CONVENZIONE
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo in Entrata - 2. PROTOCOLLO - DG PROGRAMMAZIONE Prot. n.0002834/21 del 06/12/2021
CONVENZIONE
per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Turismo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A - INVITALIA in ordine alle attività di supporto tecnico- amministrativo per la fase di gestione delle istruttorie riferite ai bandi di cui alle misure di ristoro di- sposte a favore di operatori afferenti a diversi settori della filiera del turismo e di sistematizzazione dei dati riferiti alle procedure attivate nelle precedenti annualità per la concessione del credito di imposta alle strutture ricettive.
TRA
Il Ministero del Turismo – Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo (di seguito Direzione Generale), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 000, C.F. 96480590585, rappresentato dal Diret- tore Generale, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, il quale interviene nel presente atto per la sua espressa qualifica,
E
l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Invitalia (di seguito Agen- zia o Invitalia), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, C.F. 05678721001, per la quale interviene il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, amministratore delegato,
entrambi di seguito denominati le “Parti”,
PREMESSO CHE
con decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, come convertito con modificazione con legge 22 aprile 2021 n. 55, è stato istituito il Ministero del turismo;
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2021, n. 49419, è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio, n. 102, è stato emanato il Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indi- pendente di valutazione della performance, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 163 del 09.07.2021, con entrata in vigore del provvedimento dal 24.07.2021;
con decreto del Ministro del turismo 15 luglio 2021, prot.1206, si è proceduto alla Individuazione e attri- buzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell’arti- colo 19, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021;
la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione – anno 2021, a firma del Ministro del turismo Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, è stata registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 27.10.2021, al n. 667, e dalla Corte dei Conti in data 04.11.2021, al n. 983;
con DPCM del 28.05.2021, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5-bis del D. lgs. 165/2001, ammesso alla registrazione, con osservazioni, dalla Corte dei Conti il 16.08.2021 al n. 234, è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo al Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx;
il D.Lgs. del 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia na- zionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”, di seguito anche “Invitalia”, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere
iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare si- stemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in ma- teria di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
in particolare l’articolo 2, comma 5, del citato D.Lgs. prevede che i rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali interessati alla realizzazione di nuovi e specifici programmi, anche con l’apporto di propri fondi, e Invitalia sono disciplinati con apposite convenzioni e che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato- Re- gioni - Autonomie locali;
la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del citato D.Lgs., ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia;
a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge finanziaria 2007)”, ed in particolare, delle dispo- sizioni di cui all’articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indi- xxxxx da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività da essa svolta. In particolare, l’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall’art. 1, comma 463, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Eco- nomico. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;
il 27 marzo 2007 il MISE ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l’Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall’articolo 1, commi 460 e 461 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finan-
ziaria 2007);
la stessa direttiva del 27 marzo 2007 indica l’Agenzia quale “Ente strumentale dell’Amministrazione cen- trale” (punto 2.1.1) volto, tra l’altro, a perseguire la priorità di “sviluppare l’innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali” (punto 2.1.2);
l’art. 19 comma 5 della L. 3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, del D.L. primo luglio 2009, n. 78, recante tra l’altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Am- ministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
l’articolo 55 - bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, prevede che “Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con parti- colare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all’articolo 90 di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l’Agenzia di cui al D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii..”;
l’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla L. 6 novembre 2012,
n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla ces- sazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati desti- natari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
con X.Xxx. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, è stata disposta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pub- blici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
l’articolo 5 del citato Xxxxxx stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un’amministrazione pubblica;
l’art. 38, comma 1, del Codice iscrive di diritto Invitalia nell’elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018 ha disposto l'iscrizione, tra gli altri, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della nor- mativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiunta- mente con le altre Amministrazioni dello Stato;
le funzioni in materia del turismo sono state trasferite con decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, convertito, con modifiche, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (iscritto nell’elenco di cui alla citata delibera ANAC 484/2018) al Ministero del turismo, Amministrazione centrale di recente istituzione;
con nota prot. SG/601 dell’08 ottobre 2021 il Ministero del turismo ha attivato le procedure per aggiornare l’iscrizione di cui alla delibera ANAC n. 484/2018, interessando formalmente il Ministero dello sviluppo economico, e che la domanda di variazione dell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l’inclusione del Ministero del turismo è stata perfezionata;
l’art. 192, comma 1, penultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che “la do- manda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale”;
l’importo del servizio è comunque entro la soglia di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come aggior- nata ai sensi della legge 108/2021;
Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata a realizzare una quota superiore all’80% del pro- prio fatturato svolgendo compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato;
la Divisione VII - Vigilanza su Enti e Società partecipate (DGVESCGC) con nota prot. U.0037635 del 3 dicembre 2020 ha comunicato l’esito positivo della verifica a Invitalia e con nota prot. U.0037930 del 7 dicembre 2020 e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO CHE
- i primi due obiettivi della Missione n. 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 30 aprile 2021, nel rispetto degli obiettivi individuati dal Digital Compass 2030, sono la digitalizzazione della PA attraverso riforme strutturali e interventi tecnologici e la semplificazione dei procedimenti;
- l’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, che ha attuato la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 del 26 agosto 2010 concernente un’agenda digitale europea che ha dettato disposizioni urgenti per l’agenda digitale italiana al fine di realizzare la modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attra- verso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l’offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all’utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi;
