PN JTF)
Agenzia per la Coesione Territoriale
Capitolato Speciale d’Appalto
per l’affidamento dei servizi per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per la redazione della Valutazione del Principio di non arrecare danno significativo (DNSH) del Programma Nazionale per la Transizione Giusta
(PN JTF)
Nel presente Capitolato e nella annessa documentazione sarà usata la seguente terminologia:
Aggiudicatario | Xxxxxxxx al quale sarà affidata l’esecuzione del servizio in esito alla procedura di gara |
Committente | Autorità di Gestione del Programma Nazionale per la Transizione giusta (AdG) presso Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) |
Offerenti | Prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti nel Disciplinare di gara che presentano un’offerta nei modi e nei termini previsti |
Contratto | Documento che il committente stipula con l’aggiudicatario e che disciplina i contenuti e le modalità di esecuzione del servizio |
Servizio | Attività di Valutazione da realizzare |
PN JTF | Programma Nazionale per la Transizione Giusta |
TJTP/JTP | Territorial Just Transition Plans |
AdG | Autorità di Gestione del PN JTF |
ACT | Agenzia per la Coesione territoriale |
MITE | Ministero della Transizione Ecologica - Autorità competente per la VAS |
MIC | Ministero della Cultura - Autorità competente per la VAS |
CE | Commissione Europea - Autorità competente per il principio DNSH |
VAS | Valutazione Ambientale Strategica |
VIncA | Valutazione di Incidenza Ambientale |
DNSH | Do No Significant Harm |
SCA | Soggetti Competenti in materia Ambientale |
AP | Accordo di Partenariato 2021-2027 |
TUA | Testo Unico Ambientale, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. |
RA | Rapporto Ambientale |
RDO | Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico |
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto
Il servizio oggetto della presente gara d’appalto riguarda l’espletamento a favore dell’Autorità di Gestione (AdG) del Programma Nazionale per la Transizione Giusta (di seguito PN JTF) di tutte le attività di assistenza tecnica e la produzione dei documenti necessari per le seguenti attività di valutazione riguardanti il Programma Nazionale per la Transizione Giusta“ (di seguito Programma o PN JTF):
1. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) se necessaria;
2. Valutazione del Principio di non arrecare danno significativo (Do not Significant Harm, DNSH)
fornendo il necessario supporto all’Autorità di Gestione fino all’adozione del Programma da parte della Commissione Europea.
L’Autorità di gestione sta elaborando il Programma Nazionale previsto dal Regolamento (UE) 2021/1056 del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF).
Il fondo è diretto a fornire sostegno alle persone, alle economie e all’ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima di cui all’art. 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e verso un’economia climaticamente neutra dell’Unione entro il 2050. In conformità con l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) 2021/1060, il JTF contribuisce al singolo obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e un’economia climaticamente neutra dell’Unione entro il 2050, sulla base dell’accordo di Parigi.
Nell’Allegato D della Relazione per Paese pubblicato nell’ambito del Semestre Europeo 20201, la Commissione ha individuato i territori più duramente colpiti dalla transizione verso un’economia climaticamente neutra in ciascuno stato membro. In quest’analisi l’Italia è al quarto posto tra gli stati membri UE per la produzione di emissioni di gas a effetto serra (GHG) e si caratterizza per la presenza di un settore energetico che contribuisce al 56% delle emissioni (dato al 2017). Tali emissioni derivano principalmente da impianti a carbone e siderurgici. Due aree sono state considerate meritevoli di attenzione in quanto dipendenti da attività economiche che producono elevati livelli di emissioni di gas serra (GHG) e pertanto inserite nel PN JTF: Taranto e il Sulcis-
1 Overview of Investment Guidance on the Just Transition Fund 2021-2027 per Member state (Annex D), European Semester 2020. xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/0000-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx- transition-fund-2021-2027-member-state-annex-d_it.
Iglesiente in Sardegna. La dotazione finanziaria assegnata all’Italia ammonta a 1.211.280.657 Euro di cui 1.029.588.558 Euro di contributo UE e 181.692.099 Euro di contributo nazionale.
Per accedere al sostegno del JTF, gli Stati membri devono presentare i propri piani territoriali per una transizione giusta (Territorial Just Transition Plans TJTP, o JTP) che individuino i territori che beneficiano del Fondo e ne definiscano il processo di transizione fino al 2030, indicando le sfide, le esigenze e gli obiettivi di sviluppo in merito ai processi di diversificazione economica, riqualificazione professionale, creazione posti di lavoro e risanamento ambientale.
