CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PERSONALE NON DIRIGENZIALE
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PERSONALE NON DIRIGENZIALE
LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE PUBBLICA E SINDACALE
Il venticinque marzo 2013 - sulla base della preintesa del 30 gennaio 2013 e del parere n° 12 dell’11 febbraio 2013 del Collegio dei Revisori, acquisito con segnatura di protocollo n° 10085 del 28 febbraio 2013, così formulato: “….si dà parere favorevole alla Preintesa di Contratto Iintegrativo Decentrato del personale non dirigenziale relativa al triennio 2010-2012… “ - ;
PREAMBOLO
I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo, e dai contratti collettivi nazionali ed integrativi che determinano i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali con le seguenti esclusioni e condizioni:
a) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
b) nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge;
c) la contrattazione collettiva si svolge tra la parte pubblica – agenzia per la rappresentanza negoziale e delegazioni trattanti - e i rappresentanti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche – organizzazioni sindacali e rappresentanze sindacali unitarie – raggruppando il personale in appositi comparti del personale non dirigente ed in autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale.
Il 30 dicembre 1993 il presidente del consiglio dei ministri con DPCM 593/1995 ha determinato la composizione dei comparti di contrattazione collettiva istituendo il COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI.
Il 6 luglio 1995 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI valido per la parte
normativa per il QUADRIENNIO NORMATIVO 1994-1997 e per il primo biennio economico 1994- 1995 e norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali.
Il 13 maggio 1996 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI integrativo del CCNL
del 6 luglio 1995.
Il 16 luglio 1996 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI per il secondo
biennio economico 1996-1997.
Il 20 ottobre 1998 è stato sottoscritto l’accordo integrativo del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO per la costituzione delle RSU con la definizione del regolamento elettorale DEL COMPARTO PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI.
Il 31 marzo 1999 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI che ha definito il
sistema di classificazione professionale.
Il 1° aprile 1999 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI per il QUADRIENNIO
NORMATIVO 1998-2001 e per il primo biennio economico 1998-1999.
Il 14 aprile 2000 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI per l'interpretazione
autentica dell’articolo 37, comma 2, CCNL 6 luglio 1995 ai sensi dell'articolo 68-bis del decreto legislativo n. 29/1993.
Il 14 settembre 2000 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI successivo a quello del 1° aprile 1999 – CODE CONTRATTUALI.
Il 5 ottobre 2001 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI per il secondo
biennio economico 2000-2001.
Il 19 settembre 2001 è stato sottoscritto l’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto REGIONI – AUTONOMIE LOCALI.
Il 18 dicembre 2003 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI per l'interpretazione
autentica di:
a) articolo 7, comma 5, CCNL 31 marzo 1999 in relazione all’articolo 29 del CCNL 14 settembre
2000;
b) articolo 9, CCNL 31 marzo 1999 in relazione agli articoli 8 e 16 CCNL nonché in relazione agli articoli 4 e 17, comma 2, lett. c), CCNL 1° aprile 1999;
c) articolo 26 se seguenti, CCNL 5 ottobre 2001.
Il 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI per il QUADRIENNIO
NORMATIVO 2002-2005 e per il primo biennio economico 2002-2003.
Il 9 maggio 2006 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI per il secondo
biennio economico 2004-2005.
Il 14 maggio 2007 è stato sottoscritto l’ACCORDO per l’istituzione del fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori del comparto REGIONI, AUTONOMIE LOCALI e SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.
L’11 giugno 2007 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE con il quale è stato definito che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva (art. 2):
A) Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
B) Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
C) Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
D) Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
E) Comparto del personale dei Ministeri;
F) Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
G) Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
H) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
I) Comparto del personale della Scuola;
L) Comparto del personale dell'Università.
Il 21 giugno 2007 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI per l'interpretazione
autentica dell’articolo 23, CCNL 14 settembre 2000.
L’11 aprile 2008 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI valido per il
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 e per il primo biennio economico 2006-2007.
Il 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI per il secondo
biennio economico 2008-2009. DATO ATTO quanto segue:
Il 26 febbraio 2007 le delegazioni trattanti hanno sottoscritto il CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO REGIONI
AUTONOMIE LOCALI del Comune di Spoleto ai sensi dell’articolo 31 del CCNL del 22 gennaio 2004 sulla base degli indirizzi e delle linee di mandato espresse dall’Amministrazione comunale con deliberazioni di giunta comunale n° 440 del 12 ottobre 2006.
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Il 13 luglio 2009 il consiglio comunale con deliberazione n° 57 ha convalidato l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali come proclamati dall’ufficio centrale il 23 e 24 giugno 2009 a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009.
Il 1° agosto 2011 il sindaco, in relazione alla nomina del nuovo segretario comunale, con decreto n° 132 ha istituito la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL
COMUNE DI SPOLETO ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 11 del CCNL per il personale dirigenziale del comparto regioni autonomie locali – area II dirigenza - del 23 dicembre 1999 e dell’articolo 10 CCNL per il personale non dirigenziale del comparto regioni autonomie locali del 1° aprile 1999 così composta dal 1° agosto 2011: 1) XXXXXX XXXXXXXXXXX, direttore generale, con funzioni di presidente della DELEGAZIONE; 2) XXXXX XXXXXXXX, segretario generale, con funzioni di componente della DELEGAZIONE; 3) XXXXXXXX XXXXX, dirigente responsabile direzione operativa centrale (servizio organizzazione risorse umane) nonché vicesegretario generale, con funzioni di componente della DELEGAZIONE.
Il giorno 8 marzo 2012, a conclusione del procedimento elettorale, è stata eletta la RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU) per la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DEL COMUNE DI SPOLETO ai sensi dell’articolo 10 CCNL per il personale non dirigenziale del comparto regioni autonomie locali del 1° aprile 1999 così composta: XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXX.
La DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE è composta, altresì, dalle seguenti ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI firmatarie del CCNL dell’ultima tornata contrattuale 2006-2009: UIL FPL, CGIL FP, CISL FP, CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI.
VISTO:
a) le “LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO 2009-2014: “CONTINUITÀ NEL CAMBIAMENTO” adottate con deliberazione di consiglio comunale n° 62 del 14 luglio 2009;
b) il PIANO GENERALE DI SVILUPPO PER IL MANDATO POLITICO 2009-2014 adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 31 del 10 maggio 2010;
c) il BILANCIO DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2013 adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 27 del 28 giugno 2012;
d) il “Piano esecutivo di gestione 2012 (PEG)” adottato dalla giunta comunale con la deliberazione di giunta comunale n° 212 del 25 luglio 2012;
RICHIAMATO i seguenti atti di indirizzo ai fini della CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DECENTRATA 2010-2012 con la delegazione trattante di parte sindacale:
1) la delibera di giunta comunale n° 82 del 13 aprile 2011 con la quale è stato adottato il XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX 0000: LA MIGLIORE OPPORTUNITÀ PER CONTINUARE NEL CAMBIAMENTO;
2) la direttiva giunta comunale n° 133 del 12 maggio 2011 avente ad oggetto “INDIRIZZI PER CRITERI FORME INCENTIVAZIONE RECUPERO EVASIONE ICI (art. 4, comma 2, lett. h, CCNL 1/4/1999)”,
3) la direttiva giunta comunale n° 185 del 15 giugno 2011, integrativa della direttiva 133/2011, avente ad oggetto “INDIRIZZI PER CRITERI FORME INCENTIVAZIONE
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RECUPERO EVASIONE ICI – CORRELAZIONE ALTRE ENTRATE (art. 4, comma 2, lett. h, CCNL 1/4/1999)”;
4) la direttiva giunta comunale n° 204 del 13 luglio 2011 avente ad oggetto “INDIRIZZI PER ACCORDO CRITERI RIPARTO SPONSORIZZAZIONI (art. 229, ROUS, art. 119, TUEL)”;
RICHIAMATO, altresì, la delibera di giunta comunale n° 343 del 30 novembre 2012 recante gli appositi INDIRIZZI per PIATTAFORMA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE – TRIENNIO 2010-2012;
DATO ATTO che l’articolo 31 “Disciplina delle risorse decentrate” del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE
LOCALI del 22 gennaio 2004, integrando l’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina affermando che, a decorrere dall’anno 2004, le RISORSE DECENTRATE destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dai singoli enti, con il criterio della distinzione esplicita tra le seguenti categorie:
a) RISORSE DECENTRATE STABILI (art. 31, comma 2);
b) RISORSE DECENTRATE VARIABILI (art. 31, comma 3).
RICHIAMATO gli articoli 2, 5, 40 e 40-bis del decreto legislativo 165/2001 come modificato dal decreto legislativo 150/2009 che hanno comportato una significativa ridefinizione del sistema delle relazioni sindacali attribuendo in “via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” la gestione dei rapporti di lavori, fatta salva la sola informazione ai sindacati;
RICHIAMATO, altresì, l’ACCORDO QUADRO RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI del 22
gennaio 2009 con il quale le parti hanno concordato che “il contratto collettivo nazionale di categoria avrà la durata triennale tanto per la parte economica che normativa”.
RICHIAMATO, ancora, il decreto legislativo 1 agosto 2011, n.141, recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni è stata realizzata una limitata e circoscritta operazione di restyling della nuova disciplina in materia lavoro pubblico contenuta nel d.lgs.n.150/2009 chiarendo sulla immediata applicazione delle disposizioni del dlgs 150/2009 ovvero:
a) preso atto della disposizione di cui all’articolo 65 del dlgs 150/2009 sull’adeguamento dei contratti integrativi decentrati delle amministrazioni locali alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2011 e la loro cessazione per le norme in contrasto entro il 31 dicembre 2012;
b) preso atto delle circolari del dipartimento della funzione pubblica nç° 7/2010 e n° 7/2011;
c) preso atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali che comportavano incertezza e situazioni conflittuali nel rapporto datore di lavoro e lavoratori. Infatti, undici sentenze (Trib. Pesaro, 2 dicembre 2010; Trib. Cosenza 20 settembre 2010; Trib. Venezia 11 marzo 2011; Trib. Frosinone 14 marzo 2011; Trib. Catanzaro 18 marzo 2011; Trib. Verona 21 marzo 2011; Trib. Messina 10 maggio 2011; Trib. Genova 6 giugno 2011; Trib. Cagliari 15 giugno 2011; Trib. Roma 1 luglio 2011; Trib. Tivoli, 11 agosto 2011)
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hanno sostenuto la tesi dell immediata efficacia applicativa delle previsioni
del d.lgs. n. 150/2009 in materia di contrattazione collettiva, in conformità alle
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indicazioni delle circolari del Dipartimento della funzione pubblica sopra richiamate;
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nove pronunce, invece, sono intervenute nel senso dell efficacia differita alla
futura contrattazione nazionale (Trib. Torino 2 aprile 2010 e 28 giugno 2010; Trib.
Salerno 18 luglio 2010; Trib. Pesaro 19 luglio 2010; Trib. Lamezia Terme 7 settembre
2010; Trib. Trieste 5 ottobre 2010; Trib. Bologna 21 marzo 2011; Trib. Oristano
10maggio 2011; Trib. Nuoro 1 giugno 2011);
RITENUTO NECESSARIO disciplinare le materie della contrattazione integrativa decentrata:
1) anche in assenza del contratto collettivo nazionale di comparto del periodo 2010-2012 in sostituzione del contratto collettivo integrativo decentrato del 26 febbraio 2007 ed in attesa del nuovo contratto collettivo nazionale di comparto tenuto conto che con l’articolo 9, comma 17, del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 si è disposto il blocco delle procedure contrattuali e negoziali per l’anno 2010 e considerato che la contrattazione integrativa può svolgersi per:
a) disciplinare i criteri di riparto ed utilizzo del fondo salario accessorio annuale,
b) disciplinare alcuni istituti giuridici rientranti ancora nella materia contrattuale ma adeguandoli o riformandoli al decreto legislativo 150/2009,
c) riformulare in modo nuovo il CCID eliminando norme non più applicabili;
DATO ATTO che al 1° gennaio 2013 le disposizioni contrattuali integrative decentrate non adeguate entro il 31 dicembre 2012 decadono come previsto dall’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 150/2009;
CONCORDATO che nell’accordo di preintesa vi è:
a) la condivisione di una modifica all’articolo 195, comma 2, lett. b) del ROUS come segue: “Art.
