ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL NODO ITALIANO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL NODO ITALIANO
DELL’INFRASTRUTTURA DI RICERCA GUIDE (GROWING UP IN DIGITAL EUROPE: EUROCOHORT)
TRAMITE UNA JOINT RESEARCH UNIT (JRU) DENOMINATA XXXXX.XX
Il presente Accordo di collaborazione (di seguito, per brevità, definito anche soltanto “Accordo”) è stipulato:
TRA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, 00000, X.X. 80054330586, P.I. 02118311006, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, (di seguito “CNR”);
E
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (UNIBO), avente sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 (X.X. x. 80007010376 - P.I. 01131710376), nella persona del Rettore e legale rappresentante, Xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx
di seguito denominati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.
PREMESSO CHE
• Le Infrastrutture di Ricerca ESFRI sono strutture, risorse o servizi di natura unica, individuate dalle comunità di ricerca europee per condurre e sostenere attività di ricerca di alto livello nei settori di competenza;
• GUIDE è un’infrastruttura di ricerca europea riconosciuta dall’European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) come rete di ricerca di eccellenza, e costituisce una piattaforma distribuita, integrata e sostenibile, per i servizi alle scienze sociali e umane, in particolare, supporta la comunità scientifica internazionale, consentendo di condurre ricerche di alta qualità sul tema del benessere dei bambini e dei giovani adulti, contribuendo anche alla formulazione di soluzioni efficaci alle grandi sfide che la società odierna deve affrontare su questi temi;
• GUIDE intende sviluppare il primo studio di coorte longitudinale comparativo armonizzato per la ricerca in ambito sociale in Europa, al fine di raccogliere dati sul benessere e la qualità della vita dei bambini e dei giovani europei fino al raggiungimento dei 24 anni;
• Il CNR è l’ente nazionale di riferimento per le principali infrastrutture di ricerca riconosciute dallo European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), nell’ambito del ESFRI Roadmap, nel settore della Social and Cultural Innovation;
• Il MUR attribuisce al CNR un’assegnazione per lo svolgimento di attività di ricerca a valenza internazionale e in particolare per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca, che svolgono un ruolo chiave nello sviluppo dello Spazio Europeo della Ricerca;
• UNIBO è stata fin dall’inizio coinvolta nelle attività scientifiche relative al design della infrastruttura GUIDE (progetto europeo ECDP, 2018/19) ed è attualmente coinvolta come partner in due progetti europei che supportano GUIDE: il progetto COORDINATE (2021-2025) per sviluppare una comunità scientifica e di stakeholder a livello europeo di supporto a GUIDE e il progetto Growing Up in Digital Europe Preparation Phase (GUIDEPREP) (2022-26) dedicato alla fase preparatoria e di sviluppo della infrastruttura GUIDE;
• Il CNR, attraverso gli istituti di ricerca afferenti al Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e Patrimonio Culturale (DSU) e attraverso la propria rete infrastrutturale, può garantire un apporto strategico per lo sviluppo e la gestione delle attività nazionali ed europee di GUIDE. In particolare, gli istituti interessati a questo accordo di collaborazione sono l’Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES), l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (IRPPS) e l’Istituto di Studi sul Mediterraneo (ISMED);
• Il CNR, attraverso gli istituti di ricerca afferenti al Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e Patrimonio Culturale (DSU) e in virtù della partecipazione ad altre JRU legate a progetti europei sull’evoluzione demografica, può favorire la costituzione di un Life-Course Observatory.
• Le Parti concordano sull’importanza di creare una Joint Research Unit, denominata JRU XXXXX.XX, a supporto delle attività svolte in Italia da GUIDE (Growing Up In Digital Europe: EUROCOHORT) che sia in grado di contribuire al meglio all’Infrastruttura europea e di mettere in rete le risorse e le competenze nazionali al fine di:
i. svolgere un ruolo attivo nella ricerca sul benessere dei bambini e dei giovani nell’ambito delle scienze sociali e collaborare con le maggiori realtà europee e extraeuropee, anche nel quadro della partecipazione a progetti europei e internazionali;
ii. promuovere l’accesso ai servizi dell’Infrastruttura da parte dei ricercatori del settore delle Scienze Sociali, attraverso attività di formazione e comunicazione, volte a favorire la conoscenza e la consapevolezza della condivisione dei dati di qualità per la ricerca scientifica e l’acquisizione di competenze necessarie alla loro produzione e disseminazione. Fine ultimo di questa azione continua di formazione è il consolidamento di una cultura del dato scientifico per studiare i fenomeni socio-economici collegati ai mutamenti demografici che caratterizzano l’intero corso di vita degli individui e delle famiglie.