- il decreto legge n. 162 del 2019, recante proroga di termini e altre disposizioni, sono state previste diverse misure volte a promuovere e valorizzare l'informatizzazione della pubblica amministrazione;
- i decreti legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni in L. 120/2020 e n. 77/2021 convertito in legge
L. 108/2021 recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- rientra nella missione istituzionale della Direzione Generale assicurare l’attuazione degli interventi finan- ziati con il sostegno sia di fondi nazionali, che con programmi cofinanziati dall’Unione europea a favore del settore turistico, fieristico e congressuale;
- la varietà di competenze della Direzione Generale richiede, altresì, un’importante attività di uniformazione e di controllo gestionale delle procedure amministrative adottate, elemento determinante per la qualità dei servizi erogati verso il cittadino e nei riguardi di tutta l’utenza a vario titolo interessata ai servizi resi dalla Direzione Generale;
- la semplificazione dei processi, la dematerializzazione della documentazione, l’informatizzazione dei ser- vizi resi consentirebbe risparmi diretti di materia prima e di spazi, attiverebbe risparmi indiretti, quantifica- bili in termini di tempo, efficacia ed efficienza della macchina amministrativa, nonché sull’efficacia e tem- pestività dell’erogazione delle prestazioni e sull’impatto delle misure gestite sul sistema economico;
- la realizzazione di un programma che ricorra all’uso delle tecnologie digitali nella gestione delle procedure istruttorie favorisce il potenziamento delle capacità tecniche della Direzione Generale e il dialogo con il sistema imprenditoriale per l’erogazione delle prestazioni, incrementandone la tempestività nell’attuazione;
- l’intervento proposto si inquadra nell’ambito di quanto prescritto dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale art. 42, art.43, art.44 e art. 44 bis in tema di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti delle strutture amministrative pubbliche ed è compatibile con le disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, c.d. spending review, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese e di affida- menti diretti alle società in house;
- che l’Agenzia ha disponibilità di modelli e soluzioni di gestione documentale informatizzate, personalizza- bili alle specifiche esigenze della Direzione Generale;
- che l’intervento di semplificazione amministrativa, dematerializzazione e digitalizzazione oggetto della presente Convenzione ha i requisiti di urgenza determinata dalla necessità non procrastinabile di erogare quanto prima le agevolazioni spettanti alle imprese e fornire servizi digitali adeguati alle esigenze imposte dalle nuove tecnologie;
CONSIDERATO CHE
- che Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- – la nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello svi- luppo economico - Segretariato generale l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- – il riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021 con cui il Ministero dello sviluppo economico - Segretariato generale, tramite propria nota prot. n. 3576 del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018-2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Am- ministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
- – che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo svi- luppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", pubblicato in G.U. n. 218 del 20 settembre 2018, ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferi- mento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- – che secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata in G.U.
n. 179 del 3 agosto 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto di- sposto dall'articolo 1, comma 3, lett. q), Il Ministero del Turismo – Direzione Generale della programma- zione e delle politiche per il turismo (di seguito Direzione Generale si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del MiSE un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del moni- toraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- – l'articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di Invitalia ad operare nel per- seguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, im- parzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- – l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione;
- – l'articolo 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo
da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente";
- – l'articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pa- gati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
- l'articolo 1, comma 3, lett. m) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce, relativamente al conte- nuto minimo delle convenzioni con Invitalia, all’art. 1, comma 3, lett. o), la previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 1, comma 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190;
- con la nota protocollo 0000113/21 del 20/10/2021 il Ministero del turismo-Segretariato Generale, nelle more della registrazione della Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione – anno 2021, ha invitato l’Agenzia a presentare una proposta progettuale consistente in un piano delle attività di supporto tecnico-amministrativo per la fase di gestione delle istruttorie riferite ai bandi di cui alle misure di ristoro disposte a favore di operatori afferenti a diversi settori della filiera del turismo e di sistematizzazione dei dati riferiti alle procedure attivate nelle precedenti annualità per la concessione del credito di imposta alle strutture ricettive, contenente le indicazioni di costi e tempi;
- con nota. prot. 0276197 dell’08 novembre 2021 l’Agenzia ha trasmesso l’Offerta tecnico-economica per i servizi di supporto alla Direzione Generale, comprensiva del piano delle attività di assistenza tecnica com- pleto degli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell’offerta, confermata, da ul- timo, con nota prot. 0293167 del 24 novembre 2021;
- con nota prot. 0002501 del 1.1.2021, la Direzione Generale, verificati i parametri di valutazione forniti per la congruità economica dell’offerta di Invitalia, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, in considerazione dell’effettivo risparmio di spesa e della indubbia qualità del servizio, vista la significativa esperienza maturata dall’Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione, ha proceduto alla accettazione dell’offerta e alla anticipazione dell’esecuzione della prestazione, in ragione dell’urgenza determinata dalla necessità non procrastinabile di erogare quanto prima le agevolazioni spettanti alle imprese e fornire servizi digitali adeguati alle esigenze imposte dalle nuove tecnologie;
- la Direzione Generale, per quanto espresso nei precedenti punti e meglio descritto nell’Allegato A) alla presente convenzione intende finanziare l’attività impegnando € 80.067,60 (euro ottantamilasessanta- sette/60) esclusa IVA, per un totale lordo di € 97.682,47 (euro novantasettemilaseicentoottantadue/47), a valere sul capitolo 4160, pg 1, del CDR 4 – Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo, EF 2021-2022;
RITENUTO
- che l’affidamento all’Agenzia consente, in virtù dell’esperienza maturata in progetti analoghi e della dispo- nibilità di soluzioni già collaudate in tale ambito, di prefigurare per la Direzione Generale significative economie di scala e soprattutto di tempi di realizzazione compatibili con le esigenze sopra espresse dell’Amministrazione, nonché di semplificare le complesse problematiche di riservatezza connesse al trat- tamento dei dati ricompresi in tale documentazione;
TUTTO QUANTO PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Valore delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati e tutti gli atti e documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
(Oggetto della Convenzione)
1. Con la presente Convenzione, la Direzione Generale affida ad Invitalia, che accetta, lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-amministrativo per la fase di gestione delle istruttorie riferite ai bandi di cui alle misure di ristoro disposte a favore di operatori afferenti a diversi settori della filiera del turismo e di siste- matizzazione dei dati riferiti alle procedure attivate nelle precedenti annualità per la concessione del credito di imposta alle strutture ricettive.
