Convenzione
Traduzione1
Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo del Regno del Marocco per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
Conclusa il 31 marzo 1993
Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 19932 Ratificata con strumenti depositati il 27 luglio 1995 Entrata in vigore il 27 luglio 1995
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Regno del Marocco,
desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in mate- xxx di imposte sul reddito,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2 Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessi- vo o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall’aliena- zione di beni mobili o immobili nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne il Marocco:
(i) l’imposta sulle società (l’impôt sur les sociétés);
(ii) l’imposta generale sul reddito, compreso il contributo sui redditi profes- sionali o fondiari esonerati dall’imposta generale sul reddito (l’impôt général sur le revenu y comprìs la contribution sur les revenus profes- sionnels ou fonciers exonérés de l’impôt général sur le revenu);
RU 1996 1420; FF 1993 II 757
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1996 1419
(iii) la tassa sui ricavi delle azioni o di quote di partecipazioni societarie e di redditi analoghi (la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés);
(iv) la tassa sugli utili immobiliari (la taxe sur les profits immobiliers);
(v) il contributo alla solidarietà nazionale (la partecipation à la solidarité nationale);
(vi) la tassa sui ricavi di collocamenti a reddito fisso (la taxe sur les produits de placements à revenu fixe);
(vii) la tassa urbana e la tassa per l’esame delle domande di costruzione (la taxe urbaine et la taxe d’édilité);
(viii) l’imposta sulle patenti e la tassa sulle licenze per lo smercio di bibite (l’impôt des patentes et la taxe de licence sur les débits de boisson);
(qui di seguito indicata quale «imposta marocchina»;
b) per quanto concerne la Svizzera:
le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, utili industriali e commerciali, reddito del patrimonio, guadagni di capitale ed altri redditi);
(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte alla fonte sulle vincite alle lotterie o ad altri giochi d’azzardo.
Art. 3 Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Marocco» designa il territorio del Regno del Marocco e le zone adiacenti alle sue acque territoriali sulle quali, conformemente al diritto in- ternazionale, il Marocco può esercitare la propria sovranità per quanto con- cerne il fondo e il sottosuolo marini così come le loro risorse naturali (zoc- colo continentale);
b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
e) le espressioni «uno Stato contraente» e A’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, il Marocco o la Svizzera;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra as- sociazione di persone;
e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Sta- to contraente;
g) il termine «nazionali» designa ogni persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato contraente e le persone giuridiche, società di persone ed asso- ciazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) l’espressione «autorità competente» designa:
(i) per quanto concerne il Marocco: il Ministro delle Finanze o il suo rap- presentante debitamente autorizzato o delegato;
(ii) per quanto concerne la Svizzera: il Direttore dell’Amministrazione fe- derale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato;
i) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettua- ta per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
j) il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l’imposta marocchi- na o l’imposta svizzera.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espres- sioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4 Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assog- gettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti ivi situate.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguen- te modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la naziona- lità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è resi- dente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione,
b) una succursale,
c) un ufficio,
d) un’officina,
e) un laboratorio e
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estra- zione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la loro durata oltrepassa i sei mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di forniture di informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a)–e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
5. Una persona (diversa da un agente che goda di uno status indipendente ai sensi del par. 6) che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente è considerata come una «stabile organizzazione» nel primo Stato:
a) se dispone in questo Stato di poteri generali che esercita abitualmente e che le permettono di negoziare e di concludere contratti in nome o per conto dell’impresa; o
b) se dispone abitualmente nel primo Stato di una scorta di merci da cui preleva regolarmente merci ai fini di forniture per conto dell’impresa.
6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che una società d’assicurazioni di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incas- sa premi sul territorio di detto altro Stato o vi assicura dei rischi locali per mezzo di una persona diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si appli- ca il paragrafo 7.
7. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costitui- sce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (com- presi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
Art. 7 Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabi- le organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un’impresa indipendente, nella misura in cui queste spese siano ragionevolmente attribuibili alla stabile orga- nizzazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate Allorché
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 7 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatri-
ce dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’arti- colo 14, a seconda dei casi.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi non siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi non si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero comportanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore e segnatamente i redditi provenienti da presti- ti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commer- ciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolle- ghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debito- re è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto
tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche e i nastri di registrazione per emissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, com- merciale o scientifico (know-how).
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per la quale è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13 Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato con- traente sono imponibili in quest’ultimo Stato.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni d’una società i cui beni sono princi- palmente costituiti da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato contraente.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Art. 14 Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, nei seguenti casi detti redditi possono essere tassati nell’altro Stato contraente:
a) quando l’interessato dispone abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività, ma unicamente nella misura in cui i redditi sono attribuibili a detta base fissa; o
b) quando egli esercita le sue attività nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi – compresa la durata delle normali interruzioni del lavoro – che ol- trepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno civile.
2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet- tivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno civile in considerazione, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromo- bili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Art. 16 Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di ammini- strazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
Art. 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente dì uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente come artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, come musicista o sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle retribuzioni o agli utili, ai salari, agli stipendi o ad altri redditi analoghi provenienti da attività esercitate da artisti dello spettacolo in uno Stato contraente, qualora il loro soggiorno in questo Stato contraente sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell’altro Stato, comprese le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali.
Art. 18 Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 19 Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono im- ponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato con- traente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un re- sidente di detto altro Stato contraente e
(i) abbia la nazionalità di detto Stato o
(ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Sta- to.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazio- nalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pen- sioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20 Studenti e praticanti
1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
2. Per quanto concerne le borse di studio e le remunerazioni di un impiego salariato cui non si applica il paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 potrà inoltre beneficiare, per tutta la durata dei suoi studi o della sua formazione, delle esenzioni, degli sgravi o delle riduzioni d’imposta accordati ai residenti dello Stato in cui egli soggiorna.
Art. 21 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzio- ne sono imponibili soltanto in tale Stato.
2. Le disposizioni dei paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli prove- nienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile orga- nizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale
ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione
1. Qualora un residente del Marocco ritragga redditi non considerati dal paragrafo 2 che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Marocco, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, esenta da imposta detti redditi, ma può, per determinare l’imposta inerente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito in questione senza tener conto dell’esenzione.
2. Per quanto concerne i redditi di cui agli articoli 10, 11 e 12, il Marocco può, conformemente alle disposizioni della sua legislazione interna, comprenderli nelle basi delle imposte di cui all’articolo 2; a richiesta esso accorda però un computo sull’ammontare delle imposte marocchine inerenti a questi redditi. L’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta marocchina, calcolata prima del computo, che corrisponde a questi redditi imponibili in Svizzera.
3. Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Marocco, la Svizzera, fatte salve le dispo- sizioni del paragrafo 4, esenta da imposta detti redditi, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito in questione, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili dì cui al paragrafo 4 dell’articolo 13, unicamente se ne è provata la loro effettiva imposizione in Marocco.
4. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sono imponibili in Marocco, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
a) computo dell’imposta pagata in Marocco, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia ecccdere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde a questi redditi im- ponibili in Marocco; o
b) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera, calcolata secondo norme presta- bilite, che tiene conto dei principi generali di sgravio enunciati alla lettera a) più sopra; o
c) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, equivalente almeno a una deduzione dell’imposta pre- levata in Marocco sull’ammontare lordo di questi dividendi, interessi o ca- noni, qualora il beneficiario residente di Svizzera non possa fruire delle limi- tazioni di cui agli articoli 10–12 dell’imposta marocchina che colpisce i dividendi, gli interessi e i canoni.
5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 4, gli interessi che beneficiano di una riduzione o esenzione dell’imposta marocchina in applicazione della legislazione interna marocchina volta a favorire gli investimenti destinati allo
sviluppo dell’economia sono considerati come se fossero stati assoggettati ad impo- sta all’aliquota prevista dall’articolo 11, paragrafo 2.
Art. 23 Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato con- traente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di alcuno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato con- traente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 6 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato con- traente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposi- zione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni della presente Convenzione non devono ostacolare l’applicazione delle disposizioni fiscali previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti a favore degli investimenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.
Art. 24 Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità compe- tente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraen- te, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell’ambito di una commissione composta da rappresentan- ti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 25 Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole gene- rali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 26 Diversi
1. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate come limitative, in qualunque modo, delle esenzioni, degli abbattimenti, dei crediti, delle deduzioni o di altre facilitazioni che sono o saranno accordati:
a) dalla legislazione di uno Stato contraente per la determinazione dell’imposta prelevata da questo Stato, o
b) da ogni altro accordo stipulato tra gli Stati contraenti.
2. Le autorità competenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione delle limitazioni previste dagli articoli 10, 11 e 12 della presente Convenzione.
3. Le autorità competenti possono pure comunicare fra di loro al fine di decidere misure destinate a evitare ogni uso illeggittimo della Convenzione.
Art. 27 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scam- biati a Berna non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o messi in pagamento il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica;
b) alle altre imposte pagate per periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratifica.
3. L’accordo del 17 marzo 19703 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco, concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marit- tima o aerea, sarà abrogato alla data d’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 28 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell’anno in cui è stata notificata la denuncia della Convenzione;
b) alle altre imposte pagate per periodi fiscali che terminano al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Con- venzione.
Fatto in duplice esemplare a Rabat, il 31 marzo 1993, nelle lingue francese e araba, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo del Regno del Marocco:
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
3 [RU 1973 1511]
Allegato
Lettera del 31 marzo 1993
Il Delegato agli accordi commerciali Rabat, 31 marzo 1993
Sua Eccellenza
Signor Xxxxxxx Xxxxxxx Ministro delle finanze
Rabat
Signor Ministro,
Con riferimento alla Convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata in data odierna, La informo che il Consiglio federale svizzero, con decisione del 7 marzo 1977, ha definito nei termini seguenti la politica svizzera in materia di scambio d’informazioni:
Per la Svizzera, lo scopo d’una convenzione di doppia imposizione consiste nell’evitare le doppie imposizioni internazionali; le informazioni necessarie per la regolare applicazione di una convenzione e per impedire l’uso senza causa legittima della stessa possono già essere scambiate nell’ambito delle disposizioni convenzio- nali esistenti sulla procedura amichevole, sulla riduzione delle imposte trattenute alla fonte, ecc.
Da parte svizzera, una disposizione speciale sullo scambio di informazioni è super- flua giacché una clausola esplicita potrebbe infatti prevedere, conformemente allo scopo della Convenzione di doppia imposizione tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco, unicamente lo scambio delle informazioni necessarie ad un’applicazione regolare e atte ad impedire l’uso senza causa legittima della Con- venzione di doppia imposizione conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco.
Colgo l’occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, i sensi della mia più alta stima.
Xxxxxxx Xxxxxxx