CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Business
IMPRESA
CATTOLICA&AGRICOLTURA RISCHI ZOOTECNICI
NON AGEVOLATI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA DEGLI ALLEVATORI DI ANIMALI
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione (MOD. CA INT ZOO 2 - ED. 12/2020)
sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
• DIP Danni
(MOD. CA INT ZOO DIP - ED. 12/2020)
• DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. CA INT ZOO DIP AGG - ED. 12/2020)
e sono redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
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ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
GLOSSARIO
INFORMAZIONE IMPORTANTE
PRONTI ALLA CHIAREZZA
“Per rendere un po’ più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.”
Le cose chiave e utili da sapere
FOCUS
Approfondimenti, specifiche, casi, esempi…
COSA FARE
Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di…
Per distinguere a colpo d’occhio le voci specifiche dai termini generali presenti nelle condizioni di Polizza.
.
SOMMARIO
GLOSSARIO
TERMINI SPECIFICI PRESENTI NELLA POLIZZA
DEFINIZIONI GENERALI
DEFINIZIONI PER SPECIE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Durata della polizza 15
Art. 2 - Pagamento del premio da parte del Contraente 15
Art. 3 - Oneri fiscali 16
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 16
Art. 5 - Altre assicurazioni 16
Art. 6 - Comunicazioni e modifiche dell’assicurazione 16
Art. 7 - Validità territoriale 16
1 – COSA È ASSICURATO
Art. 8 – Oggetto dell’assicurazione 17
Art. 9 - Soggetti che possono essere assicurati 19
Art. 10 - Allevamenti che possono essere assicurati
2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Art. 11 - Obblighi derivanti dalla polizza 21
Art. 12 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie 21
Art. 13 - Valore Assicurato dell’Allevamento 22
Art. 14 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione 25
Art. 15 - Adeguamento annuale delle condizioni di polizza 26
Art. 16 - Aggravamento e diminuzione del rischio 26
Art. 17 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi 27
3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Art. 18 – Xxxxx non coperti dalla garanzia 28
Art. 19 - Franchigia assoluta e scoperti 28
OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO
“COSA FARE IN CASO DI”
Art. 20 – Obblighi in caso di Sinistro 30
Art. 21 – L’Indennizzo dei danni 32
Art. 22 - Pagamento dell’Indennizzo 36
Art. 23 - Valutazione dei danni e arbitrato 37
GLOSSARIO
Termini generali utilizzati nel contratto
“Per scegliere, devo capire.”
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
Ti guideranno nella comprensione di ciò che hai acquistato: per avere certezze e fugare ogni dubbio.
Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.
DEFINIZIONI GENERALI
A | |
Abbattimento Forzoso | Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell’allevamento dovuta a: - abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell’allevamento in esecuzione dell’ordinanza emessa dall’autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria oppure; - abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all’eradicazione di malattie infettive, nell’ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l’esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi. |
Abbattimento d ’ urgenza o di necessità | L’abbattimento del capo assicurato, consigliato dal Veterinario quando organi o funzioni vitali risultano compromessi o quando la morte è ormai certa ed imminente, al fine di evitare inutili sofferenze e di consentire il maggior recupero economico delle spoglie. |
Adeguamento Contrattuale | È l’emissione di una appendice di variazione a mezzo della quale vengono aggiornati i certificati di assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell’annualità, anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale. |
Agenzia | Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato della Società. |
Allevamento | L’insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Assicurato, siano essi di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale ai sensi della vigente normativa. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell’Anagrafe Zootecnica. |
Allevamento Standard | Modello teorico di Allevamento in cui gli Animali sono ripartiti nelle varie categorie vitali (o di età) secondo una distribuzione rispondente alle caratteristiche medie e tipiche delle specie e tipologie produttive degli Allevamenti assicurati con le presenti Condizioni. |
Animale o Capo | L’individuo animale - della specie e razza assicurata – allevato dall’uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini di allevamento. |
Annualità | Periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e il 31 dicembre dello stesso anno. |
Area a maggior r ischio epidemiologico | Area geografica che, a causa di una maggiore frequenza di insorgenza di focolai di epizoozie assicurabili, è regolata da specifici limiti, scoperti, modalità assuntive, e franchigie. Le regioni e/o province comprese in questa Area, diverse a seconda delle specie assicurate, sono elencate nell’articolo “Aggravamento e diminuzione del rischio”. |
Assicurato | Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione. |
Assicurazione | La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento. |
Anagrafe Zootecnica | Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell’IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori. |
B | |
Beni Assicurati | Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di esso, riscontrati in altri documenti ufficiali previsti |
C | |
Certificato di Assicurazione | Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati. |
Cic lo e numero d i c ic l i ( di allevamento) | Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato bene zootecnico, che si ripete ciclicamente. Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell’annualità. Per le sole garanzie Epizoozie e ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento. |
Codice d i Identificazione Aziendale | Codice aziendale alfanumerico che individua e qualifica ciascuna azienda zootecnica e il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali come unità epidemiologica. |
Contraente | Il soggetto giuridico che stipula la Polizza. |
Consistenza Zootecnica | Numero dei Beni Assicurati presenti in Allevamento, rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootecnica. |
D | |
Danno/ Danni | Il totale delle perdite subite dall’Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali. |
Data d i t rasmissione telematica / Data di Notifica | Data di trasmissione al Contraente del Certificato di Assicurazione e di eventuali appendici di variazione, a mezzo di posta elettronica e/o tracciato informatico. In caso di rinnovo, la Data di Notifica viene convenzionalmente fissata al 01 gennaio di ogni anno. |
Decreto Prezzi | Decreto Ministeriale che stabilisce i prezzi unitari massimi di mercato ammessi ai fini dei valori assicurabili con polizze agevolate (Art. 127 della legge n 388/2000 e D.lvo 102/2004 e s.m.i.) |
Divieto d i Movimentazione | Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall’autorità competente, di animali, delle specie sensibili all’epizoozia interessata, del loro liquido seminale, ovuli, uova, embrioni, miele e latte. |
F | |
Fascicolo Aziendale ( F. A.) | E’ il modello cartace ed elettronico ( D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3). |
Fermo dell’ allevamento | Il periodo di inattività produttiva dell’Allevamento che inizia con l’esecuzione dell’Ordinanza Sanitaria di abbattimento di tutti i Capi presenti e termina con la revoca della stessa e/o con la cessazione dei suoi effetti, come regolato dalle disposizioni di chiusura del focolaio emesse dall’Autorità Sanitaria. |
Franchigia | Percentuale del valore assicurato che rimane a carico dell’Assicurato. |
Focolaio | Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l’esecuzione dell’Ordinanza Sanitaria di sequestro e termina con la revoca della stessa. |
I | |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. |
Indennizzi Riservati | Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare. |
ISMEA | Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. |
M | |
Malattia Infettiva | La Malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un Capo ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all’art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche. |
Mancata produzione delle fattrici positive o infette abbattute | La perdita di reddito sofferta dall’Assicurato in conseguenza della mancata riproduzione oppure della mancata produzione di latte in ragione dell’abbattimento forzoso delle fattrici infette |
Mancato Reddito | Perdita totale o parziale del reddito, derivante dall’applicazione di ordinanze dell’Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente polizza, in seguito a: - Fermo dell’Allevamento; - Mancata produzione di fattrici positive o infette abbattute |
Migliore qualifica sanitaria | Status sanitario dell’allevamento corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate. |
O | |
Ordinanze Sanitarie | Provvedimento esecutivo dell’autorità Sanitaria avente per oggetto misure, norme e obblighi relativi all’insorgenza di malattie infettive |
P | |
Periodo d i carenza | La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di Decorrenza dell’assicurazione, durante il quale l’efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponderà la prestazione assicurativa. |
