DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
(allegata alla Richiesta di Locazione e al Documento di Sintesi)
Edizione 02/2016
1. Locazione Finanziaria Convenzione con il Fornitore
2. Verbale di Consegna
3. Condizioni Generali di Locazione Finanziaria
4. Foglio informativo*
5. Informativa Europea di base sul credito ai Consumatori (Mod.Secci)
* L’allegato al Foglio Informativo relativo all’aggiornamento dei Tassi Medi (TEGM) rilevati trimestralmente dalla legge antiusura 108/1996 è stampato e consegnato presso il punto vendita.
RCI Banque S.A. Succursale Italiana - Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma - Tel. 00 000000 – Email: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx Siti internet: xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Cap. Soc. € 100.000.000,00 (i.v.) da Unico Socio - C.F./Part. I.V.A. e numero di iscrizione 05574741004 Registro delle Imprese di Roma – R.E.A. 900004 Iscritta all’Albo Banca d’Italia n° 5382 - Cod. ABI 03103 - Associata Assofin-Assilea – Azienda certificata ISO 9001 da Bureau Veritas Italia:
Certificato n° IT243095 – Sede Legale RCI Banque S.A., 00, Xxxxxx xx Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx-xx-Xxxxx Xxxxx – Xxxxxxx
FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE
Foglio Informativo n.2 - Locazione Finanziaria
Aggiornamento n. 7 Data ultimo aggiornamento 02/2016
XXXX IDENTIFICATIVI DEL CONVENZIONATO/CONCESSIONARIO CHE CONSEGNA IL FOGLIO
RCI BANQUE S.A. SUCCURSALE ITALIANA
RCI Banque S.A. Succursale Italiana - Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma - Tel. 00 000000 – Email: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx Siti internet: xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Cap. Soc. € 100.000.000,00 (i.v.) da Unico Socio - C.F./Part. I.V.A.
e numero di iscrizione 05574741004 Registro delle Imprese di Roma – R.E.A. 900004
Iscritta all’Albo Banca d’Italia n° 5382 - Cod. ABI 03103 - Associata Assofin-Assilea – Azienda certificata ISO 9001 da Bureau Veritas Italia: Certificato n° IT243095 – Sede Legale RCI Banque S.A., 00, Xxxxxx xx Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx-xx-Xxxxx Xxxxx – Xxxxxxx
Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria decorsi 60 giorni dal sinistro.
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca da Spese per autorizzazione all’espatrio: Euro 15,00 + IVA
un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato Spese per invio comunicazioni: Euro 15,00 + IVA per ogni comunicazione, salvo modifiche per periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili giustificati motivi.
o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore,su scelta e indicazione del Spese per rilascio copie documenti precontrattuali, contrattuali e contabili: Euro 15,00 + IVA per cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta ogni copia.
durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro Spese per sublocazione o cessione: Euro 440,27 IVA inclusa per spese gestione pratica, oltre alle utilizzo a condizioni economiche predeterminate opere determinabili. Fornitore ed utilizzatore possono spese richieste dalle Agenzie autorizzate.
anche coincidere (c.d. lease-back). Spese per variazione ragione sociale o anagrafica al PRA o su Carta di Circolazione: Euro 200,27
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma IVA inclusa.
di denaro, il concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della Spese per passaggio di proprietà: Euro 150,00 + IVA, oltre alle spese richieste dalle stipula del contratto può essere chiesto all’utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, AgenzieAutorizzate.
mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la Spese per gestione contravvenzioni o sanzioni: Euro 15,00 + IVA.
consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. Spese per gestione Tassa di Proprietà: Euro 15,00 + IVA
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti Spese per variazione coordinate bancarie Euro 20,00 + IVA;
serviziaggiuntivi: Spese per variazione dati anagrafici Euro 5,00+IVA;
-Assistenza Auto (Estensione della garanzia contrattuale/manutenzione sull’autoveicolo) - Spese per variazione data di scadenza Euro 20,00+IVA;
Assicurazione RCvT - Assicurazione/Furto/Incendio/Kasko
Spese per comunicazione periodica sulla trasparenza bancaria Euro 1.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali Principali Clausole contrattuali che regolano l’operazione di locazione
inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. Il Cliente può presentare un reclamo all’intermediario, attraverso lettera raccomandata A/R o
Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del per via telematica alla RCI Banque S.A. Succursale Italiana servizio relazione clienti Via Tiburtina corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento 1159 – 00000 Xxxx – xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx. L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni. del concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia oppure chiedere di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto all’intermediario.
