DISPOSIZIONI GENERALI
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR
REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI ARBITRATO PRESSO LA CAMERA ARBITRALE DEL CONCILIATORE BANCARIOFINANZIARIO
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Disciplina del procedimento arbitrale)
1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di arbitrato presso la Camera Arbitrale, istituita dal Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Nel presente Regolamento l’espressione
a)“Conciliatore BancarioFinanziario”, indica l’“Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie–ADR”;
b)“Camera Arbitrale”, indica la struttura - composta da tre a cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati per un triennio dal Conciliatore BancarioFinanziario – istituita per i compiti di amministrazione delle procedure arbitrali di cui al presente Regolamento; alle scadenze i componenti della Camera Arbitrale possono essere rinominati. La Camera Arbitrale si avvale di una Segreteria i cui addetti vengono messi a disposizione dal Conciliatore BancarioFinanziario;
c)“Arbitro”, indica l’Arbitro unico o il Collegio arbitrale composto da tre arbitri;
d) “Organismo di conciliazione bancaria”: indica l’organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
e)“A.I.A.”, indica la Corte di arbitrato dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato;
f)“spese amministrative”, indica le spese per l’attività svolta dalla Camera Arbitrale e dalla Segreteria.
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ARTICOLO 3
(Ambito di applicazione)
1. Possono essere sottoposte al giudizio arbitrale di cui all’articolo 1 tutte le controversie insorte, o che dovessero insorgere, tra intermediari, bancari e finanziari, nonché tra questi e la clientela, che essi, sulla base di una convenzione arbitrale (compromesso o clausola compromissoria) o, in mancanza, attraverso concordi richieste scritte, hanno deciso o decidono di deferire ad arbitrato presso la Camera Arbitrale.
2. La Camera Arbitrale può accogliere anche domande di arbitrato relative a controversie insorte, o che dovessero insorgere, tra altri soggetti, su questioni riguardanti la materia bancaria, finanziaria e societaria, nonché le controversie insorte, o che dovessero insorgere, tra enti ai quali partecipino intermediari bancari o finanziari (o associazioni degli stessi), ovvero tra essi e i terzi.
ARTICOLO 4
(Forme di arbitrato. Normativa applicabile)
1. Le controversie sono decise attraverso un arbitrato rituale che si conclude con la pronuncia di un lodo, suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità della disciplina legislativa o regolamentare applicabile.
2. Le parti, tuttavia, nella convenzione arbitrale o nelle concordi richieste di arbitrato, possono stabilire che la controversia sia definita dall’Arbitro mediante una determinazione avente unicamente valore contrattuale tra le parti stesse (arbitrato irrituale), salvo che ciò non sia consentito dalla disciplina legislativa o regolamentare applicabile.
3. Le parti possono stabilire che la controversia sia decisa secondo diritto ovvero secondo equità, sempre che quest’ultima possibilità non sia consentita dalla disciplina legislativa o regolamentare applicabile.
4. Qualora l’Arbitro debba decidere secondo diritto e le parti non abbiano scelto le norme applicabili al merito della controversia – nei limiti in cui tale scelta può essere liberamente effettuata – l’Arbitro, sentite le parti, applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato. In tutti i casi, l’Arbitro tiene conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi attinenti alla materia oggetto della controversia.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
ARTICOLO 5
(Domanda di arbitrato)
1. La parte che intende ricorrere ad arbitrato presso la Camera Arbitrale deve inoltrare alla Segreteria della stessa una istanza che deve contenere:
a) le generalità e la residenza dell’attore nonché le generalità e la residenza del convenuto; se l’attore o il convenuto è una società o altro ente occorre indicare la ragione, la denominazione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
b) l’indicazione della convenzione arbitrale, se stipulata e della quale deve essere allegata una
copia, o, in mancanza, l’invito rivolto alla controparte ad accettare l’arbitrato presso la Camera Arbitrale;
