DISEGNO DI LEGGE
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
--------------------------------- VI L E G I S L A T U R A
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(N. 1807)
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 ottobre 1974
(X. Xxxx pato n. 2799)
presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(MORO)
di concerto col Ministro del Tesoro
(LA MALFA)
col Ministro delle Finanze
(XXXXXXX XXXXXX)
e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(GIOLITTI)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 ottobre 1974
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972
Atti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 1807
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autoriz zato a ratificare l'Accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, ad o tta to ad Abi d xxx il 29 novem bre 1972.
Art. 2.
Piena ed in te ra esecuzione è d ata all’Ac cordo indicato nell'articolo precedente, a de correre dalla sua e n tra ta in vigore, in con fo rm ità all’a rticolo 56 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
La quota della partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di sviluppo, indi cata nell'Annesso A dell'Accordo, è di 10 m i lioni di u n ità di conto p ari a 10 m ilioni di dollari USA, versabili in tre annualità, r i spettivam ente di dollari USA 3 m ilioni per l’anno 1973, 3 m ilioni p er l'anno 1974 e 4 m ilioni p er l'anno 1975.
Art. 4.
Al fine di effettuare i versam enti relativi alla quota di partecipazione d ell'Italia al ca pitale del Fondo africano di sviluppo, il M ini stro del tesoro è autorizzato ad aprire presso la Banca d 'I ta lia apposito conto corrente in fru ttifero in testato al Fondo africano di svi luppo m edesim o. La Banca d 'Ita lia, p er quan to concerne le operazioni afferenti al p red e t to conto corrente, ed il Fondo africano di sviluppo, per tu tto quanto attiene a ll'a ttu a zione dell'Accordo di cui all'articolo 2, co m unicheranno con il M inistro del tesoro, ai sensi e p er gli effetti dell'articolo 34 dell'Ac cordo m edesim o.
Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 1807
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Art. 5.
Aiì’o nere relativo all'attuazione della pre sente legge, valutato in lire 1.890 m ilioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede rispettivam ente a carico e m e diante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 53Si dello stato di previsione della spesa del M inistero del tesoro per gli anni finanziari m edesim i.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad apportare, con p ro p ri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
La presente legge en tra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti Parlamentari — 4 — Senato della Repubblica — 1807
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AGREEMENT
ESTABLISHING THE AFRICAN DEVELOPMENT FUND
The States parties to this Agreement and the African Development Bank have agreed to establish hereby the African Development Fund which shall be governed by the following provisions:
CHAPTER I
DEFINITIONS
A rticle 1.
(1) The following terms wherever used in this Agreement shall have the following meanings, unless the context shall otherwise specify or require:
« Fund » shall mean the African Development Fund established by this Agreement;
« Bank » shall mean the African Development Bank;
« member » shall mean a member of the Bank;
« participant » shall mean the Bank and any State which shall be come a party to this Agreement;
« state participant » shall mean a participant other than the Bank;
« original participant » shall mean the Bank and each State partici pant which becomes a participant pursuant to Article 57 (1);
« subscription » shall mean amounts subscribed by participants pur suant to Articles 5, 6 or 7;
« unit of account » shall mean a unit of account having a value of 0.81851265 gramme of fine gold;
« freely convertible currency » shall mean currency of a participant' which the Fund determines, after consultation w ith the International Monetary Fund, is adequately convertible into other currencies for the purpose of the Fund’s operations;
« President », « Board of Governors » and « Board of Directors » shall mean respectively the President, Board of Governors and Board of Direc tors of the Fund and in the case of the governors and directors shall include alternate governors and alternate directors when acting as govern ors and directors respectively;
« regional » shall mean located in the continent of Africa or the African islands.
(2) Reference to Chapters, Articles, paragraphs and Schedules shall mean the Chapters, Articles and paragraphs of, or Schedules to, this Agreement.
(3) The headings of the Chapters and Articles are inserted for con venience of reference only and are not part of this Agreement.
Atti Parlamentari Senato della Repubblica — 1807
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CHAPTER II
PURPOSE AND PARTICIPATION
A rticle 2.
Purpose.
The purpose of the Fund shall be to assist the Bank in m aking an increasingly effective contribution to the economic and social develop ment of the Bank’s members and to the promotion of co-operation (in cluding regional and sub-regional co-operation) and increased inter national trade, particularly among such members. It shall provide finance on concessional terms for purposes which are of prim ary importance for and serve such development.
A rticle 3.
Participation.
(1) The participants in the Fund shall be the Bank and those States which shallhave become parties to this Agreement in accordance with its terms.
(2) The original State participants shall be those States listed in Schedule A which shall have become parties to this Agreement pursuant to Article 57 (i).
(3) A State which is not an original participant may become a participant and a party to this Agreement upon such terms, not incon sistent with this Agreement, as the Board of Governors shall determine by a unanimous resolution adopted by the affirmative vote of the total voting power of the participants. Such participation shall be open only to those States which are members of the United Nations or any of its- specialized agencies or are parties to the Statute of the International Court of Justice.
(4) A Slate may authorize an entity or agency acting on its behalf to sign this Agreement and to represent it in all matters relating to this Agreement w ith the exception of the matters referred to in Article 55.
CHAPTER III
RESOURCES
A rticle 4.
Resources.
The resources of the Fund shall consist of:
(i) subscriptions by the Bank;
{ii) subscriptions by State participants;
(Hi) other resources received by the Fund; and
(i v) funds derived from operations or otherwise accruing to the Fund.
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A rticle 5.
Subscriptions by the Bank.
The Bank shall pay lo the Fund as its initial subscription the amount, expressed in units of account, set forth opposite its name in Schedule A, utilizing for that purpose the funds standing to the credit of the « African Development Fund » of the Bank.
Payment shall be made on the same terms and conditions as are specified in Article 6 (2) for the payment of the initial subscription of State participants. The Bank will thereafter subscribe such other amounts as the Board of Governors of the Bank may determine, o n such terms and conditions as shall be agreed with the Fund.
A rticle 6.
Initial Subscriptions of State Participants.
(1) Upon becoming a participant each State participant shall sub scribe funds in the amount assigned to it. Such subscriptions are here inafter referred to as initial subscriptions.
(2) The initial subscription assigned to each original StaLe participant shall be in the amount set forth opposite its name in Schedule A, and shall be expressed in units of account and payable in freely convertible currency. Paym ent shall be made in three equal annual instalments as follows: the first such instalment shall be paid w ithin thirty days after the Fund shall begin operations pursuant to Article 60 or o n the date on which the original State participant becomes a party to this Agreement, whichever is later; the second instalment w ithin one year thereafter and the third instalment w ithin one year after the payment or the due date of the second instalment, whichever is earlier. The Fund may re q u e s t e a r l ie r p a y m e n t of e i lh e r o r b o th of th e se co n d a n d third in s ta lm e n ts if th e o p e ra tio n s of the Fund s h a l l r e q u i r e it, b u t su c h e a r l ie r payment shall be entirely voluntary on the part of each participant.
(3) The initial subscriptions of State participants other than ori ginal participants shall also be expressed in units of account and payable in freely convertible currency. The amount and terms of payment of such subscriptions shall be determined by the Fund pursuant to Ar ticle 3 (3).
(4) Except as the Fund may otherwise agree, each State participant shall m aintain the free convertibility of its currency paid in by it pursuant to this Article.
(5) Notwithstanding the foregoing provisions of this Article, a State participant may defer for a period of not more than three months the m aking of any payment required by this Article when budgetary or other circumstances necessitate such delay.
A rticle 7.
Additional Subscriptions by State Participants.
(1) The Fund shall at such time as iL deems appropriate in the light of the schedule of payments of the initial subscriptions of original parti cipants and of its own operations, and at appropriate intervals thereafter,
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review the adequacy of, its resources and, if it deems it desirable, may authorize a general increase in the subscriptions of State participants on such terms and conditions as the Fund shall determine. Notwithstanding the foregoing, the Fund may authorize general or individual increases in such -subscriptions at any time, provided that an individual increase shall be considered only at the request of the State participant involved.
(2) W hen any additional individual subscription is authorized pur suant to paragraph (1), each State participant shall be given an opportunity to subscribe, under no less favourable conditions, reasonably determined by the Fund, than those prescribed under paragraph (1), an amount which will enable it to m aintain its relative voting power as among State participants.
(3) No State participant shall be obliged to subscribe additional amounts in the case of general or individual increases in subscriptions.
(4) All authorizations for, and determinations in respect of, general increases under paragraph (1) shall be by an eighty-five per cent m ajority of the total voting power of the participants.
A rticle 8.
Other Resources.
(1) Subject to the following provisions of this Article, the Fund may enter into arrangements to receive other resources, including grants and loans, from members, participants, States which are not participants and from any public or private entity or entities.
(2) Such arrangements shall be on terms and conditions which are consistent w ith the Fund’s purposes, operations and policies and which will not impose an undue administrative or financial burden on the Fund or the Bank.
(3) Such arrangements, other than those for grants for technical assistance, shall be on terms which will perm it the Fund to comply w ith the requirements of Article 15 (4) and (5).
(4) Such arrangements shall be approved by the Board of Directors, in the case of arrangements with a State which is not a member or a participant or with an agency of such State, by an eighty-five per cent majority of the total voting power of the participants.
(5) The Fund shall not accept any loan (except temporary accommo dations required for its operations) which is not on concessional terms and shall not borrow in any market or, as a borrower, guarantor, or otherwise, participate in the issue of securities in any market and shall not issue negotiable or transferable obligations evidencing indebtedness for loans received pursuant to paragraph (1).
Article 9.
Payment of Subscriptions.
The Fund shall accept any part of a participant’s subscription payable by the participant under Articles 5, 6 or 7 or under Article 13 and not needed ,by the Fund in its operations, in the form of notes, letters of
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credit or similar obligations issued by the participant or the depository, if any, designated by the participant pursuant to Article 33. Such notes or other obligations shall be non-negotiable, non-interest-bearing and paya ble at their par value on demand to the account of the Fund in the designated depository, or if there is none, as the Fund shall direct. Notwith standing the issuance or acceptance of any such note, letter of credit or other obligation, the obligation of the participant under Arti cles 5, 6 and 7 and Article 13 shall continue to subsist. Amounts held by the Fund in respect of subscriptions of participants which do not avail themselves of the provisions of this Article may be deposited or invested by the Fund to produce income to help defray its administrative and other expenses. The Fund shall draw down all subscriptions on a pro rata basis, as far as practicable over reasonable periods of time, to finance expenditures regardless of the form in which such subscriptions are made.
A rticle 10.
Limitation on Liability.
No participant shall be liable, by reason of its participation, for acts or obligations of the Fund.
CHAPTER IV CURRENCIES
Article 11.
Use of Currencies.
(1) Currencies received in payment of, or under Article 13 in respect of, subscriptions made pursuant to Article 5 and Article 6 (2) may be used and exchanged by the Fund for any of its operations and, subject to the approval of the Board of Directors, for the temporary investment of funds not needed in its operations.
(2) The use of currencies received in payment of, or under Article 13 in respect of, subscriptions under Article 6 (3) and Article 7 (1) and (2) or as other resources under Article 8 shall be governed by the terms and conditions pursuant to which such currencies are received or, in the case of currencies received under Article 13, the use shall be governed by the terms and conditions on which the currencies whose value is so maintained were received.
(3) All other currencies received by the Fund may be freely used and exchanged by the Fund for any of its operations and, subject to the approval of the Board of Directors, for the temporary investment of funds not needed in its operations.
(4) No restriction shall be imposed which is contrary to the provisions of this Article.
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A rticle 12.
Valuation of Currencies.
(1) W henever it shall be necessary under this Agreement to deter mine the value of any currency in terms of another currency or currencies or of the unit of account, such valuation shall be reasonably made by the Fund after consultation w ith the' International Monetary Fund.
(2) In the case of a currency which does not have a par value established w ith the International MonetaryFund, the value of such currency in terms of the unit of account shall be determined from time
to time by the Fund pursuant to paragraph (1) of this Article and the value so determined shall be treated as if it were the par value of such currency for the purpose of this Agreement, including, without limitation, Article 13 (1) and (2).
A rticle 13.
Maintenance of Value of Currency Holdings:
(1) W henever the par value in the International Monetary Fund of the currency of a State participant is reduced in terms of the unit of account, or its foreign exchange value has, in the opinion of the Fund, depreciated to a significant extent w ithin that participant’s territory, that
participant shall pay to the .Fund w ithin areasonable time an amount of its currency required to maintain the value, as of the time of subscrip
tion, of the amount of such currency paid in to the Fund by that parti cipant pursuant to Article 6 and pursuant to the provisions of the present paragraph, w hether or not such currency is held in the form of notes, letters of credit or other obligations accepted pursuant to Article 9, provided that the. foregoing shall apply only so long as and to the extent that such currency shall not have been initially disbursed or exchanged for another currency.
(2) W henever the par value of the currency of a State participant is increased in terms of the unit of account or its foreign exchange value has, in the opinion of. the Fund, appreciated to a significant extent w ithin that participant’s territory, the Fund shall return to that participant w ithin a reasonable time an amount of such currency equal to the increase in the value of the amount of such currency to which the provisions of paragraph (1) are applicable.
(3) The Fund may waive or declare inoperative the provisions of this Article w hen a uniform change in the par value of the currencies of all State participants is made by the International Monetary Fund.
CHAPTER V OPERATIONS
Article 14.
Use of Resources.
(1) The Fund shall provide financing for projects and programmes to further economic and social development in the territory of members.
The Fund shall provide such financing for the benefit of those members
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whose economic situation and prospects require such financing to be on concessional terms.
(2) Financing provided by the Fund shall be for purposes which in the opinion of the Fund are of high developmental priority in the light of the needs of the area or areas concerned and shall, except in special circumstances, be for specific projects or groups of projects, par ticularly those forming part of a national or regional or sub-regional programme, including provision of financing for national development banks or other suitable institutions for relending for specific projects approved by the Fund.
Article 15.
Conditions of Financing.
(1) The Fund shall not provide financing for any project in the territory of a member if that member objects thereto, except that it shall not be necessary for the Fund to assure itself that individual members do not object in the case of financing provided to a public international, regional or sub-regional organization.
(2) (a) The Fund shall not provide financing if, in its opinion, such financing is available from other sources on terms that the Fund considers are reasonable for the recipient.
(b) In m aking financing available for entities other than members, the Fund shall take all necessary steps to ensure that the concessional benefits of its financing accrue only to members or other entities which should, taking into account allthe relevant circumstances, receive some or all of those benefits.
(3) Before financing is provided, the applicant shall have presented an adequate proposal through the President of the Bank and the President shall have presented to the Board of Directors of the Fund a written report recommending such financing, on the basis of a staff study of its merits.
(4) (a) The Fund shall impose no conditions that the proceeds of its
■financing shall be spent in the territories of any particular State participant or member, but such proceeds shall be used only for procurement in the territories of State participants or members, of goods produced in and services supplied from the territories of State participants or members, provided that, in the case of funds received pursuant to Article 8 from a State which is not a participant or member, the territories of that State shall also be eligible sources of procurement from such funds, and may be eligible sources of procurement from such other funds received under that Article as the Board of Directors shall determine.
(b) Procurement shall be on the basis of international competition among eligible suppliers except in cases where the Board of Directors determines that such international competition would not be justified.
(5) The Fund shall make arrangements to ensure that the proceeds of any financing are used only for the purposes for which the financing was provided, w ith due attention to considerations of economy, efficiency and competitive international trade and without regard to political or other non-economic influences or considerations.
