Accordo di riservatezza
Accordo di riservatezza
Accordo di riservatezza
Il presente accordo di riservatezza (“Accordo”) è stipulato in data: tra
Siac Spa che agisce in proprio e per conto di tutte le società del Gruppo Siac, con sede in Pontirolo Nuovo (BG), xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx; e
con sede in
(nel prosieguo anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”).
Preambolo
Ciascuna Parte è disposta a rivelare all’altra Parte delle Informazioni Riservate al fine di iniziare una trattativa avente ad oggetto
(il “Progetto”), assicurandosi altresì che l’altra Parte mantenga confidenziali le Informazioni Riservate. Tanto premesso ed in considerazione delle intese raggiunte, le Parti concordano quanto segue.
1. Definizioni
Nell’interpretazione ed applicazione dell’Accordo varranno le seguenti definizioni:
1.1 “Informazioni Riservate”: ciascuna e tutte le informazioni riservate (in qualunque modo registrate, conservate o trasmesse) che sono state rivelate o comunque rese accessibili dalla Parte Rivelatrice alla Parte Ricevente – come sotto definite – o a una società facente parte del Gruppo della Parte Ricevente o a qualsiasi altro soggetto su indicazione o richiesta della Parte Ricevente, considerando tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. il fatto che si stanno svolgendo le Trattative e lo stato di tali Trattative;
b. l’esistenza e i contenuti del presente Accordo;
c. qualsiasi informazione che una persona, adoperando la normale diligenza, riterrebbe confidenziale, con particolare riferimento a:
I. tutte le informazioni relative al business, gli affari, la clientela, i fornitori, i business plan, il settore merceologico, il mercato di riferimento e lo stato economico e finanziario della Parte Rivelatrice o del Gruppo cui essa appartiene; e
II. know-how, informazioni di carattere tecnico, disegni, progetti e processi utilizzati per la realizzazione di beni, dati relativi a ricerca e sviluppo, diritti di proprietà intellettuale, informazioni sulla produzione, piani di marketing;
d. qualsiasi informazione avente rilevanza commerciale per la Parte Rivelatrice e che, se resa nota ad un soggetto suo concorrente, è suscettibile di causare danni significativi alla Parte Rivelatrice;
e. ciascuna e tutte le informazioni, analisi o studi che derivino dalle Informazioni Riservate, ad esclusione delle informazioni che:
I. siano già di pubblico dominio al momento della divulgazione alla Parte Ricevente;
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II. successivamente alla loro acquisizione dalla Parte Ricevente, diventino di pubblico dominio per causa non imputabile alla violazione della Parte Ricevente degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo;
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III. era conosciuta dalla Parte Ricevente su base non confidenziale prima della sua divulgazione da parte della Parte Rivelatrice e ne esista evidenza documentale;
IV. venga trasmessa alla Parte Ricevente da una fonte diversa dalla Parte Rivelatrice senza che questa violi alcun obbligo di riservatezza.
1.2“Parte Rivelatrice”: la Parte che rivela o rende comunque accessibili le Informazioni Riservate all’altra Parte o ad altro soggetto o società riconducibile al Gruppo cui quest’ultima appartiene.
1.3“Trattative”: la negoziazione e la discussione tra le Parti relativamente al Progetto.
1.4 “Gruppo”: l’insieme di società organizzate in forma di impresa collegate tra loro sul piano finanziario ed organizzativo in virtù di un rapporto di controllo da pare di una società capogruppo.
1.5“Parte Ricevente”: la Parte o altro soggetto o società riconducibile al Gruppo cui questa appartiene, cui la Parte Rivelatrice ha reso accessibili le Informazioni Riservate;
1.6 “Collaboratori”: i manager, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti di ciascuna Parte o di altro soggetto o società riconducibile al Gruppo cui questa appartiene.
2. Obbligo diriservatezza
2.1 La Parte Ricevente deve mantenere strettamente confidenziali le Informazioni Riservate.
2.2 La Parte Ricevente potrà divulgare le Informazioni Riservate ai Collaboratori che abbiano necessità di avere accesso a tali Informazioni Riservate al fine di cooperare per la realizzazione del Progetto, purché essi siano debitamente informati del carattere confidenziale delle Informazioni Riservate. La Parte Xxxxxxxxx sarà ritenuta responsabile per ogni violazione dell’Accordo da parte dei suoi Collaboratori, presenti e cessati.
2.3 La Parte Ricevente, anche per conto dei propri Collaboratori, si impegna a:
a. utilizzare le Informazioni Riservate ai soli fini della realizzazione del Progetto;
b. non rivelare le Informazioni Riservate a soggetti terzi se non nella misura e nei casi disciplinati dal presente Accordo;
c. non riprodurre, registrare o copiare le Informazioni Riservate oltre la misura strettamente necessaria allo sviluppo e alla realizzazione del Progetto (ogni eventuale copia, registrazione o riproduzione sarà considerata di proprietà della Parte Ricevente);
d. porre in essere e mantenere misure di sicurezza adeguate (valutando anche quelle suggerite dalla Parte Rivelatrice) per preservare le Informazioni Riservate da un accesso o un utilizzo non autorizzati;
e. garantire alle Informazioni Riservate divulgate dalla Parte Rivelatrice perlomeno lo stesso livello di confidenzialità e di attenzione utilizzato per le proprie informazioni Riservate;
f. non intraprendere, senza il consenso della Parte Rivelatrice, alcuna azione finalizzata a dare riconoscimento e tutela legale (es. registrazione di marchi o il deposito di domande di brevetto) a soluzioni, disegni, processi o prodotti concepiti in virtù dell’uso o della disponibilità delle Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Rivelatrice (“Proprietà Intellettuale Derivata”). La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a garantire alla Parte Rivelatrice e al Gruppo di cui quest’ultima fa parte un diritto – perpetuo, gratuito, non esclusivo e valido in tutto il mondo – di realizzare, far realizzare, offrire alla vendita, importare la Proprietà Intellettuale Derivata.
2.4 Le Informazioni Riservate resteranno in ogni caso proprietà della Parte Rivelatrice. La trasmissione di Informazioni Riservate non implica infatti la concessione di alcuna licenza o cessione di diritti relativa a scoperte, invenzioni, brevetti, segreti commerciali, informazioni proprietarie, copyright, nomi commerciali o marchi commerciali o loro applicazioni, o qualunque altra forma di proprietà intellettuale.
2.5 La Parte Rivelatrice non presta alcuna dichiarazione o garanzia, né espressa né implicita, circa l’accuratezza o la completezza delle informazioni.
2.6 La comunicazione di Informazioni Riservate non costituisce in nessun caso un impegno ad entrare in alcun rapporto di affari o di collaborazione con la Parte Ricevente.
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3. Obblighi di legge
Nel caso in cui, in adempimento di un obbligo di legge o dietro richiesta di una Pubblica Autorità (giudiziaria, fiscale, di polizia, e simili), si richieda alla Parte Ricevente di rivelare in tutto in parte delle Informazioni Riservate, la Parte Xxxxxxxxx informerà tempestivamente la Parte Rivelatrice in modo tale da permettere a quest’ultima di prendere le opportune iniziative. La Parte Ricevente si impegna a fornire all’Autorità competente solo quelle Informazioni Riservate che sia tenuta a rivelare.
4. Revoca delle Informazioni Riservate
Su richiesta della Parte Rivelatrice, la Parte Ricevente dovrà:
a. distruggere o restituire alla Parte Rivelatrice tutti i documenti recanti Informazioni Riservate di cui sia venuta in possesso, nonché eventuali note, memoranda, analisi o altri documenti, in originale ed in copia, che contengano o riflettano Informazioni Riservate fornite dalla Parte Rivelatrice;
b. cancellare le Informazioni Riservate da qualsiasi supporto informatico ed elettronico; e
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c. dare conferma scritta di xxxxxxxxxxxxx agli impegni sopra individuati, ferma restando la possibilità per la Parte Ricevente di conservare dei documenti contenenti Informazioni Riservate nella misura in cui questo dovesse essere richiesto dalla legge. Resta inteso che su tali documenti permane in capo alla Parte Ricevente l’obbligo di riservatezza.
5. Violazioni
La Parte Ricevente riconosce che un eventuale risarcimento economico non sarà un rimedio sufficiente per i casi di violazione, realizzata o minacciata, del presente Accordo e che pertanto la Parte Rivelatrice avrà un diritto generale di esecuzione in forma specifica e di ottenere provvedimenti ingiuntivi o altre misure equivalenti per limitare il danno legato a qualsiasi diffusione – anche solo ipotetica – di Informazioni Riservate. Tali misure non sostituiranno, ma saranno disponibili in aggiunta a tutti gli altri rimedi messi a disposizione dalla legge.
6. Durata
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e resterà valido ed efficace per 5 (Cinque) anni.
7. Miscellanea
7.1 La Parte Rivelatrice dichiara di avere titolo per rendere accessibili le Informazioni Riservate.
7.2 Il mancato e/o ritardato esercizio da parte di una Parte di qualsiasi diritto ad essa spettante in forza del presente Accordo non costituirà in alcun modo una rinuncia allo stesso. Le previsioni del presente Accordo resteranno valide anche nel caso si decidesse di interrompere le Trattative o si chiedesse la restituzione o la distruzione delle Informazioni Riservate già trasmesse.
7.3 Il presente Accordo contiene l’intera volontà delle Parti e sostituisce ogni eventuale accordo precedente riferito al medesimo oggetto.
7.4 Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate solo per iscritto e previo accordo di entrambe le Parti.
7.5 Il presente Accordo non potrà in nessun caso essere inteso come idoneo a realizzare tra le Parti un rapporto di dipendenza, agenzia o joint venture.
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7.6 Qualora una qualsiasi disposizione del presente Accordo venisse dichiarata illegale, non valida o non applicabile, la legalità, validità e applicabilità delle restanti disposizioni del presente Accordo non verranno meno e resteranno in vigore tra le Parti.
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7.7 Il presente Accordo è regolato e interpretato in conformità con le leggi della Repubblica Italiana. In caso di controversia o reclamo relativi all’applicazione, interpretazione o cessazione del presente Accordo che non fosse possibile risolvere bonariamente, questa verrà demandata per decisione comune delle Parti alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo, Italia.
Siac Spa
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