ASSICURAZIONE SANITARIA
Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:
- DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- SCHEDA ANAMNESTICA ODONTOIATRICA
- MODULO DENUNCIA SINISTRO
- INFORMATIVA PRIVACY
UniSalute ACUORE
UniSalute S.p.A. - Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Assicurazione Spese Sanitarie
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UniSalute S.p.A. Prodotto: “UniSalute Acuore”
“UniSalute S.p.A. - C.F. 03843680376 - P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00084 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 20-11-1989 n. 18340 (G.U. 4-12-1989 n. 283), D.M. 8-10-1993 n. 19653 (G.U. 25-10-1993 n.251), D.M. 9-12-1994 n.20016 (G.U. 20-12-1994 n. 296) e Prov. Isvap n.2187 dell’ 8-05-2003 (G.U. 16-
05-2003 n.112) soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza offre una copertura sanitaria in caso di infortunio o malattia, che comporti o meno un ricovero, garantendo le spese delle prestazioni mediche fornite sia in regime di assistenza diretta (presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute) sia in regime di assistenza indiretta (presso strutture sanitarie private o pubbliche del SSN). Sono previste delle coperture per gli stati di non autosufficienza e delle coperture di Assistenza in Italia e all’estero. Con questa polizza è possibile assicurare fino a 10 persone.
Che cosa è assicurato? La polizza prevede la scelta da parte del contraente, tra le garanzie offerte dal modulo ACUORE SUPER e le garanzie offerte dal modulo ACUORE SMART, entrambi sempre abbinati al modulo ACUORE ASSISTENZA. | Che cosa non è assicurato? 🗶 Non sono assicurabili le persone fisiche oltre il 70esimo anno di età. |
MODULO ACUORE SUPER ✓ Ricovero a seguito di malattia o infortunio: sono assicurate le spese sostenute dall’assicurato in conseguenza di infortunio o malattia che abbiano reso necessario un ricovero in Istituto di cura. ✓ Visite e trattamenti: sono assicurate le spese sostenute dall’assicurato in conseguenza di infortunio o malattia per prestazioni sanitarie. ✓ Prestazioni odontoiatriche: è previsto un “pacchetto” di prestazioni odontoiatriche particolari fruibile una volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate nonché una serie di prestazioni odontoiatriche e interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero. ✓ Prevenzione: in base alla fascia d’età dell’assicurato sono previste delle prestazioni di prevenzione. ✓ Stati di non autosufficienza temporanea: garantisce all’assicurato, con età minima 18 anni il rimborso delle spese sanitarie o l’erogazione di servizi di assistenza in caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza temporanea. MODULO ACUORE SMART ✓ Ricovero per Grande Intervento Chirurgico (GIC): sono assicurate le spese sostenute dall’assicurato in conseguenza di infortunio o malattia che abbiano reso necessario un ricovero per Grande Intervento Chirurgico (GIC). ✓ Visite e trattamenti: sono assicurate le spese sostenute dall’assicurato in conseguenza di infortunio o malattia per prestazioni sanitarie. ✓ Prestazioni odontoiatriche: è previsto un “pacchetto” di prestazioni. ✓ Prevenzione: sono previste delle prestazioni di prevenzione da effettuare una volta all’anno. ✓ Stati di non autosufficienza temporanea: garantisce all’assicurato, con età minima 18 anni, il rimborso delle spese sanitarie o l’erogazione di servizi di assistenza in caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza temporanea. MODULO ACUORE ASSISTENZA: ✓ garantisce all’assicurato l’erogazione di servizi di consulenza e assistenza in Italia e all’estero. La Compagnia, mette a disposizione dell’assicurato una rete convenzionata di strutture sanitarie in cui usufruire delle prestazioni sanitarie necessarie. L’assicurato può liberamente scegliere anche di utilizzare una struttura sanitaria non appartenente alla rete convenzionata (strutture private o SSN). La Compagnia presta le garanzie fino all’importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata) e in base a eventuali limiti previsti per singole garanzie. | |
Ci sono limiti di copertura? Le garanzie sono prestate con l’applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente), scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie), sempre operanti, quali, a titolo di esempio: ! Prestazioni mediche con finalità estetiche (chirurgia plastica) ! Cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici, compresi i comportamenti nevrotici |
Dove vale la copertura?
✓ La polizza vale per nel mondo intero.
Che obblighi ho?
- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete.
- L’assicurato, o il contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato.
- L’assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti da UniSalute e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti alla patologia denunciata, anche mediante rilascio di specifica autorizzazione ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sottoposti i medici che l’hanno visitato e curato.
Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il versamento del premio verrà effettuato tramite addebito in c/c potendo richiederne il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile senza alcun onere.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza è annuale con tacito rinnovo. Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Se il pagamento del premio o della rata di premio è andato a buon fine la polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata e/o fax e/o pec, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
Assicurazione Spese Sanitarie Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) UniSalute S.p.A. Prodotto: UniSalute Acuore Data: 01/10/2022 - Il presente DIP aggiuntivo Xxxxx è l’ultima versione disponibile pubblicata Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. |
UniSalute S.p.A. (“la Società”), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046. Sede legale e Direzione Generale Xxx Xxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxxx (Xxxxxx). Recapito telefonico x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 – sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx o xxxx@xxxxxxxxx.xx La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 20-11-1989 n. 18340 (G.U. 4-12-1989 n. 283), D.M. 8-10-1993 n. 19653 (G.U. 25-10-1993 n.251), D.M. 9-12-1994 n.20016 (G.U. 20-12-1994 n. 296) e Prov. Isvap n.2187 dell’ 8-05-2003 (G.U. 16-05-2003 n.112). Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative: 1.00084. Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-0 |
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 216,4 milioni con capitale sociale pari ad € 78,03 milioni e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 93,25 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2021, è pari ad € 90,98 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 30,36 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 207,05 milioni e ad € 204,87 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2021, pari a 2,28 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati mediante l’utilizzo della Standard Formula Market Wide. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? E’ obbligatorio scegliere uno dei 2 moduli previsti dalla polizza tra: - MODULO ACUORE SUPER - MODULO ACUORE SMART Il MODULO ACUORE ASSISTENZA è sempre operante |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Scontistiche per più teste assicurate come di seguito specificato: - 2 assicurati: 10% - 3 assicurati: 15% - 4 assicurati: 25% da 5 a 10 assicurati: 30% |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO NON PREVISTE |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | A integrazione di quanto riportato nel DIP sono definite “persone non assicurabili” sia per il MODULO ACUORE SUPER sia per il MODULO ACUORE SMART, le persone per le quali la garanzia non è prestabile e che al momento della stipula del contratto, abbiano sofferto o soffrano delle seguenti patologie: x Tumori insorti nei 5 (cinque) anni precedenti alla data di sottoscrizione della Polizza x Malattie degenerative del sistema nervoso (es. morbo di Alzheimer, sclerosi multipla, morbo di Parkinson e Parkinsonismi, sclerosi a placche o laterale amiotrofica) x Epatopatie croniche e cirrosi epatica x Pancreatite acuta e cronica; x Ictus cerebrale ischemico o emorragico insorto nei 5 (cinque) anni precedenti la data di sottoscrizione della Polizza x Grave scompenso a carico dei seguenti organi: rene, surrene, ipofisi, cuore e pancreas; x Patologie a carico del muscolo cardiaco e del circolo coronarico insorte nei 5 (cinque) anni precedenti la data di sottoscrizione della Polizza (es.: angina pectoris, infarto, miocardite, pericardite) x Demenze su base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie x Ipertensione non controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l’assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con l’assunzione di almeno 3 (tre) farmaci x Essere affette da tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o farmacologiche, alcolismo, HIV, epatite cronica x Invalidità civile riconosciuta superiore al 60% x Stato di non autosufficienza temporanea o permanente alla data di attivazione del presente piano sanitario |
Ci sono limiti di copertura? |
Esclusioni MODULO ACUORE SUPER e MODULO ACUORE SMART l’assicurazione non è operante per: - le conseguenze dirette di infortuni nonché le malattie, le malformazioni o i difetti fisici e gli stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione del contratto - le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto. In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 (quattro) diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 (nove) diottrie - la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici - le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici - le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto) - i ricoveri e i day hospital durante i quali vengono effettuate cure o accertamenti diagnostici che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime ambulatoriale - gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale - i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento - gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo - il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni - gli infortuni conseguenti all’abuso di alcol e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni - gli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport e relative prove o allenamenti svolto a titolo professionale. Sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica di sport e relative prove o allenamenti che prevedono l’utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto o sportivo” |
(ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili); la pratica di sport e relative prove o allenamenti che prevedono l’uso di veicoli e natanti a motore e la pratica dei seguenti sport e relative prove o allenamenti: pugilato, atletica pesante, arti marziali in genere, scalata di roccia o di ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci o idro-sci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob, uso di canoa nei tratti montani, nei fiumi o torrenti caratterizzati da cascate (canyoning e rafting). Sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica e relative prove o allenamenti di qualsiasi altro sport che possa essere considerato estremo e/o pericoloso in analogia con le attività sportive sopra indicate
- gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’assicurato
- le conseguenze dovute a tentato suicidio, autolesionismo e azioni delittuose commesse dall’assicurato con dolo o colpa grave
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti
- le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici
- le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché le cure a carattere sperimentale e i medicinali biologici
- tutte le terapie mediche, comprese le iniezioni intravitreali
A integrazione delle esclusioni di cui sopra sono previste le seguenti:
MODULO ACUORE SUPER Parte A - Ricovero a seguito di malattia o infortunio
- “Post ricovero”: sono escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera
- “Day Hospital”: la garanzia non è operante per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali effettuati in Day Hospital ai soli fini diagnostici
MODULO ACUORE SUPER Parte B - Visite e trattamenti
- “Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (con omeopatia)”: sono escluse le visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine legato alla crescita e delle visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici
- “Trattamenti fisioterapici riabilitativi: sono escluse dalla garanzia le prestazioni:
- di linfodrenaggio, pressoterapia e shiatsu;
- effettuate presso palestre, club ginnico sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.
MODULO ACUORE SUPER Parte C - Prestazioni odontoiatriche l’assicurazione non opera per:
- protesi estetiche
- trattamenti derivanti da conseguenze di patologie psichiatriche.
MODULO ACUORE SMART Parte A - Ricovero pe Grande Intervento Chirurgico (GIC)
- “Post ricovero”: sono escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera
- “Day Hospital per Grande Intervento Chirurgico”: la garanzia non è operante per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali effettuati in Day Hospital ai soli fini diagnostici
MODULO ACUORE SMART Parte B - Visite e trattamenti
- “Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (con omeopatia)”: sono escluse le visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine legato alla crescita e delle visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici
MODULO ACUORE SUPER e MODULO ACUORE SMART Parte E - Stati di non autosufficienza temporanea l’assicurazione non è operante per le conseguenze:
- di malattie mentali, disturbi psichici e del comportamento in genere, compresi i comportamenti nevrotici, psicosi, depressioni e loro conseguenze
- dovute a tentato suicidio, autolesionismo e azioni delittuose commesse dall’Assicurato con dolo o colpa grave
- di alcolismo acuto o cronico. Abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni
- di guerra civile o straniera, di tumulti, di rissa, di atti di terrorismo nei quali l’Assicurato ha avuto parte attiva, con la precisazione che i casi di legittima difesa e di assistenza a persona in pericolo sono garantiti
- dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti
- di infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting, l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione a gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno
- del rifiuto di seguire le prescrizioni mediche: con ciò si intende che l’Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute
- di prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto)
- di partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti criminali
- di infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato
- delle prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché le cure a carattere sperimentale e i medicinali biologici
- di movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici
- di tutte le terapie mediche, comprese le iniezioni intravitreali
MODULO ACUORE ASSISTENZA
UniSalute:
- non si assume responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato;
- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di Assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell’Assistenza, alla Centrale Operativa e da queste organizzate;
- non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea a ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’Assicurato e tale professionista.
Franchigie
NON PREVISTE
Scoperti
MODULO ACUORE SUPER Parte B - Visite e trattamenti
! “Alta specializzazione” in assistenza indiretta scoperto del 20% con min. non indennizzabile di € 60,00
! “Visite specialistiche e accertamenti diagnostici” in assistenza indiretta scoperto del 20% con min. non indennizzabile di € 60,00
! “Trattamenti fisioterapici riabilitativi” in assistenza indiretta scoperto del 20%
! “Protesi/ausili ortopedici e acustici” scoperto del 20% con min. non indennizzabile di € 50,00
MODULO ACUORE SUPER Parte C - Prestazioni odontoiatriche
! “Odontoiatria/ortodonzia” in assistenza diretta: scoperto 15%; in assistenza indiretta: scoperto del 20% con min. non indennizzabile di € 100,00
! “cure dentarie da infortunio” in assistenza diretta: scoperto 15%, in assistenza indiretta: scoperto del 20% con min. non indennizzabile di € 100,00
! “Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero” in assistenza indiretta: scoperto del 20% con min. non indennizzabile di € 100,00
MODULO ACUORE SMART Parte B - Visite e trattamenti
! “Alta specializzazione” in assistenza indiretta scoperto del 20% con min. non indennizzabile di € 60,00
! “Visite specialistiche e accertamenti diagnostici” in assistenza indiretta scoperto del 20% con min. non indennizzabile di € 60,00
! “Protesi/ausili ortopedici e acustici” scoperto del 20% con min. non indennizzabile di € 50,00
Rivalse
La Compagnia rinuncia a favore dell’assicurato al diritto di rivalsa.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Prestazioni del MODULO ACUORE SUPER e del MODULO ACUORE SMART. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate, l’assicurato deve preventivamente prenotare la prestazione o il ricovero tramite APP o l’area riservata del sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx oppure tramite la Centrale Operativa di UniSalute, telefonando al numero verde 800 009938 dall’Italia oppure al numero x00 000 0000000 dall’estero. All’atto della prestazione, dovrà presentare alla struttura convenzionata i documenti attestanti la propria identità e la prescrizione medica, qualora richiesta. Nel caso di prestazioni sanitarie erogate da istituti di cura non convenzionati, l’assicurato deve inviare direttamente a UniSalute, tramite APP o l’area riservata del sito internet, oppure alla sede di UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx BO, il modulo di denuncia riportato nelle Condizioni di Assicurazione, la documentazione necessaria a consentire gli accertamenti e le valutazioni del caso e prova documentale dell’avvenuto pagamento della prestazione sanitaria di cui chiede il rimborso. |
Prestazioni del MODULO ACUORE ASSISTENZA L’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di UniSalute telefonando al numero 800 212477 e comunicare la Prestazione richiesta, mettendo a disposizione ogni documento utile che possa permettere la verifica del diritto alla prestazione (generalità, estremi identificativi del contratto, ecc.) e comprovare l’evento per il quale necessita della prestazione di Assistenza. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Le garanzie del presente contratto possono essere prestate in assistenza diretta, tramite le strutture sanitarie e i medici convenzionati, con pagamento diretto delle spese assicurate da parte di UniSalute. | |
Gestione da parte di altre imprese: Per le prestazioni operanti dall’estero del MODULO ACUORE ASSISTENZA ci si avvale della collaborazione di UnipolAssistance S.c.r.l. (prefisso internazionale dell’Italia + 051 4161781). | |
Prescrizione: Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio, la Compagnia può recedere dal contratto comunicando tale decisione al contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o della reticenza. Tuttavia, se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l’indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il reale stato delle cose |
Obblighi dell’impresa | La Società si impegna a pagare il Sinistro all’Assicurato entro 30 giorni da quando il medesimo è stato definito previo accordo o all’esito della procedura arbitrale, dietro presentazione della documentazione richiesta e salvo che non ricorra una delle esclusioni contrattualmente previste |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio, comprensivo di imposta, è soggetto ad adeguamento annuale in caso di rinnovo, nonché a un eventuale incremento in ragione dell’aumentare dell’età dell’assicurato come da tabella contrattuale |
Rimborso | NON PREVISTO |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione decorre: - per gli infortuni: dalle ore 24:00 del giorno stesso di effetto dell’assicurazione - per le malattie: dal 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione - per l’aborto e le malattie dipendenti da gravidanza: dal 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione - per il parto e le malattie da puerperio: dal 300° (trecentesimo) giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione - per le infezioni da HIV: dal 1° (primo) giorno del VI (sesto) anno assicurativo successivo a quello di effetto dell’assicurazione , a condizione che l’assicurato non fosse già affetto da HIV all’atto dell’attivazione del piano sanitario |
Sospensione | NON PREVISTA |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | La disdetta deve essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o pec. - Sede legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxxx (Xxxxxx); - Fax: x00 000 000000; - indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il contraente ha il diritto di recedere nei 14 giorni successivi alla sua definizione |
Risoluzione | NON PREVISTA |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto UniSalute ACUORE si rivolge a persone fisiche o giuridiche che intendono assicurare una o più persone fisiche (con il limite di dieci), in relazione al rimborso di spese sanitarie sostenute a seguito di infortunio o malattia, nonché l’ottenimento di prestazioni di assistenza | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,00% del Premio imponibile | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a: UniSalute S.p.A. Ufficio Reclami - Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - fax 0000000000 - e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xxxxxx utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx I reclami indirizzati all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela d) copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale |
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 |
Negoziazione assistita | settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162) |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato irrituale: ferma la libertà di adire l’Autorità Giudiziaria, le controversie di natura medica possono essere demandate a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. - Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx- finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin- net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d’imposta: - Infortuni 🡪 2,5% - Malattia 🡪 2,5% - Assistenza 🡪 10% Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
UniSalute ACUORE
Contratto di assicurazione sanitaria
Modello SI / 02452 / 000 / 00000 / H - Ed. 01 / 10 / 2022
Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
INDICE
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 14
Art. 1. Oggetto del contratto 14
Art. 2. Operatività del contratto 14
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE 14
Art. 3. Decorrenza del contratto 14
Art. 4. Termini di aspettativa 14
Art. 5. Durata del contratto ...........................................................................................15
Art. 6. Proroga del contratto 15
Art. 7. Disdetta del contratto 15
Art. 8. Pagamento del premio con addebito sul conto corrente ......................................15
Art. 9. Frazionamento del premio 15
Art. 10. Fasce di premio e scontistiche 16
Art. 12. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 16
Art. 13. Aggravamento del rischio 16
Art. 14. Diminuzione del rischio 17
Art. 15. Assistenza diretta/Assistenza indiretta: definizione 17
Art. 16. Modifiche al contratto 17
Art. 17. Assicurazione per conto altrui 17
Art. 19. Rinvio alle norme di legge 18
Art. 20. Oggetto del MODULO ACUORE SUPER 18
PARTE A - RICOVERO A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO 18
Art. 22. Ricovero in un istituto di cura 18
Art. 23. Trasporto sanitario 20
Art. 25. Intervento chirurgico ambulatoriale 20
Art. 28. Ricovero del neonato 21
Art. 29. Rimpatrio della salma 21
Art. 30. Interventi chirurgici specifici 22
Art. 31. Indennità sostitutiva 22
Art. 32. Ospedalizzazione domiciliare 22
PARTE B - VISITE E TRATTAMENTI 23
Art. 35. Assistenza infermieristica domiciliare 23
Art. 36. Alta Specializzazione 23
Art. 37. Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (con omeopatia) 24
Art. 38. Prestazioni sanitarie sul nascituro 24
Art. 39. Trattamenti fisioterapici riabilitativi 24
Art. 40. Protesi/ausili ortopedici e acustici 25
PARTE C - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 25
Art. 41. Prestazioni odontoiatriche particolari (Assistenza diretta) 25
Art. 42. Odontoiatria/ortodonzia 26
Art. 43. Cure dentarie da infortunio 26
Art. 44. Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero 27
Art. 45. Prevenzione obesità infantile 27
Art. 46. Prestazioni diagnostiche particolari 28
Art. 47. Prestazioni diagnostiche particolari specifiche per età 28
Art. 48. Sindrome metabolica: Assistenza diretta online 29
Art. 49. Diagnosi comparativa/Second Opinion 30
PARTE E - STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA 31
Art. 50. Stati di non autosufficienza temporanea 31
Art. 51. Contraente/Assicurato: limiti di età 33
Art. 52. Inclusioni ed esclusioni di assicurati dalla polizza 33
Art. 53. Persone non assicurabili 33
Art. 55. Rischi esclusi specifici, Parte C - Prestazioni odontoiatriche 35
Art. 56. Rischi esclusi specifici, Parte E - Stati di non autosufficienza temporanea 35
ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA 36
Art. 57. Modalità di erogazione delle prestazioni 36
Art. 58. Estensione territoriale 36
Art. 59. Oggetto del MODULO ACUORE SMART 40
PARTE A - RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) 40
Art. 61. Ricovero in un istituto di cura per Grande Intervento Chirurgico (GIC) 40
Art. 62. Trasporto sanitario per Grande Intervento Chirurgico (GIC) 42
Art. 63. Day Hospital per Grande Intervento Chirurgico (GIC) 42
Art. 64. Intervento chirurgico ambulatoriale per Grande Intervento Chirurgico (GIC) 42
Art. 66. Rimpatrio della salma 43
Art. 67. Indennità sostitutiva per Grande Intervento Chirurgico (GIC) 43
Art. 68. Ospedalizzazione domiciliare 43
PARTE B - VISITE E TRATTAMENTI 43
Art. 71. Assistenza infermieristica domiciliare 44
Art. 72. Alta Specializzazione 44
Art. 73. Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici (con omeopatia) 44
Art. 74. Protesi/ausili ortopedici e acustici 45
PARTE C - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 46
Art. 75. Prestazioni odontoiatriche particolari (Assistenza diretta) 46
Art. 76. Prestazioni diagnostiche particolari 47
Art. 77. Diagnosi comparativa/Second Opinion 47
PARTE E - STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA 48
Art. 78. Stati di non autosufficienza temporanea 48
Art. 79. Contraente/Assicurato: limiti di età 50
Art. 80. Inclusioni ed esclusioni di assicurati dalla polizza 50
Art. 81. Persone non assicurabili 51
Art. 83. Rischi esclusi specifici, Parte E - Stati di non autosufficienza temporanea 52
ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA 53
Art. 84. Modalità di erogazione delle prestazioni 53
Art. 85. Estensione territoriale 54
MODULO ACUORE ASSISTENZA (Garanzia sempre operante) 57
Garanzie operanti in Italia 57
Art. 86. Servizi di Assistenza e consulenza 57
Art. 87. Informazioni sanitarie telefoniche 57
Art. 88. Prenotazione di prestazioni sanitarie 57
Art. 89. Pareri medici immediati 57
Art. 90. Il veterinario risponde 57
Art. 91. Informazioni veterinarie telefoniche 57
Art. 92. Invio di un medico 58
Art. 93. Rientro dal ricovero di primo soccorso 58
Art. 94. Trasferimento in centro medico specializzato 58
Art. 95. Assistenza dell’animale in pensione a seguito di ricovero dell’assicurato 58
Garanzie operanti dall’estero 59
Art. 96. Viaggio di un familiare all'estero 59
Art. 97. Invio di medicinali urgenti all’estero 59
Art. 98. Rimpatrio sanitario 59
Art. 99. Interprete a disposizione 59
Art. 100. Rientro di minori 59
Art. 101. Rientro dall’estero 60
Art. 102. Rientro anticipato 60
ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA 61
Art. 104. Estensione territoriale 61
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 62
Art. 105. Denuncia del sinistro 62
Art. 106. Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 62
Art. 107. Inadempimento degli obblighi 63
Art. 108. Gestione documentazione di spesa: estratto conto sinistri 63
Art. 109. Provincia scoperta in Italia 63
Art. 110. Prestazioni a tariffe agevolate UniSalute 63
Art. 111. Altre assicurazioni 63
Art. 112. Controversie e arbitrato irrituale 63
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SUPER: 64
PARTE A - RICOVERO A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO E 64
PARTE B - VISITE E TRATTAMENTI E PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SMART: PARTE A - RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) E PARTE B - VISITE E TRATTAMENTI
Art. 114. Modalità di utilizzo della copertura parte A e B: sinistri in Assistenza diretta 64
Art. 115. Modalità di utilizzo della copertura parte A e B: sinistri in Assistenza indiretta 65
Art. 116. Servizi del Servizio Sanitario Nazionale parte A e B 65
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SUPER: 67
PARTE C - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SMART: PARTE C - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 67
Art. 117. Modalità di utilizzo della copertura parte C: sinistri in Assistenza diretta 67
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SUPER: 67
PARTE C - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 67
Art. 118. Modalità di utilizzo della copertura parte C: sinistri in Assistenza indiretta 67
Art. 119. Servizi del Servizio Sanitario Nazionale parte C 68
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SUPER: 68
Art. 120. Modalità di utilizzo della copertura parte D MODULO ACUORE SUPER: sinistri in Assistenza diretta 68
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SMART 68
Art. 121. Modalità di utilizzo della copertura parte D MODULO ACUORE SMART: sinistri in Assistenza diretta 68
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SUPER: 69
PARTE E - STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA PER ASSICURATI CON ETÀ MINIMA 18 ANNI E PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SMART: PARTE E - STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA PER ASSICURATI CON ETÀ MINIMA 18 ANNI 69
Art. 122. Modalità di utilizzo della copertura parte E: sinistri in Assistenza diretta 69
Art. 123. Modalità di utilizzo della copertura parte E: sinistri in Assistenza indiretta 69
Gentile cliente,
Le presentiamo ACUORE: la soluzione assicurativa che offre a lei e, se desidera, alle persone a lei vicine, una migliore assistenza sanitaria grazie a una ricca gamma di coperture, prestazioni e servizi a lei dedicate.
