ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO
CAPITOLATO D’ONERI
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxx@xxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto
P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx
email – xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel. 0743 - 231180
Sommario
PREMESSA: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 3
ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 3
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4
ART. 3 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 5
ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 6
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 7
ART. 6 – PERSONALE 7
ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO 7
ART. 8 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO 9
ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 10
ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 11
ART. 11 – RICHIAMO ALLE LEGGI 12
ART. 12 – FORO COMPETENTE 12
ART. 13 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’ 12
ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI 12
ART. 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA DELL’APPALTATORE 13
ART. 16 - SICUREZZA 13
ART. 17 – ASSICURAZIONE RC e RCT 14
ART. 18 - CLAUSOLE DI COMPLIANCE 14
ART. 19 – SMALTIMENTO RIFIUTI 15
ART. 20 - CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 15
ART. 21 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 20
ART. 22 – ELENCO PREZZI 21
ART. 23 – FORZA MAGGIORE 22
ART. 24 - LEGISLAZIONE 22
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE
PREMESSA: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (art. 54 del D.lgs. D.Lgs. 18 aprile 216 nr. 50 di seguito semplicemente Codice) ed ha per oggetto la fornitura dell’ossigeno liquido e del/i contenitore/i di accumulo dello stesso con relative attrezzature complementari/accessorie presso il depuratore di Casone – Comune di Foligno per l’alimentazione dell’impianto di ozonizzazione esistente e presso il depuratore di Castellaccio Spello per l’alimentazione del sistema di ossigenazione delle vasche d’ossidazione con fornitura del sistema di omogeneizzazione e distribuzione relativo dell’ossigeno.
Il presente Capitolato stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidate le forniture;
- le norme che regolano l’Accordo Quadro;
- le caratteristiche della fornitura.
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la VUS nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione di singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalla VUS. L’Accordo Quadro per contro individua l’obbligo per l’Appaltatore di accettare, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione della fornitura emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo stesso.
Dall’affidamento della fornitura non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle forniture oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di forniture analoghe o complementari in favore di altri soggetti economici.
ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto ha per oggetto la fornitura dell’ossigeno liquido e dei/l contenitore/i di deposito dello stesso con relative attrezzature complementari/accessorie per l’alimentazione dell’impianto di ozonizzazione esistente presso il depuratore di Casone nel Comune di Foligno e la fornitura di ossigeno liquido per l’ossigenazione delle vasche d’ossidazione presso il depuratore sito in loc. Castellaccio nel Comune di Spello inclusa la relativa fornitura del sistema di omogeneizzazione e distribuzione dell’ossigeno, come da Delibera del CdA nr. 157 del 25 novembre 2019
La fornitura è caratterizzata da elevata ripetitività e pertanto è aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera del Codice.
L’importo dell’Accordo Quadro è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni storici aziendali. Trattandosi di Accordo Quadro tale stima ha solo valore orientativo non conoscendo la VUS i fabbisogni reali delle forniture che si rileveranno durante la vigenza contrattuale. Pertanto, nulla potrà pretendere l’Appaltatore qualora al termine del Contratto non si avrà corrispondenza tra le stime delle prestazioni della VUS le prestazioni realmente eseguite.
Il CIG identificativo della Gara è 8119743FE1
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non esistono necessità tecniche che ne giustifichino la divisione in più lotti.
Nr | Descrizione fornitura | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Ossigeno | 24111900-4 | P | 228.570,34 |
2 | Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione | 44610000-9 | S | 16.285,54 |
3 | Attrezzature per gas sotto pressione | 39341000-4 | S | 8.571,74 |
4 | Contenitori di gas liquefatto | 44612000-3 | S | 5.772,38 |
Importo dell’appalto Euro | 259.200,00 |
L’appalto rientra nei settori speciali in relazione alle attività di cui lo stesso è costituito.
L’importo dell’Accordo Quadro è pari ad euro 259.200,00 (euro duecentocinquantanovemiladuecento/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ma inclusivo degli oneri per la sicurezza aziendali di cui al comma 10 dell’art. 95 del Codice, e dei costi per la sicurezza da interferenze (DUVRI), di cui al comma 16 dell’art. 23 del Codice, non soggetti a ribasso d’asta e pari ad euro 7.549,51 (settemilacinquecentoquarantanove/51) oltre ad IVA.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio aziendale.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice la VUS non ha stimato i costi della manodopera.
DESCRIZIONE IMPORTI | DA CONSIDERARE AI FINI DELLA SOGLIA E PUBBLICITA | IMP. SOGGETTO A RIBASSO | IMPORTO IN EURO | DURATA | |
1 | IMPORTO A BASE D’ASTA COMPRENSIVO DI MANODOPERA ED ONERI AI SENSI DELL’ART. 95 CO. 10 CODICE APPALTI | SI | SI | 259.200,00 | 24 mesi |
2 | IMPORTI PER SICUREZZA EX CONTRACTU (DA DUVRI) AI SENSI DELL’ART. 23 CO. 16 CODICE APPALTI | SI | NO | 7.549,51 | |
3 | EVENTUALI OPZIONI DI PROROGA CONTRATTUALI – DA VALORIZZARE - DIVERSE DALLA PROROGA TECNICA DI CUI ALL’ART. 106 CO. 11 CODICE APPALTI LA QUALE NON PUO’ ESSERE STIMATA NE’ QUANTIFICATA | SI | 43.200,00 | 4 mesi | |
4 | OPZIONE RINNOVO | NO | 0,00 | 0 mesi |
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula del contratto.
