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La nullità della clausola “uso piazza” nel rapporto di conto corrente bancario
di Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Ancora controversi e meritevoli di esame appaiono gli effetti contabili della riconosciuta nullità della clauso- la di rinvio agli usi di piazza, presente, sovente, nella contrattualistica ante l. n. 154 del 1992, in rapporti di conto corrente bancario conclusi poi successivamente. Come dimostra l’elaborazione giurisprudenziale si tratta di problematiche suscettibili di rimettere in discussione radicalmente, con la ripetibilità degli interessi anatocistici, il saldo finale del rapporto, trasformando, sovente, il debito del correntista, quale risulta dall’ul- timo estratto conto, in credito nei confronti della banca.
Premessa
Nel dibattito giudiziale che analizza criticamente l’operatività del conto corrente di corrispondenza, ritenuto la forma universale del contratto bancario (1), in un contesto normativo sempre più sensibile alla nozione di trasparenza, meritevoli di attenzio- ne, poiché ancora controversi in giurisprudenza ed in dottrina, appaiono gli effetti contabili della rico- nosciuta nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza, presente, sovente, nella contrattualistica an- te l. n. 154 del 1992. Si tratta di problematiche su- scettibili, con la ripetibilità degli interessi anatoci- stici (2), di rimettere in discussione, in specie nel- l’ambito dei giudizi di opposizione (3), in maniera significativa il saldo algebrico finale del rapporto di conto corrente bancario, trasformando, talora, il debito del correntista, quale risulta dall’ultimo
Note:
(1) In generale, sulla specificità del conto corrente bancario e sul- la sua natura giuridica, la dottrina è vastissima: per la progressi- va enucleazione ed elaborazione dell’istituto, nel periodo suc- cessivo all’entrata in vigore del codice civile del ‘42, vedasi di re- cente: X. Xxxxxxx, Il conto corrente bancario, in Il Codice civile. Commentario, diretto da X. Xxxxxxxxxx, Milano, 1992, 8 ss.; X. Xxxxxx, Il contratto di conto corrente bancario, 2ª ed., MIlano, 2001; X. Xxxxxxxx, in X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx-X. Xxxxxxx-X. Xxxxxxxx, La banca: l’impresa e i contratti, in Trattato di diritto commercia- le, diretto da X. Xxxxxxx, Padova, 2001, 475 e ss.; M.R. Xxxxxxx, Il conto corrente bancario, in Contratti bancari, diretto da X. Xx- xxxxxx-F. Xxxxxxx, in Giur. sist. dir. civ. e comm., fondata da W. Bi- giavi, Torino, 2002, 243 e ss.; X. Xxxxx-Xxxxx, Lezioni di diritto ban- cario, I, 2ª ed., Torino, 2004, 209 ss.; X. Xxxxxxxxx, I contratti ban- cari, Torino, 2005, 431 ss.; C.M. Tardivo-X. Xxxxxxxxxx, Diritto ban- cario. Banche, contratti e titoli bancari, Milano, 2006, 536 e ss.
(2) In tema di anatocismo la letteratura è oramai sterminata. Di recente, vedasi anche la pronuncia della Corte cost. 8 ottobre 2007, n. 341, secondo cui non sono fondate, in riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 Cost., le questioni di legittimità costituzio- nale dell’art. 25 comma 2 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha ri- messo al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni poste in essere dalle ban- che, sotto i profili dell’eccesso di delega, della disparità di tratta- mento fra chi stipula contratti con le banche e chi stipula contrat- ti con soggetti diversi dalle banche nonché fra chi ha stipulato contratti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina appre- stata dal CICR e chi ha stipulato contratti successivamente a quel momento e della violazione del principio di legalità. La sentenza è annotata da: X. Xxxxxxxxxx, Contratti bancari e anatocismo, in Dir. banca e merc. fin., 2008, 2, 329 ss.; X. Xxxx, Anatocismo e riserva di legge, in Giur. cost., 2007, 3436; X. Xxxxx, Anatocismo nei rapporti bancari e Corte costituzionale: prosegue la ‘storia in- finità, ibidem, 4992.
(3) Per un accurato esame delle principali problematiche veda- si il contributo di X. Xxxxxx, Il decreto ingiuntivo ottenuto dall’i- stituto di credito e giudizio di opposizione: peculiarità e que- stioni controverse, pubblicato in xxx.xxxxxx.xx e in Le Xxxxx xx- xxxxxx, 0000, 000 xx., x xx X. Xxxxxx, La nullità dei contratti ban- cari, in Giur. merito, Suppl. n. 5, 2005, 23 e ss., il quale rileva (nota n. 56) che i consulenti tecnici, chiamati a rideterminare gli interessi convenzionali (e quelli capitalizzati) nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario, lamentano sovente co- me le produzioni di parte non contengano né l’estratto genera- le del conto stesso, né tutti i conti scalari (le cd. staffe) relativi all’intera durata del rapporto. In specie, la mancanza dei conti scalari rende impossibile il compimento dell’indagine peritale: infatti, negli estratti conto, in occasione della capitalizzazione delle competenze, non risultano indicati in maniera differenzia- ta gli interessi a credito e a debito, le commissioni di massimo scoperto e le spese, trovandosi addebitata o accreditata sol- tanto la somma algebrica di tali voci. Riteniamo di poter ag- giungere che, anche ai fini della determinazione di eventuali in- teressi usurari, ex l. n. 108 del 1996, sarebbe necessario per il CTU disporre, oltre che degli scalari, anche delle delibere di fi- do concesso dalla banca, risultando il fido accordato elemento essenziale nella metodologia di calcolo indicata nelle Istruzioni della Banca d’Italia.
estratto conto, in credito nei confronti della banca (4), una volta riconosciuto che il reclamo è sogget- to a prescrizione decennale decorrente dalla chiu- sura del rapporto di conto corrente, in ragione del- la sua unitarietà giuridica (5). Ciò potrebbe avveni- re quale conseguenza:
della nullità della clausola uso piazza, con ricorso al- l’interesse legale o, a far data dall’avvento della nor- mativa sulla trasparenza, ai criteri di integrazione le- gale in luogo degli interessi ultralegali;
del mutato regime di capitalizzazione in luogo di quello trimestrale a carico del correntista (6), sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 che ha stabilito i criteri di corri-
Note:
(4) Sul punto, sia consentito un rinvio a X. Xxxxxxxxx, Una bre- ve disamina dei primi effetti contabili del revirement giurispru- denziale: in un conto corrente bancario acceso ante l. n. 154/92 il credito della banca si trasforma in debito. L’influenza dell’ana- tocismo e del rinvio agli usi di piazza (nota a App. Lecce, 22 ot- tobre 2001, n. 598/2001), in Riv. dir. comm., 2002, II, 270 e ss. Di recente, Trib. Mantova, Sez. dist. di Castiglione delle Siviere, giud. X’Xxxxxxxx, ha stabilito un maxi risarcimento (534.000 eu- ro oltre interessi legali e spese di giudizio) che la banca dovrà re- stituire alla curatela del fallimento di un calzificio fallito, cliente della banca dal 1981 al 2002,essendo stata dichiarata nulla la clausola uso piazza, illegittima la periodicità trimestrale di capita- lizzazione delle competenze e non dovuta la commissione di massimo scoperto mai pattuita: così X. Xxxxxxxx, Banca condan- nata al risarcimento record, in L’Espresso, 18 ottobre 2007, in xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxx/Xxxxx-xxxxxxxxxx- al-risarcimento-record/1835028. Al riguardo vedasi, anche X. Xxxxxx, Anatocismo ex tunc, Il tribunale di Pescara condanna una banca a risarcire, in Italia Oggi, 31 gennaio 2008, che rileva che, con sentenza n. 78 del 22 gennaio 2008, il Tribunale di Pescara, accogliendo le doglianze della parte privata che aveva intrapreso azione di ripetizione degli interessi, contestando illegittimi inte- ressi ultralegali, giorni di valuta fittizi, commissione di massimo scoperto, spese forfetarie ed anatocismo, ha condannato la ban- ca alla restituzione di 725.000 euro, oltre agli interessi legali dal- la domanda di restituzione. In argomento, cfr. anche Trib. Lecce, 19 maggio 2008, in xxx.xxxxxxxxxxx.xx, che ha stabilito che, a fronte del credito di £ 117.029.316 azionato col decreto ingiunti- vo opposto e risultante dall’estratto conto della Banca alla data del 31 gennaio 1999, il ricalcolo effettuato dal CTU aveva deter- minato, per lo stesso periodo, un debito dell’Istituto di credito pari ad euro 307.632,32, oltre agli interessi legali maturati sino all’effettivo soddisfo.