195 - Attribuzione della premialità della valutazione della performance. 1. La valutazione della performance individuale del personale dipendente è effettuata dai dirigenti una volta che sia definita la valutazione della performance organizzativa. 2. Le economie della direzione saranno ridistribuite come segue: a) per gli anni 2011 e 2012 proporzionalmente al punteggio attribuito con la valutazione della performance individuale – valore punto, b) dall’anno 2013 tra i lavoratori che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore agli 80/100 (ottantacentesimi) con la valutazione della performance individuale – valore punto.3. La valutazione è effettuata dai dirigenti entro il 30 aprile dell’anno successivo e comunque prima che i dirigenti siano valutati da parte dell’OIV.”:
b) la disapplicazione dell’articolo 95 del ROUS in materia di UFFICIO LEGALE,
c) la disapplicazione dell’articolo 211 del ROUS in materia di PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI,
d) la disapplicazione del “Regolamento progettazione tecnica interna” adottato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n° 171 del 29 maggio 2007;
VISTO il parere n° 12 dell’11 febbraio 2013 del Collegio dei Revisori, acquisito con segnatura di protocollo n° 10085 del 28 febbraio 2013, così formulato: “….si dà parere favorevole alla Preintesa di Contratto Integrativo Decentrato del personale non dirigenziale relativa al triennio 2010- 2012… “;
RICHIAMATA la delibera n° 52 del 7 marzo 2012 con la quale la delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del CONTRATTUALE COLLETTIVA INTEGRATIVA DECENTRATA PERSONALE NON DIRIGENZIALE – TRIENNIO 2010-2012;
ACQUISITA la nota della CGIL Funzione pubblica, con segnatura di protocollo con il n. 14004 del 25 marzo 2013;
In sede di sottoscrizione le parti concordano la modifica all’articolo 2 con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2013
concordano il seguente:
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PERSONALE NON DIRIGENZIALE – TRIENNIO 2013-2015
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale
1. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e dal successivo “correttivo” D.Lgs. 141/2011.
2. Nell’ambito della disciplina nel presente contratto si utilizzeranno i seguenti acronimi:
a) CCID inteso come contratto collettivo integrativo decentrato;
b) CCNL inteso come contratto collettivo nazionale di lavoro;
c) ROUS inteso come regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Spoleto;
d) RSU inteso come rappresentanza sindacale unitaria;
e) OOSS inteso come organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto.
Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria
1. Il CCID si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale - con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato.
2. Il CCID ha validità triennale ed i suoi effetti decorrono dal 1° gennaio 2013, salvo particolari istituti per i quali è specificamente indica una validità diversa.
3. E’ fatto salvo l’accordo annuale sui criteri di utilizzo delle risorse economiche.
4. Il CCID conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
5. Per la validità della sottoscrizione del CCID e degli altri negozi giuridici del sistema di relazioni sindacali:
a) da parte della delegazione trattante di parte pubblica deve essere sottoscritta almeno dal presidente,
b) da parte della delegazione trattante di parte sindacale deve essere sottoscritta dalla RSU, con il parere favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del CCNQ 7/8/1998, così come interpretato dal CCNQ 6/4/2004. E’ facoltà della RSU nominare uno o più membri quali portavoce della maggioranza autorizzati alla sottoscrizione degli accordi rendendo sufficiente con la loro firma impegnare il soggetto sindacale nella sua interezza. Rimane fermo il principio del maggior consenso sulle decisioni di competenza contrattuale.
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6. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3-ter, dlgs 165/2001 le parti concordano che l’Amministrazione comunale, qualora non si raggiunga l’accordo entro quarantacinque giorni dall’avvio della trattativa sindacale, può adottare un provvedimento sostitutivo e provvisorio sulle materie oggetto del confronto fino alla successiva sottoscrizione. Il termine di cui al primo periodo può essere ridotto qualora possa aversi una lesione dei diritti o dell’interesse pubblico affidato all’amministrazione.
Art. 3 – Verifiche dell’attuazione del contratto
1. Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale o su richiesta delle parti, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta scritta e motivata da trasmettere all’Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica convocherà la riunione entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi decentrati
1. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L’iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 10 giorni dalla richiesta avanzata.
3. L’eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo, solo con il consenso delle parti interessate.
Art. 5 – Esternalizzazioni e trasferimento di servizi
1. Al fine di tutelare i diritti di tutti i lavoratori e la qualità dei servizi, l’Amministrazione comunale inserirà nei capitolati di qualsiasi appalto vincoli per l’applicazione del CCNL dei rispettivi comparti nonché per l’applicazione delle normative a tutela del lavoro e della persona, ai lavoratori delle ditte, aziende, imprese e cooperative che si aggiudicheranno gli appalti stessi.
CAPO II – RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 – Relazioni sindacali
1. Le parti, nell’intento di garantire e migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi e delle prestazioni erogate dall’Amministrazione comunale, oltre che la tutela e la garanzia dei diritti dei lavoratori, le loro condizioni di lavoro e la loro crescita professionale, convengono che un chiaro e corretto sistema di relazioni sindacali è fondamentale per il raggiungimento dei risultati concordati.
2. Le parti, per quanto concordato al comma 1,:
a) stabiliscono che il sistema delle relazioni sindacali avviene con le modalità di cui al presente
capo;
b) si impegnano a non assumere atti o iniziative attinenti alle materie oggetto di contrattazione nel tempo in cui svolge il confronto;
c) si impegnano ad indicare in ogni comunicazione propria il personale con il termine LAVORATORE;
d) si impegnano a comunicare mediante modalità esclusivamente telematiche: posta elettronica certificata o non certificata.
Art. 7 – Agibilità sindacali
1. Nel monte ore di permesso sindacale che gli accordi nazionali assegnano alla RSU rientrano le attività della medesima rappresentanza.
2. L’esercizio dei diritti sindacali è tutelato favorendo l’attività dei delegati e dei dirigenti delle OOSS per la partecipazione degli stessi alle riunioni delle delegazioni trattanti nel limite del monte ore spettante come previsto dall’accordo quadro del 9 agosto 2000.
3. I dirigenti ed i delegati sindacali nonché i rappresentanti unitari, in caso di assenza dal servizio, sono tenuti a darne preavviso almeno tre giorni prima al rispettivo responsabile.
Art. 8 – Risorse a disposizione della RSU e delle OOSS
1. L’Amministrazione comunale è tenuta a mettere a disposizione della RSU e delle OOSS un locale idoneo e idonee attrezzature per l’esercizio delle funzioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Ai sensi dell’articolo 25 della legge n° 300/1970 – STATUTO DEI LAVORATORI – la RSU e le OOSS hanno diritto di affiggere all’interno delle strutture di lavoro pubblicazioni, testi e comunicati su materie di interesse sindacale.
3. L’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre le strutture di cui al comma 2 in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
4. Le parti verificano congiuntamente il corretto utilizzo degli spazi assegnati.
5. L’Amministrazione mette a disposizione dei dirigenti sindacali, previamente designati, uno spazio digitale per le comunicazioni ai lavoratori – BACHECA DIGITALE -.
Art. 9 – Assemblee dei lavoratori
1. I lavoratori a tempo indeterminato e determinato hanno diritto di riunirsi in assemblea fuori dall’orario di lavoro in qualsiasi momento.
2. I lavoratori possono assentarsi durante l’orario di lavoro per un massimo di dodici ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
3. Le assemblee generali o di ambito diverso possono essere convocate dalla RSU e dalle OOSS firmatarie del presente CCID dandone comunicazione preventiva all’Amministrazione comunale almeno di tre giorni lavorativi.
4. L’assemblea è autorizzata dal dirigente dell’ufficio personale, d’intesa con la RSU e le OOSS, in modo tale da garantire la massima partecipazione dei lavoratori e, nello stesso tempo, il minimo disagio al servizio e all’utenza.
5. L’assemblea può riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
6. La rilevazione dei partecipanti all’assemblea è effettuata tramite “timbratura causalizzata” da apposito codice.
CAPO III – DISPOSIZIONI FUNZIONAMENTO DELEGAZIONI
Art. 10 – Principi di funzionario della RSU e delle OOSS
1. Al fine di garantire un trasparente, efficiente ed efficace funzionamento del sistema delle relazioni sindacali l’Amministrazione comunale, la RSU e le OOSS firmatarie del presente accordo condividono l’esigenza di disciplinare il funzionamento dei propri organismi.
2. La RSU e le OOSS si riservano di adottare comunicare le regole del proprio funzionamento in attuazione dell’Accordo Collettivo Quadro del 7 Agosto 1998.
Art. 11 – Le riunioni delle delegazioni trattanti di parte sindacale e di parte pubblica.
1. Gli incontri della delegazione trattante di parte pubblica con la delegazione trattante di parte sindacale avvengono previa convocazione da parte dell’Amministrazione.
2. La convocazione delle riunioni delle delegazioni trattanti è di competenza dal presidente della PARTE PUBBLICA, o in sua assenza altro componente della medesima, e deve:
a) essere effettuata per iscritto a mezzo posta elettronica non certificata,
b) contenere la data, l’ora e il luogo,
c) l’indicazione dell’ordine del giorno,
d) essere inviata alla delegazione trattante di parte sindacale con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata.
3. Nella determinazione della data ed ora delle riunioni deve essere verificata la maggiore partecipazione delle OOSS e della RSU.
4. Le riunioni, al pari delle altre forme di relazioni sindacali, come previsto dall’articolo 10, comma
7 del CCNQ 7/8/1998 e più volte ribadito dall’ARAN, devono svolgersi, di norma, fuori dell’orario di lavoro.
TITOLO II – BLOCCO CONTRATTUALE
Art. 12 – Clausola di accertamento (art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010)
1. Le PARTI ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, DL 78/2010 danno atto - come accertato con determinazione dirigenziale n° 197 del 28 febbraio 2011 – che il “Fondo contrattazione collettiva integrativa decentrata per il personale non dirigenziale 2010” del Comune di Spoleto costituito definitivamente con determinazione dirigenziale 17 dicembre 2010, n° 1860 (con rettifica 1870/2010) per un importo complessivo, parte stabile e variabile, di € 1.177.012,14 (eur unmilionecentosettantasettemiladodici/14) ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo stabilito per l’anno 2010 è di € 1.222.012,14 (eur unmilioneducentoventiduemiladodici/14) in quanto occorre aggiungere € 45.000,00 di competenza dell’anno 2009 (voce B.8.1 = Recupero parziale incremento parte eccedente il 3,2% dei rinnovi contrattuali .biennio 2008-2009 già erogati in applicazione dell’articolo 9, comma 4, DL 78/2010 conv. L. 122/2010).
TITOLO III – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
CAPO I – RISORSE E PREMIALITA’
Art. 13 – Quantificazione delle risorse
1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell’Amministrazione comunale.
2. La determinazione di cui al comma 1 sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dall’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall’Amministrazione comunale.
3. Le risorse variabili di cui all’articolo 15, comma 2, CCNL 1° aprile 1999 - confermate nell’ambito dell’articolo 31, comma 3, CCNL 22 gennaio 2004 - possono essere rese disponibili – nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – solo per effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. L’incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma necessita di ripetuti apprezzamenti e valutazioni con cadenza almeno annuale. Le relative disponibilità devono essere specificatamente destinate a finanziare i particolari obiettivi gestionali individuati. In caso di mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi predetti l’importo previsto per il loro finanziamento e/o le conseguenti economie da utilizzo non possono essere destinati al finanziamento di altri istituti del trattamento economico accessorio non collegati ai particolari sopradetti obiettivi di razionalizzazione e/o riorganizzazione delle attività programmate.
4. Le risorse variabili aggiuntive di cui all’articolo 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999 - per l’attivazione di nuovi servizi o per l’implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili - possono essere stanziate esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell’Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti. Sono condizioni essenziali e legittimanti, le seguenti:
a) elaborazione di un apposito progetto che dimostri sempre l’esistenza di obiettivi di miglioramento o l’implementazione di nuove attività (non possono essere riproposti o reiterati obiettivi già conseguiti in anni precedenti), in termini non generici, ma di concreti risultati, con i correlati standard e/o indicatori di conseguimento determinanti una oggettiva condizione di misurabilità e verificabilità; risultati che siano “sfidanti” in quanto possano essere conseguiti solo tramite un ruolo attivo e determinante dei lavoratori coinvolti;
b) incentivazione della performance dei soli lavoratori direttamente interessati e coinvolti;
c) stanziamento in bilancio garantito ed in misura che risulti ragionevole in quanto rapportato alla entità (valorizzabile) dei previsti incrementi quantitativi e/o qualitativi di servizi;
d) accertamento e verifica del grado di raggiungimento dei risultati programmati da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV -sulla base del rispetto degli standard e/o indicatori predeterminati;
e) garanzia che le risorse siano rese disponibili solo a consuntivo, a risultati raggiunti, al fine di corrispondere effettivamente all’incremento di performance realizzato;
f) in caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi e risultati predetti l’importo previsto per il loro finanziamento e/o le conseguenti economie da utilizzo non possono essere utilizzati per il finanziamento di altri istituti del trattamento economico accessorio e, pertanto, costituiranno economia di bilancio per l’Ente.