L’accordo Xxxxxx potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula dell’Accordo. Dall’affidamento della fornitura non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle forniture oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di forniture analoghe o complementari in favore di altri soggetti economici, senza che per questo, competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ART. 3 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Il sopralluogo presso gli impianti di depurazione di Casone nel Comune di Foligno e di Castellaccio nel Comune di Spello è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Il sopralluogo presso gli impianti di cui sopra permetterà di:
a) verificare le condizioni del luogo di installazione dei serbatoi, delle attrezzature e di fornitura dell’ossigeno;
b) eseguire tutte le verifiche necessarie quali ad esempio quelle di capacità portante della fondazione sulla quale verrà/verranno posto/i e fissato/i il/i serbatoio/i e i dispositivi complementari forniti dalla Ditta Appaltatrice. Dovranno in questa sede essere effettuati tutti gli accertamenti tecnici del caso al fine di valutare l’idoneità e le caratteristiche del supporto basamento esistente in relazione ai carichi previsti (cioè derivanti dalla posa in opera del/i serbatoio/i e delle attrezzature necessarie proposte dall’Appaltatore).
c) prendere visione delle certificazioni di idoneità statica delle solette interessate dagli interventi d’installazione e fissaggio dei silos.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo mail xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o xxxxxx@xxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
ART. 6 – PERSONALE
L’Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate successivamente del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.
La Valle Umbra Servizi ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti della Appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere. l’Appaltatore è tenuto a mantenere il turn-over degli addetti al front-end al di sotto del 30% annuo. In ogni caso, qualora l’Appaltatore sostituisca nel corso del contratto unità di personale con altre di pari livello, deve darne preventiva comunicazione e trasmettere alla Valle Umbra Servizi.
ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.
L’appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni, tutte le prestazioni sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la VUS almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi o delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
La VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 xx.xx.
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 8 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza ei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.
Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile
nei seguenti casi:
a) fallimento dell’Appaltatore;
b) nelle ipotesi previste dalla legge;
c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d’Xxxxx;
d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
e) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto se nominato.
I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo.
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due
mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto è determinato con il metodo “a misura”, come risultante dalle forniture effettivamente eseguite per il prezzo unitario di cui all’art. 22 rideterminato in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi.
Per la fatturazione si precisa che, avendo, la Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica, si precisa che il Codice Destinatario, univoco per la Società Valle Umbra Servizi Spa da indicare nel campo “1.1.4 <Codice Destinatario>” del tracciato XML, nel caso in cui dobbiate emettere fatture elettroniche nei nostri confronti è il seguente: A4707H7 (quarta cifra: zero).
In ogni fattura è obbligatoria l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>” ed il riferimento all’ordine di acquisto “Campo 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>”.
Tali informazioni, oltre ad essere necessarie tra l’altro per assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria (legge 13 agosto 2010, n. 136) sono necessarie per poter accertare la regolarità della fattura ed espletare le procedure di liquidazione della stessa. La mancanza di quanto sopra determina l’impossibilità di ricevere la fattura e di procedere al suo pagamento. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro.
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il
suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
ART. 11 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.
ART. 12 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
ART. 13 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’
La Valle Umbra Servizi essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche.
Verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure in vigore in VUS, e accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla VUS e di quelle effettivamente eseguite dall’Appaltatore verranno eseguite attraverso controlli tecnici e documentali.
Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico della Appaltatore, che la VUS tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la VUS dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento della Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI
La VUS ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto se nominato, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni dell’Appaltatore. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto se nominato, rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
ART. 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del Fornitura per l’appaltatore e dovrà essere reperibile h24 per tutta la durata del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto se nominato della VUS esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Xxxxx e nell’Elenco Prezzi. Il Responsabile del Fornitura dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
ART. 16 - SICUREZZA
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.
In particolare:
1. ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato, compilato solo per la parte dei rischi specifici da parte di VUS, integrandolo con i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
2. il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto. L’appaltatore avrà l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza;
3. l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo alla fornitura oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne informativa alla VUS;
4. l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;
5. l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI alla sicurezza incaricati di eseguire la fornitura all’interno degli impianti di depurazione VUS, trasmettendo la documentazione che attesti la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
6. ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nella fornitura in oggetto durante l’installazione dell’impianto oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.
