COMUNE DI FIRENZE ATTO DI CONVENZIONE
COMUNE DI FIRENZE ATTO DI CONVENZIONE
L’anno duemilatredici e questo giorno …...del mese di in Firenze, per il presente atto
cui intervengono:
1) la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, nata a Firenze il 02/01/1971 non in proprio ma quale Dirigente della Direzione Cultura Turismo e Sport del Comune di Firenze (C.F. 01307110484) secondo quanto previsto dall’art. 58 dello Statuto ed in esecuzione della Deliberaz.del Cons. Com.le n° 21 del 07/05/2007 e successive modifiche (Deliberazione n 50 del 9.06.2008 e Deliberazione n 25 del 14.06.2010) con la quale è stato approvato il testo del nuovo Regolamento che disciplina la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
2) Il Signor....... , nato a…..................... il ….........., residente a …............., in via................
n° il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella Sua qualità di Presidente
Società/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di Promozione sportiva/Federazione Sportiva Nazionale/Consorzio, Associazione tra soggetti, ecc con sede in ,
via …..........................- c.f. N° …..............., conforme come risulta dall’autocertificazione che si conserva in atti;
Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:
Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI
Il Comune di Firenze concede per le proprie finalità sportive e sociali, alla Società/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di Promozione sportiva/Federazione Sportiva Nazionale/Consorzio, Associazione tra soggetti,.............................................................................................con sede
in.................................................................c.f.n°.....................................la gestione
dell’impianto sportivo denominato “Palestra S. Niccolò” risultante dalle planimetrie allegate al bando di gara e conservate agli atti della Direzione Cultura Turismo e Sport – Servizio Sport e che il Presidente/Legale Rappresentante della dichiara di
ben conoscere, per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di approvazione della Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva, rinnovabili una sola volta, per un totale di anni 8 (otto) con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale salvo disdetta delle parti da comunicare entro 3 mesi prima della scadenza.
L’impianto sportivo oggetto di bando è porzione del complesso censito all’Ufficio del Territorio di Firenze, Catasto Fabbricati, nel Foglio di mappa 174, particelle 94 e 95.
Il concessionario farà uso dell’impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità. Non potrà usare l’impianto se non per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione né sub-concedere in tutto o in parte con o senza corrispettivo quanto oggetto della presente concessione.
Art. 2 - DOCUMENTAZIONE SU CONSISTENZA IMPIANTO
La consistenza dell’impianto sportivo è rilevabile nei seguenti elaborati, allegati parte integrante dell’avviso di gara:
- relazione tecnica descrittiva dell’impianto;
- planimetria;
- inventario della attrezzature di proprietà comunale esistenti presso l’impianto;
- relazione sulle alberature con allegate schede sullo stato di salute delle piante.
Nella planimetria allegata all’avviso pubblico sono evidenziate le porzioni di impianto escluse dall’affidamento in concessione (locali/uffici al primo piano che rimarranno in uso all’Amministrazione comunale).
L’impianto, nella composizione su indicata, e’ concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario. All’atto della presa in consegna, sarà redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal concessionario e dagli incaricati dell’Amministrazione Comunale.
Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale ed ogniqualvolta si determinino modifiche tali da mutare la consistenza originaria dell’immobile, sia per la parte edilizia che impiantistica, per le attrezzature e la consistenza del patrimonio arboreo.
Art. 3 - MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO
La presente concessione viene effettuata al fine di consentire al concessionario l’esercizio della propria attività sportiva e di farlo collaborare alle finalità sociali e sportive del Comune e del Quartiere.
Il concessionario in forza della presente convenzione dovrà curare l’uso pubblico dell’impianto secondo le norme previste dalla convenzione.
Inoltre, il concessionario, nel caso di utilizzazione dell’impianto da parte di terzi, fermo restando che tale uso non può essere subordinato all'acquisizione di tessera sociale neppure a titolo gratuito, si obbliga ad applicare tariffe di importo non superiore a quelle deliberate dall’Amministrazione Comunale per la generalità degli impianti sportivi di proprietà comunale e comunque con la finalità di favorirne il massimo utilizzo nell'arco della giornata.
Nel caso dell'eventuale istituzione di corsi di avviamento allo sport e/o centri estivi, nel periodo di interruzione dell'attività didattica, il concessionario si obbliga ad applicare tariffe
di importo non superiore a quelle deliberate dall’Amministrazione Comunale per i rispettivi servizi.
