INDICE
Procedura aperta per la fornitura di materiale per Laparoscopia e Suturatrici
ALLEGATO B CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA FORNITURA 3
ARTICOLO 3 - ENTITÀ DELL’APPALTO E VARIAZIONI DELLA FORNITURA 3
ARTICOLO 4 – QUANTITA’, REQUISITI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI 4
ARTICOLO 5 – DESCRIZIONE PRODOTTI - EQUIVALENZA 4
ARTICOLO 6 – CONFEZIONAMENTO 4
ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE E/O REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 5
ARTICOLO 8 – SOSTITUZIONE PRODOTTI 5
ARTICOLO 9 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 5
ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA 5
ARTICOLO 12 - PREZZI PER CONFEZIONE E VARIAZIONE CONFEZIONAMENTI E CODICI PRODOTTO 6
ARTICOLO 13 - TEMPI DI FORNITURA 6
ARTICOLO 14 - CONTROLLI QUALI‐QUANTITATIVI 6
ARTICOLO 15 - GARANZIA DEI PRODOTTI 8
ARTICOLO 16 - ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO 8
ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 8
ARTICOLO 18 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 9
ARTICOLO 20 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI 9
ARTICOLO 22 - CLAUSOLE PENALI 10
ARTICOLO 23- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
ARTICOLO 24 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 12
ARTICOLO 25 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 12
ARTICOLO 26 - RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI 12
ARTICOLO 27 - OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE 13
ARTICOLO 28 - FORO COMPETENTE 13
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di materiale per Laparoscopia e Suturatrici da effettuarsi in contratto di somministrazione a norma degli artt. 1599‐1570 del codice civile.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA FORNITURA
Il contratto avrà durata di anni UNO a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli atti di gara, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anni UNO agli stessi patti e condizioni e con la possibilità di una risoluzione anticipata da parte dell’Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto come specificato negli articoli che compongono questo capitolato.
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente:
• in caso di intervenuta aggiudicazione della gara da parte della S.U.A. della Regione Calabria , riguardante la stessa tipologia dei prodotti oggetto del presente capitolato speciale, ed i cui prezzi siano risultati inferiori rispetto a quelli definiti a seguito della gara oggetto del presente capitolato;
• Qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presenta gara a condizioni economiche inferiori.
Nelle ipotesi di cui sopra, le Ditte aggiudicatarie dovranno impegnarsi a conformare le proprie quotazioni unitarie almeno a quelle risultanti da tali procedure.
Se le ditte aggiudicatarie non dovessero accettare tali condizioni questa Azienda si riserva la facoltà di revoca del relativo contratto di fornitura.
ARTICOLO 3 - ENTITÀ DELL’APPALTO E VARIAZIONI DELLA FORNITURA
I quantitativi di prodotti specificati nell’allegato A hanno valore indicativo e non tassativo, non sono impegnativi per l’Azienda Sanitaria e, pertanto, la Ditta non potrà muovere eccezioni o avanzare pretese, né pretendere compensi e indennità ove le richieste di acquisto da parte dell’Azienda Sanitaria, in rapporto alle effettive esigenze, risultassero inferiori o superiori.
Pertanto la Ditta dovrà consegnare i quantitativi ed i tipi effettivamente necessari e richiesti dall’Azienda Sanitaria, senza poter pretendere maggiori compensi o muovere eccezioni per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura.
L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà nel corso di validità del contratto di fornitura di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico‐scientifici e terapeutici o per le esigenze operative dei reparti e/o servizi utilizzatori. La Ditta sarà tenuta alla fornitura anche di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta od in sostituzione di quelli specificamente richiesti. Per tali prodotti sarà esperita apposita trattativa diretta con la Ditta aggiudicataria del prodotto da sostituire.
Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.
ARTICOLO 4 – QUANTITA’, REQUISITI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI
Le caratteristiche e le quantità presunte annuali sono indicate a fianco di ciascun prodotto descritte nell’allegato “A” al presente capitolato .
Le quantità sono indicate solo ai fini dell’individuazione della migliore offerta. I quantitativi si riferiscono, infatti, ad un presunto fabbisogno, sono indicativi e non impegnativi, per cui la Ditta dovrà somministrare solo quei prodotti che l’Azienda Sanitaria richiederà, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d’obbligo, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.
Le quantità indicate, pertanto, sono meramente orientative potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560 – 1° comma ‐ del C.C.
Qualora la Ditta immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. In tal caso la Ditta sarà tenuta a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto.
I prodotti offerti devono essere conformi a tutta la normativa vigente in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio.
Eventuali danni causati da prodotti viziati o con difetti di qualità ricadranno sotto la responsabilità della Ditta. Per ciascun prodotto non è ammessa più di una proposta. Pertanto eventuali proposte alternative non saranno prese in considerazione.
