CITTA’ DI ASTI
CITTA’ DI ASTI
Convenzione per la gestione del canile comunale
Richiamate:
- la Legge n. 281 del 14/8/1991 e la Legge Regionale n. 34 del 26/7/1993 affidano ai comuni specifici compiti per la prevenzione del randagismo canino e la tutela degli animali che vivono nei territori di propria competenza;
- la Legge n. 266 del 11/08/1991 (Legge-quadro sul volontariato) e la Legge Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 del 29/08/1994 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
- le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 512 del 13/11/2012 e n.430 del 14/10/2014 con cui sono stati approvati gli indirizzi per l’affidamento della gestione del canile comunale sito in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 000;
- la Determinazione dirigenziale n. xxxx del xx/xx/2014 con cui si affida la gestione del canile comunale a ………………………………..
Tutto ciò premesso tra
…………………., nato ad ……….. il ../../…., Dirigente del Settore ………….
del Comune di Asti, il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, P.IVA 00072360050;
e
………………………………….. nato ad ……….. il ../../….,
……………………….dell’Associazione ………………….. – …………. –
………… – C.F. ………….. …
L'anno …………., il giorno ………..del mese di ……………. nella residenza comunale, ai sensi dell’art. 7 della Legge 266/1991 e dell’art. 9
della Legge Regione Piemonte n. 38/1994 si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto
1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione del canile comunale comprendente il canile rifugio e il canile sanitario ubicato in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 000, su area censita al foglio n. 99 particella n. 625 sub. 1-2, con soprastante immobile (certificato di agibilità n° 5547/2010/95 del 8.10.2010), costituito da :
- piano terra: palazzina composta di ingresso con vano scala di accesso al primo piano, ripostiglio, ufficio-segreteria, ricovero, corridoio, n. 2 laboratori veterinari, servizi igienici, aula, stanza, n. 7 blocchi di box coperti e locali accessori
- piano primo: aula polivalente, alloggio custode composto di atrio, soggiorno, disimpegno, ripostiglio, bagno e camera.
Del complesso fanno parte gli ambulatori sanitari, la cui gestione fa capo al Servizio Veterinario A.S.L. AT di Asti.
2. All’atto della consegna all’Associazione della struttura sopra indicata sarà redatto, a cura del Comune – Servizio Patrimonio, relativo verbale di consegna, firmato da entrambe le parti presenti, attestante lo stato e le condizioni dell’unità immobiliare e relative pertinenze.
3. L’attività di gestione dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91 ed alla Legge Regionale n. 34/1993 – con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 -, ispirandosi costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.
4. Nel canile comunale dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani accalappiati dal servizio di accalappiamento autorizzato dal Comune di Asti ed accompagnati da personale dei seguenti organismi: A.S.P., Corpo Polizia Municipale, Corpo Polizia di Stato, Corpo dell’Arma dei Carabinieri, Servizio Veterinario ASL AT di Asti, Presidio Multizonale di Polizia Veterinaria di Alessandria.
5. Potranno, previa verifica a cura dell’Ufficio Comunale preposto, trovare accoglienza gli animali di privati che, per motivi documentati, (es. malattia, ricovero, decesso, trasferimento in alloggio inadeguato, sfratto, condizioni economiche disagiate del proprietario), sono impossibilitati a continuare a detenerli. L’animale potrà essere restituito quando decadranno i motivi che ne impedivano la corretta detenzione.
6. I ritiri di cani accalappiati potranno essere effettuati fino al raggiungimento della capienza massima della struttura che è di 140 posti per il canile rifugio e di 20 posti per il canile sanitario.
7. L’Associazione dovrà provvedere al ritiro ed al ricovero dei cani accalappiati presso il canile sanitario per un periodo di 10 gg. per l’espletamento degli obblighi imposti dalla profilassi antirabbica. Nel canile sanitario il cane dovrà essere controllato a cura del Servizio Veterinario ASL AT per verificare se risulta tatuato o identificato elettronicamente mediante microchip e se presenta manifesti sintomi di zoonosi. Se le condizioni dell’animale lo richiedono, lo stesso dovrà essere sottoposto a cure, vaccinazioni o a interventi chirurgici a cura del medico veterinario nominato dall’associazione affidataria. Trascorso il 10° giorno di ricovero, il cane dovrà essere trasferito, a cura dell’Associazione dal canile sanitario all’attiguo canile rifugio dopo essere stato, a cura del Servizio Veterinario ASL AT:
a) identificato elettronicamente mediante microchip;
b) trattato per la tenia Echinococco;
c) vaccinato contro la Leptospirosi e la Rabbia.
8. Nel canile rifugio i cani dovranno essere collocati in box e gli stessi non potranno essere lasciati liberi negli spazi comuni o nei cortili di disimpegno. I cani ricoverati nel canile rifugio, non reclamati dai legittimi proprietari, potranno essere affidati ad un nuovo proprietario, tramite un affido provvisorio che avrà durata di 60 giorni. Dopo il 60° giorno l’affidamento diventerà definitivo.
Art. 2
Durata della convenzione
1. La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015 e validità fino al 31 dicembre 2017, salvo i casi di risoluzione disciplinati all’ articolo 9 della presente convenzione.
2. Alla data di scadenza della convenzione, la stessa si intenderà cessata senza necessità di disdetta da parte dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di prorogare la convenzione alle stesse condizioni, previo avviso da comunicarsi per iscritto all’Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine, nel caso in cui, alla scadenza della convenzione non si sia ancora conclusa la procedura per un nuovo affidamento.
3. Alla scadenza della convenzione l’Associazione dovrà restituire la struttura (l’unità immobiliare, le pertinenze e gli impianti) in buone condizioni d’uso e di manutenzione. Le parti della struttura eventualmente danneggiate dovranno essere ripristinate a spese dell’Associazione, senza che la stessa possa pretendere dal Comune alcun indennizzo o rimborso relativo ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
non autorizzati, nemmeno se saranno effettuati a titolo di miglioria dell’unità immobiliare. A cura del Comune - Servizio Patrimonio, sarà redatto un “Verbale di ripresa in consegna” della struttura, che sarà controfirmato da entrambe le parti presenti, attestante lo stato e le condizioni della stessa. Qualora l’unità immobiliare, le pertinenze o gli impianti dovessero risultare danneggiati l’Associazione sarà obbligata a rifondere al Comune gli eventuali danni risultanti dal predetto Verbale.
Art. 3 Obblighi dell’affidatario
1. L’Associazione, oltre agli adempimenti previsti all’art.1 della presente convenzione, nell’espletamento delle attività gestionali avrà l’obbligo:
a. di tenere il registro cartaceo e informatico dell’Anagrafe Regionale Veterinaria (ARVET) degli animali in ingresso al canile sanitario e in ingresso e uscita dal canile rifugio, regolarmente aggiornati, e alla tenuta dello schedario relativo agli affidi;
b. di promuovere l’affidamento a nuovi proprietari dei cani, già registrati e tatuati o identificati elettronicamente mediante microchip presso il canile sanitario, che avranno superato favorevolmente il prescritto periodo di osservazione e la cui proprietà non sia stata reclamata; l’affidatario dovrà controllare l’idoneità delle persone richiedenti l’affido allo scopo di garantire un’adeguata sistemazione del cane;
c. di individuare almeno un medico veterinario libero professionista convenzionato quale responsabile sanitario del canile, reperibile 24 ore su 24, il cui nominativo, numero e sede di iscrizione all’albo e recapito telefonico dovrà essere comunicato al Servizio Veterinario dell’ASL AT e al Settore Patrimonio, Ambiente e Lavoro della Città di Asti;
d. di consentire al personale del Servizio Veterinario dell’ASL AT l’accesso al canile sanitario e al canile rifugio;
e. di garantire l’apertura al pubblico dal lunedì alla domenica per un numero di ore non inferiore a 21 per visite guidate (nel rispetto delle misure di sicurezza). Gli orari di apertura al pubblico dovranno essere concordati con il Comune e dovranno essere esposti all’ingresso del canile;
f. di nominare un responsabile dell’organizzazione e della gestione del canile comunale e comunicarne il nominativo al Comune di Asti ed al Servizio Veterinario dell’ASL AT prima dell’avvio della gestione;
g. di comunicare al Servizio Veterinario dell’ASL AT l’eventuale sospetta insorgenza di malattie trasmissibili all’uomo e/o agli animali;
h. di provvedere a proprie spese alla sterilizzazione delle femmine prima di procedere all’affido;