• L’Accordo sarà presentato al MUR ai fini del riconoscimento della JRU.
CONSIDERATA
la necessità di definire i termini dell’Accordo di collaborazione sottoscritto dalle Parti sopra elencate, per la costituzione della JRU XXXXX.XX;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale e inscindibile del presente Accordo.
ART. 2 – OGGETTO
2.1 Con il presente Accordo le Parti instaurano una collaborazione formale attraverso la costituzione di una Joint Research Unit (JRU), per la quale sarà sottoposta al MUR la richiesta di riconoscimento.
2.2 La JRU XXXXX.XX ha lo scopo di consolidare e garantire la sostenibilità nel tempo della partecipazione
italiana all’infrastruttura di ricerca europea GUIDE (GROWING UP IN DIGITAL EUROPE: EUROCOHORT).
2.3 La JRU non ha personalità giuridica propria, ma mantiene quella dei singoli membri e deve rispettare le seguenti condizioni: unità scientifica ed economica, durata limitata e riconoscimento formale da parte di un’autorità pubblica. La JRU non può di per sé aderire a contratti con la Commissione Europea ma, in virtù dell'art. 8 del Model Grant Agreement, una Parte della JRU può risultare beneficiario e le altre Parti quali parti affiliate, ricevendo contributi e rendicontando i propri costi sul progetto finanziato, alle stesse condizioni del beneficiario.
ART. 3 - ATTIVITÀ E OBBLIGHI DELLE PARTI
3.1 Le Parti si impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza, secondo le modalità previste nel presente Accordo, mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali all’uopo necessarie, secondo i Piani di Attività definiti nell’ambito della JRU XXXXX.XX.
3.2 Le attività del presente Accordo costituiranno oggetto di successivi specifici e periodici piani di attività della JRU, concordati dalle Parti, nei quali saranno definite le attività della JRU, la quota di carico di ciascuna delle Parti, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizioni dalle stesse.
3.3 I piani di attività saranno definiti e approvati dal Comitato di Gestione e Coordinamento, disciplinato nel successivo art. 6. Tali piani disciplineranno sia le attività ordinarie della JRU sia quelle di tipo progettuale.
3.4 Le specifiche modalità di partecipazione di ciascuna Parte alle attività della JRU saranno ulteriormente definite all’interno dei regolamenti della JRU, che saranno adottati entro sei mesi dalla stipula del presente Accordo.
3.5 Nei limiti e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti interni e delle proprie policy interne, le Parti si impegnano ad attenersi agli standard, alle policy e alle regole operative stabilite da GUIDE.
3.6 Le Parti saranno responsabili - ciascuna secondo la propria funzione, alle condizioni stabilite nel presente Accordo - delle principali attività sotto elencate:
• l’implementazione dell’infrastruttura di ricerca e gli adempimenti finalizzati al rispetto da parte del nodo italiano degli obblighi previsti nell’ambito dell’infrastruttura di ricerca europea GUIDE (GROWING UP IN DIGITAL EUROPE: EUROCOHORT);
• la promozione del coordinamento con altre JRU nell’ambito delle scienze sociali, con particolare riferimento a quelle dedicate alla raccolta di micro dati per lo studio delle dinamiche socio- demografiche.
3.7 I progetti saranno realizzati dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti.
3.8 Nell’ambito del Comitato di Gestione e Coordinamento, individuato nel successivo articolo 6 del presente Accordo, sarà di volta in volta individuata la Parte del presente Accordo che avrà il ruolo di Capofila del singolo progetto (di seguito “Capofila”).