ARTICOLO 5 – DESCRIZIONE PRODOTTI - EQUIVALENZA
Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.
La Ditta che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica e foglio illustrativo.
Qualora sia espressamente richiesto un marchio specifico, la Ditta è tenuta a produrre offerta del prodotto originale.
ARTICOLO 6 – CONFEZIONAMENTO
Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, riportate in lingua italiana.
Dette diciture devono figurare sia sui contenitori o confezionamenti primario, su quelli secondari, nonché sull’imballaggio esterno, come previsto dal D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 540.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.
ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE E/O REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
La Ditta dovrà tempestivamente informare l’Azienda Sanitaria a mezzo telegramma o per via telematica (fax), di eventuali sospensioni e/o revoche di autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti cui la Ditta è risultata aggiudicataria,
ARTICOLO 8 – SOSTITUZIONE PRODOTTI
Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti o siano sostituiti da altri qualitativamente superiori, sarà facoltà dell’Azienda Sanitaria, previa valutazione tecnica dei nuovi prodotti, acquistarli sempre allo stesso prezzo offerto in gara dalla Ditta fornitore per i prodotti sostituiti.
ARTICOLO 9 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora, in corso di vigenza del contratto, la Ditta dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate.
La Ditta è tenuta a dare comunicazione all’Azienda Sanitaria degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente.
ARTICOLO 10 – CAMPIONATURA
Qualora si rendesse necessario un esame diretto dei prodotti proposti, saranno richiesti campioni da consegnare entro un congruo tempo, per consentire adeguata ed obiettiva valutazione del livello qualitativo e della affidabilità dei prodotti di che trattasi.
Il materiale oggetto della campionatura dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è stata proposta offerta economica.
ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA
I prezzi di aggiudicazione dei singoli prodotti sono fissi per i primi 12 mesi di fornitura.
A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell’adeguamento richiesto.
La revisione decorre, se accolta, dal 1° del mese successivo alla richiesta.
In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all’Azienda Sanitaria.
Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l’assicurazione, il trasporto.
ARTICOLO 12 - PREZZI PER CONFEZIONE E VARIAZIONE CONFEZIONAMENTI E CODICI PRODOTTO
Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta abbia l'esigenza di variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari offerti, e i nuovi prezzi per confezione, (arrotondati alla seconda cifra decimale), saranno pari al prodotto tra i prezzi unitari fissi ed invariabili offerti in sede di gara (arrotondati alla seconda cifra decimale) e il nuovo numero di pezzi per confezione.
I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto saranno utilizzati solo per gli ordini emessi successivamente all'accettazione della comunicazione scritta di avvenuta variazione da parte dell'U.O. Provveditorato‐Economato dell'Azienda Sanitaria.
ARTICOLO 13 - TEMPI DI FORNITURA
I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrati in esatta conformità agli ordinativi formali (buono d’ordine, lettera, o telefax), con precisione e tempestività assolute.
L’Azienda Sanitaria comunicherà di volta in volta, prima della consegna, tipo e quantità dei prodotti che intende ricevere.
Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.
Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l’importo degli ordini, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.
In deroga all’art. 1510 comma 2 del C.C. le consegne si intendono eseguite a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), scarico a terra della merce compreso, e dovranno essere effettuate entro 10 giorni dalla ricezione del buono d’ordine, e nelle ore antimeridiane e, cioè: dalle ore 7.30 alle ore 12.30, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo, presso i magazzini dell’Azienda Sanitaria che saranno indicati sul buono d’ordine.
In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure”, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale.
Si specifica, inoltre che, il materiale verrà ordinato in modo frazionato durante il periodo di fornitura e dovrà comunque esserne garantita la continuità.
Inoltre l’Azienda Sanitaria avrà il diritto di acquistare presso altro fornitore i prodotti occorrenti, con conseguente addebito alla Ditta delle maggiori spese sostenute e della penale prevista al successivo articolo 22.
La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati:
• luogo di consegna della merce;
• data e numero di riferimento dell’ordine.
• tutte le notizie previste dalle norme vigenti
Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.
In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo telefax la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:
• numero d’ordine emesso dall’Azienda Sanitaria;
• descrizione del dispositivo
• periodo previsto di indisponibilità;
• causa dell’indisponibilità.
La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con l’Azienda sanitaria l’eventuale prodotto sostitutivo.
ARTICOLO 14 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI
Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato speciale,
e da tutte le norme di legge vigenti in materia.
Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati dei presidi di destinazione.
I prodotti consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato speciale, potranno essere rifiutati dalla U.O. di Farmacia, non solo all’atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui i prodotti palesassero difetti non rilevati all’atto della consegna.