(5) Così, di recente, Cass., Sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692; App. Lecce, 19 febbraio 2009, n. 97; entrambe richiamate da Trib. Lecce, Sez. dist. Campi, 13 luglio 2009, in www.studiotan- xx.xx/xxxxx_xxxxxx.xxxx; ed anche Trib. Torino, 5 ottobre 2007, in Foro it., 2008, 2, I, 646 e ss., con nota di X. Xxxxxxxx, che ri- chiama Cass. 9 aprile 1984, n. 2262, citata in Ceccherini-Gen- ghini, I contratti bancari nel codice civile, Milano, 1996, 550; Trib. Catania, 29 giugno 2006, citata in Giur. banc., 2005-2007, Milano, 145. Nello stesso senso anche Xxxx. 14 maggio 2005, n. 10127, ivi, 2003-2005, 245, e Cass., 14 aprile 1998, n. 3783, in Foro it., 1998, I, 2139. Altre pronunce, tuttavia, hanno ritenu- to che tale criterio lasci sopravvivere troppo a lungo l’incertezza sui rapporti bancari e, valorizzando l’autonomia delle obbligazio- ni di interessi rispetto a quella principale, hanno affermato che il termine di prescrizione decorra da ciascun addebito di inte- ressi anatocistici. Peraltro, si è osservato che all’interno di que- st’ultimo orientamento vi è un’ulteriore divergenza fra quanti
hanno applicato il termine quinquennale di prescrizione previsto per gli interessi dall’art. 2948 n. 4 c.c. (Trib. Bari, 11 novembre 2005, in Banca dati Utet, 4/2007) e quanti hanno applicato l’or- dinario termine decennale di prescrizione (Trib. Monza, 12 di- cembre 2005, ibidem).
(6) La ripetibilità degli interessi anatocistici ha suscitato orienta- menti oscillanti da parte della giurisprudenza di merito. Sul pun- to si scontrano, fondamentalmente, le seguenti soluzioni: vi è una tesi secondo la quale l’importo degli interessi passivi a cari- co del correntista deve essere rideterminato, per il periodo ante- cedente al 1° luglio 2000, attraverso la capitalizzazione annuale (X. Xxxxxx, Gli interessi nei contratti bancari, in Giur. merito, 2005, Suppl. al n. 5, 85 e ss., ma anche A.A. Xxxxxxxx, Risarci- mento dei danni da inadempimento di obbligazione di interesse e anatocismo, Relazione al Convegno I.T.A., Milano, 6 maggio 1999, ritengono che l’opinione giurisprudenziale, che fà ricorso al regime di capitalizzazione annuale, si stia maggiormente affer- mando. Difatti, la ratio dell’art. 1283 c.c. consiste nell’evitare scadenze dell’obbligazione di interessi ravvicinate e non a caso l’art. 1284 c.c. ha individuato nell’anno il termine legale di sca- denza dell’obbligazione di interessi. Di contrario avviso, P. Bon- tempi, Manuale bancario e finanziario, Milano, 2ª ed., 2006, 221, per il quale la nullità della clausola relativa ad una data forma di capitalizzazione non legittima l’imposizione da parte del giudice di una diversa forma di capitalizzazione). Nel senso della capita- lizzazione annuale, vedasi: Trib. Terni, 16 gennaio 2001, in Foro it., 2001, I, 1772; App. Roma, 16 gennaio 2001, in Giur. romana, 2002, 7; Trib. Torino, 14 novembre 2002, in Giur. merito, 2003, 243; Trib. Torre Annunziata, 25 aprile 2003, ibidem, 2426, e Trib. Roma, 28 novembre 2002, ibidem, 899; Trib. Firenze, 17 feb- braio 2004, in Banca borsa tit. cred., 2006, II, 389; Trib. Bologna, 9 settembre 2004, n. 2517, in Guida dir., 2004, 48, 68; Trib. Cas- sino, 29 ottobre 2004, consultabile nel sito internet www.adu- xxxx.xx; Tribunale di Trani, 9 dicembre 2004, in xxx.xxxxxxxxxxx.xxx; Trib. Roma, 8 ottobre 2004, in Foro it., 2005, I, 2177; Trib. Bari, sez. distaccata Modugno, 7 ottobre 2005, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Trib. Monza 12 dicembre 2005, in Banca borsa tit. cred., 2007, 2, II, 204 e ss.; Trib. Mon- dovì, 17 febbraio 2009, in Giur. merito, 2009, 973; Trib.Firenze, 27 novembre 2006, ivi, 2008, 2555. Escludono, invece, l’esi- stenza di una regola legale di capitalizzazione annuale degli inte- ressi scaduti e non pagati, sostenendo che, per il periodo ante- cedente al 1° luglio 2000, non si applichi alcuna forma di capita- lizzazione (sul presupposto, tra l’altro, della specialità dell’obbli- gazione degli interessi rispetto al genus “obbligazioni”, con con- seguente inapplicabilità di regimi di capitalizzazione desunti da altre norme in materia di obbligazioni in generale): App. Lecce, 19 febbraio 2009, n. 97, inedita; App. Lecce, Sez. I, 15 settem- bre 2009, inedita; Trib. Nola, 11 settembre 2008, in Giur. merito, 2008, 12, 3170; Trib. Benevento, 18 febbraio 2008, ibidem, 10, 2554; Trib. Torino, 5 ottobre 2007, in Foro it., 2008, I, 646; Trib. Roma, 12 gennaio 2007, ivi, 2007, 6, I, 1949; Trib. Brindisi 13 maggio 2002, in Giur. merito, 2003, 242; Trib. Xxxxx, 23 giugno 2003, Trib. Xxxxx, 27 novembre 2003 e Trib. Milano, 23 aprile 2004, in Banca borsa tit. cred., 2004, II, 595, con nota di P. Ros- si; Trib. Milano, 15 settembre 2004, in Foro it., 2004, I, 3481, con note redazionali di Xx Xxxxxx nonché con commento di Xxxxxxxx, Il retaggio dell’anatocismo «vecchia maniera» e la dimensione collettiva del riscatto per i clienti (consumatori) delle banche; Trib. Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, Sez. dist. Carignola, 7 gennaio 2005, in xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/XXXXX-X- 07-01-05.htm; Trib. Pescara, 6 maggio 2005, in Foro it., 2005, I, 2177; Trib. Lecce, 13 ottobre 2006, depositata il 21 novembre 2006, G.U. Errede, in xxx.xxxxxxxxxxx.xx. In chiave assoluta- mente minoritaria non sono mancate alcune pronunce di merito che hanno sostenuto la tesi della capitalizzazione semestrale (Trib. Monza, 7 maggio 2002, in Corr. giur., 2003, 879) o che han- no continuato a prospettare la legittimità delle clausole conte- nenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi: Trib. Napoli, 11 ottobre 2002, in Giur. merito, 2003, 901; Trib. Palermo, 6 set- tembre 2002, ibidem, 242; App. Torino, 14 febbraio 2002, ibi- dem, 242.
spondenza tra i periodi di corresponsione di tassi at- tivi e passivi (7);
della non riconosciuta Commissione di massimo scoperto ove, ad esempio, non pattuita o rimessa al- l’uso di piazza, oppure, in ipotesi di pattuizione, ove sia messa in radicale discussione la sua stessa natura giuridica (8);
dell’eliminazione dei giorni cd. valuta, riguardanti le date di imputazione degli interessi a credito ed a de- bito, talora, arbitrariamente, antergati o postergati o non pattuiti.
Contratti bancari accesi ante l. n. 154 del 1992 e clausola degli interessi “uso piazza”: nullità
Nella contrattualistica bancaria antecedente all’av- vento della l. n. 154 del 1992, era ricorrente l’utiliz- zo della clausola secondo cui il saggio dell’interesse ultralegale veniva determinato in forza di rinvio al- le «condizioni usualmente praticate sulla piazza» (9). La problematica muoveva dal confronto tra la disci- plina standard delle norme bancarie uniformi e la disciplina generale dei contratti, con particolare ri- guardo all’obbligo di previsione scritta, ex art. 1284 c.c., della clausola determinativa degli interessi ul-
Note:
(7) Con riguardo al potere regolamentare del CICR giova ricorda- re che l’art. 120 comma 2 t.u.l.b.c., come modificato dall’art. 25 d.lgs. n. 3427 del 1999, attribuisce a tale Autorità creditizia il po- tere ed il compito di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in es- sere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confron- ti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interes- si sia debitori sia creditori».