3.9 Il Capofila del singolo progetto si impegna a svolgere ogni adempimento amministrativo e contabile necessario all’erogazione dei finanziamenti, nonché a svolgere in favore delle Parti della JRU qualsiasi attività atta a garantire un’efficiente gestione del progetto. In particolare, il Capofila provvederà a:
3.9.1 presentare, come mandatario, domanda di ammissione a finanziamento secondo quanto previsto nei bandi, assumendo, anche in nome e per conto delle altre Parti della JRU tutte le relative obbligazioni previo completamento – secondo quanto deliberato da Comitato di Gestione Coordinamento – degli adempimenti formali e contrattuali richiesti dal relativo bando;
3.9.2 versare alle altre Parti la quota di loro competenza del finanziamento erogato, secondo le modalità previste nell’atto di affidamento e fermo restando il regolare svolgimento delle attività di competenza delle Parti medesime;
3.9.3 coordinare la rendicontazione scientifica e finanziaria delle attività finanziate svolte, fino alla scadenza dei singoli progetti gestiti come soggetto capofila, conformemente alle norme stabilite dalla Commissione Europea o dagli altri enti finanziatori;
3.9.4 eseguire diligentemente i compiti ad esso assegnati, nonché attenersi a quanto le Parti hanno previsto nel progetto di volta in volta perseguito.
3.10 Ciascuna Parte potrà individualmente partecipare a progetti relativi all’ambito di competenza della JRU sia come partner che come coordinatore.
3.11 Le Parti che partecipino individualmente o congiuntamente a proposte progettuali senza fare riferimento a GUIDE o alla JRU oggetto del presente accordo, sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività della JRU e a comunicare tempestivamente alle Parti interessate eventuali conflitti di interesse.
ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DELLA JRU XXXXX.XX
4.1 XXXXX.XX avrà una struttura distribuita, composta da almeno due linee di attività integrate:
Data Collection: coordinerà e supervisionerà tutte le attività di acquisizione e gestione dei dati per la ricerca in accordo con quanto stabilito da GUIDE. Tali attività comprendono, fra l’altro, la proposta di argomenti da inserire nel questionario da presentare al Management Board di GUIDE, la traduzione e adattamento del questionario alla lingua e alle istituzioni italiane, la verifica preventiva del funzionamento del questionario e del software dedicato, la partecipazione alle sedute di formazione degli intervistatori e la supervisione e verifica in itinere del lavoro di raccolta dati da parte della società di rilevazione scelta dallo GUIDE, l’analisi preliminare dei dati raccolti.
Coordination e Networking: condurrà tutte le attività di networking con altri enti SISTAN, di coordinamento con altre JRU potenzialmente interessate allo sviluppo di un Life Course Observatory e con l’infrastruttura FOSSR. In particolare, favorirà la collaborazione con l’ISTAT per la definizione e attuazione del piano di campionamento del campione GUIDE in Italia. Inoltre, coordinerà le attività di promozione dell’uso dei dati per la ricerca sul benessere e la qualità della vita dei bambini e dei giovani europei fino al raggiungimento dei 24 anni, contribuendo così allo sviluppo di un Life-Course Observatory in Italia assieme ad altre JRU interessate, e in particolare a XXX.XX e XXXXX.XX.
4.2 Coordinamento delle linee di attività:
- UNIBO coordinerà la linea di attività “Data Collection”;
- CNR coordinerà la linea di attività “Coordination e Networking”.
4.3 Gli esperti coinvolti nell’ambito delle linee di attività previste potranno provenire da tutte le Parti
della JRU, nell’ottica di una piena collaborazione tra le stesse.
ART. 5 - GESTIONE DELLE ATTIVITA’
Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3 da parte della JRU le Parti convengono di avvalersi dell’operato dei seguenti organi:
- Il Comitato di Gestione e Coordinamento;
- Il Comitato Tecnico Scientifico.
ART. 6 – COMITATO DI GESTIONE E COORDINAMENTO
6.1 Il Comitato di Gestione e Coordinamento (di seguito anche “Comitato di Gestione”) è l’organo collegiale di governo della JRU XXXXX.XX, cui è deputato il coordinamento e la gestione di tutte le attività di strategia, programmazione e gestione di XXXXX.XX, inclusa la definizione del budget. In particolare, il Comitato:
a) definisce gli obiettivi strategici e le linee di intervento, sulla base delle linee di indirizzo scientifico stabilite dal Comitato Tecnico Scientifico (Art. 7.1) e le modalità di monitoraggio e verifica degli interventi;
b) propone alle Parti accordi e Memorandum of Understanding con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi e attività della JRU, come definiti nei precedenti articoli;
c) approva richieste di nuove adesioni alla JRU;
d) cura la stesura, approva e adotta regolamenti e linee guida e assume le decisioni necessarie per
assicurare l’efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;
e) approva la partecipazione della JRU a bandi per la presentazione di proposte progettuali, identificando, a seconda dei casi, il soggetto capofila tra le Parti costituenti la JRU in funzione delle richieste nei bandi, secondo quanto definito nel presente Accordo;
f) approva annualmente il programma e il resoconto scientifico e finanziario delle attività della JRU;
g) nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
h) delibera in ordine ad ogni materia portata all’attenzione del Comitato dai componenti del Comitato
stesso;
i) predispone e approva successivamente i verbali delle riunioni.