Art. 14 – Strumenti di premialità
1. L’Amministrazione comunale - conformemente alla normativa vigente ed ai regolamenti adottati, nel triennio di riferimento e fatte salve successive modifiche e/o integrazioni - ha individuato i seguenti strumenti di premialità:
a) i compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d. “PRODUTTIVITÀ”). Istituto per il quale è richiesta l’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente nonché l’applicazione delle modalità di erogazione previste nella parte del ROUS disciplinante la premialità;
b) le PROGRESSIONI ECONOMICHE, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti dall’articolo 23 del D.Lgs. 150/2009 nonché degli effetti meramente giuridici imposti dall’articolo 9, comma 21, del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010). In sede di approvazione del “PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI SPOLETO 2011 – La migliore opportunità per continuare nel cambiamento” adottato dalla giunta comunale con delibera n° 82 del 13 aprile 2011, con accordo della delegazione trattante di parte sindacale è stato definito il seguente articolo “Art. 211 - Disposizioni comuni personale dipendente non dirigenziale - 1. In attesa di diverso accordo integrativo la disciplina delle PEO è quella di cui al vigente art.26 del Contratto Collettivo Decentrato del Comune di Spoleto.”;
c) la RETRIBUZIONE DI POSIZIONE e la RETRIBUZIONE DI RISULTATO per gli incaricati di posizione organizzativa e di alta professionalità;
d) le INDENNITÀ previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata di cui al successivo CAPO IV e le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell’articolo 15, comma 1, lettere d) e k) del CCNL 1° aprile 1999 di cui al successivo CAPO V;
e) il PREMIO ANNUALE PER L’INNOVAZIONE E IL PREMIO PER L’EFFICIENZA di cui all’art. 27 del D.Lgs. 150/2009 che nel nostro ente assume la denominazione di “COPERNICO” ed è disciplinato dal ROUS;
f) le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del D.L. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011) ovvero derivanti dall’attuazione dei “PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE” conformemente a quanto previsto dall’art. 6 “Norme transitorie” del D.Lgs. 141/2011 questi incentivi sono erogabili solo in attuazione delle “fasce di premialità” stabilite dall’Amministrazione comunale nel ROUS, in applicazione dell’art. 31 del D.Lgs. 150/2009;
g) il BONUS ANNUALE PER LE ECCELLENZE di previsto all’articolo 21 del D.Lgs n. 150/2009 che sarà attivato, disciplinato e finanziato all’atto della relativa previsione del competente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
h) i PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE inseriti nell’ambito della programmazione annuale e triennale dell’Amministrazione comunale la cui disciplina è definita nell’ambito del ROUS;
i) i PERCORSI DI CARRIERA definiti in sede di programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale dell’Amministrazione comunale la cui disciplina è definita nell’ambito del ROUS.
CAPO II – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE
Art. 15 – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie annualmente calcolate, come da CCNL e norme vigenti, e disponibili, a costituire il “fondo risorse decentrate”, sono ripartite, a seguito di accordo sindacale annuale, ai fini dell’applicazione degli istituti di cui al precedente articolo 14, secondo i seguenti criteri generali:
a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell’Ente sulla base dell’analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;
b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;
c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei lavoratori, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi;
e) fino alla stipulazione del prossimo CCNL, non si applica il sistema di valutazione in “fasce di merito” – ad eccezione della facoltà di applicazione della fattispecie di cui al precedente articolo 20, lettera f); tuttavia – conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 31, comma 2, e 19, comma 6, del D.Lgs. 150/2009 modificato ed integrato dal D.Lgs. 141/2011 – “deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale…”.
2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell’Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali:
a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;
b) le risorse - attraverso il Sistema di misurazione e valutazione delle performance - sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei lavoratori che conseguono le migliori performance;
c) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui – dalla prestazione lavorativa del lavoratore – discende un concreto vantaggio per l’Amministrazione comunale, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali- quantitativo dell’organizzazione, dei servizi e delle funzioni;
d) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della performance, ovvero del percorso che segna le seguenti fasi essenziali: programmazione/pianificazione
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strategica da parte dell’Amministrazione; programmazione operativa e gestionale; definizione dei piani di lavoro individuali e/o progetti specifici in logica di partecipazione e condivisione; predeterminazione e conoscenza degli obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione; monitoraggio e confronto periodico; verifica degli obiettivi e risultati conseguiti; controlli e validazione sui risultati; conseguente misurazione e valutazione della performance individuale; esame dei giudizi in contraddittorio;
e) la performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale;
f) il sistema di misurazione e valutazione della performance è unico è si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento.
3. Sempre secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell’Amministrazione, le parti prendono atto del sistema di budgetizzazione delle risorse, ovvero di suddivisione annuale delle stesse, in budget di direzione (macro-struttura organizzativa) che vengono assegnati ai rispettivi dirigenti.
4. I budget sono gestiti, interamente ed esclusivamente, dal dirigente, con il supporto degli incaricati di posizione organizzativa e di alta professionalità, per l’applicazione di tutti gli istituti incentivanti di cui al precedente articolo 22. I budget sono resi disponibili nell’ambito del Piano della Performance (programmazione annuale) o in analogo strumento, approvato dai competenti organi dell’Amministrazione. Per la definizione dei budget si opera con criterio quali-quantitativo delle esigenze e secondo le strategie che ogni direzione, annualmente, concorda con l’Amministrazione comunale.
CAPO III – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO)
Art. 16 – Criteri progressione economica orizzontale (PEO)
1. Come concordato ai fini dell’applicazione del PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI SPOLETO 2011 – La migliore opportunità per continuare nel cambiamento” adottato dalla giunta comunale con delibera n° 82 del 13 aprile 2011 i criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali sono i seguenti:
a) il Budget del Comune di Spoleto concordato annualmente viene diviso per direzioni in base al numero dei lavoratori e alla categoria giuridica di appartenenza - FONDO DELLA DIREZIONE – con i seguenti parametri:
1) cat. A = punti 1,70 (unovirgolasettanta)
2) cat. B = punti 2,10 (duevirgoladieci)
3) cat. C = punti 2,50 (duevirgolacinquanta)
4) cat. D = punti 2,90 (duevirgolanovanta);
b) la selezione avverrà in modo automatico fra tutti i lavoratori della direzione in base alla scheda di valutazione della performance individuale;
c) l’attribuzione delle progressioni avviene in relazione al punteggio assoluto e con la regola dello
sbarramento triennale (permanenza nella categoria o posizione economica per almeno tre anni interi);
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d) in caso di ex aequo si attribuiscono tutte le progressioni se c’è capienza economica;
e) in caso di incapienza si attribuisce al più anziano di età;
f) in ogni caso viene garantita, in ogni direzione, la prima progressione che resterebbe esclusa per incapienza dei fondi; le risorse necessarie, su base di ente, vengono prelevate dal Fondo ex art. 15 CCNL 1999 – parte stabile.
2. L’articolo 211 del ROUS è disapplicato.
CAPO IV – FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DISAGIATE ED A SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITA’
Art. 17 – Principi generali
1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”.
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.
3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.
4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del dirigente con il supporto dei responsabili di posizione organizzativa e di alta professionalità.
5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi - quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione -, in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.
6. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l’erogazione di due o più indennità.
7. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
8. Le indennità “mensili” sono erogate, salvo specifiche tipologie, sulla base dell’effettiva presenza in servizio per un numero di giorni lavorativi superiore alla metà più uno degli stessi nel periodo considerato.
9. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente dirigente con il supporto dei responsabili di posizione organizzativa e di alta professionalità.
10. Salvo norme speciali tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni specificate.
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Art. 18 – Indennità di rischio
1. Ai lavoratori che svolgono prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l’indennità mensile determinata attualmente dal combinato disposto degli articoli 37, CCNL 14/09/2000 e 41, CCNL 22/01/2004 nella misura di € 30,00 (eur trenta/00).
2. L’indennità è riconosciuta con il criterio di cui all’articolo 17, comma 8, ai lavoratori adibiti in via continuativa a servizi che comportano i seguenti fattori di rischio:
a) utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc… complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;
b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;
c) attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici.
3. Le attività “rischio” secondo i fattori declinati al comma 2 sono al momento della stipulazione del presente contratto:
a) attività di XXXXXXXXX,
b) attività di AUTISTI.
4. E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti, tenuto conto dei principi generali di cui al precedente articolo 17 e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto da parte del dirigente con il supporto del responsabile di posizione organizzativa o alta professionalità interessato.
5. L’erogazione dell’indennità avviene mensilmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze entro il secondo mese successivo a quello di maturazione.
Art. 19 – Indennità di disagio
1. Ai lavoratori appartenenti alle categorie giuridiche A, B e C che svolgono attività connotate da particolare “disagio”, come in prosieguo inquadrate, compete – per il periodo di effettiva esposizione al disagio - una indennità mensile. La misura dell’indennità di disagio non è superiore a quello di rischio in quanto, secondo un criterio di ragionevolezza, il “rischio” che tutela la salute ha una maggiore rilevanza rispetto al “disagio”.
2. La presente indennità è erogata in relazione alla tipologia del disagio.
3. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo lavoratore (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc…), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero decisamente limitato di potenziali beneficiari. E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti, tenuto conto dei principi generali di cui al precedente articolo 17 e di quanto
previsto al presente articolo, e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del dirigente con il supporto del responsabile di posizione organizzativa o alta professionalità interessato.
4. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:
a) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
b) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
c) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.
5. L’erogazione dell’indennità avviene mensilmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze entro il mese successivo a quello di maturazione.
6. Le attività di “disagio” secondo i fattori declinati al comma 4 sono al momento della stipulazione del presente contratto:
n° | Tipologia | Descrizione | Misura | Pagamento | |||||
1 | Indennità disagio rientro giorni non lavorativi | Rientro nei giorni non lavorativi per non più di 4 (quattro) ore per esigenze di servizio | € 30,00 (eur trenta/00) | Indennità mensile al verificarsi di almeno un rientro | |||||
2 | Indennità disagio sostituzioni immediate educatrici asilo nido | Brevi sostituzioni educatrici per esigenze di servizio e diverso scaglionamento e cambio turo | € 30,00 (eur trenta/00) | Indennità mensile con criterio della prevalenza ex art. 17, comma 8, CCID | |||||
3 | Indennità disagio 14esima xxxxxxxx | Xxxxxx oltre le 13 domeniche lavorate nell’anno nella misura massima di 26 domeniche lavorabili nell’anno | € 30,00 (eur trenta/00) | Indennità verificarsi un caso | mensile di almeno | al di | |||
4 | Indennità disagio orario spezzato | Spetta per il disagio dei lavoratori assegnati a orari spezzati con interruzione pari o superiore alle due ore. | € 5,00 (eur cinque/00) al giorno | Indennità giornaliera con il limite superiore di € 25,00 (eur venticinque/00). | |||||
5 | Indennità disagio biblioteca | Spetta ai lavoratori del servizio biblioteca a condizione che non sia riconosciuta l’indennità di turno, per la particolare articolazione del servizio anche il sabato mattina | € 30,00 (eur trenta/00) | Indennità mensile con criterio della prevalenza ex art. 17, comma 8, CCID | |||||
6 | Indennità disagio autista | Xxxxxx al rappresentanza | solo in | autista ragione | di della | € 30,00 (eur trenta/00) | Indennità mensile con criterio della prevalenza |
n° | Tipologia | Descrizione | Misura | Pagamento |
di rappresentanza | ridotta prevedibilità degli impegni istituzionali degli amministratori | ex art. 17, comma 8, CCID | ||
7 | Indennità disagio lavoro ampliamento servizi | Spetta nel primo anno di incremento di apertura all’utenza di un servizio da distribuire tra i lavoratori che hanno contribuito all’incremento dell’attività in base a progetti presentati dal dirigente. | € 6,00 (eur sei/00) orario per lavoratore addetto | Rinvio allo specifico progetto con il limite superiore di € 30,00 (eur trenta/00) mensile |
Art. 20 – Indennità maneggio valori
1. Ai lavoratori adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.
2. L’indennità compete per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1; pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro, per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali – eventualmente – il lavoratore in servizio sia impegnato in attività che non comporta maneggio di valori.
3. Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali - art. 36 CCNL 14.09.2000 - si stabilisce la seguente graduazione dell’indennità:
a) media mensile di valori maneggiati fino a € 50,00 = nessuna indennità in quanto il limitato importo di valori maneggiati denota la mancanza del requisito della continuità del rischio;
b) media mensile di valori maneggiati oltre € 50,00 fino a € 500,00 = indennità € 0,60 (eur zero/60) giornaliera,
c) media mensile di valori maneggiati oltre € 500,00 fino a € 2.000,00= indennità € 1,00 (eur uno/00) giornaliera;
d) media mensile di valori maneggiati oltre € 2.000,00 = indennità € 1,50 (eur uno/50) giornaliera.
4. L’erogazione dell’indennità di maneggio valori avviene trimestralmente previa accertamento del dirigente o responsabile di posizione organizzativa o alta professionalità.
Art. 21 – Indennità per specifiche responsabilità
1. Le posizioni di lavoro caratterizzate da SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera f), aggiornato da ultimo dall’articolo 7, comma 1 del CCNL 09 maggio 2006, sono individuate secondo i criteri generali oggettivi e predeterminati del presente articolo, tenendo conto di AUTONOMIA, PROFESSIONALITÀ e COORDINAMENTO del ruolo.
