BOZZA DI CONTRATTO
BOZZA DI CONTRATTO
SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE FEAGA E FEASR DEGLI ORGANISMI PAGATORI PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 E 2023
CIG 8763461CC8
TRA
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea (di seguito denominato Ministero), con sede in Roma, C.F. 97099470581, nella persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore Generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, in virtù di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2021, reg. 42, domiciliato per la carica presso il Ministero.
E
(società/RTI/Consorzio/etc) con sede in , via , partita IVA
nella persona del legale rappresentante , C.F. , nel seguito del presente atto denominata anche “Appaltatore”.
PREMESSO CHE
• il Ministero, per la certificazione delle spese FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, ha inteso avvalersi di una società di revisione contabile;
• con determina a contrarre 29 aprile 2021, prot. n. 196966, il Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha indetto, ai sensi degli articoli 59 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l’affidamento del servizio di certificazione delle spese FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice;
• il bando di gara è stato pubblicato nella GUUE e nella GURI ;
• con verbale n. del la Commissione di valutazione ha redatto la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
• il Ministero, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, con decreto direttoriale , prot. , ha approvato la suddetta graduatoria, aggiudicando l’appalto in favore di ;
• la predetta aggiudicazione è stata oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice;
• l’Appaltatore è stato sottoposto, con esito favorevole, alle verifiche di cui all’articolo 85, comma 5, del Codice;
• è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’articolo 32, comma 9, del Codice;
• l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati (compresi il bando ed il disciplinare) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
• l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;
Art. 1 – Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni di cui al Codice;
b) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli articoli 216 e 217 del Codice;
c) dalle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
d) dalle disposizioni di cui Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014;
e) dalle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 del 6 agosto 2014;
f) dalle disposizioni di cui alle linee direttrici della Commissione europea e dai documenti di lavoro della medesima in materia di certificazione dei conti degli organismi pagatori;
g) dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come integrato e modificato dalle disposizioni successive;
h) dalle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
i) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
l) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in particolare l’articolo 2, comma 3, e l’articolo 17, comma 1;
m) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
n) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui alle precedenti lettere;
o) ove applicabili, dalle Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del Codice.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative delle prassi migliorative per il Ministero, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni, rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale in essere.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Ministero prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dal Ministero.
Il Ministero provvede a comunicare i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto al Casellario Informatico, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici (di seguito Osservatorio), ai sensi dell’articolo 213, comma 9, del Codice.
Art. 2 - Oggetto del contratto
La prestazione del servizio di certificazione delle spese FEAGA e FEASR degli organismi pagatori, meglio specificata nell’offerta presentata in sede di gara, nel disciplinare, nelle linee direttrici della Commissione europea e nei documenti di lavoro della medesima in materia, consente di adempiere ad un obbligo previsto dalla regolamentazione dell’Unione europea.
L’appalto comprende tutte le attività necessarie per emettere le relazioni e le certificazioni inerenti i conti di ciascun organismo pagatore riconosciuto dall’Italia nonché eventuali attività suppletive ritenute necessarie dalla Commissione europea ai fini dell’approvazione dei predetti conti, nonché le attività inerenti la validazione delle azioni correttive poste in essere dall’Organismo pagatore il cui riconoscimento è posto sotto osservazione dall’autorità competente, per la mancata conformità ai criteri di riconoscimento di cui all’Allegato I del Reg. (UE) n. 907/2014.
Nell’espletamento del servizio l’Appaltatore s’impegna ad impiegare le risorse professionali indicate nell’offerta tecnica presentata, fatte salve le variazioni autorizzate dal Ministero in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara (punto 15).
Art. 3 - Durata del contratto e termini di consegna
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e deve essere eseguito per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 e, comunque, fino alla consegna delle relazioni e certificazioni FEAGA e FEASR. L’affidatario, nell’esecuzione del contratto, è tenuto a rispettare il termine per la consegna delle relazioni di certificazione dei conti così come indicato dagli articoli 7 e 9, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Ministero, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel disciplinare di gara, nelle linee direttrici della Commissione europea, nei documenti di lavoro della medesima Commissione europea in materia di certificazione dei conti degli organismi pagatori e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore s’impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero, dell’Organismo di coordinamento, degli Organismi pagatori (di seguito: Amministrazioni) e dei terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalle Amministrazioni.
Le Amministrazioni e i terzi autorizzati, per le prestazioni sulle quali è previsto lo svolgimento delle attività presso le proprie sedi, metteranno a disposizione dell’Appaltatore i locali, la documentazione e i funzionari e dirigenti necessari allo svolgimento delle medesime.
Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione, all’Amministrazione interessata, dei relativi nominativi e dati anagrafici, unitamente agli estremi di un documento di identificazione di ciascuno. La comunicazione deve pervenire all’Amministrazione interessata almeno il giorno prima dell’inizio delle attività suddette.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008). L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
In merito a quanto sopra l’Amministrazione s’intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere, durante la prestazione del servizio, le modifiche ritenute più opportune al fine d’assicurare la costante rispondenza del servizio reso alle esigenze dell’Amministrazione e alle disposizioni della Commissione europea.
Il Ministero può, altresì, richiedere la rimodulazione della prestazione del servizio, anche in relazione ai fondi disponibili.
Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice la Xxxx.xx Fulvia de Xxxxx e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del Codice,
.
Art. 5 – Rimborso spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le spese sostenute dal Ministero per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono state rimborsate dall’Aggiudicatario entro il termine previsto.
Art. 6 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale, per la fornitura dei servizi indicati all’articolo 2 e per tutta la durata prevista dall’art. 3, è determinato in € ………… (euro /00) – esclusa la quota I.V.A. pari al 22%
pari ad €………., per cui il totale è pari ad €…………………...
I prezzi restano fissi e invariati per tutta la durata del contratto.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non sono previsti oneri per la sicurezza legati al documento unico per le valutazioni dei rischi da interferenze (DUVRI).
Per motivi di economicità, il servizio di certificazione può essere ripetuto ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del codice dei contratti, a condizione che tali servizi siano conformi all’offerta tecnica selezionata nella procedura aperta, mediante ricorso alla procedura negoziata senza bando nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.
Il Ministero si riserva, altresì, la facoltà di affidare all’aggiudicatario servizi complementari ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del Codice.
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si vincola ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Ministero, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 80, comma 4, del Codice, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal Ministero direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di DURC dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, lettera c), del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Xxx l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Ministero dichiarerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 105, comma 18, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Ministero si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105, comma 13 primo periodo del Codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 8 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati presso le Amministrazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, per tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Ministero.
L’Appaltatore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali D.lgs. n. 196/2003 da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 9 - Sospensione del Servizio
L’Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con le Amministrazioni.
L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso il Ministero procede all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Ministero e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni
Il Ministero è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per la realizzazione di tutte le prestazioni previste nel presente atto. Per esse, unico responsabile è l’Appaltatore che assume a proprio carico anche quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonché a danni e rischi verso cose e/o persone.
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni e/o di terzi.
Art. 11 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi, software o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore manleverà e terrà indenni le Amministrazioni, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle Amministrazioni.
Il Ministero si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Ministero riconosce all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore delle Amministrazioni.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al secondo comma, il Ministero, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Art. 12 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
L’Appaltatore dovrà richiedere per iscritto alle Amministrazioni l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalle Amministrazioni medesime, indicando il tipo di prodotto e il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalle Amministrazioni costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
L’Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
L’Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti delle Amministrazioni alle verifiche opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi ovvero nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà del Ministero di risolvere il presente contratto, l’Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Art. 13 – Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
Oppure
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura pari (max 50%) dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Il Ministero non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto al subappaltatore solo al verificarsi di una delle tre condizioni indicate al comma 13 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti, comunque, imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore s’impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (RTI, società o consorzio ….).
Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore, ai sensi del comma 7 dell’articolo 105 citato, deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, della assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Ministero non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, il Ministero procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine
essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105 del Codice.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Ministero, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’aggiudicatario, invece, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale solidarietà viene meno solo nel caso di cui al comma 8 dell’articolo 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Ministero inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’esecuzione delle attività subappaltate, ai sensi del comma 19 dell’articolo 105 del Codice, non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore, e in caso di inadempienza contributiva, si applicano, ai sensi del comma 10 dell’articolo 105, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 30 del Codice.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice.
Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (cfr. Legge 13 agosto 2010 n. 136, Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010), senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del codice civile.
L’Appaltatore, si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 8, secondo periodo della legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
Il Ministero verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di cessione dei crediti, ai sensi di quanto previsto nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, l’Appaltatore s’impegna a comunicare il CIG
n. 8763461CC8 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso sia riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG n. 8763461CC8 dallo stesso comunicato.
In relazione a quanto sopra, i conti correnti bancari dedicati ai pagamenti della presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare su tali conti sono quelli comunicati con nota dell’Appaltatore , acquisita al protocollo n. _ del .
L’Appaltatore si impegna a comunicare al Ministero ogni variazione intervenuta in merito ai suddetti conti e alle persone delegate.
Art. 15 – Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’articolo 103 del Codice, in favore del Ministero.
La garanzia ha validità temporale dall’inizio del contratto fino alla liquidazione dei conti da parte della Commissione europea, previa verifica di conformità del servizio reso, e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Ministero, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la
definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Ministero, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Il Ministero ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 4 e 10 del presente contratto.
Art. 16 - Divieto di Cessione del contratto e Cessione del credito.
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del Codice.
L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, nelle modalità espresse dall’articolo 106, comma 13, del Codice.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Ministero. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
In caso di cessione dei crediti, si applicano le norme sulla tracciabilità di cui all’articolo 14 del presente contratto.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 17 – Inadempienze e penali
Per inadempienze derivanti da obblighi contrattuali, inefficienze ed inadeguatezza dei servizi resi da parte dell’aggiudicatario, potranno essere applicate penali giornaliere. Per ogni giorno di ritardo addebitabile all’aggiudicatario rispetto ai termini previsti, la penale applicata sarà pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale al netto di IVA. Se il ritardo riguarda più organismi pagatori, la predetta penale sarà applicata separatamente per ciascuno di essi.
Qualora l’aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata comunicazione al Ministero, indicando i nominativi e le referenze dei sostituti di quelli indicati in
sede di offerta. L’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentino un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione può non essere accettata dal Ministero. In caso di non accettazione della sostituzione il Ministero ne dà avviso entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
In caso di mancata comunicazione dell’avvenuta sostituzione, si applicherà una penalità di euro 5.000,00 per ogni sostituzione non comunicata di un Esperto revisore, o di Esperto agrario, o di un Esperto informatico e di euro 10.000,00 per ogni sostituzione non comunicata del Responsabile del servizio o di un Responsabile operativo.
In presenza di inadempienze, inefficienze e inadeguatezza dei servizi resi, che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto intimerà entro cinque giorni lavorativi all’aggiudicatario, a mezzo di posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme.
In ogni caso, l’Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto a mezzo di posta elettronica certificata, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accettabili a giudizio del Ministero, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine massimo stabilito, potranno essere applicate le penali 0,6 per mille dell’importo contrattuale al netto dell’IVA per ogni giorno di persistenza di ciascuna contestazione formalizzata.
Nel caso di applicazione delle penali, il Ministero provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti.
Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non dovesse provvedere, alla scadenza dei termini stessi, ferma restando l’applicabilità delle predette penali, il contratto potrà essere risolto dal Ministero ad insindacabile giudizio dello stesso, relativamente agli organismi pagatori interessati o a tutti gli organismi pagatori, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto del Ministero al risarcimento del danno.
In tal caso all’Appaltatore, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà applicato l’incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.
Art. 18 – Risoluzione per inadempimento
Il Ministero si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.
In caso di risoluzione il Ministero avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Il Ministero, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a. r. o posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a) nei casi previsti dall’articolo 4 del Patto d’integrità;
b) mancata reintegrazione delle cauzioni qualora escusse in tutto o in parte, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Ministero;
c) arbitraria sospensione del servizio decisa unilateralmente dal soggetto aggiudicatario, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Ministero o gli Organismi pagatori;
d) nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 11); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art.12); subappalto (art.13); cauzione definitiva (art. 15); divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 16);
e) in caso di modifiche al gruppo di lavoro non comunicate preventivamente al Ministero e da questo ritenute sostanziali e pregiudizievoli della qualità del servizio reso.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
In caso di risoluzione del contratto, in base al disposto dell’articolo 110 del Codice, il Ministero si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 19 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Il Ministero ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Xxxxxx.
In ogni caso, il Ministero potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato articolo 80.
Il Ministero può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’articolo 108, comma 1, del Codice.
Art. 20 – Recesso
Il Ministero, ai sensi e per l’effetto del disposto dell’articolo 109, comma 1, del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero, e avrà diritto al pagamento
di un corrispettivo, se richiesto, entro 60 giorni dalla data di rescissione, commisurato al servizio prestato comprensivo delle spese sostenute. È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo anche in deroga a quanto stabilito all’articolo 1671 codice civile. Il pagamento di quanto previsto è effettuato entro 60 giorni dalla presentazione di fattura e di documentazione giustificativa del servizio reso.
In caso di recesso del Ministero, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.
In caso di recesso immotivato e unilaterale dell’aggiudicatario, esso perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai servizi non regolarmente accettati dal Ministero, anche se già svolti.
Art. 21- Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Ministero proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un concorrente con idoneità plurisoggettiva, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Ministero ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
In base al disposto dell’articolo 110 del Codice, il Ministero si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta e si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 22 - Varianti
In accordo con quanto previsto dall’articolo 106 del Codice, con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Ministero purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell’esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 106 del Codice e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore il ripristino della situazione preesistente.
Art. 23 - Direzione dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’articolo 101 comma 1, del Codice, il Direttore dell’esecuzione del contratto è preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo diverse disposizioni, il Ministero, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Detto soggetto ha il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Ministero, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione, nonché di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito parere, prima del pagamento di ogni fattura.
Art. 24 - Responsabile del servizio e gruppo di lavoro addetto all’esecuzione
Il responsabile del Servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi, è il Dott. .
I nominativi del gruppo di lavoro addetto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, sono quelli elencati nell’offerta tecnica.
Qualora l’Appaltatore, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, si applica quanto previsto dall’articolo 17 del presente contratto. In caso di variazioni, l’Appaltatore è tenuto ad aggiornare l’elenco dei nominativi del gruppo di lavoro fornito al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 25 – Verifica di conformità del servizio
Il servizio prestato sarà sottoposto a verifica di conformità, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara, nelle linee guida e documenti di lavoro della Commissione europea.
Le operazioni di verifica saranno effettuate da una Commissione, ai sensi dell’articolo 102 comma 2 del Codice, incaricata dal Ministero alla presenza di un Rappresentante dell’Appaltatore, sulla base di una relazione di dettaglio sul servizio effettivamente reso predisposta dal Responsabile del servizio, nella quale sono evidenziati eventuali modifiche apportate al progetto di servizio illustrato nell’offerta.
Le risultanze delle verifiche effettuate risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di verifica e dal Rappresentante dell’Appaltatore in doppio originale per l’Appaltatore e l'Amministrazione. Tale verbale oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell’appalto, conterrà eventuali rilievi fatti dal Direttore dell’esecuzione e indicherà l’importo da liquidare per il servizio reso.
Art. 26 – Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 6, l’Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
- 20% dell’importo di aggiudicazione ad inizio dell’esercizio finanziario (16 ottobre anno n- 1) a seguito della presentazione di una sintetica relazione delle attività svolte e dei controlli effettuati dopo la presentazione delle domande uniche, previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione;
- 20% dell’importo di aggiudicazione alla chiusura dell’esercizio finanziario (15 ottobre anno n) a seguito della presentazione di una sintetica relazione delle attività svolte nel corso dell’anno finanziario oggetto di certificazione, previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione;
- 30% dell’importo di aggiudicazione dopo la presentazione, per l’esercizio finanziario, delle relazioni e delle certificazioni inerenti i conti di ciascun organismo pagatore riconosciuto, previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione e successive valutazioni di conformità da parte di apposita commissione di verifica, nominata ai sensi dell’art. 102 del Codice;
- 30% dell’importo di aggiudicazione dopo la liquidazione dei conti da parte della Commissione europea, subordinato all’espletamento di eventuale ulteriore attività suppletiva ritenuta necessaria dalla Commissione europea ai fini dell’approvazione dei conti degli organismi pagatori e previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed al CIG n. 8763461CC8.
L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità sopra indicate provvederà a comunicare al Ministero la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e, comunque, ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Ministero non produrrà alcun interesse.
Il Ministero, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, il Ministero applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – (C.F. 97099470581) – Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00 00000 Xxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Ministero, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicato/i nel precedente art. 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Come previsto dal Decreto Interministeriale 3 aprile 2013 n. 55 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche le fatture potranno essere inviate solo in formato elettronico secondo le modalità previste dalla citata normativa. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’Ufficio è .
Art. 27 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Appaltatore s’impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Il Ministero si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Ministero ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Ministero entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 18.
Art. 28 - Foro di competenza.
Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Roma.
Art. 29 - Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo - le informazioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto, e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
L’Appaltatore s’impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.lgs. n. 196/2003 - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Art. 30 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura pubblica amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 comma 14 del Codice.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma lì,
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea
L’Appaltatore
L’Ufficiale Rogante
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX xxxxx Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 6 (Importo contrattuale); Articolo 9 ( Sospensione del servizio); Articolo 12 (Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software); Articolo 13 (Subappalto); Articolo 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 15 (Cauzione); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 17 (Inadempienze e penali); Articolo 18 (Risoluzione per inadempimento); Articolo 19 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali); Articolo 22 (Varianti); Articolo 25 (Verifica di conformità del servizio); Art. 26 (Fatturazioni e pagamenti); Articolo 27 (Obblighi ed adempimenti dell’appaltatore).
L’APPALTATORE
L’Ufficiale Rogante