Atti Parlamentari — 11 — Senato della Repubblica — 1807
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(6) Funds to be provided under any financing operations shall be made available to the recipient only to meet expenses in connection w ith the project as they are actually incurred.
(7) The Fund shall be guided by sound development banking prin ciples in its operations.
(8) The Fund shall not engage in refinancing operations.
(9) In making a loan, the Fund shall pay due regard to the pro spects that the borrower and the guarantor, if any, will be able to meet their obligations.
(10) In considering an application for financing, the Fund shall pay due regard to the relevant self-help measures being taken by the recipient and, where the recipient is not a member, by both the recipient and the member or members whose territories the project or programme is intended to serve.
(11) The Fund shall adopt such measures as shall be required to ensure the effective application of this Article.
A rticle 16.
Form and Terms of Financing.
(1) Financing by the Fund from resources provided under ArLicles 5, 6 and 7, and from repayments of, and income arising from, such financing, shall take the form of loans. The Fund may provide other financing, including grants, out of resources received pursuant to arrangements under Article 8 expressly authorizing such financing.
(2) (a) Subject to the provisions of the foregoing paragraph, financing by the Fund shall be on such concessional terms as may be appropriate.
[b) W here the borrower is a member, or an inter-governmental body to which one or more members belong, the Fund shall, in establishing
the terms of financing, take account prim arily of the economic circum stances and prospects of the member or members for whose benefit the financing is being provided and, in addition, of the nature and requi rements of the project or programme concerned.
(3) The Fund may provide financing for: (a) any member or any geographical or administrative subdivision or agency thereof; (b) any institution or undertaking in the territory of any member; and (c) any regional or sub-regional agency or institution concerned w ith development in the territories of members. All such financing shall, in the opinion of the Fund, be for the furtherance of the purposes of this Agreement. W here the borrower is not itself a member, the Fund shall require a suitable governmental or other guarantee or guarantees.
(4) The Fund may make foreign exchange available to meet local expenditure on a project when and to the extent which, in the opinion of the Fund, this is necessary or appropriate for the purposes of the loan, having regard to the economic position and prospects of the mem ber or members for whose benefit the financing is being provided, and to the nature and requirements of the project.
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(5) Loans shall be repayable in the currency or currencies loaned, or in such other . freely convertible currency or currencies as the Fund shall determine.
(6) Before any financing is made available to or for the benefit of a member or for a project in the territory of a member, the Fund shall be satisfied that such member has taken all such administrative and legislative measures in respect of its territory as are necessary to give effect to the provisions of ArLicle 11 (4) and Chapter VIII as if the member were a State participant, and it shall be a term of such financing that such administrative and legislative measures shall be maintained, and that in the event of any dispute between the Fund and a member, and in the absence of any other provision therefor, the provisions of Article 53 shall have effect, as if the member were a State participant in the circumstances to which that Article applies.
Article 17.
Review and Evaluation.
A comprehensive and continuing review of completed projects, pro grammes and activities financed by the Fund shall be carried out to aid the Board of Directors and the President in determining the effectiveness of the Fund in accomplishing its purposes. The President, w ith the agreement of the Board of Directors, shall make arrangements for carry ing out this review and its results shall be reported through the President to the Board of Directors.
A rticle 18.
Co-operation w ith Other International Organizations, Other Institutions and States.
In furtherance of its purposes, the Fund shall seek to co-operate, and may enter into arrangements for co-operation, w ith other inter national organizations, regional and sub-regional organizations, other institutions and States, provided that no such arrangement shall be made with a State which is not a member or a participant or w ith an agency of such State unless it shall have been approved by an eighty-five per cent majority of the total voting power of the participants.
A rticle 19.
Technical Assistance.
In furtherance of its purposes, the Fund may provide technical assist ance, but such assistance will normally be on a xxxx bursable basis if it is not provided from special technical assistance grants or other means made available to the Fund for the purpose.
A rticle 20.
Miscellaneous Operations.
In addition to the powers provided for elsewhere in this Agreement, the Fund may undertake such other activities incidental to its operations as shall be necessary or desirable in furtherance of its purposes and consistent w ith the provisions of this Agreement.
Atti Parlamentari — 13 — Senato della Repubblica — 1807
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A rticle 21.
Political Activity Prohibited.
Neither the Fund, nor any officials or other persons acting on its behalf, shall interfere in the political affairs of any member; nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member or members concerned. Only considerations relevant to the economic and social development of members shall be relevant to such decisions, and these considerations shall be weighed impartially to achieve the purposes stated in this Agreement.
CHAPTER VI
ORGANIZATION AND MANAGEMENT
A rticle 22.
Organization of the Fund.
The Fund shall have a Board of Governors, a Board of Directors and a President. The Fund will utilise the officers, staff, organization, services and facilities of the Bank to carry out its functions and, if the Board of Directors recognizes that there is need for additional personnel, will have such personnel who shall be engaged by the President pursuant to Article 30 (4) (v).
A rticle 23.
Board of Governors: Powers:
(1) All the powers of the Fund shall be vested in the Board of Governors.
(2) The Board of Governors may delegate to the Board of Directors all its powers, except the power to:
(i) admit new participants and determine the terms of their ad mission;
(ii) authorize increases in subscriptions under Article 7 and deter mine the terms and conditions relating thereto;
(in) suspend a participant;
(iv) decide appeals from decisions made by the Board of Directors concerning the interpretation or application of this Agreement;
(v) authorize the conclusion of general arrangements for co operation with other international organizations, other than arrangements of a temporary or administrative character;
(vi) select external auditors to audit the accounts of the Fund and certify the balance sheet and statement of the income and expenditures of the Fund;
(vii) approve, after reviewing the report of the auditors, the balance sheet and the statement of the income and expenditures of the Fund;
Atti Parlamentari — 14 — Senato della Repubblica — 1807
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(viii) amend this Agreement;
(ix) decide to terminate the operations of theFund anddistribute
its assets; and
(x) exercise such other powers as are expresslyassigned to the Board of Governors in this Agreement.
(3) The Board of Governors may at any time revoke the delegation of any matter to the Board of Directors.
Article 24.
Board of Governors: Composition.
(1) The governors and alternate governors of the Bank shall be ex officio governors and alternate governors respectively of the Fund. The President of the Bank shall notify to the Fund as necessary the names of such governors and alternates.
(2) Each State participant which is not a member shall appoint one governor and one alternate governor who shall serve at the pleasure of the appointing participant.
(3) No alternate may vote except in the absence of his principal.
(4) Subject to the provisions of Article 60 (4), governors and altern ates shall serve as such without payment of remuneration or expenses by the Fund.
A rticle 25.
Board of Governors: Procedure.
(1) The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the Board or called by the Board of Directors. The Chairman of the Board of Governors of the Bank shall be ex officio Chairman of the Board of Governors of the Fund.
(2) The annual meeting of the Board of Governors shall be held in con
junction w ith the annual meeting of the Board of Governors of the Bank.
(3) A quorum for any meeting of the B'oard of Governors shall be a majority of the total num ber of governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the participants.
(4) The Board of Governors may by regulation establish a procedure whereby the Board of Directors may, when it deems such action advis able, obtain a vote of the governors on a specific question without calling a meeting of the Board of Governors.
(5) The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent authorized by the Board of Governors, may establish such subsidiary com mittees as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Fund.
(6) The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent authorized by the Board of Governors or by this Agreement, may adopt such regulations, not inconsistent w ith this Agreement, as shall be necessary or appropriate for the conduct of the business of the Fund.
Atti Parlamentari — 15 — Senato della Repubblica — 1807
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A rticle 26.
Board of Directors: Functions.
W ithout prejudice to the powers of the Board of Governors provided for in Article 23, the Board of Directors shall be responsible for the direction of the general operations of the Fund and for this purpose shall exercise any functions expressly given to it in this Agreement or delegated to it by the Board of Governors and, in particular, shall:
(*) prepare the work of the Board of Governors;
(ii) in conformity w ith the general directives of the Board of Governors, take decisions regarding individual loans and other forms of financing to be provided by the Fund under this Agreement;
(iii) adopt such rules, regulations or other measures as ' may be required to ensure that proper and adequate audited accounts and records are kept in relation to the operations of the Fund;
(iv) ensure that the Fund is served in the most efficient and econom ical manner;
(v) submit to the Board of Governors, for approval at each annual meeting, the accounts for each financial year in a form which distinguishes, to the extent necessary, between the accounts of the general operations of the Fund and of such operations as are financed from contributions made available to the Fund under Article 8;
(vi) submit to the Board of Governors for approval at each annual meeting an annual report; and
(vii) approve the budget and general lending programme and policies of the Fund, in accordance w ith the resources respect ively available for these purposes.
A rticle 27.
Board of Directors: Composition.
(1) -There shall be a Board of Directors composed of twelve directors.
(2) The State participants shall, pursuant to Schedule B, select six directors and six alternate directors.
(3) The Bank shall, pursuant to Schedule B, designate six directors and their alternates from the Board of Directors of the Bank.
(4) An alternate director of the Fund may attend all meetings of the Board of Directors but shall neither participate nor vote except in the absence of his principal.
(5) The Board of Directors shall invite the other directors of the Bank and their alternates to attend meetings of the Board of Directors as observers and any such Bank director or, in his absence, his alternate may participate in the discussion of any proposed project designed to benefit the country which he represents in the Board of Directors of the Bank.
(6) (a) A director designated by the Bank shall hold office until his successor shall have been designated pursuant to Schedule B and shall
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have assumed office. If a director designated by the Bank shall cease to be a director of the Bank he shall cease to be a director of the Fund.
(6) The term of office of directors selected by State participants shall be three years, but shall terminate whenever a general increase in sub scriptions pursuant to Article 7 (I) becomes effective. Such directors shall
be eligible for a further term or terms of office. They shall continue in office until their successors have been selected and have assumed office. If the office of such a director shall become vacant before the expiration of his term of office, the vacancy shall be filled by a new director selected by the State participant or participants whose votes his predecessor was entitled to cast. Such successor director shall hold office for the remainder of the term of office of his predecessor.
(c) W hile the office of a director remains vacant the alternate of the former director shall exercise the powers of the latter except that
of appointing an alternate, other than a temporary alternate to represent him at meetings when he cannot be present.
(7) If a State shall become a State participant pursuant to Article 3 (3), or a State participant shall increase its subscription, or if for any other reason the voting rights of individual State participants should change between the times provided for the selection of directors representing State participants:
(i) there shall be no change in directors as a result thereof, prov ided that if a director shall cease to have any voting rights, his term of office and that of his alternate shall term inate forthwith;
(ii) voting rights of State participants and of the directors selected by them shall be adjusted as of the effective date of the in crease in subscription or the new subscription or other change in voting'rights, as the case may be; and .
(in) if such a new State participant shall have voting rights, it may designate a director then representing one or more State part icipants to represent it and cast its votes until the next general selection of State participant directors.
(8) Directors and alternates shall serve as such without payment of remuneration or expenses by the Fund.
A rticle 28.
Board of Directors: Procedure.
(1) The Board of Directors shall meet as often as the business of the Fund may require. The Chairman shall call a meeting of the Board of Directors whenever requested to do so by four directors.
(2) A quorum for any meeting of the Board of Directors shall be a m ajority of the total num ber of directors having not less than three-fourths of the total voting power of the participants.
A rticle 29.
Voting.
(1) The Bank, and the State participants as a group, shall each have 1,000 votes.
Atti Partamentari ■— 17 — Senato della Repubblica — 1807
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(2) Each governor of the Fund who is a governor of the Bank shall have, and shall be entitled to cast, such proportionate share of the Bank’s votes as shall have been notified to the Fund by the President of the Bank.
(3) Each State participant shall have a proportionate share of the aggregate votes of the State participants based on the subscriptions of such participant made pursuant to Article 6 and, to the extent agreed by the State participants in connection w ith additional subscriptions author ized under Article 7 (1) and (2), on such additional subscriptions. In voting in the Board of Governors, each governor representing a State participant shall be entitled to cast the votes of the participant he represents.
(4) In voting in the Board of Directors, directors designated by the Bank shall together have 1,000 votes and directors selected by the State participants shall together have 1,000 votes. Each director designated by the Bank shall have the number of votes allocated to him by the Bank as setforth in the notification of his designation, given pursuant to Part I of Schedule B. Each director selected by one or more State participants shall have the num ber of votes held by the participant or participants which selected him.
(5) Each Bank director shall cast his votes as a unit. A director representing more than one State participant may cast separately the votes of the States he represents.
(6) Notwithstanding any of the other provisions of this Agreement:
(*) if a regional member shall be or become a State participant it shall not have or acquire any votes by reason of such partic ipation and if a regional State participant becomes a member it shall cease as of the effective date of such membership to have any votes as a State participant; and
(ii) if a non-regional State shall be or become both a State partic ipant and a member it shall, but solely for the purposes of this Agreement, be treated in all respects as if it were not a member.
(7) Except as otherwise provided in this Agreement, all m atters be fore the Board of Governors or the Board of Directors shall be decided by a three-fourths m ajority of the total voting power of the participants.
Article 30.
The President.
(1) The President of the Bank shall be ex officio President of the Fund. He shall be Chairman of the Board of Directors but shall have no vote. He may participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote.
(2) The President shall be the legal representative of the Fund.
(3) In the event that the President of the Bank is absent or his office should become vacant, the person for the time being designated to perform the duties of President of the Bank shall act as President of the Fund.
Atti Parlamentari — 18 — Senato della Repubblica — 1807
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(4) Subject to A rtide 26, the President shall conduct the ordinary business of the Fund and, in particular, shall:
(?) propose the operating and administrative budgets;
(ii) propose the overall financing programme;
(Hi) arrange for the study and appraisal of projects and programmes for financing the Fund in accordance w ith Article 15 (3);
(iv) draw, as needed, on the officers, staff, organization, services and facilities of the Bank to carry out the business of the Fund and shall be responsible to the Board of Directors for ensur ing and controlling the proper organization, staffing and services provided under Article 22; and
(v) engage the services of such personnel, including consultants and experts, as may be needed by the Fund, and may terminate such services.
A rticle 31.
Relationship to the Bank.
(1) The Fund shall reimburse the Bank for the fair value of its use of the officers, staff, organization, services and facilities of the Bank, in accordance w ith arrangements made between the Fund and the Bank.
(2) The Fund shall be an entity juridically separate and distinct from the Bank and assets of the Fund shall be kept separate and apart from those of the Bank.
(3) Nothing in this Agreement shall make the Fund liable for the acts or obligations of the Bank, or the Bank liable for the acts or obligations of the Fund.
A rticle 32.
Office of the Fund.
The office of the Fund shall be the principal office of the Bank.
Article 33.
Depositories.
Each State participant shall designate its central bank or such other institution as may be acceptable to the Fund as a depository in which the Fund may keep holdings of such participant’s currency or other assets of the Fund. In the absence of any different designation, the depository for each member shall be the depository designated by it for the purposes of the Agreement establishing the Bank.
A rticle 34.
Channel of Communication?
Each State participant shall designate an appropriate authority w ith which the Fund may communicate in connection w ith any m atter arising
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under this Agreement. In the absence of any different designation, the channel of communication designated by a member for the Bank shall be its channel for the Fund.
A rticle 35.
Publication of Reports and Provision of Information.
(1) The Fund shall publish an annual report containing an audited statement of its accounts and shall circulate to participants and members at appropriate intervals a summary statement of its financial position and an income and expenditures statement showing the results of its operations.
