COMUNE DI LOANO (PROVINCIA DI SAVONA)
COMUNE DI LOANO (PROVINCIA DI SAVONA)
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO ADIBITO AL GIOCO DELLE BOCCE SITO IN LOCALITA’ PONTASSI (VIA ALBA) DEL COMUNE DI LOANO.
ART.1
(Oggetto dell’affidamento)
Il capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione del complesso sportivo adibito al gioco delle bocce sito in località Pontassi di questo Comune ( Via Alba ), (foglio n.16 mappale 450 fabbricato rurale di mq.7foglio n.16 mappale 504 terreno mq. 5510foglio n.16 mappale 1841 mq. 4401 e così per complessivi mq. 9918) composto da:
area all’aperto con recinzione in rete metallica supportato da un telaio in acciaio tubolare verniciato sostenuta su cordolatura in c.a. comprendente:
n.8 campi scoperti con fondo asfaltico ricoperto di sabbia completi di porta bocce e ferma bocce,
n.1 impianto di illuminazione notturno composto da n.4 pali e n.8 corpi illuminanti da 250 W,tribuna in cemento e w.c. (si precisa che i locali garage posti sotto le tribune ad eccezione di n° 1 w.c. restano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale)
struttura prefabbricata con pilastri e travi in c.a., tamponatura in blocchetti vibrocompressi, copertura in lamiere ondulate di alluminio comprendente:
1) n.8 campi coperti con fondo asfaltico ricoperto di sabbia, completi di porta bocce e ferma bocce,
2) recinzione con muretto in c.a. corredato di pannelli metallici e plexiglas,
3) impianto di illuminazione
4) impianto antincendio,
5) impianto irrigazione campi,
6) tribune in c.a. complete di rivestimento in gomma antisdrucciolo , sedili in plastica, ringhiere
7) campo ingresso, bar, veranda costituiti da un locale atrio, ingresso, biglietteria, locale bar con servizi annessi, locale bar-veranda,
8) arredo completo del locale bar,
9) spogliatoi costituiti da n.3 locali (n.2 spogliatoi atleti più n.1 spogliatoio arbitri completi di docce e w.c.)
10) bagni per il pubblico e spettatori disabili di cui n.6 a piano terra, n.2 locale bar, n.8 piano gradinate,
11) locale infermeria,
12) magazzini posizionati sotto la tribuna lato levante,
13) impianto idrico – sanitario,
14) impianto di riscaldamento a termoventilazione,
15) moduli per installazione di pavimento flottante in legno finalizzato a rendere la struttura idonea per lo svolgimento di eventi di spettacolo o di altri sport (solo a cura e spese del concessionario) così come a cura e spese del concessionario in caso di tale mutamento di utilizzo sono gli oneri per l'ottenimento dell'agibilità e le relative autorizzazioni
struttura esterna realizzata in c.a. e tamponatura in blocchetti vibrocompressi comprendente i seguenti locali termici:
1) n.1 locale a disposizione ENEL,
2) n.1 locale per posizionamento quadri elettrici
3) n.1 locale per la centrale termica,
parcheggi scoperti in area tangente alla strada Via Alba,
Piazza pedonale con sistemazione a verde e posteggio completo di impianto di illuminazione notturna.
ART.2
(Finalità della gestione)
La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva ed allo spettacolo sia di natura sportiva che ricreativa, compatibile con la presenza di un pubblico per un'agibilità di 400 spettatori che devono prendere posto esclusivamente sulle sedute. E' acquisibile autorizzazione, dietro presentazione di apposita domanda da presentarsi se del caso a cura del gestore ovvero dell'organizzatore dell'evento per l'ampliamento del numero di ingressi a seguito dell'installazione del pavimento flottante e l'installazione di struttura a norma per l'organizzazione di eventuali iniziative in programma (sedie, tribune, palchi, service). Tali installazioni sono ammesse solo se realizzate ad esclusiva cura e spese del gestore e/o del soggetto organizzatore nel rispetto delle vigenti normative.
L'Associazione si impegna ad ammettere all'utilizzo dell'impianto anche associazioni non affidatarie in ottemperanza al vigente TU 40/2009 Regione Liguria. E' in tal caso in facoltà del gestore richiedere un canone d'uso secondo le tariffe approvate dall'amministrazione.
