Comune di Abbasanta
Comune di Abbasanta
Provincia di Oristano
GARA TELEMATICA - Invito alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento ad un solo operatore economico di un ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL CODICE, DEI LAVORI CIMITERIALI ED OPERE EDILI CONNESSE, DA ESPLETARSI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI ABBASANTA, PER LA DURATA DI 36 MESI.
Importo complessivo €. 36.500,00
Importo a base d’asta: € 36.000,00 per lavori e 500,00 per oneri di sicurezza. CIG: Z2D34F9DDD
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Xxxxx Xxxxxxxxxx 03.02.2022
12:05:57
GMT+00:00
CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell’Art. 54, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, recante il “Codice dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (d’ora in avanti anche “Codice”), definisce e predetermina in xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l’Assuntore aggiudicatario (di seguito denominato “Assuntore”) e il Comune di Abbasanta (di seguito denominata “Stazione Appaltante”), in occasione dell'affidamento dei lavori di natura cimiteriale, presso il cimitero comunale di Abbasanta.
2. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Assuntore, fino alla concorrenza dell’importo contrattuale, le prestazioni di cui sopra, allo stato non predeterminabili nella quantità, che si dovessero rendere necessari per espletare gli interventi.
3. L’Assuntore dovrà provvedere all’espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità, nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l’ottimizzazione dei livelli qualitativi del servizio nei tempi previsti.
4. L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell’arte.
5. Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che pertanto la Stazione Appaltante potrà rivolgersi, per particolari esigenze, anche ad imprese diverse dall’Assuntore.
6. L’Assuntore potrà svolgere, nel cimitero di Abbasanta, i lavori espressamente ordinati dalla Stazione Appaltante.
7. Con la stipula dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si obbliga a portare a termine i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell’accordo stesso, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
Art. 2. Durata dell’Accordo Quadro
1. L'accordo quadro avrà durata di 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi a correre dalla firma del contratto tra le parti.
2. L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 4 del presente capitolato.
3. L'Assuntore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinativo di esecuzione ricevuto prima della scadenza; in tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Assuntore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
4. L’accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua validità non fosse affidata alcuna attività senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell’Assuntore di chiedere indennizzi o compensi di alcun titolo.
Art. 3. Luogo di esecuzione dell’Accordo Quadro
1. I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti presso il cimitero comunale di Abbasanta.
Art. 4. Forma e importo dell’appalto
1. L’appalto è stabilito a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del Codice, comprendendo essenzialmente lavori di natura cimiteriale, entro i limiti delle condizioni fissate dall’accordo quadro (art. 54 comma 3 del Codice).
2. Gli importi netti massimi dell’Accordo quadro, per il periodo contrattuale indicato all’art. 2,
ammontano a:
▪ LOTTO UNICO: Importo netto euro 36.500,00;
3. Gli oneri per la sicurezza, il cui onere relativo è non ribassabile, sono stati stimati per un valore pari ad € 500,00.
4. I costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo non é ribassabile, rientrano nel valore di cui al punto 3., restano salvi casi che richiedano particolari apprestamenti e che saranno valutati in corso d’opera.
5. Le lavorazioni (indicative e non esaustive) costituenti l’intervento oggetto dell’Appalto
(lavori cimiteriali e opere edili connesse e non) rientrano nelle seguenti categorie:
♦ Tumulazione
♦ Estumulazione
♦ Inumazione
♦ Esumazione
♦ Estrazione e traslazione di feretri
♦ Trasporto e conferimento a discarica di rifiuti (anche speciali) provenienti dalle sepolture
6. All’Accordo Quadro sarà data attuazione con la trasmissione all’Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di singoli “Ordinativi” (che devono intendersi, d’ora in poi, come singoli Contratti Applicativi dell’Accordo Quadro).
7. L’importo effettivo dell’Accordo Quadro scaturirà quindi dalla somma dei singoli ordinativi che non potrà superare l’importo totale del lotto e potrà a fine contratto anche essere inferiore all’importo massimo presuntivamente indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall’Assuntore.
8. Il valore dell’accordo quadro non impegna la stazione appaltante a emettere Ordinativi fino
a quella concorrenza né costituisce per l’impresa il minimo garantito.
9. Con la stipulazione dell'Accordo Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei singoli Ordinativi.
10. Per ogni prestazione ordinata all’Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune, con conseguente revisione dell’importo e della durata.
11. L’Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con l’applicazione dei ribassi offerti in sede di gara, tutti i lavori che la Stazione Appaltante vorrà assegnare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione degli stessi, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
12. Nell’importo dell’appalto, composto di più adempimenti, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singolo intervento perfettamente compiuto in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste. La Direzione Lavori, qualora ricorrano le condizioni, potrà richiedere tutte le documentazioni, verifiche tecniche e le eventuali certificazioni.
13. L’Assuntore è tenuto altresì ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri interventi inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori.
14. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura. L’importo a misura sarà quello che risulterà dall'applicazione dei prezzi unitari degli articoli rilevati dai prezzari di riferimento di seguito specificati, al netto del ribasso offerto dall’Assuntore, moltiplicati per le quantità realizzate, oltre agli oneri della sicurezza.
15. I prezzi di riferimento, sui quali sarà applicato il ribasso offerto, saranno desunti, in ordine di priorità, dai seguenti listini:
a. Elenco prezzi allegato (per i lavori di natura prettamente cimiteriale);
b. Prezzario lavori pubblici regione Sardegna 2019 (per opere edili ed affini
non comprese nell’elenco di cui sopra).
16. Gli importi riportati nel computo metrico dei preventivi redatti ai sensi dell’articolo 10,
commi 7 e 9, del presente Capitolato speciale di Appalto, dovranno essere così calcolati:
A) alla singola voce del listino va applicato il ribasso d’offerta;
B) i prezzi unitari, al netto del ribasso, di cui al punto A), vanno moltiplicate per le quantità effettivamente realizzate,
C) al valore cosi ottenuto di cui al punto B) vanno sommati i costi della sicurezza.
17. Per eventuali nuovi prezzi non presenti nei listini di riferimento, si dovrà procedere con una apposita quantificazione mediante analisi prezzi per la definizione di nuovi prezzi unitari o desumendo tali prezzi unitari da altri listini ufficiali di enti pubblici.
18. Per tutte le prestazioni il prezzo orario della manodopera sarà quello desunto dai Prezzari di cui sopra.
19. Il suddetto prezzo orario della manodopera comprende e compensa anche la movimentazione del personale.
20. I preventivi di spesa predisposti dall’Assuntore dovranno essere preliminarmente approvati dalla Direzione Lavori che predisporrà l’emissione di apposito Ordinativo che potrà ricomprendere uno o più richieste d’intervento.
21. I servizi espletati devono essere interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte,
secondo le modalità prescritte.
22. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i noli, i trasporti a discarica e non (all’interno e all’esterno dell’area di cantiere), i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisionale necessarie alla esecuzione del servizio.
23. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti vinil-amianto, verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei Formulari identificativi del rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
24. Sono a carico dell’Assuntore tutte le spese di contratto e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
25. L’appalto è amministrato in regime I.V.A. e l’Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione della suddetta imposta.
Art. 5. Lingua ufficiale
1. La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni e quant’altro nell’ambito del presente Contratto dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione che dovesse essere trasmessa dall’Assuntore alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
ART. 6. Documenti contrattuali
1. Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto i seguenti elaborati, ancorché non
materialmente allegati:
a. l’offerta e le dichiarazioni dell’Assuntore aggiudicatario;
b. il presente Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi Allegati;
c. la lettera di invito Xxxxx, le norme, i regolamenti, le disposizioni e i decreti vigenti.
ART. 7. Norme e prescrizioni integrative
1. L’esecuzione dei lavori è disciplinata dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici, quali:
a) il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nei limiti di vigenza di cui alle disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazione contenute nell’articolo 216 del citato D.lgs 50/2016;
c) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M. LL. Pubblici 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all’art. 358 del Regolamento di attuazione (d’ora in avanti anche “Capitolato Generale”);
d) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alla normativa alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
3. Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
a. Capitolato Speciale d’Appalto;
b. Offerta presentata dall’Assuntore in fase di gara;
c. Lettera di Invito/ Disciplinare di Gara;
4. In ogni caso vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del principio fondamentale della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.
5. Per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
6. L’Assuntore è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di appalti pubblici anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.
7. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (presenza di persone, cerimonie funebri, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni del servizio, ciò non potrà comportare per l’Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l’Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell’offerta.
8. L’Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso del servizio, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
ART. 8. Norme generali sui materiali e l’esecuzione
1. Nell’esecuzione dei lavori, qualora dovessero effettuarsi lavorazioni di tipo edile, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dell’appalto, dovranno rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e, ove necessario, le prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, etc.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione degli stessi, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del Regolamento e 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
4. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell’omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del
D.M. M.I. 21/06/04 e consentito nel rispetto dell’art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l’Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
5. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al D.M.
M.I. 4/05/98 e s.m.i., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all’art. 2 commi 4, 5, 6 del D.M. 16/02/07 e s.m.i.
6. Tra gli obblighi dell’Assuntore rientra la predisposizione a sua cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base dei modelli previsti dalle normative vigenti e dalle Circolari Ministeriali; i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 818/94 o direttamente dall’installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a xxxx-lo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa docu-mentazione di accompagnamento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del 26/06/84; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall’installatore.
CAPO 2: TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 9. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’avvenuto affidamento tramite procedura telematica sul portale Sardegna Cat, e la sottoscrizione digitale della determinazione di affidamento.
2. Dalla data di sottoscrizione, decorrono i termini indicati nel comma 1 dell’art. 2 del presente
Capitolato.
ART. 10. Modalità di esecuzione dei lavori
1. Il lavoro oggetto dei singoli Ordinativi di esecuzione, potrà interessare qualsiasi tipologia di attività inerente la prestazione di lavori cimiteriali.
2. Trattandosi di lavori cimiteriali, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente più salme ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l’interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di “sospensione”. Per tali motivi l’Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
3. I lavori saranno effettuati con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntore.
4. L’Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta esecuzione dei lavori.
5. Le modalità operative saranno le seguenti:
5.1 I lavori devono essere eseguiti direttamente a seguito di richiesta tramite telefono o mail da parte della stazione appaltante (Ufficio Tecnico, Ufficio Anagrafe, Ufficio Polizia Municipale).
Tali interventi dovranno essere eseguiti con priorità assoluta, dando disponibilità operativa entro le 18 (diciotto) ore successive alla richiesta, anche nei giorni festivi e prefestivi ed in orario notturno.
Per tali interventi l’ordinativo si perfezionerà per effetto della esecuzione degli interventi stessi.
La successiva formalizzazione dell’Ordinativo in forma scritta, previo contraddittorio per l’esatta quantificazione delle prestazioni rese, avrà luogo a consuntivo.
Costituisce elemento fondamentale del contratto l’organizzazione aziendale per garantire la gestione e le tempistiche delle fasi amministrative/contabili con le modalità e le scadenze sopra indicate.
6. Qualora necessario, l’Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati.
Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denunce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico dell’Assuntore.
7. L’Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria
Proposta d’Intervento, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze.
8. Ogni ordinativo di esecuzione conterrà:
a. la descrizione e dell’Intervento;
b. il Computo Metrico Estimativo;
c. ogni altro dato o elemento necessario o opportuno ai fini dell’esecuzione dell’Intervento.
9. Non sono ammessi ritardi di qualsivoglia natura, tranne che nei casi di forza maggiore.
10. Sarà onere dell’Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento.
11. Possono essere richiesti interventi con alta frequenza con esecuzione anche in contemporanea; l’Assuntore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento emessi.
12. Il Direttore di cantiere della ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze dipendenti;
13. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell’appalto devono indossare il tesserino di identificazione;
14. Prima della consegna del servizio la ditta appaltatrice consegna l’elenco degli operai dipendenti che eseguiranno gli interventi (l’autorizzazione all’accesso presso il cimitero di Abbasanta è consentito ai soli operai inseriti in elenco).
ART. 11. Penali
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli interventi verrà applicata una penale di euro 500,00 (Euro cinquecento/00). Tale violazione contrattuale comporta altresì la risoluzione del contratto.
2. I ritardi sull’ultimazione degli interventi saranno contestati immediatamente tramite MAIL dal Direttore Xxxxxx e confermati successivamente dal responsabile del procedimento mediante PEC.
3. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali verranno proposte alla Stazione Appaltante dal responsabile del procedimento in sede di liquidazione finale.
4. L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo dell’Accordo Quadro.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.
ART. 12. Sospensioni e proroghe
1. L’Assuntore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere via PEC, prima del termine fissato per l’ultimazione, una proroga nei termini di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, motivando adeguatamente la stessa richiesta.
2. La sospensione dei lavori non è di norma ammessa, salvo casi di forza maggiore o per sopravvenute esigenze funzionali della struttura.
ART. 13. Programma esecutivo dei lavori
1. Nel redigere la propria offerta l’operatore deve tener conto che l‘esecuzione dei lavori dovrà avvenire senza interferire e procurare disagio alcuno alle attività presenti in cimitero.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scegliere le modalità di esecuzione dei lavori senza che l’Assuntore possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
3. Allo scopo si evidenzia la possibilità che l’esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. Sempre a tal fine gli interventi di demolizione e comunque quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione Lavori, dovranno
essere eseguiti nell’orario 6,30 – 8.30 e 17:00 – 18.30, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell’Assuntore oltre quanto già previsto nel computo.
ART. 14. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione o presa in carico degli Ordinativi da parte dell’Assuntore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.
2. L’Assuntore dà atto, in sede di sottoscrizione o presa in carico degli Ordinativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità del sito, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i l’appalto.
3. La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata:
1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all’Assuntore:
(a) dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
(b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;
(c) del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
2) alla presentazione di una polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice, che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi in esecuzione dei lavori, fino alla data di cessazione dell’Accordo Quadro;
3) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;
4) se l’Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
5) al versamento delle spese contrattuali.
3. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell’Accordo Quadro.
4. All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
5. Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente procederà all’affidamento dell’Accordo Quadro al secondo in graduatoria.
7. La stipulazione dell’Accordo Quadro avrà luogo entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
ART. 15. Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti
ART. 16. Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Al fine di soddisfare l’aspettativa della Stazione Appaltante circa la tempestiva esecuzione degli interventi, l’appaltatore che abbia sede legale in altra regione deve avere o costituire, entro la data di stipula del contratto, una sede operativa secondaria della propria attività di impresa all’interno del territorio della Regione Sardegna.
3. Se l’appaltatore non effettua direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche dei lavori da effettuare.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei lavori. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
CAPO 3: ALTRE DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 17. Recapito telefonico, servizio fax, indirizzo Mail, casella PEC
1. L’Appaltatore è obbligato a costituire un Recapito Telefonico che dovrà essere attivo 24 ore su 24 nei giorni feriali, nei giorni prefestivi e nei giorni festivi.
2. Il Recapito Telefonico dovrà essere operativo ed utilizzabile dalla Stazione Appaltante, attraverso un numero di telefonia fissa/cellulare, per segnalare 24 ore su 24 la necessità di esecuzione di interventi di urgenza.
3. Il Recapito Telefonico dovrà presupporre, da parte del concorrente:
• la reperibilità dell’azienda senza alcuna interruzione 24 ore su 24;
6. Servizio fax, indirizzo Mail e casella PEC dovranno presupporre, da parte dell’Assuntore:
• l’organizzazione aziendale per una normale ricezione in orario d’ufficio delle richieste di lavori;
• il servizio fax e Mail sarà utilizzato anche per la conferma dell’ordine di intervento richiesto attraverso il recapito telefonico; nella mail/fax sarà indicata anche l’ora e il giorno della richiesta telefonica;
• il servizio fax e Mail dovrà essere operativo 24 ore su 24 nei giorni feriali, prefestivi e festivi, e sarà utilizzato per le fasi operative come precedentemente descritto;
• la casella PEC, anch’essa costantemente operativa, sarà utilizzata per le
formalizzazioni contrattuali.
CAPO 4: CAUZIONE E GARANZIA
Art. 18. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all’articolo 103 del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei singoli Ordinativi, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla conclusione temporale dell’Accordo quadro.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei Contratti.
6. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento, che aggiudica l’appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria.
7. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del
soggetto garantito e deve riportare l’autentica della sottoscrizione da parte di un notaio.
Art. 19. Riduzione della garanzia
1. Ai sensi degli articoli 103, comma 1, del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione definitiva di cui all’articolo 19 è ridotto secondo quanto disposto dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei Contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in classifica I o II ed il possesso della certificazione di qualità non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.
Art. 20. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l’intera durata dell’accordo quadro, decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all’art. 9 e cessa alle ore 24 del giorno di cessazione temporale dell’accordo Quadro. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
a) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui al comma 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Art. 21. Svincolo della fidejussione
1. Rilevato che non è determinabile un importo di saldo dell’accordo quadro, si conviene e si determina che lo svincolo della garanzia di cui all’art. 19 del presente Capitolato, è disposto solo a conclusione temporale dell’Accordo Quadro.
CAPO 5: DISCIPLINA ECONOMICA.
ART. 22. Anticipazione
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori.
2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.
6. 5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
ART. 23. Remunerazione degli interventi
1. La contabilità sarà eseguita dai Direttori lavori, ai sensi del presente capitolato, a misura.
2. Gli stati di avanzamento predisposti dal Direttore lavori e il conseguente pagamento, verrà eseguito trimestralmente in riferimenti agli Ordinativi emessi e regolarmente eseguiti. Gli interventi saranno computati al netto del ribasso d’asta, all’importo così valutato va aggiunta la quota relativa degli Oneri di sicurezza; il pagamento farà riferimento allo stato di avanzamento (progressivo dei lavori) quindi in fase di liquidazione si detrarranno gli acconti relativi ai precedenti pagamenti.
3. Ove l’importo contabilizzato, somma dei singoli stati di avanzamento predisposti dai singoli direttori lavori, calcolato nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, sia inferiore ad € 2.000,00 (duemila/00), il pagamento avverrà assommando più trimestri.
4. In ciascun pagamento si opereranno le seguenti trattenute:
a) 0,5% sull’importo netto progressivo a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
b) 20% sul progressivo dei lavori quale quota di recupero dell’anticipazione di cui all’art.
22;
c) 10% sul progressivo dei lavori quale quota di accantonamento a garanzia della rata di
saldo ai sensi dell’art. 25 del presente Capitolato.
6. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori.
7. Entro lo stesso termine di cui al comma 6, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento nei termini previsti dallo Schema di Contratto.
9. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3.
10. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48 bis
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge
24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal d.M. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
d) al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
11. Ogni e qualsiasi pagamento di somme dovuto dalla Stazione Appaltante sarà effettuato dopo che sarà stata accertata ogni regolarità contributiva della Ditta nei confronti della medesima; in sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti qualsiasi omissione. Nel caso risulti un credito derivante da mancato versamento di contributi dovuti dalla Ditta, il relativo importo sarà detratto dai mandati di pagamento e resterà sospeso fino a quando la ditta non regolarizzerà la propria posizione. Tale sospensione dei pagamenti non dà luogo ad interessi o rivalse di sorta.
12. L’appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto 55/2013, relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alla Stazione Appaltante deve essere effettuata attraverso il sistema di interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse in forma elettronica e destinate a questa Stazione Appaltante devono essere indirizzate al codice univoco IPA. Nello specifico, il D.L. 66/2014 prevede che, in materia di appalti pubblici, le fatture elettroniche verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:
Codice Identificativo Gara (CIG) Z2D34F9DDD
IPA: UF6RKN.
ART. 24. Revisione prezzi
1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 133 comma 8 del Codice e della durata del servizio, è esclusa qualunque revisione prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 primo comma del Codice Civile.
ART. 25. Cessione del Contratto e cessione dei crediti
1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto del presente Appalto. E’
vietata la cessione del Contratto ad opera dell’Assuntore, sotto qualsiasi forma; ogni atto
contrario è nullo di diritto. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice dei
Contratti.
2. Il Contratto potrà essere ceduto dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte, a favore di Pubbliche Amministrazioni terze che siano subentrate nel godimento o nella disponibilità degli immobili oggetto del Contratto stesso.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 6: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 26. Norme di sicurezza
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’Assuntore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L’impresa esecutrice è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza.
4. L’appaltatore in materia di obblighi sulla sicurezza deve garantire i seguenti adempimenti di
valore contrattuale:
• consegna del P.O.S. (piano operativo della sicurezza, particolareggiato per le singole tipologie di lavorazioni), qualora gli interventi richiesti rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del dlgs 81/2008 ;
• adeguare il P.O.S. e predisposizione del P.S.S. (piano sostitutivo della sicurezza) a richiesta del Direttore lavori, per particolari lavorazioni che prevedano rischi specifici; per particolari lavorazioni che richiedano la redazione del P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento) questo sarà redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione appositamente incaricato e la ditta è tenuta a rispettare tutti gli obblighi prescritti dal P.S.C. .
5. l’Ente appaltante predisporrà un DUVRI in quelle occasioni in cui gli interventi di manutenzione richiesti possano comportare interferenza con lavoratori di altre organizzazioni.
CAPO 7 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
ART. 27. Accordo bonario e transazione
1. Ai fini di un’eventuale accordo bonario nel caso di controversie si applica quanto previsto
dall’art. 205 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. Ai fini di un’eventuale transazione si applica quanto previsto dall’art. 208 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
ART. 28. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 29 e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto applicativo e/o del contratto normativo è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro esclusivo di Oristano ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 29. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori stessi;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’ impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008,
n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un’ apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’ autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere (fornitori o altro) che non sia dipendente dell’ appaltatore; tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ART. 30. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto normativo e dei contratti applicativi, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l’Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL, INPS, CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale, fermo restando quanto previsto per l’ acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Xxxxx la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).
ART. 31. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori
1. In caso di grave inadempimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei Contratti.
2. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l’ Accordo Quadro nel caso in cui l’Assuntore
sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
a) mancata sottoscrizione del contratto normativo o di uno o più contratti applicativi;
b) mancata presa in consegna ai sensi dell’art. 15.
In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).
3. Costituiscono causa di risoluzione immediata dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi in corso, comunicata all’Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.), nella quale sarà anche indicata la data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all’ articolo 19, anche i seguenti:
a) l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei Contratti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
e) su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;
f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del decreto n. 81 del 2008;
g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione
dell’articolo 39, comma 5, del presente Capitolato Speciale;
h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del citato decreto n. 81 del 2008;
i) perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei Contratti;
l) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
m) mancata risposta alla chiamata e/o ritardo nell’ avvio dell' esecuzione degli interventi, anche per una sola volta.
4. Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (anche se relativo a differenti contratti applicativi), alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. La
risoluzione contrattuale è comunicata all’Appaltatore con le stesse modalità previste al
punto 3.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i contratti applicativi in corso, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’ accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’ eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei Contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo residuo dell’Accordo Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d’ufficio in danno;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo all’Accordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Accordo Quadro residua;
2) le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei servizi eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
7. Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
ART. 32. Effetti e disciplina della risoluzione
1. La risoluzione del contratto obbliga l’Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, la riconsegna del servizio e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei luoghi nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di ritardo dell’ Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l’ Assuntore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.
ART. 33. Recesso dall’Accordo Quadro
1. Il Committente ha facoltà di recedere dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia l’importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti applicativi.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’ Assuntore con
lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
3. L’ Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L’ Assuntore ha diritto al pagamento dei servizi correttamente eseguiti a regola d’arte
secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. L’ Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso
di recesso unilaterale dall’Accordo Quadro da parte del Committente.
CAPO 8 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 34. Ultimazione dei lavori e manutenzione
1. Al termine della durata del contratto (36 MESI) o, anticipatamente, se utilizzati tutti gli importi previsti in contratto, il responsabile unico del procedimento, dopo aver accertato l’esecuzione di tutti gli interventi ordinati, provvede a redigere il verbale di ultimazione e convoca con PEC la ditta appaltatrice per la relativa sottoscrizione.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Assuntore sarà tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante.
3. Non potrà ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Assuntore non avrà consegnato al direttore dei lavori, se ricorre il caso, i Formulari identificativi del rifiuto, che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant’altro necessario in ossequio a quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
CAPO 9 – NORME FINALI
ART. 35. Tracciabilità dei pagamenti
1) Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell’appalto, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 26, commi 1 e 2, e 27, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 27, comma 4.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera g), del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
ART. 36. Campioni
1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate negli Ordinativi di esecuzione. E’ tuttavia prevista, se richiesta dal Direttore lavori, la produzione, da parte dell’operatore, di tutte le campionature necessarie a definire le caratteristiche e le finiture dei materiali da porre in opera, in tempo utile. La Direzione Lavori con apposito verbale elencherà i campioni esaminati, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l’Assuntore è tenuto a presentare i nuovi campioni.
2. La ritardata presentazione delle campionature non incide sui tempi di esecuzione
dell’appalto.
CAPO 10 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI
ART. 37. Qualità dei materiali e dei componenti.
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, debbano essere accettati dalla direzione dei lavori e rispondano alle caratteristiche/prestazioni indicate nel presente Capitolato o negli altri documenti contrattuali, nonché alle normative specifiche di settore.
Si richiamano pertanto, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con
D.M. 145/2000 parte vigente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Il direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l’introduzione nel cantiere o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattali. L' appaltatore dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati dal direttore dei lavori e sostituirli a sue spese con altri idonei. Potranno essere ammessi materiali speciali, purché siano ritenuti idonei ed autorizzati dalla direzione lavori.
ART. 38. Acqua.
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN ISO 7027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
ART. 39. Materiali inerti per malte e conglomerati cementizi.
Gli aggregati per malte e conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci.
E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.
ART. 40. Elementi di laterizio per murature.
Gli elementi artificiali da impiegare nelle murature possono essere costituiti di laterizio normale o alleggerito in pasta. Essi dovranno essere conformi alle prescrizioni della UNI EN 771.
ART. 41. Intonaci.
Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta costituita da un legante (calce-cemento- gesso), da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche seguenti:
• capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
• reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
• impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
• effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
• adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
ART. 42. Prodotti per coperture discontinue a falda.
Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari.
I prodotti vengono esaminati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
Le tegole e coppi di laterizio e calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.) e devono essere conformi alla norma UNI 9460.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
• i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
• le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
• le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie proiettata;
• sbavature tollerate purchè permettano un corretto assemblaggio;
• sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza ±3%; larghezza ±3% per tegole e ±8% per coppi;
• sulla massa convenzionale è ammessa tolleranza del 15%;
• l'impermeabilità non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso;
• resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;
• carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N.
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo. In caso di contestazione si farà riferimento alle norme UNI 8626 ed UNI 8635.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni di cui ai punti precedenti ed eventuali istruzioni complementari.
ART. 43. Pavimenti e rivestimenti.
Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, etc. dovranno possedere le caratteristiche riportate dalla normativa vigente.
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni (norma UNI EN ISO 10545) dovranno essere del materiale indicato nell’elenco prezzi tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN 14411, UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3.
La resistenza all'urto dovrà essere, per le mattonelle comuni, non inferiore a 1,96 N/mq. (0,20 Kg/mq) e la resistenza a flessione non inferiore a 2,9 N/mmq. (30 kg/cmq); per il coefficiente di usura saranno considerati valori diversi che oscillano dai 4 mm, per le mattonelle in gres, ai 12 mm delle mattonelle in cemento o asfalto.
Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti dovranno avere requisiti di resistenza, uniformità e stabilità analoghi a quelli previsti per le pavimentazioni.
ART. 44. Idropitture, pitture e vernici.
Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere di recente produzione e dovranno essere approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati con l'indicazione della ditta produttrice ed il tipo, la qualità, le modalità d'uso e di conservazione del prodotto e l'eventuale data di scadenza; i recipienti dovranno essere aperti al momento dell'impiego, ed i prodotti negli stessi contenuti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni od altri degradi.
Tutti i prodotti dovranno essere pronti all'uso salvo le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti dalle stesse indicate e dovranno conferire alle superfici l'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo.
Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere conformi alle norme UNI 8757 e UNI 8759 ed UNICHIM vigenti.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:
dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; essere traspiranti al vapore d'acqua;
resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); resistenza all'usura.
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di finitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della direzione lavori.
Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi, ecc.,) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
ART. 45. Impermeabilizzazioni.
Gli strati di impermeabilizzazione saranno costituiti da membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, singoli o pluristrato o da elastomalte armate; esse devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
• tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
• resistenza a trazione e alla lacerazione;
• resistenza al punzonamento statico e dinamico;
• flessibilità a freddo;
• stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
• stabilità di forma a caldo;
• impermeabilità all'acqua;
• permeabilità al vapore d'acqua;
• resistenza all'azione perforante delle radici;
• resistenza all’invecchiamento termico in aria ed acqua;
• le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all'aria.
• Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629, oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 11 – MODALITA’ ESECUTIVE DELLE LAVORAZIONI
ART. 46. Scavi in genere.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate, previo assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'appaltatore, si applica il disposto dell'art. 36 del Capitolato Generale d'appalto.
Se dagli scavi in genere l'appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l'appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
ART. 47. Rinterri.
Per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti creatisi a seguito dell’esecuzione di scavi, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'appaltatore crederà di sua convenienza, purchè i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.
Per rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si rigonfiano.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'appaltatore.
ART. 48. Murature.
Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, piattabande, architravi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi e fori per:
• il passaggio delle canalizzazioni verticali;
• il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
• gli zoccoli, i dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi recipienti e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca lateralmente e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto nè minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli "Materiali in Genere" e "Acqua, materiali inerti per malte e per conglomerati cementizi ".
ART. 49. Intonaci.
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo aver rimosso dai giunti delle murature, la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità, negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'appaltatore a sue spese.
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai mm 15.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la direzione dei lavori.
ART. 50. Opere di impermeabilizzazione.
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso parti o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Lo strato di tenuta all'acqua sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.
Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per impermeabilizzazione.
In fase di posa si dovrà curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le modalità di realizzazione previste dalla direzione lavori e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sarà data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.
L’incollaggio dei manti impermeabili sarà realizzato con la sovrapposizione dei teli per almeno 15/20 cm.
Le canne di esalazione emergenti dalle coperture dovranno essere protette da appositi bocchettoni in neoprene di circa cm 35.
Le intersezioni con le superfici verticali dovranno essere protette come segue:
verrà prima applicata una striscia di guaina lunga 30/50 cm, incollandola solamente sui bordi ma perfettamente aderente all’angolo. Quindi si sovrapporrà per 15-20 cm il manto impermeabile orizzontale sulla striscia di rinforzo già messa, e successivamente verrà incollata un’altra striscia di 40-50 cm che coprirà il giunto formatosi tra la striscia di rinforzo e lo strato del manto impermeabile orizzontale, prolungandosi per una larghezza adeguata sulla parete verticale.
I bordi terminali della impermeabilizzazione nelle pareti verticali saranno protetti con intonaco elastico di adeguata resistenza, zoccolature in materiale lapideo o ceramico, o lamiera zincata da mm 1 e nel caso di muretti di coronamento di limitata altezza la lamiera zincata verrà risvoltata sulla sommità del muretto e fissata allo stesso con sigillanti siliconici.
Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per impermeabilizzazione. In fase di posa si dovrà porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano continuità anche nei punti particolari quali risvolti, asperità, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).
Sarà curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) od altre situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto.
Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per
capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione corretta nell'elemento.
L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni della direzione lavori e del produttore per la loro realizzazione.
ART. 51. Coperture discontinue.
La manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo dovrà essere conforme a quanto indicato nella norma UNI 9460.
In fase di posa si dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla direzione dei lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperatura, ecc.) e di sicurezza.
Attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e comunque ove è previsto l'uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.).
Gli elementi di tenuta all'acqua (tegole o simili) dovranno rispettare le prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue.
ART. 52. Sistemi per rivestimenti interni ed esterni e pavimentazioni.
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione in:
• rivestimenti per esterno e per interno;
• rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
• rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
Sistemi Realizzati con Prodotti Rigidi.
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni riportate nell’elenco prezzi e date dalla direzione
lavori e a completamento con le indicazioni seguenti.
Per le piastrelle di ceramica si procederà alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto.
Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonchè evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o comunque la corretta esecuzione e stuccatura dei giunti la corretta forma della superficie risultante, ecc.
Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto descritto per le lastre.
Si curerà in base alle funzioni attribuite al rivestimento, l’esecuzione dei fissaggi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc.
Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi.
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nell’elenco prezzi e dalla direzione lavori (con prodotti costituiti da pitture, vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile e devono rispondere alle indicazioni seguenti:
Su intonaci esterni o interni:
• tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
• pitturazione della superficie con pitture organiche;
• tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
• pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
• rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
• tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni dell’elenco prezzi ed in loro mancanza (od a loro integrazione), secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla direzione dei lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno: criteri e materiali di preparazione del supporto;
criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la successiva operazione;
criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate al punto precedente per la realizzazione e maturazione;
criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo punto. Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la corretta condizione dello strato precedente (essicazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonchè le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.
ART. 53. Demolizioni e rimozioni.
Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato generale, con i prezzi d'elenco.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
CAPO 12 – NORME DI MISURAZIONE DELLE LAVORAZIONI
ART. 54. Scavi in genere.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
• per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
• per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua a quota non superiore a 20 cm dal fondo dello scavo;
• per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
• per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
• per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
• per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
• per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
Per scavi a larga sezione o di sbancamento il volume verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
gli scavi a sezione ristretta saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di scavo per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio occupato da tali strutture.
ART. 55. Rinterri.
I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
ART. 56. Murature.
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con
materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati da terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.
ART. 57. Intonaci e impermeabilizzazioni.
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.
I prezzi dell'elenco per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, sono comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
Tali norme verranno utilizzate anche per la misurazione delle impermeabilizzazioni.
ART. 58. Tinteggiature, coloriture e verniciature.
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
Per le opere di ferro lavorato, quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili, sarà computata la loro superficie complessiva, misurata in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di
sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione, tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce.
ART. 59. Opere in ferro.
Tutti i lavori in ferro o metallo lavorato saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore.
ART. 60. Rivestimenti.
I rivestimenti di piastrelle verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.
ART. 61. Manodopera.
La manodopera per l’esecuzione di eventuali lavori in economia verrà compensata tramite il computo e la contabilizzazione delle ore effettivamente impiegate per l’esecuzione delle opere in argomento.
Gli operai per eventuali lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
ART. 62. Noleggi.
I noli necessari per l’esecuzione di eventuali lavori in economia verranno compensati tramite il computo e la contabilizzazione delle ore effettivamente impiegate per l’esecuzione delle opere in argomento.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Per il noleggio degli autocarri, dei mezzi d’opera e delle macchine operatrici in genere il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
ART. 63. Trasporti.
I trasporti necessari per l’esecuzione di eventuali lavori in economia verranno compensati esclusivamente tramite il computo e la contabilizzazione del numero di viaggi effettivamente eseguiti per l’esecuzione delle opere in argomento, come da elenco prezzi.
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.