I prodotti non rispondenti all’atto del collaudo, ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:
• restituire la merce alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla
• entro i termini indicati dalla U.O. di Farmacia;
• restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno;
• restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione.
Agli affetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’immissione del prodotto al consumo.
All’atto della consegna potranno essere prelevati a cura dell’Azienda Sanitaria campioni dei prodotti forniti, al fine di verificare la rispondenza qualitativa da effettuarsi presso i Servizi Te‐cSnaicnoitari dell’Azienda Sanitaria o presso laboratori specializzati scelti dall’Azienda Sanitaria.
L’eventuale prelievo di campioni per la esecuzione di analisi saranno fatti in diminuzione dei quantitativi consegnati.
Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che la merce consegnata non è rispondente ai requisiti richiesti, essa non sarà accettata, e le spese delle analisi effettuate saranno addebitate alla Ditta.
In tal caso la merce verrà restituita alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini che saranno fissati dall’Azienda Sanitaria a suo insindacabile giudizio.
Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l’Azienda Sanitaria procederà all’acquisto della merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall’aggiudicazione, oltre all’applicazione della penale prevista dal successivo articolo 22.
La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.
Gli imballaggi contenenti i prodotti devono esser integri, senza alterazioni, in cartoni non lacerati o ammaccati, o in altro contenitore consentito dalla legislazione vigente. I prodotti devono riportare la data di scadenza, oltre ad avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno i ¾ dell’intero. Le iscrizioni indicanti la data di scadenza debbono apparire immediatamente decifrabili.
In caso di provvedimento di sequestro o di altre disposizioni Regionali, Ministeriali, che prevedano la sospensione dell’utilizzo di alcuni lotti del prodotto, la Ditta deve garantire la segnalazione tempestiva e deve sostituire il prodotto entro i termini fissati dall’Azienda Sanitaria, onde permettere la continuità delle prestazioni sanitarie. In caso contrario, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di approvvigionarsi presso altro fornitore e la maggior spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.
In situazioni di particolare necessità e di urgenza, la Ditta dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
La Ditta si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, salva diversa comunicazione e accettazione alle medesime condizioni contrattuali da parte dell’Azienda Sanitaria, i prodotti conformi a quelli in offerta come da schede tecniche presentate in sede di gara.
La Ditta, qualora l’Azienda Sanitaria lo richiedesse, dovrà sostituire i prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione e/o aventi un confezionamento riportante sulla singola unità la data di scadenza, ferme restando le condizioni di gara, nel caso in cui la stessa ponga in commercio, durante il periodo contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori o uguali caratteristiche qualitative e quantitative. Parimenti in caso di obsolescenza dei prodotti, per motivi scientifici, bioetica e
legislativi, i Responsabili dei Servizi preposti potranno richiedere alla Ditta i necessari conseguenti adeguamenti.
ARTICOLO 15 - GARANZIA DEI PRODOTTI
I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la merce medesima, dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE.
La Ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni.
La Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti o da vizi di fabbricazione‐confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte della Ditta o da altri inconvenienti imputabili alla medesima.
In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 14, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, e/o a quanto offerto, la Ditta sarà obbligata a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.
La mancanza di tale adempimento potrà determinare l’applicazione della penale secondo quanto previsto dall’articolo 22 del presente capitolato, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti rimarranno a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parete dell’Azienda Sanitaria, per eventuale degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire.
ARTICOLO 16 - ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO
E' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato dei prodotti di cui al presente capitolato, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della Ditta, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso la Ditta se ne assumerà l'onere della maggiore spesa.
ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le fatture per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nel buono d’ordine, le quali in particolare devono:
a) riportare gli estremi del buono d’ordine
b) riportare le indicazione del Presidio Aziendale che ha emesso l’ordinativo di fornitura e del luogo presso cui è stata effettuata la fornitura;
c) essere corredate da copia del buono d’ordine e del documento di trasporto;
d) riferirsi al solo buono d’ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.
Non sono ammesse fatture cumulative per forniture effettuate a diversi Ambiti Aziendali e riferentesi a differenti buoni d’ordine.
Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.
I pagamenti avverranno in via ordinaria, tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo dell’Azienda Sanitaria.
Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.
L’Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.
ARTICOLO 18 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall’articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.
La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda Sanitaria.
In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all’Azienda Sanitaria, copia legale dell'atto di cessione, corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell’articolo 48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i.
L’atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell’Azienda Sanitaria La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell’Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell’Azienda Sanitaria.
ARTICOLO 19 - ONERI FISCALI
L’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è a carico dell’Azienda alla quale la Ditta dovrà addebitare in fattura ai sensi dell’art. 18 della Legge 20 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico della Ditta.
