SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZIO DI IMBALLO, TRASPORTO E ACCROCHAGE DELLE OPERE PER LA MOSTRA “DALLE REGGE D’ITALIA”
C.I.G CUP E34B13000020003
Importo netto: Euro ( oltre I.V.A. di legge)=
Impresa aggiudicataria: …………………….., con sede in via ……………… – …………
tra
la VENARIA REALE - C.V.C. – (Consorzio di Valorizzazione Culturale) con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000, Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx (XX), partita iva 09903230010, codice fiscale 97704430012, in persona del Direttore pro tempore xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a ……….. ( ) il
……………. e domiciliato, ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio (in seguito il “Consorzio”)
e
l’impresa …………………….., con sede legale in Via ……………, ,
codice fiscale e partita IVA ………………….., in persona del legale rappresentante
…………………, nato a …………. il ………………….., domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito “Appaltatore”)
PREMESSO CHE:
- il Consorzio con provvedimento prot. n. …………………. del …………….. ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di imballo, trasporto e accrochage delle opere per la mostra “Dalle Regge d’Italia”, per un importo complessivo pari a € 136.745,73 oltre I.V.A. di cui € 135.899,73 per servizi di trasporto e fornitura ed € 856,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- entro il termine di scadenza fissato nella lettera di invito a presentare offerta per le ore
…………….. del giorno ………… sono pervenuti ………………. ( ) plichi;
- la procedura di gara è stata esperita in data , ed al termine di tale valutazione l’offerta
con il minor prezzo è risultata essere quella presentata dall’impresa , con sede legale in
………………….. - ……….., per l’importo complessivo pari ad € ……………….. oltre IVA, di cui euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso
percentuale del …………………rispetto a quanto posto a base di gara, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;
- con provvedimento prot. n. ……………………. del ………………………….., il Consorzio ha disposto l’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa , previa
verifica in capo alla medesima dei requisiti speciali prescritti dagli atti di gara;
- con nota prot. n. ……………………. del ……………………….., l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata all’aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara e ai concorrenti esclusi, ai sensi dell’art. 79, c.5, d.lgs. 163/2006;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto, modalità e luogo di espletamento
Il presente contratto ha per oggetto il servizio di imballo, trasporto e accrochage delle opere per la mostra “Dalle Regge d’Italia”.
Per “trasporto” si intende il trasporto delle opere d’arte indicate nei documenti di gara, che anche se non allegati al presente contratto ne fanno parte integrante.
L’Appaltatore è a perfetta conoscenza dell’ubicazione e della estensione dei locali del sito, ove si svolgeranno le prestazioni, avendo fatto idoneo sopralluogo e non potrà, pertanto, sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione dei punti di esposizione.
Art. 2 – Termini di espletamento
Il servizio è stato avviato dall’appaltatore in data le operazioni di consegna e accrochage
sono state previste dal Consorzio entro il ……………………., previo accordo tra il referente del Consorzio medesimo e il referente dell’ente prestatore.
Le operazioni di fine mostra, reimballo e riconsegna delle opere ai relativi enti prestatori dovranno avvenire entro il , salvo diversi accordi con gli enti prestatori.
Art. 3 – Corrispettivo
Il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per la prestazione del servizio ammonta ad € ……….
oltre IVA di legge di cui € di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo contrattuale di cui sopra è fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi eventualità e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso o eccettuato, connessi e derivanti dall’esecuzione del servizio appaltato.
I prezzi offerti in riferimento ad ogni singola opera, indicati in sede di gara, saranno presi in considerazione dal Consorzio esclusivamente in caso di eventuali varianti in sede di esecuzione del servizio.
Art. 4 – Obblighi e oneri dell’appaltatore
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili all’appalto.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare il presente Contratto e relativi allegati.
L’Appaltatore si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del servizio ed, in particolare:
a) a provvedere a tutti gli adempimenti di legge per la gestione del servizio anche con riguardo al personale impiegato;
b) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d’arte il servizio nei termini contrattualmente previsti;
c) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l’esecuzione del servizio, incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture della Reggia, ai giardini etc.;
d) a regolamentare l’entrata e l’uscita del proprio personale nel corso delle operazioni di trasporto, previo accordo con il Consorzio;
e) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell’esecuzione del servizio;
f) a non cedere in tutto o in parte il contratto;
g) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di qualità degli impianti e delle attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;
h) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni aspetto inerente la gestione del servizio;
i) ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti, nello svolgimento del servizio, sui locali e le loro adiacenze, previe intese con il Consorzio;
l) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del servizio;
m) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
n) ad impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di movimentazione e accrochage le opere d’arte.
Art. 5 - Leggi e regolamenti. Valore storico ed architettonico del Reggia di Venaria Reale Nella gestione del Contratto, l’Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e di regolamento inerenti l’esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto vigenti all’epoca della stipula, ovvero emanate durante il corso dell’esecuzione ed, in particolare, il d.lgs. 50/2016.
Nella prestazione del servizio, l’Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e tenere in debita considerazione il valore storico ed architettonico della Reggia di Venaria Reale in quanto bene culturale, assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali per il tramite della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etno – antropologici del Piemonte, coordinati dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte.
Art. 6 - Responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, al Consorzio, al complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale e ai relativi Giardini nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
L’Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
L’Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti dai propri dipendenti nell’orario di servizio e nell’espletamento delle attività lavorative.
Il Consorzio non assume alcun ruolo né responsabilità per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del servizio. Detti obblighi gravano in via esclusiva sull’appaltatore, secondo quanto previsto dalle norme di legge.
L’Appaltatore si impegna a manlevare il Consorzio per i danni allo stesso derivanti dalla mancata corresponsione, da parte dell’Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell’esecuzione del servizio.
L’Appaltatore è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente.
L’Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare,
per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto al Consorzio che a terzi in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.
Nell’eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti (elettrici, igienico – sanitari, etc.) di proprietà del Consorzio e si accertasse la responsabilità del personale dell’appaltatore, quest’ultimo ne risponderà direttamente.
Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, furto delle attrezzature dell’Appaltatore, rimanendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di custodia e di conservazione delle medesime.
Art. 7 – Xxxxxxxx e garanzie
L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, per un importo pari a €
……………….., mediante polizza fidejussoria emessa da ……………….. n. del
……………………, avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine tre mesi dopo la sua cessazione, previo accertamento, in ogni caso, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione del servizio prestato dall’appaltatore;
L’Appaltatore ha prodotto, altresì, polizza assicurativa rilasciata da …………….., n. a
copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del servizio (All risks), avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine dopo dodici mesi dalla sua ultimazione, per un massimale assicurato non inferiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni) per sinistro, comprensiva della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell’esecuzione del servizio medesimo (RCT/RCO).
Art. 8 - Varianti
Il Consorzio potrà richiedere all’Appaltatore di variare le prestazioni nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in
cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
La variazione ordinata dal Consorzio può essere in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del Prezzo Complessivo.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse del Consorzio, le varianti, in aumento o in diminuzione, approvate per iscritto dal Responsabile del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento del Corrispettivo Complessivo e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto previste ai commi che precedono. Nel caso in cui le variazioni previste dal primo capoverso del presente Articolo superino l’importo ivi previsto, le condizioni dell’esecuzione delle medesime saranno determinate in contraddittorio tra Appaltatore e Consorzio.
In ogni caso l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio e che il Direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.
Il prezzo delle variazioni sarà approvato dal Consorzio su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammesso nella contabilità delle prestazioni. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti i nuovi prezzi relativi alle prestazioni effettuate per l’esecuzione delle varianti sono soggetti al ribasso d'asta indicato dall’Appaltatore nell’Offerta.
Art. 9 - Penali e risoluzione del contratto
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti, il Consorzio applicherà una penale pari al 0,05% dell’importo contrattuale.
Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 7. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Amministrazione all’integrale risarcimento dei danni subiti.
Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
Qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
In caso di risoluzione, il Consorzio procederà altresì all’incameramento della cauzione.
A titolo esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi:
- quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di sub-appalto o la violazione del divieto in tema di cessione del contratto;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte;
- in caso di violazione degli obblighi di legge ed, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva;
- in caso di mancata esecuzione del servizio secondo;
- in caso di ingiustificate interruzioni del servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità;
- in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del servizio;
Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni:
- qualora l’appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto;
- in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere la gestione del servizio. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del servizio ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del
Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
Art. 10 – Recesso
Il Consorzio potrà recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualunque tempo, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari.
A fronte dell’esercizio del diritto di recesso del Consorzio, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni già eseguite ed accettate dal Consorzio, restando escluso ogni indennizzo, risarcimento o corresponsione aggiuntiva.
Il Consorzio potrà esercitare il diritto di recesso in particolare nelle seguenti ipotesi:
- allorché, per qualsiasi ragione, vengano meno le esigenze di esecuzione del servizio;
- allorché, per qualsiasi ragione, venga meno il rapporto di fiducia sottostante al Contratto.
Art. 11 – Cessione del contratto e subappalto
E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, a pena di nullità della medesima. In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell’Appaltatore, fermi restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto nei confronti del Consorzio e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Il subappalto sarà consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105, d.lgs. n. 50/2016.
Art. 12– Modalità di pagamento
Le prestazioni appaltate saranno contabilizzate e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le forniture ed i servizi eseguiti dal principio dell'appalto.
Il Consorzio, in corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l’avanzamento raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge e del ribasso d’asta, non inferiore ad Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00).
Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benestare del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del
Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e del saldo, sopra indicati, l’Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, al cui pagamento si provvederà entro 90 (novanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento delle Opere, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono le seguenti:
IBAN IT …………………………...
L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione delle Opere o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. e CUP riferiti al presente contratto.
Art. 13 - Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro– Tutela dell’ambiente
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di osservare il D.Lgs. 81/2008, nonché la restante normativa vigente applicabile, anche regolamentare, generale e di settore, inerente la sicurezza ed igiene del lavoro, la prevenzione infortuni, le malattie professionali e gli incendi, nonché quelle relative alla tutela dell’ambiente.
L’Appaltatore si impegna ad adottare, nello svolgimento del servizio tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l’esperienza e la tecnica risultino necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nel servizio medesimo, nonché dei terzi (quali a titolo esemplificativo visitatori de La Venaria, dipendenti dell’Amministrazione etc.), assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che le attività si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.
Prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore è stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi interessati dallo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e delle misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività oggetto dell’appalto.
Il documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), indicante le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, è stato redatto in collaborazione tra il Consorzio e l’appaltatore.
Il Consorzio e l’appaltatore, nel corso dell’intero rapporto contrattuale, si impegnano a:
- cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti il servizio;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
Resta inteso e precisato che l’obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore.
L’Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Consorzio da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, sia da parte sua che dei suoi fornitori e/o collaboratori, delle norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per l’attuazione di tutte le misure di tutela della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.
L’Appaltatore si impegna inoltre ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nella prestazione del servizio nonché a nominare il Responsabile delle sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.
Art. 14 – Attestazione di regolare esecuzione
Il Consorzio procederà a verificare, entro trenta giorni dalla data di ultimazione del servizio, in contraddittorio con l’Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni eseguite.
In caso di riscontrata difformità tra il servizio prestato e le prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati, il Consorzio assegnerà un termine di 10 gg. all’appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, trascorso infruttuosamente il quale, il Contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
Art. 15 - Controversie
Tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente Contratto possono essere risolte mediante transazione o accordo bonario, in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente.
In difetto di accordo ogni controversia sarà demandata, in via esclusiva, al foro di Torino.
Art. 16- Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e il Responsabile Esecutivo del Contratto è il dott. ……………………..
Art. 17 - Spese contrattuali e oneri fiscali
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e all’esecuzione del servizio.
A carico esclusivo dell’Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di contratto.
Articolo 18 – Elezione di domicilio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:
Il Committente:
Piazza Repubblica 4 – Venaria Reale (TO); L’Appaltatore:
……………………………………………………
Articolo 19 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Fanno parte del presente contratto anche se non materialmente allegati:
- offerta economica presentata dall’Appaltatore;
- Allegato A – Elenco delle opere;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Polizza fidejussoria;
- Polizza assicurativa;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI); Venaria lì
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore del Consorzio L’appaltatore