Regolamento del Servizio Acquedotto
Regolamento del Servizio
Acquedotto
Approvato con Delibera di CDA n. 13 del 6/7/2016 ed aggiornato con Delibera di CDA n. 17 del 5/12/2018
Ufficio d’Ambito di Bergamo
Regolamento del Servizio Acquedotto
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 5
Art. 1 - Ente gestore del servizio 5
Art. 2 - Norme per il servizio acquedotto 5
Art. 4- Sistema di distribuzione dell’acqua 6
Art. 5 - Modalità della fornitura 6
Art. 6 - Durata del contratto e disdetta 6
TITOLO 2 – FORNITURA PER L’UTENZA 7
Fornitura del servizio idrico 7
Art. 8 - Aventi diritto all’erogazione del servizio 7
Art. 9 - Forniture su strade servite dalla rete 7
Art. 10 - Forniture su strade non servite dalla rete 7
Art. 11 - Norme per le forniture 7
Art. 12 - Richiesta di fornitura 8
Art. 14 - Contratti stipulati con precedenti gestori 8
Art. 15 - Norme per l’esecuzione della fornitura 9
Art. 16 - Costruzione delle reti di distribuzione esterne 9
Art. 17 - Scavi e ripristini 9
Art. 18 - Posizione e posa dei contatori 9
Art. 19 - Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori 10
Art. 20 - Custodia dei contatori 10
Art. 21 - Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei contatori 10
Art. 22 - Messa a norma degli allacciamenti preesistenti 10
Regolamento del Servizio Acquedotto
Art. 23 - Nuovi Piani Attuativi 11
Art. 24 - Proprietà degli allacciamenti, delle reti e dei contatori 11
Art. 25 - Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture 12
Art. 26 - Interventi del Gestore per fatto o nell’interesse dell’Utente 12
Art. 27 - Impegni di fornitura 12
Art. 28 - Continuità del servizio di erogazione 12
Art. 29 - Responsabilità dell’Utente 13
Art. 30 - Sospensione della fornitura 13
Art. 31 - Risoluzioni di diritto del contratto 14
Art. 32 - Prelievi abusivi e manomissione impianti 14
Art. 33 – Deposito cauzionale 14
Art. 34 - Erogazioni temporanee 14
Art. 35 - Sistema tariffario 15
Art. 37 - Impianti privati di estinzione incendi 15
Art. 39 - Fontane pubbliche 16
Accertamento dei consumi e Fatturazione 16
Art. 40 - Misure e fatturazione dell’acqua 16
Art. 41 - Modalità dei pagamenti 16
Art. 42 - Lettura dei contatori 17
Art. 43 - Ricalcolo dei consumi 17
Art. 44 - Verifica dei contatori a richiesta dell’Utente 17
Art. 45.1 – Fondo perdite occulte 19
Art. 46 - Morosità: penalità e sanzioni 19
Regolamento del Servizio Acquedotto
Norme per gli impianti interni 20
Art. 47 - Caratteristiche degli impianti interni 20
Art. 48 - Collegamenti di impianti ed apparecchi 20
Art. 49 - Sistemi di disconnessione idraulica 20
Art. 53 - Identificazione dei Dipendenti o Incaricati 21
Art. 55 - Applicabilità del diritto comune 22
Art. 57 - Trattamento dei dati personali 22
Art. 58 - Approvazione, entrata in vigore e modifiche 22
Art. 59 – Allegati al Regolamento 22
Regolamento del Servizio Acquedotto
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ente gestore del servizio
La Società UNIACQUE S.p.A. (di seguito denominata “Gestore”) gestisce il servizio di distribuzione dell’acqua potabile nell’Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo in conseguenza dell’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell’Autorità d’Ambito Ottimale (di seguito “Autorità”).
Art. 2 - Norme per il servizio acquedotto
Il presente Regolamento definisce e disciplina le condizioni e le modalità d’erogazione del servizio di
fornitura di acqua ed i rapporti fra Gestore ed Utente.
Il Regolamento del Servizio Acquedotto e la Carta del Servizio Idrico Integrato, consultabili sul sito internet del Gestore e scaricabili in formato elettronico, sono obbligatori per tutti gli utenti e si devono intendere parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio senza che ne occorra la materiale trascrizione.
Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno adeguatamente divulgate anche tramite pubblicazione sul sito internet del Gestore come viene effettuato per le voci relative alla tariffa e alle modalità di fatturazione.
Art. 3 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. Rete di distribuzione esterna (o rete di distribuzione):
è formata dalle condutture, dai raccordi, dalle apparecchiature e dalle opere necessarie a rendere disponibile il servizio, installati a monte del punto di consegna: la costruzione e la manutenzione della rete di distribuzione è di esclusiva competenza del Gestore.
2. Allacciamento:
è la parte di impianto, costruita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, dedicata all’alimentazione di uno o più utenti che deriva dalla rete di distribuzione principale e termina al punto di consegna all’Utente.
3. Punto di consegna:
è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale, posto al confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi.
Qualora la situazione concreta non si presenti nei termini predetti, si prevede quanto segue:
a) per quanto riguarda il tratto di rete a valle del contatore su proprietà pubblica, esso s’intende ricadere sotto la responsabilità di Uniacque S.p.A. sino al confine di qualsiasi altra proprietà privata.;
b) per quanto riguarda il tratto di rete a monte del contatore posizionato in proprietà privata, esso s’intende ricadere sotto la responsabilità del Cliente sino al confine di qualsiasi altra proprietà privata.
In ogni caso è facoltà di Uniacque S.p.A., a propria cura e spese, riposizionare il contatore di misura al limite delle proprietà, limitatamente alle sole opere idrauliche, salvo diversa valutazione della Società.
L’onere per la riparazione delle perdite a monte e a valle del contatore ricade nelle competenze
del soggetto responsabile del relativo tratto di rete.
4. Misuratore:
è il dispositivo posto al punto di consegna dell’utente finale atto alla misura dei volumi consegnati. La sua installazione è obbligatoria per tutte le utenze e per qualsiasi uso. Il misuratore è di esclusiva proprietà di Uniacque S.p.A., a prescindere dalla sua ubicazione.
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5. Impianto interno:
è la parte di impianto di proprietà dell’Utente compreso fra il punto di consegna e le apparecchiature di utilizzazione.
6. Attivazione della fornitura:
è l’attività di ripristino dell’erogazione dell’acqua cessata su richiesta dell’Utente o sospesa dal Gestore per uno dei casi previsti dal Regolamento. È eseguita dal Gestore o dal personale dallo stesso incaricato.
7. Sospensione della fornitura:
è la temporanea chiusura dell’erogazione dell’acqua nei casi previsti dal presente Regolamento.
8. Cessazione della fornitura:
è l’interruzione dell’erogazione dell’acqua a seguito della disdetta del rapporto contrattuale da
parte dell’Utente oppure da parte del Gestore per i casi previsti dal Regolamento.
Art. 4- Sistema di distribuzione dell’acqua
Il Gestore concede erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore per gli usi e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
Le norme del presente Regolamento valgono, ove applicabili, anche per eventuali forniture forfettarie o non misurate, preesistenti all’entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali si rimanda all’art. 22.
Art. 5 - Modalità della fornitura
L’erogazione del servizio può essere a carattere continuativo o temporaneo, per uso pubblico o privato, e avviene nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili. Il servizio, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento, è disciplinato anche dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile, dalla Carta del Servizio in vigore e dalle condizioni speciali che siano state oggetto di trattativa individuale con il singolo Utente all’atto della conclusione del contratto. Per le utenze situate ad una quota superiore alla linea dei carichi idraulici disponibile, la realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento necessari è a cura e spese dell’Utente.
Art. 6 - Durata del contratto e disdetta
Il contratto di fornitura è, di norma, da intendersi a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti da rilasciare in forma scritta. La disdetta da parte del Gestore verrà effettuata con preavviso di almeno 30 giorni.
Art. 7 - Subentri
Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell’esercizio o della locazione, dove sia già disponibile un contatore, chi subentra nella proprietà o nella locazione deve stipulare un nuovo contratto, versando l’importo stabilito nell’Allegato A al presente Regolamento. In tale caso è necessario che il subentrante e l’Utente uscente sottoscrivano apposita dichiarazione con cui concordare la lettura del contatore.
Qualora non si provveda nei modi di cui al comma precedente, e l’Utente uscente non abbia disdettato il contratto di fornitura secondo l’art. 6, lo stesso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti del Gestore.
In caso di decesso del titolare del contratto, i suoi eredi sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme ad esso dovute dal deceduto. Gli eredi sono tenuti a disdire il contratto oppure, se si desidera mantenere attiva l’utenza, sono tenuti a stipulare un nuovo contratto: in quest’ultimo caso è dovuto il pagamento della sola imposta di bollo per il nuovo contratto e non saranno addebitate le spese contrattuali di cui Allegato A.
(nota: Il subentro coincide con la voltura)
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TITOLO 2 – FORNITURA PER L’UTENZA
FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO
Art. 8 - Aventi diritto all’erogazione del servizio
Il contratto di fornitura dell’acqua potabile è stipulato con la persona fisica o giuridica proprietaria od usufruttuaria degli immobili cui si riferisce la fornitura.
In caso di locazione il contratto potrà essere trasferito al locatario, a seguito di specifica autorizzazione scritta del proprietario o dell’usufruttuario, subordinatamente al versamento, da parte del locatario stesso, di un deposito cauzionale in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.
In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte gestore o da autoletture necessari per la determinazione consumo medio annuo Uniacque SpA procede a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l’utente finale è stato attribuito dal gestore.
Art. 9 - Forniture su strade servite dalla rete
Nelle strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile il Gestore, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione di acqua per uso domestico e per gli altri usi a fronte del versamento da parte del richiedente di un contributo a fondo perduto la cui tipologia e entità sono determinati nell’Allegato A, oltre al pagamento delle spese contrattuali.
Nel caso di cambi di destinazione d'uso o di una fornitura di maggiore entità di quella già in uso o di interventi di trasformazione urbanistica, il Gestore, sempre che le condizioni tecniche lo consentano, eseguirà le opere di adeguamento della rete di distribuzione a fronte del versamento da parte del richiedente di un contributo a fondo perduto la cui tipologia e entità sono determinati nell’Allegato C, oltre al pagamento delle spese contrattuali.
Art. 10 - Forniture su strade non servite dalla rete
Per le strade e piazze non provviste della rete di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, dietro versamento di un contributo a fondo perduto la cui tipologia e entità sono determinati nell’Allegato C, oltre al pagamento delle spese contrattuali.
Art. 11 - Norme per le forniture
La fornitura viene effettuata agli aventi diritto di cui all’Art. 8 mediante la posa di contatore per il consumo dell'acqua a servizio di ogni singola unità immobiliare nonché contatore differenziato per le attività produttive e del settore terziario e per uso antincendio.
Si hanno inoltre le seguenti regolamentazioni:
1. nel caso di condomini regolarmente costituiti, il Gestore può concedere che gli stabili stessi siano serviti da un solo allacciamento e un solo contatore. Il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio;
2. nel caso in cui vi sia una contitolarità dell’utenza da parte di più utilizzatori, cioè nel caso più utenti usufruiscano di una stessa fornitura, il contratto di fornitura sarà intestato ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
3. nel caso di stabili con due o più proprietari, per i quali non sia prescritta la costituzione dell’Amministrazione in condominio, sempreché i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne gli obblighi contrattuali ed indichino il destinatario per il recapito delle bollette;
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4. il Gestore può concedere che stabili con più unità immobiliari siano serviti da un solo allacciamento e un solo contatore: i richiedenti nuovi allacciamenti sono obbligati a fornire il numero delle utenze indicando separatamente quelle destinate a negozi, officine, esercizi pubblici e delle utenze di civile abitazione;
5. l’individuazione delle utenze come sopra indicato, può essere modificata dal Gestore, in caso di accertata difformità rispetto ai dati forniti e in caso di variazione delle situazioni di fatto, mediante comunicazione scritta all’Utente;
6. quando la fornitura dell’acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio, e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere fornito, perché si possa procedere all’allacciamento del nuovo impianto, il consenso dell’amministratore del condominio o, nel caso in cui l’edificio non sia costituito in condominio, quello dei restanti proprietari.
Art. 12 - Richiesta di fornitura
La richiesta di fornitura acqua, corredata dai documenti tecnici e dai documenti prescritti dalle leggi e norme vigenti, deve essere redatta secondo lo schema predisposto dal Gestore e deve essere firmata dall’avente diritto o da suo delegato incaricato per iscritto; per le persone giuridiche deve essere firmata dal legale rappresentante o da delegato incaricato per iscritto.
Qualora le opere di allacciamento necessitino della costituzione di diritti reali su aree o cose di terzi, l’accettazione della richiesta è subordinata al conseguimento di tali diritti da parte del richiedente l’allacciamento.
La concessione della fornitura d’acqua per uso antincendio è subordinata alla presentazione da parte dell'Utente dei documenti e delle certificazioni previste dalle norme di legge e rilasciati dai soggetti abilitati.
Art. 13 - Contratto
La fornitura dell’acqua è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l’osservanza delle norme
del presente Regolamento. I contratti di fornitura sono stipulati dal Gestore e sottoscritti dall’Utente.
Il contratto viene stipulato in un solo esemplare che rimarrà presso il Gestore: all’Utente ne viene rilasciata una copia.
Qualora l’Utente ne faccia espressa richiesta il contratto verrà redatto in duplice originale: in tal caso
l’Utente è tenuto al pagamento della relativa imposta di bollo.
Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l’esecuzione dei lavori necessari alla fornitura dell’acqua e delle spese contrattuali.
E’ pure a carico dell’Utente qualsiasi spesa per registrazione del contratto, nonché per concessioni, servitù, imposte, tasse, contributi e canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sui contratti quanto sulla fornitura dell’acqua o sugli apparecchi, o comunque in relazione alla fornitura d’acqua.
Il titolare del contratto è responsabile dell’esattezza delle indicazioni atte a stabilire la sua classificazione tariffaria e ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare tempestiva informazione al Gestore.
Al momento della stipula del contratto sarà rilasciata all’Utente copia del presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato.
Il Gestore potrà attivare sistemi per la stipula del contratto utilizzando strumenti telematici accessibili tramite internet senza costi aggiuntivi per l’Utente. Fino all’attivazione del servizio i contratti su supporto cartaceo potranno essere trasmessi, per la sottoscrizione e conseguente restituzione della copia di competenza dell’utente, tramite il servizio postale.
Art. 14 - Contratti stipulati con precedenti gestori
I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori sono trasferiti al Gestore senza oneri a carico
dell’Utente.
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Per tali casi il titolare del contratto con il pagamento della prima fattura emessa dal Gestore riguardante i consumi idrici, fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 1559 e seguenti del CC, accetta le norme contenute nel presente Regolamento.
Il Gestore garantisce all’Utente la costante informazione sulle condizioni economiche e sulle modalità di prestazione dei servizi secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi.
NORME TECNICHE
Art. 15 - Norme per l’esecuzione della fornitura
Spetta al Gestore determinare, sulla base di idonei accertamenti tecnici ed in relazione al consumo previsto, il diametro dell’allacciamento e del contatore e scegliere il luogo tecnicamente più idoneo per la costruzione dell’allacciamento e per il collocamento del contatore.
Art. 16 - Costruzione delle reti di distribuzione esterne
Qualunque lavoro di costruzione delle reti di distribuzione esterne, come definite dall’art. 3, fino al punto di consegna è eseguito esclusivamente dal Gestore o dal personale dallo stesso incaricato. Quanto sopra è pertanto vietato agli Utenti o a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni con riserva di esperire, da parte del Gestore, ogni altra azione a norma di legge.
L’allacciamento verrà eseguito in conformità alle specifiche tecniche emanate dal Gestore per garantire i parametri di potabilità indicati dalle leggi vigenti.
Art. 17 - Scavi e ripristini
Il Gestore per la costruzione degli allacciamenti provvederà, direttamente o tramite personale dallo stesso incaricato, all’esecuzione delle opere murarie (pozzetti, nicchie, ecc.) degli scavi e dei ripristini dalla tubazione di distribuzione fino al punto di consegna.
Tali lavori possono essere realizzati direttamente dall’Utente, qualora lo richieda, nel rispetto del presente Regolamento e delle prescrizioni tecniche del Gestore, solo in caso di consenso di quest’ultimo.
In tal caso l’Utente deve acquisire tutte le autorizzazioni necessarie e quale committente dell’opera, sarà l’unico responsabile nell’esecuzione dei lavori e del coordinamento con gli altri sottoservizi e dovrà osservare tutte le disposizioni di legge vigenti, in particolare quelle per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, oltre ad adottare tutti i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito dei veicoli e dei pedoni. Indipendentemente dalle modalità del lavoro attuate o prescritte, saranno pertanto in capo all’Utente tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni e di rispetto del codice della strada, la perfetta esecuzione e manutenzione dei ripristini stradali nonché il risarcimento per ogni e qualunque danno a persone o cose che dovesse verificarsi in conseguenza di dette opere.
In ogni caso l’allacciamento, come definito nell’art. 3, è eseguito dal Gestore, direttamente o tramite personale dallo stesso incaricato, previo il pagamento dei costi indicati nel preventivo.
Art. 18 - Posizione e posa dei contatori
Per le nuove richieste di fornitura e per gli edifici ristrutturati, il contatore deve essere posizionato al limite tra la proprietà pubblica e la prima proprietà privata, nel posto più idoneo stabilito dal Gestore e di facile accesso al proprio personale.
Per la posa e/o sostituzione del contatore su richiesta dell’Utente, lo stesso dovrà corrispondere al Gestore un contributo determinato nell’Allegato A.
Nel caso in cui il contatore sia esistente e posato all’interno della proprietà privata, gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle tubazioni poste all’interno della proprietà privata, sino al contatore, questo compreso, sono eseguite da Uniacque SpA, con oneri a completo carico dell’Utente, come pure il ristoro di danni in caso di perdita.
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Art. 19 - Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori
I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni di Uniacque S.p.A. ed esclusivamente dal proprio personale o dal personale da esso incaricato.
Per lo spostamento del contatore su richiesta dell’Utente, lo stesso dovrà corrispondere a Uniacque
S.p.A. un contributo determinato nell’Allegato “A”.
Il Gestore può disporre in qualunque momento la verifica, sostituzione o modificazione dei contatori e ha facoltà di disporre il cambiamento di posizione del contatore a spese dell’Utente qualora il contatore stesso, per modifiche dei luoghi in seguito a decisioni dell’Utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione o alla manutenzione.
In tal caso l’Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti dal gestore.
Lo spostamento del contatore per esigenze di Uniacque S.p.A. avverrà a cura e spese della Società, limitatamente alle sole opere idrauliche, salvo diversa valutazione della Società.
Il Gestore si riserva, a proprio esclusivo giudizio e previo avviso all’Utente, di variare il calibro del contatore senza dare luogo a variazioni contrattuali.
Art. 20 - Custodia dei contatori
L’Utente è consegnatario del contatore e di eventuali altri apparecchi presso di lui installati dei quali dovrà avere massima cura rimanendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per cause allo stesso imputabili.
Nel caso di guasti l’Utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa provvedere.
In caso di rottura del contatore per effetto del gelo, qualora lo stesso risultasse non adeguatamente
protetto, l’Utente dovrà corrispondere al Gestore un contributo determinato nell’Allegato A.
Il Gestore è tenuto ad informare l’utente sulla necessità e sulla modalità di coibentazione del contatore. L’Utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.
La manomissione dei sigilli da parte dell’Utente o di terzi e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dare luogo alla sospensione immediata dell’erogazione, alla revoca della fornitura e ad azione giudiziaria contro l’Utente.
Il Gestore si riserva comunque la facoltà di sigillare tratti di impianto e/o accessori di proprietà del privato al fine di garantire una corretta erogazione del servizio, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia.
Art. 21 - Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei contatori
Qualunque lavoro di riparazione, manutenzione o verifica di qualsiasi conduttura e apparecchio sul suolo pubblico e/o all’interno della proprietà privata, della rete di distribuzione fino al contatore compreso, è eseguito esclusivamente a cura del Gestore.
Gli oneri relativi agli interventi di manutenzione a monte del punto di consegna sono a carico del Gestore eccetto che per gli interventi effettuati su richiesta dell’Utente o conseguenti a responsabilità allo stesso imputabili.
Art. 22 - Messa a norma degli allacciamenti preesistenti
Qualora sussistano situazioni, ereditate da precedenti gestori, non a norma con il presente Regolamento o con le leggi vigenti per quanto riguarda la misurazione dei consumi, il Gestore procederà alla messa a norma degli impianti inviando una notifica al titolare del contratto.
In tal caso il contributo dovuto dall’Utente per la messa a norma, ad esclusione delle opere edili, determinato nell’allegato A tabella C, sarà scontato del 50%.
Nel caso in cui il contratto di erogazione sia intestato ad un Ente pubblico territoriale non sarà dovuto alcun contributo ad esclusione delle opere edili.
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In caso di opposizione o di ostacolo, o nei casi in cui, entro tre mesi dalla notifica, l’Utente non abbia dato avvio alle pratiche per la regolarizzazione degli impianti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura: resta altresì salvo il diritto del Gestore di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.
In occasione della stipula di un nuovo contratto e la conseguente apertura di un contatore esistente, il Gestore, previa valutazione della fattibilità tecnica dell’intervento, si riserva di adeguare la posizione del contatore al vigente Regolamento.
Art. 23 - Nuovi Piani Attuativi
La costruzione delle reti di distribuzione nei nuovi piani attuativi è eseguita a cura del Gestore, o dal personale da esso incaricato, previa accettazione e pagamento del preventivo di spesa che il Gestore provvederà a redigere.
Il committente del piano attuativo o chi per esso deve presentare al Gestore, precedentemente alla stipula della convenzione con il Comune, apposito progetto a firma di un professionista abilitato con indicazione delle nuove condotte e corredato dai documenti tecnici richiesti dal Gestore.
Il progetto dovrà essere elaborato secondo le indicazioni del Gestore.
Spetta al Gestore approvare il progetto, richiederne la modifica o emanare opportune prescrizioni sulla base di idonei accertamenti tecnici. L’approvazione del progetto è vincolante per l’esecuzione delle opere idrauliche.
Il preventivo di spesa sarà determinato secondo le voci indicate nell’Allegato C del presente Regolamento, oltre alle spese di istruttoria previste nell’Allegato A.
Per le voci non previste nell’allegato C il preventivo di spesa sarà definito applicando alle quantità di lavori e materiali necessari la valorizzazione riportata nel vigente listino prezzi edito dalla CCIAA di Bergamo, ai bollettini ufficiali dei prezzi vigenti al momento o ad altri listini di riferimento.
È facoltà del committente richiedere al Gestore, contemporaneamente alla posa della rete di distribuzione, anche l’esecuzione degli allacciamenti ai lotti costituenti il piano attuativo. In tal caso il Gestore provvederà all’esecuzione degli allacciamenti, previo versamento dell’importo di cui all’allegato A, e alla posa dei contatori per i vari lotti. Tali contatori saranno intestati al Gestore e resteranno piombati: potranno essere attivati solo dietro presentazione di apposito permesso di costruire relativo al lotto in questione e richiesta di subentro.
Saranno compresi nel progetto e nel preventivo anche le attività di potenziamento degli impianti e delle reti che si renderanno necessarie per consentire l’effettuazione della fornitura idrica richiesta dal Committente del piano attuativo anche se da realizzare in zone esterne al piano attuativo.
Il Gestore avrà comunque il diritto di accedere alla rete di distribuzione posata in qualsiasi momento per la gestione, l’estensione e la manutenzione della rete anche se le opere di urbanizzazione non sono ancora state cedute al comune.
Art. 24 - Proprietà degli allacciamenti, delle reti e dei contatori
Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti, le valvole e i materiali necessari per la derivazione e per l’adduzione dell’acqua dalla presa al punto di consegna, compresi il misuratore e eventuali altri apparecchi installati presso l’Utente, rimangono di proprietà del Comune, salvo che non siano realizzate da Uniacque S.p.A., e affidati in concessione amministrativa alla stessa Uniacque S.p.A., anche se costruite con il contributo economico dell’Utente, restando a quest’ultimo il diritto d’uso per l’erogazione richiesta. Restano invece di proprietà privata le tubazioni dell’impianto interno poste a valle del punto di consegna sino agli apparecchi di utilizzazione.
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Art. 25 - Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture
Il Gestore ha diritto di rifiutare nuove richieste di fornitura solamente per motivazioni tecniche quali la non adeguata potenzialità degli impianti e delle reti o la limitata disponibilità di risorsa idrica.
Nel caso in cui, in taluni periodi, la disponibilità idrica fosse insufficiente per il soddisfacimento di tutti i bisogni o in caso di gravi motivi connessi ad emergenze tecniche il Gestore potrà sospendere o revocare in tutto o in parte le forniture per usi non domestici al fine di garantire l’erogazione alle utenze sensibili quali ad esempio ospedali, case di cura e per gli usi domestici.
Il Gestore, nei limiti della prevedibilità tecnica della sospensione o della revoca della fornitura, deve
dare congruo preavviso all’Utente.
Art. 26 - Interventi del Gestore per fatto o nell’interesse dell’Utente
L’Utente è tenuto a rimborsare qualsiasi intervento del Gestore effettuato su richiesta o per responsabilità dell’Utente stesso.
Le spese sostenute dal Gestore per sopralluoghi, sostituzioni, riparazioni o modifiche degli impianti e degli apparecchi, rese necessarie per fatto o nell’interesse dell’Utente presso il quale sono installati, anche in caso di danni per gelo, sono a carico di quest’ultimo.
Le spese saranno rimborsate secondo l’importo fissato nell’Allegato A al presente Regolamento.
Art. 27 - Impegni di fornitura
Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di consegna, qualora non diversamente specificato sul contratto di utenza, secondo quanto stabilito dal Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 1996 allegato 1/8, art. 8.2 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
La pressione ai punti di consegna può subire diminuzioni o sospensioni a causa di lavori di manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione o per cause di forza maggiore.
Tali impegni si intendono vincolanti per il Gestore nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili e per le utenze situate ad una quota inferiore alla linea dei carici idraulici disponibile.
Per gli usi dell’acqua non domestici, qualora non diversamente specificato sul contratto d’utenza, si
intendono come impegni di fornitura una dotazione minima individuata come da tabella seguente:
Diametro contatore | Dotazione minima annua |
DN 15 (1/2”) | 200 mc/anno |
DN 20 (3/4”) | 800 mc/anno |
DN 25 (1”) | 1.600 mc/anno |
DN 32 (1 ¼”) | 2.400 mc/anno |
Oltre DN 32 (1 ¼”) | 4.000 mc/anno |
Per tali usi l’attingimento massimo orario può raggiungere il valore di una volta e mezzo il quantitativo di un’ora di attingimento medio, riferito alla dotazione minima annua.
Art. 28 - Continuità del servizio di erogazione
Fermo restando che il Gestore è impegnato ad assicurare la continuità del servizio di erogazione dell’acqua in conformità agli standard indicati nell’apposita Carta del Servizio, nessuna responsabilità potrà alla stesso essere attribuita per temporanee interruzioni di deflusso o diminuzioni di pressione dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità nonché ad obiettive esigenze di servizio quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo necessario. In nessuno di tali casi l’Utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi.
Nel limite del possibile, il Gestore si impegna a preavvertire gli Utenti interessati di eventuali interruzioni e a rimuoverne le cause.
Regolamento del Servizio Acquedotto
Art. 29 - Responsabilità dell’Utente
Gli utenti dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva negli utilizzi che per loro natura richiedono un’assoluta continuità del servizio.
L’Utente deve provvedere affinché siano preservati dalla manomissione, dai guasti e dal gelo la conduttura di presa, il contatore e gli accessori di proprietà del Gestore, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per causa a lui imputabile.
L’Utente è responsabile di eventuali danni provocati dallo stesso per negligenza, incuria o abuso.
L’Utente deve provvedere a proteggere adeguatamente dal gelo la conduttura di presa, il contatore ed i relativi apparecchi.
Sono a carico dell’Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il
compenso per l’acqua dispersa e per eventuali danni provocati dalla fuoriuscita di acqua.
Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni, in particolare è direttamente responsabile delle alterazioni della qualità dell’acqua a valle del punto di consegna.
L’Utente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare perdite d’acqua.
Non saranno ammessi abbuoni o sconti per perdite di acqua sui tratti di condotta la cui responsabilità è
dell’Utente a norma di Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 45. Art. 30 - Sospensione della fornitura
Il Gestore ha diritto di sospendere la somministrazione dell’acqua in tutti i casi previsti dal presente Regolamento e in caso di morosità dell’Utente, anche se riferita a singole voci della fattura, secondo quanto indicato nell’art. 46.
Tuttavia in considerazione della particolare natura di pubblica utilità del servizio e nell’ottica di tutela dell’Utente, la sospensione della fornitura per morosità non potrà mai essere operata nei seguenti casi:
a) quando, pur essendo scaduti i termini di pagamento della bolletta, il versamento sia comunque effettuato e comunicato nei termini e nei modi indicati dal Gestore nella Raccomandata di cui all’art. 46, ma non sia stato ancora trasmesso alla stessa per negligenza o ritardo del servizio postale o della banca;
b) in caso di mancato versamento o di versamento di importi in misura inferiore o uguale
all’ammontare del deposito cauzionale, nel caso in cui fosse versato, o ad altra forma di garanzia;
c) in caso di mancato pagamento di servizi o addebiti relativi a forniture diverse dai servizi acquedotto, fognatura e depurazione;
d) in caso di somministrazione di acqua per necessità terapeutiche (strutture sanitarie eroganti prestazioni terapeutiche accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale), ovvero a soggetti che versino in stato di determinate patologie mediche, debitamente certificate da operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e necessitanti di acqua per il funzionamento di apparati di cura;
e) in presenza di controversie giudiziarie in corso relative alla ricostruzione dei consumi, a seguito di presunti malfunzionamento dei contatori.
La sospensione della fornitura non potrà avvenire durante i giorni indicati come festivi nel calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato e i giorni che precedono i giorni festivi.
Il Gestore può procedere alla sospensione del servizio, anche senza preavviso, nelle sotto indicate situazioni:
a) per cause di pericolo oggettivo;
b) per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire continuità al servizio;
c) per appropriazione fraudolenta di acqua, compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso per mancato pagamento della bolletta;
d) ogni altra causa di mancata osservanza del presente Regolamento che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.
Regolamento del Servizio Acquedotto
Art. 31 - Risoluzioni di diritto del contratto
Il contratto di fornitura può essere risolto di diritto senza alcun preavviso quando, per morosità dell’Utente, da parte del Gestore si sia provveduto alla sospensione da oltre un mese dell’erogazione dell’acqua a seguito dell’applicazione della procedura prevista dall’art. 46, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.
Art. 32 - Prelievi abusivi e manomissione impianti
Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore o ammessi dal presente Regolamento.
Il prelievo abusivo di acqua e la manomissione degli impianti è perseguito a norma di legge e legittima il Gestore a sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso.
Il Gestore sanzionerà i prelievi abusivi e la manomissione degli impianti, considerando tale qualsiasi intervento non autorizzato sugli stessi, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, oltre all’addebito delle spese sostenute per l’eliminazione dell’abuso.
Non sarà considerato abusivo il prelievo di acqua a favore di immobili di proprietà di un Ente pubblico territoriale non misurata con contatore sino all’avvenuta messa a norma dell’impianto secondo le modalità stabilite nel precedente art. 22.
Art. 33 – Deposito cauzionale
Ai sensi dei disposti delle delibere dell’ARERA n. 86/2013 e art. 34 della n. 643/2103 è istituito a carico dell’utente il deposito cauzionale a garanzia dei corrispettivi dovuti per i servizi resi all’utente medesimo. Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.
Per gli utenti finali, con contratti di somministrazione in essere alla data del 28.02.2013, il gestore può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dagli utenti finali stessi prima di tale data, a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia; qualora tali conguagli debbano essere versati dall’utente finale al gestore essi sono effettuati rateizzandoli in due bollette.
Per gli utenti finali con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta e con consumi annui fino a 500 mc, Uniacque S.p.A. non può richiedere il versamento del deposito cauzionale.
Art. 34 - Erogazioni temporanee
Il Gestore ha la facoltà di concedere erogazioni temporanee per impieghi quali feste, fiere, spettacoli all’aperto, giostre, circhi, ecc. a carattere occasionale e per periodi di tempo limitati, soggetti alle tariffe della categoria contrattuale “altri usi”.
La durata dell’erogazione temporanea non può essere superiore a 30 giorni solari.
Alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga.
Le erogazioni temporanee sono concesse previo pagamento di tutte le spese per l’esecuzione dei lavori
secondo le procedure normalmente in uso.
È in generale dovuto il pagamento di tutte le altre spese previste dal presente Regolamento, quali ad esempio l’attivazione della fornitura, la posa del contatore, la rimozione del contatore e le spese contrattuali.
L’Utente, all’atto della richiesta, è tenuto a versare anticipatamente gli importi relativi alla quota fissa, pari ad un mese, e ai consumi idrici presunti fissati come segue:
• 3 mc/giorno per sagre, feste paesane e similari;
• 6 mc/giorno per attività quali luna park, giostre, spettacoli all’aperto e similari;
• 10 mc/giorno per attività quali circhi, fiere e similari.
Regolamento del Servizio Acquedotto
Art. 35 - Sistema tariffario
Il sistema tariffario è pubblicato sul sito internet del Gestore e dell’Ufficio d’Ambito.
Nel sistema tariffario è previsto:
• una quota fissa annuale in funzione dell’uso e della sottotipologia di uso.
• una quota variabile in funzione dell’uso e del consumo annuale.
Art. 36 - Uso dell’acqua
L’Utente non può derivare l’acqua per uso diverso da quello indicato in contratto ed in particolare non
può cederla a terzi, salvo nei casi esplicitamente contemplati in questo Regolamento.
In caso di variazione della tipologia contrattuale, l’Utente avrà diritto ad eventuali riduzioni dalla data di stipula del nuovo contratto.
Le tipologie di uso sono quelle approvate dall’Ufficio d’Ambito in attuazione della delibera di ARERA n.
665/2017.
Art. 37 - Impianti privati di estinzione incendi
Gli impianti antincendio ad uso privato devono essere dimensionati, predisposti e mantenuti a carico dell’Utente in base alle prescrizioni normative ed alle valutazioni degli Enti preposti; la fornitura di acqua potabile è finalizzata al soddisfacimento della richiesta per uso civile e, di conseguenza, il Gestore non assume alcun impegno né responsabilità circa la continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura.
L’Utente dovrà, se necessario, farsi carico della realizzazione di eventuali vasche di accumulo per fronteggiare ogni emergenza.
Sono a carico dell’Utente tutte le spese di costruzione e manutenzione dell’impianto antincendio a valle
del punto di consegna, nonché le spese per le visite periodiche degli Enti preposti.
Idranti e bocche private per estinzione incendi possono essere innestati solo sopra condotte adeguatamente dimensionate e solo previo benestare del Gestore.
L’impianto antincendio deve essere separato dall’impianto utilizzato per altri usi: l’Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche, esclusivamente nel caso di incendio o per le sole operazioni relative all’estinzione.
Tutti gli impianti antincendio devono essere dotati di contatore. Nelle more della messa a norma degli allacciamenti preesistenti, come indicato nell’art. 22, in assenza del contatore la rottura del sigillo posto sulla saracinesca senza giustificato motivo comporta l’applicazione delle sanzioni previste nell’Allegato A, comprese le spese per il ripristino del sigillo posto sulla saracinesca.
Per usufruire dell’uso gratuito previsto per lo spegnimento incendio, l’utente deve comunicare al Gestore, tramite raccomandata o xxx xxx, xxxxx 0 xxxxxx lavorativi l’eventuale utilizzo dell’impianto in caso di incendio.
Ogni altro utilizzo dell’acqua dall’impianto antincendio è abusivo e comporta l’applicazione delle sanzioni previste nell’Allegato A.
Art. 38 - Idranti stradali
Gli idranti antincendio dei comuni installati sulle strade pubbliche o sulle aree pubbliche sono mantenuti a cura e spese del Gestore. Restano a carico del comune le spese per l’installazione degli stessi ed eventuali interventi di modifica richiesti espressamente dal comune.
È assolutamente vietato utilizzare l’acqua prelevandola dagli idranti antincendio per usi diversi dall’estinzione incendi: l’utilizzo degli idranti stradali è consentito solamente agli Enti preposti nello svolgimento delle operazioni per spegnimento degli incendi.
L’utilizzo non autorizzato degli idranti stradali comporta l’applicazione delle sanzioni previste nell’Allegato A.
Regolamento del Servizio Acquedotto
Art. 39 - Fontane pubbliche
Tutte le fontane pubbliche devono essere dotate di contatore intestato all’Ente proprietario.
Le fontane alimentate dai troppo pieni dei bacini o da reti separate non facendo parte della rete di acquedotto, non sono assoggettate al presente Regolamento e non sono gestite dal Gestore.
La gestione e la manutenzione delle fontane pubbliche a valle del punto di consegna è a carico dell’Ente
proprietario.
L’installazione di nuove fontane o il ripristino di una dismessa è subordinata al parere favorevole del Gestore.
Uniacque S.p.A. ha la facoltà di limitare o di sospendere, a suo insindacabile giudizio, la portata delle fontane pubbliche.
È a carico dell’Ente proprietario la realizzazione e la manutenzione dello scarico fino all’innesto nel
collettore stradale. È vietato:
• prelevare acqua delle fontane pubbliche per utilizzo diverso dai fini idropotabili o igienici;
• applicare alle bocche delle fontane tubi in gomma o di altro materiale allo scopo di
convogliarne l’acqua.
Ai fini del rispetto della risorsa e del contenimento dei consumi è necessario:
• dotare le fontane pubbliche di tipo monumentale e/o ornamentale, a cura e spese dell’Ente
proprietario, di un impianto di ricircolo da posizionarsi a valle del contatore;
• dotare le fontane e/o fontanelle pubbliche, a cura e spese dell’Ente proprietario, di
apparecchiature di intercettazione e regolazione del flusso.
Eventuali deroghe sono concesse, su richiesta motivata del Sindaco, che attesti la straordinarietà e
particolarità della fornitura non interrompibile se non a discapito dell’interesse pubblico.
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE
Art. 40 - Misure e fatturazione dell’acqua
L’acqua viene pagata in ragione del consumo registrato dal contatore o stimato, come indicato all’Art.
42, nonché delle altre voci previste dal sistema tariffario.
La fatturazione è effettuata secondo gli standard previsti dalla delibera di ARERA 655/2015.
La fatturazione, successiva a lettura periodica o a consumo stimato, è svolta secondo le modalità previste dalle norme e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e nei limiti dell’accessibilità del contatore: essa comprende i consumi, gli anticipi sui consumi, le quote fisse e tutte le altre voci contemplate dalle norme, dai provvedimenti tariffari in vigore e dal presente Regolamento. Le fatture sono recapitate presso il luogo di fornitura o ad altro indirizzo espressamente indicato dall’Utente.
L’imputazione dei consumi avviene in ogni caso tramite il criterio del pro-die, che consiste nel considerare qualunque consumo registrato in un arco di tempo come se fosse prodotto in maniera costante giorno dopo giorno.
Secondo tale criterio, i consumi, le fasce di consumo e le quote fisse sono suddivise per i giorni che intercorrono tra la lettura iniziale del contatore e la lettura finale: i valori medi così calcolati sono poi moltiplicati per i giorni di competenza.
Art. 41 - Modalità dei pagamenti
Il pagamento dei consumi e delle prestazioni va effettuato integralmente entro la scadenza e con le modalità indicate in fattura. Per pagamenti effettuati a mezzo Banca, non sono accettate valute retrodatate.
Il Gestore non ha alcun obbligo di avvertire l’Utente della scadenza dei pagamenti.
Il Gestore addebita penalità ed interessi di mora come indicati nell’art. 46, senza necessità di preventiva costituzione in mora del debitore in caso di ritardo dei pagamenti dovuti.
Regolamento del Servizio Acquedotto
Art. 42 - Lettura dei contatori
La lettura dei contatori viene eseguita periodicamente dal personale del Gestore o da suoi incaricati in
base ai consumi e, comunque, almeno una volta all’anno, salve diverse disposizioni di legge.
Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore, il personale del Gestore lascia l’apposito avviso con le istruzioni necessarie per far pervenire al Gestore i dati di consumo rilevati dall’Utente (autolettura). Ove ciò non avvenga, il Gestore può provvedere ad emettere fattura stimando il consumo sulla base dei consumi precedenti.
E’ facoltà del Gestore, anche se ciò non costituisce un obbligo, richiamare l’attenzione dell’Utente su aumenti di consumo ritenuti anomali.
Art. 43 - Ricalcolo dei consumi
Nel caso si constati una inesatta indicazione del contatore (ad esempio contatore fermo, illeggibile, ecc.) oppure in casi di accertato irregolare funzionamento dello stesso, il Gestore procede al ricalcolo dei consumi sulla base del consumo medio rilevato nei tre precedenti periodi di fatturazione escludendo eventuali periodi in cui siano stati registrati consumi elevati a seguito di perdita occulta come definito nell’art. 45.
In mancanza di tale dato, il ricalcolo si effettua sulla base di stime comparative per tipologie di consumo equivalenti oppure riferendosi ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del misuratore, secondo il criterio del pro-die. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza.
La ricostruzione dei consumi sarà effettuata a partire dal momento in cui si è prodotta l’irregolarità, se determinabile con certezza, oppure dalla data dell’ultima lettura fatturata. Il ricalcolo dei consumi non potrà comunque superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica.
L’Utente potrà comunque portare a conoscenza del Gestore elementi che giustifichino, con riferimento al periodo oggetto di ricalcolo, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici.
Art. 44 - Verifica dei contatori a richiesta dell’Utente
L’Utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore del quale è intestatario qualora ritenga erronee la misurazione dei consumi.
La richiesta deve essere presentata in forma scritta al Gestore che provvederà alla verifica tramite proprie attrezzature o per mezzo di laboratori metrici.
Nei casi in cui, in seguito alle normali attività di manutenzione, il Gestore abbia provveduto alla sostituzione del contatore, l’Utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore stesso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta sostituzione. Trascorso tale termine non potranno essere avanzate contestazioni riguardo la correttezza della misurazione.
Il Gestore si accollerà i costi di verifica e procederà a ricalcolare i consumi come indicato nell’art. 44 se il controllo conferma l'irregolarità delle misure.
L’Utente sosterrà i costi della verifica e dell’eventuale sostituzione del contatore secondo gli importi
dell’Allegato A, se il controllo conferma la regolarità delle misure.
Il funzionamento del contatore verrà ritenuto regolare qualora le sue caratteristiche metrologiche risultino conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 22 “ Attuazione della Direttiva n. 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura “ per i contatori dell’acqua (MI-001).
Art. 45 - Perdite occulte
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli aumenti del volume di acqua consumato, imputabili a perdite verificatesi sulle condotte di acqua potabile, costituenti l’impianto interno di competenza dell’utente e poste a valle del misuratore d’utenza.
L’agevolazione consiste in una riduzione del valore dei corrispettivi per i consumi eccedenti il consumo medio annuo dell’utenza, considerando come utenza la singola unità immobiliare, dove per consumo
Regolamento del Servizio Acquedotto
medio annuo si intende il valore determinato ai sensi dell’art. 10 della delibera n. 218/2016/R/idr dell’ARERA.
L’agevolazione opera considerando che :
a. se il consumo medio annuo è pari od inferiore a 100 mc per unità immobiliare viene fatturato un valore di consumo pari a quello medio annuo incrementato del 50%, secondo le fasce tariffarie vigenti , applicando le tariffe del Servizio Idrico Integrato, compresi i corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione; l’ulteriore eccedenza di volume, sino al consumo reale misurato, viene tariffato con un corrispettivo unitario forfettario corrispondente al 50% della tariffa base per ogni metro cubo, escluso ogni corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione.
b. se il consumo medio annuo è ricompreso tra 101 mc e 200 mc per unità immobiliare viene fatturato un valore di consumo pari a quello annuo che non può comunque essere inferiore a 200 mc, secondo le fasce tariffarie vigenti, applicando le tariffe del Servizio Idrico Integrato, compresi i corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione; l’ulteriore eccedenza di volume, sino al consumo reale misurato, viene tariffato con un corrispettivo unitario forfettario corrispondente al 50% della tariffa base per ogni metro cubo, escluso ogni corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione.
c. se il consumo medio annuo è superiore a 200 mc per unità immobiliare viene fatturato un valore di consumo pari a quello storico incrementato del 100%, secondo le fasce tariffarie vigenti, applicando le tariffe del Servizio Idrico Integrato, compresi i corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione; l’ulteriore eccedenza di volume, sino al consumo reale misurato, viene tariffato con un corrispettivo unitario forfettario corrispondente al 50% della tariffa base per ogni metro cubo, escluso ogni corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione.
Restano esclusi dalle agevolazioni previste dalle presenti disposizioni e, pertanto, fatturati secondo le fasce tariffarie previste anche se conseguenti a perdite nell’impianto interno di competenza dell’Utente i consumi:
- inferiori o uguali al doppio del consumo medio storico (+ 100%), rapportato al medesimo periodo di tempo;
- rilevabili dall’esterno in modo diretto o evidente (impianti non interrati od annegati nelle strutture);
- provocati dal difettoso o irregolare funzionamento di apparecchi e impianti sanitari o di riscaldamento, rubinetti, valvole, elettrodomestici in genere, cassette di risciacquo, galleggianti e troppo pieno;
- conseguenti a dolo dell’Utente o di terzi;
- derivanti da colpa grave dell’Utente, cioè quando l’ imperizia o la negligenza del comportamento siano indiscutibili e, di conseguenza, risulti evidente l’ inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura;
Nei casi in cui l’Utente ritenga di poter usufruire delle agevolazioni previste dalla presente norma, dovrà produrre idonea documentazione, di norma entro e non oltre la data di scadenza della fattura che evidenzia il consumo anomalo, attestante l’avvenuto guasto dell’ impianto (costituita almeno da documentazione fotografica, rapporto del tecnico riparatore che precisi la localizzazione della perdita e la data in cui è avvenuta la riparazione, fattura relativa alla riparazione o, qualora i lavori siano stati eseguiti in economia, rapporto tecnico rilasciato da un tecnico abilitato ai sensi del D. Min. n. 37/2008 che attesti la conformità del lavoro eseguiti).
Uniacque S.p.A. potrà effettuare tutti i controlli che riterrà necessari alla verifica della situazione.
L’Utente dovrà consentire ad Uniacque S.p.A. ed ai suoi incaricati, a pena di diniego del riconoscimento delle agevolazioni concesse, di prendere visione della riparazione del punto di rottura o della messa in opera della nuova linea o, in alternativa, delle tracce e dei residui del sinistro.
Qualora l’entità della perdita, la situazione dell’ utenza o l’uso contrattualmente definito lo rendano opportuno, Uniacque S.p.A. potrà richiedere all’Utente, che ne resta obbligato a pena di diniego del
Regolamento del Servizio Acquedotto
riconoscimento delle agevolazioni, di mantenere aperto lo scavo per l’accertamento del punto di rottura e della regolare esecuzione dell’ intervento di riparazione.
Uniacque S.p.A., valutata positivamente l’istanza di richiesta di riconoscimento della perdita occulta, procederà a stornare la fattura di consumo, nella quale sono stati esposti i corrispettivi per i consumi derivante da perdita occulta, riemettendola secondo le regole del presente articolo, o adotterà altra procedura equivalente.
Uniacque S.p.A. potrà rateizzare il corrispettivo ricalcolato come da art. 42 della delibera n.
655/2015/R/IDR dell’ARERA.
Dal calcolo del consumo medio saranno esclusi i consumi relativi ai periodi in cui si siano verificate delle perdite dimostrate o documentabili.
Non potrà essere accettata una nuova richiesta di agevolazione sullo stesso punto fornitura, prima che siano trascorsi 10 (dieci) anni dall'accoglimento della precedente richiesta (farà riferimento la data della fattura sulla quale è stata applicata l’agevolazione).
Nel caso ci fosse una ulteriore perdita, successiva alla prima, entro i 10 anni e l’utente non abbia aderito al fondo per le perdite occulte, di cui al art. 45.1, lo stesso non avrà diritto a nessun trattamento agevolato e tutto il consumo sarà soggetto alle tariffe vigenti.
Per perdite occulte o comunque non causate da un utilizzo abusivo, all’impianto antincendio, previo accertamento dell’inesistenza di consumi abusivi nei cinque anni precedenti, il Gestore addebiterà all’Utente tutto il consumo al 50% della tariffa base dell’uso non domestico.
Art. 45.1 – Fondo perdite occulte
Uniacque S.p.A. istituisce un Fondo finalizzato al rimborso dei corrispettivi relativi ai volumi generati da perdite occulte.
Gli Utenti interessati devono aderire formalmente al Fondo, autorizzando espressamente, l’addebito
nella prima fattura di consumo utile, del corrispettivo annuo previsto dal Regolamento.
All’utente aderente, in caso di perdita occulta, come definita nel presente regolamento, viene riconosciuto un rimborso, mediante utilizzo del Fondo, sulla base dei criteri predeterminati nello specifico regolamento di gestione del Fondo stesso.
Possono aderire al Fondo gli Utenti intestatari di contratto di fornitura di acqua potabile ad eccezione dei contratti destinati a forniture occasionali o temporanee, impianti antincendio.
In caso di perdita occulta accertata in assenza di adesione al Fondo, l’utente può aderire al Fondo stesso solo dopo aver usufruito delle agevolazioni per perdite occulte di cui all’art. 45 del vigente regolamento.
L’accesso ai benefici del Fondo è senza limiti temporali, alle condizioni previste dal citato Regolamento. Qualora il Fondo non avesse una capienza sufficiente per un periodo prolungato, Uniacque S.p.A. provvederà all’adeguamento delle singole quote di adesione o alla disdetta del contratto di adesione al Fondo stesso.
Art. 46 - Morosità: penalità e sanzioni
Il pagamento della bolletta deve essere effettuato integralmente dall’Utente entro la data di scadenza riportata sulla stessa.
Trascorsa la data predetta e anche in caso di pagamento parziale della bolletta, l’Utente è considerato moroso senza necessità di preventiva costituzione in mora.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza, il Gestore invia un sollecito scritto dando tempo 20 giorni per il pagamento. Scaduto tale termine il Gestore procede, dopo diffida con preavviso scritto di 10 giorni, alla sospensione della fornitura.
La fornitura può essere ripristinata dietro versamento di quanto dovuto e delle spese sostenute dal Gestore.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla sospensione della fornitura il Gestore provvederà d’ufficio alla
risoluzione del contratto ex art. 1564 C.C.
Regolamento del Servizio Acquedotto
L’invio del sollecito di pagamento dà diritto al Gestore ad addebitare la spesa indicata nell’Allegato A.
Il pagamento a bolletta scaduta, ove effettuato oltre 10 giorni dalla scadenza, comporta la corresponsione di una penalità di mora data dalla somma delle seguenti voci:
a) penalità di mora in misura fissa come indicato nell’Allegato A;
b) interessi moratori calcolati su base annua a far data del giorno di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento, pari al “Tasso ufficiale di riferimento” determinato con provvedimento della Banca Centrale Europea, in vigore alla data dell’effettivo pagamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
Il Gestore si riserva inoltre il diritto di esigere ogni arretrato per qualsiasi titolo dovuto ed eventuali conguagli fiscali oltre a recuperare ogni e qualunque spesa sostenuta per il recupero del credito (spese legali, spese per raccomandate, spese gestione pratica, ecc.).
L’Utente moroso non ha diritto ad alcun risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.
Per il ripristino dell’erogazione, l’Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, anche le
ulteriori spese per la rimessa in servizio dell’impianto.
Qualora un Utente risulti moroso, il Gestore si riserva di non accordare allo stesso l’apertura di una
nuova utenza anche in altra località, sino a che non estingua totalmente la posizione debitoria.
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI
Art. 47 - Caratteristiche degli impianti interni
La costruzione e manutenzione dell’impianto dopo il contatore, sono eseguiti a cura e spese dell’Utente, che ne ha la proprietà e la piena responsabilità, secondo le norme dettate dalla legislazione vigente e dalla buona tecnica.
Gli impianti e gli apparecchi dell'Utente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie, alle prescrizioni tecniche emanate dal Gestore e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti, secondo le norme della buona tecnica.
L’utilizzo dell’impianto interno non deve provocare alcun danno o disturbo all’esercizio degli impianti gestiti dal Gestore.
Il Gestore si riserva di formulare indicazioni a salvaguardia del servizio e della propria impiantistica, contatore compreso; in caso di mancato rispetto di tali indicazioni, il Gestore si riserva di recedere dal contratto, oltre che di richiedere gli eventuali danni ulteriori.
Il Gestore non può né direttamente, né indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
Art. 48 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
L’Utente è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione in forma scritta, a predisporre qualsiasi suo impianto in modo che esso risulti completamente distinto o separato o disconnesso idraulicamente da quello alimentato con l’acqua fornita dal Gestore, affinché in nessun caso sussista la possibilità di comunicazione degli impianti stessi sulle diverse alimentazioni.
Quanto sopra vale anche nel caso di più alimentazioni dalla rete del Gestore, come nel caso di più forniture antincendio coesistenti con normali forniture igienico - sanitarie.
L’impianto interno deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale e non può essere utilizzato come messa a terra.
E’ vietato in ogni caso l’inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
Art. 49 - Sistemi di disconnessione idraulica
È vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell’acquedotto di
sostanze estranee o comunque di acqua che, secondo le normative vigenti, non sia potabile.
Regolamento del Servizio Acquedotto
Su tutte le nuove utenze che si dovessero allacciare alla rete idrica viene installata a cura del Gestore, con contributo a carico dell’Utente, compreso nel preventivo di spesa di allacciamento, una valvola di non ritorno.
Le utenze che utilizzano acque contenenti sostanze tossiche, radioattive o elementi microbiologici che comportino pericoli per la salute umana, devono dotarsi di un dispositivo di disconnessione idraulica, con idonee caratteristiche, che separi fisicamente l’impianto interno dalla rete esterna.
È a carico dell’Utente la manutenzione delle valvole di ritegno e/o di analoghi organi installati sull’impianto interno ed atti ad evitare riflussi. Lo stesso è tenuto a controllarne periodicamente l’efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
Art. 50 - Modifiche
Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni di proprietà dell’Utente, il quale è tenuto ad eseguirle entro ragionevoli limiti di tempo.
In caso di inadempienza, il Gestore ha facoltà di sospendere l’erogazione finché l’Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.
Art. 51 - Vigilanza
Il Gestore ha sempre diritto di far ispezionare da suoi dipendenti od incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata, dandone preavviso all’Utente, salvo che per situazioni particolari in cui si siano già verificati casi di manomissione dell’impianto erogante o gravi morosità.
Ai dipendenti o incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, non può essere negata la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e misuratori nei contatori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio, sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai patti contrattuali.
In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l’erogazione dell’acqua, fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio.
Resta altresì salvo il diritto del Gestore di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 52 - Infrazioni
Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, a termini dell’Art. 32, e non esclusa l’azione di risoluzione del contratto, a termini dell’Art. 31, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell’Utente o di chiunque, diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto al Gestore di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che l’Utente abbia soddisfatto il Gestore di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma risultante dall’applicazione al volume consumato di una penalità pari a 5 volte la tariffa base per gli usi domestici. Il Gestore in tali casi si riserva il diritto di applicare le penalità di cui all’allegato A.
Art. 53 - Identificazione dei Dipendenti o Incaricati
Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate da incaricati del Gestore che possono presentarsi soli o eventualmente accompagnati da Pubblico Ufficiale.
Regolamento del Servizio Acquedotto
I dipendenti o incaricati del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che devono
preventivamente esibire nell’espletamento delle loro funzioni.
Art. 54 - Tasse ed imposte
Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad
esclusivo carico dell’Utente.
Art. 55 - Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 56 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere verranno deferite al tentativo di conciliazione secondo il regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Bergamo.
Se tale tentativo si rilevasse infruttuoso è competente il Foro di Bergamo.
Art. 57 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali è finalizzato alla gestione del rapporto con gli utenti, come specificato nelle informative dei specifici documenti contrattuali tra Uniacque e l’utente, ed i dati sono raccolti ed utilizzati, con la sola finalità indicata, anche con l’ausilio di strumenti elettronici. I dati sono comunicati ai Responsabili ed incaricati del trattamento, agli esterni formalmente nominati quali Responsabili nonché agli Enti preposti per le comunicazioni previste dalla normativa vigente. Titolare del Trattamento è Uniacque SpA, xxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx. L’utente può esercitare i propri diritti di cui all’art. 13 D.lgs 196/03 rivolgendosi al Responsabile del Servizio di volta in volta indicato nella modulistica applicabile.
Art. 58 - Approvazione, entrata in vigore e modifiche
Il presente Regolamento è sottoposto all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito.
Il medesimo entrerà in vigore dopo la approvazione in CDA dell’Ufficio d’Ambito secondo le modalità indicate nella delibera di approvazione. Da tale data cesseranno di avere effetto tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti l’erogazione del Servizio Acquedotto.
L’Ufficio d’Ambito si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le variazioni dovute alla sopravvenienza di norme inderogabili, ovvero ad esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, o che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell’interesse pubblico e generale.
Le modifiche avranno efficacia per tutti i contratti in essere dopo la approvazione da parte del Cda
dell’Ufficio d’Ambito secondo le modalità indicate nella delibera di approvazione.
Il Gestore dovrà rendere nota agli utenti qualsiasi variazione del Regolamento con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
Art. 59 – Allegati al Regolamento
Il regolamento è completato con l’allegato “A” relativo ai contributi di allacciamento, al listino prezzi e alle penalità e con l’allegato “B” relativo al regolamento per la gestione del fondo per perdite occulte.