c) qualora manchi una convenzione arbitrale ovvero pur se stipulata manchino indicazioni in proposito, il tipo di arbitrato proposto, rituale o irrituale, salvo che quest’ultimo sia escluso in base alla disciplina vigente; il numero degli Arbitri ed il modo per nominarli; se l’Arbitro decide la controversia secondo diritto ovvero secondo equità, sempre che quest’ultima possibilità non sia esclusa dalle norme vigenti;
d) qualora manchi una convenzione arbitrale ovvero pur se stipulata manchino indicazioni in proposito, il richiamo, se la controversia deve essere decisa secondo diritto, alla normativa applicabile al merito della controversia stessa, nei limiti in cui tale indicazione può essere effettuata;
e) l’oggetto dell’istanza e la determinazione del valore della controversia;
f) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basano le ragioni dell’attore;
g) l’indicazione dei mezzi di prova dei quali intende avvalersi;
h) i documenti sui quali si fonda la propria pretesa;
i) le generalità e il domicilio dell’eventuale rappresentante nella procedura arbitrale, precisandone i poteri;
l) le generalità e il domicilio del difensore, se nominato, allegando copia della procura conferita;
m) l’assunzione dell’obbligo di eseguire il lodo, ivi compresi quelli parziali che dovessero essere deliberati dall’Arbitro, e gli altri provvedimenti emessi dall’Arbitro, compresi quelli relativi alle spese amministrative, all’onorario dell’Arbitro e alle sue spese, alle spese di consulenza tecnica, se disposta, nonché di astenersi dal richiedere al giudice ordinario la decisione nel merito della controversia in caso di annullamento del lodo, salvo che l’annullamento sia stato pronunciato dal giudice per motivi attinenti alla nullità o all’inefficacia della convenzione arbitrale o dell’accordo arbitrale, o per essere stato il lodo pronunciato fuori dai limiti della convenzione arbitrale o dell’accordo arbitrale;
n) l’assunzione dell’obbligo di osservare tutte le prescrizioni del Regolamento del procedimento di arbitrato presso la Camera Arbitrale del Conciliatore BancarioFinanziario, di cui dichiara di averne avuto copia e di ben conoscere la portata delle prescrizioni stesse.
2. L’istanza deve essere redatta per iscritto in due esemplari, sottoscritti dalla parte o dal difensore, se nominato.
3. La Segreteria trasmette al convenuto un esemplare dell’istanza, insieme ad una copia della documentazione prodotta a corredo dell’istanza stessa.
ARTICOLO 6
(Comunicazione del convenuto di adesione alla domanda dell’attore)
1. Il convenuto, nei venti giorni successivi al ricevimento dell’istanza, deve inoltrare alla Segreteria una comunicazione la quale deve contenere:
a) le generalità e il domicilio del convenuto; se questi è una società o altro ente la ragione e la denominazione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
b) una dichiarazione con la quale, in mancanza di una convenzione arbitrale, presta il proprio assenso alla proposta formulata dall’attore di sottoporre la questione alla Camera Arbitrale, nonché al tipo di arbitrato proposto (rituale o irrituale) e all’adozione della decisione secondo diritto o secondo equità, nonché alla normativa applicabile al merito della controversia, nei limiti in cui tale indicazione può essere effettuata. Infine presta il proprio assenso al numero di arbitri proposto e alle modalità di nomina;
c) gli argomenti di fatto e di diritto a sostegno della propria posizione;
d) i mezzi di prova dei quali intende avvalersi;
e) i documenti sui quali si fonda la propria difesa;
f) le generalità e il domicilio del rappresentante, se nominato, nella procedura arbitrale, precisandone i poteri;
g) le generalità e il domicilio del difensore, se nominato, allegando copia della procura conferita;
h) l’assunzione dell’obbligo di eseguire il lodo, ivi compresi quelli parziali che dovessero essere deliberati dall’Arbitro, e gli altri provvedimenti emessi dall’Arbitro, compresi quelli relativi alle spese amministrative, all’onorario dell’Arbitro ed alle sue spese, alle spese di consulenza tecnica, se disposta, nonché di astenersi dal chiedere al giudice ordinario la decisione nel merito della controversia in caso di annullamento del lodo, salvo che l’annullamento sia stato pronunciato dal giudice per motivi attinenti alla nullità o all’inefficacia della convenzione arbitrale o dell’accordo compromissorio o per essere stato pronunciato il lodo fuori dai limiti della convenzione arbitrale o dell’accordo arbitrale;
i) l’assunzione dell’obbligo di osservare tutte le prescrizioni del Regolamento del procedimento di arbitrato presso la Camera Arbitrale del Conciliatore BancarioFinanziario, di cui dichiara di averne avuto copia e di ben conoscere la portata delle prescrizioni stesse.