o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali Il rapporto contrattuale si intende chiuso con il perfezionamento dell’acquisto del veicolo ovvero
rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed con la riconsegna dello stesso contestualmente al pagamento di quanto dovuto contrattualmente, fatti
i limiti contrattualmente previsti. salvi gli obblighi di rimborso di cui agli artt.10 e 12 delle Condizioni Generali di Locazione.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di Opzioni finali al termine del contratto:
finanziamento dell’investimento dell’utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico Alla scadenza del Contratto l’Utilizzatore, ove non eserciti la facoltà di acquistare il Veicolo al
dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi prezzo prefissato, ha l’obbligo di restituire il medesimo al Concedente nei modi e nei luoghi da
a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di questi indicati nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento d’uso. Il qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la Concedente addebiterà all’utilizzatore per ogni km eccedente il chilometraggio annuo medio previsto
serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
(20.000 km l’anno per per ogni veicolo con qualsiasi tipo di alimentazione) il costo di 0,08 € per le
Inoltre l’Utilizzatore si fa altresì carico: 1) del rischio di non beneficiare di eventuali andamenti autovetture e 0,10 € per i veicoli commerciali. L’utilizzatore dovrà altresì corrispondere al Concedente, decrescenti del costo del denaro, quando la locazione finanziaria sia stata pattuita a canoni fissi contestualmente alla restituzione, il costo dell’eccedenza chilometrica e dei danni riscontrati sul costanti per l’intera durata contrattuale 2) del rischio legato all’incremento di commissioni e/o spese a veicolo, secondo le modalità descritte nel contratto.
carico del Cliente non imposte da RCI Banque, a fronte di variazioni dei costi bancari.
Condizioni economiche del servizio e dell’operazione (VALORI MASSIMI)
Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell’Utilizzatore
Il parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing”, al pagamento di due canoni o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella definito nelle Istruzioni della Banca d’Italia come: “il tasso interno di attualizzazione per il quale si “risoluzione anticipata per fatto dell’Utilizzatore”, la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.. A seguito della risoluzione del contratto canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. per inadempimento dell’Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa maggior danno, un somma pari al totale dei canoni a scadere decurtata degli interessi a scadere alla andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto data della risoluzione contrattuale oltre al valore di riscatto, nonché una percentuale fissa del 5% sui del bene e dei relativi interessi”. Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso canoni scaduti e a scadere e degli interessi di mora maturati fino al momento della dichiarazione di in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un Risoluzione del Contratto, dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene, detratte le eventuali spese anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di sostenute per il recupero ed il trasporto del veicolo o per il ripristino dei danni riscontrati sullo stesso.
loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge 108/1996 (cosiddetta legge
di inizio decorrenza stabilita in contratto. sull’usura) relativo alle operazioni di prestito finalizzato, oltre ad essere allegato al presente Xxxxxx
Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente Informativo, può essere consultato presso la sede del convenzionato ovvero sul sito xxxx://xxx. funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene xx.xxxxxx.xx/Xxxx-Xxxxx/Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx/xxxxx.xxx.
espressamente indicato in contratto. Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing, (ovvero
TAN) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Costo bene locato | Fino a 25.000 € | oltre 25.000 € |
Tasso Leasing Xxxxxxx (in ogni caso entro il limite della legge antiusura) | 15,08 % | 14,06 % |
I tassi effettivi globali delle operazioni rilevati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108/96 e pubblicati
Legenda
- concedente: è l’intermediario bancario o finanziario creditore che “concede” il bene in locazione finanziaria;
- utilizzatore: è il cliente debitore che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- consumatore: nel c.d. “leasing al consumo” è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
dal Ministero delle Economie e delle Finanze sono pubblicizzati sia attraverso affissione presso i locali - tasso leasing: il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3;
aperti al pubblico sia nello specifico allegato al presente Foglio Informativo.
Altre condizioni massime applicabili :
Spese Gestione Pratica: fino ad un massimo di € 350,00 + Iva Imposta di bollo: in misura di legge
Interessi di mora: pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi della legge 108/96.
Spese di incasso RID/Bollettini Postali: Euro 3,5 + IVA per ciascun canone, I tassi d’interesse, gli oneri, i prezzi e le condizioni contrattuali ed economiche previste dalle Condizioni Generali hanno
- opzione finale di acquisto o di proroga: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l’utilizzo ad un canone predefinito;
- soggetto convenzionato: è il Concessionario autorizzato (fornitore di beni e servizi) che in virtù di una “convenzione” con l’intermediario preponente offre “fuori sede” i suoi prodotti;
- valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
carattere essenziale e inscindibile: in presenza di un giustificato motivo, possono essere modificate - canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
unilateralmente da RCI Banque - ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 1.9.1993 n.385 e successive - tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
modifiche - invia una comunicazione al Cliente anche tramite estratto conto, con l’indicazione della - parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene
data di decorrenza della modifica stessa. , il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità
ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate;
praticate. In mancanza di recesso nei termini previsti, la modifica si intende approvata.
e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente - foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie
Spese di esazione: 15% delle somme dovute
Spese per gestione furto/sinistri: Euro 75,00 + IVA oltre alle spese richieste dalle Agenzie autorizzate, Euro 165,95 + IVA.