I piani territoriali per una transizione giusta devono essere sviluppati in coerenza con il Piano Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC)2, il quale esplicita i contenuti del New Green Deal3 definendo le linee guida che l’Italia intende implementare per attuare gradualmente la decarbonizzarzione della propria e raggiungere la climate neutrality entro il 2050.
Gli ambiti di intervento ritenuti prioritari nel Piano Nazionale per l’Italia (di seguito PN JTF) rispondono agli obiettivi di:
- supportare la diversificazione economica per creare opportunità lavorative in settori innovativi e sostenibili,
- promuovere la transizione ecologica sostenendo il passaggio a fonti di energia pulite e la decarbonizzazione dell’economia,
- promuovere gli investimenti di grandi dimensioni con significativi impatti occupazionali sul territorio,
- favorire l’occupazione dei lavoratori in uscita e a rischio di uscita dal mondo del lavoro.
La procedura di approvazione del PN JTF da parte della Commissione Europea prevede che il Programma sia sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Testo unico Ambientale, di seguito anche “TUA”) e che sia garantito il principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088, noto come “Regolamento tassonomia”. L’Autorità di Xxxxxxxx ha pertanto ritenuto prioritario l’affidamento dei servizi di VAS e VincA e di valutazione del principio “Non arrecare un danno significativo”.
2 xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/XXXXX_xxxxxx_00000000.xxx
3 Il Green Deal europeo vuole trasformare l'UE in una società giusta e prospera, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà più emissioni nette di gas a effetto serra, in cui l'ambiente e la salute dei cittadini europei sono protetti e in cui si consegue la crescita economica grazie all'uso più efficiente e sostenibile delle risorse naturali. La comune strategia EU mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni COM/2019/640 final,
xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxx0000000000000&xxxxXXX%0X0000%0X000%0XXXX.
Art. 2 – Documenti di riferimento
Le attività di Valutazione previste dal servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto si svolgeranno in conformità con le indicazioni comunitarie e nazionali, in particolare:
▪ Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (comune a tutti i fondi strutturali e d’investimento);
▪ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la Valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;
▪ Testo unico Ambientale, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di seguito TUA);
▪ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
▪ Accordo di partenariato relativo alla programmazione della politica di coesione 2021-2027 in fase di negoziato formale con la Commissione Europea nella versione del 17 gennaio 2022;
▪ Nota di orientamento DPCOE sull’Applicazione del Principio orizzontale DNSH (Do No Significant Harm Principle) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027- del 07/12/2021;
▪ Nota esplicativa EGESIF della Commissione Europea 00-0000-00 “Application of the “do not significant harm” principle under cohesion policy” del 27 settembre 2021;
▪ Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01) “Orientamenti tecnici per l’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
▪ Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo (cd. DNSH) allegata alla Circolare n. 32 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30/12/2021.
Art. 3 – Tipo di procedura e Importo a base d’asta
Appalto di servizi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante RDO sul MEPA, a seguito della manifestazione di interesse pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
L’importo a base d’asta della gara è di euro 88.500,00 (ottantottomilaecinquecento/00) XXX xxxxxxx, a valere sull’operazione ammessa a finanziamento con il Codice CUP E84E21054910006 a valere sull'Attività 1.c Elaborazione del rapporto ambientale redatto conformemente alla direttiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e applicazione del Principio DNSH “Non arrecare un danno significativo” del “Piano di assistenza tecnica per la programmazione e l'avvio dell'attuazione del Programma Nazionale JTF", Azione 7.l.l. del PON Governance e capacità amministrativa 2014-2020.
Art. 4 – Descrizione del Servizio richiesto
Il servizio richiesto dovrà garantire l’espletamento di tutte le attività di assistenza tecnica e la produzione dei documenti necessari per le seguenti attività riguardanti il PN JTF:
1. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) se necessaria;
2. Valutazione del Principio di non arrecare danno significativo (Do no Significant Harm, DNSH)
fornendo il necessario supporto all’Autorità di Gestione fino all’adozione del Programma da parte della Commissione Europea.
La procedura di approvazione del PN JTF da parte della Commissione Europea prevede che il Programma sia sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e che sia garantito il principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088, noto come “Regolamento tassonomia”.
Il servizio richiesto dovrà obbligatoriamente riguardare entrambe le attività relative al PN JTF, ovvero la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) se necessaria, e la Valutazione del principio di non arrecare danno significativo (Do no Significant Harm, DNSH).