2. Il BUDGET INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ nell’ambito del FONDO SALARIO ACCESSORIO del personale non dirigenziale è determinato e ripartito annualmente prima del conferimento degli incarichi, con accordo tra le delegazioni trattanti. Per l’anno 2013 il BUDGET ANNUALE è di € 60.000,00 (eur sessantamila/00). Il budget annuale è ripartito tra le direzioni in relazione ai lavoratori assegnati di categoria B, C e D con i seguenti parametri:
1) cat. B = punti 2,10 (duevirgoladieci)
2) cat. C = punti 2,50 (duevirgolacinquanta)
3) cat. D = punti 2,90 (duevirgolanovanta).
3. La ripartizione tra le direzioni avviene mediante provvedimento del direttore generale o del dirigente dell’ufficio personale, previo parere della cabina di regia.
4. Il dirigente, nel limite del budget assegnato, conferisce l’incarico di specifica responsabilità per i particolari compiti da svolgere ai lavoratori della propria direzione inquadrati nelle categorie B, C e D non titolari di posizione organizzativa.
5. L’incarico è determinato dal dirigente sulla base di una analisi valutativa della struttura organizzativa della propria direzione, dell’articolazione delle attività e dei compiti da svolgere dall’incaricato anche in rapporto ai programmi e agli obiettivi dell’Amministrazione comunale.
6. La misura dell’indennità e l’individuazione dell’incarico avviene sulla base dei criteri e delle fasce economiche sottostanti:
a) CRITERIO
CRITERIO | ELEMENTO | ELEMENTO | ELEMENTO |
AUTONOMIA | Xxxxx caratterizzato da iniziativa senza input del dirigente e/o responsabile di posizione organizzativa | Ruolo caratterizzato da elevata continuità di decisione nei rapporti con soggetti esterni senza input del dirigente e/o responsabile di posizione organizzativa | Xxxxx caratterizzato da elevata continuità di decisione nei rapporti con soggetti interni senza input del dirigente e/o responsabile di posizione organizzativa |
PROFESSIONALITÀ | Ruolo caratterizzato da rilevanti attività tecniche complesse (pareri/visti/etc) o da esposizione a particolare rischio professionale | Ruolo caratterizzato da procedimenti di elevata complessità | Ruolo caratterizzato da conoscenza di materie specialistiche |
COORDINAMENTO | Ruolo caratterizzato dal coordinamento diretto almeno quattro/cinque collaboratori | Xxxxx caratterizzato dal coordinamento diretto almeno tre/quattro collaboratori | Xxxxx caratterizzato dal coordinamento diretto almeno uno/due collaboratore |
B) FASCE ECONOMICHE
FASCIA | cat. D | cat. C | cat. B |
PRIMA | € 1.300,00 | € 1.100,00 | € 900,00 |
SECONDA | € 1.100,00 | € 931,00 | € 762,00 |
TERZA | € 900,00 | € 762,00 | € 623,00 |
QUARTA | € 700,00 | € 592,00 | € 485,00 |
QUINTA | € 500,00 | € 400,00 | € 300,00 |
4. La durata è annuale o in ragione della finalità dell’incarico.
5. L’indennità mensile è commisurata al tempo di svolgimento dell’incarico ed è erogata proporzionalmente alla durata dello stesso. In caso di assunzione e/o cessazione costituisce mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni.
6. Le misure indennitarie sono proporzionalmente ridotte per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto individuale di lavoro.
7. L’indennità è corrisposta annualmente.
8. Eventuali economie andranno portate in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
9. La disciplina del presente articolo si applica per il conferimento degli incarichi da svolgere dal
1° gennaio 2013.
Art. 22 – Indennità per particolari responsabilità
1. L’indennità per PARTICOLARI RESPONSABILITÀ prevista dall’articolo 36, comma 2, del CCNL 22.01.2004 – che introduce la lettera i) all’art. 17 comma 2 del CCNL 01.04.1999 nella misura di € 300,00 (eur trecento/00) annui lordi compete ai lavoratori del Comune di Spoleto:
a) che svolgono il ruolo di ufficiale di stato civile e anagrafe;
b) compensa le specifiche responsabilità agli addetti degli uffici relazioni con il pubblico – informazione ed accoglienza turistica – e agli addetti ai servizi di protezione civile.
2. In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento dell’incarico. Non compete ai dirigenti e responsabili di posizione organizzativa e di alta professionalità che ricoprano i ruoli e/o le funzioni suddette.
3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi altra tipologia di indennità per responsabilità - art. 17, comma 2, lettera f, CCNL 01.04.1999 -; nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al lavoratore competerà quella di importo maggiore.
4. Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente, in un’unica soluzione nell’anno successivo alla maturazione. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato. In caso di assunzione e/o cessazione costituisce mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni.
5. Le parti concordano che l'indennità è applicata ai lavoratori del servizio informazione ed accoglienza turistica dal 1° gennaio 2012 secondo i criteri di cui al presente CCID in compensazione dell'indennità sospesa con determinazione n° 543 del 24 maggio 2012.
Art. 23 – Indennità di vigilanza
1. L’INDENNITÀ DI VIGILANZA di cui all’articolo 37, comma 1, lett. b) CCNL 6 luglio 1997 compete al personale che si trova nelle seguenti condizioni:
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a) possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
b) svolgimento effettivo delle funzioni previste dagli articoli 5 e 10 della legge n° 65/1986: polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza.
2. L’indennità non è corrisposta al personale collocato o comandato in posizione che non comporti l’espletamento di tutte le predette funzioni e al personale che pur svolgendo attività di collaborazione o di supporto o complementari alle attività del Corpo di polizia municipale non è non appartenente al medesimo.
Art. 24 – Indennità di reperibilità
1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'articolo 23 del CCNL 14 settembre 2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
c) non può essere superiore 6 periodi al mese per lavoratore o lavoratrice;
d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o, se richiesto dal lavoratore, con equivalente riposo compensativo;
g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento del salario accessorio a consuntivo.
2. Il lavoratore, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall’Amministrazione.
3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l’indennità per reperibilità non é corrisposta.
4. I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:
a) servizio di vigilanza urbana,
b) servizio pronto intervento palazzi comunali,
c) servizi tecnici a tutela dell’incolumità pubblica.
5. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la produttività collettiva.
Art. 25 - Indennità atipiche
1. Non possono essere corrisposte indennità atipiche intese come retribuzioni accessorie non previste dalla normativa legislativa e dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto così violando il principio di tipicità e di omnicomprensività del trattamento economico del lavoratore.
CAPO V – COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 26 – Accordo di sterilizzazione
1. Gli incentivi previsti da speciali disposizioni di legge per il personale non dirigenziale del Comune di Spoleto come disciplinati dal presente capo sono oggetto di sterilizzazione parziale rispetto alla produttività collettiva specificando che le somme non corrisposte sono destinate a finanziare la produttività collettiva.
2. La cd sterilizzazione avverrà in base ai seguenti elementi:
a) i compensi dovranno essere suddivisi in tre fasce: minima, media e massima,
b) l’entità dei compensi ai fini della collocazione nelle fasce è per anno di cassa .
3. Le fasce di sterilizzazione sono le seguenti:
Compenso speciale disposizione di legge | Fasce | Sterilizzazione di destinazione alla produttività |
Fino a € 1.500,00 | minima | 0% |
Oltre € 1.500,00 a € 3.000,00 | media | 50% |
Oltre € 3.000,00 | massima | 100% |
4. La nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2013.
Sezione II – Disposizioni speciali
Art. 27 – Criteri riparto sponsorizzazioni (art. 229, ROUS, art. 119, TUEL)
1. I risparmi di spesa, rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione del Comune di Spoleto, ottenuti con la sponsorizzazione possono essere utilizzati nella misura del 33% (trentatré percento) per il finanziamento dei seguenti fondi:
a) RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ di cui all’articolo 15 del CCNL comparto regioni autonomie locali 1° aprile 1999 – non superiore al 80% (ottanta percento) del risparmio,
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b) FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO di cui all’articolo 26 del CCNL comparto regioni autonomie locali – area dirigenza - del 23 dicembre 1999 – non superiore al 20% (venti percento) del risparmio.
2. I risparmi derivanti dalle sponsorizzazioni:
a) finanziano complessivamente i fondi per l’80% (ottanta percento),
b) compensano i lavoratori, compreso il dirigente, che hanno realizzato il progetto di sponsorizzazione per il 20% (venti percento). Il compenso è comprensivo di contributi ed IRAP;
3. I risparmi sono assegnati sulla base di un progetto di sponsorizzazione recante:
a) il piano di lavoro finalizzato al risparmio di spesa o alla maggiore entrata,
b) l’attività di sponsorizzazione,
c) i soggetti coinvolti,
d) i lavoratori interessati e la percentuale di apporto di ciascuno che costituisce la base di riparto delle risorse disponibili.
4. Il progetto di sponsorizzazione è predisposto dal direttore generale, per attività di carattere interdirezionale, e dal dirigente, per la direzione assegnata;
5. Ai responsabili dell’area delle posizioni organizzative, che partecipano al progetto di sponsorizzazione, i compensi attribuiti incrementano la retribuzione di risultato come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto e sono determinati nell’ambito del progetto.
6. Il riconoscimento e la liquidazione del compenso compete al dirigente responsabile del servizio come indicato nel progetto.
7. I criteri si applicano a decorrere dall’esercizio 2011 e sono validi per gli anni successivi salvo diverso accordo.
8. L’incremento del fondo può avvenire fino al limite dell’anno 2010.
9. Le parti si riservano, inoltre, di verificare nel corso del 2012:
a) che il limite del FONDO RISORSE DECENTRATE dell’anno 2010 possa non applicarsi per tali compensi (incentivazione sponsorizzazione) in quanto correlati a nuove entrate anche alla luce delle pronunce della magistratura contabile e delle indicazioni dell’ARAN;
b) l’efficacia dei criteri individuati.
Art. 28 – Criteri forme incentivazione recupero evasione ICI (art. 4, comma 2, lett. h, CCNL 1/4/1999)
1. Ai lavoratori coinvolti nel progetto di recupero evasione ICI è riconosciuto un compenso complessivo costituito dal 4% (quattro percento) dell’ACCERTAMENTO DEFINITIVO sulle entrate
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derivanti da tale attività che rappresenta il FONDO RECUPERO EVASIONE ICI nell’ambito del FONDO complessivo della contrattazione integrativa decentrata.
2. Ai lavoratori coinvolti nel progetto di recupero evasione ICI potrà essere riconosciuto un ulteriore compenso a valere in termini percentuali nella misura dell’1% (uno percento) dell’ACCERTAMENTO DEFINITIVO ad integrazione dell’accordo del 16 maggio 2011 (contrattazione 4/2011) in relazione al rispetto di parametri di progetto che tengano conto di ulteriori recuperi di entrate comunali correlati alla soggettività passiva ICI.
3. Per ACCERTAMENTO DEFINITIVO si intende RISCOSSO + RUOLO CONSOLIDATO.
4. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo di contributi ed IRAP.
5. Al progetto di recupero partecipano i lavoratori assegnati alla struttura delle entrate tributarie del Comune ed i lavoratori individuati dal direttore generale che pur assegnati a servizi o direzioni diverse fanno parte di uffici che svolgono funzioni strumentali al recupero.
6. Il progetto di recupero è predisposto dal dirigente del servizio interessato ed è approvato dal direttore generale.
7. Ai dirigenti, che partecipano al recupero di evasione ICI, i compensi attribuiti sono ricompresi nella retribuzione di risultato in applicazione della dichiarazione congiunta n° 4 del CCNL AREA II DIRIGENZA COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI del 22 febbraio 2006.
8. Ai responsabili dell’area delle posizioni organizzative, che partecipano al recupero di evasione ICI, i compensi attribuiti incrementano la retribuzione di risultato come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto e sono determinati nell’ambito del progetto.
9. Il riconoscimento e la liquidazione del compenso compete al dirigente responsabile del servizio come indicato nel progetto.
10. I criteri si applicano a decorrere dall’esercizio 2011 e sono validi per gli anni successivi salvo diverso accordo.
Art. 29 - Compensi per avvocatura
1. Agli avvocati assegnati all’ufficio legale spettano compensi professionali nel rispetto dei principi di cui all’articolo 27 del CCNL 14 settembre 2000, al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n° 1578 e all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n° 247 in seguito a sentenza favorevole all’Ente e per somme effettivamente recuperate e incassate secondo quanto indicato ai commi successivi.
2. Per “sentenza favorevole all’Ente” si intende ogni provvedimento giurisdizionale o giustiziale, comunque denominato, a cognizione piena o sommaria, pronunciato da qualunque autorità, giudiziaria o amministrativa o arbitrale, idoneo a definire la controversia, anche in via provvisoria o cautelare, o che comunque lasci sostanzialmente invariato l’atto o il bene della vita di cui si contenda, nel caso in cui l’Ente sia convenuto o resistente; ovvero rilasci o attribuisca allo stesso, in tutto o in parte, il provvedimento o il bene della vita richiesto, quando invece sia attore o ricorrente.