Spese di gestione pratica in caso di mancato invio documenti per furto/rottamazione: 75 + IVA
derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Mod. Rif.CLFO-02/2016
Tra la RCI Banque S.A. Succursale Italiana con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 0000 - Xxxx P.IVA 05574741004 qui di seguito chiamata Concedente e il richiedente qui di seguito chiamato Utilizzatore, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui la Concedente comunicherà, mediante conferma scritta, l’eventuale accoglimento della Richiesta di Locazione (di seguito detta contratto) e darà inizio all’esecuzione richiedendo l’immatricolazione del veicolo o pagando, anche tramite un terzo delegato, anche parzialmente la fattura del Fornitore.
Art. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la locazione da parte della Concedente del veicolo descritto nella Richiesta di Locazione del quale l’Utilizzatore assumerà la responsabilità e la manutenzione, il tutto sotto la condizione sospensiva della presa in carico del veicolo.
La durata del contratto è indicata nella Richiesta di Locazione, a riquadro “Conteggio Canoni” e decorrerà a partire dalla data di immatricolazione del veicolo. Durante la locazione il contratto non potrà essere risolto da una sola parte salvo il caso di cui ai successivi Artt. 10 e 11. Il Richiedente si impegna a comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati forniti ed in particolare i dati relativi al Titolare effettivo dell’operazione di cui al Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) .
Art. 2 - IMMATRICOLAZIONE E CONSEGNA
Il veicolo sarà immatricolato dal Fornitore a spese dell’Utilizzatore, il quale dovrà tempestivamente consegnare al Fornitore stesso tutta la documentazione necessaria. L’Utilizzatore autorizza il Fornitore a corrispondere il prezzo dell’autoveicolo anche prima dell’avvenuta consegna dello stesso.
Il certificato di proprietà sarà trattenuto e conservato dalla Concedente.
Il veicolo, munito dei relativi documenti di circolazione, sarà a disposizione dell’Utilizzatore presso il Fornitore. L’Utilizzatore, all’atto del ritiro, sottoscriverà apposito Verbale di Consegna che sarà anche di constatazione di conformità dello stato di funzionamento del veicolo.
Nessuna contestazione potrà essere mossa alla Concedente per eventuali ritardi nella consegna del veicolo e del libretto di circolazione per inesattezze di quest’ultimo, per eventuali vizi, difetti o mancanza di qualità che rendano il veicolo non idoneo all’uso o non conforme a quanto dall’Utilizzatore indicato al Fornitore all’atto della scelta. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto dell’autoveicolo.
L’Utilizzatore dovrà concordare direttamente con il Fornitore le modalità di consegna del veicolo ed è obbligato a ritirare il veicolo stesso non appena gli sarà messo a disposizione dal Fornitore; in caso di ritardo di ritiro, l’Utilizzatore ne assume tutti gli oneri, spese ed indennità.
Art. 3 - CANONI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E INTERESSI DI MORA
Il canone di locazione globale è suddiviso in canoni mensili, di cui il primo e l’eventuale importo a garanzia, verrà pagato in soluzione anticipata nelle mani del Fornitore: i successivi e restanti canoni avranno scadenze mensili.
Tutti i canoni sono pagabili a mezzo RID, ed in xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx bollettini di c/c postale e/o bonifici bancari. Nel caso in cui il Cliente rimborsi l’importo convenuto tramite addebito diretto sul conto corrente la RCI Banque addebiterà al cliente per ogni singolo canone Euro 3,5 + IVA a copertura degli oneri bancari sostenuti; così pure in caso di pagamento a mezzo bollettino c/c verranno addebitati i relativi oneri postali pari a Euro 3,5 + IVA. In assenza dell’addebito in conto presso lo sportello bancario, l’Utilizzatore è obbligato, entro il termine massimo di 2 (due) giorni dalla scadenza, ad effettuare il pagamento tramite bollettini di c/c postale oppure ad inviare bonifico bancario pari all’importo periodico dovuto con valuta fissa al giorno della stessa scadenza, a favore della Concedente. Resta espressamente convenuto che qualunque disservizio connesso al circuito bancario di incasso come pure qualsiasi contestazione fosse sollevata dall’Utilizzatore, o dovesse comunque sorgere tra le parti, non potrà in alcun modo autorizzare l’Utilizzatore a sospendere il puntuale pagamento dei canoni pattuiti e dei rimborsi dovuti. Per tutti i canoni verranno emesse fatture così come previsto dalle normative vigenti. RCI Banque ha la facoltà di addebitare al Cliente, in caso di ritardato o mancato pagamento, interessi di mora pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi della legge 108/96. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono e per eventuali interventi domiciliari svolti, nella misura del 15% delle somme dovute, nonché le eventuali spese legali sostenute.
Qualsiasi pagamento per essere valido e liberatorio dovrà essere effettuato, esclusivamente alla RCI Banque, in nessuna caso il richiedente potrà effettuare i versamenti dei canoni direttamente al Fornitore.
