ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE
REGOLAMENTO N. 8 DEL 3 MARZO 2015 CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 00 XXX, XXX XXXXXXX LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179,
CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.
ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE
Roma, 3 marzo 2015
Si è conclusa il 22 aprile 2014 la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento in materia di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela.
Sono pervenute osservazioni da parte di:
• ABI – Associazione Bancaria Italiana
• ACB – Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni
• AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni
• Xxxxxxx Xxxxxxxxx, intermediario assicurativo
• ANAPA – Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione
• ANASF - Associazione Nazionale Promotori Finanziari
• ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
• Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare
• Assointermediari – Associazione Internazionale Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
• Xxxxxx Xxxxxxx, intermediario assicurativo
• Assoreti - Associazione Nazionale delle Società di Collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento
• Direct Line Insurance S.p.A.
• Generali Italia S.p.A., anche per Alleanza Assicurazioni S.p.A., Genertel S.p.A., Genertel Life S.p.A. e Europe Assistance Italia S.p.A.
• Xxxxxxxx D’Xxxxxxx, consulente settore assicurativo
• Intesa San Paolo Vita S.p.A. e Intesa San Paolo Assicura S.p.A.
• Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, intermediario assicurativo
• Xxxxxxxxx Xxxxxx, professore
• PwC – PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.
• SNA – Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione
• Studio legale Jenny & Partners
• Studio legale Norton Rose Fulbright
• Studio legale Xxxxxxxx e Associati
• UNAPASS – Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione Rete ImpresAgenzia
I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti di seguito, riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell’IVASS.
Viene altresì pubblicato il testo definitivo del Regolamento, integrato con le modifiche apportate anche a seguito delle osservazioni formulate e condivise.
Gli esiti della pubblica consultazione sono riportati seguendo la numerazione dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.
OSSERVAZIONI GENERALI
Si precisa, preliminarmente, che sono raccolti in questa sezione i commenti concernenti, in generale, l’impianto regolamentare, mentre quelli riconducibili a singoli articoli del testo sono sintetizzati e commentati con riferimento alla disposizione cui si riferiscono.
1. Ambito di applicazione del Regolamento
ACB osserva che la semplificazione non sembra applicarsi alle imprese comunitarie che agiscono in Italia in FOS e FOE, creando così regole differenti per imprese che operano sul medesimo mercato.
Anche lo studio legale Xxxxx rileva la scarsa chiarezza circa l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del documento in consultazione. In particolare, ritiene che ove ne fosse confermata l’applicabilità ai soli intermediari italiani e alle sole imprese italiane e di Stato terzo, limitatamente ai casi in cui il contratto a copertura di rischi ubicati in Italia non sia venduto interamente a distanza, mal si comprenderebbe il perimetro di alcune disposizioni e modifiche apportate ai vigenti regolamenti, che parrebbero invece impattare su tutte le polizze (danni e vita) anche ove emesse da imprese comunitarie e/o collocate interamente a distanza.
Analoghi chiarimenti sono stati richiesti dalle imprese del Gruppo Generali.
Il xxxx. Xxxxx chiede conferma circa l’applicazione del regolamento alle forme pensionistiche complementari di cui all’art. 13 del D. lgs. 252/2005.
Le osservazioni in tema di ambito di applicazione trovano accoglimento in una rivisitazione dell’articolo 3 che, letto congiuntamente alle definizioni anch’esse integrate, chiarisce l’applicazione della disciplina sia sotto un profilo soggettivo (imprese e intermediari destinatari), che oggettivo (comparto vita e danni).
Con riguardo agli intermediari si precisa che, salvo le disposizioni a carattere precettivo specificatamente rivolte agli intermediari iscritti nel RUI, le misure di semplificazione si applicano anche agli intermediari dell’UE iscritti nell’Elenco Annesso.
Si fa rinvio alle argomentazioni specifiche rese nella sezione dedicata ai singoli articoli. Con riguardo alla richiesta di chiarimenti relativa all’applicazione del regolamento alle forme pensionistiche complementari, si precisa che le disposizioni troveranno applicazione nella misura in cui siano espressamente richiamate dall’Autorità di settore.
2. Misure di semplificazione mediante digitalizzazione e uso dello strumento informatico.
ANIA valuta positivamente l’estensione delle disposizioni in materia di semplificazione anche al ramo vita, ma rileva in linea generale che nonostante l’apprezzabile intento di procedere ad una semplificazione, alcune norme, di fatto, finiscono per introdurre nuovi adempimenti. In merito alla “digitalizzazione”, evidenzia la necessità di distinguere concettualmente il documento elettronico, il supporto di memorizzazione e la tecnica di trasmissione, che può essere telematica, ma non necessariamente, sussistendo la possibilità di consegnare un supporto di memorizzazione (CD, DVD, chiavetta USB) ovvero di mettere a disposizione delle informazioni su sito Internet o Extranet. A parere dell’Associazione nello Schema di Regolamento a volte i concetti risulterebbero sovrapposti, come ad esempio nell’art. 7.
La normativa di cui all’articolo 51, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 prevede che la documentazione precontrattuale e contrattuale sia fornita al contraente su supporto cartaceo o altro supporto durevole. L’attuale regolamento intende disciplinare il caso in cui la documentazione non venga consegnata brevi manu, bensì avvalendosi dello strumento della posta elettronica. Per tale ragione l’articolo 7, comma 1, fa riferimento alla “trasmissione” della documentazione in formato elettronico, rimanendo immutata l’attuale disciplina in tema di consegna brevi manu della documentazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
Sempre ANIA rileva che fin dal 1997 la legislazione italiana contiene il fondamentale principio di equivalenza delle forme digitali con quelle cartacee. L’utilizzo di documenti e supporti informatici, nonché l’utilizzo di strumenti telematici per le comunicazioni precontrattuali, contrattuali e in corso di contratto non sarebbe dunque soggetto, in linea di principio, ad alcuna limitazione od autorizzazione, per espressa previsione di una fonte normativa di rango primario, ossia il Codice dell’Amministrazione Digitale. ANIA osserva che l’indirizzo di posta elettronica costituisce domicilio, di talché l’effettuazione di comunicazioni a tale indirizzo – si tratti di quello dell’impresa di assicurazione o di quello del cliente – produce gli effetti di cui all’art. 1335 c.c. A ciò si aggiunga, inoltre, che tutti i liberi professionisti e le imprese sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata il quale, ai sensi dell’art. 6-bis del CAD, è inserito in un pubblico elenco (INI- PEC), accessibile da chiunque (pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini) e, dunque, liberamente utilizzabile per le comunicazioni. Ritiene, pertanto, che non sia necessario
ricorrere ad una espressa autorizzazione del cliente per l’utilizzo della forma elettronica nella formazione dei documenti contrattuali e precontrattuali e per la trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase contrattuale ed in corso di rapporto.
Propone, inoltre, di adottare quale forma di comunicazione ordinaria quella elettronica, prevedendo, però, il meccanismo di “opt-out” che lasci al consumatore la facoltà di scegliere espressamente l’utilizzo della forma cartacea, assumendone i relativi costi. In tale ottica, a giudizio di XXXX va ripensato anche l’approccio adottato dai Regolamenti ISVAP nn. 34 e 35, le cui modifiche dovrebbero ispirarsi ai principi generali di equiparazione del mezzo cartaceo ed elettronico per tutti i soggetti diversi dai consumatori, fermo restando il rispetto degli obblighi generali di buona fede e correttezza e salvo che la forma elettronica non sia adeguata allo specifico rapporto col consumatore.
Intesa San Paolo Vita S.p.A. e Intesa San Paolo Assicura S.p.A. auspicano che l’IVASS si faccia promotrice di iniziative legislative volte a rendere le tecniche di comunicazione a distanza lo strumento ordinario per la trasmissione delle comunicazioni in corso di contratto, favorendone in ogni caso l’utilizzo (anche per contratti già in essere) attraverso la previsione di oneri a carico dei contraenti che non prestino il consenso, ovvero considerando l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica come manifestazione implicita di consenso. Sulla stessa linea, AIBA manifesta il proprio apprezzamento, piuttosto, per una soluzione che porti ad indicare ai clienti non consumatori l’aggravio conseguente al rifiuto di forme evolute di firma elettronica o digitale e trasmissione elettronica dei documenti da e verso gli intermediari e le imprese.
Con riguardo alla tematica della equiparazione tra documentazione cartacea e digitale, preesistente a questa regolamentazione, si osserva che la normativa introdotta dal presente Regolamento è volta, da un lato a disciplinare ed incentivare nel settore forme di comunicazione che, sebbene possibili, non sono state sino ad ora diffusamente impiegate dalle imprese e dagli intermediari, dall’altro a garantire le preminenti esigenze di tutela dei contraenti/assicurati.
Di qui la necessità di un consenso esplicito (da fornirsi con modalità varie, purché tracciabili) del cliente.
Per le medesime ragioni di tutela non si condivide la proposta di introdurre meccanismi di opt-out che, in assenza di una manifestazione di volontà differente, presuppongano, di regola, la scelta dello strumento elettronico, in un contesto in cui il processo di digitalizzazione dei rapporti fra le parti non risulta ancora adeguatamente avanzato.
UNAPASS ritiene che il concetto di “favorire”, più volte richiamato nel Regolamento, risulti poco chiaro, sia con riferimento alla sua determinazione, sia alle conseguenti possibili sanzioni disciplinari in cui incorrerebbe l’intermediario il cui comportamento possa ritenersi, in qualche misura, non conforme.
Per ANAPA il medesimo concetto appare, alla luce dei tempi, anacronistico e superato nella pratica corrente.
Il xxxx. Xxxxx osserva che le disposizioni di cui agli artt. 3, comma 2, 6 comma 2 e 9, attengono a profili organizzativi e strategici dell’attività di impresa e si configurano come norme di principio alla base delle disposizioni specifiche contenute nella parte restante del Provvedimento in esame. Propone di inserire tali disposizioni in un articolo dedicato ai “Principi generali”.
Al fine di fugare i dubbi interpretativi mossi in relazione all’utilizzo del termine “favorire”, sia tra le osservazioni generali che con riguardo a specifici articoli del regolamento, si chiarisce che le disposizioni non hanno carattere precettivo e sono dirette ad incentivare, senza quindi obbligare, il mercato allo sviluppo di politiche commerciali che tengano conto dei vari strumenti di semplificazione previsti, al fine di creare, anche nella clientela, un maggior interesse verso i medesimi.
Tale sollecitazione rientra nella moral suasion che l’Istituto intende esercitare nei confronti degli operatori del settore assicurativo.
Il xxxx. Xxxxx osserva che il complesso delle disposizioni relative alla gestione delle comunicazioni tra cliente e impresa contenute nello Schema di Regolamento diverge rispetto all’analogo complesso di norme, relativo alla medesima materia, contenute nel Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010. Tale circostanza impone all’impresa di assicurazione la costruzione di processi di gestione di tali attività differenti e funzionali al canale di vendita in base al quale il “cliente” è diventato “contraente”, con conseguente aggravio dei costi e senza alcun beneficio per i clienti dell’impresa. Propone di uniformare, almeno per la parte relativa alla gestione delle comunicazioni tra impresa e contraente nel corso del rapporto contrattuale, il modello dello Schema e quello del Regolamento ISVAP
n. 34, adottando medesime disposizioni.
L’avv. Xxxxx Xxxxxxx rileva che con l’emanazione del nuovo Regolamento le imprese e gli intermediari dovranno confrontarsi con tre diverse fonti regolamentari, disciplinanti tre diverse modalità di collocamento e vendita dei prodotti assicurativi: contratti conclusi alla presenza del cliente (Regolamento ISVAP n. 35/2010); contratti conclusi a distanza (Regolamento ISVAP n. 34/2010); contratti conclusi non interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza (Schema di Regolamento).
Le proposte di armonizzare maggiormente la disciplina della vendita a distanza contenuta nel Regolamento ISVAP n. 34 con il presente regolamento sono accolte e sono conseguentemente apportate ulteriori modifiche agli articoli 8 e 10, nonché introdotta una novella dell’articolo 11, Regolamento ISVAP n. 34.
ACB accompagna le sue osservazione con specifiche proposte, differenziate a seconda che si tratti di:
a) distribuzione di prodotti con metodi tradizionali;
b) intermediazione tramite internet o altri mezzi di comunicazione via web senza conclusione del contratto a distanza;
c) promozione e collocamento di prodotti a distanza tramite sistemi di vendita automatizzati organizzati dal professionista.
Le proposte di ACB di rivisitare le disposizioni in tema di adeguatezza dei contratti offerti e di introdurre una differente procedura di conclusione del contratto sono respinte. Esse attengono a profili non oggetto di pubblica consultazione e, dunque, non valutabili in questa sede.
Le proposte in tema di intermediazione tramite internet o altri mezzi di comunicazione via
web senza conclusione del contratto a distanza non sono accoglibili in quanto si ritiene
pregiudichino il diritto del contraente all’informativa precontrattuale, così come stabilito anche dal Codice delle assicurazioni.
Quanto alle osservazioni relative alla promozione e al collocamento di prodotti a distanza tramite sistemi di vendita automatizzati organizzati dal professionista, si precisa il differente ambito di applicazione dei due Regolamenti. Il Regolamento ISVAP n. 34 si applica nel caso in cui tutte le fasi del rapporto contrattuale, dalla promozione del contratto sino alla sua conclusione e al pagamento del premio, avvengano utilizzando un sistema di vendita specificamente organizzato a tal fine dall’impresa. Il presente Regolamento, invece, disciplina modalità di comunicazione tra le parti che possono applicarsi - in tutto o in parte - nell’ambito della commercializzazione secondo tecniche tradizionali (quindi, fuori dai casi in cui la commercializzazione medesima sia organizzata secondo uno specifico sistema di vendita a distanza, caratterizzato, ad esempio, dall’utilizzo di call center o di siti web per la vendita on line).
Come anticipato, si condivide la necessità di una armonizzazione tra le due discipline che risolva, in concreto, eventuali problematiche applicative.
Con riguardo alla proposta di introdurre meccanismi di opt out nell’ambito della disciplina di cui al Regolamento ISVAP n. 34, si fa rinvio alle considerazioni già espresse.
ASSOINTERMEDIARI lamenta di non essere stata invitata a partecipare alle preconsultazioni e contesta la rappresentatività delle altre associazioni.
L’IVASS prende atto del rilievo e ne terrà conto in occasione di future consultazioni su tematiche di interesse della categoria.
3. Semplificazione dell’informativa precontrattuale – scheda sintetica
In tema di Scheda sintetica è pervenuto un considerevole numero di osservazioni riepilogate nella sezione di questo documento dedicata al Capo VII, recante Modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 16 maggio 2010. Si anticipa che l’Istituto, anche alla luce delle osservazioni formulate e della necessità di procedere ad una più approfondita valutazione dell’impatto della regolamentazione su tale aspetto, al fine di giungere ad una rivisitazione complessiva dell’informativa precontrattuale attualmente prevista, valuterà l’opportunità di aprire un tavolo di confronto tra le parti interessate, che consenta di giungere alla riformulazione dei contenuti dell’informativa stessa.