3. Alla “sentenza favorevole all’Ente” sono equiparati:
a) il decreto ingiuntivo non opposto,
b) la transazione giudiziale comunque favorevole all’amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l’importo corrisposto a quest’ultima sia pari o inferiore alla metà di quello domandato.
4. Nel caso di definizione stragiudiziale delle controversie, agli avvocati dell’ufficio legale spettano i compensi professionali indicati nell’accordo transattivo o nell’atto autorizzativo dello stesso, tenuto conto dei criteri.
5. Per la determinazione dei compensi si fa riferimento ai principi, ai criteri ed ai parametri stabiliti dalle tabelle per Avvocati allegate al D.M. 20 luglio 2012 n.140. In particolare, per quanto riguarda l’attività giudiziale svolta dinanzi a: “Tribunale ordinario ed organi di giustizia tributaria primo grado – Giudice di Pace” e dinanzi a: “Corte di appello, organi di giustizia tributaria di secondo grado, organi di giustizia amministrativa e contabile di primo grado”, si procede ordinariamente con l’applicazione, per ogni fase, della diminuzione massima prevista rispetto al valore medio di liquidazione; per le restanti attività si fa riferimento ai valori medi di liquidazione.
6. In caso di condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, il compenso professionale spettante agli avvocati dell’ufficio legale non potrà superare l’importo liquidato dall’autorità adita, ed esso potrà gravare sull’Ente soltanto a seguito di esito infruttuoso della procedura esecutiva per il recupero di dette spese.
7. All’esito di ogni procedimento, l’avvocato interessato trasmette al coordinatore dell’Ufficio Legale, con una relazione finale, il provvedimento favorevole ovvero la transazione stipulata, con la nota relativa al compenso spettante, redatta in conformità a quanto stabilito con il presente articolo, la cui congruità viene attestata dal coordinatore stesso, il quale provvede alla liquidazione dei compensi con cadenza almeno trimestrale.
8. Per le controversie di non particolare complessità, anche in relazione alla tenuità del valore ed alla semplicità dell’opera prestata, potrà essere riconosciuto un compenso inferiore rispetto a quello determinato secondo i criteri di cui al comma 5. Per le controversie di particolare importanza, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni trattate, dell’eventuale urgenza della prestazione ovvero del pregio dell’opera prestata o dei vantaggi conseguiti dall’Ente, potrà essere riconosciuto un compenso superiore rispetto a quello determinato secondo i criteri di cui al comma 5 comunque non superiore, per ogni fase, ai valori medi di liquidazione di cui alle tabelle per Avvocati allegate al D.M. 20 luglio 2012 n.140.
9. In caso di conferimento di incarico di alta professionalità o posizione organizzativa la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla corresponsione dei compensi professionali, dovuti a sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto 27 novembre 1933, n° 1578 come previsto dall’articolo 27 CCNL 14 settembre 2000 (CODE CONTRATTUALI). I compensi previsti a seguito di “sentenza favorevole all’Ente” con statuizione di compensazione tra le parti delle spese di lite sono erogate agli avvocati, incaricati di alta professionalità o posizione organizzativa, soltanto qualora il loro ammontare complessivo, riferito a ciascun anno di competenza, risulti superiore al valore determinato dalla somma tra retribuzione di posizione e di risultato e per la parte eccedente. La pesatura della retribuzione di posizione e la percentuale della retribuzione risultato è fatta tenendo conto degli introiti storici.
10. La disciplina di cui al presente articolo disapplica l’articolo 95 del ROUS.
Art. 30 – Criteri incentivanti la vigilanza edilizia (art. 3, comma 5, LR Umbria 3/11/2004, n° 21)
1. Una percentuale corrispondente al 20% (venti percento) delle sanzioni edilizie introitate e nel limite massimo annuo di € 50.000,00 (eur cinquantamila/00) sono destinate al finanziamento delle attività del nucleo di vigilanza istituito ai sensi dell’articolo 3 della LR Umbria 3 novembre 2004, n° 21.
2. Gli introiti di cui al comma 1 sono utilizzati:
a) nella misura del 75% (settantacinque percento) per il finanziamento del FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ di cui all’articolo 15 del CCNL comparto regioni autonomie locali 1° aprile 1999 e compensano i lavoratori che hanno svolto l’attività di vigilanza o realizzato specificamente un progetto di vigilanza edilizia. Il compenso è comprensivo di contributi ed IRAP;
b) nella misura del 25% (venticinque percento) per il finanziamento del FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO di cui all’articolo 26 del CCNL comparto regioni autonomie locali – area dirigenza - del 23 dicembre 1999 – e compensano i lavoratori che hanno svolto l’attività di vigilanza o realizzato specificamente un progetto di vigilanza edilizia. Il compenso è comprensivo di contributi ed IRAP.
3. Gli introiti sono assegnati sulla base di un progetto di vigilanza edilizia recante:
a) la programmazione dell’attività che può essere riferito anche a procedure di controllo a campione;
b) i soggetti istituzionali coinvolti. Previo accordo possono essere coinvolti anche lavoratori di altri organi di controllo che fanno aumentare l’efficacia del progetto,
c) i lavoratori interessati e la percentuale di apporto di ciascuno che costituisce la base di riparto delle risorse disponibili.
4. Il progetto è predisposto dal direttore generale, per attività di carattere interdirezionale, e dal dirigente, per la direzione assegnata.
5. Ai responsabili dell’area delle posizioni organizzative, che partecipano al progetto di vigilanza, i compensi attribuiti incrementano la retribuzione di risultato come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto e sono determinati nell’ambito del progetto.
6. Il riconoscimento e la liquidazione del compenso compete al dirigente responsabile del servizio come indicato nel progetto.
7. I i criteri si applicano a decorrere dall’esercizio 2013 e sono validi per gli anni successivi salvo diverso accordo.
8. Le parti si riservano, inoltre, di verificare nel corso del 2013 e per gli anni successivi l’efficacia dei criteri individuati.
Sezione III – Disposizioni speciali in materia di incentivi alla progettazione
Art. 31 – Norme generali
1. I criteri per l’erogazione degli incentivi di progettazioni di cui all’articolo 92, commi 5 e 6, Dlgs 163/2006 del personale non dirigenziale sono disciplinati dalle disposizioni del CCID.
2. La somma non costituisce in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività necessarie per la realizzazione di progetti e degli atti di pianificazione svolte dai tecnici lavoratori e/o lavoratrici dipendenti del comune. Il suo scopo è quello di incentivare, e quindi incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici tecnici del comune, riconoscendo a tale attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità e perseguendo altresì l’obiettivo di riequilibrare il ricorso a professionisti esterni.
3. Gli stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei singoli lavori e degli atti di pianificazione generale comprenderanno la quota per il fondo incentivante, in quanto la medesima andrà inserita nel quadro economico progettuale.
4. Le attività di cui all’articolo 38 e all’articolo 45, rese anche per strutture diverse di quella di appartenenza, costituiscono normale compito di ufficio da svolgersi durante l’orario di lavoro e da incentivare secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Rubrica: Progettazione e realizzazione di opere pubbliche o lavori
Art. 32 - Progettazione e realizzazione di opere pubbliche o lavori
1. L’incentivo riguarda sia la progettazione e le attività connesse di opere e lavori pubblici come di seguito specificato:
a) attività di progettazione di opere pubbliche o di lavori in appalto volte alla elaborazione di progettazioni preliminari, definitive ed esecutive di tipo architettonico, strutturale, impiantistico, gestionale nonché in materia di beni culturali e ambientali;
b) progettazioni della sicurezza;
c) varianti ai sensi dell’articolo 132 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni;
d) direzioni, contabilizzazioni e liquidazioni dei lavori;
e) collaudi, certificati di regolare esecuzione dei lavori;
f) stime per espropri, verbali di occupazione e restituzione area con i relativi atti propedeutici e conseguenti, piani particellari;
g) frazionamenti legati a progetti di lavori pubblici;
h) opere e programmi di infrastrutturazione del territorio di interesse dell’amministrazione realizzati da soggetti esterni (quali concessionari, convenzionati, società delle quali è presente capitale dell’amministrazione comunale; ecc. alla cui progettazione urbanistica ed edilizia e realizzazione partecipano lavoratori e/o lavoratrici dell’amministrazione comunale);
i) e tutto ciò che concorre alla progettazione e realizzazione dell’opera pubblica come individuato dal responsabile unico del procedimento.
2. L’incentivo si applica ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali si è resa necessaria l’elaborazione di un progetto (con esclusione di quei lavori fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo o per i quali è occorsa la sola predisposizione del modulo offerta prezzi).
3. Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con redazione del solo capitolato speciale d’appalto e elenco prezzi saranno riconosciute le aliquote relative a: progetto esecutivo, direzione lavori, responsabile del procedimento, coordinatore sicurezza, attività tecnico-amministrativa di supporto e collaudatore dei lavori qualora queste prestazioni siano effettuate da lavoratori e/o lavoratrici dell’ufficio tecnico comunale.
4. Si evidenzia, inoltre, che l’incentivo per la progettazione di opere pubbliche è attribuito quale che sia il grado di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) richiesta. Pertanto il compenso verrà assegnato anche nel caso in cui si proceda alla redazione di uno solo dei tre livelli secondo quanto definito nel relativo allegato B2.
5. E’ prevista, inoltre, l’applicazione dell’incentivo anche nel caso di perizie suppletive e di variante qualora si renda necessaria la riprogettazione delle opere e nei limiti ovviamente dell’importo di perizia.
Art. 33 - Caratteristiche dei progetti
1. L’incentivo per la progettazione di opere pubbliche è attribuito quale che sia la tipologia (nuove opere, stralci successivi, completamenti, manutenzioni, restauri, ristrutturazioni).
2. I progetti da ammettere all’incentivazione dovranno avere i caratteri definiti dall’articolo 93 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni.
3. Il responsabile del procedimento, ai fini dell’approvazione del progetto, dovrà procedere alla redazione del verbale di validazione nel caso di progetto definitivo o esecutivo, mentre per il progetto preliminare dovranno essere effettuare le verifiche di cui all’articolo 46 del decreto del presidente della repubblica 554/99.
4. Qualora trattasi di lotto il responsabile del procedimento dovrà produrre la certificazione in ordine alla funzionalità, fruibilità e fattibilità dello stesso ai sensi dell’articolo 128, comma 7, del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni.
Art. 34 – Destinatari del fondo
1. Hanno titolo a concorrere alla ripartizione le seguenti figure:
a) il responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori;
b) gli incaricati della redazione del progetto e loro collaboratori;
c) gli incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro collaboratori;
d) gli incaricati della direzione lavori e loro collaboratori;
e) gli incaricati del collaudo e loro collaboratori.
2. Il personale addetto alla redazione dei piani particellari di esproprio, acquisizione di aree, rilievi topografici e catastali s’intende incluso nell’ambito dei collaboratori non firmatari della progettazione.
3. Qualora il progetto sia affidato all’esterno, spetterà comunque sia al responsabile unico del procedimento che ai suoi collaboratori la percentuale relativa come definita nel presente regolamento e nelle tabelle ad esso allegate.
4. La partecipazione di ciascun lavoratore e/o lavoratrice ai progetti oggetto di incentivazione dovrà garantire la maggiore equità possibile nella ripartizione dei lavori tra profili professionali simili all’interno dello stesso servizio, tenuto conto del lavoro e degli incarichi svolti negli anni precedenti.
Art. 35 – Definizione dei gruppi di progetto
1. Al fine di predisporre i progetti preliminari da inserire nel Programma Triennale di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 163/2006 per la sua approvazione e adozione, i responsabili di procedimento, prima dell’avvio dell’attività di progettazione preliminare, individuano e comunicano formalmente al Dirigente, per ciascun progetto:
a) il nominativo dei lavoratori incaricati dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, redazione piano di sicurezza, coordinamento sicurezza, collaudo;
b) il nominativo dei collaboratori coinvolti nelle varie attività, compreso quello di coloro collocati al di fuori della direzione Progettazione Ambiente e Territorio;
c) l’individuazione delle figure professionali non ricoperte dal gruppo di progettazione e per le quali è pertanto necessario l’affidamento di incarichi esterni.
Art. 36 – Determinazione dell’incentivo
1. L’ammontare dell’incentivo di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n°350 del 24 dicembre 2003, è pari ad una percentuale variabile fino al 2% lordo dell’importo posto a base di gara delle opere o dei lavori pubblici di cui all’articolo 2.
2. La percentuale variabile di cui al comma precedente è determinata in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera o del lavoro secondo quanto definito agli allegati “A1” e “A2” del presente regolamento.