Periodo d i Osservazione della S inistrosità | Periodo corrispondente ad almeno 6 mesi continuativi, antecedente il 31 ottobre di ciascuna annualità, per il quale sia disponibile una completa statistica dei Sinistri oggetto della copertura assicurativa. |
Piano Assicurativo Individuale ( PAI) | Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da ISMEA nell’ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall’imprenditore agricolo nell’ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi. Tale piano assicurativo, univocamente individuato e consultabile nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione e deve essere custodito in Agenzia. |
Polizza | La Polizza collettiva è il documento relativo al contratto assicurativo, tra la Società e il Contraente, al quale aderisce una pluralità di Allevatori con la sottoscrizione dei Certificati di Assicurazione; il Contraente è l’ente collettivo avente una delle seguenti forme giuridiche: 1) Associazioni persone giuridiche di diritto privato 2) Società cooperative agricole e loro consorzi 3) Consorzi di cui all’art. 2612 e seguenti del C.C 4) Società consortili di cui all’art. 2615 ter del medesimo codice Tale Documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall’Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni Contrattuali che disciplinano la copertura di garanzie che non godono di agevolazioni pubbliche. La Polizza individuale è documento relativo il al contratto assicurativo al quale aderisce un solo Allevatore anche con più certificati. |
Premio di Polizza | L’ammontare dovuto alla Società dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione. |
Prezzo Assicurativo Xxxxxxx | Xxxxxx massimo assicurabile delle produzioni zootecniche determinato per garanzia, provincia e specie, dall’apposito Decreto Prezzi emesso annualmente dal MIPAAFT. |
Prezzo Unitario | Valore di ciascuna unità di bene assicurato specifico della specie e razza dell’allevamento assicurato. |
Produzione Assicurata Unitaria - P. A. U./ Produzione Unitaria per l e garanzie relative a l le Epizoozie | Percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione. È pari alla Produzione Unitaria, in quanto ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento. |
Q | |
Qualifica Sanitaria | Stato sanitario dell’allevamento riconosciuto e certificabile dal servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, relativamente alle Malattie Infettive assicurate. Per miglior qualifica sanitaria si intende quella corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate. |
R | |
Registro Anagrafico | Registri anagrafici gestiti e aggiornati dall’Associazione Italiana Allevatori. |
Registro di Carico e Scarico | Il registro di azienda tenuto, conservato e aggiornato, anche informaticamente, secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica. |
S | |
Scoperto | La percentuale dell’importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato. |
Sequestro | Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di animali da e per l’allevamento assicurato adottato dall’Autorità Sanitaria negli Allevamenti focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria. |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società | Impresa di assicurazione che presta la garanzia assicurativa: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA |
Soglia di Danno | Limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20 % del valore assicurato - entro il quale non è previsto alcun indennizzo. Oltre tale limite l’indennizzo avviene per l’importo totale al netto delle eventuali franchigie e degli eventuali scoperti previsti dalle presenti condizioni contrattuali. |
T | |
Tasso di Premio | Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata. |
U | |
Ufficialmente Indenne | Qualifica di allevamento o Territorio “Ufficialmente Indenne” ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modificazioni. |
V | |
Valore Assicurato | Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun certificato in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva di allevamento. |
Valore Assicurato Unitario | Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna specie e tipologia produttiva di allevamento, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario. |
Valore ISMEA | Valore di Mercato ISMEA della specie e/o razza e della categoria del capo abbattuto ai sensi della Legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587) - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/0000, (sezione: rimborsi animali) |
DEFINIZIONI PER SPECIE
Allevamenti di Avicoli
Accasamento | Presa in carico dei pulcini, per Partita. | |||
Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori grand parents) Fase pollastra Uova da cova in fase deposizione | Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento: un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova; un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (120 uova/anno/gallina). | |||
Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori parents) Fase pollastra Uova da cova in fase deposizione | Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento: un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova; un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (170 uova/anno/gallina). | |||
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Tacchini e Oche | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie: | |||
Tipol. - Categoria | Peso Macellazione | Tipol. Categoria | Peso Macellazione | |
Femmine | 8 kg. | Misti | 12 kg. | |
Maschi | 19 kg. | |||
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Polli | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie: | |||
Tipol. Categoria | Peso Macellazione | Tipol. Categoria | Peso Macellazione | |
Da rosticceria | 1,6 kg. | Da sezionare | 4,0 kg. | |
Da arrosto | 2,2 kg. | Misto | 2,7 kg. | |
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Capponi | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; si definisce cappone un gallo che è stato castrato per raggiungere maggiore peso e morbidezza della carne. Il peso di macellazione varia da 2.7 a 5.3 kg. | |||
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Altre Specie | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; per altre specie si intende quelle diverse da |
Gallus Gallus e comunque assimilabili alle categorie commerciali definite per i polli da carne, quali Anatre, Faraone, Fagiani, Quaglie e Pernici. | ||||
Allevamento avicolo per la produzione di uova da consumo Fase pollastra Uova da cova in fase deposizione | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di uova. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento: Allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova; Allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova da consumo. Le galline ovaiole sono allevate con le seguenti modalità, cui corrisponde l’indicata produttività massima: | |||
In gabbia | 290 uovo/gallina | All’aperto | 240 uovo/gallina | |
A terra | 270 uovo/gallina | Biologica | 230 uovo/gallina | |
Avicoli per la produzione da Vita - Incubatoi | Allevamento la cui attività consiste nell’incubazione dell’uovo e la preparazione del pulcino: accettazione, disinfezione, conservazione, scelta e lavaggio uova, incubazione, schiusa, sessaggio e selezione, debeccaggio, vaccinazione, inscatolamento. | |||
Cassone Scarrabile | Cassone refrigerato per lo stoccaggio delle carcasse animali posto esternamente alle strutture di Allevamento. L’uso del cassone comporta la sottoscrizione di un contratto di noleggio che prevede la sostituzione periodica. | |||
Cic lo Produttivo | Periodo che inizia con l’accasamento dei pulcini e termina con la vendita per macellazione. | |||
Partita | Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati, in una medesima struttura aziendale nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento. |
Allevamenti di Bovini
Allevamenti Bovini da Latte | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte. |
Allevamenti Bovini da Carne | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali da vita e/o da ingrasso e/o di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento e/o fino all’età adulta e sono destinati alla riproduzione e/o al ristallo e/o alla macellazione. |
Allevamenti Bovini da Ingrasso | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati e/o provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile a seconda delle tipologie di seguito indicate, che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l’accrescimento e raggiungere l’ottimale conformazione e composizione della carcassa. Nell’ambito degli Allevamenti da ingrasso si distinguono i seguenti cicli di allevamento: Allevamento di vitello a Carne bianca o sanato (giovane bovino allevato fino al peso di 200 - 250 Kg con una alimentazione composta esclusivamente da sostitutivi del latte (latte ricostruito). Allevamento di Vitellone (vitelli svezzati, sottoposti a piani di alimentazione intensivi per ottenere incrementi ponderali elevati e ridotti periodi di allevamento). |
In base al peso iniziale possiamo distinguere due tipi di vitelli: il vitello svezzato precocemente – cd nazionale - (generalmente nella stessa azienda) a un peso vivo compreso tra i 110 ed i 130 Kg ed il vitello di importazione, svezzato tardivamente tra i 200 ed i 300 Kg. In base al peso di macellazione possiamo distinguere due tipi di prodotto: il vitellone leggero e il vitellone pesante: Il vitellone leggero: si ottiene allevando Animali di razze aventi la tendenza ad ingrassare precocemente per cui risultano pronti alla macellazione ad un peso vivo compreso fra i 400 ed i 500 Kg. Il vitellone pesante: si ottiene allevando vitelli di razze che ingrassano a pesi vivi elevati per cui possono essere macellati al peso di 550 - 650 Kg. | |
Allevamento da Rimonta | Allevamento nel quale sono presenti esclusivamente soggetti provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile e che non abbiano partorito, comunque destinati all’inserimento in allevamento di Bovini da Latte o da Carne. |
Xxxxxxxx | Xxxxx gravida x xxxxx adulta fertile, primipara o pluripara. |
Partita | Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento. |
Allevamenti di Bufalini
Allevamenti Bufalini da Latte | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte. |
Allevamenti Bufalini da Ingrasso | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati e/o provenienti da Allevamenti da latte che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l’accrescimento e raggiungere l’ottimale conformazione e composizione della carcassa. |
Fattrice | Bufala gravida o adulta fertile, primipara o pluripara. |
Partita | Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento. |
Allevamenti di Cunicoli
Foro Xxxxxxxx | Xxxxxx adeguatamente predisposto all’interno dell’Allevamento per agevolare il parto delle Fattrici, anche detto buco parto. |
Fattrice | Capo di sesso femminile, gravido oppure con precedenti eventi riproduttivi. |
Valore da Macello | Valore del capo determinato in base al peso vivo e al prezzo medio nazionale all'origine (espresso in €/Kg di peso vivo, Iva esclusa) rilevato da ISMEA sul mercato nazionale per le categorie specifiche, ed utilizzato, secondo le modalità descritte nelle presenti Condizioni di Assicurazione, ai fini del calcolo del Valore Assicurato. |
Allevamenti cunicoli a c i c lo aperto | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli da vita destinati a cicli da ingrasso. In questa tipologia di Allevamento, gli Animali nascono e sono allevati generalmente fino allo svezzamento. |
Allevamenti cunicoli a c i c lo chiuso | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino al peso tipico di macellazione. |
Allevamento Cunicoli da ingrasso | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l’accrescimento e raggiungere l’ottimale conformazione e composizione del capo macellato. |
Allevamenti di Equidi
Equidi | Per Equini si intendono i cavalli, gli asini ed i loro ibridi sterili (mulo, bardotto). |
Allevamenti di Ovini e di Caprini
Allevamenti Ovini e Caprini da Latte | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte. |
Allevamenti Ovini da Carne | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento e/o fino all’età adulta e sono destinati alla macellazione. |
Capi Riproduttori | Gli animali appartenenti a una delle seguenti categorie di età assicurabili: - Agnelli da riproduzione da 6 a 12 mesi; - Arieti da 12 a 24 mesi; - Arieti oltre 24 mesi. |
Pecore / Capre | Animali della specie ovina o caprina di sesso femminile, gravida o adulta fertile, primipara o pluripara. |
Allevamenti di Suini
Allevamenti da Riproduzione a ciclo aperto Lattoni Magroni | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini della categoria lattoni (R.C.A. – L) o magroni (R.C.A. – M), da vita o destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le scrofe da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria. Capi di peso variabile tra i 20 e i 40 Kg. Capi di peso variabile tra i 40,01 e i 90 Kg. |
Allevamenti da Riproduzione a ciclo chiuso Suino leggero Suino pesante | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini leggeri (R.C.C. – L) e suini pesanti (R.C.C. – P) destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le scrofe da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria. Capi grassi di peso variabile tra i 90,01 e i 110 Kg. Capi grassi di peso superiore a 110 kg. |
Allevamento Suinicoli da ingrasso. | Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l’accrescimento e raggiungere l’ottimale conformazione e composizione della carcassa. |
Allevamenti Suinicoli Multisede Sottociclo di allevamento multisede Scrofaia Svezzamento Magronaggio Finissaggio | Imprese zootecniche il cui ciclo produttivo si articola in quattro sotto cicli/Allevamenti consequenziali, localizzati in edifici e località diversi, anche se identificati con codici A.S.L. distinti. In ciascun allevamento si svolge uno dei seguenti sotto cicli: comprendente le scrofe ed i suinetti fino a 15 kg. comprendente i suinetti dal peso di 15 fino a 30 kg. comprendente i suinetti dal peso di 30,01 fino a 90 kg. comprendente i suini dal peso di 90,01 fino a 150 kg e oltre. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
A tutela del proprio allevamento
Assicurati per i danni economici, diretti e indiretti, che derivano dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Durata della polizza
La Polizza decorre dalle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascun anno oppure, successivamente, dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente, fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno.
La Polizza è prorogata per un anno e così successivamente, salvo nei seguenti casi:
a) disdetta mediante lettera raccomandata oppure P.E.C. spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza da una delle Parti;
b) a seguito di un aumento dei tassi di premio di cui all’Allegato Parametri di Polizza, qualora non accettati dal Contraente.
Art. 2 - Pagamento del premio da parte del Contraente
Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Contraente.
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Art. 3 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 5 - Altre assicurazioni
II Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Qualora ometta dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Art. 6 - Comunicazioni e modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Ogni comunicazione, per la quale non sia espressamente previsto diversamente, per essere valida deve essere fatta per iscritto e notificata alle Parti con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
Art. 7 - Validità territoriale
L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nel territorio dello Stato italiano.
PER TUTELARE LA SALUTE UMANA E ANIMALE
Le malattie degli animali sono numerose e possono avere pesanti conseguenze economiche per il commercio di animali e derivati. Le epizoozie sono infatti trasmissibili all’uomo ed a altri animali.
1 – COSA È ASSICURATO
Art. 8 – Oggetto dell’assicurazione
A. La polizza indennizza l’Assicurato entro i limiti della Soglia di Danno, per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
Le garanzie assicurative prestate sono le seguenti:
1. Abbattimento Forzoso, la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. Mancato Reddito “BASIC”, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell’Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.
Le specie, le garanzie e le relative malattie infettive ed epizoozie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:
Specie | Epizoozia | Abbattimento FORZOSO | Mancato Reddito “BASIC” |
Api | Peste Americane, Peste Europea | SI | SI |
Avicoli | Influenza Aviaria | SI | |
Malattia di Newcastle, | SI | ||
Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Xxxxxxx, Infantis) | SI | ||
Bovini | Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica, | SI | SI |
Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini | SI | ||
Bufalini | Tubercolosi e Brucellosi | SI | SI |
Cunicoli | Mixomatosi | SI | SI |
Malattia Emorragica Virale | SI | SI | |
Equidi | Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale | SI |
Ovini e caprini | Brucellosi, Scrapie, Blue Tongue, | SI | SI |
Afta Epizootica | SI | ||
Suini | Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky | SI | |
Peste Suina Africana | SI |
B. La polizza indennizza l’Assicurato per la Perdita di animali di alto valore genetico, con punteggio Rank superiore a 75, derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattie infettive o epizoozie assicurate specificate nella seguente tabella:
Specie | Epizoozia |
Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica, |
Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini | |
Ovini e caprini | Brucellosi, Scrapie, Blue Tongue, |
Afta Epizootica |
C. La polizza indennizza l’Assicurato per la Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattie infettive o epizoozie assicurate specificate nella seguente tabella:
Specie | Epizoozia |
Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica, |
Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini | |
Bufalini | Tubercolosi e Brucellosi |
Suini | Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky Peste Suina Africana |
D. La polizza indennizza l’Assicurato per la perdita di animali in conseguenza di Evento predatorio da canide, nei casi di seguito descritti:
Specie | La garanzia opera unicamente nel caso in cui l’azione dell’animale predatore determini: |
Bovini | - la morte - l’abbattimento d’urgenza - lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina - il diroccamento del capo che comporti il decesso o l’abbattimento di urgenza (reso necessario dal rispetto della normativa sul benessere animale). |
Bufalini | |
Equidi | |
Ovini e Caprini |
E. La polizza indennizza l’Assicurato per la Perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d’urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina.
F. La polizza indennizza l’Assicurato per la Perdita di animali delle sole specie bovina e bufalina, conseguente a Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum.
Art. 9 - Soggetti che possono essere assicurati
Condizione per rivestire la qualifica di Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell’articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
c) essere Socio del Contraente, nel caso in cui l’Assicurato aderisca ad una Polizza Collettiva;
d) essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
e) essere in regola con la vigente normativa in materia di anagrafe zootecnica;
f) aver consegnato alla Società il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale).
g) essere titolare dell’interesse assicurato riferito ad un allevamento (identificato con un proprio codice DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE) munito della migliore qualifica sanitaria da almeno 12 mesi, elevata a 5 anni per le Aree a maggior Rischio Epidemiologico, e in cui tutte le specie allevate possiedano la medesima miglior qualifica sanitaria per tutte le Malattie Infettive assicurate;
h) aver sottoscritto, per lo stesso allevamento, almeno una garanzia relativa alle Epizoozie della Polizza Agevolata Rischi Zootecnici MOD. CA RIS ZOO 2.
Qualora l’Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall’origine.
Art. 10 - Allevamenti che possono essere assicurati
Specie | Tipologia di allevamento | Specie | Tipologia di allevamento |
Avicoli | Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo | Cunicoli | A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso |
Equidi | Da carne Da latte | ||
Bovini | Da carne Da ingrasso Da latte Da rimonta | Ovi caprini | Da latte Da carne |
Suini | Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio) | ||
Bufalini | Da latte Da ingrasso |
In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata:
Tipo Qualifica | Malattia Infettiva / Epizoozia |
Accreditamento dell’allevamento | Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky |
Ufficialmente Indenne dell’allevamento | Anemia Infettiva, Arterite Virale, Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini |
Ufficialmente Indenne della Regione | Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Afta Epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana |
Livello Genetico | Scrapie |
Indenne da sierotipo della provincia | Blue Tongue |
L’assicurazione per i Cunicoli può essere prestata solo nel caso in cui l’Assicurato abbia presentato copia del registro riportante le vaccinazioni effettuate, dal quale si evinca che la vaccinazione per la Mixomatosi è stata somministrata ai capi non più di 6 (sei) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del certificato, e che le vaccinazioni per la Malattia Emorragica Virale (MEV e MEV2) siano state somministrate non più di 9 (nove) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del certificato.
Qualora l’Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall’origine.
Inoltre, è necessario allegare al certificato di assicurazione:
1. per gli allevamenti delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina l’autodichiarazione di produzione di latte vaccino relativa al triennio precedente la data di decorrenza della garanzia;
2. per gli allevamenti di api:
a) attestazione dell’assistenza specialistica Tecnico-Sanitaria prestata e rilasciata all’Assicurato, per l’intera annualità assicurativa e di quella precedente, dall’Associazione Produttori Apistici, operante nella provincia di ubicazione dell’allevamento Assicurato;
b) certificato Sanitario attestante l’assenza di manifestazioni cliniche delle Malattie Infettive assicurate delle api;
c) auto dichiarazione di produzione di miele;
d) attestazione di attribuzione del codice identificativo aziendale o fotocopia dello stesso, per ciascun Apiario detenuto dall’Assicurato.
Per gli Allevamenti di Api a conduzione nomade è necessario produrre anche la Dichiarazione di Nomadismo, completa della data di inizio/chiusura di ciascun ciclo, dell’ubicazione degli Apiari e del tipo di miele da produrre previsto, relativamente al periodo di decorrenza della Polizza.
In tutti i casi in cui la somma dei Valori Assicurati per le garanzie relative alle malattie infettive sia superiore al valore di 700.000,00 euro, prima della stipulazione del contratto dovrà essere effettuata da parte del personale tecnico incaricato dalla Direzione della Società, una visita ispettiva presso gli allevamenti oggetto della copertura al fine di verificare le condizioni di assicurabilità.
2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Art. 11 - Obblighi derivanti dalla polizza L’Assicurato è tenuto a:
a) dichiarare le Malattie, tare congenite o vizi da cui gli Animali assicurati siano affetti, nonché tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate di cui alla presente Polizza dalle quali l’Allevamento è stato colpito negli ultimi 5 anni.
b) comunicare alla Società, per il tramite dell’agenzia, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali e a inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento.
Nel caso in cui l’Assicurato non riceva comunicazioni da parte della Società relativamente alla non accettazione del rischio entro i successivi 7 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa.
c) attenersi, secondo le consuetudini e prassi dell’A.S.L. di competenza, alle norme del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria relative alle Malattie oggetto dell’Assicurazione e all’identificazione e registrazione degli Animali, nonché ad ogni altra normativa nazionale o comunitaria riguardante gli Animali e la sanità animale;
d) consentire al personale autorizzato dalla Società di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati e di esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico della Società;
e) fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste dalla Società e a seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
f) fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, di alimentazione, di buone condizioni igienico – sanitarie e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
g) relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare alla Società l’eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;
h) assicurare l’intero allevamento ovvero l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale allevata all’interno di un territorio comunale;
i) segnalare l’eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all’Agenzia che ha in carico il Certificato d’Assicurazione, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall’Assicurato stesso.
NOTA BENE:
L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.
Art. 12 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie
L’Assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione
Per le nuove adesioni, l’efficacia delle garanzie relative alle Epizoozie è successiva al Periodo di carenza contrattuale che varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell’allevamento assicurato, come di seguito specificato:
RISCHIO EPIDEMIOLOGICO | DECORRENZA GARANZIA dalle ore 24:00 del | AREA A MAGGIOR RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DECORRENZA GARANZIA dalle ore 24:00 del |
Assenza di focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei dodici mesi precedenti la notifica del contratto | 30° giorno | 60° giorno |
Focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei 12 mesi precedenti alla notifica del Contratto | 60° giorno | 120° giorno |
Per le garanzie Evento predatorio da canide e Xxxxxxx di animali non deambulanti, per le nuove adesioni l’efficacia della garanzia è successiva alla carenza contrattuale di tre giorni.
Per la garanzia Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum, per le nuove adesioni l’efficacia della garanzia è successiva alla carenza contrattuale di trenta giorni.
Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti e pertanto non viene applicato il periodo di carenza contrattuale sopra specificato. Le coperture sono considerate in continuità nei seguenti casi:
1. precedente copertura prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di: morte/eredità
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUAA;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell’allevamento stesso.
La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell’Assicurazione.
Le coperture assicurative descritte in ciascun Certificato di Assicurazione sono prorogate per un anno, e così successivamente, fatto salvo nei seguenti casi:
– disdetta dell’Assicurato, inviata alla Società – per il tramite dell’Agenzia – e al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;
– disdetta della Società, inviata all’Assicurato – per il tramite dell’Agenzia – o al Contraente, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza;
– aumento del premio per unità di bene assicurato, a parità di prezzo unitario non accettato dall’Assicurato.
L’efficacia delle garanzie è subordinata alla condizione essenziale che il certificato di Assicurazione sia debitamente firmato dall’Assicurato, dall’Agente e dal Contraente.
I certificati di assicurazione relativi alle annualità successive alla prima, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica , devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo di ogni anno.
Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere alla Società la cessazione dell’efficacia delle coperture relative a uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso, e la Società si impegna a restituire al Contraente il premio non goduto.
Art. 13 - Valore Assicurato dell’Allevamento
Il Valore Assicurato dell’allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:
Valore Assicurato dell’allevamento | = | Numero dei Beni Assicurati | X | Valore assicurato unitario |
Per la sola garanzia F – Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum, il valore assicurato per ciascun allevamento non può superare il 70% del valore complessivo dell’allevamento, con il limite massimo di euro 500.000.
Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti garanzie e specifiche tipologie produttive di allevamento:
A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno, per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria, a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata. | ||||
Specie | Tipologia di allevamento | Abbattimento forzoso | Mancato Reddito Basic | |
Api | Stanziale e Nomade | numero di ALVEARI presenti in APIARIO da F.A. | ||
Avicoli | Per la produzione di carne - Capponi | garanzia non prestata | metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A. | |
Per la produzione di carne - Polli | ||||
Per la produzione di carne - Tacchini e Oche | ||||
Per la produzione di carne - Altre specie | ||||
Per la produzione di uova da cova | numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A. garanzia non prestata Numero di fattrici da F.A. | |||
Per la produzione di uova da consumo | ||||
Bovini | Da ingrasso | numero di capi presenti in allevamento da F.A. | garanzia non prestata | |
Da rimonta | ||||
Da carne | Numero di fattrici da F.A. | |||
Da latte | x.xx di latte auto dichiarati nel massimale della media produttiva del triennio precedente e dalla resa indicata nel P.A.I. | |||
Bufalini | Da latte | |||
Da carne | Numero di fattrici da F.A. | |||
Da ingrasso | garanzia non prestata | |||
Cunicoli | A ciclo aperto | Numero di fattrici da F.A. oppure fori fattrice moltiplicato 1,5 | numero dei fori fattrice | |
A ciclo chiuso | ||||
Da ingrasso | numero di capi presenti in allevamento da F.A. | garanzia non prestata |
Ovi caprini | Da latte | numero di capi presenti in allevamento da F.A. | x.xx latte auto dichiarati nel massimale della media produttiva del triennio precedente e dalla resa indicata nel P.A.I. |
Da carne | Numero di fattrici da F.A. | ||
Suini | Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia | garanzia non prestata | Numero di fattrici (scrofe) da F.A. |
Ingrasso e Multisede/Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio | numero di capi presenti in allevamento da F.A. |
B - Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata | |
Bovini | Il numero dei Beni Assicurati è pari alla sommatoria dei punti rank di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento superiore a 75, rilevato dalla documentazione dell’Associazione nazionale di Razza oppure al prodotto del numero di punti rank medi di stalla, eccedenti il valore di 75, per il numero di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento |
Bufalini |
C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata | |
Bovini | Il numero dei Beni Assicurati è pari ai x.xx di reflui zootecnici dichiarati dall’Assicurato nei limiti della media produttiva del triennio precedente, redatta in base ai Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli ultimi 3 anni. |
Bufalini |
D - Evento predatorio da canide | |
Bovini | Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo. |
Bufalini | |
Equidi | |
Ovini e Caprini |
E - Perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d’urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 | |
Bovini | Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo. |
Bufalini | |
Equidi | |
Ovini e Caprini |
F - Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum | |
Bovini | Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo. |
Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie è determinato moltiplicando i seguenti fattori:
A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria ( 20 % ) | X | Prezzo Unitario |
B - Perdita di animali di alto valore genetico | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria ( % ) | X | Prezzo Unitario |
C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria ( % ) | X | Prezzo Unitario |
D - Evento predatorio da canide | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria | X | Valore medio del capo |
E - Perdita di animali non deambulanti | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria ( % ) | X | Prezzo Unitario |
F - Perdita di animali in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum | Valore Assicurato Unitario | = | Produzione Assicurata Unitaria ( % ) | X | Prezzo Unitario |
TABELLA “Valore Medio del capo” per Evento predatorio da canide
Specie | Alpeggio / Evento predatorio |
Bovini e bufalini | € 1.500,00 |
Caprini | € 130,00 |
Equidi | € 700,00 |
Ovini | € 80,00 |
TABELLA “Valore Medio del capo” per Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum
RAZZA | VALORE MEDIO |
XXXXXXX E ASSIMILATE | 1.240,31 € |
BRUNA E ASSIMILATE | 1.370,20 € |
PEZZATA ROSSA E ASSIMILATE | 1.344,84 € |
METICCIA | 894,94 € |
PEZZATA ROSSA E ASSIMILATE | 1.134,88 € |
PIEMONTESE E ASSIMILATE | 1.699,60 € |
CHAROLAIS E LIMOUSINE | 1.692,45 € |
CHIANINA | 1.324,17 € |
MARCHIGIANA | 972,87 € |
ROMAGNOLA | 937,38 € |
MAREMMANA | 781,61 € |
PODOLICA | 834,30 € |
METICCIA | 881,98 € |
BUFALINI DA LATTE | 1.783,18 € |
Art. 14 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione
Il Valore Assicurato di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.
Il Premio Annuo del certificato è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.
Il Premio dovuto per il periodo di copertura e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel certificato di assicurazione sarà comunque pari all’intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.
In caso di cessazione anticipata della copertura, e di sottoscrizione di copertura in continuità con quella cessata, esclusivamente nei casi di:
a. subentri per morte/eredità;
b. cessione dell’azienda a un componente del nucleo familiare;
c. cambio anagrafico del codice cuaa e di quello identificativo dell’allevamento ma non dell’allevamento fisico;
d. nei casi nei quali si possa configurare una continuità ubicativa e di gestione zootecnica dell’allevamento;
il premio dovuto sarà calcolato come segue:
per l’Assicurato cessante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino alla data di cessazione.
per l’Assicurato subentrante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Il Premio annuo minimo
E’ stabilito un premio minimo di € 20,00 per ciascun certificato.
Art. 15 - Adeguamento annuale delle condizioni di polizza
La Società provvede:
a) entro il 30 novembre di ciascuna annualità, all’aggiornamento dei tassi di premio di ciascuna garanzia con effetto e validità per le coperture dell’annualità seguente.
b) entro 15 giorni dall’emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell’annualità successiva, all’adeguamento dei prezzi unitari di tutte le garanzie.
Le variazioni dei prezzi unitari e dei tassi di premio possono essere accettati o rifiutati dal Contraente; in caso di accettazione la polizza è prorogata per un anno, altrimentila stessa cesserà al 31 dicembre.
Art. 16 - Aggravamento e diminuzione del rischio
Al fine delle presenti condizioni contrattuali le Aree a maggior rischio epidemiologico per le malattie infettive assicurabili sono indicate nella presente tabella:
Specie | Epizoozia | Area a maggior rischio epidemiologico |
Api | Peste Americana, Peste Europea | Tutte le regioni e tutte le Province |
Avicoli | Influenza Aviaria | Lombardia, Veneto, Piemonte e Xxxxxx-Romagna |
Malattia di Newcastle | ||
Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Xxxxxxx, Infantis) | ||
Bovini | Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini | Abruzzo, Marche, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia |
Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica | ||
Bufalini | Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini | |
Tubercolosi e Brucellosi | ||
Cunicoli | Mixomatosi | Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio e Campania |
Malattia Emorragica Virale | ||
Equidi | Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale | Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia |
Ovini e caprini | Brucellosi, | Abruzzo, Sardegna, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia |
Scrapie, Blue Tongue, | ||
Afta Epizootica | ||
Suini | Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky | Sardegna, Friuli V.G., Lombardia, Piemonte, Xxxxxx-Romagna, Veneto |
Peste Suina Africana |
II Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti alla Società o non accettati dalla stessa entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società può essere tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, ma rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 17 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi
La Società presta le singole coperture assicurative mediante l’emissione di un Certificato di Assicurazione, sottoscritto dall’Assicurato, che attesta la notifica e la scadenza della copertura.
Il Certificato di Assicurazione deve contenere i seguenti dati specifici della copertura:
- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva di allevamento);
- L’indicazione delle garanzie prestate;
- il codice di identificazione aziendale;
- Le date di notifica, decorrenza e scadenza della copertura;
- La Franchigia;
- Il Tasso di premio;
- L’importo del Premo Dovuto (rateo di premio;
- Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
- La firma dell’Assicurato.
Il certificato deve recare la ragione sociale e la firma del Contraente attestanti la validità del certificato.
Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.
L’Anagrafica dell’Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.
I certificati di assicurazione dovranno essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e/o alla documentazione fornita dall’Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell’annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.
Qualora vi siano variazioni in corso d’anno, i certificati dovranno essere aggiornati attraverso una appendice di variazione contrattuale per recepire le variazioni dei dati (ad es. codice CUAA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza).
Tale documento, sottoscritto con le stesse modalità indicate per il certificato di Assicurazione, dovrà accompagnare ciascuna copia del certificato.
Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà il 31 ottobre, anticipato al 30 agosto per le Aree a maggior rischio epidemiologico.
Il Contraente dovrà comunicare a mezzo posta elettronica a SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA’ COOPERATIVA – Xxxxxxxxx@Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, e per conoscenza all’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione del flusso di notifica, i Certificati di Assicurazione e gli eventuali moduli di integrazione anagrafica e variazione contrattuale emessi e trasmessi anche in applicazione di rinnovo tacito, e quindi in continuità con il precedente periodo di assicurazione, non convalidati o non convalidabili, motivando le ragioni della mancata vidimazione.
In assenza di comunicazione di “non convalida” la copertura si intende accettata.
La Compagnia tramite l’Agenzia dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica degli stessi o, comunque, 30 giorni prima dell’emissione dell’appendice di prima inclusione da parte della Società.
I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente e spediti alla Società e consegnati all’Assicurato.
3 – COSA NON È ASSICURATO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art. 18 – Xxxxx non coperti dalla garanzia
Sono esclusi dalla presente copertura i Xxxxx conseguenti a:
a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
b) rischi atomici;
c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.
Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:
e) con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
f) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, xxxxx e rispettivi tentativi;
g) ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
h) da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l’allevamento non detenga la migliora qualifica sanitaria;
i) direttamente e/o indirettamente dall’inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell’assicurazione;
j) da eventi non certi.
k) in allevamenti in cui gli animali siano allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio notificati alla Società.
Fatte salve le disposizioni delle presenti condizioni di assicurazione, nonché eventuali esclusioni, integrazioni o altre disposizioni in esse previste, le quali avrebbero prevalenza su un'esclusione generale, si intendono comunque esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di una malattia trasmissibile (così come definita al punto successivo) ed a condizione che sia stata dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una Pandemia in relazione a tale medesima malattia. Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che possa essere trasmessa tramite qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro, tenuto conto che:
a. la sostanza o l’agente causale includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;
b. il metodo di trasmissione includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, attraverso liquidi corporei, da o verso qualsiasi superficie od oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi;
c. la malattia, la sostanza o l'agente causale possano causare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possa causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali.
Si intendono comunque inclusi i danni risultanti, causati o provocati, provenienti da o in relazione a quanto previsto dal PGRA - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore, e non altrimenti esclusi da altre clausole previste delle presenti condizioni di assicurazione.
Art. 19 - Franchigia assoluta e scoperti Franchigia Contrattuale per Focolaio
I sinistri relativi alle garanzie per il mancato reddito conseguente ai focolai epizootici ed ai piani di risanamento, saranno indennizzati al netto di una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del valore assicurato. Tale franchigia dovrà, comunque, rimanere a carico dell’Assicurato e non potrà essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo.
Per il solo caso di animali al pascolo/alpeggio, qualora il focolaio epizootico si sia verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello riportato nel certificato assicurativo, e non successivamente comunicato, la franchigia applicata sarà del 20%.
Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate
Per gli Allevamenti ubicati in provincie nelle quali si sia verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell’annualità precedente - un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull’importo del danno, sarà applicato uno scoperto pari al 10% dell’importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.
Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell’area ai maggior rischio epizootico il cui certificato di assicurazione sia stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell’ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, sarà applicato un ulteriore scoperto del 20%.
Tabella riepilogativa degli scoperti di indennizzo
% Scoperto | Area a maggior rischio epidemiologico | Altre Aree |
0 % | Certificati sottoscritti entro i 60 giorni dall’esecuzione delle prove dei piani di eradicazione | Assenza di focolai nella provincia nei 12 mesi o annualità precedenti |
10 % | Insorgenza di focolai epizootici nei 12 mesi precedenti | |
20 % | Insorgenza di focolai epizootici nei 12 mesi precedenti | |
Certificati sottoscritti oltre i 60 giorni dall’esecuzione delle prove dei piani di eradicazione |
Per la Scrapie ovina e caprina, sull’importo del danno sarà applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell’allevamento, specificato nella tabella seguente:
Livello acquisito | Scoperto | |
I | Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR | Nessuno |
II | Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR | 5 % |
III | Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR | 10% |
IV | Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR | 15 % |
V | Greggi aderenti al piano | 20% |
Scoperto sull’indennizzo per Morte e Abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum:
10% minimo €
3.000
Bovini
OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO
“COSA FARE IN CASO DI”
TANTE SCELTE, QUALI DOVERI?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:
SUBITO
DOPO
DA SOLI
CON L’AGENTE
CHE OBBLIGHI HO?
Art. 20 – Obblighi in caso di sinistro
L'Assicurato, in relazione alle coperture oggetto di assicurazione di seguito specificate, ha l'obbligo di:
A. Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno derivanti dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria, a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
B. Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata
C. Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
a) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800.545.252, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all’agenzia di riferimento, l’evento, da confermare con l’invio, a mezzo fax oppure e-mail, entro i primi 3 (tre) giorni lavorativi successivi:
- di copia della visura della B.D.N. riportante la qualifica sanitaria e la relativa data di acquisizione;
- di tutte le comunicazioni e/o le disposizioni e/o le ordinanze ricevute dall’Autorità Sanitaria;
- di copia delle Consistenze Zootecniche rilevate dal Registro di Carico e Scarico degli Animali (oppure estratto della B.D.N. relativo ai Capi presenti) o dal Fascicolo Aziendale, aggiornate alla data del Sinistro;
b) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all’Agente di riferimento data e luogo dell’eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che per i focolai di tubercolosi bovina e bufalina deve essere pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi;
c) consegnare entro dieci giorni dalla denuncia i documenti per le specie di seguito specificate:
Avicoli | Cunicoli |
1.Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l’identificazione dei singoli capannoni; 2.Certificazione di Capi provenienti da Allevamenti indenni da salmonelle, con specifico riferimento ai tipi Enteritidis e Typhimurium; 3.Copia del piano di autocontrollo aziendale nei confronti di salmonella Enteritidis e Typhimurium, approvato dall’ ASL competente; 4.Autocertificazione rilasciata dall’Assicurato, comprovante l’avvenuta disinfezione; 5.Modelli 4 e/o bolle di consegna dei Capi accasati, per i cicli produttivi effettuati nel periodo di efficacia della copertura assicurativa. | 1.Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l’identificazione dei singoli capannoni; 2.Dichiarazione inerente la data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di decorrenza delle garanzie; 3.Autodichiarazione di somministrazione del vaccino e relativi richiami per Malattia Emorragica Virale (MEV/RHD) ceppo RHDV2, vidimata dalla ASL competente, nel solo caso di sottoscrizione della garanzia “Abbattimento Forzoso”. |
d) seguire le disposizioni dell’Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
e) consegnare a SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA’ COOPERATIVA -, xxx Xxxxxx, 000/x 00000 XXXX – per il tramite dell’Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro entro i primi 3 (tre) giorni lavorativi successivi al ricevimento della stessa;
f) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
g) consentire al personale incaricato dalla Società ogni verifica inerente all’Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.
D. Evento predatorio da canide
a) Disporre l’immediato intervento dei servizi veterinari dell’A.S.L. competente per territorio. Nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L., l’allevatore dovrà attivare un Veterinario aziendale al fine di accertare la causa di morte del capo deceduto, dandone contestuale avviso al Call Center Denuncia Sinistri;
b) Comunicare preventivamente al Call Center Denuncia Sinistri la data e il luogo dell’eventuale abbattimento di urgenza dei capi infortunati al fine di consentire al personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti;
c) Comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800.545.252, il Servizio telematico della Società per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all’agenzia di riferimento l’evento, da confermare, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro i sette giorni lavorativi successivi con l’invio di:
- copia del certificato Veterinario comprovante l’avvenuto accertamento e riportante: la causa del decesso, l’elenco dettagliato dei capi deceduti, l’elenco dei capi eventualmente
dispersi, la dinamica dell’evento, il tipo di animale predatore che ha causato il danno (lince, lupo o canide);
- copia della denuncia presentata presso la Pubblica Autorità, riepilogativa degli animali dispersi, che dovranno risultare chiaramente e singolarmente identificati;
- l’ordinanza sanitaria di interramento nel caso in cui il capo non venga smaltito;
- documentazione idonea a comprovare l’eventuale iscrizione del singolo capo ad un Libro Genealogico/Registro Anagrafico relativo alla razza e specie detenuta.
X. Xxxxxxx di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d’urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina
a) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), l’evento;
b) confermare a mezzo fax entro 48 ore lavorative successive alla Società, con l’invio del certificato di non trasportabilità e di idoneità alla macellazione redatto da Veterinario professionista.
F. Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum
a) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), l’evento;
b) confermare a mezzo fax entro 48 ore lavorative successive alla Società, con l’invio del certificato o relazione del Medico Veterinario Ufficiale ASL nella quale, sulla base della sintomatologia clinica riscontrata negli animali, si certifica la tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum.
L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società. Ogni diritto all'Indennizzo viene a decadere qualora l'Assicurato operi in mala fede, alteri l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.
Art. 21 – L’Indennizzo dei danni
A. Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno derivanti dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria, a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
L’indennizzo per le perdite parziali del valore del capitale zootecnico a seguito di Abbattimento Forzoso è pari al Valore ISMEA della specie e/o razza e della categoria di ogni capo abbattuto, disponibile alla data di emissione dell’Ordinanza Sanitaria di Abbattimento Forzoso, liquidato:
- mediante la moltiplicazione per un valore massimo della Produzione Assicurata Unitaria pari al 60%;
- al netto di eventuali rifusioni e contributi spettanti all'Assicurato in base alla vigente normativa, calcolate nella misura minima pari al 40% del valore ISMEA.
Indennizzo per l’Abbattimento Forzoso | = | Valore ISMEA di ciascun capo abbattuto | X | Produzione Assicurata Unitaria (max. = 60%) |
L’indennizzo per il Mancato Reddito Basic è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell’ordinanza sanitaria, in seguito all’abbattimento forzoso totale o parziale.
Il numero dei giorni di efficacia dell’ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data della notifica e quella di revoca della stessa o di cessazione dei suoi effetti.
L’indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:
Diaria Giornaliera | = | Valore Assicurato dell’allevamento | : | 180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili) |
L’indennizzo per il MANCATO REDDITO “BASIC” è calcolato come segue:
Abbattimento forzoso Fermo dell’allevamento | = | Diaria Giornaliera | X | n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni annui) |
B - Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
L’indennizzo per la perdita di animali di alto valore genetico a seguito di Abbattimento Forzoso è pari al prezzo unitario (Valore ISMEA del punto rank per la specie e/o razza di ogni capo abbattuto), disponibile alla data di emissione dell’Ordinanza Sanitaria di Abbattimento Forzoso, liquidato mediante la moltiplicazione:
- per la sommatoria dei punti rank dei capi abbattuti superiori, per ciascuno di essi, a 75, e per
- per un valore massimo della Produzione Assicurata Unitaria pari al 60%
Indennizzo per l’Abbattimento Forzoso | = | Prezzo Unitario Valore ISMEA del punto rank | X | Sommatoria dei punti rank, al netto dei primi 75 | X | Produzione Assicurata Unitaria |
C. Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell’Autorità Sanitaria emesse a carico dell’allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
L’indennizzo per il Mancato Reddito per Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell’ordinanza sanitaria, in seguito all’abbattimento forzoso totale o parziale.
Il numero dei giorni di efficacia dell’ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data della notifica
e quella di revoca della stessa o di cessazione dei suoi effetti.
L’indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:
Diaria Giornaliera | = | Valore Assicurato dell’allevamento | : | 180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili) |
L’indennizzo per il Mancato Reddito per Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas è calcolato come segue:
Abbattimento forzoso totale Fermo dell’allevamento | = | Diaria Giornaliera | X | n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni annui) |
D. Evento predatorio da canide
L’indennizzo per la morte o l’abbattimento d’urgenza causata da evento predatorio è pari al valore corrispondente alla categoria del capo sinistrato - per le diverse specie assicurate – riportato nella seguente tabella VALORI, moltiplicato per la Produzione Assicurata Unitaria:
Indennizzo | = | Valore del capo sinistrato | X | Produzione Assicurata Unitaria |
TABELLA VALORI
BOVINI (categorie di età) | Bovini di razza Piemontese Non iscritti L.G. | Bovini di razza Piemontese Iscritti L.G. | Bovini meticci e di altre razze Non iscritti L.G. | Bovini di altre razze Iscritti XX.XX/Xxxxxxxx Anagrafici e Bovini di Razze in via di estinzione |
Vitelli e vitelle Fino a 15 giorni | € 400,00 | € 600,00 | € 200,00 | € 450,00 |
Vitelli e vitelle > 15 gg e fino a 6 mesi | € 700,00 | € 1,000.00 | € 300,00 | € 600,00 |
Manzette > a 6 e fino a 12 mesi | € 1.100,00 | € 1.500,00 | € 600,00 | € 900,00 |
Manze e giovenche > 1 anno e fino a 18 mesi | € 1.600,00 | € 2.000,00 | € 900,00 | € 1.200,00 |
Vacche > 18 mesi fino a 10 anni | € 1.400,00 | € 2.200,00 | € 1.200,00 | € 1.100,00 |
Vacche > 10 anni fino a 15 anni | € 700,00 | € 1.000,00 | € 600,00 | € 800,00 |
OVINI (categorie di età) | Ovini di razza e ovini di razze in via di estinzione | Ovini meticci e di altre razze |
Agnelli e agnelle fino a 2 mesi | € 80,00 | € 40,00 |
Agnelli e agnelle > a 2 e fino a 6 mesi | € 100,00 | € 60,00 |
Adulti > a 6 mesi | € 120,00 | € 90,00 |
CAPRINI (categorie di età) | Caprini di razza e caprini di razze in via di estinzione | Caprini meticci e di altre razze |
Capretti fino a 2 mesi | € 90,00 | € 50,00 |
Capretti > a 2 e fino a 8 mesi | € 170,00 | € 100,00 |
Capre e becchi > a 8 mesi | € 200,00 | € 80,00 |
Becchi > a 12 mesi | € 240,00 | € 130,00 |
€ 675,00
EQUIDI (tutte le specie e età)
I valori sopra riportati sono stabiliti in misura forfetaria e comunque ricompresi entro i valori di mercato ISMEA, (sezione: prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587).
Limitatamente alle razze ovine e caprine e per ciascun evento predatorio successivo al primo, l’indennizzo sarà maggiorato come segue:
+ 20 % | nel solo caso di comprovata e congiunta presenza - dei sotto elencati strumenti di protezione del bestiame: 1. recinzioni elettrificate per il ricovero notturno del gregge dimensionate in relazione al numero di capi; 2. cani da guardiania; 3. presenza continua in alpe a custodia del gregge dell’allevatore, della famiglia o di suo personale; |
+ 10% | In caso di presenza di almeno due degli strumenti di protezione del bestiame sopra riepilogati, |
L’effettiva presenza dei succitati strumenti deve essere accertata dal Veterinario Ufficiale intervenuto e regolarmente documentata nel Certificato di avvenuto accertamento e/o nel Verbale di accertamento della Predazione |
Si precisa che la Società è impegnata:
In caso di smarrimento:
- ad indennizzare il valore dei capi dispersi, della specie ovina e caprina, in conseguenza di evento predatorio, regolarmente accertato dal Veterinario Ufficiale, per i quali sia stata presentata regolare denuncia di smarrimento presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza; nel limite massimo del 10% del numero dei capi riportati nel certificato di assicurazione;
In caso di smarrimento e/o diroccamento
- nel solo caso in cui l’evento predatorio abbia comportato il contestuale decesso e/o ferimento di animali presenti nel medesimo gregge, chiaramente riconducibili all’azione dell’Animale Predatore.
In caso di danni derivanti dalle maggiori spese a rimborsare:
- la prestazione delle prime cure veterinarie - sostenute entro il 3° giorno dalla data della scoperta dell’evento predatorio e in ogni caso documentate da diagnosi veterinaria e comprovate da regolare fattura o ricevuta fiscale - ai capi che abbiano subito lesioni da parte dell’Animale Predatore;
- le spese sostenute per la pratica dell’eutanasia e le prestazioni veterinarie rese necessari per la cura degli animali feriti, nella misura fissa di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun bovino e equino ed euro 35,00 (trentacinque/00) per ciascun ovino e caprino.
X. Xxxxxxx di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d’urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005
L’indennizzo per l’Abbattimento di Animali non deambulanti è pari al Valore di Mercato ISMEA della specie e/o razza e della categoria di ogni capo abbattuto, disponibile alla data del sinistro, liquidato:
mediante la moltiplicazione per un valore massimo della Produzione Assicurata Unitaria pari al 60%:
Indennizzo per l’Abbattimento di Animali non deambulanti | = | Valore ISMEA di ciascun capo abbattuto | X | Produzione Assicurata Unitaria (max. = 60%) |
F. Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum.
L’indennizzo a capo per la perdita di Animali in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum è pari al Valore di Mercato ISMEA della razza e della categoria di ogni capo morto o abbattuto, disponibile alla data del sinistro, entro il limite assicurato di cui al precedente Art.13 e con l’applicazione dello scoperto di cui al precedete Art.19.
Art. 22 - Pagamento dell’Indennizzo
Gli indennizzi, dovuti in base al presente Contratto, saranno erogati direttamente all’Assicurato a mezzo bonifico bancario, entro 120 giorni dalla data di accadimento dell’evento, a condizione che tutta la documentazione del sinistro sia stata consegnata alla Società entro il 90° giorno.
Per le specie e tipologie produttive di allevamento di seguito specificate l’indennizzo viene liquidato applicando le tabelle di liquidazione stagionale sotto riportate.
Allevamento di API, nomade o stanziale.
Tabella di liquidazione dell’indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti delle api | ||||||||
Ubicazione dell’Apiario | Tra il 01/10 e il 31/01 | Tra il 01/02 e il 15/03 | Tra il 16/03 e il 15/04 | Tra il 16/04 e il 15/05 | Tra il 16/05 e il 15/06 | Tra il 16/06 e il 31/08 | Tra il 01/09 e il 30/09 | |
NORD | (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli V.G. ed Xxxxxx Xxxxxxx) | 0% | 5% | 30% | 70% | 150% | 125% | 30% |
CENTRO | (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio) | 0% | 10% | 40% | 90% | 150% | 110% | 30% |
SUD | Campania, Puglia, Basilicata e Calabria | 5% | 20% | 55% | 140% | 140% | 70% | 40% |
ISOLE | (Sicilia e Sardegna) | 10% | 30% | 55% | 150% | 145% | 50% | 40% |
Allevamento Bufalini da Latte
Tabella di liquidazione dell’indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti bufalini da latte | |
Tra il 01/04 al 30/9 | 1,1 |
Tra il 1/10 e il 31/3 | 0,9 |
Nei casi di controversia in merito alla valutazione del Danno, il termine di cui sopra, di 120 giorni, viene ridotto a 30 giorni e decorre dalla data di accordo tra la Società e l’Assicurato, anche per mezzo degli arbitri, nominati ai sensi dell'art. 23 o all’esito dell’arbitrato irrituale.
Nei casi in cui sia in corso un procedimento penale sulle cause del Sinistro, tale termine decorrerà dalla data di accertamento.
La Società si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 C.C.
Art. 23 - Valutazione dei danni e arbitrato
L’ammontare del Danno viene valutato:
1. secondo le norme descritte nelle condizioni di polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato dalla Società presso l’Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell’Allevamento al momento del Sinistro.
Nel caso i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultino superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione, l’Indennizzo sarà ridotto in proporzione al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.
In caso di controversia, i Xxxxx sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato.
Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l’altra dovrà comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell’arbitro da lei designato. In difetto, la nomina dell’arbitro della parte che non vi abbia provveduto potrà essere effettuata dal presidente del tribunale competente su richiesta dell’altra parte.
I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall’esito del procedimento arbitrale.
Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.
Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.