(2) The Fund may publish such other reports as it deems desirable to carry out its purposes.
(3) Copies of all reports, statements and publications made under this Article shall be distributed to participants and members.
A rticle 36.
Allocation of Net Income.
The Board of Governors shall determine from time to time the dis position of the Fund’s net income, having due regard to provision for reserves and contingencies.
CHAPTER VII
WITHDRAWAL; SUSPENSION OF PARTICIPATION; TERMINATION OF OPERATIONS
A rticle 37.
Withdrawal by Participants.
Any participant may w ithdraw from participation in the Fund at any time by transmitting a notice in w riting to the Fund at its principal office. W ithdraw al shall become effective upon the date such notice is received or upon such date, not more than six months thereafter, as may be specified in such notice.
A rticle 38.
Suspension of Participation.
(1) If a participant fails to fulfil any of its obligations to the Fund, the Fund may suspend its participation by decision of the Board of Governors. The participant so suspended shall automatically cease to be a participant one year from the date of its suspension unless a decision is taken by the Board of Governors to restore the participant to good standing.
(2) W hile under suspension, a participant shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement except the right of w ithdraw al, but shall rem ain subject to all obligations.
Atti Parlamentari — 2 0 — Senato della Repubblica — 1807
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A rticle 39.
Rights and Duties of States Ceasing to be Participants.
(1) W hen a State ceases to be a participant, it shall have no rights under this Agreement except as provided in this Article and in Article 53 but it shall, except as in this Article otherwise provided, rem ain liable for all financial obligations undertaken by it to the Fund, w hether as a participant, borrower, guarantor or otherwise. '
(2) W hen a State ceases to be a participant, the Fund and the State shall proceed to a settlement of accounts. As part of such settlement of accounts, the Fund and the State may agree on the amounts to be paid to the State on account of its subscription and on the time and currencies of payment. The term « subscription » when used in relation to any participant shall for the purposes of this Article and Article 40 be deemed to include both the initial subscription and any additional subscription of such participant.
(3) Pending such agreement, and in any event if no such agreement is reached w ithin six months from the date w hen the State ceased to be a participant or such othertime as may be agreed upon by the Fund and the State, the following provisions shall apply:
(i) the State shall be relieved of any further liability to the Fund on account of its subscription, except that the State shall pay to the Fund on their due dates amounts of its subscription unpaid on the date when the State ceased to be a participant and which in the opinion of the Fund are needed by it to meet its commitments as of that date under its financing operations;
(ii) the Fund shall return to the State funds paid in by the State on account of its subscription or derived therefrom as principal repayments and held by the Fund on the date w hen the State ceased to be a participant, except to the extent that in the opinion of the Fund such funds w ill be needed by it to meet, its commitments as of that date under its financing operations;
(Hi) the Fund shall pay to the State a pro rata share of all principal repayments received by the Fund after the date on which the State ceases to be a participant on loans contracted prior thereto, except those made out of resources provided to the Fund under arrangements specifying special liquidation rights. Such share shall be such proportion of the total principal amount of such loans as the total amount paid by the State on account of its subscription and not returned to it pursuant to sub-para graph (ii) above shall bear to the total amount paid by all participants on account of their subscriptions which shall have been used or in the opinion of the Fund will be needed by it to meet its commitments under its financing operations as of the date on which the State ceases to be a participant. Such payment by the Fund shall be made in instalments w hen and as such principal repayments are received by the Fund, but not more frequently than annually. Such instalments shall be paid in the currencies received by the Fund except that the Fund may in its discretion make payment in the currency of the State concerned;
Atti Parlamentari — 21 — Senato della Repubblica — 1807
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(iv) any amount due to the State on account of its subscription may be withheld so long as that State, or any sub-division or any agency of any of the foregoing remains liable, as borrower or guarantor, to the Fund, and such amount may at the option of the Fund, be applied against any such liability as it matures;
(v ) in no event shall the State receive under this paragraph an amount exceeding, in the aggregate, the lesser of the two follow ing: (1) the amount paid by the State on account of its sub scription, or (2) such proportion of the net assets of the Fund, as shown on the books of the Fund as of the date on which the State ceased to be a participant, as the amount of its sub scription shall bear to the aggregate amount of the subscriptions of all participants;
(vi) all calculations required hereunder shall be made on such basis as shall be reasonably determined by the Fund.
(4) In no event shall any amount due to a State under this Article be paid until six months after the date upon which the State ceases to be
a participant. If w ithin six months of the date upon which any State ceases to be a participant the Fund terminates its operations under Article 40, all rights of such State shall be determined by the provisions of such Article 40, and such State shall be considered a participant in the Fund for purposes of such Article 40, except that it shall have no voting rights.
A rticle 40.
Termination of Operations and' Settlement of Obligations.
(1) The Fund may terminate its operations by vote of the Board of Governors. W ithdraw al by the Bank or all the State participants pursuant to Article 37 shall constitute a termination of operations by the Fund. After such termination of operations the Fund shall forthwith cease all activities, except those incidental to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations. Until final settlement of such obligations and distribution of such assets, the Fund shall rem ain in existence and all m utual rights and obligations of the Fund and the participants under this Agreement shall continue un impaired, except that no participant shall be suspended or shall w ithdraw and that no distribution shall be made to participants except as in this Article provided.
(2) No distribution shall be made to participants on account of their subscriptions until all liabilities to creditors shall have been discharged or provided for and until the Board of Governors shall have decided to make such distribution.
(3) Subject to the foregoing and to any special arrangements for the disposition of resources agreed upon in connection w ith the provision of such resources to the Fund, the Fund shall distribuite its assets to partic ipants pro rata in proportion to amounts paid in by them on account of their subscriptions. Any distribution pursuant to the foregoing provision of this paragraph shall be subject, in the case of any participant, to prior settlement of all outstanding claims by the Fund against such participant. Such distribution shall be made at such times, in such currencies, and in cash or other assets as the Fund shall deem fair and equitable. Dis-
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tribution to the several participants need not be uniform in respect of the type of assets distributed or of the currencies in which they are expressed.
(4) Any participant receiving assets distributed by the Fund pursuant to this Article or Article 39 shall enjoy the same rights w ith respect to such assets as the Fund enjoyed prior to their distribution.
CHAPTER VIII
STATUS; IMMUNITIES; EXEMPTIONS AND PRIVILEGES
A rticle 41.
Purpose of Chapter.
To enable the Fund effectively to fulfil its purpose and carry out the functions entrusted to it, the status, immunities, exemptions and privi leges set forth in this Chapter shall be accorded to the Fund in the ter ritory of each State participant, and each State participant shall inform the Fund of the specific action which it has taken for such purpose.
A rticle 42.
Status.
The Fund shall possess full juridical personality and, in particular, full capacity:
(i) to contract;
(ii) to acquire, and dispose of, immovable and movable property; and
(in) to institute legal proceedings.
A rticle 43.
Legal Process.
(1) The Fund shall enjoy imm unity from every form of legal pro cess, except in cases arising out of or in connection w ith the exercise of its powers to receive loans in accordance w ith Article 8, in which case actions may be brought against the Fund in a court of competent jurisdic tion in the territory of a country in which the Fund has its office, or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has otherwise agreed to be sued.
(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), no action shall be brought against the Fund by any participant, or by any agency or instrumentality of a participant, or by any entity or person directly or indirectly acting for or deriving claims from a participant or from any agency or instrumentality of a participant. Participants shall have re course to such special procedures for the settlement of disputes between the Fund and its participants as may be prescribed in this Agreement, in the by-laws and regulations of the Fund, or in contracts entered into w ith the Fund.
Atti Parlamentari — 23 — Senato della Repubblica — 1807
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(3) The Fund shall also make provisions for appropriate modes of settlement of disputes in cases which do not come w ithin the provisions of paragraph (2) and of Articles 52 and 53 and which are subject to the immunity of the Fund by virtue of paragraph (1) of this Article.
(4) W here by virtue of any of the provisions of this Agreement the Fund does not enjoy immunity from legal process, the Fund, and its property and assets wherever located and by whomsoever held, shall nevertheless be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgement against the Fund.
A rticle 44.
Im m unity of Assets,
Property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of taking or foreclosure by executive or legislative action.
Article 45.
Imm unity of Archives?
The archives of the Fund, and, in general, all documents belonging to it, or held by it, shall be inviolable, wherever located.
A rticle 46.
Freedom of Assets from Restriction.
To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Fund, and subject to the provisions of this Agreement, all property and other assets of the Fund shall be free from restriction by financial controls, regulations, or moratoria of and kind.
A rticle 47.
Privilege for Communications.
Official communications of the Fund shall be accorded by each State participant the same treatment as it accords to the official communications of other international financial institutions of which it is a member.
A rticle 48.
Immunities and Privileges of Officials and Personnel.
All governors and directors, and their alternates, the President and personnel, including experts performing missions for the Fund:
[i) shall be immune from legal process w ith respect to acts per formed by them in their official capacity;
(ii) when they are not local nationals, shall be accorded no less favourable immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and
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LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
no less favourable facilities as regards exchange regulations, than are accorded by the State participant concerned to the representatives, officials and employees of comparable rank of any other international financial institution of which it is a member; and
(Hi) shall be granted no less favourable treatment in respect of travelling facilities than is accorded by the State participant concerned to representatives, officials and employees of compar able rank of any other international financial institution of which it is a member.
A rticle 49.
Exemption from Taxation.
(1) The Fund, its assets, property, income, operations and transac tions shall be exempt from all direct taxation, and from all customs duties, or taxes having equivalent effect, on goods imported or exported for its official use. The Fund shall also be exempt from any obligation for the payment, withholding or collection of any tax or duty.
(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), the Fund shall not claim exemption from taxes which are no more than charges for services rendered.
(3) Articles imported under an exemption provided for by para graph (1) shall not be sold in the territory of the State participant which granted the exemption except under conditions agreed with that participant.
(4) No tax shall be levied on or in respect of salaries and emolu ments paid by the Fund to the President and personnel including experts performing missions for it.
A rticle 50.
Waiver by the Fund.
(1) The immunities, exemptions and privileges provided in this Chapter are granted in the interests of the Fund. The Board of Directors may waive, to such extent and upon such conditions as it may determine, the immunities, exemptions and privileges provided in this Chapter in cases where its action would in its opinion further the interests of the Fund.
(2) Regardless of the provisions of paragraph (1), the President shall have the right and the duty to waive the immunity of any of the per sonnel, including experts performing missions for the Fund, in cases where, in his opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Fund.
CHAPTER IX
AMENDMENTS
A rticle 51.
(1) Any proposal to introduce modifications to this Agreement, whether emanating from a participant, a governor or the Board of Direc
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tors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors, who shall bring the proposal before that Board. If the proposed amend ment is approved by the Board, the Fund shall, by circular letter or telegram, ask the participants w hether they accept the proposed amend ment. W hen three-fourths of the participants having eighty-five per cent of the voting power have accepted the proposed amendment, the Fund shall certify the fact by formal communication addressed to the parti cipants. Amendments shall enter into force for all participants three months after the date of the formal communication provided for in this paragraph unless the Board of Governors specifies a different period or date.
(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), the unanimous approval of the Board of Governors shall be required for the approval
of any amendment modifying:
(i) the limitation on liability provided for in Article 10;
(ii) the provisions of Article 7 (2) and (3) relating to the sub scription of additional funds;
(Hi) the right to w ithdraw from the Fund; and
(iv) the voting majority requirements contained in this Agreement.
CHAPTER X
INTERPRETATION AND ARBITRATION
Article 52.
Interpretation.
(1) Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any participant and the Fund or between any participants shall be submitted to the Board of Directors for decision. If there is no director of its nationality on that Board, a State participant particularly affected by the question under consideration shall be entitled to direct representation in such cases. Such right of representation shall be regulated by the Board of Governors.
(2) In any case where the Board of Directors has given a decision under paragraph (1), any participant may require that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the decision of the Board of Governors, the Fund may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Board of Directors.
Article 53.
Arbitration?
In the case of a dispute between the Fund and a State which has ceased to be a participant, or between the Fund and any participant upon the termination of the operations of the Fund, such dispute shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators shall be appointed by the Fund, another by the participant or former participant concerned, and the two parties shall appoint the third arbitrator, who shall be the Chairman. If within forty-five days
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LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
of receipt of the request for arbitration either party has not appointed an arbitrator or if within thirty days of the appointment of two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either party may request the President of the International Court of Justice, or such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Board of Governors, to appoint an arbitrator. The procedure of the arbitration shall be fixed by the arbitrators, but the third arbitrator shall have full power to settle all questions of procedure in any case of disagreement
..with respect thereto. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision, which shall be final and binding upon the parties.
CHAPTER XI
FINAL PROVISIONS
A rticle 54.
Signature.
The original of this Agreement shall remain open until 31 March 1973 for signature by the Bank and by the States whose names are set forth in Schedule A.
A rticle 55.
Ratification, Acceptance or Approval.
(1) This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatories.
(2) Instruments of ratification, acceptance or approval shall be de posited with the Bank at its principal office by each signatory before
31 December 1973, provided that, if this Agreement shall not have entered into force by that date in accordance with Article 56, the Board of Direc tors of the Bank may extend the period for deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not more than six months.
A rticle 56.
Entry into Force.
This Agreement shall enter into force on the date on which the Bank and eight signatory States whose initial subscriptions, as set forth in Schedule A to this Agreement, comprise in aggregate not less than 55
million units of account, have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval.
Article 57.
Participation.
(1) A signatory whose instrument of ratification, acceptance or ap xxxxxx is deposited on or before the date on which this Agreement enters
into force shall become a participant on that date. A signatory whose
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instrument of ratification, acceptance or approval is deposited thereafter and before the date prescribed in or pursuant to Article 55 (2) shall become a participant on the date of such deposit.
(2) A State which is not an original participant may become a participant pursuant to Article 3 (3), and, notwithstanding the provisions
of Articles 54 and 55, such participation shall be effected by signing this Agreement and by depositing with the Bank an instrument of ratification, acceptance or approval, which shall take effect on the date of such deposit.
Article 58.
Reservationsr
A State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, declare:
(i) that in its territory the immunity conferred by Article 43 (1) and by Article 48 (*) shall not apply in relation to a civil action arising out of an accident caused by a motor vehicle belonging to the Fund or operated on its behalf, or to a traffic offence committed by the driver of such a vehicle;
(ii) that it retains for itself and its political subdivisionsthe right to tax salaries and emoluments paid by the Fund to that State’s citizens, nationals or residents; .
(in) that it understands that the Fund will not normally claim ex emption from excise duties levied by that State on goods orig inating in its territory, and from taxes on the sale of movable and immovable property, which form part of the price to be paid, but that where the Fund is making important purchases for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, whenever possible, appropriate administrative arrangements will be made by that State for the remission or return of the amount of duty or tax; and
(iv) that the provisions of Article 49 (3) shall apply to articles in respect of which a remission or return of duty or tax has been made by that State pursuant to the arrangements referred to in sub-paragraph (Hi).
Article 59.
Notification.
The Bank shall notify all signatories of:
(a) any signature;
(ib) any deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval;
(c) the date of entry into force of this Agreement; and
(d) any declarations or reservations made at the time of deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval.
Atti Parlamentari — 28 — Senato della Repubblica — 1807
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Article 60.
Inaugurai Meeting.
(1) As soon as this Agreement enters into force, each State parti cipant shall appoint a governor, and the Chairman of the Board of Go vernors shall call the inaugural meeting of the Board of Governors.