2. La modalità di attuazione e la valorizzazione delle attività di cui al primo comma sono descritte nell’alle- gato A) Offerta tecnico-economica, della presente convenzione.
Art. 3 (Esecuzione delle attività)
1. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l’Agenzia si avvale del proprio perso- nale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest’ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità.
2. Invitalia provvederà ad espletare le attività di progetto presso la sede della Direzione Generale, ovvero presso le proprie sedi.
3. Invitalia si impegna, al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui all’allegato A):
a. a realizzare le attività oggetto della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa;
b. ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
c. affinché il proprio personale, che a qualsiasi titolo collabori con la Direzione Generale, si attenga scrupolosamente al rispetto delle direttive vigenti in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Re- golamento (UE) 2016/679, per le tutte finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione.
4. La Direzione Generale si impegna a mettere a disposizione dell’Agenzia tempestivamente tutte le informa- zioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione delle attività
Art. 4
(Decorrenza, durata ed efficacia della convenzione)
1. La Convenzione decorre a partire dalla data di sottoscrizione ed ha termine alla data del 31marzo 2022, con rispetto dei termini di realizzazione intermedi comunicati dalla Direzione Generale per assicurare il perse- guimento degli obiettivi di cui alle ragioni di urgenza indicate in premessa.
2. L’efficacia della Convenzione è subordinata alla validazione da parte degli Organi di controllo contabile del decreto di approvazione e impegno della spesa.
3. Per esigenze che si dovessero manifestare in ordine allo svolgimento e all’articolazione delle attività della presente convenzione, le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche, rinnovi, rimodulazioni e/o integrazioni, purché questi non comportino oneri aggiuntivi e fermo restando l’ammontare complessivo stabilito all’art. 5 della presente Convenzione. Diversamente, le Parti dovranno procedere alla formale sti- pula di un atto aggiuntivo.
Art. 5 (Risorse finanziarie)
1. Per l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 2, ad Invitalia è riconosciuto un corrispettivo, per l’intero periodo della durata della convenzione, e comunque fino al termine delle attività previste in allegato A) Offerta tecnico- economica, per un importo massimo di € 80.067,60 (euro ottantamilasessantasette/60) esclusa IVA, per un totale lordo di € 97.682,47 (euro novantasettemilaseicentoottantadue/47). L’IVA verrà versata direttamente all’Erario dello Stato come indicato al successivo art. 6.
2. Il corrispettivo è riconosciuto al buon esito delle attività previste nell’allegato piano delle attività. di cui al precedente art. 2 e in ragione delle attività effettivamente prestate.
3. Tale importo complessivo copre ogni onere che Invitalia sopporti per l’adempimento delle attività, libe- rando la Direzione Generale da ogni eventuale altra richiesta.
Art. 6 (Modalità di pagamento)
1. I pagamenti spettanti ad Invitalia di cui all’art. 5 comma 2 avverranno, a seguito di positiva valutazione da parte della Direzione Generale dei deliverables previsti nel piano delle attività di cui all’Allegato A) alla presente Convenzione.
2. La Direzione Generale procederà alla valutazione dei deliverables entro 30 giorni dall’invio della relativa documentazione da parte di Invitalia.
3. All’approvazione di ciascun deliverable di cui all’Allegato A) Offerta tecnico-economica, la Direzione Generale corrisponderà ad Invitalia l’importo del deliverable dietro emissione di fattura.
4. Il corrispettivo è da intendersi a remunerazione delle prestazioni eseguite per la produzione di quanto pre- visto dall’allegato A).
5. La documentazione di progetto sarà conservata presso Invitalia per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche da parte della Direzione Generale e degli Orga- nismi preposti al controllo.