UNISALUTE ACUORE è un prodotto UniSalute, Società del Gruppo Unipol specializzata nell’assicurazione sanitaria, che vanta una rete capillare in tutta Italia di strutture sanitarie e medici convenzionati per offrirle i migliori e più adeguati servizi per la sua salute, in caso di malattia o infortunio.
La polizza UNISALUTE ACUORE le dà la possibilità di scegliere tra 2 diversi moduli:
- ACUORE SUPER: che offre una risposta completa in caso di malattia o infortunio. Garantisce le spese delle prestazioni mediche sia in caso di ricovero sia in assenza di ricovero. Sono previste anche una serie di prestazioni di prevenzione.
- XXXXXX XXXXX: pensata soprattutto per chi desidera tutelarsi in caso di Grande Intervento Chirurgico (GIC). Garantisce le spese delle prestazioni mediche anche in assenza di ricovero per GIC.
Entrambi i moduli sono accompagnati dalla garanzia Assistenza che offre una serie di prestazioni di consulenza e di assistenza.
Con ACUORE, per le sue necessità sanitarie, può scegliere:
- Assistenza diretta: le prestazioni vengono effettuate gratuitamente presso una struttura convenzionata e con medici convenzionati con UniSalute, prenotando direttamente con UniSalute.
- Assistenza indiretta: le prestazioni vengono effettuate presso una struttura o medico non convenzionati, anche SSN. In questo modo prenoterà autonomamente la prestazione e poi chiederà il rimborso a UniSalute.
Come avrà modo di osservare nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei suoi confronti, abbiamo utilizzato box informativi che, a titolo puramente esemplificativo, le potranno essere utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie incluse nella polizza.
La informiamo che riceverà tutte le future comunicazioni sulla base delle modalità e del recapito da Lei comunicati all’Operatore Bancario in fase di emissione della polizza. Potrà comunque sempre modificare tale scelta contattando l’Operatore Bancario della Sua Filiale.
COME UTILIZZARE LA POLIZZA ACUORE
SCEGLIERE DOVE EFFETTUARE LA PRESTAZIONE
- ASSISTENZA DIRETTA - Prenotare ed effettuare gratuitamente la prestazione con UniSalute
Le prenotazioni sanitarie devono essere prenotate con UniSalute o direttamente alla struttura medica ed erogate da strutture e personale sanitario convenzionato con UniSalute: il pagamento della prestazione viene effettuato direttamente da parte di UniSalute alle condizioni previste dagli articoli delle Condizioni di Assicurazione.
- ASSISTENZA INDIRETTA - Effettuare la prestazione in qualsiasi struttura privata e richiedere il rimborso
Le prestazioni sanitarie vengono erogate da una struttura medica privata non convenzionata con UniSalute, le prestazioni saranno rimborsate alle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli delle Condizioni di assicurazione.
- SSN - Effettuare la prestazione in una struttura pubblica e richiedere il rimborso del ticket
Le prestazioni sanitarie vengono erogate da una struttura pubblica: UniSalute rimborserà il ticket sanitario pagato secondo le modalità previste dagli articoli delle Condizioni di Assicurazione.
COME DISPORRE DI TUTTI I SERVIZI
APP di UniSalute (disponibile su App Store, Google Play e Windows Store): 24h su 24 può prenotare visite ed esami presso le strutture convenzionate o comunicare prenotazioni già concordate con le stesse, richiedere e consultare le richieste di rimborso e ricevere le notifiche di conferma degli appuntamenti.
Tramite WEB: accedendo all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xx, può consultare le strutture sanitarie convenzionate e prenotare le prestazioni previste dalla polizza. Può inoltre richiedere i rimborsi, se non si è rivolto a una struttura convenzionata, e valutare lo stato della sua richiesta di rimborso.
Centrale operativa: provvede a organizzare e prenotare la prenotazione presso le strutture sanitarie convenzionate, fornire informazioni sulle garanzie assicurative, sui convenzionamenti delle strutture convenzionate, sulla loro ubicazione e sui servizi sanitari da esse erogate.
Servizio Memosalute via mail/sms: a ogni prenotazione effettuata in una struttura convenzionata, UniSalute le invierà la conferma e le ricorderà i suoi appuntamenti.
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:
Aborto: interruzione prematura di una gravidanza, per cause naturali o provocata artificialmente.
Aborto spontaneo: interruzione prematura di una gravidanza avvenuta per cause naturali, non causata da un intervento esterno.
Aborto terapeutico: interruzione di una gravidanza motivata esclusivamente da ragioni di ordine medico, come la presenza di gravi malformazioni al feto.
ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO: prestazione medica strumentale, a carattere anche cruento e/o invasivo, atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una MALATTIA.
Animale domestico da compagnia: animale da compagnia (cane e/o gatto) che è allevato dall’uomo e che vive presso di lui.
ANNO: periodo di tempo pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni, o a 366 (trecentosessantasei) giorni in caso di ANNO bisestile.
Assicurato: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
ASSISTENZA: l’aiuto in denaro o in natura, fornito all’ASSICURATO che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA: attività relativa all’ASSISTENZA sanitaria atta a mantenere o recuperare lo stato di salute, operata da infermiere professionista.
Atti ordinari della vita:
Spostarsi: capacità di muoversi da una stanza ad un’altra all’interno della residenza abituale, anche con utilizzo di ogni tipo di ausilio;
Lavarsi: capacità di soddisfare un livello di igiene corporea conforme alle norme abituali: cioè di lavare la parte alta e bassa del corpo;
Vestirsi: capacità di mettere o togliere i propri vestiti o qualsiasi protesi ortopedica portata abitualmente; Nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile ovvero di essere in grado di portare gli alimenti alla bocca e di inghiottire.
CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di UNISALUTE costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroga, con costi a carico di UNISALUTE, le prestazioni previste dalla POLIZZA.
La CENTRALE OPERATIVA con linea telefonica “verde” provvede a:
organizzare e prenotare, su richiesta dell’ASSICURATO, l’accesso diretto alle Strutture Sanitarie Convenzionate; fornire informazioni sulle garanzie assicurative, sui convenzionamenti delle Strutture Sanitarie Convenzionate, sulla loro ubicazione e sui servizi sanitari da esse erogate.
Compagnia: l’impresa assicuratrice, UniSalute S.p.A.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di ASSICURAZIONE e paga il PREMIO.
Cure a carattere sperimentale: insieme di tecniche terapeutiche ancora in fase di studio il cui scopo è quello di conoscerne l’efficacia, la sicurezza e la tolleranza.
DAY HOSPITAL: le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in ISTITUTO DI CURA in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica.
DIAGNOSI COMPARATIVA: consulenza di elevato profilo medico specialistico erogata, sulla base della documentazione fornita dall’ASSICURATO, da una struttura di medici specialisti internazionali.
Difetto fisico: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).
FRANCHIGIA: la parte di danno indennizzabile che, per ogni SINISTRO, rimane a carico dell’ASSICURATO.
GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC): qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici relativo agli interventi chirurgici riportati nell’elenco GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI (GIC) (Allegato 3 alla POLIZZA).
INDENNITÀ SOSTITUTIVA: importo giornaliero erogato da UNISALUTE in caso di RICOVERO o DAY HOSPITAL, corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il RICOVERO o il DAY HOSPITAL stesso. Costituiscono eccezione le sole spese sostenute per prestazioni di pre e di post RICOVERO o di DAY HOSPITAL, per le quali si prevede comunque il rimborso a termini di POLIZZA.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla COMPAGNIA in caso di SINISTRO.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.
INTERVENTO CHIRURGICO: qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici con l’esclusione
delle iniezioni/infiltrazioni effettuate per la somministrazione di farmaci.
Intervento chirurgico ambulatoriale: prestazione chirurgica che per la tipologia dell’atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento.
ISTITUTO DI CURA: ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all’erogazione dell’ASSISTENZA ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Lettera d’impegno: documento con cui l’Assicurato si impegna a versare alla struttura convenzionata a cui si rivolge, eventuali importi di spesa che resteranno a suo carico in quanto non coperti dall’Assicurazione e a dare liberatoria per la privacy a UniSalute.
Libera professione intramuraria: l’attività che il personale medico alle dipendenze del SSN esercita in forma individuale o di equipe, al di fuori dall’orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell’Assicurato e con oneri a carico dello stesso.
MALATTIA: qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute che non sia MALFORMAZIONE o DIFETTO FISICO.
Malformazione: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
MASSIMALE: l’importo stabilito negli specifici articoli di POLIZZA che rappresenta la spesa massima che la COMPAGNIA si impegna a prestare nei confronti dell’ASSICURATO per le relative garanzie e/o prestazioni previste.
Medicinale: sostanza o associazione di sostanze che possa essere usata sull’uomo o somministrata allo stesso allo scopo di ripristinare, correggere o modificare, funzioni fisiologiche esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica, che sia ritenuta idonea dall’Agenzia Italiana del Farmaco alla cura della patologia per la quale è stata prescritta.
Medicina non ufficiale: insieme di tecniche terapeutiche non riconosciute dalla Medicina Ufficiale o Accademica.
PIANO TERAPEUTICO (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche): documento sottoscritto dall’ASSICURATO contenente l’insieme delle prestazioni che il dentista convenzionato e lo stesso concordano di effettuare e che deve essere comunicato a UNISALUTE per rendere possibile la successiva “PRESA IN CARICO”. Eventuali successive variazioni al PIANO TERAPEUTICO concordato dovranno essere sottoposte a una nuova PRESA IN CARICO da parte di UNISALUTE.
POLIZZA: il documento che prova l’ASSICURAZIONE ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile.
PREMIO: la prestazione in denaro dovuto dal CONTRAENTE alla COMPAGNIA.
PRESA IN CARICO (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche): comunicazione di UNISALUTE al centro odontoiatrico convenzionato in ordine alle prestazioni contenute nel PIANO TERAPEUTICO che UNISALUTE stessa si impegna a pagare, in toto o in parte, direttamente allo stesso. La liquidazione degli oneri contenuta nella PRESA IN CARICO è subordinata al rispetto di quanto riportato nella stessa circa condizioni, avvertenze, limiti ed eventuali altre indicazioni riportate nel presente contratto.
QUESTIONARIO DI RICONOSCIMENTO DI UNO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA: documento contenente le informazioni sullo stato di non autosufficienza dell’ASSICURATO, compilato e sottoscritto dal medesimo o rappresentante legale e dal medico curante.
RETTA DI DEGENZA: trattamento alberghiero e ASSISTENZA medico-infermieristica prestati in regime di degenza ospedaliera, sia ordinaria che in terapia intensiva.
RICOVERO: la degenza in ISTITUTO DI CURA comportante pernottamento, documentata da cartella clinica.
RICOVERO DI LUNGA CONVALESCENZA (definizione relativa a “Stati di non autosufficienza”): la degenza in ISTITUTO DI CURA specializzata nell’ASSISTENZA agli anziani.
RISCHIO: la probabilità del verificarsi del SINISTRO.
SCHEDA ANAMNESTICA (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche): documento redatto dal dentista, in collaborazione con l’ASSICURATO, che descrive lo stato dell’apparato masticatorio dell’ASSICURATO, con particolare riferimento alle patologie che possono influire sulla sua salute.
SCOPERTO: la somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell’ASSICURATO.
SINISTRO: il verificarsi della prestazione di carattere sanitario per la quale è prestata l’ASSICURAZIONE, che comporta un’attività gestionale per la COMPAGNIA.
SOMMA ASSICURATA: l’importo stabilito negli specifici articoli di POLIZZA che rappresenta la spesa massima che la COMPAGNIA si impegna a prestare nei confronti dell’ASSICURATO per le relative garanzie e/o prestazioni previste in POLIZZA.
SPESE VOLUTTUARIE: tutte quelle spese che soddisfano bisogni non necessari alla degenza del paziente al fine del recupero fisico post INTERVENTO CHIRURGICO (quali a esempio TV o connessione WiFi presso la casa di cura in cui viene effettuato il RICOVERO).
STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA CONSOLIDATO: situazione irreversibile e permanente, relativa alla salute dell’ASSICURATO, di norma suscettibile solo di ulteriore aggravamento.
STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA: ISTITUTO DI CURA, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui UNISALUTE ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni.
Teladoc Health International: la società che coadiuva UniSalute nella gestione dei sinistri previsti alla garanzia “Second opinion”. Teladoc Health International, Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
Termini di aspettativa: periodo contrattuale per il quale non è garantita la copertura sanitaria.
Unipol Gruppo S.p.A. : gruppo assicurativo leader in Italia nei rami Danni, le cui azioni ordinarie sono quotate alla Borsa Italiana ed al quale fanno capo diverse imprese di assicurazione, fra le quali UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e UniSalute S.p.A.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga, nel limite delle somme assicurate, all’erogazione delle
prestazioni previste dalle garanzie presenti nel modulo scelto dal CONTRAENTE.
La scelta del modulo da parte del Contraente di Polizza sarà valida per tutti gli assicurati della Polizza stessa.
I moduli tra cui scegliere sono i seguenti:
- MODULO ACUORE SUPER: che offre una serie di garanzie in caso di RICOVERO da MALATTIA o INFORTUNIO. Inoltre sono previste visite e trattamenti oltre che servizi di prevenzione e gli stati di non autosufficienza temporanea.
- MODULO ACUORE SMART: che offre una serie di garanzie in caso di RICOVERO per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC). Inoltre, sono previste visite e trattamenti oltre che servizi di prevenzione e gli stati di non autosufficienza temporanea.
Entrambi i moduli sono abbinati alla sezione MODULO ACUORE ASSISTENZA che offre una serie di servizi consulenziali e assistenziali dall’Italia o dall’estero.
Art. 2. Operatività del contratto
Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle del modulo di garanzia opzionato al momento della
sottoscrizione del contratto e valgono esclusivamente per gli assicurati nominativamente indicati in POLIZZA.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE
Art. 3. Decorrenza del contratto
Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo
che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine l’ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.
Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l’ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze.
Art. 4. Termini di aspettativa
Premesso che per TERMINI DI ASPETTATIVA, che decorrono dal giorno di effetto della POLIZZA, si intende il periodo
contrattuale durante il quale non è garantita la copertura assicurativa, la garanzia decorre dal:
- dal giorno stesso di effetto dell’ASSICURAZIONE per gli infortuni;
- dal 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di effetto dell’ASSICURAZIONE per le malattie;
- dal 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello di effetto dell’ASSICURAZIONE per l’ABORTO e le malattie dipendenti da gravidanza;
- dal 300° (trecentesimo) giorno successivo a quello di effetto dell’ASSICURAZIONE per il parto e le malattie da puerperio;
- dal 1° (primo) giorno del VI (sesto) ANNO assicurativo successivo a quello di effetto dell’ASSICURAZIONE per le infezioni da HIV a condizione che l’ASSICURATO non fosse già affetto da HIV all’atto dell’attivazione del piano sanitario, nel qual caso troverebbero applicazione i successivi Artt. 53 e 81 - Persone non assicurabili.
Qualora la presente POLIZZA sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra emessa dalla medesima COMPAGNIA o COMPAGNIA appartenente ad Unipol Gruppo S.p.A., i termini sopra esposti operano:
a) per gli stessi assicurati:
- dal giorno di effetto della POLIZZA sostituita, qualora le prestazioni e i massimali risultanti dalla presente POLIZZA siano pari o inferiori a quella sostituita;
- dal giorno di effetto della presente POLIZZA, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.
b) per i nuovi assicurati:
- dalla data di effetto del presente contratto.
La durata del presente contratto è annuale, viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello
stesso e viene indicata sulla POLIZZA.
Art. 6. Proroga del contratto Il contratto è con tacito rinnovo pertanto, in assenza di disdetta da parte dell’ASSICURATO o da parte della COMPAGNIA, la durata del contratto viene prorogata per 1 (uno) ANNO e così successivamente.
Art. 7. Disdetta del contratto
La disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto tramite:
• Lettera raccomandata da inviare alla Sede legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxxx (Xxxxxx);
• Fax: x00 000 000000;
• indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Art. 8. Pagamento del premio con addebito sul conto corrente 2
Il versamento del PREMIO può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, se il CONTRAENTE, al
momento della stipula del contratto, autorizza la banca, “in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti” con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il PREMIO alla firma di questo contratto e per i premi successivi. L’eventuale estinzione del conto corrente o la revoca dell’autorizzazione di addebito, deve essere comunicata alla COMPAGNIA almeno 30 (trenta) giorni prima scadenza annuale del contratto. Il CONTRAENTE è tenuto a concordare con la COMPAGNIA la nuova forma di pagamento del PREMIO.
Art. 9. Frazionamento del premio Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.
Il PREMIO può essere frazionato semestralmente, quadrimestralmente, trimestralmente o mensilmente.
Qualora il CONTRAENTE decida di optare per il frazionamento mensile del PREMIO, deve comunicarlo all’atto di sottoscrizione della POLIZZA. Il titolo di emissione avrà una durata compresa tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni, quindi l’importo della prima rata dipenderà dalla data di emissione della POLIZZA. A partire poi dal terzo mese il
1 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza?
Qualora il contratto sia stipulato “con tacita proroga”, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il Contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato “senza tacita proroga” la copertura si interrompe alla scadenza annua.
2 Cos’è il premio?
Il Premio, in un’Assicurazione, è il “prezzo” che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.
CONTRAENTE comincerà a pagare l’importo mensilizzato; pertanto, il primo ANNO verranno addebitate sul conto corrente del CONTRAENTE 11 (undici) rate così suddivise: 1 (una) rata alla sottoscrizione + 10 (dieci) rate successive. Per le annualità successive saranno addebitate 12 (dodici) mensilità a partire dal mese di rinnovo.
Art. 10. Fasce di premio e scontistiche
L’ASSICURAZIONE è stipulata tenendo conto della fascia d’età nella quale rientra ogni singolo ASSICURATO.
Al momento della prima sottoscrizione del contratto, infatti, a ogni ASSICURATO verrà applicato il PREMIO, indicato in POLIZZA, corrispondente al modulo scelto da CONTRAENTE e alla fascia d’età corrispondente al momento della sottoscrizione.
A ogni rinnovo annuale, si procederà all’adeguamento del PREMIO applicando, poi, a ogni ASSICURATO l’eventuale aumento di PREMIO in base alla tabella di seguito:
ETA’ DELL’ASSICURATO | Xxxxxx ACUORE SUPER | Modulo ACUORE SMART |
0 - 9 | € 350,00 | € 200,00 |
10 - 19 | € 650,00 | € 400,00 |
20 - 29 | € 1.100,00 | € 700,00 |
30 - 39 | € 1.300,00 | € 800,00 |
40 - 49 | € 1.550,00 | € 900,00 |
50 - 59 | € 2.000,00 | € 1.250,00 |
60 - 69 | € 2.500,00 | € 1.550,00 |
70 - 75 | € 3.100,00 | € 2.100,00 |
Nel caso di più assicurati, verranno applicati su tutti i premi i seguenti sconti:
- 2 assicurati: 10%
- 3 assicurati: 15%
- 4 assicurati: 25%
- 5 - 10 assicurati: 30%.
Gli oneri fiscali relativi all’ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.
Art. 12. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO, relative a circostanze tali che la COMPAGNIA non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il CONTRAENTE ha agito con dolo o colpa grave (articolo 1892 del Codice
Civile). Qualora il CONTRAENTE abbia agito senza dolo o colpa grave, la COMPAGNIA potrà recedere dal contratto e, in caso di SINISTRO, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il PREMIO convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (articolo 1893 del Codice Civile).
Art. 13. Aggravamento del rischio L’ASSICURATO o il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO. Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla COMPAGNIA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell’ASSICURAZIONE, ai sensi dell’articolo 1898 del
Codice Civile.
Il diritto all’INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di RISCHIO non comunicato in buona fede dall’ASSICURATO.
Art. 14. Diminuzione del rischio L’ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell’ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.
Art. 15. Assistenza diretta/Assistenza indiretta: definizione
Le garanzie del presente contratto possono essere prestate con le seguenti modalità:
- ASSISTENZA diretta: prestazioni sanitarie erogate utilizzando strutture sanitarie private o pubbliche (SSN) convenzionate ed effettuate da medici convenzionati, con pagamento delle spese assicurate direttamente da parte di UNISALUTE alle condizioni e nei limiti previsti negli articoli che seguono;
- ASSISTENZA indiretta: prestazioni sanitarie erogate utilizzando strutture sanitarie private o pubbliche (SSN) non convenzionate con intervento indiretto da parte di UNISALUTE, cioè con il rimborso all’ASSICURATO delle spese assicurate sostenute (prestazioni, tickets, INDENNITÀ SOSTITUTIVA), alle condizioni e nei limiti previsti negli articoli che seguono.
La COMPAGNIA nel garantire le prestazioni assicurate nel presente contratto, mette a disposizione dell’ASSICURATO:
- la sua rete di Strutture Sanitarie convenzionate; 3
- i servizi on-line via internet xxx.xxxxxxxxx.xx o attraverso l’utilizzo della App UNISALUTE scaricabile gratuitamente da Google Play, da APP Store o Windows Store che consentono di:
1) consultare la rete delle strutture sanitarie convenzionate;
2) prenotare, visite ed esami;
3) comunicare appuntamenti già fissati presso strutture convenzionate;
4) aggiornare i propri dati personali;
5) denunciare un SINISTRO o verificare lo stato di un SINISTRO;
- la CENTRALE OPERATIVA: numero verde gratuito 800-009938 (dall’estero numero non gratuito 0039 051 6389046) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30.
Art. 16. Modifiche al contratto
Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 17. Assicurazione per conto altrui Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo
Assicurato.
Art. 18. Foro competente Per ogni controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell’ASSICURATO o del
Contraente.
3 Come faccio a sapere quali sono le Strutture Sanitarie convenzionate con UniSalute?
Per conoscere l’elenco delle Strutture Sanitarie e dei medici convenzionati con UniSalute è sufficiente consultare il sito xxx.XxxXxxxxx.xx
Attenzione: non basta che sia solo la struttura a essere convenzionata con UniSalute ma è necessario che lo sia anche il medico che esegue le prestazioni.
Art. 19. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
MODULO ACUORE SUPER
Art. 20. Oggetto del MODULO ACUORE SUPER
La scelta del modulo da parte del CONTRAENTE di POLIZZA sarà valida per tutti gli assicurati di POLIZZA.
Il presente MODULO ACUORE SUPER, ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:
- Parte A - RICOVERO a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO
- Parte B - Visite e trattamenti
- Parte C - Prestazioni odontoiatriche
- Parte D - Prevenzione
- Parte E - Stati di non autosufficienza temporanea
PARTE A - RICOVERO A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO
La SOMMA ASSICURATA annua complessiva, riferita a ciascun ASSICURATO e a tutte le spese relative alle prestazioni
previste in garanzia in caso di RICOVERO e definite negli articoli successivi, è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila), salvo limiti previsti per singole garanzie.
Art. 22. Ricovero in un istituto di cura 4
Sono assicurate le spese sostenute dall’ASSICURATO in conseguenza di INFORTUNIO o MALATTIA che abbiano reso
necessario un RICOVERO in ISTITUTO DI CURA; UNISALUTE provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
a) Pre - RICOVERO:
120 (centoventi) giorni precedenti l’inizio del RICOVERO.
4 Per poter usufruire della copertura assicurativa il mio ricovero deve avvenire obbligatoriamente presso un istituto di cura convenzionato con UniSalute?
No, la copertura assicurativa in caso di ricovero opera sia per le prestazioni presso i centri sanitari convenzionati con UniSalute sia per quelle presso i centri non convenzionati variando le modalità di liquidazione del sinistro (pagamento diretto da parte di UniSalute o a rimborso all’Assicurato) e nell’applicazione di scoperti/franchigie.
È previsto il rimborso degli esami, degli accertamenti diagnostici e delle visite specialistiche effettuati nei 120 (centoventi) giorni precedenti l’inizio del RICOVERO purché resi necessari dalla MALATTIA o dall’INFORTUNIO che hanno determinato il RICOVERO ESstesso.