2. La comunicazione deve essere redatta e sottoscritta con le stesse modalità previste dal comma 2 dell’articolo 5.
3. La Segreteria trasmette all’attore un esemplare della comunicazione, insieme ad una copia della documentazione prodotta a corredo della comunicazione stessa.
ARTICOLO 7
(Modifiche proposte dal convenuto alla domanda dell’attore)
1. Se il convenuto modifica, in tutto o in parte, la proposta formulata dall’attore, la relativa comunicazione, redatta e sottoscritta con le stesse modalità previste dal comma 2 dell’articolo 5, deve essere inoltrata alla Segreteria nel termine di cui al comma 1 dell’articolo 6.
2. La Segreteria trasmette un esemplare della comunicazione all’attore.
ARTICOLO 8
(Adesione dell’attore alle modifiche proposte dal convenuto. Mancata adesione)
1. L’attore, nei venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può accettare le modifiche apportate alle proprie proposte, mediante una dichiarazione da inoltrare alla Segreteria, redatta e sottoscritta con le medesime modalità previste dal comma 2 dell’articolo 5.
2. Se l’attore dichiara di non accettare le modifiche apportate dal convenuto ovvero non dà alcuna risposta nel termine indicato, la Camera Arbitrale formula una proposta conciliativa in ordine alle caratteristiche dell’arbitrato che trasmette alle parti. Se nel termine stabilito una delle parti non dà alcuna risposta o comunica di non accettarla, la Camera Arbitrale dichiara che non si può dar corso al procedimento arbitrale.
ARTICOLO 9
(Domanda riconvenzionale proposta dal convenuto)
1. Il convenuto, nella stessa comunicazione di cui all’articolo 6 o in altro atto separato – prodotto nel termine di cui al comma 1 dell’art. 6 e redatto e sottoscritto con le stesse modalità previste dal comma 2 dell’articolo 5 - può proporre una domanda riconvenzionale allegando l’eventuale documentazione di supporto e indicando il valore della domanda; l’attore, entro venti giorni dal ricevimento a cura della Segreteria di un esemplare della comunicazione o dell’atto separato e dell’eventuale documentazione, può inoltrare alla Segreteria una memoria di replica, redatta e sottoscritta con le stesse modalità previste dal comma 2 dell’articolo 5, con la documentazione di supporto; un esemplare della memoria di replica, con una copia della documentazione allegata, è trasmessa dalla Segreteria al convenuto.
ARTICOLO 10
(Trasmissione degli atti e dei documenti)
1. L’istanza dell’attore di cui all’articolo 5, le comunicazioni del convenuto di cui agli articoli 6 e 7, la dichiarazione dell’attore di cui all’articolo 8, la domanda riconvenzionale e la memoria di replica di cui all’art. 9, le memorie prodotte dalle parti nel corso del procedimento, devono essere inoltrate alla Segreteria, oltre che nei due esemplari sottoscritti, in tante copie quanti sono gli Arbitri, più una copia per la Segreteria. Ugualmente le parti devono provvedere per la documentazione di supporto, che deve essere trasmessa in copia e non in originale.
2. L’inoltro degli atti, delle istanze, dei documenti, dalle parti alla Segreteria e da questa alle parti, così come l’inoltro delle comunicazioni dall’Arbitro alla Segreteria e da questa alle parti, avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento, spedizione a mezzo corriere o consegna personale.
3. Per le comunicazioni alle parti la Segreteria può avvalersi anche di strumenti telematici o informatici che diano garanzia dell’avvenuta ricezione.
ARTICOLO 11
(Sede e lingua dell’arbitrato)
1. Le parti di comune accordo stabiliscono la sede dell’arbitrato. In mancanza di accordo vi provvede la Camera Arbitrale, la quale terrà conto innanzitutto del luogo in cui è stata stipulata la convenzione arbitrale o formulate le concordi richieste di arbitrato, ovvero dell’interesse delle parti ad essa manifestato, nonché della disciplina legislativa e regolamentare applicabili.
2. Le parti di comune accordo stabiliscono anche la lingua nella quale vanno redatti gli atti del procedimento. In mancanza di accordo, vi provvede la Camera Arbitrale che tiene conto della lingua in cui è stato redatto il contratto, in relazione al quale è sorta la controversia, e della normativa applicabile al merito della controversia stessa.
ARBITRI
ARTICOLO 12
(Nomina degli arbitri)
1. Le controversie sono decise da un Arbitro unico o da un Collegio arbitrale formato da tre Arbitri.
2. Qualora le parti, nella convenzione arbitrale o nelle concordi richieste scritte di cui all’articolo 3, abbiano convenuto che la controversia sia decisa da un Arbitro unico, esse devono nominarlo di comune accordo entro il termine di venti giorni, decorrenti dalla data in cui l’attore ha ricevuto la comunicazione del convenuto di cui all’articolo 6, ovvero dalla data in cui sia stato raggiunto, ai sensi degli articoli 7 e 8, l’accordo tra le parti sulle caratteristiche dell’arbitrato da svolgersi innanzi alla Camera Arbitrale. Della avvenuta nomina deve essere data comunicazione dalle parti alla Segreteria nel termine di cinque giorni successivi alla nomina.
3. Se le parti hanno convenuto che la controversia sia decisa da un Collegio arbitrale formato da tre Arbitri, ciascuna parte nomina il proprio Arbitro entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel successivo identico termine le parti, o i due Arbitri ai quali sia stata affidata la scelta, nominano il terzo arbitro. Questi presiede il Collegio Arbitrale.
4. In mancanza di accordo sulla nomina dell’Arbitro unico o del terzo Arbitro, la Camera Arbitrale propone alle parti una rosa di cinque nominativi prescelti dall’elenco dei conciliatori dell’Organismo di conciliazione bancaria, iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 3, comma 4, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222. Ad ognuno di essi ciascuna parte assegna un punteggio secondo le indicazioni fornite dalla Camera Arbitrale; risulta nominato il nominativo che ha raggiunto il punteggio più alto risultante dalla somma dei singoli punteggi ottenuti; in caso di parità, la Camera Arbitrale provvede al sorteggio.
Qualora le parti – o una di esse - non intendano seguire tale procedura, la nomina è demandata alla Camera Arbitrale, ovvero, nell’ipotesi in cui una delle parti è associata al Conciliatore BancarioFinanziario, la Camera Arbitrale demanda la nomina all’A.I.A.. Questa disposizione si applica anche quando la disciplina legislativa o regolamentare demanda la nomina dell’Arbitro ad un soggetto terzo.
5. Qualora le parti siano più di due o la domanda di arbitrato sia stata presentata da più soggetti o nei confronti di più soggetti ed essi non abbiano raggiunto un accordo al fine di pervenire alla nomina dell’Arbitro unico, o del proprio arbitro o del terzo arbitro, si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.
ARTICOLO 13
(Accettazione della nomina. Rinuncia)
1. L’Arbitro, ricevuta dalla Segreteria la comunicazione della sua nomina, inoltra per iscritto alla Segreteria stessa, entro il termine di venti giorni, la propria accettazione, dichiarando di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ed obbligandosi ad esercitare l’incarico con indipendenza e imparzialità e di osservare le norme inderogabili della legge che regola la procedura e quelle del presente Regolamento. La Segreteria comunica alle parti l’accettazione della nomina. In mancanza di tale dichiarazione la nomina si intende come non accettata.
2. L’Arbitro, una volta accettata la nomina, può rinunciarvi solo per gravi motivi. L’eventuale rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria, la quale la inoltra alla Camera Arbitrale, ovvero all’A.I.A. se l’Arbitro è stato nominato da quest’ultima, per la valutazione dei motivi della rinuncia.
3. Alla nomina di un nuovo Arbitro si provvede con le stesse modalità seguite per la nomina dell’Arbitro sostituito.
ARTICOLO 14
(Ricusazione dell’Arbitro. Sostituzione dell’Arbitro)
1. L’Arbitro può essere ricusato da ciascuna delle parti per i motivi di cui al comma 1 dell’articolo 815 c.p.c..
2. L’istanza di ricusazione, che deve essere motivata, è inoltrata alla Segreteria entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della Segreteria dell’accettazione della nomina da parte dell’Arbitro, ovvero dalla sopravvenuta conoscenza dei motivi per la ricusazione.