Art. 37 – Ripartizione dell’incenivo
1. L’incentivo di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni, determinato in applicazione all’articolo 44, è ripartito per ogni singola opera o lavoro secondo le percentuali indicate nelle tabelle “B” e “C”, riportate in allegato alla presente sezione, che tengono conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Nel caso in cui per la realizzazione di un’opera o di un lavoro di cui all’allegato “A1”, si ricorra a soggetti esterni all’amministrazione comunale, anche limitatamente a prestazioni professionali parziali, l’ammontare dell’incentivo non corrisposto in relazione alle prestazioni non effettuate dal personale interno entra a far parte delle economie di spesa.
3. La ripartizione delle quote di incentivo ai lavoratori e/o lavoratrici dei vari gruppi, è determinata tenendo conto della professionalità ed esperienza acquisiti nella specifica disciplina e categoria di lavori nonché al tempo necessario occorrente per quella determinata fase ed è stimata all’atto della formalizzazione dell’incarico sia per i componenti interni che per le collaborazioni esterne.
4. E’ da evidenziare inoltre, che anche nel caso di progettazioni interne, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 163/2006 per le attività affidate a professionisti esterni, dovrà essere individuato un responsabile coordinatore della progettazione risultando pertanto gli altri progettisti firmatari suoi collaboratori.
5. Per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche complesse e di alta specializzazione che comportano l’effettuazione di prestazioni affidate all’esterno, la quota parte dell’incentivo spettante al responsabile unico del procedimento ed ai suoi collaboratori subirà un incremento del 25%.
Art. 38 – Modalità di liquidazione dei compensi
1. Contestualmente alla consegna del progetto esecutivo per la sua approvazione il responsabile unico del procedimento, ai fini della liquidazione dei compensi, trasmette al dirigente una scheda, redatta sulla base delle tabelle allegate, relativa alle attività svolte da ciascun soggetto per le prestazioni effettuate; una seconda scheda verrà consegnata successivamente alla approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il dirigente decide in ordine ad eventuali situazioni di contrasto.
2. Ad aggiudicazione avvenuta il dirigente provvede con proprio atto alla liquidazione degli incentivi relativi alle prestazioni effettuate con le modalità di seguito indicate. Analoga procedura verrà seguita dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. I pagamenti degli incentivi avverranno come segue:
a) per il gruppo di progettazione e collaboratori: 100% ad aggiudicazione avvenuta;
b) per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 100% ad aggiudicazione avvenuta;
c) per il responsabile unico del procedimento e collaboratori: 60% successivamente all’aggiudicazione e 40% successivamente all’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione; nel caso di lavori o opere pubbliche di durata pluriennale, il pagamento del 40% avverrà con cadenza annuale in misura proporzionale agli stati di avanzamento dei lavori emessi durante l’anno; analoga procedura verrà eseguita nel caso di opere pubbliche complesse e alta specializzazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 7 per le quali è prevista l’effettuazioni di prestazioni parziali;
e) per il gruppo di direzione lavori e collaboratori: 100% successivamente all’approvazione del collaudo dell’opera o del certificato di regolare esecuzione; nel caso di lavori di durata pluriennale, il pagamento del 100% avverrà con cadenza annuale in misura proporzionale agli stati di avanzamento dei lavori emessi durante l’anno.
3. Le incentivazioni, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, sono comprensive degli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e contributivi dovuti dal lavoratore dipendente nonché degli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e contributivi a carico del datore di lavoro.
4. La liquidazione dei compensi dovrà avvenire entro i 90 giorni successivi alla trasmissione della relativa documentazione all’ufficio competente.
Rubrica: Redazione degli atti di pianificazione
Art. 39 – Caratteristiche degli atti di pianificazione
1. Gli atti di pianificazione dovranno avere i caratteri e i contenuti ed essere completi degli elaborati previsti dalla circolare Ministero Lavori Pubblici n° 6679/69 e successive modificazioni e dalla specifica normativa di riferimento. Il piano è costituito di norma da tre elaborati consistenti in una parte normativa/prescrittiva, con la quale sono disposti i vincoli territoriali, in una parte grafica ed in una relazione descrittiva.
2. Ai fini di cui al presente regolamento, per atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva si intendono i piani definiti da disposizioni legislative nazionali, regionali o comunali, comunque denominati, quali a titolo esemplificativo:
a) il piano regolatore generale e le relative varianti;
b) la pianificazione di settore (infrastrutturale, dei trasporti, del verde, ecc.) di competenza del consiglio e della giunta;
c) i piani particolareggiati esecutivi;
d) i piani di zona di edilizia residenziale pubblica;
e) i piani per insediamenti produttivi;
f) i piani esecutivi di interventi del Peep;
g) i piani di recupero;
h) i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale;
i) il piano energetico delle fonti rinnovabili;
l) il piano di disinquinamento acustico;
m) il piano di intervento operativo per l’inquinamento atmosferico;
n) il piano regolatore cimiteriale;
o) il regolamento edilizio e conseguenti piani (del colore, dell’arredo urbano, ecc.);
p) i piani particellari di esproprio (facenti parte di atti di pianificazione urbanistica);
q) il piano per il superamento delle barriere architettoniche;
r) il programma urbano dei parcheggi e relative varianti;
s) altri piani o programmi di attuazione e di intervento la cui approvazione compete al consiglio o alla giunta comunale.
Art. 40 – Destinatari del fondo
1. Hanno titolo a concorrere alla ripartizione le seguenti figure:
a) i responsabili dei singoli procedimenti di pianificazione (nominati dal dirigente e in assenza di nomina è lo stesso dirigente);
b) i progettisti;
c) i collaboratori tecnici e amministrativi del procedimento di pianificazione.
2. La partecipazione di ciascun lavoratore e/o lavoratrice ai progetti oggetto di incentivazione dovrà garantire la maggiore equità possibile nella ripartizione dei lavori tra profili professionali simili all’interno dello stesso servizio, tenuto conto del lavoro e degli incarichi svolti negli anni precedenti.
Art. 41 – Definizione dei gruppi di pianificazione
1. Il responsabile di procedimento, prima dell’avvio delle attività di pianificazione di cui all’articolo 9, comunica formalmente al Dirigente, per ciascun progetto:
a) il nominativo dei lavoratori e/o lavoratrici facenti parte del gruppo tecnico;
b) il nominativo dei collaboratori coinvolti nelle attività progettuali;
c) il nominativo dei collaboratori, anche collocati al di fuori dell’ufficio pianificazione urbanistica;
d) l’individuazione delle figure professionali non ricoperte dal gruppo di progettazione e per le quali è pertanto necessario l’affidamento di incarichi esterni.
Art. 42 – Ripartizione dell’incentivo
1. L’incentivo di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni relativo alla redazione di atti di pianificazione è costituito da una somma pari al 30% della relativa tariffa professionale.
2. Nel caso in cui si ricorra a soggetti esterni all’amministrazione comunale, anche limitatamente a prestazioni professionali parziali, l’ammontare dell’incentivo non corrisposto in relazione alle prestazioni non effettuate dal personale interno entra a far parte delle economie di spesa.
3. La ripartizione delle quote di incentivo ai lavoratori e/o lavoratrici dei vari gruppi, è determinata tenendo conto della professionalità ed esperienza acquisiti nella specifica disciplina e categoria di lavori nonché al tempo necessario occorrente per quella determinata fase ed è stimata all’atto della formalizzazione dell’incarico sia per i componenti interni che per le collaborazioni esterne.
4. Nel caso in cui la redazione del piano regolatore generale sia completamente affidata a professioni esterni, e pertanto l’unica attività interna all’amministrazione comunale è quella del responsabile del procedimento, la quota parte dell’incentivo spettante a quest‘ultimo ed ai suoi collaboratori subirà un incremento del 25%.
5. L’importo complessivo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata viene così ripartito:
a) responsabile unico del procedimento e collaboratori = 20%
b) gruppo di progettazione o progettista e collaboratori = 80%
6. La ripartizione dell’incentivo relativo alla redazione di sole varianti urbanistiche viene determinata secondo quanto definito nella Tabella “C”.
7. La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali è rimessa al dirigente/responsabile del procedimento.
Art. 43 – Modalità di liquidazione dei compensi
1. Il responsabile unico del procedimento, ai fini della liquidazione dei compensi, trasmette al dirigente una scheda relativa alle attività svolte da ciascun soggetto per le prestazioni effettuate. Il dirigente decide in ordine ad eventuali situazioni di contrasto.
2. Il dirigente provvede con proprio atto alla liquidazione degli incentivi relativi alle prestazioni effettuate con le modalità di seguito indicate:
a) per la adozione del piano | 50% | |
b) per la redazione di eventuali controdeduzioni | 30% | |
c) ad avvenuta approvazione del piano da parte del | consiglio comunale | 20% |
3. Il diritto alla liquidazione per la progettazione di atti di pianificazione, matura con la trasmissione dell’atto, completo di tutti gli elaborati e pareri prescritti, all’organo competente per la sua adozione.
Rubrica: Disposizioni finali
Art. 44 – Assicurazione
1. Quando, ai sensi del presente regolamento, la progettazione di un’opera pubblica venga affidata dall’amministrazione ad un proprio lavoratore e/o lavoratrice questi, ai sensi dell’articolo 106 del
D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa, per la copertura dei rischi professionali derivanti dall’incarico ricevuto.
2. Conseguentemente l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 106 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, si impegna a rimborsare al lavoratore e/o lavoratrice un importo pari ai due terzi del premio corrisposto.
3. L’assicurazione dovrà garantire l’amministrazione comunale:
a) per i maggiori costi necessari per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1 lett. e) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, necessitate in corso di esecuzione dell’opera o della parte progettata e
sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista;
b) per un massimale pari al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata.
4. Il lavoratore e/o lavoratrice, all’atto della stipulazione della polizza, dovrà accertarsi che:
a) sia redatta in conformità allo schema tipo 2.1 previsto del D.M. 12 marzo 2004, n° 123 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2004 n° 109);
b) siano coperti tutti i rischi di cui al comma che precede per ogni opera affidata in progettazione;
c) sia previsto un periodo di copertura compatibile con i tempi di realizzazione dell’opera medesima.
5. L’amministrazione provvederà entro giorni trenta dalla richiesta del lavoratore e/o lavoratrice al rimborso di cui al comma 2, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni di garanzia del presente articolo.
