ed aerei, salvo quanto precisato al precedente art. 3.5 (non valida per il personale aeronavigante);
b) uso e/o guida di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti), salvo che si tratti di regolarità pura;
c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da non oltre 360 giorni e a condizione che l’Assicurato, al momento del sinistro, avesse i requisiti per il rinnovo;
d) affezione, contagio, intossicazione fatta eccezione, per quanto previsto al precedente art. 3.2;
e) azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato;
f) pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai (salvo, in quest’ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili), equitazione durante gare e relative prove, sci fuori pista, sci acrobatico, sci estremo, sci - alpinismo, snow-board acrobatico ed estremo, kitesurf, bob, hockey, rugby, football americano, bungee jumping, down xxxx, rafting, discesa di rapide, skeleton, slittino, torrentismo, canyoning, hydrospeed, canoa e kajak che comporti discesa di rapide;
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g) partecipazione a gare e corse, nonché alle relative prove, calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusivamente ricreativo;
h) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
i) gli avvelenamenti, nonché le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 3.2.
Sono altresì esclusi gli infortuni :
j) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti e a scorie nucleari;
l) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
m) subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell’Assicurato;
n) occorsi in occasione di partecipazioni ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo;
o) causati da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.
Le garanzie prestate con la presente assicurazione non operano in caso di tentato suicidio e atti di autolesionismo dell’Assicurato.
Non rientrano nella garanzia prestata:
• le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio;
• le ernie di origine non traumatica;
• la rottura sottocutanea dei tendini (ad eccezione di quanto previsto all’art. 3.2).
3.7 - Estensione territoriale
L’assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Italia in valuta corrente.
3.8 - Rinuncia al diritto di rivalsa
L’Impresa rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, all’azione di rivalsa di cui all’art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
3.9 - Persone non assicurabili
L’Impresa presta l’assicurazione su dichiarazione dell’Assicurato di non essere affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall’art. 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per l’Impresa aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di Xxxxx.
Le persone con menomazioni fisiche, mutilazioni, postumi di pregresse malattie gravi e permanenti, sono assicurate soltanto con patto speciale.
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NORME VALIDE SOLO PER POLIZZE CUMULATIVE
La polizza deve considerarsi cumulativa qualora gli Assicurati siano più di uno ovvero Contraente e Assicurato siano due persone diverse.
3.10 - Variazione della persona del Contraente
In caso di stipulazione della presente polizza tra l’Impresa ed una persona fisica il Contraente stipula per sé e per i suoi aventi causa, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l’erede o con gli eredi designati i cui beni, interessi e/o attività erano già in precedenza protetti dall’assicurazione.
In caso di stipulazione della presente polizza tra l’Impresa ed una persona giuridica, il Contraente stipula per sé e per eventuali successori, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza.
In questo caso la polizza continua con la persona fisica o giuridica cui siano stati assegnati i beni e le attività, a cui sono addette le persone assicurate.
Xxxxx restando le disposizioni di cui agli artt. 2558 e 1918 C.C. resta inteso che, nel caso di fusione della persona giuridica contraente con altre persone giuridiche, la polizza continua con la persona giuridica incorporante o nuovamente costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con la persona giuridica nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione.
Le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate per iscritto all’Impresa dal Contraente, dai suoi eredi od aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi.
L’Impresa, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dalla polizza, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
3.11 - Variazioni delle persone assicurate
L’assicurazione vale per le persone identificate in polizza.
Le variazioni delle persone da assicurare devono essere comunicate all’Impresa.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
L’assicurazione, per le nuove persone per le quali il Contraente e l’Impresa concordano che sia prestata la garanzia, decorre dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell’appendice relativa (firma dell’appendice e pagamento del premio dovuto).
La cessazione dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati, non contemporanea all’inclusione in garanzia di altri Assicurati, dà luogo a corrispondente riduzione di premio soltanto a partire dalla scadenza anniversaria successiva alla data di comunicazione.
Le condizioni di premio indicate nei documenti contrattuali non impegnano l’Impresa per le variazioni in aumento di somme assicurate che dovessero essere richieste nel corso della polizza.
3.12 - Infortuni aeronautici (condizione non valida per il personale aeronavigante)
A integrazione dell’art. 3.5 qualora più Assicurati subiscano un infortunio nello stesso evento, l’esborso a carico dell’Impresa non potrà superare la somma di Euro
6.500.000 complessivamente per aeromobile, relativamente al rischio di volo, restando inteso che in detto limite rientrano anche gli indennizzi riferentisi ad altri Assicurati per lo stesso rischio con altre eventuali polizze stipulate dallo stesso Contraente con la Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Pertanto, qualora i predetti indennizzi calcolati per le singole polizze dovessero eccedere, nel totale, tale importo, gli stessi verranno ridotti con imputazione proporzionale ai capitali previsti sulle singole polizze stipulate con la Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Il suddetto limite non è soggetto ad adeguamento anche nel caso in cui il Contraente abbia chiesto l’operatività della Condizione Particolare 6.13 (Adeguamento Garanzia).
3.13 - Limiti di indennizzo
Qualora un sinistro, indennizzabile ai sensi di polizza, colpisca contemporaneamente più Assicurati, l’esborso a carico dell’Impresa non potrà superare la somma complessiva di Euro 2.500.000.
Il suddetto limite si intende ridotto a Euro 600.000 per le polizze per le quali sia contrattualmente stabilito un periodo di durata inferiore a 1 anno.
Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero, nel complessivo, tali importi, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
La presente limitazione non si applica per le garanzie di cui agli artt. 3.4 – Calamità naturali - e 3.5/3.12 - Infortuni Aeronautici.
I suddetti limiti non sono soggetti ad adeguamento anche nel caso in cui il Contraente abbia chiesto l’operatività della Condizione Particolare 6.13 (Adeguamento Garanzia).
3.14 - Accantonamento dell’indennizzo in caso di responsabilità civile del Contraente
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Se il Contraente è persona giuridica, e la presente polizza è stata da questi stipulata ad esclusivo titolo di liberalità, anche nel proprio interesse, quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l’infortunato o, in caso di morte i beneficiari di cui all’art.
4.2 ( o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per infortunio, l’indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile per le conseguenze dell’infortunio, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l’indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.
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4 - Prestazioni
4.1 - Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 4.3 - Caso di Invalidità Permanente (od alla Cond. Part. 6.4 – Tabella ANIA se richiamata su simplo di polizza mod. PA.025.380) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
4.2 - Caso di morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, l’Impresa corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati, o in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
Se il decesso avviene all’estero l’Impresa rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma fino a concorrenza di Euro 3.000.
Morte Presunta.
L’Impresa indennizza il capitale previsto per il caso di morte anche qualora l’Assicurato scompaia quando si trovi su un mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo – per il cui uso o guida la garanzia risulti operante - e si presuma che sia avvenuto il decesso conseguente a caduta (oppure arenamento, affondamento o naufragio) del mezzo di trasporto.