i. di garantire la custodia e la vigilanza della struttura mediante personale incaricato anche dipendente. A tal uopo l’associazione affidataria dovrà individuare un custode della struttura, il quale avrà l’uso dell’appartamento ubicato al primo piano dell’immobile individuato nell’art. 1. Il custode della struttura si farà carico delle spese relative ai consumi di energia elettrica, telefono, acqua, riscaldamento rilevati da autonomi contatori, oltre al pagamento della tassa per il servizio raccolta rifiuti, relativo all’abitazione;
l. di assicurare la reperibilità 24 ore su 24 del custode o suo sostituto che, in caso di incidente stradale in cui sia stato coinvolto un animale d’affezione, presti la collaborazione necessaria al Veterinario del Servizio Veterinario dell’ASL AT ed all’operatore del Servizio Accalappiamento incaricato dal Comune di Asti per il ricovero dell’animale nell’ambito del
canile sanitario. Su indicazione del Servizio Veterinario dell’ASL AT, l’animale potrà essere ricoverato, quando necessario, presso l’ambulatorio del medico veterinario convenzionato con l’Associazione, reperibile 24 ore su 24;
m. di provvedere alla custodia ed a una adeguata alimentazione dei cani ricoverati presso il canile, assicurando un costante approvvigionamento di tutti i tipi di alimenti necessari a garantire il sostentamento degli animali, predisponendo un adeguato programma di alimentazione che preveda un razionamento bilanciato e differenziato, in base alla mole ed alle esigenze dietetiche dei cani ricoverati, in modo che siano soddisfatte pienamente le esigenze metaboliche di mantenimento ed eventuale crescita di ciascun animale, attenendosi alle disposizioni del medico veterinario convenzionato o del Servizio Veterinario dell’ASL AT;
n. di porre in essere tutti gli adempimenti, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione della convenzione, ai sensi dell’art.3 legge n.136 del 13/08/2010. A tal proposito l’Associazione dovrà comunicare al Comune di Asti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. L’associazione dovrà inoltre provvedere:
□ alla pulizia, disinfezione ed igienizzazione dei locali, delle strutture e di tutti gli ambienti adibiti all’ospitalità dei cani;
□ al pagamento delle spese telefoniche;
□ al pagamento dei farmaci, antiparassitari e vaccini per i cani ospitati nel canile;
□ a far pervenire, entro il 1 marzo di ciascun anno, rendiconto delle spese sostenute nell’anno precedente adeguatamente documentate.
Art. 4
Obblighi del Comune di Asti
1. Il Comune di Asti si farà carico direttamente:
a. delle spese per l’energia elettrica, acqua, riscaldamento e per il servizio raccolta rifiuti relative ai locali, alle strutture e pertinenze costituenti il canile comunale, fatto salvo quanto previsto al punto 9 dell’art. 3 della presente convenzione;
b. delle spese per la pulizia bimestrale e relativo spurgo dei pozzi e dei pozzetti di scarico;
c. delle spese per la disinfestazione e derattizzazione periodica del canile comunale;
d. delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ed impianti presenti nel canile comunale, nonché le spese per l’adeguamento del canile a nuove disposizioni normative che dovessero intervenire in materia.
2. Il Comune di Asti, per il sostegno delle attività oggetto della presente convenzione, erogherà un rimborso annuo per le relative spese documentate, comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa e del rimborso delle spese documentate di smaltimento delle carcasse dei cani deceduti presso il canile comunale e dei gatti morti provenienti dalla colonia felina protetta del Cimitero Urbano. Il rimborso è determinato sulla base del contributo pari a €. 1,08 per abitante residente nel Comune di Asti, riconfermando quindi l’importo unitario degli ultimi anni, e calcolato in
€.83.530,00 in base agli abitanti residenti nel Comune di Asti al 31
dicembre 2013. Il rimborso verrà erogato in rate mensili di uguale importo, ad esclusione dell’ultima rata il cui pagamento verrà effettuato successivamente alla presentazione del rendiconto di cui all’art. 3 “Obblighi dell’affidatario”, ultimo periodo. Detto rimborso potrà essere eventualmente rideterminato in relazione alla necessità di adeguamento della spesa unitaria (€.1,08), sulla scorta di apposita istruttoria del servizio comunale competente sulla base delle spese documentate dall’organizzazione per lo svolgimento dell’attività convenzionata.
Art. 5 Custodia temporanea
1. L’Associazione potrà accogliere e tenere in custodia temporanea, a pagamento, presso il canile comunale cani di proprietà. Il servizio di pensione dovrà essere effettuato in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, in ottemperanza ai disposti delle normative vigenti e solamente nel caso di comprovata disponibilità di posti in esubero e se tali ricoveri non saranno incompatibili con lo svolgimento dell’ordinaria attività del canile.
Art. 6
Osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale
1. L’Associazione dovrà utilizzare per l’espletamento di tutte le attività gestionali del canile comunale personale in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni connesse con la gestione siano adeguatamente eseguite con regolarità ed in modo che gli animali siano accuditi in maniera tale da assicurarne idonee condizioni di salute e benessere. Potrà comunque impiegare, oltre al personale volontario lavoratori dipendenti per i quali dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia di lavoro
subordinato. In tal caso l'Associazione è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.
2. E’ fatto obbligo all’Associazione di corrispondere all’eventuale personale dipendente la retribuzione ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e di osservare, nei riguardi degli stessi, tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di lavoro. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici potrà essere richiesta all’Associazione in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune di Asti.
3. L’Associazione dovrà tenere un elenco aggiornato di tutto il personale, compresi i volontari, che opera all’interno della struttura e per ogni persona dovranno essere indicati: cognome e nome, ruolo, mansione, giorni ed orario di presenza, inquadramento giuridico.
4. L’Associazione è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt.15 “Misure totali di tutela”, 16, 17, 18 e 19 del D.lgs 81/2008 e si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro ed a tal fine dovrà predisporre, sulla base dei fattori di rischio esistenti nell’ambiente in cui l’Associazione dovrà operare e delle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dal Comune ed individuati nel DUVRI, il Piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori sottoscritto dal legale rappresentante, ai sensi dell’art.26 I^ comma lett. B) del D.LGS. 81/2008
5. L’amministrazione si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma precedente.
6. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni di qualsiasi genere, l’Associazione dovrà adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l’incolumità degli operatori, delle persone comunque addette agli interventi e dei terzi, ivi compresi le attività di prevenzione incendi ed evacuazione e/o pronto soccorso in caso di emergenza. In particolare l’Associazione dovrà dotare gli operatori impegnati nella struttura comunale di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale e dovrà provvedere ad una adeguata informazione e formazione degli operatori volontari e dipendenti.
Art.7
Obblighi assicurativi e responsabilità
1. L’Associazione assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’affidatario stesso, quanto dell’Amministrazione comunale che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle attività gestionali, anche se eseguite da parte di terzi. A tal fine l’Associazione dovrà stipulare a proprie spese idonea polizza assicurativa Responsabilità Civile per il rischio infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione a favore degli associati e volontari addetti al servizio.
2. L’Associazione dovrà, altresì stipulare a proprie spese idonea polizza Responsabilità Civile verso terzi al fine di tenere indenne il Comune di Asti da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che potrebbero
essere provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Art.8
Accordi con altri comuni
1. Nel corso della durata contrattuale il Comune di Asti potrà stipulare eventuali accordi con altri comuni limitrofi interessati ad usufruire del canile municipale, tenuto conto della capienza dello stesso, previa definizione dei relativi aspetti gestionali e finanziari.
Art.9
Risoluzione della convenzione
1. Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
2. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:
□ per inosservanze delle disposizioni normative vigenti;
□ a seguite di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione;
□ sopravvenuti mutamenti di carattere organizzativo.
Art.10
Controlli e vigilanza struttura
1. Il Servizio Veterinario dell’A.S.L. AT effettuerà le prescritte ispezioni di legge con periodicità almeno trimestrale. Il canile sarà soggetto a controlli da parte del presidio Multizonale di Profilassi e Polizia veterinaria di Alessandria.
2. L’Amministrazione comunale, inoltre, potrà effettuare nei modi e nei tempi ritenuti opportuni controlli specifici e verifiche ispettive avvalendosi
anche di personale consulente al fine di verificare l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l’adempimento di ogni attività prevista dalla presente convenzione.
Art. 11 Variazioni
1. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, dovrà essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
Art. 12
Spese di registrazione
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ed il relativo onere sarà a carico dell’Associazione .
Si da atto che la presente convenzione è stata letta, approvata e sottoscritta dalle parti.
Per il COMUNE DI ASTI Per L’Associazione ……….
Il Dirigente ………………………………
……………………………