(2) At the inaugural meeting:
(i) twelve directors of the Fund shall be designated and selected pursuant to Article 27 (2) and (3); and
(m) arrangements shall be made for determining the date on which the Fund shall commence operations.
(3) The Fund shall notify all participants of the date of commence ment of its operations.
(4) Reasonable and necessary expenses incurred by the Bank in establishing the Fund, including subsistence expenses of governors and their alternates in attending the Inaugural Meeting, shall be reimbursed by the Fund.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being thereunto duly authorized, have signed this Agreement.
DONE at Abidjan, this twenty-ninth day of November, one thousand nine hundred and seventy two, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy, which shall remain de posited with the Bank.
The Bank shall transmit certified copies of this Agreement to each signatory.
Atti Parlamentari — 29 — Senato della Repubblica — 1807
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SCHEDULE A
1. ORIGINAL PARTICIPANTS
The following States shall be eligible to become original participants: Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, Federal Republic of Ger many, Italy, Japan, The Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Xxxxxxxx land, The United Kingdom, The United States of America and Yugoslavia.
Any of the aforementioned States which, after 31 December 1973, makes a subscription of at least 15 million United States dollars shall, nevertheless, be deemed an original participant provided it signs and ratifies this Agreement on or before 31 December 1974.
2. INITIAL SUBSCRIPTIONS
The Bank and the following States which have signed this Agreement have subscribed the following amounts:
S u b scr iptio n s in
UNITS OF ACCOUNT
African DevelopmentBank . : 5,000,000
B e lg iu m ....................................................................................... | 3,000,000 |
Brazil ....................................................................................... | 2,000,000 |
C a n a d a ....................................................................................... | 15,000,000 |
Denmark ............................................................................: . | 5,000,000 |
Federal Republic of G erm any.............................................. | 7,447,630 |
F in la n d ....................................................................................... | 2,000,000 |
I t a l y ............................................................................................ | 10,000,000 |
J a p a n ............................................................................................ | 15,000,000 |
Netherlands . , . ....................................................... | 4,000,000 |
X x x x x x ......................... | 0,000,000 |
Xxxxx . . . . r .................................................................. | 2,000,000 |
S w e d e n ....................................................................................... | 5,000,000 |
Swiss C on fed eration ............................................................. | 3,000,000 |
United K in g d o m 5,211,420
Y u g o sla v ia 2,000,000
T otal 90,659,050
Atti Parlamentari — 30 — Senato della Repubblica — 1807
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SCHEDULE B
DESIGNATION AND SELECTION OF DIRECTORS
P art I.
Designation of Directors by the Bank:
(1) The President of the Bank shall give to the Fund, on the occasion of each designation by the Bank of directors of the Fund, a notification setting forth:
(?) the names of the directors so designated; and
(it) the num ber of votes which each such director shall be entitled to cast.
(2) W hen there shall be a vacancy in the office of a director design ated by the Bank, the President shall notify to the Fund the name of the person designated by the Bank his successor.
P art II.
Selection of Directors by Governors representing State, participants.
(1) In balloting for the selection of Directors, each governor represent ing a State participant shall cast for one person all of the votes to which the State appointing him is entitled. The six persons receiving the greatest num ber of votes shall be directors, except that no person who receives less than 12 per cent of the total of the votes of such governors shall be considered elected.
(2) W hen six persons are not elected on the first ballot, a second ballot shall be held in which the person who received the lowest num ber of votes shall be ineligible for election and in which there shall vote only (a) those governors who voted in the first ballot for a person not elected and (b) those governors whose votes for a person elected are deemed under 3 below to have raised the votes cast for that person above fifteen per cent of the eligible votes.
(3) In determining whether the votes cast by a governor are to be deemed to have raised the total of any person above fifteen per cent of the eligible votes, the fifteen per cent shall be deemed to include, first, the votes of the governor casting the largest num ber of votes for such person, then the votes of the governor casting the next largest number, and so on until fifteen per cent is reached.
(4) Any governor, part of whose votes must be counted in order to raise the total of any person above 12 per cent, shall be considered as cast ing all of his votes for such person even if the total votes for such person thereby exceed fifteen per cent.
(5) If, after the second ballot, six persons have not been elected, further ballots shall be held on the same principles until six persons have
Atti Parlamentari — 31 — Senato della Repubblica — 1807
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been elected, provided that after five persons are elected, the sixth may be elected by a simple m ajority of the rem aining votes and shall be deemed to have been elected by all such votes.
(6) The Governors representing State participants may change the foregoing rules by a 75 per cent majority of the total voting power of such governors.
(7) There shall be a new selection of directors representing State participants at each of the first three annual meetings of the Board of Governors.
(8) Each director shall appoint an alternate who shall have full power to act for him when he is not present. Directors and their alternates shall be nationals of State participants,
SIGNATORIES
African Development Bank
Banque Africaine de Developpement Royaume de Belgique
Federative Republic of Brazil
A. Labidi
Pz Xxxxxxx
Canada
Kingdom of Denmark Republic of Finland
Federal Republic of Germany Republic of Italy
Japan
Kingdom of the Netherlands Kingdom of Norway
Kingdom of Sweden Confederation Suisse
F. C: de X. Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
X. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx A.J.M.V.D. Maade
X. Xxxxxxx
X. Xxxxxxxx
Et. A. Xxxxx
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Xxxx Xxxxxx
Atti Parlamentari — 32 — Senato della Repubblica — 1807
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N ota ben e. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel l’Accordo, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.
ACCORDO
SULLA CREAZIONE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO
Gli Stati parti del presente Accordo e la Banca africana di sviluppo hanno convenuto di creare, col detto Accordo, il Fondo africano di sviluppo che sarà regolato dalle seguenti norme:
CAPITOLO PRIMO DEFINIZIONI
Articolo 1.
i. Le seguenti espressioni, ovunque siano usate nel presente Accordo, hanno il significato qui appresso indicato, a meno che il contesto non spe cifichi o non richieda un significato diverso:
Il term ine « Fondo » indica il Fondo africano di sviluppo creato dal presente Accordo.
il termine « Banca » indica la Banca africana di sviluppo.
il termine « membro » indica un membro della Banca.
Il termine « partecipante » indica la Banca ed ogni Stato che diverrà parte del presente Accordo.
L’espressione « Stato partecipante » indica un partecipante diverso
dalla Banca.
L’espressione « partecipante fondatore » indica la Banca ed ogni Stato partecipante che divenga partecipante in conformità del paragrafo i del l ’articolo 57.
Il termine « sottoscrizione » indica gli ammontari sottoscritti dai par
tecipanti in conformità degli articoli 5, 6 o7.
L’espressione « unità di conto » indica una unità' di conto il cui va lore è di 0,81851265 grammi di oro fino.
L’espressione « moneta liberamente convertibile » indica la moneta
di un partecipante, che, a giudizio del Fondo, previa consultazione con il Fondo monetario internazionale, è ritenuta adeguatamente convertibile in altre monete ai fini delle operazioni del Fondo.
Le espressioni « Presidente », « Consiglio dei Governatori » e « Con siglio di amministrazione » indicano rispettivamente il Presidente, il Consi glio dei governatori e il Consiglio di amministrazione del Fondo, e, nel caso dei governatori e degli amministratori, esse comprendono i governatori supplenti e gli amministratori supplenti quando agiscono rispettivamente in qualità di governatori e di amministratori.
Atti Parlamentari — 33 — Senato della Repubblica — 1807
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Il termine « regionale » indica il continente africano e le isole africane.
2. I riferimenti ai capitoli, agli articoli, ai paragrafi e agli allegati riguardano i capitoli, gli articoli, i paragrafi e gli allegati del presente Accordo.
3. I titoli dei capitoli e gli articoli non hanno altro scopo che quello di facilitare la consultazione del documento e non formano parte integrante del presente Accordo,
CAPITOLO II OBIETTIVI E PARTECIPAZIONE
Articolo 2.
Obiettivi.
Il Fondo ha lo scopo di aiutare la Banca a contribuire, il più effica cemente possibile, allo sviluppo economico e sociale dei membri della Banca ed a promuovere la cooperazione (ivi compresa la cooperazione regionale e sub-regionale) ed il commercio internazionale particolarmente fra i suoi membri. Il Fondo procura mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate per la realizzazione di obiettivi ché sono di fondamentale importanza per tale sviluppo e lo favoriscano.
A rticolo 3.
Partecipazione.
1. Partecipano al Fondo la Banca e gli Stati divenuti parti del pre sente Accordo in conformità delle sue disposizioni.
2. Sono Stati partecipanti fondatori quelli il cui nome figura all’al legato A e che sono divenuti parti del presente Accordo a norma del pa ragrafo 1 dell’articolo 57.
3. Uno Stato che non sia partecipante fondatore può divenire parteci pante e parte del presente Accordo sempre che ciò non sia incompatibile con l’Accordo stesso ed alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio dei governatori con risoluzione unanime adottata con voto affermativo della totalità dei voti dei partecipanti. Tale partecipazione è aperta solo agli Stati membri dell’organizzazione delle Nazioni unite o a taluna delle sue istituzioni specializzate od a coloro che siano parti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia.
4. Uno Stato può autorizzare un ente o un organismo che agisca in suo nome a firmare il presente Accordo e a rappresentarlo in tutte le m a terie relative all’accordo stesso, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 55,
Atti Parlamentari — 34 — Senato della Repubblica — 1807
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CAPITOLO III RISORSE
Abticolo 4.
Risorse.
Le risorse del Fondo sono costituite da: (?) le sottoscrizioni della Banca;
(ii) le sottoscrizioni degli Stati partecipanti;
(ni) ogni altra risorsa ottenuta dal Fondo;
(iv) le somme risultanti da operazioni del Fondo o spettanti al Fondo ad altro titolo.
A rticolo 5.
Sottoscrizione della Banca.
La Banca versa al Fondo, a titolo di sottoscrizione iniziale, l ’ammon tare espresso in unità di conto che figura a suo nome all’allegato A, serven dosi a tale scopo delle somme iscritte al credito del « Fondo africano di sviluppo » della Banca. Sono applicabili al versamento le modalità e le con dizioni previste al paragrafo 2 dell’articolo 6 per il pagamento delle sotto- scrizioni iniziali degli Stati partecipanti. La Banca sottoscrive in seguito ogni ammontare che può essere determinato dal Consiglio dei governatori della Banca, in base alle modalità e alle condizioni fissate di comune accordo con il Fondo.
Articolo 6.
Sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti.
1. Diventando partecipante, ogni Stato sottoscrive l ’ammontare che gli viene assegnato. Queste sottoscrizioni sono qui appresso denominate « sot toscrizioni iniziali ».
2. La sottoscrizione iniziale assegnata ad ogni Stato partecipante fon-- datore è uguale alla somma indicata a suo nome nell’allegato A; tale somma è espressa in unità di conto ed è pagabile in moneta liberamente converti bile.. L’ammontare della sottoscrizione viene versato in tre rate annue uguali in base al seguente calendario: la prim a rata è versata nel termine di trenta giorni dopo la data in cui il Fondo inizia le proprie operazioni con formemente alle disposizioni dell’articolo 60, o alla data in cui lo Stato partecipante fondatore diviene parte del presente Accordo, se essa è poste riore allo spirare del termine di cui sopra; la seconda rata è versata nel l’anno seguente e la terza nel termine di un anno a partire dalla scadenza della seconda rata o dal suo versamento se questo ha preceduto la scadenza. Il Fondo può chiedere il pagamento anticipato della seconda o della terza rata o di queste due assieme se le sue operazioni lo esigono, m a è rimesso alla libera volontà di ogni partecipante di effettuarne il pagamento anti cipato.
Atti Parlamentari — 35 — Senato della Repubblica — 1807
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3. Le sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti che non siano par tecipanti fondatori sono del pari divise in unità di conto e pagabili in mo neta liberamente convertibile. L’ammontare e le modalità di versamento di tali sottoscrizioni sono determinate dal Pondo conformemente alle disposi zioni del paragrafo 3 dell’articolo 3.
4. Fatte salve tutte le altre disposizioni che il Fondo può essere chia mato ad adottare, ogni Stato partecipante mantiene la libera convertibilità delle somme da esso versate nella propria moneta, conformemente al pre sente articolo.
5. In deroga alle disposizioni dei precedenti paragrafi del presente ar ticolo, ogni Stato partecipante può prorogare per un termine massimo di tre mesi la scadenza di un versamento previsto dal presente articolo, se la proroga sia necessaria per ragioni di bilancio od altre.
A rticolo 7.
Sottoscrizioni aggiuntive degli Stati ■partecipanti.
1. Sempre che lo ritenga opportuno, il Fondo, tenuto conto del calen xxxxx di ^pagamento delle sottoscrizioni iniziali dei partecipanti fondatori, e delle sue operazioni, ed a convenienti intervalli di tempo, fa il punto sulle proprie risorse, e, se lo ritiene necessario, può autorizzare una mag giorazione generale delle sottoscrizioni degli Stati partecipanti secondo le m odalità e le condizioni da esso stesso determinate. Nonostante quanto pre cede, possono essere autorizzate in ogni momento delle maggiorazioni ge nerali o individuali dell’ammontare delle sottoscrizioni a condizione che una maggiorazione individuale non sia prevista se non che a richiesta dello Stato partecipante interessato.
2. Quando una sottoscrizione aggiuntiva individuale è autorizzata in conformità del paragrafo 1, ogni Stato partecipante ha piena facoltà di sotto scrivere, a condizioni ragionevolmente fissate dal Fondo e non meno fa vorevoli di quelle prescritte dal paragrafo 1, un ammontare in base al quale esso possa preservare lo stesso valore proporzionale al proprio diritto di voto nei confronti degli altri Stati partecipanti.
3. Nessuno Stato partecipante ha l’obbligo di sottoscrivere gli ammon tari aggiuntivi in caso di maggiorazione generale o individuale delle sot toscrizioni.
4. Le autorizzazioni riferentisi alle maggiorazioni generali previste dal paragrafo 1 sono accordate, e così pure le decisioni relative alle dette mag giorazioni sono adottate a maggioranza dell’ottantacinque per cento della totalità dei diritti di voto dei partecipanti.
A rticolo 8.
Altre risorse.
1. Salvo le disposizioni seguenti del presente articolo, il Fondo, al fine di procurarsi altre risorse, ivi compresi donazioni e prestiti, può concludere accordi con i membri, con i partecipanti, con gli Stati non partecipanti,
e con tutti gli altri enti pubblici o privati.
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LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2. Le modalità e le condizioni di tali accordi devono essere compati bili con gli obiettivi, le operazioni e la politica del Fondo e non devono costituire un onere amministrativo o finanziario eccessivo per il Fondo o per la Banca.
3. Tali accordi, ad eccezione di quelli che prevedono donazioni per l ’assistenza tecnica, devono essere fissati in modo che il Fondo possa uni formarsi alle prescrizioni dei paragrafi 4 e 5 dell’articolo 15.
4. I detti accordi sono approvati dal Consiglio di amministrazione; in caso di accordi con uno Stato non membro o non partecipante, o con una istituzione di tale Stato, è richiesta l’approvazione dell’ottantacinque per cento della totalità dei voti dei partecipanti.
5. Il Fondo non può accettare prestiti (eccettuati gli anticipi tempo ranei necessari al suo funzionamento) che non siano consentiti a condizioni privilegiate. Esso non può contrarre prestiti su alcun mercato, né parteci pare come mutuatario, garante o altrimenti, all’emissione di titoli su alcun mercato. Esso non emette obbligazioni negoziabili o trasferibili in ricono scimento dei debiti contratti in conformità delle disposizioni del pa ragrafo 1.
