COMUNE DI GIAVENO
COMUNE DI GIAVENO
Città Metropolitana di TORINO
OGGETTO: Procedura di gara per l’Appalto/Concessione………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….. VISTI:
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. …. del ;
Ciò premesso,
Il Comune di GIAVENO ed i Concorrenti nella procedura d’appalto/ di concessione
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
2. Il Patto regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento all’appalto/concessione in oggetto; esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare espressamente l’impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
2. Dovere di correttezza
1. L’operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di GIAVENO e degli altri concorrenti.
2. Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di GIAVENO impiegati ad ogni livello nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, si astengono dal tenere comportamenti, o dall’intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti sono consapevoli del presente
“Patto di Integrità”, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso del suo mancato rispetto.
3. Concorrenza
1. L’operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione stessa; - l’omessa dichiarazione dell'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; - un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; - l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.
4. Collegamenti
L’operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.
5. Rapporti con gli uffici comunali
1. Nel partecipare alla presente gara, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con la presente procedura, relativamente anche alla successiva esecuzione, l’operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente e in genere il personale che lo rappresenta ovvero che tratta o prende decisioni per conto del Comune di GIAVENO.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.
6. Impegni dell’Operatore Economico
L’Operatore economico si impegna ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in particolare per quanto riguarda:
• l’applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali;
• i principi di parità di trattamento e non discriminazione;
• la tutela del lavoro minorile,
nonché ad accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/ far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi.
7. Trasparenza
1. Il Comune di GIAVENO si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la presente gara, l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, nonché l’elenco delle offerte respinte.
8. Dovere di segnalazione dell’operatore concorrente e del contraente
1. L’operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. L’operatore economico si impegna a segnalare altresì alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti del Comune o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’affidamento in oggetto. Si impegna altresì a rendere noti, su richiesta del Comune di GIAVENO, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo” ammontare dovuto per servizi legittimi”.
3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.
4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l’operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria.
5. L’operatore economico si impegna a collaborare con l’Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
6. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
9. Impegni della Stazione
1. La Stazione appaltante/concedente si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 3I7 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p. , 322 c.p., 000-xxx x.x., 000-xxx x.x. ,000 c.p. e 353-bis c.p..
2. Nei casi di cui al comma 6) del precedente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
10. Obblighi relativi ai subappaltatori
1. L’operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti.
2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi del presente Xxxxxx si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo sarà’ inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto
del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.
11. Violazioni del Patto di Integrità
1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell’Operatore Economico, sia in veste di concorrente, che di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell’aggiudicazione/risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria di validità dell’offerta;
- incameramento della cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto;
- esclusione dalla partecipazione a gare indette dal Comune di GIAVENO per cinqueanni;
- nei casi previsti all’art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto;
- cancellazione dall’Albo Fornitori dell’Ente (per i fornitori) per cinque anni;
- segnalazione all’ANAC e alle competenti Autorità;
- addebito di una somma pari all’5% del valore del contratto a titolo di responsabilità per danno arrecato al Comune di GIAVENO, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
- addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto per ogni partecipante, a titolo di responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata la prova predetta.
2. Nel caso di violazione del divieto previsto all’art.8 del presente Codice i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli.
3.Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.
10. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata
1. Con la presentazione dell'offerta l’operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di Integrità.
2. In ogni contratto sottoscritto fra il Comune e l'Appaltatore/Concessionario deve comunque essere attestata, da parte di quest' ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.
3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.
Responsabile del procedimento è:
Data
Il Funzionario Responsabile La Ditta Partecipante