6.2 In caso di adesione al presente Accordo di ulteriori enti, mediante una modifica del presente Accordo sarà costituita un’Assemblea Generale, quale organo di governo allargato della JRU a cui parteciperà un rappresentante per ciascun ente.
6.3 Il Comitato delibera a maggioranza.
6.4 Il Comitato di Gestione e Coordinamento è composto da quattro membri:
• il Country Team Leader per l’Italia di GUIDE;
• il Rappresentante Italiano presso il Council di GUIDE indicato dal CNR;
• un rappresentante della Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO) nominato dal Rettore di UNIBO o da un suo delegato;
• un rappresentante dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo (ISMED - CNR), nominato dal Presidente del CNR o da un suo delegato.
6.5 Il Country Team Leader:
a) coordina le attività di XXXXX.XX a livello nazionale, sulla base delle istanze espresse e delle decisioni prese collegialmente dal Comitato di Gestione e Coordinamento;
b) rappresenta la JRU nei confronti di terzi, laddove non diversamente specificato;
c) presiede il Comitato di Gestione e Coordinamento.
6.6 Il Rappresentante Italiano presso il Council di GUIDE è individuato di comune accordo da CNR e dalla Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, come di seguito indicato: il Rappresentante Italiano sarà individuato nell’ambito del CNR, dopo la stipula del presente Accordo, e proposto al MUR come secondo delegato italiano nel Council.
6.7 Il Rappresentante Italiano presso il Council di GUIDE:
a) rappresenta l’Italia presso l’infrastruttura di ricerca, congiuntamente con il delegato espresso autonomamente dal MUR;
b) funge da punto di contatto e armonizzazione tra le attività del nodo italiano e le attività di GUIDE;
c) esercita il diritto di voto nel Council di GUIDE in accordo con il delegato MUR.
6.8 I soggetti di cui al precedente punto 6.4 e gli eventuali ulteriori componenti del Comitato di Gestione e Coordinamento, se dipendenti di uno degli Enti parte della JRU, prestano la propria opera nel quadro del proprio rapporto lavorativo con l’ente di afferenza. I componenti del Comitato di Gestione e Coordinamento assumono l’incarico a titolo gratuito e restano in carica per tutta la durata del presente Accordo.
ART. 7 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
7.1 Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito anche “Comitato Scientifico”) è l’organo della JRU a cui sono demandate le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché funzioni propositive e consultive sulle tematiche relative alla pianificazione e alla programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche della JRU. In particolare, Il Comitato Tecnico Scientifico:
- elegge al suo interno il proprio coordinatore;
- propone al Comitato di Gestione e Coordinamento accordi e Memorandum of Understanding con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto scientifico positivo e significativo su scopi e attività della JRU definiti nei precedenti articoli;
- propone al Comitato di Xxxxxxxx e Coordinamento la partecipazione a bandi per la presentazione di specifiche proposte progettuali;
- definisce e propone al Comitato di Gestione e Coordinamento il documento di indirizzo programmatico quinquennale, aggiornato annualmente dal Comitato Scientifico stesso, in cui sono individuati le priorità scientifiche di medio e lungo periodo, gli ambiti scientifici e le traiettorie tecnologiche di interesse, e le linee di indirizzo per lo sviluppo delle policy e dei servizi del nodo nazionale;
- esprime un parere non vincolante sul Piano annuale di Attività definito e approvato dal Comitato Gestionale della JRU;
- esprime un parere motivato sul Rapporto Annuale delle Attività della JRU, tale parere può essere
inoltrato al Comitato Gestionale prima della sua approvazione da parte di quest’ultimo.