6. Gli importi relativi alle attività approvate saranno erogati dalla Direzione Generale, nel rispetto dei termini di chiusura del bilancio per poter effettuare pagamenti, entro 30 gg. (naturali e consecutivi) dalla ricezione della fattura da parte dell’Agenzia, mediante accreditamento bancario sul conto corrente dedicato indicato nel comma che segue. Il ritardato pagamento determinato dalla indisponibilità della predetta provvista fi- nanziaria, qualora non imputabile alla Direzione Generale, non comporta la maturazione di interessi ed alcuna penale.
7. L’erogazione dei pagamenti in favore di Invitalia avverrà con accredito sul conto corrente bancario indivi- duato dalla coordinata IBAN: XX00X0000000000000000000000 XXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX XX. 1, salvo eventuali variazioni, da comunicare formalmente e tempestivamente.
8. In applicazione del regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment), l’IVA relativa all’operazione verrà versata direttamente all’Erario dello Stato ai sensi della art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23 di- cembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
Art. 7
(Referenti della convenzione)
1. Il referente per la Direzione Generale l’arch. Xxx Xxxxxxxxxx.
2. Il referente per l’Agenzia è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx.
4. Eventuali successive sostituzioni dei referenti saranno tempestivamente comunicate all’altra Parte, senza comportare la modifica della presente Convenzione.
Art. 8
(Tutela dei dati personali)
1. L’Agenzia e la Direzione Generale si impegnano reciprocamente a osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”), del decreto legislativo n. 196/2003 s.m.i. (“Codice Privacy”), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. Invitalia e la Direzione Generale si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trat- tamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR.
2. Le Parti convengono che ognuno di loro nei confronti dell’altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per le attività relative alla gestione del rapporto contrattuale.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, l’informativa generale sul trattamento dei dati personali adottata da Invitalia è pubblicata al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx, mentre quella adottata dalla Direzione Generale è pubblicata al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/.
4. La Direzione Generale, per le attività delegate a Invitalia con la presente Convenzione, in qualità di Titolare del trattamento, individua l’Agenzia quale “responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR secondo le condizioni, l’atto di nomina e le istruzioni riportate nell’Allegato B, parte integrante della pre- sente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte dell’Agenzia equivale ad accet- tazione della nomina.
Art. 9 (Riservatezza)
1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall’Agenzia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l’Agenzia si obbliga ad adot- tare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
2. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente Convenzione potrà essere effettuata solo con l’accordo di entrambe le Parti.
3. L’Agenzia ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’ese- cuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo di cui sopra sussiste, altresì, rela- tivamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.
Art. 10 (Verifiche)
1. La Direzione Generale verifica il regolare svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e l’andamento dei relativi costi sostenuti con relazioni di stato di avanzamento lavori (SAL) bimestrali, che Invitalia presenterà anche al fine di monitorare e di valutare l’eventuale necessità di apportare modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie.
Art. 11
(Assenza di conferimento di incarichi
o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero del turismo)
1. In conformità alle disposizioni previste all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inte- grato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Agenzia dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, ad ex dipendenti del Mini- stero del turismo, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati desti- natari dell’attività svolta nell’ambito del suddetto rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art. 12 (Definizione delle controversie)
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo ten- tativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal fine l’Agenzia, xxxxxxx abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Ministero del turismo che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall’avvenuta notifica, decorsi i quali l’Agenzia potrà per la tutela dei propri diritti adire il giudice competente.
3. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.
Art. 13 (Comunicazioni e notifiche)
1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l’espletamento delle attività oggetto della presente Con- venzione, deve essere inviata all’indirizzo dei referenti di cui all’articolo 7 della presente Convenzione ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo raccomandata A/R inviata presso i rispet- tivi indirizzi della sede legale ovvero per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
• Direzione Generale: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
• Invitalia: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
3. E’ onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all’altra qualunque variazione dei recapiti prece- dentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabi- lità per l’eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.
Art. 14
(Diritto di recesso e risoluzione)
1. Le Parti potranno recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, qualora nel corso della realizzazione delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per le stesse, la realizzazione dell’incarico conferito. In tali ipotesi potranno essere riconosciute all’Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicon- tate, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla data, risultino da impegni definitiva- mente vincolanti e non eludibili. Al recesso dovrà comunque corrispondere l’avvenuta ultimazione di una parte di attività in sé conclusa e funzionale.
Alla Direzione Generale sarà riconosciuto l’eventuale danno emergente causato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione da parte di Invitalia.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la Convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto dell’Agenzia a veder riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti dagli impegni giuridica- mente vincolanti assunti.
Articolo 15
(Obblighi di pubblicazione e trasparenza)
1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i con- tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 00 x 000, xxxxx 0, xxx xx-
xxxxx legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 16
(Xxxxxx e disposizioni finali)
1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti e dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B), articolo 16, e verrà registrata solo in caso d’uso a spese a carico della Parte richiedente.
3. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n.241.
Allegati:
A) Offerta tecnico-economica;
B) Nomina Responsabile del trattamento dati personali.
Per il Ministero del turismo Direzione Generale
della programmazione e delle politiche per il turismo Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Per l’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXXXXX XXXXXX C = IT
MINISTERO DEL TURISMO
Offerta tecnico – economica per i servizi di “supporto tecnico-amministrativo per la fase di gestione delle istruttorie riferite ai
bandi di cui alle misure di ristoro disposte a favore operatori afferenti a diversi settori della
filiera del turismo e di sistematizzazione dei dati riferiti alle procedure attivate nelle precedenti annualità per la concessione del credito di imposta alle strutture ricettive”
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa S.p.A. (INVITALIA)
Sommario
1. Premessa Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Servizi oggetto dell’offerta 4
3. Costi 6
4. Gruppo di lavoro Invitalia 7
5. Elementi utili per la valutazione di congruità dei costi 8
1. Premessa
Il Ministero del Turismo, in attuazione dei decreti del Ministro del turismo 24 giugno 2021, prot. 1004, 11 agosto 2021, prot. 224, 24 agosto 2021, prot. 000, x xxx xxxxxxx Interministeriale 26 agosto 2021, sta completando la pubblicazione degli Avvisi che regolamentano le modalità di accesso ai ristori dispo- sti da specifiche previsioni governative a favore di settori afferenti alla filiera del turismo.
Al fine di assicurare il rispetto dei termini temporali particolarmente stringenti posti dalla normativa, an- che in ragione delle negoziazioni intercorse con la Commissione europea, considerato il numero delle potenziali istanze -pari a diverse migliaia-, il Ministero ha necessità di avvalere di un servizio per la gestione automatizzata delle istruttorie riferite ai singoli bandi.
Lo stesso Ministero ha inoltre necessità di pervenire ad una sistematizzazione dei dati riferiti alle pro- cedure attivate nelle precedenti annualità (2018-2019), al fine di poter disporre di una situazione attua- lizzata e corretta in materia di crediti di imposta riconosciuti alle strutture ricettive, in particolare in rela- zione alle registrazioni nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
In considerazione di tali fabbisogni, vista l’esperienza maturata dall’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia presso le Amministrazioni centrali, anche nel settore del turismo, oltre alla comprovata capacità di gestire procedure massive di controllo attraverso sistemi di interoperabilità con le banche dati di Enti e Istituzioni ivi compreso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, si propone un offerta per assicurare il servizio come di seguito dettagliato.
2. Servizi oggetto dell’offerta
I servizi richiesti rientrano nei seguenti ambiti:
1) Supporto tecnico-amministrativo per la fase di gestione delle istruttorie riferite a 8 settori di attività nell’ambito della filiera del turismo, attraverso la predisposizione di un data-set per ciascuna misura di ristoro, in cui riportare l’esito dei controlli preliminari previsti dalla normativa vigente per la concessione e l’erogazione dei contributi, oltre alla creazione di un fascicolo informatizzato per singolo beneficiario. Sono previste le seguenti attività (da modulare in ragione dell’importo del singolo contributo):
• fase propedeutica all’assegnazione dei contributi:
creazione del CUP e registrazione nel RNA;
• fase propedeutica al pagamento dei contributi estrazione certificati di regolarità contributiva:
verifica di non inadempienza ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73; acquisizione antimafia;
• fase di sintesi:
generazione di un report con le verifiche effettuate e messa a disposizione dei fascicoli.
2) supporto tecnico-amministrativo per la sistematizzazione su RNA dei dati riferiti alle procedure atti- vate nelle precedenti annualità 2018 e 2019 per la concessione del credito di imposta alle strutture ricettive, con particolare riguardo agli adempimenti introdotti dal decreto del Ministro per lo sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
In particolare, per rispondere alle richieste si prevede di procedere, relativamente alla gestione delle istruttorie riferite a 8 settori, alle seguenti attività e verifiche:
1. Registrazione aiuto su RNA (COR + CUP) e verifica massimali e verifica Deggendorf;
2. Conferma COR;
3. Verifica Regolarità Contributiva (DURC);
4. Verifica Inadempienze (Equitalia).
Le attività saranno avviate non appena consegnati i tracciati record nel formato di seguito specificato nel rispetto delle seguenti condizioni abilitanti e vincoli temporali:
1. Registrazione aiuto su RNA (COR + CUP) e verifica massimali e Deggendorf:
✓ Elenco dei CAR e ID_BANDO per la generazione dei modelli di XML specifici per cia- scuno CAR e Bando;
✓ Autorizzazione all’utilizzo di utenza applicativa RNA;
✓ Delega Utenza CUP da utilizzare;
✓ Disponibilità dei file xml predisposti da Invitalia secondo le specifiche RNA.
Le attività di registrazione e di verifica saranno avviate entro 5 gg dalla consegna delle informazioni e dei file xml indicati. È possibile effettuare circa 2.000 registrazioni al giorno.
2. Conferma COR:
✓ Disponibilità entro 5 gg lavorativi dalla scadenza dei COR degli estremi degli atti di conces- sione secondo un formato concordato.
3. Verifica regolarità contributiva (DURC):
✓ Disponibilità di utenza applicativa DURC e degli elenchi dei soggetti per i quali procedere alla verifica secondo un formato concordato – È possibile con un’utenza dedicata inviare circa 500 richieste al giorno. Se non disponibile utenza DURC del Ministero si utilizzerà quella Invitalia. Pertanto, occorreranno almeno 20 giorni lavorativi per avere tutti i DURC per soggetti che già si trovino in regolarità contributiva certificata. Per i soggetti per cui la rego- larità va accertata l’attesa per il DURC è in media di 20 gg.
4. Verifica inadempienze (Equitalia) solo per importi superiori a 5000 €:
✓ Disponibilità di utenza Equitalia con funzionalità massiva, se non disponibile da parte del Ministero si userà quella Invitalia – È possibile con un’utenza dedicata inviare circa 1000 richieste al giorno.
✓ Disponibilità dei tracciati txt secondo il formato previsto dal servizio contenente l’elenco dei soggetti per i quali procedere alla verifica con l’informazione aggiuntiva del referente (per- sona fisica).
3. Costi
Per lo svolgimento delle attività sopra elencate saranno rendicontate a consumo di operazioni la prima e a corpo la seconda come di seguito.
1) Supporto tecnico-amministrativo per la fase di gestione delle istruttorie, stimate in poco meno di 10.000.
Costo massimo di 50.000 euro IVA esclusa, calcolato al costo unitario di 5 euro per blocco di controlli amministrativi per beneficiario, con rendicontazione al termine della fase di controllo.
2) Supporto tecnico-amministrativo per la sistematizzazione dei dati su RNA.
A forfait, costo di 30.000 euro IVA esclusa, con rendicontazione al termine delle attività.
Tabella 1 – Costi dei servizi
SERVIZIO | Costi |
Controllo delle istruttorie | € 50.000 |
Sistematizzazione dati tax credit RNA | € 30.000 |
TOTALE | € 80.000 |
IVA 22% | € 17.600 |
TOTALE IVA INCLUSA | € 97.600 |
Per la valutazione dei costi si è proceduto a stimare le giornate uomo equivalenti, in modo da poter avere i riferimenti utili per la congruità dei costi.
Al termine di ciascuna fase sarà prodotto rapporto delle attività svolte e, previa autorizzazione, sarà emessa la relativa fattura.
4. Gruppo di lavoro Invitalia
La realizzazione de servizi prevede il ricorso a risorse con adeguate e diversificate professionalità in grado di rendere immediatamente operativa la macchina tecnico amministrativa rispondente ai fabbiso- gni del Ministero.
Le figure professionali coinvolte devono garantire la messa a punto ed esecuzione dei controlli ammi- nistrativi necessari per consentire al Ministero di procedere alle concessioni ed erogazioni ai beneficiari nonché la sistemazione dei dati del tax credit, nel rispetto della normativa nazionale e comunitari in materia di aiuti di stato ed agevolazioni alle imprese.
Invitalia assicura l’apporto delle competenze necessarie per la realizzazione delle attività e si avvale di personale interno e di eventuali competenze specialistiche tramite incarichi ad esperti (Partita Iva e Collaborazioni) in conformità alla normativa vigente e alle procedure interne di Invitalia.
Le figure professionali che formano il gruppo di lavoro sono riportate nella tabella successiva dove si rappresenta la composizione del gruppo di lavoro.
Tabella 2 - Descrizione figure professionali
Profilo Invitalia | Profili di mercato | Declaratoria professionale | Esperienza Lavorativa |
Dirigente | Coordinatore strate- gico/senior mana- ger/capo progetto | Il Dirigente svolge funzioni aziendali di elevato grado di professionalità con ampia autonomia di iniziativa. Partecipa e collabora, con la responsabilità inerente il proprio ruolo, all’attività diretta a conseguire l’interesse dell’impresa. | oltre 20 anni |
Quadro (media ponderata) | Coordinatore strate- gico/senior mana- ger/capo progetto | Il Quadro opera con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell’ambito delle responsa- bilità assegnate. È in possesso di elevate capacità gestionali e gli è affidata la responsabilità di un’Unità Organizzativa ovvero, in quanto riferimento di un gruppo di lavoro, di coordinamento professionale di risorse. Assicura la gestione in autonomia dei progetti e/o pro- cessi/attività assegnati, fornisce supporto di competenze al Dirigente/Responsabile Unità organizzativa nella condu- zione di attività complesse. | oltre 20 anni |
II Livello | Coordinatore opera- tivo/manager | Il II Livello svolge funzioni ad elevato contenuto professio- nale ed è caratterizzato da comprovata esperienza in ambiti di specializzazione definiti. Opera, nei limiti delle indica- zioni ricevute del Responsabile, con autonomia, responsabi- lità e facoltà di iniziativa, assicurando il presidio delle atti- vità assegnate | almeno 10 anni |
III Livello | Consulente senior /spe- cialista/ esperto | Il III Livello è in possesso di specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Opera con autonomia di merito secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile. | almeno 6 anni |
IV livello | Consulente junior | Il IV Livello è in possesso di conoscenze e capacità tecniche adeguate a consentire una limitata autonomia operativa se- condo le istruzioni ricevute dal Responsabile. Persegue obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti. | fino a 5 anni |
5. Elementi utili per la valutazione di congruità dei costi
Si forniscono di seguito gli elementi utili al Committente per una valutazione di congruità dell’offerta, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa in tema di affidamenti c.d. in house (art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016). In particolare, con riferimento ai costi diretti del personale vengono forniti gli elementi di riconducibilità delle risorse professionali di Invitalia ai profili utilizzati nella prassi di mercato per servizi analoghi di assistenza tecnica con particolare riferimento alla gara CONSIP per l’erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Pro- grammi Operativi 2014- 2020. A tal fine, la successiva Tabella 3 consente di comparare i profili profes- sionali Invitalia oggetto della presente proposta – declinati come previsto dal CCNL Invitalia 2017 vi- gente - con quelli previsti dalla citata gara CONSIP che svolgono analoghe funzioni/attività, valorizzando i rispettivi costi giornalieri applicati per livello di inquadramento. Al riguardo, si precisa che i costi medi giornalieri Invitalia indicati in Tabella sono comprensivi delle spese generali (+25% dei costi diretti am- missibili) e le tariffe giornaliere CONSIP - applicate per la valorizzazione delle corrispondenti figure professionali - sono relative all’aggiudicazione del X Lotto1.
Tabella 3 - Livelli di inquadramento e declaratorie professionali Confronto tra CCNL Invitalia e Tariffe Consip X lotto22
Declaratoria profili professio- nali (CCNL INVITALIA 2017) | Costo medio gior- naliero con spese generali al 25% | Profilo Consip | Tariffa giornaliera Consip (X° Lotto) |
Responsabile strategico | € 1.160,10 | n.a. | n.a. |
Responsabile di unità organizza- tiva, Professional Master, Spe- cialista | € 565,20 | Capo Progetto /Coor- dinatore strategico | € 605,00 |
Professional senior, Esperto | € 418,50 | Manager /Coordina- tore operativo | € 470,00 |
Analista, Tecnico | € 342,00 | Consulente Senior | € 368,00 |
Analista di supporto | € 269,10 | Consulente Junior | € 252,00 |
1 L’appalto CONSIP è suddiviso in 10 Lotti, ciascuno relativo a diversi Programmi Operativi Regionali e Nazionali e alle rispettive Autorità di Gestione e Certificazione; a seguito di un’attenta analisi delle condizioni previste dai sud- detti Lotti, al fine di comparare i costi medi dei profili Invitalia con i costi riscontrabili sul mercato per profili analoghi, sono state prese in considerazione le tariffe di aggiudicazione del X Lotto, dal momento che questo risulta l’unico Lotto della gara CONSIP che ha interessato - tra gli altri soggetti - direttamente il Ministero dello sviluppo econo- mico, quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 (PON I&C) che viene attuato mediante interventi agevolativi assimilabili a quello oggetto della presente nota per proce- dure attuative analoghe.
2 In considerazione delle specifiche attività previste nel presente Piano e al fine di garantire adeguati livelli di re- sponsabilità nei confronti del Committente e di soggetti esterni, sono stati evidenziati anche i costi relativi al profilo dirigenziale Invitalia. Tale profilo non risulta comparabile ai profili di mercato, tuttavia il suo limitato impiego nell’am- bito dei gruppi di lavoro (che non eccede l’1% del totale delle giornate/uomo previste nel Piano) è compensato dalle economie registrate per gli altri livelli professionali Invitalia, assicurando, comunque, la congruità della commessa a valore totale.
La Tabella che segue riporta il confronto tra l’utilizzo di risorse umane Invitalia da impegnare nelle attività con evidenza del costo complessivo stimato per ciascun livello professionale e il costo totale alle tariffe Invitalia e alle tariffe Consip. Anche ipotizzando una tariffa Consip per Responsabile strategico pari a quella del Capo progetto Consip (equivalente al Responsabile di unità organizzativa Invitalia), l’importo totale rimane inferiore al costo totale Consip.
Tabella 4 – Confronto costi personale Invitalia con gara Consip
Livello professionale Invitalia | Costo medio con spese generali al 25% | N. giornate uomo | Totale costo Invitalia (al netto IVA) | Totale costo giornaliera Consip (X° Lotto) |
Dirigente | € 1.160,10 | 2 | € 2.320,20 | € 1.210,00 |
Quadro | € 565,20 | 16 | € 9.043,20 | € 9.680,00 |
II livello | € 418,50 | 32 | € 13.392,00 | € 15.040,00 |
III livello | € 342,00 | 50 | € 17.100,00 | € 18.400,00 |
IV livello | € 269,10 | 142 | € 38.212,20 | € 35.784,00 |
Totale | 242 | € 80.067,60 | € 80.114,00 |
Programmi Operativi Il Responsabile Xxxxxxxx Xxxxxxx
PO: DD; FP.
Documento sottoscritto con firma digitale da Xxxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Allegato B
NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
in applicazione dell’art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016
Il Ministero del Turismo – Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo (di seguito Direzione Generale), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 000, C.F. 96480590585, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, il quale interviene nel presente atto per la sua espressa qualifica, in qualità di Titolare del trattamento:
• considerata l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’unione europea il 04 maggio 2016;
• preso atto che l’art. 4, n. 8 del GDPR definisce il “Responsabile del trattamento” come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
• considerato che il D. Lgs. 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell’ambito della responsabilità amministrativa dell’ente a norma del D. Lgs. 231/ 2001;
• tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile del trattamento è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
• rilevato che i compiti affidati al Responsabile del trattamento sono specificati all’articolo 2 della Convenzione di cui il presente atto costituisce allegato, e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni;
• considerato che l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito Agenzia e/o Invitalia) è una società in house dello Stato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i., e che con direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Invitalia è stata indicata “quale Ente strumentale dell’Amministrazione Centrale”;
• considerato che i sistemi informativi di Invitalia operano secondo gli standard di riferimento ISO/IEC 27001 attestanti il pieno rispetto delle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell’interessato;
• visti i modelli organizzativi adottati da Invitalia in conformità alle Norme in materia di protezione dei dati personali;
Tutto ciò premesso, il Titolare
NOMINA
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia (di
seguito Agenzia e/o Invitalia) Responsabile del trattamento dei dati nell’ambito delle attività di supporto tecnico-amministrativo per la fase di gestione delle istruttorie riferite ai bandi di cui alle misure di ristoro disposte a favore di operatori afferenti a diversi settori della filiera del turismo e di sistematizzazione dei dati riferiti alle procedure attivate nelle precedenti annualità per la concessione del credito di imposta alle strutture ricettive.