Art. 4 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ E UTILIZZO SPAZI
La società concessionaria, nell’esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull’impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:
- al mattino dei giorni feriali gli impianti saranno messi a disposizione gratuitamente alle scuole dell’obbligo, al Quartiere, alle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversamente abili, anziani;
- l’Amministrazione comunale si riserva comunque di individuare alcuni istituti scolastici anche di pertinenza della Provincia di Firenze cui concedere, oltre a quanto previsto al comma precedente, l’utilizzazione gratuita al mattino per finalità di promozione dello sport e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all’interno di detti Istituti;
- dovrà garantire lo svolgimento diretto, a partire da Gennaio 2014, in orario antimeridiano di almeno n. 2 corsi di attivita’ motoria per anziani con frequenza trisettimanale e n. 3 corsi di attivita’ motoria per disabili con frequenza bisettimanale. Fino alla scadenza del 31/12/2013 tali corsi sono stati affidati all’A.S.D. Diladdarno.
L’Amministrazione comunale si riserva altresì:
- n° 10 giornate gratuite all’anno per manifestazioni all’interno della palestra;
- l’utilizzo gratuito del primo sabato e della prima domenica del mese;
- l’utilizzo del parcheggio, durante tutto l’anno, riservato ai mezzi di servizio dell’Amministrazione comunale.
Il programma di gestione operativa della palestra dovrà prevedere una programmazione integrata capace di unire l’attività sportiva e motoria con attività a carattere ludico, culturale e di promozione sociale, mantenendo un legame con la tradizione e la cultura di quel posto, e dovrà comunque garantire adeguati spazi alle società che tradizionalmente operano sull’impianto ed in via preferenziale a quelle società che non hanno impianti in concessione.
I suddetti spazi alle società sportive dovranno essere riservati concordando con l’Amministrazione comunale il relativo palinsesto, garantendo e favorendo la massima democraticità di utilizzo;
- L’Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente gli impianti - a suo insindacabile giudizio – per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o
indirettamente da Enti a Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al concessionario di 10 giorni;
- l'Amministrazione Comunale si riserva l'uso dell'impianto anche in orario pomeridiano entro le ore 16 nel limite massimo di due ore giornaliere;
- fermi restando gli impegni derivanti dall’attività ufficiale del concessionario (gare – campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle due ordinarie esigenze di utilizzo degli impianti, l’Amministrazione comunale si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe comunali, gli impianti da parte di Società, Federazioni ed Enti di promozione sportiva per l’espletamento dell’attività ufficiale.
Il concessionario dovrà inoltre consentire l’utilizzo dei servizi di supporto (utilizzo docce e spogliatoi) per la pratica dello sport libero e diffuso alla cittadinanza, nel rispetto di quanto previsto nell’apposita delibera delle tariffe comunali.
Le attività polifunzionali che non rientrano nella tipologia delle attività sportive, dovranno essere concordate con l’Amministrazione comunale.
Sarà cura del soggetto concessionario provvedere al controllo sul corretto utilizzo delle attrezzature tecniche sportive, di proprietà del Comune, al controllo del mantenimento in efficienza di tale attrezzature, la loro sostituzione, nonché l’adeguamento delle stesse.
Sarà cura del concessionario l’organizzazione delle attività ammesse nel rispetto di criteri di efficienza ed efficacia, seguendo canoni di correttezza, cortesia e gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
Il concessionario, svolgerà il proprio programma gestionale come risulta dal programma di gestione operativa presentato in sede di gara, che costituisce parte di riferimento integrante del presente articolo e conservato agli atti della Direzione Cultura Turismo e Sport- Servizio Sport, secondo la seguente articolazione:
(progetto di gestione operativa offerto in sede di gara).
Art. 5 - GARANZIE ASSICURATIVE
Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
A tale scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa per la copertura di tali rischi a partire dai seguenti massimali minimi:
- RCT per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione dell’impianto, dall’uso da parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo dell’impianto stesso massimale minimo Euro 1.000.000,00.
- incendio dell’immobile e delle attrezzature fisse e mobili esistenti come da verbale di consistenza, compresi eventuali danni al vicinato, derivanti dalla gestione e conduzione dell’impianto (rischio locativo) Euro 500.000,00.
- furto su beni mobili e immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale, che saranno oggetto del verbale di consegna (minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo Euro 15.000,00.
Copia di detti contratti assicurativi dovranno essere depositati presso la Direzione Cultura Turismo e Sport – Servizio Sport prima della stipula della convenzione.
Art. 6 - BAR, RISTORO E PUBBLICITA’
Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi sociali resi in materia di sport e tempo libero, il concessionario avrà diritto di esercitare:
A) - la pubblicità visiva e fonica all’interno dell’impianto assegnato, e dove consentito dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, anche rivolta verso l’esterno, previo rilascio di autorizzazione da parte delle Direzioni competenti, nel rispetto dell’apposito Regolamento sulla pubblicità ed il cui contenuto non sia in contrasto, o di nocumento, con l’immagine della città di Firenze e dei servizi dell’Amministrazione Comunale, con l’obbligo di ottemperare al pagamento del relativo canone comunale di pubblicità;
B) - il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalla L.R.28/2005 – art. 48 e successive modificazioni o integrazioni. In tal caso le relative utenze saranno a carico del concessionario qualunque sia il tipo di rapporto contrattuale, e sarà cura del concessionario provvedere a proprie spese all’installazione dei necessari contatori che dovranno comunque essere separati dal contatore principale.
C) – attività commerciale di vicinato esclusivamente rivolta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate sull'impianto.
Per i punti B) e C) il concessionario dovrà attenersi ai procedimenti previsti dai vigenti Regolamenti in materia amministrativa e sanitaria.
E’ data facoltà con deroga al precedente art. 1, di sub- concedere i servizi predetti individuati ai punti A) e B) e C) previa dimostrazione dell'ottemperanza dei requisiti di
legge e comunicazione delle generalità dell'eventuale sub-concessionario per il necessario gradimento, nonché, per i servizi di cui al punto A) comunicazione preventiva in merito al corrispettivo tenuto conto della convenienza economica in relazione ai valori di mercato previsti per i propri impianti pubblicitari dall'Amministrazione Comunale.
Se entro trenta giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il suddetto gradimento.
La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.
Il concessionario e i soggetti terzi rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione specifici riferimenti ai vari tipi di attività previsti nel presente articolo.
Il concessionario dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale, qualora stipuli accordi per i servizi di cui sopra, copia dei relativi contratti, che dovranno risultare dai bilanci societari.
Il concessionario si impegna a non esercitare, o far esercitare in caso di sub-concessione, attività diversa da quella commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi correlati con le attività sportive strettamente praticate sull'impianto.
Art. 7 - LAVORI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO
Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell’impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale.
Tutti gli interventi eseguiti direttamente dal concessionario in sostituzione dell' Amministrazione Comunale e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione stessa, sono esentati dal pagamento del contributo di cui all'art. 119 della L.R. 1/2005 (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), ai sensi dell'art. 124 c. 1 lett. B, in quanto trattasi di opere di interesse pubblico.
In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società concessionaria del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L’Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.
Qualora, durante il periodo dell’affidamento, il concessionario esegua significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall’Amministrazione Comunale, la durata dell’affidamento potrà essere commisurata al valore dell’intervento e potrà essere
rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.
Art. 8 - INAGIBILITA’ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI.
In qualunque momento il Comune di Firenze con preavviso di giorni 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l’impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario al Comune.
Art. 9 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Alla presente concessione amministrativa sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche
per quanto concerne la procedura di esecuzione delle ordinanze amministrative.
Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
La gestione dell’impianto comporterà per il concessionario l’assunzione dei seguenti obblighi:
a) - ordinaria manutenzione, secondo quanto previsto all’art. 11);
b) - apertura, chiusura, conduzione dell’impianto, mediante l’impiego di proprio idoneo personale.
Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune, o da terzi autorizzati;
c) - custodia del complesso sportivo, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall’uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;
d) - scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in proseguo dovessero essere emanate sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi nel rispetto della normativa vigente;
e) - esonero del Comune da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria ed i terzi;
f) - richiesta da parte del concessionario ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell’impianto ed altre che si rendessero necessarie;
g) - tenuta di un registro dei soci aggiornato;
h) - pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell’impianto, rapportate al periodo di effettiva durata della concessione;
i) – attivazione della Tassa di Igiene Ambientale (TIA).
l) – utilizzo del personale nel rispetto della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa vigente in materia, e comunque secondo quanto stabilito dall’art. 11 del Regolamento.
m) – intestazione del Certificato di Prevenzione Incendi.
In applicazione del Dlgs. 81/2008 e successive modifiche (riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro), al D. Min. interno 18/03/96 (norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi), al D.M. 10/03/98 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza), i presidenti delle società sportive, equiparati a datori di lavoro, anche se hanno volontari e non dipendenti devono redigere il “documento di valutazione dei rischi” e di conseguenza nominare:
- un responsabile del servizio prevenzione e protezione
- l’addetto/i antincendio
- l’addetto/i al pronto soccorso
Sarà altresì cura della società concessionaria redigere apposito piano di emergenza entro 3 mesi dall'assegnazione definitiva.
Art. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO
Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all’intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
L’ordinaria manutenzione riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
b. riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
c. verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione e reti interne all’impianto comprese le recinzioni aeree;
d. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
e. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc. ;
f. manutenzione ordinaria del verde, ivi compreso la potatura degli alberi ad alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all’interno dell’area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni alla Direzione Ambiente; il concessionario pertanto dovrà effettuare i relativi controlli (VTA) a carico di ciascun albero come da schede di censimento allegate ed adottare le cure colturali che si renderanno necessarie;
x. xxxxxxxxx delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
h. efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
i. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
j. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, compreso le relative opere murarie;
k. manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
l. manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
m. manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
n. manutenzione degli impianti di condizionamento;
o. manutenzione degli ascensori e degli elevatori;
p. manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
q. verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
r. verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;
s. nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria della centrale termica, così come previsto dalla Legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 intergrato dal D.P.R. 551/99, dalla Legge 46/90 s.m.i. e D.P.R. 447/91 integrate D.P.R. 392/9;
t. oneri connessi all’intestazione del certificato di prevenzione incendi, quali pagamento della tariffa e documentazione tecnica necessaria per il rinnovo;
u. pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell’impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell’omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni.
Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall’Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.
Costituisce parte integrante della convenzione il programma temporale di manutenzione dell’impianto presentato in fase di gara, che dovrà essere aggiornato annualmente dal Concessionario e trasmesso all’Amministrazione Comunale entro il mese di settembre di ciascun anno, insieme alla relazione sulla situazione dell’impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente ed il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo. Quest'ultimo potrà essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo.
Art. 11 bis – INTERVENTI DI INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO
Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi di innovazione e miglioramento dell’impianto proposti in sede di gara:
(interventi di innovazione e di miglioramento dell’impianto proposti)
……. (cronoprogramma di attuazione proposto)
…….
A tale scopo si dà atto che il concessionario ha presentato fideiussione assicurativa o bancaria, o altra forma di garanzia idonea ed equivalente, di importo pari alla stima dei lavori offerti e di durata pari al periodo di esecuzione dei lavori fino alla redazione del collaudo, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori di innovazione e di miglioramento sopracitati.
I progetti esecutivi degli interventi, previa acquisizione dei pareri e nulla-osta necessari, dovranno essere presentati al Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi ai fini dell’approvazione, in due copie cartacee ed in copia informatica (.doc, .dwg e .pdf), completi degli elaborati architettonici, strutturali ed impiantistici, del cronoprogramma dei lavori, del computo metrico estimativo nonché del piano di sicurezza e coordinamento, laddove necessario.
Il contributo di cui all'art. 119 della L.R. 1/2005 (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) non è dovuto ai sensi dell'art. 124 c. 1 lett. b, in quanto trattasi di opere di interesse pubblico.
Al termine dei lavori il concessionario si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori dell’intervento, accompagnato da idonea
documentazione della spesa sostenuta e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti con allegati as-built, nonché l’aggiornamento catastale se dovuto.
La mancata effettuazione di detti lavori comporta il mancato rinnovo della concessione alla prima scadenza.
Art. 12 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale.
L’Amministrazione Comunale può prescrivere l’attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell’impianto. A tal fine l’Amministrazione Comunale diffida la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l’Amministrazione disporrà la revoca della concessione.
Il concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell’impianto, richiede all’Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell’impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi presunti dai bollettini ufficiali.
Qualora l’Amministrazione non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Al rimborso della spesa, relativa ai suddetti lavori, sostenuta dal concessionario, l’Amministrazione Comunale procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta, purchè tale spesa risulti in linea con i limiti di indebitamento dell’Amministrazione stessa.
Art. 13 - CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso il personale della Direzione Cultura Turismo e Sport- Servizio Sport verifiche sull’impianto con diritto inoltre d’ispezione dei documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme della presente convenzione. Resta inteso, inoltre, che sarà facoltà della Direzione Cultura Turismo e Sport - Servizio Sport, esercitare ogni tipo di controllo circa la regolarità ed il buon andamento della gestione, l’osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali la Società Sportiva dovrà uniformarsi.
Il Quartiere competente per territorio può esercitare analoghe funzioni di controllo sugli impianti e segnalare alla Direzione Cultura Turismo e Sport- Servizio Sport le situazioni di inadempimento degli obblighi a carico del concessionario. Il concessionario ha l’obbligo di fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la documentazione eventualmente
richiesta. L’impianto sarà sottoposto periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione anche con l’ausilio della Direzione Servizi Tecnici – Servizio Supporto Tecnico Quartieri ed Impianti Sportivi.
Al fine di consentire tale controllo, il concessionario si obbliga a inviare alla Direzione Cultura Turismo e Sport- Servizio Sport:
- il nominativo del Direttore dell’impianto;
- entro il mese di settembre di ciascun anno la relazione della situazione dell’impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti;
- copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonchè relazione sull’attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell’impianto;
- idonea documentazione da cui risulti l’effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al concessionario mediante raccomandata A.R., intimando l’eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell’adempimento stesso.
ART.14 – PENALI, DECADENZA E REVOCA
Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze l’Amministrazione Comunale provvederà all’applicazione delle seguenti penali:
1 - variazione dell’uso dell’impianto rispetto alla originaria destinazione d’uso: € 500,00;
2 - mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva € 450,00, area di supporto € 300,00, area esterna € 150,00;
3 - mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva € 450,00, area di supporto € 300,00, area esterna € 150,00;
4 - mancato rispetto applicazione tariffe € 500,00; 5 - mancata esposizione tariffe € 300,00;
6 - mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti € 500,00;
7 - mancato rispetto di quanto previsto all’art. 6) della presente convenzione, per l’esercizio dei servizi connessi all’attività sportiva € 500,00;
Sono considerati motivi di decadenza:
- l’uso improprio dei beni oggetto della presente convenzione;
- la violazione del rispetto delle disposizioni contenute nell’Art. 6) della presente convenzione;
- le reiterate ed accertate mancanze e/o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- la grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie con particolare riferimento a: area sportiva (luogo, attività, disciplina sportiva), area di supporto (servizi igienici, spogliatoi, docce, infermeria, spazi destinati al pubblico), area esterna (locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, locale adibito alla rivendita di articoli sportivi, giardino, parco, piazzali);
- il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi sei mesi dalla scadenza. Costituisce, altresì, causa di decadenza, l’eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, nonché il mancato rispetto del punto L) dell’art. 10 della presente convenzione.
L’affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
- rilevanti motivi di pubblico interesse;
- gravi motivi di ordine pubblico;
- mutamento della situazione di fatto nei confronti del concessionario al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione.
Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale sarà avviata la procedura di cui al X.X. 00 Xxxxxx 0000.
Art. 15 – RECESSO
Il concessionario ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con l’obbligo di preavviso di mesi 6 (sei). L’Amministrazione Comunale entrerà in possesso di tutte le eventuali opere realizzate, fatto salvo il diritto a favore dell’Amministrazione all’eventuale risarcimento dei danni.
Tale diritto di recesso potrà essere esercitato dall’Amministrazione Comunale, nei casi previsti dalla legge, sempre con obbligo di preavviso di mesi 6 (sei), con il risarcimento di eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.
Art. 16 – CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE UTENZE
Le utenze saranno intestate al gestore che dovrà provvedere alla loro volturazione entro 6 mesi dall’aggiudicazione definitiva.
L'Amministrazione corrisponderà al concessionario un contributo annuo di € entro
il mese di giugno di ciascun anno, che tiene conto anche dell’incidenza dei locali/uffici situati al piano superiore della palestra che rimarranno in uso all’A.C.; per il primo anno, il contributo, calcolato in dodicesimi sarà erogato entro il mese successivo all’effettiva volturazione delle utenze.
Nelle more delle procedure di volturazione e dell'effettiva disponibilità finanziaria nel bilancio del Comune di Firenze della somma necessaria all'erogazione del contributo, il concessionario corrisponderà all'Amministrazione Comunale la somma di € pari
alla differenza fra il totale dei consumi stimati ed il contributo offerto dal concessionario stesso.
Il contributo di cui sopra potrà essere rivisto in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni tali da modificare sostanzialmente la condizione della presente concessione e l'entità dello stesso.
Art. 17 – CANONE RICOGNITORIO
Alla presente concessione verrà applicato un canore ricognitorio di euro 200,00 (duecento/00) annui in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto.
Le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.
ART. 18 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 136 DEL 13/08/10 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del
13.08.10 e successive modifiche e integrazioni, L'Associazione si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, la suddetta Associazione con comunicazione del che si conserva in atti, ha provveduto a comunicare al
Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato in Sig. …………………………………, nato il a
………………………., cod. fisc. , operante in qualità di Presidente
del ……………………….., la persona delegata ad operare su di esso.
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso
……………………… …………………………….……;Codice IBAN:
………………………..; Codici di riscontro: ABI …………. CAB CIN
…….;
Nel caso in cui la suddetta società effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136/10.