Art. 4 - UTILIZZO E MANUTENZIONE DELL’AUTOVEICOLO-GARANZIA
L’Utilizzatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla custodia ed alla
manutenzione (ordinaria e straordinaria) del veicolo, secondo le istruzioni al riguardo impartite dalla casa automobilistica, rivolgendosi ad officine da questa autorizzate o, se esistenti, convenzionate con la concedente. L’utilizzatore deve altresì sottoporre il veicolo alle eventuali revisioni previste per legge alle rispettive scadenze. I veicoli locati beneficiano della garanzia concessa dal costruttore, secondo le norme riportate nel libretto di Xxxxxxxx rilasciato al momento della consegna del veicolo. L’Utilizzatore dovrà, a proprie spese, far valere questo diritto nei confronti del Fornitore. È espressamente convenuto che l’Utilizzatore non ritiene responsabile la Concedente per eventuali vizi palesi ed occulti, originari e sopravvenuti ai veicoli locati.
Art. 5 - SINISTRI
In caso di sinistro, incendio o furto, l’Utilizzatore dovrà darne tempestiva segnalazione a mezzo lettera raccomandata alla Compagnia Assicurativa ed alla Concedente. La Concedente potrà gestire le pratiche di furto o di sinistro totale, con la Compagnia Assicurativa, tramite le Agenzie di propria fiducia, addebitando all’Utilizzatore un importo forfettario di Euro 75,00 + IVA per spese gestione pratica oltre alle spese di Agenzia per il rilascio di documenti (perdita di possesso, procura, ripresa in possesso in caso di ritrovamento), pari a Euro 165,95 + IVA. In caso di distruzione o di furto totale del veicolo saranno a carico dell’utilizzatore le spese di trasporto dell’autoveicolo presso la sede del fornitore o i luoghi indicati dal Concedente così come quelle di rottamazione e di deposito in luoghi differenti da quelli indicati dal Concedente. In caso di distruzione o di furto totale del veicolo, l’Utilizzatore dovrà trasmettere alla Concedente, la documentazione necessaria ad annotare la radiazione o la perdita di possesso al PRA dei veicoli, come pure la documentazione inerente la radiazione, rottamazione e deposito in luoghi differenti da quelli indicati dal Concedente entro 60 giorni dal sinistro. In mancanza di tale trasmissione di documenti gli verranno applicati Euro 75,00 + IVA per spese di gestione pratica. Sempre in caso di distruzione o di furto totale del veicolo l’Utilizzatore sarà tenuto a pagare alla Concedente un’indennità pari al corrispettivo pattuito per il riscatto oltre al totale dei canoni a scadere dopo la comunicazione dell’evento, al netto degli interessi a scadere. Nei casi di distruzione o furto totale, che comportino il conseguimento di un indennizzo da parte di compagnie di assicurazione, l’Utilizzatore risarcirà la Concedente versando ad essa tante rate mensili di importo unitario parificato al valore imponibile del canone in precedenza convenuto, fino alla completa restituzione dell’indennizzo corrisposto dalla Compagnia. La RCI Banque, al momento della comunicazione da parte del cliente dell’importo ricevuto quale indennizzo, o in caso di liquidazione diretta da parte della Compagnia Assicuratrice su delega dell’Utilizzatore, calcolerà l’importo ancora dovuto e lo richiederà all’Utilizzatore che sarà tenuto a corrisponderlo immediatamente. Detto importo sarà pari al corrispettivo pattuito per il riscatto oltre al totale dei canoni impagati scaduti e a scadere al netto degli interessi a scadere. La Concedente si impegna a restituire all’Utilizzatore l’eventuale ricavo della vendita del relitto del veicolo, nonché il risarcimento dei danni eventualmente liquidati direttamente da parte della Compagnia Assicuratrice su delega dell’utilizzatore, senza alcuna responsabilità per l’esito di contestazioni giudiziali. In caso di mancato o ritardato pagamento di uno o più canoni, il Concedente tratterrà l’importo ricavato fino a copertura dei canoni insoluti e degli interessi maturati, restituendo all’Utilizzatore l’eventuale somma residua dell’indennizzo ricevuto. Nel caso di sinistro che non comporti un danno totale, l’Utilizzatore è tenuto a far riparare l’autoveicolo a regola d’arte presso officine autorizzate dalla casa automobilistica ed esibire le relative fatture di riparazione. La RCI Banque, in qualità di proprietaria dell’autoveicolo, concederà all’utilizzatore l’autorizzazione ad incassare l’eventuale liquidazione dei sinistri da parte di Compagnie di assicurazione solo dopo l’emissione delle fatture attestanti l’avvenuto pagamento per la riparazione e sempre salvo compensazione per canoni od altri importi eventualmente dovuti dall’Utilizzatore. In caso di adesione a prodotti assicurativi con condizioni agevolate rispetto ai listini in vigore, tra cui i cosiddetti “pack service” che prevedono polizze Furto/incendio e RC Auto, anche poliennali, la RCI Banque, in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria o recesso/ riscatto anticipato e quindi prima della sua naturale scadenza, non sarà tenuta alla corresponsione al Cliente del premio assicurativo non goduto.
