SCHEMA DI CONTRATTO
COMUNE DI AVELLINO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
SCHEMA DI CONTRATTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA CIRCUMVALLAZIONE, VIA F.LLI TRONCONE, VIA F. TEDESCO, RIONE AVERSA, VAI VOLPE, VIA ACCIANI, C.DA QUATTROGRANE OVEST E SU VARI TRATTI STRADALI DI ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE.
LOTTO B
Via F.lli Troncone, Via F. Tedesco.
Il Tecnico Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
Comune di Avellino Provincia di Avellino | |
SCHEMA DI CONTRATTO | |
OGGETTO: | Interventi di manutenzione straordinaria su Via Circumvallazione, Via F.lli Troncone, Via F. Tedesco, Rione Aversa, Via Volpe, Via Acciani, C.da Quattrograne Ovest e su vari tratti stradali di alcune zone del territorio del comune. LOTTO B Via F.lli Troncone, Via X.Xxxxxxx. Comune di Avellino |
COMMITTENTE: | |
Codice CUP: | |
Codice CIG: | IL TECNICO Xxx. Xxxxxxx Xxxxx |
REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n.
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA CIRCUMVALLAZIONE, VIA F.LLI TRONCONE, VIA F. TEDESCO, RIONE AVERSA, VIA VOLPE, VIA ACCIANI, C.DA QUATTROGRANE OVEST E SU VARI TRATTI STRADALI DI ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE.
LOTTO B - Via F.lli Troncone, Via X.Xxxxxxx.
L’anno il giorno del mese di nella residenza comunale di Avellino Xxxxxx xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx AV.
Il Comune di Avellino con sede in Avellino, P.zza del Popolo, nel presente Contratto denominata
“Committente”, rappresentata in questo atto dal Sig nella Sua qualita di
. nato a il , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Avellino, con sede in Avellino in Piazza del Popolo e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00184530640).
l’Impresa
con sede in
, via
, n. nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig. nella Sua qualità di nato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di dell’impresa (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante
in data
rep.
racc.
Notaio dott. in
, allegata al presente atto, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ), in appresso denominato Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della , con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la ( mandante), avente sede a , in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da
mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data
rep.
racc.
Notaio dott. in , allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc. Notaio dott. in , allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data rep. Notaio dott. di , allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e, g)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data
_ rep. _ racc. Notaio dott. in , allegato al presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: _).
I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:
si premette
• che con Determina Dirigenziale n. in data , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA CIRCUMVALLAZIONE, VIA F.LLI TRONCONE, VIA F. TEDESCO, RIONE AVERSA, VIA VOLPE, VIA ACCIANI, C.DA QUATTROGRANE OVEST E SU VARI TRATTI STRADALI DI ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE.
– LOTTO B Via F.lli Troncone, Via X.Xxxxxxx, per un importo complessivo di € 286.736,70 di cui € 25.199,74 per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa.
• che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. ), i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per l’importo di € (pari al ribasso del %) oltre a oneri della sicurezza di € e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e determinazione n. che dichiara efficace l’aggiudicazione);
• che all'atto dell'offerta l’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere/non voler procedere al subappalto;
• che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
• che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.lgs n. 159/2011.
OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA
L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):
• che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l’urgenza, è stata acquisita la dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del citato decreto. L’Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.
oppure qualora sussista l’urgenza di stipulare il contratto.
Il Comune di Avellino, considerata l’urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs. 159/11, affida l’esecuzione del presente contratto in assenza dell’informazione antimafia.
L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.
OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30+eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3 , D.lgs. 159/2011).
Il Comune di Avellino, considerato che è decorso il termine di cui all’art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia come consentito all’art. 92, c. 3, D.lgs. n. 159/2011.
L’Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.
(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Società consortili per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
• che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
• tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto
Formano parte integrante del presente contratto:
• il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per le parti
espressamente richiamate), che d’ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;
• le polizze di garanzia;
• il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a);
• l’elenco dei prezzi unitari;
• la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
• le relazioni di progetto;
• gli elaborati grafici progettuali;
• il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
• il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs n. 81/2008;
ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori
Il Comune di Avellino affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui all’oggetto, per un importo di €
_ (lavori) e di € = (oneri per la sicurezza), per un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.
I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti:
Categoria OG3: Importo al netto degli oneri della sicurezza € Oneri della sicurezza € _
ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 43, c.10, DPR 207/2010, è fissato in 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc.
La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale dello 0,5 per mille dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.
Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, c. 5 D.lgs n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.
ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore
1. Osservare l’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a loro favore.
2. Il Comune di Avellino recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
3. Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.
4. Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.
5. Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.
6. Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori salvo autorizzazione scritta della D.L.
7. Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L.
8. Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e
private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell’Appaltatore il canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora l’occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.
9. Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.
10. Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari nonché, su richiesta scritta della D.L. previa autorizzazione del R.U.P. espressamente richiamata nell’ordine dato all’Appaltatore, anticipare, tutte le somme occorrenti sia per il pagamento dei lavori relativi, sia per quello degli eventuali diritti di utenza richiesti dalle società erogatrici. Tali anticipazioni saranno rimborsate all’Appaltatore dietro presentazione delle relative fatture, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le somme predette e tutte le altre somme anticipate dall'Appaltatore per pagamento di eventuali lavori non compresi nel presente contratto, da farsi cioè per conto diretto dell'Amministrazione, saranno ammesse in contabilità con l'interesse legale di cui al codice civile calcolato in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. L’ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non può superare in alcun caso il 5% dell'importo dell'appalto salvo che l'Appaltatore vi consenta.
11. Curare, senza alcun onere per l’Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
12. Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.
ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.
Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Campania. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’Appaltatore è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’impresa, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non
sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.
ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventivaautorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posain opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreterà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.
L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).
ARTICOLO 7 – Forza maggiore
Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.
ARTICOLO 8 – Subappalto
La percentuale di lavori subappaltabile è pari al trenta per cento dell'importo complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016).
L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni: -
(In attesa di chiarimenti ministeriali in ordine alla procedura per effettuare i pagamenti al subappaltatore, si mantiene in essere la vecchia procedura).
Ai sensi dell'art.105, comma 13, D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.
È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.
ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo
In corso d'opera, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di Euro 100.000,00 (sessantamila/00). In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento entro 30 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.
Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.
E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura e con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.
I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all’art. 103, c. 6 del D.lgs
n. 50/2016 il termine di 30 giorni per l’emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
La corrisponsione degli oneri di discarica dovrà essere effettuata dietro presentazione dei fattura e bolla di smaltimento. Tali oneri non saranno in nessun caso soggetti ad ulteriore incrementi per spese e utile. La localizzazione e la scelta della discarica, con referimento a carico della ditta aggiudicataria, dovrà essere autorizzata dal direttore dei lavori.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto.
Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.
(eventuale)
Essendo l’opera finanziata dalla Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti che richiede particolari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo è da intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.
ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13 .08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: _ presso la banca _/la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _, nato a _, il
_codice fiscale .
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Avellino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è
_.e il CUP (codice unico di progetto ) è _- Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è
ARTICOLO 11 - Collaudo/ Certificato di regolare esecuzione
Le opere saranno assoggettate a certificato di regolare esecuzione.
Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.
ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva
L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123) dell’importo di € _ mediante .
ARTICOLO 13 - Obblighi assicurativi
L’Appaltatore si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 123/2004.
L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. della prevista dall’art. 103, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme a quanto previsto dal D.M. n. 123/2004.
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
• copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € .= suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):
1. opere pari a € .= - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari a € _.;
3. costi di demolizione e di sgombero pari a € _.;
• assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a €. .000,00.=.
La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi:
• danni da vibrazione;
• danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o sostegni;
• danni a cavi e condutture sotterranee;
ARTICOLO 14 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 – Foro competente
Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 123/2004. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Avellino.
ARTICOLO 15 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.
R.T.I. orizzontale:
Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:
- % ( lettere %) per l’Impresa _ (capogruppo);
- % ( lettere %) per l’Impresa (mandante / consorziata).
R.T.I. verticale:
Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:
- categoria _ per l’Impresa _ (capogruppo);
- categoria _ per l’Impresa (mandante / consorziata).
ARTICOLO 16 - Misure di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
L’appaltatore ha l’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
• trasporto di materiali a discarica;
• trasporto e smaltimento rifiuti;
• fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
• fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
• noli a freddo di macchinari;
• fornitura di ferro lavorato;
• fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016);
• servizio di autotrasporto;
• guardiania di cantiere;
• fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.
Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.
L’appaltatore ha l’obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.
DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”
1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
ARTICOLO 17 - Controversie
Non è prevista la clausola compromissoria, la soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Avellino.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.
L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.
ARTICOLO 18 - Spese contrattuali
Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore, che ha già provveduto ai relativi versamenti.
Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l’importo dei lavori soggetto a I.V.A..
L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Avellino n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
ARTICOLO 19 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 , n.196
Il Comune di Avellino, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.
Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. (lettere ) facciate scritte per intero e quanto di questa ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.
Io, Ufficiale Rogante del Comune di Avellino, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Il Dirigente Il Legale rappresentante
Il Segretario