FON.TE.
FON.TE.
Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti da Aziende del Terziario (Commercio, Turismo e Servizi)
STATUTO
INDICE PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 – Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente e Vice Presidente
Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Incarichi di gestione Art. 28 - Banca depositaria Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 35 – Comunicazioni e reclami
Art. 35-bis - Clausola compromissoria
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 38 – Rinvio
PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO
ARTICOLO 1
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
1. È costituito il “Fon.Te. – Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), denominato in forma abbreviata “Fondo Pensione Fon.Te.”, di seguito denominato Fon.Te.), in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29 novembre 1996 sottoscritto tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS - UIL e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, con l’Accordo Collettivo Nazionale del 22 gennaio 1999 sottoscritto tra FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS – UIL e successive modificazioni ed integrazioni è stata formalizzata l’adesione a Fon.Te. anche del settore turismo. Ai predetti Accordi di seguito si farà riferimento con il termine di “fonte istitutiva”.
2. Fon.Te. ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Fon.Te. ha sede in Roma.
ARTICOLO 2
Forma giuridica
1. Fon.Te. ha la forma giuridica di giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP, con il numero 123.
ARTICOLO 3
Scopo
1. Fon.Te. ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Fon.Te. non ha scopo di lucro.
PARTE II
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ D’INVESTIMENTO
ARTICOLO 4
Regime della forma pensionistica
1. Fon.Te. opera in regime di contribuzione definita; l’entità delle prestazioni pensionistiche è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
ARTICOLO 5
Destinatari
1. Destinatari di Fon.Te. sono tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, ai quali si applica il CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi, ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo.
2. Destinatari di Fon.Te. sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno.
3. In presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro che prevedano l’adesione a Fon.Te., possono essere associati lavoratori di settori "affini" i cui CCNL siano stipulati dalle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto gli Accordi istitutivi di Fon.Te.. L’adesione a Fon. Te. di tali lavoratori deve essere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo stipulato per ciascun settore, tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore, con particolare riferimento alla contribuzione dovuta, alla sua decorrenza ed ai tempi di adesione. L’adesione a Fon.Te. deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Sono, altresì, destinatari di Fon.Te. i dipendenti ai quali si applica il CCNL per i dipendenti da istituti di Vigilanza Privata, sottoscritto da ASSVIGILANZA, ASSOVALORI E UNIV, e relative organizzazioni sindacali, ovvero il CCNL per i dipendenti delle Imprese di Pulizia sottoscritto da FNIP/CONFCOMMERCIO e relative organizzazioni sindacali.
4 bis. Sono altresì destinatari di Fon.Te. i lavoratori dipendenti del settore artigiano a cui si applicano i CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno sottoscritto l’accordo di adesione a Fon.Te..
5. A Fon.Te. possono aderire, previa delibera dei relativi organi direttivi, i lavoratori dipendenti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui al precedente articolo 1 a livello nazionale, i lavoratori dipendenti dalle relative strutture territoriali nonché i distaccati ex lege 300 del 1970 nei confronti dei quali trovano applicazione i contratti collettivi stipulati dalle fonti di cui all’art. 1).
6. Con accordo tra tutte le fonti istitutive di cui all’art. 1, possono essere associati a Fon.Te. anche i lavoratori appartenenti a settori i cui contratti siano stipulati da una parte delle medesime fonti istitutive. L’adesione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
7. Possono divenire associati a Fon.Te. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di Fon.Te. a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza in Fon.Te. e che tale confluenza, previa apposita domanda, sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Fon.Te.. L’adesione a Fon.Te. comporta la piena accettazione dello Statuto.
8. In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di Fon.Te., diventano associati a Fon.Te. se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente di Fon.Te., deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l’eventuale status di “vecchio iscritto” agli effetti di legge.