(8) Con approccio variamente critico nei confronti di tale voce di costo, vedasi: X. Xxxxx, voce Apertura di credito bancario, in Dig. disc. priv., Sez. comm., 1987, 155 e X. Xxxxxxxxxx, Le opera- zioni bancarie in conto corrente, in Giurisprudenza bancaria (1985-1987), 6-7, Milano, 1989, 194, per il quale l’originaria fun- zione (retributiva della disponibilità inutilizzata) della commissio- ne de qua è stata sostanzialmente snaturata; X. Xxxxxx, Il fido bancario, Milano, 1998, 91; X. Xxxx, in X. Xxxx-X. Xxxxxx, I con- tratti bancari-Apertura di credito-Anticipazione-Sconto, 1999, Pa- dova, 120 ss.; X. Xxxxxxxx, Diversa funzione della chiusura nel con- to ordinario e in quello bancario. Anatocismo e commissione di massimo scoperto, in Banca borsa e tit. cred., 2003, II, 471; A.A. Dolmetta-X. Xxxxxxxxxx, Xxxxx “commissione di massimo sco- perto”, cit., 378; X. Xxxx, Dell’apertura di credito bancario, Artt.1842-1845, Milano, 2005, 126 ss.; X. Xxxxxxxxx, La com- missione di massimo scoperto ed il costo del credito bancario (Nota a Trib. Firenze, 17 febbraio 2004), in Banca borsa e tit. cred., 2006, II, 389; X. Xxxxx, Esclusione dell’eccezione di obbli- gazione naturale per la ripetizione degli interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e soglia d’usura (Nota a Trib. Monza, 12 dicembre 2005), ivi, 2007, II, 204 e ss.. X. Xxxxxxx- xx, La commissione di massimo scoperto ed il costo del credito bancario (Nota a Trib. Firenze, 17 febbraio 2004), ivi, 2006, II, 389; X. Xxxxx, Esclusione dell’eccezione di obbligazione natura- le per la ripetizione degli interessi anatocistici, commissione di
massimo scoperto e soglia d’usura (Nota a Trib. Monza, 12 di- cembre 2005, ivi, 2007, II, 204 e ss. Tra i contributi più recenti, cfr.: X. Xxxxxxxxx, Xxxxx e commissione di massimo scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, II, 1559; X. Xxxxxxxxx, La commissione di massimo scoperto fra usura, trasparenza e parziale divieto, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 7/8, II, 319; X. Xxxxxx, La nuova disciplina del- la commissione di massimo scoperto e la remunerazione per la messa a disposizione di fondi, in Giur. merito, 2009, 1505; X. Xxxxxx, Stop alla commissione di massimo scoperto, in Obblig. e xxxxx., 2009, 374; X. Xx Xxxx, Costo del denaro, commissione di massimo scoperto e usura, in Nuova giur. civ. comm., 2008, 10, II, 351; X. Xxxxx-Xxxxx, Ci risiamo. (A proposito dell’usura e della commissione di massimo scoperto), in Giur. comm., 2006, 5, I, 671.
(9) Sullo specifico tema della validità o meno delle clausole “uso piazza”, la giurisprudenza e la letteratura sono state copiose e di- vise, per via della loro diffusione ed incidenza sul sinallagma con- trattuale, con grande attenzione in ordine al vulnus offerto alla teoria classica del contratto, in conseguenza della mancanza di un parametro obiettivo di rinvio e, dunque, con riferimento all’in- determinatezza ed indeterminabilità del saggio di interesse. In argomento, senza alcuna pretesa di esaustività, vedasi: X. Xx Xxxx, La forma del tasso ultralegale di interessi nei rapporti ban- cari, in La forma degli atti in diritto privato, Studi in onore di X. Xxxxxxxxxx, Napoli-Roma, 1988, 128 ss.; X. Xxxxx, Interessi ultra- legali e “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, in Dir. banca e merc. fin., 1988, 528; X. Xxxxxxx, In- teressi pecuniari fra autonomia e controlli, Milano, 1989, 42 e ss.; X. Xxxxxxxxx, Tassi e condizioni nei contratti bancari, vincoli di trasparenza e di uniformità, in Banca borsa e tit. cred.,1989, I, 489 e ss.; D. Messinese, Sulla presunta validità dell’art. 7 com- ma 6 delle norme bancarie uniformi sui conti di corrispondenza, in Dir. giur., 1989, 562; X. Xxxxxx, L’accordo interbancario sulla trasparenza, in Dir. banc., 1990, I, 380 ss.; X. Xxxxx, Conto cor- rente bancario ed interessi ultralegali, in Riv. dir. comm., 1990, I, 593; X. Xxxxxxx, Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, 1990, 194 e ss., nota 92, nonché nella 2ª ed., II, 2, Padova, 1993, nota 11; X. Xxxxxxxx, «Usi della piazza» e tassi d’interesse nel c/c ban- cario, in Banca borsa tit. cred., 1991, II, 199 e ss.; X. Xxxxxxxx-X. Xxxxxxx, L’inefficacia della determinazione degli interessi bancari mediante relatio per mancanza di univocità e precisione dei cri- xxxx di riferimento, in Dir. banca e merc. fin., 1992, 234 e ss.; X. Xxxxx, Sulla nullità di clausole contrattuali prevista dalla l. 17 feb- braio 1992 n. 154, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1993, 759; M. Fer- rari, La nullità della clausola «uso piazza»: una riforma preannun- ciata, in Giur. comm., 1994, II, 456; C. Xx Xxxxx, Le clausole di determinazione degli interessi nei contratti bancari, Napoli, 1995, 101 e ss.; X. Xxxxxxxxxxxxx, Forma “ad validitatem” ed integra- zione “ab extra” del regolamento negoziale, in Vita not., 1997, 1380; X. Xxxxxxxx, Ancora in tema di interessi ultralegali, tra for- malismo e libertà contrattuale, in Corr. giur., 1997, 427; C. Stin- gone, Patto di interessi ultralegali e rilevanza dell’approvazione dell’estratto di conto corrente bancario, in Banca borsa tit. cred., 1999, II, 211; X. Xxxxxxxx, Il tramonto della clausola “interessi uso piazza”, in Dir. banca e merc. fin., 1999, I, 149-158; X. Xxxxxx, Gli interessi uso piazza, l’anatocismo e la commissione di massimo scoperto, in AA.VV., Xxxxxxxxxx e usura nei contratti, a cura di Vet- tori, Padova, 2002, 416 ss.; C.A. Xxxxxxx Belluscio-X. Xxxxx, In- teressi “uso piazza”, anatocismo trimestrale e commissione di massimo scoperto (Nota a App. Lecce, 22 ottobre 2001), in que- sta Rivista, 2002, 367; X. Xxxxxxxxx, Xxxxxx agli usi di piazza, commissione di massimo scoperto, giorni valute, ivi, 2003, 190 e ss.; X. Xxxxx, Gli interessi bancari tra oneri di forma e disposi- zioni antitrust (Nota a Cass., Sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490), in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 389; Xxxxxxxx, Sui limiti di am- missibilità della relativo nei contratti di conto corrente bancario, in Giur. comm., 2003, II, 41 e ss.; X. Xxxxxxxxx, Diritto delle ban- che, Milano, 2006, 279 e ss.; X. Xxxxxxxxx, I contratti bancari, cit., 162 e ss.; M.V. XXXXX, Funzione della forma prescritta dal- l’art. 1284, 3°comma, x.x. x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxx. xx., 2007, n. 11, 2621 e ss.
tralegali ed alla determinabilità dei suoi contenuti, ex art. 1346 c.c. L’art. 1284 comma 3, come è noto, stabilisce che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale». Era controverso se il pre- cetto legislativo fosse osservato quando le clausole contrattuali facevano riferimento, nella determina- zione degli interessi ultralegali, a elementi esterni al contratto quali le “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza” o a riferimenti analoghi quali, ad esempio, gli interessi stabiliti ne- gli accordi interbancari e gli interessi legati all’anda- mento del mercato finanziario e creditizio.
Va detto al riguardo che, sino ai primi anni novanta, la giurisprudenza, con non pochi commenti critici da parte della dottrina più attenta, aveva prevalen- temente ritenuto idonea la menzionata clausola a soddisfare il requisito della determinazione scritta della misura degli interessi ultralegali ex art. 1284 comma 3 c.c. (10), muovendo dal convincimento che l’obbligo della forma scritta richiesta dall’art. 1284 comma 3 c.c., per le pattuizioni aventi ad og- getto le prestazioni di interessi in misura superiore al tasso legale (11), potesse essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinazione o determi- nabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), anche per relationem, mediante il richiamo operato dalle parti, per iscritto, a prestabiliti criteri o ele- menti estrinseci, purché obiettivamente e sicura- mente individuabili, tali da consentire la concreta individuazione del tasso convenuto. Il riferimento alle condizioni usuali sulla piazza, secondo questo primo orientamento giurisprudenziale, costituiva appunto “un criterio di determinabilità oggettivo, certo e di agevole riscontro”, poiché «invero i tassi at- tivi, che le aziende di credito praticano sono fissati su scala nazionale con accordi di cartello e, quindi, con cri- xxxx obiettivi non influenzabili dal singolo istituto banca- rio», sicché il correntista, «al momento della stipula- zione del contratto, è in grado di sapere, secondo l’ordi- naria diligenza, che gli interessi sono suscettibili di varia- zione nel tempo in relazione alle determinazioni del car- tello interbancario ed è in grado, nel corso del rapporto, di verificare l’andamento degli stessi, adeguando di con- seguenza il proprio comportamento» (12).
È con l’avvento della normativa sulla trasparenza (l. n. 154 del 1992, trasfusa con alcune innovazioni e chia- rimenti nel Testo unico bancario, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - art. 117 commi 6 e 7), che il legislatore si propone di eliminare le asimmetrie informative, al fine di tutelare il correntista ed aumentare la concor- renza. Da ciò la necessità di una più corretta e chiara informazione in tema di tassi, di prezzi e di altre con-
dizioni praticate, risultando sancito l’obbligo di pre- ventiva pubblicazione delle condizioni economiche dei contratti bancari. Tale obbligo comporta che le clausole di contenuto patrimoniale siano soggette ad un duplice limite (come risulta dall’esame congiunto degli artt. 116 e 117 commi 4 e 6 T.u.l.b.c.): devono essere espressamente enucleate nel contratto, senza al- cun rinvio agli usi e non devono essere più sfavorevo- li per il cliente di quelle pubblicizzate.
La mancanza di anche uno solo dei predetti requisi- ti dà luogo alla nullità delle clausole e, di conse- guenza, ad un fenomeno qualificabile come sostitu- zione della volontà della legge a quella delle parti, anzicché come mera integrazione, sia pure legale, del contratto (come recitava la rubrica dell’art. 5 l.
n. 154 del 1992). Dunque, è prevista, quale regola (13), la forma scritta dei contratti, a pena di nullità,
Note:
(10) Nel senso dell’orientamento tradizionale affermante la vali- dità di quella clausola, vedasi: Cass., 18 maggio 1996, n. 4605, in Corr. giur., 1996, 1100, con nota di X. Xxxxxxxx, La scarsa coe- renza della Cassazione sulla clausola “interessi uso piazza”; Cass. 16 giugno 1997, n. 5379, in Dir. banc., 1999, I, 116, con nota critica di X. Xxxxxxxx, Il tramonto della clausola «interessi uso piazza»; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12453, in Giur. it., 1998, 1644, con nota redazionale di Xxxxxxxxx; Cass. 24 giugno 1998, n. 6252, in Dir. banc., 1999, 115 e ss.
(11) In dottrina, cfr. anche in generale, X. Xxxxxxxxx, Obbligazioni pecuniarie, in Commentario del codice civile, a cura di X. Xxxx- loja-X. Xxxxxx (artt.1277-1284), Xxxxxxx-Xxxx, 0000, sub art. 1284, 591, per il quale il fondamento della norma risiede nell’in- teresse del legislatore di tutelare il debitore dall’assunzione di un obbligo più gravoso rispetto a quello che la legge reputa norma- le; X. Xxxxxxxxx, voce Interessi, in Enc. dir., XXII, 1972, 128 e ss.;
X. Xxxxxxxx, voce Interessi, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 1993, 587 e ss.; O.T. Xxxxxxxxxx, Gli interessi monetari, Napoli, 1984; X. Xxxxxx, Le obbligazioni pecuniarie, in Trattato di diritto privato, di- retto da X. Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000, 529 e ss.
(12) Cass., 30 maggio 1989, n. 2644, in Giust. civ., 1989, I, 2034, con nota critica di X. Xxxxxxxx, Norme bancarie uniformi e dero- gabilità degli artt. 1283 e 1284 c.c.; in Giur. It., 1989, I, 1, c. 1692, con nota di Xxxxxxx; in Mondo bancario, 1989, 53, con nota di X. Xxxxxxxx, In tema di determinazione del tasso di interesse ultrale- gale attraverso il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza; Trib. Milano, 25 maggio 1989 e Trib. Milano 11 gennaio 1990, con nota critica di X. Xxxxxxxx, «Usi della piazza» e tassi d’interesse nel c/c bancario, in Banca borsa tit. cred., 1991, II, 199 e ss.. A tale orientamento si sono conformate anche Xxxx. 22 maggio 1990, n. 4617, in Giust. civ. Mass. 1990, 5; Cass. 3 apri-
le 1991, n. 3475, in Giur. it., 1992, I, 1, 753, con nota di La Placa, Interessi ultralegali e carta di credito; Xxxx. 7 marzo 1992, n. 2765, in Banca borsa tit. cred., 1993, II, 390, con nota di X. Xxxxxxx, Bre- vi note in tema di contestazione del documento di saldaconto e di interessi bancari ultralegali; Cass. 25 agosto 1992, n. 9839, in Fo- ro it., 1993, I, 2172, con nota di X. Xxxxxxx ed in Banca borsa e tit. cred., 1993, II, 237 con nota di A.A. Dolmetta; Cass. 20 aprile 1994, n. 3764, in Rep. Xxxx xx., 0000, xxxx Xxxxxxxxx, x. 0; Cass. 25
giugno 1994, n. 6113., in Giust. civ. Mass. 1994, 6; Cass. 1 set-
tembre 1995, n. 9227, in Fallimento, 1996, I, 163.
(13) Sul punto cfr. anche X. Xxxxxxxx, Diritto bancario e finanzia- rio, 2ª ed., Milano, 2006, 203 ss.; X. Xxxxxxxxx, Diritto delle ban- che, 2006, 278 e ss., la quale sottolinea che il CICR può, tuttavia,
(segue)
con la consegna al cliente di un loro esemplare, al fi- ne di agevolare l’esercizio dei diritti dell’utente. Ini- zia, pertanto, a mutare l’orientamento nella giuri- sprudenza di merito affermandosi, in maniera sem- pre più diffusa e sicura, la nullità della clausola del rinvio agli usi di piazza (14). Il filo argomentativo delle motivazioni è così riassumibile (15):
1) non si pone in discussione l’ammissibilità, in ge- nerale, della relatio nei negozi formali, nelle pattui- zioni aventi ad oggetto la corresponsione di interes- si in misura superiore al tasso legale, di cui all’art. 1284 comma 3 c.c.;
2) se può ammettersi che anche il contratto formale
to, esistesse, esso si porrebbe in contrasto con la nor- mativa europea sulla concorrenza (17).
Anche la Suprema Corte ribadisce, in più circostan- ze, l’illegittimità del rinvio agli usi piazza (18), rile- vando che: «gli accordi di cartello contengono diverse tipologie di tassi o addirittura sono venuti meno come pa- rametro unitario», mentre il riferimento alle condi- zioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza è sufficiente solo se esistono discipline vincolanti del saggio fissate su scala nazionale con accordi di cartello e che, in assenza di un parametro centralizzato e vincolante, è necessario l’accerta- mento in concreto del grado di univocità (19). Si af-
rimandi al proprio esterno per la determinazione di
una parte del suo contenuto, occorre che l’elemento esterno, cui esso si riferisce, sia preesistente, a pro- pria volta redatto per iscritto e già noto o agevol- mente conoscibile, così da rappresentare una vera e propria integrazione del testo contrattuale e da por- si sul medesimo piano di questo, oppure che almeno i criteri della successiva determinazione dell’oggetto del patto siano fissati in modo tale da sfuggire ad ogni incertezza applicativa ed abbiano un grado di univocità ed evidenza equivalente a quello che si ot- terrebbe attraverso un’immediata e diretta indica- zione dell’oggetto nel testo scritto del contratto;
3) se, invece, di scrivere direttamente l’ammontare della misura dell’interesse ultralegale, la si vuol ri- mettere ad un meccanismo di determinazione ester- no al contratto, è indispensabile che sia univoco non solo il rinvio ma, anche, il modo in cui poi l’ac- cennato meccanismo di determinazione degli inte- ressi in concreto opererà;
4) fatto salvo il criterio per relationem, occorre esa- minare i criteri di riferimento indicati in concreto dalla clausola di interessi “uso piazza”, al fine di va- lutare il grado di certezza ed obiettività; tale esame ha finito con l’esaltare l’inadeguatezza della clausola in questione a soddisfare il requisito di determina- zione e determinabilità ex art. 1346 c.c., a causa del- la oggettiva vaghezza e dell’assenza di ogni precisa indicazione circa il modo in cui le condizioni prati- cate usualmente sulla piazza siano destinate a realiz- zarsi e possano poi essere rilevate, potendo i tassi sul- la medesima piazza variare in una fascia di valori compresi fra un minimo, rappresentato dal Prime ra- te, ed un massimo, corrispondente al top rate;
6) né vale opporre che i tassi sarebbero fissati dalle banche, su scala nazionale, in base ad un accordo di cartello, perché in realtà un tale accordo, nel senso di disciplina vincolante in materia di tassi, non esi- ste ormai più da tempo (16); infatti, ove anche un cartello bancario, vincolante per gli istituti di credi-
Note:
(continua nota 13)
prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contrat- ti possano essere sottratti all’obbligo di forma (art. 117 comma 2); X. Xxxxxx, Il principio della forma scritta nella stipulazione dei contratti bancari e le ipotesi di deroga, nota a Xxxx., Sez. I, 9 lu- glio 2005, n. 14470, in questa Rivista, 2006, 555 ss.; X. Xxxxxx, La nullità dei contratti bancari, in Banche e clienti, in Giur. meri- to, 2005, 5, suppl., 23 e ss.
(14) Pret. Pavia, 28 novembre 1992, Trib. Pavia, 1°ottobre 1993 e Trib. Napoli, 25 marzo 1994, tutte in Giur. comm., 1995, II, 446, con nota di X. Xxxxxxx, La nullità della clausola uso su piazza: una riforma preannunciata (la seconda anche in Giust. civ., 1994, I,805, con nota di X. Xxxxxxxx, Contratti bancari e rinvio agli usi e in Giur. mer., 1995, 267, con nota di Xxxxxxxxx, Gli «usi prati- cati sulla piazza» come relatio relationis in materia di interessi ul- tralegali nei contratti bancari ); Trib. Napoli, 13 maggio 1994, in Dir. e giur., 1994, 353, con nota di X. Xxxxxxx, Xxxxxx alle «condi- zioni abitualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza» e variazioni del tasso d’interesse alla luce dei recenti provvedi- menti legislativi; Trib. Roma, 27 novembre 1995, in Foro pad., 1996, 86 con nota di Xxxxxxxx, Rinvio agli usi nel settore banca- rio; Trib. Alba, 12 gennaio 1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 212; App. Milano, 31 ottobre 1997, Trib. Catania, 29 luglio 1998, Trib. Ca- gliari, 20 luglio 1998, Trib. Busto Arsizio, 15 giugno 1998, Trib. Trani, 27 febbraio 1998, Trib. Roma, 19 febbraio 1998, Pret. Ca- xxxxx, 30 luglio 1998, tutte in Dir. bancario e del merc. finanz., 1999, 117 e ss.. Più di recente, vedasi Trib. Torino, 23 luglio 2003, in Giur. merito, 2004, 283 solo massima.; Trib. Napoli, 23 novembre 2003, ivi, 2004, 1134, solo massima; Trib. Cassino, 29 ottobre 2004, in xxx.xxxxxxx.xx; Trib. Mantova, 3 febbraio 2004, 10 settembre 2004 e 21 gennaio 2005, tutte consultabili nel sito internet xxx.xxxxxx.xx.
(15) Per una puntuale ricostruzione, cfr. X. Xxxxxxx, Le operazioni bancarie in conto corrente, in Giur. banc., 1991-1992, 133.
(16) X. Xxxxxxxxx, Disciplina della concorrenza, norme comuni- tarie e “accordi interbancari”in Italia, in AA.VV., La concorrenza bancaria, a cura di X. Xxxxxxxxx, Milano, 1985, 316 e ss.; A. Ni- gro, Interessi ultralegali e “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, in Dir. banc., 1988, I, 522 e ss..
(17) Così Trib. Genova, 30 gennaio 1992, 854, con nota di X. Xxxxx.
(18) Cass. 13 marzo 1996 n. 2103, in Giur. it., 1997, I, 1, 50, con nota redazionale di Vallosio e in Foro it., 1997, I, 1939, con nota di X. Xxxxxxx, Di come la Suprema Corte irrigidì «in articolo mor- tis» la sua giurisprudenza sulle clausole di rinvio agli usi e di qual- che altra cosa ancora.
(19) Cass. 29 novembre 1996, n. 10657, in Corr. giur., 1997, 427 con nota di X. Xxxxxxxx, Cronaca di una sentenza annunciata; in Impresa, 1997, 479 e in Nuovo dir., 1997, 399, con nota di Nun-
(segue)
ferma che a nulla rileva che, sempre nel corso del rapporto, sia intervenuta la tacita approvazione del conto (20). Il medesimo è considerato mero docu- mento contabile, precisando che le relative opera- zioni bancarie in esso riassunte e menzionate (prele- vamenti e versamenti), a differenza del conto cor- rente ordinario, non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e le banca, ma rappresentano l’esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito ed il de- bito della banca verso il cliente (21). Pertanto, la mancata tempestiva contestazione dell’estratto con- to trasmesso da una banca al cliente rende inoppu- gnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profi- lo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (22).
In definitiva, gli estratti di conto corrente inviati dalla banca al cliente e non contestati nei termini di legge non sono idonei a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, come previsto dall’art. 1284 comma 3 c.c. (23), né sanano l’originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità. L’orientamento critico nei confronti della clausola uso piazza si è, nel tempo, via via consolidato (24). Di recente, si è sottolinea- to che se i parametri vincolanti si traducessero in ac- cordi di cartello sarebbero ugualmente nulli ai sensi dell’art. 2 l. 2 ottobre 1990, n. 287 (25). Né tali con- clusioni potrebbero trovare smentita nel richiamo operato dalla banca ai tassi medi pubblicati dalla Banca d’Italia in quanto proprio l’indicazione di un tasso medio, peraltro non vincolante per le singole banche, presuppone la presenza di tassi diversi fra le varie banche. Ovviamente del tutto irrilevante è parsa, altresì, la circostanza che i correntisti nel caso in esame fossero stati informati al variare dei tassi, non essendone in discussione la conoscenza ma la loro determinabilità, lasciata anche in tal caso alla unilaterale decisione della banca, la cui successiva comunicazione non può certamente sostituire la preventiva e consapevole manifestazione di volontà richiesta in base all’art. 1284 c.c. (26).
La Suprema Corte ha, inoltre, escluso che la clauso-
la “interessi uso piazza” possa essere giustificata at- traverso il ricorso alla disciplina del contratto di conto corrente ordinario, che all’art. 1825 c.c. pre-
Note:
(continua nota 19)
ziata, È contra legem la determinazione del tasso degli interessi bancari con semplice rinvio alle condizioni usuali praticate sulla piazza.
(20) In giurisprudenza il principio è stato ulteriormente confer- mato da: Trib. Roma, 29 settembre 1999, in Banca borsa tit. cred., 2001, II, 359, con nota critica di X. Xxxxxx, Brevi riflessio- ni su forma della pattuizione del tasso di interessi ultralegali e jus variandi; Cass., 11 settembre 1997, n. 8989, in Arch. civ., 1997, 1198; Trib. Milano, 4 aprile 1996, in Banca borsa tit. cred., 1997, II, 340. Sull’approvazione del conto da parte del correnti- sta e sul regime delle contestazioni, X. Xxxxxxxxx, voce Conto corrente bancario, in Dig. disc. priv., Sez. comm., IV, 1989, 23 ss.. Più di recente cfr. anche X. Xxxxxx, La determinazione giudi- ziale del credito ‘bancario’in conto corrente, in Banca borsa, 1999, I, 353.
(21) Così Xxxx., 7 settembre 1984, n. 4788, in Giur. it., 1985, I, 1, 1090, con nota di X. Xxxxxxxx, Gli effetti dell’approvazione del conto corrente bancario; Cass., 13 gennaio 0000, x. 000, xx Xxx- xx borsa e tit. cred., 1989, II, 129; Cass., 24 maggio 1991, n. 5876, ivi, 1992, II, 293, e in Foro it., 1992, I, 2201; Cass., 29 no- vembre 1994, n. 10185, in Giur. it., 1995, I, 1, 1882; Cass., 10 aprile 1995, n. 4140, in Informazioni legali, 1995, 9, 8; Trib. Mi- lano, 26 aprile 1990, in Banca borsa e tit. di credito, 1992, II; p. 123; Trib. Napoli, 22 aprile 1994, in Gius, 1995, 174; Trib. Mila- no, 4 aprile 1996, in Banca borsa e tit. di credito, 1997, II, p 340. In dottrina tra gli altri: X. Xxxxxxxx, La compensazione ed i rap- porti bancari in conto corrente, in Banca borsa e tit. cred., 1964, 158 ss.; X. Xxxxxxxxx, Il valore probatorio dell’estratto conto e dell’estratto di saldaconto, cit., 1822; X. Xxxxxx, Il conto corren- te bancario, il deposito e la concessione di credito, in Trattato di diritto privato, diretto da Xxxxxxxx, 12, Torino, 1985, 878 s.; G. Cavalli, voce Conto corrente. 1) Contratto di conto corrente, in Enc. Giur., VII, 1988, 5; O.T. Xxxxxxxxxx-X. Xxxxx, voce Conto corrente, in Dig. disc. priv., Sez. comm., IV, 1989, 6; X.Xxxxxxx, Il conto corrente bancario, in Il Codice Civile. Commentario, di- retto da Xxxxxxxxxxx, Milano, 1992, 219; X. Xxxxx-X. Xxxxxxxxx, Manuale di diritto bancario e della intermediazione finanziaria, Milano, 1997, 181 s.; X. Xxxxxx, La determinazione giudiziale del credito bancario in conto corrente, in Banca borsa tit. cred., 1999, III, 340 ss.
(22) In dottrina, cfr. X. Xxxxxxxxx, I contratti bancari, cit., 172, no- ta 250; F. Maimeri-X. Xxxxx-X. Xxxxxxx, Contratti bancari, 1, Mila- no, 1991, 364. In giurisprudenza, vedasi: Cass. 2 ottobre 2003, n. 14684, in Gius, 2004, 8118; Cass. 5 dicembre 2003 n. 18626; Cass. 26 luglio 2001 n. 10186; Cass., Sez. I, 26 luglio 2001, n. 10186, in Riv. dott. comm., 2002, 3, 554; Cass., Sez. I, 11 mag- gio 1998, n. 4735, in Banca borsa e tit. cred., 2000, II, 11° e ss.; Trib. Roma, 29 settembre 1999 (decr.), ivi, 2001, II, 359, con no- ta di X. Xxxxxx, Brevi riflessioni su forma della pattuizione del tas- so di interessi ultralegale e jus variandi; Cass., Sez. I, 14 maggio 1998, n. 4846, in Mass. Giust. civ., 1998, 1026; Cass., Sez. I, 11 settembre 1997, n. 8989, ivi, 1997, 1688; Cass., Sez. I, 11 mar- zo 1996, n. 1978, ivi, 1996, 332; Cass., Sez. I, 29 novembre 1994, n. 10185, in Giur. it., 1995, 1882.
(23) Cass. 10 ottobre 1996, n. 8851, in Rep. Xxxx xx., 0000, xxxx Xxxxxxxxx, x. 00; Cass. 18 novembre 1994, n. 9791, ivi, 1995, xx- xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, x. 00; Cass. 6 novembre 1993, n. 11020, ibi- dem, voce cit., n. 45..
(24) Negli ultimi anni vi è stato un susseguirsi di orientamenti critici; da ultimo, vedasi: Xxxx., Xxx. I, 1 marzo 2007, n. 4853, in Banca dati Utet; Cass., Sez. I, 8 maggio 2008, n. 11466, ibi- dem.
(25) Cass., Sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 387. Sulla nullità quale conseguenza della viola- zione della disciplina antitrust, cfr. Cass., 21 agosto 1996, n. 7733, in Giust. civ., 1997, I, 1373 e ss.; App. Torino, 17 febbraio 1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 288 e ss.; App. Roma, 21 dicembre 1993, in Foro it.,1994, I, 3518 e ss..; App. Milano, 5 febbraio 1992, in Riv. dir. ind., 1992, II, 52 e ss.
(26) Così Cass., Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 870, in X. Xxxxxxxxxx-
X. Xxxxxxxx-X. Xxxxxxxxxx, Giurisprudenza civile, Milano, 2006, 367 e ss..
vede l’applicazione degli interessi nella misura stabi- lita dal contratto o dagli usi o, in mancanza, in quel- la legale. A tale conclusione, secondo la Corte, si perviene muovendo dalla diversità strutturale e fun- zionale dei due contratti, rafforzata dall’omesso rin- vio a tale norma nell’art. 1857 c.c., che pure rinvia ad altri articoli che disciplinano il conto corrente ordinario (27). Ed ancora, anche l’argomento utiliz- zato a sostegno della legittimità della relatio agli usi di piazza, secondo cui le clausole sarebbero determi- nabili dalla banca ex art. 1349 c.c. quale terzo arbi- tratore e determinatore del contratto, non è stato condiviso dalla giurisprudenza e dottrina. È stata, di- fatti, rigettata la prospettiva, avanzata dalla banca, di vedersi riconosciuto, ex art. 16 del contratto, il potere di “arbitratore”, contemplato dall’art. 1349 c.c.; richiamo ritenuto non pertinente sul piano lo- gico, poiché - ha affermato la Corte - la richiesta obiettività del terzo risulterebbe vanificata dall’esse- re il terzo parte in causa (28). La Suprema Corte
(29) ha, inoltre, fatto derivare la nullità della sud-
detta clausola, contenuta in un contratto di conto corrente stipulato nel 1991, prima ancora che dal- l’art. 4 l. 17 febbraio 1992, n. 154, dall’art. 8 l. 1 marzo 1986, n. 64 (abrogato, con effetto dall’1 mag- gio 1993, dall’art. 4 l. 19 dicembre 1992, n. 488) con cui era stata vietata la differenziazione dei tassi di in- teresse in relazione alle singole zone del territorio nazionale, con salvezza solo dei tassi più favorevoli espressamente previsti dalla stessa legge per le zone svantaggiate. Va, infine, sottolineata la circostanza che, di recente, il giudice di legittimità ha sottoli- neato che, ove anche fosse dichiarata la nullità del- la clausola che fa riferimento agli usi di piazza e suc- cessivamente, nell’evoluzione del rapporto di conto corrente bancario, si accertasse l’esistenza di apposi- ti atti in cui il tasso di interesse fosse convenuto tra le parti, non potrebbe sostenersi la nullità di quella clausola per tutta la durata del rapporto (30).
Gli effetti contabili della nullità nella rivisitazione del rapporto di conto corrente bancario
In ordine agli effetti della dichiarata nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza, presente in con- tratti di conto corrente bancario, stipulati ante l. n. 154 del 1992 e chiusi successivamente all’entrata in vigore della stessa, si registrano in giurisprudenza orientamenti oscillanti, in cui appare non adeguata- mente esaustiva la stessa formulazione normativa (il riferimento è all’art. 5 l. n. 154 del 1992 poi trasfuso nell’art. 117 comma 7 t.u.l.b.c.). Nel Testo unico bancario sono state recepite disposizioni già intro-
dotte nella l. n. 154 del 1992 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e dalla l. 19 febbraio 1992 n. 142, sul credito al consumo, sia pure con le modifiche necessarie per il loro coordinamento che, in parte, hanno risolto alcuni dubbi interpretativi. La l. n. 154 del 1992 (o almeno parte di essa) dove- va, tuttavia, sopravvivere in via transitoria. Infatti, per effetto del meccanismo di ultrattività di cui al- l’art. 161 comma 2 t.u.l.b.c., è rimasto in vigore il
D.m. Tesoro 24 aprile 1992 sino alla recente delibe- razione del CICR 4 marzo 2003 (31) e relative istru- zioni applicative della Banca d’Italia (32).
Con riguardo ai tassi d’interesse, in particolare, il le- gislatore ha previsto, in ipotesi di nullità della clau- sola di rinvio agli usi, un meccanismo di integrazio- ne legale del contratto in forza del quale (art. 117 comma 7 t.u.l.b.c.):
a) dovrà applicarsi il tasso nominale minimo e quel- lo massimo dei Buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Mi- nistero del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive (art. 117 n. 7 lett. a) (33). Con riferimento ai contratti pattuiti, ante l. n. 154 del 1992, ancora in corso, recanti la clausola uso piazza, si è ritenuto da parte di alcune Corti (34) che l’interesse ultralegale andasse sosti-
Note:
(27) Cass. 14 maggio 2005, n. 10127, consultabile sul sito inter- net xxx.xxxxxxx.xx.
(28) In particolare, App. Lecce, Sez. I, 22 ottobre 2001, con nota di A.C. Xxxxxxx Belluscio-X. Xxxxx, op. cit., ha ritenuto che il ri- chiamo operato dalla banca all’art. 1349 c.c. non fosse pertinen- te sul piano testuale e su quello logico.
(29) Cass. 25 febbraio 2005, n. 4095, consultabile nel sito inter- net xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
(30) Cfr. Cass., Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 870, cit.
(31) In Dir. banc., 2003, 1, II, 8 e ss., con premessa e osserva- zioni di X. Xxxxxxxx.
(32) Si vedano la G.U. 19 agosto 2003, con l’aggiornamento del- la vigilanza ed il nuovo regolamento sulla trasparenza, nonché il provvedimento del Governatore del 25 luglio 2003.
(33) Ai sensi dell’art. 117 comma 7 lett. b t.u.l.b.c., è previsto che, se le clausole del singolo contratto sono nulle perché pre- vedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti ri- spetto a quelli pubblicizzati (art. 117 comma 6 t.u.l.b.c.), si appli- xxxx «gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della du- rata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi»; aggiungendosi che ove sia mancata la pubblicità previ- sta all’art. 116 t.u.l.b.c. “nulla è dovuto”. Per una riflessione sul tema del contratto e la nozione di trasparenza, vedasi anche X. Xxxxxxxx, Predisposizione e “scambi senza accordo” nei con- tratti bancari, in Banca borsa e tit. cred., 2002, I, 31 e ss..
(34) Cfr. App. Lecce, 18 settembre 2008, n. 568 richiamata da X. Xxxxx, Note critiche in merito alla misura del tasso dovuto dalla banca al correntista creditore, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, agosto
(segue)
tuito con il tasso legale per tutta la durata del rap- porto contrattuale (con esclusione dei tassi di inte- grazione legale sopra indicati). A conforto di tanto, è stato richiamato (35) quell’orientamento della Su- prema Corte (36), secondo cui “in relazione alla clausola in questione, che atteneva al primo con- tratto stipulato nel 1980, i giudici di merito si sono limitati a rilevare la nullità della pattuita eccedenza degli interessi rispetto alla misura legale e a ricon- durre l’accordo a legalità applicando la misura lega- le, come specificamente disposto dall’art. 1284 c.c., ultimo comma; non poteva, quindi, porsi alcuna questione di integrazione o sostituzione della clauso- la con diverse e/o successive norme, delle quali ulti- me la stessa ricorrente aveva anche sottolineato l’ir- retroattività”. Invero, la stessa Suprema Corte ha, anche, osservato che il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi ai rap- porti che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulte- riormente e ne modifichi l’assetto con effetto ex nunc, dal momento della sua entrata in vigore (37). Da ciò il convincimento che i contratti bancari, ove per la determinazione degli interessi sia stato fatto rinvio alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, stipulati anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 (9 luglio 1992) risultano ad essa assoggettati, limitatamente alle obbligazioni sorte in epoca successiva rispetto a quest’ultima.
Sicché, ove la clausola contrattuale di rinvio agli usi di piazza sia dichiarata nulla troverebbe applicazione il disposto dell’art. 1284 c.c. (interessi al tasso lega- le) con decorrenza dall’inizio del rapporto e sino al- la data in cui è entrata in vigore la disciplina sulla trasparenza bancaria. Successivamente a tale data le clausole nulle andrebbero sostituite dai criteri stabi- liti dalla L. n. 154 del 1992 (art. 5) riproposti inte- gralmente dal Testo unico del 1993 dopo (art. 117 comma 7 lett. a d.lgs. n. 385 del 1993) (38).
Immediatamente si è posto un primo problema non
essendovi una norma transitoria: in ipotesi di con- clusione del contratto assai lontana nel tempo, co- me rispettare la ratio della disposizione?
Secondo alcuni Autori e taluni orientamenti giuri-
sprudenziali, sebbene l’art. 117 cit. faccia riferimen- to ai Tassi dei B.o.t. emessi nei dodici mesi prece- denti la conclusione del contratto, la norma, con ri- ferimento ai contratti accesi ante l. n. 154 del 1992, andrebbe necessariamente applicata, in riferimento ai tassi dell’anno precedente all’entrata in vigore della stessa legge, non rispondendo alla ratio della nuova disciplina il rinvio al tasso minimo e massimo dei B.o.t. emessi nei dodici mesi precedenti la con-
clusione di un contratto (magari, oltremodo risalen- te), da applicare con decorrenza 9 luglio 1992 (39).
Ma come operano i criteri di integrazione legale nel tempo?
Altra questione, di non poca rilevanza sulle sorti del saldo algebrico del rapporto di conto corrente ban- cario rivisitato giudizialmente, affrontata da una giurisprudenza ancora piuttosto scarna, riguarda la fissità temporale o meno dei tassi di interesse di in- tegrazione legale: essi permangono stabili, a far data dalla loro applicazione sino al termine del rapporto, o assumono modificazioni nel corso del tempo? Ed, in ipotesi di eventuali modifiche, a quale periodicità di variabilità occorrerebbe fare riferimento?
La norma non offre indicazioni precise al riguardo, sicché si potrebbe ipotizzare che i tassi minimi e massimi dei B.o.t., emessi nei dodici mesi preceden- ti la conclusione del contratto (o meglio, emessi nei dodici mesi precedenti l’entrata in vigore degli artt. 4 e 5 l. n. 154 del 1992, se si segue l’orientamento
Note:
(continua nota 34)
2009; nello stesso senso vedasi anche Trib. Lecce, Sez. dist. di Maglie, 18 giugno 2009, n. 201; Trib. Bari, Sez. dist. di Rutiglia- no, 9 gennaio 2009, n. 5; Trib. Pescara, n. 187/08; Trib. di Lecce, 19 maggio 2008; Trib. Pescara, 27 febbraio 2007, n. 280; Trib. Lecce, 5 dicembre 2007, n. 1787, tutte edite in www.studiotan- xx.xx. Ed ancora, Trib. Bari, 27 febbraio 2007, in Guida dir., 2007, 46, 80; Trib. Monza, 12 dicembre 2005, in Banca borsa tit. cred.,
2007, II, 204 e ss.; Trib. Reggio Calabria, 18 febbraio 2003, in
Giur. merito, 2003, 1726; App. Lecce, Sez. I civ, 22 ottobre 2001,
n. 598, in questa Rivista, 2002, 375 e ss.. con nota di A.C. Vac- caro Belluscio-X. Xxxxx, Interessi ‘uso piazza’, anatocismo trime- strale e commissione di massimo scoperto.
(35) X. Xxxxx, Note critiche in merito alla misura del tasso dovu- to dalla banca al correntista creditore, cit.
(36) Cass., Sez. I, 8 maggio 2008, n. 11466, già menzionata e ri- chiamata da X. Xxxxx, loc. cit. Di recente, va anche sottolineato Trib. Taranto, Sez. II, 20 luglio 2009, inedita, secondo cui «se non è retroattiva la norma che sancisce la nullità della clausola (po- tendosi parlare, al più, di inefficacia sopravvenuta), a maggior ra- gione deve escludersi che possa essere tale la norma integrati- va contenuta nell’art. 5 l. n. 154 del 1992. Ne consegue, in defi- nitiva, che data la nullità della clausola determinativa degli inte- ressi mediante rinvio agli usi di piazza, il saldo finale del conto deve essere calcolato applicando il saggio legale di volta in volta vigente».
(37) Cass. 28 marzo 2002, n. 4490, in Giur. it., 2002, 1422; Cass.,
18 settembre 2003, n. 13739, in questa Rivista, 2004, 156, con nota di X. Xxxxxxxxx.
(38) Trib. Roma, 19 febbraio 1998, in Foro it., 1998, I, 2998; Trib. Busto Arsizio, 15 giugno 1998, ibidem, 2997; Trib. Catania, 29 lu- glio 1998, ibidem, 2997; Pret. Catania, 30 luglio 1998, ibidem, 2998.
(39)X. Xxxxxxxx, La disciplina delle operazioni bancarie. Profili e questioni applicative, in Riv. avvocati Lecce, 1998, 46; X. Xxxxxx, La determinazione giudiziale del credito “bancario” in conto cor- rente, cit., 348. In giurisprudenza, vedasi Trib. Mantova, 21 gen- naio 2005, consultabile nel sito internet xxx.xxxxxx.xx.
giurisprudenziale sopra menzionato), una volta indi- viduati, permangano in quella misura sanzionatoria (minimi per le operazioni a credito della banca e massimi per le operazioni a debito della banca) sino al termine del rapporto.
È evidente che, a fronte di una tale eventualità, po- trebbero verificarsi delle palesi incongruenze con ef- fetti paradossali nelle risultanze dei saldi algebrici scaturenti dalla ricostruzione del rapporto di conto corrente bancario, atteso che la determinazione dei tassi di interesse da applicare potrebbe anche, per al- cuni periodi, dimostrarsi superiore al tasso soglia pro-tempore vigente, in espressa violazione della normativa anti-usura, di cui alla l. n. 108 del 1996. In dottrina (40) si è osservato che, se l’8 luglio 1992
(41) costituisce il punto di partenza per rilevare il tasso da applicare per il periodo successivo, occorre fare riferimento per quella data al tasso nominale minimo e quello massimo dei Buoni ordinari del te- soro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti l’entrata in vigore degli artt. 4 e 5 l.
n. 154 del 1992, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive e, quindi, all’8 luglio 1991. Tale tasso è individuato nell’11,89% per le operazioni a debito del correntista e del 13,64% per le operazioni a credito del correntista. Se la misura del 13,64% permane fissa nel tempo accade che, pa- radossalmente, in alcuni periodi il tasso di interesse risulti addirittura superiore al tasso soglia previsto, ad esempio, per l’ipotesi di apertura di credito in conto corrente, oltre i 10 milioni di vecchie lire (si pensi al III e IV trimestre 1999, in cui il tasso soglia
mente applicato dalla banca in buona parte del rap- porto (42). Si è detto (43), ad ulteriore conforto, che:
«l’adeguamento del tasso ad ogni chiusura trimestra- le del conto si giustifica alla stregua della considera- zione secondo cui la previsione contenuta nell’art. 5
L. 154/92 e poi nell’art. 117 t.u.l.b. si riferisce ad un contratto contemplante un’unica operazione e non, invece, a quello che dà luogo (come nell’ipotesi del conto corrente) ad un rapporto di durata caratteriz- zato da molteplici operazioni poste in essere nella continua variazione dei tassi di interesse a causa del- le mutevoli condizioni del mercato (tanto che la fa- coltà di variazione dei tassi è prevista in via genera- lizzata e con modalità semplificate dagli art. 6 l. 154/92 e 117 comma 5 t.u.l.b.), dovendosi inoltre tenere conto del fatto che la finalità sanzionatoria (per la banca) che sta alla base delle predette dispo- sizioni, verrebbe ad essere frustrata in caso di diffor- mità per eccesso fra il tasso calcolato in relazione al rendimento dei B.O.T. emessi nell’anno anteceden- te alla stipula del contratto e quello in concreto ap- plicato dall’istituto di credito durante il corso del rapporto (eventualità che si risolve in certezza ove si consideri la progressiva caduta, nel corso degli ulti- mi anni, dei tassi di interesse, fenomeno che ha in- dotto il legislatore a intervenire in materia di mutui bancari come si desume dal preambolo al d.l. 29 di- cembre 2000, n. 394): d’altro canto la finalità perse- guita dal legislatore con gli artt. 5 l. n. 154/92 e l’art. 117 t.u.l.b. è stata proprio quella di ancorare il tasso sostituivo degli interessi ad un altro in qualche mo- do legato all’andamento del mercato dei tassi. Il ri- ferimento temporale al trimestre trova poi la propria
era pari, rispettivamente, al 13,35% e 13,40%) .
Altrettanto paradossale si dimostra la fissità del tas- so dei B.o.t. per l’intera durata del rapporto ove, ad esempio, il tasso dell’11,89%, da riconoscere a credi- to della banca, risultasse addirittura maggiore rispet- to a quello applicato, desumibile dagli estratti di conto corrente .
È fuor di dubbio, pertanto, l’incongruenza derivante dalla staticità dei tassi per l’intera durata del rappor- to. Di tanto ne è parsa consapevole quella giurispru- denza di merito che ha ritenuto che il criterio di in- tegrazione legale, applicabile con l’entrata in vigore della normativa sulla trasparenza, debba fare riferi- mento ai tassi minimi e massimi dei B.o.t. emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto, evitandosi in tal modo l’effetto paradossale dell’applicazione di un tasso che, se fosse stato pre- determinato rigidamente con riguardo all’anno an- teriore alla conclusione del contratto, sarebbe potu- to risultare anche più elevato di quello concreta-
Note:
(40) X. Xxxxx, Note critiche in merito alla misura del tasso dovu- to dalla banca, cit., 5. Riteniamo, contrariamente, che la decor- renza sia da individuare nella data, non già del 8 luglio 1992, ben- sì del 9 luglio 1992.
(41) Giova ricordare che l’art. 11 l. n. 154 del 1992, rubricato “Norme finali “, stabiliva al comma 4 che: «Le disposizioni di cui all’art. 2, commi 1, 2, 4 e 6, all’art. 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all’art. 8, comma 1, e all’art. 10 acqui- stano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». La l. n. 154 del 1992 è stata pub- blicata in G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992.
(42) Così Trib. Mantova, 21 gennaio 2005, cit. In dottrina X. Xxxx- na, Gli interessi uso piazza, l’anatocismo e la commissione di massimo scoperto, in AA.VV., Xxxxxxxxxx e usura nei contratti, a cura di Xxxxxxx, Padova, 2002, 416 e ss. In giurisprudenza vedasi in senso conforme: Trib. Terni 16 gennaio 2001, in Foro it., 2001, I, 1772 con nota redazionale di X. Xxxxxxxx; Trib. Roma 27 gen- naio 2003, in Giur. Merito, 2003, 5, I, 898; Trib. Monza 4 febbraio 1999 in Foro it. 1999, I,1340; Trib. Napoli, 17 dicembre 2002, in Giur. merito, 2003, n. 2, I, 243; Trib. Lecce, 27 marzo 2007, n. 660/07, in xxx.xxxxxxxxxxx.xx; Trib. Teramo, 7 gennaio 2006, n. 23/2006, ibidem.
(43) Trib. Lecce, 27 marzo 2007, n. 660/2007, cit.
Argomenti
I singoli contratti
ragione nella previsione contrattuale di tale termine (v. art. 7) per la chiusura periodica del conto e la de- terminazione del saldo».
Conclusioni
In realtà, la scelta di correlare la variabilità dei tassi dei B.o.t. alla chiusura di ogni trimestre non persua- de atteso che la norma fa espresso riferimento ai
B.o.t. annuali e non a quelli trimestrali (44). Peral-
zione degli interessi, di cui è gravido il dibattito in te- ma di anatocismo. È facile, dunque, constatare come proprio la mancata chiarezza normativa sul punto sia suscettibile di determinare non poche incongruenze di carattere contabile in sede di rivisitazione giudi- ziale dei rapporti di conto corrente bancario, affetti geneticamente dalla nullità della clausola uso piazza o dalla mancata pattuizione dei tassi di interesse.
tro, appare del tutto opinabile poiché nulla dispone
che la chiusura periodica del conto debba essere in- dividuata in quella trimestrale e non in quella an- nuale, finendo con il subire, quanto meno sino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR del febbraio 2000, nella sua scansione temporale, tutta la problematica relativa alla periodicità di capitalizza-
Nota:
(44) Così X. Xxxxx, loc. cit. In senso conforme, vedasi anche Trib. Lecce, Sez. dist. di Maglie, 16 dicembre 2009, n. 407, in xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx maglie.html, commentata da X. Xxx- za, Problemi interpretativi dell’art. 117, comma 7, del TUb e tas- so di interesse sostitutivo (Nota a Trib. Lecce 16 dicembre 2009), in xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/Xx/xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx?Xxx- tion=6&IDElement=717.