A rticolo 9.
Pagamento delle sottoscrizioni.
Il Fondo accetta ogni quota della sottoscrizione che il partecipante ha l’obbligo di versare conformemente agli articoli 5, 6 o 7 od all’articolo 13, e di cui il Fondo non necessiti per le sue operazioni, sotto forma di buoni, lettere di credito od obbligazioni di ugual natura emessi dal partecipante o dal depositario designato eventualmente da quest'ultimo, in conformità del l’articolo 33. Detti buoni od obbligazioni, sotto ogni forma, non sono ne goziabili, né fruttano interessi, e sono pagabili a vista per il loro valore no minale a credito del conto aperto al Fondo presso il depositario designato, o, in assenza del depositario, secondo le direttive impartite dal Fondo. No nostante l’emissione o l’accettazione di ogni buono, di lettera di credito o di altra forma di obbligazione di tale natura, il partecipante rimane im pegnato ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 dell’articolo 13. Per ciò che concerne le somme che esso detiene a titolo di sottoscrizioni dei partecipanti che non si avvalgono delle disposizioni del presente articolo, il Fondo può effettuarne il deposito o l ’impiego in modo tale da ricavarne dei redditi che contribui ranno a coprire le spese di amministrazione o altre spese. Il Fondo proce derà a prelievi su tutte le sottoscrizioni in proporzione ad esse, e, per quan to possibile, a ragionevoli intervalli, al fine di finanziare le spese, quale che sia la forma adottata per tali sottoscrizioni.
A rticolo 10.
Limitazione di responsabilità.
Nessun partecipante è responsabile, a motivo della propria partecipa zione, degli atti e degli impegni assunti dal Fondo.
A tti Parlameniari — 37 — Senato detta Repubblica — 1807
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CAPITOLO IV MONETE
A rticolo 11.
Utilizzazione delle monete.
1. Le monete ricevute in pagamento delle sottoscrizioni fatte in con formità dell’articolo 5 e del paragrafo 2 dell’articolo 6, o a titolo delle dette sottoscrizioni in base alParticolo 13, possono essere utilizzate e convertite dal Fondo per tutte le sue operazioni e, con l’autorizzazione del Consiglio di amministrazione, ai fini dell’impiego temporaneo dei capitoli di cui il Fondo non necessita per le proprie operazioni.
2. L’utilizzazione delle monete ricevute in pagamento delle sottoscri zioni fatte conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 6 ed ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, o a titolo delle dette sottoscrizioni in base all’articolo 13, o a titolo delle risorse di cui all’articolo 8, è regolata dalle modalità e dalle condizioni secondo le quali queste monete sono ricevute oppure, quando si tratti di monete ricevute in virtù dell’articolo 13, dalle m odalità e dalle condizioni secondo le quali sono state ricevute le monete di cui il valore è così mantenuto.
3. Tutte le altre monete ricevute dal Fondo possono essere liberamente utilizzate e da esso convertite per tutte le su eoperazioni, con l ’autorizza zione del Consiglio di amministrazione, ai fini dell’impiego temporaneo dei capitali di cui non necessita per le proprie operazioni.
4. Non viene imposta alcuna restrizione che sia contraria alle dispo sizioni del presente articolo.
A rticolo 12.
Valutazione delle monete.
1. Ogni volta che si renda necessario, ai sensi del presente Accordo, determinare il valore di una moneta in rapporto ad un’altra o a più altre o all’unità di conto, spetta al Fondo fissarne il valore in termini ragio nevoli, previa consultazione con il Fondo monetario internazionale.
2. Se si tratta di una moneta la cui parità non è fissata dal Fondo mo netario internazionale, il valore di tale moneta, rispetto all’unità di conto, è determinato, di volta in volta, dal Fondo, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, e il valore così determinato viene considerato come l’equivalente di tale moneta ai fini del presente Accordo, ivi comprese, e senza alcuna limitazione, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 13.
Articolo 13.
Mantenimento del valore dei beni in moneta;
1. Se la parità della moneta di uno Stato partecipante, fissata dal Fondo monetario internazionale, è abbassata rispetto all’unità di conto, o se il suo tasso di cambio, a giudizio del Fondo, si è notevolmente svilito sul xxxxxx xxxxx del partecipante, quest’ultimo versa al Fondo, entro un term ine ragio nevole e nella propria moneta, il complemento necessario per mantenere,
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al valore che avevano all’epoca della sottoscrizione iniziale, i beni versati al Fondo in tale moneta dal detto partecipante, in base all’articolo 6, ed in conformità delle disposizioni del presente paragrafo sia o no tale moneta detenuta sotto forma di buoni, lettere di credito od altre obbligazioni, ac cettate in conformità dell’articolo 9, con riserva, tuttavia, che le precedenti disposizioni non si applicano se non nei casi e nella m isura in cui la detta moneta non è stata inizialmente depositata o convertita in un ’altra moneta.
2. Se la parità della moneta di uno Stato partecipante è aum entata ri spetto all’unità di conto o se il tasso di cambio di tale moneta, a giudizio del Fondo, ha subito un rilevante aumento sul territorio del partecipante, il Fondo restituisce a tale partecipante, entro un termine ragionevole, un ammontare di tale moneta uguale all’aumento del valore dei beni in tale moneta ai quali si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
3. Il Fondo può rinunciare all’applicazione delle disposizioni del pre sente articolo o dichiararle inoperanti quando il Fondo monetario interna zionale procede ad una modifica, uniformemente proporzionale, della parità delle monete di tutti gli Stati partecipanti.
CAPITOLO V OPERAZIONI
Articolo 14.
Utilizzazione delle risorse.
1. Il Fondo fornisce i mezzi di finanziamento per i progetti e pro grammi tendenti a promuovere lo sviluppo economico sul territorio dei membri. Esso procura tali mezzi di finanziamento ai membri la cui situa zione e le cui prospettive economiche esigono mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate.
2. I mezzi di finanziamento forniti dal Fondo sono destinati ai fini che, a giudizio del Fondo, sono altamente prioritari dal punto di vista dello sviluppo, tenuto conto dei bisogni della regione o delle regioni considerate e, salvo circostanze speciali, sono destinati a progetti o a gruppi di progetti specifici, in particolare a quelli iscritti nel quadro dei programmi nazio nali, regionali o sub-regionali, ivi compresa la concessione di mezzi di fi nanziamento alle banche nazionali di sviluppo o ad altre appropriate isti tuzioni per consentire loro di accordare prestiti per il finanziamento di pro getti specifici approvati dal Fondo.
Articolo 15.
Condizioni di finanziamento.
1. Il Fondo non fornisce mezzi di finanziamento necessari ad un pro getto se il membro, sul territorio del quale il progetto deve essere eseguito,
vi si oppone; tuttavia, il Fondo non è tenuto ad assicurarsi che non vi sia opposizione da parte dei membri presi individualmente nel caso in cui i mezzi di finanziamento siano forniti ad un organo pubblico internazionale, regionale o sub-regionale.
Atti Parlamentari — 39 — Senato della Repubblica — 1807
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2. (a) Il Fondo non fornisce mezzi di finanziamento se, a suo giu dizio, tale finanziamento può essere assicurato con altri mezzi a condizione da esso stesso ritenute ragionevoli per il beneficiario.
(b) Xxxx’accordare mezzi di finanziamento ad enti diversi dai mem bri, il Fondo adotta tutte le disposizioni necessarie perché i vantaggi deri vanti dalle condizioni privilegiate che esso concede vadano unicamente ai membri o agli enti diversi che, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, do vrebbero beneficiare dell’insieme o di parte di tali vantaggi.
3. Prim a di ogni finanziamento, il richiedente deposita una regolare proposta, per il tramite del Presidente della Banca, ed il Presidente sotto pone al Consiglio di amministrazione del Fondo un rapporto scritto col quale viene raccomandato detto finanziamento, in base ad un esame approfondito dell’oggetlo della domanda, effettuato da] personale.
4. (a) Il Fondo non impone la condizione .che le somme provenienti dai suoi prestiti siano spese sui territorio di questo o di altro Stato parteci pante o membro; dette somme, tuttavia, non sono utilizzate che per l’ac quisto, nei territori degli Stati partecipanti o dei suoi membri, di beni pro dotti in tali territori e dei servizi che ne provengano con riserva che, nel caso di fondi ricevuti in conformità all’articolo 8, da parte di uno Stato che non sia né partecipante né membro, i territori del detto Stato che fornisce tali fondi possano ugualmente essere scelti come fonte di acquisti effet tuati a mezzo di tali fondi, e possano inoltre essere scelti come fonte di ac quisto a mezzo di altri fondi ricevuti a titolo del presente articolo, in base a quanto verrà determinato dal Consiglio di amministrazione.
(b ) L ’acquisto di tali beni e servizi avviene mediante appello alla concorrenza internazionale tra i fornitori che rispondono alle condizioni fissate tranne il caso in cui il Consiglio di amministrazione ritenga che l’ap pello alla concorrenza internazionale non sia giustificato.
5. Il F'ondo adotta tutte le misure necessarie acciocché le somme dei suoi prestiti siano esclusivamente destinate allo scopo per cui sono state accordate, tenendo debitamente conto delle considerazioni di economia, di resa e di concorrenza commerciale internazionale e senza preoccuparsi del le influenze o delle considerazioni di ordine politico od extra-economico.
6. I fondi da fornire a titolo di ogni operazione di finanziamento sono posti a disposizione del beneficiario solo per permettergli di far fronte alle spese connesse al progetto, a mano a mano che queste vengono realmente sostenute.
7. Il Fondo applica alle proprie operazioni i principi di una sana ge stione finanziaria in materia di sviluppo.
8. Il Fondo non compie operazioni di rifinanziamento.
9. Nell’accordare un prestito, il Fondo attribuisce la giusta importanza alle previsioni concernenti la capacità del mutuatario e, all’occorrenza, del garante, di far fronte alle loro obbligazioni.
10. Nell’esaminare una domanda di finanziamento, il Fondo tiene de bitamente conto delle m isure che il beneficiario ha adottate per aiutarsi da solo o, se non si tratta di un membro, del concorso apportato dal xxxxxxx xxxxxx e dal membro o dai membri ai cui territori il progetto o il program ma deve dar giovamento.
11. Il Fondo adotta tutte le misure necessarie perché le disposizioni del presente articolo siano effettivamente applicate.
Atti Parlamentari — 40 — Senato della Repubblica — 1807
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Articolo i6 .
Forme e modalità di finanziamento.
1. I finanziamenti effettuati mediante le risorse fornite in virtù degli articoli 5, 6 e 7, nonché mediante i rimborsi e i relativi redditi sono accor dati dal Fondo sotto forma di prestiti. Il Fondo può fornire altri mezzi di finanziamento, in particolare donazioni prelevate dalle risorse ricevute in base ad accordi conclusi in conformità dell’articolo 8 ed autorizzanti espres samente tali forme di finanziamento.
2. [a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, il Fondo procura mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate, a seconda delle circostanze.
(b) Quando chi prende a prestito è un membro o un’organizza zione intergovernativa di cui fanno parte uno o più membri, il Fondo tiene conto, in primo luogo, per fissare le modalità di finanziamento, della po sizione e delle prospettive economiche del membro o dei membri a favore dei quali viene accordato il finanziamento, e, inoltre, della natura e delle esigenze del progetto o del programma di cui trattasi.
3. Il Fondo può fornire mezzi di finanziamento a: a) ogni membro, ogni suddivisione geografica o amministrativa o ad ogni organismo di tale membro; b ) ogni istituzione od impresa, situata sul territorio di un mem bro; c) ogni istituzione od organismo, regionale o sub-regionale, che si oc cupi di sviluppo sui territori dei membri. Tutti questi mezzi di finanzia mento devono essere destinati, a giudizio del Fondo, alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo. Se colui che prende a prestito non è un membro, il Fondo esige uno o più idonee garanzie, governative o di altro genere.
4. Il Fondo può fornire delle divise per il regolamento delle spese locali relative ad un progetto, nel caso e nella m isura in cui, a giudizio del Fondo, la concessione di tali divise sia necessaria od opportuna per la realizzazione degli obiettivi del prestito, tenuto debitamente conto della situazione e delle prospettive economiche del membro o dei membri chiamati a beneficiare del finanziamento procurato dal Fondo, nonché della natura e delle esigenze del progetto.
5. Le somme date in prestito sono rimborsabili nella moneta o nelle monete in cui sono stati accordati i prestiti o nelle altre divise liberamente convertibili determinate dal Fondo.
6. Il Fondo non accorda mezzi di finanziamento ad un membro, o a favore di un membro, o per un progetto che debba essere eseguito sul xxxxxx xxxxx di un membro, se non quando ha la certezza che detto membro ha adottato, nei confronti del proprio territorio, tutte le necessarie m isure le gislative e amministrative che diano efficacia alle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo i l e del capitolo V ili, come se si trattasse di uno Stato par tecipante; e che tale finanziamento sia subordinato al mantenimento delle dette misure legislative ed amministrative e che, in caso di controversia tra il Fondo ed un membro, ed in mancanza di disposizioni al riguardo, siano applicabili quelle dell’articolo 53, come se si trattasse di uno Stato partecipante nelle circostanze in cui trova applicazione il detto articolo.
Atti Parlamentari _ 41 _ Senato della Repubblica — 1807
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A rticolo 17.
Analisi e valutazione.
Si procede ad un’analisi approfondita e continua dell’esecuzione dei progetti, dei program mi e delle attività finanziate dal Fondo, in modo da aiutare il Consiglio di amministrazione ed il Presidente a valutare l’efficacia del Fondo nella realizzazione dei propri obiettivi. Il Presidente, di concerto col Consiglio di amministrazione, adotta disposizioni per procedere a tale studio i cui risultati vengono portati, per il tram ite del Presidente, a cono scenza del Consiglio di amministrazione.
Articolo 18.
Cooperazione con altre organizzazioni internazionali, altre istituzione e Stati.
Per la realizzazione dei propri obiettivi, il Fondo si sforza di cooperare e può concludere accordi di cooperazione con altre organizzazioni interna zionali, organizzazioni regionali e sub-regionali, altre istituzioni e Stati, con riserva però che nessuno di questi accordi possa essere concluso con uno Stato che non sia membro o partecipante, ovvero con u n ’istituzione di un tale Stato, se non sia approvato dalla maggioranza di ottantacinque per cento della totalità dei voti dei partecipanti.
A rticolo 19.
Assistenza tecnica.
Per la realizzazione dei suoi obiettivi, il Fondo può fornire u n ’assisten za tecnica che sarà normalmente rimborsabile se non è finanziata da sovven zioni speciali accordate a titolo di assistenza tecnica o da altri mezzi posti a disposizione del Fondo a tale scopo.
Articolo 20.
Operazioni varie.
Oltre ai poteri specificati in altri articoli del presente Accordo, il Fondo può intraprendere ogni altra attività che, nel quadro delle sue operazioni apparirà necessaria o desiderabile per permettergli di raggiungnere i suoi obiettivi e sarà conforme alle disposizioni del presente Accordo.
A rticolo 21.
Divieto di ogni attività politica.
Né il Fondo, né alcuno dei suoi funzionari o chiunque altro agisca in suo nome, potrà intervenire negli affari politici di un membro. Le loro decisioni non potranno essere influenzate dall’orientamento politico del mem bro o dei membri in causa, e dovranno esclusivamente essere motivate da considerazioni afferenti allo sviluppo economico e sociale dei membri, le' quali considerazioni dovranno essere valutate imparzialmente per raggiun xxxx gli obiettivi enunciati nel presente Accordo.
