AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
284|2017 - Deliberazione PAT/RFSPGC-07/07/2017-0379475 - Allegato Utente 3 (A03)
AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
FORNITURA DI DISPOSITIVI E STRUMENTI PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE DI
BRACHITERAPIA PROSTATICA INTERSTIZIALE OCCORRENTE ALL’UNITA’ OPERATIVA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DELL’OSPEDALE DI TRENTO
CAPITOLATO SPECIALE
- PARTE AMMINISTRATIVA –
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto .- 3 -
Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento ...................................................- 3 - Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore ....................................................................................................- 4 -
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi ....................................................................- 6 - Art. 6 – Durata del contratto..........................................................................................................................- 7 -
Art. 11 – Avvio dell’esecuzione del contratto ...............................................................................................- 8 -
Art. 14 – Modalità di fatturazione e pagamento ............................................................................................- 9 -
Art. 16 – Garanzia definitiva .......................................................................................................................- 11 -
Art. 17 - Xxxxxxxxxx e cessione ...................................................................................................................- 12 -
Art. 18 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore.................................................................- 12 - Art. 19 – Inadempimenti e penalità .............................................................................................................- 13 -
Art. 20 – D.U.V.R.I. ....................................................................................................................................- 14 - Art. 21 – Elezione di domicilio dell’appaltatore .........................................................................................- 14 -
Art. 25 – Risoluzione del contratto e clausole di risoluzione espressa........................................................- 15 - Art. 26 – Recesso.........................................................................................................................................- 16 -
Art. 27 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip ...........................................................- 16 - Art. 28 – Definizione delle controversie .....................................................................................................- 17 -
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto la fornitura di tutto l’occorrente per l’esecuzione di procedure di brachiterpia prostatica interstiziale necessarie alle attività dell’Unità di Radioterapia Oncologica dell’Xxxxxxxx X. Xxxxxx xx Xxxxxx.
0. La fornitura, nel suo complesso di dispositivi, strumentazioni, accessori, software, deve essere conforme alle indicazioni del Capitolato Tecnico, allegato parte integrante del presente documento, e in grado di assicurare l’esecuzione del numero di procedure annue previste nel fabbisogno nello stesso specificato.
Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento
1. Strutture interessate
La fornitura di cui all’art. 1 avrà esecuzione presso l’U.O. di Radioterapia Oncologia dell’Ospedale di Trento.
Caratteristiche di strumenti e prodotti
Gli strumenti ed i prodotti oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nel Capitolato Tecnico.
Gli stessi dovranno essere perfettamente conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, l’etichettatura, all’importazione ed all’immissione in commercio, rispettivamente per le diverse tipologie di prodotti e strumenti, nonché alle specifiche normative di riferimento, al momento della consegna.
Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa e dovranno figurare sui contenitori o confezionamenti primari, su quelli secondari nonché sull'imballaggio esterno.
I confezionamenti secondari dei dispositivi dovranno rispettare le norme igienico/sanitarie (sarà preferito il cartone resistente) e quelle della sicurezza relativamente alla movimentazione dei carichi (D.Lgs. 81/2008) nonché la normativa interna all’APSS e non potranno quindi superare, per singolo collo, i 10 (dieci) chilogrammi. Anche sul confezionamento secondario dovranno essere ben visibili i dati relativi a: data di fabbricazione/scadenza, codice e nome commerciale del prodotto.
Oltre al materiale indicato, le ditte aggiudicatarie saranno tenute alla fornitura anche di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti. Per tali prodotti si applicherà l’aliquota di sconto esposta in offerta economica, sul listino vigente al momento della nuova o modificata esigenza.
Le ditte saranno altresì tenute ad aggiornare, senza costi aggiuntivi, le forniture aggiudicate con le innovazioni successivamente disponibili, previa verifica ed accettazione da parte di APSS.
2. Quantitativi
Il numero di procedure annue indicato è presuntivo, calcolato in base al fabbisogno più recente. Lo stesso potrà variare, in base alle esigenze dell’Azienda con oscillazioni al limite del +/- 20% (più o meno venti per cento), senza che per questo la ditta aggiudicataria possa rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.
Tenuto conto della specificità della fornitura, l’APSS si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del contratto, di sospendere, stralciare o variare il quantitativo se non più idoneo a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico- scientifici e terapeutici o per esigenze operative della Struttura ordinante, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo all’aggiudicataria.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. Stipula del contratto
Qualora l’aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante procede ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
La stipula del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.
La stipula del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione della fornitura.
2. Installazione e collaudo degli strumenti
Gli strumenti richiesti dovranno essere trasportati e installati, franchi di ogni rischio e spesa, direttamente nella Struttura di destinazione, successivamente alla sottoscrizione del contratto entro 20 (venti) giorni dalla data di decorrenza in esso indicata.