13.000.000
12.500.000
12.000.000
11.500.000
11.000.000
10.500.000
10.000.000
9.500.000
9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
coefficenti
Soglie (€)
Tabella A1: Determinazione della percentuale d’incentivo in relazione dell’importo a base d’asta e della tipologia dell’opera
1,25 | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | |||||||
semplice | 5.776.585 | 2.228.111 | 908.700 | 385.378 | 168.182 | 75.000 | ||||||
articolato | 11.553.170 | 4.456.223 | 1.817.400 | 770.757 | 336.364 | 150.000 | ||||||
complesso | 23.106.340 | 8.912.445 | 3.634.799 | 1.541.513 | 672.727 | 300.000 |
Tabella A2: Individuazione della tipologia di opere o lavori in semplici, articolate e complesse
GRUPPO | CATEGORIA | OGGETTO | |
GRUPPO I | COSTRUZIONI RURALI, INDUSTRIALI CIVILI,ARTISTICHE E DECORATIVE | ||
semplice | a | Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Xxxxx in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiate su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri. | |
articolato | b | Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo. | |
complesso | c | Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili. | |
complesso | d | Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali. | |
complesso | e | Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc. | |
complesso | f | Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato. | |
Complesso | g | Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche. | |
GRUPPO II | IMPIANTI INDUSTRIALI COMPLETI E CIOÈ: MACCHINARIO, APPARECCHI, SERVIZI GENERALI ED ANNESSI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDUSTRIA E COMPRESI I FABBRICATI, QUANDO QUESTI SIANO PARTE INTEGRANTE DEL MACCHINARIO E DEI DISPOSITIVI INDUSTRIALI. | ||
complesso | a | Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili. | |
complesso | b | Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine, meccaniche, cantieri navali, fabbriche dì cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie. | |
complesso | c | Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e la e coltivazione delle cave e miniere. | |
GRUPPO III | IMPIANTI DI SERVIZI GENERALI INTERNI A STABILIMENTI INDUSTRIALI OD A COSTRUZIONI O GRUPPI DI COSTRUZIONI CIVILI, E CIOÈ MACCHINARIO, APPARECCHI ED ANNESSI NON STRETTAMENTE LEGATI AL DIAGRAMMA TECNICO E NON FACENTI PARTE DI OPERE COMPLESSIVAMENTE CONSIDERATE NELLE PRECEDENTI CLASSI. |
GRUPPO | CATEGORIA | OGGETTO | |
complesso | a | Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto. | |
complesso | b | Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, della aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici. | |
complesso | c | Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc. | |
GRUPPO IV | IMPIANTI ELETTRICI | ||
articolato | a | Impianti termoelettrici, impianti dell'elettro chimica e dell'elettrometallurgia. | |
complesso | b | Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica. | |
articolato | c | Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili. | |
complesso | d | Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia. | |
GRUPPO V | / | A | MACCHINE ISOLATE E LORO PARTI |
GRUPPO VI | FERROVIE E STRADE | ||
articolato | a | Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte. | |
complesso | b | Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici o funicolari. | |
GRUPPO VII | BONIFICHE, IRRIGAZIONI, IMPIANTI IDRAULICI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER FORZA MOTRICE, OPERE PORTUALI E DI NAVIGAZIONE INTERNA, SISTEMAZIONE DI CORSI D'ACQUA E DI BACINI MONTANI, OPERE ANALOGHE, ESCLUSE LE OPERE D'ARTE DI IMPORTANZA DA COMPUTARSI A PARTE. | ||
articolato | a | Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. | |
complesso | b | Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). - Derivazioni di acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica. | |
/ | c | Opere di navigazione interna e portuali. | |
GRUPPO VIII | IMPIANTI PER PROVVISTA, CONDOTTA, DISTRIBUZIONE D'ACQUA. | ||
articolato | a | Fognature urbane. | |
GRUPPO IX | PONTI,MANUFATTI ISOLATI, STRUTTURE SPECIALI | ||
articolato | a | Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tubi ordinari. | |
complesso | b | Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari. | |
complesso | c | Gallerie, opere sotterranee o subacquee, fondazioni speciali. | |
GRUPPO X | SEMPLICE | OPERE DI MANUTENZIONE VARIA |
Tabelle B: suddivisione dell'incentivo individuato secondo l'allegato A tra le diverse fasi funzionali del procedimento e tra le diverse figure professionali del procedimento di realizzazione dell'opera
Tabella B1-a: Suddivisione dell'incentivo tra le diverse figure professionali
Importo dei lavori < euro 2.582.284,50 | |||
Figure professionali e/o funzioni | Percentuale dell'incentivo | 100% | |
a) Responsabile del procedimento e collaboratori | Responsabile del procedimento | 19% | 23% |
collaboratori (n°2 /+1) | 4% | ||
b)Incarico della progettazione e collaboratori | Progettisti firmatari +Coord. Resp.della progettazione | 33% | 42% |
Collab. non firmatari (espropri, rilievi, ambiente, ecc..) | 5% | ||
Redattore Piano Sicurezza e fascicolo | 4% | ||
c) Ufficio della direzione lavori | Direttore dei Lavori | 25% | 31% |
Collaboratori (1 tec/1 amm) | 1% | ||
Coordinatore sicurezza in corso d'opera | 5% | ||
d) collaudatore | 2% | 2% | |
e) validazione progetto | 1% | 1% | |
f) responsabile dei lavori | 1% | 1% |
Tabella B1-b: Suddivisione dell'incentivo tra le diverse figure professionali
100%
Importo dei lavori > euro 2.582.284,50 | |||
Figure professionali e/o funzioni | Percentuale dell'incentivo | 100% | |
a) Responsabile del procedimento e collaboratori | Responsabile del procedimento | 19% | 26% |
collaboratori (n°2/+1) | 7% | ||
b) Incarico della progettazione e collaboratori | Progettisti firmatari +Coord. Resp.della progettazione | 33% | 42% |
Collab. non firmatari (espropri, rilievi, ecc..) | 5% | ||
Redattore Piano Sicurezza | 4% | ||
c) Ufficio della direzione lavori | Direttore dei Lavori | 24% | 30% |
Collaboratori (1 tec.+1 amm) | 1% | ||
Coordinatore sicurezza in corso d'opera | 5% | ||
e) validazione progetto | 1% | 1% | |
f) responsabile dei lavori | 1% | 1% | |
100% |
Nota1: La ripartizione dell'incentivo inerente il gruppo progettuale dovrà essere eseguita valutando sia l'impegno temporale, stimato nella percentuale del 40% del totale, sia la professionalità,
pari al 60% del totale; per i tecnici laureati dovrà essere considerata una percentuale aggiuntiva del 10%.
Nota 2: E' necessario individuare un "responsabile coordinatore della progettazione" in analogia a quanto previsto dalla legge 109/94 per le attività affidate a professionisti esterni la cui quota parte dell'incentivo, in considerazione del ruolo svolto, subirà un incremento del 12% rispetto agli altri progettisti firmatari. Il coordinatore del gruppo progettuale e il direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento, decidono in merito alla ripartizione percentuale dell'incentivo fra i collaboratori non firmatari e la propongono al Dirigente. L'importo dell'incentivo relativo alle procedure espropriative è determinato nella misura minima del 60% calcolato con riferimento alla percentuale corrispondente (4%) di cui al punto b) tabella B1-b e B1-a. Le procedure espropriative comprendono la redazione di tutti gli atti necessari alla conclusione del procedimento in essere e saranno pertanto comprensive anche degli atti di accordo se necessari.
Nota 3: Sia i tecnici firmatari del progetto che i collaboratori non firmatari dovranno procedere all'integrazione del progetto ogni qual volta se ne presenti la necessità (varianti, ecc..) fino alla conclusione dei lavori.
Nota 4: L'incentivo spettante al Rup, nell'eventualità che lo stesso si sia avvalso di professionalità tecniche al di fuori di quelle indicate "come collaboratori ", dovrà essere ripartito tenendo conto della prestazione svolta dagli stessi.
Tabelle B2: suddivisione dell'incentivo di cui al punto b) delle Tabelle B1-a (44%=100%) e B1-b (44%=100%) dovuto agli incarichi della progettazione in relazione alle diverse fasi di elaborazione progettuale previste dal D.L.vo 163/2006.
Tabella B2: Suddivisione dell'incentivo tra le diverse figure professionali
Xxxx elaborazione progettuale | Percentuale dell’ incentivo |
1) Progetto preliminare | 25 % |
2) Progetto definitivo | 40 % |
3) Progetto esecutivo | 35 % |
Totale progetto | 100 % |
Effettuazione della validazione | 15-25 % |
n.b.1: Nel caso di opera o lavoro complesso in cui la progettazione sia affidata a professionisti esterni e la validazione venga fatta dagli uffici tecnici comunali, l'importo relativo all'incentivo per la sola validazione del progetto verrà determinato in misura variabile tra il 15 e il 25% del valore di cui al punto
b) delle Tabelle B1-a e B1-b a seconda della complessità del progetto e del numero di tecnici partecipanti.
Tabella C: suddivisione dell'incentivo individuato secondo l'allegato A per la realizzazione di varianti urbanistiche in funzione della complessità dell'opera o lavoro da realizzare
Tipo di progetto | Personale utilizzato | Tempo necessario (giorni) | Tempo necessario (ore al giorno) | Tot. Ore | Tariffa professionale oraria (€./ora) | Importo €. (ridotto del 30 %) |
Complesso * | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Impegnativo | 3 | 6 | 4 | 72 | 103,29 | 2.231,09 |
Normale | 2 | 5 | 4 | 40 | 103,29 | 1.239,50 |
Semplice | 1 | 4 | 4 | 16 | 103,29 | 495,80 |
Nota1: L'importo dell'incentivo per ogni tipologia di progetto è stato calcolato applicando la percentuale del 30% alla tariffa professionale oraria applicata da un professionista xxxxxxx.Xx tariffa dovrà essere aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT.
Nota 2: Il tempo necessario per la redazione delle varianti urbanistiche è stato stimato considerando quello necessario alla redazione di una relazione urbanistica, di n°6-8 tavole in varie scale (2.000, 10.000, relative a catastali e tavole del PRG, con indicazione dell'intervento, delle fasce di rispetto, esproprio e confini stradali).
* Nota 3: Per i progetti complessi l'importo sarà determinato sulla base di apposite analisi che tengano conto dei parametri sopra definiti.
Nota 4: Ai collaboratori non firmatari nel loro insieme verrà corrisposto un incentivo il cui importo massimo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo.
Art. 54 – Disapplicazione norme previgenti
1. Il “Regolamento progettazione tecnica interna” adottato dalla Giunta comunale con la deliberazione n° 171 del 29 maggio 2007 è disapplicato con l’entrata in vigore del CCID.
TITOLO III – DISPOSIZIONI DIVERSE
CAPO I – DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO
Art. 55 – Salario accessorio del personale a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato
1. I lavoratori assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a tre mesi concorre agli incentivi ed ai compensi di cui al precedente articolo 22, ad esclusione della lettera b) – progressioni economiche orizzontali (PEO) -, alle condizioni tutte specificate nel presente contratto decentrato integrativo.
2. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, in applicazione dell’articolo 3, comma 11, del CCNL 14.09.2000, concorre agli incentivi ed ai compensi di cui al precedente articolo 22, ad esclusione delle lettere b) – progressioni economiche orizzontali (PEO) - e c) – incaricati di posizione organizzativa -, alle condizioni tutte specificate nel presente contratto decentrato integrativo. Le relative risorse devono essere previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro quali risorse aggiuntive art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999, compatibilmente con la normativa finanziaria vigente in termini di spesa di personale.
Art. 56 – Salario accessorio del personale a tempo parziale
1. I lavoratori assunti con contratto a tempo parziale concorrono agli incentivi ed ai compensi di cui all’articolo 22 in misura proporzionale al regime orario adottato, fatte salve le condizioni tutte specificate nel presente contratto decentrato integrativo.
Art. 57 – Telelavoro (lavoro a distanza)
1. Per i lavoratori partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro, ai sensi dell’art. 1 del CCNL 14.09.2000, si stabilisce quanto segue:
a) gli oneri d’esercizio per l’eventuale linea telefonica sono a carico dell’Ente;
b) nel caso di telelavoro a domicilio, al lavoratore verrà erogata con cadenza annuale una somma lorda pari ad € 3,00 (eur tre/00) per ogni giornata di lavoro a distanza, a titolo di rimborso spese per consumi energetici.
2. Si ritiene compatibile con la specialità della prestazione, nell’ambito delle finalità indicate nell’art. 17 del CCNL 01.04.1999, la partecipazione ai compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 21, lettera a), nei limiti e con le modalità appositamente dettagliati nei singoli progetti sperimentali di telelavoro.
Art. 58 – Personale comandato o distaccato
1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 e Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL 22.01.2004, il personale dell’Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni economiche orizzontali e concorre agli incentivi ed ai compensi di cui precedente articolo 22, alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall’Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante e fondante le diverse forme di salario accessorio.
43
Art. 59 - Personale parzialmente utilizzato dalle Unioni di Comuni e per i servizi in convenzione
1. E’ qui richiamata la disciplina degli artt. 13 e 14 del CCNL 22.01.2004.
2. Ai sensi del comma 5 del precitato art. 13, la contrattazione decentrata dell’Unione può disciplinare l’attribuzione di un particolare compenso incentivante (si veda lettera a della disposizione in commento) e/o la corresponsione della indennità per particolari responsabilità (si veda lettera b della disposizione in commento).
3. Ai sensi del comma 3 del precitato art. 14, la contrattazione decentrata dell’Ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale.
Art. 60 – Contratti di somministrazione lavoro
1. Ai sensi dell’articolo 86, comma 5, del d.Lgs. 10 settembre 2003, la disciplina dei contratti di lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n ° 196 è riferita ai contratti di somministrazione lavoro.
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 61 – Buono pasto
0.Xx buono pasto è riconosciuto ai lavoratori che svolgono almeno otto ore di lavoro in una giornata di cui almeno due dopo la pausa ristoro.
2. Ai lavoratori del servizio di informazione ed accoglienza turistico è riconosciuto il buono pasto in occasione dello svolgimento del turno festivo cd spezzato nei giorni festivi a condizione che l’interruzione non superi le due ore.
3. Ai lavoratori operatori del Corpo di Polizia Municipale è riconosciuto il buono pasto in occasione dello svolgimento del turno cd spezzato notturno a condizione che l’interruzione non superi le due ore.
4. Il buono pasto non spetta al lavoratore che effettua un rientro per recuperare le ore di flessibilità negativa.
5. Il buono pasto non spetta al lavoratore in missione, quando è previsto il rimborso del pasto a carico dell’Ente, oppure quando questo è offerto gratuitamente.
Art. 62 – Personale che può usufruire della pausa per il pasto all’inizio o al termine del servizio
1. Ai sensi dell’articolo 13 del CCNL 09.05.2006 vengono individuate le seguenti figure professionali che possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di 1 ora, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro:
a) lavoratori coinvolti nei servizi di emergenza che non possano essere assolti nel normale orario di lavoro (per esempio TSO, protezione civile compresi gli interventi di sgombero neve) a condizione che vengano svolte almeno 7 ore di lavoro.
Art. 63 – Orario di lavoro e sua riduzione
1. Per i lavoratori inseriti in una articolazione dell’orario in turni, l’orario di lavoro è ridotto a 35 ore settimanali medie a condizione che detti turni siano finalizzati al miglioramento dell’efficienza ed efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza.
2. E’ confermato l’orario di 35 ore ai lavoratori appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, la riduzione è condizionata alla verifica di cui al comma 2 dell’articolo 22 del CCNL 1° aprile 1999.