Di conseguenza le norme di cui al Capo VII sono eliminate dal testo del presente Regolamento.
OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI
CAPO I - Disposizioni di carattere generale
Art. 2 (Definizioni)
• lettere c) ed e)
XXXX xxxxxx che la definizione di cliente quale “chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo”, distinta da quella di contraente, definito invece come “chi stipula un contratto assicurativo”, non coincida sempre con l’uso che del termine viene fatto nel contesto dello schema di Regolamento: si parla, infatti, di cliente riferendosi indifferentemente sia a chi abbia già sottoscritto il contratto (cfr. ad es. l’art. 5, comma 3, e l’art. 8, commi 1 e 3), sia a chi ancora non l’abbia fatto (cfr. art. 7, comma 1). Chiede pertanto di utilizzare il termine in maniera coerente con la definizione.
ACB rileva che la lettera c) potrebbe essere eliminata, non ritenendo utile mantenere la distinzione tra “cliente” e “contraente”, mentre XXX propone la seguente riformulazione delle definizioni:
- lettera c) "cliente: la persona fisica, la società o l'ente che intende stipulare un contratto di assicurazione";
- lettera e) "contraente: la persona fisica, la società o l'ente che stipula un contratto di assicurazione".
Il Gruppo Generali con riferimento alla lettera c) chiede di chiarire la definizione di “cliente” relativamente alle polizze collettive, laddove siano presenti due figure distinte: contraente ed assicurato. Sulla stessa linea lo studio legale Norton Rose Fulbright che suggerisce, con riferimento alle lettere c) ed e), di modificare le definizioni di “cliente” e di “contraente”, al fine di contemplare anche chi si accinga ad aderire o aderisca ad un contratto assicurativo in forma collettiva.
Si accolgono le osservazioni di ANIA e si modificano gli articoli in modo da rendere la terminologia usata coerente con le definizioni.
Con riferimento a quanto osservato dal Gruppo Generali e dallo studio legale Norton Rose Fulbright si accolgono le osservazioni e si integrano le definizioni con il riferimento agli aderenti a polizze collettive.
Non si accolgono le proposte di ACB e ABI poiché si ritiene valida la distinzione tra cliente e contraente e si ritiene che l’attuale definizione sia idonea a ricomprendere anche i soggetti non riconducibili alla categoria delle persone fisiche, giuridiche e degli Enti.
• lettere g), h), i), e o)
XXXX propone di effettuare un rinvio “mobile” al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, per assicurare il costante allineamento delle definizioni.
Lo studio legale Norton Rose Fulbright suggerisce, con riferimento alle lettere g), h) e i) per le definizioni di firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale, di fare rinvio alle definizioni previste dalla norma vigente e dalle relative regole tecniche, così da consentire un’esatta corrispondenza tra le definizioni utilizzate ai fini della normativa in commento e quelle previste dalla specifica normativa in materia di firma elettronica e digitale (come di volta in volta vigente).
Le osservazioni sono accolte e si modificano le relative definizioni.
• lettera l)
ACB rileva che il Regolamento sarà applicabile a imprese con sede in Italia o a sedi secondarie di imprese con sedi in paesi terzi e che detta previsione sarebbe in contrasto con quanto previsto nel Regolamento ISVAP n. 34, che si applica anche alle imprese comunitarie con sede secondaria in Italia o che intendono operare in Italia in FOS. In questo modo si avrà una diverso trattamento di situazioni simili: difatti il collocamento di prodotti tramite l’uso di mezzi di comunicazione elettronici è funzionale proprio alla distribuzione a distanza e suggerisce di applicare il Regolamento anche alle imprese comunitarie operanti in Italia in FOE ed in FOS adottando la stessa formulazione prevista nel Regolamento ISVAP n. 34. Sulla stessa linea anche lo studio legale Xxxxx e il Gruppo Generali che chiedono chiarimenti sull’ambito di applicazione soggettiva del Regolamento.
L’osservazione è accolta. La definizione di “Impresa” è integrata estendendola anche agli stabilimenti e all’attività in libera prestazione di servizi di imprese di Stati UE. Si introducono, altresì, le ulteriori definizioni di “impresa di assicurazione italiana” e di “impresa di assicurazione comunitaria”.
XXX xxxxxxx, con riguardo alla lettera b) "carta di xxxxxx", che nell'ambito dell'articolo si fa riferimento al termine "istituto di credito" e che detta formulazione dovrebbe essere sostituita con "prestatore di servizi di pagamento", conformemente alla terminologia utilizzata nel TUB. Con riguardo alle lettere k) "intermediari” e q) "registro", che le definizioni dovranno essere riformulate una volta che verrà definito il nuovo schema di regolamento recante la disciplina per l'istituzione dell'Organismo per la gestione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Le osservazioni relative alla lettera b) sono superate con l’eliminazione della definizione di “carta di debito”.
Con riferimento alle lettere k) e q) non si ritiene di accogliere le osservazioni prima dell’adozione della nuova normativa che istituisce l’Organismo.
• lettera m)
Il Gruppo Generali chiede di chiarire il concetto di “polizza” poiché il documento probatorio è il simplo per le polizze individuali e il modulo di adesione per le collettive, intendendosi normalmente per “polizza” l’intero contratto assicurativo.
Si chiarisce che i termini “polizza” e “contratto” hanno uno specifico significato giuridico ai sensi del codice civile. La polizza è il tipico, ma non esclusivo, documento scritto comprovante il contratto di assicurazione, mentre il contratto di assicurazione è l’accordo tra le parti circa la copertura di un rischio, che non deve assumere obbligatoriamente la forma scritta.
• lettera p)
SNA propone di sostituire “prodotti assicurativi” con “servizi assicurativi”.
L’osservazione di SNA è superata con l’eliminazione della definizione di “prodotti assicurativi”.
Art. 3
(Oggetto e ambito di applicazione)
PwC, lo studio legale Xxxxx e il sig. Marchelli chiedono chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione soggettivo del Regolamento.
In particolare, chiedono di precisare se le disposizioni trovino applicazione anche nei confronti di imprese comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, invitando a una precisazione sul tema.
Con riguardo all’ambito di applicazione oggettivo del Regolamento molti soggetti, tra cui ABI, Assoreti, Allianz S.p.A. e Intesa San Paolo, oltre ad alcuni legali (Studio legale Xxxxx e l’avv. Parenti), chiedono chiarimenti in ordine all’applicazione del Regolamento ai soli rami danni, così come previsto dalla norma primaria, o anche ai rami vita, segnalando che una simile limitazione non sarebbe giustificabile stante il potere regolamentare che il Codice delle assicurazione riconosce all’IVASS e la ragionevolezza dell’estensione delle misure di semplificazione anche ai rami vita. Suggeriscono, pertanto, una modifica del testo che faccia esplicito riferimento a entrambi i rami, salvo specifiche disposizioni contenute nel Regolamento riconducibili esclusivamente ad uno di essi.
Il sig. Xxxxxxxxx segnala che il riferimento ai “rischi ubicati nel territorio della Repubblica italiana..” non terrebbe conto della realtà della intermediazione in talune zone di confine ove non è insolito trattare con soggetti che intendono assicurare rischi ubicati in zone limitrofe al territorio nazionale.
La modifica eseguita nell’ambito delle definizioni di cui all’art. 2 chiarisce l’ambito di applicazione del presente Regolamento, comprendendovi espressamente -salvo esplicite esclusioni- anche le imprese comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Con riguardo all’ambito di applicazione oggettivo, la mancata differenziazione presumeva l’estensione a entrambi i rami. Tuttavia la nuova formulazione dell’articolo chiarisce che il presente Regolamento si applica anche ai contratti di assicurazione sulla vita.
Con riguardo all’osservazione del sig. Xxxxxxxxx, si rileva che sono assicurabili nei rami danni i rischi ubicati nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 1, lettera fff), Codice delle Assicurazioni, che non comprendono quelli ubicati all’estero, anche se in zone limitrofe al territorio nazionale.
Gli stessi interlocutori, unitamente ad ACB, chiedono cosa si intenda per “contratti in cui il collocamento non è interamente effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza” e se sia intenzione dell’IVASS non estendere le norme di semplificazione ai contratti assicurativi conclusi via internet o mediante call-center.
ABI e l’avv. Parenti propongono di riformulare la norma al fine di delineare l'esatta portata del Regolamento in consultazione rispetto al Regolamento ISVAP n. 34 ed il secondo segnala l’irragionevolezza dell’esclusione di tali contratti dalla disciplina in esame, pur facendo salve le specifiche disposizioni di cui al citato Regolamento.
Anche Intesa San Paolo evidenzia il pericolo di introdurre una differente gestione di processi/comunicazioni a seconda del canale di vendita, che renderebbe particolarmente difficile il collocamento multicanale di prodotti assicurativi, richiedendo procedure ingiustificatamente differenziate.
Al fine di fugare i dubbi interpretativi sollevati, si chiarisce che con il presente Regolamento si è inteso introdurre modalità di semplificazione nei rapporti tra imprese/intermediari/contraenti nel caso in cui la tecnica di comunicazione a distanza si innesti nell’ambito di un rapporto intermediativo di tipo tradizionale. Nel diverso caso in cui tutte le fasi del rapporto, ivi inclusa la conclusione del contratto, avvengano a distanza trova applicazione la disciplina prevista dal Regolamento ISVAP n. 34.
Si condivide, comunque, la necessità di modificare il citato Regolamento in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo con le nuove disposizioni in tema di semplificazione.
Lo studio Xxxxx, infine, rileva la necessità di una precisazione circa l’estensione dell’applicabilità del regolamento alle polizze collettive.
Si chiarisce che le disposizioni del presente regolamento si applicano alle polizze collettive. Nel caso in cui l’aderente sostenga in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi, il consenso sarà reso da quest’ultimo all’intermediario. Negli altri casi il consenso sarà reso dal contraente della polizza collettiva. A tal fine sono state integrate le definizioni di “cliente” e di “contraente”.
• comma 2
XXXX, PwC e lo studio legale Zitiello e Associati chiedono di chiarire cosa si intenda con la locuzione “L’applicazione del presente Regolamento è favorita dalle imprese anche con l’introduzione di appositi prodotti assicurativi” e quali peculiari caratteristiche debbano avere tali “appositi prodotti”.
Allianz chiede di precisare se si tratti di una proposta dal contenuto obbligatorio in virtù della quale l’impresa che si avvale delle nuove soluzioni tecnologiche/informatiche debba, ad esempio, prevedere uno sconto a favore dell’assicurato che le accetta o di una mera facoltà dell’impresa, che può pertanto prevedere o meno un beneficio per il cliente. Chiede, inoltre, se sono considerati strumenti che “favoriscono” l’applicazione del Regolamento anche iniziative socialmente utili (ad es. utilizzare il risparmio derivante dalla mancata stampa della documentazione cartacea alla costituzione di aree verdi nel Comune di residenza dell’assicurato).
ABC, Intesa San Paolo e SNA chiedono l’eliminazione del comma alla luce del suo contenuto generico e l’eventuale inserimento di un invito in tal senso nella relazione accompagnatoria.
Le osservazioni sono superate a seguito dell’eliminazione del comma.
CAPO II - Disposizioni riguardanti imprese e intermediari
Art. 4
(Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)
• comma 1
Lo studio legale Jenny e PwC chiedono di chiarire se l’obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata riguardi solo gli intermediari italiani e le imprese italiane e di Stato terzo che promuovono, collocano e gestiscono contratti assicurativi per la copertura di rischi ubicati in Italia e nei casi in cui il collocamento del contratto non avvenga interamente a distanza, o se tale disciplina trovi applicazione anche per gli intermediari iscritti nell’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea.
ACB rileva che manca un riferimento agli intermediari iscritti nella sezione E del RUI e un conseguente obbligo in tal senso per costoro, mentre Xxxxxx Xxxxxxx suggerisce di escludere dall’obbligo gli intermediari inoperativi.
Si chiarisce che l’obbligo previsto dal Regolamento riguarda esclusivamente gli intermediari italiani, le imprese italiane e quelle provenienti da uno Stato terzo.
Sono respinte le osservazioni di ACB e di Martano in quanto l’obbligo vale per gli intermediari di primo livello, anche se inoperativi, considerato che questi ultimi rimangono soggetti vigilati e come tali possibili destinatari di comunicazioni anche da parte dell’IVASS.
XXX, XXXX, AIBA, ANAPA e lo studio legale Xxxxx evidenziano la necessità di un coordinamento con la disciplina pubblicistica introdotta dalla Legge 221/2012 e l’integrazione della disposizione con il riferimento anche alle imprese di assicurazioni. Allianz SPA chiede, inoltre, di chiarire se tale strumento debba essere utilizzato obbligatoriamente sia dalle Imprese, sia dagli intermediari per ogni comunicazione con i clienti, e viceversa, mentre ABI evidenzia che l’utilizzo della PEC non dovrebbe costituire un obbligo per i clienti poiché soltanto pochi di essi dispongono oggi dello strumento.
UNAPASS suggerisce l’eliminazione del comma, in quanto ridondante perché l’obbligo di dotarsi di posta certificata è previsto per tutte le persone giuridiche, siano esse strutturate in forma individuale o societaria e osserva che l’obbligo di indicare l’indirizzo PEC riguardi anche le imprese di assicurazione, suggerendo di integrare la disposizione con riferimento ad esse.
La disposizione in esame specifica per il settore assicurativo un obbligo derivante dalla normativa primaria vigente, prevedendo, altresì, che l’indirizzo PEC sia indicato negli atti e nella corrispondenza e, ove esistente, nel sito internet.
L’obbligo di dotarsi di PEC non riguarda i clienti e contraenti/assicurati che, tuttavia, possono scegliere di avvalersi dello strumento.
Si accoglie l’osservazione volta ad estendere la previsione anche alle imprese di assicurazione italiane cui, peraltro, l’IVASS ha già chiesto, con lettera al mercato del 13
gennaio 2015, la comunicazione di un indirizzo PEC da utilizzare nei rapporti con l’Istituto.
XXXX chiede inoltre l’introduzione del seguente periodo: “Fermo restando il disposto dell’articolo 308 del Codice, nell’indirizzo di posta elettronica certificata gli intermediari evitano qualunque rischio di confusione con quello dell’impresa”.
L’osservazione è respinta. Le imprese potranno definire con gli intermediari indicazioni atte ad escludere possibili confusioni con l’indirizzo PEC dell’impresa stessa.
Lo studio legale Xxxxx, l’avv. Parenti e SNA evidenziano che per gli intermediari non vi è un obbligo di dotarsi di un sito internet e propongono, pertanto, di integrare il comma aggiungendo le parole “….ove esistente”.