7.2 In prima applicazione del presente Accordo, il Comitato Tecnico Scientifico è composto da:
- il Country Team Leader e il Rappresentante Italiano presso il GUIDE Council indicato dal CNR, che fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico senza diritto di voto;
- almeno tre componenti scelti e nominati collegialmente dal Comitato di Gestione e Coordinamento tra personalità nazionali e internazionali provenienti dal settore delle Scienze sociali.
7.3 Il Comitato di Gestione e Coordinamento all’atto della nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico ne stabilirà le eventuali ulteriori funzioni non previste nel presente Accordo. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico restano in carica per tutta la durata del presente Accordo.
ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE
8.1 La JRU non ha personalità giuridica, per cui per il finanziamento delle attività potrà avvalersi:
● dell’eventuale contributo ministeriale del Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) per la partecipazione dell’Italia alle attività relative all’infrastruttura internazionale, qualora fosse stanziato un apposito finanziamento destinato all’implementazione e sviluppo dell’infrastruttura di ricerca GUIDE, nell’ambito delle attività di ricerca a valenza internazionale sviluppate dal CNR;
● di disponibilità finanziarie e/o in-kind messe specificatamente a disposizione dalle Parti;
● delle risorse derivanti da proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU e presentate congiuntamente o singolarmente dalle Parti.
8.2 Le proposte progettuali nell’ambito della JRU devono essere approvate preventivamente dal Comitato di Gestione e Coordinamento.
Nelle proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU, i rapporti tra le Parti saranno disciplinati da specifici accordi definiti ed approvati dal Comitato di coordinamento e successivamente dalle Parti sulla base dei rispettivi ordinamenti interni. Il Comitato identificherà di volta in volta un Soggetto Capofila ai fini della progettualità specifica. Quando la JRU è coinvolta direttamente, ciascuna Parte è tenuta
a rendicontare, monitorare e documentare le attività di propria competenza, così come il Soggetto Capofila identificato a coordinare le suddette attività.
8.3 Laddove fossero disponibili risorse economiche addizionali, la JRU può promuovere il coinvolgimento di ricercatori per ottimizzare lo svolgimento delle attività.
ART. 9 – CONOSCENZE, APPARECCHIATURE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
9.1 Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività nell’ambito del presente Accordo. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che le hanno generate e potranno essere utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali.
9.2 Ciascuna Parte è proprietaria dei beni acquistati dalla stessa con i contributi eventualmente erogati alla JRU nell’ambito di attività progettuali, salvo diversa disposizione nei regolamenti attuativi dell’erogazione dei contributi (x.xx. quando il bene rimane di proprietà pubblica). Resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione dei progetti e per i loro futuri eventuali sviluppi.
9.3 Ciascuna Parte è altresì titolare degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività svolte congiuntamente nell’ambito della JRU XXXXX.XX gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, spetteranno congiuntamente alle Parti stesse secondo accordi specifici da definirsi successivamente.
9.4 Per le finalità del presente Accordo, le Parti possono scambiarsi informazioni, dati, conoscenze e materiali di natura confidenziale “Informazioni Riservate”. Le Parti si impegnano a non divulgare o rendere accessibili a terzi, in tutto o in parte le Informazioni Riservate e a impiegare ogni mezzo idoneo, nonché a porre in essere ogni atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano in nessun modo liberamente accessibili a terzi. Le Informazioni Riservate saranno utilizzate dalla Parte ricevente solo per finalità connesse con l’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo.
9.5 Per quanto non specificatamente normato in questo articolo si rimanda ai successivi regolamenti della JRU di cui all’art.3 punto 3.4 del presente Accordo.
ART. 10 - NUOVI MEMBRI DELLA JRU, RECESSO ED ESCLUSIONE
10.1 Altre istituzioni pubbliche della ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, o enti privati attivi nel settore Ricerca e Sviluppo nell'ambito delle Scienze sociali, delle discipline umanistiche e dei settori sociale, educativo, culturale e creativo, coerentemente alle finalità generali della JRU, possono aderire a XXXXX.XX con atti separati, inviando formale richiesta al Coordinatore della JRU e agli altri componenti del Comitato di Gestione e Coordinamento da parte del proprio legale rappresentante, previa accettazione unanime di tutte
le Parti che sottoscrivono il presente Accordo e con delibera favorevole e collegiale del Comitato di Gestione e Coordinamento.