3. Sull’istanza di ricusazione decide la Camera Arbitrale, salva l’applicazione del comma 7 del presente articolo. La decisione è assunta entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.
4. L’Arbitro ricusato, fino a quando la Camera Arbitrale non abbia deciso sull’istanza di ricusazione, ha l’obbligo di astenersi.
5. La Camera Arbitrale, sentiti l’Arbitro ricusato e le parti, decide tenendo conto, tra l’altro, dei requisiti d’indipendenza e imparzialità che connotano la funzione dell’Arbitro.
6. Salvo il caso dell’Arbitro unico, la proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale; se l’istanza è accolta l’attività compiuta dall’Arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace e va rinnovata.
7. Qualora la nomina dell’Arbitro sia stata effettuata dall’A.I.A., la decisione sull’istanza di ricusazione è assunta dall’A.I.A., alla quale la Segreteria trasmette l’istanza. Si applicano i commi 4, 5 e 6 del presente articolo. La decisione è comunicata alla Segreteria entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell’istanza da parte della Segreteria.
8. Se la Camera Arbitrale accerta l’esistenza di situazioni di incompatibilità o di situazioni che influiscono sull’indipendenza o sull’imparzialità dell’Arbitro, ovvero accerta che questi non svolge correttamente l’incarico o non è in grado di svolgerlo, ovvero ancora che non osserva le norme inderogabili della legge che regola la procedura o quelle del presente Regolamento, provvede alla sua sostituzione sentite le parti.
9. Per la nomina del nuovo Arbitro si seguono con le stesse modalità previste per la nomina dell’Arbitro ricusato o sostituito.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
ARTICOLO 15
(Onorario dell’Arbitro. Spese amministrative e di consulenza tecnica)
1. Le parti, salvo rivalsa tra di loro, sono solidalmente obbligate nei confronti dell’Arbitro al pagamento dell’onorario per l’attività svolta e al rimborso delle spese sostenute. Sono altresì solidalmente obbligate, salvo rivalsa tra di loro, al pagamento delle spese amministrative e di quelle per le eventuali consulenze tecniche di cui all’articolo 19.
2. L’Arbitro prima del deposito del lodo presenta alla Camera Arbitrale una proposta di determinazione dell’onorario e delle spese sostenute.
3. La Camera Arbitrale, tenuto anche conto delle tariffe allegate al presente Regolamento, determina l’ammontare dell’onorario e delle spese amministrative. Determina anche le spese da rimborsare all’Arbitro e le spese per le eventuali consulenze tecniche disposte.
4. Ai fini della determinazione dell’onorario dell’Arbitro e delle spese amministrative, il valore della controversia è dato da quanto contenuto nella domanda di arbitrato o, nel caso sia presentata domanda riconvenzionale, dal maggior importo tra le due. In assenza di indicazioni del valore, esso viene determinato dalla Camera Arbitrale.
ARTICOLO 16
(Deposito per le spese di arbitrato)
1. Le parti sono tenute a versare una somma, di pari importo, per la costituzione di un deposito, da utilizzare per le spese amministrative, per l’onorario e le spese dell’Arbitro, nell’ammontare, nel termine e con le modalità stabiliti dalla Segreteria. Le parti sono tenute nel corso del procedimento ad integrare il deposito, a richiesta della Segreteria, fino alla totale copertura dell’onorario dell’Arbitro e di tutte le altre spese compresa quella per la consulenza tecnica, se disposta, da effettuarsi prima della pronuncia del lodo.
2. In caso di inadempienza di una delle parti, la Camera arbitrale dichiara estinto il procedimento, salvo che la parte adempiente non versi anche quanto spettante alla controparte.
3. In caso di estinzione per qualsiasi motivo del procedimento arbitrale, senza che sia stato pronunciato il lodo, il deposito è utilizzato con decisione insindacabile della Camera Arbitrale per il pagamento delle spese amministrative, dell’onorario e delle spese dell’Arbitro, nonché delle spese per la consulenza tecnica, se disposta, negli importi maturati fino a quel momento.
PROCEDIMENTO
ARTICOLO 17
(Fascicolo del procedimento)
1. La Segreteria, ricevuto il deposito di cui all’articolo 16, forma il fascicolo del procedimento con gli atti e i documenti prodotti dalle parti e lo trasmette all’Arbitro, dandone comunicazione alle parti, secondo le modalità di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 18
(Regole del procedimento)
1. L’Arbitro regola lo svolgimento del procedimento nel modo che ritiene più opportuno; deve in ogni caso rispettare le norme inderogabili della disciplina legislativa o regolamentare attinenti la procedura e il presente Regolamento.
2. Qualora le parti siano in giudizio a mezzo di difensori, la procura si estende, salvo espressa limitazione, a qualsiasi atto processuale, quali la rinuncia agli atti, la determinazione del termine o la proroga del termine per la pronuncia del lodo.
ARTICOLO 19
(Istruttoria)
1. All’istruttoria della vertenza provvede l’Arbitro; nel caso in cui sia stato nominato un Collegio arbitrale, il Collegio può delegare un suo componente. La delega può essere limitata anche a singoli atti di istruzione.
2. L’Arbitro può fissare una o più udienze per sentire le parti e per assumere prova per testi. La deposizione del teste può essere assunta anche nell’abitazione o nel luogo di lavoro del teste stesso, nonché richiedendogli di fornire, nel termine fissato, risposte scritte ai quesiti posti dall’Arbitro.
3. In caso di rifiuto del teste di comparire davanti all’Arbitro, questi può chiedere al Presidente del Tribunale, dove ha sede l’arbitrato, di ordinare la comparizione del teste davanti all’Arbitro.
4. Dalla data dell’ordinanza presidenziale e fino alla data fissata per l’escussione del teste, i termini per la pronuncia del lodo sono sospesi.
5. L’Arbitro nel corso dell’istruttoria può autorizzare le parti a presentare memorie scritte.
6. L’Arbitro può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici; può chiedere alla pubblica amministrazione informazioni scritte relative ad atti e documenti in possesso dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.
7. Chiusa l’istruttoria, l’Arbitro può fissare una udienza per la discussione orale e autorizzare le parti a presentare per iscritto memorie conclusionali e repliche.
8. Le memorie di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo devono essere inoltrate con le modalità stabilite nell’articolo 10.
9. Le date delle udienze devono essere comunicate con congruo anticipo alla Segreteria e da questa alle parti; le parti possono intervenire di persona o a mezzo di rappresentanti a ciò delegati ovvero di difensori muniti di procura. Xxxxxxx farsi assistere da propri consulenti tecnici.
10. Di norma, viene redatto verbale di ogni atto istruttorio e di ogni udienza.
ARTICOLO 20
(Provvedimenti cautelari)
1. Nei limiti derivanti dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile, l’Arbitro può adottare, su istanza di parte, provvedimenti cautelari. Se del caso può imporre alla parte istante una cauzione e può anche fissare una penale in caso di inottemperanza alle prescrizioni stabilite.
2. I provvedimenti cautelari possono essere modificati o revocati, su istanza di parte, nel corso del procedimento.
3. La misura cautelare adottata cessa di avere efficacia con il deposito del lodo, salvo che nel provvedimento non sia stabilito un termine più breve.
4. L’Arbitro, nel deliberare il lodo, si pronuncia anche sulla cauzione e sulla penale eventualmente imposte.
5. La parte che ottiene dall’autorità giudiziaria un provvedimento cautelare è obbligata a darne tempestiva comunicazione all’altra parte e all’Arbitro; se l’Arbitro non è stato ancora nominato tale comunicazione è inviata alla Camera Arbitrale.
ARTICOLO 21
(Rinuncia al procedimento e transazione)
1. Le parti, qualora si accordino per rinunciare al procedimento ovvero compongano transattivamente la controversia, devono darne comunicazione scritta all’Arbitro, chiedendo che sia posto termine al procedimento. L’Arbitro, preso atto della comunicazione, dichiara estinto il procedimento.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata alla Camera Arbitrale se l’Arbitro non è stato ancora nominato. La Camera Arbitrale, preso atto della comunicazione, dichiara estinto il procedimento.
