REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CONVENZIONI E PRESTAZIONI IN CONTO TERZI
Emanato con Decreto rettorale 25 giugno 2007, n. 11575
Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 3 dicembre 2021, n. 1116
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Pad. Xxxxxxxx - Piano I
Piano III
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CONVENZIONI E PRESTAZIONI IN CONTO TERZI
INDICE
Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento 3
Art. 2 - Contratti e convenzioni di attività “in conto terzi" 3
Art. 3 - Contratti e convenzioni "non in conto terzi" 3
Art. 4 - Approvazione e stipulazione 4
Art. 5 - Determinazione dei costi e dei corrispettivi 4
Art. 6 - Ripartizione dei proventi 6
Art. 7 - Quota di prelievo 6
Art. 8 - Norma finale 6
Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento
1. Il presente regolamento definisce e disciplina le prestazioni eseguite dall'Università degli Studi dell'Insubria a seguito della stipulazione, nel rispetto della propria primaria funzione scientifica e di- dattica, di contratti e convenzioni di ricerca, di consulenza di carattere formativo, nonché per ogni altra prestazione a pagamento con committenti esterni pubblici e privati.
2. Tali prestazioni sono affidate all’Università o alle singole strutture dell'Ateneo le quali indicheranno il responsabile scientifico della loro esecuzione.
3. Non sono disciplinate dalle norme che seguono le prestazioni assistenziali di carattere ambulatoriale e i servizi di diagnosi e cura effettuati negli Istituti e Cliniche universitarie di ricovero e cura con- venzionati con le Regioni e con le ASL.
Art. 2 - Contratti e convenzioni di attività “in conto terzi"
1. Vengono considerati contratti e convenzioni “in conto terzi" quelli aventi per oggetto consulenze, progetti di ricerca e di sviluppo, ivi compresa l’attività di formazione complementare alle precedenti che non comporti il rilascio di attestati con crediti formativi universitari (CFU) e le prestazioni a ta- riffario i cui risultati siano vincolati al committente, in termini di proprietà e/o utilizzo dei risultati.
2. Rientrano nel conto terzi anche gli studi monografici e report di analisi su problematiche tecniche, scientifiche, sanitarie ed aziendali; la formulazione di pareri ed il supporto alle decisioni relativamen- te a problematiche tecniche, scientifiche, giuridiche, economico-finanziarie, organizzative nonché prestazioni di diverso tipo che prevedono una certificazione (analisi, prove, tarature ecc) disciplinati di norma da tariffa.
3. Qualora parte dell’attività sia svolta da una struttura di Ateneo per conto di altre strutture dello stes- so Ateneo, i rapporti tra le due strutture vengono regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito.
Art. 3 - Contratti e convenzioni "non in conto terzi"
1. Sono da considerare contratti e convenzioni che non rientrano nell’art. 2, in particolare:
a. finanziamenti erogati dal MIUR, dalla Comunità Europea, dal CNR e da altri enti ad essi assi- milati ed ogni qualvolta sia previsto per esplicita disposizione normativa;
b. finanziamenti dal Fondo Sociale Europeo, nonché fondi assimilati, qualora sia previsto per esplicita disposizione normativa;
c. i contributi finalizzati all’istituzione di borse di studio o di ricerca, all’istituzione di assegni di ricerca anche nell’ambito di contratti di ricerca conto terzi purché espressamente previsti, al finanziamento di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo “a” ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a della Legge 240/2010;
d. le entrate da convenzioni stipulate con soggetti terzi allo scopo di supportare la gestione di at- tività didattiche istituzionali, quali i corsi di laurea, i corsi di dottorato, master universitari e cattedre convenzionate, salvo quanto previsto da altre norme regolamentari dell’Ateneo.
2. Altre esclusioni possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, su propo- sta motivata degli organi di governo delle strutture.
Art. 4 - Approvazione e stipulazione
1. L'approvazione dei contratti e convenzioni è di competenza del Consiglio di Amministrazione nel caso di prestazioni erogate attraverso l’Amministrazione Centrale o dell’Organo Collegiale nel caso di prestazioni erogate attraverso la struttura Didattica, di Ricerca o di Servizio entro i limiti stabiliti dal Manuale di Amministrazione e Contabilità. Per contratti o convenzioni di importo superiore ai limiti predetti e per i tariffari l’approvazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione previa deliberazione dell’organo collegiale della struttura proponente.
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione o della Struttura Didattica, di Ricerca o di Servizio deve contenere l’approvazione della convenzione/ del contratto/ del tariffario, il prospetto dei costi e dei corrispettivi, l’individuazione del responsabile scientifico e, su proposta di quest’ultimo di con- certo con il Direttore Generale nel caso di prestazioni erogate attraverso l’Amministrazione Centra- le, con il Segretario Amministrativo nel caso di prestazioni erogate attraverso i Dipartimenti o con il Direttore nel caso di prestazioni erogate attraverso i Centri di servizio o con il Presidente nel caso di prestazioni erogate attraverso la Scuola di Medicina, l’individuazione del personale che si ritiene di dover coinvolgere direttamente nell’attività.
3. Per i contratti che prevedono il pagamento di penali da parte dell’Università la deliberazione del Consiglio di Amministrazione o della struttura Didattica, di Ricerca o di Servizio deve espressamen- te indicare l’entità della penale e che la stessa se ne farà carico.
4. I contratti o convenzioni che rispecchiano lo schema tipo o abbiano condizioni conformi allo stan- dard sono sottoscritti, nel caso di prestazioni erogate attraverso l’Amministrazione Centrale, dal Rettore o dal Direttore Generale, in base alle rispettive competenze, o dal Responsabile della Strut- tura Didattica, di Ricerca o di Servizio, salvo nei casi in cui sia richiesta dal committente la firma del legale rappresentante d’Ateneo.
5. Le prestazioni di analisi, prove e tarature sono di norma svolte secondo un tariffario proposto dalla Struttura interessata e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 5 - Determinazione dei costi e dei corrispettivi
1. Il corrispettivo della prestazione viene individuato sulla base del progetto e indicato in una scheda che tiene conto degli elementi di costo predeterminati dal responsabile del progetto. La scheda per la ripartizione del corrispettivo deve essere approvata, se riferito all’Amministrazione Centrale, dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio della Struttura Didattica, di Ricerca o di Servizio e deve far parte della deliberazione. Per ciascun progetto deve essere previsto un contributo da desti- nare al Bilancio Universitario, al Fondo Comune di Ateneo, al Bilancio della Struttura dove ha luo- go l'attività nonché alla remunerazione delle spese generali dell’Ateneo; la ripartizione avverrà se- condo le regole ed i limiti stabiliti nel successivo art.6
2. Per la predisposizione del prospetto dei costi e dei corrispettivi nei contratti/convenzioni di ricerca, sviluppo e/o prestazione a pagamento con committenti esterni pubblici e privati si dovrà tenere conto delle spese che dovranno essere sostenute per lo svolgimento della prestazione, in particolare:
a. le spese per l’acquisto, il noleggio o l’ammortamento di attrezzature scientifiche, le spese di manutenzione in relazione all’effettivo utilizzo delle attrezzature per la prestazione;
b. il costo dei materiali di consumo;
c. il costo figurativo ed il costo diretto derivante dall’impiego di personale docente e Tecnico Amministrativo necessario per la realizzazione dell’attività di ricerca, incluse le spese di viaggio o di missione;
d. il costo per l’utilizzo di servizi e prestazioni professionali esterne;
e. le spese di assicurazione per la copertura dai rischi inerenti l’espletamento della attività;
f. le spese generali dell’Ateneo e della struttura.
3. Per la predisposizione del prospetto dei costi e dei corrispettivi nelle prestazioni di consulenza si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
a. spese di viaggio, di missione e assicurative;
b. costo per l’eventuale utilizzo di servizi esterni;
c. costo dei materiali di consumo;
d. costo figurativo ed il costo diretto derivante dall’impiego di personale docente e Tecnico Amministrativo necessario all’attività di consulenza;
e. spese generali della Struttura.
4. L’eventuale utilizzo del nome dell’Università a fini pubblicitari, collegato all’attività di consulenza, dovrà essere concordato e regolato con un corrispettivo a parte. La consulenza non potrà essere uti- lizzata quale perizia di parte in vertenze di carattere legale, a meno che tale richiesta non sia stata esplicitamente inserita nel contratto sottoscritto dall’Università.
5. Per la predisposizione del prospetto dei costi e dei corrispettivi nelle prestazioni riguardanti la for- mazione si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
a. costo delle attrezzature da acquistare per lo svolgimento dell’attività;
b. costo sostenuto per l’impiego di materiale di consumo;
c. spese di viaggio o di missione e assicurative;
d. costo figurativo e costo diretto derivante dall’impiego di personale docente e Tecnico Ammi- nistrativo;
e. spese derivanti dall’impiego di docenti esterni all’Università;
f. oneri relativi all’utilizzo di locali ed attrezzature dell’Università;
g. oneri derivanti dall’acquisto di beni e servizi esterni all’Università;
h. spese generali sostenute dalla Struttura.
6. Il corrispettivo da chiedere per le prestazioni a pagamento a tariffa è determinato sulla base di un tariffario, prevalentemente basato sui costi di produzione e tenendo in debita considerazione i tarif- fari vigenti presso gli altri enti (locali e/o nazionali), i tariffari degli ordini professionali e i prezzi di mercato praticati per prestazioni assimilabili a quelle presenti nel tariffario dell’Università. Il tariffa- rio proposto dalla Struttura e approvato dall’Università entrerà a far parte del tariffario dell’Università.
7. Nel caso si tratti di prestazione a carattere non ripetitiva, e non prevista da alcun tariffario approva- to dall’Università l’organo collegiale della Struttura chiamata a svolgere la prestazione proporrà di volta in volta la tariffa.
8. La tariffa è determinata tenendo conto:
a. dell’ammortamento delle apparecchiature;
b. del costo delle manutenzioni;
c. del costo dei materiali;
d. del costo figurativo e diretto derivante dall’impiego di personale docente e non docente neces- sario per lo svolgimento della prestazione, comprese le eventuali spese assicurative;
e. delle spese generali della Struttura.
9. L’eventuale utilizzo del nome dell’Università collegato all’oggetto della prestazione dovrà essere concordato e regolato con un corrispettivo a parte.
Art. 6 - Ripartizione dei proventi
1. Tutti i proventi delle attività conto terzi sono incassati a cura della struttura Didattica, di Ricerca, di Servizio o dall’Amministrazione Centrale, cui afferisce la struttura operativa o l’ufficio, che provve- derà al versamento al bilancio di Ateneo della percentuale per il Bilancio Universitario, per il Fondo Comune d’Ateneo e per le Spese Generali d’Ateneo nonché la parte relativa al costo figurativo e di- retto destinato alla ripartizione della quota per il personale docente e tecnico amministrativo. In ca- so di attività in conto terzi svolta da organismi non dotati di autonomia amministrativo contabile i proventi sono incassati a cura dell’Amministrazione Centrale, la quale provvederà ad attribuire ai centri di spesa competenti le quote di competenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Struttura Didattica, di Ricerca o di Servizio, su proposta motivata del responsabile della prestazione, delibera la quota degli introiti spettanti al per- sonale docente, ricercatore e tecnico amministrativo che ha partecipato direttamente all’esecuzione della prestazione, sulla base dell'attività svolta.
Art. 7 - Quota di prelievo
1. Sul corrispettivo del contratto vengono effettuati i seguenti prelievi: 14% da destinare al Fondo Comune di Ateneo
1% da destinare al Bilancio di Ateneo
3% da destinare a copertura delle spese generali dell’Ateneo, fino ad un massimo del 5% da destina- re alla Struttura.
2. I prelievi sul corrispettivo di cui al comma 1 si applicano al netto di:
a. del 100% delle quote destinate ad investimenti per attrezzature (fino ad un importo massimo pari al 30% dell’importo totale del corrispettivo contrattuale);
b. del 50% delle spese di subcontracting (docenza esterna nel caso di prestazioni didattiche e quote destinate a committenza e personale esterno).
3. La trattenuta non si applica ai rapporti interni di cui all'art. 2 comma 3.
4. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire trattenute diverse rispetto a quelle previste dai commi precedenti nei contratti con Enti Pubblici che prevedano clausole specifiche relative ai prelievi (co- me ad esempio UE, CNR, ASL, PROGETTO VALORE PA, ecc.).
5. La differenza tra le spese preventivate e quelle minori effettivamente sostenute, nonché i residui che dovessero risultare a seguito dell’applicazione della ripartizione di cui ai precedenti articoli restano destinate alle Strutture che hanno svolto l’attività.
Art. 8 - Norma finale
1. I responsabili delle Strutture sono tenuti a verificare la compatibilità dello svolgimento delle attività per conto terzi con l’assolvimento dei compiti istituzionali. I parametri e le percentuali indicate nel regolamento e negli appositi schemi allegati sono suscettibili di modifica da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento salvaguarda l’autonomia delle singole Strutture nella proposta di individuazione del corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni; resta fermo il principio che le prestazioni svolte a favore di terzi non possono in alcun modo costituire un onere per il Bilancio Universitario.
CONTRATTI E CONVENZIONI “IN CONTO TERZI”
STRUTTURA.........................................................................................
SCHEMA PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI
Titolo: Responsabile: Committente:
Importo TOTALE (IVA esclusa)
Investimenti in ATTREZZATURE
Investimenti in CONTRATTI ESTERNI
= VALORE NETTO
IVA [ ]
- 1% BU
- 14% FCA
- ------------------ max 5% DIP
- ---------------- 3% SGA
=
Valore spendibile totale da usare per copri- re i costi addizionali, figurativi e forfetari
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del ………………………
Approvato dal Consiglio di Dipartimento/Struttura nella seduta del...........
Dettaglio costi figurativi (minimo = cedolino paga) Personale STRUTTURATO che collabora (lordo)
.....................
Dettaglio costi vivi/addizionali ....................
Materiali di consumo ....................
Missioni, viaggi, spese assicurazione ..................
Deprezzamento attrezzature \ AMMORTAMENTO ……………
Materiali di consumo ................................
IL DIRETTORE