Contract
REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA RISERVA DELLE TORBIERE DEL SEBINO E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITA’
Definizioni – Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “Riserva”, la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino;
b) per “Direzione”, la direzione della Riserva competente per l’istituzione e l’aggiornamento dell’albo dei volontari singoli che si avvale dell’attività del volontario singolo.
Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
1. La Riserva, ispirandosi alla Carta dei Valori del Volontariato a cui aderisce contestualmente all’approvazione del presente regolamento, valorizza l’attività di volontariato svolta nel territorio della Riserva da tutti i cittadini che ne diano disponibilità e diretta al conseguimento di finalità di pubblico interesse per la cura e la tutela del bene comune e la costruzione di una comunità più coesa e solidale.
2. Quanto contenuto nel presente regolamento si applica all’attività di volontariato svolta in forma singola, mentre per le attività svolte in forma associata vale quanto previsto nelle apposite convenzioni.
3. La Riserva non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.
Art. 2 – PRINCIPI GENERALI
1. La Riserva, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività di pubblica utilità integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei propri servizi e per consentire alle persone l’espressione di responsabilità sociale e civile, attiva forme di collaborazione con volontari iscritti nell'apposito Albo dei volontari singoli per attività di pubblica utilità.
Art. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Le attività di pubblica utilità di cui all'articolo 2 sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:
Area Servizi alle Persone
a) supporto all’organizzazione di attività ecoturistiche, culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali;
b) assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi;
c) assistenza all'accesso a servizi informativi (sito internet, siti utili, ecc.);
d) attività di supporto a uffici e servizi dell’ente;
Area Tecnica-Ambiente
a) piccole manutenzioni di parte dei percorsi e di aree pubbliche destinate alla fruizione ;
b) controllo e pulizia di sentieri e pulizia dei fossati;
c) controllo fossati e zone umide al fine della prevenzione con obbligo di segnalazione alla Riserva di eventuali situazioni critiche (presunti abusi, inquinamenti ecc.);
d) piccole manutenzioni a strutture pubbliche di proprietà della Riserva;
e) supporto e collaborazione con le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) operanti all’interno della Riserva per i servizi di regolamentazione durante manifestazioni di carattere ecoturistico, culturale, sportivo e civile;
f) supporto all’organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali;
g) attività di supporto all’ ufficio della Riserva.
Art. 4 – GRATUITÀ DELLA PRESTAZIONE DEL VOLONTARIO SINGOLO
1. Per attività di volontariato singolo deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. Le attività di volontariato sono libere e gratuite, non possono essere considerate rapporto di lavoro dipendente, né essere considerate come diritto ad eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare né la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. L'attività dei singoli volontari non può quindi essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario della prestazione.
Art. 5 – QUALIFICAZIONE GIURIDICA E FISCALE DELL’INCARICO
1. L’impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività dell’ente, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l’apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.
2. Le mansioni affidate non comportano l’esercizio di poteri repressivi o impositivi.
3. La durata dell'incarico sarà stabilita di volta in volta dalla direzione dell’ente al quale viene affidato il volontario. L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell’interessato in relazione ai requisiti richiesti per l’accesso all’incarico medesimo.
Art. 6 – ALBO DEI VOLONTARI SINGOLI
1. La Riserva, al fine di favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle attività di pubblica utilità. L’adesione dei cittadini avviene su domanda.
2. Presso l’ufficio gestore è istituito l’Albo dei volontari singoli della Riserva per attività di pubblica utilità, al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9.
3. La Riserva provvede a convocare per un colloquio conoscitivo i volontari al fine di consentire di individuare le specifiche mansioni e il periodo della loro collaborazione
4. La Riserva tiene aggiornato l’Albo con gli impieghi dei volontari, le rinunce e le
nuove iscrizioni, in modo che vi sia un quadro costantemente aggiornato delle disponibilità di volontari e dei loro utilizzi.
5. La Riserva provvede alla copertura assicurativa dei rischi per infortunio, per morte, per invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT) senza nessun onere a carico dei volontari iscritti nell’Albo e comunque limitata esclusivamente al periodo di effettiva attività, oltre al tempo di andata e ritorno dal luogo di intervento.
6. La Riserva promuove, in collaborazione con le diverse agenzie formative del
territorio, percorsi formativi per i volontari iscritti all’Albo sui temi generali del volontariato ambientale e della cittadinanza attiva.
Art. 7 – MODALITÀ E CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
1. La Riserva deve:
a. accertare direttamente, attraverso un colloquio che i volontari da inserire nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni professionali e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
b. valutare i rischi connessi all’attività del volontario ed assumere il ruolo di datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza luoghi lavoro;
c. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette (compreso il rispetto delle normative specifiche di settore);
d. verificare i risultati delle attività svolte, ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
2. All'inizio delle attività la Riserva predispone con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
3. L’organizzazione dei servizi che prevedono l’impiego dei volontari viene programmata in relazione alle esigenze della Riserva e alla disponibilità dei volontari.