3. Le parti sono tenute al pagamento delle spese amministrative, di quelle per l’eventuale consulenza tecnica disposta, nonché dell’onorario e delle spese sostenute dall’Arbitro, fino a quel momento maturati; la determinazione dei relativi importi è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 3.
4. L’Arbitro, su richiesta delle parti, può emettere il lodo recependo il contenuto dell’accordo transattivo da essi sottoscritto.
LODO
ARTICOLO 22
(Termine per la pronuncia)
1. Se le parti, nella convenzione arbitrale o nelle concordi richieste d’arbitrato di cui all’articolo 3 del presente Regolamento, non hanno fissato un termine per la pronuncia del lodo, l’Arbitro deve provvedervi nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data in cui ha ricevuto dalla Segreteria il fascicolo.
2. Il termine può essere prorogato dalla Camera Arbitrale su concorde istanza delle parti oppure su richiesta motivata dell’Arbitro.
ARTICOLO 23
(Contenuto del lodo)
1. Nel caso in cui sia stato nominato un Collegio arbitrale, il lodo è deliberato a maggioranza dei voti, con la partecipazione di tutti gli Arbitri in conferenza personale. La partecipazione degli Arbitri può avvenire anche in audio o videoconferenza, salvo che un Arbitro chiede che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli Arbitri riuniti in conferenza personale.
2. Il lodo è redatto per iscritto e deve contenere:
1) il nome dell’Arbitro;
2) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
3) l’indicazione delle parti;
4) l’indicazione della convenzione di arbitrato o delle concordi richieste di arbitrato;
5) l’indicazione delle conclusioni delle parti;
6) l’esposizione dei motivi della decisione;
7) il dispositivo;
8) la sottoscrizione dell’Arbitro;
9) la data della sottoscrizione.
3. In caso di arbitrato irrituale, il lodo deve essere sommariamente motivato, salvo che le parti, di comune accordo, abbiano stabilito diversamente.
4. Il lodo stabilisce a quale parte spetta l’onere del pagamento delle spese e dell’onorario di cui all’art. 15, comma 1, o in quale proporzione devono essere ripartiti tra le parti.
5. Se è stato nominato un Collegio arbitrale, la sottoscrizione del lodo da parte della maggioranza degli Arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che l’altro Arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.
6. Le sottoscrizioni dei componenti il Collegio devono essere seguite dalla indicazione del luogo e della data in cui sono state apposte. Nel lodo deve essere, inoltre, indicato se esso è stato deliberato in conferenza personale ovvero per audio o videoconferenza ovvero ancora per corrispondenza.
7. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli che seguono si applicano anche ai lodi parziali.
ARTICOLO 24
(Deposito del lodo)
1. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti più uno ed è depositato dall’Arbitro presso la Segreteria, insieme al fascicolo di ufficio.
2. La Segreteria, entro dieci giorni dal deposito, trasmette a ciascuna parte un originale del lodo con le modalità previste dall’articolo 10.
ARTICOLO 25
(Ritiro degli atti e dei documenti)
1. Le parti possono richiedere, con istanza scritta, alla Segreteria la restituzione degli atti e dei documenti da essi depositati. La Segreteria provvede alla consegna di quanto richiesto, con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 10.
2. Gli atti e i documenti sono comunque custoditi dalla Segreteria per un periodo massimo di tre anni, decorso il quale si provvede alla loro epurazione.
ARTICOLO 26
(Correzione e integrazione del lodo)
1. Qualora il lodo contenga errori, materiali o di calcolo, o omissioni, ciascuna parte può chiedere all’Arbitro, con una istanza da presentare alla Segreteria entro sessanta giorni dal deposito, la correzione o l’integrazione del lodo.
2. L’Arbitro, sentite le parti, procede all’esame dell’istanza, svolgendo se del caso l’attività istruttoria necessaria.
3. Se l’Arbitro ritiene fondata l’istanza, richiede alle parti e alla Segreteria il testo originale del lodo e provvede alla correzione o alla integrazione mediante una postilla, apposta in calce al lodo, datata e sottoscritta e con l’indicazione del luogo dove è stata deliberata. Invia alla Segreteria il lodo perché proceda agli incombenti di cui al comma 2 dell’articolo 24.
