COMUNE DI MIRA
Allegato sub. Lett. C) Det. n. 495/27.05.2019
COMUNE DI MIRA
Città d’Arte
Città Metropolitana di Venezia
Settore Servizi al Cittadino – Servizio Politiche Sociali
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF)DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE : BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS E IDRICO, ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI , ASSEGNO DI MATERNITA'.
L'anno , addì del mese di In Mira, nella Residenza Comunale,
TRA
Il Comune di Mira, con sede in XXXXXX XX XXXXXXX 0 Xxx. 00000, nella persona del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Mira (c.f. 00368570271) Dott.ssa XXXX XXXXX che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta, e in esecuzione al Decreto del Sindaco n. 98 del 19/11/2018, concernente l'individuazione ed il conferimento dell'incarico dirigenziale;
E
Il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) di seguito elencato:
p. IVA iscrizione all’albo n° nella persona del proprio R.L. Sig.
nato a il , codice fiscale e residente a in via ;
PREMESSO
- che il D. LGS. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione econo- mica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata e che la Di- chiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 lu- glio 1998 n. 241 e s.m.i., o direttamente all’Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che con successivo D.P.C.M. del 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, sono stati definiti ulteriori criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni, ovvero servizi sociali o assistenziali, in forma agevolata;
- che i Comuni ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i., al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale;
- che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (indicatore della situazione economica) e dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
- che in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
Ritenuto opportuno definire tra il Comune di Mira e i CAF aventi sedi operative esistenti sul medesimo ambito territoriale una forma di collaborazione che consenta parità di accesso agli utenti richiedenti prestazioni sociali agevolate di competenza dei Comuni, nonché procedure di elaborazione di istruttorie amministrative correlate alle stesse istanze;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° n. 22 del 27.02.2019 con la quale l’Amministrazione ha espresso l’atto di indirizzo all’esternalizzazione ai centri di assistenza fiscale delle procedure del bonus energia elettrica, gas e idrico, assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori e di maternità;
Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 27/05/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse, il modulo di istanza e relativa bozza di convenzione;
Ritenuto, al fine di garantire efficacia ed economicità all’azione amministrativa di individuare quale requisito che i CAF devono possedere al fine dell’accreditamento e della stipula della presente convenzione, che essi siano fir - matari della convenzione con INPS ai fini della ricezione della dichiarazione sostitutiva unica, trasmissione per via telematica dei dati ivi contenuti all’INPS e rilascio conseguente dell’attestazione ISEE del nucleo familiare;
Preso atto:
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio;
- che il medesimo decreto ha inoltre stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che l’art. 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l’estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall’art. 1, comma 375, della legge 266/05;
- che con delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 117/06/08/2008 è stata introdotta una nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute, dettando altresì disposizioni specifiche miranti a favorire l’effettivo e rapido avvio informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, rappresentati dall’ANCI e le imprese distributrici, soggetti individuati dall’Autorità stessa;
- che la L. 28 dicembre 2015 n. 221 recante normativa in materia di “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali”, a norma dell'art. 60, conferisce all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico la funzione di a ssicurare agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso a condizioni agevolate;
- che è stato attivato a cura dell’ANCI un sistema di acquisizione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche, denominato SGATE, attraverso il quale il Comune, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare al sistema delle Aziende erogatrici le richieste di beneficio;
- che la Legge 448 del 23/12/1998 artt. 65 e 66, e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito due interventi di contrasto alla povertà e sostegno alla maternità denominati “Assegno per il nucleo familiare” e “Assegno di maternità” quest’ultimo disciplinato anche dall’art. 74 del D. LGS 151/2001;
tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 – Oggetto della convenzione
L’oggetto della presente convenzione è la definizione della collaborazione tra il Comune di Mira e i Centri di As - sistenza Fiscale (CAF) per la gestione delle sotto specificate attività, fermo restando la possibilità di integrare il sotto riportato elenco sulla base di successivi e appositi atti, in accordo tra le parti, anche in applicazione di nuo- ve normative:
a) Assegno per il nucleo familiare e di maternità – artt. 65 e 66 L. 448 del 23/12/1998;
b) Bonus energia elettrica e gas - D.M. 836/2007 integrato dalle delibere dell’autorità per l’energia elet- trica e gas 117/2008 e 48/2011;
c) Bonus idrico - L. 28 dicembre 2015 n. 221
ART. 2 – Documentazione da produrre da parte del CAF prima della stipula della convenzione
I CAF, prima della stipula della presente convenzione, dovranno fornire al Comune, oltre alla documentazione di legge, la seguente documentazione:
a) Copia dell’autorizzazione all’attività di assistenza fiscale;
b) Estremi della convenzione stipulata con l’INPS per la gestione delle DSU e certificazioni ISEE;
c) Atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della convenzione per la gestione delle pratiche di alla presente procedura;
d) Estremi di iscrizione al competente Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.o analogo registro per il ramo di attività in oggetto;
e) Estremi di iscrizione all’Albo dei CAF tenuto presso l’Agenzia delle Entrate;
f) Dichiarazione di non sussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
g) Gli estremi fiscali e le coordinate relative al conto corrente dedicato su cui il Comune provvederà ad effettuare il pagamento degli oneri dovuti;
h) Indicazione del Responsabile che funge da referente per i rapporti con il Comune (oltre a telefono, fax, mail);
i) Indicazione della sede operativa presente sul territorio comunale: indirizzo, numeri telefonici ed orari e giorni di apertura al pubblico;
j) Copia dell’eventuale procura speciale necessaria per la sottoscrizione della presente convenzione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante del singolo CAF;
k) Polizza assicurativa stipulata dal CAF per eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi oggetto della presente convenzione.
Durante il periodo di validità della presente convenzione ogni variazione dei dati trasmessi ai sensi del presente comma dovrà essere comunicata al Comune tempestivamente e comunque non oltre 30 gg. dalla variazione.
ART. 3 – Compiti del CAF
Il Caf sottoscrittore della presente convenzione s’impegna a svolgere le seguenti attività per conto del Comune di Mira :
1) Bonus energia elettrica, gas, idrico:
a) Fornire assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica pre- vista per il rilascio dell'attestazione della situazione economica ISEE necessaria per l'accesso al bonus;
b) Trasmissione telematica della DSU al sistema informativo INPS e rilascio all'utente della copia della certificazione attestante la situazione economica ISEE;
c) Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non risulti necessario modificarla rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
d) Verifica dei requisiti necessari per l’accesso da parte dei cittadini al bonus energia, gas, idrico di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Interministeriale del 28/12/2007 e D.P.C.M. 13 ottobre 2016;
e) Verifica della correttezza dei dati del dichiarante/richiedente anche attraverso l’utilizzo della banca dati anagrafica comunale;
f) Assistenza ai richiedenti nella compilazione di tutta la modulistica necessaria alla richiesta di accesso alla compensazione del bonus energia, energia, idrico presenti sul sito xxx.xxxxx.xxxx.xx ;
g) Rilascio all’utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della domanda per l’accesso al “bonus” suddetto;
h) Caricamento e trasmissione dei dati dei moduli di richiesta dei cittadini sulla piattaforma Sgate/Anci secondo le modalità predefinite;
i) Rilascio all’utente dell’attestazione dell’esito della richiesta di accesso al “bonus” richiesto;
l) Quant’altro occorrente per la corretta e completa gestione della procedura di concessione dei “bonus”;
m) Trasmettere al Comune per via telematica (PEC) gli elenchi, in formato elettronico, dei soggetti bene- ficiari dei “Bonus luce, gas, idrico” con cadenza trimestrale;
n) Conservare i dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio economico in formato cartaceo ed elettroni- co, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte del Comune.
o) Conservare i dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio fisico in formato cartaceo ed elettronico, per anni 5 dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;
p) Informare il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e che potranno essere effettuati controlli, anche a campione, volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato;
2) Assegno al nucleo famigliare con almeno tre figli minori e Assegno di maternità:
a) Fornire assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica previ - sta per il rilascio dell'attestazione della situazione economica ISEE necessaria per l'accesso al bonus;
b) Trasmissione telematica della DSU al sistema informativo INPS e rilascio all'utente della copia della certificazione attestante la situazione economica ISEE;
c) Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non risulti necessario modificarla rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
d) Verifica dei requisiti necessari all’accesso da parte dei cittadini richiedenti l’assegno sulla base della normativa vigente anche verificando eventuali aggiornamenti di normativa e prassi (es. FAQ del sito INPS) ivi compreso il documento di soggiorno, se trattasi di extra-comunitari;
e) Determinazione dell’eventuale diritto spettante all’assegno;
f) Verifica della corrispondenza dei dati anagrafici con il codice fiscale anche attraverso l’utilizzo della banca dati anagrafica comunale e corrispondenza del codice IBAN su cui effettuare l’accredito con le generalità del beneficiario;
g) Fornire assistenza ai richiedenti nella compilazione di tutta la modulistica necessaria alla richiesta di accesso all’assegno;
h) Rilasciare all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazio - ne della domanda per l’accesso all’assegno suddetto;
i) Trasmissione al Comune di Mira delle domande corredate di valido documento di riconoscimento e documento di soggiorno per i cittadini extra-comunitari (carta soggiorno o permesso di soggiorno CE o altro titolo di soggiorno idoneo) e degli elenchi dei richiedenti gli assegni al nucleo e di maternità per l’autorizzazione alla concessione degli stessi entro i primi 15 giorni di ogni mese. Tutta la documenta- zione verrà trasmessa, in formato elettronico, per via telematica (PEC);
l) Trasmissione al Comune di Mira dell’elenco dei richiedenti non ammessi, nei primi 15 giorni di ogni mese, che preveda i dati necessari per comunicare al richiedente il rigetto della sua richiesta oltre alla motivazione di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa. Tutta la documentazione verrà tra- smessa, in formato elettronico, per via telematica (PEC);
m) Trasmissione telematica all’INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l’assegno e conseguente invio all’utente della comuni- cazione finale;
n) In caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate in tutto o in parte indebite trasmet - tere al Comune di Mira l’elenco di tali prestazioni, in analogia a quelle respinte, affinché si provveda a informare INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall’art. 18 del DPCM 452/2000;
o) Conservazione di tutta la documentazione, per anni 5, sia in forma cartacea che informatica, che a richiesta dovrà essere messa a disposizione del Comune;
p) Informare il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e che potranno essere effettuati controlli, anche a campione, volti ad accertare la veridicità di quanto dichiara- to;
ART. 4 – Obblighi e responsabilità del CAF
Ogni CAF per espletamento dei servizi di cui al precedente punto si avvarrà di proprio personale adeguatamente formato. Dovrà inoltre garantire una sede operativa nel Comune di Mira, la custodia e la segretezza dei dati ai sensi della normativa sulla privacy (GDPR - Reg. UE 2016/679), comunicare al Comune il nominativo del refe- rente con il quale saranno tenuti i necessari contatti a svolgere per conto del Comune di Mira.
Essi dovranno stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni cagionati agli utenti provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella pre- disposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione manlevando il Comune di Mira da qualsiasi respon - sabilità.
I CAF saranno responsabili della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato nonché del diritto spettante alla corresponsione del bonus richiesto.
I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell’attività convenzionata.
I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenu- ta e custodia della documentazione ai sensi del Reg. 2016/679/UE.
I CAF, nel ricevere l’istanza, rendono noto agli interessati che i dati, nel rispetto del succitato D. Lgs., vengono acquisiti e trasmessi al Comune per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla pre- sente convenzione.
ART. 5 – Sedi ed orari
La sede o sedi di esecuzione del servizio, nel territorio del Comune di Mira, sono le seguenti:
•
recapiti telefonici :
fisso mobile indirizzo e-mail referente Sig.
•
recapiti telefonici :
fisso mobile indirizzo e-mail referente Sig.
ART. 6 – Collegamenti con la piattaforma INPS
Il centro di assistenza fiscale (caf) comunica all’inps il nominativo e gli altri dati necessari al fine di procedere all’inserimento sul portale inps dei soggetti delegati a caricare le domande, sulla base di quanto prevede la procedura informatica inps.
ART. 7 – Accesso all’anagrafe
Il Caf si obbliga a richiedere al Comune l’accesso alla banca dati dell’anagrafe secondo le modalità stabilite dai Servizi Demografici.
Il Caf si impegna ad utilizzare l’accesso anagrafico secondo le modalità stabilite dai servizi demografici. I soggetti incaricati di tale accesso, formalmente nominati incaricati del trattamento sono :
(cognome e nome) nato/a il codice fiscale (qualora fossero in numero elevato si può fare richiamo ad un elenco che diventa parte integrante dell’atto)
Ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in alcun modo delegabile la qualità di Responsabile, e tutte le eventuali società o enti interamente o parzialmente affidatarie del servizio indicato dovranno essere incaricate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Mira, unico titolare del trattamento dei dati personali in materia anagrafica.
Il Caf dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell’attività convenzionata.
ART. 8 – Strumentazione informatica
Il Caf predispone un archivio informatico che consenta lo svolgimento delle funzioni delegate con la presente convenzione e ne garantisce l’accesso al Comune per le verifiche del caso.
Il Caf dovrà utilizzare le procedure informatiche secondo la normativa vigente.
La trasmissione telematica al Comune dei dati e della documentazione da parte dei CAF dovrà avvenire secondo gli standard predefiniti in accordo con il servizio informatico del Comune stesso.
ART. 9 - Obblighi del Comune
Il Comune si impegna a:
a) Diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
b) Informare l’utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio nonché degli eventuali aggiornamenti ricevuti dai CAF;
c) Adottare i necessari provvedimenti per l’accoglimento della domanda (assegni al nucleo o di maternità) nonché la revoca dei benefici indebitamente ricevuti; l’Ente comunicherà al CAF i dati relativi al provvedimento adottato per il successivo inoltro della comunicazione di cui all’art 3 punto 2) punto l).
ART. 10 - Compensi
Il Caf si obbliga a non chiedere corrispettivi all’utenza per l’assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.
Per le attività previste dalla presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere per i servizi oggetto il corrispettivo di seguito specificato:
a) € 5,00 oltre IVA di legge per ogni pratica nuova o di rinnovo trasmessa e formalmente corretta nonché acquisita dalla piattaforma SGATE riguardante uno o più benefici;
b) € 8,00 oltre IVA di legge per ogni pratica trasmessa e formalmente corretta nonchè acquisita dalla piattaforma INPS;
Sono escluse dal riconoscimento le istanze annullate, revocate o rettificate dai Caf a causa di errori di verifica dei requisiti di ammissione o di inserimento dati nel sistema, nonché le istanze inserite in Sgate oltre il limite dei 30 giorni dalla presentazione delle medesime da parte dei richiedenti.
Qualora emergesse che il richiedente ha presentato a diversi Caf un’identica istanza, il Comune prevede il compenso solo al Caf che ha inviato per primo l’istanza stessa.
Il compenso sarà corrisposto previa emissione di regolare fattura, che dovrà riportare gli estremi della presente convenzione e numero di CIG attribuito, da inviarsi con cadenza semestrale determinato in base al numero di pratiche completamente acquisite di cui il Caf trasmetterà apposito elenco al Comune e previa verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC.
Il pagamento avverrà entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
ART. 11- Durata
La presente convenzione ha durata di anni tre a decorre dal momento della sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa adozione di provvedimento espresso.
ART. 12 - Recesso
E’ fatta salva la facoltà di recesso anticipata di uno dei Caf convenzionati previo preavviso di almeno tre mesi comunicato a mezzo pec. Il mancato rispetto del suddetto termine di preavviso comporta l’applicazione di una penale di € 500,00.
ART. 13 – Controlli
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal Caf mediante propri funzionari preventivamente designati e comunicati.
In caso di inadempimenti da parte dei Caf il Comune si riserva la facoltà di applicare delle penali, da minimo di € 30,00 ad un massimo di € 500,00. Esse saranno proporzionate all’entità del danno fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.
ART. 14 – Trattamento dei dati personali. (Nomina di responsabile esterno del trattamento dati, ai sensi del Regolamento – GDPR – 2016/679/CE)
Per l’esecuzione della presente convenzione che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Mira, il Comune di Mira, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina il Caf
responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
Il Caf, a seguito di nomina da parte del Comune di Mira, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679, assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati personali per le operazioni di trattamento connesse all’attuazione degli interventi di propria competenza di cui alla presente convenzione ed esclusivamente per il periodo di validità della stessa; nell’attuazione del servizio deve pertanto attenersi all’osservanza del suddetto Regolamento ed in particolare alle seguenti direttive indicate nell’art. 28:
Per i profili organizzativi e applicativi relativi alla normativa Privacy il/i referente/i del CAF
sono:
COGNOME e NOME cod. fisc. telefono fisso cell. Email PEC
Il Responsabile della protezione dati (dpo) - se nominato:
COGNOME e NOME cod. fisc. telefono fisso cell. Email PEC
Il Caf è altresì obbligato a garantire che i propri collaboratori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, si impegnano ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16/04/2013, n° 62, nonché dal codice di comportamento del dipendente del Comune di Mira approvato con la deliberazione di G.C. n° 290 del 30.12.2013.
ART. 15 – Risoluzione
Il Comune si riserva di risolvere la convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.
È condizione di efficacia della presente convenzione la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al CAF convenzionato per tutta la durata della convenzione.
Il venire meno anche di uno dei requisiti comporta automaticamente, e senza necessità di preavviso, la risoluzione della convenzione.
ART. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Caf assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Il Caf deve comunicare al Comune (nella persona del responsabile dell’esecuzione del contratto) gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
E’ prevista la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa su citata e in particolare quando le transazioni relativa alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.
ART. 17 - Controversie
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Venezia.
ART. 18 - Adempimenti fiscali
Eventuali spese relative alla sottoscrizione della presente convenzione sono a carico dei CAF.
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86 a carico del soggetto che ne richiede la registrazione.
Mira, lì
Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino
Per il CAF