Le suddette attività sono strettamente interconnesse in ragione dell’unicità del Programma, nonché della natura del servizio che arreca utilità all’Autorità di Gestione solo se unitariamente considerato.
A tal proposito l'Autorità di Gestione si riserva di valutare in seguito se unificare i procedimenti oggetto delle due attività, coerentemente con gli “Orientamenti per l'applicazione del principio DNSH e indirizzi tecnici per la sua integrazione all'interno della VAS, per i Programmi Nazionali e Regionali cofinanziati dalla Politica di Coesione”.
Art. 5 – I Contenuti Tecnici del Servizio richiesto
1. Attività richieste per lo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di incidenza Ambientale (VINCA)
Autorità procedente:
Autorità di Gestione del Programma Nazionale per la Transizione Giusta (Autorità di Gestione o AdG) presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale
Autorità competente per la VAS:
Ministero della Transizione ecologica (MITE)
Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi (DITEI) Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS) Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
Ministero della Cultura (MIC)
Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio Servizio V – Tutela del Paesaggio
Per le prerogative e gli effetti ambientali orientati a promuovere a livello nazionale la transizione ecologica auspicata negli attuali orientamenti comunitari, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale, di seguito anche “TUA”), il PN JTF segue l’iter di “Valutazione Ambientale strategica” in sede statale (art. 7, comma 1, del TUA s.m.i.). La predisposizione della relativa procedura di VAS è finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, adozione e approvazione del Programma. In tal modo si assicura che il PN JTF sia coerente e contribuisca alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o successivamente approvata in corso di redazione del Programma (Direttiva VAS e TUA – allegato VI – e s.m.i. integrato con la relativa “Valutazione di incidenza ambientale di Piani e Progetti” da redigere ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.).
Il servizio richiesto prevede lo svolgimento delle seguenti attività, svolte in raccordo con l’Autorità di Gestione, Autorità procedente per la VAS:
1. redazione del Piano di lavoro definitivo4 e del modello procedurale metodologico;
2. redazione del Rapporto preliminare ambientale finalizzato a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale;
3. presentazione dell’istanza di VAS da inoltrare all’Autorità competente per la VAS;
4. redazione del Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica. I primi due documenti sono finalizzati a individuare, descrivere e valutare gli
4 Il Piano di lavoro definitivo sarà predisposto a valle dell’affidamento mentre un Piano preliminare dovrà essere presentato in sede di offerta tecnica.
impatti significativi che l’attuazione del PN JTF potrebbe generare sull’ambiente, sul patrimonio culturale e sui Siti Rete Natura 2000, mentre il terzo documento ha lo scopo di evidenziare gli elementi principali della valutazione esposti nel Rapporto ambientale con un linguaggio divulgativo e facilmente comprensibile al pubblico;
5. definizione delle modalità per il monitoraggio ambientale;
6. redazione della Dichiarazione di sintesi volta a illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PN JTF e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali sono state scelte le linee di intervento del Programma alla luce delle alternative possibili individuate;
7. definizione del percorso partecipativo, delle attività di consultazione dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico interessato, anche per quanto concerne l’analisi e la valutazione delle osservazioni che verranno presentate nell’ambito delle consultazioni;
8. partecipazione alle Conferenze di Valutazione e predisposizione del materiale di supporto alla presentazione e alla divulgazione degli esiti della valutazione, nonché alla redazione di verbali e report sintetici.
È inoltre richiesto l’aggiornamento della documentazione relativa alla VAS qualora sia necessario apportare modifiche al PN JTF a seguito delle risultanze del confronto in fase di negoziato con la Commissione Europea.
Le attività oggetto del servizio dovranno essere sviluppate anche tenendo conto di eventuali processi di VAS in corso di piani e/o programmi attinenti alle tematiche di interesse del PN JTF. Sotto il profilo delle modalità di esercizio, si evidenzia l’importanza di svolgere le attività in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e tenendo conto di eventuali orientamenti della Commissione Europea in materia di valutazione ambientale dei programmi cofinanziati dai fondi europei.
Esigenze particolari di approfondimento riferite alle tematiche oggetto del servizio potranno essere espresse dall’Autorità di Gestione in funzione della necessità di garantire una efficace ed efficiente attuazione delle attività.
Di seguito le specifiche relative a ciascuna fase della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
La documentazione prodotta e le attività condotte per le singole fasi della procedura di VAS secondo i tempi di seguito indicati, saranno sottoposte alla approvazione dell’Autorità di Gestione entro 10 giorni dalla data di consegna.
1.1 Avvio della procedura di VAS – Fase di Scoping
Le attività riguardano la presentazione dell’istanza di VAS e la fase di Consultazione sul Rapporto preliminare, redatto ai sensi dell’art.13 comma 1 del TUA e s.m.i..
L’aggiudicatario del servizio dovrà garantire la corretta esecuzione della procedura prevista così come indicata nei modelli e nei documenti di orientamento pubblicati sul sito dal MiTE5, e predisporre la documentazione utile per la richiesta di attivazione della procedura di VAS. Dovrà inoltre predisporre il Rapporto preliminare ambientale e curare l’interlocuzione necessaria per garantire il buon esito della Fase di Scoping.
Nella istanza dovranno essere inseriti in indirizzo anche i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA). La fase si considererà conclusa a seguito dell’emissione del parere di Scoping.
TERMINI PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE:
Piano di lavoro definitivo e Modello procedurale metodologico. | Entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. |
Rapporto preliminare ambientale, elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, istanza per l’avvio della procedura di VAS da indirizzare all’Autorità competente per la VAS. Adempimenti amministrativi su delega dell’autorità procedente. | Entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. |
Esame delle osservazioni pervenute da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, sintesi delle osservazioni pervenute utile alle successive fasi della procedura. | Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Autorità di Gestione. |
1.2 Redazione dei documenti VAS
Sulla base del parere di Scoping emesso da parte dell’Autorità competente per la VAS, contestualmente alla predisposizione della prima bozza del Programma, l’aggiudicatario dovrà provvedere alle attività previste dall’art. 13, commi 3, 4, 5 e 6 e dall’art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
In particolare, dovrà predisporre la comunicazione dell'avvio della consultazione ai sensi dell’art.
13 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la contestuale trasmissione della proposta di Programma, del Rapporto ambientale6, delle Misure adottate per il monitoraggio da includere nel Programma e della Sintesi non tecnica su supporto informatico e cartaceo al Ministero della
5 xxxxx://xx.xxxxxxxxxxx.xx/xx-XX
6 L'Allegato VI del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale. Il rapporto ambientale dovrà inoltre dare atto della consultazione svolta nella fase di consultazione del rapporto preliminare per la definizione del livello di dettaglio delle informazioni da includere in esso ed evidenziare le modalità con cui sono stati presi in considerazione gli eventuali contributi pervenuti. Nel rapporto ambientale, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisiti in attuazione di altre disposizioni normative.
Transizione Ecologica mediante consegna a mano, su incarico dell’autorità procedente, negli orari di apertura dell'Ufficio Posta sito in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 00; con la consegna a mano verrà rilasciato dall'incaricato timbro e data dell'avvenuta ricezione da riconsegnare all’autorità procedente.
Il modello per l'avvio della consultazione sulla proposta di Programma, Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica è scaricabile dalla sezione “Modulistica” del sito web per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA7. La documentazione amministrativa e tecnica trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica deve essere predisposta in formato digitale (3 copie) secondo le indicazioni contenute nelle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.” scaricabile dalla sezione “Specifiche tecniche e linee guida” e in formato cartaceo (1 copia). Copia integrale degli atti amministrativi e tecnici deve essere trasmessa anche a tutti i soggetti coinvolti. Per tali destinatari è opportuno che l’aggiudicatario provveda a contattare preventivamente le singole Amministrazioni, al fine di accertare eventuali specifiche modalità per la predisposizione e il deposito della documentazione (uffici competenti, numero di copie richieste e tipologia di formato, cartaceo e/o digitale).
Il Rapporto ambientale, ai sensi all'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve contenere la Valutazione di incidenza ambientale (VincA) prevista dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 qualora il Programma, o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Xxxx di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 20008.
Pubblicità dell'avvio della consultazione (art. 14 TUA e s.m.i.): contestualmente alla comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario dovrà curare la redazione di un avviso come previsto dalla normativa vigente. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di Programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi9 ove può essere presa visione del Programma e del Rapporto Ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.
Il modello per l'avviso dell'avvio della consultazione contenente anche l'elenco completo della documentazione amministrativa e tecnica trasmessa e le relative modalità di predisposizione e di invio, è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA10.
7 xxxxx://xx.xxxxxxxxxxx.xx/xx-XX
8 Dell'integrazione tra le due procedure deve essere data evidenza anche nell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (vedi punto 2.c degli adempimenti a carico del proponente).
9 Il proponente/autorità procedente, come l'autorità competente, mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione.
10 xxxxx://xx.xxxxxxxxxxx.xx/xx-XX.
L’aggiudicatario dovrà anche curare le attività connesse all’acquisizione dei pareri da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale, al supporto allo svolgimento degli incontri pubblici di valenza territoriale e delle istruttorie pubbliche.
Dovrà inoltre garantire, anche in raccordo con l’autorità competente per la VAS, la collaborazione in relazione all’esame delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti che dovessero essere avanzati con riguardo al Programma in riferimento alle alternative possibili, al Rapporto Ambientale ed alla Valutazione di incidenza ambientale in fase di consultazione. Dovrà provvedere quindi, sulla base della valutazione da parte dell’autorità competente, all’integrazione delle osservazioni nel Programma e nei documenti VAS.
TERMINE PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE:
Prima proposta di Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica. | Sulla base dei tempi che saranno definiti dall’Autorità di Gestione per la predisposizione del Programma e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dall’emissione del parere di Scoping. |
Seconda proposta di Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica, alla luce degli esiti del negoziato con la Commissione Europea e delle consultazioni con il partenariato. | Sulla base dei tempi che saranno definiti dall’Autorità di Gestione e dalla Commissione Europea e comunque non oltre 30 (trenta) giorni degli esiti del negoziato con la Commissione Europea e le consultazioni con il partenariato. |
Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica, e di Dichiarazione di sintesi da trasmettere alla Commissione Europea tramite SFC. | Sulla base dei tempi che saranno definiti dall’Autorità di Gestione e dalla Commissione Europea e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dal termine del negoziato, come comunicato dall’Autorità procedente. |
L’aggiudicatario supporterà l’Autorità di Gestione nella elaborazione delle opportune revisioni del Programma che si rendessero necessarie, anche alla luce del parere motivato espresso dall’Autorità competente per la VAS. L’Autorità procedente provvederà, di seguito alla consegna degli aggiornamenti del Programma conseguenti alla formalizzazione del Parere motivato da parte dell’autorità competente per la VAS, all’istruttoria attestante l’esito della verifica di rispondenza delle attività affidate.
1.2 Redazione dei documenti VAS
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla formale consegna all’Autorità di Gestione di tutta la documentazione costituente il processo di VAS, comprendente il Rapporto Ambientale, lo Studio di Incidenza Ambientale, il parere motivato e la Dichiarazione di Sintesi e qualsiasi altro documento occorrente ai fini dell’adozione della Proposta definitiva di Programma da parte della Commissione Europea.
L’aggiudicatario dovrà inoltre supportare l’Autorità di Xxxxxxxx nell’invio della documentazione all’Autorità competente e nella pubblicazione della Decisione finale, indicando la sede ove si possa prendere visione del Programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria, in particolare:
a) il parere motivato espresso dall'Autorità competente;
b) la dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Programma e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio (ai sensi dell'art.18 del TUA e s.m.i.).
L’aggiudicatario dovrà inoltre supportare l’Autorità di Gestione nelle eventuali revisioni del Programma e provvedere all’aggiornamento di tutta la documentazione relativa alla VAS, qualora sia necessario apportare modifiche al Programma a seguito delle risultanze del confronto in fase di negoziato con la Commissione Europea.
TERMINE PER LA CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ: giorni 15 naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione della Decisione da parte dell’Autorità competente (parere motivato).
2. Attività richiesta per la Valutazione ai fini dell’applicazione del Principio “Non arrecare un
danno significativo” (DNSH)
Autorità procedente:
Autorità di Gestione del Programma Nazionale per la Transizione Giusta (Autorità di Gestione o AdG) presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale
Autorità competente per il principio DNSH: Commissione Europea
Il punto 10 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 202111 stabilisce che:
11 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
“data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’Accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici.
In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, che modifica il regolamento (UE) 2019/2088, noto come “Regolamento tassonomia”.
Il comma 4 dell’art. 9 di tale regolamento stabilisce che “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo” (Do No Significant Harm, di seguito DNSH).
Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, un'attività economica può arrecare un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei x xxxxxx) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.
Da queste previsioni discende la necessità, prima dell’adozione del PN JTF da parte della Commissione Europea, di effettuare, per le misure previste, una valutazione della rispondenza al
principio DNSH, in coerenza con le indicazioni comunitarie (si veda la nota esplicativa EGESIF della Commissione “Application of the “do not significant harm” principle under cohesion policy” del 27 settembre 2021 riferita alle politiche di coesione).
Al fine di garantire la coerenza nell’applicazione del principio DNSH ai programmi sostenuti dai Fondi, è inoltre raccomandato di seguire l’approccio di valutazione delle riforme e degli investimenti (misure) delineato nel Fondo per la ripresa e la resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/24112.
La Comunicazione della Commissione “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)” propone orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, orientamenti che qui si assumono come rilevanti ai fini del servizio richiesto.
Tale processo di valutazione condiziona la selezione degli investimenti e delle riforme e qualifica le caratteristiche di quelle selezionate (in particolare quelle ad alto rischio di impatto) con specifiche indicazioni tese a contenerne l’effetto sugli obiettivi ambientali ad un livello sostenibile.
2.1 Valutazione DNSH: Predisposizione schede relative a riforme e investimenti del PN JTF
Nella fase in argomento l’aggiudicatario dovrà supportare l’Autorità di Gestione nelle procedure tecnico-amministrative che accompagnano la fase di valutazione, al fine di verificare la rispondenza al principio DNSH alle misure inserite nel PN JTF, coerentemente con le indicazioni comunitarie e ogni altro documento ritenuto necessario ai fini della corretta valutazione.
L’aggiudicatario dovrà predisporre per ogni misura del PN JTF le apposite schede di valutazione sulla base delle linee guida predisposte dalla Commissione e dei documenti tecnici disponibili.
2.2. Documentazione da produrre
La documentazione sarà prodotta sia in formato cartaceo che digitale e dovrà essere pienamente sviluppata in base alle indicazioni presenti nelle linee guida sopra citate, adeguata alle eventuali necessità che dovessero delinearsi nel corso della redazione degli atti e nello svolgimento delle attività oggetto del servizio o a seguito di specifica richiesta dell’Autorità di Gestione.
L’Aggiudicatario dovrà garantire il coordinamento di tutte le attività con l’Autorità di Gestione del PN JTF, nonché il supporto e l’assistenza alle strutture competenti nelle fasi di valutazione, esame delle osservazioni, produzione di controdeduzioni fino all’adozione del Programma da parte della Commissione Europea, a seguito della presentazione degli elaborati definitivi.
12 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Gli elaborati dovranno essere tempestivamente aggiornati con il recepimento delle osservazioni formulate a seguito delle risultanze degli incontri, nonché in sede di istruttoria ed esame del Programma e fino alla sua adozione, nonché a richiesta dell’Autorità di Gestione.
La documentazione predisposta per le singole Xxxx dovrà essere consegnata in una copia cartacea ed una su supporto digitale non modificabile. Quest'ultimo dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione dell'aggiudicatario che attesti che la documentazione contenuta sia conforme alle copie cartacee.
Nelle copie su supporto digitale non modificabile dovranno essere presenti tutti i file sia in formato PDF non modificabile, sia in formato editabile (.doc, .xls,.dwg, .shp) ovvero nei software comunemente in uso indicati dall’Autorità di Gestione.
Le copie cartacee, ulteriori alla prima, dovranno essere fornite esclusivamente su richiesta dell’Autorità di Gestione. La documentazione dovrà inoltre essere consegnata, solo per la Fase conclusiva, unitamente ad una serie di diapositive per la presentazione del lavoro svolto da consegnare sia in copia cartacea sia su supporto digitale.
La documentazione prodotta e le attività condotte in relazione alla redazione del servizio di “Applicazione del Principio DNSH” saranno sottoposte all’approvazione della stessa Autorità di Gestione entro 10 giorni dalla data di consegna.
TERMINI PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE: entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario presenterà le schede di valutazione al fine di verificare la rispondenza al principio DNSH alle misure inserite nel PN JTF, coerentemente con le indicazioni comunitarie e in particolare la nota esplicativa EGESIF della Commissione “Application of the «do no significant harm» principle under cohesion policy” del 27/09/2021 e i documenti di riferimento.
Entro 10 giorni dalla richiesta dell’Autorità di Gestione, l’aggiudicatario dovrà procedere all’esame delle osservazioni pervenute da parte della Commissione Europea e redigere una versione definitiva delle schede da allegare al Programma.
Art. 6 – Composizione e competenze del gruppo di lavoro
Al fine di garantire l’esecuzione del servizio oggetto della presente gara nei modi e nei tempi prestabiliti, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione congrue risorse organizzative, tecniche e professionali.
È richiesta, pertanto, per l’esecuzione delle attività di valutazione, la costituzione di un apposito gruppo di lavoro composto da professionalità in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle attività richieste al fine di garantire la regolarità e la qualità del servizio.
La composizione del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento delle attività relative alla VAS deve essere composto da un numero minimo di esperti pari a n. 3 (tre), in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle attività richieste, al fine di garantire la regolarità e la qualità complessiva del servizio.
Il team di lavoro minimo dovrà essere composto da:
Numero risorse richieste VAS | Profilo | Anni di esperienza | Settore |
1 | I - Project manager | (>= 10) | Referente coordinatore operativo, con un impegno non inferiore a 30 giornate/uomo, con diploma di laurea in ingegneria, biologia, geologia, chimica, fisica, scienze ambientali, scienze naturali, scienze agrarie e forestali, architettura o equipollenti, con un’esperienza professionale di almeno 10 anni nel coordinamento dei servizi di valutazione ambientale di Piani e/o Programmi o con almeno 10 anni di esperienza di coordinamento nell’ambito di assistenza tecnica a processi di valutazione ambientale di Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). |
1 | II - Senior | (>= 7) | Referente tecnico-operativo, con un impegno non inferiore a 60 giornate/uomo, con diploma di laurea in ingegneria, biologia, geologia, chimica, fisica, scienze ambientali, scienze naturali, scienze agrarie e forestali, architettura o equipollenti, con un’esperienza professionale di almeno 5 anni in servizi di valutazione ambientale di Piani e/o Programmi e con un’esperienza di almeno 5 anni nell’ambito di un servizio di assistenza tecnica a processi di valutazione ambientale di Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). |
1 | II - Senior | (>= 7) | Referente tecnico-operativo, con un impegno non inferiore a 60 giornate/uomo, con diploma di laurea in biologia, scienze ambientali, scienze naturali, scienze agrarie e forestali o equipollenti, con un’esperienza professionale di almeno 5 anni in servizi di Valutazione di Incidenza Ambientale di Piani e/o Programmi e con un’esperienza di almeno 5 anni nell’ambito di un servizio di assistenza tecnica a processi di Valutazione di Incidenza Ambientale di Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). |
Il gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento dell’attività di valutazione relativa al principio DNHS deve essere composto da un numero minimo di esperti pari a n. 2, in possesso dei requisiti
necessari per l’espletamento delle attività richieste, al fine di garantire la regolarità e la qualità complessiva del servizio.
Il team di lavoro minimo dovrà essere composto da:
Numero risorse richieste DNSH | Profilo | Anni di esperienza | Settore |
2 | II - Senior | (>= 7) | Referenti tecnico-operativi, con un impegno non inferiore a 30 giornate/uomo, con diploma di laurea in ingegneria, biologia, geologia, chimica, fisica, scienze ambientali, scienze naturali, architettura o equipollenti, con un’esperienza professionale di almeno 5 anni in servizi di valutazione ambientale di Piani e/o Programmi e con un’esperienza di almeno 5 anni nell’ambito di un servizio di assistenza tecnica a processi di valutazione ambientale di Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). |
L’aggiudicatario potrà offrire ulteriori profili (c.d. figure aggiuntive) ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico migliorativo come previsto nella Tabella Punteggi della RDO.
In sede di offerta, per ogni componente del gruppo di lavoro dovrà essere indicato il ruolo assunto nell’esecuzione del servizio, le competenze specifiche e la responsabilità all’interno del gruppo di lavoro. Inoltre, per ogni componente del gruppo di lavoro dovrà essere presentato il curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca l’esperienza specifica richiesta oltre all’esperienza maturata per il ruolo proposto.
La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto. L’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa richiesta motivata, inoltrata all’Autorità di Xxxxxxxx, è ammessa solo qualora i sostituti presentino un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e comunque previa valutazione e autorizzazione.
Art. 7 – Sedi di esecuzione del Servizio
Il servizio sarà eseguito presso la sede del Fornitore o, con modalità da concordare, presso la sede dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Dovrà inoltre essere assicurata la partecipazione qualificata in occasione di momenti di coordinamento ed il presidio di tutti gli incontri pubblici indetti nell’ambito del percorso di VAS.
Qualora necessario e preventivamente concordato con il RUP, al fine di assolvere compiutamente al servizio, ai componenti del gruppo di lavoro potrà essere richiesto di recarsi presso le Sedi
Istituzionali a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Committente.
Art. 8 – Tempistica di esecuzione del Servizio
L’aggiudicatario del servizio sarà tenuto a realizzare i servizi di valutazione, secondo le esigenze espresse dall’Autorità di Gestione del Programma, per la durata di cui all’art. 9 e nei tempi utili e nei termini per la consegna della documentazione specificati per il servizio all’art. 5 del presente Capitolato per entrambe le attività di valutazione. Le attività connesse alle due valutazioni dovranno pertanto concludersi secondo la tempistica utile a consentire all’Autorità di Gestione di sottoporre le risultanze (intermedie e finali) alle Amministrazioni competenti.
La tempistica e la redazione di elaborazioni intermedie, ulteriori rispetto ai prodotti indicati, potranno variare in relazione all’esigenza di assicurare il rispetto di scadenze e impegni nazionali e comunitari, senza oneri aggiuntivi per l’Autorità di Gestione. In rapporto a specifiche esigenze il Fornitore del servizio dovrà assicurare celerità d’intervento e capacità risolutiva.
L’Autorità di Xxxxxxxx potrà concedere in casi eccezionali ed imprevedibili, previa richiesta scritta da parte dell’aggiudicatario debitamente motivata, una deroga rispetto ai termini di consegna previsti.
Art. 9 – Durata dell’appalto
Il servizio avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, nel rispetto della tempistica indicata nel dettaglio all’art. 5 del presente Capitolato e correlata ai tempi necessari per l’istruttoria amministrativa, la consultazione e il negoziato con la Commissione Europea.
Art. 10 – Modalità di erogazione dei compensi
L’erogazione dei compensi avverrà secondo le seguenti modalità:
- anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro 15 giorni dall’effettivo inizio del servizio dietro presentazione di idonea garanzia;
- 30% dell’importo contrattuale a seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità di Gestione del Rapporto preliminare ambientale e della proposta di Rapporto ambientale, comprensivo di Studio di Incidenza e Sintesi non tecnica;
- 30% dell’importo contrattuale a seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità di Gestione della seconda proposta di Rapporto ambientale, comprensivo di Studio di Incidenza e Sintesi non
tecnica, che recepirà gli esiti del negoziato con la Commissione Europea e delle consultazioni con il partenariato, e dell’approvazione delle schede di valutazione al fine di verificare la rispondenza al principio DNSH delle misure inserite nel PN JTF;
- 20% dell’importo contrattuale a seguito della formale consegna all’Autorità di Gestione di tutta la documentazione costituente il processo di VAS e la valutazione del principio DNSH previa approvazione delle attività da parte dell’Autorità di Gestione.
Art. 11 – Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è tenuto a:
✓ raccordarsi sotto il profilo metodologico e organizzativo con l’Autorità di Gestione del Programma;
✓ supportare l’attività di diffusione dei risultati e di coinvolgimento delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti nella definizione e realizzazione delle attività di valutazione;
✓ partecipare, ove richiesto, agli incontri convocati dall’Autorità di Gestione del Programma, alle riunioni del Comitato di Sorveglianza e ad incontri con i referenti comunitari del Programma;
✓ variare, ove richiesto, la tempistica, gli oggetti degli approfondimenti specifici, l’articolazione dell’indice dei rapporti di valutazione, in relazione all’esigenza di assicurare al Committente il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e comunitari. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi per il Committente stesso;
✓ rispettare le esigenze specifiche per i due servizi di valutazione di cui all’art. 5 del presente disciplinare;
✓ interfacciarsi con le Amministrazioni e i Soggetti coinvolti al fine dell’espletamento dell’incarico e garantire un supporto continuo nelle diverse fasi dell’iter, in termini di partecipazione agli incontri, predisposizione di documenti ed elaborati vari, ulteriori approfondimenti/valutazioni che dovessero emergere nel corso dell’istruttoria;
✓ in caso di presentazioni pubbliche, l’aggiudicatario è tenuto, su richiesta del Committente, a predisporre adeguato materiale documentale e multimediale per la divulgazione. Potrà inoltre essere richiesto all’aggiudicatario di partecipare a incontri interni al Committente e di condivisione con i soggetti interessati.