Art. 6 - ESPATRIO
L’espatrio del veicolo nei paesi della Unione Europea, per un periodo di breve durata è consentito dalla Concedente. Viceversa, l’espatrio del veicolo nei paesi extracomunitari anche per un breve periodo, è vietato senza il consenso scritto della Concedente. Per il rilascio dell’autorizzazione, l’Utilizzatore sarà tenuto al pagamento delle spese occorrenti per la redazione dell’autorizzazione oltre Euro 30,00 + IVA a titolo di commissioni. L’Utilizzatore dovrà informare la Concedente dell’avvenuto rimpatrio del veicolo oggetto della autorizzazione.
Art. 7 - INVIO COMUNICAZIONI RILASCIO COPIE DOCUMENTI E RELATIVI ONERI
A) CONTRAENTE AZIENDA/NON CONSUMATORE/TITOLARE DI PARTITA IVA L’Utilizzatore sarà tenuto al pagamento delle spese per l’invio delle comunicazioni previste per legge e rilascio di copie dei documenti precontrattuali, contrattuali e contabili nella misura di Euro 15,00 + IVA, per ogni comunicazione o documento richiesto. In caso di notifica di sanzioni amministrative a carico dell’Utilizzatore si procederà come stabilito all’art. 12. Sono a carico dell’Utilizzatore Euro 15,00 + IVA per spese relative alla modifica domiciliazione bancaria; richiesta variazione
coordinate bancarie Euro 20,00 + IVA; richiesta variazione dati anagrafici Euro 5,00+IVA; richiesta autorizzazione espatrio Euro 15,00+IVA; richiesta variazione data di scadenza Euro 20,00+IVA; comunicazione periodica sulla trasparenza bancaria Euro 1,00.
B) CONTRAENTE PRIVATO/CONSUMATORE
Sono a carico del Cliente le seguenti ed eventuali spese: - richiesta conteggio rimborso anticipato non finalizzato 10 Euro; modifica della domiciliazione bancaria 5 Euro; spesa per emissione duplicati di documenti 10 Euro; Spesa per produzione carnet bollettini 15 Euro; Commissioni di incasso/ richiamo effetti 25 Euro; Spese per emissione documenti/fatture non obbligatorie 10 Euro; Spese per comunicazioni periodiche alla clientela a mezzo posta 1,00 Euro; Spese di richiesta duplicati di documenti contrattuali o estratti conto 10 Euro.
Art. 8 - SUBLOCAZIONE E CESSIONE
L’Utilizzatore potrà sublocare o cedere a terzi il veicolo, previo consenso scritto della Concedente e sarà tenuto al pagamento di Euro 440,27 IVA inclusa per spese di istruttoria, oltre le spese richieste dalle Agenzie autorizzate. In caso di semplice variazione di ragione sociale o anagrafica al PRA gli verrà addebitato un importo pari a Euro 200,27 IVA inclusa. In nessun caso la sublocazione o cessione del contratto comporteranno la liberazione dell’Utilizzatore dalle sue obbligazioni.
Art. 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA PER FATTO DELL’UTILIZZATORE
A) Le parti espressamente convengono di conferire valore essenziale agli articoli 1-3-5-6, nonché alle condizioni particolari, a tutti gli effetti e specialmente ai fini dell’applicabilità dell’Art 1455 C.C.
Il mancato puntuale pagamento di 2 (due) canoni, anche se parziale, rispetto a quanto previsto dalle condizioni della locazione consentirà alla Concedente di determinare la risoluzione anticipata del contratto. L’adempimento postumo non rimetterà in termini l’Utilizzatore.
B) Il contratto di locazione potrà essere ugualmente considerato risolto se ritenuto opportuno dalla Concedente, anche se l’Utilizzatore abbia fino a quel momento ottemperato alle sue obbligazioni nel caso di fallimento o apertura nei suoi confronti di una qualsiasi procedura concorsuale, cessazione dell’attività commerciale o vendita dell’azienda, diminuzione delle garanzie esistenti all’atto dell’apertura del contratto, interruzione della copertura assicurativa.
C) Lo scioglimento del contratto prima della scadenza per qualsivoglia motivo, non comporta per la Concedente, la restituzione in tutto o in parte di quanto già incassato.
D) Per la operatività della risoluzione sarà sufficiente l’invio da parte della Concedente all’Utilizzatore, di una lettera raccomandata A.R. contenente manifestazione della volontà di voler risolvere il contratto e l’invito a restituire il veicolo oggetto della locazione, anche ai sensi dell’art.1456 c.c.
E) L’Utilizzatore dovrà versare alla Concedente tutti i canoni scaduti e non pagati comprensivi di quote capitale ed interessi. In presenza di prodotti assicurativi a solo obbligo di RCI Banque, l’estinzione della locazione prima della sua naturale scadenza o la decadenza del beneficio del termine, comporterà, oltre alle spese di cui al primo capoverso, il rimborso alla RCI Banque dell’importo, anticipato dalla stessa, pari alle quote del premio assicurativo ancora a scadere, ripartite secondo i criteri di ammortamento della locazione. Il premio assicurativo è riferito al listino in vigore al momento dell’accensione del leasing. In caso di estensione di garanzia ( Assistenza Non Stop) a carico di RCI Banque, qualora la locazione venga estinta prima della sua naturale scadenza o in caso di decadenza del beneficio del termine, il Cliente si obbliga a rimborsare alla RCI Banque l’importo, da quest’ultima anticipato, sino ad un ammontare pari alle quote ancora a scadere, ripartite secondo i criteri di ammortamento della locazione. Il listino di riferimento per l’estensione della garanzia è quello in vigore al momento di inizio locazione.