Il Gruppo Generali chiede che venga previsto un termine di adeguamento di sei mesi (invece di tre mesi) per consentire l’implementazione dei siti internet agenziali.
Si chiarisce che la norma non pone a carico degli intermediari l’obbligo di dotarsi di un sito internet, ma si limita, nel caso questo esista, a prevedere che vi sia indicato anche l’indirizzo PEC. Si accoglie, pertanto, la proposta di integrazione della norma nel senso richiesto e si amplia il termine di adeguamento a sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento.
XXXX ritiene che l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata vada inserito “negli atti e corrispondenza” (nel cosiddetto “piedino” previsto dall’art. 2250 c.c.), e non nelle “comunicazioni al pubblico”. Diversamente, gli annunci pubblicitari dovrebbero obbligatoriamente riprodurre l’indirizzo PEC.
Allianz, per altro verso, chiede chiarimenti in ordine a cosa si intenda per comunicazioni al pubblico ovvero se ci si riferisca alla carta intestata o anche al modulo 7B e all’informativa sulla privacy.
La proposta dell’ANIA è accolta e si modifica in tal senso il relativo articolo. Si chiarisce che l’indirizzo PEC dovrebbe integrare la carta intestata di imprese e intermediari nonché il modello 7B che verrà modificato in tal senso.
Art. 5
(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)
• comma 1
Lo studio legale Xxxxx chiede di chiarire se l’articolo in oggetto debba trovare applicazione solo per gli intermediari italiani e le imprese italiane e di Stato terzo che promuovono, collocano e gestiscono contratti assicurativi per la copertura di rischi ubicati in Italia e nei casi in cui il collocamento del contratto non avvenga interamente a distanza, sulla base dell’ambito di applicazione definito all’articolo 3.
Si chiarisce che l’articolo in oggetto, avendo lo scopo di promuovere l’uso delle firme elettroniche dotate di specifico valore probatorio, trova genericamente applicazione anche per gli intermediari e le imprese UE che intendono avvalersene.
Si modifica l’articolo nel senso chiarito.
AIBA, UNAPASS, ACB rilevano che l’uso del termine “favoriscono” appare generico e scarsamente significativo, rappresentando una dichiarazione di principio priva di contenuti concreti, e ne chiedono l’eliminazione o la modifica.
UNAPASS propone la seguente riformulazione “Le imprese e gli intermediari hanno la facoltà di proporre polizze mediante l’utilizzo da parte dei clienti….”.
ACB ritiene importante evidenziare che si tratta di una “facoltà” lasciata a imprese e intermediari di riconoscere ai clienti la possibilità di utilizzare le modalità della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale con possibilità di valutarne autonomamente i relativi costi e benefici.
XXXX xxxxxxx, invece, che l’approccio del regolatore dovrebbe essere neutrale rispetto alla tecnologia utilizzata e propone l’espressione “favoriscono l’utilizzo da parte dei clienti, dei contraenti e degli assicurati della firma elettronica”, evitando il riferimento esplicito alle sole firme avanzata, qualificata e digitale, oltre all’aggiunta del seguente periodo “In particolare, imprese ed intermediari possono erogare soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di consentirne l’utilizzo a clienti, contraenti ed assicurati”.
Di diverso avviso SNA, lo studio legale Norton Rose Fulbright e l’avv. Parenti che consigliano di sostituire la parola “favoriscono” con la parola “consentono” utilizzata anche nel successivo articolo del Regolamento, meno generica e dotata della cogenza necessaria. Lo studio Norton Rose Fulbright, inoltre, al fine di consentire un’esatta corrispondenza con le definizioni utilizzate nella normativa in materia di firma elettronica e digitale (come di volta in volta vigente), suggerisce di fare rinvio alle “modalità previste dalla specifica normativa relativa all’utilizzo di tali tecnologie” ed alla possibilità di accordi con soggetti terzi che realizzino soluzioni di firma elettronica avanzata a favore di imprese assicurative o intermediari.
Le osservazioni sono respinte. L’uso della locuzione “favoriscono” appare appropriata rispetto alla logica seguita dal Regolamento, volto a incentivare, senza obbligare, la diffusione di nuove tecnologie nell’ambito dei rapporti tra imprese/intermediari/clienti.
L’articolo viene in ogni caso riformulato ed è finalizzato a indirizzare le imprese e gli intermediari all’erogazione di modalità di firma elettronica aventi - ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Codice dell’Amministrazione Digitale- valore legale privilegiato (art. 2702 c.c.) ed in quanto tali idonee ad integrare, anche per un documento informatico, i requisiti formali propri della polizza, quale documento probatorio tipico del contratto assicurativo.
La firma elettronica semplice - ai sensi dell’articolo 21, comma 1, CAD - non avendo un valore legale privilegiato, non è in grado di per sé di integrare i requisiti formali propri della polizza, essendo circoscritta la sua validità nell’ambito dei documenti probatori atipici del contratto assicurativo, in quanto tali liberamente valutabili in giudizio.
XXX propone di estendere la previsione oltre che alle “successive comunicazioni in corso di rapporto” anche alle "variazioni contrattuali"
Il comma 1 è stato riformulato in modo da comprendere tutta la documentazione relativa al contratto di assicurazione che prevede una sottoscrizione da parte del cliente.
AIBA auspica un intervento volto a differenziare la posizione dell’impresa e dell’intermediario a seconda che si rapportino con consumatori o con professionisti.
L’osservazione è respinta. L’utilizzo delle firme elettroniche è favorito indipendentemente dalla qualifica del cliente/contraente come professionista o consumatore.
• comma 2
XXXX propone l’eliminazione del comma che considera da un lato pleonastico dall’altro troppo restrittivo nel presupporre la forma scritta per il contratto di assicurazione che è invece un contratto a forma libera.
Le imprese del Gruppo Generali propongono, invece, di integrare la norma con il riferimento anche a “La proposta..” oltre che alla polizza e alle eventuali successive appendici.
SNA chiede la sostituzione del termine “formate” con il termine “emesse” adatto alla materia assicurativa.
Si chiarisce che la nuova formulazione della norma, nei commi 1 e 2, è tesa a favorire l’utilizzo di tipi di firma elettronica ai quali è attribuito un valore legale “privilegiato” per la documentazione assicurativa in genere. Tali tipologie risultano essenziali con riguardo alla polizza, per la quale il codice civile richiede esplicitamente una sottoscrizione del contraente. In tale ottica le osservazioni proposte sono respinte.
Si respinge, altresì, la proposta SNA, dacché il termine “formato” trova comunque coerenza e continuità con altra normativa dell’Istituto.
• comma 3
ACB chiede come dovranno essere trattati i dati biometrici in caso di cessazione del rapporto con il cliente e pone il problema dell’esclusione di questa facoltà per gli iscritti in sezione E.
XXXX propone la soppressione dell’ultimo periodo del comma, giacché si traduce nell’imposizione di un obbligo di forma, il che da un lato non è consentito ad un atto regolamentare e dall’altro mal si concilia con le esigenze di semplificazione e propone di sostituire il comma 3 col testo seguente: “Le imprese e gli intermediari che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di valori biometrici connessi alla firma apposta dal cliente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari di settore, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali”.
Sulla stessa linea ASSOINTERMEDIARI e ANAPA che rilevano come l’introduzione di un modulo di sottoscrizione di tipo tradizionale per il cliente che accetta di fornire i valori biometrici non vada nella direzione di una maggiore semplificazione, anche tenuto conto
della tipologia dei dati biometrici che non possono essere annoverati nell’ambito dei “dati sensibili”.
Lo studio legale Zitiello segnala che nell’ambito del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 il legislatore si esprime solo in termini di “dati biometrici” (cfr. art. 37, comma 1, lett. a; art. 55) e di “caratteristiche biometriche” (cfr. allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, punto n. 2) e chiede, pertanto, conferma che nell’indicazione testuale “valori biometrici”, in considerazione del contesto, si intenda fare riferimento ai soli dati biometrici. In tal caso, suggerisce la modifica del termine utilizzato (“valori biometrici”) in “dati biometrici” .
Le proposte di ANIA e dello studio legale Zitiello sono accolte e si modifica il comma nel senso indicato.
Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti da ACB sul trattamento dei dati biometrici si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e alle Linee Guida del Garante della Privacy in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica. Si precisa che qualsiasi intermediario può avvalersi della tecnologia della firma grafometrica.
Le ulteriori osservazioni si considerano superate alla luce delle modifiche introdotte.
Art. 6
(Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico)
Lo studio legale Xxxxx chiede di chiarire se la disposizione debba trovare applicazione solo per gli intermediari italiani e le imprese italiane e di Stato terzo che promuovono, collocano e gestiscono contratti assicurativi per la copertura di rischi ubicati in Italia e nei casi in cui il collocamento del contratto non avvenga interamente a distanza.
• comma 1
XXXX, AIBA e UNAPASS ritengono che l’obbligo di accettare pagamenti a mezzo carte di debito è già regolato dall’art. 15, co.4, del D.L. 179/2012 e dal recente Decreto del Ministero delle Finanze del 24/1/2014, con disciplina più articolata anche in ordine all’ambito di applicazione della norma stessa. Chiedono pertanto di stralciare la disposizione per evitare problematiche di disallineamenti interpretativi e di tempi applicativi, in una materia allo studio e che già presenta complesse problematiche organizzative, consentendo alle imprese assicurative di operare in linea con gli altri soggetti di mercato.
Anche lo Studio legale Xxxxx chiede un coordinamento tra detta previsione e quanto stabilito dal D.L. 179/2012 che fissa l'obbligo di POS (Point of Sale) ai soli esercizi commerciali [e agli studi professionali] che nell'anno precedente hanno registrato un fatturato superiore a 200 mila euro e che, in aggiunta, impone l’obbligo di accettazione delle carte di debito come modalità di pagamento solo per somme superiori alla soglia dei 30 euro.
Assoreti rileva che la disposizione di cui al comma 1 non possa essere applicata ai promotori finanziari ai quali non si applica neppure la norma generale che a breve dovrebbe imporre alle imprese ed ai professionisti di accettare pagamenti mediante carte di debito per importi superiori a trenta euro. Con il citato decreto interministeriale è stato, infatti, chiarito che tale obbligo grava sul “beneficiario” del pagamento, risultando, nell’operatività in esame, “beneficiario” l’impresa di assicurazione, o talvolta l’intermediario iscritto nella sezione D del RUI, giammai il promotore finanziario. Vi è, inoltre, in tal caso una specifica disciplina CONSOB che consente ai promotori di ricevere esclusivamente assegni o ordini di bonifico intestati all’intermediario o all’impresa, mai allo stesso promotore (art. 108, co. 5 Reg. Consob 16190/2007). Vi sarebbero poi costi ingenti e ingiustificati per la categoria. In conclusione, chiede che la disposizione contenuta nell’art.
6.1 non si applichi ai promotori finanziari iscritti nella sezione E del RUI e siano apportate, di conseguenza, le opportune modifiche in proposito. Sulla stessa linea anche ANASF.
Le imprese del Gruppo GENERALI chiedono conferma del fatto che la disposizione si applichi solo agli “intermediari” iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI e che l’utilizzo delle carte di debito possa essere previsto, senza alcuna restrizione, per tutte le operazioni di portafoglio (sottoscrizione, rinnovi e incassi successivi).
ASSOFIN propone di esonerare dall’obbligo gli intermediari assicurativi iscritti nella sez. D del RUI in quanto banche e intermediari finanziari, nel collocare polizze assicurative, non accettano pagamenti in contanti da parte dei clienti. Essi infatti normalmente finanziano i premi relativi alle polizze assicurative che collocano, oppure prevedono il pagamento attraverso addebito SDD o carta di credito. La tracciabilità dei pagamenti è sempre garantita, così come l’assolvimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio di cui banche e intermediari finanziari sono destinatari diretti. Essi, inoltre, non rientrano nella definizione di “esercenti” ai sensi dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 24 gennaio 2014 e l’eventuale estensione nei loro confronti di tale obbligo comporterebbe il sostenimento di costi esorbitanti (per dotare tutti gli sportelli di banche e finanziarie di terminali POS) del tutto ingiustificati.
XXX propone di ampliare il contenuto dell’articolo, che ora prevede un obbligo già previsto dall’articolo 15, comma 4 della l. 221/2012, con riguardo ad altre modalità elettroniche di pagamento, quali ad es. Bonifico e addebito diretto SEPA etc., con l'esclusione del contante, senza specificare necessariamente l'impiego di un determinato strumento di pagamento. Ciò al fine di favorire gli intermediari.
Sulla stessa linea SNA che chiede l’aggiunta, dopo “carta di debito”, della locuzione “o altri strumenti di pagamento elettronico e/o on line, sul proprio conto corrente.” Osserva, inoltre, che l'art. 6 relativo all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico dovrebbe riferirsi ai soli intermediari, i quali hanno il contatto diretto con il cliente e possono, pertanto, essere destinatari di prescrizioni specifiche circa i mezzi di pagamento. In questa ottica è opportuno fondere nel punto 1, che già nell'attuale stesura si riferisce ai soli intermediari, quanto stabilito dal punto 2.
Un altro soggetto che ha partecipato alla pubblica consultazione ha chiesto conferma della validità di utilizzare POS e-payment appoggiati su conto direzionale con pagamento
prima mensilità con carta di debito e contestuale attivazione di RID per le mensilità successive.
Con riguardo ai costi del servizio di pagamento, il sig. Xxxxxxxx Xxxx fa presente che i costi a carico dell’intermediario per la transazione incidono sulla provvigione, anche considerato che il costo della transazione è percentualmente calcolato su tutto il premio, comprensivo delle imposte, valore sul quale non è invece calcolata la provvigione. In particolare, la norma discriminerebbe l’intermediario iscritto in A, determinandone una ingiusta decurtazione provvigionale, mentre gli iscritti in B possono recuperare il costo delle spese. Chiede pertanto l’esclusione dell’obbligo o il pagamento di una commissione a carico del contraente.
Anche ASSOINTERMEDIARI ritiene che l’introduzione di un obbligo dell’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici comporti un aggravamento dei costi per gli Intermediari Assicurativi che per il ramo RC Auto possono rappresentare fino al 50% del ricavo complessivo degli stessi. Chiede, pertanto, la soppressione della norma o l’applicazione della stessa solo agli Intermediari con fatturato annuo superiore ad Euro 1.000.000,00.
Xxxxxx Xxxxxxx suggerisce di completare l’articolo precisando che le commissioni bancarie per l’uso delle carte di debito siano da imputare al cliente.
Di diverso avviso ADICONSUM la quale rileva che i pagamenti dovrebbero essere possibili con qualsiasi strumento di pagamento elettronico, quale carta di credito, smartphone e tablet laddove utilizzabile, con l’avvertenza tuttavia che l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici non deve comportare alcun sovrapprezzo a carico dell’assicurato.
La nuova formulazione dell’articolo 6 consente di superare le osservazioni in materia.
Si è condivisa, infatti, l’opportunità di introdurre un esplicito rinvio alla normativa generale in materia, in modo da uniformare limiti e modalità di utilizzo, da parte dell’intermediario, del pagamento elettronico mediante carte di debito per ricevere i premi assicurativi.
Con riferimento alle osservazioni dello Studio legale Jenny, di ASSORETI, del Gruppo Generali e di ANASF, si ritiene che la disposizione sia applicabile a tutte le imprese e a tutti gli intermediari iscritti nel registro e nell’Elenco annesso, e sia valida per tutte le operazioni di portafoglio.
L’IVASS condivide le considerazioni di ADICONSUM e ritiene che l’utilizzo di pagamenti elettronici non possa produrre oneri a carico del cliente, in linea con quanto stabilito dal
D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.
Le imprese del Gruppo GENERALI chiedono, invece, di escludere i pagamenti in mobilità, e quindi al di fuori dei locali in cui l’intermediario ha la propria sede e/o i propri uffici aperti alla clientela. L’assenza di copertura telefonica del segnale 3G e le cadute di linea di telefonia mobile potrebbero creare disallineamenti dei dati contabili che comporterebbe un possibile aggravio, non solo per l’intermediario, ma probabilmente anche per la clientela. Chiedono, infine, di inserire queste norme nell’ambito dei Regolamenti ISVAP n. 5 e 34, per omogeneità di materia e favorirne la reperibilità, in un’ottica di semplificazione normativa.
Anche ACB chiede di estendere le medesime modalità di pagamento pure alle vendite a distanza con sistemi automatizzati.
In caso di previsione dell’uso del bancomat anche in mobilità AXA Xxx.xx rileva che il termine di tre mesi risulterebbe insufficiente ad adempiere all’obbligo.
In relazione all’osservazione del Gruppo Generali e di Axa Assicurazioni si intende precisare che la disposizione disciplina i pagamenti che avvengono presso i locali dell’intermediario, ferma restando la possibilità per gli intermediari di mettere a disposizione strumenti di pagamento anche in mobilità.
L’osservazione di ACB non tiene conto della circostanza che nelle commercializzazioni disciplinate dal Regolamento ISVAP n. 34 risulta di per sé già necessario il ricorso a forme di pagamento elettronico e/o on line.
Il sig. Xxxxxxxx D’Xxxxxxx osserva che la disposizione in parola crea problemi nella riscossione dei premi relativi alle polizze in forma collettiva, dove tipicamente le procedure e le modalità di pagamento dei premi da parte degli aderenti sono disciplinate dal contraente/intermediario, per motivi di semplificazione, chiarezza ed economicità gestionale. Propone, pertanto, di sostituire l’attuale comma 1 con il seguente: «Gli intermediari consentono ai contraenti di polizze individuali di pagare i relativi premi tramite carta di debito. Nelle polizze in forma collettiva in cui i premi siano in tutto o in parte a carico degli aderenti, il contraente/intermediario della polizza collettiva disciplinerà la riscossione dei premi da parte degli aderenti, fermo l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento elettroniche e tracciabili e l’esclusione del contante per qualunque ramo ed importo di premio.»
Come precisato nel commento sub art. 3, comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle polizze collettive nel caso in cui il contraente rivesta contestualmente il ruolo di intermediario e l’aderente sia nella sostanza equiparabile al contraente di polizza individuale.
• comma 2
Con riferimento al termine “favoriscono”, manifestano forti perplessità UNAPASS, AIBA ed Intesa San Paolo per le ragioni già espresse in relazione al primo comma dell’articolo 5.
SNA chiede la sostituzione del comma 2 con il seguente testo: “Non sono consentite differenziazioni tariffarie o contrattuali in ragione della modalità di pagamento scelta”, ribadendo che la Commissione Europea ha vietato ogni forma di discriminazione tariffaria legata a sesso, credenze religiose, politiche, ecc.
ANAPA propone di eliminare dal testo del comma le parole “Le imprese e”, mentre l’avv. Xxxxxxx ritiene che il testo possa generare nell’interprete l’equivoco che un sito internet sia obbligatorio per tutti gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del registro e propone di modificarlo.
Allianz SPA chiede di chiarire se la previsione sia da considerarsi meramente indicativa e se sia sufficiente la generica indicazione (contenuta nel modello 7A, nelle polizze/preventivi e nella Nota Informativa dei Fascicoli informativi) tra i mezzi di
pagamento utilizzabili dal cliente, degli strumenti di pagamento elettronico o se sia necessario indicare in modo esplicito il pagamento on-line quando disponibile.
Le osservazioni sono superate alla luce della eliminazione del comma.
CAPO III - Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto
Lo studio legale Xxxxx chiede di chiarire se le disposizioni di cui a tale Xxxx debbano trovare applicazione solo per gli intermediari italiani e le imprese italiane e di Stato terzo che promuovono, collocano e gestiscono contratti assicurativi per la copertura di rischi ubicati in Italia e nei casi in cui il collocamento del contratto non avvenga interamente a distanza.
Le disposizioni di cui al CAPO III, essendo finalizzate a introdurre modalità semplificata di comunicazione con i clienti, trovano applicazione nei confronti di tutte le imprese (italiane e comunitarie) e di tutti gli intermediari (iscritti nel RUI o nell’Elenco Annesso).
Art. 7
(Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)
Assoreti e lo studio legale Norton Rose Fulbright osservano che la possibilità di pubblicare l’informativa nell’area web riservata al cliente, prevista per le comunicazioni in corso di contratto in alternativa all’utilizzo della posta elettronica, potrebbe essere estesa anche alle comunicazioni precontrattuali nei casi in cui il cliente disponga già di una propria area web per effetto di preesistenti rapporti contrattuali, anche non assicurativi (es. internet banking).
Le proposte sono respinte.
L’area web presente sui siti delle imprese di assicurazione è gestita direttamente dalle stesse che ne stabiliscono la tempistica di aggiornamento.
La pubblicazione effettuata dall’impresa sull’area web non potrebbe pertanto sostituire quegli obblighi di informativa precontrattuale che incombono sugli intermediari di assicurazione. L’invio della documentazione via e-mail o il rilascio brevi manu (su supporto cartaceo o altro supporto durevole) è tesa a garantire che vi sia una tempestiva “consegna” al cliente, non verificabile nel caso di pubblicazione nell’area web riservata. Si chiarisce che la nuova formulazione dell’articolo 7, comma 1, riferendosi anche alle comunicazioni “in corso di rapporto” ricomprende anche quelle previste dagli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4/2006.
AIBA ritiene che il cliente debba poter rilasciare preventivamente un unico consenso scritto a interloquire con l’intermediario in formato elettronico per tutti i contratti di assicurazione. Ciò vale in modo particolare per il broker che agisce “su incarico del
cliente”. Di talché, la lettera d’incarico può prevedere una siffatta manifestazione di consenso da parte del cliente.
Intesa San Paolo analogamente chiede di confermare che il consenso del cliente alla trasmissione della documentazione in formato elettronico, acquisito dall'intermediario prima della conclusione del contratto, possa essere raccolto mediante dichiarazione contenuta nel modulo di adesione alla polizza sottoscritto dal cliente.
Lo studio legale Zitiello e Associati chiede di confermare che il consenso di cui all’art. 7, comma 1, dello Schema di Regolamento possa essere acquisito nella forma di cui al comma 3, anche con sottoscrizione apposta mediante utilizzo di una delle firme elettroniche previste dall’art. 21, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Con riferimento alle osservazioni di AIBA e Intesa San Paolo si fa presente che la disposizione prevede che il consenso possa anche essere reso in relazione a tutti i contratti che saranno stipulati con il medesimo intermediario. L’acquisizione di tale consenso nell’ambito della lettera di incarico conferita al broker o, ove possibile, nel modulo di adesione alla polizza collettiva si ritiene conforme, purché tale dichiarazione di consenso sia autonoma rispetto al conferimento dell’incarico.
Con riferimento alle osservazioni dello Studio Legale Xxxxxxxx e Associati si conferma che la dichiarazione può essere sottoscritta anche mediante l’utilizzo di una delle firme elettroniche.
ASSOINTERMEDIARI propone l’abrogazione dell’intero articolo in quanto regolamenta l’invio di comunicazioni che invece rientrano nella libera concorrenza offerta fra gli operatori, i quali potranno scegliere di inviare le comunicazioni nei metodi che riterranno più opportuni. In subordine all’abrogazione, l’Associazione propone che le trasmissioni previste avvengano esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata considerando sia la necessità per l’assicurato di avere la certezza di ricevere la comunicazione e sia la necessità per l’Intermediario di dover dimostrare l’avvenuto invio.
Le proposte sono respinte. Con riguardo alla prima, si ritiene infatti necessario garantire ai clienti/contraenti la possibilità di scegliere di avvalersi del canale di comunicazione a loro più congeniale. Con riguardo alla seconda, nulla vieta l’uso della PEC da parte dell’intermediario, ma un obbligo in tal senso non può prevedersi in capo al cliente/contraente.
XXXX ritiene che – stante l’equiparazione della forma digitale a quella cartacea operata dal CAD – non possa essere imposto di prestare un consenso, né espresso né tantomeno in forma scritta, all’utilizzo della forma digitale stessa. Particolari esigenze di tutela esistono esclusivamente con riguardo ai consumatori (e non agli altri soggetti). Propone pertanto di riprodurre, con i necessari adattamenti, il disposto dell’art. 67-undecies, comma 3 del Codice del Consumo, rendendolo così applicabile in via generale e non soltanto ai contratti a distanza. Propone, pertanto, di modificare la rubrica dell’articolo in “Tutela del consumatore” e di sostituire il comma 1 col seguente: “Nella fase precontrattuale e in qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede per iscritto, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non
sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio assicurativo prestato.”
La proposta è respinta. Data la delicatezza del settore assicurativo, la tutela degli assicurati è maggiormente garantita subordinando a una dichiarazione di consenso espressa la modalità di comunicare con imprese e intermediari in formato diverso da quello tradizionale. In tale ottica non si condivide l’uso di meccanismi di opt-out.
Gruppo Generali chiede conferma che l’obbligo di acquisizione del consenso da parte del cliente alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx all’intermediario, sia all’impresa di assicurazione e che non debbano essere monitorati gli esiti dell’invio in formato elettronico della documentazione, essendo sufficiente la conservazione dell’e-mail inviata per dimostrare che si è adempiuto agli obblighi previsti. Suggerisce, altresì, che l’adesione alla modalità elettronica di comunicazione dei dati non venga prevista per le sole finalità assicurative precontrattuali e contrattuali, ma anche estesa all’invio di comunicazioni di carattere commerciale/promozionale, fatta salvala preventiva acquisizione dello specifico consenso documentato per iscritto a tal fine richiesto ai sensi dell’art. 130 del d. lgs. 196/2003 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 2010.
Si fa presente che la dichiarazione di consenso deve essere resa al soggetto con cui il cliente entra in contatto, sia esso l’intermediario o l’impresa di assicurazioni quando opera attraverso le gerenze. Si chiarisce altresì, contrariamente a quanto proposto dal Gruppo Generali, che l’obbligo di consegna in formato elettronico della documentazione si considera adempiuto nel caso in cui l’e-mail risulti correttamente inviata all’indirizzo del cliente/contraente, risultando pertanto necessario che il mittente verifichi e tenga conto dell’eventuale esito negativo dell’invio.
In caso di trasmissione della documentazione precontrattuale in formato elettronico, la prova della consegna sarà costituita dalla prova del corretto invio dell’e-mail all’indirizzo dichiarato dal cliente, senza che sia necessaria l’apposita dichiarazione richiesta nel caso di consegna brevi manu dei documenti. Su tale aspetto viene integrato l’articolo 49, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 5.
Il consenso reso ai sensi dell’articolo 7 non si estende alle comunicazioni di carattere commerciale/promozionale per le quali l’impresa dovrà acquisire eventualmente separati consensi. In tal senso si integra l’articolo 7, comma 6.
• commi 2 e 3
XXXX propone di sopprimere l’inciso “prima della trasmissione informatica”. Xxxxxx conferma che l’affermazione “… mette a disposizione del cliente …” non implichi la necessaria consegna dell’Allegato 7B e del Fascicolo informativo e propone di precisare che gli stessi possano pertanto essere dati in consultazione al cliente tramite gli intermediari o sui siti internet dell’impresa o dell’intermediario, aggiungendo alla fine del comma 2 le parole: “anche presso la sede dell’intermediario o tramite il sito web dell’impresa o dell’intermediario”.
ANAPA rileva che non è specificato se l’invio della documentazione da parte dell’intermediario debba avvenire tramite PEC e che non è chiara la tipologia di formato, cartaceo o digitale, che devono rivestire il modello 7B ed il fascicolo informativo che l’intermediario deve mettere a disposizione del cliente prima della trasmissione informatica degli atti.
Analogamente ACB, Intesa San Paolo, ABI e l’avv. Parenti chiedono di chiarire il concetto di “messa a disposizione”, in particolare se con esso debba intendersi una consegna materiale dei documenti, ovvero se detto adempimento possa intendersi assolto, in formato non cartaceo, alternativamente tramite i) la pubblicazione sul sito internet dell’intermediario e dell’impresa, ii) la possibilità di consultare una copia cartacea presso l’Intermediario ovvero iii) tablet o analoghi strumenti telematici utilizzabili per la consultazione. ACB chiede, altresì, di chiarire se la messa a disposizione sostituisca l’obbligo di trasmissione elettronica del 7B e del fascicolo informativo.
AIBA, UNAPASS e lo studio legale Norton Rose Fulbright propongono di riformulare il testo dell’articolo 7 in modo da prevedere che il consenso alla trasmissione in formato elettronico della documentazione precontrattuale e contrattuale possa essere reso anche con modalità alternative alla dichiarazione scritta in forma cartacea e che anche la valutazione di adeguatezza possa essere fatta impiegando modalità di comunicazione via e-mail.
Nella stessa direzione anche le osservazioni di ACB, del Gruppo Generali,
dell’intermediario Xxxxxxx Xxxxxxxxx e dell’avv. Parenti.
Lo studio legale Zitiello chiede conferma circa il contenuto del comma 3, ovvero se il riferimento agli obblighi di cui all’art. 52 del Regolamento ISVAP 5/2006 riguardi anche le dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 52 o faccia riferimento ad altra tipologia di dichiarazione.
XXX chiede di eliminare dal comma 3 il testo "indicazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e" in quanto il consenso - riguardante anche la documentazione precontrattuale - potrebbe essere prestato prima della conclusione del contratto e quindi prima della valutazione di adeguatezza.
ABI e lo studio legale Zitiello e Associati, relativamente alla parte di norma (comma 5) che prevede la manifestazione del consenso di cui al comma 1 con riferimento a tutti i contratti che saranno stipulati con il medesimo intermediario, chiedono di confermare che il consenso non debba contenere alcun riferimento all’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 7, comma 2, quantomeno con riguardo alle eventuali dichiarazioni in ordine all’adempimento da parte dell’intermediario degli obblighi di valutazione di adeguatezza e della messa a disposizione del fascicolo informativo, in quanto tali attestazioni sarebbero relative ad un singolo contratto, laddove invece il consenso verrebbe prestato in via generale con riferimento anche a futuri ed eventuali stipulandi contratti. In tale contesto lo Studio legale Xxxxxxxx chiede di precisare se e in quale circostanza tali attestazioni debbano essere acquisite e se, ad esempio, le stesse possano
essere contenute nel modulo di proposta o nella proposta-polizza di volta in volta sottoscritta dal cliente.
ANAPA ritiene che tale previsione introduca un nuovo modulo di sottoscrizione per il cliente per la trasmissione informatica degli atti che non va nella direzione di una maggiore semplificazione. Inoltre non sono chiare le conseguenze per gli intermediari di una variazione non comunicata della casella di posta elettronica del cliente.
SNA chiede l’inserimento, dopo la parola “cliente”, della locuzione “senza obbligo di consegna” e di abrogare il periodo “l’intermediario (…) ottobre 2006 e” in quanto l'obbligo di valutazione dell'adeguatezza è ampiamente normato da altre fonti legislative e regolamentari e il suo richiamo in questo contesto pare inutile.
Un soggetto che ha partecipato alla pubblica consultazione chiede se per l’acquisizione del consenso del cliente possa essere sufficiente indicare il riferimento al regolamento e non a singoli articoli, in modo da dover gestire un’unica formulazione sia in caso di invio di documentazione precontrattuale e contrattuale, sia in caso di invio di documentazione in corso di contratto.
La maggior parte delle osservazioni avanzate trovano accoglimento nella nuova formulazione dell’articolo 7.
Per fugare eventuali dubbi interpretativi si chiarisce che il consenso alla trasmissione informatica della documentazione può essere reso con qualunque modalità tracciabile, dunque anche via e-mail.
Resta fermo per l’intermediario l’obbligo di effettuare la valutazione di adeguatezza e prestare l’informativa precontrattuale prima che il cliente sia vincolato al rapporto assicurativo. Tali adempimenti non necessariamente richiedono la presenza fisica del cliente, purché dell’attività svolta permanga traccia.
Il consenso può essere reso sin dalla fase precontrattuale per tutta la durata del rapporto, salvo revoca; ovvero, successivamente alla formazione del contratto per le comunicazioni in corso di rapporto.
Non è necessario che il consenso espresso contenga il riferimento al presente Regolamento o ai singoli articoli, purché risulti in maniera chiara che si riferisca alla scelta del cliente di comunicare con l’impresa o l’intermediario con modalità alternativa a quella tradizionale cartacea.
Il riferimento all’articolo 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 va inteso con riguardo all’intera disposizione regolamentare, ivi compresi i casi previsti dai commi 4 e 5 e per ciascun contratto stipulato con il medesimo intermediario. In caso di rifiuto di fornire una o più informazioni utili a valutare l’adeguatezza (comma 4), o in caso di proposta all’intermediario di un contratto non adeguato (comma 5), alla dichiarazione sottoscritta dal contraente, anche con firma elettronica, si ritiene equiparabile una dichiarazione trasmessa via e-mail dalla casella di posta elettronica indicata dal cliente che faccia esplicito riferimento alle circostanze di cui ai commi 4 o 5 ovvero l’invio di una scansione della dichiarazione sottoscritta dal contraente.
Con riguardo al chiarimento richiesto dallo studio legale Zitiello si precisa che l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 49 e 52 può risultare anche da altra
documentazione contrattuale debitamente integrata ed appositamente sottoscritta dal contraente.
XXXX propone la soppressione dell’intero comma, per le motivazioni già più volte espresse e rileva che, soprattutto nel caso di contratti intermediati da broker, sussiste il rischio che l’indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente possa corrispondere con quello dell’intermediario stesso. Il problema si pone comunque in termini più generali anche nel caso di corrispondenza cartacea, di talché appare opportuno evitare che il contraente possa eleggere domicilio presso l’intermediario.
L’osservazione è respinta e non si ritiene opportuno entrare nel merito di un rapporto privatistico tra cliente e broker.
Xxxxxx Xxxxxxx suggerisce di eliminare il capoverso relativo all’obbligo da parte del cliente di comunicare la variazione della e-mail inserendo invece nel fascicolo informativo la raccomandazione per il cliente di informare tempestivamente del cambio l’impresa o l’intermediario.
L’osservazione è respinta. Non si ritiene condivisibile la proposta di inserire tale informazione nel fascicolo informativo, essa attiene piuttosto alla corretta relazione tra le parti contrattuali.
SNA chiede l’abrogazione della locuzione “all’impresa o” in quanto il destinatario del presente punto è il solo intermediario.
L’osservazione è respinta.
Il rapporto contrattuale intercorre con l’impresa e la figura dell’intermediario può anche mutare nel corso del rapporto. Pertanto si è ritenuto opportuno individuare entrambi i soggetti, alternativamente o congiuntamente, quali destinatari della comunicazione di variazione.
La disposizione intende dotare sia l’impresa che l’intermediario di uno strumento flessibile che conduca alla digitalizzazione del rapporto con il contraente in maniera graduabile: l’istanza potrebbe provenire dall’intermediario che intenda semplicemente ridurre gli oneri connessi alla stampa e alla consegna di copiosa documentazione cartacea nella fase precontrattuale o anche dall’impresa che intenda avvalersi degli strumenti informatici anche nel corso del rapporto contrattuale, per l’invio delle informative e delle comunicazioni al cliente. Di qui il riferimento ad entrambi i soggetti come potenziali destinatari del “consenso” del cliente, delle variazioni dell’indirizzo di posta elettronica e della revoca del consenso stesso.
XXX chiede di eliminare dal modulo 7B l'indicazione dell'addetto e della Compagnia di cui sono distribuiti i prodotti al fine di "spersonalizzare" detto modulo e di precisare che gli adempimenti di cui al comma 2 siano da attuare soltanto in caso di sottoscrizione di un contratto, rimanendo escluse le ipotesi di mera promozione di prodotti e di consegna di preventivi, fattispecie in cui non sarà necessario effettuare la valutazione di adeguatezza e l'invio della documentazione in formato elettronico potrà avvenire anche senza consenso
scritto del cliente, ciò a condizione che, in caso di successiva conclusione del contratto, prima della sottoscrizione della proposta o della polizza: (i) siano messi a disposizione del cliente il modulo 7B ed il fascicolo informativo; (ii) venga effettuata la valutazione di adeguatezza e (iii) sia acquisito il consenso del cliente con le modalità di cui al comma 3 (qualora lo stesso non sia già stato prestato ai sensi del comma 5).
Al riguardo, propone di apportare specifiche modifiche agli artt. 52 e/o 56, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nell'ottica di recepire la raccomandazione dell'IVASS del 17 dicembre 2013 sul tema dell'adeguatezza delle polizze c.d. "PPI".
La proposta di XXX è respinta relativamente al primo aspetto trattato. L’indicazione, all’interno del modello 7B, dell’addetto con cui il cliente entra in contatto e dell’/e impresa/e per conto della/e quale/i l’intermediario opera, rafforza la trasparenza nell’interesse del consumatore.
Relativamente all’esclusione dell’obbligo di adempiere all’informativa precontrattuale in sede di mera promozione di prodotti e consegna di preventivi, si precisa che fornire al cliente informazione complete e valutare il prodotto più adeguato alle sue esigenze è insito anche in tali attività, rispetto alle quali – tuttavia - non sono previsti obblighi di natura formale, che ricorrono, invece, laddove la consulenza porti alla conclusione del contratto.
Con riferimento all’osservazione di ABI circa l’opportunità di modificare l’articolo 56 per recepire gli orientamenti di IVASS espressi nella lettera al mercato del 17 dicembre 2013, al fine di eliminare ogni incertezza, si accoglie la relativa proposta integrando l’articolo 56 con l’esplicito richiamo all’articolo 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.
AXA Xxx.xx chiede di esplicitare se l’allegato 7A debba essere consegnato al cliente in caso di offerta fuori sede.
Si precisa che in caso di offerta fuori sede permane l’obbligo di consegna del modello 7A, mentre nel caso in cui la fase precontrattuale sia gestita a distanza l’intermediario lo trasmetterà congiuntamente alla documentazione precontrattuale.
La consegna/trasmissione va effettuata in occasione del primo contatto con il cliente e va reiterata, in caso di successivi contratti, solo se le informazioni contenute nel modulo sono modificate. E’ integrato in tal senso l’articolo 12 del presente Regolamento.
• comma 4
Xxxxxx Xxxxxxx e l’avv. Parenti ritengono il paragrafo pleonastico e oneroso in termini di personalizzazione delle comunicazioni e di aggiornamento dei data base. Xxxxxxxxxxx, quindi, la sua soppressione.
L’osservazione è respinta tenuto conto che il riferimento al consenso del cliente favorisce la consapevolezza dello strumento di comunicazione prescelto.
• comma 5
ANIA e SNA propongono la soppressione dell’intero comma, per le motivazioni già più volte espresse.
Il xxxx. Xxxxx evidenzia che la scelta di escludere l’applicazione del Regolamento ISVAP n. 34 alle fattispecie in cui il contratto venga perfezionato esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrebbe ingenerare effetti distorsivi sul rapporto tra cliente e impresa. Si pensi, infatti, a un cliente che abbia sottoscritto con l’impresa due contratti, uno per il tramite di intermediario e un altro sul sito web. Xxxxxxxx consentito all’impresa di semplificare il processo di acquisizione del consenso, estendendo alla stessa la possibilità di creare un database unico per la gestione delle anagrafiche cliente, a prescindere dal canale di vendita di ingresso e, pertanto, propone di inserire nel comma 5 dell’art. 7, dopo la parola intermediario, “o con la medesima impresa”.
Le osservazioni di ANIA e SNA sono respinte per le ragioni già rappresentate. L’osservazione del xxxx. Xxxxx è accolta e si integra l’articolo 7, comma 5, come proposto.
Allianz SPA chiede di precisare che in presenza di una formulazione generica del consenso, che avrebbe rilevanza quindi per tutti i contratti stipulati da un medesimo cliente, la diversa gestione per un singolo contratto -per quanto sempre possibile- sia facoltativa.
Si chiarisce che nel caso di consenso prestato anche per i successivi eventuali contratti alla modalità di comunicazione in formato elettronico, è comunque salva la facoltà del contraente di escludere singoli contratti dal consenso generale.
Gruppo Generali chiede di chiarire le modalità con cui deve essere tracciato e conservato il consenso rilasciato dal cliente.
Le modalità di conservazione del consenso sono quelle previste dall’articolo 57, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e in ogni caso tali da consentirne una tempestiva rintracciabilità.
• comma 6
SNA richiede l’abrogazione del comma e l’inserimento del seguente testo: “Non sono consentite differenziazioni tariffarie o contrattuali in ragione della modalità di trasmissione della documentazione”, per le medesime considerazioni espresse con riferimento all’art. 6, comma 2.
L’osservazione non è accolta, in quanto si ritiene che i recenti interventi legislativi vadano, piuttosto, nella direzione di favorire l’utilizzo di strumenti informatici anche nel mercato assicurativo, legittimando l’introduzione di forme di incentivi a favore dei clienti/contraenti che accettino di avvalersi di tali strumenti.
AIBA, ANIA e il Gruppo Generali osservano che l’inserimento in polizza dell’indirizzo di posta elettronica del cliente complica la gestione nel caso in cui ci sia una variazione del predetto indirizzo. Dello stesso avviso SNA e Xxxxxx Xxxxxxx che chiedono l’abrogazione del comma 6.
La proposta è accolta.
Art. 8
(Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)
Intesa San Paolo ritiene che il consenso, una volta prestato, rappresenti una modifica del contratto, accettata dall’impresa; pertanto non potrebbe essere oggetto di successiva revoca unilaterale da parte del contraente. In subordine chiede di limitare alle sole imprese i soggetti destinatari della revoca del consenso e di confermare che, con riferimento alla perdita del beneficio in caso di revoca del consenso di cui al comma 3, la dicitura “per le successive scadenze” si riferisca esclusivamente alle scadenze contrattuali e, pertanto, non sia applicabile ai contratti a vita intera. Segnala che l’inciso “per le successive scadenze” si presta a possibili pratiche scorrette da parte del cliente che alla decorrenza del contratto presta il consenso per ottenere lo sconto e poi lo revoca, ripetendo l’operazione ad ogni rinnovo; propone quindi di eliminare il suddetto inciso.
PwC, con riferimento alla revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico, chiede di chiarire le modalità di perdita del beneficio riconosciuto dall’impresa qualora, in polizza, non siano previste “successive scadenze”.
Gruppo Generali chiede di specificare se per “scadenza” si intendano solo le scadenze annuali (rinnovi) ovvero anche le rate infra annuali, chiede inoltre di chiarire a chi venga applicato lo sconto nel caso di polizze collettive in cui il premio venga pagato dal contraente e dall’assicurato che vi partecipa in tutto o in parte.
Non si condivide la considerazione in base alla quale la revoca della modalità di comunicazione in formato elettronico rappresenti una modifica del contratto il quale nei suoi contenuti rimane invariato.
Si chiarisce che con l’inciso “per le successive scadenze” si è inteso far riferimento alle scadenze annuali delle polizze poliennali e non ai ratei di polizza, consentendosi pertanto l’esclusione dello sconto per le successive annualità di premio, senza incidenza sui ratei di premio e senza recupero dello sconto relativo ai premi già corrisposti.
Con riguardo alle polizze collettive, si chiarisce che la concessione dello sconto rientra nella disponibilità dell’impresa che lo applicherà al soggetto che renderà il consenso, nei termini rappresentati nelle osservazioni relative all’articolo 3. Ne consegue che la perdita del beneficio sarà a carico del medesimo soggetto.
AXA Assicurazioni chiede di chiarire se la Compagnia possa predisporre un contratto che possa essere sottoscritto solo con firma grafometrica, laddove il consenso al trattamento dei dati grafometrici, ai sensi del TU Privacy, è facoltativa. Chiede, inoltre di valutare l’opportunità di inserire nel Regolamento l’obbligatorietà per il cliente dell’utilizzo della firma grafometrica ove stabilito dalla Compagnia, rivedendo quindi l’impostazione attuale volta unicamente a “favorire” l’utilizzo.
Si chiarisce che è facoltà dell’impresa predisporre, oltre ai prodotti tradizionali, anche prodotti che prevedano la sottoscrizione esclusivamente con firma grafometrica, così come è facoltà del cliente non scegliere quella determinata tipologia di prodotto.
Lo studio legale Bendin Raggi - considerato che gli artt. 7 e 8 dello schema di Regolamento (con riferimento alla trasmissione della documentazione precontrattuale/contrattuale in formato elettronico) e gli artt. 7 e 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali e i Provvedimenti del Garante del maggio e luglio 2013 (con riferimento all'invio di comunicazioni di marketing con e-mail, ecc.) sembrerebbero realizzare due “meccanismi” di manifestazione del consenso e di revoca/opposizione del tutto autonomi l’uno dall’altro - richiede come tali norme interagiscano e se siano state valutate le possibili conseguenze sul piano operativo di una revoca del consenso/opposizione formulata genericamente dal cliente, senza riferimento all'uno o all'altro dei consensi suddetti.
Si chiarisce che i due meccanismi sono effettivamente autonomi e separati, come precisato nella formulazione del nuovo articolo 7, comma 6, del presente regolamento, a seguito di altra osservazione. In ogni caso, una dichiarazione generica del cliente che ingeneri dubbi interpretativi impone di chiedere al medesimo di chiarire la sua reale volontà.
ASSOINTERMEDIARI propone l’abrogazione dell’intero articolo, in quanto regolamenta l’invio di comunicazioni che invece rientrano nella libera concorrenza offerta fra gli operatori, i quali potranno scegliere di inviare le comunicazioni nei modi che riterranno più opportuni, fermo il rispetto delle norme di legge. In subordine, l’Associazione propone che le trasmissioni previste avvengano esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata considerando sia la necessità per l’assicurato di avere la certezza di ricevere la comunicazione e sia la necessità per l’intermediario di dover dimostrare l’avvenuto invio.
XXXX propone la soppressione del comma 1, sulla base della proposta nuova formulazione dell’articolo 7, comma 1. Conseguentemente propone una riformulazione sia del comma 2 che del comma 3.
UNAPASS, lo studio legale Norton Rose Fulbright ed ABI ritengono che la revoca del consenso possa avvenire in qualunque momento e non necessariamente in forma cartacea. UNAPASS, al riguardo, propone pertanto la riformulazione del comma 1:
“Il cliente può revocare il consenso reso ai sensi dell’ articolo 7,comma 1, con comunicazione anche via mail inoltrata all’intermediario o all’impresa”.
Le osservazioni di ASSOINTERMEDIARI sono respinte in quanto si ritiene opportuno disciplinare le modalità di revoca del consenso così come quelle della sua manifestazione. Le modalità di revoca possono essere varie, compresa la posta elettronica, senza che vi sia un obbligo di utilizzo della PEC a carico del contraente.
Si integra, in tal senso il comma 1 dell’articolo in esame. Si respingono, altresì, le proposte di XXXX in quanto non è accolta la proposta di modifica dell’articolo 7, comma 1, che le origina, ovvero l’introduzione di meccanismi di opt-out per la scelta della comunicazione in formato cartaceo.
ANAPA propone di prevedere espressamente che la revoca del consenso sia indirizzata al soggetto cui è stato precedentemente prestato (impresa o intermediario).
Non si ritiene necessario inserire nell’articolo in esame la precisazione suggerita anche alla luce del fatto che la figura dell’intermediario potrebbe cambiare nel corso del rapporto contrattuale e di conseguenza l’interlocutore del cliente non sarebbe il medesimo al quale è stato prestato il consenso.
ACB ritiene che la possibilità di revocare il consenso alla trasmissione dei documenti in formato elettronico nel corso del contratto crei solo disfunzioni e costi difficilmente ribaltabili sul cliente. Fa, altresì, presente che potrebbero sorgere problematiche di contestazione di pratiche elusive quando il costo che si andrà a caricare sia ritenuto eccessivo. Egualmente fonte di contestazioni potrebbe essere il recupero degli sconti praticati per la previsione della modalità in formato elettronico. Pertanto, suggerisce di limitare la possibilità di scelta di modifica della modalità di trasmissione solo per i documenti successivi a tale opzione, mentre per quelli trasmessi in precedenza si potrà prevedere la possibilità di inviare nuovamente al cliente in formato elettronico la versione dei documenti che risulti alla impresa.
XXXXX ritiene opportuno che sia specificato un limite agli oneri che imprese e intermediari possono imporre ai clienti che revocano il consenso alla documentazione in formato elettronico per ritornare, in sostanza, a quella cartacea, al fine di evitare che la portata dell’onere sia tale da inibire la liberà di scelta del consumatore.
Una proposta in tal senso giunge da ADICONSUM che, premesso di non condividere la norma in esame, chiede, laddove venisse comunque mantenuta, che gli eventuali costi a carico del contraente si riconducano al mero rimborso delle spese sostenute per l’invio cartaceo della documentazione e non essere una fonte di introiti per la compagnia.
AXA propone una riformulazione della norma che espliciti il fatto che le imprese possano prevedere che la trasmissione in forma cartacea sia onerosa, mentre quella elettronica sia gratuita.
Non si ritiene, al momento, legittimo vincolare il consumatore all’uso dello strumento elettronico per tutta la durata del rapporto.
Si chiarisce, comunque, che la revoca del consenso vale, di regola, per la fase contrattuale successiva alla revoca medesima, salvo espressa richiesta riguardante anche la documentazione già ricevuta in formato elettronico.
In ogni caso, sarà facoltà dell’impresa richiedere al contraente, che modifichi la scelta inziale, gli oneri connessi alla stampa e all’eventuale invio della documentazione.
In tale senso si modifica il comma 2 dell’articolo in commento al fine di circoscrivere l’addebito di oneri a carico del contraente revocante.
Per la possibilità di recuperare lo sconto, si fa rinvio a quanto già rappresentato in altri commenti.
Per ASSOINTERMEDIARI, poiché i costi per le comunicazioni cartacee sono in realtà sopportati dagli intermediari assicurativi, lo sconto potrà essere indicato in polizza ovvero nella documentazione di offerta inviata dall’intermediario. Pertanto, richiede la modifica della frase “… indicato in polizza” con la frase “… indicato in polizza ovvero nell’offerta dell’Intermediario Assicurativo”.
Non si condivide la necessità di integrare l’articolo con l’esplicito richiamo all’offerta formulata dall’intermediario assicurativo. Si precisa che il beneficio derivante dall’applicazione dello sconto può essere revocato solo nel caso in cui questo abbia trovato specifica indicazione nella polizza, anche se attraverso un’annotazione.
SNA chiede l’abrogazione dell’intero punto per le stesse motivazioni addotte per la sostituzione dell’art. 6, comma 2.
L’osservazione è respinta per le argomentazioni espresse sub art. 7, comma 6.
• comma 4
ACB ritiene che la fattispecie dei prodotti predisposti dalle imprese per favorire l’uso di strumenti elettronici sia troppo generica e pertanto renda estremamente difficile applicare il regime di divieto di revoca del consenso. Al riguardo, suggerisce di eliminare il comma. Per le medesime ragioni di genericità, lo studio legale Xxxxx e lo studio Zitiello e Associati chiedono di precisare, eventualmente, anche in sede di definizioni (art. 2), quali caratteristiche debbano avere tali prodotti.
Le osservazioni sono superate in quanto si è ritenuto di procedere all’eliminazione del comma.
Art. 9
(Riscontro alle richieste di informazioni e scambio di comunicazioni)
PwC chiede chiarimenti in merito all’obbligo per le imprese di favorire “l’uso di strumenti informatici negli scambi di informazioni e comunicazioni” con il cliente, con particolare riferimento a cosa si intenda per strumenti informatici.
Allianz SPA, UNAPASS e SNA rilevano la genericità della parola “favoriscono”.
SNA e ANAPA chiedono l’abrogazione dell’articolo perché generico e pleonastico. UNAPASS suggerisce la sostituzione del comma 1: “ Le imprese e gli intermediari utilizzano la posta elettronica per ricevere e riscontrare le richieste di informazioni ed i reclami da parte dei clienti, degli assicurati e dei danneggiati”.
XXXX propone di sostituire il primo alinea del comma 1 con il seguente: “l’utilizzo della posta elettronica o delle aree riservate nel sito Internet dell’impresa per ricevere e riscontrare le richieste di informazioni ed i reclami da parte dei clienti, degli assicurati e dei danneggiati, salvo il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e la verifica dell’identità del soggetto richiedente o reclamante”.
In relazione al secondo alinea del comma 1 (“Le imprese e gli intermediari favoriscono l’uso degli strumenti informatici nei reciproci scambi di informazioni e comunicazioni”),
XXXX chiede conferma che possa essere utilizzato qualsiasi “strumento informatico” (compresa la posta elettronica), purché risulti garantita la tracciabilità e la conservazione delle informazioni trasmesse.
AIBA ritiene che la dizione sia imprecisa, operando un generico riferimento a strumenti informatici che non sono definiti nella proposta di regolamento; non comprende, ad esempio, se l’utilizzo di informazioni scambiate via fax sia compreso nell’ambito di applicazione di tale norma. La definizione di strumento informatico, inoltre, dovrebbe tenere conto degli investimenti necessari per dotarsi dei relativi strumenti e della loro ripartizione tra gli operatori coinvolti. Pertanto, è conforme al principio di proporzionalità che l’incentivo all’utilizzo di tali strumenti non formi oggetto di un obbligo regolamentare, ma di un’azione di vigilanza che apprezzi i presidi organizzativi e di controllo che richiedono una tempestiva e accurata acquisizione dei dati di portafoglio nei sistemi della compagnia. Propone, allora, la seguente diversa formulazione dell’art. 9:
“Le imprese e gli intermediari organizzano e rendono noti ai clienti i processi di gestione dei reclami e delle richieste di informazioni fissando tempistiche diverse e più favorevoli nel caso di utilizzo di sistemi di comunicazione in formato elettronico, tramite Pec.”
Le proposte di modifica del testo sono respinte. Si è ritenuto, comunque, opportuno rivisitare l’articolo per maggiore chiarezza.
Si precisa, in ogni caso, che l’intento della norma è quello di incentivare l’utilizzo di una pluralità di modalità di comunicazione (posta elettronica, App, PEC, fax, area web riservata) e, in particolare, ridurre l’uso del cartaceo e della posta tradizionale a favore di metodi che agevolino e semplifichino i rapporti tra le parti, purché la modalità utilizzata sia idonea a garantire la tracciabilità delle comunicazioni in entrata/uscita e tenga conto delle esigenze del cliente.
Art. 10 (Comunicazioni in corso di contratto)
ANIA, Intesa San Paolo e il xxxx. Xxxxx rilevano che la materia trovi già disciplina negli articoli 21 e 38 sexies del Regolamento ISVAP n. 35, in virtù dei quali già oggi, per le comunicazioni diverse da quelle per cui è prevista la pubblicazione nell’area web riservata, le imprese possono adempiere agli obblighi di informativa scritta mediante invio cartaceo ovvero, in presenza del consenso del contraente, mediante tecniche a distanza. Chiedono, pertanto, lo stralcio dell’articolo che, peraltro, introdurrebbe un ulteriore consenso scritto da parte del cliente, rendendo più complesse le procedure esistenti.
In subordine Intesa San Paolo ritiene necessario coordinare l’articolo 10 in commento con le citate disposizioni del Regolamento ISVAP n. 35, quanto meno eliminando dal primo il riferimento all’area web riservata (fattispecie già disciplinata dall’articolo 38 sexies). Sulla stessa linea lo studio legale Xxxxx.
AIBA e PwC evidenziano che tra le norme richiamate dal predetto articolo ci sono anche alcune disposizioni concernenti i rami vita e ciò sarebbe in contrasto con la portata del regolamento, limitata ai soli rami danni. Propongono, pertanto, di ridefinire l’ambito di applicazione del regolamento, indicando nelle premesse che esso è adottato anche ai sensi dell’articolo 183 CAP.
Anche altri commenti, tra cui quelli di ANAPA, dell’avv. Parenti e del xxxx. Xxxxx evidenziano che l’articolo in questione introduce l’obbligo di acquisire un consenso scritto ulteriore rispetto a quello già raccolto in attuazione della normativa vigente e che, pertanto, non raggiunge la finalità di semplificazione che il regolamento dovrebbe perseguire. Suggeriscono, pertanto, perlomeno di espungere dalla norma l’inciso “con dichiarazione scritta” o una riformulazione tesa a consentire che il consenso possa essere reso con qualsiasi modalità che ne consenta la tracciabilità (anche via e-mail e con compilazione di form nell’area riservata).
Le osservazioni di ANIA, Intesa San Paolo e del xxxx. Xxxxx sono accolte e l’articolo è eliminato. E’ integrato l’articolo 7 con una disposizione (comma 5) che prevede la possibilità di prestare il consenso all’uso degli strumenti informatici anche in un momento successivo alla conclusione del contratto per tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4/2006.
Vari commentatori - tra cui l’ANIA, il xxxx. Xxxxx, lo studio Norton Rose Fulbright, Intesa San Paolo e il Gruppo Generali - propongono di estendere la modalità semplificata delle comunicazioni in corso di contratto già esistenti (pubblicazione in area web riservata), anche alle comunicazioni attualmente non comprese nell’ambito dell’articolo 38 sexies del Regolamento ISVAP n. 35, quali quelle indicate agli artt. 16, 17, 20, 36 e 37 e 38 del medesimo regolamento, trattandosi in taluni casi di comunicazioni (come quella per il cambio di denominazione sociale o di sede sociale) che producono costi elevati senza comportare benefici rilevanti per i clienti. Intesa San Paolo, in particolare, propone di includere nell’articolo 38 sexies tutte le tipologie di comunicazioni alla clientela o, in subordine, almeno quelle ex artt. 16, 20 e 38 del medesimo regolamento, nonché, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di doverne confermare l’attuale formulazione, di seguire la stessa logica anche rispetto all’articolo 10 in commento. Propone tuttavia di prevedere che le imprese debbano informare il contraente con idonei sistemi di alert in tutti i casi in cui la comunicazione venga messa a disposizione nell’area web riservata.
Altri commentatori chiedono di chiarire se la pubblicazione nell’area web riservata sia obbligatoria anche per fattispecie già coperte dall’invio via e-mail e se il consenso/dichiarazione possa essere rilasciato e registrato in modalità elettronica, soprattutto per coloro che interagiscono on-line con intermediari ed imprese (point and click, area personale per i già clienti, ecc.).
L’eliminazione dell’articolo in commento e la sua formulazione più generica inserita nel nuovo comma 5 dell’articolo 7 consente di avvalersi della posta elettronica per tutte le comunicazioni in corso di contratto e non solo, quindi, per quelle per le quali è consentita la pubblicazione nell’aria web riservata ai sensi dell’articolo 38-sexies del Regolamento ISVAP n. 35. Non si ritiene al momento opportuno modificare le disposizioni in tema di area web riservata, essendo le stesse di recente adozione.
In linea generale, tuttavia, si guarda con favore alla previsione di sistemi di alert che avvertano il cliente della pubblicazione di informative a lui rivolte nell’area web dell’impresa. Si chiarisce, altresì, che non sussiste un “obbligo” di effettuare le comunicazioni al cliente mediante pubblicazione nell’area web riservata. Pertanto, nel caso in cui il contraente abbia attivato entrambi i canali (area web e comunicazioni via e-
mail) la scelta sulla modalità da prediligere è demandata alle parti; fermo restando che le comunicazioni diverse da quelle previste dall’articolo 38 sexies dovranno avvenire via e- mail.
