TUA
TUA
CASA
E FAMIGLIA
POLIZZA PER LA PROTEZIONE DELLA CASA, DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA
E DEGLI ANIMALI DOMESTICI
LINEA SOLO TUA
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione (MOD. CASFAM ED. 03/07/2019 )
sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
• DIP Danni
(MOD. CASFAM DIP ED. 03/07/2019)
• DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. CASFAM DIP+ ED. 03/07/2019)
e sono redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
Sempre con te.
xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
PRONTI ALLA CHIAREZZA
Per rendere un po’ più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.
In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.
CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI
• titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi: MAIUSCOLO
• punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento: grassetto
• specifiche, richiami a norme o articoli corsivo
ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
informazione importante: le cose chiave e utili da sapere
focus: approfondimenti, specifiche, casi, esempi…
cosa fare: istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di…
GLOSSARIO
Per distinguerle a colpo d’occhio dai termini generali presenti nelle condizioni di polizza, le voci relative alle sezioni specifiche (es. salute, o cyber risk) sono indicate in corsivo.
SOMMARIO
GLOSSARIO
TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE 9
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 23
CASA – INCENDIO
FORMULA OMNIA
1. Cosa è assicurato 29
3. Condizioni di operatività 38
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 37
5. Quali sono i limiti di copertura 42
4. Cosa non è assicurato 40
1. Cosa è assicurato 44
FORMULA CLASSICA
3. Condizioni di operatività 54
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 48
5. Quali sono i limiti di copertura 57
4. Cosa non è assicurato 56
1. Cosa è assicurato 59
FORMULA MUTUO
3. Condizioni di operatività 63
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 60
4. Cosa non è assicurato 64
5. Quali sono i limiti di copertura 65
CASA – EVENTI CATASTROFALI
1. Cosa è assicurato 66
2. Condizioni di operatività 69
3. Cosa non è assicurato 69
4. Quali sono i limiti di copertura 70
CASA – FURTO
FORMULA CLASSICA
1. Cosa è assicurato 71
3. Opzioni acquistabili con riduzione del premio 77
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 75
5. Cosa non è assicurato 81
4. Condizioni di operatività 79
6. Quali sono i limiti di copertura 82
FORMULA SPECIFICA
1. Cosa è assicurato 85
3. Opzioni acquistabili con riduzione del premio 91
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 89
5. Cosa non è assicurato 95
4. Condizioni di operatività 93
6. Quali sono i limiti di copertura 97
CASA E PERSONA – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1. Cosa è assicurato 100
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 106
3. Condizioni di operatività 110
4. Cosa non è assicurato 110
5. Quali sono i limiti di copertura 112
CASA E PERSONA – TUTELA LEGALE
1. Cosa è assicurato 114
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 116
3. Condizioni di operatività 117
4. Cosa non è assicurato 118
5. Quali sono i limiti di copertura 120
PERSONA – DIFESA REDDITO
Garanzie acquistabili con aumento del premio 121
PERSONA – SALUTE
1. Cosa è assicurato 127
2. Condizioni di operatività 130
3. Cosa non è assicurato 132
Allegato 1 – Tabella indennizzi indennitaria forfettaria da infortunio 134
Allegato 2 – Elenco dettagliato degli interventi chirurgici e loro classe di appartenenza
139
PERSONA – DIGITALI CYBER RISK
1. Cosa è assicurato 160
2. Condizioni di operatività 169
3. Cosa non è assicurato 171
4. Quali sono i limiti di copertura 172
PERSONA – ASSISTENZA
1. Cosa è assicurato 173
3. Condizioni di operatività 207
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 196
4. Cosa non è assicurato 208
AMICI A 4 ZAMPE
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 209
RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER INTERVENTI CHIRURGICI E VISITE SPECIALISTICHE
1. Cosa è assicurato 211
3. Cosa non è assicurato 212
2. Condizioni di operatività 212
4. Quali sono i limiti di copertura 213
1. Cosa è assicurato 214
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAGIONATI A TERZI
3. Cosa non è assicurato 216
2. Condizioni di operatività 215
4. Quali sono i limiti di copertura 217
1. Cosa è assicurato 218
TUTELA LEGALE
3. Cosa non è assicurato 220
2. Condizioni di operatività 219
1. Cosa è assicurato 221
ASSISTENZA
OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO
“COSA FARE IN CASO DI…”
2. Cosa non è assicurato 225
1. Incendio, Furto, Eventi Catastrofali, Furto online di fondi personali (Digitali –
Cyber Risk): che obblighi ho?