F) L’Utilizzatore dovrà inoltre versare alla Concedente una somma pari al totale dei canoni a scadere, decurtata degli interessi a scadere, alla data della risoluzione contrattuale oltre al valore di riscatto, nonché una percentuale fissa del 5% sui canoni scaduti e a scadere e degli interessi di mora maturati.
G) Successivamente, l’eventuale ricavo della vendita del veicolo, detratte le eventuali spese sostenute per il recupero ed il trasporto del veicolo o per il ripristino dei danni riscontrati sullo stesso ed eccedenti il normale deterioramento d’uso, sarà restituito all’Utilizzatore dalla Concedente.
H) In caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Utilizzatore dovrà immediatamente restituire i veicoli presso la sede del Fornitore o nei luoghi indicati dalla Concedente ed a tal fine, avendo la Concedente il diritto di rientrare in possesso del veicolo nel termine più breve, l’Utilizzatore autorizza sin d’ora gli incaricati della Concedente ad accedere nei luoghi ove gli stessi presumono che il veicolo si trovi. Al momento della restituzione del veicolo da parte dell’Utilizzatore si procederà alla rilevazione dello stato del veicolo eseguita dal fornitore ovvero da un incaricato indicato dalla Concedente mirante ad evidenziare i danni e le parti mancanti. I veicoli restituiti dovranno essere in normale stato d’usura compatibilmente con l’anzianità del chilometraggio
percorso. Eventuali parti mancanti, costituenti parte integrante della dotazione iniziale del veicolo, saranno addebitate all’Utilizzatore al prezzo determinato sulla base delle tariffe e dei tempari ufficiali del fornitore o del riparatore che sarà utilizzato dalla casa automobilistica in caso di cessione del credito. Quanto alla eventuale documentazione mancante, sarà addebitato all’Utilizzatore il costo dell’eventuale reperimento della documentazione sostitutiva che verrà da questi rimborsato a piè di lista. In caso di danni sui veicoli ed in caso di contestazione da parte dell’Utilizzatore, la Concedente o suo delegato provvederà alla nomina di un perito e dal recupero delle somme dovute dall’Utilizzatore. Tali somme saranno oggetto di fatturazione diretta all’Utilizzatore (ivi incluse le spese relative alla perizia).
I) Qualora l’Utilizzatore non restituisca il veicolo o lo sottragga in qualsiasi modo alla Concedente la detenzione dello stesso costituirà appropriazione indebita.
L) È facoltà della Concedente, a suo insindacabile giudizio, non avvalersi della risoluzione contrattuale e chiedere l’adempimento del contratto.
Art. 10 - RIMBORSO ANTICIPATO E ACQUISTO DEL VEICOLO
L’Utilizzatore avrà facoltà di procedere al riscatto del veicolo prima della naturale scadenza, se è in regola con i pagamenti dei canoni, dandone preavviso a mezzo lettera raccomandata, fornendo alla Concedente tutti gli estremi e documenti eventualmente richiesti al fine di perfezionare il passaggio di proprietà.
A) CONTRAENTE NON CONSUMATORE (ES. AZIENDA, IMPRESA, SOCIETA’, PROFESSIONISTA, SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA, ECC.)
La facoltà di riscattare anticipatamente il veicolo potrà avvenire soltanto dopo che sia trascorso almeno un anno di locazione e L’Utilizzatore dovrà, inoltre, versare alla Concedente una somma pari al totale dei canoni a scadere, decurtata degli interessi a scadere, oltre al valore di riscatto, nonché una percentuale fissa del 5% sui canoni scaduti e a scadere e degli interessi di mora maturati, alle quote di premio assicurativo ancora a scadere, ripartite secondo i criteri di ammortamento della locazione. Il premio assicurativo è riferito al listino in vigore al momento dell’accensione del leasing. In caso di estensione di garanzia (Assistenza Non Stop) a carico di RCI Banque, qualora la locazione venga estinta prima della sua naturale scadenza o in caso di decadenza del beneficio del termine, il Cliente si obbliga a rimborsare alla RCI Banque l’importo, da quest’ultima anticipato, sino ad un ammontare pari alle quote ancora a scadere, ripartite secondo i criteri di ammortamento della locazione. Il listino di riferimento per l’estensione della garanzia è quello in vigore al momento di inizio locazione. Al termine della locazione l’Utilizzatore avrà la facoltà di acquistare o fare acquistare da persona od ente da lui indicati, il veicolo concesso in locazione, versando alla Concedente l’importo del valore di riscatto, + I.V.A., indicato nella Richiesta di Locazione a riquadro Conteggio dei Canoni. Le formalità relative al passaggio di proprietà saranno effettuate da una Agenzia indicata dalla Locatrice a cura della stessa. All’Utilizzatore verranno addebitati Euro 150,00 + IVA di spese oltre le spese e le commissioni relative al passaggio di proprietà, richieste dalle Agenzie autorizzate. Qualora l’Utilizzatore, entro 30 giorni dalla scadenza della locazione, non abbia manifestato con lettera raccomandata A.R. l’intenzione di voler restituire il veicolo oppure l’intenzione di cedere la facoltà di acquisto ad un terzo da lui indicato, la Concedente procederà, non prima di 15 giorni dalla scadenza naturale del contratto, all’addebito degli importi sopra determinati. Il pagamento di detto importo costituirà manifestazione della volontà di riscattare il veicolo e conseguentemente, la Concedente procederà all’intestazione a nome dell’Utilizzatore.