CAPO IV - Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti
Art. 11 (rinumerato in art. 10) (Conservazione dei documenti)
Lo studio legale Xxxxx chiede di chiarire se le disposizioni di cui a tale Xxxx debbano trovare applicazione solo per gli intermediari italiani e le imprese italiane e di stato terzo che promuovono, collocano e gestiscono contratti assicurativi per la copertura di rischi ubicati in Italia e nei casi in cui il collocamento del contratto non avvenga interamente a distanza.
Si chiarisce che le disposizioni del CAPO IV si applicano alle imprese di assicurazione italiane e agli intermediari iscritti nel RUI.
• comma 1
Intesa San Paolo chiede di confermare che la prescrizione di cui al comma in esame si riferisce alla sola documentazione che verrà acquisita dopo l’entrata in vigore del Provvedimento.
Xxx XXX non appare chiara la ragione dell'utilizzo del termine "interne" con particolare riferimento alle procedure di conservazione dei documenti e ne propone la sostituzione con il termine "idonee", ciò al fine di evitare che con tale formulazione venga preclusa la possibilità di "esternalizzare" la conservazione dei documenti a terzi.
Allianz Spa chiede di precisare l’ambito di applicazione della previsione (se cioè si riferisca a tutte le comunicazioni inviate al cliente in via precontrattuale e contrattuale oltre che in corso di rapporto), nonché di confermare la non obbligatorietà della conservazione digitale. Domanda, altresì, di chiarire cosa si intenda per conservazione, cioè se sia sufficiente la capacità di rigenerare i documenti in formato anonimo o sia necessario conservare il documento quando prodotto con gli estremi del destinatario.
Si precisa preliminarmente che la disposizione è stata riformulata modificando i riferimenti normativi, al fine di renderla coerente con le disposizioni primarie e attuative vigenti in tema di conservazione dei documenti informatici.
La disposizione, pertanto, non introduce un regime innovativo, né si discosta dalla normativa generale. Risultano, pertanto, superate le osservazioni di INTESA San Paolo. Viene accolta parzialmente la proposta di ABI, eliminando il termine “interne”.
Si precisa, infine, che le modalità di conservazione digitale sono alternative a quelle tradizionali e riguardano senz’altro i documenti indicati nel comma 1 dell’articolo 57 del Regolamento ISVAP n. 5, nonché tutti i documenti necessari a verificare l’esatto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa. E’ evidente che il documento conservato debba essere riconducibile al soggetto da cui proviene e a cui è indirizzato.
• comma 2
SNA chiede l’abrogazione nel comma 2 del periodo: “e garantire l'ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni intercorse tra le parti.” Trattasi di obbligo estraneo alla materia e alle finalità di questo regolamento.
L’osservazione non è accolta. Si ritiene, peraltro, che garantire l'ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni intercorse tra le parti sia funzionale al corretto adempimento degli obblighi di conservazione documentale.
Art. 12 (rinumerato in art. 11) (Documentazione agli atti delle imprese o degli intermediari)
Il Gruppo Generali, SNA, Xxxxxx Xxxxxxx, ANAPA e UNAPASS propongono la soppressione dell’articolo, per le sottostanti ragioni:
- ogni documento afferente al cliente potrebbe essere stato modificato da un evento successivo e non conoscibile dall’impresa, mentre per quanto concerne la documentazione identificativa del cliente, la previsione del comma 2 ipotizza una gestione della documentazione incentrata sull’anagrafica del cliente e non sul singolo rischio assunto, producendo un impatto significativo sulle imprese, sproporzionato rispetto ai benefici attesi;
- per la cavillosità e l'introduzione di ulteriori oneri burocratici a carico degli intermediari;
- in quanto potenzialmente pericolosa, poiché potrebbe consentire il riprodursi di errori od imprecisioni dovuti ad una precedente superficialità;
- in considerazione della genericità della nozione di “documentazione” e dell’approssimazione della locuzione “in corso di validità”, mal riferibili, ad esempio, a certificazioni mediche o ad altri documenti attestanti stati di fatto che potenzialmente sono suscettibili di modificarsi nel tempo.
Altri soggetti che hanno partecipato alla pubblica consultazione, tra cui Allianz Spa, UNAPASS e ANIA chiedono di riformulare l’articolo in modo da alleggerire l’obbligo a carico dell’impresa, trasformandolo in una possibilità.
XXXX, in particolare, ritiene che l’articolo, così concepito, non costituisce una semplificazione per l’impresa che, per essere in condizioni di adempiere all’obbligo di non richiedere documentazione già in proprio possesso, dovrebbe dotarsi di procedure informatiche idonee a tracciare ogni documento trasmesso da ogni contraente, insieme con la sua validità temporale. Tutto ciò produrrebbe un impatto di costi significativo derivante dalla necessità di rivedere completamente i processi dell’impresa e di dotarsi di nuove procedure informatiche; tale costo sarebbe del tutto sproporzionato rispetto ai benefici attesi.
Allianz Spa, per alleviare gli impatti della previsione in esame per le imprese e gli intermediari, chiede di precisare che la norma trovi applicazione solo per le polizze emesse dopo l’entrata in vigore del Regolamento in commento. Diversamente si
configurerebbe un aggravio della gestione amministrativa della documentazione già raccolta in precedenza su supporto cartaceo, sia dagli agenti che dalla Compagnia.
Le proposte sono respinte.
Si chiarisce che l’obiettivo della disposizione regolamentare è quello di realizzare una semplificazione che vada nell’interesse sia del cliente che dell’impresa/intermediario. Una ordinata tenuta della documentazione inerente ciascun cliente consente all’impresa e all’intermediario una maggiore efficienza gestionale e solleva il cliente dall’onere di produrre documentazione già esibita. Spetta, peraltro, all’impresa, compatibilmente con le necessarie attività di verifica in fase assuntiva e di contrasto delle frodi in fase liquidativa, valutare quale sia la documentazione necessaria.
Al fine di consentire l’individuazione di procedure assuntive che rispettino la logica della norma in esame, il termine per l’efficacia della stessa è prorogato a sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Si chiarisce, altresì, che la disposizione troverà applicazione per le polizze emesse successivamente alla sua entrata in vigore.
CAPO V - Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006
Lo studio legale Xxxxx chiede di chiarire se, coerentemente con le previsioni di cui all’art. 3, le disposizioni di cui a tale Capo debbano trovare applicazione solo per gli intermediari italiani e le imprese italiane e di Stato terzo che promuovono, collocano e gestiscono contratti assicurativi per la copertura di rischi ubicati in Italia e nei casi in cui il collocamento del contratto non avvenga interamente a distanza.
In relazione a quanto richiesto, trattandosi di un Capo che reca modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 5, salvo esplicite indicazioni, resta salvo l’ambito di applicazione del regolamento stesso.
Art. 13 (rinumerato in art. 12)
(Modifiche agli articoli 5, 6, 49 e 51)
• commi 1 e 2
Lo studio legale Xxxxx chiede di precisare che l’indirizzo PEC da comunicare all’IVASS e che sarà pubblicato nel RUI debba coincidere con quello comunicato al Registro delle Imprese e ciò anche al fine di evitare confusione ove gli intermediari, legittimamente, intendano dotarsi di più indirizzi PEC per la specifica gestione di determinate attività quali - ad esempio - i reclami, l’apertura dei sinistri, ecc.
Non si ritiene necessaria detta precisazione all’interno del regolamento, in quanto si ritiene sia possibile disporre di una pluralità di indirizzi PEC, adeguatamente gestiti per le varie finalità cui sono preposti.
• comma 3
ACB chiede di precisare se l’obbligo riguardi tutti gli intermediari, ivi compresi quelli iscritti in E. In caso di risposta affermativa, altri commentatori hanno chiesto se occorra applicare una specifica disciplina per l’offerta fuori sede.
Lo studio legale Zitiello e Associati chiede di precisare se, nel caso di offerta fuori sede, l’allegato 7A debba invece essere consegnato e se debba essere acquisita, ed in quale modalità, attestazione di tale consegna. In caso di risposta affermativa, chiede di modificare la norma, consentendo che l’allegato possa essere inviato al cliente in formato elettronico.
Si precisa che la disposizione trova applicazione per tutti gli intermediari che operano all’interno di un locale commerciale. Le modifiche apportate alla norma prevedono, inoltre, nel caso di vendita fuori sede o di utilizzo, nella fase precontrattuale, di tecniche di comunicazione a distanza, che l’allegato 7A venga consegnato o trasmesso (via e- mail) dall’intermediario al potenziale contraente. Dell’avvenuta consegna l’intermediario terrà traccia conservando un’apposita dichiarazione sottoscritta ovvero la prova del corretto invio dell’e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente.
Sace BT ritiene che le modifiche normative introducano per gli intermediari operanti nei Grandi Xxxxxx un nuovo adempimento di redazione e affissione del modello 7A non giustificato da esigenze di tutela dei contraenti e contrastante con la ratio della vigente esenzione (presenza, nel rapporto contrattuale, di soli soggetti professionali e qualificati) e propone di modificare l’art. 13 in tal senso.
La proposta è accolta e l’art. 49, comma 5, è modificato nel senso richiesto.
• commi 3 e 4
Xxxx BT chiede di precisare che gli intermediari iscritti nella sez. D del RUI possano adempiere all'obbligo di affissione del modulo 7A seguendo le modalità di pubblicità previste per i Fogli informativi dalla normativa di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, Sezione II.
Inoltre, al fine di semplificare e razionalizzare il contenuto della documentazione da consegnare, propone di spostare dal modulo 7B al modulo 7A alcune informazioni che sembrano più coerenti con il contenuto di quest’ultimo, come le indicazioni sugli strumenti di tutela del contraente o le informazioni sull'autonomia patrimoniale dei premi ricevuti dall'intermediario.
Propone, ancora, di eliminare:
- l'informativa sui reclami già contenuta nel fascicolo informativo dei singoli prodotti;
- l'indicazione dell'impresa di cui sono offerti i prodotti, così da utilizzare un'informativa valida per tutti i prodotti collocati dall'intermediario;
- l'indicazione dei conflitti di interesse relativi agli iscritti alla sez. E del RUI.
Tale proposta, inoltre, sarebbe in linea con l'eliminazione della sezione E del RUI contenuta nel documento di consultazione del MISE in merito alla costituzione dell'organismo per la tenuta del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Propone, infine, di prevedere la possibilità:
- di non indicare nel modulo 7B il nominativo dell'addetto all'intermediazione qualora tali dati siano riportati sul preventivo/modulo di adesione/proposta/polizza, in grado di identificare correttamente chi sta operando;
- che i dati dell'intermediario che ha proposto/collocato il prodotto siano riportati in calce al preventivo/modulo di adesione/proposta/polizza.
Tale modifica consentirebbe di ridurre la modulistica e di fornire un'informazione sui conflitti di interesse mirata sul contratto che si sta stipulando.
Con riferimento alla prima osservazione, si precisa che le banche devono affiggere l’informativa di cui al modello 7A nei propri locali in maniera evidente, accessibile e idonea a distinguere detta informativa da quella relativa all’attività bancaria e finanziaria svolta.
Con riferimento alla seconda osservazione, la proposta è respinta. Esigenze di tutela del consumatore impongono un elevato grado di completezza e trasparenza delle informazioni sull’intermediario, ivi compresa l’indicazione delle imprese per le quali opera, specie se posta in relazione con l’autorizzazione all’incasso ai sensi degli artt. 117 e 118 del CAP, e se l’informativa riguarda un soggetto iscritto nella Sez. E che potrebbe operare per più intermediari principali e, quindi, per conto di diverse compagnie.
Quanto agli strumenti di tutela, è opportuno che il contraente abbia sempre a disposizione le informazioni a questi relative che, pertanto, non possono esser indicate in un documento come il 7A il quale, secondo la nuova formulazione, è affisso nei locali dell’intermediario e non consegnato, salvo i casi previsti esplicitamente.
Il modello 7B, per esigenze di semplificazione, è strutturato in maniera standardizzata e valido per tutti gli intermediari. Sarà, pertanto, compilato da ciascuno nella parte di competenza. Per le ragioni di tutela già rappresentate, il contenuto del modello 7B non può essere spostato in altro documento precontrattuale.
ANIA e SNA propongono la modifica della parte iniziale della norma, più precisamente:
- ANIA, in considerazione della circostanza che il comma 1 dell’art. 49 era già stato abrogato, suggerisce la formula: “All’art. 49, è inserito il seguente comma 1. ”;
- SNA, in considerazione che l’art. 49 comma 1 non va integrato, ma interamente riformato, suggerisce invece la locuzione: “l’art. 49 comma 1 è sostituito dal ”.
Le proposte sono accolte.
ASSOINTERMEDIARI, al fine di consentire una puntuale verifica dei dati storici conservati dal RUI, evidenzia l’opportunità di consentire la consultazione dei medesimi relativamente ad ogni intermediario. Suggerisce quindi l’inserimento al capo V, articolo 13, del punto 3 come segue:
- “all’articolo 5, comma 2, è inserita la lettera g) data di cancellazione, radiazione, sospensione, non operatività;”
- “all’articolo 6, comma 1, è inserita la lettera f) data di cancellazione, radiazione, sospensione, non operatività.”
La proposta non è accolta. Alcune delle informazioni, quali cancellazione e radiazione, presuppongono la presenza dell’intermediario nel RUI, circostanza che non sussiste in
caso di adozione dei suddetti provvedimenti, che per l’appunto determinano la rimozione dal Registro. La non operatività, invece, risulta già indicata, mentre la sospensione è un istituto non previsto. In ogni caso, l’opportunità di pubblicare lo storico dell’intermediario sarà oggetto di valutazione in occasione della costituzione del nuovo Organismo di vigilanza.
• comma 4
Lo studio legale Norton Rose Fulbright ritiene opportuno che la norma (nella parte in cui regola le modalità di consegna della documentazione contrattuale e pre-contrattuale) sia coordinata con il Regolamento ISVAP n. 5/2006, suggerendo quindi di modificarne l’art. 49, con la previsione che la consegna della documentazione di cui al comma 2,lett. b, possa avvenire secondo le modalità di cui all’art. 7 dello schema di regolamento.
L’articolo 7 del presente Regolamento trova applicazione anche in relazione alla consegna del modello 7B. In ogni caso, l’articolo 49 del Regolamento ISVAP n. 5 è stato modificato con previsioni più esplicite sul tema.
UNAPASS, ASSOINTERMEDIARI, Xxxxxx Xxxxxxx e SNA suggeriscono anche per il modello7B l’affissione presso i locali dell’intermediario, eventualmente accorpando il contenuto dei due modelli in un unico allegato; ciò in quanto, aggiunge lo SNA, l’affissione dei modelli 7A e 7B nei locali dell’intermediario e la pubblicazione sul sito internet del medesimo (ove esistente), accompagnato dalla consegna del 7B, se richiesto dal consumatore in caso di offerta fuori sede, è sufficiente a soddisfare esigenze di trasparenza dei clienti e degli assicurati.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx critica la variazione introdotta dal comma 4. Il modello 7B conterrebbe la sola informazione determinante per il contraente/assicurato, vale a dire la manleva di cui all’ articolo 118 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi) del Codice delle assicurazioni private. Sarebbe pertanto meglio trattare tutte le informazioni come per il 7A, ma mantenere la consegna del 7B, con i dati personali dell’intermediario e l’attestazione o meno di manleva, considerati, in proposito, i comportamenti variegati tenuti dal mercato.
Le osservazioni non sono accolte per le ragioni di tutela del contraente già ampiamente rappresentate.
SNA chiede l’inserimento di un nuovo punto (8): “All’art. 52, comma 2, viene eliminata la locuzione terminale: conservandone traccia documentale”.
L'applicazione pratica della norma, secondo l’associazione, è stata, infatti, malamente declinata attraverso la compilazione di “moduli adeguatezza” standardizzati, generici nelle informazioni richieste e perciò inadatti a rappresentare le molteplici e variegate informazioni che l'intermediario ritiene utili per individuare il contratto adeguato.
La valenza della norma sarebbe praticamente nulla, in quanto non aggiunge altro alle ampie tutele già previste per il consumatore dalle leggi primarie e dalla garanzia offerta dall’assicurazione RC cui è tenuto l’intermediario.
La proposta non è accolta.
Tenere traccia della valutazione di adeguatezza del prodotto è un obbligo indispensabile e una garanzia non rinunciabile di correttezza dell’operato. La compilazione di questionari standard è frutto di una prassi non sempre il linea con gli obblighi di legge e con le indicazioni dell’Istituto, tenuto conto che la valutazione dovrebbe essere libera, individuale, non standardizzata, idonea e tracciabile.
ABI, tenuto conto dell'introduzione della Scheda sintetica, ritiene necessario - al fine di evitare la duplicazione di documenti con contenuti analoghi – che sia aggiornato l'art. 60, comma 2, Regolamento ISVAP n. 5/2006, il quale prevede che, in caso di operatività a distanza, venga trasmessa al contraente una dichiarazione contenente, in sostanza, le stesse previsioni di cui alla citata scheda sintetica (già compresa nel Fascicolo Informativo o comunque nella documentazione precontrattuale). Propone, quindi, di aggiungere all'art. 13 della bozza di regolamento i seguenti commi:
- “8) All'articolo 60, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto, facendo riferimento al contenuto della Scheda Sintetica"
- “9) All'articolo 60, il comma 2, le parole: una dichiarazione contenente le informazioni previste dal comma 1, sono sostituite da: le informazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed f)”
L’osservazione risulta superata alla luce dell’eliminazione dell’articolo in questione.
CAPO VI - Modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010
Lo studio legale Xxxxx chiede di chiarire se, coerentemente con le previsioni di cui all’art. 3, le disposizioni di cui a tale Capo debbano trovare applicazione solo per gli intermediari italiani e le imprese italiane e di Stato terzo che promuovono, collocano e gestiscono contratti assicurativi per la copertura di rischi ubicati in Italia e nei casi in cui il collocamento del contratto non avvenga interamente a distanza. Ciò non parrebbe infatti coerente con la portata del Regolamento ISVAP n. 34/2010.
Trattandosi di un capo che reca modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 34/2010, salvo esplicite indicazioni, resta salvo l’ambito di applicazione del regolamento stesso.
Art. 14 (rinumerato in art. 13)
(Modifiche agli articoli 2, 8 e 10)
ABI chiede se, nel caso di vendita a distanza, e in particolare vendita tramite call-center, il consenso alla ricezione della documentazione (anche precontrattuale: fascicolo informativo e 7B) su supporto durevole possa essere espresso in via vocale (con registrazione telefonica). Xxxxxx, altresì, di sapere se la registrazione telefonica sia equiparabile ad una firma elettronica qualificata. In particolare, nel caso di vendita tramite call-center, domanda se la polizza debba essere sempre sottoscritta dal contraente (con firma autografa o elettronica qualificata) e ritrasmessa all'intermediario o sia sufficiente la
registrazione telefonica della conferma della sottoscrizione e l'invio del documento di polizza, senza obbligo di sottoscrizione da parte del cliente e ritrasmissione.
Con riguardo al primo quesito, la risposta è affermativa. Su tale aspetto è stato, altresì, integrato l’articolo 7 con la previsione esplicita anche di tale modalità per l’acquisizione del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico.
Riguardo agli altri quesiti, il consenso acquisito con registrazione vocale può valere come consenso alla conclusione del contratto, ma non può sostituire la sottoscrizione della polizza, quale tipico, ma non esclusivo, documento probatorio del contratto stesso, in conformità al disposto dell’articolo 1888 c.c. Non è, pertanto, possibile equiparare la registrazione vocale ad una firma elettronica qualificata.
Il xxxx. Xxxxx, alla luce delle osservazioni rappresentate in parte generale e in commento agli artt. 7 e 10 dello Schema, chiede di eliminare dalla seconda alinea dell’art. 10, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 34 l’inciso “congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)”.
La proposta è accolta. La nuova formulazione del comma 2 non contiene il suddetto inciso.
Lo studio legale Norton Rose Fulbright suggerisce di introdurre ulteriori modifiche al testo del Regolamento ISVAP n. 34/2010, al fine di coordinarlo con le novità di cui allo schema di regolamento. In particolare, le forme di comunicazione di cui all’art. 7 (modificate come proposto) dovrebbero essere estese anche alle comunicazioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. b, ed all’art. 10, comma 2, del predetto Regolamento ISVAP n. 34.
L’osservazione è accolta e gli articoli 8 e 10 del Regolamento ISVAP n. 34 sono modificati nell’ottica di garantire, per quanto possibile, l’armonizzazione delle discipline.
SNA chiede l'abrogazione dei commi 3 e 6. Ciò in coerenza con quanto già osservato in relazione agli articoli 6, comma 2, 7, comma 5, e 8, comma 3.
Le osservazioni sono respinte per le argomentazioni espresse nei commenti all’art. 7, comma 6.
• comma 1
ASSOINTERMEDIARI ritiene che l’utilizzo della parola “polizza” risulti in contrasto con il disposto dell’articolo 1888 del c.c. il quale parla di contratto di assicurazione e definisce la polizza come uno dei vari mezzi di prova del contratto stesso. Richiede, quindi, di sostituire la parola “polizza” con “contratto di assicurazione”.
L’osservazione è respinta.
La modifica dell’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 34 è diretta a distinguere il contratto di assicurazione, eventualmente già concluso, dalla polizza (come definita dall’articolo 2 del presente regolamento), quale tipico documento sottoscritto dalle parti, rappresentativo del contratto stesso. Ciò in conformità al disposto dell’articolo 1888 c.c.
CAPO VII - Modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010
Lo studio legale Xxxxx chiede di chiarire se, coerentemente con le previsioni di cui all’art. 3, le disposizioni di cui a tale Capo debbano trovare applicazione solo per gli intermediari italiani e le imprese italiane e di Stato terzo che promuovono, collocano e gestiscono contratti assicurativi per la copertura di rischi ubicati in Italia e nei casi in cui il collocamento del contratto non avvenga interamente a distanza. In aggiunta segnala l’opportunità di coordinare le disposizioni di cui al documento in consultazione anche con gli artt. 21, 22 e 38 del Regolamento ISVAP n. 35/2010.
Art. 15 (abrogato)
(Modifiche all’articolo 30 e aggiunta dell’articolo 32 bis e dell’Allegato 10)
La maggioranza dei commenti ricevuti, seppur con articolazioni e argomentazioni differenti, sono tesi ad ottenere l’eliminazione della Scheda sintetica così come proposta, ovvero come documento aggiuntivo e non sostitutivo della Nota informativa precontrattuale. Tale ulteriore adempimento è stato in linea generale considerato eccessivamente oneroso per le imprese e sostanzialmente in contrasto con la finalità di semplificazione auspicata, sia in termini di mole della documentazione da predisporre e consegnare, sia in termini di efficacia dell’informativa resa al cliente. E’ stato evidenziato che, dal punto di vista metodologico, sarebbe stato utile far precedere la consultazione sia da una valutazione dell’impatto della regolazione (VIR), che avrebbe consentito di fare il punto sui costi dell’attuale situazione normativa e sui vantaggi, anche economici, che tale normativa comporta, sia da una analisi dell’impatto della regolazione (AIR) relativamente ai risparmi ovvero ai costi ulteriori che la nuova normativa comporterebbe (ANIA).
Per altro verso, quasi tutti i commentatori hanno sottolineato la necessità di una rivisitazione complessiva e strutturale della Nota informativa, in un’ottica di maggiore snellezza ed efficacia per il cliente. Varie osservazioni sono tese, pertanto, ad ottenere la sostituzione della Scheda alla Nota informativa, considerata sovrabbondante nei contenuti e spesso ridondante rispetto alle condizioni di contratto (ABI, Axa Assicurazioni, Xxxxxxxx D’Xxxxxxx, ASSOINTERMEDIARI, ACB, Allianz).
Sono state avanzate anche proposte tese a rivedere complessivamente il fascicolo informativo, graduando gli oneri a seconda dell’interlocutore (cliente retail o non retail; consumatore/non consumatore) e indicando modalità di redazione delle condizioni contrattuali al fine di rendere più chiaro e determinato l’ambito ed i limiti della copertura (AIBA, avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Sace BT).
L’Istituto, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte formulate, al fine di giungere ad una rivisitazione complessiva dell’informativa precontrattuale attualmente prevista, in ottica di maggiore efficacia nelle comunicazioni e fruibilità dei contenuti, ritiene opportuno differire tale intervento ad una fase successiva all’emanazione del presente Regolamento, valutando anche la possibilità di costituire un tavolo tecnico, con la collaborazione dell’ANIA e delle Associazioni dei consumatori e degli intermediari.
Di conseguenza, le norme di cui al Capo VII sono eliminate dal testo del presente Regolamento.
Le osservazioni pervenute non vengono, pertanto, commentate singolarmente, pur avendo concorso a tale determinazione dell’Istituto e saranno tenute in considerazione nell’accennata fase successiva.
XXXX XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx XXXX XXX)
Art. 17 (rinumerato in art. 15) (Entrata in vigore)
Intesa San Paolo chiede:
- di confermare che le disposizioni di cui all’art. 7 siano una facoltà degli intermediari e dell’impresa e che quindi non vi sia un termine perentorio di adeguamento;
- di estendere da tre a dodici mesi il termine di cui al comma 2 dell’articolo 17;
- di estendere la disciplina contenuta in tale comma agli articoli 7, 10, 11 e 12;
- di precisare che le disposizioni di cui all’art. 12 si applichino soltanto alla documentazione acquisita successivamente all’entrata in vigore della disciplina in esame.
XXXX ritiene che ove non venissero accolti i propri commenti (ad es. art. 12, comma 1), si produrrebbero importanti impatti organizzativi, per cui sarebbe necessario ampliare il termine di entrata in vigore del regolamento. Ritiene che qualora non venisse accolta la proposta di stralcio, per quanto riguarda il termine di entrata in vigore dell’art. 6, comma 1, questo debba essere coordinato con quanto stabilito dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (cd. decreto "Milleproroghe").
Allianz SPA chiede conferma che per gli adempimenti diversi da quelli previsti nel comma 2, il termine fissato sia di 30 giorni dalla pubblicazione. In caso di risposta affermativa, sottolinea che tale tempistica, considerati gli interventi che potrebbero essere necessari, dovrebbe essere non inferiore a sei mesi. Inoltre, rappresenta che l’indeterminatezza dell’entrata in vigore non consente la programmazione mirata degli interventi. Evidenzia che il termine di tre mesi per gli adempimenti previsti di cui agli articoli 4, 6, comma 1, e 15, non sia congruo, tenuto conto, in particolare, dei dubbi interpretativi relativi alla Scheda Sintetica e alla gestione dell’indirizzo PEC nelle comunicazioni al pubblico.
Lo studio legale Zitiello e Associati, con riferimento al secondo alinea, che prevede l’obbligo degli intermediari di comunicare all’IVASS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ritiene opportuno che si confermi, anche in questa disposizione, il riferimento ai soli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D, poiché tale obbligo deriva direttamente dall’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata a carico dei soli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D previsto nell’art. 4, comma 1.
Le imprese del Gruppo Generali chiedono che, in considerazione dei notevoli impatti gestionali conseguenti all’adozione delle misure di semplificazione anche sulla rete di vendita, le tempistiche di adeguamento siano estese da tre mesi a sei mesi.
La proposta di estendere a sei mesi il termine di entrata in vigore di cui al comma 2 dell’articolo in esame è accolta.
Si precisa, al contempo, che le uniche disposizioni a contenuto precettivo sono quelle di
cui agli articoli 4 e 11, mentre le restanti disposizioni intendono regolamentare modalità di comunicazione tra le parti, alternative a quella cartacea tradizionale, e favorire la diffusione degli strumenti digitali. Per tali ultime disposizioni, pertanto, non si pone il problema di un termine di adeguamento, sebbene l’Istituto si aspetti che il mercato recepisca e sfrutti l’impulso di semplificazione che questa regolamentazione intende dare.
Con riferimento alle disposizioni con contenuto precettivo, si precisa che, trattandosi di obblighi in parte già previsti dalla normativa primaria in vigore, il termine disposto per il relativo adeguamento dal presente Regolamento rileva nella misura in cui introduce previsioni innovative rispetto a quanto già disciplinato, quali ad es. l’obbligo di indicare l’indirizzo PEC negli atti e nella corrispondenza e, ove esistente, sul sito internet e di comunicarlo all’IVASS.
Con riguardo alle osservazioni dello Studio Xxxxxxxx, non si ritiene necessaria l’integrazione della norma dacché la stessa fa esplicito rinvio all’articolo 4 che si applica, appunto, agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro.
XXXX non condivide, inoltre, la necessità che gli intermediari comunichino il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ad IVASS. Da un lato, infatti, la normativa già prevede l’istituzione dell’INI-PEC, dall’altro il Regolamento dovrebbe prevedere anche le modalità di aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica, nonché quelle di comunicazione da parte degli intermediari di nuova iscrizione.
L’osservazione dell’ANIA è respinta.
L’uso della PEC anche nei rapporti con l’IVASS rende opportuna l’acquisizione dell’informazione in relazione ai vecchi e ai nuovi iscritti nel Registro. La modalità della relativa comunicazione per gli iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà formalizzata con successivo apposito provvedimento, mentre i nuovi iscritti indicheranno la PEC in occasione dell’iscrizione, compilando i nuovi allegati al Regolamento ISVAP n. 5/2006, sostituiti dal presente Regolamento.