Unitamente agli strumenti, da consegnare con le caratteristiche e i requisiti specificati in offerta, dovranno essere trasmessi i relativi schemi elettrici e meccanici, nonché i manuali d’uso.
Misure di sicurezza elettrica
La Ditta aggiudicataria assume l’impegno a svolgere, con tempistica biennale, le misure di sicurezza elettrica sulla strumentazione fornita. La relativa documentazione dovrà, quindi, essere trasmessa, a cura della Ditta aggiudicataria, al competente Servizio Ingegneria Clinica dell’azienda che provvederà all’aggiornamento delle relative schede tecniche.
Responsabilità in materia di sicurezza
Le ditte saranno responsabili, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell’installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.
Collaudo e relativo verbale
L’aggiudicataria sarà poi tenuta a provvedere, sempre a propria cura e spese, anche al collaudo tecnico, che dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il verbale di collaudo, predisposto dalla Ditta in tre copie, due delle quali saranno trattenute dall’Amministrazione, dovrà contenere la descrizione dettagliata della strumentazione messa a disposizione ed essere sottoscritto, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria, dal responsabile della Struttura di destinazione, nonché dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 11 comma 3. Alla scadenza del contratto la strumentazione messa a disposizione per il service dovrà essere ritirata a cura e spese dell’aggiudicataria.
3. Fornitura e consegne
Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche
contenute nelle schede tecniche presentate dalla ditta aggiudicataria per la partecipazione alla gara. Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici, vanno previamente autorizzati dal Servizio programmazione Acquisti e Logistica - cui afferisce il RUP ai sensi del successivo art. 22 - al quale va indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione dei prodotti. E’ vietata pertanto la sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi al fornitore.
La ditta aggiudicataria è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della consegna dei beni/prodotti oggetto del presente capitolato. Nell’esecuzione la ditta è tenuta alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di conservazione.
4. Conformità dei prodotti e sostituzioni proposte per indisponibilità o miglioria
Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà obbligatoriamente:
- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” all’APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica (se prevista) debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.
APSS procederà, quindi, alla verifica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, APSS avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione.
In caso di contrasto tra quanto dichiarato nella Scheda tecnica e/o nell’offerta tecnica (allegate al Bando) e il contenuto della Scheda tecnica del produttore, prevarrà quanto riportato nella Scheda tecnica del produttore.
5. Ordinativi
L’ordinativo verrà effettuato dall’APSS per il n. di procedure necessarie, applicando il prezzo di gara. La fornitura dei dispositivi dovrà essere effettuata entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla data dell’ordinativo, il cui numero dovrà poi essere riportato sulle bolle di consegna e sulla distinta di accompagnamento delle fatture. Il quantitativo dei prodotti indicato nell’ordinativo di fornitura è vincolante per il soggetto aggiudicatario.
Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l’esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa, al Servizio di Fisica Sanitaria dell’Ospedale X. Xxxxxx indicato negli ordinativi trasmessi dall’ufficio amministrativo, in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, negli orari indicati.
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
1. Verifiche e controlli sulla merce consegnata
La stazione appaltante provvede a controlli e verifiche al ricevimento della merce riservandosi il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla merce ritirata; questi potranno consistere anche in analisi, che eventualmente verranno affidate a laboratori autorizzati ed il cui esito dovrà essere accettato dalla ditta.
In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, a causa dell’imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà “con riserva di successivo controllo”. Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, dalla contestazione.
2. Contestazione prodotti non conformi
Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda nei tempi prescritti, alla sostituzione del materiale contestato, l’APSS procederà, se possibile, direttamente all’acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla ditta fornitrice entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, dalla contestazione; in caso contrario, l’APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.
3. Controlli a fini di garanzia di qualità
L’APSS potrà effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede contrattuale.
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “, per quanto applicabile;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. 163/2006), per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Durata del contratto Periodo contrattuale
La fornitura ha inizio a decorrere dalla data di collaudo delle strumentazioni o da altra data che verrà stabilita in sede di stipula del contratto e durata di anni 3 (tre).
I primi sei mesi di contratto saranno considerati di prova. Il periodo di prova è disciplinato all’art. 19.
Rinnovo
Il contratto potrà essere rinnovato, con eventuale aggiornamento, ove ritenuto conveniente da APSS e mediante provvedimento scritto, per un biennio, per una durata massima complessiva di anni 5 (cinque).
Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per APSS, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l’aggiudicataria abbia nulla a che pretendere al riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, sia al diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia a pretese economiche o indennizzi di sorta, nel caso in cui APSS non intenda procedere al suddetto rinnovo
In sede di rinnovo si provvederà ad aggiornare i singoli prodotti aggiudicati, in base alle variazioni tecniche, qualitative e commerciali nel frattempo eventualmente intervenute, ai sensi dell’art. 27 della L.P. 2/2016.
Proroga tecnica
Nel caso in cui alla scadenza del contratto l’APSS non fosse riuscita a completare le procedure di affidamento o di rinnovo, esso si intenderà prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette e, comunque, non oltre 6 (sei) mesi dalla sua naturale scadenza.
Art. 7 – Importo del contratto
1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Per l’eventuale adeguamento prezzi si fa riferimento alla normativa in vigore.
1. La stipula del contratto avrà luogo a seguito dell’aggiudicazione nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel Bando di gara.
2. Eventuali spese contrattuali (xxxxx e tasse di registrazione) saranno a carico dell’aggiudicataria. In caso di mancato versamento di tali spese, l’APSS ha facoltà di trattenere la somma dovuta dalla cauzione, aumentandola degli interessi legali.
3. In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora, a seguito dei controlli, venisse accertato che la ditta si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l’APSS avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’accordo, incamerando la cauzione provvisoria.
4. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente ad APSS eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti, variazioni societarie o altre modifiche che si dovessero verificare in corso di contratto e che possano incidere sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal bando di gara.
Art.9 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il presente capitolato speciale d’appalto corredato del relativo capitolato tecnico;
b) l'offerta tecnica dell’appaltatore;
c) l’offerta economica dell’appaltatore;
d) il DUVRI
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 10 – Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Direttore dell’Esecuzione sarà individuato prima dell’avvio della fornitura, dalla Stazione Appaltante che provvederà a comunicare tempestivamente il nominativo all’appaltatore.
Art. 11 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non
adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il Direttore dell’Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.
3. Il verbale di collaudo della strumentazione di cui al precedente art. 3, punto 2, se firmato anche dal Direttore dell’Esecuzione, costituisce verbale di avvio della fornitura.
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 13 – Varianti contrattuali
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Art. 14 – Modalità di fatturazione e pagamento
1. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
2. Fatturazione
Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, a partire dal 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del numero e della data dell’ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L.190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla legge IVA per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art.2 del D.M. 23/1/2015.
Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, la ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell’allegato A al DM n. 55/2013 e ss. mm. ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi all’ordinativo d’acquisto; tali dati, se non già noti, saranno comunicati alla ditta prima dell’emissione di fattura.
3. Tempi e modalità dei pagamenti
Il pagamento del materiale regolarmente ritirato e per il quale non siano sorte
contestazioni sarà effettuato tramite il Tesoriere dell’APSS, Unicredit, sede di Trento
- entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, così come previsto dal D.Lgs. 231/2002, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.
4. Interessi di mora
x. Xxx interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Gli interessi moratori potranno essere corrisposti solo se riferiti ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se richiesti in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Richieste di interessi moratori ricevute in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo.
b. Richiamato l’art. 3 del presente capitolato, si ribadisce che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell’ordine (numero e data ordine) di APSS.
5. Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge n. 136/2010. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.
6. Fatturazione del corrispettivo per R.T.I.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del successivo art. 18, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante, comporterà la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. Sulla base di quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, APSS è autorizzata ad operare, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all’art.3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come di seguito specificato
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:
a. utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e
servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
b. comunicare all’APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
c. indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG assegnato al contratto, che sarà indicato negli ordinativi;
d. inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
e. comunicare all’APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l’eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.
In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 cc.
1. Ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016, alla ditta aggiudicataria sarà richiesto di costituire una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell’importo contrattuale triennale (Iva esclusa), con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata).
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti percento), l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento).
3. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- validità fino ad espresso svincolo da parte dell’amministrazione;
- le eventuali ulteriori clausole indicate nel bando di gara.
4. Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l’imposta di bollo dal DPR 642/1972.
5. La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
6. Si applicano le riduzioni della garanzia previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016.
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di APSS, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
8. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all’appaltatore mediante PEC.
10. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
11. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.
Art. 17 - Subappalto e cessione
1. Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 26 della L.P. 2/2016 e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.
2. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27 della L.P. 2/2106.
3. Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS.
Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
4. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS
5. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Art. 18 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di
esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 19 – Inadempimenti e penalità
1. Penali
Nel caso la ditta aggiudicataria non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto (art. 3 punto 5. del presente capitolato o tempi migliorativi offerti dall’aggiudicatario) o nel caso la ditta aggiudicataria rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata entro il termine previsto (art. 4, punto 1. del presente capitolato), l’APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità dell’1‰ (uno per mille) calcolato sul valore della merce per ogni giorno successivo al termine previsto dal Capitolato, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).
Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dalla ditta e/o sul deposito cauzionale.
Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, l’APSS può dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
2. Non conformità
La mancata rispondenza dei prodotti assegnati ai requisiti qualitativi richiesti ed offerti, sarà valutata anche in termini di risultati attesi così come individuati dalle performance richieste al sistema.
I primi sei mesi di contratto saranno considerati di prova. In detto periodo, qualora nei primi tre mesi vengano registrate delle ripetute “Non Conformità” per un numero di volte complessivamente calcolato pari ad almeno il 25% dell’attività effettuata quali ad esempio:
a. mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità (ad es. inceppamento dei semi),
b. problemi sull’organizzazione del servizio che comportino il differimento degli interventi con il conseguente richiamo del paziente (ritardi nelle consegne, attività radioattiva alla consegna non corrispondente a quanto richiesto),
e/o
c. qualora si verifichino interventi di assistenza tecnica straordinaria con frequenza superiore ad 1 volta ogni mese,
la ditta sarà invitata una sola volta alla regolarizzazione dell’attività e/o alla sostituzione dei prodotti/strumenti non conformi, senza aumento del costo per la APSS, con nuova valutazione a fine dei due mesi successivi.
Nel caso la ditta non riesca ad eliminare gli inconvenienti sopracitati entro i primi sei mesi, neppure a seguito dell’invito alla regolarizzazione/sostituzione dei prodotti/strumenti non conformi (che potrà avvenire una sola volta), l’APSS invierà
una contestazione formale all’Appaltatore e, valutate le eventuali controdeduzioni prodotte, procederà - in esito al contraddittorio - a dichiarare la risoluzione del contratto ed il subentro della ditta seconda classificata nella procedura di aggiudicazione, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.
I suddetti costi sono indicati nel Bando di gara e non saranno soggetti a ribasso.
Ai fini della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al completamento del DUVRI per quanto riguarda la parte specifica inerente ai propri dati ed all’individuazione di eventuali ulteriori rischi oltre a quelli inizialmente previsti ed alla consegna del documento debitamente completato e sottoscritto.
Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto, dovrà essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e costituirà parte integrante del contratto.
Art. 21 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 22 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio Programmazione Acquisti e Logistica.
Art. 23 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso APAC – Agenzia Provinciale Appalti e Contratti – Provincia Autonoma di Trento per la fase di procedura di gara e presso l’APSS – Servizio Programmazione acquisti e logistica - vix Xxxxxxxxx x. 00 - Xxxxxx xer la fase contrattuale successiva. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art. 19 del DLgs 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dei Direttori pro-tempore delle Strutture sopra menzionate.
Titolare del trattamento è APAC con sede in Trento in Vix Xxxxxx x. 0, per la fase relativa alla procedura di gara, e APSS, con sede in Trento in Vix Xxxxxxxxx x. 00, per la successiva fase contrattuale.
Art. 24 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento di APSS
Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art. 1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012 e si impegna al rispetto di quanto previsto dal piano triennale di prevenzione della corruzione adottato da APSS disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx- corruzione, per quanto compatibile, nonché al rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento aziendale adottato con Deliberazione del Direttore Generale APSS n. 494/2014 (disponibile sul sito xxx.xxxx.xx.xx), che si applica, per quanto compatibile, ai dipendenti e ai collaboratori dell’Appaltatore. Quest’ultimo dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del DLgs n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento ecc.), relativamente all’oggetto del presente contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSS.
Art. 25 – Risoluzione del contratto e clausole di risoluzione espressa
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. Clausole di risoluzione espressa a facoltà di APSS
Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall’art. 1453 cc, l’APSS potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:
a) mancato superamento del periodo di prova previsto dall’art. 19 comma 2;
b) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o nella sostituzione di quella contestata (artt. 3 e 19 del presente capitolato);
c) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
d) nel caso in cui l’ammontare della penale superi il 10% (dieci percento) del valore del contratto;
e) per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
f) per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati da
APSS;
g) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
h) nel caso di violazione degli obblighi di cui a precedente art. 24;
i) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto;
j) nel caso in cui l’appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L 136/2010.
3. Modalità di risoluzione a facoltà di APSS
a. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Prima di procedere alla risoluzione, saranno acquisite e valutate eventuali controdeduzioni della ditta, garantendo il contraddittorio.
b. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore dell’APSS il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria. La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
c. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Risoluzione a richiesta dell’appaltatore
La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).
La risoluzione non si estenderà alle forniture già eseguite.
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 27 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999,n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
5. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
6. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 28 – Definizione delle controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.