4. Qualora non tutti gli originali vengano restituiti alla Segreteria, l’Arbitro redige un nuovo lodo con l’integrazione o la correzione decisa, e con l’indicazione che il nuovo lodo, integrato o corretto, sostituisce quello emesso e lo invia alla Segreteria per gli incombenti di cui al comma 2 dell’articolo 24.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 27
(Sospensione dei termini procedurali)
1. Il decorso dei termini procedurali previsti nel presente Regolamento è sospeso dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno, e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
ARTICOLO 28
(Riservatezza)
1. L’Arbitro, le parti, i difensori, i consulenti tecnici, i testimoni, gli ausiliari e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono, partecipano o sono interessati al procedimento di arbitrato, assumono l’obbligo di osservare il presente Regolamento e sono tenuti alla riservatezza in relazione ad ogni notizia, informazione, fatto ed evento attinenti lo svolgimento e l’esito del procedimento.
2. Le parti, con il ricorso al procedimento di arbitrato presso la Camera Arbitrale, autorizzano la Camera Arbitrale stessa e il Conciliatore BancarioFinanziario a pubblicare in riviste o in apposite raccolte le decisioni arbitrali, depurandole dalle informazioni che consentono l’identificazione delle parti.
ARTICOLO 29
(Rinvio alle normative vigenti)
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle normative vigenti in materia di arbitrato.
ARTICOLO 30
(Entrata in vigore del Regolamento e delle tariffe allegate)
1. Il presente Regolamento e le tariffe allegate entrano in vigore il 1° luglio 2008.
ALLEGATO
TARIFFE (in Euro) | ||||||||||
VALORE DELLA CONTROVERSIA | SPESE AMMINISTRATIVE | ONORARI ARBITRO UNICO | ONORARI COLLEGIO ARBITRALE | |||||||
Min | Xxx | Xxx | Xxx | |||||||
1. | Fino a 25.000 | 400 | 600 | - | 1.500 | 1.600 | - | 3.800 | ||
2. | 25.001 | - | 50.000 | 700 | 1.500 | - | 2.500 | 3.800 | - | 6.000 |
3. | 50.001 | - | 100.000 | 1.000 | 2.500 | - | 4.500 | 6.000 | - | 12.000 |
4. | 100.001 | - | 250.000 | 1.500 | 4.500 | - | 10.000 | 12.000 | - | 25.000 |
5. | 250.001 | - | 500.000 | 2.500 | 10.000 | - | 16.000 | 25.000 | - | 40.000 |
6. | 500.001 | - | 1.000.000 | 4.000 | 16.000 | - | 24.000 | 40.000 | - | 60.000 |
7. | 1.000.001 | - | 2.500.000 | 6.000 | 24.000 | - | 40.000 | 60.000 | - | 96.000 |
8. | 2.500.001 | - | 5.000.000 | 8.000 | 40.000 | - | 64.000 | 96.000 | - | 144.000 |
9. | 5.000.001 | - | 10.000.000 | 10.000 | 64.000 | - | 80.000 | 144.000 | - | 200.000 |
10. | 10.000.001 | - | 25.000.000 | 14.000 | 80.000 | - | 104.000 | 200.000 | - | 256.000 |
11. | 25.000.001 | - | 50.000.000 | 19.000 | 104.000 | - | 144.000 | 256.000 | - | 336.000 |
12. | 50.000.001 | - | 100.000.000 | 25.000 | 144.000 | - | 184.000 | 336.000 | - | 440.000 |
13. | Oltre 100.000.000 | 25.000 | 184.000 | 440.000 | ||||||
+ 0,1% | + 0,05% | + 0,12% | ||||||||
sull'eccedenza di | sull'eccedenza di | sull'eccedenza di | ||||||||
100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | ||||||||
Tetto massimo 40.000 |
Le tariffe sono in vigore dal 1° luglio 2008 e sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge.
I pagamenti posso essere effettuati con assegno circolare intestato al Conciliatore BancarioFinanziario oppure effettuando un versamento sul c/c intestato a Conciliatore BancarioFinanziario, n. 000400857279 presso UniCredit Banca di Roma SpA, Ag. N. 112 (corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 50 Xxxx 00000) cod. ABI 03002, CAB 03256, CIN K, Iban XX00X0000000000000000000000, B.I.C. BROMITR1112 .
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