B) CONTRAENTE CONSUMATORE (ES. PERSONA FISICA, ALTRO SOGGETTO CHE AGISCE PER SCOPI ESTRANEI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE O DI IMPRESA, ECC.)
Il Cliente – se consumatore - ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, allo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a Euro 10.000. Ricevuta la relativa richiesta, RCI Banque comunica al Cliente l’ammontare del capitale residuo, oltre al valore di riscatto, l’ammontare degli interessi e degli altri eventuali oneri maturati, nonché del suddetto eventuale indennizzo di rimborso anticipato, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente provvederà quindi al pagamento in unica soluzione delle somme dovute, determinando così l’estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, e cioè alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. Saranno inoltre dovute
le quote di premio assicurativo ancora a scadere ripartire secondo i criteri di ammortamento della locazione. Il premio assicurativo è riferito al listino in vigore al momento dell’accensione del leasing. In caso di estensione di garanzia (Assistenza Non Stop) a carico di RCI Banque, qualora la locazione venga estinta prima della sua naturale scadenza, il Cliente si obbliga a rimborsare alla RCI Banque l’importo, da quest’ultima anticipato, sino ad un ammontare pari alle quote ancora a scadere, ripartite secondo i criteri di ammortamento della locazione. Il listino di riferimento per l’estensione della garanzia è quello in vigore al momento di inizio locazione. In caso d’adesione al prodotto Assicurazione Finanziamento Protetto, il cliente ha diritto al rimborso della quota parte del premio non goduto, salvo sua diversa richiesta di copertura sino alla data originaria di scadenza del contratto di finanziamento. In questo caso, il cliente dovrà corrispondere l’importo di Euro 50 a titolo di spesa amministrativa.
Al termine della locazione l’Utilizzatore avrà la facoltà di acquistare o fare acquistare da persona od ente da lui indicati, il veicolo concesso in locazione, versando alla Concedente l’importo del valore di riscatto, + I.V.A., indicato nella Richiesta di Locazione a riquadro Conteggio dei Canoni. Al termine della locazione o in caso di rimborso anticipato, le formalità relative al passaggio di proprietà saranno effettuate da una Agenzia indicata dalla Locatrice a cura della stessa. All’Utilizzatore verranno addebitati Euro 150,00 + IVA di spese oltre le spese e le commissioni relative al passaggio di proprietà, richieste dalle Agenzie autorizzate. Qualora l’Utilizzatore, entro 30 giorni dalla scadenza della locazione, non abbia manifestato con lettera raccomandata A.R. l’intenzione di voler restituire il veicolo oppure l’intenzione di cedere la facoltà di acquisto ad un terzo da lui indicato, la Concedente procederà, non prima di 15 giorni dalla scadenza naturale del contratto, all’addebito degli importi sopra determinati. Il pagamento di detto importo costituirà manifestazione della volontà di riscattare il veicolo e conseguentemente, la Concedente procederà all’intestazione a nome dell’Utilizzatore.
Art. 11 - RESTITUZIONE DEL VEICOLO
Qualora l’Utilizzatore abbia manifestato la volontà di restituire il veicolo, dovrà riconsegnarlo al termine della locazione a sue spese e senza ritardo alla Concedente presso la sede del Fornitore o nei luoghi indicati dalla Concedente nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, in conformità alla descrizione fattane nel verbale di consegna, salvo il normale deterioramento d’uso. Inoltre, qualora l’autoveicolo, con qualsiasi tipo di alimentazione, abbia percorso oltre km 20.000 annui, l’Utilizzatore sarà tenuto al pagamento, per ogni km di percorrenza in più, di 0,08 € per le autovetture e 0,10 € per i vecioli commerciali.
Al momento della restituzione si procederà alla rilevezione dello stato del veicolo con le stesse modalità previste nell’art. 10, lett. H. Le spese di rimessa in efficienza del veicolo, ivi comprese quelle tendenti alla eliminazione delle spese pubblicitarie, a suo tempo autorizzate, ed insieme all’eventuale penale relativa all’eccedenza chilometrica, saranno fatturate all’Utilizzatore dalla Concedente. Resta tuttavia inteso che la Concedente avrà la facoltà di cedere i crediti relativi alle suddette spese di rimessa in efficacia ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 e ss., al fornitore ovvero alla casa automobilistica.
In tal caso, le suddette somme saranno fatturate all’Utilizzatore direttamente dal fornitore ovvero dalla casa automobilistica. L’Utilizzatore non ha in nessun caso diritto ad indennità per eventuali miglioramenti apportati al veicolo. Decorso il termine della locazione, in caso di ritardo nella restituzione del veicolo, l’Utilizzatore dovrà pagare una penale pari all’importo dell’ultimo canone mensile per ogni mese o frazione di ritardo oltre al normale canone di locazione. In ogni caso, se entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’Utilizzatore non provvederà alla materiale restituzione del veicolo, la Concedente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere all’intestazione del veicolo a nome dell’ex Utilizzatore e di richiedere quanto di sua spettanza per canoni eventualmente insoluti, interessi, valore di riscatto, penali e spese di passaggio di proprietà.
Art. 12 - ONERI, SPESE, PAGAMENTI, IMPOSTE E TASSE
Ogni onere fiscale, diretto od indiretto, presente e futuro, avente comunque relazione con il presente contratto di locazione e con il veicolo che ne è oggetto, è a carico dell’Utilizzatore. Tutte le imposte e le tasse di ogni natura, anche future, permanenti od “una tantum”, inerenti alla locazione, detenzione, il possesso e l’utilizzazione del veicolo locato, sono a carico dell’Utilizzatore. La Concedente in caso di notificazione al proprio domicilio di verbali di contravvenzioni relative a violazioni del codice della strada od ad altre violazioni connesse alla circolazione del veicolo e/o al parcheggio dello stesso in aree in concessione, emesse anche da Enti privati autorizzati, si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento stesso con diritto di rivalsa immediata nei confronti dell’Utilizzatore per quanto anticipato e con addebito delle spese maggiorate di Euro 15,00 + IVA a titolo di commissioni. , o di comunicare ai suddetti Enti i dati dell’Utilizzatore con addebito di Euro 15,00 + IVA a titolo di spese di comunicazione. Il pagamento della tassa di proprietà alle relative scadenze, è effettuato dalla Concedente in nome proprio e per conto dell’Utilizzatore, con conseguente riaddebito a quest’ultimo delle somme anticipate, oltre a Euro 15,00 + IVA per spese di gestione. L’onere di presentare
istanza di rimborso in caso di pagamento effettuato anche dall’Utilizzatore ricadrà esclusivamente sull’Utilizzatore stesso.
Art.13 - RECLAMI
Il Cliente può presentare un reclamo all’intermediario, attraverso lettera raccomandata A/R o per via telematica alla RCI Banque S.A. Succursale Italiana servizio relazione clienti Via Tiburtina 1159 – 00000 Xxxx – clienti@rcibanque. com. L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia oppure chiedere all’intermediario.
Art.14 - FORO COMPETENTE E RICHIESTA DI MEDIAZIONE
La Concedente dichiara di eleggere il domicilio legale in Roma.
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma. Nelle contestazioni in cui la RCI Banque sia attrice, essa potrà ricorrere sia al Foro di Roma, sia a quello del domicilio del convenuto. La presente clausola non si applica nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo). Il Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, prima di poter adire l’Autorità Giudiziaria, dovrà rivolgere istanza di mediazione esclusivamente innanzi al Conciliatore Bancario. Tale istanza costituisce condizione di procedibilità dell’eventuale e successiva domanda giudiziale.
Art. 15 - GARANZIE
Ove indicato nel frontespizio del Contratto di locazione, la concessione dello stesso può essere altresì subordinata:
- alla prestazione di idonea fideiussione.
Art. 16 ALTRI DIRITTI DELCONTRAENTE PRIVATO/CONSUMATORE
A) DIRITTI SPETTANTI AL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 125-QUINQUIES DEL T. U. BANCARIO.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore, l’Utilizzatore ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento dopo aver effettuato la costituzione in mora del Venditore medesimo, se con riferimento al contratto di compravendita del veicolo ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455
Codice Civile. In tal caso RCI Banque è tenuta a rimborsare all’Utilizzatore richiedente quanto versato, fatto salvo il diritto di ripetere detto importo nei confronti del Venditore.
B) DIRITTO DEL CLIENTE DI RICEVERE LA TABELLA DI AMMORTAMENTO L’Utilizzatore ha diritto di ricevere durante il rapporto contrattuale, su sua semplice richiesta e senza spese, la tabella di ammortamento che riporta: - gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; - il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico (mensile); - Gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.
C) ASSISTENZAALCLIENTEAISENSIDELL'ART.124COMMA5DELT.U. BANCARIO.
Prima della conclusione del contratto, il Cliente ha il diritto di ottenere da RCI Banque chiarimenti sulla natura del contratto proposto, aventi ad oggetto: - la documentazione precontrattuale fornitagli; - le caratteristiche essenziali del prodotto offerto; - gli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.
Tali chiarimenti potranno essere ottenuti contattando telefonicamente o per iscritto RCI Banque, ovvero consultando la sezione Trasparenza dei Siti internet di RCI Banque: xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx