CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER RICOVERO TEMPORANEO E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER RICOVERO TEMPORANEO E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA
L’anno il giorno del mese di presso la residenza municipale TRA
Il Comune di Monticelli d’Ongina (PC) P.I. 00182220335, rappresentato da , in qualità di responsabile del Servizio che agisce in esecuzione della delibera di Giunta Comunale nr. del , esecutiva ai sensi di legge.
E
L’Associazione C.F./P.I.
con sede legale in via
nr. rappresentata dal Sig.
PREMESSO
- che il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 – recante “Regolamento di Polizia Veterinaria” – all'art. 84, I° comma, stabilisce che "I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti";
- che la Legge 14 agosto 1991 n. 281 – recante “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” all'art.4, I° comma, stabilisce che: "I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione";
- che la Circolare dell’Assessorato alla Sanità della Regione Xxxxxx Xxxxxxx nr. 7 del 20 aprile 1999 ha fornito indirizzi in merito ai requisiti da rispettare per la realizzazione delle strutture di ricovero previste dalle L.L.R.R. 5/’88 e 41/’94, per migliorare quelle esistenti ed assicurare la loro corretta gestione;
- che la L.R. 7 aprile 2000 nr. 27, modificata con L.R. 7/2001 recante “Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina” ha definito compiti e funzioni dei Comuni e dei Servizi Veterinari delle A.U.S.L. in tale materia attribuendo ai Comuni la responsabilità di istituire servizi che esercitino la vigilanza sul territorio per la prevenzione del randagismo ed il recupero dei cani randagi e/o incidentati;
- che la L.R. 17 febbraio 2005 nr. 5 ha dettato nuove “Norme a tutela del benessere animale”;
- che la Delibera di Giunta Regionale 394/2006 ha fornito indicazioni tecniche in attuazione alla richiamata legge regionale 5/2005;
- che la L.R. 20 luglio 2006 n.16 demanda ai Comuni la predisposizione di strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, nonché la prestazione del servizio di ricovero di animali d’affezione catturati o raccolti;
- che la Delibera di Giunta Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx nr. 1302 del 16 settembre 2013 recante: “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline” ha disciplinato i seguenti aspetti:
1. Linee di indirizzo per la costruzione, ristrutturazione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi e colonie feline per la tutela del benessere degli animali ospitati;
2. Requisiti minimi gestionali delle attività di cattura/raccolta, custodia, mantenimento e affidamento, delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, sia pubblici che privati, e i requisiti per il censimento, l’istituzione e la gestione delle colonie feline;
3. Linee guida per l’elaborazione dei regolamenti dei canili e delle strutture di ricovero dei gatti;
4. Criteri di funzionamento dell’assistenza veterinaria, individuando i livelli minimi di assistenza degli animali catturati e ospitati nelle strutture di ricovero;
5. Elementi di riferimento per la stesura delle convenzioni con Associazioni e/o Enti gestori incaricati della gestione delle strutture di ricovero;
CONSIDERATO:
- che il Comune di Monticelli d’Ongina intende continuare ad ottemperare all’obbligo di legge che pone in capo alle amministrazioni locali il servizio di recupero, cattura, ricovero e custodia temporanea o permanente dei cani randagi e/o incidentati ritrovati sul proprio territorio;
- che al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità richiamate dalla normativa è consentito ai Comuni stipulare convenzioni con associazioni e/o organizzazioni aventi finalità zoofile ed animaliste;
- che a seguito delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio è risultata
aggiudicataria l’Associazione
con sede in
Via
, nr. (C.F./P.I. ).
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
I sottoscritti comparenti, nelle esclusive qualità sopra indicate, convengono di gestire in forma associata il servizio di custodia temporanea e permanente e di mantenimento dei cani vaganti
catturati, mediante concessione a terzi, i quali dovranno altresì fornire la struttura per il ricovero, nel rispetto dei seguenti
PATTI E CONDIZIONI
1) CONFERMA DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte costitutiva ed integrante del presente atto.