Art. 63 – Previdenza ed assistenza complementare
1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono destinate ai sensi 17 del CCNL 22 gennaio 2004 al FONDO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI LAVORATORI appartenenti al Corpo di Polizia Municipale nel limite massimo individuale di € 2.000,00 (eur duemila/00) annue, e compatibilmente con il rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le modalità di erogazione del fondo sono disciplinate dal regolamento comunale approvato con deliberazione di giunta comunale n. 234 del 10 luglio 2007.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI DI CHIUSURA
Art. 64 – Disposizione di chiusura
1. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato:
a) abroga e sostituisce il CCID del 26 febbraio 2007 ed è efficace fino alla sottoscrizione di successivi e diversi accordi ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del CCNL 22 gennaio 2004;
b) è redatto in unico originale ed è pubblicato, mediante riproduzione digitale, per quindici giorni all’albo pretorio dell’ente e nell’apposita sezione del portale web dell’ente denominata “OPERAZIONE TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO” - xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx . Al termine della pubblicazione è inserito nel “FASCICOLO 2012-1.8.4/000002 – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2012”.
c) è trasmesso all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio mediante posta elettronica certificata al recapito xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del CCNL 22 gennaio 2004 e dell’articolo 40-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, come modificato dall'art. 55 d.lgs. 150/2009,
d) può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse mediante ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, del Tribunale di Spoleto anche avvalendosi delle procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile, dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e delle procedure della contrattazione collettiva nazionale.
2. L’amministrazione comunale nelle materie di competenza ai sensi dell’attuale assetto normativo e già disciplinate dallo strumento contrattuale adotta entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell’accordo adotta gli atti di competenza. Le nuove disposizioni entrano in vigore secondo il principio della cedevolezza delle fonti.
3. Il responsabile del presente procedimento amministrativo è la dott.ssa XXXX XXXXXXXX ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che provvederà immediatamente alla comunicazione di cui agli articoli 191 del Dlgs 267/2000 e 49 del regolamento di contabilità.
Art. 65 – Condizione della preintesa
1. Il contratto collettivo integrativo decentrato sarà definitivamente sottoscritto previo acquisizione parere favorevole dei revisori dei conti ed autorizzazione della giunta comunale.
INDICE
PREAMBOLO 1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 8
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 8
Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale 8
Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria 8
Art. 3 – Verifiche dell’attuazione del contratto 9
Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi decentrati 9
Art. 5 – Esternalizzazioni e trasferimento di servizi 9
CAPO II – RELAZIONI SINDACALI 9
Art. 6 – Relazioni sindacali 9
Art. 7 – Agibilità sindacali 10
Art. 8 – Risorse a disposizione della RSU e delle OOSS 10
Art. 9 – Assemblee dei lavoratori 10
CAPO III – DISPOSIZIONI FUNZIONAMENTO DELEGAZIONI 11
Art. 10 – Principi di funzionario della RSU e delle OOSS 11
Art. 11 – Le riunioni delle delegazioni trattanti di parte sindacale e di parte pubblica 11
TITOLO II – BLOCCO CONTRATTUALE 12
Art. 12 – Clausola di accertamento (art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010) 12
TITOLO III – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 13
CAPO I – RISORSE E PREMIALITA’ 13
Art. 13 – Quantificazione delle risorse 13
Art. 14 – Strumenti di premialità 14
CAPO II – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE 15
Art. 15 – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 15
CAPO III – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO) 16
Art. 16 – Criteri progressione economica orizzontale (PEO) 16
CAPO IV – FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DISAGIATE ED A SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITA’ 17
Art. 17 – Principi generali 17
Art. 18 – Indennità di rischio 18
Art. 19 – Indennità di disagio 18
Art. 20 – Indennità maneggio valori 20
Art. 21 – Indennità per specifiche responsabilità 20
Art. 22 – Indennità per particolari responsabilità 22
Art. 23 – Indennità di vigilanza 22
Art. 24 – Indennità di reperibilità 23
Art. 25 - Indennità atipiche 24
CAPO V – COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE 24
Sezione I – Disposizioni generali 24
Art. 26 – Accordo di sterilizzazione 24
47
Sezione II – Disposizioni speciali 24
Art. 27 – Criteri riparto sponsorizzazioni (art. 229, ROUS, art. 119, TUEL) 24
Art. 28 – Criteri forme incentivazione recupero evasione ICI (art. 4, comma 2, lett. h, CCNL 1/4/1999) 25
Art. 29 - Compensi per avvocatura 26
Art. 30 – Criteri incentivanti la vigilanza edilizia (art. 3, comma 5, LR Umbria 3/11/2004, n° 21) 27
Sezione III – Disposizioni speciali in materia di incentivi alla progettazione 28
Art. 31 – Norme generali 28
Rubrica: Progettazione e realizzazione di opere pubbliche o lavori 29
Art. 32 - Progettazione e realizzazione di opere pubbliche o lavori 29
Art. 33 - Caratteristiche dei progetti 30
Art. 34 – Destinatari del fondo 30
Art. 35 – Definizione dei gruppi di progetto 31
Art. 36 – Determinazione dell’incentivo 31
Art. 37 – Ripartizione dell’incenivo 31
Art. 38 – Modalità di liquidazione dei compensi 32
Rubrica: Redazione degli atti di pianificazione 33
Art. 39 – Caratteristiche degli atti di pianificazione 33
Art. 40 – Destinatari del fondo 34
Art. 41 – Definizione dei gruppi di pianificazione 34
Art. 42 – Ripartizione dell’incentivo 34
Art. 43 – Modalità di liquidazione dei compensi 35
Rubrica: Disposizioni finali 35
Art. 44 – Assicurazione 35
Tabella A1: Determinazione della percentuale d’incentivo in relazione dell’importo a base d’asta e della tipologia dell’opera 37
Tabella A2: Individuazione della tipologia di opere o lavori in semplici, articolate e complesse
............................................................................................................................................. 38
Tabelle B: suddivisione dell'incentivo individuato secondo l'allegato A tra le diverse fasi funzionali del procedimento e tra le diverse figure professionali del procedimento di realizzazione dell'opera 40
Tabella B1-a: Suddivisione dell'incentivo tra le diverse figure professionali 40
Tabella B1-b: Suddivisione dell'incentivo tra le diverse figure professionali 40
Tabelle B2: suddivisione dell'incentivo di cui al punto b) delle Tabelle B1-a (44%=100%) e B1-b (44%=100%) dovuto agli incarichi della progettazione in relazione alle diverse fasi di elaborazione progettuale previste dal D.L.vo 163/2006 41
Tabella C: suddivisione dell'incentivo individuato secondo l'allegato A per la realizzazione di varianti urbanistiche in funzione della complessità dell'opera o lavoro da realizzare 42
Art. 54 – Disapplicazione norme previgenti 42
TITOLO III – DISPOSIZIONI DIVERSE 43
CAPO I – DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO 43
Art. 55 – Salario accessorio del personale a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato 43
Art. 56 – Salario accessorio del personale a tempo parziale 43
Art. 57 – Telelavoro (lavoro a distanza) 43
Art. 58 – Personale comandato o distaccato 43
Art. 59 - Personale parzialmente utilizzato dalle Unioni di Comuni e per i servizi in convenzione 44
Art. 60 – Contratti di somministrazione lavoro 44
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE 44
Art. 61 – Buono pasto 44
Art. 62 – Personale che può usufruire della pausa per il pasto all’inizio o al termine del servizio 44
Art. 63 – Orario di lavoro e sua riduzione 44
Art. 63 – Previdenza ed assistenza complementare 45
TITOLO VI – DISPOSIZIONI DI CHIUSURA 46
Art. 64 – Disposizione di chiusura 46
Art. 65 – Condizione della preintesa 46
INDICE 47
Dichiarazione unilatelare di ricognizione materie relazioni sindacali della delegazione trattante di parte pubblica 1
Letto, confermato e sottoscritto
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXXXX Xxxx. Xxxxx XXXXXXXX Xxxx. Xxxxxxxx XXXXX
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI
firmatarie del CCNL =
FP CGIL: Xxxxx XXXXXXX UIL FPL: Xxxx XXXXXX
CISL FP: Xxxxxxx XXXX
CISL FP: Xxxxxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXXX RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA =
Xxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxxx XXXXXXXXXX Xxxxxx XXXXXXX Xxxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxx XXXXX Xxxxxxxxx XXXXX Xxxxxx XXXXXXX Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxxx XXXXX
Xxxxxx XXXXX
ASSISTENZA LAVORI: Dott.ssa Xxxx XXXXXXXX,
responsabile sevizio organizzazione risorse umane
50
Dichiarazione unilatelare di ricognizione materie relazioni sindacali della delegazione trattante di parte pubblica
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 come modificati dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (RIFORMA BRUNETTA) sono di competenza degli organi di governo (potere regolamentare) o dirigenziali (potere gestionale) dell’Amministrazione comunale le seguenti materie:
a) criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio e criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’articolo 17, comma 2, lett. a) ex art. 4, comma 2, lett. b), CCNL 1/04/1999 -ambito regolamentare/gestionale -;
b) programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione ex art. 4, comma 2, lett. d), CCNL 1/04/1999 - ambito pianificatorio/gestionale -;
c) linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei lavoratori disabili ex art. 4, comma 2, lett. e), CCNL 1/04/1999 - ambito pianificatorio/gestionale -;
d) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei lavoratori in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologici e della domanda di servizi ex art. 4, comma 2, lett. f), CCNL 1/04/1999 - ambito regolamentare/gestionale -;
e) modalità di verifica per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’articolo 22 del CCNL 1° aprile 1999 - ex art. 4, comma 2,
lett. i), CCNL 1/04/1999 - ambito regolamentare/gestionale -;
f) criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro - ex art. 4, comma 2, lett. m), CCNL 1/04/1999 - ambito regolamentare/gestionale -;
g) articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6 luglio 1995 per la riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro del personale turnista - ex art. 22, comma 3, CCNL 1/04/1999 - ambito pianificatorio/gestionale -;
h) elevazione di un ulteriore 10% del contingente massimo di personale in part-time in presenza di gravi e documentate situazioni familiari ex art. 4, comma 11, CCNL 14/09/2000 - ambito pianificatorio/gestionale -;
i) interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore delle lavoratrici ex art. 19, comma 1, CCNL 14/09/2000 - ambito pianificatorio/gestionale -;
l) misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia ex art. 19, comma 5, CCNL 14/09/2000 - ambito pianificatorio/gestionale -;
m) elevazione del limite massimo individuale di straordinario in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di lavoratori non superiore al 2% dell’organico ex art. 38, comma 3, CCNL 14/09/2000 - ambito pianificatorio/gestionale -;
n) articolazione dell'orario di servizio ex art. 8, comma 2, lett. a) CCNL 14/09/2000
- ambito pianificatorio/gestionale -;
o) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido ex art. 8, comma 2, lett. b) CCNL 14/09/2000 - ambito pianificatorio/gestionale -;
1
p) criteri per il passaggio dei lavoratori e/o lavoratrici per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale ex art. 8, comma 2, lett. c) CCNL 14/09/2000 - ambito pianificatorio/gestionale -;
q) andamento dei processi occupazionali ex art. 8, comma 2, lett. d) CCNL 14/09/2000 - ambito pianificatorio/gestionale -;
r) criteri generali per la mobilità interna ex art. 8, comma 2, lett. e) CCNL 14/09/2000 - ambito pianificatorio/gestionale -;
s) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute ai sensi dell'art.6, comma 6, del D.Lgs.n.29/1993 ex art. 8, comma 2, lett. f) CCNL 14/09/2000 - ambito pianificatorio/gestionale -;
t) criteri generali svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche ex art. 16, comma 2, lett. a) CCNL 31/03/1999 - ambito pianificatorio/gestionale -;
u) criteri generali valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni ex art. 16, comma 2, lett. b) CCNL 31/03/1999 - ambito pianificatorio/gestionale -;
v) criteri generali conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica ex art. 16, comma 2, lett. c) CCNL 31/03/1999 - ambito pianificatorio/gestionale -;
z) criteri generali metodologia permanente di valutazione ex art. 16, comma 2, lett. d) CCNL 31/03/1999 - ambito pianificatorio/gestionale -;
aa) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna ex art. 16, comma 2, lett. e) CCNL 31/03/1999 - ambito pianificatorio/gestionale -;
bb) individuazione dei nuovi profili professionali ex art. 16, comma 2, lett. f) CCNL 31/03/1999 - ambito pianificatorio/gestionale -;
cc) Criteri generali per l’attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni dei valori massimi del costo del personale di ciascuna categoria ex art. 16, comma 2, lett. g) CCNL 31/03/1999 - ambito pianificatorio/gestionale -.
2. L’Amministrazione comunale riconosce il valore del confronto e si impegna a informare la RSU e le OOSS firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto nel rispetto del principio di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile.
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXXXX Xxxx. Xxxxx XXXXXXXX Xxxx. Xxxxxxxx XXXXX
ASSISTENZA LAVORI: Dott.ssa Xxxx XXXXXXXX,
responsabile sevizio organizzazione risorse umane
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