ARTICOLO 20 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI
La Ditta non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.
Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda Sanitaria e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati la Ditta decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ARTICOLO 21 - INADEMPIENZE
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non
Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile dell’U.O Approvvigionamenti Beni e Servizi mediante propria determinazione.
In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta, e delle ragioni per le quali l’Azienda sanitaria ritiene di disattenderle.
ARTICOLO 22 - CLAUSOLE PENALI
Il mancato rispetto dei tempi di consegna, comporta l'applicazione di una penale minima di € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo.
La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o contestazione di addebiti da parte dell’Azienda Sanitaria.
La penale non si applica qualora il fornitore dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l’onere della prova incombe sul fornitore.
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute.
Inoltre la Ditta è soggetta all’applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, quando:
• in caso di fornitura effettuata con prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
• non effettua la fornitura o effettua con ritardo la sostituzione dei prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti, ovvero siano stati riscontrati non rispondenti ai requisiti richiesti, in fase di utilizzazione e/o distribuzione degli stessi.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata alla Ditta dal responsabile del contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax.
Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento, oppure, se l’importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore.
E’ fatta comunque salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria, quando l’importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all’acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.
ARTICOLO 23- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata e senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto dell’Azienda Sanitaria alla refusione dei danni di qualsiasi genere derivante dalla cessazione in tronco del contratto di fornitura, nei seguenti casi:
a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;
b) in caso di frode e/o grave negligenza nell’esecuzione del contratto e per mancato rispetto degli
obblighi e delle condizioni previste nello stesso dopo l’applicazione delle penalità;
c) sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
d) recidiva nel somministrare prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
e) inadempimento più volte ripetuto, comunicato per iscritto, riguardo i tempi di consegna della fornitura;
f) recidiva per mancata sostituzione;
g) in caso di mancata sottoscrizione del contratto;
h) in caso di applicazione di 4 penalità;
i) in caso di cessione del contratto;
j) in caso di sub‐appalto non autorizzato;
k) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sui prodotti offerti e consegnati;
l) mancato reintegro della cauzione definitiva;
m) constatata inosservanza delle norme e delle prescrizioni del presente capitolato.
n) per motivi di pubblico interesse.
In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta, l’Azienda Sanitaria riconoscerà a quest’ultimo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata.
La Ditta dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la facoltà dell’Azienda Sanitaria di procedere d’ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dall’Azienda Sanitaria, e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente la fornitura.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale l’Azienda Sanitaria ha il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della Ditta.
L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, ed ove ciò non risulti sufficiente, da eventuali crediti della Ditta senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda Sanitaria sui beni della Ditta.
Nel caso di minori spese, nulla compete alla Ditta inadempiente.
Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell’originario fornitore l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.
L’Azienda Sanitaria può, inoltre, risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili alla Ditta:
a) per motivi di pubblico interesse specificati nell’atto di risoluzione. In particolare:
• in caso di sopravvenuta stipulazione di una convenzione ai sensi dell’art.26 della Legge 488/99 e s.m.i., salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, la Ditta offra di adeguare l’offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto di convenzionamento;
• in caso di intervenuta aggiudicazione della gara da parte della SUA della Regione Calabria riguardante la stessa tipologia dei prodotti oggetto del presente capitolato ed in cui i prezzi siano risultati inferiori rispetto a quelli definiti a seguito della gara oggetto del presente capitolato.
b) in qualsiasi momento durante l’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art.1671 del Codice Civile.
ARTICOLO 24 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall’articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.
In caso cessioni di azienda o di ramo d’azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l’atto di cessione produca effetto nei confronti dell’Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:
a) procedere alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara.
Nei 60 giorni successivi l’Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l’atto di cessione produce nei confronti dell’Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.
ARTICOLO 25 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico della Ditta, anche i seguenti obblighi:
a) la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate all’Azienda Sanitaria o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto conseguente esonero dell’Azienda Sanitaria da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo;
b) l’applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La Ditta continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto di appalto;
c) la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo la Ditta obbligata ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs, 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
ARTICOLO 26 - RICORSO A PRESTAZIONE DI XXXXX
In ogni caso di inadempimento contrattuale, l’Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all’acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall’applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.
L’eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.
ARTICOLO 27 - OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE
La Ditta é responsabile dell’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all’atto della consegna dei prodotti.
ARTICOLO 28 - FORO COMPETENTE
Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell’esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Reggio Calabria.
ARTICOLO 29 - NORME COMUNI
Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente Capitolato Speciale o dagli altri documenti di gara, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.
Il Responsabile del Procedimento Il Direttore dell’Ufficio ABS Xxxxxxx Xxxxxxx Dr Xxxxxx Xxxxxxx
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