Atti Parlamentari — 42 — Senato della Repubblica — 1807
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CAPITOLO VI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Articolo 22.
Organizzazione del Fondo.
Gli organi del Pondo sono: un consiglio di governatori, un consiglio di amministrazione ed un presidente. Il Pondo utilizza, per adempiere alle proprie funzioni, i funzionari e gli impiegati della Banca nonché la sua organizzazione, i suoi servizi e le sue installazioni e, se il consiglio di am ministrazione riconosce la necessità di personale supplementare, il Pondo disporrà di tale personale, che sarà assunto dal Presidente in conformità del comma (V) del paragrafo 4 dell’articolo 30.
A rticolo 23.
Consiglio dei governatori - Poteri.
1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.
2. Il Consiglio dei governatori può delegare tutti i suoi poteri al Con siglio di amministrazione, ad eccezione del potere:
(i) di ammettere nuovi partecipanti e di fissare le condizioni per la loro ammissione;
(ii) di autorizzare sottoscrizioni aggiuntive a norma dell’articolo 7
e di determinarne le modalità e le condizioni;
(in) di sospendere un partecipante;
(iv) di decidere sui ricorsi proposti avverso le decisioni del Consi glio di amministrazione sull’interpretazione o l’applicazione del presente accordo;
(v) di autorizzare la conclusione di accordi generali di cooperazione con altre organizzazioni internazionali, salvo che si tratti di accordi di carattere temporaneo o amministrativo;
(vi) di scegliere reyisori dei conti estranei al Pondo, con incarico di verificare i conti del Fondo e di certificare conformi sia il bilancio che lo stato dei redditi e delle spese del Fondo;
(vii) di approvare, previo esame della relazione dei commissari dei conti, il bilancio e lo stato dei redditi e delle spese del Fondo;
(viii) di modificare il presente Accordo;
(ix) di decidere il fermo definitivo delle operazioni del Fondo e di ripartirne i beni;
(x) di esercitare tutti gli altri poteri che il presente Accordo con ferisce espressamente al Consiglio dei governatori.
3. II Consiglio dei governatori può in ogni momento revocare ogni de lega di potere al Consiglio di amministrazione.
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A rticolo 24.
Consiglio dei governatori: composizione.
1. I governatori e i governatori supplenti della Banca sono d’ufficio e rispettivamente governatori e governatori supplenti del Fondo. Il Presidente della Banca notifica al Fondo, ove occorra, i nomi dei governatori e dei governatori supplenti.
2. Ogni Stato partecipante, che non sia membro, nomina un governa tore ed un governatore supplente che restano in carica a piacimento del partecipante che li ha destinati a tali incarichi.
3. Un supplente non può partecipare al voto se non in assenza del governatore che rappresenta.
4. Salve le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 60, i governatori ed i loro supplenti esercitano le loro funzioni senza essere retribuiti né rim borsati dal Fondo per le spese da essi sostenute.
Articolo 25.
Consìglio dei governatori: procedura.
1. Il Consiglio dei governatori tiene una riunione annua ed ogni altra riunione prevista dal Consiglio o convocata dal Consiglio di am m inistra zione. Il Presidente del Consiglio dei governatori della Banca è, d ’ufficio, Presidente del Consiglio dei governatori del Fondo.
2. La riunione annua del Consiglio dei governatori si tiene in occa sione dell’assemblea annuale del Consiglio dei governatori della Banca.
3. Il quorum di ogni riunione del Consiglio dei governatori è costi tuito dalla maggioranza del numero totale dei governatori, che rappresenti almeno i tre quarti della totalità dei voti dei partecipanti.
4. Il Consiglio dei governatori può, mediante regolamento, istituire una procedura che permetta al Consiglio di amministrazione, quando lo ritenga opportuno, di ottenere un voto dai governatori su una determinata questione senza convocare il Consiglio dei governatori.
5. Il Consiglio dei governatori ed il Consiglio di amministrazione, nella m isura in cui questo è autorizzato dal Consiglio dei governatori, possono creare gli organi ausiliari, che ritengono necessari o idonei alla conduzione degli affari del Fondo.
6. Il Consiglio dei governatori ed il Consiglio di amministrazione, nella m isura in cui questo è autorizzato dal Consiglio dei governatori o dal presente Accordo, possono adottare i regolamenti necessari o idonei alla conduzione degli affari del Fondo purché tali regolamenti non siano incom patibili con le disposizioni del presente Accordo.
Articolo 26.
Consìglio di amministrazione-, funzioni.
Senza pregiudizio per i poteri del Consiglio dei governatori, previsti dall’articolo 23, il Consiglio di amministrazione è incaricato della condu zione delle operazioni generali del Fondo. A tal fine, esso esercita i poteri
Atti Parlamentari — 44 — Senato della Repubblica — 1807
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conferitigli dal presente Accordo o che ad esso sono delegati dal Consiglio dei governatori ed in particolare:
(?) prepara il lavoro del Consiglio dei governatori;
(ii) attenendosi alle direttive generali impartitegli dal Consiglio dei governatori, decide sui prestiti individuali ed altri mezzi di finan ziamento che il Fondo è tenuto ad accordare in virtù del pre sente Accordo;
(Hi) adotta i regolamenti e le altre misure necessarie perché i conti ed i registri contabili delle operazioni del Fondo siano tenuti e verificati regolarmente e in modo appropriato;
(iv) vigila sul funzionamento più efficace e più economico possibile dei servizi del Fondo;
(«) sottopone i conti di ogni esercizio finanziario alla approvazione del Consiglio dei governatori nel corso di ogni riunione annuale, fissando nella m isura necessaria una distinzione tra i conti rela tivi alle operazioni generali del Fondo e quelli delle operazioni finanziate mediante risorse poste a disposizione del Fondo in conformità dell’articolo 8;
(vi) sottopone annualmente all’approvazione del Consiglio idei gover natori, una relazione nel corso di ogni riunione annuale;
(vii) approva il bilancio, il programma generale e la politica di finan ziamento del Fondo, tenuto conto delle risorse che saranno rispet tivamente disponibili a tali scopi.
Articolo 27.
Consiglio di amministrazione-, composizione. •
1. Il Consiglio di amministrazione si compone di dodici amministratori.
2. Gli Stati partecipanti scelgono, conformemente all’allegato B, sei amministratori e sei amministratori supplenti.
3. La Banca designa, conformemente all’allegato B , sei am m inistra tori e i loro supplenti tra i membri del Consiglio di amministrazione della Banca.
4. Un amministratore supplente del Fondo può assistere a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione, ma non può partecipare alle deli berazioni e votare se non in assenza dell’amm inistratore che rappresenta.
5. Il Consiglio di amministrazione invita gli altri amministratori della Banca e i loro supplenti ad assistere alle sedute del Consiglio di amm ini strazione in qualità di osservatori ed ogni amministratore della Banca così invitato o, in sua assenza, il suo supplente, può partecipare alla discussione di ogni proposta di progetto presentata nell’interesse del paese che rappre senta in seno al Consiglio di amministrazione della Banca.
6. a) Un amministratore designato dalla Banca rimane in carica sino a quando il suo successore non sia stato designato in conformità dell’alle gato B ed abbia iniziato ad esercitare le proprie funzioni. Se un ammini stratore designato dalla Banca cessa di essere amministratore della Banca stessa, cessa altresì di essere amministratore del Fondo.
b) Il mandato degli amministratori scelti dagli Stati partecipanti dura tre anni, ma term ina quando diviene effettivo un aumento generale delle sottoscrizioni, deciso conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 7. Il m an
dato di tali am m inistratori può essere rinnovato per uno o più altri periodi
Atti Parlamentari — 45 — Senato della Repubblica — 1807
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di tre anni. Essi restano in carica sino a quando non siano stati scelti i loro successori e non siano stati immessi nelle funzioni. Se un posto di amministralore resta vacante prim a dello spirare del mandato del suo xxxxx xxxx, si provvederà a sostituirlo con altro scelto dallo Stato o dagli Stati partecipanti dai quali il suo predecessore era stato autorizzato a votare. Il nuovo amministratore resta in carica per tutto il tempo residuo del m an dato del suo predecessore.
c) Nella vacanza del posto di un amministratore, il supplente del precedente amministralore esercita i poteri di quest’ultimo, tranne quello
di nominare un supplente, a meno che non si tratti di un supplente tem poraneo che lo rappresenti alle riunioni alle quali egli non può assistere.
7. Se uno Stato diviene Stato partecipante in conformità del para grafo 3 dell’articolo 3 o se uno Stato partecipante aumenta la propria sot toscrizione o, per ogni altra ragione, i diritti di voto di cui dispongono i vari Stati partecipanti sono modificati nell’intervallo dei periodi previsti per la scelta degli amministratori che rappresentano gli Stati partecipanti:
(i) non vi saranno, a motivo di ciò, cambiamenti di amministratori, con riserva che se un amministratore cessa di disporre dei diritti di voto, il suo mandato e quello del suo supplente cessano imme diatamente;
(ii) i diritti di voto di cui dispongono gli Stati partecipanti e gli am m inistratori da essi scelti, saranno regolati, a partire dalla data dell’aumento della sottoscrizione, in base alla nuova sottoscri zione o ad ogni altra modifica dei diritti di voto, a seconda del caso;
(ni) se il nuovo Stato partecipante ha dei diritti di voto, esso può designare uno degli amministratori che rappresenta uno o più Stati partecipanti, per rappresentarlo, e per esercitare i suoi diritti di voto sino a quando si procederà ad una prossima desi gnazione generale degli amministratori degli Stati partecipanti.
8. Gli amm inistratori ed i supplenti esercitano le loro funzioni gra tuitamente e senza alcun rimborso per le spese sostenute.
A rticolo 28.
Consiglio di amministrazione: procedura.
1. II Consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che gli affari del Pondo lo richiedano. Il Presidente convoca una riunione del Consiglio di amministrazione ogni qualvolta essa sia richiesta da quattro ammini stratori.
2. Il quorum di ogni riunione del Consiglio di amministrazione è costi tuito dalla maggioranza del numero totale degli amm inistratori che dispon gano almeno dei tre quarti della totalità dei diritti di voto dei partecipanti.
Articolo 29.
Voto.
1. La Banca e il gruppo degli Stati partecipanti dispongono ciascuno di 1.000 voti.
2. Ogni governatore del Fondo che sia governatore della Banca dispone della proporzione dei voti della Banca che il Presidente di questa ha no tificato al Fondo, ed esercita i corrispondenti diritti di voto.
Atti Parlamentari — 46 — Senato della Repubblica — 1807
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3. Ogni Stato partecipante dispone di una percentuale dell’insieme dei voti degli Stati partecipanti calcolata in funzione degli ammontari sotto- scritti da tale partecipante in conformità dell’articolo 6, ed inoltre, nella m isura in cui gli Stati partecipanti hanno accettato delle sottoscrizioni aggiuntive autorizzate in base ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, in funzione delle dette sottoscrizioni aggiuntive. Nel corso delle votazioni in seno al Consiglio dei governatori, ognuno di questi, che rappresenta uno Stato par tecipante, dispone dei voti del partecipante rappresentato.
4. Nel- corso delle votazioni in seno al Consiglio di amministrazione, gli amministratori designati dalla Banca dispongono insieme di 1.000 voti e così pure gli amm inistratori scelti dagli Stati partecipanti. Ogni ammi nistratore designato dalla Banca dispone dei voti che gli sono attribuiti da questa, il numero dei quali è indicato nella notifica relativa alla propria designazione prevista nella prim a parte dell’allegato B. Ogni am m inistra tore scelto da uno o più Stati partecipanti dispone del num ero dei voti che sono a disposizione del partecipante o dei partecipanti che lo hanno scelto.
5. Ogni amministratore che rappresenta la Banca deve dare in blocco tutti i voti di cui dispone. L’amministratore che rappresenta più di uno Stato partecipante può esprimere separatamente i voti di cui dispongono i vari Stati da lui rappresentati.
6. In deroga ad ogni altra disposizione del presente Accordo:
(i) se un membro regionale è o diviene Stato partecipante, non di spone, per ciò solo, né acquista voti, e se uno Stato partecipante regionale diviene membro, non dispone più, dal momento in cui acquista tale qualità, di alcun voto in quanto Stato partecipante; e
(ii) se uno Stato non-regionale è, o diviene, al tempo stesso, Stato partecipante e membro, tale Stato viene trattato, ai soli fini del l’Accordo, come se, a tutti gli effetti, non fosse un membro.
7. Salvo contrarie disposizioni del presente Accordo, tutte le questioni che il Consiglio dei governatori o il Consiglio di amministrazione sono chiamati a conoscere, sono decise colla maggioranza dei tre quarti della lotalità dei voti dei partecipanti.
Articolo 30.
Il Presidente.
1. Il Presidente della Banca è, d ’ufficio, Presidente del Pondo. Pre siede il Consiglio di amministrazione, ma non partecipa alle votazioni. Può partecipare alle riunioni del Consiglio dei governatori, ma non alle votazioni.
2. Il Presidente è il rappresentante legale del Fondo.
3. In assenza del Presidente della Banca, o, in caso di vacanza del suo posto, colui che è provvisoriamente chiamato ad esercitare le sue fun zioni, esercita altresì quelle di Presidente del Pondo.
4. Con riserva di quanto disposto all’articolo 26„ il Presidente gestisce gli affari correnti del Pondo, ed in particolare:
(i) propone il bilancio delle operazioni ed il bilancio amministrativo;
(ii) propone il programma generale di finanziamento;
Atti Parlamentari — 47 — Senato della Repubblica — 1807
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(in) organizza gli studi e le valutazioni di progetti e programmi de stinati ad essere finanziati dal Fondo, in conformità del para grafo 3 dell’articolo 15;
(iv) utilizza, secondo le necessità, i funzionari e gli impiegati della Banca così come la sua organizzazione, i suoi servizi e le sue installazioni, per condurre a buon fine gli affari del Fondo, r i manendo responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, della messa in opera e del controllo della organizzazione, del personale e dei servizi necessari, previsti dall’articolo 22;
(v ) si avvale dei servizi del personale, ivi compresi i consulenti e gli esperti di cui il Fondo può aver bisogno, e può porre fine ai loro servizi.
A rticolo 31.
Rapporti con la Banca.
1. Il Fondo rimborsa alla Banca le giuste spese per la utilizzazione dei funzionari e degli impiegati, nonché quelle per l’organizzazione dei servizi e delle installazioni della Banca, in conformità degli accordi inter venuti tra il Fondo e la Banca stessa.
2. Il Fondo è un ente giuridicamente indipendente e distinto dalla Banca ed i suoi beni sono tenuti separati da quelli della Banca.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo comporta responsabilità del Fondo per atti od obblighi della Banca, né responsabilità della Banca per atti od obblighi del Fondo.
Articolo 32.
Sede del Fondo.
La sede del Fondo è la sede della Banca.
A rticolo 33.
Depositari.
Ogni Stato partecipante designa la propria banca centrale od ogni altro istituto che possa essere accettato dal Fondo quale depositario presso il quale il Fondo può conservare i propri beni nella moneta del detto partecipante nonché tutti gli altri averi. In mancanza di una diversa designazione, è depositario per ogni membro,- quello da lui designato ai fini dell’Accordo sulla creazione della Banca.
A rticolo 34.
Procedura di comunicazione.
Ogni Stato partecipante designa un’autorità competente con la quale il Fondo può mettersi in contatto per ogni questione attinente al presente Accordo. In mancanza di una diversa designazione, la procedura di comu nicazione indicata da un membro per la Banca è la stessa che vale per il Fondo.
Atti Parlamentari — 48 — Senato della Repubblica — 1807
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A rticolo 35.
Pubblicazione dei rapporti e informazione.
1. Il Fondo pubblica una relazione annuale contenente un rendiconto debitamente certificato e comunica ai partecipanti ed ai membri, ad oppor tuni intervalli, un riassunto della propria posizione finanziaria nonché un rendiconto delle proprie entrate ed uscite che indichino quali sono'i risul tati delle sue operazioni.
2. Il Fondo può pubblicare ogni altra relazione che ritenga utile per la realizzazione dei propri obiettivi.
3. Copie di tutte le relazioni, dei rendiconti e dei documenti pubbli cati ai sensi del presente articolo, sono comunicati ai partecipanti ed ai membri.
Articolo 36.
Destinazione del reddito netto.
Il Consiglio dei governatori determina di tanto in tanto la ripartizione del reddito netto del Fondo, tenendo debitamente conto dei fondi da desti nare alle riserve e delle scorte per gli imprevisti.
CAPITOLO VII
RITIRO E SOSPENSIONE DI OPERAZIONI - FERMO DI OPERAZIONI
Articolo 37.
Ritiro.
Ogni partecipante può ritirarsi dal Fondo in ogni momento, inviando a tale scopo una notifica scritta alla sede del Fondo. Il ritiro acquista effi cacia dalla data del ricevimento della notifica o dalla data che sarà specifi cata nella notifica a condizione che questa non sia posteriore di oltre sei mesi alla data di ricevimento della notifica.
Articolo 38.
Sospensione.
1. Se un partecipante omette di adempiere a taluno dei suoi obblighi verso il Fondo, quest’ultimo può sospenderlo dalla sua qualità di parteci pante, con decisione del Consiglio dei governatori. Il partecipante così so speso cessa automaticamente di essere partecipante un anno dopo la data della propria sospensione, a meno che una decisione del Consiglio dei go vernatori non lo ripristini nella sua qualità di partecipante.
2. Finché dura la sospensione, il partecipante di cui si tratta non è ammesso ad esercitare alcuno dei diritti conferiti dal presente Accordo ad eccezione del diritto di ritiro, pur restando assoggettato a tutti i suoi obblighi.
Atti Parlamentari — 49 — Senato della Repubblica — 1807
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A rticolo 39.
Diritti ed obblighi degli Stati che cessano di essere partecipanti.
1. Lo Stato che cessa dalla sua qualità di -partecipante non ha altri diritti, in base al presente Accordo, che quelli conferitigli dal presente arti colo e dall’articolo '53, ma, salvo disposizioni contrarie del presente articolo, è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi finanziari assunti verso il Pondo, sia in qualità di partecipante, che di m utuatario, che di garante o ad altro titolo.
2. Quando uno Stato cessa dalla sua qualità di partecipante, il Pondo e il detto Stato procedono ad una verifica dei conti. Nel quadro di tale verifica, il Fondo e lo Stato predetto possono concordare sulle somme che dovranno essere versate allo Stato in base alla sua sottoscrizione, nonché sulla data e la moneta del pagamento. Quando viene impiegato a proposito di un partecipante, il termine « sottoscrizione » è ritenuto, ai fini del pre sente articolo e dell’articolo 40, conglobare sia la sottoscrizione iniziale che ogni sottoscrizione aggiuntiva del detto partecipante.
3. In attesa della conclusione di un tale accordo, ed in ogni caso, se non è concluso un accordo del genere nei sei mesi successivi alla data in cui lo Stato ha cessato di essere partecipante, o allo spirare di ogni periodo che possa essere stato convenuto dal Fondo e dallo Stato di cui si tratta, è opportuno applicare le seguenti disposizioni:
(*) lo Stato è liberato da ogni ulteriore obbligo nei confronti del Pondo in base alla propria sottoscrizione, ma deve adempiere, alla scadenza, al pagamento delle somme di cui restava debitore, in base alla propria sottoscrizione, alla data in cui ha cessato di essere partecipante e che, a giudizio del Pondo, sono necessarie a quest’ultimo per onorare gli impegni che aveva, a tale data, nel quadro delle sue operazioni di finanziamento;
(ii) il Fondo restituisce allo Stato le somme da questo pagate a titolo della sua sottoscrizione o provenienti da rimborsi di relative quote di capitale e che il Fondo deteneva alla data in cui lo Stato di cui si tratta ha cessato di essere partecipante, fatta salva la m isura in cui il Fondo ritiene che tali somme gli sono necessarie per onorare gli impegni che a tale data aveva assunti nel quadro delle proprie operazioni di finanziamento;
(in) il Fondo versa allo Stato una parLe proporzionale dell’ammon tare totale dei rimborsi di quote di capitale ricevuti dal Fondo dopo la data in cui lo Stato ha cessato di essere partecipante e relativi ai prestiti accordati prim a di tale data, eccettuati i pre stiti accordati mediante prelevamenti da risorse fornite al Fondo in base ad accordi contenenti particolari disposizioni in m ateria di liquidazione. Il rapporto di tale parte dell’ammontare globale del capitale, di tali prestiti rimborsati, è lo stesso di quello esi stente tra l ’ammontare totale pagato dallo Stato a titolo della propria sottoscrizione e che non gli è stato restituito in confor mità del precedente comma (ii) e la somma totale, pagata da tutti i partecipanti a titolo delle loro sottoscrizioni, che sarà stata utilizzata, o che, a giudizio del Fondo, gli è necessaria per ono rare gli impegni che aveva nel quadro delle sue operazioni di finanziamento, nel giorno in cui lo Stato di cui si tratta ha ces sato di essere partecipante.
Atti Parlamentari — 50 — Senato della Repubblica — 1807
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Il Pondo effettua tale pagamento con versamenti scaglionati a mano a mano che riceve somme a titolo di rimborsi di prestiti, principalmente, ma ad intervalli di almeno un anno. Tali ver samenti sono fatti nelle stesse monete ricevute dal Fondo che può, tuttavia, a sua discrezione, effettuarli anche nella moneta dello Stato di cui si tratta;
(iv) il pagamento di ogni somma dovuta allo Stato, a titolo della sua sottoscrizione, può essere differito per tutto il tempo in cui tale Stato, od ogni suddivisione politica, od ogni servizio dell’uno o dell’altra, abbiano ancora degli impegni nei confronti del Fondo, in quanto mutuatario o garante; tale somma può, a piacimento del Fondo, essere imputata ad uno qualsiasi degli ammontari dovuti alla loro scadenza;
(v) in nessun caso lo Stato di cui si tratta potrà ricevere, in virtù del presente paragrafo, una somma superiore al totale meno ele vato dei due ammontari seguenti:
1. l’ammontare versato dallo Stato a titolo della sua sottoscri zione, o
2. la percentuale dell’attivo netto del Fondo che figura sui suoi registri alla data in cui lo Stato di cui si tratta ha cessato di essere partecipante corrispondente alla percentuale del l’ammontare della sottoscrizione dello Stato predetto rispetto alla totalità delle sottoscrizioni di tutti i partecipanti;
(vis) tutti i calcoli previsti da queste disposizioni sono effettuati su di una base ragionevole, determinata dal Fondo.
4. In nessun caso il pagamento delle somme dovute ad uno Stato, a norma del presente articolo potrà essere effettuato prim a di sei mesi dopo
la data in cui lo Stato ha cessato di essere partecipante. Se, nel corso del suddetto periodo di sei mesi, a decorrere dalla data di cessazione di uno Stato dalla qualità di partecipante, il Fondo sospende le proprie operazioni, in conformità dell’articolo 40, tutti i diritti dello Stato di cui si tratta sono regolati dalle norme dell’articolo 40, e il detto Stato è considerato come par tecipante al Fondo, ai fini dell’articolo 40, salvo che non abbia il diritto di voto.
Articolo 40.
Sospensione delle operazioni e regolamento degli obblighi del Fondo.
1. Il Fondo può sospendere le sue operazioni con un voto del Con siglio dei governatori. Il ritiro della Banca o di tutti gli Stati partecipanti, a norma dell’articolo 37, comporta la sospensione definitiva delle operazioni del Pondo. Dopo la sospensione delle sue operazioni, il Pondo cessa imme diatamente ogni attività ad eccezione di quelle che hanno per oggetto la rea lizzazione disposta, la conservazione e la salvaguardia del suo attivo, non ché la liquidazione dei suoi obblighi. Sino alla liquidazione definitiva di tali obblighi e sino alla ripartizione di questi beni, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti e gli impegni reciproci del Fondo e dei partecipanti, nel quadro del presente accordo, restano intatti, con riserva tuttavia che nessun partecipante può essere sospeso o ritirarsi e che nessuna ripartizione può essere fatta ai partecipanti se non in conformità delle disposizioni del presente articolo.
2. Nessuna ripartizione può essere fatta ai partecipanti, in base alle loro sottoscrizioni, prim a che siano state regolate tutte le obbligazioni a fa
Atti Parlamentari — 51 — Senato della Repubblica — 1807
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
vore dei creditori o che abbiano formato oggetto di provvedimenti e prim a che il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una tale ri- partizione.
3. Sotto riserva di quanto precede e di tutti gli accordi speciali sti pulati in merito alla ripartizione delle risorse, al momento della fornitura di esse al Fondo, questo ripartisce i suoi beni tra i partecipanti in propor zione delle somme versate dai predetti a titolo delle loro sottoscrizioni.
Ogni ripartizione, ai sensi della precedente disposizione del presente pa ragrafo, è subordinata, per ogni partecipante, al preliminare regolamento di tutti i crediti in corso del Fondo da parte del partecipante. Tale riparti zione è effettuata nelle date, nelle monete, in contanti o con altri beni, nel modo che il Fondo ritiene giusto ed equo. La ripartizione tra i vari parte cipanti non deve essere necessariamente uniforme per quanto concerne la natura dei beni così ripartiti o delle monete nelle quali essi sono stabiliti.
4. Ogni partecipante che riceve beni ripartiti dal Fondo, in applica zione del presente articolo, o dell'articolo 39, è surrogato in tutti i diritti che il Fondo aveva su tali beni prim a della loro ripartizione.
CAPITOLO V ili
STATUTO, IMMUNITÀ, ESENZIONI E PRIVILEGI
A rticolo 41.
Oggetto del -presente capitolo.
Perché il Fondo possa effettivamente realizzare i suoi obiettivi e svol xxxx le funzioni che gli competono, esso gode, sul territorio di ogni Stato partecipante, dello Statuto giuridico, delle immunità, delle esenzioni e dei privilegi enunciati nel presente capitolo; ogni Stato partecipante informa il Fondo delle esatte misure adottate a tale scopo.
A rticolo 42.
Statuto giuridico.
Il Fondo gode della piena personalità giuridica, ed in particolare della capacità di:
[i) stipulare contratti;
[iì] acquistare o alienare beni mobili od immobili;
(m) stare in giudizio.
Articolo 43.
Azioni giudiziarie.
1. Il Fondo gode dell’immunità giurisdizionale per ogni forma di azione giudiziaria salvo che per le controversie nate o risultanti dall’eser cizio del suo potere di accettare prestiti in conformità delle disposizioni
dell’articolo 8. Il Fondo, in tale ipotesi, può essere convenuto davanti un tribunale competente, sul territorio di uno Stato in cui abbia la propria sede o un proprio agente incaricato di ricevere citazioni o notifìche, o nel quale accetti di essere perseguito.
Atti Parlamentari — 52 — Senato della Repubblica — 1807
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2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, nessuna azione può es sere intentata contro il Fondo dagli Stati partecipanti, dai loro organismi o servizi, né da u n ’ente o persona che agisse, direttamente o indirettamente, per conto di un partecipante, o che fosse suo avente causa o di un organi smo o servizio del partecipante. I partecipanti possono avvalersi delle spe ciali procedure che regolano le controversie tra il Fondo e i suoi parteci panti, previste dal presente Accordo, dai regolamenti del Fondo o dai con tratti stipulati con il Fondo.
3. Il Fondo adotta tutte le disposizioni necessarie relative alle moda lità applicabili per la definizione delle controversie che non siano previste dalle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 52 e 53, concernenti le imm unità del Fondo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Nel caso in cui il Fondo, in applicazione delle disposizioni del pre sente accordo, non goda dell’imm unita di giurisdizione, lo stesso Fondo, i
suoi beni ed i suoi averi, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, sono esenti da ogni forma di pignoramento, sequestro, o m isura esecutiva fino a che non passi in giudicato la decisione giudiziaria emessa contro il Fondo.
Articolo 44.
Insequestrabilità dei beni.
I beni e gli averi del Fondo, ovunque si trovino e da chiunque detenuti sono al riparo da ogni perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione
o da qualunque altra forma di sequestro da parte del potere esecutivo o le gislativo.
A rticolo 45.
Insequestrabilità degli archivi.
Gli archivi del Fondo e, in generale, tutti i documenti che gli apparten gono o che detiene sono inviolabili, ovunque si trovino.
Articolo 46.
Esenzione dei beni da ogni restrizione.
Nella m isura necessaria perché il Fondo realizzi i suoi obiettivi e adem pia le proprie funzioni, e con riserva delle disposizioni del presente Ac cordo, tutti i beni e gli altri averi del Fondo sono esenti da restrizioni di controlli finanziari, di regolamentazioni o da moratorie di ogni genere.
A rticolo 47.
Privilegi in materia di comunicazioni.
Ogni Stato partecipante applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime delle comunicazioni ufficiali delle altre istituzioni finan ziarie internazionali di cui fa parte.
Atti Parlamentari — 53 - Senato della Repubblica — 1807
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Articolo 48.
Immunità e privilegi dei membri dei Consigli e del personale.
Tutti i governatori e gli amministratori ed i loro supplenti, il Presidente e il personale, ivi compresi gli esperti che compiono missioni per il Pondo:
(i) godono dell'im m unità di giurisdizione per gli atti da essi com piuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali;
(ii) se non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro fun zioni, godono delle imm unità relative alle disposizioni che lim i tano l ’immigrazione, alle formalità di immatricolazione degli stranieri ed ogli obblighi del servizio nazionale, nonché di faci litazioni, in m ateria di regolamentazione dei cambi, in modo non meno favorevole di quelle riconosciute dallo Stato partecipante interessato ai rappresentanti, ai funzionari ed agli impiegati di rango corrispondente ad ogni altro istituto finanziario internazio nale di cui fa parte;
{in) godono, per quanto concerne le facilitazioni di spostamento, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato, dallo Stato partecipante interessato, ai rappresentanti, ai funzionari ed agli impiegati di rango corrispondente ad ogni altro istituto fi nanziario internazionale di cui fa parte.
A rticolo 49.
Immunità fiscale.
1. Il Fondo, i suoi averi, beni, redditi, operazioni e transazioni sono esenti da ogni imposta diretta, nonché da ogni diritto doganale sulle merci importate od esportate per proprio uso per fini ufficiali, e da ogni imposta che abbia effetto equivalente. Il Fondo è del pari esente da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o l’esazione di ogni imposta o diritto.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il Fondo non chiederà esonero per tasse che siano la controprestazione di prestazioni di servizi.
3. Gli articoli importali in franchigia in conformità dei paragrafo 1, non potranno essere venduti sul territorio dello Stato partecipante, che ha accordato l ’esenzione, se non alle condizioni convenute con il detto par tecipante.
4. Nessuna imposta potrà essere percepita sulle retribuzioni e gli emo lumenti o a titolo di retribuzioni ed emolumenti che il Fondo versa al Pre sidente ed al personale, ivi compresi gli esperti che compiono missioni per conto del Fondo.
A rticolo 50.
Clausola di rinuncia.
1. Le immunità, le esenzioni ed i privilegi previsti nel presente ca pitolo sono accordati nell’interesse del Fondo. Il Consiglio di amm inistra zione può, nella m isura ed alle condizioni da esso stabilite, rinunciare alle
immunità, alle esenzioni ed ai privilegi sopra previsti se ritiene che tale decisione favorisce gli interessi del Fondo.
Atti Parlamentari — 54 — Senato della Repubblica — 1807
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2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il Presidente ha la fa coltà ed il dovere di togliere l’imm unità accordata a taluno dei membri
del personale, ivi compresi gli esperti che compiono missioni per il Fondo, ove ritenga che essa intralcerebbe il corso della giustizia e che possa es sere tolta senza pregiudizio per gli interessi del Fondo.
CAPITOLO IX EMENDAMENTI.
A rticolo 51.
1. Ogni proposta diretta a portare modifiche al presente Accordo, pro veniente da un partecipante, da un governatore o dal Consiglio di ammi nistrazione, è comunicata al Presidente del Consiglio dei governatori che ne investe lo stesso Consiglio.
Se il Consiglio dei governatori approva l’emendamento proposto, il Fondo chiede ai partecipanti, per lettera o telegramma circolare, se accet tano il detto emendamento. Se i tre quarti dei partecipanti che dispongono dell’ottantacinque per cento dei voti accettano l’emendamento proposto, il Fondo ne prende atto in una comunicazione ufficiale che porta a conoscenza dei partecipanti. Gli emendamenti entrano in vigore, nei confronti di tutti i partecipanti, tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale-prevista dal presente paragrafo, a meno che il Consiglio dei governatori non stabi lisca una data o un termine diverso.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il Consiglio dei gover natori deve approvare all’unanim ità ogni emendamento concernente:
(■i) la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 10;
(ii) le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 7 relative alle sot toscrizioni aggiuntive;
(ni) il diritto di recedere dal Fondo;
(iv) le maggioranze di voto richieste dal presente Accordo.
CAPITOLO X INTERPRETAZIONE E ARBITRATO
A rticolo 52.
Interpretazione.
1. Ogni questione relativa all’interpretazione o all’applicazione delle di sposizioni del presente Accordo che sorga tra un partecipante e il Fondo, o
fra i partecipanti, è sottoposta alla decisione del Consiglio di am m inistra zione.
Se la questione riguarda, in particolare, uno Stato partecipante che non sia rappresentato al Consiglio di amministrazione da un amministratore di sua nazionalità, dello Stato ha il diritto, in tal caso, di farsi rappresentare direttamente. Tale diritto di rappresentanza è regolamentato dal Consiglio dei governatori.
i t t i Parlamentari • — 55 — Senato della Repubblica — 1807
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2. In ogni questione decisa dal Consiglio di amministrazione in con formità del paragrafo 1, ogni partecipante può chiedere che la stessa que stione sia portata davanti al Consiglio dei governatori, la cui decisione è inappellabile.
Nelle more della decisione del Consiglio dei governatori il Fondo può agire, nella m isura in cui lo ritiene necessario, in virtù della decisione del Consiglio di amministrazione.
A rticolo 53.
Arbitrato.
In caso di controversia tra il Fondo ed uno Stato che abbia cessato di essere partecipante, o tra il Fondo ed ogni partecipante al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, detta controversia è sotto posta all’arbitrato di un tribunale composto da Lre arbitri. Un arbitro è no minato dal Fondo, un altro dal partecipante o dal partecipante precedente interessato, e le due parti nominano il terzo arbitro che sarà presidente del tribunale arbitrale. Se, nei 45, giorni dal ricevimento delladomanda di ar bitrato, l’una o l’altra parte non ha nominato l’arbitro o se, nei trenta giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non è stato nominato, l’una o l ’altra parte può chiedere al Presidente della Córte internazionale di giustizia, o ad ogni altra istanza prevista nel regolamento adottato dal Consiglio dei governatori, di designare un arbitro.
La procedura di arbitrato è fissata dagli arbitri ma il terzo arbitro ha pieni poteri per definire tutte le questioni procedurali sulle quali le parti fossero in disaccordo. È sufficiente un voto di maggioranza degli arbitri per la decisione la quale è definitiva e vincola le parti.-
CAPITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI
A rticolo 54.
Firma.
Il testo originale del presente Accordo resta aperto alla firma della Banca e degli Stati i cui nomi figurano all’allegato A, sino al 31 marzo 1973.
A rticolo 55.
Ratifica, accettazione o approvazione.
1. Il presente accordo è sottoposto alla ratifica, all’accettazione o al l’approvazione dei firmatari.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso la sede della Banca da parte di ogni firmatario prim a del 31 dicembre 1973, restando inteso che se l’accordo non fosse ancora entrato in vigore a tale data conformemente all’articolo 56, il Consiglio di amministrazione della Banca potrebbe prorogare il termine di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, per un periodo che non superi i sei mesi.
Atti Parlamentari — 56 — Senato della Repubblica — 1807
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Articolo 56.
Entrata in vigore.
Il presente accordo entra in vigore nella data in cui la Banca e otto Stati firmatari, di cui la somma di sottoscrizioni,specificata nell’allegato
A del presente Accordo, rappresenti almeno 55 milioni di unità di conto, avranno deposi Lato i propri strumenti di ratifica, di accettazione o di appro vazione.
Articolo 57.
Partecipazione.
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1. Il firmatario, il cui strumento di ratifica, di accettazione o di ap
provazione, sia depositato nella data o prim a della data di entrata in vigore del presente accordo diviene partecipante alla detta data. Il firmatario il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione è depositato succes sivamente e prim a della data fissata al paragrafo 2 dell’articolo 55 o in virtù di tale paragrafo, diviene partecipante alla data di tale deposito.
2. Uno Stato che non sia partecipante fondatore, può diventare parte cipante, in conformità del paragrafo 3 dell’articolo 3 e, in deroga alle di sposizioni degli articoli 54 e 55, tale partecipazione avviene mediante la firma del presente accordo ed il deposito, presso la Banca, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, che acquista efficacia alla data di tale deposito.
Articolo 58.
Riserva.
Uno Stato partecipante può, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare:
(■i) che l ’imm unità di cui è previsto il conferimento col paragrafo 1 dell’articolo 43 e col comma (i) dell'articolo 48 non si applica nel suo territorio in m ateria di azione civile sorta a seguito di un incidente causato da un veicolo a motore appartenente' al Fondo o condotto per suo conto, né in m ateria di infrazioni al codice del la strada commesse dal conducente di un veicolo di tal genere;
(ii) che si riserva la facoltà, al pari delle sue suddivisioni politiche, di sottoporre ad imposta gli stipendi e gli emolumenti versati dal Fondo ai cittadini, dipendenti e residenti del detto Stato parte cipante;
[Hi) che, secondo la propria interpretazione, il Fondo non chiederà, in linea di massima, l’esonero dai diritti di accisa pretesi dallo Stato sulle merci prodotte sul proprio territorio né dalle imposte sulla vendita di beni mobili ed immobili, che siano comprese nel prezzo, ma che, se il Fondo procede, per uso proprio, a fini ufficiali, ad acquisti notevoli di beni sui quali i detti diritti ed imposte sono stati riscossi o che ne siano assoggettati, opportune misure amministrative saranno adottate dal detto Stato, tutte le volte che ciò sarà possibile per la rimessa o il rimborso di tali diritti ed imposte;
li Parlamentari — 57 — Senato della Repubblica — 1807
LEGISLATURA VI — ■ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(iv) che le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 49 si applicano quando vi è l’abbuono o il rimborso dei diritti o delle imposte sugli articoli in base alle disposizioni amministrative di cui al comma (in).
A rticolo 59.
Notìfica.
La Banca rende noto a tutti i firmatari:
a) ogni firma del presente Accordo;
b ) ogni deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di ap provazione;
c) la data di entrata in vigore del presente Accordo, e
d) ogni dichiarazione in vigore del presente Accordo; ed
e) ogni dichiarazione od ogni riserva formulata al momento del de posito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
A rticolo 60.
Assemblea costitutiva.
1. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, ogni Stato partecipante nomina un governatore, e il Presidente del Consiglio dei governatori con voca l’assemblea costitutiva del Consiglio dei governatori.
2. Al momento della convocazione di tale assemblea costitutiva:
(*) vengono nominati e scelti, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del l’articolo 27, dodici amministratori;
(ii) vengono adottate disposizioni al fine di determinare la data in cui il Fondo inizierà le sue operazioni.
3. Il Fondo informa tutti i partecipanti della data in cui inizierà le sue operazioni.
4. Verranno rimborsate dal Fondo le spese ragionevoli e necessarie che la Banca sosterrà al momento della creazione del Fondo, ivi comprese le indennità di sussistenza dei governatori e dei loro supplenti, durante la loro partecipazione all’assemblea costitutiva.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto ad Abidjan, il ventinove novembre millenovecentosettantadue, in un unico esemplare nelle lingue inglese e francese, i due lesti facenti ugualmente fede, e che verrà depositato presso la Banca.
La Banca rim etterà ad ogni firmatario copie certificate conformi del presente Accordo.
Atti Parlamentari — 53 — Senato della Repubblica — 1807
LEGISLATURA VI — DISEGNI 01 LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Allegato A.
1. PARTECIPANTI FONDATORI
Possono diventare partecipanti fondatori del Fondo gli Stati seguenti: ia Repubblica Federale di Germania, il Belgio, il Brasile, il Canada, la Da nimarca, la Spagna, gli Stati Uniti d’America, la Finlandia, l ’Italia, il Giappone, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Svezia, la Svizzera e la Jugoslavia.
Ogni Stato di cui al paragrafo precedente, che avesse ad effettuare una sottoscrizione al Fondo di almeno 15 milioni di dollari USA dopo il 31 di cembre 1973, diverrà anche partecipante fondatore, con la riserva di firmare e ratificare il presente accordo prim a del 31 dicembre 1974.
2. SOTTOSCRIZIONI INIZIALI
La Banca e gli Stati firmatari del presente Accordo sottoscrivono i nti ammontari:
SottoPi'rizioi
in unità
PA R TEC IPA N TE di conto
Banca africana di sviluppo . . . | ........................................... | 5 .000 .000 |
Belgio .............................................. | ........................................... | 3.000.000 |
B r a s i l e .............................................. | .......................................... | 2 .000 .000 |
Canada .............................................. | ........................................... | 15.000.000 |
Confederazione Elvetica . . . . | .................................................................................. | 3.000.000 |
Danimarca .................................................................................. | ........................................... | 5.000.000 |
Spagna ......................................................................................................... | .................................................................................. | 0 .000.000 |
F i n l a n d i a .............................................................................................. | .................................................................................. | 0 .000.000 |
Italia .......................................................................................................... | ........................................... | 10.000.000 |
Giappone .............................................................................................. | ........................................... | 15.000.000 |
Norvegia ......................................... | ........................................... | 5.000.000 |
Paesi B a s s i ......................................... | .................................... | 4.000.000 |
Repubblica Federale di Germania | .................................... | 7.447.630 |
Regno U n i t o 5.211.420
S v e z i a 5.000.000
J u g o s la v i a 2.000.000
Airi Partamentari — 59 — Senato della Repubblica — 1807
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
A llegato B.
DESIGNAZIONE E SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI
P arte p r im a .
Designazione degli amministratori da parte della Banca.
1. Il Presidente della Banca notifica al Fondo, al momento di ogni designazione di amm inistratori del Fondo da parte della Banca:
(?) i nomi degli amministratori così designati;
(ii) il numero di voti di cui dispone ciascuno di essi.
2. Se il posto di un amministratore designato dalla Banca resta va cante, il Presidente notifica al Fondo il nome dell’amministratore designato dalla Banca perché venga rimpiazzato.
S econda parte.
Scelta degli amministratori da parte dei governatori rappresentanti gli Stati partecipanti.
1. Per l’elezione degli amministratori, ogni Governatore che rappre senta uno Stato partecipante deve dare ad un solo candidato tutti i voti attribuiti allo Stato partecipante che rappresenta. I sei candidati che raccol gono il maggior numero di voti sono dichiarati amministratori, con la ri serva che nessuno è ritenuto eletto se ottiene meno del dodici per cento della totalità dei voti di cui dispongono i Governatori che rappresentano gli Stati partecipanti.
2. Se sei amm inistratori non sono eletti al primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio; il candidato che ottiene il m inor numero di voti al primo scrutinio è ineleggibile e votano soltanto: a) i governatori che hanno votato al primo scrutinio per un candidato che non è stato eletto e
b) i governatori i cui voti dati ad un candidato eletto sono ritenuti, ai sensi del paragrafo 3 che segue, aver portato il numero dei voti raccolti da tale candidato a più del quindici per cento della totalità dei voti attribuiti agli Stati partecipanti.
3. Per stabilire se i voti espressi da un governatore devono essere ri tenuti aver portato la totalità dei voti ottenuti da un qualsiasi candidato a più del 15 per cento della totalità dei voti attribuiti agli Stati partecipanti, questo quindici per cento è ritenuto comprendere, in primo luogo, i voti del governatore che ha apportato il maggior numero di voti al detto can didato, poi quelli del governatore che ha espresso il numero di voti imme diatamente inferiore, e così di seguito sino alla concorrenza del quindici per cento.
4. Ogni governatore i cui voti devono essere parzialmente contati per portare la totalità dei voti ottenuti da un candidato a più del dodici per cento è ritenuto dare tutti i suoi voti al detto candidato, anche se la tota lità dei voti ottenuti dall’interessato viene, in tal modo, a superare il quin dici per cento.
Atti Parlamentari — 60 — Senato della Repubblica — 1807
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
5. Se, dopo il secondo scrutinio, non sono ancora stati eletti sei can didati, si procede, in base ai princìpi precedentemente enunciati, a scru tini supplementari, con la riserva che dopo l’elezione di cinque amm ini xxxxxxxx, il sesto possa essere eletto alla maggioranza semplice dei voti re stanti e sia ritenuto eletto dalla totalità dei detti voti.
6. Le norme che precedono possono essere modificate dai governatori che rappresentano gli Stati partecipanti con una maggioranza del 75 per cento della totalità dei voti di cui dispongono gli Stati partecipanti.
7. Si procede ad una nuova scelta di amm inistratori che rappresentino gli Stati partecipanti nel corso di ciascuna delle tre prime assemblee annuali del Consiglio dei governatori.
8. Ogni amministratore nomina un amministratore supplente che è pienamente autorizzato a sostituirlo in sua assenza. Gli amm inistratori e gli amministratori supplenti devono essere cittadini di Stati partecipanti.
Banca Africana di sviluppo Regno del Belgio
Repubblica Federativa del Brasile
A. Labidi
P. Marchai
Canada
Regno di Danimarca Repubblica di Finlandia
F. C. de X. Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxx
Repubblica Federale di Germania Repubblica italiana
Giappone
Regno dei Paesi Bassi
X. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Regno di Norvegia Regno di Svezia Confederazione elvetica
A. J. M. V. D. Maade
X. Xxxxxxx
X. Xxxxxxxx Et. A. Xxxxx
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
Xxxx Xxxxxx