CAPITOLATO
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento biennale dell’appalto del servizio di trasporti e facchinaggio per conto della Fondazione lirico sinfonica Xxxxxxxxxxx e Teatri di Bari, presso le sedi di svolgimento della propria attività istituzionale, e del servizio di noleggio di autoveicoli commerciali CIG 758506734D
CAPITOLATO
1. OGGETTO. IL SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO
L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporti e facchinaggio per il periodo di 24 (ventiquattro mesi) naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di affidamento. Sono compresi nel servizio il noleggio di automezzi, come di seguito si preciserà.
Il servizio di facchinaggio consta di componente fissa/standard e di componente supplementare a richiesta e/o a consumo.
Il servizio standard quotidiano è reso da squadra di n. 2 addetti, ciascuno per 40 ore settimanali di attività, di norma dal lunedì al sabato, per l’intero biennio, ad eccezione della pausa estiva decorrente dal 01 agosto al 20 agosto.
Il servizio di facchinaggio e trasporto sarà utilizzato per la movimentazione di qualsiasi tipo di materiale, compreso quello ad uso scenico e gli strumenti musicali, e prevede la seguente tipologia di interventi, secondo le modalità di cui all’articolo 7:
carico e scarico di materiali dal mezzo di trasporto alla sede designata dalla Fondazione, e viceversa;
spostamento di materiali tra i locali della Fondazione in occasione di eventi vari (sedie, tavoli per conferenze, presentazioni);
ausilio ai tecnici di palcoscenico al carico/scarico da/su mezzo di trasporto di scene dal palcoscenico/allo stivaggio nei magazzini designati;
trasporto di materiali con automezzo fornito nel servizio di facchinaggio, la cui volumetria e portata sarà concordata con un responsabile della Fondazione;
trasferimenti e spostamenti di elementi scenografici, elementi di illuminotecnica, elementi di sartoria e comunque tutto ciò che riguarda gli allestimenti scenici all’interno del Teatro, fra le varie sedi della Fondazione e fra queste ultime e le sedi di esecuzione di prove e spettacoli decisi dalla Fondazione nell’ambito della propria attività;
montaggio di sedie e arredi vari (mobili, mobili per ufficio, ecc.) e messa in opera di xxxxxx e di transenne, ecc;
trasferimenti e spostamenti di beni mobili nei locali della Fondazione, in tutti i luoghi comunicati dalla Fondazione ricadenti nell’Area Metropolitana della città di Bari;
fornitura di autoveicoli commerciali a noleggio, attrezzi e/o materiali che consentano una migliore razionalizzazione del lavoro;
montaggio e smontaggio banner;
ogni altro servizio di non particolare complessità e che riguarda lo spostamento carico/scarico di materiale vario che rientri o possa rientrare nelle funzioni istituzionali della Fondazione.
Si precisa che il servizio standard di facchinaggio include la conduzione di automezzo boxato 35q da parte del personale adibito al servizio standard di facchinaggio, che dovrà essere in possesso di patente B in corso di validità e quindi senza oneri aggiunti o maggiorazioni di costo per la Fondazione.
Il Luogo di esecuzione del servizio: Area Metropolitana della città di Bari [codice NUTS ITF42].
Per ovviare a casi di necessità e consentire interventi straordinari, è previsto servizio supplementare a richiesta e/o a consumo, in ordine al quale la Fondazione riconoscerà la maggiorazione del 15% rispetto al costo orario previsto per la manodopera del servizio standard.
Il servizio sarà richiesto di volta in volta dalla Fondazione, a suo insindacabile giudizio, in base alle esigenze connesse alla propria attività.
L’Affidatario deve predisporre, per il servizio standard, report settimanale delle attività. In ordine al servizio di facchinaggio supplementare, per ogni richiesta d’intervento deve essere approntato rapporto di servizio, debitamente compilato dall’Affidatario, che sarà sottoscritto, a prestazione eseguita, da quest’ultimo e dal Responsabile della Fondazione richiedente l’intervento o suo delegato.
1.1 FLESSIBILITÀ DEL SERVIZIO STANDARD DI FACCHINAGGIO
La Fondazione procederà ad approntare un programma settimanale di massima del servizio, con facoltà di rimodulazione unilaterale delle ore giornaliere di servizio, senza maggiorazione di costo alcuno a carico della Fondazione, e fermo restando che non potrà superarsi il monte orario mensile di 172 ore di lavoro per ciascuna unità addetta al servizio.
Eventuali eccedenze orarie rispetto alle 40 ore settimanali di servizio per addetto saranno recuperate nell’arco del mese, nel rispetto del monte orario mensile di 172 ore di lavoro per unità.
Di norma il servizio sarà espletato dal lunedì al sabato, con articolazione oraria che in via meramente indicativa sarà di 6,5 ore al dì. Trattasi, ad ogni modo, di indicazione di massima, giacché l’articolazione del servizio sarà meglio precisata in programma stilato settimanalmente della Fondazione. Esemplificando, la Fondazione potrebbe decidere che in alcuni giorni il servizio standard sia reso per 8 ore, altri giorni per 4 ore oppure che il servizio sia reso di domenica, con astensione dallo stesso nel lunedì successivo. Nell’esercizio di tale facoltà, la Fondazione incorrerà nello sbarramento del monte orario mensile delle 172 ore di lavoro per unità.
Nell’ambito della flessibilità del servizio come innanzi disciplinata, la Fondazione ha facoltà di richiedere anche l’espletamento del servizio in giorni festivi e/o di riposo, senza maggiorazione di costo alcuno.
2. OGGETTO. IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI
Parte secondaria del servizio è il noleggio dei seguenti mezzi:
noleggio biennale di automezzo boxato 35q, escluso autista*
*Si precisa che il costo stimato include il carburante necessario per la percorrenza stimata nel biennio di
60.00 km, nonché quanto precisato nei paragrafi 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4. Inoltre la Fondazione potrà richiedere i seguenti mezzi:
noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily per 1⁄2 giornata, incluso autista, noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily per 1 giornata, incluso autista, noleggio altro automezzo boxato 35q, per 1 giornata, incluso autista,
noleggio camion motrice con cassone 9 mt. per 1 giornata, incluso autista noleggio bilico con cassone telonato da 13,60 mt per 1 giornata, incluso autista,
noleggio carrello elevatore dotato di ruote e azionato a motore elettrico, per 1 giornata, incluso operatore di manovra.
2.1 NOLEGGIO BIENNALE DI AUTOMEZZO BOXATO 35Q
L’autoveicolo commerciale oggetto di noleggio a lungo termine senza conducente deve essere del tipo boxato 35q ed avere le caratteristiche tecniche di seguito indicate.