Il concessionario dovrà impegnarsi a sostenere il Comune di Loano nello svolgimento di tutti i progetti legati a Loano città dello sport che mette al primo piano l'attività sportiva come strumento di crescita e sviluppo della collettività.
L'aggiudicatario si impegna a consentire la chiusura delle attività programmate nella stagione sportiva in essere all'atto dell'aggiudicazione programmata nel corso della precedente gestione.
Il concessionario deve trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno all'amministrazione comunale dettagliato programma della stagione agonistica successiva. Sono escluse dal programma le attività dipendenti da calendari federali ancora in corso di elaborazione alla predetta data.
Il programma dovrà indicare gli orari di apertura dell'impianto, orari riservati al pubblico articolati in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e garantire la migliore fruizione .
E' in facoltà dell'amministrazione richiedere di apportare modifiche alla programmazione . Il concessionario entro il 30 settembre di ogni anno trasmette relazione analitica riferita ai dati numerici sull'utilizzo degli impianti definiti per tipologia di attività svolta, numero di accessi, numero eventi.
ART. 3
(Durata dell’affidamento)
L’affidamento viene effettuato, per un periodo di anni tre con possibilità di ripetizione per anni due ai sensi dell'art. 63 comma 5 dlgs 50 del 2016.
E' in facoltà dell'amministrazione concedere proroga tecnica nelle more del nuovo affidamento anche al fine di permettere la conclusione dell'anno agonistico.
Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento degli impianti sportivi, l'amministrazione, ad avvenuta aggiudicazione e a suo insindacabile giudizio potrà valutare, come di seguito, una maggiore durata del contratto a fronte di un piano di investimenti superiore ad euro 50.000,00 su tre anni di gestione:
− fino a un massimo 15 anni a fronte di un progetto di investimenti debitamente validato dall'ufficio tecnico comunale per un importo uguale o superiore a 150.000,00 euro;
− fino a un massimo 10 anni a fronte di un piano di investimenti fra i 50.000 e i 150.000 euro. Il piano degli investimenti proposti dovrà essere validato dall'Ufficio tecnico comunale e la durata della concessione sarà determinata da quest'ultimo in rapporto al piano di ammortamento dell'investimento.
In caso di mancato rispetto della programmazione delle opere, nonostante formale diffida ad adempiere, l'amministrazione avvierà la procedura di revoca così come previsto dal capitolato. Eventuali opere eseguite restano di proprietà della pubblica amministrazione senza che il concessionario possa pretendere alcunché.
ART.4
(Consegna e custodia)
La consegna del complesso sportivo, verrà fatta constatare da apposito verbale, da redigersi in contradditorio tra un rappresentante del Comune e uno dell’affidatario.
Al momento della consegna sarà inoltre redatto un apposito verbale di inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed arredi, che vengono affidati all’affidatario.
Il complesso sportivo viene consegnato nello stato di consistenza attuale e l’affidatario assume nei confronti del concedente le seguenti obbligazioni relativamente all’uso:
di servirsene per l’uso del gioco delle bocce;
di utilizzare l’impianto sportivo disciplinando autonomamente l’attività sportiva del gioco delle bocce (campionati, coppe amichevoli, allenamenti) ovvero attività sportive/di spettacolo, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste dalle vigenti normative. Il concessionario è costituito custode degli impianti in affidamento ed è quindi responsabile a norma degli artt. 2043,2049 e 2051 del codice civile di ogni conseguenza.
Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero segnalando tempestivamente la problematica all'amministrazione.
Il concessionario avrà cura di verificare che gli accessi alla struttura non superino il numero degli spettatori previsti dal vigente certificato di agibilità ovvero dalla licenza rilasciata dalla commissione di vigilanza nell'ipotesi di eventi temporanei.
ART.5
(Personale)
Per l’adempimento degli oneri tutti di cui alla presente concessione l’affidatario si impegna ad utilizzare propri soci in possesso dei necessari requisiti per l’espletamento delle relative mansioni ovvero idoneo personale in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi secondo le disposizioni di legge. Il concessionario deve farsi carico di tutti i relativi oneri. Il Comune di Loano è in ogni caso sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d’opera poste in essere per qualsiasi natura tra il gestore ed i terzi con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 cod. civ..