2) FINI DELLA CONVENZIONE E OGGETTO DEL SERVIZIO
La presente convenzione è stipulata al fine di dare attuazione in maniera coordinata alle previsioni contenute nella legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e alle altre disposizioni di legge citate nelle premesse. Il servizio affidato riguarda il ricovero, la custodia temporanea/permanente, il mantenimento dei cani randagi e i servizi connessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, catturati sul territorio comunale, mediante l’utilizzo di struttura messa a disposizione dallo stesso appaltatore. Al fine di evitare che un incontrollato incremento dei ricoveri determini un eccessivo onere finanziario in capo all’amministrazione comunale, questa si fa parte attiva nel promuovere azioni di vigilanza volte ad evitare l’indiscriminato e immotivato abbandono dei cani, nonché a diffondere efficaci campagne informative di sensibilizzazione per l’adozione dei medesimi. Il Comune si impegna formalmente ad esercitare inoltre ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
3) DURATA E RESCISSIONE CONTRATTUALE
La durata della Convenzione viene fissata in anni sette a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il servizio viene reso in modo continuativo, comprendendo tutti i giorni feriali e festivi, e sarà svolto secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative nonché da quelle indicate nella presente convenzione. Il comune si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dei servizi non eseguiti secondo quanto disposto dall’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50. Il contratto si intende rescisso automaticamente in caso di inadempimento contrattuale da parte dell’Appaltatore o in caso di rifiuto ad ottemperare ad eventuali prescrizioni impartite dal A.U.S.L. o dal Comune.
4) SUB APPALTO
E’ fatto divieto di subappaltare, anche parzialmente, i servizi oggetto del presente disciplinare.
5) MODALITA’ DI RICOVERO
Si conviene che l’ingresso dei cani avverrà, in linea di massima con le seguenti priorità:
- Cani morsicatori, che saranno accettati su disposizione del servizio veterinario dell’A.U.S.L.; i cani rimarranno in osservazione per il periodo previsto dalle norme vigenti, decorso il quale saranno restituiti ai legittimi proprietari dopo il nulla osta da parte del Servizio Veterinario stesso;
- Cani oggetto di sequestri giudiziari, di ordinanza sindacale/dirigenziale emessa ai sensi dell’art. 15, c. 3 della L.R. 27/2000 e/o ai sensi del D.Lgs. 267/2000, emanate nei casi di cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psico-fisico;
- Cani che creano situazioni di pericolo accertato;
- Cani randagi, malati o feriti;
- Cani in situazione di pericolo o minacciati nella loro integrità;
- Cani di proprietà di persone spedalizzate, carcerate, detenute e comunque abbandonati dai proprietari per gravi cause di forza maggiore;
I cani di nuova introduzione dovranno essere custoditi nei box adibiti ad osservazione sanitaria per quindici giorni, per essere poi restituiti, là dove vengano individuati, ai proprietari. Decorso tale termine, saranno trasferiti nei box per il ricovero permanente. Al loro ingresso i cani devono essere sottoposti a visita sanitaria, sarà inoltre verificata la presenza del tatuaggio o microchip e, se identificati, dovranno essere avvertiti immediatamente i proprietari ed invitati a ritirare l’animale nel più breve tempo possibile. Durate il periodo di osservazione, fatte salve diverse disposizioni del medico veterinari, i cani dovranno essere sottoposti a trattamenti contro gli ectoparassiti quali zecche, pulci, pidocchi e contro la rogna sarcopatica con adeguati acaricidi. I cani devono essere registrati, fotografati e schedati, attivando per ciascuno una scheda clinica completa (o libretto sanitario); se privi del codice di riconoscimento dovrà essere impiantato il microchip, fornito dal comune di Monticelli d’Ongina. Tutti i dati dovranno essere registrati cronologicamente nel registro di carico e scarico anche informatizzato, conforme al modello regionale. Detto registro è tenuto aggiornato dal responsabile della struttura ed in base alle risultanze del medesimo viene rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza. Prima dell’introduzione dei cani nei box multipli sono necessarie prove di compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato. Dovrà inoltre essere effettuata una valutazione comportamentale per verificare l’indice di adottabilità e gli eventuali percorsi educativi che dovrà seguire il cane per migliorare il proprio comportamento ai fini dell’adozione. I cani custoditi presso la struttura devono essere sottoposti a vaccinazioni obbligatorie previste dalle vigenti normative in materia ed ai successivi richiami vaccinali attenendosi alle periodicità previste dalle case farmaceutiche. I cani introdotti nella struttura in
quanto soccorsi per traumi o malessere devono essere sottoposti tempestivamente alla visita del medico veterinario della struttura e devono essere attuate tutte le terapie e gli interventi chirurgici/specialistici necessari. Qualora durante il periodo di ricovero i cani dovessero essere colpiti da qualsiasi tipo di infezione sarà cura dell’aggiudicatario del servizio provvedere al trattamento sanitario degli animali contagiati. Ai fini della tutela del benessere animale, nell’arco della giornata deve essere garantita ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione. Qualora i cani non venissero ritirati dai proprietari nei termini di legge (60 gg.) o non reclamati, al termine del periodo di isolamento per motivi sanitari (15 gg.) l’appaltatore potrà procedere al loro affido temporaneo o adozione definitiva. Al momento della cessione il gestore consegnerà copia della scheda di adozione, copia della scheda sanitaria riportante anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi.
6) ONERI A CARICO DEL GESTORE
L’appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese a:
- Provvedere al trasferimento, a proprie cure e spese, dei cani attualmente presenti presso l’attuale gestore del servizio alla propria sede;
- Catturare i cani rinvenuti sul territorio comunale mediante mezzi propri e con personale adeguatamente formato. Tale servizio potrà essere richiesto 7 su 7 giorni 24 su 24 ore;
- Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati secondo regole di buona condotta e diligente cura;
- Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal comune con mangimi bilanciati somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute nonché provvedere al controllo costante degli abbeveratoi automatici allo scopo di mantenere sempre disponibile acqua fresca;
- Assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
- Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le deiezioni solide e i residui di quelle liquide;
- Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione parassitarie e deratizzazione dell’intera struttura.
- I cani ricoverati dovranno essere seguiti, a proprie cure e spese, sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi;
- Nei casi eccezionali in cui per grave sofferenza o incurabilità o di comprovata carica di aggressività degli animali si rendesse necessario applicare l'eutanasia, questa sarà effettuata da un veterinario autorizzato. Nel caso si tratti di un ambulatorio veterinario privato, il veterinario dovrà preventivamente consultare il veterinario dell'A.S.L.
- In caso di decesso di un animale provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di legge, dandone immediata comunicazione al Comune e all’A.U.S.L. – Unità Operativa Veterinaria – competente per territorio;
- Eventuali spostamenti in altri canili, sempre di proprietà dell’appaltatore, dovranno essere preventivamente comunicati al responsabile del servizio comunale; la mancata comunicazione costituisce inadempimento contrattuale;
- Garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animali e con l’amministrazione comunale per consentire l’adozione dei cani ospitati;
- Fornire mensilmente al servizio comunale di anagrafe canina tutte le indicazioni relative ai nuovi proprietari per l’iscrizione all’anagrafe stessa;
- Fornire al Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. gli eventuali dati da questo richiesti o le relazioni dovute in base alle vigenti disposizioni di legge.
L’appaltatore, in caso di assoluta necessità, si farà carico del ricovero provvisorio dei cani non accoglibili presso altre strutture private, compreso il pagamento di rette e spese veterinarie se dovute e praticate. In ogni caso l’appaltatore dovrà essere dotato di una struttura di ricovero dotata dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni (L.R. 5/88 come modificata dalla L.R. 41/94 e Circ. Reg. 7 del 20.04.1999, Del. G.R. 394/2006 e Del. G.R. 1302/2013).
7) ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA
Il comune di Monticelli d’Ongina si obbliga a:
- Verificare, al momento del ritrovamento, la presenza di microchip/ tatuaggi;
- Collaborare con l’appaltatore nell’opera di prevenzione, vigilanza e denuncia dei casi di maltrattamento segnalati nel territorio comunale, provvedendo eventualmente al sequestro dei cani maltrattati ed alla loro consegna presso la struttura;
- Versare il corrispettivo per il servizio prestato secondo le modalità di cui al successivo art. 12;
8) AFFIDAMENTO A TERZI
Gli animali di età non inferiore a 60 giorni potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, eventualmente anche previo controllo pre-affido da parte dell’aggiudicatario. Il cane potrà essere dato in affido temporaneo anche prima che sia trascorso il termine di 60 giorni e sarà ceduto definitivamente solo dopo tale termine; l’affido sarà disposto mediante compilazione della scheda d’affido redatta secondo il modello del D.M. Sanità del 14.10.1996, sottoscritta dall’affidatario al quale verrà fornito anche il libretto sanitario riportante le vaccinazioni e i trattamenti sanitari a cui il cane è stato sottoposto. L’associazione affidataria potrà effettuare periodicamente controlli post-affido per verificare nel
tempo il mantenimento dell’idoneità all’affido. Nel caso di richiesta di affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, dandone comunicazione al Comune. La ditta aggiudicataria provvederà inoltre alla pubblicazione dei cani sul proprio dito internet per facilitare l’adozione da parte di terzi; l’indirizzo del sito internet della ditta sarà inoltre pubblicato sul portale del sito del Comune di Monticelli d’Ongina. Il canile sarà aperto al pubblico almeno due giorni alla settimana per un minimo di due ore al giorno, al fine di favorire la riallocazione degli animali presso nuovi proprietari. Qualora venga ospitato un cane di proprietà, l’affidatario si assume l’onere di informare il proprietario circa la presenza del cane nel canile e le procedure da seguire per la restituzione. Al proprietario saranno addebitati integralmente i costi sostenuti per il periodo di ricovero.
9) RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Comune di Monticelli d’Ongina indicherà alla ditta appaltatrice il nominativo del dipendente comunale responsabile del procedimento relativo all’esecuzione dell’appalto. La ditta appaltatrice dovrà designare il nominativo del responsabile del servizio affidato che sarà incaricato dei rapporto con gli uffici comunali nonché i nominativi e numeri di telefono, fax e/o mail delle persone incaricate della reperibilità per qualunque evenienza. Il Comune di Monticelli d’Ongina si impegna a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione; analogamente la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al responsabile del servizio le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
10) CONTROLLI
Il responsabile del servizio, cui è demandato il controllo sull’esatto svolgimento del servizio, dovrà effettuare visite periodiche presso la struttura, anche senza preavviso, per accertare l’esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie ed ogni altra condizione contrattuale. L’amministrazione comunale potrà avvalersi del Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. per effettuare controlli sanitari e veterinari; lo stesso servizio veterinario potrà effettuare, anche senza preavviso, controlli e prescrizioni in qualunque momento anche senza preavviso. Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione che verrà sottoposto alla forma dell’appaltatore; sullo stesso verbale potranno essere annotate le eventuali giustificazioni dell’appaltatore. La mancata firma del verbale verrà considerata inadempienza contrattuale. L’avvenuta contestazione costituisce motivo di dichiarazione di inefficacia, con obbligo per la ditta aggiudicataria di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione di quanto contestato; qualora ciò non avvenga l’ente potrà provvedere al completamento del servizio presso altra struttura, addebitando alla ditta
aggiudicataria l’eventuale maggiore spesa, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto.
11) IMPEGNO CONTRATTUALE
La Ditta alla quale verrà aggiudicato l’appalto rimane impegnata con l’ente appaltante dal momento dell’aggiudicazione della gara e fino al completo espletamento di tutti i servizi previsti. L’importo previsto non potrà subire modifiche, neppure in caso di proroga. E’ facoltà del comune di Monticelli d’Ongina di ordinare l’esecuzione di parte dei servizi appaltati anche in attesa della stipula del contratto, fermo restando che in caso non venisse perfezionato per qualsiasi motivo il contratto, la ditta avrà diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente ordinati ed effettuati, ai prezzi offerti.
12) FATTURAZIONE E PAGAMENTO DE COMPENSO
Il corrispettivo annuale dovuto al gestore del servizio, per il perfetto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione assomma ad € oltre i.v.a.. I compensi spettanti per effetto dell’appalto verranno erogati con cadenza semestrale ed entro 30 giorni dall’emissione della fattura, previa acquisizione del D.U.R.C.. L’importo dovuto sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT a decorrere dal secondo anno dalla sottoscrizione della presente convenzione. Il pagamento della somma dovuta sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione presso la Banca , filiale di
, IBAN . Sulla fattura, indirizzata al Comune di Monticelli d’Ongina, redatta obbligatoriamente in formato elettronico, sarà indicato il codice univoco ufficio GIG26G. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’applicazione degli interessi legali di mora sulle somme dovute. Nel caso si verificasse, da parte del Comune, una situazione di morosità superiore a 120 giorni dalla scadenza concordata, l’Associazione potrà disporre la risoluzione della convenzione. Alla fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante il numero di cani ospitati presso la struttura (con numero microchip), la data di ingresso/uscita ed i relativi giorni di presenza. Non viene riconosciuto alcun compenso per i cani catturati già iscritti all’anagrafe canina/dotati di microchip, nel qual caso tutti i costi di mantenimento saranno addebitati dalla Ditta appaltatrice direttamente al proprietario del cane al quale l’animale va comunque restituito nel minor tempo possibile e fatta salva ogni azione di legge per abbandono animali. Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi e servizi non preventivamente ordinati dal responsabile del servizio del Comune di Monticelli d’Ongina.
13) DANNI A TERZI
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge, restando esonerata al riguardo l’amministrazione da ogni responsabilità connessa all’espletamento del servizio. La Ditta resta unica responsabile di eventuali danni a persone e cose provocate dagli animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli stessi. Eventuali danni a terzi saranno rimborsati dalla Ditta. Gli estremi dell’assicurazione devono essere comunicati dalla Ditta all’Amministrazione comunale prima della stipula del contratto.
14) CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà corrispondere all’atto della firma del contratto, sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo totale dell’appalto quale risulterà dal prezzo di aggiudicazione. La fidejussione dovrà prevedere espressamente l’operatività incondizionata e senza riserva alcuna della garanzia entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 – commi I° e II° del Codice Civile. La costituzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l’amministrazione la incameri, in tutto o in parte, per l’applicazione delle penalità di cui al presente capitolato.
15) SPESE
Tutte le spese di contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e registrazione sono a completo carico della Ditta aggiudicataria. L’I.V.A. ed ogni altro onere fiscale saranno assolti in conformità alle norme di legge.
16) CONTROVERSIE
La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione della presente convenzione verrà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui l'uno nominato dal Comune, l'altro dall’Appaltatore; il terzo di comune accordo dai primi due arbitri, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Piacenza. Gli arbitri così nominati giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.
17) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore si obbliga ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
18) CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 91 DEL D.LGS. 159/2011
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2013 presso la Prefettura di Piacenza come integrato con atto aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2014, consultabile nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
19) ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE
L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati personali del Comune di Monticelli d’Ongina, dei quali venga eventualmente a conoscenza, nel corso dell’esecuzione contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del previsto contratto.
21) CLAUSOLA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.
Letto, confermato e sottoscritto. 2016