L’autoveicolo verrà guidato ed impiegato dal personale preposto al servizio di facchinaggio. L’Affidatario acconsente che il veicolo venga guidato anche da personale dipendente della Fondazione in possesso di patente di guida B in corso di validità. I nomi dei dipendenti della Fondazione che guideranno il veicolo saranno comunicati all’Affidatario.
L’automezzo dovrà essere nuovo, di prima immatricolazione e perfettamente rispondenti alle leggi e alle norme in vigore al momento della consegna e con le prestazioni richieste nel presente capitolato.
SI EVIDENZIA CHE TUTTI GLI AUTOMEZZI INDICATI IN GARA SONO RICHIESTI PER “TIPO O EQUIVALENTE”
CHE DEFINISCE ESCLUSIVAMENTE LA TIPOLOGIA E CONSEGUENTEMENTE L’ASSALE DEL MEZZO.
CON TALE DEFINIZIONE NON SI INTENDE INSERIRE NESSUNA PRECLUSIONE SU ALTRE TIPOLOGIE DI VEICOLI DI ALTRE CASE COSTRUTTRICI PURCHÈ VENGANO RISPETTATE LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE NEL PRESENTE CAPITOLATO.
n. 1 Autocarro nuovo del tipo DAILY boxato 35q o equivalente con le caratteristiche di seguito indicate:
- colore bianco
- cilindrata 2800 cc o equivalente e alimentazione a gasolio
- portata utile Kg. 3500 a pieno carico
- climatizzatore e abs
- accessori di normale dotazione
- sistema di navigazione e gps
- vivavoce bluetooth per cellulari
- ruota/ruotino di scorta
- normativa Euro 5
- dotazioni di primo soccorso (cassetta)
- logo aziendale Fondazione Xxxxxxxxxxx (fornitura Appaltatore) su fiancate laterali
- dimensioni cassone boxato: H 2,30 m; larghezza 2,10 m; lunghezza-profondità 4,50 m circa
Il canone del servizio di noleggio dell’autoveicolo sarà dovuto nella misura indicata dall’Affidatario nell’offerta economica e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello di consegna dell’autoveicolo alla Stazione Appaltante.
Il canone di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi accessori indicati, oneri, coperture assicurative, tasse di proprietà e quant’altro previsti nel presente capitolato.
I canoni rimarranno invariati per tutta la durata dell’affidamento fatto salvo l’adeguamento dovuto all’aumento della tassa di possesso e/o l’istituzione di tributi, sovrattasse o altri oneri straordinari che dovessero gravare sugli autoveicoli e comunque oggettivamente riscontrabili da pubblicazione su organi di stampa governativi (Gazzetta Ufficiale). Tali aumenti avranno effetto immediato e dovranno essere commisurati agli aumenti effettivamente intervenuti e comunicati alla Stazione Appaltante in anticipo rispetto alla loro fatturazione.
La stima chilometrica massima del mezzo che la Fondazione intende noleggiare è di 60.000 km/biennio. L’Affidatario, alla scadenza del contratto di noleggio, fermo restando una franchigia per variazioni entro il
+/- 10% rispetto al chilometraggio previsto, addebiterà o rimborserà alla Fondazione Xxxxxxxxxxx i chilometri
eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto per il contratto di noleggio, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto:
P = (0,20*PO*n)/km
Dove
P costo per km in eccesso o in difetto 0,20 coefficiente di abbattimento
PO = canone di noleggio offerto sul biennio
Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio
L’addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.
In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo dell’eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo così come per le franchigie chilometriche.
Allo scadere del noleggio biennale, la Fondazione avrà facoltà di riscattare l’autoveicolo boxato 35q, corrispondendo il 15% della complessiva offerta economica di gara relativa al noleggio sul biennio; rimane
a carico della Fondazione l’onere del passaggio di proprietà.
In caso di mancato esercizio della facoltà di riscatto ora detta, Il mezzo verrà restituito alla scadenza dell’appalto.
2.1.1 Allestimenti e dotazioni
È necessario che all’atto della consegna ciascun veicolo sia completo/conforme a:
- tutti i requisiti richiesti nel presente capitolato;
- contrassegno e certificato assicurativo;
- carta di circolazione con copia;
- documentazione attestante il pagamento della tassa sul possesso (bollo);
- libretto d’uso;
- doppie chiavi, doppione telecomando;
- documentazione di corredo vettura;
- elenco dei punti di manutenzione sia meccanica che elettronica e gommisti in genere;
- manuale operativo dell’Affidatario per gestione sinistri/soccorso stradale/comunicazioni telefoniche.
2.1.2 Termini e modalità di consegna
Il luogo di consegna sarà presso la sede del Teatro Xxxxxxxxxxx – Bari – Via Xxxxxxx Xxxxx o eventualmente presso la concessionaria indicata dall’Affidatario previo avviso di almeno 5 (cinque) lavorativi con fax o email.
L’automezzo dovrà essere consegnato perfettamente funzionante, completo delle caratteristiche tecniche innanzi previste, nel rispetto delle seguenti modalità:
- entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto;
Qualora non venisse rispettata la consegna nel termine di 60 giorni, verranno applicate le penali di cui all’art. 2.4 del presente capitolato.
La pratica di immatricolazione sarà espletata entro la consegna a completa cura e spese dell’Affidatario. L’idoneità, l’efficienza e la conformità di quanto consegnato si intenderanno accertate con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna da parte delle persone delegate dalla Stazione Appaltante già preventivamente individuate.
Il suddetto verbale di consegna, che costituisce parte integrante del contratto di noleggio, dovrà contenere le seguenti informazioni:
- Descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
- Descrizione della presenza a bordo dei requisiti sopra richiesti;
- Km alla consegna, data e ora della consegna;
- Attestazione di assenza di danni visibili.
Una copia del verbale rimarrà in possesso dell’Affidatario, l’altra della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dell’automezzo, accertando le caratteristiche tecniche per verificare che esse siano conformi a quanto richiesto, e qualora venissero riscontrate caratteristiche non conformi all’offerta, il mezzo dovrà essere ritirato e modificato a perfetta regola d’arte, a totale cura e spese dell’Affidatario, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla comunicazione di anomalia.
Trascorsi i 30 giorni dalla consegna, l’automezzo si intende accettato, salvo eventuali contestazioni come indicate al paragrafo precedente, senza alcuna ulteriore formalità.
L’Affidatario dovrà comunque garantire il perfetto funzionamento dell’automezzo e relativi accessori e sostituire interamente a sue spese tutte le parti che risultassero eventualmente difettose, per tutto il periodo di 24 mesi.
Durante il periodo di garanzia (due anni) l’Affidatario dovrà eseguire gratuitamente e sollecitamente tutte le opere e provviste occorrenti per riparare guasti e difetti che nel frattempo si fossero manifestati e dovuti a cattiva produzione, a scadenza qualità di materiali impiegati o a difettoso assemblaggio.
L’automezzo sarà utilizzato dai facchini e dal preposto personale della Stazione Appaltante esclusivamente per motivi di servizio, sarà condotto da persone in possesso di patente valida a tutti gli effetti di legge e non sarà usato per scopi contrari alla legge o difformi da quanto previsto dalla carta di circolazione.
2.1.3 Oneri a carico dell’aggiudicatario: servizio comprensivo di carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria; contravvenzioni; automezzi sostitutivi.
Tra gli oneri a carico dell’aggiudicatario rientrano:
- la fornitura carburante;
- il lavaggio interno ed esterno del mezzo (a cadenza settimanale);
- l’attività di manutenzione;
- la fornitura di mezzo sostitutivo nei casi ora precisati.
Le manutenzioni saranno a totale carico dell’Affidatario, compresa la manodopera necessaria al completo espletamento dei lavori.
Tutte le operazioni dovranno essere finalizzate al mantenimento degli automezzi in perfetta efficienza e dovranno essere effettuate nel rispetto delle leggi e norme vigenti.
Sono inclusi nel canone di noleggio i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli autoveicoli.
Per “controlli periodici” si intendono tutti i controlli, le verifiche e i test periodici, rapportati all’età dell’autoveicolo o alla sua percorrenza chilometrica, secondo le indicazioni del costruttore contenute nel libretto di manutenzione allegato al mezzo e le regole prudenziali suggerite dalla tecnica, per assicurare la funzionalità e la sicurezza dell’autoveicolo.
Per “manutenzione ordinaria” si intende sia i normali controlli e piccoli interventi (a titolo indicativo ma non esaustivo: i cambi ed i rabbocchi dell'olio, l'integrazione dei liquidi a consumo, la verifica dell'impianto frenante, la verifica dello stato di usura dei pneumatici, la sostituzione delle spazzole tergicristallo, ecc.), sia gli interventi di maggior consistenza su tutti gli organi meccanici degli automezzi (a titolo indicativo e non esaustivo: cambio freni, sostituzione ammortizzatori, interventi su gruppo cambio/frizione, trasmissione, propulsore, impianto elettrico, ecc.), e comunque ogni elemento utile al buon funzionamento nonché alla sicurezza dell’automezzo.
La manutenzione ordinaria riguarda anche gli allestimenti esterni.
L’Affidatario è tenuto a programmare gli interventi su tutti gli automezzi oggetto del Contratto, tenendo conto anche delle segnalazioni effettuate dalla Stazione Appaltante, e la stessa sarà comunque ritenuta responsabile del buon funzionamento e della sicurezza degli autoveicoli.
Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere comunicati dalla Stazione Appaltante all’Affidatario, in accordo alle indicazioni fornite dallo stesso, con almeno 5 (cinque) giorni solari di anticipo; la Stazione Appaltante in sinergia con l’Affidatario può comunque provvedere direttamente (appuntamenti presso Officine convenzionate) all’esecuzione delle manutenzioni ordinarie (tagliandi/cambio gomme).
Le attività effettuate saranno registrate e prodotte, in ogni momento e su richiesta della Stazione Appaltante, su supporto cartaceo e mail con le modalità definite dallo stesso.
Per “manutenzione straordinaria” si intende l’insieme degli interventi volti alla messa a punto, alla conservazione o al ripristino della funzionalità dell’autoveicolo, e alla sostituzione di parti logore o difettose, che non rientrino nella definizione di “manutenzione ordinaria”.
Nella “manutenzione straordinaria” s’intendono incluse anche le parti interne cioè sedute/cassettiere/volante/ accessori etc.
L’Affidatario sostituirà il treno dei pneumatici (4 pneumatici) al raggiungimento della percorrenza di
20.000 km (o comunque appena la soglia del battistrada di legge non è più consona alla circolazione), con altrettanti di primarie marche e della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali; saranno previsti almeno 1 (uno) treno di gomme completo oltre a quello fornito dalla casa costruttrice e montato
all’atto della consegna; s’intendono inclusi nel servizio i costi legati al deposito allo smontaggio e al rimontaggio finita la stagione invernale.
I pneumatici dovranno comunque essere sostituiti al raggiungimento di 3 (tre) mm di spessore del battistrada e nel caso di tagli o gravi abrasioni quindi anche eventualmente prima il limite dei 20.000 km. Dovranno inoltre essere effettuate le operazioni di equilibratura e convergenza degli stessi ogni qualvolta sarà necessario.
L’autoveicolo noleggiato dovrà fruire dei controlli periodici, degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria e di assistenza pneumatici presso una rete di punti di assistenza messa a disposizione dall’Affidatario, della quale dovrà essere fornito dettagliato elenco contestualmente alla consegna dei veicoli.
Tra gli oneri a carico dell’Affidatario è incluso anche il pagamento della tassa sul possesso (bollo di circolazione).
I punti di assistenza (gommisti e meccanici), convenzionati con l’Affidatario, devono trovarsi nel raggio di 15 chilometri dalla sede del Teatro Xxxxxxxxxxx.
In caso di contravvenzioni, i relativi oneri saranno a carico della Fondazione solo qualora contravventore sia personale dipendente della stessa Fondazione. In caso di violazioni del codice della strada commesse
dai facchini, gli oneri di eventuali contravvenzioni saranno a carico dell’Affidatario. In caso di mancato accertamento dell’autore della violazione, le sanzioni amministrative si intendono a carico
dell’affidatario.
Automezzi sostitutivi: Il servizio incluso nel canone mensile dovrà prevedere la fornitura di un veicolo sostitutivo nei seguenti casi (indicati in modo semplificativo e non esaustivo):
- Manutenzione ordinaria, straordinaria, guasto meccanico, incidente che preveda un fermo tecnico superiore a 3 (tre) giorno lavorativo;
- Furto dell’autoveicolo noleggiato;
- Danno grave dell’autoveicolo che rende antieconomica per l’Affidatario la riparazione;
L’Affidatario provvederà a sostituire, a sua cura e spese, lo stesso con un altro autoveicolo entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta.
Nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante per l’autoveicolo sostitutivo.
È ammesso come autoveicolo sostitutivo uno di marca/modello diverso, purché abbia caratteristiche uguali o superiori.
Le percorrenze effettuate dall’autoveicolo sostitutivo concorrono nel chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
Riparazioni in carrozzeria: in caso di danni alla carrozzeria, fermo restando le procedure previste in caso di sinistro, indicate al successivo art. 2.1.4, l’autoveicolo sarà riparato presso officine di settore convenzionate con l’Affidatario, a regola d’arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa alla Stazione Appaltante, ai conducenti o ai passeggeri da questa delegati, dovuti a riparazioni male effettuate che rendano insicuro l’uso dell’autoveicolo stesso.
L’Affidatario dovrà provvedere ad ogni riparazione di carrozzeria per guasti a componenti del veicolo riconducibili alla carrozzeria internamente e esternamente (serrature, meccanismi alza vetri, sedili, imbottitura degli stessi, guarnizioni, cassettiere etc…) o per sinistri, passivi o attivi (indifferentemente colpa o ragione).
Qualora la Stazione appaltante, sia congiuntamente all’Affidatario che a seguito di apposita perizia tecnica, accerti l’impossibilità di ripristino anche con interventi successivi, si procederà alla sostituzione dell’autoveicolo, in conformità al punto sopra indicato.
2.1.4 Coperture assicurative e soccorso stradale
Il veicolo dovrà essere dotato di assicurazione che preveda la copertura dei rischi di responsabilità civile auto e rc verso terzi, lesioni permanenti o decesso del conducente, incendio e furto, assicurazione kasko. Le coperture dovranno comprendere anche i seguenti rischi, senza franchigie e nessun onere eventuale/ulteriore potrà ricadere su Stazione Appaltante:
- Cristalli;
- Kasko totale;
- Spese per sottrazione e/o smarrimento chiavi con sostituzione blocchetti avviamento;
- Atti vandalici;
- Eventi atmosferici;
- Danneggiamenti dovuti a caso fortuito o causati da ignoti;
- Assistenza legale.
Prima di ogni scadenza l’Affidatario provvederà all’invio a mezzo posta prioritaria, dei rinnovi assicurativi e relativi contrassegni e delle carte verdi, presso la sede della Fondazione Xxxxxxxxxxx; in mancanza di tale documentazione, fatta pervenire alla Stazione Appaltante in tempo utile (oltre i 15 gg di legge), l’automezzo interessato verrà fermato in autorimessa e si applicherà una penale pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ciascun giorno.
In caso di perdita del plico postale l’Affidatario è totalmente responsabile del recupero dello stesso e del fermo dell’automezzo.
I rinnovi assicurativi dovranno avere cadenza almeno semestrale. L’appaltatore è tenuto a far giungere a domicilio della Stazione appaltante i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi, nonché oneri che la Stazione appaltante sopporterà per la mancata fruizione del mezzo.
Ogni polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Fondazione Xxxxxxxxxxx e/o del conducente.
In caso di perdita definitiva dell’autoveicolo per furto o incidente grave o guasto irreparabile, l’Affidatario dovrà fornire un nuovo autoveicolo avente le stesse caratteristiche descritte all’art. 2.1 e agli stessi patti e condizioni del presente capitolato.
Assicurazione responsabilità civile verso terzi
Per l’automezzo boxato 35q dovrà essere attivata la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale, per ciascun sinistro, non inferiore a 10.000.000 (diecimilioni/00) di euro senza franchigia, salvo diverse indicazioni da parte del Committente.
Tale copertura dovrà inoltre valere anche per:
- xxxxxxx xxxxx, responsabilità civile dei trasportati;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante nell'ipotesi di conducente non abilitato alla guida, nei confronti della Stazione Appaltante e del conducente nell'ipotesi di danni subiti dai
trasportati ed in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Assicurazione incendio e furto
Per l’automezzo boxato 35q dovrà essere attivata la copertura assicurativa per i rischi incendio, eventi naturali, atti vandalici e furto senza franchigia.
Assicurazione kasko
Per l’automezzo boxato 35q dovrà essere attivata la copertura assicurativa totale per il rischio di danni propri all'automezzo conseguenti a collisione con altri veicoli, urto con ostacoli e oggetti di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, compresi i danni scaturiti dalla circolazione stradale.
In alternativa all’assicurazione Kasko, incendio e furto con copertura totale, la Stazione Appaltante ritiene valida l’assunzione diretta da parte dell’Affidatario di garanzia a proprio rischio, purché la Stazione Appaltante venga mantenuta indenne da qualsiasi responsabilità legale penale economica.
Assicurazione conducente
Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti della Stazione Appaltante x xxxxxxxx) aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente.
La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato pari ad almeno euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) in caso di morte ed almeno di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) in caso di invalidità permanente. In tale ultima ipotesi l’indennizzo dovrà essere liquidato senza applicazione di franchigia.
L’Appaltatore non potrà addebitare nessun adeguamento sui costi assicurativi e/o tasse di proprietà variate e intervenute dopo la firma Contrattuale né sul canone pattuito e offerto né come quota parte forfetizzata alla fine di ogni anno solare; tale richiesta porterà all’immediata risoluzione contrattuale.
Dovrà essere previsto un servizio di soccorso stradale operante 24h su 24h per 365 giorni su tutto il territorio nazionale richiedibile a mezzo semplice richiesta telefonica/mail.
Il servizio dovrà garantire il recupero del mezzo fermo/danneggiato entro ore 2 (due); in caso di mancato recupero l’Appaltatore provvederà tramite proprio convenzionato richiedendo debito rimborso.
La Stazione Appaltante si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Affidatario degli eventuali sinistri occorsi ai veicoli, con le modalità che lo stesso vorrà indicare all’atto della consegna veicoli.
In tal caso la Stazione Appaltante compilerà una relazione su quanto avvenuto e la anticiperà a mezzo telefax/mail alla sede operativa dell’Affidatario; CID in originale sottoscritto e compilato verrà inviato mezzo posta prioritaria a carico della Stazione Appaltante presso indirizzo Affidatario a completamento della pratica.
L’Affidatario curerà l’istruzione e lo sviluppo delle pratiche relative ai sinistri; l’Affidatario si assumerà il costo dell’assistenza legale dei conducenti dei veicoli ovvero della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali civili o penali.
2.2 NOLEGGIO ALTRI MEZZI
Il noleggio giornaliero dei seguenti autoveicoli è comprensivo di autista abilitato, tasse ed oneri assimilabili, coperture assicurative di legge, fornitura carburante, servizio di soccorso stradale operante 24h su 24h per
365 giorni su tutto il territorio nazionale richiedibile a mezzo semplice richiesta telefonica/mail, il tutto a carico dell’Affidatario del servizio:
noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily per 1⁄2 giornata, noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily per 1 giornata, noleggio altro automezzo boxato 35q, per 1 giornata,
camion da 9 mt., per 1 giornata,
bilico con xxxxxxx telonato da 13,60 mt per 1 giornata,
carrello elevatore dotato di ruote e azionato a motore elettrico, per 1 giornata (incluso operatore di manovra).
2.3 RESPONSABILE NOLEGGI
L’affidatario, entro 10 gg. dalla stipula, dovrà nominare un Responsabile noleggi; dovranno essere inoltre trasmessi i numeri telefonici/indirizzi email per apertura sinistri e/o altro.
Tale figura avrà la responsabilità di essere il riferimento per tutte le problematiche tecnico/commerciali derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali nonché delle seguenti attività:
- pianificazione e monitoraggio delle consegne;
- sottoscrizione del verbale di consegna;
- monitoraggio livelli assistenza officine autorizzate/risoluzione disservizi e gestione reclami della Stazione appaltante.
2.4 PENALITÀ NOLEGGI
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese conseguenti alla sostituzione del veicolo o rivolta
all’eliminazione dei difetti riscontrati secondo quanto previsto all’art. 3 (caratteristiche tecniche). La Stazione Appaltante applicherà le seguenti penalità:
a) euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna assegnato.
Deve considerarsi “ritardo” anche il caso in cui l’Affidatario esegue il servizio, oggetto del presente capitolato, in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato e al disciplinare e agli atti di gara. In tal caso si applicherà la penale sino alla data in cui il servizio verrà effettuato in modo conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’importo delle penali non potrà superare il 10% del complessivo importo contrattuale; oltre tale soglia si potrà procederà alla risoluzione contrattuale.
Le penalità sono notificate all’Affidatario con semplice comunicazione eseguita a mezzo lettera R.R.
3. DURATA DELL’APPALTO
La durata del Contratto oggetto del presente appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di affidamento, incluso il periodo di prova di 2 (due) mesi.
Durante il periodo di prova la Fondazione valuterà il servizio prestato e ne darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria solo in caso di esito negativo. In caso di disdetta al termine del periodo di prova, nulla sarà dovuto all'Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata del Contratto.
Alla scadenza il Contratto si intende cessato e privo di effetti giuridici senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.
L’aggiudicatario si impegna in ogni caso a prorogare il servizio oltre la scadenza prevista contrattualmente, su espressa richiesta della Fondazione e per un massimo di 3 (tre) mesi, onde permettere alla Fondazione stessa di disporre dei tempi tecnici necessari all’esperimento di una nuova gara. La proroga non si estende al noleggio biennale di automezzo boxato 35q, ferma restando – allo scadere della durata contrattuale – la facoltà di riscatto della Fondazione di cui al paragrafo 2.1.
4. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione definitiva è subordinata, oltre alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione alla gara da effettuarsi attraverso il Sistema AVCPass, all'acquisizione dei seguenti documenti che l’Impresa aggiudicataria dovrà fornire alla Fondazione stessa:
- Lavoro Disabili: certificato, in originale o in copia conforme, di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'Art. 17 della L. 68/1999, rilasciato dalla competente Autorità Provinciale in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data del Bando di gara;
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/08;
Nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale non dia esito positivo, si procederà con l’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.
L’impresa aggiudicataria prima dell’inizio del servizio procederà immediatamente:
allo svolgimento del sopralluogo obbligatorio con dichiarazione di presa visione dei luoghi e dei fattori di pericoli intrinseci presenti nei luoghi ove si svolgeranno le prestazioni
alla valutazione dei rischi e alla definizione delle misure di prevenzione e protezione a tutela dei propri lavoratori e quant’altro previsto dal D.Lgs.81/08.
Entro 30 giorni dall’inizio del servizio l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare la seguente documentazione;
copia del Documento di Valutazione dei Rischi copia dei giudizi di idoneità alla mansione specifica
copia degli attestati di formazione in materia di sicurezza di tutti i lavoratori impiegati
copia degli attestati di formazione per addetti all’emergenza antincendio e primo soccorso copia attestati di formazione per il personale abilitato alla guida di xxxxxxxx elevatori
copia attestato di formazione del preposto per la sicurezza.
5. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell'Appaltatore la Fondazione provvederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
ln caso di morte del titolare di Ditta individuale, sarà facoltà della Fondazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del Contratto.
6. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, DISTACCO
Sono vietati, salvo espressa autorizzazione della Fondazione, il subappalto e la cessione, anche parziale, del Contratto.
In caso di cessione dell'Impresa, nel suo complesso, o di un suo ramo aziendale, il Contratto non potrà essere ceduto senza l’espressa approvazione della Fondazione.
Il personale preposto al servizio dovrà essere dipendente dell’aggiudicatario ed è vietato all’affidatario essere distaccatario di terzi datori di lavoro, a meno che il distacco sia stato espressamente comunicato, in maniera circostanziata, in sede di presentazione dell’offerta (mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente, ove devono indicarsi i dati identificativi dell’impresa distaccante e l’elenco completo dei lavoratori distaccati. Tale dichiarazione deve essere inserita
all’interno della Busta A – documentazione amministrativa).
L’inottemperanza a tali divieti costituisce grave inadempimento e può dar luogo a risoluzione ex art. 1456
c.c. senza pregiudizio alcuno per il risarcimento dei danni che possano derivare alla Fondazione.
7. MODALITÀ D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’impresa aggiudicataria, nell’esecuzione dell’appalto, deve osservare tutte le prescrizioni che saranno impartite dall’ufficio preposto della Fondazione nonché le disposizioni derivanti dal documento redatto in conformità dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successivi.
L’Impresa dovrà mettere a disposizione della Fondazione, una persona - sempre reperibile e possibilmente sempre la stessa, che deve coincidere col Responsabile noleggi - cui saranno comunicate quotidianamente le esigenze di mezzi e di personale.
Le procedure operative e la programmazione del piano di lavoro dovranno essere convenute con l'ufficio preposto della Fondazione.
L’Impresa aggiudicataria, oltre ai veicoli indicati nell'offerta economica, dovrà garantire la disponibilità, previo accordo con l’ufficio competente della Fondazione, di eventuali altri mezzi particolari che si rendessero necessari per determinati interventi, per l’utilizzo dei quali verrà corrisposto un compenso orario da pattuirsi preventivamente, in forma scritta, tra le parti.
Il servizio potrà essere svolto sia nei giorni feriali che in quelli festivi, in orario diurno e notturno e in qualunque condizione atmosferica, secondo le indicazioni impartite. Il conteggio delle ore lavorative, ai fini della definizione del costo dei servizi richiesti, decorrerà dal momento dell’arrivo del personale e dei mezzi di trasporto presso le varie sedi indicate dalla Fondazione fino al momento del loro congedo, con l’esclusione dei tempi di trasferimento da e per la sede dell’Impresa.
L'Impresa è tenuta ad impiegare, nello svolgimento delle operazioni previste dal Contratto di appalto, secondo la richiesta dell’ufficio preposto della Fondazione, fino ad un massimo di trenta unità, da essa direttamente dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, sotto la propria responsabilità e retribuzione.
L’Impresa, prima dell’inizio dell’appalto, dovrà comunicare alla Fondazione l'elenco dei nominativi del personale che potrà essere impiegato nello svolgimento del servizio, documentando la regolarità del rapporto di lavoro.
L'Impresa, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore, dovrà garantire la messa a disposizione di più mezzi contemporaneamente e la presenza di almeno 12 (dodici) unità lavorative; per numeri superiori il preavviso sarà di almeno 48 (quarantotto) ore.
La Fondazione si riserva la facoltà di ordinare all’Impresa servizi da effettuarsi con l’impiego di bilici o altri mezzi particolari, con almeno 36 (trentasei) ore di preavviso, richiedendo contestualmente all'Impresa stessa apposito preventivo di spesa scritto.
In ogni caso l’Impresa dovrà fare tutto il possibile per soddisfare le richieste della Fondazione.
Nella fase operativa l’Impresa aggiudicataria agirà in piena autonomia e sarà pertanto la sola responsabile, sia civilmente che penalmente, assumendo ogni decisione in merito all’organizzazione del lavoro, alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e quant’altro necessario per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. A carico dell’Impresa aggiudicataria saranno la realizzazione del servizio, la gestione del personale ed i relativi adempimenti, l'individuazione e la fornitura di attrezzature idonee, le pratiche relative al corretto smaltimento di materiali ed arredi vari. I veicoli dovranno essere già provvisti dei necessari permessi di circolazione all’inizio di ogni servizio richiesto.
A carico della Fondazione saranno la messa a disposizione delle attrezzature e delle strutture esistenti quali ascensori e montacarichi (nell'ambito dei limiti richiesti dalla legge che prevede, tra l'altro, l'uso di ascensori per trasporto promiscuo), scale, rampe, piazzali, cavedii, accessi e passaggi e la sorveglianza del proprio personale dipendente durante l’esecuzione del servizio per l'ottenimento del risultato richiesto.
Imballaggi
L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, a proteggere con idonei imballaggi (carta tipo pluriball o simili) i beni trasportati.
Assistenza
L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza di proprio personale qualificato per tutte le operazioni di trasporto, dall'assistenza alle operazioni preliminari quali lo studio e la pianificazione dei tempi d'intervento, alle operazioni di imballo e disimballo, smontaggio e rimontaggio.
I facchini dovranno essere coordinati da un caposquadra che dovrà conoscere il Teatro e gli altri luoghi di attività, i vari locali e la dislocazione dei reparti. In caso di frazionamento della squadra, ogni frazione dovrà avere il proprio caposquadra.
Trasporti e movimentazioni
L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a:
- adottare tutte le precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai beni e alle strutture, utilizzando a tal fine i mezzi di trasporto ritenuti più idonei e dotati di adeguata portata nonché di speciali sistemi di protezione e bloccaggio dei carichi;
- utilizzare mezzi perfettamente funzionanti, idonei al trasporto di scene e costumi; la furgonatura e il piano di carico devono essere integri e impermeabili alla pioggia;
- utilizzare, per il trasporto degli strumenti musicali, mezzi coibentati, climatizzati e dotati di adeguato sistema di sospensioni;
- eseguire in proprio e con i propri mezzi il trasporto del proprio personale per l'esecuzione dei compiti assegnati, evitando tassativamente l'utilizzo dei mezzi di trasporto della Fondazione;
- eliminare i materiali d'imballo a fine lavoro.
Posizionamenti
L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a:
- posizionare i colli
- ricomporre le varie postazioni di lavoro;
- posizionare, per motivi di sicurezza, i macchinari e le attrezzature di peso e di dimensioni consistenti prima di eventuali mobili ed accessori.
Disimballaggio
L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a:
- disimballare apparecchiature, strumentazioni, mobili, dotazioni ed oggetti fragili;
- disimballare e ricollocare carteggi e materiali documentali, secondo quanto riportato sulle etichette applicate al momento dell'imballo;
- smaltire i cartoni e gli altri materiali utilizzati per gli imballaggi.
8. COMPITI ED ONERI DELL'IMPRESA
Tutti i servizi, sia di trasporto che di facchinaggio, dovranno essere eseguiti con la massima diligenza e curando la conservazione delle cose trasportate per incarico della Fondazione, nonché operando per evitare danni a persone o a cose.
Nell'esecuzione dei servizi il personale dell’Impresa dovrà scrupolosamente attenersi alle istruzioni impartite dal competente personale della Fondazione al referente dell'appalto, che a sua volta dovrà adeguatamente istruire le proprie maestranze.
Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta gestione e responsabilità di un preposto della Ditta (uno tra i due facchini adibiti al servizio standard) che dovrà essere presente al momento dello svolgimento del servizio; in nessun caso il personale della Fondazione potrà svolgere, né svolgerà, la funzione di preposto.
L’Impresa e responsabile nei confronti della Fondazione di tutti i comportamenti tenuti dal proprio personale nel corso dell’espletamento del servizio. Nel caso in cui tali comportamenti costituiscano offesa al decoro o alla dignità della Fondazione e dei propri dipendenti o di terzi, la Fondazione potrà pretendere la sostituzione degli autori di detti comportamenti.
La Fondazione si riserva altresì il diritto di chiedere in qualsiasi momento la sostituzione del personale dell’Impresa ritenuto non idoneo a suo insindacabile giudizio.
Ogni eventuale danno arrecato a persone e/o cose nell’espletamento delle operazioni di trasporto e facchinaggio e a totale carico del1'Impresa, con obbligo di risarcimento dietro semplice richiesta della Fondazione.
Il trasporto dei beni affidati dalla Fondazione all'Impresa verrà eseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1693 del Codice Civile, intendendosi perciò che l’Impresa, nella sua qualità di vettore, è responsabile delle eventuali perdite o avarie dal momento del ritiro a quello della consegna al destinatario, se non provi che le citate perdite o avarie siano derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi dei beni stessi o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o del destinatario.
L’Impresa aggiudicataria è strettamente tenuta ad eseguire gli ordini relativi a servizi di trasporti o facchinaggi, impartiti dalla Fondazione almeno 12 (dodici) ore prima dell'ora prevista per il loro inizio.
Ogni rifiuto da parte dell'Impresa sarà considerato inadempienza, fatti salvi il caso fortuito o le cause di forza maggiore. In presenza di caso fortuito o di causa di forza maggiore, l’Impresa è comunque tenuta a fare tutto il possibile per provvedere, anche con mezzi e personale diversi da quelli normalmente a sua disposizione, all'esecuzione del servizio richiesto.
Nel caso di ordini impartiti meno di 12 (dodici) ore prima dell'ora prevista per l'inizio dell’esecuzione, l'Impresa dovrà comunque compiere tutto quanto le sia possibile per effettuare il servizio.
Il servizio potrà essere richiesto anche in orario notturno, prefestivo o festivo, incluse le domeniche.
9. COMPITI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione esercita le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo sull’adempimento degli obblighi, sul livello qualitativo delle prestazioni e sul grado di soddisfacimento degli utenti.
La Fondazione e l’Impresa si impegnano a promuovere incontri, con cadenza almeno semestrale, finalizzati al coordinamento organizzativo ed alla verifica globale dell’andamento delle attività svolte in ottemperanza al presente Capitolato.
10. OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
L'Impresa si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei vigenti specifici contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, tributario ed assicurativo, nonché all'accantonamento per TFR, presentando in tal senso alla Fondazione idonea dichiarazione redatta a norma di legge e di tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell’appalto.
L’Impresa si impegna inoltre a rispettare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro e gli obblighi fiscali vigenti in Italia, che dichiara di conoscere nella propria totalità.
Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale dipendente dall'Impresa, sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile.
Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni all’Impresa, sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti di eventuali soci – lavoratori.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, la Fondazione provvederà ad informare i competenti Servizi Ispettivi del Lavoro o le Organizzazioni Sindacali e potrà recedere dal Contratto a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento.
La perdita dei requisiti durante il periodo contrattuale costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto senza risarcimento alcuno in favore dell'Impresa.
Il personale utilizzato dall'Impresa per lo svolgimento del servizio dovrà sempre essere riconoscibile tramite idonea divisa e tesserino di riconoscimento riportante foto e generalità del lavoratore e nome e logo della Ditta, e dovrà sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale della Fondazione.
Qualsiasi mancanza inerente al riconoscimento comporterà l'allontanamento immediato dell'operatore dal servizio attivo.
L’Impresa aggiudicataria si impegna ad impiegare personale di sicura moralità, che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari della Fondazione, di età non superiore agli anni 60 e non inferiore agli anni 18. L’impresa si impegna nel contempo a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte della Fondazione (correzione refuso giusta Determina del 13 marzo 2018).
Il personale in servizio dovrà mantenere il segreto d'ufficio, un contegno corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'Impresa è responsabile esclusiva del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate.
Per effetto dell’appalto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra la Fondazione ed il personale dell'Impresa, la quale, con la firma del Contratto, manleva la Fondazione da ogni e qualsiasi pretesa e/o rivendicazione che possa essere avanzata dal proprio personale e/o dal personale dalla stessa incaricato.
Il personale che verrà impegnato presso la Fondazione dovrà essere compreso in un elenco che dovrà essere consegnato contestualmente alla stipula del Contratto.
11. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
A compenso degli oneri che andrà ad assumere, verranno riconosciuti all'Impresa aggiudicataria i corrispettivi calcolati applicando i ribassi offerti in sede di gara.
Le fatture, presentate con periodicità mensile, dovranno riportare, relativamente al servizio supplementare, anche il numero dei buoni d’ordine emessi dalla Fondazione sulla base delle specifiche esigenze di servizio, il CIG 758506734D attribuito alla presente procedura e dovranno esse accompagnate dai moduli attestanti la regolarità dell’esecuzione dei servizi ordinati, controfirmati dai responsabili dei Servizi richiedenti. Tali moduli dovranno riportare l’indicazione dei nominativi del personale e della tipologia dei mezzi impiegati, la data e l’orario di inizio e termine del servizio, e dovranno contenere un apposito spazio per apporre eventuali osservazioni.
La liquidazione delle fatture, che sarà subordinata alla regolarità della documentazione suddetta, avverrà tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, previo controllo da parte dei servizi preposti della Fondazione.
In ordine al servizio supplementare, i pagamenti avverranno solo e soltanto sulla base delle prestazioni effettivamente rese.
La Fondazione non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Impresa aggiudicataria delle prescrizioni sopra indicate.
12. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136, l'Aggiudicatario potrà utilizzare un unico conto corrente bancario o postale - comunicato in sede di gara - da intendersi dedicato, anche non in via esclusiva, alla presente commessa e sul quale, dunque, dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, compresi quelli destinati a dipendenti, consulenti e fornitori.
13. SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
La Impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e successivi, oltre a tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il personale impiegato dovrà essere in possesso di giudizio di idoneità alla mansione specifica, rilasciato a cura del medico competente aziendale oltre che in possesso degli attestati relativi alla formazione generale e specifica secondo quanto stabilito dall’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21/11/2011 in attuazione degli obblighi di cui all’art. 37 del D.Lgs.81/08.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza di minimo due operatori in possesso di specifica abilitazione per la conduzione di carrelli elevatori in accordo a quanto stabilito dall’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 e art. 73 co. 5 del D.Lgs.81/08.
La Impresa aggiudicataria all’esito della valutazione dei rischi specifici propri e dei rischi elencati nel DUVRI, dovrà fornire ai propri lavoratori idonei Dispositivi di protezione individuali e/o collettivi (guanti per operazioni di facchinaggio, calzature antinfortunistiche, casco, imbracature e sistemi di ancoraggio ecc.).
La Impresa, pena la revoca dell'affidamento, dovrà inoltre adempiere alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 sulle interferenze con le attività della Fondazione come da disposizioni contenute nel DUVRI.
L’impresa aggiudicataria per il personale impiegato nel servizio dovrà provvedere a proprie cura e spese a dotare il proprio personale di apposite tessere di riconoscimento corredate di fotografia, contenente le generalità dell’addetto e la ragione sociale della ditta, che dovranno essere sempre esposte dal lavoratore così come stabilito dall’art. 26 co. 8 del D.Lgs. 81/08.
L’impresa aggiudicataria si obbliga, comunque, a provvedere a propria cura e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in conformità al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante lo svolgimento dei servizi l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le responsabilità derivanti dall’espletamento del servizio ed esonerando di conseguenza la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità.
L’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature idonei, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Le attrezzature utilizzate devono essere di tipo omologato, come da disposizioni antinfortunistiche vigenti, rigorosamente controllate e mantenute in piena efficienza a propria cura e spese.
Dovranno essere garantite le norme sull'assicurazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché quelle sulla sicurezza e quant'altro previsto in materia di norme e regolamenti vigenti.
L’Impresa aggiudicataria dovrà nominare il “preposto per la sicurezza”, con i compiti di cui all’art.19 del D.Lgs. 81/08, per le operazioni inerenti all'appalto. Il nominativo del preposto per la sicurezza dovrà essere comunicato alla Fondazione prima dell’inizio del servizio.
L’Impresa dovrà rispettare le norme del D.M. 10/3/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” e le disposizioni contenute nel DUVRI ai fini della prevenzione incendi.
Immediatamente dopo l’aggiudicazione dell’appalto l’Impresa dovrà, previa convocazione, procedere al sopralluogo obbligatorio dei luoghi di lavoro della Fondazione per gli adempimenti obbligatori relativi all’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed alla gestione dell’emergenza negli edifici della Fondazione.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito, dovrà essere comunicata al responsabile del contratto della Fondazione.
La Fondazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il Contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso in cui venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico della Fondazione per gli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni elencate nel presente articolo, sarà oggetto di contestazione e assoggettato alle sanzioni previste al successivo art. 18 (correzione giusta Determina del 13 marzo 2018).
14. RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
L’Impresa risponde direttamente verso la Fondazione, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’ambito dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Fondazione.
L'Impresa si impegna a stipulare con primaria Compagnia:
- assicurazione per danni, incendio e furto;
- polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all’attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi debbono essere specificatamente compresi i dipendenti della Fondazione e la Fondazione stessa nella sua qualità di committente.
Il massimale non dovrà essere inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00): per ogni singolo sinistro a persone e/o cose, di cui euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per terzo danneggiato e euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose specifiche.
L'Impresa dovrà presentare alla Fondazione, entro dieci giorni dalla firma del Contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del Contratto.
L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei propri dipendenti nell’esecuzione del servizio.
ln caso di danni a cose della Fondazione, l’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l’incaricato della Fondazione e il responsabile dell'Impresa: in assenza di questi si procederà all’accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall’incaricato della Fondazione.
15. OBBLIGHI DI SEGRETEZZA
L’Impresa e tutto il personale dalla stessa impiegato nel servizio si impegnano a non divulgare a terzi, né ad utilizzare per scopi diversi da quelli inerenti l’oggetto del Contratto, ogni e qualsiasi tipo di informazione della quale siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività.
16. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresala comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti l’esecuzione della gara e del servizio di cui al presente Capitolato.
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività della Fondazione e, in particolare, per lo svolgimento della gara. La conservazione dei dati sarà attuata mediante archivi cartacei e/o informatici.
Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e del Regolamento Europeo 2016/679. Titolare del trattamento è la Fondazione lirico sinfonica Xxxxxxxxxxx e Teatri di Bari. Il presente articolo vale come informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03.
17. CONTROLLI E VERIFICHE
La vigilanza sullo svolgimento del servizio avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dalla Fondazione.
La Fondazione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla rispondenza della prestazione al servizio definito dal presente Capitolato allo scopo di rilevare eventuali disfunzioni ed adottare tempestivamente i provvedimenti più opportuni.
Le valutazioni conclusive possono essere espresse per iscritto e comunicate all’Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di adeguarsi tempestivamente.
18. INADEMPIENZE E PENALI
Tutte le clausole del presente Capitolato sono da intendersi come essenziali.
Ogni disservizio e/o inadempienza rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Capitolato ad opera dell'Impresa aggiudicataria sarà oggetto di contestazione scritta (a mezzo pec).
A tal fine la Fondazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a produrre giustificazioni e comunque conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Impresa aggiudicataria, che dovranno pervenire alla Fondazione entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all’applicazione di una penalità variabile da euro 250,00 a euro 1.500,00 in ragione dell’importanza delle irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi nel tempo delle manchevolezze.
L’applicazione delle penalità non esclude il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio.
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria sia incorsa in almeno tre distinte contestazioni assoggettate a penalità, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione immediata ex art. 1456 c.c., con richiesta di risarcimento dei danni tutti, anche indiretti, causati dagli inadempimenti contestati.
19. ESECUZIONE IN DANNO
In caso di inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, oltre a comminare le penali previste al punto precedente, la Fondazione si riserva la facoltà di far eseguire da altra Ditta il mancato o incompleto servizio a spese dell’Impresa aggiudicataria.
Per il risarcimento del danno, il pagamento delle penali di cui al punto precedente e la refusione dei costi di sostituzione, la Fondazione potrà rivalersi mediante trattenute su eventuali crediti dell’Impresa o, in mancanza, sulla garanzia definitiva che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.
20. CODICE ETICO E MODELLO 231
L’Impresa dichiara di aver preso conoscenza del contenuto del codice etico della Fondazione e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “modello”) adottati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte sia su base cartacea che attraverso collegamento telematico al sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’Impresa dichiara e garantisce inoltre che quanto forma oggetto del presente Capitolato e del Disciplinare sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel codice etico e nel modello nonché nel rispetto di tutta la normativa applicabile anticorruzione e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il codice etico, il modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.
In particolare l’Impresa garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato e/o faccia parte della sua organizzazione non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del codice etico, del modello e/o di tutta la normativa applicabile (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Fondazione si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.
La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà della Fondazione di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge.
21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CAUSE DI RISOLUZIONE ESPRESSA
La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto, nonostante l’applicazione delle penali previste all’articolo 18, qualora l’aggiudicataria incorra in inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, o al verificarsi delle seguenti circostanze, valutate con criterio insindacabile dalla Fondazione stessa:
- frode a danno della Fondazione;
- danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito fra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'Impresa nell'esecuzione del servizio.
La risoluzione del Contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito scritta (pec) indirizzata all’Impresa aggiudicataria, con indicazione del termine per le relative giustificazioni.
Per infrazioni di particolare gravità, che comportino l’interruzione del servizio, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità di cui all’art. 18.
La Fondazione ha, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c. in caso di fallimento, messa in liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell’Impresa aggiudicataria, a tutto rischio e danno della stessa.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate e/o per inadempimento, la Fondazione provvederà a trattenere l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni, ivi comprese le differenze di costo sostenuto per il ricorso ad altra Ditta nelle ipotesi di esecuzione in danno.
22. FORO COMPETENTE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23. RECESSO
L’appalto potrà essere oggetto di recesso dalla Fondazione in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata per comprovati e gravi motivi.
24. ONERI FISCALI E SPESE
Tutte le spese del Contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell'Impresa che accetta di sostenerle. Per quanto riguarda l’I.V.A si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, co. 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.