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Il concessionario si impegna altresì alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni previste dal dlgs 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Per tutta la durata della concessione il concessionario è tenuto alla designazione dei soggetti incaricati della prevenzione incendi e farsi carico del conseguimento degli attestati previsti per legge.
I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate all'ufficio sport con obbligo del relativo aggiornamento in caso di cambiamenti.
Per il regolare funzionamento dell'impianto il concessionario si impegna a garantire la presenza del seguente personale minimo dedicato (tali ruoli possono essere ricoperti anche da associati):
1. un direttore tecnico e referente nei rapporti con l'amministrazione comunale in possesso di diploma ISEF o diploma di laurea in scienze motorie con esperienza almeno triennale
2. custode con garanzia di presenza giornaliera nell'impianto (orario determinato in base alle giornaliere esigenze anche compatibilmente con gli eventi in programma)
3. 1 addetto servizi bar ristorante.
Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le disposizioni di cui al dlgs 39 del 2014 (decreto antipedofilia).
Nel caso di organizzazione di iniziative a pagamento (anche su iniziativa del Comune di Loano) è fatto obbligo al gestore curare il servizio biglietteria con proprio personale.
ART. 6
( Proprietà dei mobili)
Tutti gli impianti mobili, le attrezzature, gli arredi, della presente convenzione, esistenti al momento della consegna, sono e rimarranno di proprietà del Comune stesso, compresi quelli eventualmente acquistati dal Gestore per sostituzione di arredi /attrezzature vetuste o deteriorate, senza che lo stesso possa vantare diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, intendendosi tali adduzioni quale elemento compensativo della gestione affidata con la presente.
ART. 7
(Trasformazione del complesso sportivo)
Resta inteso che l’affidatario non potrà apportare alcuna modificazione degli impianti affidati in gestione senza il preventivo consenso scritto del Comune. In particolare non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse salvo le opere e gli interventi migliorativi approvati e validati con l'offerta tecnica.
ART.8
(Custodia pulizia e manutenzione ordinaria)
L’affidatario dovrà provvedere, ai fini di una buona conservazione del complesso sportivo, oggetto della presente convenzione:
- alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti dati in affidamento nonché tutti gli altri oneri ed incombenti inerenti e conseguenti, oltre beninteso l’adempimento e la esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionali gli impianti all’uso cui essi sono destinati.
A tale riguardo, il Gestore provvederà all’espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione secondo gli schemi seguenti:
Campi di gioco coperti e scoperti
- tracciatura dei campi,
- mantenimento ottimale dello strato di sabbia sopra il manto asfaltino.
Arredi campi
1) Recinzioni
- pulitura plexiglas
- tenditura delle reti,
- brossatura e verniciatura pali e ringhiere recinzione in base allo stato di necessità.
Illuminazione
- sostituzione dei corpi illuminanti ed accessori elettrici, compreso lampade
Impianti termici
- riparazione e sostituzioni di pezzi in genere al fine di consentire la perfetta efficienza e rendimento
Tubazioni irrigazione campi
- riparazione e/o sostituzioni tubi ed accessori;
Opere murarie, edifici
- limitati interventi per muri, tetti, pavimenti, tubazioni.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
- riparazione intonaci,
- eventuali impermeabilizzazioni tetti e muri,
- riparazione e/o sostituzione rivestimenti e pavimentazioni,
- riparazione e/o sostituzione accessori idraulici e sanitari,
- riparazione e/o sostituzione tubazioni ed accessori,
- riparazione e/o sostituzione elementi impianto elettrico,
- tinteggiature esterne.
Aree esterne
- pulizia canalizzazioni di drenaggio pluviale,
- riparazione pavimentazioni,
- riparazione recinzioni,
-Interventi di giardinaggio
- Irrigazione manuale piante e siepi,
- estirpazione erbacce in aiuole, con esclusione di interventi specialisti da giardiniere quali rinnovo piante, aiuole e ciotole, semina zone prato, potature piante che saranno invece eseguiti a cura del Comune .