7. il veicolo utilizzato dall’Appaltatore per il trasporto e lo scarico/travaso di ossigeno liquido (motrice e rimorchio con cisterna) dovrà essere mantenuto, durante tutta la durata dell’appalto, in piena efficienza, conforme alla normativa ADR per la categoria specifica di materiale da trasportare e consegnare (allestimento ADR per il trasporto dei gas criogenici liquefatti comburenti). Dovrà essere resa disponibile tutta l’attrezzatura necessaria quale ad esempio la manichetta di travaso idonea per le prese specifiche dei serbatoi di accumulo adottati, secondo normativa vigente, segnaletica appropriata, ecc. Il veicolo dovrà essere condotto da persona esperta ed adeguatamente preparata al suo utilizzo in considerazione del fatto che il servizio riguarda la CONSEGNA E
TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA (CMP). Il soggetto alla guida del veicolo su cui è caricata merce pericolosa e nello specifico il trasporto in cisterna di merci pericolose come i gas criogenici liquefatti comburenti dovrà avere esperienza pluriennale nel trasporto di merci pericolose ed essere in possesso, oltre che della normale patente di guida idonea, del Certificato di Abilitazione Professionale per il trasporto di merce pericolosa in regime A.D.R. in classe 2, ottenuto per esame dopo corso specialistico. Il certificato, che dovrà essere pluriennale e mantenuto in corso di validità per tutta la durata dell’appalto, dovrà essere del tipo Specializzazione Cisterne.
8. il personale dell’Appaltatore impiegato per l’esecuzione della presente fornitura dovrà essere opportunamente formato e attrezzato con specifici DPI per operare nel rispetto della normativa di riferimento in particolar modo della Direttiva Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) – 2014/34/UE.
9. L’appaltatore dovrà consegnare al personale preposto prima della fornitura del prodotto la scheda dati prodotto e sicurezza conformi alla normativa vigente. Qualsiasi variazione/modifica/adeguamento della documentazione dovrà essere comunicata in anticipo rispetto alla fornitura al personale interessato.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.
ART. 17 – ASSICURAZIONE RC e RCT
E’ obbligo del fornitore stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 260.000,00 =(duecentosessantamila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
ART. 18 - CLAUSOLE DI COMPLIANCE
Con la partecipazione alla gara, l’Appaltatore, dichiara espressamente di aver preso visione, conoscere ed accettare integralmente, per quanto di propria competenza, le condizioni contrattuali di compliance contenute nel sito web della Valle Umbra Servizi sotto la sezione “Società Trasparente” all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXXXXXX%00XXXXXXXX%0000%00xxxxxx
%202018.pdf che formano dunque parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il rispetto di quanto sopra è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e dunque la violazione comporta la risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato ogni diritto per la Valle Umbra Servizi Spa, ivi incluso il diritto al risarcimento di qualsiasi danno subito o subendo.
ART. 19 – SMALTIMENTO RIFIUTI
Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico dell’appaltatore.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
ART. 20 - CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L’appaltatore è tenuto nell’ambito della presente fornitura ad eseguire anche tutte quelle opere e prestazioni accessorie, indispensabili per la buona riuscita delle prestazioni oggetto dell’appalto che saranno commissionate dalla VUS sul luogo dell’intervento.
In ogni caso, anche in assenza di dettagliate istruzioni, tutte le prestazioni dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, nell'osservanza delle procedure di qualità aziendali e di tutte le altre norme vigenti ed in particolare di quelle relative alla sicurezza.
L’appaltatore sarà responsabile dell'esecuzione delle attività, della qualità dei materiali impiegati e dell'efficienza dei mezzi d'opera utilizzati.
Per ognuno degli impianti di depurazione indicati in premessa (Depuratore di Casone – Comune di Foligno e Depuratore di Castellaccio – Comune di Spello) le attività oggetto dell’appalto includono:
A. Fornitura di uno o più serbatoi idonei allo stoccaggio dell’ossigeno liquido (classificato come gas criogenico liquefatto comburente) con capacità idraulica utile totale compresa fra i 2.600 e i 2.999 litri oltre alla fornitura di tutte le altre componenti/attrezzature necessarie all’esercizio del sistema come di seguito meglio specificato. Il/i contenitore/i e l’attrezzatura dovrà essere fornita e posta in opera nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente. La posa in opera dovrà avvenire attraverso l’installazione e il fissaggio sulle fondazioni esistenti presso gli impianti di depurazione di cui in premessa oltre alla realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici e di tutto quanto altro sia necessario per il regolare esercizio del sistema nel rispetto della normativa specifica vigente. Al fine dell’individuazione delle caratteristiche e dimensionamento del/i contenitori dell’ossigeno liquido da installare a carico dell’Appaltatore, fermo restando le capacità idrauliche utili sopraindicate, la VUS provvederà a fornire, in occasione del sopralluogo obbligatorio di cui al precedente art. 3, le certificazioni di idoneità statica delle solette interessate dagli interventi d’installazione e fissaggio dei silos.