4. Costituisce condizione vincolante per l’affidamento dell’attività l’integrale accettazione scritta del presente regolamento da parte del volontario.
5. La Riserva avrà cura di dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale
di cui al comma 7, dei mezzi di lavoro previsti nel programma operativo di cui al comma 2 nonché di apposito cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell’attività svolta e renda i volontari riconoscibili da terzi.
6. La Riserva deve fornire ai volontari informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
7. I volontari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, la Riserva ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
8. Qualora le attività di cui all’articolo 3 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, la Riserva si impegna a fornire, senza oneri a carico del volontario, occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.
Art. 8 – RIMBORSI
Nessun rimborso spese è dovuto al volontario.
Art. 9 – REQUISITI SOGGETTIVI
1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
a) residenza in un comune italiano;
b) regolare titolo al soggiorno;
c) età non inferiore ad anni 18;
d) idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico;
e) godimento dei diritti civili ed assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali pendenti per reati che, secondo la normativa vigente, impediscano l’accesso al pubblico impiego.
2. Potranno iscriversi all'albo anche cittadini invalidi civili o con disabilità, purché idonei al compimento dello specifico servizio e per mansioni compatibili con la loro condizione fisica. Per lo sviluppo delle abilità necessarie ad alcuni dei servizi di volontariato previsti dal presente regolamento, la Riserva potrà acconsentire ad attività di tutoraggio
dei volontari con disabilità rinviando a progetti specifici da realizzare con le associazioni accreditate e in assenza di oneri per la Riserva
Art. 10 – DOVERI DEL VOLONTARIO
1. Nell’espletamento della propria attività i volontari iscritti all’albo si ispirano ai
doveri della correttezza nei confronti della Riserva e dell’utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza e buon senso.
2. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.
Art. 11 – RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO IN FORMA ASSOCIATA
1. La Riserva si impegna a rendere nota ai singoli volontari
l’esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente ovvero in forma associata.
2. La Riserva si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano cogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
Art. 12 – ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARIO
1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione fra la Riserva e singoli volontari, viene sottoscritto un accordo riguardante:
per la Riserva:
a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra la Riserva e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
a.4. la copertura assicurativa di cui all’articolo 6 comma 6;
a.5. l’impegno a fornire ai volontari il materiale e la formazione di cui all’articolo 7 commi 5, 6 e 8;
a.6. l’impegno a rilasciare, su richiesta del volontario, una dichiarazione dell’opera specifica di volontariato prestata, al fine di poterla produrre come referenza in un curriculum vitae, o per il conseguimento di crediti formativi a scuola.
per il volontario:
b.1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e di tutela ambientale, sono gratuite e non hanno alcun carattere di prestazione lavorativa
dipendente o professionale;
b.2. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il personale della Riserva nell'ambito dei programmi impostati dalla Riserva assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo e negli orari stabiliti ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
b.4. l’impegno a segnalare agli uffici della Riserva tutti quei fatti e circostanze che richiedono l’intervento della Riserva;
b.5. l’impegno a segnalare tempestivamente all’ufficio utilizzatore la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;
b.6. l’impegno a non rivalersi sulla Riserva per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo;
b.7. l’impegno ad agire con diligenza, correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
b.8. la dichiarazione dell’assunzione della qualità di custode ai sensi dell’articolo 15 comma 2 e che avrà cura dei mezzi e delle attrezzature avute in affido per lo svolgimento delle proprie mansioni di volontario fino alla loro riconsegna;
b.9. l’impegno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 7 comma 7.
ART. 13 – RINUNCIA E REVOCA
1. La cancellazione dei volontari dall’Albo viene disposta per le seguenti cause:
a. accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione;
b. negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività certificate da comunicazione scritta da parte della Riserva;
c. rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità;
d. richiesta scritta del volontario comunicata all’ufficio gestore.
Art. 14 – RENDICONTAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA
1. La documentazione e la rendicontazione delle attività svolte rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto dei volontari e amministrazione.
2. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del periodo di attività del volontario e, qualora di durata eccedente, al termine di ciascun anno solare;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.
3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti.
4. La Riserva si adopera per consentire un’efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza quali la pubblicazione sul sito comunale, l’organizzazione di conferenze stampa, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e di diffusione dei risultati.
5. La Riserva con la collaborazione dei volontari si impegna ad implementare tecniche
di misurazione quantitativa dei risultati, diretti ed indiretti, materiali ed immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di volontariato e porrà gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione
volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di volontariato promosse attraverso il presente Albo.
ART.15 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’
1. La Riserva è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi. I volontari rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.
2. I volontari assumono la qualità di custodi dei beni ricevuti in affidamento, tenendo sollevata la Riserva da qualsiasi responsabilità pretesa al riguardo.
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati Xxxxx Xxxxxxx nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati non riservati possono essere trattati per le informazioni di cui all’articolo 14
3. I volontari possono accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione.
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall’esecutività della deliberazione che lo approva.