Oneri generali di custodia:
dovrà essere garantita la presenza di apposito personale per tutta la durata di utilizzo degli impianti e garantire l'apertura dei cancelli alle ore 7.00 e chiusura alle ore 23.00
Si precisa che restano a carico esclusivo dell’affidatario tutti gli oneri inerenti la gestione e specificatamente:
- spese per il personale,
- spese per il rifornimento idrico,
- spese per fornitura di materiali di pulizia e disinfezione,
- spese per acquisto materiali occorrenti per l’ordinaria manutenzione. In caso di utilizzo dell'impianto in modo polivalente:
installazione con proprio personale (salvo il caso in cui l'evento sia organizzato direttamente dal Comune) del pavimento flottante, pulizia del pavimento a termine dell'installazione e prima della posa delle sedie, sistemazione sedie (fornite dal Comune solo in caso di eventi organizzati direttamente dall'ente), installazione delle strutture necessarie allo svolgimento dello spettacolo a cura e spese dell'organizzatore, disbrigo pratiche autorizzatorie a cura dell'organizzatore dell'evento e rimozione di tutte le strutture al termine dell'evento (compreso pavimento flottante).
Si precisa che le spese di energia elettrica e riscaldamento sono poste a carico dell'amministrazione comunale in quanto il Comune di Loano partecipa al progetto comunitario Prosper e di tale esborso è tenuto conto nel piano economico finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 96 del 12.10.2017. Resta inteso che annualmente la società affidataria dovrà rimborsare al Comune di Loano le spese di riscaldamento ed utenze eccedenti di importi riportati nel pianto economico finanziario predetto.
ART.9
(Manutenzione straordinaria)
I lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti, cattiva manutenzione e/o carenze imputabili all’affidatario, l’eventuale adeguamento degli impianti a disposizioni di legge nonché l’eventuale nuova costruzione o sostituzione di opere ed impianti ritenuti necessari, saranno eseguiti a cura e spese dell’Amministrazione Comunale.
ART.10
(Inagibilità dell’impianto conseguente a lavori)
In qualunque momento il Comune di Loano con idoneo preavviso anche verbale potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l’impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dall’affidatario al Comune.
Art.11 (Disponibilità al Comune)
L’affidatario si obbliga a mettere comunque a disposizione gli impianti e le relative attrezzature al Comune qualora lo stesso intenda svolgere manifestazioni anche a scopo promozionale e turistico, previa congrua (non meno di 10 giorni) comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale senza che ciò comporti deroghe agli obblighi assunti dal gestore stesso nell’ambito della presente convenzione e senza oneri aggiuntivi per il Comune di Loano.
Inoltre l’affidatario consentirà l’eventuale uso gratuito degli impianti alle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito di un progetto concordato con le scuole, gli Organi competenti della Civica Amministrazione e l’affidatario.
ART.12
(Pubblicità)
All’affidatario è data la facoltà di installare, all’interno degli impianti, mezzi di divulgazione pubblicitaria, sia visiva che sonora, nel rispetto delle leggi e di regolamenti vigenti in materia, a condizione che tali mezzi non cagionino danni agli impianti.
Al fine di salvaguardare gli aspetti estetici degli impianti, la pubblicità a mezzo di tabelloni e/o striscioni dovrà avvenire con strutture delle stesse dimensioni in altezza ed in lunghezza, singoli e/o in moduli continui e/o attigui.
Non sarà in nessun caso consentita pubblicità con scritte sui muri e/o strutture in c.a. e/o acciaio. Dovrà comunque essere richiesta la preventiva autorizzazione al Comune.
ART.13
(Proventi della gestione)
Restano di esclusiva competenza dell’affidatario gli introiti derivanti da: noleggio campi,
quote associative, gestione bar, pubblicità,
eventuali quote derivanti dall’attività agonistica contributi derivanti da enti e privati
ART.14
(Oneri a carico del Comune- rapporti economici )
A titolo di corrispettivo per le spese connesse alla gestione ( custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, utenze acqua e tutte le spese dettagliate nel piano economico finanziario approvato dalla Giunta Comunale ed allegato al disciplinare di gara poste a carico del concessionario ) il Comune di Loano corrisponderà all’affidatario medesimo un importo annuo di Euro (base d'asta a ribasso euro 4.000,00 oltre IVA. La quantificazione del corrispettivo tiene conto degli introiti derivanti al gestore dall’esercizio dell’attività di bar ma anche dell'esigenza di conferire alla struttura finalità sociali così come esplicitato all'art. 2.
Il pagamento della predetta somma verrà corrisposto dal comune al concedente in due rate semestrali ed al fine del riconoscimento del suddetto corrispettivo il concessionario dovrà produrre apposita fattura corredata da rendicontazione quietanzata delle spese sostenute.
Per quanto riguarda le utenze di luce e riscaldamento il Comune di Loano provvederà al pagamento delle stesse fino alla concorrenza degli importi indicati nel piano economico finanziario (luce euro 10.000,00 e riscaldamento euro 7.000,00). Eventuali spese che dovessero superare tali importi dovranno essere rimborsati dall'aggiudicatario all'ente che provvederà a presentare opportuno rendiconto entro un mese dalla redazione del bilancio consuntivo.
L’utilizzo dei locali destinati a bar è subordinato alle seguenti condizioni:
a) L’affidatario dovrà sostenere tutte le spese relative agli arredi ed agli impianti del bar pizzeria ed in caso di sostituzione dei materiali non potrà pretendere alcunché dal Comune di Loano;
b) Il gestore dovrà sostenere le spese di gestione del servizio bar , pulizia e custodia e le relative spese di funzionamento, comprese le spese per il personale necessario che dovrà essere in regola sulla base delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro;
c) il gestore si accollerà le spese relative ai consumi (acqua,) nonché le spese del telefono per cui provvederà a propria cura e spese alla stipula dei relativi contratti con gli enti erogatori;
d) saranno a carico del gestore tutte le spese per le riparazioni straordinarie causate da imperizia, negligenza e cattivo uso;
e) il gestore dovrà essere regolarmente iscritto al REC ed essere in possesso della licenza di esercizio pubblico; detta licenza d’esercizio pubblico è vincolata al locale del bar , ragion per cui il rilascio del locale in parola per qualsiasi causa comporterà il deposito e decadenza della licenza; la medesima licenza di esercizio pubblico è altresì vincolata alla concessione degli impianti sportivi di cui alla presente convenzione, quindi la decadenza o la revoca di detta concessione, per qualsiasi causa, comporterà ugualmente il deposito e la decadenza della licenza, nonché la cessazione dell’uso del locale bar ;resta inteso che anche l’eventuale contratto di affitto di azienda è operante limitatamente al periodo di concessione dell’impianto ed il gestore dovrà pertanto aver cura di inserire nel relativo contratto apposita clausola
f) gli orari di apertura e chiusura del bar, nonché la chiusura dei cancelli, saranno fissati dal gestore in accordo con l’affidatario e con l’Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa in vigore ;
g) i prezzi delle consumazioni dovranno essere esposti in modo visibile e non devono superare quelli di mercato privati degli esercizi pubblici
h) il gestore ha l’esclusiva, salvo diversi accordi con l’affidatario e l’amministrazione comunale, per l’allestimento in tutta l’area di pertinenza degli impianti, idonei punti di ristoro temporaneo;
i) alla scadenza della convenzione l’affidatario, o per esso il gestore dovrà rendere liberi i locali del bar asportando l’arredamento, le attrezzature, le scorte, e quanto altro di loro proprietà.
ART.15
(Titolarità della licenza di esercizio del bar)
La titolarità della licenza di esercizio del bar rilasciata dal Comune di Loano sarà assentita all’affidatario, che potrà disporne la gestione anche mediante contratto di affitto di azienda di durata non superiore al presente affidamento previo nulla osta dell'amministrazione comunale che verrà rilasciato in esito all'espletamento dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs 50 del 2016 e del durc regolare
Eventuali sostituzioni di attrezzature e mobili all'interno del bar a causa di guasti/vetustà sono a carico del gestore, che non potrà vantare alcun indennizzo nei confronti dell'amministrazione. Al termine della gestione anche le eventuali attrezzature acquistate dal gestore resteranno di proprietà dell'amministrazione senza diritto ad alcun rimborso da parte del gestore.