L’Appaltatore dovrà provvedere:
- alla predisposizione della documentazione tecnica da presentare direttamente agli enti preposti, necessaria all’ottenimento del titolo abilitativo per l’idoneità urbanistica e/o paesaggistica degli interventi di installazione dei serbatoi, provvedendo direttamente, a propria cura e spese, all’individuazione delle figure tecniche necessarie a vario titolo (progettazione, direzione lavori, ecc.). fermo restando la Committenza di Valle Umbra Servizi Spa;
- alla installazione ed al fissaggio dei serbatoi e delle relative componenti/attrezzature necessarie all’esercizio del sistema, da eseguirsi solo dopo l’ottenimento del titolo abilitativo;
- a fornire alla VUS la certificazione tecnica attestante il corretto fissaggio e montaggio dei serbatoi e delle attrezzature complementari;
- alla fornitura dell’ossigeno liquido.
Rimane la possibilità in carico all’Appaltatore, di effettuare, in occasione del sopralluogo obbligatorio, tutte le verifiche ritenute necessarie per la valutazione dell’idoneità e le caratteristiche dei basamenti esistenti in relazione ai carichi a cui dovranno essere sottoposti.
Per quanto riguarda i contenitori di accumulo dell’ossigeno liquefatto e delle sue componenti si richiama qui di seguito la normativa di riferimento:
• UNI EN 13458-1 2003;
• UNI EN 13458-2 2004;
• UNI EN 13458-3 2003;
• Norme tecniche per le costruzioni – D.M. Infrastrutture 14 Gennaio 2008;
• Circolare 02 Febbraio 2009 n. 617/C.S.LL.PP;
• ENV 1991–2-1 – Eurocodice 1 – Basi di calcolo ed azione sulle strutture – Parte 2-1: Azioni sulle strutture – Massa volumica, pesi propri e carichi imposti;
• UNI ENV 1991-4 Eurocodice 1 – Basi di calcolo ed azioni sulle strutture – Parte 4: Azioni su silos e serbatoi;
• UNI ENV 1993-4-2- Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 4-2: Silos, contenitori e condotte- Xxxxxxxx;
• UNI ENV 1998-4 – Eurocodice 8 – Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture – Parte 4: Silos, serbatoi e tubazioni.
• Direttiva Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) – 2014/34/UE.
Esclusivamente per l’impianto sito in loc. Castellaccio nel Comune di Spello, l’Appaltatore dovrà fornire, oltre a quanto già indicato, tutti i materiali e le apparecchiature necessarie alla realizzazione di un sistema di omogeneizzazione e ossigenazione che possa provvedere autonomamente in maniera equa alla distribuzione dell’ossigeno in entrambe le vasche biologiche. Il sistema dovrà inoltre essere dotato di sistemi di regolazione automatica del flusso dell’ossigeno sulla base della reale richiesta permettendo quindi l’erogazione dell’ossigeno solo quando necessario.
B. Manutenzione ordinaria e straordinaria (verifiche funzionali e attività di manutenzione preventiva, avviamento impianto, attività di conduzione, controllo della funzionalità, etc) del/i serbatoio/i e delle apparecchiature installate presso gli impianti di depurazione di cui in premessa per il regolare esercizio del sistema per tutta la durata del contratto.
C. Trasporto, fornitura con travaso dell’ossigeno liquido (gas criogenico liquefatto comburente) all’interno del/i serbatoio/i posto presso gli impianti di depurazione in premessa con mezzi ed attrezzature idonee e autorizzate al trasporto/scarico dei gas criogenici liquefatti secondo i tempi e le modalità richieste dalla VUS considerando il trasporto/consegna di merce pericolosa (CMP) e le condizioni di atmosfera potenzialmente esplosiva. La VUS predisporrà in base alle proprie esigenze di funzionamento dell’impianto, un programma settimanale di fornitura dell’ossigeno liquido con l’indicazione del giorno e dell’orario di scarico. L’Appaltatore dovrà rispettare il programma e quanto indicato dalla VUS secondo le modalità di seguito esplicate.
D. Servizio di pronto intervento in merito a qualsiasi problema/imprevisto/inconveniente che dovesse crearsi e che dovesse inficiare il regolare esercizio degli impianti di accumulo alimentazione distribuzione dell’ossigeno liquido (serbatoio tubazioni, dissipatori, valvole sicurezza, diffusori, etc).
A. Trasporto, fornitura e posa in opera con installazione e fissaggio di uno o più contenitori e di tutte le attrezzature/componenti necessarie per il deposito dell’ossigeno liquido
Per ognuno degli impianti di depurazione oggetto di fornitura ( Depuratore di Casone – Comune di Foligno e Depuratore di Castellaccio – Comune di Spello) la fornitura prevede, per tutta la durata del contratto, l’onere a carico dell’Appaltatore del trasporto, fornitura, posa in opera con installazione e fissaggio del/i contenitore/i idoneo/i secondo vigente normativa per l’accumulo dell’ossigeno liquido di capacità idraulica utile totale (intesa come capacità massima utile di accumulo del gas) compresa fra i 2.600 e i 2.999 litri e di tutte le attrezzature/componenti necessarie per il funzionamento del sistema. L’installazione e il fissaggio dovrà essere eseguito, a carico dell’Appaltatore, sul basamento esistente presente presso gli impianti in premessa, previo ottenimento del titolo abilitativo.
Il singolo sistema dovrà essere costituito dalle seguenti componenti minime:
• uno o più serbatoi di stoccaggio dell’ossigeno liquido;
• un gruppo di vaporizzazione (vaporizzatore);
• un gruppo di valvole di intercettazione;
• un gruppo di valvole di sicurezza con disco;
• un dispositivo di blocco alimentazione impianto di ozonizzazione per condizioni del gas a valle del gruppo di vaporizzazione di temperatura troppo bassa, del tipo Kit CRYOSAFE costituito da n. 2 valvole di intercettazione, n. 2 sensori di temperatura del gas, n.1 elettrovalvola di pilotaggio, n.1 quadro elettrico, e n.1 sistema di registrazione della temperatura.
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie e quant’altro occorra per il regolare esercizio dell’impianto nei termini previsti da VUS. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire prima della stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione definitiva, la predisposizione, consegna e deposito presso gli enti preposti, della documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo (idoneità urbanistica e/o paesaggistica, ecc.) per l’istallazione e il montaggio dei serbatoi, provvedendo quindi direttamente, a propria cura e spese, all’individuazione delle figure tecniche/operative a vario titolo interessate (progettazione, direzione lavori, eventuale altra Impresa esecutrice) fermo restando la Committenza di VUS. Prima dell’inizio della fornitura, l’Appaltatore dovrà eseguire specifica formazione per una durata necessaria ad esplicare al personale della VUS operante all’interno degli impianti di depurazione, il funzionamento del sistema di accumulo e distribuzione ponendo particolare attenzione agli aspetti riguardanti la sicurezza (i serbatoi infatti si configurano come contenitori in pressione all’interno dei quali sarà stoccato del liquido comburente, mantenuto ad una temperatura pari a circa -180 °C) e fornendo in tale occasione tutta la manualistica necessaria. L’Appaltatore dovrà fornire alla VUS prima della consegna dell’impianto, la relativa scheda dati prodotto e sicurezza conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830. L’Appaltatore avrà la responsabilità della conduzione della fase di avvio del sistema fino a quando lo stesso non sia a regime.
Esclusivamente per l’impianto da fornire per il depuratore nel comune di Spello, loc. Xxxxxxxxxxxx, l’Appaltatore, dovrà fornire, oltre a quanto già indicato, tutti i materiali e le apparecchiature necessarie alla realizzazione di un sistema di ossigenazione che possa provvedere autonomamente alla distribuzione dell’ossigeno in entrambe le vasche biologiche. Tale sistema dovrà essere in grado di distribuire in maniera omogenea l’ossigeno in relazione alle dimensioni delle vasche d’ossidazione esistenti, ed essere dotato di sistemi di regolazione automatica del flusso dell’ossigeno sulla base della reale richiesta permettendo quindi l’erogazione dell’ossigeno solo quando necessario.
Alla scadenza della fornitura saranno a carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri relativi alla rimozione di tutti i dispositivi e delle attrezzature (serbatoi accumulo, dissipatori, diffusori, omogeneizzatori, tutte le attrezzature complementari, ecc) utilizzate per l’espletamento del presente appalto. A tal proposito, la ditta dovrà provvedere, entro il tempo massimo di dieci
giorni dalla data di trasmissione della comunicazione ufficiale di richiesta da parte della S.A. di rimozione delle suddette attrezzature.
B. Manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di accumulo e delle apparecchiature installate
Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’Appaltatore comprendono tutte le prestazioni necessarie al mantenimento nella piena efficienza e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza degli impianti e delle attrezzature installate, provvedendo, eventualmente, anche alla sostituzione di materiali deteriorati per usura, per rotture accidentali o non accidentali prodotte da terzi, per guasti o rotture per vetustà o per inadeguatezza dei componenti.
A tal proposito l’Appaltatore dovrà rendere edotta la VUS del piano di manutenzione del/i serbatoio/i e delle apparecchiature/attrezzature istallate/e e i tempi di esecuzione dello stesso.
Il piano di manutenzione è da considerarsi come il documento nel quale si prevede, pianifica e si programma l’attività di manutenzione dell’impianto al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza della fornitura. Gli interventi di manutenzione dovranno essere pianificati in base al raffronto fra le prestazioni offerte dal sistema in questione, così come accertate e rilevate in fase d’ispezione, e i livelli minimi di prestazione richiesti per il corretto e funzionale esercizio, tenendo conto della velocità dell’evoluzione del degrado. Ciò si esplica attraverso le seguenti attività:
• Rilevamento dello stato di conservazione (ispezione);
• Interpretazione dell’evoluzione del degrado rispetto a controlli precedenti;
• Valutazione del livello di degrado raggiunto e del degrado atteso ed individuazione delle relative necessità di intervento,
• Programmazione degli interventi di manutenzione.
In particolare l’ispezione dei manufatti in acciaio deve individuare e quantificare il livello di degrado raggiunto dalle strutture. In particolare si rilevano anomalie ricorrenti quali:
• Presenza di ruggine;
• Presenza di sali alla base della struttura;
• Rigonfiamenti dell’acciaio;
• Sfaldamenti dell’acciaio;
• Lesioni sia negli elementi che sui collegamenti.
Le operazioni da programmare se il livello di degrado si appresta a raggiungere il livello massimo sono:
• Riparazioni localizzate delle parti strutturali;
• Ripristino di parti strutturali in acciaio;
• Protezione dell’acciaio dalla corrosione da agenti ad azione disgreganti. Gli strumenti atti a migliorare la conservazione dell’opera sono:
• Vernici e trattamenti speciali idonei al materiale da proteggere.
C. Trasporto fornitura e travaso dell’ossigeno liquido
La fornitura prevede il trasporto e la fornitura di una quantità complessiva di ossigeno liquido stimata in circa 1.440.000 (unmilionequattrocentoquarantamila/00) chilogrammi per tutta la durata dell’appalto fissata in anni 2 (due).
La quantificazione di circa 60.000 kg/mese di ossigeno liquido da fornire costituisce una stima indicativa basata su dati storici di consumo e su previste esigenze di trattamento, quindi gli effettivi quantitativi di cui si richiederà la fornitura potranno variare, in più o in meno, rispetto a tale valore, in base alle condizioni di funzionamento che si dovessero manifestare in corso di esercizio. Si dà quindi atto che non sussiste alcun diritto dell’Appaltatore a fornire il quantitativo presunto e che, viceversa, anche al non raggiungimento dei quantitativi presunti, l’Appaltatore resta obbligato alle prestazioni oggetto della presente fornitura, senza aver diritto ad eventuali risarcimenti di qualsiasi sorta per il mancato guadagno.
La fornitura deve essere eseguita nel rispetto scrupoloso di tutte le norme tecniche di buona esecuzione e di sicurezza vigenti applicabili secondo le migliori regole d’arte, nel rispetto di ogni norma e legge applicabile nonché secondo le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in vigore. L'Appaltatore in generale dovrà provvedere in maniera autonoma, a proprie spese ed oneri, alla pesatura del materiale consegnato/scaricato. La VUS si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di utilizzare sistemi di pesatura fissi sia essi interni o esterni all’impianto oggetto di fornitura. Nel documento di trasporto che il personale dell’Appaltatore consegnerà all’operatore VUS, dovrà essere sempre allegato lo scontrino della pesata eseguita. La fornitura sarà avallata positivamente dalla VUS soltanto attraverso l’apposizione della firma dell’operatore VUS sulla doppia copia (una per il trasportatore e una per il destinatario) del Documento Di Trasporto (DDT).
Il trasporto di ossigeno sarà di norma effettuato sulla base di un programma settimanale predisposto dalla Stazione Appaltante entro il venerdì precedente la settimana di riferimento. Per motivi di servizio o avarie tecniche impiantistiche e di processo la VUS potrà sospendere la programmazione settimanale attraverso immediata comunicazione all’Appaltatore o potrà apportare in corsa modifiche al programma settimanale in aggiunta o in difetto. L’Appaltatore avrà l’obbligo di intervenire secondo le prescrizioni di tipo verbali o anche scritte imposte dalla VUS e all’Appaltatore non saranno riconosciuti risarcimenti/compensi aggiuntivi per forniture non svolte o avvenuta variazione del programma di consegna.
La fornitura dell’ossigeno dovrà essere effettuata nei giorni stabiliti, nei seguenti orari: dalle ore 7:30 alle ore 13:00 tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato compreso, esclusi i giorni festivi e festivi infrasettimanali.
L’orario potrà essere variato in funzione delle esigenze di processo.
La frequenza di fornitura dell’ossigeno è stimata in 3-4 trasporti/scarichi settimanale per ogni impianto.
L’appaltatore dovrà provvedere autonomamente alla fornitura e allo scarico/travaso dell’ossigeno presso gli impianti oggetto di fornitura e dovrà rispettare obbligatoriamente le modalità di accessibilità stabilite all’uopo dal personale della VUS che avrà soltanto l’onere di presiedere/accompagnare l’Appaltatore presso il sito di scarico all’interno dell’impianto e concordare il posizionamento dell’autocisterna per lo scarico senza prender parte in alcun modo alle operazioni che restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà rispettare i limiti di velocità e la segnaletica stradale posta all’interno dell’area di pertinenza degli impianti oggetto di fornitura.
L’Appaltatore ha il compito di indicare il nominativo di un referente di programmazione (che potrà coincidere con il nominativo del Responsabile della Fornitura dell’Appaltatore) che dovrà mantenere aggiornato presso la VUS il proprio recapito telefonico mobile, fax, indirizzo di posta elettronica, e telefono fisso al quale potranno essere inoltrate le richieste di intervento da parte della VUS.
L’appaltatore, ferme restando le disposizioni sopra elencate, ha facoltà di svolgere la fornitura nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte e con la massima diligenza nel termine programmato e sarà il solo responsabile dell’organizzazione e della qualifica del personale specializzato necessario per una corretta e sicura gestione delle operazioni.
Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’ Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni cura in modo da evitare fuoriuscite di ossigeno e preservare quindi l’ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della sicurezza.
Il personale dell’Appaltatore nell’eseguire le operazioni di scarico/travaso dell’ossigeno liquido dovrà circoscrivere l’area di pertinenza con appositi segnali, ed adottare tutti gli accorgimenti necessari al rispetto della normativa vigente.
Il veicolo utilizzato per il trasporto dell’ossigeno (motrice e rimorchio con cisterna) dovrà sempre avere assicurata (a cura e spese dell’appaltatore) la regolare copertura del carico trasportato ed ottemperare a tutte le prescrizioni impartite nel proprio titolo autorizzativo.
Le operazioni di trasporto e di movimentazione, manipolazione, travaso, scarico dell’ossigeno liquido dalla cisterna al serbatoio fisso saranno sotto la piena responsabilità dell’Appaltatore e
dovranno avvenire secondo procedure operative riconducibili alle buone prassi di sicurezza e di igiene industriale. L’appaltatore dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla ricerca di mezzi e/o personale sostitutivi e/o integrativi qualora si verificassero necessità di impiego di personale e/o mezzi maggiori e/o indisponibilità per guasti e/o disservizi di attrezzature o di personale per malattie/infortuni etc.
D. Servizio di pronto intervento
Qualora nel corso della fornitura si verificassero guasti, rotture accidentali o non prodotte da terzi o anche da personale VUS, guasti e rotture per vetustà o per inadeguatezza dei componenti per le quali venissero meno le condizioni di piena funzionalità o minime di sicurezza dell’impianto, per tali situazioni, l’appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata dell’appalto, un servizio di pronto intervento entro 4 ore dalla chiamata d’intervento da parte di VUS. L’Appaltatore dovrà provvedere all’intervento in maniera tempestiva, in modo tale da ripristinare le piene condizioni di funzionalità o minime di sicurezza nel più breve tempo possibile.
Il tempo di intervento viene determinato nella misura massima di ore 4 (quattro) dal momento della richiesta di intervento da parte di VUS, trasmessa alle utenze telefoniche fisse e mobili dell’appaltatore, fino al momento di arrivo dell’appaltatore sul luogo d’intervento. Dovrà essere fornita comunque se possibile nel frattempo la necessaria assistenza tecnica telefonica da parte dei tecnici dell’Appaltatore per cercare eventualmente di ridurre/eliminare il disservizio rilevato. Dovrà essere fornito da parte dell’Appaltatore prima della consegna dell’Appalto, il nominativo e il recapito telefonico del referente di pronto intervento.
ART. 21 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali.
In caso di inadempienze e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria come di seguito indicata.
1) per il mancato rispetto della programmazione settimanale nella fornitura dell’ossigeno liquido (vedi precedente art.20): penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre ad iva per ogni viaggio non eseguito dall’Appaltatore.
2) per la mancata esposizione della tessera di riconoscimento da parte dell’operatore che esegue il trasporto/scarico dell’ossigeno: penale di € 20 (euro venti/00) oltre ad iva per ogni singolo trasporto/scarico.
3) per la mancata consegna delle copie relative allo scontrino della pesata e al documento di trasporto: penale di € 100,00 (euro cento/00) oltre ad iva per ogni singolo trasporto;
4) per il mancato intervento entro le 4 ore dalla chiamata dal momento della richiesta di intervento da parte di VUS, trasmessa alle utenze telefoniche fisse e mobili dell’appaltatore, fino al momento di arrivo dell’appaltatore sul luogo d’intervento: penale di € 500,00 (euro cento/00) oltre ad iva per ogni singola richiesta d’intervento non evasa nei termini di cui sopra,
5) per violazione di ogni e qualsiasi obbligo contrattuale non previsto nei punti 1), 2),3),4): penale di € 100,00 (euro cento/00) oltre ad IVA per ogni violazione riscontrata dal Direttore del Contratto rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato d’ Oneri.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se nominato, o dal RUP. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla VUS entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora
dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456
C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
- gravi inadempienze riguardanti la sicurezza;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
ART. 22 – ELENCO PREZZI
Il corrispettivo unitario del prezzo soggetto a ribasso per il servizio di fornitura trasporto e travaso dell’ossigeno liquido e di fornitura del/i contenitore/i di accumulo dello stesso con le relative attrezzature complementari presso l’impianto di depurazione di Casone – Comune di Foligno per l’alimentazione dell’impianto di ozonizzazione esistente e presso il depuratore di Castellaccio - Comune di Spello per l’ossigenazione dell’ossidazione con fornitura del relativo sistema di distribuzione, ed ogni altro onere per l’esecuzione della prestazione come indicato all’Art. 20 del presente Capitolato, è pari ad €/Kg 0,175 (zero/175) inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico, di cui al comma 10 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 non soggetti a ribasso d’asta.
Il corrispettivo deve intendersi comprensivo di tutte le spese e compensi dovuti per l’esecuzione del servizio, e di tutti i diritti, tasse, tributi, imposte ed oneri comunque applicabili, fatta eccezione per i costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) e l’IVA.
Il prezzo è comprensivo inoltre di tutti gli oneri per l'impegno e la specializzazione del personale, il raggiungimento del sito di fornitura del materiale e del sito per la pesatura del materiale, la loro accessibilità, il periodo di inattività del mezzo di trasporto, il mancato carico dell’autocisterna, la disponibilità del/i contenitore/i di accumulo del gas e delle attrezzature complementari, la disponibilità del sistema di ossigenazione e distribuzione dell’ossigeno in vasca d’ossidazione, gli oneri relativi al trasporto di merce pericolosa, gli oneri relativi alla predisposizione della documentazione necessaria autorizzativa per la conformità e l’autorizzazione dell’opera serbatoio-accessori–basamento, la movimentazione e il carico del materiale, il trasporto e lo scarico presso l'impianto di destino, gli oneri relativi a quanto indicato all’Art. 23 del presente documento e più in generale quanto indicato nel presente Capitolato, tutti gli adempimenti di legge che ne conseguono e di qualsiasi altro onere qui non espressamente indicato. Nei prezzi indicati si considera inoltre incluso l'eventuale fermo macchina presso l'impianto di fornitura del materiale, nell'eseguire il servizio di trasporto e fornitura richiesto, per le operazioni di scarico, per le operazioni di pesatura, gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'aggravio di tempi e di risorse che l’Appaltatore dovesse sostenere per le condizioni di accessibilità del sito.
Il prezzo complessivo offerto sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.
È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Il prezzo offerto si intende formulato dall’appaltatore a proprio rischio, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente la piena e corretta esecuzione del servizio.
ART. 23 – FORZA MAGGIORE
L’appaltatore ha possibilità di non effettuare il servizio, ancorché previsto nel programma delle forniture settimanali, esclusivamente nei casi di forza maggiore.
In ogni caso non costituiranno per l’appaltatore casi di forza maggiore la carenza o il venir meno di uno qualsiasi dei permessi e/o delle autorizzazioni necessari per l’esecuzione del servizio.
L’appaltatore si impegna a comunicare il verificarsi di eventi di forza maggiore entro ventiquattro ore dalla conoscenza degli stessi.
Nel caso occorra un evento di forza maggiore, l’appaltatore si impegna, altresì, ad adottare le adeguate misure per recuperare l’eventuale ritardo nell’esecuzione del servizio causato dall’evento e per mitigare le conseguenze negative di tale evento sul regolare svolgimento del servizio. L’appaltatore non potrà accampare pretese di maggiori compensi di qualsiasi sorta, al seguito del verificarsi di un evento di forza maggiore.
ART. 24 - LEGISLAZIONE
Sono contrattualmente vincolanti:
a) tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture pubblici e in particolare
il D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50, il Regolamento Generale DPR 207/10 e s.m.i. e il capitolato generale DM 145/00 e s.m.i.;
b) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia del servizio da eseguire;
c) le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il D. Lgs 81/2008;
d) il codice della strada;
e) la normativa ADR;
f) UNI EN 13458-1 2003;
g) UNI EN 13458-2 2004;
h) UNI EN 13458-3 2003;
i) Norme tecniche per le costruzioni – D.M. Infrastrutture 14 Gennaio 2008;
l) Circolare 02 Febbraio 2009 n. 617/C.S.LL.PP;
m)ENV 1991–2-1 – Eurocodice 1 – Basi di calcolo ed azione sulle strutture – Parte 2-1: Azioni sulle strutture – Massa volumica, pesi propri e carichi imposti;
n) UNI ENV 1991-4 Eurocodice 1 – Basi di calcolo ed azioni sulle strutture – Parte 4: Azioni su silos e serbatoi;
o) UNI ENV 1993-4-2- Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 4-2: Xxxxx, contenitori e xxxxxxxx- Xxxxxxxx;
p) UNI ENV 1998-4 – Eurocodice 8 – Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture – Parte 4: Silos, serbatoi e tubazioni.
q) Direttiva Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) – 2014/34/UE.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti e subappalti, vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonchè le disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro, dell’I.S.P.E.S.L., delle A.S.L., degli Enti previdenziali, delle Autorità militari, ecc...
Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.
L’Appaltatore sarà inoltre tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorità anche dopo la stipulazione del xxxxxxxxx.Xx modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dal D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.s.m.m.i.i..
Elenco Allegati:
1) DUVRI.