10.2 Le Parti hanno diritto di recedere dal presente Accordo, motivandone le ragioni, comunicando tale decisione per iscritto tramite PEC inviata al Coordinatore nazionale con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso, il rapporto con JRU ed i relativi obblighi tra le Parti resteranno comunque validi fino alla completa realizzazione delle attività previste dai progetti attivati e non ancora conclusi in cui la Parte recedente abbia acconsentito a partecipare. Il recesso di una delle Parti firmatarie del presente Accordo comporta la cessazione della JRU.
10.3 In caso di inadempienza grave di una delle Parti rispetto al presente Accordo e a successivi e eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle Parti, il Comitato di Gestione e Coordinamento può deciderne l’esclusione, sentita la Parte interessata che potrà produrre memorie e documenti. Il Comitato di Gestione e Coordinamento delibererà per consenso.
10.4 La decisione dell’esclusione è valida con il parere unanime degli aventi diritto al voto in seno al Comitato di Gestione e Coordinamento. Il Coordinatore nazionale comunica tramite PEC la decisione alla Parte interessata. L’esclusione della Parte interessata comporta la Cessazione della JRU.
10.5 Per quanto non specificatamente normato in questo articolo si rimanda ai successivi regolamenti
della JRU di cui all’art.3 - punto 3.4 del presente Accordo.
ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI
11.1 La collaborazione di cui al presente Accordo e la relativa costituzione della JRU, nonché i conferimenti di incarico ai soggetti capofila di volta in volta identificati, e quant'altro svolto dalle Parti o dal Soggetto Capofila, non determinano la costituzione di alcun rapporto societario, consortile o simile tra le Parti medesime, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
11.2 Ciascuna Parte è l’unica responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a proprio carico nello svolgimento dei singoli progetti e, pertanto, si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.
11.3 Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente Accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente Accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti.
ART. 12 – FORO COMPETENTE
12.1 Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione,
applicazione ed esecuzione del presente atto le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
ART. 13 VALIDITÀ DEL PRESENTE ACCORDO
13.1 Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso e la sua durata è concordata tra le Parti in 5 (cinque) anni dalla stipula.
13.2 Resterà comunque valido fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali Progetti acquisiti dalle Parti che facciano esplicito riferimento alla JRU XXXXX.XX e non ancora conclusi alla data di scadenza del presente Accordo.
13.3 Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU, o non dovessero più sussistere le condizioni perché possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le parti.
13.4 La decisione di cessazione della JRU dovrà essere approvata all’unanimità dalle Parti che sottoscrivono il presente Accordo. Il presente Accordo sarà tuttavia valido ed avrà effetto fino alla completa verifica amministrativa e contabile effettuata dagli Enti finanziatori dei progetti della JRU.
13.5 Il presente Accordo è rinnovabile per altri 5 (cinque) anni previo ulteriore atto scritto firmato dalle Parti interessate.
13.6 Il presente accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15 comma 2‐ bis della legge 241/1990.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
14. 1 Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento delle finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.
14.2 Per quanto riguarda le Università, l’informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella
sezione “Ricerca” del sito istituzionale dedicata alla “Privacy” dei rispettivi siti web
Per quanto riguarda il CNR, l’informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxx_xxxxxxxx/xxxx_0000/XXXX_000_xxxx.xxx
ART. 15 – REGISTRAZIONE
Il presente Accordo è firmato digitalmente dalle Parti, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.P.R. 642/1972, tariffa Parte I, articolo 2. Le spese di bollo saranno equamente ripartite tra le Parti. Il versamento dell’imposta di bollo sarà assolto in modo virtuale dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
ART. 16 - COMUNICAZIONI
16.1 Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere indirizzate:
all’Università: per comunicazioni amministrative;
ARIC -Accordi e partnership strategiche per la ricerca: xxx@xxxxx.xx ; PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici della JRU: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx - e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx
e al CNR:
per comunicazioni amministrative:
signora Xxxxxxx Xxxxxx.: E-mail xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx; PEC: xxx@xxx.xxx.xx
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici della JRU:
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx E-mail xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx; PEC: xxx@xxx.xxx.xx
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx E-mail xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx.xx
Xxxxx, approvata, sottoscritta.
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) La Presidente
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente ex art. 24 D. Lgs. 82/2005
Roma, data della firma digitale
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 19.04.2024
11:36:36
GMT+01:00
Digitally signed
by: Xxxxxxxx Xxxxxx, on: 7 marzo 2024