ART.16
(Tariffe )
Le tariffe relative al noleggio dei campi nonché la disponibilità della struttura per eventi dovranno essere approvate dall’Amministrazione Comunale
ART.17
(Controlli dell'amministrazione )
L'amministrazione a mezzo propri funzionari o incaricati autorizzati potrà accedere liberamente all'impianto in qualunque tempo senza obbligo di preavviso allo scopo di accertare:
l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste dal capitolato e dalla proposta formulata in sede di offerta tecnica
la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia ed adeguarlo alle prescrizioni di leggi e regolamenti
le modalità di esecuzione di interventi di manutenzione
A tale scopo deve essere consegnata copia di tutte le chiavi dell'impianto in due esemplari (una copia sarà a disposizione dell'ufficio patrimonio ed una copia del comando polizia municipale)
A seguito di ispezioni e controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o situazioni di pericolo, l'amministrazione intima al concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti per garantire la sicurezza. Nelle more dell'esecuzione dei lavori e per tutti i casi di emergenza è facoltà dell'amministrazione interdire l'accesso agli utenti senza che il concessionario possa pretendere alcun risarcimento.
ART.18
(Garanzie assicurative e responsabilità)
Il Comune di Loano declina ogni responsabilità fatta valere nei suoi confronti da parte di terzi per danni e/o molestie a persone ed a cose, causate e/o derivanti dall'esecuzione del servizio, ivi compresi per i danni verso gli utenti nonché verso terzi.
L’affidatario sarà, infatti, personalmente e direttamente responsabile sia verso terzi sia verso il Comune per ogni e qualsivoglia responsabilità senza riserve ed eccezioni per danni che si dovessero verificare a persone e cose nel corso delle attività da lui programmate. In caso di concessione a terzi la responsabilità deve intendersi in solido con il medesimo.
Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti e mancanze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti. Il concessionario ( e il sub concessionario in caso di sub gestione bar)
prima di dare corso all’esecuzione del contratto, deve produrre copertura assicurativa di euro 1.000.000,00 per RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) per l'attività da svolgere, per l’intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:
− contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell’impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità permanente;
− per responsabilità civile verso terzi, inclusa l’Amministrazione Comunale, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell’attività;
− per l’assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi.
ART.19
(Inadempienze , penali e revoca)
Nel caso di accertata carenza di custodia, pulizia e manutenzione del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, accertato il mancato pagamento delle utenze ovvero dei fornitori, il concedente sospenderà il pagamento del dovuto sino all’adempimento di quelle prescrizioni impartite dall’Ufficio Comunale competente.
Il Comune di Loano si riserva di contestare gli inadempimenti a mezzo di raccomandata/pec. A seguito di due contestazioni scritte, prive di motivate giustificazioni, il Comune di Loano è legittimato ad avviare la revoca della concessione.
A tale riguardo il concedente si riserva il controllo sulla gestione degli impianti a mezzo dei propri funzionari così come dettagliato all'articolo 17.
L'inadempienza al presente capitolato o comunque agli obblighi contrattuali comporterà l'applicazione di una penale da un minimo dell’1% della compartecipazione economica fino ad un massimo del 10% a seconda della gravità dell'inadempienza, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la società aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento della compartecipazione , relativo all’intero periodo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Comune di Loano, a mezzo di rapporti scritti proposti dai predetti funzionari, accerti che l’affidatario abbia contravvenuto alle condizioni generali e particolari cui il presente affidamento è subordinato, diffiderà l’affidatario ad eliminare gli inconvenienti relativi e, in caso di recidiva dei fatti contestati o inadempienza agli ordini impartiti per il rispetto dell’affidamento potrà comminare la revoca della gestione medesima.
Dichiarata la revoca, l’affidatario non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.
ART.20
(Controversie)
Per quanto non previsto e non espressamente pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme di legge e qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, non risolvibile in xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxx/XXX Xxxxxxx nell'ambito delle rispettive competenze.
ART.21
(Spese )
Sono a completo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia , di registrazione e dei diritti di segreteria.
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata autenticata con registrazione on line. A carico dell'affidatario è il pagamento delle bollatura forfettaria di € 45,00 oltre le spese di imposta di registro e diritti di segreteria.