9. Possono restare associati a Fon.Te., previo accordo sindacale stipulato ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti di azienda o di ramo d’azienda, i lavoratori che, in seguito a trasferimento di azienda o di ramo d’azienda, operato ai sensi dell’art. 2112 del codice civile e successive modificazioni e integrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al presente articolo, e sempre che nell’impresa accipiente non operi analogo fondo di previdenza;
10. Sono associati a Fon.Te. anche i destinatari di cui ai precedenti commi che abbiano aderito al Fondo con conferimento tacito del TFR;
11. Sono associati a Fon.Te. i lavoratori che percepiscono a carico di Fon. Te. la pensione complementare.
12. Sono associate a Fon.Te. le imprese dalle quali i destinatari di cui al presente articolo dipendono.
13. Sono associati a Fon.Te. i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari; tali soggetti possono rimanere iscritti a Fon.Te. anche dopo la perdita dei requisiti di partecipazione da parte del soggetto cui sono fiscalmente a carico.
ARTICOLO 6
Scelte di Investimento
1. Fon.Te. è strutturato secondo una gestione multicomparto, articolata in almeno 2 comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E’ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie il comparto cui destinare i versamenti contributivi; nell’ipotesi in cui non effettui la predetta scelta, s’intende attivata l’opzione verso un comparto identificato da Fon.Te. e riportato nella Nota Informativa. All’aderente è data facoltà in seguito di variare il comparto, purché nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
ARTICOLO 7
Spese
1. L’iscrizione a Fon.Te. comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: un costo una tantum in cifra fissa a carico dell’aderente e del datore di lavoro;
b) spese relative alla fase di accumulo:
b. 1) direttamente a carico dell’aderente:
un costo annuo in cifra fissa la cui misura è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
b. 2) indirettamente a carico dell’aderente in % del patrimonio del singolo comparto.
c) Spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
c. 1) trasferimento volontario ad altra forma pensionistica;
c. 2) riscatto della posizione individuale per cause diverse;
c. 3) anticipazioni.
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota Informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite tra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti da Fon.Te., e li indica nel Bilancio, nella Nota Informativa e nella comunicazione periodica.
PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
ARTICOLO 8
Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro ed attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi dovuti al Fondo, a carico rispettivamente delle imprese e dei lavoratori aderenti, è contrattualmente definita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. Il TFR maturando affluirà integralmente a Fon.Te., ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa.
5. L’adesione a Fon.Te. realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento abbia maturato almeno un anno di contribuzione in favore delle forme di previdenza complementare.
8. Modalità e tempi di versamento dei contributi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il versamento dei contributi deve essere accompagnato dal contestuale invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione delle somme corrisposte. Il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui Fon.Te. viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.
9. In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardo od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di cui al comma 8, le imprese associate sono tenute:
a) al versamento dei contributi evasi;
b) al versamento di una somma equivalente all’eventuale incremento percentuale del valore della quota di Fon.Te. registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi;
c) all’eventuale versamento degli interessi di mora; l’applicazione, la misura e le modalità operative sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
d) al risarcimento a Fon.Te. di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.
10. Le somme di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 9 sono accreditate sulle posizioni individuali di cui al successivo articolo 9 mentre le somme di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 9 sono destinate alla copertura degli oneri amministrativi di Fon.Te..
ARTICOLO 9
Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite. E’ invece ridotta da eventuali riscatti parziali ed anticipazioni.
2. Per contributi netti s’intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente di cui al precedente articolo 7, comma 1, lett. a) e b1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Fon.Te. determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati
in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
ARTICOLO 10
Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso previsti nel regime obbligatorio d’appartenenza dell’aderente, con almeno 5 (cinque) anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
L’aderente che opti per la prosecuzione volontaria della contribuzione in base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, ha la facoltà di determinare in modo autonomo il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2.Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente può richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, od in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. La scelta in merito alla opzione di cui al presente comma compete solo ed esclusivamente al lavoratore associato, il quale è tenuto ad esercitare tale facoltà all'atto della presentazione della domanda di pensionamento. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in forma capitale sono detratte le somme erogate a titolo d’anticipazione per le quali non sia stato effettuato il reintegro.
Qualora l’importo annuo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua, senza reversibilità a favore dell’aderente, il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore rispetto al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 della legge 08 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato sulla sua posizione individuale.
5. L’aderente che risulti, dalla documentazione prodotta, assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche erogate sia in capitale che in rendita sono sottoposte ai medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.
ARTICOLO 11
Erogazione della Rendita
1. Per la erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita Fon.Te. stipula, in conformità alle modalità ed alle procedure previste dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese assicuratrici di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo
7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni. La convenzione dovrà necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche nonché i criteri da utilizzare per l’adeguamento delle rendite periodiche.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Fon.Te. può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
ARTICOLO 12
Trasferimento e Riscatto della posizione individuale
1. L’aderente in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto. In alternativa e finché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, l’iscritto può altresì riscattare la posizione individuale nella misura del 50% ovvero del 70%. Il riscatto parziale, per questa fattispecie, può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. In tal caso, l’aderente può decidere di versare a Fon.Te. contributi volontari.
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita a Fon.Te..
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Fon.Te. provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di
valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o di trasferimento si procede senz’altro alla conservazione della posizione pensionistica ai sensi della lettera e) del precedente comma 2.
ARTICOLO 13
Anticipazioni
1. L’aderente a Fon.Te può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nel “Documento sulle anticipazioni”.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
ARTICOLO 14
Organi del fondo
1. Sono organi di Fon.Te.:
a) l’Assemblea dei Delegati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio dei Sindaci.
ARTICOLO 15
Assemblea dei Delegati
Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea dei delegati è l’organo deliberativo di Fon.Te.. L’Assemblea è formata da 36 delegati, di cui 18 in rappresentanza dei lavoratori associati e 18 in rappresentanza delle aziende associate. I delegati sono eletti con le modalità stabilite nel regolamento elettorale adottato dai soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva quale parte integrante della medesima.
2. I delegati rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
3. Qualora un delegato nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualunque causa, ivi compresa la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell’Assemblea senza giustificato motivo, si procede alla sua sostituzione secondo il disposto del regolamento elettorale. Il delegato subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato in corso.
ARTICOLO 16
Assemblea dei Delegati Attribuzioni
1. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea ordinaria delibera:
a) sull’approvazione del bilancio;
b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci nonché sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci;
c) sulla revoca eventuale degli amministratori;
d) sulla revoca dei Sindaci quando ricorra una giusta causa;
e) sulla revoca, quando ricorra una giusta causa, del revisore legale ovvero della società incaricata della revisione legale dei conti, acquisito preventivamente al riguardo il parere del Collegio dei Sindaci;
f) sull’azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, del revisore legale ovvero della società cui risulta affidato l’incarico di revisione legale dei conti;
g) sull’eventuale compenso degli organi di amministrazione e controllo;
h) sull’eventuale esclusione degli associati;
i) conferisce, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l’incarico di revisione legale dei conti, per la durata di tre esercizi, ad un revisore legale ovvero ad una società di revisione abilitata all’esercizio dell’attività ed iscritta nel Registro dei revisori legali, ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Determina il corrispettivo economico spettante alla società cui è stato conferito l’incarico nonché gli eventuali criteri per l’adeguamento del corrispettivo durante l’incarico stesso.
j) su tutto ciò che ad essa è demandato dal presente statuto od in virtù di disposizioni di legge.
3. L’Assemblea straordinaria delibera :
a) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione.
b) sullo scioglimento di Fon.Te., sulla nomina dei liquidatori e sulle procedure di liquidazione;
c) su ogni altra questione ad essa eventualmente demandata per Legge o per Statuto.
ARTICOLO 17
Assemblea dei delegati
Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 20 comma 2, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un 1/10 dei componenti dell’Assemblea dei Delegati.
2. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
3. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno i 2/3 dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c), d), e) ed f) comma 2, art. 16, in relazione ai quali le delibere sono adottate con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
4. L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno ¾ dei delegati e delibera con il voto favorevole dei ¾ dei presenti. Per deliberare lo scioglimento di Fon.Te. occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli aventi diritto .
5. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza purché non consigliere o sindaco. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione.
Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
6. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto da un segretario, nominato dall’Assemblea anche al di fuori dei delegati ed è sottoscritto, oltre che da quest’ultimo, da chi presiede l’Assemblea.
7. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
8. Dal momento in cui è stata deliberata o richiesta la convocazione dell’Assemblea, il Presidente predispone gli atti per la convocazione entro i successivi cinque giorni lavorativi. In mancanza il Collegio dei Sindaci provvede agli adempimenti di competenza, sostituendosi al Presidente.
9. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento, da inviare almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione stessa e dell’ordine del giorno. In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata inviando avviso mediante fax, telex, telegramma o a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento almeno 5 giorni prima della riunione. I casi di urgenza sono decisi dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. L’avviso di convocazione prevede anche una riunione in seconda convocazione, da svolgersi almeno 24 ore dopo l’ora stabilita per la riunione in prima convocazione.
11. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.
12. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, assistito da un segretario. L’Assemblea si svolge presso la sede di Fon.Te., ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione.
ARTICOLO 18
Consiglio di Amministrazione Criteri di costituzione e composizione
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da 18 componenti. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati dei lavoratori ed i delegati delle aziende in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 9 consiglieri.
2. L’elezione avviene sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, da ciascuna parte istitutiva e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori o dei delegati delle aziende. In alternativa, le liste possono essere presentate da almeno un terzo dei delegati dei lavoratori associati ovvero da almeno due terzi dei delegati delle aziende associate.
Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri eleggibili. Costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti.
A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti e costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati delle liste, rispettivamente in rappresentanza dei lavoratori associati e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei membri presenti delle rispettive componenti. Quest’ultima maggioranza è richiesta, a partire dal terzo scrutinio, anche nel caso di presentazione di una sola lista.
I consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse di Fon.Te..
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti (lavoratori e aziende) deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
ARTICOLO 19
Cessazione e decadenza degli amministratori
1. Qualora durante il mandato uno o più Amministratori vengano a cessare per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione convoca entro 60 giorni l’Assemblea per provvedere alla loro sostituzione.
2. Gli Amministratori subentrati ai sensi del presente comma scadono contestualmente a quelli in carica.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea dal Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
ARTICOLO 20
Consiglio di Amministrazione Attribuzioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo di Fon.Te. ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
b) fissa gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione ordinaria di Fon.Te.;
c) sottopone all’Assemblea ordinaria, quando lo ritenga opportuno, eventuali proposte attinenti gli indirizzi generali;
d) convoca l’Assemblea ogni qualvolta necessario, nei termini previsti dall’art. 17 dello Statuto;
e) predispone il bilancio da sottoporre all’esame dell’Assemblea ordinaria e la propria relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP;
f) ha l’obbligo di adottare le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge o di altre fonti normative o di disposizioni della COVIP ovvero di contrastanti previsioni delle fonti istitutive nell’ambito delle prerogative ad essa attribuite;
g) sottopone all’approvazione dell’Assemblea straordinaria le modifiche statutarie ritenute idonee ad un più funzionale assetto di Fon.Te. e, qualora le circostanze lo richiedano, l’eventuale proposta di liquidazione di Fon.Te.;
h) nomina il Direttore Generale responsabile del Fondo determinandone le attribuzioni ed il compenso;
i) avvia la procedura per l’elezione dei componenti l’Assemblea, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
j) decide in ordine a problematiche relative all’adesione a Fon.Te.;
k) definisce i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti nel rispetto della normativa vigente;
l) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio di Fon.Te. scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;
m) verifica i risultati di gestione mediante l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili;
n) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto la banca depositaria del patrimonio di Fon.Te. scegliendola tra istituti abilitati dalla legislazione vigente e stipula la relativa convenzione;
o) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto il gestore amministrativo di Fon.Te. e stipula la relativa convenzione;
p) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, la Compagnia di Assicurazione cui affidare l’erogazione delle pensioni complementari e stipula la relativa convenzione;
q) esercita i diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà di Fon.Te., anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera adottata con il voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti;
r) conferisce incarichi a terzi per consulenze specialistiche o professionali di cui Fon.Te. possa necessitare;
s) definisce il contenuto in dettaglio della Nota Informativa relativa alle caratteristiche di Fon.Te., nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dalla COVIP;
t) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in materia di andamento finanziario ed amministrativo di Fon.Te. nel rispetto delle disposizioni al riguardo emanate dalla COVIP;
u) cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili secondo le modalità previste dalla normative vigente;
v) vigila sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere l’esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente;
z) determina la misura della quota associativa annua destinata al finanziamento delle spese nell’ambito di quanto previsto dalla fonte istitutiva di cui al precedente art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
x) ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio di Fon.Te., i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
3. In relazione alle attività di cui al comma 2) lettere g), h), j), l), n), o), p), r) e s) nonché in occasione del passaggio all’assetto di gestione multicomparto, il Consiglio di Amministrazione acquisisce, quando lo ritenga necessario, il parere non vincolante del Comitato dei Garanti previsto dall’Accordo integrativo del 17 marzo 1998.
4. Gli Amministratori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, all’Assemblea dei delegati. Qualora l’Amministratore sia anche membro dell’Assemblea dei Delegati non ha diritto di voto solo in relazione alle delibere concernenti l’approvazione del bilancio e l’azione di responsabilità.
ARTICOLO 21
Consiglio di Amministrazione Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, con telegramma o fax o posta elettronica con prova di ricevimento da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e, comunque:
a) almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio;
b) almeno ogni tre mesi per verificare l’operato dei gestori del patrimonio e i risultati raggiunti.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i consiglieri presenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto non disponga diversamente.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Per le attività di cui all’art. 20, comma 2, lettere a), g), h), i), j), l), o), p), r), s) e t) le decisioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri.
Per le delibere aventi ad oggetto le materie di cui agli articoli 6, 27 e 28 nonché le materie di cui alle lettere b), c), k), l), n) del comma 2 del precedente art. 20 è comunque necessaria la presenza di almeno 4 Amministratori (di cui 2 in rappresentanza dei lavoratori associati e 2 in rappresentanza delle aziende associate) in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a f), del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso Fon.Te. per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori. Si applicano le norme di cui all’art. 2391 del codice civile in tema di conflitto di interessi. In ogni caso gli Amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento e eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Le responsabilità per gli atti o le omissioni degli Amministratori non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio dei Sindaci. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale responsabile del Fondo.
6. L’azione di responsabilità contro gli Amministratori è deliberata dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti ed è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
7. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’ordine del giorno delle materie da trattare.
8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
ARTICOLO 22
Presidente e Vice Presidente
1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente. A turno, Presidente e Vice Presidente sono eletti alternativamente tra i membri del Consiglio in rappresentanza delle aziende e dei lavoratori, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di requisiti di professionalità. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è scelto anche al di fuori dei suoi membri.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di Fon.Te., per il quale sta in giudizio.
3. Il Presidente può compiere atti di disposizione eccedenti l’ordinaria amministrazione solo in esecuzione di delibere del Consiglio regolarmente adottate.
Il Presidente sovrintende al funzionamento di Fon.Te.; convoca, a seguito di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede le sedute dell’Assemblea; convoca il Consiglio di Amministrazione; cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito a lui attribuito dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione fissa le eventuali deleghe spettanti al Vice Presidente. Il Presidente può delegare al Vice Presidente il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività operativa. Ogni atto comportante disposizioni di pagamento necessita della firma congiunta di Presidente e Vice Presidente.
6. Il Presidente ha l’obbligo di trasmettere alla COVIP ogni variazione od innovazione della fonte istitutiva e di allegare una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione medesima.
7. Il Presidente, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio di Fon.Te., ha l’obbligo di segnalare alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.
8. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica contestualmente all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 23
Direttore Generale responsabile del fondo
1. Il Direttore Generale responsabile del fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore Generale responsabile del fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale responsabile del fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore Generale responsabile del fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore Generale responsabile del fondo:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
7. Il Direttore Generale responsabile del fondo ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
ARTICOLO 24
Collegio dei Sindaci Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci, è costituito da 4 membri effettivi e 2 supplenti, eletti disgiuntamente dall’Assemblea dei Delegati, in rappresentanza paritetica dei lavoratori associati e delle aziende associate.
2. Per l’elezione si procede mediante liste composte da un numero di candidati pari al numero di Sindaci effettivi eleggibili più un supplente.
Costituiscono il Collegio dei Sindaci i candidati delle liste, rispettivamente dei lavoratori associati e delle aziende associate, che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti.
A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Costituiscono il Collegio dei Sindaci i candidati delle liste, rispettivamente dei lavoratori associati e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei membri delle rispettive componenti.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci è eletto dall’Assemblea dei Delegati.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. Decade dall’ufficio il sindaco nei cui confronti vengano meno i requisiti di cui al precedente comma 3, ovvero nei cui confronti si determini una situazione per la quale le vigenti disposizioni di legge prescrivano la incompatibilità ovvero la ineleggibilità o la decadenza.
5. I Sindaci durano in carica per un triennio e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. Essi sono revocabili dall’Assemblea solo in presenza di giusta causa.
6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Se con i supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, gli Amministratori devono convocare apposita assemblea affinché provveda all’integrazione del Collegio.
ARTICOLO 25
Collegio dei Sindaci Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
Spetta, inoltre, al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell’attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.
2. Il Collegio dei Sindaci presenta all’assemblea proposta, debitamente motivata, di nomina del revisore legale ovvero della società cui conferire l’incarico di revisione legale dei conti. In caso di revoca dell’incarico di revisione legale per giusta causa, presenta all’assemblea il proprio parere sulla revoca e, contestualmente, una nuova proposta motivata di nomina.
3. Il Collegio ha l’obbligo di riferire alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo.
4. Il Collegio ha, altresì, l’obbligo di riferire alla COVIP le irregolarità che incidono sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo di cui sia venuto a conoscenza. In tal caso il Collegio trasmette alla COVIP i verbali delle riunioni nelle quali è stata affermata l’esistenza delle irregolarità, nonché i verbali delle riunioni che eventualmente abbiano escluso la sussistenza delle medesime irregolarità se, ai sensi dell’art.2404 c.c., ultimo comma, in seno al Collegio si è manifestato dissenso.
5. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
ARTICOLO 26
Collegio dei Sindaci
Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni ai sensi di quanto disposto dall’art. 2404 del codice civile, primo comma, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi componenti, in adempimento dei doveri di cui all’art. 2403 del codice civile.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata da spedire ai componenti il Collegio almeno 15 giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
3. Delle riunioni del Collegio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
4.Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché alle riunioni dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio o a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea, durante un esercizio sociale, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno a Fon.Te., quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art.2407 del Codice Civile.
9. Il Collegio dei Sindaci deve convocare l’Assemblea nel caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
ARTICOLO 27
Incarichi di gestione
1. Fon.Te. gestisce le proprie risorse mediante convenzioni con i soggetti gestori abilitati dalla normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto. In ogni caso, le convenzioni con i gestori devono prevedere almeno:
a) le linee di indirizzo delle attività di investimento nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio;
b) le modalità con le quali possono essere modificate le suddette linee di indirizzo;
c) l’attribuzione a Fon.Te. della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali è investito il patrimonio;
d) i termini e le modalità dell’eventuale recesso.
5. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
6. Il gestore a cui è stato revocato l’incarico per effetto dell’esercizio da parte di Fon.Te. del diritto di recesso ovvero il gestore che eserciti in proprio la facoltà di recesso, è tenuto a redigere un rendiconto finale di gestione mentre il gestore subentrante deve redigere un inventario iniziale. Il trasferimento della gestione finanziaria deve avvenire previo perfezionamento della convenzione con altro soggetto gestore.
ARTICOLO 28
Banca Depositaria
1. Tutte le risorse di Fon.Te. sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
5. La convenzione con la Banca depositaria deve prevedere apposite clausole di recedibilità, di possibilità effettiva di controllo periodico dell’operato della banca, nonché ogni altra clausola ritenuta opportuna a tutela dell’interesse di Fon.Te..
6. La Banca depositaria è responsabile nei confronti di Fon.Te. per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione.
ARTICOLO 29
Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
ARTICOLO 30
Gestione amministrativa
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) l’attuazione degli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, Fon.Te. adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e a consentire l’accesso agli aventi diritto alle informazioni sulle singole posizioni previdenziali presso le articolazioni dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
5. La convenzione deve prevedere la possibilità effettiva di controllo periodico dell’operato del gestore, di impartizione di indirizzi, nonché ogni altra clausola ritenuta opportuna a tutela dell’interesse di Fon.Te..
6. La convenzione deve, altresì, prevedere apposita clausola di recedibilità per i casi in cui, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, non vengano rispettati gli standards di servizio contrattualmente definiti.
7. Il gestore amministrativo, cui è stato revocato l’incarico per effetto dell’esercizio del diritto di recesso, è tenuto a redigere una relazione finale dell’attività svolta e dei dati posseduti, mentre il gestore subentrante deve redigere una relazione iniziale di quanto ricevuto in gestione. Il trasferimento della gestione amministrativa deve avvenire previo perfezionamento della convenzione con altro soggetto.
ARTICOLO 31
Sistema di Contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione di Fon.Te. cura la tenuta delle seguenti scritture e libri contabili:
a) il libro giornale nel quale sono annotate, cronologicamente, le operazioni di incasso dei contributi e il pagamento delle prestazioni;
b) il bilancio;
c) ogni altra scrittura contabile richiesta dalla COVIP.
2. Il Presidente di Fon.Te. sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili di cui al presente articolo, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio ed il bilancio di Fon.Te. sono redatti in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
ARTICOLO 32
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, sottopone all’esame dell’Assemblea il bilancio di Fon.Te.. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione del revisore legale o della Società incaricata della revisione legale dei conti.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del revisore legale o della Società incaricata della revisione legale dei conti devono restare depositati in copia presso la sede di Fon.Te. durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
PARTE V
RAPPORTI CON GLI ADERENTI
ARTICOLO 33
Modalità di Adesione
1. L’adesione a Fon.Te. è volontaria, nel rispetto del principio della libertà di adesione individuale, ed avviene secondo modalità esplicite o tacite in base al disposto del presente articolo.
2. L’associazione a Fon.Te. avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi a Fon.Te. deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
3. All’atto dell’adesione il Fon.Te. verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
4. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite a Fon.Te.
5. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti di Fon.Te.; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi di Fon.Te. e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività di Fon.Te. e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive nonché nelle sedi degli Enti Bilaterali costituiti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui al precedente art. 1.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR a Fon.Te., sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
ARTICOLO 34
Trasparenza nei confronti degli Aderenti
1. Il rapporto tra Fon.Te. e gli associati è improntato a principi di massima trasparenza.
2. Fon.Te. mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota Informativa, il bilancio e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all’articolo 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
3. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti, e sull’andamento della gestione.
4. Ciascun pensionato riceve annualmente, secondo le modalità definite con delibera del Consiglio di Amministrazione, un prospetto individuale contenente informazioni dettagliate sull’ammontare della pensione corrisposta nel corso dell’anno e sull’eventuale adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell’equilibrio attuariale e finanziario della gestione.
ARTICOLO 35
Comunicazioni e reclami
1. Fon.Te. definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.
ARTICOLO 35-bis
Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Statuto possono essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre
arbitri. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato di comune accordo tra le parti.
2. Qualora una delle parti, entro trenta giorni dall’insorgere della controversia, non abbia provveduto a nominare l’arbitro, la nomina è fatta dal Presidente del tribunale competente su istanza dell’altra parte.
3. L’arbitrato ha natura rituale ed il Collegio giudica secondo diritto. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell’incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.
PARTE VI- NORME FINALI ARTICOLO 36
Modifica dello Statuto
1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di adeguare lo statuto di Fon.Te. in caso di sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni od indicazioni della COVIP che lo rendessero necessario.
3. Le predette modifiche sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
ARTICOLO 37
Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, Fon.Te. si scioglie per deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria in caso di sopravvenuti situazioni od eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi di Fon.Te. nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento di cui sopra.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
ARTICOLO 38
Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.