L’Agenzia è incaricata di svolgere l’attività suddetta con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate, che accetta.
In qualità di Responsabile del trattamento dei dati egli è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.
Il Responsabile del trattamento si impegna ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione.
Le parti, come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
1. Finalità e modalità del trattamento
Ai sensi del considerando n. 81 e dell’art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile del trattamento, in questo atto designato, deve essere effettuato per conto del Titolare del trattamento che è l’unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile del trattamento.
In virtù di ciò il Responsabile del trattamento garantisce che i sistemi informativi di Invitalia operano secondo gli standard di riferimento ISO/IEC 27001 attestanti il pieno rispetto delle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell’interessato.
2. Tipo di dati personali e categorie di interessati
Per l’esecuzione dell’attività sopra descritta, il Responsabile del trattamento tratta, per conto del Titolare, dati personali comuni nonché dati giudiziari ad essi connessi. Le categorie di interessati risultano essere i soggetti assegnatari dei contributi relativi alle misure di ristoro per le quali si richiede supporto tecnico-amministrativo, nonché eventuali soggetti terzi i cui dati personali rilevano nell’ambito delle attività delegate (es. dati personali dei familiari conviventi maggiorenni del beneficiario per i controlli antimafia).
3. Sub-Responsabile
Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile del trattamento a ricorrere ad altro sub-Responsabile nel rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dal GDPR.
Il Responsabile del trattamento informa il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
Qualora il Responsabile del trattamento decida di ricorrere ad un sub-Responsabile per l’esecuzione
di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.
Qualora il sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile nominato con il presente atto conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del sub-Responsabile da lui nominato.
Per lo svolgimento delle attività delegate in Convenzione, il Responsabile del trattamento si avvale di servizi e infrastrutture Microsoft e Amazon Web Services (AWS) acquisiti mediante Gara Consip “appalto specifico per l’affidamento della fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le PA nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (accordo quadro Enterprise Agreement n. 6 del 12 novembre 2020).
4. Xxxxxx e finalità del trattamento da parte del Responsabile
La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell’incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla Convenzione. L’incarico di Responsabile del trattamento dei dati, pertanto, decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell’incarico.
5. Diritti e obblighi del Responsabile del trattamento
Quanto ai diritti e obblighi del Responsabile del trattamento in particolare si prevede che questi:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 GDPR;
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR;
f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo (data breach di cui all’art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato (data breach di cui all’art. 34), alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’unione, relative alla protezione dei dati.
6. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione
L’adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all’articolo 42 GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’articolo 28 GDPR.
7. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento
Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell’art. 28 c. 10 GDPR.
8. Responsabilità
Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell’art. 29 GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.
9. Registro del trattamento
In ottemperanza all’art. 30 del GDPR il Responsabile del trattamento si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento, contenente:
a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del Paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1.
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COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 28 DEL GDPR
PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, che stabilisce i “Principi applicabili al trattamento di dati personali”, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1 del GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell’interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi già menzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili e amministrative;
j) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento e ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l’operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.
COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra ricordati,
deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:
a) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
b) predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
c) individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
d) individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
e) descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
f) definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
g) ogni qualvolta si raccolgano dati personali per conto del Titolare, assicurarsi che venga fornita l’informativa predisposta dal Titolare ai soggetti interessati;
h) adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
i) definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
j) assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
k) definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
l) far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l’inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
m) segnalare al Titolare l’eventuale cessazione del trattamento;
n) individuare, tra i propri lavoratori addetti alle attività oggetto del presente atto, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
o) recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
p) adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l’osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
q) stabilire le modalità di accesso ai dati e l’organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.
ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza e in particolare:
a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
b) l’accesso ai dati è autorizzato limitatamente all’espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dall’informativa all’interessato ex art. 13 e/o 14 del GDPR da parte del Titolare;
d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile del trattamento, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.
TRATTAMENTO CONSENTITO
a) Raccogliere, registrare, organizzare, strutturare, conservare, consultare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, utilizzare, interconnettere, bloccare, comunicare, cancellare, distruggere i dati presenti negli atti e documenti su supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti al ruolo di Responsabile del trattamento e contrattualmente previsti nella Convenzione di cui il presente atto costituisce allegato;
c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.
Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività di competenza, come previsto dalla Convenzione.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Il Responsabile del trattamento dichiara:
a) di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
b) di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
c) di aver compreso e di attenersi alle istruzioni dettate dal Titolare;
d) di impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme.