TITOLO PRIMO
CAPITOLATO TECNICO – ECONOMICO
CONTRAZIONE DI MUTUI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO EX ART. 3, COMMA 18, DELLA LEGGE N. 350/2003
(codice identificativo gara CIG 3015815942)
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL BANDO DI GARA NORMA GENERALE DI RACCORDO
Come stabilito al punto VI.3) del bando di gara, le disposizioni contenute nel presente TITOLO PRIMO costituiscono parte integrante e sostanziale del bando stesso.
A) PRESCRIZIONI PROCEDURALI
1. IMPRESE INDIVIDUALI, ANCHE ARTIGIANE, SOCIETÀ COMMERCIALI E COOPERATIVE, CHE PARTECIPANO SINGOLARMENTE ALLA GARA
Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative, che partecipano singolarmente alla gara, devono includere, pena esclusione, nel plico indicato al successivo punto 5 del Titolo I del presente capitolato, TRE distinte buste, contenenti, pena esclusione, tutto quanto di seguito stabilito.
La PRIMA busta interna, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, deve essere chiusa e debitamente sigillata, a pena esclusione, come descritto al punto 5 e contenere, a pena esclusione, tutti gli elementi sotto indicati:
1.1 Cauzione provvisoria di importo pari a € 348.300,00= a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti per la partecipazione alla gara, costituita in uno dei seguenti modi:
a) mediante deposito presso la Tesoreria del Committente – Banca Popolare di Milano – p.zza Carducci 20900 Monza - in valuta legale o con assegni circolari (intestati al Comune di Monza) o con libretti di deposito al portatore non vincolati, rilasciati da Istituti che abbiano uno sportello in provincia di Monza/Brianza o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i Titoli dello Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo al giorno di costituzione del deposito;
b) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Dlgs n. 175/1995, avente validità almeno sino al 01/04/2012 da cui risulti a pena d’esclusione:
o che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già “TUR”), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti;
o l’esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C.;
o la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
o l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
c) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al Dlgs n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, avente validità almeno sino al 01/04/2012, contenente, a pena
d’esclusione, le clausole di cui alla lett. b). Si precisa che l’offerente non potrà prestare, pena esclusione, garanzia per sé stesso.
d) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, avente validità almeno sino al 01/04/2012 contenente, a pena d’esclusione, le clausole di cui alla lett. b). L’importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del Dlgs n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio di imprese per beneficiare di tale riduzione il requisito di cui sopra deve esser posseduto e documentato a pena di esclusione da tutte le imprese associande/consorziate esecutrici.
Non è consentito, a pena d’esclusione, costituire cauzioni provvisorie con validità temporale ed importi inferiori a quelli indicati nel presente capitolato. Il documento originale attestante la cauzione, costituita secondo quanto sopra indicato, dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta, pena l’esclusione dalla gara (nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) dovrà essere prodotta la ricevuta dell’avvenuto versamento presso il Tesoriere).
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro trenta giorni consecutivi dall’aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida, pena esclusione, fino al 01/04/2012. Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle istanze di ammissione le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione.
In ogni caso il deposito cauzionale, sia provvisorio che definitivo, deve essere effettuato, a pena esclusione, con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate, pena esclusione, d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia.
Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
La cauzione in contanti non sarà produttiva di interessi a favore dell’Impresa.
Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l’offerta presentata oppure non provveda alla costituzione della cauzione definitiva ed alla stipulazione del contratto la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dell’Amministrazione Comunale, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall’Ente per l’affidamento dell’appalto a terzi.
1.2 Istanza di ammissione alla gara, in bollo da € 14,62 compilando preferibilmente il modulo di cui all'Allegato 2), contenente dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/00, da cui risulti, a pena esclusione, tutto quanto indicato di seguito:
a) che la società risulta iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione del Paese di appartenenza per le imprese straniere contenente l’indicazione che l’oggetto sociale dell’impresa, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente con l’oggetto della presente gara (art. 39 decreto legislativo n. 163/2006 nel testo vigente);
b) l’iscrizione all’albo ex articolo 13 del Dlgs n. 385/1993 e, per le banche comunitarie, l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 3, del predetto decreto legislativo;
c) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che, pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’articolo 13 del DL n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006;
d) la carica di legale/i rappresentante/i del/i firmatario/i; ovvero in caso di firmatario/i diverso/i dal/i legale/i rappresentante/i l’idoneità dei poteri del/i medesimo/i sottoscrittore/i;
e) che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari (articolo 38, lettera c), del Dlgs n. 163/2006); in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti muniti di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx. La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena esclusione, dai soggetti di seguito elencati anche se cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando:
1) nel caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del CC, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, consorzi stabili, ovvero di consorzi di cui all’articolo 2612 del CC, dal legale rappresentante, dagli eventuali altri componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, dal direttore tecnico, dall’institore e dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
2) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del CC dal legale rappresentante, dagli eventuali altri componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, dal direttore tecnico, dall’institore, dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
3) da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dal direttore tecnico, dall’institore e dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
4) da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dal direttore tecnico, dall’institore e dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
5) se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del CC da tutti coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato e dall’institore;
6) se trattasi di società con meno di quattro soci dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza;
(eventuale – in caso negativo barrare)
e-bis) di avere subìto condanne relativamente a:
ai sensi dell’art. del c.p.p nell’anno e di aver
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.)
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di appartenenza (articolo 38, lettera g), del Dlgs n.163/2006);
g) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è stabilita, che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, che non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale (articolo 38, lettera a), del Dlgs n.163/2006);
h) che nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso errori gravi, accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice (articolo 38, lettera f), del Dlgs n. 163/2006);
i) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 del D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (articolo 38, lettera h), del Dlgs n. 163/2006);
j) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di tenere conto per la formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro secondo la vigente normativa;
k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (articolo 38, lettera i), del Dlgs n. 163/2006), secondo la legislazione italiana o quella del paese di appartenenza e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:
Inps di matricola
Inail di matricola
Altri stituti di matricola
l) l’insussistenza di rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altri concorrenti nella stessa gara o di qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte negli appalti siano imputabili ad un unico centro decisionale;
oppure – in alternativa
l) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto alla propria impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato autonomamente la propria offerta;
oppure – in alternativa
l) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto alla propria impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato autonomamente la propria offerta;
m) che ai sensi delle leggi n. 55/1990 e n. 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti;
n) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL. 13/05/1991 n. 152 (conv. Legge 203/1991);
oppure – in alternativa
n) che essendo stato vittima dei reati menzionati ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24/11/1981 n. 689 (art. 2 della Legge n.94 del 15/07/2009);
Le dichiarazioni di cui ai punti m) ed n) devono essere presentate, a pena esclusione, da:
1) nel caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615 - ter del CC, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, consorzi stabili, ovvero di consorzi di cui all’articolo 2612 del CC, dal legale rappresentante, dagli eventuali altri componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, dal direttore tecnico, dall’institore e dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
2) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del CC dal legale rappresentante, dagli eventuali altri componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, dal direttore tecnico, dall’institore, dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
3) da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dal direttore tecnico, dall’institore e dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
4) da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dal direttore tecnico, dall’institore e dal sottoscrittore l’istanza di ammissione;
5) se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del CC da tutti coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato e dall’institore;
6) se trattasi di società con meno di quattro soci dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza
o) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della legge 22/11/2002 n. 266 (art. 38, comma 3, Dlgs n. 163/2006);
in alternativa
o) di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si é concluso;
p) che alla Ditta non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al Dlgs n. 231/2001 che impediscono di contrattare con l’Amministrazione o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 –bis, comma 1, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.08.2006 n. 248 (art. 38 – comma 1 – lettera m) del Dlgs. 163/2006);
solo per le cooperative/consorzi di cooperative
q) di essere iscritta/o all’Albo delle Cooperative di cui al DM 23.06.2004;
r) di aver preso atto delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e di ritenere remunerativi i tassi offerti;
s) di impegnarsi, per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la presentazione delle offerte, ad effettuare il servizio alle condizioni offerte in gara in caso di revoca dell’aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso dell’aggiudicatario che lo precede nell’ordine di aggiudicazione che si verifichino in tale predetto periodo;
t) di accettare tutte le condizioni e modalità contenute nel bando e nel capitolato;
u) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
v) di non partecipare contemporaneamente alla presente gara in forma individuale ed in associazione d’impresa/consorzio/società consortile/consorzio stabile (art. 37, comma 7, del Dlgs n. 163/2006);
w) la non partecipazione in forma singola od in differenti raggruppamenti di imprese/consorzio/società consortile/consorzio stabile che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante/amministratore con potere di rappresentanza/soggetto con potere di rappresentanza;
x) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro sui disabili (Legge n.68/1999) (art. 38, lettera 1, del Dlgs n. 163/2006). Con tale dichiarazione deve essere attestata da parte del legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza l’ottemperanza agli obblighi di assunzione (circolare n. 10/2003 del Ministero del lavoro);
in alternativa
x) che l’impresa non é tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero che l’impresa non é tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché, pur avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, non ha effettuato alcuna nuova
assunzione dopo il 18.01.2000 (circolari n. 4/2000, n. 41/2000 e n. 79/2000 del Ministero del lavoro);
y) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, i diritti di segreteria, rimborso stampati;
z) di avere effettuato un volume complessivo di finanziamenti nel triennio 2008/2009/2010 non inferiore a € 17.415.000,00 (diciassettemilioniquattrocentoquindicimila/00) per investimenti a favore di Enti pubblici di Stati dell’Unione Europea e di impegnarsi a trasmettere, in caso di aggiudicazione, a pena di decadenza dalla stessa, con le modalità di cui al successivo punto B), la documentazione comprovante il dato predetto;
z-bis) che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti relativi all’Impresa ausiliaria ……………. (indicare nominativo impresa, ......... con sede legale in ........ Via .............
CAP......... codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero telefonico ........... e numero fax );
z-ter) di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax per l’invio di ogni comunicazione inerente la gara;
(solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi appartenenti alle così dette “black list” di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001 e s.m.i.)
z-quater) di avere richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’autorizzazione di cui all’art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, necessaria per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e per la stipula dei contratti pubblici; l’impresa deve allegare, pena esclusione, alla domanda di ammissione copia dell’istanza di cui all’art. 4 del D.M. 14/12/2010 inviata al Ministero;
in alternativa
z-quater) di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e di cui al
D.M. 14/12/2010, necessaria per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e per la stipula dei contratti pubblici; l’impresa deve allegare, pena esclusione, alla domanda di ammissione copia dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata dal MEF.
1.3 Il modulo del Patto d’integrità.
Il Comune di Monza è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, il Comune di Monza ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di sottoscrivere e consegnare a garanzia dell'offerta, il “Patto di Integrità”, il cui modello verrà messo a disposizione di tutti i concorrenti contestualmente agli atti di gara.
Con tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. Il Comune di Monza verificherà con la massima sensibilità l'applicazione del Patto di Integrità, sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
Il patto di Integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della Società concorrente. In caso di A.T.I/consorzio di imprese, lo stesso dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del consorzio).
1.4 Contributo identificativo gara – autorità di vigilanza (CIG)
Per la partecipazione alla procedura di gara dovrà essere presentata in caso di pagamento on-line, copia stampata della e–mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, oppure, in caso di pagamento presso uno dei punti vendita Lottomatica Servizi abilitati al pagamento di bollette e
xxxxxxxxxx, lo scontrino originale del versamento del contributo all’Autorità di Xxxxxxxxx (Deliberazione del 03.11.2010 dell’Autorità di Xxxxxxxxx – art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266).
La mancanza di quanto sopra, allegato con le modalità prescritte, sarà causa di non ammissione alla presente procedura aperta.
Il pagamento della contribuzione è stabilito in €. 140,00.
Il succitato pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
a) mediante versamento on line collegandosi al “Servizio riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
b) mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
Per i soli “operatori economici esteri” è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul c/c bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 (BIC: XXXXXXXXXXX), intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
• il CIG che identifica la presente procedura che è: 3015815942
Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio al sito dell’Autorità sopra richiamato.
1.5 La SECONDA busta interna, recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”, deve essere chiusa e debitamente sigillata, pena esclusione, come descritto al punto 5 e contenere, pena esclusione, la copia di propria spettanza del capitolato d’oneri sottoscritto - in calce o a margine di ogni pagina – per accettazione con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza. Non è ammessa, pena esclusione, la presentazione di varianti al capitolato d’appalto né di proposte di schemi contrattuali alternativi. Parimenti, non potranno in nessun caso essere inserite, a pena decadenza, in sede contrattuale clausole diverse rispetto a quelle di cui al presente capitolato.
1.6 La TERZA busta interna, recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, deve essere chiusa e debitamente sigillata, pena esclusione, come descritto al punto 5 e contenere, pena esclusione, l’Allegato 10) al presente capitolato sottoscritto, a pena esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.
La dichiarazione relativa all’offerta economica non deve contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione di tale dichiarazione deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta stessa.
Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti, a pena esclusione, altri documenti, fatta eccezione per la copia di un documento di identità del suo sottoscrittore, in corso di validità.
2. CONSORZI DI COOPERATIVE EX D. LGS C.P.S. N° 1577/47, CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO EX L. N° 422/1909, CONSORZI STABILI EX ART. 36 D. LGS. N. 163/2006 E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE EX L. N° 443/85 CHE PARTECIPANO SINGOLARMENTE ALLA GARA
I consorzi di cooperative, di cui al D.Lgs C.P.S. n. 1577/47, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, di cui alla L. n. 422/1909, consorzi stabili ex art. 36 Dlgs n. 163/2006 ed i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985, devono includere, pena esclusione, nel plico indicato al successivo punto 5 del Titolo I del presente capitolato, TRE distinte buste, contenenti, pena esclusione, tutto quanto di seguito stabilito.
La PRIMA busta interna, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, deve essere chiusa e debitamente sigillata, a pena esclusione, come descritto al punto 5 e contenere, a pena esclusione, tutti gli elementi sotto indicati:
Cauzione provvisoria, come descritta al precedente punto 1.1;
Istanza di ammissione alla gara, in bollo da € 14,62 contenente dichiarazione sostitutiva, compilando preferibilmente il modulo di cui all'Allegato 3) al Capitolato, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, resa dal Consorzio, da cui risultino, a pena esclusione tutti gli elementi indicati di seguito:
⮚ le dichiarazioni di cui al precedente punto 1.2, lettere da a) a z-quater), escluse le lettere v) e w);
(eventuale)
⮚ l’indicazione della/e società consorziata/e che eseguiranno il servizio, per conto delle quali il Consorzio partecipa;
Dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, resa dalla/e società consorziata/e, ciascuna per suo conto, che eseguiranno il servizio attestante che la/le Società risulta/risultano iscritta/e alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede, o ad analogo registro del Paese di appartenenza per le imprese straniere e che l’oggetto sociale dell’impresa ricomprende il tipo di servizio appaltato e le dichiarazioni relative al punto 1.2, lettere dalla b) alla q), dalla u) alla x), lettere z-bis) e z-quater) (Allegato 4).
Il modulo del Patto d’integrità, come indicato al precedente punto 1.3.
Ricevuta del versamento del contributo sulla gara, come descritta al precedente punto 1.4.
Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate, qualora indicate quali esecutrici del servizio. Nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero esclusi sia il consorzio che le consorziate esecutrici.
La SECONDA busta interna, recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”, deve essere chiusa e debitamente sigillata, a pena esclusione, come descritto al punto 5 e contenere, pena esclusione, quanto indicato al precedente punto 1.5.
La TERZA busta interna, recante la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”, deve essere chiusa e debitamente sigillata, a pena esclusione, come descritto al punto 5 e contenere, pena esclusione, la dichiarazione di offerta di cui al precedente punto 1.6.
3. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI CONCORRENTI, CONSORZI DI CONCORRENTI EX artt. 2602/2612 C.C. E SOCIETÀ CONSORTILI EX art. 2615 ter C.C.
I Raggruppamenti di concorrenti, siano essi costituiti in associazione temporanea (di seguito per brevità chiamati Raggruppamenti) di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i o in consorzio ex artt. 2602/2612 C.C. (di seguito per brevità chiamati Consorzi), anche nella forma della società consortile ex art. 2615 - ter CC, devono includere, pena esclusione, nel plico indicato al successivo punto 5 del titolo I del presente capitolato, TRE distinte buste, contenenti, pena esclusione, tutto quanto di seguito stabilito.
La PRIMA busta interna, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, deve essere chiusa e debitamente sigillata, a pena esclusione, come descritto al punto 5 e contenere, a pena esclusione, tutto quanto di seguito indicato:
• Cauzione provvisoria come descritta al precedente punto 1.1, presentata, a pena esclusione dall’impresa mandataria ed intestata, a pena esclusione, anche alle imprese mandanti, ovvero, presentata, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo;
PER LE A.T.I.
• Istanza di ammissione alla gara, in bollo da € 14,62 contenente dichiarazione sostitutiva, compilando preferibilmente il modulo di cui all’Allegato 5) al capitolato, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, presentata, a pena esclusione, da ciascuna impresa del Raggruppamento, da cui risulti, a pena esclusione, tutto quanto di seguito indicato:
⮚ la non partecipazione in più di un’associazione temporanea d’impresa/consorzio/società consortile/consorzio stabile e neppure in forma individuale qualora si partecipi in associazione/consorzio/società consortile/consorzio stabile;
⮚ le dichiarazioni di cui al precedente punto 1.2, lettere dalla a) alla u), w), x), y), z-bis), z-ter e z-quater);
⮚ di essere in possesso del requisito di cui al punto 1.2 lettera z) in misura non inferiore al 40% da parte dell’impresa capogruppo e non inferiore al 20% da parte di ciascuna delle mandanti e sempre comunque in misura tale da coprire il 100% del predetto requisito. La percentuale del predetto requisito dovrà essere, pena esclusione, pari o superiore rispetto a quella che, in sede di offerta, verrà indicata quale parte del servizio che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. Ogni impresa riunita esecutrice non può dichiarare, pena esclusione, di aver intenzione di eseguire una percentuale di servizio maggiore rispetto a quella a cui si riferisce il requisito indicato in sede di candidatura (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% del servizio, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
Si precisa che il requisito economico – finanziario (volume complessivo finanziamenti a favore di enti pubblici della UE per investimenti - triennio 2008/2009/2010) deve necessariamente essere intestato alla singola impresa che lo abbia fornito oppure anche ad A.T.I. con l’indicazione, in questo caso, della parte di servizio effettivamente prestato da ogni singola dichiarante in proporzione alla quale verrà considerato il medesimo requisito ai fini della determinazione delle capacità economico – finanziaria di cui al precedente punto z) del presente capitolato.
Non è ammessa l’A.T.I. tra due o più consorzi di imprese, né l’associazione in partecipazione.
• Dichiarazione, in bollo da € 14,62, compilando preferibilmente il modulo di cui all'Allegato
6) al Capitolato, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, di ciascuna impresa del Raggruppamento, da cui risulti, a pena di esclusione, tutto quanto di seguito indicato:
⮚ Impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. e l’indicazione dell’impresa che sarà designata quale Capogruppo;
⮚ la percentuale del servizio che ciascuna impresa intende eseguire;
I Raggruppamenti partecipano alla gara ai sensi dell’art. 37 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i.. Pertanto, solamente dopo l’eventuale aggiudicazione ad un Raggruppamento, e non in sede di gara, le singole imprese della formazione hanno l’obbligo di produrre l’atto costitutivo del Raggruppamento, conferendo mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, già designata quale Capogruppo in sede di gara, la quale stipulerà i contratti in nome e per conto delle mandanti. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, con atto notarile da presentarsi entro dieci giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione della medesima. Nel caso di ATI già costituiti prima della presentazione dell’offerta il rappresentante legale della mandataria esprime la medesima offerta, articolata nei precedenti punti, in nome e per conto proprio e delle raggruppate.
In tale fattispecie deve essere allegato all’offerta, a pena esclusione, in copia debitamente autenticata ex DPR n. 445/2000, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata ex DPR n. 445/2000, nonché la procura in forma pubblica relativa al mandato di cui sopra conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo per le ATI.
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Dlgs n. 163/2006, è vietata, a pena di esclusione dalla gara o di decadenza dall’aggiudicazione, qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento di imprese/consorzio rispetto a quella risultante in sede di offerta.
PER I CONSORZI DI IMPRESE – SOCIETÀ CONSORTILI
• Istanza di ammissione alla gara, in bollo da € 14,62 contenente dichiarazione sostitutiva, compilando preferibilmente il modulo di cui all’Allegato 7) al capitolato, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, presentata dal Consorzio, da cui risulti, a pena esclusione, tutto quanto di seguito indicato:
⮚ le dichiarazioni di cui al precedente punto 1.2, lettere a), dalla c) alla p), dalla r) alla u), x), y), z-ter) e z-quater);
⮚ l’indicazione della/e società consorziata/e che eseguiranno il servizio, per conto delle quali il Consorzio partecipa;
• Dichiarazione, in bollo da € 14,62, compilando preferibilmente il modulo di cui all'Allegato 8) al Capitolato, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR n. 445/2000, di ciascuna impresa esecutrice del Consorzio, da cui risulti, a pena di esclusione, tutto quanto di seguito indicato:
⮚ Impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l’indicazione dell’impresa che sarà designata quale mandataria;
⮚ la percentuale del servizio che ciascuna impresa intende eseguire;
• Dichiarazione in bollo da € 14,62, compilando preferibilmente il modulo di cui all’Allegato
9) al Capitolato, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR n. 445/2000, presentata da ciascuna impresa esecutrice del Consorzio, da cui risulti, a pena di esclusione, tutto quanto di seguito indicato:
⮚ che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui ha sede o ad analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione di Paese di appartenenza per le imprese straniere, contenente l’indicazione che l’oggetto sociale dell’impresa, come da registrazioni camerali, comprende ovvero è coerente con l’oggetto della presente gara;
⮚ la non partecipazione in più di un’associazione temporanea d’impresa/consorzio/società consortile/consorzio stabile e neppure in forma individuale qualora si partecipi in associazione/consorzio/società consortile/consorzio stabile;
⮚ le dichiarazioni di cui al precedente punto 1.2 lettere dalla b) alla q), u), w), x), z-bis) e z- quater);
⮚ di essere in possesso del requisito di cui al punto 1.2 lettera z) in misura non inferiore al 40% da parte di una delle consorziate esecutrici e non inferiore al 20% da parte di ciascuna delle altre consorziate esecutrici e sempre comunque in misura tale da coprire il 100% del predetto requisito. La percentuale del predetto requisito dovrà essere, pena esclusione, pari o superiore rispetto a quella che, in sede di offerta, verrà indicata quale parte del servizio che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. Ogni impresa esecutrice non può dichiarare, pena esclusione, di aver intenzione di eseguire una percentuale di servizio maggiore rispetto a quella a cui si riferisce il requisito indicato in sede di candidatura (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% del servizio, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
Si precisa che il requisito economico – finanziario (volume complessivo finanziamenti a favore di enti pubblici della UE per investimenti - triennio 2008/2009/2010) deve necessariamente essere intestato alla singola impresa che lo abbia fornito oppure anche a Consorzi di imprese con l’indicazione, in questo caso, della parte di servizio effettivamente prestato da ogni singola dichiarante in proporzione alla quale verrà considerato il medesimo requisito ai fini della determinazione delle capacità economico – finanziaria di cui al precedente punto z) del presente capitolato.
I consorzi di imprese non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono indicare le imprese consorziate esecutrici. Il consorzio di imprese per poter partecipare alla gara deve affidare, pena esclusione, con atto del Consiglio di Amministrazione, il servizio ad una o più alcune imprese consorziate (non è ammessa, pena esclusione, l’affidamento ad imprese consociate) che dovranno svolgere effettivamente lo stesso. Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate, qualora indicate quali esecutrici del servizio. Nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero esclusi sia il consorzio che le consorziate esecutrici.
• Il modulo del Patto d’integrità, come indicato al precedente punto 1.3
• Ricevuta del versamento del contributo sulla gara, come descritta al precedente punto 1.4. In caso di A.T.I. costituita, il versamento deve essere unico e deve essere effettuato, pena esclusione, dalla Mandataria; nel caso di costituenda A.T.I., dall’Impresa designata Capogruppo in sede di gara.
Nel caso di consorzio, il versamento deve essere effettuato, pena esclusione, dal consorzio medesimo.
La SECONDA busta interna, recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”, deve essere chiusa e debitamente sigillata, a pena esclusione, come descritto al punto 5 e contenere, pena esclusione, quanto indicato al precedente punto 1.5.
L’offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del Consorzio).
La TERZA busta interna, recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, deve essere chiusa e debitamente sigillata, a pena esclusione, come descritto al punto 5 e contenere, pena esclusione, la dichiarazione di offerta di cui al precedente punto 1.6.
L’offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del Consorzio).
La dichiarazione relativa all’offerta economica non deve contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta stessa.
Nella busta contenente la dichiarazione di offerta non devono, a pena esclusione, essere inseriti altri documenti, fatta eccezione per la copia di un documento di identità del suo sottoscrittore, in corso di validità..
Ciascuna impresa del Raggruppamento, ciascuna impresa del Consorzio, designata esecutrice, deve svolgere, a pena esclusione, compiti di carattere operativo consistente nell’erogazione dei finanziamenti. Pertanto, non saranno ammessi alla gara i Raggruppamenti formati anche da imprese le quali dichiarino, nell’ambito del servizio in oggetto, di svolgere solo attività di logistica, programmazione, commercializzazione, controllo o similari, ovvero i consorzi fra le cui imprese designate esecutrici ve ne sia una o più che dichiarino, nell’ambito del servizio in oggetto, di svolgere solo attività di logistica, programmazione, commercializzazione, controllo o similari.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del Dlgs n. 163/2006 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica .
L’istituto in questione è disciplinato dall’art. 49 del Dlgs n. 163/2006 cui espressamente si rimanda. L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificamente indicate al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al citato art. 49, compilando preferibilmente il modulo di cui all’Allegato 11).
In caso di costituenda Associazione d’Imprese, il suddetto modulo dovrà essere redatto e sottoscritto, pena esclusione, da ogni singola impresa costituente l’Associazione.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell’appalto, dovranno comunicare nei termini individuati dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
4. OFFERTA, PROCURA, OFFERTA ANOMALA
4.1. I concorrenti potranno produrre offerta per procura ed, in tale caso, la veste di procuratore speciale dovrà risultare, a pena esclusione, dalla dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto
1.2. L’idoneità dei poteri del procuratore verrà verificata successivamente alla gara. Se il concorrente risulterà aggiudicatario, l’originale o la copia autenticata ex DPR n. 445/2000 dell'atto di procura speciale (che dovrà riportare, a pena decadenza, una data anteriore a quella di presentazione dell’offerta), dovrà essere prodotto, a pena di decadenza, con le modalità di cui al successivo punto C).
4.2. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze, ovvero di procedere ad un’aggiudicazione parziale. L’Ente si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel bando per la sua presentazione.
4.3. In caso di discordanza fra il prezzo espresso in lettere e quello indicato in cifre prevale l'offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, salvo che il contrasto non dipenda da un evidente errore materiale.
4.4. La gara verrà svolta mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del Dlgs. n. 163/2006. Il criterio di aggiudicazione sarà quello al prezzo più basso determinato come segue:
a) per il tasso fisso nominale offerto, mediante maggiorazione o riduzione (spread) espressa in punti percentuali annui sul parametro di riferimento (pari all’Interest Rate Swap Euro lettera (IRS) a dodici anni rilevato il giorno lavorativo antecedente la data di stipula del mutuo alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR);
b) per il tasso variabile nominale offerto, mediante maggiorazione o riduzione (spread) espressa in punti percentuali annui sul parametro di riferimento (pari all’Euribor a sei mesi rilevato due giorni lavorativi prima la data di inizio di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters).
L'appalto verrà aggiudicato, distintamente e disgiuntamente, all'impresa che avrà offerto lo spread più conveniente per ciascuna delle tipologie di tasso di cui alle precedenti lett. a) e b). In caso di parità tra due o più offerte si procederà al rituale sorteggio.
I soggetti giuridici partecipanti alla gara possono presentare offerta per una o per entrambe le tipologie di tasso di cui alle precedenti lett. a) e b).
4.5. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso, l’Amministrazione Comunale potrà chiedere le necessarie giustificazioni, anche contemporaneamente alle imprese interessate e, qualora queste non siano ritenute valide, avrà facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendola dalla gara.
Le giustificazioni devono pervenire, pena esclusione, all’Amministrazione Comunale entro il termine perentorio di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta, trasmessa dall’Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telefax.
Si avverte che in caso di offerta anormalmente bassa, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare immediatamente la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, soprattutto con particolare riguardo al pagamento dei contributi, delle imposte e delle tasse.
5. BUSTE, PLICO, SIGILLI E DICITURE ESTERNE
5.1. Le buste contenenti la documentazione di gara sono, a pena esclusione, tre: la prima contiene la documentazione amministrativa; la seconda l’offerta tecnica; la terza l’offerta economica. Tutte e tre le buste devono essere chiuse, a pena esclusione, con sovrastanti sigilli e inserite in un plico, a sua volta chiuso e sigillato, a pena esclusione.
5.2. Le tre buste interne dovranno riportare il nominativo della ditta mittente e l’oggetto della gara, mentre il plico esterno dovrà recare, a pena esclusione, l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora in cui verrà esperita ed il nominativo dell’impresa mittente. In caso di Raggruppamento di imprese, sul plico esterno dovranno essere indicate tutte le imprese associate, evidenziando la Capogruppo.
5.3. Si precisa che per sigilli si intendono delle strisce di carta incollata su tutti i lembi di chiusura delle tre buste e del plico con sovrastanti firme e timbri, oppure delle impronte non facilmente contraffattibili apposte su ceralacca, piombo o materiali similari, applicati a tutti lembi di chiusura delle buste e del plico.
6. ESCLUSIONI DALLA GARA E NULLITA' OFFERTA
6.1. Non si darà corso all’apertura del plico esterno che non sia chiuso e sigillato come sopra stabilito al precedente punto 5 o che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno fissato.
Le offerte presentate per iscritto dovranno pervenire direttamente o a mezzo posta all’Ufficio Finanziamenti – Servizio Bilancio e Programmazione Economica del Comune di Monza - P.zza Trento e Trieste 20900 Monza - unicamente, a pena esclusione, dalla Direzione Generale della società, con l’indicazione dell’eventuale Agenzia cui appoggiare il/i contratto/i.
I rischi per il mancato recapito del plico o per la ricezione oltre i termini prescritti sono esclusivamente a carico del mittente, anche quando il mancato arrivo entro il termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore.
6.2. La mancanza, l’incompletezza, l’irregolarità e la non veridicità anche di uno/a solo/a dei documenti o delle dichiarazioni richiesti/e darà luogo all’esclusione dalla gara dell’impresa che partecipa singolarmente o dell’intero Raggruppamento/Consorzio. Parimenti non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui alcuna delle dichiarazioni o dei documenti presentati risulti difforme da quanto richiesto.
6.3. In ogni caso, si farà luogo all'esclusione dalla gara dell’impresa che partecipa singolarmente o dell’intero Raggruppamento/Consorzio, qualora anche una sola delle tre buste interne al plico non sia debitamente sigillata come sopra stabilito.
6.4. La partecipazione di un’impresa, anche in r.t.i. o in consorzio, che abbia rapporti di controllo o una qualsiasi relazione anche di fatto, ai sensi dell’art. 2359 n. 1 C.C., con altra impresa che partecipi alla gara singolarmente o quale componente di r.t.i. o consorzio, sarà valutata ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Dlgs n. 163/2006. Se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale l’Amministrazione procederà all’esclusione dalla gara sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata, nonché del r.t.i. o del consorzio al quale l’impresa eventualmente partecipi.
Non è altresì ammessa la partecipazione in forma singola od in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante/amministratore munito di rappresentanza/soggetto munito di rappresentanza.
Qualora l’Impresa partecipante, anche in RTI o consorzio, si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, dovrà dichiarare di aver formulato autonomamente l’offerta.
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrente coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati.
6.5. Sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre il termine delle ore 12,00 del giorno fissato. Sono altresì nulle le offerte inviate per telegramma, per telefax o sistema diverso da quanto indicato nel precedente punto 6.1 del presente articolo. Non sarà ammesso, pena esclusione, richiamo a documenti allegati ad altro appalto, né offerte per persone da nominare. Stante l’indivisibilità del servizio non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte soltanto di esso.
In caso di esclusione, i plichi delle offerte restano sigillati e debitamente controfirmati dal Presidente della gara, con indicate le irregolarità che saranno pure riportate nel verbale e rimangono acquisiti agli atti della gara. Non saranno ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione dei valori offerti, e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta stessa.
Sia l'offerta tecnica che economica dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante della ditta o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza e, in caso di raggruppamento/consorzio di imprese, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del Consorzio).
6.6 La partecipazione alla procedura comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nel bando e nel presente capitolato.
6.7 La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi della vigente normativa in materia; si precisa che la presenza di un rappresentante dell’impresa alle sedute pubbliche, purché munito di idonea procura, è rilevante e serve da notifica ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione degli atti della Commissione di gara. A tal fine la stessa registrerà le generalità, funzioni e poteri dei presenti che intervengono per le ditte partecipanti. Le dichiarazioni mendaci comporteranno responsabilità penale, secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e decadenza dall’aggiudicazione. Si precisa che l’Ente appaltante sottoporrà ai sensi dell’articolo 48 del Dlgs n. 163/2006 l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Verrà fissato il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale per quanto comprovabile dall’impresa. Qualora nel termine suddetto non vengano comprovate le dichiarazioni sostitutive presentate l’Amministrazione Comunale procederà alla revoca dell’aggiudicazione (con incameramento della cauzione provvisoria) e verrà data comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del Dlgs n. 163/2006.
Si precisa che non si farà luogo al contratto nel caso in cui si accerti che nei confronti dei soggetti dell’aggiudicatario muniti di rappresentanza sia intervenuta una condanna o a loro carico risultino procedimenti previsti dalla certificazione rilasciata dal Casellario Giudiziale che verrà acquisito d’ufficio ex art. 688 C.P.P.
7. CONCORRENTI STRANIERI
7.1. In lingua italiana dovranno essere redatte, a pena esclusione, le dichiarazioni richieste dal bando e quant'altro di scritto esibito dai concorrenti, con gli opportuni adattamenti, relativi alle equipollenze dichiarate dal Dlgs n. 163/2006 (in particolare dell’art. 39) ed alle normative vigenti nei rispettivi Paesi. I documenti richiesti dal bando e dal presente capitolato ed eventuali altri se presentati in lingua straniera dovranno essere accompagnati, a pena esclusione, dalla traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui essi sono stati redatti, ovvero da un traduttore ufficiale.
8. INFORMAZIONI
Copia del bando, del presente capitolato e dei suoi allegati possono essere richiesti gratuitamente al seguente ufficio:
Ufficio Finanziamenti - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (tel. 039/2372384-357) e visionati sul sito Internet xxx.xxxxxx.xxxxx.xx (nella sezione “Bandi e Appalti ”, parte “Servizi”) Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente ufficio:
Ufficio Finanziamenti - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (tel. 039/2372384-357). Si precisa che in caso di eventuali discordanze tra il testo dei documenti pubblicati sul sito internet ed il testo di quelli approvati con la determinazione di indizione della presente gara farà fede in ogni caso quest’ultimo.
La documentazione relativa alla gara non verrà trasmessa per posta o a mezzo fax.
Per eventuali chiarimenti relativi alla partecipazione è possibile porre quesiti a mezzo fax, indirizzato a Comune di Monza - Settore Bilancio Programmazione Economica Tributi – Ufficio Finanziamenti - fax 039/0000000 o all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 20/09/2011. Le risposte verranno inserite nel succitato sito Internet in apposito link “Chiarimenti”, in costante aggiornamento, allegato agli atti di gara. Non saranno presi in considerazione quesiti pervenuti successivamente alle ore 16.00 del giorno 20/09/2011
I risultati di gara saranno pubblicati sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx (nella sezione “Bandi e Appalti”, parte “Esiti di gare”). Pertanto, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dr. Xxxx Xxxxxxxxx, Dirigente del Settore Bilancio Programmazione Economica Tributi.
B) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Nell'ora e nel giorno stabiliti nel bando, la Commissione Giudicatrice appositamente nominata provvederà, in seduta pubblica, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nel locale prescelto dall’Amministrazione Comunale:
1) alla verifica dell’integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro apertura nonché alla verifica della presenza delle buste previste ed, occorrendo, alla pronuncia delle prime esclusioni;
2) all’apertura, previa verifica della sua regolare chiusura e sigillatura, per ogni concorrente della busta interna riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, accantonando le altre buste;
3) alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta nella busta riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed, in caso di riscontro negativo, all’esclusione dei concorrenti in questione dalla gara;
4) all’individuazione, mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, a cui verrà richiesto di comprovare, pena esclusione, entro dieci giorni consecutivi dalla data di ricezione della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara;
5) all’apertura, per le sole imprese ammesse, delle buste contraddistinte dalla dicitura “OFFERTA TECNICA” per verificare la presenza del capitolato d’appalto firmato per accettazione ed, in caso di riscontro negativo, all’esclusione dei concorrenti in questione dalla gara;
Le buste delle imprese ammesse, contenenti le offerte economiche, contraddistinte dalla dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, verranno inserite in uno o più pieghi, che saranno sigillati sui lembi di chiusura, con sovrastanti le firme dei componenti della Commissione e di tutti i rappresentanti delle imprese presenti alla seduta pubblica.
Terminata la fase di verifica dei requisiti prevista dall’articolo 48 del Dlgs n. 163/2006, la Commissione provvederà in una successiva seduta pubblica, che sarà comunicata agli interessati in tempo utile:
a) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche solo delle imprese ammesse che hanno sottoscritto per accettazione il capitolato, dandone contestualmente lettura del contenuto;
b) per le sole imprese ammesse che hanno dichiarato di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto a sé, in una situazione di controllo ex art. 2359 CC o in una qualsiasi relazione di fatto, alla verifica che le relative offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale e, sussistendone i presupposti, alla pronuncia dell’esclusione dei concorrenti in questione dalla gara;
c) alla formazione della graduatoria di merito provvisoria.
La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla verifica di eventuale anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88, comma 7, secondo periodo, X.Xxx. n. 163/2006.
Al termine della fase di verifica delle eventuali offerte anomale la Commissione provvederà, in una successiva seduta pubblica, che sarà comunicata agli interessati in tempo utile, alla comunicazione della graduatoria ed alla dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria.
L'/e Impresa/e aggiudicataria/e, in ottemperanza all'art. 38, comma 3, del Dlgs n. 163/2006, dovrà/anno produrre, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria:
– la documentazione comprovante quanto autocertificato nella lettera z) del precedente punto
1.2 del presente capitolato, ove non già prodotta in sede di gara;
– (eventuale in caso di avvalimento) le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che l’impresa concorrente e quella ausiliaria metterà ciascuna a disposizione per l’esecuzione dell’appalto.
La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.
La stazione appaltante procederà altresì alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all'escussione della cauzione provvisoria nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
L’aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva ed apposita determinazione dirigenziale dopo le opportune verifiche sull’operato della Commissione giudicatrice.
Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la loro presentazione.
In caso di revoca dell’aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell’aggiudicatario che si verifichino dopo 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la presentazione delle offerte, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara. In tal caso l’amministrazione presenterà apposita richiesta all’impresa interessata la quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve
esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l’Amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l’impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva.
Al termine di ogni seduta pubblica e riservata la Commissione provvederà alla custodia in apposito sito protetto dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara a garanzia della loro integrità.
C) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del/dei contratto/i l’aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro i termini indicati nel bando, nel capitolato e nella comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dalla medesima, tutta la documentazione richiesta nei medesimi.
Scaduti inutilmente i suddetti termini, l'aggiudicataria potrà essere considerata rinunciataria inadempiente ed l’Amministrazione potrà assegnare il servizio, a carico, rischio e maggiori spese dell'aggiudicataria inadempiente, al concorrente che segue in graduatoria con le modalità indicate nel precedente punto B).
L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente a tali inadempienze.
La documentazione prodotta per la partecipazione alla gara sarà acquisita agli atti dell'Ente e non verrà restituita.
Le spese di pubblicazione del bando di gara sono a carico dell’Amministrazione Comunale. L’aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria mentre per il committente è subordinata alla stipulazione del/i contratto/i.
Alla stipulazione del/i contratto/i, mediante rogito a cura del Segretario Generale dell’Amministrazione Comunale, si provvederà in forma pubblica, solo dopo le opportune verifiche sull’impresa aggiudicataria ai sensi della normativa vigente.
TITOLO II
CONDIZIONI TECNICO – ECONOMICHE DEL SERVIZIO
art. 1 - Oggetto del contratto
L’erogazione di uno o più mutui non ipotecari con piani di ammortamento ventennali per un valore stimato di € 17.415.000,00= (diciassettemilioniquattrocentoquindicimila/00) destinati al finanziamento di opere pubbliche ed altre spese diverse di investimento ex articolo 3, comma 18, legge n. 350/2003.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale destinare uno o più mutui del presente plafond alla conversione di parti del proprio stock di debito ai sensi del comma 2 dell’articolo 41 della Legge n. 448/2001.
Ferma restando la facoltà dell’ente di stipulare contratti di mutuo per un importo inferiore al predetto limite, l’ente si riserva altresì di specificare successivamente l’aggiudicazione gli interventi da finanziare con i mutui, nonché di apportare variazioni all’interno degli interventi specificati, anche eliminando o sostituendo o modificando l’importo preventivato, senza che la banca mutuante possa pretendere risarcimento o indennizzi di sorta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare, alle medesime condizioni di aggiudicazione, l’importo previsto nel presente capitolato nella misura massima di un 20%.
La stipulazione dei relativi contratti di mutuo dovrà avvenire entro 15 giorni consecutivi dalla richiesta del Comune. Si precisa che la stipula dei suddetti contratti di mutuo sarà subordinata all’approvazione, da parte del competente organo comunale, dei progetti definitivi e/o esecutivi, ove occorrano, relativi agli interventi da finanziare e dovrà avvenire in ogni caso entro il 31/12/2012. Non si farà luogo alla stipula dei contratti di mutuo per i quali non pervenga alla Banca, entro il 15/12/2012, la relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale, senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
Si precisa al/ai contratto/i di mutuo stipulato/i entro il 31/12/2012 si applicano le condizioni offerte in sede di gara.
L’Amministrazione Comunale si riserva piena discrezionalità di scelta tra indebitamento a tasso fisso e a tasso variabile.
art. 2 - Erogazione e somministrazioni
Il/i mutuo/i oggetto della gara dovranno essere erogati, per l’intero importo mutuato, al netto delle somministrazioni eventualmente effettuate nel periodo di preammortamento, in un’unica soluzione attraverso versamento della somma in apposito conto intrattenuto presso il soggetto che svolge funzione di tesoriere dell’Ente e non saranno assoggettati alle disposizioni sulla Tesoreria Unica.
La valuta di erogazione è pari a quella fissata per l’inizio dell’ammortamento.
Fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’inizio dell’ammortamento, l’Ente, in relazione ad esigenze di spesa, può richiedere alla Banca, su semplice richiesta scritta del responsabile del procedimento con preavviso di 10 giorni consecutivi, di effettuare somministrazioni a valere sulle somme mutuate.
La somma versata potrà essere prelevata dall’ente in relazione alle effettive necessità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e dell’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000
L’ente ha la facoltà di utilizzare le somme derivanti dall’erogazione del/i mutuo/i mediante operazioni di pronti c/termine ed altre forme di impiego fruttifero della liquidità, compatibilmente con i pagamenti degli stati di avanzamento lavori dell’opera oggetto del/i mutuo/i stesso/i. Sulle
somme derivanti dall’erogazione del/i mutuo/i sono dovuti da parte del tesoriere gli interessi nella misura e con le modalità fissate dalla convenzione di tesoreria vigente tempo per tempo.
L’erogazione dell’importo mutuato presso il Tesoriere dell’Ente con valuta pari a quella fissata per l’inizio dell’ammortamento dovrà essere effettuata a condizione che entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di inizio ammortamento siano pervenute alla Banca copia autentica in forma esecutiva del presente contratto e copia della delegazione di pagamento notificata al Tesoriere comunale e munita della relata di notifica in originale.
Qualora tale documentazione non pervenga alla Banca mutuante entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di inizio ammortamento, l’erogazione dovrà essere effettuata in corrispondenza della data di inizio ammortamento mediante accredito della somma mutuata su un apposito conto transitorio fruttifero aperto presso la Banca mutuante, intestato all’Ente mutuatario e vincolato agli scopi del mutuo, contro ritiro di quietanza sottoscritta dal Responsabile del procedimento dell’Ente. Le somme depositate su tale conto dovranno produrre interessi calcolati mensilmente sulle giacenze del conto transitorio fruttifero ad un tasso di interesse pari alla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR ad 1 mese - così come determinati a cura del Comitato di Gestione dell’EURIBOR nel mese precedente quello di calcolo - diminuita di 1,5 punti percentuali annui, con un limite massimo pari al tasso annuo dell’operazione (r.c.g. effettivi/360). Una volta acquisita la documentazione sopraindicata (copia esecutiva del contratto e delegazione di pagamento munita di relata di notifica in originale) e verificata la regolarità della stessa, la Banca dovrà trasferire sul conto corrente di tesoreria comunale l’intera somma mutuata, maggiorata degli interessi frattanto maturati.
art. 3 - Condizioni del/i mutuo/i
Ai sensi di quanto disposto dal D.M. 12/07/2010 il tasso fisso nominale di ogni mutuo sarà pari all’Interest Rate Swap Euro lettera (IRS) a dodici anni rilevato il giorno lavorativo antecedente la data di stipula del mutuo alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR, maggiorato (o ridotto) dello spread che sarà indicato dall’offerente e che non potrà variare per tutta la durata dell’ammortamento.
Ai sensi di quanto disposto dal D.M. 12/07/2010 il tasso variabile nominale di ogni mutuo sarà pari all’Euribor a sei mesi rilevato due giorni lavorativi prima la data di inizio di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters, maggiorato (o ridotto) dello spread che sarà indicato dall’offerente e che non potrà variare per tutta la durata dell’ammortamento.
Il tasso si intende omnicomprensivo e pertanto lo spread dovrà comprendere tutte le spese, gli onorari, le commissioni ed ogni altro tipo di remunerazione.
Per i mutui a tasso variabile gli interessi saranno calcolati per giorni effettivi divisore 360, mentre per i mutui conteggiati a tasso fisso gli interessi saranno calcolati per giorni 360 divisore 360.
Le spese relative all’istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente la gestione del/i mutuo/i e le spese per ogni servizio accessorio, richiesto durante la vita dell’operazione, sono a carico dell’istituto mutuante.
art. 4 - Rimborso del prestito
L’ente si obbliga a rimborsare il/i mutuo/i in n. 40 rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale costante e quota interessi come determinate all’articolo 3, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto del/i relativo/i piano/i di ammortamento strutturato/i sulla base delle condizioni economiche evidenziate al precedente punto.
L’ammortamento di ciascun finanziamento erogato decorrerà, a scelta dell’ente, dal 1° gennaio dell’anno successivo, ovvero dal 1° gennaio del secondo anno successivo, a quello in cui avrà luogo il perfezionamento del relativo contratto. E’ facoltà dell’Ente optare, per i contratti stipulati nel primo semestre di ciascun anno, per la decorrenza dell’ammortamento a far data dal 1° luglio del medesimo anno.
Ai sensi dell'art. 204, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, gli eventuali interessi di preammortamento dovranno essere corrisposti dall’Ente mutuatario unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo (30 giugno o 31 dicembre), gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata, calcolati al medesimo tasso applicato al mutuo.
Per il calcolo degli interessi di preammortamento per i mutui a tasso fisso, verrà applicato il medesimo tasso del mutuo stipulato a far tempo dalla data delle erogazioni stesse fino al giorno antecedente l’inizio dell’ammortamento.
Anche gli interessi di preammortamento saranno calcolati per giorni 360 divisore 360.
Per il calcolo degli interessi di preammortamento per mutui a tasso variabile, l’Euribor a 6 mesi sarà rilevato sulla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters:
- alle ore 11.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di ogni erogazione, relativamente al primo periodo di interessi (compreso tra la data di erogazione ed il 30 giugno o 31 dicembre);
- alle ore 11.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data (1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) di decorrenza di ogni periodo di interessi, relativamente ai periodi di interessi successivi, fino al giorno antecedente l’inizio dell’ammortamento.
Anche gli interessi di preammortamento saranno calcolati sulla base di giorni effettivi divisore 360 (r.c.g.eff./360).
art. 5 - Garanzie
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, l’Ente rilascia, per tutta la durata di ciascun mutuo, delegazione di pagamento pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. A tal fine, l’Ente medesimo emette apposito atto di delega, non soggetto ad accettazione, sul proprio tesoriere, il quale è obbligato a versare alla Banca mutuante l’importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell’Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
L’Ente qualora manchi o risulti insufficiente il gettito dei proventi delegati o comunque ne sia impedita la disponibilità o vincolabilità è obbligato a prestare idonee garanzie alternative che mantengano lo stesso grado di significatività dell’originaria delegazione di pagamento.
La Banca mutuante, per ogni scadenza e in tempo utile per l’effettuazione del relativo pagamento, comunica l’esatto importo della rata; l’Ente prende comunque atto che il tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di delega, esegue i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo mandato ai sensi degli artt. 185 e 220 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente contratto di tesoreria.
L’Ente, in relazione alle eventuali somministrazioni effettuate prima dell’inizio dell’ammortamento e a garanzia del pagamento dei relativi interessi di preammortamento, rilascia, notificandole al tesoriere, una o più delegazioni sulle entrate di cui ai primi tre titoli delle entrate del bilancio annuale.
Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l’Ente si impegna a far assumere al nuovo tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal/i contratto/i di mutuo.
L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del/i mutuo/i nonché a soddisfare per tutta la durata del/i mutuo/i medesimo/i i
presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti all’art. 159, comma 1 lett. b), del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Su richiesta della Banca mutuante, l’Ente fornisce copia del bilancio.
art. 6 – Xxxxxxxxxx, devoluzione, verifiche
L’Ente, ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte in corrispondenza della scadenza di una rata, decorsi almeno 18 mesi dalla data di inizio dell’ammortamento, con preavviso scritto di 45 giorni consecutivi - – il/i mutuo/i contratto/i a tasso variabile, mediante restituzione totale o parziale del capitale residuo e degli interessi maturati, senza alcun altro onere aggiuntivo a carico dell’Ente mutuatario.
In caso di mutuo/i contratti a tasso fisso, l’Ente mutuatario dovrà corrispondere alla banca mutuante, oltre al capitale residuo ed agli interessi, un indennizzo pari alla differenza, se positiva, tra:
− la somma dei valori attuali delle rate residue, comprensive della quota interessi, di cui al piano di ammortamento allegato al contratto (tali valori attuali alla data di estinzione anticipata saranno calcolati sulla base dei tassi correnti di mercato a quel momento e per valuta data di estinzione del finanziamento)
e
− il capitale residuo del finanziamento da estinguere.
Il valore attuale di ciascuna rata del finanziamento da estinguere sarà determinato moltiplicandone l’importo per il fattore di attualizzazione relativo alla scadenza della rata stessa.
I fattori di attualizzazione di ciascuna rata saranno calcolati sulla base dei seguenti tassi di mercato:
a) per le rate con vita residua inferiore a 12 mesi, il tasso diffuso alle ore 11:00 a.m. (ora di Francoforte sul Meno) sul circuito “Reuters” alla pagina EURIBOR01, diminuito di un ottavo di punto percentuale, quotato per una durata pari alla vita residua della rata stessa, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di estinzione del finanziamento.
In mancanza di diffusione della pagina EURIBOR01 sul circuito “Reuters”, sarà utilizzata - con gli stessi criteri e modalità indicati in precedenza - la media dei tassi lettera per depositi interbancari in euro, diminuiti di un ottavo di punto percentuale, quotati alle ore 11:00 a.m. (ora di Francoforte sul Meno) dalle seguenti banche:
− ABN-Amro Bank n.v. di Amsterdam, Deutsche Bank A.G. di Francoforte sul Meno, Società Gènèrale di Parigi, Banco Bilbao Vizcaya di Madrid e Intesa Sanpaolo di Torino.
b) per le rate con vita residua uguale o superiore a 12 mesi, il tasso per operazioni in euro di “interest rate swap” contro Euribor a sei mesi, diffuso sul circuito “Reuters” alle ore 11:00 a.m. (ora di Francoforte sul Meno) alla pagina ISDAFIX2, quotato per una scadenza pari alla vita residua della rata stessa e rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di estinzione del finanziamento.
In mancanza di diffusione della pagina ISDAFIX2 sul circuito “Reuters”, sarà utilizzato il tasso denaro per operazioni in euro di “interest rate swap” contro Euribor a sei mesi diffuso sul circuito “Reuters” alle ore 11:00 a.m. (ora di Londra) alla pagina ICAPEURO (Intercapital), rilevato con gli stessi criteri e modalità indicati in precedenza.
In caso di mancata corrispondenza fra le scadenze quotate e la scadenza della rata, si opererà l’interpolazione lineare dei fattori di attualizzazione relativi alle scadenze quotate.
Le formule per il calcolo dei fattori di attualizzazione saranno riportate in apposito prospetto da allegarsi a ciascun contratto di mutuo.
L’estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale dell’importo delle rate residue e non incide sulla durata dell’operazione così come originariamente pattuita.
E’ altresì consentito, prima dell’inizio dell’ammortamento di un mutuo a tasso variabile, rinunciare alla quota di esso non ancora erogata, senza pagamento di alcuna penale da parte dell’ente mutuatario.
La medesima facoltà può essere esercitata anche in relazione ai mutui contratti a tasso fisso, dovendosi però in tal caso corrispondersi da parte dell’ente mutuatario l’indennizzo calcolato con il meccanismo già indicato per il caso di estinzione anticipata del mutuo a tasso fisso .
L’utilizzo totale o parziale del/i mutuo/i concesso/i, per finalità diverse da quelle originarie, è consentito, previa debita informativa alla banca mutuante, per economie realizzate nell’esecuzione dell’opera o per altre cause, senza limiti di importo, purché si tratti di investimenti in opere pubbliche, beni durevoli o altre spese per investimenti e che rimangano invariate le condizioni dell’ammortamento.
E’ altresì consentita la devoluzione anche mediante l’accorpamento delle economie formatesi in relazione a mutui diversi, senza limiti minimi di importo.
I documenti da produrre al fine di ottenere la devoluzione sono i seguenti:
a) domanda di devoluzione del residuo mutuo;
b) attestazione degli estremi della delibera di Xxxxxx, con la quale si approva il progetto definitivo e/o esecutivo, laddove si tratti di opere pubbliche, dell’intervento da finanziare;
c) dichiarazione del competente Dirigente del Settore Xxxxxxxx attestante che l’intervento oggetto della devoluzione rientra nelle tipologie di investimento di cui all’art. 3, comma 18, della legge 350/2003 ed è finanziabile mediante ricorso all’indebitamento nel pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla vigente normativa.
Nell’ipotesi di devoluzione nessun onere aggiuntivo potrà essere addebitato all’Ente.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, prima della stipula di ciascun contratto di mutuo, le condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti per mutui con uguali caratteristiche. Qualora le condizioni praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti risultassero più vantaggiose l’Amministrazione potrà rinunciare alla stipula del contratto stesso senza che l’Istituto mutuante possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta ed acquisire il finanziamento presso la stessa, salvo che l’Istituto mutuante non ritenga di adeguarsi espressamente alla misura così determinata.
art. 7 – Risoluzione del contratto
Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata di ammortamento e comunque di qualsiasi somma dovuta ai sensi del/i contratto/i comporta l’obbligo di corresponsione, oltre che delle somme insolute, degli interessi di mora nella misura pari al tasso come sopra regolante ciascun mutuo maggiorato di un punto.
Nel caso di mancato puntuale pagamento di almeno due rate di ammortamento, trascorsi 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento da parte del mutuatario della comunicazione con la quale l’istituto mutuante intima la rimozione dell’inadempienza di cui al presente paragrafo, la Banca si riserva la facoltà – mediante raccomandata – di ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., dando luogo all’obbligo di soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito – comprensivo delle somme non corrisposte e degli interessi di mora.
Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 12 del presente capitolato;
b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’istituto mutuante;
c) cessione del contratto a terzi;
d) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
e) nel caso di violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente capitolato.
Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora la società non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
Nel caso di cui alla precedente lettera e) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010.
Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all’art. 37 del Dlgs n. 163/2006.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la società, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.
art. 8 - Trattamento fiscale
Ai contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente capitolato si applica il trattamento fiscale sostitutivo di cui dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, artt. 15 e seguenti ed in particolare l’esenzione di cui all’art. 19, comma 2, lett. b), del D.P.R. medesimo.
Le spese di stipulazione dei contratti di mutuo di cui al presente capitolato sono a carico della Banca mutuante e ad esse si applicano le agevolazioni previste di cui al punto 9 delle “Norme speciali” di cui alla tabella “D” della Legge 8.06.1962, n. 604 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e con particolare riferimento all’art. 9 della delibera stessa, dovrà essere allegato ai contratti di mutuo, previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, il “DOCUMENTO DI SINTESI” delle principali condizioni contrattuali, indicante, tra l’altro, l’“indicatore sintetico di costo” (ISC).
Per l’esecuzione dei patti derivanti dal/i contratto/i di cui al presente capitolato le Parti contraenti eleggono domicilio ciascuna presso la rispettiva sede.
Al domicilio eletto dalla Parte mutuataria potrà la banca mutuante far eseguire le notificazioni di ogni specie di atti, anche esecutivi, e ciò per tutti gli effetti di legge.
Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del/dei contratto/i, o al/ai medesimo/i connessa/i, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza.
Il/I contratto/i non conterrà/conterranno alcuna clausola compromissoria.
Ai pagamenti relativi al presente capitolato si applicano, a pena di risoluzione di diritto del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
art. 9 - Trattamento dati personali
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l’affidamento di appalti e servizi;
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
⮚ per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Banca concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
⮚ per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Banca che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione.
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
⮚ al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
⮚ ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
⮚ a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
⮚ verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso del Comune di Monza;
⮚ verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
e) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza che può avvalersi di soggetti nominati “responsabili.”
f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
g) Il Comune di Monza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.
art. 10 – Cauzione
A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, la Banca anteriormente alla stipula di ciascun contratto, dovrà prestare, nei termini indicati nella richiesta di stipulazione del medesimo, pena la decadenza dall’aggiudicazione, una cauzione a favore del Contraente pari al 10% dell'importo di ciascun singolo finanziamento di cui l’Amministrazione chiederà l’erogazione ai sensi del presente capitolato.
Il deposito cauzionale deve essere mantenuto, nell'ammontare predetto, con validità temporale pari al periodo intercorrente tra la stipulazione del contratto di mutuo e l’erogazione a saldo del relativo finanziamento, così come disciplinata dall’articolo 2 del predetto capitolato, maggiorato di mesi sei.
Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato dalla società, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dalla relativa richiesta fattagli pervenire (anche via fax) dall’Amministrazione.
La cauzione verrà svincolata dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell’Impresa, al termine del periodo di validità come sopra definito, previa constatazione dell’adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese.
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:
a) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Dlgs n. 175/1995 da cui risulti a pena decadenza:
• che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già “TUR”), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti.
• l’esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ;
• l’esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ;
• l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi.
b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al Dlgs n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d’esclusione, le clausole di cui alla lett. a).
c) fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Dlgs n. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d’esclusione, le clausole di cui alla lett. a).
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.
Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall’Ente per l’affidamento dell’appalto a terzi.
art. 11 - Personale
La Società dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
La Società dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
La Società si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell’accentramento
contributivo autorizzato dai rispettivi istituti, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.
Qualora l’Amministrazione Contraente riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, inadempienze della Società in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la predetta procederà, oltre alle segnalazioni agli organi interessati, all’applicazione della penalità di cui al successivo articolo 12 (€ 3.000,00) del presente capitolato ed assegnerà alla società il termine massimo di 20 (venti) giorni consecutivi entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.
Nel caso in cui la società non adempia entro il suddetto termine, l’ente, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della medesima e destinerà quota parte della cauzione al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
Il Comune si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l’avvenuta aggiudicazione del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell’osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
Non è stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell’appalto non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico delle parti in merito all’attuazione delle misure per garantire la sicurezza sul lavoro.
La società è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. E’ altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d’ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’aggiudicatario e i sui dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Amministrazione Comunale.
Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.
art. 12 - Penalità
Il Comune secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 3.000,00, da notificarsi alla società ad opera del Dirigente del Settore Bilancio Programmazione Economica Tributi previa contestazione degli addebiti alla medesima, la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale.
Il Comune procederà al recupero delle penalità comminate alla società mediante ritenuta diretta sugli eventuali crediti della stessa e, ove occorre, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 10 del presente capitolato.
art. 13 – Cessione del contratto
É vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità. Si applica l’art. 116 del Dlgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
L’Ente mutuatario consente tuttavia fin d’ora a che la Banca mutuante possa cedere a terzi il credito derivante dal presente contratto.
art. 14 – Comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Al fine di consentire il monitoraggio di cui all’art. 48, comma 1 della Legge 31 dicembre 2009 n.
196 (Legge di Contabilità e Finanza Pubblica), la Banca mutuante dovrà comunicare in via telematica, con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2010 n. 2276, entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del/dei contratto/i di mutuo al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro (Direzioni II e VI) e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Xxxxxxx XXX), all’ISTAT ed alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione/delle operazioni, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l’operazione/le operazioni stessa/e, come richiesto dalla sopra citata Circolare n. 2276/2010.
art. 15 -utilizzo provvista riveniente dalla Banca Europea per gli Investimenti, con sede in Lussemburgo e/o del Council of Europe Development Bank (C.E.B.)
Qualora – anche successivamente alla stipula del/dei contratto/i di mutuo – gli investimenti posti a base del/i mutuo/i siano finanziabili con provvista della Banca Europea per gli Investimenti e/o del Council of Europe Development Bank, questa, se disponibile, potrà essere utilizzata ad esclusivo giudizio della Banca mutuante.
Il Comune, in tale ipotesi, fornirà alla Banca Finanziatrice e/o direttamente alla BEI e/o al CEB i dati e le informazioni che le verranno richiesti, nonché consentirà eventuali sopralluoghi al fine di rendere verificabile la destinazione dell’importo del/i mutuo/i e la realizzazione degli investimenti sottostanti.