La presente garanzia è prestata esclusivamente in forma rimborsuale.
b) Intervento chirurgico:
onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi.
c) ASSISTENZA medica, medicinali, cure:
prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami e accertamenti diagnostici effettuati durante il periodo di RICOVERO. I trattamenti fisioterapici e riabilitativi sono assicurati solo se durante il RICOVERO è stato eseguito un INTERVENTO CHIRURGICO.
d) Rette di degenza:
trattamento alberghiero (escluse le SPESE VOLUTTUARIE). L’ASSICURAZIONE è prestata come segue:
- RICOVERO dell’ASSICURATO in struttura convenzionata (Assistenza diretta) le spese sostenute verranno pagate direttamente da UNISALUTE;
- RICOVERO dell’ASSICURATO in struttura non convenzionata (Assistenza indiretta) la garanzia è prestata nel limite di € 400,00 (quattrocento) al giorno.
e) Accompagnatore:
l’ASSICURATO deve preventivamente comunicare alla STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA e a UNISALUTE, la presenza di un accompagnatore. La STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA verificherà la disponibilità di vitto e pernottamento per l’accompagnatore e UNISALUTE provvederà al pagamento della retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’ISTITUTO DI CURA.
In caso di mancata disponibilità per l’accompagnatore da parte della STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA, oppure in caso di ricovero in ISTITUTO DI CURA non convenzionato con UNISALUTE, la stessa provvederà al rimborso delle spese alberghiere sostenute nel limite di € 75,00 (settantacinque) al giorno per un massimo di 30 (trenta) giorni per RICOVERO.
f) ASSISTENZA INFERMIERISTICA privata individuale:
ASSISTENZA INFERMIERISTICA privata individuale nel limite di € 75,00 (settantacinque) al giorno per un massimo di 30 (trenta) giorni esclusivamente durante il periodo di RICOVERO.
La presente garanzia viene prestata esclusivamente previo contatto con UNISALUTE.
g) Post-RICOVERO:
120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione del RICOVERO.
Sono previsti in garanzia gli esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche (queste ultime solo se la richiesta è certificata al momento delle dimissioni dall’ISTITUTO DI CURA), trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione
ES L’Assicurato si sottopone a un esame prescritto dal medico e necessita di un ricovero:
L’Assicurato effettua il Ricovero in Assistenza diretta: contatta la Centrale Operativa per prenotare la clinica e rimane ricoverato per 7 giorni;
Pagamento delle spese: somma disponibile in caso di ricovero € 500.000,00 annua.
Avendo effettuato le prestazioni in Assistenza diretta le spese sono a carico di UniSalute; nessuna spesa a carico dell’Assicurato.
del RICOVERO, purché resi necessari dalla MALATTIA o dall’INFORTUNIO che ha determinato il RICOVERO stesso.
I trattamenti fisioterapici o rieducativi e le cure termali sono compresi nella garanzia nel caso di RICOVERO con INTERVENTO CHIRURGICO.
Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni dall’ISTITUTO DI CURA.
I medicinali previsti in copertura sono prestati in forma esclusivamente rimborsuale.
Art. 23. Trasporto sanitario UNISALUTE rimborsa le spese di trasporto dell’ASSICURATO in ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo sanitario:
- all’ISTITUTO DI CURA;
- da un ISTITUTO DI CURA a un altro;
- di rientro alla propria abitazione;
con il massimo di € 1.500,00 (millecinquecento) per RICOVERO.
In caso di trapianto di organo, fermo il limite di cui sopra, sono assicurate anche le spese di trasporto dell’organo.
In caso di DAY HOSPITAL, UNISALUTE provvede al pagamento delle spese per le prestazioni definite agli Artt.:
- 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA;
- 23 - Trasporto sanitario.
Per entrambe le prestazioni valgono i limiti e le modalità in essi indicati.
La garanzia non è operante per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali effettuati in DAY HOSPITAL ai soli fini diagnostici.
Art. 25. Intervento chirurgico ambulatoriale Nel caso di INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE, UNISALUTE provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera a);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera b);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera c);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera g);
- Art. 23 - Trasporto sanitario;
con i relativi limiti e le modalità in essi indicati.
Art. 26. Trapianti Nel caso di RICOVERO per trapianto di organi o di parte di essi, UNISALUTE provvede al pagamento delle spese previste dagli Artt. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA e 23 - Trasporto sanitario, con i relativi limiti in essi indicati, nonché:
- le spese necessarie per il prelievo dell’organo dal donatore;
- le spese per il trasporto dell’organo.
Relativamente alle prestazioni previste dall’Art. 22 - RICOVERO in un ISTITUTO DI CURA, lettera a), durante il pre- RICOVERO sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione del rigetto.
Nel caso di donazione di organo da parte di donatore vivente sono assicurate anche le spese per le prestazioni effettuate durante il RICOVERO del donatore limitatamente a:
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera a);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera b);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera c);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera d);
con i relativi limiti e le modalità in essi indicati.
a) Parto cesareo
In caso di RICOVERO per parto cesareo effettuato sia in STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA (Assistenza diretta) sia in struttura non convenzionata (Assistenza indiretta), UNISALUTE provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera b);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera c);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera d) senza applicazione dei limiti previsti per tale prestazione;
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera e) senza applicazione dei limiti previsti per tale prestazione;
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera g);
- Art. 23 - Trasporto sanitario;
con i relativi limiti e le modalità in essi indicati.
L’ASSICURAZIONE è prestata fino a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per annualità assicurativa e per ciascun ASSICURATO.
b) Xxxxx non cesareo, ABORTO TERAPEUTICO o spontaneo
In caso di RICOVERO per parto non cesareo, ABORTO TERAPEUTICO o SPONTANEO effettuato sia in STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA (Assistenza diretta) sia in struttura non convenzionata (Assistenza indiretta), UNISALUTE provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera b);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera c);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera d) senza applicazione dei limiti previsti per tale prestazione;
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera e) senza applicazione dei limiti previsti per tale prestazione;
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera g) con l’estensione di 2 (due) visite di controllo nel periodo successivo al parto sempre nei termini dei 120 (centoventi) giorni successivi;
- Art. 23 - Trasporto sanitario;
con i relativi limiti e le modalità in essi indicati.
Per tali prestazioni l’ASSICURAZIONE è prestata fino a un massimo di € 4.000,00 (quattromila) per annualità assicurativa e per ciascun ASSICURATO.
Art. 28. Ricovero del neonato Qualora, a seguito di parto indennizzabile ai sensi di POLIZZA, si rendesse necessario per il neonato nei primi 2 (due) anni di vita un RICOVERO per MALATTIA anche congenita e/o INFORTUNIO, la COMPAGNIA assicura, con gli stessi limiti di MASSIMALE e di copertura pattuiti per la madre e/o per il padre assicurati (qualora in copertura
al momento del parto) e sempreché per lo/la stessa sia stato pagato il relativo PREMIO nel corso del biennio, le spese conseguenti a tale RICOVERO.
Qualora il neonato venga inserito tra gli assicurati di polizza con almeno uno dei 2 (due) genitori ASSICURATO, non saranno applicati i limiti previsti per le malattie pregresse.
Art. 29. Rimpatrio della salma In caso di decesso dell’ASSICURATO, avvenuto durante un RICOVERO presso un ISTITUTO DI CURA all’estero, UNISALUTE provvede al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma nel limite di € 1.500,00
(millecinquecento) per annualità assicurativa e per ciascun ASSICURATO.
Art. 30. Interventi chirurgici specifici Nel caso di interventi chirurgici previsti dall’Allegato 1, effettuati in regime di RICOVERO, DAY HOSPITAL o di regime ambulatoriale, per ciascun intervento, UNISALUTE provvede al rimborso delle spese relative all’ Art. 22- RICOVERO in ISTITUTO DI CURA con il limite della somma indicata, per ciascun intervento, nell’Allegato 1, senza applicazione
dei sottolimiti previsti nel suddetto articolo.
Sono inoltre assicurate le spese per il trasporto sanitario come da Art. 23 - Trasporto sanitario.
Qualora l’ASSICURATO si rivolga a strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con UNISALUTE e a medici con essa convenzionati, i massimali, riportati nell’Allegato 1 - Interventi chirurgici specifici, non si intendono operanti (Assistenza diretta) come specificato dall’Art. 116 - Servizi del Servizio Sanitario Nazionale parte A e B.
Art. 31. Indennità sostitutiva
a) Durante il RICOVERO
Qualora l’ASSICURATO non richieda alcun rimborso a UNISALUTE per le prestazioni ricevute durante il periodo di RICOVERO, avrà diritto all’erogazione, come indennità, dell’importo giornaliero di € 150,00 (centocinquanta) per ogni giorno di RICOVERO per un massimo di 100 (cento) giorni per RICOVERO.
Oltre al pagamento dell’INDENNITÀ SOSTITUTIVA, UNISALUTE provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera a);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera g);
senza l’applicazione di eventuali limiti previsti all’Art. 57 - Modalità di erogazione delle prestazioni e assoggettate a un massimo di € 2.000,00 (duemila) per annualità assicurativa e per ciascun ASSICURATO. Qualora a seguito di ricovero dovuto a un’epidemia riconosciuta da OMS, l’indennità sostitutiva viene riconosciuta anche per i giorni di isolamento domiciliare prescritti in fase di dimissione dall’istituto di cura, per un periodo non superiore a 14 (quattordici) giorni per annualità assicurativa e per ciascun ASSICURATO.
b) Day Hospital
Nel caso di RICOVERO in regime di DAY HOSPITAL, l’importo giornaliero della diaria si intende di € 150.00 (centocinquanta).
Art. 32. Ospedalizzazione domiciliare UNISALUTE, tramite la propria rete convenzionata, mette a disposizione prestazioni di ospedalizzazione domiciliare, di ASSISTENZA medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica, tendente al recupero della funzionalità fisica, per un periodo di 120 (centoventi) giorni successivi alla data di dimissioni, per RICOVERO
indennizzabile a termini di POLIZZA, e avvenuto successivamente alla data di effetto della copertura.
UNISALUTE concorderà il programma medico/riabilitativo con l’ASSICURATO secondo le prescrizioni dei sanitari che hanno effettuato le dimissioni e con attuazione delle disposizioni contenute nelle stesse, fornendo consulenza e organizzazione delle prestazioni, eventualmente anche di tipo assistenziale.
Il MASSIMALE annuo assicurato corrisponde a € 10.000,00 (diecimila) per ASSICURATO e annualità assicurativa.
PARTE B - VISITE E TRATTAMENTI
Le somme assicurate sono quelle previste dalle singole garanzie.
Art. 34. Cure oncologiche UNISALUTE rimborsa, in deroga all’Art. 54 - Rischi esclusi, punto 18), nei casi di malattie oncologiche, le spese relative a chemioterapia e terapie radianti (da effettuarsi sia in regime di RICOVERO o DAY HOSPITAL sia in regime
di extraRicovero), con SOMMA ASSICURATA autonoma pari a € 5.000,00 (cinquemila) per ASSICURATO e annualità
assicurativa.
Si intendono inclusi in garanzia anche le visite, gli accertamenti diagnostici e le terapie farmacologiche. È facoltà dell’ASSICURATO usufruire delle prestazioni previste secondo le modalità di seguito descritte:
- Assistenza diretta: le spese relative alle prestazioni assicurate vengono pagate direttamente da UNISALUTE alle strutture sanitarie convenzionate senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA;
- Assistenza indiretta: le spese relative alle prestazioni assicurate sono rimborsate integralmente all’ASSICURATO;
- Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei tickets sanitari a carico dell’ASSICURATO.
Art. 35. Assistenza infermieristica domiciliare UNISALUTE rimborsa le spese di ASSISTENZA INFERMIERISTICA domiciliare nel limite di € 60,00 (sessanta) al giorno per un massimo di 60 (sessanta) giorni per annualità assicurativa e per ciascun ASSICURATO.
Art. 36. Alta Specializzazione Sono assicurate, in deroga all’Art. 54 - Rischi esclusi, punto 18) le spese sostenute dall’ASSICURATO per le prestazioni di Alta Specializzazione come elencate all’Allegato 2, nel limite complessivo annuo di € 5.000,00 (cinquemila) per ASSICURATO.
È facoltà dell’ASSICURATO usufruire delle prestazioni previste secondo le modalità di seguito descritte: ES
- Assistenza diretta: le spese relative alle prestazioni assicurate vengono pagate direttamente da UNISALUTE alle strutture sanitarie convenzionate senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA.
- Assistenza indiretta: le spese relative alle prestazioni assicurate sono rimborsate all’ASSICURATO con applicazione di uno SCOPERTO del 20%, con il minimo non indennizzabile di € 60,00 (sessanta) per ogni ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO o ciclo di terapia.
- Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei tickets sanitari a carico dell’ASSICURATO.
ES L’assicurato necessita di effettuare una risonanza magnetica
Somma assicurata annua € 5.000,00
- Prestazione in Assistenza diretta: l’Assicurato dopo avere prenotato la prestazione sanitaria tramite i servizi on line (sito xxx.xxxxxxxxx.xx o APP UNISALUTE) oppure tramite la Centrale Operativa di UniSalute, si presenterà alla struttura selezionata e sosterrà l’esame senza nessun costo a suo carico.
- Prestazione in Assistenza indiretta: l’Assicurato, non utilizza una Struttura sanitaria convenzionata e dopo aver usufruito della prestazione, dovrà richiedere il rimborso della spesa assicurata e produrre la documentazione medica necessaria e la relativa fattura saldata.
Limite per la prestazione € 5.000,00; il costo della prestazione ammonta a € 200,00.
-
Se la prestazione è assicurata, verrà rimborsata la spesa sostenuta, con applicazione di uno
20% con un minimo non indennizzabile di € 60,00, pari a € 140,00; Spesa sostenuta € 200,00 - € 60,00 = € 140,00 spesa rimborsata. Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale del ticket sanitario.
SCOPERTO del
Per l’attivazione della prestazione è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
I documenti di spesa (fatture e ricevute) devono riportare l’indicazione della specialità del medico che, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata. Per accertare la rimborsualità della visita è facoltà di UNISALUTE richiedere cartelle cliniche antecedenti alla data della prestazione oppure documentazione attestante l’insorgenza della patologia.
Le modalità operative per la richiesta di rimborso sono descritte all’Artt. 114 - Modalità di utilizzo della copertura parte A e B: sinistri in Assistenza diretta e 115 - Modalità di utilizzo della copertura parte A e B: sinistri in Assistenza indiretta.
Art. 37. Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (con omeopatia) Sono assicurate le spese sostenute, nel limite annuo di € 1.500,00 (millecinquecento) per ASSICURATO, per visite specialistiche, visite omeopatiche e per accertamenti diagnostici conseguenti a MALATTIA o a INFORTUNIO, con l’esclusione delle visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine legato alla crescita e delle
visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici.
Rientra in garanzia esclusivamente la prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un’eventuale patologia.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
È facoltà dell’ASSICURATO usufruire delle prestazioni previste secondo le modalità di seguito descritte:
- Assistenza diretta: nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con UNISALUTE, le spese per le prestazioni erogate all’ASSICURATO vengono liquidate direttamente da UNISALUTE alle strutture medesime senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA.
- Assistenza indiretta: le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno SCOPERTO del 20% con il minimo non indennizzabile di € 60,00 (sessanta) per ogni visita specialistica o ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO. I documenti di spesa (fatture e ricevute) devono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
- Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei tickets sanitari a carico dell’ASSICURATO.
Art. 38. Prestazioni sanitarie sul nascituro Qualora, durante il RICOVERO della madre assicurata indennizzabile ai sensi di POLIZZA, si rendessero necessarie prestazioni sanitarie effettuate sul nascituro per sospette o manifeste malattie o malformazioni dello stesso,
UNISALUTE assicura tali spese con gli stessi limiti di MASSIMALE e di copertura pattuiti per la madre e sempreché
per la stessa sia stato pagato il relativo PREMIO. La villocentesi deve intendersi esclusa.
Art. 39. Trattamenti fisioterapici riabilitativi UNISALUTE provvede, in deroga all’Art. 54 - Rischi esclusi, punto 18,) nel limite annuo di € 350,00 (trecentocinquanta) per ASSICURATO, al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO, esclusivamente a fini riabilitativi, sempreché siano prescritti dal medico “di base” o
dallo specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione, il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa; sono assicurate anche le spese per la pratica di agopuntura effettuata anche a fini antalgici.
Sono escluse dalla garanzia le prestazioni:
- di linfodrenaggio, pressoterapia e shiatsu;
- effettuate presso palestre, club ginnico sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.
È facoltà dell’ASSICURATO usufruire delle prestazioni assicurate secondo le modalità di seguito descritte:
- Assistenza diretta: in questo caso le spese relative alle prestazioni assicurate vengono pagate direttamente da UNISALUTE alle strutture sanitarie convenzionate senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA a carico dell’ASSICURATO;
- Assistenza indiretta: le spese relative alle prestazioni assicurate sono rimborsate all’ASSICURATO con applicazione di uno SCOPERTO del 20% per fattura/persona;
- Sistema Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei tickets sanitari a carico dell’ASSICURATO.
Art. 40. Protesi/ausili ortopedici e acustici UNISALUTE rimborsa le spese per l’acquisto di protesi ortopediche e acustiche nel limite annuo di € 1.000,00 (mille) per ASSICURATO.
Rientrano in garanzia anche gli ausili medici ortopedici e acustici, sempre che appositamente prescritti e con
indicazione della motivazione, quali: carrozzelle, xxxxxxx, plantari, apparecchi acustici, ecc.
Le spese sostenute vengono rimborsate con uno SCOPERTO del 20% e con un minimo non indennizzabile di € 50,00 (cinquanta) per fattura/persona.
PARTE C - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Art. 41. Prestazioni odontoiatriche particolari (Assistenza diretta) UNISALUTE provvede, in deroga a quanto previsto all’Art. 54 - Rischi esclusi, punto 4), al pagamento del “pacchetto” di prestazioni odontoiatriche particolari fruibile 1 (una) volta l’ANNO in strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE indicate dalla CENTRALE OPERATIVA previa prenotazione.
Le prestazioni che costituiscono il “pacchetto” servono a monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici non ancora conclamati e si prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di familiarità.
Di seguito il dettaglio delle prestazioni che costituiscono il “pacchetto”:
a) Assicurati di età maggiore o uguale a 15 (quindici) anni:
Nel caso in cui l’ASSICURATO abbia un’età maggiore o uguale a 15 (quindici) anni rientra esclusivamente in copertura:
- Ablazione del tartaro con eventuale visita di controllo mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alternativa, qualora si rendesse necessario, mediante il ricorso a un altro tipo di trattamento per l’igiene orale.
Qualora, a causa della particolare condizione clinica e/o patologica dell’ASSICURATO, il medico riscontri, in accordo con UNISALUTE, la necessità di effettuare una seconda seduta di ablazione del tartaro nell’arco dello stesso ANNO assicurativo, UNISALUTE provvederà a liquidare anche questa seconda prestazione, con le modalità di seguito indicate, analogamente a quanto avvenuto per la prestazione precedente.
La seconda seduta deve essere preventivamente comunicata e autorizzata da UNISALUTE.
Le spese per le prestazioni erogate all’ASSICURATO vengono liquidate direttamente da UNISALUTE alle strutture medesime senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA.
b) Assicurati di età minore di 15 (quindici) anni:
Nel caso in cui l’ASSICURATO abbia un’età minore di 15 (quindici) anni rientrano esclusivamente in copertura:
- Fluorazione (applicazione topica di fluoro) e/o sigillatura dei solchi, massimo 4 (quattro) elementi, con eventuale visita di controllo.
Qualora, a causa della particolare condizione clinica e/o patologica dell’ASSICURATO, il medico riscontri, in accordo con UNISALUTE, la necessità di effettuare una seconda seduta di fluorazione nell’arco dello stesso ANNO assicurativo, UNISALUTE provvederà a liquidare anche questa seconda prestazione, con le modalità di seguito indicate, analogamente a quanto avvenuto per la prestazione precedente.
La seconda seduta deve essere preventivamente comunicata e autorizzata da UNISALUTE.
Le spese per le prestazioni erogate all’ASSICURATO vengono liquidate direttamente da UNISALUTE alle strutture medesime senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA.
Art. 42. Odontoiatria/ortodonzia UNISALUTE provvede, in deroga a quanto previsto all’Art. 54 - Rischi esclusi, punto 4), al pagamento delle spese per l’applicazione, la riparazione, la sostituzione e il ribasamento di protesi dentarie, per prestazioni ortodontiche, per cure odontoiatriche e terapie conservative e altre prestazioni di tipo odontoiatrico e
ortodontico (ortopantomografia, dentalscan, telecranio).
Rientrano in garanzia eventuali visite odontoiatriche e/o sedute di igiene orale nel caso in cui le stesse siano propedeutiche alle cure o alle terapie stesse, nonché all’applicazione delle protesi o alle prestazioni ortodontiche.
È facoltà dell’ASSICURATO usufruire delle prestazioni assicurate secondo le modalità di seguito descritte:
- Assistenza diretta: in questo caso le spese relative alle prestazioni assicurate vengono pagate direttamente da UNISALUTE alle strutture sanitarie convenzionate con l’applicazione di uno SCOPERTO del 15% che dovrà essere versato dall’ASSICURATO alla STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA con UNISALUTE al momento dell’emissione della fattura;
- Assistenza indiretta: in questo caso le spese relative alle prestazioni assicurate ed effettuate vengono rimborsate all’ASSICURATO con applicazione di uno SCOPERTO del 20%, con il minimo non indennizzabile di € 100,00 (cento) per fattura/persona;
- Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei tickets sanitari a carico dell’ASSICURATO.
Le spese relative alle prestazioni sanitarie sono assicurate nel limite annuo per ciascun ASSICURATO di € 600,00 (seicento) per persona.
Nel caso di utilizzo di strutture o di personale non convenzionato con UNISALUTE, è previsto un sottomassimale di € 200,00 (duecento) per persona.
Art. 43. Cure dentarie da infortunio UNISALUTE liquida all’ASSICURATO, a parziale deroga a quanto previsto all’Art. 54 - Rischi esclusi, punto 4), le spese sostenute per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche, a seguito di INFORTUNIO.
La documentazione sanitaria necessaria per ottenere la liquidazione delle prestazioni effettuate consiste in:
- radiografie e referti radiologici;
- referto di Pronto Soccorso con specifica indicazione del trauma e dell’evidenza obiettiva dello stesso, allegando eventuali consulenze specialistiche ed esami strumentali.
È facoltà dell’ASSICURATO usufruire delle prestazioni assicurate secondo le modalità di seguito descritte:
- Assistenza diretta: in questo caso le spese relative alle prestazioni assicurate vengono pagate direttamente da UNISALUTE alle strutture sanitarie convenzionate con l’applicazione di uno SCOPERTO del 15% che dovrà essere versato dall’ASSICURATO alla STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA con UNISALUTE al momento dell’emissione della fattura;
- Assistenza indiretta: in questo caso le spese relative alle prestazioni assicurate ed effettuate vengono rimborsate all’ASSICURATO con applicazione di uno SCOPERTO del 20%, con il minimo non indennizzabile di € 100,00 (cento) per fattura/persona;
- Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei tickets sanitari a carico dell’ASSICURATO.
Le spese relative alle prestazioni sanitarie sono assicurate nel limite annuo per ciascun ASSICURATO di € 2.500,00 (duemilacinquecento).
Art. 44. Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero UNISALUTE liquida, in deroga a quanto previsto all’Art. 54 - Rischi esclusi, punto 4), le spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie comprese le prestazioni d’implantologia dentale anche se successivi a interventi chirurgici avvenuti fuori dalla copertura assicurativa purché anch’essi conseguenti
alle seguenti patologie:
- adamantinoma;
- ascesso dentario in presenza di strumento endodontico nel lume canalare;
- cisti follicolari;
- cisti radicolari;
- odontoma;
- rimozione di impianto dislocato all’interno del seno mascellare.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
La documentazione sanitaria necessaria per ottenere la liquidazione delle prestazioni effettuate consiste in:
- radiografie e referti radiologici per rimozione d’impianto dislocato nel seno mascellare, e ascesso dentario in presenza di strumento endodontico nel lume canalare, rilasciati da medico chirurgo specialista in Radiodiagnostica;
- radiografie, referti radiologici rilasciati da medico chirurgo specialista in Radiodiagnostica e referti istologici rilasciati da medico chirurgo specialista in Anatomia Patologica, per cisti follicolari e cisti radicolari, adamantinoma, odontoma.
È facoltà dell’ASSICURATO usufruire delle prestazioni assicurate secondo le modalità di seguito descritte:
- Assistenza diretta: in questo caso le spese relative alle prestazioni assicurate vengono pagate direttamente da UNISALUTE alle strutture sanitarie convenzionate senza l’applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA;
- Assistenza indiretta: in questo caso le spese relative alle prestazioni assicurate ed effettuate vengono rimborsate all’ASSICURATO con applicazione di uno SCOPERTO del 20%, con il minimo non indennizzabile di € 100,00 (cento) per fattura/persona;
- Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei tickets sanitari a carico dell’ASSICURATO.
Le spese relative alle prestazioni sanitarie sono assicurate nel limite annuo per ciascun ASSICURATO di € 5.000,00 (cinquemila).
PARTE D - PREVENZIONE
Art. 45. Prevenzione obesità infantile La presente garanzia è prestata a favore degli assicurati, di età compresa tra i 4 (quattro) e 18 (diciotto) anni, mediante procedura di adesione online disponibile sul sito xxx.XxxXxxxxx.xx, con contestuale richiesta di
attivazione della garanzia stessa.
Per attivare la garanzia il genitore/tutore dovrà compilare un questionario dati volto a individuare eventuali stati di RISCHIO di obesità nei figli da 4 (quattro) a 18 (diciotto) anni, raggiungibile cliccando su xxx.XxxXxxxxx.xx e “confermare il suo invio” a UNISALUTE.
UNISALUTE provvederà ad analizzarne i contenuti ed entro 2 (due) giorni comunicherà al genitore/tutore tramite email, l’esito delle valutazioni, mettendo a disposizione una tabella con dati e consigli personalizzati su una corretta alimentazione e attività fisica, sull’area riservata del sito internet accessibile tramite username e password.
Saranno altresì fornite indicazioni e consigli su comportamenti e stili di vita corretti in merito ad alimentazione e attività fisica, rivolti all’ASSICURATO, anche in collaborazione con un medico UNISALUTE.
Solo nel caso in cui i parametri rilevati dalla compilazione del questionario indichino che l’ ASSICURATO si trovi in uno stato di obesità, sovrappeso o sottopeso, UNISALUTE provvederà all’organizzazione e al pagamento di una visita specialistica dal pediatra/dietologo da effettuarsi in strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE indicate dalla CENTRALE OPERATIVA previa prenotazione.
Poiché gli indicatori di tali stati devono essere regolarmente monitorati, UNISALUTE provvederà a contattare il genitore/tutore via email 1 (una) volta al mese per un periodo di 3 (tre) mesi, richiedendo l’inserimento di peso e altezza del figlio.
La presente garanzia verrà prestata fino alla scadenza della POLIZZA, a partire dalla data di compilazione del questionario presente nel sito UNISALUTE.
Art. 46. Prestazioni diagnostiche particolari UNISALUTE provvede al pagamento delle prestazioni sotto elencate effettuate 1 (una) volta l’ANNO in strutture sanitarie convenzionate e indicate dalla CENTRALE OPERATIVA previa prenotazione.
Tali prestazioni prevedono il pagamento diretto da parte di UNISALUTE alla struttura senza applicazione di
franchigie o scoperti.
Le prestazioni previste, nate per monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora conclamati, si prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di familiarità.
Le prestazioni previste devono essere effettuate in un’unica soluzione in strutture convenzionate in Italia e sono:
- alanina aminotransferasi ALT;
- aspartato Aminotransferasi AST;
- colesterolo HDL;
- colesterolo totale;
- creatinina;
- esame emocromocitometrico e morfologico completo;
- gamma GT;
- glicemia;
- trigliceridi;
- tempo di tromboplastina parziale (PTT);
- tempo di protrombina (PT);
- urea;
- VES;
- urine: esame chimico, fisico e microscopico;
- feci: ricerca del sangue occulto.
Art. 47. Prestazioni diagnostiche particolari specifiche per età UNISALUTE provvede al pagamento delle prestazioni di prevenzione specifiche per determinate fasce di età e categorie, in strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE ed effettuate da medici convenzionati.
Tali prestazioni prevedono il pagamento diretto da parte di UNISALUTE alla struttura senza applicazione di
franchigie o scoperti.
Prestazioni da effettuare 1 (una) sola volta nell’intervallo di anni specificato:
- Dai 3 (tre) ai 6 (sei) anni:
• Visita specialistica oculistica completa (tonometria, esame del fundus, stereopsi e color test, valutazione ortottica);
- Dai 4 (quattro) agli 8 (otto) anni:
• Visita specialistica ortopedica.
Prestazioni da effettuare 1 (una) sola volta ogni annualità assicurativa:
- Da 1 (uno) ai 4 (quattro) anni:
• Visita specialistica otorinolaringoiatrica;
- Dal 20° (ventesimo) ANNO in poi:
• Ricerca Antigenica su Feci (Helyco Bacter Pilori); Visita specialistica cardiologica + ECG; Pap Test.
- Dal 65° (sessantancinquesimo) ANNO in poi:
• Visita specialistica oculistica completa (tonometria, esame del fundus, stereopsi ecolor test, valutazione ortottica).
Prestazioni da effettuare una volta ogni 2 (due) anni:
- Dal 50° (cinquantesimo) ANNO in poi:
• Ecotomografia addome superiore e inferiore (4/5 organi);
• Ecodoppler tronchi sovraortici;
• Per le donne:
o visita specialistica ginecologica;
o mammografia;
o densitometria ossea computerizzata (MOC).
• Per gli uomini:
o visita specialistica urologica;
o PSA (Specifico antigene prostatico).
- Dal 65° (sessantacinquesimo) ANNO in poi:
• Visita specialistica otorinolaringoiatrica.
Art. 48. Sindrome metabolica: Assistenza diretta online Per attivare la garanzia l’ASSICURATO dovrà compilare il questionario raggiungibile sul sito xxx.XXXXXXXXX.xx alla propria area riservata e “confermare il suo invio” a UNISALUTE.
UNISALUTE provvederà ad analizzarne i contenuti ed entro 2 (due) giorni comunicherà all’ASSICURATO l’esito della
valutazione tramite email mettendo a disposizione le informazioni sull’area riservata accessibile tramite username e password.
UNISALUTE fornirà all’ASSICURATO, indipendentemente dallo stato risultante dal questionario, alcune indicazioni per consentirgli di assumere comportamenti e stili di vita più corretti in merito all’attività fisica e alimentazione, anche attraverso un regime dietetico personalizzato.
UNISALUTE comunicherà l’esito della verifica e metterà a disposizione le informazioni sull’area riservata accessibile tramite username e password. L’ASSICURATO verrà contattato da UNISALUTE (via email, sms o telefono) periodicamente per compiere delle verifiche sull’effettiva applicazione delle indicazioni fornite.
Solo nel caso in cui l’ASSICURATO si trovi in uno stato di Sindrome Metabolica “non conclamata”, poiché gli indicatori del RISCHIO di Sindrome Metabolica devono essere regolarmente monitorati, UNISALUTE provvederà all’organizzazione e al pagamento delle prestazioni sotto indicate da effettuarsi con cadenza semestrale in strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE indicate dalla CENTRALE OPERATIVA previa prenotazione:
- colesterolo HDL;
- colesterolo totale;
- glicemia;
- trigliceridi.
UNISALUTE provvederà inoltre all’organizzazione e al pagamento delle seguenti prestazioni da effettuarsi una volta l’ANNO in strutture sanitarie convenzionate e indicate dalla CENTRALE OPERATIVA UNISALUTE previa prenotazione.
Al fine di incentivare l’ASSICURATO a effettuare il percorso prevenzione, sarà attivata anche una cartella medica online personale in cui egli potrà registrare questi parametri:
- Visita cardiologia più prova da sforzo (ECG con prova da sforzo);
- Doppler carotideo;
- Curva glicemica;
- Ecocardiogramma.
Per effettuare tali esami l’ASSICURATO dovrà preventivamente contattare la CENTRALE OPERATIVA di UNISALUTE per effettuare la prenotazione.
La presente garanzia verrà prestata fino alla scadenza della POLIZZA, a partire dalla data di compilazione del questionario presente nel sito UNISALUTE.
Eventuali visite o accertamenti che si rendessero successivamente necessari potranno essere fruiti dall’ASSICURATO attraverso le strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE. Qualora tali prestazioni rientrino tra quelle assicurate con la presente POLIZZA, le stesse verranno erogate nel rispetto delle modalità liquidative di cui al relativo articolo contrattuale. Se invece tali prestazioni non dovessero rientrare tra quelle assicurate con la presente POLIZZA, all’ASSICURATO verrà fornito un servizio di “fax-assistito” che gli consentirà di accedere alle strutture convenzionate con UNISALUTE a tariffe agevolate, mantenendo i costi a proprio carico.
Art. 49. Diagnosi comparativa/Second Opinion L’ASSICURATO, telefonando alla CENTRALE OPERATIVA ha la possibilità di avere un secondo e qualificato parere comparativo circa la precedente diagnosi fatta dal proprio medico comprensivo con le indicazioni terapeutiche più utili per trattare la patologia in atto tra le seguenti:
- AIDS;
- Morbo di Alzheimer;
- Perdita della vista;
- Cancro;
- Coma;
- Malattie cardiovascolari;
- Perdita dell’udito;
- Insufficienza renale;
- Perdita della parola;
- Trapianto di organo;
- Patologia neuro motoria;
- Sclerosi multipla;
- Paralisi
- Morbo di Parkinson;
- Infarto;
- Ictus;
- Ustioni Gravi.
TELADOC HEALTH INTERNATIONAL consentirà all’ASSICURATO di godere di sconti significativi sulle tariffe mediche.
Per l’attivazione della garanzia, l’ASSICURATO dovrà contattare UNISALUTE e concordare con il medico la documentazione necessaria; dovrà poi inviare a UNISALUTE la documentazione clinica in suo possesso, richiesta dal medico di UNISALUTE, in relazione alla specifica patologia per la quale viene richiesta la DIAGNOSI COMPARATIVA. Tale documentazione sarà poi inoltrata da UNISALUTE, con costi a proprio carico, ai consulenti medici esterni per l’individuazione del miglior terapeuta italiano o estero per quella specifica patologia.
L’ASSICURATO può usufruire delle seguenti prestazioni:
- Consulenza Internazionale: UNISALUTE rilascerà all’ASSICURATO un referto scritto contenente le indicazioni di un medico specialista individuato da TELADOC HEALTH INTERNATIONAL e la cui specialità risulti
appropriata al caso. Tale referto sarà redatto in base all’analisi della DOCUMENTAZIONE SANITARIA richiesta per ricostruire la diagnosi e conterrà specifiche informazioni riguardanti il curriculum del medico interpellato.
- Trova il Medico: UNISALUTE, attraverso TELADOC HEALTH INTERNATIONAL, metterà in contatto l’ASSICURATO con un massimo di tre specialisti scelti tra i più qualificati nel trattamento della patologia in atto. A tal fine TELADOC HEALTH INTERNATIONAL ricerca nel suo database e identifica gli specialisti con una particolare competenza nel trattamento della MALATTIA, tenendo conto, quando possibile, delle preferenze geografiche dell’ASSICURATO.
- Trova la Miglior Cura: Qualora l’ASSICURATO intenda avvalersi di uno dei medici segnalati da UNISALUTE, la stessa, attraverso TELADOC HEALTH INTERNATIONAL, provvederà a fissare tutti gli appuntamenti e a prendere gli accordi per l’accettazione presso l’ISTITUTO DI CURA, l’alloggio in albergo, il trasporto in automobile o ambulanza dell’ASSICURATO laddove necessario. TELADOC HEALTH INTERNATIONAL supervisionerà il pagamento delle fatture/ricevute e garantirà che la fatturazione sia corretta e priva di duplicazioni, errori e abusi. L’esclusiva rete di centri di eccellenza di eccellenza di TELADOC HEALTH INTERNATIONAL consentirà all’ASSICURATO di godere di sconti significativi sulle tariffe mediche.
PARTE E - STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA
Art. 50. Stati di non autosufficienza temporanea La COMPAGNIA garantisce all’ASSICURATO, con età minima di 18 (diciotto) anni, il rimborso delle spese sanitarie o l’erogazione di servizi di ASSISTENZA per un valore massimo di € 800,00 (ottocento) mensili da corrispondersi per una durata massima di 12 (dodici) mesi quando questi si trovi in uno stato di non autosufficienza come
indicato al successivo punto a).
a) Definizione dello stato di non autosufficienza temporanea
Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l’ASSICURATO, il cui stato di salute non venga giudicato “consolidato” e che si trovi temporaneamente nell’impossibilità fisica di poter effettuare da solo almeno tre dei quattro ATTI ORDINARI DELLA VITA:
- soddisfare la propria igiene personale (la capacità di soddisfare un livello di igiene corporea conforme alle norme abituali: cioè di lavare la parte alta e bassa del corpo);
- nutrirsi (la capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile ovvero di essere in grado di portare gli alimenti alla bocca e di inghiottire);
- spostarsi (la capacità di muoversi da una stanza ad un’altra all’interno della residenza abituale, anche con utilizzo di ogni tipo di ausilio);
- vestirsi (la capacità di mettere o togliere i propri vestiti o qualsiasi protesi ortopedica portata abitualmente);
e necessiti temporaneamente ma in modo costante:
- dell’ASSISTENZA di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
- di sorveglianza medica/infermieristica prestata in regime di RICOVERO.
Non verranno pertanto considerati in copertura gli eventi/sinistri tali da dare origine a uno stato di non autosufficienza consolidata.
b) Riconoscimento dello stato di non autosufficienza temporanea
Entro 14 (quattordici) giorni da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza l’ASSICURATO, o qualsiasi altra persona del suo ambito familiare, dovrà:
1) chiamare UNISALUTE (dall’estero numero non gratuito composto dal prefisso internazionale per l’Italia + 0516389048) e raccogliere le informazioni relative alla documentazione da produrre ai fini della valutazione medica finale;
2) produrre il fascicolo di richiesta di apertura del SINISTRO, da spedire a: UNISALUTE S.P.A. - servizi di liquidazione - Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale fascicolo deve contenere:
- il modulo di attivazione della garanzia compilato e firmato;
- il modulo di informativa al cliente sull’uso dei suoi dati e i suoi diritti firmato in calce;
- certificato del Medico curante o del Medico ospedaliero che espone lo stato di non autosufficienza dell’ASSICURATO, indicandone esordio e termine. Dovrà, inoltre, precisare l’origine incidentale o patologica dell’affezione o delle affezioni. I resoconti di eventuali ricoveri ed il risultato degli esami complementari effettuati. In caso di deterioramento intellettuale dovranno essere prodotti precisi elementi descrittivi (test MMS di Xxxxxxxx);
- questionario dello stato di non autosufficienza compilato dal Medico curante o ospedaliero in collaborazione con la persona o le persone che si occupano effettivamente dell’ASSICURATO;
- inoltre, qualora sia stata attivata una richiesta di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento – invalidità civile al SSN è utile inviare copia della domanda stessa, della documentazione acclusa e del relativo esito;
- qualora l’ASSICURATO abbia sostenuto uno o più ricoveri, è necessario inviare a UNISALUTE tutta la DOCUMENTAZIONE SANITARIA in suo possesso, comprese le copie integrali delle relative cartelle cliniche.
UNISALUTE ha la facoltà di sottoporre l’Assicurato a una o più visite medico legali.
Se lo stato di non autosufficienza è riconosciuto consolidato, le garanzie di POLIZZA non si attivano.
Se non si sarà in grado di stabilire se lo stato di non autosufficienza sia consolidato o temporaneo, UNISALUTE, insieme all’esito, comunicherà la rivedibilità specificandone la scadenza.
In risposta, UNISALUTE invierà un questionario al Medico curante od ospedaliero tramite l’ASSICURATO o un suo rappresentante.
Tale questionario dovrà essere compilato dal Medico curante od ospedaliero in collaborazione con la o le persone che si occupano effettivamente dell’Assicurato. Il medico dovrà inoltre fornire un rapporto che contenga i resoconti di RICOVERO e il risultato degli esami complementari effettuati.
Xxxxx restando che il riconoscimento dello stato di non autosufficienza verrà effettuato in base ai criteri previsti dal presente Art. 50 - Stato di non autosufficienza temporanea, punto a):
- se l’ASSICURATO è mantenuto al suo domicilio e se beneficia delle prestazioni di un servizio di cure o di RICOVERO a domicilio, dovrà essere prodotta idonea DOCUMENTAZIONE SANITARIA.
- se l’ASSICURATO è ricoverato in lunga degenza, in un reparto di cure mediche o in un istituto specializzato, dovrà essere presentato un certificato medico, redatto dal medico ospedaliero, da cui si desuma la data d’ingresso e le patologie che hanno reso necessario il RICOVERO. Anche in questo caso dovrà essere prodotta idonea DOCUMENTAZIONE SANITARIA.
Tutta la documentazione, comprensiva del questionario compilato dal medico dell’ASSICURATO, dovrà essere inviata a UNISALUTE.
Quest’ultima, analizzata la suddetta documentazione, valuterà se:
- richiedere ulteriori informazioni se gli elementi che descrivono la non autosufficienza dell’ASSICURATO sembrano insufficienti;
- ritenere accertato lo stato di non autosufficienza temporaneo dell’ASSICURATO.
UNISALUTE avrà sempre la possibilità di far verificare lo stato di non autosufficienza dell’ASSICURATO da parte di un Medico di propria fiducia e di condizionare la prosecuzione della liquidazione delle prestazioni in contratto all’effettuazione degli esami o accertamenti ritenuti necessari.
Il diritto dell’ASSICURATO, al riconoscimento di quanto pattuito in POLIZZA, con le modalità di cui agli Artt. 57 - Modalità di erogazione delle prestazioni e 122 - Modalità di utilizzo della copertura: sinistri in
Assistenza diretta parte E, decorre dal momento in cui UNISALUTE considererà completa la documentazione richiesta per la valutazione dello Stato di non autosufficienza temporaneo dell’ASSICURATO.
c) Accertamento del perdurante stato di non autosufficienza
UNISALUTE si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, eventualmente alla presenza del Medico curante dell’ASSICURATO, a controlli presso l’ASSICURATO e in particolare di farlo esaminare da un Medico di sua scelta. Potrà inoltre richiedere l’invio di ogni documento che ritenga necessaria per valutare lo stato di salute dell’ASSICURATO.
In caso di rifiuto da parte dell’ASSICURATO di sottoporsi ad un controllo o d’inviare i documenti richiesti, il pagamento della SOMMA ASSICURATA potrà essere sospeso dalla data della richiesta di UNISALUTE.
Art. 51. Contraente/Assicurato: limiti di età Premesso che il CONTRAENTE della POLIZZA è correntista, l’ASSICURAZIONE è prestata separatamente a favore di ciascuna delle persone individuate come assicurati in POLIZZA.
La copertura assicurativa, per ciascun ASSICURATO:
- è operante a condizione che alla data di effetto della POLIZZA, l’ASSICURATO non abbia compiuto il 70° (settantesimo) ANNO di età;
- cesserà alla scadenza annuale successiva al compimento del 75° (settantacinquesimo) ANNO di età
anagrafica dell’ASSICURATO.
In tal caso la COMPAGNIA invierà, in tempo utile, una comunicazione al CONTRAENTE per l’aggiornamento del contratto.
Art. 52. Inclusioni ed esclusioni di assicurati dalla polizza Con il presente contratto possono essere assicurate le persone fisiche nominativamente individuate in POLIZZA in qualità di assicurati.
L’inclusione di un ulteriore ASSICURATO, è possibile in qualunque momento, con conseguente adeguamento del
Premio.
L’esclusione di un ASSICURATO, invece, potrà avvenire solo in occasione della scadenza annuale del contratto che, in tale occasione, verrà aggiornato con il calcolo del nuovo PREMIO.
In ogni caso non sarà possibile assicurare più di 10 (dieci) persone per POLIZZA.
Art. 53. Persone non assicurabili Sono definite “persone non assicurabili” le persone per le quali la garanzia non è prestabile. Sono tali le persone che al momento della stipula del contratto, abbiano sofferto o soffrano delle seguenti patologie:
- Tumori insorti nei 5 (cinque) anni precedenti alla data di sottoscrizione della POLIZZA;
- Malattie degenerative del sistema nervoso (es. morbo di Alzheimer, sclerosi multipla, morbo di Parkinson e Parkinsonismi, sclerosi a placche o laterale amiotrofica);
- Epatopatie croniche e cirrosi epatica;
- Pancreatite acuta e cronica;
- Ictus cerebrale ischemico o emorragico insorto nei 5 (cinque) anni precedenti la data di sottoscrizione della POLIZZA;
- Grave scompenso a carico dei seguenti organi: rene, surrene, ipofisi, cuore e pancreas;
- Patologie a carico del muscolo cardiaco e del circolo coronarico insorte nei 5 (cinque) anni precedenti la data di sottoscrizione della POLIZZA (es.: angina pectoris, infarto, miocardite, pericardite);
- Demenze su base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie;
- Ipertensione non controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l’assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con l’assunzione di almeno 3 (tre) farmaci;
- Tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o farmacologiche, alcolismo, HIV, epatite cronica;
- Invalidità civile riconosciuta superiore al 60%, salvo quanto previsto all’Art. 50 - Stati di non autosufficienza temporanea, punto b) per quanto attiene l’operatività specifica della garanzia “Stato di non autosufficienza temporanea per assicurati con età minima 18 (diciotto) anni;
- Stato di non autosufficienza temporanea o permanente alla data di attivazione del presente piano sanitario.
Premesso che la COMPAGNIA non avrebbe acconsentito a stipulare l’ASSICURAZIONE laddove avesse saputo che l’ASSICURATO, al momento della stipulazione era affetto o era stato affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, al contratto si intendono applicabili gli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile e i sinistri nel frattempo verificatisi non sono quindi indennizzabili.
Il suddetto articolo (Art. 53) non trova applicazione qualora la presente POLIZZA, relativamente agli stessi assicurati, sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra emessa dalla medesima COMPAGNIA o COMPAGNIA appartenente ad Unipol Gruppo S.p.A., inerente ai prodotti orizzonte Salute, sistema Salute, orizzonte Salute Nuova Edizione e sistema Salute Nuova Edizione.
L’ASSICURAZIONE non è operante per:
1) le conseguenze dirette di infortuni nonché le malattie, le malformazioni o i difetti fisici e gli stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione del contratto;
2) le cure e/o gli interventi chirurgici per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto.
In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 (quattro) diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 (nove) diottrie;
3) la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
4) le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;
5) le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);
6) i ricoveri e i DAY HOSPITAL durante i quali vengono effettuate cure (incluse terapie fisiche o somministrazioni di medicinali) o accertamenti diagnostici che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime ambulatoriale;
7) gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
8) i ricoveri causati dalla necessità dell’ASSICURATO di avere ASSISTENZA di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza.
Si intendono, quali ricoveri per lunga degenza, quelli determinati da condizioni fisiche dell’ASSICURATO che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in ISTITUTO DI CURA per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
9) gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo;
10) il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
11) gli infortuni conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
12) gli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport e relative prove o allenamenti svolto a titolo professionale. Sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica di sport e relative prove o allenamenti che prevedono l’utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto o sportivo” (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili); la pratica di sport e relative prove o allenamenti che prevedono l’uso di veicoli e natanti a motore e la pratica dei seguenti sport e relative prove o allenamenti: pugilato, atletica pesante, arti marziali in genere, scalata di roccia o di ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci o idro-sci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob, uso di canoa nei tratti montani, nei fiumi o torrenti caratterizzati
da cascate (canyoning e rafting), sport che prevedono immersioni subacquee con autorespiratore, sport per i quali vengono utilizzate armi da fuoco fuori da strutture attrezzate. Sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica e relative prove o allenamenti di qualsiasi altro sport che possa essere considerato estremo e/o pericoloso in analogia con le attività sportive sopra indicate;
13) gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’ASSICURATO;
14) le conseguenze dovute a tentato suicidio, autolesionismo e azioni delittuose commesse dall’ASSICURATO con dolo o colpa grave;
15) le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
16) le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici;
17) le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché le CURE A CARATTERE SPERIMENTALE e i medicinali biologici;
18) tutte le terapie mediche, comprese le iniezioni intravitreali.
Art. 55. Rischi esclusi specifici, Parte C - Prestazioni odontoiatriche Limitatamente alle prestazioni previste agli Artt. 42 - Odontoiatria/ortodonzia, 43 - Cure dentarie da Infortunio e 44 - Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero, l’ASSICURAZIONE non è operante per:
- protesi estetiche
- trattamenti derivanti da conseguenze di patologie psichiatriche.
Art. 56. Rischi esclusi specifici, Parte E - Stati di non autosufficienza temporanea Limitatamente alle prestazioni previste dall’Art. 50 - Stato di non autosufficienza temporanea, l’ASSICURAZIONE non è operante per le conseguenze:
1) di malattie mentali, disturbi psichici e del comportamento in genere, compresi i comportamenti
nevrotici, psicosi, depressioni e loro conseguenze;
2) dovute a tentato suicidio, autolesionismo e azioni delittuose commesse dall’ASSICURATO con dolo o colpa grave;
3) di alcolismo acuto o cronico, abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
4) di guerra civile o straniera, di tumulti, di rissa, di atti di terrorismo nei quali l’ASSICURATO ha avuto parte attiva, con la precisazione che i casi di legittima difesa e di ASSISTENZA a persona in pericolo sono garantiti;
5) dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
6) di infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting, l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione a gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
7) del rifiuto di seguire le prescrizioni mediche: con ciò si intende che l’ASSICURATO di sua volontà non ha consultato i medici o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
8) di prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);
9) di partecipazione attiva dell’ASSICURATO ad atti criminali;
10) di infortuni causati da azioni dolose compiute dall’ASSICURATO;
11) delle prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché le CURE A CARATTERE SPERIMENTALE e i medicinali biologici;
12) di movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici;
13) di tutte le terapie mediche, comprese le iniezioni intravitreali.
ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
Art. 57. Modalità di erogazione delle prestazioni
a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con UNISALUTE ed effettuate da medici convenzionati.
In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente da UNISALUTE alle strutture sanitarie convenzionate senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA, a eccezione delle seguenti:
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera a);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera f);
- Art. 23 - Trasporto sanitario;
- Art. 29 - Rimpatrio della salma;
che vengono rimborsate all’ASSICURATO nei limiti previsti ai punti indicati, e delle seguenti:
- Art. 27 - Parto e ABORTO;
- Art. 32 - Ospedalizzazione domiciliare;
che vengono liquidate alla STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA nei limiti previsti ai punti indicati.
b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con UNISALUTE.
In questo caso le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’ASSICURATO con uno SCOPERTO del 20%, con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00 (mille) a eccezione delle seguenti:
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera d);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera e);
- Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera f);
- Art. 23 - Trasporto sanitario;
- Art. 27 - Parto e ABORTO;
- Art. 29 - Rimpatrio della salma;
- Art. 30 - Interventi chirurgici specifici;
che vengono rimborsate all’ASSICURATO nei limiti previsti ai punti indicati.
c) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso di RICOVERO in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di Assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista all’Art. 31 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA, punto a).
Per l’erogazione dell’indennità per isolamento domiciliare a seguito di ricovero dovuto a pandemia è necessario presentare la lettera di dimissioni. Qualora dalla lettera di dimissioni non si evincano le informazioni necessarie per la valutazione del Sinistro, UniSalute si riserva la facoltà di richiedere copia della cartella clinica, completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), conforme all’originale.
Qualora l’ASSICURATO sostenga durante il RICOVERO delle spese per trattamento alberghiero o per ticket sanitari, UNISALUTE rimborserà integralmente quanto anticipato dall’ASSICURATO nei limiti previsti nei diversi punti; in questo caso non verrà corrisposta l’INDENNITÀ SOSTITUTIVA”.
Qualora il RICOVERO avvenga in regime di LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA con relativo onere a carico dell’ASSICURATO, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato all’Art. 115 - Modalità di utilizzo della copertura parte A e B: sinistri in Assistenza indiretta.
Art. 58. Estensione territoriale
L’ASSICURAZIONE vale in tutto il mondo.
Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito
Tabella A - MODULO ACUORE SUPER
Riepilogo franchigie/scoperti e massimo INDENNIZZO
Garanzia | SCOPERTO/FRANCHIGIA/Minimo per SINISTRO | Xxxxxxx XXXXXXXXXX | |
Parte A - RICOVERO a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO | RICOVERO in ISTITUTO DI CURA (Art.22): a) pre - RICOVERO | 120 gg precedenti al RICOVERO | € 500.000,00 |
RICOVERO in ISTITUTO DI CURA (Art.22): b) intervento chirurgico | - | ||
RICOVERO in ISTITUTO DI CURA (Art.22): c) ASSISTENZA medica, medicinali e cure | - | ||
RICOVERO in ISTITUTO DI CURA (Art.22): d) rette di degenza | - | In struttura non convenzionata max € 400,00 al giorno | |
RICOVERO in ISTITUTO DI CURA (Art.22): e) accompagnatore | - | € 75,00 al giorno per max 30 gg in assistenza indiretta oppure per indisponibilità struttura convenzionata. In assistenza diretta rientra nel massimale. | |
RICOVERO in ISTITUTO DI CURA (Art.22): f) ASSISTENZA INFERMIERISTICA privata individuale | - | € 75,00 al giorno per max 30 gg durante il RICOVERO | |
RICOVERO in ISTITUTO DI CURA (Art.22): g) post - RICOVERO | 120 gg successivi al RICOVERO | € 500.000,00 | |
Trasporto sanitario (Art. 23) | - | € 1.500,00 per RICOVERO | |
Parto e ABORTO (Art. 27): a) parto cesareo | - | € 5.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Parto e ABORTO (Art. 27): b) parto non cesareo, ABORTO TERAPEUTICO o SPONTANEO | - | € 4.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
RICOVERO del neonato (Art. 28) | Nei primi 2 anni di vita | - | |
Rimpatrio della salma (Art. 29) | - | € 1.500,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Interventi chirurgici specifici (Art. 30) | - | v. Allegato 1 | |
INDENNITÀ SOSTITUTIVA (Art. 31): a) durante il RICOVERO | € 150,00 per RICOVERO per max 100 giorni | ||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA (Art. 31): b) DAY HOSPITAL | € 150,00 al giorno | ||
Ospedalizzazione domiciliare (Art. 32) | 120 gg successivi al RICOVERO | € 10.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Parte B - Visite e trattamenti | Cure oncologiche (Art. 34) | - | € 5.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa |
Assistenza infermieristica domiciliare (Art. 35) | - | € 60,00 al giorno per max 60 giorni per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Alta specializzazione (Art. 36) | In Assistenza indiretta SCOPERTO del 20% con min. non indennizzabile di € 60,00 | € 5.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa |
Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (Art. 37) | In Assistenza indiretta SCOPERTO del 20% con min. non indennizzabile di € 60,00 | € 1.500,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Trattamenti fisioterapici riabilitativi (Art. 39) | In Assistenza indiretta SCOPERTO del 20% | € 350,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Protesi/ausili ortopedici e acustici (Art. 40) | SCOPERTO del 20% con min. non indennizzabile di € 50,00 | € 1.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Parte C - Prestazioni odontoiatrich e | Prestazioni odontoiatriche particolari (Art.41) | Solo in Assistenza diretta | 1 volta l’ANNO |
Odontoiatria/ortodonzia (Art. 42) | Assistenza diretta: SCOPERTO 15% Assistenza indiretta: SCOPERTO del 20% con min. non indennizzabile di € 100,00 | Assistenza diretta: € 600 per ASSICURATO e annualità assicurativa Assistenza indiretta: € 200 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Cure dentarie da INFORTUNIO (Art. 43) | Assistenza diretta: SCOPERTO 15% Assistenza indiretta: SCOPERTO del 20% con min. non indennizzabile di € 100,00 | € 2.500,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Interventi chirurgici odontoiatrici extraRICOVERO (Art. 44) | Assistenza indiretta: SCOPERTO del 20% con min. non indennizzabile di € 100,00 | € 5.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Parte D - Prevenzione | - | Solo in Assistenza diretta in Italia e a cadenze prestabilite | - |
Parte E - Stati di non autosufficienz a temporanea | Stato di non autosufficienza temporanea (Art. 50) | - | € 800,00 per massimo 12 mesi |
MODULO ACUORE SMART
Art. 59. Oggetto del MODULO ACUORE SMART
La scelta del modulo da parte del CONTRAENTE di POLIZZA sarà valida per tutti gli assicurati di POLIZZA.
Il presente MODULO ACUORE SMART, ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:
- Parte A - RICOVERO per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC)
- Parte B - Visite e trattamenti
- Parte C - Prestazioni odontoiatriche
- Parte D - Prevenzione
- Parte E - Stati di non autosufficienza temporanea
PARTE A - RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) 5
La SOMMA ASSICURATA annua complessiva, riferita a ciascun ASSICURATO e a tutte le spese relative alle prestazioni
previste in garanzia in caso di RICOVERO per effettuare un GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO e definite negli articoli successivi, è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila), salvo limiti previsti per singole garanzie.
Art. 61. Ricovero in un istituto di cura per Grande Intervento Chirurgico (GIC)
Sono assicurate le spese sostenute dall’ASSICURATO in conseguenza di INFORTUNIO o MALATTIA che abbiano reso
necessario un RICOVERO in ISTITUTO DI CURA; UNISALUTE provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
a) Pre - RICOVERO:
120 (centoventi) giorni precedenti l’inizio del RICOVERO
È previsto il rimborso degli esami, degli accertamenti diagnostici e delle visite specialistiche effettuati nei 120 (centoventi) giorni precedenti l’inizio del RICOVERO purché resi necessari dalla MALATTIA o dall’INFORTUNIO che hanno determinato il RICOVERO ES stesso.
5 Come faccio a sapere quali sono i Grandi Interventi Chirurgici?
L’elenco dei Grandi Interventi Chirurgici è presente nell’Allegato 3 - Elenco dei Grandi Interventi Chirurgici che si trova in fondo alle Condizioni di ASSICURAZIONE.
ES L’Assicurato si sottopone a un esame prescritto dal medico per una diagnosi ai fini di valutare la necessità di un Ricovero per eseguire un Grande Intervento Chirurgico
Effettua una diagnosi con un esame di Alta Specializzazione in Assistenza diretta che ha prenotato tramite i servizi on line (sito xxx.xxxxxxxxx.xx o APP UniSalute) oppure tramite la Centrale Operativa UniSalute.
La presente garanzia è prestata esclusivamente in forma rimborsuale.
b) Intervento chirurgico:
onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi.
c) Assistenza medica, medicinali, cure:
prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami e accertamenti diagnostici effettuati durante il periodo di RICOVERO. I trattamenti fisioterapici e riabilitativi sono assicurati solo se durante il RICOVERO è stato eseguito un INTERVENTO CHIRURGICO.
d) Rette di degenza:
trattamento alberghiero (escluse le SPESE VOLUTTUARIE). L’ASSICURAZIONE è prestata come segue:
- RICOVERO dell’ASSICURATO in struttura convenzionata (Assistenza diretta) le spese sostenute verranno pagate direttamente da UNISALUTE;
- RICOVERO dell’ASSICURATO in struttura non convenzionata (Assistenza indiretta) la garanzia è prestata nel limite di € 400,00 (quattrocento) al giorno.
e) Accompagnatore:
l’ASSICURATO deve preventivamente comunicare alla STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA e a UNISALUTE, la presenza di un accompagnatore. La STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA verificherà la disponibilità di vitto e pernottamento per l’accompagnatore e UNISALUTE provvederà al pagamento della retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’ISTITUTO DI CURA.
In caso di mancata disponibilità per l’Accompagnatore da parte della STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA, oppure in caso di ricovero in ISTITUTO DI CURA non convenzionato con UNISALUTE, la stessa provvederà al rimborso delle spese alberghiere sostenute nel limite di € 75,00 (settantacinque) al giorno per un massimo di 30 (trenta) giorni per RICOVERO.
f) ASSISTENZA INFERMIERISTICA privata individuale:
ASSISTENZA INFERMIERISTICA privata individuale nel limite di € 75,00 (settantacinque) al giorno per un massimo di 30 (trenta) giorni esclusivamente durante il periodo di RICOVERO.
La presente garanzia viene prestata esclusivamente previo contatto con UNISALUTE.
g) Post-RICOVERO:
120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione del RICOVERO
Sono previsti in garanzia esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche (queste ultime solo se la richiesta è certificata al momento delle dimissioni dall’ISTITUTO DI CURA), trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione del RICOVERO, purché resi necessari dalla MALATTIA o dall’INFORTUNIO che ha determinato il RICOVERO stesso.
I trattamenti fisioterapici o rieducativi e le cure termali sono compresi nella garanzia nel caso di RICOVERO con INTERVENTO CHIRURGICO.
Necessita di un Ricovero per eseguire il Grande Intervento Chirurgico che effettua in Assistenza diretta: contatta la Centrale Operativa UniSalute per prenotare la clinica, viene ricoverato e rimane ricoverato per 7 giorni.
Pagamento delle spese: somma disponibile in caso di Ricovero con Grande Intervento Chirurgico pari a € 500.000,00 annui.
Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni dall’ISTITUTO DI CURA.
I medicinali previsti in copertura sono prestati in forma esclusivamente rimborsuale.
Art. 62. Trasporto sanitario per Grande Intervento Chirurgico (GIC) UNISALUTE rimborsa le spese di trasporto dell’ASSICURATO in ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo sanitario:
- all’ISTITUTO DI CURA;
- da un ISTITUTO DI CURA a un altro;
- di rientro alla propria abitazione;
con il massimo di € 1.500,00 (millecinquecento) per RICOVERO.
In caso di trapianto di organo, fermo il limite di cui sopra, sono assicurate anche le spese di trasporto dell’organo.
Art. 63. Day Hospital per Grande Intervento Chirurgico (GIC)
In caso di DAY HOSPITAL, UNISALUTE provvede al pagamento delle spese per le prestazioni definite agli Artt.:
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC);
- Art. 62 - Trasporto sanitario per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC).
Per entrambe le prestazioni valgono i limiti e le modalità in essi indicati.
La garanzia non è operante per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali effettuati in DAY HOSPITAL ai soli fini diagnostici.
Art. 64. Intervento chirurgico ambulatoriale per Grande Intervento Chirurgico (GIC) Nel caso di Intervento chirurgico ambulatoriale, UniSalute provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC), lettera a);
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC), lettera b);
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC), lettera c);
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC), lettera g);
- Art. 62 - Trasporto sanitario per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC);
con i relativi limiti e le modalità in essi indicati.
Art. 65. Trapianti Nel caso di RICOVERO per trapianto di organi o di parte di essi, UNISALUTE provvede al pagamento delle spese previste dagli Artt. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) e 62 - Trasporto sanitario per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC), con i relativi limiti in essi indicati, nonché:
- le spese necessarie per il prelievo dell’organo dal donatore;
- le spese per il trasporto dell’organo.
Relativamente alle prestazioni previste dall’Art. 61 - RICOVERO in un ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC), lettera a), durante il pre-RICOVERO sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione del rigetto.
Nel caso di donazione di organo da parte di donatore vivente sono assicurate anche le spese per le prestazioni effettuate durante il RICOVERO del donatore limitatamente a:
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC), lettera a);
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC), lettera b);
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC), lettera c);
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC), lettera d);
con i relativi limiti e le modalità in essi indicati.
Art. 66. Rimpatrio della salma In caso di decesso dell’ASSICURATO, avvenuto durante un RICOVERO presso un ISTITUTO DI CURA all’estero, UNISALUTE provvede al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma nel limite di € 1.500,00 (millecinquecento) per annualità assicurativa e per ciascun ASSICURATO.
Art. 67. Indennità sostitutiva per Grande Intervento Chirurgico (GIC)
a) Durante il RICOVERO
Qualora l’ASSICURATO non richieda alcun rimborso a UNISALUTE per le prestazioni ricevute durante il periodo di RICOVERO, avrà diritto all’erogazione, come indennità, dell’importo giornaliero di € 150,00 (centocinquanta) per ogni giorno di RICOVERO per un massimo di 100 (cento) giorni per RICOVERO.
Oltre al pagamento dell’INDENNITÀ SOSTITUTIVA, UNISALUTE provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC), lettera a);
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC), lettera g);
senza l’applicazione di eventuali limiti previsti all’Art. 84 - Modalità di erogazione delle prestazioni e assoggettate a un massimo di € 2.000,00 (duemila) per annualità assicurativa e per ciascun ASSICURATO.
b) Day Hospital
Nel caso di RICOVERO in regime di DAY HOSPITAL, l’importo giornaliero della diaria si intende di € 150.00 (centocinquanta).
Art. 68. Ospedalizzazione domiciliare UNISALUTE, tramite la propria rete convenzionata, mette a disposizione prestazioni di ospedalizzazione domiciliare, di ASSISTENZA medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica, tendente al recupero della funzionalità fisica, per un periodo di 120 (centoventi) giorni successivi alla data di dimissioni, per RICOVERO
indennizzabile a termini di POLIZZA, e avvenuto successivamente alla data di effetto della copertura.
UNISALUTE concorderà il programma medico/riabilitativo con l’ASSICURATO secondo le prescrizioni dei sanitari che hanno effettuato le dimissioni e con attuazione delle disposizioni contenute nelle stesse, fornendo consulenza e organizzazione delle prestazioni, eventualmente anche di tipo assistenziale.
Il MASSIMALE annuo assicurato corrisponde a € 10.000,00 (diecimila) per ASSICURATO e annualità assicurativa.
PARTE B - VISITE E TRATTAMENTI
Le somme assicurate sono quelle previste dalle singole garanzie.
Art. 70. Cure oncologiche UNISALUTE rimborsa, in deroga all’Art. 82 - Rischi esclusi, punto 18), nei casi di malattie oncologiche, le spese relative a chemioterapia e terapie radianti (da effettuarsi sia in regime di RICOVERO o DAY HOSPITAL che in regime di extraRICOVERO), con MASSIMALE autonomo pari a € 5.000,00 (cinquemila) per ASSICURATO e annualità
assicurativa.
Si intendono inclusi in garanzia anche le visite, gli accertamenti diagnostici e le terapie farmacologiche.
È facoltà dell’ASSICURATO usufruire delle prestazioni previste secondo le modalità di seguito descritte:
- Assistenza diretta: le spese relative alle prestazioni assicurate vengono pagate direttamente da UNISALUTE alle strutture sanitarie convenzionate senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA;
- Assistenza indiretta: le spese relative alle prestazioni assicurate sono rimborsate integralmente all’ASSICURATO;
- Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei tickets sanitari a carico dell’ASSICURATO.
Art. 71. Assistenza infermieristica domiciliare UNISALUTE rimborsa le spese di ASSISTENZA INFERMIERISTICA domiciliare nel limite di € 60,00 (sessanta) al giorno per un massimo di 60 (sessanta) giorni per annualità assicurativa e per ciascun ASSICURATO.
Art. 72. Alta Specializzazione Sono assicurate, in deroga all’Art. 82 - Rischi esclusi punto 18), le spese sostenute dall’ASSICURATO per le prestazioni di Alta Specializzazione come elencate all’Allegato 2, nel limite complessivo annuo di € 5.000,00 (cinquemila) per ASSICURATO.
È facoltà dell’ASSICURATO usufruire delle prestazioni previste secondo le modalità di seguito descritte: ES
- Assistenza diretta: le spese relative alle prestazioni assicurate vengono pagate direttamente da UNISALUTE alle strutture sanitarie convenzionate senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA.
- Assistenza indiretta: le spese relative alle prestazioni assicurate sono rimborsate all’ASSICURATO con applicazione di uno SCOPERTO del 20%, con il minimo non indennizzabile di € 60,00 (sessanta) per ogni ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO o ciclo di terapia.
- Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei tickets sanitari a carico dell’ASSICURATO.
Per l’attivazione della prestazione è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
I documenti di spesa (fatture e ricevute) devono riportare l’indicazione della specialità del medico che, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata. Per accertare la rimborsualità della visita è facoltà di UNISALUTE richiedere cartelle cliniche antecedenti alla data della prestazione oppure documentazione attestante l’insorgenza della patologia.
Le modalità operative per la richiesta di rimborso sono descritte all’Art. 114 - Modalità di utilizzo della copertura parte A e B: sinistri in Assistenza diretta e all’Art. 115 - Modalità di utilizzo della copertura parte A e B: sinistri in Assistenza indiretta.
Art. 73. Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici (con omeopatia) Sono assicurate le spese sostenute, nel limite annuo di € 1.500,00 (millecinquecento) per ASSICURATO, per visite specialistiche, visite omeopatiche e per accertamenti diagnostici conseguenti a MALATTIA o ad INFORTUNIO, con l’esclusione delle visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine legato alla crescita e delle
visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici.
ES L’ASSICURATO necessita di effettuare una visita specialistica dall’ortopedico
Somma assicurata annua € 5.000,00
- Prestazione in Assistenza diretta: l’Assicurato dopo avere prenotato la prestazione sanitaria tramite i servizi on line (sito xxx.xxxxxxxxx.xx o APP UniSalute) oppure tramite la Centrale Operativa, si presenterà alla struttura selezionata e sosterrà l’esame senza nessun costo a suo carico.
- Prestazione in Assistenza indiretta: l’Assicurato, non utilizza una Struttura sanitaria convenzionata e dopo aver usufruito della prestazione, dovrà richiedere il rimborso della spesa assicurata e produrre la documentazione medica necessaria e la relativa fattura saldata.
Limite per la prestazione € 5.000,00; il costo della prestazione ammonta a € 200,00.
Se la prestazione è assicurata, verrà rimborsata la spesa sostenuta, con applicazione di uno SCOPERTO del 20% con un minimo non indennizzabile di € 60,00, pari a € 140,00;
Spesa sostenuta € 200,00 - € 60,00 = € 140,00 spesa rimborsata.
- Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale del ticket sanitario.
Rientra in garanzia esclusivamente la prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un’eventuale patologia.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa 6 .
È facoltà dell’ASSICURATO usufruire delle prestazioni previste secondo le modalità di seguito descritte:
- Assistenza diretta: nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con UNISALUTE, le spese per le prestazioni erogate all’ASSICURATO vengono liquidate direttamente da UNISALUTE alle strutture medesime senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA.
- Assistenza indiretta: le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno SCOPERTO del 20% con il minimo non indennizzabile di € 60,00 (sessanta) per ogni visita specialistica o ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO. I documenti di spesa (fatture e ricevute) devono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
- Servizio Sanitario Nazionale: rimborso integrale dei tickets sanitari a carico dell’ASSICURATO.
Art. 74. Protesi/ausili ortopedici e acustici UNISALUTE rimborsa le spese per l’acquisto di protesi ortopediche ed acustiche nel limite annuo di € 1.000,00 (mille) per ASSICURATO.
Rientrano in garanzia anche gli ausili medici ortopedici e acustici, sempre che appositamente prescritti e con
indicazione della motivazione, quali: carrozzelle, xxxxxxx, plantari, apparecchi acustici, ecc.
Le spese sostenute vengono rimborsate con uno SCOPERTO del 20% e con un minimo non indennizzabile di € 50,00 (cinquanta) per fattura/persona.
6 Cosa accade se la mia visita diagnostica diventa operativa?
Può accadere che durante una visita specialistica il medico ritenga necessario intervenire subito. In questo caso la visita specialistica diventerebbe una prestazione operativa che potrebbe non rientrare nelle prestazioni previste dal MODULO ACUORE SMART, se non rientranti nell’Allegato 3 - Grandi Interventi Chirurgici, per cui le spese sono a carico dell’Assicurato, come a esempio il caso della Colonscopia diagnostica che diventa operativa nel corso dell’esame stesso.
PARTE C - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Art. 75. Prestazioni odontoiatriche particolari (Assistenza diretta) UNISALUTE provvede, in deroga a quanto previsto all’Art. 82 - Rischi esclusi, punto 4), al pagamento del “pacchetto” di prestazioni odontoiatriche particolari fruibile 1 (una) volta l’ANNO in strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE indicate dalla CENTRALE OPERATIVA previa prenotazione.
Le prestazioni che costituiscono il “pacchetto” servono a monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici non ancora conclamati e si prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di familiarità.
Di seguito il dettaglio delle prestazioni che costituiscono il “pacchetto”:
a) Assicurati di età maggiore o uguale a 15 (quindici) anni:
Nel caso in cui l’ASSICURATO abbia un’età maggiore o uguale a 15 (quindici) anni rientra esclusivamente in copertura:
- Ablazione del tartaro con eventuale visita di controllo mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alternativa, qualora si rendesse necessario, mediante il ricorso ad un altro tipo di trattamento per l’igiene orale.
Qualora, a causa della particolare condizione clinica e/o patologica dell’ASSICURATO, il medico riscontri, in accordo con UNISALUTE, la necessità di effettuare una seconda seduta di ablazione del tartaro nell’arco dello stesso ANNO assicurativo, UNISALUTE provvederà a liquidare anche questa seconda prestazione, con le modalità di seguito indicate, analogamente a quanto avvenuto per la prestazione precedente.
La seconda seduta deve essere preventivamente comunicata e autorizzata da UNISALUTE.
Le spese per le prestazioni erogate all’ASSICURATO vengono liquidate direttamente da UNISALUTE alle strutture medesime senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA.
b) Assicurati di età minore di 15 (quindici) anni:
Nel caso in cui l’ASSICURATO abbia un’età minore di 15 (quindici) anni rientrano esclusivamente in copertura:
- Fluorazione (applicazione topica di fluoro) e/o sigillatura dei solchi (massimo 4 (quattro) elementi) con eventuale visita di controllo.
Qualora, a causa della particolare condizione clinica e/o patologica dell’ASSICURATO, il medico riscontri, in accordo con UNISALUTE, la necessità di effettuare una seconda seduta di fluorazione nell’arco dello stesso ANNO assicurativo, UNISALUTE provvederà a liquidare anche questa seconda prestazione, con le modalità di seguito indicate, analogamente a quanto avvenuto per la prestazione precedente.
La seconda seduta deve essere preventivamente comunicata e autorizzata da UNISALUTE.
Le spese per le prestazioni erogate all’ASSICURATO vengono liquidate direttamente da UNISALUTE alle strutture medesime senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA.
PARTE D - PREVENZIONE
Art. 76. Prestazioni diagnostiche particolari UNISALUTE provvede al pagamento delle prestazioni sotto elencate effettuate 1 (una) volta l’ANNO in strutture sanitarie convenzionate e indicate dalla CENTRALE OPERATIVA previa prenotazione.
Tali prestazioni prevedono il pagamento diretto da parte di UNISALUTE alla struttura senza applicazione di
franchigie o scoperti.
Le prestazioni previste, nate per monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora conclamati, si prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di familiarità.
Le prestazioni previste devono essere effettuate in un’unica soluzione in strutture convenzionate in Italia e sono:
- alanina aminotransferasi ALT;
- aspartato Aminotransferasi AST;
- colesterolo HDL;
- colesterolo totale;
- creatinina;
- esame emocromocitometrico e morfologico completo;
- gamma GT;
- glicemia;
- trigliceridi;
- tempo di tromboplastina parziale (PTT) ;
- tempo di protrombina (PT) ;
- urea;
- VES;
- urine: esame chimico, fisico e microscopico;
- feci: ricerca del sangue occulto. Inoltre, dal 20° (ventesimo) ANNO in poi:
- Ricerca Antigenica su Feci (Helyco Bacter Pilori); Visita specialistica cardiologica + ECG; Pap Test.
Art. 77. Diagnosi comparativa/Second Opinion
DIAGNOSI COMPARATIVA/Second Opinion
L’ASSICURATO, telefonando alla CENTRALE OPERATIVA ha la possibilità di avere un secondo e qualificato parere comparativo circa la precedente diagnosi fatta dal proprio medico comprensivo con le indicazioni terapeutiche più utili per trattare la patologia in atto tra le seguenti:
- AIDS;
- Morbo di Alzheimer;
- Perdita della vista;
- Cancro;
- Coma;
- Malattie cardiovascolari;
- Perdita dell’udito;
- Insufficienza renale;
- Perdita della parola;
- Trapianto di organo;
- Patologia neuro motoria;
- Sclerosi multipla;
- Paralisi;
- Morbo di Parkinson;
- Infarto;
- Ictus;
- Ustioni Gravi.
- TELADOC HEALTH INTERNATIONAL consentirà all’ASSICURATO di godere di sconti significativi sulle tariffe mediche.
Per l’attivazione della garanzia, l’ASSICURATO dovrà contattare UNISALUTE e concordare con il medico la documentazione necessaria; dovrà poi inviare a UNISALUTE la documentazione clinica in suo possesso, richiesta dal medico UNISALUTE, in relazione alla specifica patologia per la quale viene richiesta la DIAGNOSI COMPARATIVA. Tale documentazione sarà poi inoltrata da UNISALUTE, con costi a proprio carico, ai consulenti medici esterni per l’individuazione del miglior terapeuta italiano o estero per quella specifica patologia.
L’ASSICURATO può usufruire delle seguenti prestazioni:
- Consulenza Internazionale: UNISALUTE rilascerà all’ASSICURATO un referto scritto contenente le indicazioni di un medico specialista individuato da TELADOC HEALTH INTERNATIONAL e la cui specialità risulti appropriata al caso. Tale referto sarà redatto in base all’analisi della DOCUMENTAZIONE SANITARIA richiesta per ricostruire la diagnosi e conterrà specifiche informazioni riguardanti il curriculum del medico interpellato.
- Trova il Medico: UNISALUTE, attraverso TELADOC HEALTH INTERNATIONAL, metterà in contatto l’ASSICURATO con un massimo di tre specialisti scelti tra i più qualificati nel trattamento della patologia in atto. A tal fine TELADOC HEALTH INTERNATIONAL ricerca nel suo database e identifica gli specialisti con una particolare competenza nel trattamento della MALATTIA, tenendo conto, quando possibile, delle preferenze geografiche dell’ASSICURATO.
- Trova la Miglior Cura: Qualora l’ASSICURATO intenda avvalersi di uno dei medici segnalati da UNISALUTE, la stessa, attraverso TELADOC HEALTH INTERNATIONAL, provvederà a fissare tutti gli appuntamenti e a
prendere gli accordi per l’accettazione presso l’ISTITUTO DI CURA, l’alloggio in albergo, il trasporto in automobile o ambulanza dell’ASSICURATO laddove necessario. TELADOC HEALTH INTERNATIONAL supervisionerà il pagamento delle fatture/ricevute e garantirà che la fatturazione sia corretta e priva di duplicazioni, errori e abusi. L’esclusiva rete di centri di eccellenza di eccellenza di TELADOC HEALTH INTERNATIONAL consentirà all’ASSICURATO di godere di sconti significativi sulle tariffe mediche.
PARTE E - STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA
Art. 78. Stati di non autosufficienza temporanea La COMPAGNIA tramite UNISALUTE garantisce all’ASSICURATO con età minima di 18 (diciotto) anni, il rimborso delle spese sanitarie o l’erogazione di servizi di ASSISTENZA per un valore massimo di € 800,00 (ottocento) mensili da
corrispondersi per una durata massima di 12 (dodici) mesi quando questi si trovi in uno stato di non autosufficienza come indicato al successivo punto a).
a) Definizione dello stato di non autosufficienza temporanea
Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l’ASSICURATO, il cui stato di salute non venga giudicato “consolidato” e che si trovi temporaneamente nell’impossibilità fisica di poter effettuare da solo almeno tre dei quattro ATTI ORDINARI DELLA VITA:
- soddisfare la propria igiene personale (la capacità di soddisfare un livello di igiene corporea conforme alle norme abituali: cioè di lavare la parte alta e bassa del corpo);
- nutrirsi (la capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile ovvero di essere in grado di portare gli alimenti alla bocca e di inghiottire);
- spostarsi (la capacità di muoversi da una stanza ad un’altra all’interno della residenza abituale, anche con utilizzo di ogni tipo di ausilio);
- vestirsi (la capacità di mettere o togliere i propri vestiti o qualsiasi protesi ortopedica portata abitualmente);
e necessiti temporaneamente ma in modo costante:
- dell’ASSISTENZA di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
- di sorveglianza medica/infermieristica prestata in regime di RICOVERO.
Non verranno pertanto considerati in copertura gli eventi/sinistri tali da dare origine ad uno stato di non autosufficienza consolidata.
b) Riconoscimento dello stato di non autosufficienza temporanea
Entro 14 (quattordici) giorni da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza l’ASSICURATO, o qualsiasi altra persona del suo ambito familiare, dovrà:
1) chiamare UNISALUTE (dall’estero numero non gratuito composto dal prefisso internazionale per l’Italia + 0516389048) e recepire le informazioni relative alla documentazione da produrre ai fini della valutazione medica finale;
2) produrre il fascicolo di richiesta di apertura del SINISTRO, da spedire a: UniSalute S.p.A. - servizi di liquidazione - Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale fascicolo deve contenere:
- il modulo di attivazione della garanzia compilato e firmato;
- il modulo di informativa al cliente sull’uso dei suoi dati e i suoi diritti firmato in calce;
- certificato del Medico curante o del Medico ospedaliero che espone lo stato di non autosufficienza dell’ASSICURATO, indicandone esordio e termine. Dovrà, inoltre, precisare l’origine incidentale o patologica dell’affezione o delle affezioni. I resoconti di eventuali ricoveri ed il risultato degli esami complementari effettuati. In caso di deterioramento intellettuale dovranno essere prodotti precisi elementi descrittivi (test MMS di Xxxxxxxx);
- questionario dello stato di non autosufficienza compilato dal Medico curante o ospedaliero in collaborazione con la persona o le persone che si occupano effettivamente dell’ASSICURATO;
- inoltre, qualora sia stata attivata una richiesta di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento – invalidità civile al SSN è utile inviare copia della domanda stessa, della documentazione acclusa e del relativo esito;
- qualora l’ASSICURATO abbia sostenuto uno o più ricoveri, è necessario inviare a UNISALUTE tutta la DOCUMENTAZIONE SANITARIA in suo possesso, comprese le copie integrali delle relative cartelle cliniche.
UNISALUTE ha la facoltà di sottoporre l’assicurato ad una o più visite medico legali.
Se lo stato di non autosufficienza è riconosciuto consolidato, le garanzie di POLIZZA non si attivano.
Se non si sarà in grado di stabilire se lo stato di non autosufficienza sia consolidato o temporaneo, UNISALUTE, insieme all’esito, comunicherà la rivedibilità specificandone la scadenza.
In risposta, UNISALUTE invierà un questionario al Medico curante od ospedaliero tramite l’ASSICURATO o un suo rappresentante.
Tale questionario dovrà essere compilato dal Medico curante od ospedaliero in collaborazione con la o le persone che si occupano effettivamente dell’assicurato. Il medico dovrà inoltre fornire un rapporto che contenga i resoconti di RICOVERO e il risultato degli esami complementari effettuati.
Xxxxx restando che il riconoscimento dello stato di non autosufficienza verrà effettuato in base ai criteri previsti dal presente Art. 78 - Stato di non autosufficienza temporanea, punto a):
- se l’ASSICURATO è mantenuto al suo domicilio e se beneficia delle prestazioni di un servizio di cure o di RICOVERO a domicilio, dovrà essere prodotta idonea DOCUMENTAZIONE SANITARIA.
- se l’ASSICURATO è ricoverato in lunga degenza, in un reparto di cure mediche o in un istituto specializzato, dovrà essere presentato un certificato medico, redatto dal medico ospedaliero, da cui si desuma la data d’ingresso e le patologie che hanno reso necessario il RICOVERO. Anche in questo caso dovrà essere prodotta idonea DOCUMENTAZIONE SANITARIA.
Tutta la documentazione, comprensiva del questionario compilato dal medico dell’ASSICURATO, dovrà essere inviata a UNISALUTE.
Quest’ultima, analizzata la suddetta documentazione, valuterà se:
- richiedere ulteriori informazioni se gli elementi che descrivono la non autosufficienza dell’ASSICURATO sembrano insufficienti;
- ritenere accertato lo stato di non autosufficienza temporaneo dell’ASSICURATO.
UNISALUTE avrà sempre la possibilità di far verificare lo stato di non autosufficienza dell’ASSICURATO da parte di un Medico di propria fiducia e di condizionare la prosecuzione della liquidazione delle prestazioni in contratto all’effettuazione degli esami o accertamenti ritenuti necessari.
Il diritto dell’ASSICURATO al riconoscimento di quanto pattuito in POLIZZA, con le modalità di cui agli Artt. 84
- Modalità di utilizzo delle prestazioni 122 - Modalità di utilizzo della copertura: sinistri in Assistenza diretta parte E, decorre dal momento in cui UNISALUTE considererà completa la documentazione richiesta per la valutazione dello Stato di non autosufficienza temporaneo dell’ASSICURATO.
c) Accertamento del perdurante stato di non autosufficienza
UNISALUTE si riserva la facoltà di procedere in ogni momento, eventualmente alla presenza del Medico curante dell’ASSICURATO, a controlli presso l’ASSICURATO e in particolare di farlo esaminare da un Medico di sua scelta. Potrà inoltre richiedere l’invio di ogni documento che ritenga necessaria per valutare lo stato di salute dell’ASSICURATO.
In caso di rifiuto da parte dell’ASSICURATO di sottoporsi ad un controllo o d’inviare i documenti richiesti, il pagamento della SOMMA ASSICURATA potrà essere sospeso dalla data della richiesta di UNISALUTE.
Art. 79. Contraente/Assicurato: limiti di età Premesso che il CONTRAENTE della POLIZZA è correntista, l’ASSICURAZIONE è prestata separatamente a favore di ciascuna delle persone individuate come assicurati in POLIZZA.
La copertura assicurativa, per ciascun ASSICURATO:
- è operante a condizione che alla data di effetto della POLIZZA, l’ASSICURATO non abbia compiuto il 70° (settantesimo) ANNO di età;
- cesserà alla scadenza annuale successiva al compimento del 75° (settantacinquesimo) ANNO di età
anagrafica dell’ASSICURATO.
In tal caso la COMPAGNIA invierà, in tempo utile, una comunicazione al CONTRAENTE per l’aggiornamento del contratto.
Art. 80. Inclusioni ed esclusioni di assicurati dalla polizza Con il presente contratto possono essere assicurate le persone fisiche nominativamente individuate in POLIZZA in qualità di assicurati.
L’inclusione di un ulteriore ASSICURATO, è possibile in qualunque momento, con conseguente adeguamento del
Premio.
L’esclusione di un ASSICURATO, invece, potrà avvenire solo in occasione della scadenza annuale del contratto che, in tale occasione, verrà aggiornato con il calcolo del nuovo PREMIO.
Al CONTRAENTE, che ha optato per il presente MODULO ACUORE SMART, è data la facoltà di passare, anche in corso d’anno, al MODULO ACUORE SUPER (v. Sezione 2 delle presenti Condizioni di Assicurazione), con conseguente adeguamento del PREMIO. In questo caso, i termini di cui all’Art. 4 - Termini di aspettativa opereranno dal giorno di sostituzione modulo, limitatamente alle somme e alle diverse prestazioni previste dal MODULO ACUORE SUPER.
In ogni caso non sarà possibile assicurare più di 10 (dieci) persone per POLIZZA.
Art. 81. Persone non assicurabili Sono definite “persone non assicurabili” le persone per le quali la garanzia non è prestabile. Sono tali le persone che al momento della stipula del contratto, abbiano sofferto o soffrano delle seguenti patologie:
- Tumori insorti nei 5 (cinque) anni precedenti alla data di sottoscrizione della POLIZZA;
- Malattie degenerative del sistema nervoso (es. morbo di Alzheimer, sclerosi multipla, morbo di Parkinson e Parkinsonismi, sclerosi a placche o laterale amiotrofica);
- Epatopatie croniche e cirrosi epatica;
- Pancreatite acuta e cronica;
- Ictus cerebrale ischemico o emorragico insorto nei 5 (cinque) anni precedenti la data di sottoscrizione della POLIZZA;
- Grave scompenso a carico dei seguenti organi: rene, surrene, ipofisi, cuore e pancreas;
- Patologie a carico del muscolo cardiaco e del circolo coronarico insorte nei 5 (cinque) anni precedenti la data di sottoscrizione della POLIZZA (es.: angina pectoris, infarto, miocardite, pericardite);
- Demenze su base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie;
- Ipertensione non controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l’assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con l’assunzione di almeno 3 (tre) farmaci;
- Tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o farmacologiche, alcolismo, HIV, epatite cronica;
- Invalidità civile riconosciuta superiore al 60%, salvo quanto previsto all’Art. 78 - Stato di non autosufficienza temporanea, punto b) per quanto attiene l’operatività specifica della garanzia “Stati di non autosufficienza temporanea per assicurati con età minima 18 (diciotto) anni;
- Stato di non autosufficienza temporanea o permanente alla data di attivazione del presente piano sanitario.
Premesso che la COMPAGNIA non avrebbe acconsentito a stipulare l’ASSICURAZIONE laddove avesse saputo che l’ASSICURATO, al momento della stipulazione era affetto o era stato affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, al contratto si intendono applicabili gli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile e i sinistri nel frattempo verificatisi non sono quindi indennizzabili.
Il suddetto articolo (Art. 81) non trova applicazione qualora la presente POLIZZA, relativamente agli stessi assicurati, sia stata emessa in sostituzione – senza soluzione di continuità – di altra emessa dalla medesima COMPAGNIA o COMPAGNIA appartenente ad Unipol Gruppo S.p.A., inerente ai prodotti orizzonte Salute, sistema Salute, orizzonte Salute Nuova Edizione e sistema Salute Nuova Edizione.
L’ASSICURAZIONE non è operante per:
1) le conseguenze dirette di infortuni nonché le malattie, le malformazioni o i difetti fisici e gli stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione del contratto;
2) le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto.
In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 (quattro) diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 (nove) diottrie;
3) la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
4) le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;
5) le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);
6) i ricoveri e i DAY HOSPITAL durante i quali vengono effettuate cure (incluse terapie fisiche o somministrazioni di medicinali) o accertamenti diagnostici che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime ambulatoriale;
7) gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
8) i ricoveri causati dalla necessità dell’ASSICURATO di avere ASSISTENZA di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza.
Si intendono, quali ricoveri per lunga degenza, quelli determinati da condizioni fisiche dell’ASSICURATO che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in ISTITUTO DI CURA per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
9) gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo;
10) il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
11) gli infortuni conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
12) gli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport e relative prove o allenamenti svolto a titolo professionale. Sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica di sport e relative prove o allenamenti che prevedono l’utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto o sportivo” (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili); la pratica di sport e relative prove o allenamenti che prevedono l’uso di veicoli e natanti a motore e la pratica dei seguenti sport e relative prove o allenamenti: pugilato, atletica pesante, arti marziali in genere, scalata di roccia o di ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci o idro-sci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob, uso di canoa nei tratti montani, nei fiumi o torrenti caratterizzati da cascate (canyoning e rafting), sport che prevedono immersioni subacquee con autorespiratore, sport per i quali vengono utilizzate armi da fuoco fuori da strutture attrezzate.. Sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica e relative prove o allenamenti di qualsiasi altro sport che possa essere considerato estremo e/o pericoloso in analogia con le attività sportive sopra indicate;
13) gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’ASSICURATO;
14) le conseguenze dovute a tentato suicidio, autolesionismo e azioni delittuose commesse dall’ASSICURATO con dolo o colpa grave;
15) le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
16) le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici;
17) le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché le CURE A CARATTERE SPERIMENTALE e i medicinali biologici;
18) tutte le terapie mediche, comprese le iniezioni intravitreali.
Art. 83. Rischi esclusi specifici, Parte E - Stati di non autosufficienza temporanea Limitatamente alle prestazioni dall’Art. 78 - Stato di non autosufficienza temporanea, l’ASSICURAZIONE non è operante per le conseguenze:
1) di malattie mentali, disturbi psichici e del comportamento in genere, compresi i comportamenti
nevrotici, psicosi, depressioni e loro conseguenze;
2) dovute a tentato suicidio, autolesionismo e azioni delittuose commesse dall’ASSICURATO con dolo o colpa grave;
3) di alcolismo acuto o cronico. Abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
4) di guerra civile o straniera, di tumulti, di rissa, di atti di terrorismo nei quali l’ASSICURATO ha avuto parte attiva, con la precisazione che i casi di legittima difesa e di ASSISTENZA a persona in pericolo sono garantiti;
5) dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
6) di infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting, l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione a gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
7) del rifiuto di seguire le prescrizioni mediche: con ciò si intende che l’ASSICURATO di sua volontà non ha consultato i medici o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
8) di prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);
9) di partecipazione attiva dell’ASSICURATO ad atti criminali;
10) di infortuni causati da azioni dolose compiute dall’ASSICURATO;
11) delle prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché le CURE A CARATTERE SPERIMENTALE e i medicinali biologici;
12) di movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici;
13) di tutte le terapie mediche, comprese le iniezioni intravitreali.
ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
Art. 84. Modalità di erogazione delle prestazioni
a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con UNISALUTE ed effettuate da medici convenzionati.
In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente da UNISALUTE alle strutture sanitarie convenzionate senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA, a eccezione delle seguenti:
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera a);
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera f);
- Art. 62 - Trasporto sanitario per Grande Intervento Chirurgico (GIC);
- Art. 66 - Rimpatrio della salma;
che vengono rimborsate all’ASSICURATO nei limiti previsti ai punti indicati, e delle seguenti:
- Art. 68 - Ospedalizzazione domiciliare;
che vengono liquidate alla STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA nei limiti previsti ai punti indicati.
b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con UNISALUTE.
In questo caso le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’ASSICURATO con uno SCOPERTO del 20%, con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00 (mille) a eccezione delle seguenti:
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera d);
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera e);
- Art. 61 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera f);
- Art. 62 - Trasporto sanitario;
- Art. 66 - Rimpatrio della salma;
che vengono rimborsate all’ASSICURATO nei limiti previsti ai punti indicati.
c) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso di RICOVERO in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di Assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista all’Art. 67 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA per Grande Intervento Chirurgico (GIC), punto a).
Qualora l’ASSICURATO sostenga durante il RICOVERO delle spese per trattamento alberghiero o per ticket sanitari, UNISALUTE rimborserà integralmente quanto anticipato dall’ASSICURATO nei limiti previsti nei diversi punti; in questo caso non verrà corrisposta l’INDENNITÀ SOSTITUTIVA”.
Qualora il RICOVERO avvenga in regime di LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA con relativo onere a carico dell’ASSICURATO, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato all’Art. 115 - Modalità di utilizzo della copertura parte A e B: sinistri in Assistenza indiretta.
Art. 85. Estensione territoriale
L’ASSICURAZIONE vale in tutto il mondo.
Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito
Tabella B - MODULO ACUORE SMART
Riepilogo franchigie/scoperti e massimo INDENNIZZO
Garanzia | SCOPERTO/FRANCHIGIA/Minim o per SINISTRO | Xxxxxxx XXXXXXXXXX | |
Parte A - RICOVERO per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) | RICOVERO per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) (Art. 61): a) pre - RICOVERO | 120 gg precedenti al RICOVERO | € 500.000,00 |
RICOVERO per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) (Art. 61): b) intervento chirurgico | - | ||
RICOVERO per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) (Art. 61): c) ASSISTENZA medica, medicinali e cure | - | ||
RICOVERO per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) (Art. 61): d) rette di degenza | - | In struttura non convenzionata max € 400,00 al giorno | |
RICOVERO per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) (Art. 61): e) accompagnatore | - | € 75,00 al giorno per max 30 gg in assistenza indiretta oppure per indisponibilità struttura convenzionata. In assistenza diretta rientra nel massimale. | |
RICOVERO per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) (Art.61): f) ASSISTENZA INFERMIERISTICA privata individuale | - | € 75,00 al giorno per max 30 gg durante il RICOVERO | |
RICOVERO per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) (Art.61): g) post - RICOVERO | 120 gg successivi al RICOVERO | € 500.000,00 | |
Trasporto sanitario per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) (Art. 62) | - | € 1.500,00 per RICOVERO | |
Rimpatrio della salma (Art. 66) | - | € 1.500,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
INDENNITÀ SOSTITUTIVA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) (Art. 67): a) durante il RICOVERO | € 150,00 per RICOVERO per max 100 giorni | ||
INDENNITÀ SOSTITUTIVA per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) (Art. 67): b) DAY HOSPITAL | € 150,00 al giorno | ||
Ospedalizzazione domiciliare per GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC) (Art. 68) | 120 gg successivi al RICOVERO | € 10.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Parte B - Visite e trattamenti | Cure oncologiche (Art. 70) | - | € 5.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa |
ASSISTENZA INFERMIERISTICA domiciliare (Art. 71) | - | € 60,00 al giorno per max 60 giorni | |
Alta specializzazione (Art. 72) | In Assistenza indiretta SCOPERTO del 20% con min. non indennizzabile di € 60,00 | € 5.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa |
Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (Art. 73) | In Assistenza indiretta SCOPERTO del 20% con min. non indennizzabile di € 60,00 | € 1.500,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Protesi/ausili ortopedici e acustici (Art. 74) | SCOPERTO del 20% con min. non indennizzabile di € 50,00 | € 1.000,00 per ASSICURATO e annualità assicurativa | |
Parte C - Prestazioni odontoiatrich e | Prestazioni odontoiatriche particolari (Art.75) | Solo in Assistenza diretta | 1 volta l’ANNO |
Parte D – Prevenzione | - | Solo in Assistenza diretta in Italia | - |
Parte E - Stati di non autosufficienz a temporanea | Stato di non autosufficienza temporanea (Art. 78) | - | € 800,00 per massimo 12 mesi |
MODULO ACUORE ASSISTENZA (Garanzia sempre operante)
Garanzie operanti in Italia
COSA È ASSICURATO
Art. 86. Servizi di Assistenza e consulenza
I servizi di consulenza (Artt. 87 - Informazioni Sanitarie telefoniche e 88 - Prenotazione di prestazioni sanitarie)
vengono forniti dalla CENTRALE OPERATIVA telefonando al numero verde 800-009938 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30; dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia seguito da 051-6389046.
I servizi di consulenza e ASSISTENZA, invece, vengono forniti dalla CENTRALE OPERATIVA telefonando per tutto l’arco delle 24 ore telefonando al numero verde 800-212477.
Art. 87. Informazioni sanitarie telefoniche
La CENTRALE OPERATIVA attua un servizio di informazione sanitaria in merito a:
- strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
- indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione ticket, Assistenza diretta e indiretta in Italia e all’estero, ecc.);
- centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all'estero;
- medicinali: composizione, indicazioni e controindicazioni.
Art. 88. Prenotazione di prestazioni sanitarie
La CENTRALE OPERATIVA fornisce un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie garantite dal piano nella
forma di Assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE.
Art. 89. Pareri medici immediati
Qualora in conseguenza di INFORTUNIO o di MALATTIA, l’ASSICURATO necessiti di una consulenza telefonica da
parte di un medico, la CENTRALE OPERATIVA fornirà tramite i propri medici le informazioni e i consigli richiesti.
Art. 90. Il veterinario risponde
La CENTRALE OPERATIVA garantisce un servizio di consulenza veterinaria, mettendo un veterinario a disposizione
dell’ASSICURATO, a cui potersi rivolgere per informazioni o chiarimenti sulla salute dell’animale dell’ASSICURATO.
Art. 91. Informazioni veterinarie telefoniche
La CENTRALE OPERATIVA attua un servizio di informazione veterinaria in merito a:
- cliniche e ambulatori veterinari in zona, anche aperti 24 ore su 24;
- farmacie con prodotti specifici per cani e gatti e loro ubicazione;
- articoli/alimentari per cani e gatti - negozi e loro ubicazioni;
- pensioni per cani e gatti in città e provincia;
- scuole addestramento cani;
- toelettatura cani;
- allevamenti di zona (cani e gatti);
- informazioni mostre/raduni;
- informazioni spiagge/stabilimenti balneari a loro accessibili.
Art. 92. Invio di un medico Nel caso in cui in conseguenza di INFORTUNIO o di MALATTIA, l’ASSICURATO, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali o per le 24:00 nei giorni festivi e non riesce a reperirlo la CENTRALE OPERATIVA accertata la necessità della prestazione, provvederà a inviare, a proprie spese, uno dei medici
convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati a intervenire personalmente, la CENTRALE OPERATIVA organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’ASSICURATO nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative.
Art. 93. Rientro dal ricovero di primo soccorso Nel caso in cui in conseguenza di INFORTUNIO o di MALATTIA, l’ASSICURATO necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al RICOVERO di primo soccorso, la CENTRALE OPERATIVA invierà direttamente un’autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un
percorso complessivo di 300 (trecento) km per evento.
Art. 94. Trasferimento in centro medico specializzato Qualora l’ASSICURATO in conseguenza di INFORTUNIO o di MALATTIA improvvisa sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, viene ritenuta dai medici della CENTRALE OPERATIVA non curabile nell’ambito
dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell’ASSICURATO e i medici della CENTRALE OPERATIVA,
previa analisi del quadro clinico dell’ASSICURATO e d’intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il suo trasferimento, la CENTRALE OPERATIVA provvederà a organizzare il trasporto dell’ASSICURATO al centro ospedaliero più attrezzato per la patologia di cui questi è portatore con il mezzo più idoneo alle sue condizioni tra quelli sotto elencati:
- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno, in prima classe, se necessario, in vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato a proprie spese dalla CENTRALE OPERATIVA.
Il trasferimento nei paesi extraeuropei si effettua solamente su aerei di linea, classe economica.
La prestazione non viene fornita nel caso in cui la patologia diagnosticata possa, a giudizio dei medici, essere curata presso i presidi ospedalieri della Regione di residenza dell’ASSICURATO.
Art. 95. Assistenza dell’animale in pensione a seguito di ricovero dell’assicurato In caso di RICOVERO per MALATTIA o INFORTUNIO dell’ASSICURATO superiore a 5 (cinque) giorni, UNISALUTE, per il tramite della CENTRALE OPERATIVA contattata telefonicamente dall’ASSICURATO, provvede a fornire informazioni
in merito alle pensioni per cani e gatti in città e provincia, nonché a rimborsare le spese sostenute per la
custodia dell’Animale presso la struttura prescelta, fino a un importo massimo di € 150,00 (centocinquanta) per RICOVERO.
La garanzia si intende operante a seguito dell’invio della seguente documentazione:
- certificato comprovante la proprietà dell’animale (anche autocertificazione);
- certificato comprovante il RICOVERO dell’ASSICURATO.
Garanzie operanti dall’estero
In collaborazione con UnipolAssistance S.c.r.l., UNISALUTE offre inoltre per tutto l’arco delle 24 ore i seguenti servizi telefonando dall’estero al numero: prefisso internazionale dell’Italia + 051 4161781.
Art. 96. Viaggio di un familiare all'estero Nel caso in cui, in conseguenza di MALATTIA o di INFORTUNIO, l’ASSICURATO necessiti di un RICOVERO in ISTITUTO DI CURA per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, UnipolAssistance, tenendo a proprio carico le spese, metterà a disposizione di un componente della sua famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o
ferroviario (prima classe) di andata e ritorno e si accollerà le spese di soggiorno nel limite di € 100,00 (cento) per SINISTRO.
Art. 97. Invio di medicinali urgenti all’estero Qualora in conseguenza di MALATTIA o di INFORTUNIO l’ASSICURATO abbia necessità per la terapia del caso di specialità medicinali irreperibili sul posto (sempreché siano commercializzate in Italia), UnipolAssistance provvederà a inviarle con il mezzo di trasporto più rapido, compatibilmente con le norme locali sul trasporto
dei medicinali, tenendo a proprio carico le spese relative.
Rimane a carico dell’ASSICURATO il costo di acquisto dei medicinali.
Art. 98. Rimpatrio sanitario Nel caso in cui l'ASSICURATO si trovi all'estero e, in conseguenza di INFORTUNIO o di MALATTIA improvvisa, le sue condizioni di salute, accertate mediante contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici di UnipolAssistance e il medico curante sul posto, rendano necessario il trasporto dell’ASSICURATO in ospedale
attrezzato in Italia o alla sua residenza, UnipolAssistance provvederà a effettuare il trasporto, tenendo a proprio carico le spese relative, con i mezzi che i medici della stessa ritengano più idonei in base alle condizioni dell’ASSICURATO tra quelli sotto elencati:
- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno, in prima classe, se necessario, in vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.
Il trasferimento dai paesi extraeuropei si effettua esclusivamente su aerei di linea, classe economica.
Il trasporto è interamente organizzato da UnipolAssistance, inclusa l’ASSISTENZA medica e/o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
La prestazione non viene fornita per le lesioni o per le infermità che, secondo la valutazione dei medici, possano essere curate sul posto o che comunque non impediscano all’ASSICURATO di proseguire il viaggio.
UnipolAssistance, qualora abbia provveduto a proprie spese al rientro dell’ASSICURATO, ha la facoltà di richiedere a quest’ultimo, nel caso in cui ne sia in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
Art. 99. Interprete a disposizione Nel caso in cui l’ASSICURATO, a seguito di RICOVERO ospedaliero all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale con i medici curanti, UnipolAssistance provvede a inviare un interprete, tenendo a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 8 (otto) ore lavorative per evento e per annualità assicurativa.
Art. 100. Rientro di minori Nel caso in cui i figli minori di 15 (quindici) anni dell’ASSICURATO si trovino senza un accompagnatore maggiorenne a seguito del RICOVERO ospedaliero dell’ASSICURATO all’estero, la struttura organizzativa provvederà a organizzarne il rientro al domicilio dell’ASSICURATO.
La COMPAGNIA tiene a proprio carico le relative spese fino al raggiungimento di € 500,00 (cinquecento) per SINISTRO.
Art. 101. Rientro dall’estero UnipolAssistance provvede al rientro dell’ASSICURATO con accompagnamento di un parente residente in Italia mettendogli a disposizione un biglietto aereo (classe turistica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per accompagnare l’ASSICURATO stesso, dimesso dall’ISTITUTO DI CURA, alla propria abitazione e qualora non sia
necessaria l’ASSISTENZA di personale medico e paramedico.
Art. 102. Rientro anticipato La CENTRALE OPERATIVA provvede a organizzare il rientro anticipato dell’ASSICURATO alla sua abitazione, in caso di pericolo di vita del coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero dell’ASSICURATO stesso. Il costo del biglietto aereo (classe turistica) o ferroviario (prima classe) è a carico di UNISALUTE.
UniSalute:
- non si assume responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’ASSICURATO;
- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l’ASSICURATO non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di ASSICURAZIONE o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell’ASSISTENZA, alla CENTRALE OPERATIVA e da queste organizzate;
- non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea a ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’ASSICURATO e tale professionista.
ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
Art. 104. Estensione territoriale In Italia, i servizi di consulenza vengono forniti dalla CENTRALE OPERATIVA telefonando al numero verde 800- 009938 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30.
I servizi di assistenza in Italia vengono forniti dalla CENTRALE OPERATIVA telefonando al numero verde 800-
212477 tutti i giorni h24. Dall’estero, invece, occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia seguito da 0516389046.
Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito
Tabella C - MODULO ACUORE ASSISTENZA
Riepilogo franchigie/scoperti e massimo INDENNIZZO
Garanzia | SCOPERTO/FRANCHIGIA/Minimo per SINISTRO | Xxxxxxx XXXXXXXXXX | |
Garanzie operanti in Italia | Rientro dal RICOVERO di primo soccorso (Art. 93) | - | 300 km per evento |
ASSISTENZA dell’animale in pensione a seguito di RICOVERO dell’ASSICURATO (Art. 95) | - | € 150,00 per RICOVERO | |
Garanzie operanti dall’estero | Viaggio di un familiare all’estero (Art. 96) | Se RICOVERO maggiore a 10 gg | Spese di soggiorno € 100,00 per SINISTRO |
Interprete a disposizione (Art. 99) | - | Max 8 ore per evento e annualità assicurativa | |
Rientro di minori (Art. 100) | Minori anni 15 | € 500,00 per SINISTRO |
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 105. Denuncia del sinistro L’ASSICURATO o chi per esso, per usufruire della prestazione sanitaria di cui necessita e risultante dalla prescrizione medica, può utilizzare:
- i servizi on-line o via internet xxx.xxxxxxxxx.xx o attraverso l’utilizzo della App UNISALUTE scaricabile
gratuitamente da APP Store o Play Store che consentono di:
1) consultare la rete delle strutture sanitarie convenzionate;
2) prenotazioni, visite ed esami;
3) comunicare appuntamenti già fissati presso strutture convenzionate;
4) aggiornare i propri dati personali;
5) denunciare un SINISTRO o verificare lo stato di un SINISTRO.
- la CENTRALE OPERATIVA UNISALUTE: numero verde gratuito 800-009938 (dall’estero numero non gratuito 0039 051 6389046) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30;
- rivolgersi a struttura sanitaria non convenzionata (Assistenza indiretta) sostenendone la spesa di cui potrà chiedere il rimborso.
Art. 106. Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
L’ASSICURATO è tenuto a:
- contattare UNISALUTE come specificato di seguito in base alla modalità di utilizzo della copertura:
Assistenza diretta e/o Assistenza indiretta;
- mettere a disposizione di UNISALUTE ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il SINISTRO;
- presentare ogni elemento che possa permettere la verifica del diritto alla liquidazione delle spese (generalità, estremi identificativi del contratto, documentazione insorgenza della MALATTIA, ecc.);
- fornire tutta la DOCUMENTAZIONE SANITARIA in copia fotostatica, o in originale se richiesta, necessaria a consentire a UNISALUTE le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
Prestazioni sanitarie urgenti: nel caso di motivi di urgenza sanitaria certificati dalla struttura sanitaria, nell’impossibilità di contattare preventivamente la CENTRALE OPERATIVA di UNISALUTE, l’ASSICURATO potrà comunque rivolgersi a strutture sanitarie convenzionate; le relative spese verranno liquidate con le modalità previste dagli articoli che spiegano le modalità di utilizzo dell’Assistenza diretta.
Salvi i casi di urgenza, qualora l’ASSICURATO utilizzi una STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA con UNISALUTE senza avere avuto preventivamente l’autorizzazione da parte della CENTRALE OPERATIVA UNISALUTE e, conseguentemente, senza ottenere l’applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate negli articoli che spiegano le modalità di utilizzo dell’Assistenza indiretta.
Si precisa, inoltre, che la Compagnia provvede al pagamento del sinistro entro 30 giorni da quello in cui è stato determinato l’importo previo accordo tra la Compagnia e l’Assicurato, o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi dell’Art. 112 - Controversie e Arbitrato Irrituale, a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione alla Compagnia di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati agli articoli che spiegano le modalità di utilizzo dell’Assistenza indiretta e gli articoli relativi ai sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale. In ogni caso l’INDENNIZZO sarà pagato in Euro ma, relativamente alle prestazioni fruite dall’ASSICURATO al di fuori del territorio italiano, gli importi in valuta estera saranno convertiti in Euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, ricavato dalle quotazioni della Banca d’Italia.
Inoltre, l’ASSICURATO deve consentire eventuali controlli medici disposti da UNISALUTE e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, anche mediante rilascio di
specifica autorizzazione ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sottoposti i medici che l’hanno visitato e curato.
Art. 107. Inadempimento degli obblighi L’inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la perdita del diritto all’indennità o, diversamente, una riduzione della stessa ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 108. Gestione documentazione di spesa: estratto conto sinistri La documentazione di spesa ricevuta da UNISALUTE in copia fotostatica viene conservata e allegata ai sinistri come previsto per legge. Qualora UNISALUTE dovesse avvalersi della facoltà di richiedere la produzione degli originali, la stessa documentazione verrà restituita all’ASSICURATO a spese di UNISALUTE.
UNISALUTE, al fine di mantenere aggiornato l’ASSICURATO in merito allo stato delle sue richieste di rimborso, provvede all’invio dei seguenti riepiloghi:
- riepilogo periodico delle richieste di rimborso in attesa di documentazione e valutate nel corso del mese precedente l’invio;
- riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell’ANNO con l’indicazione dell’importo richiesto, dell’importo liquidato e dell’eventuale quota di spesa rimasta a carico dell’ASSICURATO;
- estratto conto online.
Art. 109. Provincia scoperta in Italia Qualora non risultino sul territorio nazionale strutture convenzionate nella provincia dove l’Assicurato è residente questi, previa autorizzazione della Centrale Operativa di UniSalute, potrà effettuare la prestazione in Assistenza indiretta con il rimborso integrale delle spese sostenute nel limite previsto dalla garanzia.
Art. 110. Prestazioni a tariffe agevolate UniSalute Qualora una prestazione non sia in copertura perché non prevista dal piano sanitario o per esaurimento del massimale o perché inferiore ai limiti contrattuali e rimanga a totale carico dell’Assicurato, è possibile richiedere alla struttura sanitaria convenzionata, prescelta tra quelle facenti parte della Rete, l’applicazione di
tariffe riservate agli assicurati UniSalute con un conseguente risparmio rispetto al tariffario normalmente previsto.
Si precisa che l’appuntamento potrà essere concordato direttamente tra l’Assicurato e la struttura stessa e successivamente comunicato ad Unisalute, che invierà opportuna segnalazione alla struttura.
Art. 111. Altre assicurazioni Qualora l’ASSICURATO abbia presentato ad altre compagnie assicurative richiesta di rimborso per il medesimo SINISTRO, e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all’ASSICURATO verrà liquidato, nel rispetto di limiti scoperti e franchigie previste nella presente alle singole garanzie e in base anche alle modalità di erogazione
della prestazione assicurata (Assistenza diretta o indiretta), al netto di quanto già rimborsato da terzi il cui ammontare dovrà essere documentato e certificato.
Art. 112. Controversie e arbitrato irrituale Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) medici. I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi 2 (due), o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente competenza nel luogo ove
deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio Arbitrale risiede e si riunirà nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza o domicilio elettivo dell’ASSICURATO.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’Arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo Arbitro ed è esclusa ogni responsabilità solidale.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
È prevista la possibilità di ricorrere a un procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SUPER: PARTE A - RICOVERO A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO E
PARTE B - VISITE E TRATTAMENTI E PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SMART: PARTE A - RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO (GIC)
E PARTE B - VISITE E TRATTAMENTI 7
Art. 114. Modalità di utilizzo della copertura parte A e B: sinistri in Assistenza diretta L’ASSICURATO deve sempre preventivamente contattare UNISALUTE tramite servizi on-line oppure tramite la CENTRALE OPERATIVA, specificando la richiesta.
L’ASSICURATO ha, inoltre, la facoltà di contattare preventivamente la struttura convenzionata e successivamente
comunicare a UNISALUTE:
- struttura sanitaria,
- tipologia prestazione;
- data e ora
ottenendo successivamente la relativa autorizzazione.
UNISALUTE, infatti, dopo aver accertato la regolarità assicurativa (referti, risultati diagnostici, cartella clinica, ecc.) autorizzerà la prestazione:
Sinistri in Assistenza diretta: prestazioni sanitarie erogate tramite strutture sanitarie convenzionate
L’ASSICURATO all’atto dell’effettuazione della prestazione, dovrà presentare alla struttura convenzionata i seguenti documenti:
- documento comprovante la propria identità;
- la prescrizione del medico curante contenente la natura della MALATTIA accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/ o terapeutiche richieste.
In caso di RICOVERO, l’ASSICURATO dovrà sottoscrivere:
7 Cosa sono le norme specifiche?
Finora ti abbiamo descritto le norme che disciplinano i sinistri in generale. Le norme specifiche esplicitano invece le norme che concernono una sezione/parte ben precisa delle Condizioni di ASSICURAZIONE e si integrano con quelle generali.
- al momento dell’ammissione nell’ISTITUTO DI CURA, la LETTERA D’IMPEGNO, con cui si impegna a versare alla struttura convenzionata eventuali importi di spesa che resteranno a suo carico in quanto non coperti dall’ASSICURAZIONE;
- all’atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione delle prestazioni sanitarie ricevute.
In caso di prestazione senza RICOVERO, l’ASSICURATO dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.
UNISALUTE provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate sulla base delle Condizioni di ASSICURAZIONE. A tal fine l’ASSICURATO delega UNISALUTE a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di POLIZZA.
La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’ASSICURATO né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di POLIZZA, eccedenti la SOMMA ASSICURATA o non autorizzate, scoperti o minimi non indennizzabili a carico dell’ASSICURATO.
Art. 115. Modalità di utilizzo della copertura parte A e B: sinistri in Assistenza indiretta L’ASSICURATO può scegliere di optare per una struttura o un medico non convenzionato e rivolgersi a UNISALUTE per ottenere il rimborso nei limiti previsti dalla POLIZZA.
a) Sinistri in Assistenza indiretta: prestazioni sanitarie erogate tramite strutture non convenzionate Nel caso di prestazioni sanitarie erogate da istituti di cura non convenzionati, l’ASSICURATO, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, deve inviare, tramite APP o sito internet, accedendo alla propria area riservata, la seguente documentazione necessaria o inviare direttamente alla sede di UNISALUTE S.P.A. RIMBORSI CLIENTI - XXX XXXXX 0 - 00000 XXXXXXX BO, la documentazione necessaria:
- modulo di denuncia di SINISTRO debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
- in caso di RICOVERO copia della cartella clinica, completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), conforme all’originale e di tutta la documentazione medica relativa alle prestazioni sanitarie effettuate nei periodi pre e post (come definiti in POLIZZA) il RICOVERO, DAY HOSPITAL, INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE, ad essi connesse che dovrà essere inviata unitamente a quella dell’evento a cui si riferisce;
- in caso di INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE dovrà essere inviata anche copia completa della documentazione clinica, conforme all’originale;
- in caso di prestazioni extra-RICOVERO, copia della prescrizione contenente la patologia presunta o accertata da parte del medico curante;
- copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento.
Inoltre, l’ASSICURATO, a fronte di specifica richiesta da parte di UNISALUTE, dovrà produrre specifica ed adeguata prova documentale dell’avvenuto pagamento della prestazione sanitaria di cui chiede il rimborso.
Ai fini di una corretta valutazione del SINISTRO o della verifica della veridicità della documentazione prodotta in copia, UNISALUTE avrà sempre la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali della predetta documentazione che si impegna a restituire a sue spese.
b) Personale non convenzionato operante in struttura convenzionata
Qualora venga effettuata in una struttura convenzionata una qualsiasi prestazione sanitaria da parte di personale non convenzionato, tutte le spese sostenute dall’ASSICURATO che dovranno essere preventivamente autorizzate e riportate nella LETTERA D’IMPEGNO da lui firmata, verranno liquidate alle condizioni generali del presente contratto e con le modalità previste dalla precedente lettera a).
Art. 116. Servizi del Servizio Sanitario Nazionale parte A e B Per i ricoveri e le prestazioni extra-RICOVERO effettuati in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute vengono liquidate secondo le modalità indicate ai precedenti Artt.:
- 114 - Modalità di utilizzo della copertura parte A e B: sinistri in Assistenza diretta;
- 115 - Modalità di utilizzo della copertura parte A e B: sinistri in Assistenza indiretta lettere a) e b).
INDENNITÀ SOSTITUTIVA: nel caso di richiesta di corresponsione dell’INDENNITÀ SOSTITUTIVA, l’ASSICURATO dovrà presentare il modulo di denuncia del SINISTRO corredato da copia della cartella clinica conforme all’originale.
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SUPER: PARTE C - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E PER LA SEZIONE MODULO
ACUORE SMART: PARTE C - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Art. 117. Modalità di utilizzo della copertura parte C: sinistri in Assistenza diretta
SINISTRI in Assistenza diretta: prestazioni sanitarie odontoiatriche/ortodontiche erogate tramite strutture
sanitarie convenzionate
Prima della erogazione della prestazione sanitaria la CENTRALE OPERATIVA dovrà essere contattata dal centro odontoiatrico, al fine di attivare la verifica della copertura assicurativa e la conseguente trasmissione della “PRESA IN CARICO” cioè del documento con cui UNISALUTE autorizza il Centro odontoiatrico a effettuare le prestazioni sanitarie cui l’ASSICURATO stesso ha diritto.
In occasione del primo contatto presso il Centro odontoiatrico convenzionato il dentista provvederà all’effettuazione della prima visita e redigerà:
- la SCHEDA ANAMNESTICA relativa all’apparato masticatorio dell’ASSICURATO, in ogni sua parte;
- il PIANO TERAPEUTICO cioè l’elenco delle eventuali prestazioni necessarie condiviso con l’ASSICURATO.
Il dentista invierà a UNISALUTE tali documenti corredati anche di referti, radiografie ed ogni altra documentazione medica disponibile utile al fine della valutazione delle prestazioni sanitarie in esame.
Successivamente all’esame di tale documentazione UNISALUTE provvederà ad inviare alla struttura convenzionata la “PRESA IN CARICO” cioè il documento con cui vengono definite ed autorizzate le prestazioni sanitarie assicurate a termini di POLIZZA. La “PRESA IN CARICO” varrà nei limiti temporali nella stessa indicati, fino alla concorrenza delle somme assicurate e nei limiti previsti nelle singole garanzie.
All’atto dell’effettuazione delle prestazioni, l’ASSICURATO dovrà presentare alla struttura convenzionata:
- un documento comprovante la propria identità;
- sottoscrivere la LETTERA D’IMPEGNO cioè il documento con cui si impegna a versare alla struttura convenzionata eventuali importi di spesa che resteranno a suo carico in quanto non coperti dall’ASSICURAZIONE.
UNISALUTE provvederà, nei limiti indicati nelle singole garanzie, a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni prese in carico. A tal fine l’ASSICURATO delega UNISALUTE a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di POLIZZA.
La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’ASSICURATO né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese restanti a suo carico per prestazioni non completamente pagate da UNISALUTE, non contenute nelle garanzie di POLIZZA, eccedenti la SOMMA ASSICURATA, non prese in carico.
UNISALUTE dichiara che nel caso di erogazione da parte dal Centro odontoiatrico convenzionato di prestazioni sanitarie non rientranti nel documento di PRESA IN CARICO ma autorizzate preventivamente dall’ASSICURATO, le relative spese, a suo carico, verranno calcolate sulla base delle tariffe applicate da UNISALUTE per prestazioni similari.
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SUPER: PARTE C - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Art. 118. Modalità di utilizzo della copertura parte C: sinistri in Assistenza indiretta
L’ASSICURATO può scegliere di optare per una struttura o un medico non convenzionato e rivolgersi a UNISALUTE
per ottenere il rimborso nei limiti previsti dalla POLIZZA.
Sinistri Assistenza indiretta: prestazioni odontoiatriche/ortodontiche erogate da strutture sanitarie non convenzionate
Nel caso di prestazioni sanitarie erogate da istituti di cura non convenzionati, l’ASSICURATO, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, deve inviare, tramite APP o sito internet, accedendo alla propria area riservata,
o deve inviare direttamente a UNISALUTE S.P.A. RIMBORSI CLIENTI - XXX XXXXX 0 - 00000 XXXXXXX BO, la seguente documentazione:
- modulo di denuncia di SINISTRO debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
- in caso di prestazioni diagnostiche, copia della prescrizione contenente la patologia presunta o accertata da parte del medico curante;
- copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento; nelle distinte e ricevute dovranno essere riportate in modo analitico le prestazioni effettuate e il relativo costo. Inoltre, l’ASSICURATO, a fronte di specifica richiesta da parte di UNISALUTE, deve produrre specifica ed adeguata prova documentale dell’avvenuto pagamento della prestazione sanitaria di cui chiede il rimborso;
- SCHEDA ANAMNESTICA redatta in ogni sua parte e sottoscritta dal medico curante.
Art. 119. Servizi del Servizio Sanitario Nazionale parte C
Per le prestazioni effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese
sostenute vengono liquidate attraverso il rimborso integrale dei tickets sanitari a carico dell’ASSICURATO.
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SUPER: PARTE D - PREVENZIONE
Le garanzie prevenzione sono erogate esclusivamente in forma di Assistenza diretta oppure tramite il sito di
UNISALUTE nella sezione riservata a ogni singolo cliente; più in dettaglio:
- Art. 45 - Prevenzione obesità infantile e Art. 48 - Sindrome metabolica assistenza diretta online: è attiva la modalità di adesione on line;
- Art. 46 - Prestazioni diagnostiche particolari e Art. 47 - Prestazioni diagnostiche particolari specifiche per età, attivabili in base all’età dell’ASSICURATO e effettuabili 1 (una) volta all’ANNO oppure 1 (una) volta ogni 2 anni.
Tali prestazioni devono essere effettuate in strutture convenzionate con UNISALUTE ed effettuate da medici convenzionati;
- Art. 49 - DIAGNOSI COMPARATIVA/Second opinione: si attiva telefonando alla CENTRALE OPERATIVA.
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SMART: PARTE D - PREVENZIONE
Le garanzie prevenzione sono erogate esclusivamente in forma di Assistenza diretta oppure tramite il sito di
UNISALUTE nella sezione riservata a ogni singolo cliente; più in dettaglio:
- Art. 76 - Prestazioni diagnostiche particolari: attivabili in base all’età dell’ASSICURATO e effettuabili 1 (una) volta all’ANNO. Tali prestazioni devono essere effettuate in strutture convenzionate con UNISALUTE ed effettuate da medici convenzionati;
- Art. 77 - DIAGNOSI COMPARATIVA/Second opinione: si attiva telefonando alla CENTRALE OPERATIVA.
NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SUPER: PARTE E - STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA PER ASSICURATI CON ETÀ MINIMA 18 ANNI E PER LA SEZIONE MODULO ACUORE SMART: PARTE E - STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA PER ASSICURATI
CON ETÀ MINIMA 18 ANNI
Art. 122. Modalità di utilizzo della copertura parte E: sinistri in Assistenza diretta Sinistri in Assistenza diretta: Stati di non autosufficienza temporanea per assicurati con età minima 18 anni Qualora l’ASSICURATO richieda l’attivazione del servizio di ASSISTENZA, anche domiciliare, avvalendosi quindi di strutture e/o di personale sanitario convenzionati con UNISALUTE, la stessa provvederà a liquidare direttamente a tali soggetti le competenze per le prestazioni assistenziali autorizzate.
La struttura e/o il personale sanitario convenzionati non potranno comunque richiedere all’ASSICURATO né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di POLIZZA, eccedenti il MASSIMALE assicurato o non autorizzate di UNISALUTE.
L’erogazione della prestazione decorrerà dal momento in cui UNISALUTE considererà completa la documentazione richiesta per la valutazione della non reversibilità dello Stato di non autosufficienza dell’ASSICURATO.
Art. 123. Modalità di utilizzo della copertura parte E: sinistri in Assistenza indiretta Sinistri in Assistenza indiretta: Stati di non autosufficienza temporanea per assicurati con età minima 18 anni Nel caso di prestazioni sanitarie erogate da istituti di cura non convenzionati, l’ASSICURATO, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, deve inviare, tramite APP o sito internet, accedendo alla propria area riservata,
la seguente documentazione necessaria deve inviare direttamente alla sede di UNISALUTE S.P.A. RIMBORSI CLIENTI
- XXX XXXXX 0 - 00000 XXXXXXX BO, la documentazione necessaria:
- il modulo di attivazione della garanzia compilato e firmato;
- il modulo di informativa al cliente sull’uso dei suoi dati e i suoi diritti firmato in calce;
- certificato del Medico curante o del Medico ospedaliero che espone lo stato di non autosufficienza dell’ASSICURATO e la relativa data d’insorgenza. Dovrà, inoltre, precisare l’origine incidentale o patologica dell’affezione o delle affezioni. I resoconti di eventuali ricoveri e il risultato degli esami complementari effettuati. In caso di deterioramento intellettuale dovranno essere prodotti precisi elementi descrittivi (test MMS di Xxxxxxxx);
- questionario dello stato di non autosufficienza compilato dal Medico curante o ospedaliero in collaborazione con la persona o le persone che si occupano effettivamente dell’ASSICURATO;
- qualora sia stata attivata una richiesta di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento – invalidità civile al SSN è utile inviare copia della domanda stessa, della documentazione acclusa e del relativo esito;
- qualora l’ASSICURATO abbia sostenuto uno o più ricoveri, è necessario inviare a UNISALUTE tutta la DOCUMENTAZIONE SANITARIA in suo possesso, comprese le copie integrali delle relative cartelle cliniche.
Dovrà inoltre contenere le fatture e/o ricevute relative alle prestazioni di ASSISTENZA sanitaria. Nel caso in cui l’ASSICURATO sia assistito in modo continuativo da una badante, dovrà essere prodotta la documentazione idonea a comprovare l’esistenza del rapporto di lavoro.
Il pagamento di quanto spettante all’ASSICURATO viene effettuato su presentazione a UNISALUTE della documentazione di spesa (distinte e ricevute) debitamente quietanzata. Inoltre, l’ASSICURATO, a fronte di specifica richiesta da parte di UNISALUTE, deve produrre specifica ed adeguata prova documentale dell’avvenuto pagamento della prestazione sanitaria di cui chiede il rimborso.
Per i sinistri avvenuti all’estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, ricavato dalle quotazioni della Banca d’Italia.
L’erogazione della prestazione decorrerà dal momento in cui UNISALUTE considererà completa la documentazione richiesta per la valutazione della non reversibilità dello Stato di non autosufficienza dell’ASSICURATO.
Allegato 1 - Interventi chirurgici specifici (Assistenza indiretta)
INTERVENTO CHIRURGICO SOMMA ASSICURATA per
ogni intervento
Isteroscopia operativa € 2.500,00
Rinosettoplastica € 2.500,00
Cataratta € 2.500,00
Rimozione mezzi di sintesi € 2.500,00
Interventi a carico dell'ano € 3.500,00
Xxxxx e/o laparoceli della parete addominale € 3.500,00
Interventi sul piede € 3.500,00
Interventi chirurgici a carico di spalla e ginocchio, non per protesi € 5.500,00
Asportazione cisti ovariche € 5.500,00
Miomectomia € 5.500,00
Colecistectomia € 5.500,00
Cistectomia € 5.500,00
Riduzione e sintesi fratture singole o multiple € 5.500,00
Quadrantectomia € 8.000,00
Isterectomia € 8.000,00
Ernia del disco € 8.000,00
Tiroidectomia € 8.000,00
Interventi per protesi (anca, spalla, ginocchio) € 8.000,00
Interventi sulla prostata € 8.000,00
Interventi su fegato, pancreas, esofago, stomaco, colon, intestino e retto per via laparoscopica o laparotomia, eccetto interventi di appendicectomia
Interventi chirurgici sul cuore e sulle arterie coronariche per via toracotomica o percutanea
€ 11.000,00
€ 11.000,00
Interventi per via craniotomica € 11.000,00
Interventi sull'apparato respiratorio per via toracotomica € 11.000,00
Nefrectomia € 11.000,00
Allegato 2 - Alta specializzazione
Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) (“anche digitale”)
- Angiografia
- Artrografia
- Broncografia
- Cistografia
- Cistouretrografia
- Clisma opaco
- Colangiopancreatografia endoscopica retrograda (ERCP)
- Colangiografia percutanea (PTC)
- Colangiografia trans Xxxx
- Colecistografia
- Dacriocistografia/Dacriocistotac
- Defecografia
- Fistolografia
- Flebografia
- Fluorangiografia
- Galattografia
- Isterosalpingografia
- Mielografia
- Retinografia
- Rx esofago con mezzo di contrasto
- Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto
- Rx tenue e colon con mezzo di contrasto
- Scialografia
- Splenoportografia
- Urografia
- Vesciculodeferentografia
- Videoangiografia
- Wirsunggrafia
Condizioni di Assicurazione - Contratto di assicurazione sanitaria UNISALUTE ACUORE
Accertamenti
- Accertamenti endoscopici
- Amniocentesi
- Densitometria ossea computerizzata (MOC)
- Diagnostica radiologica
- Doppler
- Ecocardiografia
- Elettroencefalogramma
- Elettromiografia
- Mammografia o Mammografia Digitale
- PET
- Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (inclusa angio RMN)
- Scintigrafia
- Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) (anche virtuale)
Terapie
- Chemioterapia
- Cobaltoterapia
- Dialisi
- Laserterapia a scopo fisioterapico
- Radioterapia
Pagina 73 di 84
Allegato 3 - Elenco dei Grandi Interventi Chirurgici (GIC)
NEURO CHIRURGIA
- Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale
- Interventi di cranioplastica
- Intervento sulla ipofisi
- Asportazione tumori dell’orbita
- Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari)
- Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale
- Interventi sul plesso brachiale
OCULISTICA
- Interventi per neoplasie del globo oculare
- Intervento di enucleazione del globo oculare
OTORINOLARINGOIATRIA
- Asportazione di tumori maligni del cavo orale
- Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde vocali (intervento di cordectomia)
- Interventi demolitivi della laringe (intervento di laringectomia totale o parziale)
- Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale e mascellare
- Ricostruzione della catena ossiculare
- Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico
- Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari
CHIRURGIA DEL COLLO
- Tiroidectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale
- Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia
CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
- Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici
- Interventi per fistole bronchiali
- Interventi per echinococcosi polmonare
- Pneumectomia totale o parziale
- Interventi per cisti o tumori del mediastino CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
Pagina 74 di 84
- Interventi sul cuore
- Interventi sui grandi vasi toracici
- Interventi sull’aorta addominale
- Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale
- Decompressione della arteria vertebrale nel forame trasversario
- Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi
- Asportazione di tumore glomico carotideo
CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
- Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago
- Interventi con esofagoplastica
- Intervento per mega-esofago
- Resezione gastrica totale
- Resezione gastro-digiunale
- Intervento per fistola gastro-digiunocolica
- Colectomie totali, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via anteriore (con o senza colostomia)
- Interventi di amputazione del retto-ano
- Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale
- Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
- Drenaggio di ascesso epatico
- Interventi per echinococcosi epatica
- Resezioni epatiche
- Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
- Interventi chirurgici per ipertensione portale
- Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica
- Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche
- Interventi per neoplasie pancreatiche
UROLOGIA
- Nefroureterectomia radicale
- Surrenalectomia
- Interventi di cistectomia totale
- Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia
- Cistoprostatovescicolectomia
- Interventi di prostatectomia radicale
- Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare
GINECOLOGIA
- Isterectomia radicale
- Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica
- Intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
- Interventi per costola cervicale
- Interventi di stabilizzazione vertebrale
- Interventi di resezione di corpi vertebrali
- Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni
- Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei
- Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio
CHIRURGIA PEDIATRICA (gli interventi sotto elencati sono in garanzia solo in caso di neonati assicurati dal momento della nascita)
- Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia)
- Correzione chirurgica di atresie e/o fistole congenite
- Correzione chirurgica di megauretere congenito
- Correzione chirurgica di megacolon congenito
TRAPIANTI DI ORGANO
Tutti
Nome di legge richiamate in polizza
Codice Civile
Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1888 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il Recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Allegato 4 - SCHEDA ANAMNESTICA ODONTOIATRICA
Gentile Cliente,
affinché Unisalute possa valutare la copertura delle prestazioni odontoiatriche di cui si appresta a richiedere il rimborso, è necessario che il suo medico odontoiatra compili la scheda anamnestica odontoiatrica indicante le patologie e le pregresse riabilitazioni, rilevate PRIMA dell’erogazione delle terapie, durante le fasi diagnostiche pre trattamento.
Tale scheda è stata suddivisa in due tabelle per rendere più agevole e uniforme la raccolta dei dati relativi allo stato di salute del suo cavo orale, precedente alle prestazioni odontoiatriche effettuate.
La documentazione compilata andrà inviata, unitamente alle fatture relative alle prestazioni a: UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx XX.
Il Sottoscritto/a | ||
Nato a | il | Codice Fiscale I | | | | | | | | | | | | | | | | |
Residente a | Xxxx | XXX |
Xxx/Xxxxxx | Xx | Xx xxx. |
XXXXXXX 0 – Anamnesi clinica degli elementi dentali e dei tessuti parodontali
Si prega di barrare con una X gli elementi interessati
Codice | Descrizione | Indicare gli elementi interessati | |||||||||||||||
X | ELEMENTO MANCANTE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
OTTURAZIONE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
O | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
D | DEVITALIZZAZIO NE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
INTARSIO | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
IN | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
XXX | RICOSTRUZIONE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
CORONA PROTESICA SINGOLA | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
W | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
F | FIXTURE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
ELEMENTO DI PROTESI FISSA | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
PF | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
PM | ELEMENTO DI PROTESI MOBILE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
XXXXX XXXXXXX | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
P | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
S | ELEMENTO DI SCHELETRATO | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
DENTE PILASTRO | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
DP | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
C | CARIE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
RESIDUO RADICOLARE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
RA | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
FC | FRATTURA CORONALE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
ELEMENTO NON VITALE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
ENV | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
EDP | ELEMENTO DOLENTE ALLA PERCUSSIONE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
ELEMENTO IN MOBILITÀ GRADO + | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
EMP | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
EM1 | ELEMENTO IN MOBILITÀ GRADO 1 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
ELEMENTO IN MOBILITÀ GRADO 2 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
EM2 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
EM3 | ELEMENTO IN MOBILITÀ GRADO 3 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
RECESSIONE GENGIVALE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
RGMI | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
CLASSE DI XXXXXX I | |||||||||||||||||
RGMII | RECESSIONE GENGIVALE CLASSE DI XXXXXX II | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
COR | CISTI (ODONTOGENA O RADICOLARE) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
DOA | DIFETTO OSSEO ANGOLARE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
ELEMENTO RITENUTO OD INCLUSO | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
ERI | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
FR | FRATTURA RADICOLARE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
CURA CANALARE INCONGRUA | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
CCI | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
GP | GRANULOMA PERIAPICALE | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
TABELLA 2 – Patologie del cavo orale
Indicare per esteso il quadro clinico rilevato: si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile.
(Es.: recessione gengivale classe di Xxxxxx III: 1° e 2° quadrante; leucoplachia: mucosa geniena destra; frenulo: linguale; riassorbimento osseo orizzontale: diffuso; altre patologie delle mucose orali: mucocele labbro inferiore; ecc.)
Codice | Descrizione | Indicare se presente |
MLCI | MALOCCLUSIONE CLASSE DI ANGLE I | |
MLCII | MALOCCLUSIONE CLASSE DI ANGLE II | |
MLCIII | MALOCCLUSIONE CLASSE DI ANGLE III | |
TP | TORUS PALATINO | |
TM | TORUS MANDIBOLARE | |
FT | FRENULO TECTOLABIALE | |
E | EPULIDE (GRANULOMA A CELLULE GIGANTI) | |
L | LEUCOPLACHIA | |
ESLT | ERITOPLACHIE O SOSPETTE LESIONI TUMORALI | |
APMO | ALTRE PATOLOGIE DELLE MUCOSE ORALI | |
FRE | FRENULO | |
RCGMIII | RECESSIONE GENGIVALE CLASSE DI XXXXXX XXX | |
RCGMIV | RECESSIONE GENGIVALE CLASSE DI XXXXXX IV | |
ROO | RIASSORBIMENTO OSSEO ORIZZONTALE |
ATTENZIONE: nella scheda anamnestica vanno segnate le preesistenze (carie, elementi assenti, corone, otturazioni, fratture, ecc.) E NON le cure effettuate.
ATTENZIONE: La scheda anamnestica va compilata per l’intero cavo orale, non soltanto per il distretto oggetto di cure.
Note:
Firma dell’odontoiatra Data
Allegato 5 - MODULO DI DENUNCIA DEL SINISTRO
UNS_Cons_Cont_01 – Ed. 25.05.2018
Xxxxxx denuncia di sinistro richiesta di rimborso
AFFINCHÉ UNISALUTE POSSA TRATTARE I SUOI DATI E’ NECESSARIO SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute per finalità assicurative
(Art. 9 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Preso atto di quanto indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali, Lei può esprimere il consenso, valevole per il trattamento delle categorie particolari di dati personali (in particolare, sulla salute), per finalità assicurative e liquidative, apponendo la firma nello spazio sottostante. Le ricordiamo che in mancanza di questo consenso UniSalute
S.p.A. non potrà dare esecuzione al contratto assicurativo, che comporta necessariamente il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla salute (per la liquidazione di eventuali sinistri o rimborsi).
Nome e cognome
Luogo e data
e C.F. | | |__| | | | | | | | | | | | | | del titolare di polizza o del familiare (in stampatello)
Firma dell'interessato
POLIZZA NUMERO | |
CONTRAENTE: Cognome | Nome |
ASSICURATO PER CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO: Cognome | Nome | |||
Nato/a | il | Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
Residente in via | N° | CAP | Località/Comune | Prov |
Domicilio (se diverso da residenza) | CAP | Località/comune | Prov | |
N° tel. | Tel cell. |
Si allega la copia delle seguenti fatture
NUMERO | DATA | IMPORTO |
NUMERO | DATA | IMPORTO |
e si dichiara di essere a conoscenza che, ai fini di una corretta valutazione del sinistro o della verifica della veridicità della documentazione prodotta in copia, UniSalute avrà sempre la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali di spesa.
Altre polizze Malattia/Infortuni possedute: SI NO Compagnia
Ai fini del rimborso diretto l’Assicurato notifica le coordinate bancarie del conto di cui deve essere l’intestatario o cointestatario
c/c intestato a: Banca/Posta
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Codice IBAN
In caso di modifica del Codice IBAN, è necessario darne comunicazione tempestiva a UniSalute
Data Firma dell’Assicurato
Da compilare e inviare in busta chiusa a:
UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx XX
Informativa al cliente sull’uso dei suoi dati personali e dei suoi diritti
Gentile Cliente, ai sensi dell’ Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), ti informiamo che, per fornirti i nostri prodotti e/o servizi assicurativi, eventualmente anche a favore dei tuoi familiari assicurati, UniSalute S.p.A. ha la necessità di utilizzare alcuni dati che ti riguardano e che riguardano i tuoi familiari e conviventi, per le finalità e nei termini di seguito indicati.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
1. Per finalità assicurative
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e di posta elettronica), che tu stesso o altri soggetti1 ci fornite, indispensabili per fornirti i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione2, e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria o in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza3. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirti correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a tuoi recapiti (recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) può inoltre risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Se deciderai di registrarti all’ “Area riservata” del nostro sito internet e/o di scaricare la nostra App UniSalute per dispositivi mobili utilizzeremo questi dati anche per identificarti come nostro assicurato e per fornirti i servizi previsti dalla tua polizza ed inviarti le comunicazioni necessarie alla gestione delle prestazioni garantite. Il conferimento di questi dati è necessario per permettere a te ed ai tuoi familiari eventualmente assicurati di ottenere i servizi online tramite l' "Area riservata" del nostro portale internet o direttamente tramite l’App UniSalute dal tuo smartphone, e per fornirti, a mezzo email, SMS o, limitatamente all’App, tramite notifiche push, informazioni sullo stato delle tue prenotazioni, promemoria o conferme di appuntamento, riscontri sulla liquidazione dei sinistri, periodici estratti conto dei sinistri, anche riguardanti la posizione dei tuoi familiari eventualmente assicurati.
Raccogliamo inoltre categorie particolari di dati4 (idonei a rivelare le tue condizioni di salute, come quelli riportati in prescrizioni, referti, fatture di specialisti, scontrini per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, ecc., inviatici in formato cartaceo o caricati in formato digitale nell’ “Area riservata” del sito UniSalute, o utilizzando la fotocamera dello smartphone per l’App) per dare corso alle prestazioni previste dalla tua polizza e per fornirti i servizi richiesti, nonché per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite)2 e per adempimenti normativi3. Il conferimento di questi dati è necessario per poterti fornire le prestazioni assicurative, ma potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso tuo o del tuo eventuale familiare/convivente interessato5.
I tuoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che ti riguardano6 o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa3. Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I tuoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).
2. Per finalità di marketing
In caso di tuo consenso, che ti chiederemo in una sezione separata ai sensi degli Artt. 82 e 83 del Reg. Ivass n. 40/2018 (artt. 183 e 191 del d.lgs. 209/2005 – Codice Assicurazioni Private), e che potrà essere facoltativamente prestato, i tuoi dati personali, con esclusione di quelli appartenenti a categorie particolari (Art. 9 del Regolamento)4, potranno essere altresì trattati per finalità di effettuazione di comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi della Società titolare, delle società facenti parte del Gruppo Unipol7 e di società terze, in particolare per invio di comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario, attività di vendita diretta e compimento di ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore).
I tuoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali, termini decorrenti dalla cessazione dei rapporti con UniSalute; decorsi tali termini non saranno più utilizzati per le predette finalità.
Il mancato conferimento dei tuoi dati per le finalità di cui al presente paragrafo 2, nonché il tuo mancato consenso espresso per la medesima finalità, non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei Prodotti e ai rapporti giuridici in essere, precludendo esclusivamente l'espletamento delle attività indicate nel presente paragrafo.
UNS_Info_CoCo_03 – Ed. 08.09.2021
COME TRATTIAMO l TUOI DATI
l tuoi dati e quelli dei tuoi familiari eventualmente assicurati non saranno soggetti a diffusione, saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che ti riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto8 . Ove necessario, e limitatamente alle finalità assicurative, i dati personali potranno essere trattati, per attività amministrative e contabili, anche da altre Società facenti parte, come la Titolare UniSalute, del Gruppo Unipol7.
Potremo trattare eventuali dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto l’esplicito consenso della persona interessata (tu o tuo eventuale familiare/convivente)9.
Ai fini dell’estensione della copertura assicurativa a favore dei tuoi familiari/conviventi, alcuni dati, anche rientranti nella categoria di dati particolari, relativi alle prestazioni assicurative effettuate a loro favore saranno messi a tua conoscenza, ove necessario per la gestione della polizza in essere, nonché per la verifica delle relative coperture e dei
1 Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; soggetti ai quali, per soddisfare le tue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. XXXX) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2 Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
3 Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità,
(v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.
4 Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, per categorie particolari di dati si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Ai sensi dell’art 4 punto 1) del Regolamento dati personali (non appartenenti a categorie particolari) sono costituiti da qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione o un identificativo online; In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
5 Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6 In particolare, i tuoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UniSalute S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
7 Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
8 Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
9 Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
massimali garantiti. Ciascun beneficiario della tua polizza potrà tuttavia registrarsi individualmente all’ “Area riservata” del nostro sito internet e/o scaricare la nostra App UniSalute per dispositivi mobili e gestire così in autonomia la propria posizione anche in riferimento ai propri dati personali.
QUALI SONO l TUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) ti garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che ti riguardano, di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, la portabilità dei dati che ci hai fornito, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), di opporti al trattamento per motivi legati alla tua situazione particolare, nonché, ove il trattamento dei tuoi dati sia basato sul consenso da te espresso, di revocarlo senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca.
Titolare del trattamento dei dati personali è UniSalute S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxxx (XX).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a tua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrai contattarlo presso l’indicata sede di UniSalute S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, al quale potrai rivolgerti, oltre che per l’esercizio dei tuoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati di cui alla nota(6). Resta fermo il tuo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei tuoi dati personali e dei tuoi diritti in materia.
Modello SI / 02452 / 000 / 00000 / H - Ed. 01 / 10 / 2022