In questi casi l’indennizzo ai beneficiari avverrà:
• trascorsi almeno 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt.60 e 62 del Codice Civile;
• sempreché nel frattempo non siano emersi elementi tali da rendere non indennizzabile l’infortunio.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, l’Impresa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, da parte dei beneficiari o per loro conto dall’Assicurato, l’Assicurato medesimo potrà fare valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente riportata nell’evento di cui sopra.
4.3 - Caso di invalidità permanente (tabella INAIL)
Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, l’Impresa corrisponde a somma assicurata.
Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale,
l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertata in base ai valori indicati nella Tabella annessa al Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - Industria - approvata con D.P.R. 30/6/1965 n°1124, come in vigore al 24 Luglio 2000, come riportata in allegato n° 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione.
La liquidazione ed il pagamento dell’indennizzo verranno effettuati in capitale, con le modalità di cui al presente articolo e nei termini previsti al successivo Capitolo 7 - Condizioni che regolano il caso di sinistro.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
In caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100% .
Nel caso di ernia che risulti compresa in garanzia (ernia traumatica e pertanto determinata da infortunio), l’indennizzo è stabilito come segue:
• se l’ernia è operabile e la polizza prevede il caso di inabilità temporanea l’Impresa corrisponderà la somma giornaliera assicurata per inabilità temporanea, fino al massimo di 30 giorni;
• se l’ernia è operabile e la polizza non prevede il caso di inabilità temporanea l’Impresa corrisponderà una somma forfetaria di Euro 1.500;
• se l’ernia non risulta operabile, l’Impresa riconoscerà postumi invalidanti fino al 10% della invalidità Permanente Totale.
Questi massimi valgono anche se l’ernia è bilaterale.
Qualora insorga contestazione circa l’operabilità o meno dell’ernia, la decisione potrà essere rimessa al Collegio Medico di cui al successivo art. 7.2 .
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
4.4 - Caso di inabilità temporanea
Si considera inabilità temporanea l’incapacità dell’Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni.
Qualora l’infortunio abbia causato l’inabilità temporanea, l’Impresa, con riferimento alla natura e alle conseguenze delle lesioni riportate dall’Assicurato, liquida l’indennità giornaliera:
a) integralmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime;
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b) al 50% per tutto il tempo in cui l’Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni.
L’indennizzo cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante da certificato medico in originale; se però l’Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella prognosticata dall’ultimo certificato medico in originale regolarmente inviato.
L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni da quello dell’infortunio.
Ad ogni scadenza annuale, è data facoltà alle Parti di annullare l’operatività della garanzia mediante comunicazione scritta da inviarsi entro i 60 giorni precedenti la data di scadenza della medesima.
4.5 - Ricovero - day hospital e successiva convalescenza a seguito di infortunio
A) In caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio, non escluso ai sensi di polizza, l’Impresa liquida:
• l’intera somma assicurata per ogni giorno di ricovero o day hospital.
Qualora il day hospital non comporti intervento chirurgico, l’indennità opera purchè il ricovero avvenga per un periodo superiore a 2 giorni senza interruzione, fatta eccezione per le festività;
• metà della somma assicurata per ogni giorno di convalescenza successiva al ricovero in istituto di cura o in day hospital.
L’indennizzo per il ricovero verrà corrisposto a partire dal giorno del ricovero fino a quello dell’avvenuta dimissione.
La giornata di entrata e quella di uscita dall’istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e della dimissione.
L’indennizzo per la convalescenza verrà corrisposto a partire dal giorno successivo a quello della dimissione dall’ istituto di cura e fino a quello della guarigione clinica, o fino a quello in cui l’Assicurato abbia potuto attendere alle proprie occupazioni.
L’indennizzo per ricovero, day hospital e per convalescenza verrà liquidato per un massimo complessivo di 365 giorni l’anno e, relativamente alla diaria da convalescenza, con il limite di:
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• 3 volte i giorni di durata del ricovero per il caso di infortunio che non comporti applicazione di gessatura;
• 10 volte i giorni di durata del ricovero per il caso di infortunio che comporti l’applicazione di gessatura.
In caso di sinistro l’Assicurato o gli aventi diritto, oltre ad essere tenuti agli adempimenti previsti dall’art. 7.1, devono presentare copia integrale della cartella clinica e certificato medico, in originale, attestante la necessità di convalescenza.
B) Quando l’infortunio comporta gessatura, in alternativa alla garanzia di cui al precedente punto A), l’Assicurato può optare per una liquidazione dell’indennità giornaliera pattuita per la garanzia “diaria da ricovero” per tutto il periodo di applicazione del gesso fino alla sua rimozione e, comunque, per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno assicurativo. Si precisa che in assenza di certificato di rimozione, la diaria si liquida per il numero di giorni indicati nella certificazione medica di dimissione dal pronto soccorso o dall'ospedale.
Fermo il limite massimo di 90 giorni per anno assicurativo.
L’indennità di cui sopra è cumulabile con quella prevista per la garanzia “inabilità temporanea”, se prestata per l’Assicurato, fino alla concorrenza complessiva di Euro 150 per ciascun giorno di gessatura.
Sono equiparate a gessatura anche le osteosintesi documentate da referti radiologici e certificati medici. Per quest’ultime l’Impresa corrisponderà l’indennità giornaliera per un periodo massimo di 30 giorni.
In caso di sinistro l’Assicurato o gli aventi diritto, oltre ad essere tenuti agli adempimenti previsti dall’art. 7.1, devono presentare copia integrale della cartella clinica o un documento equivalente, in originale, rilasciato dal Centro Medico che ha effettuato l’intervento di gessatura e della sua rimozione.
4.6 - Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio
In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l’Impresa rimborsa, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, le spese effettivamente sostenute per:
a) prestazioni sanitarie relative al ricovero o all’intervento chirurgico senza ricovero:
- onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, endoprotesi ed apparecchi terapeutici applicati durante l’intervento;
- rette di degenza, con il limite giornaliero del 2% del massimale indicato in polizza;
- assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici durante il ricovero o l’intervento chirurgico;
- quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) relative a prestazioni precedenti.
In caso di ricovero in ospedale pubblico, che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta un’indennità sostitutiva di Euro 50 per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 60 giorni per anno assicurativo. Il giorno di dimissione non è indennizzabile.
Tale indennità sostitutiva è cumulabile con l’indennità da ricovero (art. 4.5) se quest’ultima è prevista sul simplo di polizza;
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b) prestazioni sanitarie successive al ricovero, all’intervento chirurgico o all’infortunio che non abbia determinato ricovero o intervento chirurgico:
- visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi all’infortunio, al ricovero o all’intervento chirurgico purché prescritti dal medico curante.
Qualora l’infortunio non abbia dato origine a ricovero o intervento chirurgico, i termini di cui sopra decorrono dal giorno dell’infortunio stesso e l’Impresa rimborserà le spese sostenute e documentate fino a concorrenza del 20% del massimale pattuito, restando a carico dell’Assicurato una franchigia di Euro 52 per sinistro.
La riduzione di fratture è considerata intervento chirurgico;
c) il trasporto dell’Assicurato con ambulanza all’ambulatorio o all’istituto di cura, da un
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istituto di cura all’altro e per il ritorno a casa, fino a concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di Euro 517 (la necessità del trasporto deve essere certificata da un medico);
d) primo acquisto di protesi ortopediche anche sostitutive di parte anatomica, rese necessarie da infortunio, nonché le spese sostenute per l’acquisto o noleggio (per un anno) di carrozzelle ortopediche;
e) cure ed applicazioni, inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, effettuati entro due anni dall’infortunio e sempreché la polizza sia in vigore, resi necessari per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici al volto provocati dall’infortunio, fino a concorrenza del 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 1.040.
Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione della cartella clinica completa (in caso di ricovero), della documentazione medica relativa alle cure, nonché degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.
L’Impresa corrisponde all’Assicurato l’indennità forfettaria di Euro 15 per ciascun sinistro comportante ricovero a titolo di concorso spese per il rilascio della cartella clinica relativa al sinistro denunciato.
4.7 - Aumento dei capitali assicurati (valida se operanti le garanzie “Morte” e/o “Invalidità Permanente”)
Qualora l'Assicurato subisca un infortunio all'interno del proprio esercizio commerciale il capitale assicurato per il caso di Morte s'intende aumentato del 50% mentre quello previsto per il caso di invalidità Permanente - ferme le franchigie previste in polizza - viene così maggiorato:
a) aumento del 25% per invalidità di grado superiore al 10% e fino al 25%;
b) aumento del 50% per invalidità di grado superiore al 25% e fino al 50%;
c) aumento del 100% per invalidità di grado superiore al 50%.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico dell'Impresa, a titolo di maggiorazione, non potrà superare l'importo complessivo di € 250.000 con questa o con altre polizze infortuni stipulate con l'Impresa e che l'applicazione della presente garanzia rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione di capitale assicurato per i casi di Morte e/o Invalidità Permanente da infortunio.
La presente garanzia è inoperante in caso di presenza in polizza di tabelle liquidative supervalutate.
4.8 - Indennità aggiuntiva per rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro (valida se operante la garanzia “Morte”)
A seguito di morte causata da rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro, l’Impresa raddoppierà l’indennizzo spettante agli eredi.
Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico dell’Impresa, a titolo di maggiorazione, non potrà superare l’importo complessivo di Euro 250.000 con questa o con altre polizze infortuni stipulate con l’Impresa e che l’applicazione della presente
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garanzia rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione di capitale assicurato per il caso di Morte da infortunio.
La presente garanzia non si estende agli infortuni aeronautici di cui agli artt. 3.5 / 3.12.
4.9 - Commorienza coniugi (valida se operante la garanzia “Morte”)
Se uno stesso evento provoca la morte contemporanea, indennizzabile ai sensi di polizza, di entrambi i coniugi assicurati (o conviventi more uxorio), l’Impresa raddoppierà l’indennizzo spettante ai figli minorenni conviventi, in quanto beneficiari.
Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale.
Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso a carico dell’Impresa, a titolo di maggiorazione, non potrà superare l’importo complessivo di Euro 250.000 con questa o con altre polizze infortuni stipulate con l’Impresa e che l’applicazione della presente garanzia rende inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda una maggiorazione di capitale assicurato per il caso di Morte da infortunio.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
La presente garanzia non si estende agli infortuni aeronautici di cui agli artt. 3.5 / 3.12.
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5 - Franchigie (sempre applicabili)
5.1 - Franchigie per il caso di invalidità permanente parziale
Resta convenuto che l’indennizzo per Invalidità Permanente Parziale viene corrisposto come segue:
• sulla parte di somma assicurata fino a Euro 250.000:
- per Invalidità Permanente Parziale pari o inferiore al 3% della Totale, non è dovuto alcun indennizzo;
- per Invalidità Permanente Parziale superiore al 3% della Totale, l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di Invalidità Permanente eccedente il 3%.
• sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 250.000:
- per Invalidità Permanente Parziale pari o inferiore al 10% della Totale, non è dovuto alcun indennizzo;
- per Invalidità Permanente Parziale superiore al 10% della Totale, l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di Invalidità Permanente eccedente il 10%.
Le franchigie non si applicano qualora il grado liquidabile di Invalidità Permanente Parziale, tenuto conto anche di quanto disposto dall’art. 4.1 per i criteri di indennizzo in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti, sia pari o superiore al 30% della Totale.
Qualora il grado liquidabile di Invalidità Permanente Parziale, tenuto conto anche di quanto disposto all’art. 4.1 in merito ai criteri di indennizzo in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti, sia pari o superiore al 65% della Totale, l’Impresa corrisponderà l’indennizzo come se l’Invalidità Permanente fosse Totale, pagando l’intera somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente.
Le franchigie si applicano sulla somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente, aggiornata da eventuale Adeguamento Garanzia (Condizione Particolare 6.13) al momento del sinistro.
5.2 - Franchigie per il caso di inabilità temporanea
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
L’indennizzo per Inabilità Temporanea decorre:
• dall’ 8°giorno sui primi Euro 50 di somma assicurata;
• dal 16° giorno sull’eccedenza a detti Euro 50.
In caso di ricovero a seguito di infortunio l’indennizzo decorrerà dal 1° giorno interrompendo così, per il solo periodo del ricovero stesso, l’applicazione dei giorni di franchigia sopraindicati.
6 - Condizioni Particolari
(valide se richiamate sul simplo di polizza mod. PA.025.380)
6.1 - Limitazione della garanzia ai soli rischi professionali
L’assicurazione è prestata per i soli rischi professionali. Si precisa che si considerano infortuni di tipo professionale quelli:
- per i quali l’Istituto assicuratore di legge per gli infortuni sul lavoro provvede alla presa in carico del sinistro;
- subiti nel luogo ove l’Assicurato svolge la propria attività lavorativa all’interno delle sedi dell’Azienda di cui è dipendente, oppure all’esterno su incarico della stessa, compresi i necessari trasferimenti;
- avvenuti “in itinere”, cioè durante il percorso dall’abitazione dell’Assicurato al posto di lavoro e viceversa.
6.2 - Limitazione della garanzia ai soli rischi extraprofessionali
L’assicurazione è prestata per i soli rischi extra professionali.
Si precisa che si considerano infortuni extraprofessionali quelli subiti nell’esercizio delle attività che esulano da quelle lavorative a carattere professionale (principali o secondarie) e da eventuali altre attività lavorative occasionali.
Le attività esplicate per il governo della propria casa, del giardino, dell’orto, il bricolage ed altre attività svolte per comuni scopi familiari non sono considerate rischi professionali, fatta eccezione per il caso in cui costituiscano l’attività principale dell’Assicurato (ad esempio Casalinghe, Pensionati, Studenti).
6.3 - Xxxxx xxxxxxxxxx non determinate da infortunio
A parziale deroga dell’art. 3.6 - Xxxxxx non assicurati, nonché della definizione di infortunio, ma xxxxx i criteri di indennizzabilità di cui al precedente art. 4.1 in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti, la garanzia viene estesa alle ernie addominali non determinate da infortunio.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
La copertura assicurativa si intende operante a partire dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia, sempreché gli eventi oggetto della presente estensione si verifichino dopo la stipulazione della polizza.
Sia nel caso in cui l’ernia risulti operabile, che nel caso in cui non risulti operabile, l’indennizzo verrà corrisposto nella seguente forma:
• se la polizza prevede l’inabilità temporanea, la stessa verrà corrisposta integralmente per un periodo massimo di 30 giorni;
• se la polizza non prevede il caso di inabilità temporanea, verrà corrisposta una somma forfettaria pari a Euro 1.500.
La presente Condizione Particolare, per l’Assicurato appartenente alla classe di attività professionale D (così come risulta sul simplo di polizza mod. PA.025.380), è operante indipendentemente dal richiamo sul simplo stesso.
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ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
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6.4 - Tabella ANIA
A parziale deroga dell’art. 4.3 - Caso di Invalidità Permanente, il grado di invalidità permanente parziale viene accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati:
CASI DI INVALIDITA’ PERMANENTE % indennizzo
un arto superiore | 70% |
una mano o un avambraccio | 60% |
un pollice | 18% |
un indice | 14% |
un medio | 8% |
un anulare | 8% |
un mignolo | 12% |
la falange ungueale del pollice | 9% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, | |
ma con immobilità della scapola | 25% |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° | |
con prono-supinazione libera | 20% |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con | |
prono-supinazione libera | 10% |
paralisi completa del nervo radiale | 35% |
paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
amputazione di un arto inferiore: | |
al di sopra della metà della coscia | 70% |
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
un piede | 40% |
ambedue i piedi | 100% |
un alluce | 5% |
un altro dito del piede | 1% |
la falange ungueale dell’alluce | 2,5% |
anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi | |
della sotto astragalica | 15% |
paralisi completa dello sciatico-popliteo-esterno (SPE) | 15% |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
sordità completa da un orecchio | 10% |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
perdita totale, anatomica o funzionale di :
esiti di frattura di metamero sacrale | 3% |
esiti di frattura di metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare | |
e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
perdita anatomica di un rene | 15% |
perdita anatomica della milza | |
senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
CASI DI INVALIDITA’ PERMANENTE
esiti di frattura scomposta di una costa
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cune di: una vertebra cervicale
una vertebra dorsale 12a dorsale
una vertebra lombare
% indennizzo
1%
12%
5%
10%
10%
6.5 - Supervalutazione indennità per invalidità permanente
(non valida se operante la Condizione Particolare 6.6 “Franchigie opzionali per il caso di invalidità permanente parziale”)
L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato in base alla tabella sotto riportata e con le seguenti modalità:
• sulla parte di somma assicurata fino a Euro 250.000 si applica la percentuale di liquidazione indicata nella colonna A in corrispondenza del grado di invalidità permanente accertato;
• sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 250.000 si applica la percentuale din liquidazione indicata nella colonna B in corrispondenza del grado di invalidità permanente accertato.
Il grado di invalidità permanente è accertato in base ai valori ed ai criteri di cui all’art. 4.3 - Caso di invalidità permanente, oppure alla Condizione Particolare 6.4 – Tabella ANIA se richiamata sul simplo di polizza mod. PA.025.380.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Le percentuali di liquidazione si applicano sulla somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente, aggiornata da eventuale Adeguamento Garanzia (Condizione Particolare 6.13) al momento del sinistro.
Per effetto della presente estensione di garanzia, l’art. 5.1 - Franchigie per il caso di invalidità permanente parziale si intende abrogato.
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Grado di A B Grado di A B
invalidità
Fino a Euro 250 mila Oltre Euro 250 mila
invalidità
Fino a Euro 250 mila Oltre Euro 250 mila
permanente accertato
di somma assicurata
di somma assicurata
permanente accertato
di somma assicurata
di somma assicurata
% IP % ind. % ind. % IP % ind. % ind.
1 0,25 0 34 38 31
2 0,50 0 35 40 33
3 0,75 0 36 42 35
4 1 0 37 44 37
5 2 0 38 46 39
6 3 0 39 48 41
7 4 0 40 50 43
8 5 0 41 52 45
9 6 0 42 54 47
10 7 0 43 56 49
11 8 1 44 58 51
12 10 2 45 60 53
13 11 3 46 62 55
14 13 4 47 64 57
15 15 5 48 66 59
16 16 6 49 68 61
17 17 7 50 70 63
18 18 8 51 72 65
19 19 9 52 74 67
20 20 10 53 76 69
21 21 11 54 78 71
22 22 12 55 80 73
23 23 13 56 82 75
24 24 14 57 84 77
25 25 15 58 86 79
26 26 16 59 88 81
27 27 17 60 90 83
28 28 19 61 92 85
29 29 21 62 94 87
30 30 23 63 96 89
31 32 25 64 98 91
32 34 27 65 100 93
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
33 36 29 oltre 65 110 100
6.6 - Franchigie opzionali per il caso di invalidità permanente parziale (non valida se operante la Condizione Particolare 6.5 “Supervalutazione indennità per invalidità permanente”)
A deroga di quanto disposto dall’art. 5.1 - Franchigie per il caso di invalidità permanente parziale, resta convenuto che l’indennizzo per Invalidità Permanente Parziale viene corrisposto come segue:
• sulla parte di somma assicurata fino a Euro 300.000 non è dovuto alcun indennizzo per Invalidità Permanente Parziale pari o inferiore al 5% della Totale; se l’Invalidità Permanente Parziale supera il 5% della Totale, viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale;
• sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 300.000:
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- per Invalidità Permanente Parziale pari o inferiore al 10%, non è dovuto alcun indennizzo;
- per Invalidità Permanente Parziale superiore al 10%, l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di Invalidità Permanente eccedente il 10%.
Le franchigie non si applicano qualora il grado liquidabile di Invalidità Permanente Parziale, tenuto conto anche di quanto disposto dall’art. 4.1 per i criteri di indennizzo in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti, sia pari o superiore al 30% della Totale.
Qualora il grado liquidabile di Invalidità Permanente Parziale, tenuto conto anche di quanto disposto all’art. 4.1 in merito ai criteri di indennizzo in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti, sia pari o superiore al 65% della Totale, l’Impresa corrisponderà l’indennizzo come se l’Invalidità Permanente fosse Totale, pagando l’intera somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente.
Le franchigie si applicano sulla somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente, aggiornata da eventuale Adeguamento Garanzia (Condizione Particolare 6.13) al momento del sinistro.
6.7 - Indennità aggiuntiva per grandi invalidità
(opzionale, in alternativa alla Condizione Particolare 6.12 “Opzione Rendita”)
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini, come conseguenza diretta ed esclusiva, una invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della totale, l’Impresa corrisponderà per un periodo massimo di tre annualità un’ulteriore indennità di importo annuo pari al 15% della somma per la quale l’infortunato risulta assicurato, con il limite di Euro 25.000 all’anno.
L’indennità aggiuntiva sarà erogata in rate semestrali posticipate. Il pagamento della prima rata sarà effettuato decorsi 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del sinistro.
L’indennità sarà corrisposta esclusivamente all’Assicurato in vita e non sarà trasmissibile agli eredi o ai beneficiari designati.
6.8 - Gessatura “estesa”
(valida se operante la garanzia ricovero - day hospital e convalescenza)
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Fermo restando quanto previsto al punto B) dell’art. 4.5, l’assicurazione si intende estesa anche ai casi di immobilità fisica, comportante la totale incapacità ad attendere alle proprie occupazioni professionali dichiarate derivante da:
• frattura del bacino o dell’anca;
• frattura cranica;
• frattura delle costole;
• frattura della colonna vertebrale.
Tale estensione è operante purchè vi sia frattura radiologicamente accertata e non sia comunque clinicamente possibile applicare alcun mezzo di contenzione rientrante nella definizione di gessatura.
L’indennità giornaliera, documentata da referti radiologici e certificati medici
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attestanti il periodo di immobilità viene corrisposta per un periodo di 20 giorni per la frattura della costola e di 60 giorni per le altre fratture.
6.9 - Danni estetici
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che abbia per conseguenze sfregi o deturpazioni al viso e/o al corpo di carattere estetico (comprese bruciature e scottature), l’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per cure, applicazioni ed interventi chirurgici effettuati allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico entro due anni dalla data dell’infortunio, fino ad un importo massimo di Euro 5.000.
6.10 - Rischi sportivi (svolti non professionalmente)
Con riferimento all’art. 3.2 e a parziale deroga dell’art. 3.6 la garanzia comprende gli infortuni derivanti dalla pratica delle attività sportive di seguito elencate, purchè svolte a carattere dilettantistico o ricreativo.
La garanzia è operante per i soli casi di Morte, Invalidità Permanente, Indennità da ricovero e Xxxxxxxx spese sanitarie nei limiti del 50% delle rispettive somme assicurate:
• Alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai;
• Immersioni con autorespiratore (comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua);
• Rugby;
• Football Americano;
• Hockey su ghiaccio, su pista e su prato (vengono esclusi gli indennizzi per la perdita di denti, sfregi, deformazioni al viso);
• Atletica pesante (si intendono escluse dalla garanzia le ernie non traumatiche e la rottura sottocutanea del tendine di Xxxxxxx);
• Speleologia;
• Equitazione durante la partecipazione a concorsi ippici, caccia a cavallo, polo;
• Pugilato, Lotta Libera, Greco Romana, Xxxx, Xxxxxx e Xxxxx (vengono esclusi gli indennizzi per la perdita di denti, sfregi, deformazioni al viso);
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
• Sci acrobatico e salti dal trampolino;
• Guidoslitta;
• Ciclismo durante corse, gare e relative prove;
• Calcio durante la partecipazione a gare e relativi allenamenti per tesserati F.I.G.C. (esclusi i tornei di serie A, B, Prima Divisione - ex C1, Seconda Divisione - ex C2, D o Campionato Nazionale Dilettanti) o di altre associazioni od enti di promozione sportiva anche qualora gli stessi siano denominati o classificati per definizione come amatoriali;
• Go kart e Motocross (escluso l’Enduro);
• Xxx (vengono esclusi gli indennizzi per la perdita di denti, sfregi, deformazioni al viso).
Ai fini della presente estensione non trova applicazione la tabella di supervalutazione di cui alla Condizione Particolare 6.5, anche se richiamata in polizza su simplo di polizza mod. PA.025.380.
Fermo restando quanto previsto agli articoli:
• 4.3 - Caso di Invalidità Permanente (Tabella INAIL); oppure
• 6.4 - Tabella ANIA (se richiamata su simplo di polizza mod. PA.025.380),
ed a deroga di quanto disposto all’art. 5.1 - Franchigie per il caso di invalidità permanente parziale, resta comunque convenuto che, in caso di infortunio subito nel corso di una delle attività sportive sopra elencate:
• sulla parte di somma assicurata fino a Euro 250.000 non è dovuto alcun indennizzo per Invalidità Permanente Parziale pari o inferiore al 5% della Totale; se l’Invalidità Permanente Parziale supera il 5% della Totale, viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale;
• sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 250.000:
- per Invalidità Permanente Parziale pari o inferiore al 10%, non è dovuto alcun indennizzo;
- per Invalidità Permanente Parziale superiore al 10%, l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di Invalidità Permanente eccedente il 10%.
Qualora il grado liquidabile di Invalidità Permanente Parziale, tenuto conto anche di quanto disposto all’art. 4.1 in merito ai criteri di indennizzo in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti, sia pari o superiore al 65% della Totale, l’Impresa corrisponderà l’indennizzo come se l’Invalidità Permanente fosse Totale, pagando l’intera somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente.
6.11- Medico tirocinante, borsista
A parziale deroga dell’art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione, l’assicurazione è prestata a favore dei tirocinanti ospedalieri per le malattie contratte e gli infortuni subiti in servizio e per causa di servizio che abbiano comportato Morte o Invalidità Permanente.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Agli effetti della presente Condizione Particolare, i capitali assicurati prescelti per le garanzie “Morte” ed “Invalidità Permanente” da infortunio – riportati sul simplo di polizza mod. PA.025.380 - sono da intendersi prestati anche in caso di malattia professionale.
Limitatamente al caso di “Invalidità Permanente da Malattia”, il massimo esborso a carico dell’Impresa in nessun caso potrà eccedere € 260.000 per ciascun Assicurato.
Per Invalidità Permanente da Malattia si intende:
la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile, a seguito di malattia, della capacità dell’Assicurato di svolgere qualsiasi generica attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione.
Per Malattia si intende:
ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente riscontrabile.
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In relazione alla garanzia malattia si conviene che:
• l’operatività è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso o, se anteriore, dalla data di cessazione del servizio;
• sono esclusi dalla garanzia l’A.I.D.S., le nevrosi, le malattie mentali e quelle tubercolari nonché le radiodermiti e comunque le conseguenze dirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provenienti dalla accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti nonché le contaminazioni chimiche e biologiche;
• in caso di controversia è riservato al collegio arbitrale previsto dall’art. 7.2 anche l’accertamento che la malattia sia effettivamente insorta in servizio e per causa di servizio;
• non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 15% della totale; se invece l’Invalidità Permanente supera il 15% della totale viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale, sempre in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato.
6.12 - Opzione rendita
(opzionale, in alternativa alla Condizione Particolare 6.7 “Indennità aggiuntiva per grandi invalidità”)
L’Impresa, nel caso di sinistro liquidabile a termini di polizza, che determini una invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 65%, provvederà:
a) a corrispondere all’Assicurato il 50% della somma determinata secondo i criteri contenuti negli artt. 4.1 - Criteri di indennizzabilità e 4.3 - Caso di Invalidità Permanente (o Cond. Part. 6.4 - Tabella ANIA, se richiamata su simplo di polizza mod. PA.025.380);
b) a garantire all’Assicurato stesso una rendita vitalizia mediante l’emissione di una polizza vita sulla sua testa ed in suo favore, il cui premio lordo corrisponderà alla restante parte (50%) della somma spettantegli.
La rendita avrà decorrenza dalla data di pagamento della somma indicata sub a) e sarà corrisposta in rate posticipate secondo la rateazione scelta dall’Assicurato.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
In caso di morte dell’Assicurato nel corso di godimento di tale rendita nulla sarà più dovuto dall’Impresa.
L’importo delle rate di rendita sarà determinato in base al sesso e all’età dell’Assicurato e mediante l’applicazione delle tariffe vita in quel momento in vigore.
La tariffa vita adottata sarà quella alla cui emissione l’Impresa sarà autorizzata ed il cui utilizzo consentirà la costituzione della garanzia prevista dalla presente clausola.
6.13 - Adeguamento garanzia
Le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali degli indici dei “Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
• nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
• dalla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, le somme assicurate ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
• l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio all’Assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà dell’Assicurato e dell’Impresa di rinunciare all’aggiornamento della polizza, e le somme assicurate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
Ferma restando la disciplina del rapporto in caso di raddoppio degli importi inizialmente stabiliti, di cui al comma precedente, si precisa che qualora la variazione dell’indice comporti il superamento del limite di:
• Euro 800.000 per il caso di “morte da infortunio”;
• Euro 800.000 per il caso di “invalidità permanente da infortunio”;
• Euro 150 per il caso di “inabilità temporanea da infortunio;
• Euro 300 per il caso di “diaria da ricovero da infortunio”;
• Euro 25.000 per il caso di “rimborso spese sanitarie da infortunio”;
l’adeguamento garanzia cesserà di essere operante, restando inteso che le somme assicurate ed il relativo premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, l’Impresa proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Mancando l’accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali.
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7 - Condizioni che regolano il caso di sinistro
7.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale, deve essere fatta alla Direzione dell’Impresa o all’Agenzia cui è assegnata la polizza nel termine di 5 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato/Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente l’Impresa sul decorso delle lesioni.
Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato avviso all’Impresa, nei termini di cui sopra, mediante telegramma o lettera raccomandata.
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici dell’Impresa ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati sono a carico dell’Assicurato.
In caso di assicurazione presso diversi assicuratori (art.1910 del Codice Civile), il Contraente deve darne avviso a ciascuno di essi.
7.2 - Controversie e arbitrato irrituale
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio, le Parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente/Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
7.3 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito, con moneta legalmente in corso al momento del sinistro, presso la sede dell’Impresa o dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data della liquidazione.
Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Permanente è prevista la seguente procedura:
• entro 15 giorni dal ricevimento del certificato medico e/o relazione medico legale
attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti derivanti dall’infortunio, e comunque
entro 18 mesi dalla data di denuncia del sinistro, l’Impresa invia all’Assicurato raccomandata o PEC recante l’invito a visita medico legale.
• la proposta di liquidazione viene formulata nel termine di 60 giorni dalla data della visita medico legale predisposta dall’Impresa.
• entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione della proposta, l’Impresa trasmette all’Assicurato l’atto di transazione e quietanza.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto.
Nel caso in cui il rischio relativo alla polizza sia ripartito per quote fra più Imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta in polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.
7.4 - Anticipo indennizzi per il caso di invalidità permanente da infortunio
Trascorsi almeno 120 giorni dalla denuncia del sinistro, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere un anticipo, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, di importo non superiore al 25% del presumibile indennizzo, con il massimo di Euro 25.000, a condizione che:
- in base alla documentazione acquisita sia obbiettivamente accertabile che l’invalidità permanente è superiore al 30% della totale;
- non sia sorta alcuna contestazione sull’indennizzabilità del sinistro.
L’anticipo, che non può considerarsi impegno definitivo dell’Impresa sulla quantificazione del grado di invalidità permanente, sarà liquidato entro 30 giorni dalla richiesta.
7.5 - Cumulo di indennizzi in caso di sinistro
L’indennizzo per Inabilità Temporanea, Diarie da Infortunio, Rimborso Spese di Cura è cumulabile con quello per Morte o Invalidità Permanente.
L’indennizzo per Diaria da Gessatura è cumulabile con l’indennità assicurata per le garanzie Ricovero, Day Hospital e Inabilità Temporanea (qualora prestata per l’Assicurato) fino alla concorrenza di € 150 giornalieri.
Inoltre, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, l’Impresa corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello da corrispondere per il caso di Morte, ove questo sia superiore; non chiede il rimborso nel caso contrario.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Relativamente alla garanzia Invalidità Permanente se l’Assicurato, per causa indipendente dall’infortunio che ha determinato un’invalidità permanente a suo carico, decede:
• prima che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dall’Impresa, l’indennizzo verrà corrisposto ai beneficiari designati in polizza o, in assenza di designazione, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria, purché i postumi permanenti siano obiettivamente accertabili sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta;
• dopo che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dall’Impresa, l’indennizzo verrà corrisposto ai beneficiari designati in polizza o, in assenza di designazione, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria.
In caso di mancato accordo sull’accertabilità dei postumi permanenti e/o sulla loro quantificazione, resta salva la facoltà delle parti di ricorrere all’arbitrato irrituale.
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Classi di Professione | Codice Professione | Descrizione Professione |
E | 001 | Abbattitori di piante, addetti alla potatura |
C | 165 | Addetti in imprese di pulizia senza uso di impalcature esterne |
D | 164 | Addetti in imprese di pulizia con uso di impalcature esterne |
C | 166 | Addetti in lavanderia, pulisecco, tintorie e stirerie |
C | 004 | Agenti di assicurazione |
B | 002 | Agenti di cambio o di borsa, agenti immobiliari |
B | 003 | Agenti di commercio |
C | 005 | Agricoltori (proprietari, affittuari, ecc.) che non prendono parte ai lavori manuali |
D | 006 | Agricoltori che lavorano manualmente |
C | 169 | Agronomi |
A | 007 | Albergatori senza prestazioni manuali |
B | 008 | Albergatori con prestazioni manuali |
C | 009 | Allenatori sportivi |
A | 010 | Allevatori di animali che non prestano opera manuale |
D | 011 | Allevatori di equini, bovini, suini che prestano lavoro manuale |
C | 012 | Allevatori di altri animali o che comunque prestano lavoro manuale |
A | 013 | Amministratori di beni propri o altrui |
B | 014 | Analisti chimici |
D | 015 | Antennisti, riparatori (con installazione di antenne radio -TV) |
A | 016 | Antiquari senza restauro |
A | 017 | Architetti occupati prevalentemente in ufficio |
B | 018 | Architetti occupati prevalentemente all’esterno ma senza accesso ai cantieri |
C | 019 | Architetti che accedono anche ai cantieri |
B | 173 | Artisti di varietà, attori, musicisti, cantanti, agenti teatrali, ballerini (esclusi acrobati e circensi) |
B | 174 | Assistenti sociali |
D | 175 | Attrezzisti, macchinisti (settore spettacolo) |
B | 020 | Autisti di autovetture in servizio pubblico o privato, taxi, autoambulanza, autofunebri |
C | 021 | Autisti di autobus pubblici e da turismo, autocarri, motocarri, autotreni, autoarticolati senza carico e scarico |
D 022 Autisti di autocarri, motocarri, autotreni, autoarticolati con carico e scarico | ||
B | 023 | Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente |
C | 024 | Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio ecc. |
C | 038 | Autoriparatori (carrozzieri o meccanici), gommisti, vulcanizzatori |
B | 027 | Avvocati e procuratori legali |
C | 200 | Bagnini |
A | 181 | Bambini (0-5 anni) |
A | 028 | Xxxxxxxx, parrucchieri da donna |
B | 030 | Benestanti senza particolari occupazioni |
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8 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
B | 031 | Bidelli, Custodi di musei |
RD | 032 | Calciatori di serie X-X-X |
XX | 000 | Calciatori di altre serie o divisioni |
A | 034 | Xxxxxxxx, manicure, pedicure, estetisti |
B | 035 | Calzolai |
B | 036 | Camerieri |
D | 037 | Carpentieri in legno o ferro |
B | 039 | Casalinghe |
B | 040 | Casari |
B | 041 | Cave a giorno con o senza uso di mine: proprietari o addetti che non lavorano manualmente |
D | 042 | Cave a giorno senza uso di mine: proprietari o addetti che lavorano manualmente |
RD | 043 | Cave a giorno con uso di mine: proprietari o addetti che lavorano manualmente |
B | 185 | Certificatori di bilancio e revisori dei conti |
RD | 045 | Ciclisti: corridori dilettanti |
RD | 044 | Ciclisti: corridori professionisti |
A | 046 | Clero (appartenenti al) |
A | 047 | Commercialisti, Consulenti del lavoro |
B | 048 | Commessi viaggiatori e rappresentanti |
A | 050 | Concessionari auto-motoveicoli (solo vendita) |
C | 187 | Conciai, Pellettieri, Pelliciai |
B | 051 | Corniciai |
B | 052 | Cuochi |
B | 188 | Custodi/portieri di stabili, alberghi, musei e simili, uscieri |
D | 189 | Demolitori di autoveicoli |
A | 053 | Dirigenti occupati solo in ufficio |
A | 054 | Dirigenti occupati anche all’esterno escluso accessi a cantieri, ponti, impalcature ecc. |
B | 055 | Dirigenti occupati anche all’esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature ecc. |
A | 056 | Disegnatori occupati solo in ufficio |
B | 057 | Disegnatori che frequentano anche ambienti di lavoro |
B | 058 | Distributori automatici di carburante (gestori di) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili |
C | 059 | Distributori automatici di carburante (gestori di) con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili |
B | 060 | Domestici, collaboratori familliari |
C | 061 | Elettrauto |
D | 062 | Elettricisti che lavorano solo all’interno di edifici ed a contatto con correnti a bassa tensione (< 600 V. corrente continua, e < 400 V corrente alternata) |
D | 063 | Elettricisti che lavorano anche all’esterno di edifici ed a contatto anche con correnti ad alta tensione |
A | 064 | Enologi ed enotecnici |
RD | 191 | Esercito, marina militare ed aviazione, carabinieri (FF.AA.) |
A | 123 | Esercizi Commerciali: Abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti |
A | 127 | Esercizi Commerciali: Articoli ed apparecchi fotografici e di ottica, dischi e musica, strumenti musicali |
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ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
A | 124 | Esercizi Commerciali: Articoli in pelle, calzature |
B | 140 | Esercizi Commerciali: Bar, caffé, bottiglierie, proprietari / addetti a birrerie, enoteche, paninoteche |
A | 126 | Esercizi Commerciali: Cartolerie, librerie, edicole |
A | 133 | Esercizi Commerciali: Casalinghi, armi |
B | 135 | Esercizi Commerciali: Elettrodomestici, radio-TV, mobili, articoli igienico-sanitari: con o senza installazione ma esclusa la posa e riparazione di antenne |
A | 128 | Esercizi Commerciali: Farmacie e Farmacisti |
A | 134 | Esercizi Commerciali: Ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli |
A | 132 | Esercizi Commerciali: Frutta e verdura, fiori e piante |
A | 125 | Esercizi Commerciali: Giocattoli, articoli sportivi |
B | 129 | Esercizi Commerciali: Oreficerie, orologerie, gioiellerie |
B | 138 | Esercizi Commerciali: Panetterie, pasticcerie, gelaterie: per tutti compresa produzione propria |
B | 141 | Esercizi Commerciali: Ristoranti, trattorie, pizzerie |
A | 130 | Esercizi Commerciali: Rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria |
C | 139 | Esercizi Commerciali: Xxxxxxxxx, rosticcerie, macellerie, pescherie |
A | 131 | Esercizi Commerciali: Xxxxxxxxxxx, profumerie, drogherie, vini e liquori |
C | 066 | Xxxxxx solo a terra |
D | 067 | Xxxxxx anche su impalcature e ponti |
C | 068 | Facchini (portabagagli di piccoli colli) |
D | 069 | Facchini addetti al carico e scarico di merci in genere (portuali, doganali, ecc.) |
E | 000 | Xxxxxxxxx |
XX | 000 | Fantini |
B | 072 | Floricoltori |
A | 073 | Fotografi solo in studio |
B | 074 | Fotografi anche all’esterno |
B | 075 | Geologi |
A | 077 | Geometri occupati solo in ufficio |
B | 078 | Geometri occupati anche all’esterno ma senza accesso ai cantieri |
C | 079 | Geometri che accedono anche ai cantieri |
C | 080 | Giardinieri - Vivaisti |
B | 082 | Giornalisti (cronisti, corrispondenti), scrittori |
C | 083 | Guardiacaccia, guardiapesca, guardie campestri |
RD | 183 | Guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza |
RD | 086 | Guardie notturne, giurate, guardie armate, portavalori, investigatori privati, guardie del corpo, guardie forestali |
B | 196 | Guide turistiche |
C | 087 | Idraulici solo all’interno di edifici o a terra |
C | 088 | Imbianchini solo all’interno di edifici |
D | 089 | Imbianchini anche all’esterno di edifici e con uso di scale, impalcature e ponti |
A | 090 | Impiegati e quadri senza accesso a cantieri, officine, ponteggi, impalcature |
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ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
B | 091 | Impiegati e quadri con accesso a cantieri, officine, ponteggi, impalcature |
D | 093 | Imprenditori edili che possono prendere parte ai lavori |
B | 092 | Imprenditori in genere che non lavorano manualmente |
D | 094 | Imprenditori in genere che possono prendere parte ai lavori |
B | 199 | Indossatori e modelli |
B | 095 | Infermieri diplomati, paramedici |
A | 096 | Ingegneri occupati solo in ufficio |
B | 097 | Ingegneri occupati anche all’esterno ma senza accesso ai cantieri |
C | 098 | Ingegneri che accedono anche ai cantieri |
RD | 099 | Insegnanti di alpinismo, guide alpine |
B | 102 | Insegnanti di educazione fisica, sci, basket, tennis, scherma, ballo, atletica leggera, nuoto |
C | 100 | Insegnanti di equitazione |
C | 101 | Insegnanti di judo, karatè , od altri similari, insegnanti di atletica pesante ed arti marziali |
A | 103 | Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica professionale |
B | 104 | Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale |
B | 105 | Ispettori di assicurazione, scolastici ed in genere |
B | 107 | Istruttori di pratica (guida) di scuola guida |
A | 106 | Istruttori di teoria di scuola guida |
E | 108 | Lattonieri anche su impalcature e ponti, Idraulici anche all’esterno |
C | 109 | Litografi e tipografi |
A | 110 | Magistrati |
B | 111 | Magliaie |
D | 202 | Marinai - con o senza uso di macchine |
C | 112 | Marmisti (posatori), Xxxxxxxx, Piastrellisti, Palchettisti tutti solo a terra |
D | 113 | Marmisti anche su impalcature e ponti |
D | 122 | Muratori, Piastrellisti, Pavimentatori, Palchettisti anche su impalcature e ponti |
C | 114 | Massaggiatori, fisioterapisti |
B | 115 | Materassai |
B | 118 | Mediatori di bestiame |
B | 117 | Mediatori in genere (escluso bestiame) |
B | 195 | Medici tirocinanti, borsisti |
B | 119 | Medici (per i radiologi sono esclusi gli effetti sia interni che esterni delle emanazioni radioattive), Biologi e Psicologi |
D | 120 | Mobilieri: fabbricazione mobili in ferro |
D | 121 | Mobilieri: fabbricazione mobili in legno |
A | 142 | Notai |
B | 143 | Odontotecnici |
D | 116 | Operai (dipendenti) e lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti, con uso di macchine e accesso ad officine, cantieri ponteggi ed impalcature |
B | 144 | Ortopedici (fabbricanti di apparecchi) |
B | 000 | Xxxxxxxxxx |
XX | 000 | Palombari/sommozzatori |
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ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
B | 205 | Pensionati |
B | 147 | Periti liberi professionisti occupati anche all’esterno |
RD D | 206 148 | Personale del circo, giostre e simili Pescatori (pesca marittima costiera e d’acqua dolce) |
C | 207 | Restauratori ed antiquari con restauro (esclusi mobili e senza uso di impalcature) |
D | 208 | Restauratori ed antiquari con restauro con uso di impalcature |
C | 209 | Restauratori ed antiquari con restauro di mobili |
B | 151 | Riparatori elettrodomestici, computer, radio tv (esclusa posa e riparazione di antenne) |
D | 210 | Saldatori |
B | 152 | Sarti |
D | 000 | Xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx |
XX | 000 | Xxxxxxxxxx |
XX | 000 | Sportivi professionisti |
B | 216 | Studenti di scuola non professionale |
B | 215 | Studenti di scuola professionale |
B | 155 | Tappezzieri |
C | 217 | Topografi |
D | 218 | Tornitori |
C | 157 | Veterinari |
C | 158 | Vetrai |
B | 159 | Vetrinisti |
D | 160 | Vigili del fuoco |
C | 161 | Vigili urbani |
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ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Allegato1 - Tabella INAIL - INDUSTRIA
Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente
DESCRIZIONE | Percentuale |
Sordità completa di un orecchio | 15 |
Sordità completa bilaterale | 60 |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza | |
possibilità di applicazione di protesi | 40 |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa Tabella)
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 60% |
NOTE
1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5) In caso di afachia monolaterale:
a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
b) con visus corretto di 7/10 18%
c) con visus corretto di 6/10 21%
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d) con visus corretto di 5/10 24%
e) con visus corretto di 4/10 28%
f) con visus corretto di 3/10 32%
g) con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
DESCRIZIONE Percentuale
Stenosi nasale assoluta unilaterale 8
Stenosi nasale assoluta bilaterale 18
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30
Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione
dei movimenti del braccio 5
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto
in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto
in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40
Perdita del braccio:
a)per disarticolazione scapolo-omerale 85
b)per amputazione al terzo superiore 80
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70
Perdita di tutte le dita della mano 65
Perdita del pollice e del primo metacarpo 35
Perdita totale del pollice 28
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Perdita totale dell'indice 15
Perdita totale del medio 12
Perdita totale dell'anulare 8
Perdita totale del mignolo 12
Perdita della falange ungueale del pollice 15
Perdita della falange ungueale dell'indice 7
Perdita della falange ungueale del medio 5
Perdita della falange ungueale dell'anulare 3
Perdita della falange ungueale del mignolo 5
Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11
Perdita delle due ultime falangi del medio 8
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare 6
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DESCRIZIONE Percentuale
Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°:
a) in semipronazione 30
b) in pronazione 35
e) in supinazione 45
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:
a) in semipronazione 40
b) in pronazione 45
e) in supinazione 55
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea 18
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:
a) in semipronazione 22
b) in pronazione 25
e) in supinazione 35
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione
favorevole 45
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione
di un apparecchio di protesi 80
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore,
quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 65
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile
l'applicazione di un apparecchio articolato 55
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16
Perdita totale del solo alluce 7
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo
ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro
dito perduto è valutato il 3
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre
centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11
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T A B E L L A
I N A I L
ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
Note
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N O
T E
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
PB025380-CGA-EDZ-0119 - INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO