VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Le Parti Sociali CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, continuando
l'attento monitoraggio degli andamenti del Fondo Sostegno al Reddito, svolto con analisi mensili dall'inizio del 2002, sulla base delle elaborazioni fornite dalla struttura ed in particolare dei dati sulle prestazioni del Fondo, selezionati dal nuovo programma predisposto, hanno ripreso la discussione tesa ad affrontare con opportuni provvedimenti il preoccupante incremento del ricorso al Fondo Sostegno al Reddito, ormai da due anni ben oltre le disponibilità correnti del Fondo,
VISTO
- il punto 27 dell’Accordo Interconfederale nazionale del 21/07/88,
- l’articolo 8) del regolamento del FSR laddove si prevede che “le provvidenze verranno erogate materialmente in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata per gli eventi previsti”,
- le risultanze dell'incontro dei segretari generali delle OO.AA. e XX.XX. del 15 aprile u.s.
CONCORDANO
1) di istituire, in xxx xxxxxxxxxxxx xxx x'xxxx 0000, xxxxx restando il massimale di 640 ore per dipendente a tempo pieno, un monte ore annuale massimo erogabile per impresa secondo la seguente tabella:
Imprese con:
1 dipendente: * | 640 ore |
2 dipendenti: | 940 ore |
3 dipendenti: | 1.030 ore |
4 dipendenti: | 1.130 ore |
5 dipendenti: | 1.240 ore |
6 dipendenti: | 1.330 ore |
7 dipendenti: | 1.420 ore |
8 dipendenti: | 1.510 ore |
9 dipendenti: | 1.620 ore |
10 dipendenti: | 1.730 ore |
11 dipendenti: | 1.903 ore |
12 dipendenti: | 2.076 ore |
13 dipendenti: | 2.249 ore |
14 dipendenti: | 2.422 ore |
15 dipendenti: | 2.595 ore |
16 dipendenti: | 2.768 ore |
17 dipendenti: | 2.941 ore |
18 dipendenti: | 3.114 ore |
19 dipendenti: | 3.287 ore |
20 dipendenti: | 3.460 ore |
21 dipendenti: | 3.633 ore |
22 dipendenti: | 3.806 ore |
* Il numero dei dipendenti viene rilevato sulla base del versamento effettuato dall’impresa per l’anno 2004.
La sperimentazione avverrà con un conteggio parallelo, senza alcun effetto sull'erogazione della prestazione.
2) di attuare, a partire dal 1 giugno 2004, le modalità operative allegate per una più attenta applicazione dei regolamenti nella stesura e nella verifica degli accordi;
3) di far fronte all'erogazione delle prestazioni del 2004 attraverso il ricorso ai fondi di riserva, anche non specifici, che saranno necessari. Il ricorso a fondi non specifici potrà avvenire con la forma del prestito;
4) di individuare ed approvare entro il 30 settembre 2004 le modifiche regolamentari necessarie a risolvere le problematiche indicate nei punti B-C dell'accordo tra le parti del 14 ottobre 2003, da far valere per l'anno 2005;
5) di istituire un sistema di verifica interno teso ad individuare i casi di uso improprio o scorretto, ed ogni eventuale irregolarità rispetto ai regolamenti in vigore. Le decisioni in merito all'erogazione delle prestazioni, sulla base dei rilievi della struttura, competono alle parti sociali. Le casistiche emerse vengono rilevate dall'Osservatorio;
6) di promuovere un incontro con i Comitati bilaterali di bacino, le Commissioni di bacino, i Delegati sindacali di bacino e i Rappresentanti territoriali delle associazioni artigiane, i Responsabili di categoria, i Responsabili confederali dell’artigianato, per illustrare e discutere lo stato del Fondo e i contenuti del presente accordo.
Si allegano "Modalità operative" che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Bologna, 21 aprile 2004
CNA CGIL
CONFARTIGIANATO CISL
CASARTIGIANI UIL
CLAAI
MODALITÀ OPERATIVE INTERVENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI
▪ Sono esclusi dalla copertura di intervento i periodi feriali identificati nelle due settimane centrali del mese di agosto e dal 25 dicembre al 6 gennaio, in quanto di norma dedicati a xxxxx xxxxxxxxxx.
Periodi diversi di chiusura collettiva programmata devono essere comunicati, in sede di definizione dell'accordo, attraverso una specifica dichiarazione dell'impresa sottoscritta dalle parti firmatarie.
▪ Rigorosa applicazione di tutte le norme contenute nei regolamenti in vigore.
Si forniscono nel merito le seguenti indicazioni sulla base della rilevazione delle inadempienze più ricorrenti.
- Per accedere alla sospensione è necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di ferie e permessi e di flessibilità contrattualmente prevista.
In considerazione che un complesso di elementi strutturalmente connessi a determinate attività può concorrere a determinare nelle imprese esigenze di diversi quantitativi di produzione in particolari periodi dell'anno, si esortano le imprese, attraverso le organizzazioni di rappresentanza, ad attivare l'uso preventivo di tutti gli strumenti di flessibilità presenti nei contratti nazionali di lavoro.
Il piano di flessibilità viene valutato in sede di sottoscrizione dell'accordo e nell'esame delle commissioni di bacino al fine di verificare l'effettiva situazione di crisi congiunturale.
- E' condizione indispensabile per l'erogazione dei contributi che gli accordi siano stipulati nel rispetto delle modalità previste per ogni singola casistica.
⮚ L'accordo di SOSPENSIONE prevede periodi di sospensione continuativa a zero ore, con periodi minimi di sospensione e di eventuale ripresa dell'attività non inferiori a 40 ore continuative.
⮚ La DEROGA alla sospensione prevede un periodo iniziale certo di almeno 40 ore continuative di sospensione e solo successivamente è prevista l'eventualità di rientri effettuati per periodi inferiori a 40 ore.
⮚ L'accordo di RIDUZIONE prevede riduzioni dell'orario di lavoro, chiaramente definite nelle modalità, a carattere orizzontale o verticale senza il raggiungimento di 40 ore continuative, per le quali viene in ogni caso garantita al lavoratore la copertura del minimale contributivo.
In caso di riscontro della non corretta applicazione delle procedure l'accordo viene rinviato alla Commissione di bacino.
- Rispetto dei termini di scadenza.
⮚ L'ACCORDO deve essere sottoscritto entro la data di inizio del periodo di sospensione, deve essere trasmesso al Comitato di Bacino entro 10 giorni dalla stipula, deve pervenire vistato all'EBER regionale entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione.
⮚ Il MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO, completo della relativa documentazione, deve essere inoltrato all'EBER entro il termine improrogabile del giorno 25 del mese successivo la conclusione del periodo di sospensione richiesto.
In caso di presentazione oltre il termine ultimo, le provvidenze vengono erogate entro i 60 giorni successivi all'anno nel quale ha avuto corso la sospensione.
⮚ Il TERMINE ANNUALE per la presentazione degli Accordi e dei Modelli per la richiesta del contributo relativi all'anno in corso è il 25 gennaio dell'anno successivo.
- L'accordo deve essere trasmesso al Bacino in originale e, una volta vistato, lo stesso originale sarà trasmesso all'EBER regionale, tramite la struttura di bacino.
- Il verbale di accordo deve essere compilato in ogni singola parte prevista e le modalità di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa concordate fra le parti firmatarie devono essere chiaramente definite.
- L’accordo deve essere sottoscritto dai lavoratori per i quali è prevista la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
- Il modello di richiesta del contributo deve essere compilato in ogni singola parte prevista. L'indicazione esatta e completa delle coordinate bancarie è condizione per dare corso all'erogazione delle provvidenze.
- Il periodo e i nominativi dei dipendenti riportati nella richiesta di contributo devono riferirsi unicamente all'accordo di pertinenza.
Se l'accordo prevede un periodo di sospensione superiore al mese si prevede che la richiesta di contributo sia inviata con riferimento ai singoli periodi di paga.
- E' necessario allegare alla richiesta di contributo tutta la documentazione prevista dai regolamenti.
La data di invio della documentazione mancante viene considerata come data di presentazione della richiesta, ad eccezione della copia di ricevuta di versamento a EBER, esclusivamente per le richieste riferite al mese di gennaio.
- La percentuale utilizzata per il calcolo del contributo deve coincidere con l'indicazione riportata in Autocertificazione dal lavoratore relativa alla domanda di disoccupazione.
E' responsabilità dell'impresa verificare la coerenza dei conteggi inviati con l'autocertificazione del lavoratore.
- L'Autocertificazione deve essere fornita in originale, compilata in ogni singola parte prevista e fare riferimento all'intero periodo a cui si riferisce la richiesta.
▪ L'intervento non è cumulabile con quelli di malattia, di infortunio, di maternità e di congedo matrimoniale.
▪ Le festività sono escluse dal contributo EBER.
▪ Per tutti i casi di lavoratori assunti con contratto part-time il limite massimo di richiesta annuale è definito nel 50% del massimale previsto per i lavoratori a tempo pieno.
▪ Ogni accordo deve essere sottoscritto per un periodo massimo di 16 settimane.
L’accordo va stipulato sulla base del periodo complessivo di sospensione prevista. Eventuali proroghe devono essere all'interno del periodo massimo di 16 settimane.
▪ E' necessario comunicare i casi in cui l'accordo non sia stato utilizzato e la data di conclusione della sospensione se precedente il termine stabilito in accordo.
▪ Le imprese che si iscrivono per la prima volta all'ente possono accedere ai contributi se in regola con i versamenti dell'anno a cui si riferisce la prestazione e, se tenute, a seguito della regolarizzazione dei versamenti relativi ai cinque anni precedenti.
▪ Possono accedere ai contributi le imprese in regola con il versamento dell'intera quota di loro spettanza. L'Ente si riserva di acquisire e verificare la documentazione dell'avvenuto versamento relativo almeno agli ultimi cinque anni.
Il mancato rispetto delle indicazioni suddette e qualsiasi incompletezza riscontrata nella pratica comporta il blocco dell'erogazione del contributo.
E' responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della completezza e correttezza della stessa.
L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione su qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.