226
3. Salute: che obblighi ho? 236
2. Responsabilità Civile verso terzi, Responsabilità Civile per danni cagionati a terzi sezione Amici a 4 Zampe, Responsabilità Civile Digitali – Cyber Risk – che obblighi ho?
4. Tutela Legale, Tutela Legale sezione Amici a 4 Zampe, Tutela Legale Digitali –
Cyber Risk – che obblighi ho?
234
237
5. Assistenza, Assistenza sezione Amici a 4 Zampe – che obblighi ho? 240
6. Amici a 4 Zampe – che obblighi ho? 241
7. Difesa Reddito – che obblighi ho? 242
GLOSSARIO
GLOSSARIO
“Per scegliere, devo capire.”
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
Ti guideranno nella comprensione di ciò che hai acquistato: per avere certezze e fugare ogni dubbio.
Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali. Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano Sezioni o garanzie specifiche. Per distinguere a colpo d’occhio le voci relative a Sezioni o garanzie specifiche dai termini generali presenti nelle condizioni di polizza, le voci relative alle sezioni specifiche (es. salute, o cyber risk) sono indicate in corsivo.
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA
“TUA CASA E FAMIGLIA”
A
Abitazione: definizione
I locali destinati a civile abitazione e tra loro comunicanti, a uso unifamiliare e a ufficio/studio professionale privato ad uso dell’Assicurato (se coesistente e comunicante con i locali), ed eventuali porzioni del Fabbricato che li ospita, escluso in ogni caso il valore dell’area (terreno).
Sono compresi:
• fissi e infissi;
• opere di fondazione o interrate;
• dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l’abitazione assicurata, quali centrali termiche, cantine, solai, vani tecnici e altri locali a uso esclusivo dell’Assicurato se attinenti alla conduzione del fabbricato ed escluso qualsiasi loro uso professionale o commerciale;
• recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al
servizio dell’abitazione, muri di cinta;
• piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco, strade private interne, cortili. Sono comunque esclusi gli alberi;
• tinteggiature, tappezzeria, parquet, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
• antenne televisive, radioriceventi e/o trasmittenti;
• statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
• ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa al servizio del fabbricato;
• pannelli solari (fotovoltaici e termici) solo se assicurati;
• cappotto termico;
• migliorie apportate dal locatario;
• parti in comune in condominio, per la sola parte pro-quota dell’Assicurato.
Abitazione: tipologie
• Appartamento
Locali facenti parte di uno stabile in condominio, costituito da più appartamenti contigui, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuno con un accesso proprio all’interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall’esterno.
• Xxxxx a schiera o villa plurifamiliare
Locali facenti parte di uno stabile, costituito da più abitazioni contigue, sottostanti o sovrastanti non
comunicanti, ciascuna con uno o più accessi dall’esterno propri e indipendenti.
• Villa unifamiliare
Locali con uno o più accessi dall’esterno, propri e indipendenti, facenti parte di uno stabile isolato da altri
fabbricati.
Allagamento
Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Animale (definizione valida esclusivamente per le garanzie della sezione Amici a 4 Zampe)
Il Cane o il Gatto di proprietà dell'Assicurato, per il quale è prestata l’Assicurazione.
Animali domestici
Animali da compagnia e da cortile, cavalli e altri animali da sella.
ARAG
Abbreviazione della denominazione sociale: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx00 - 00000 Xxxxxx
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assistenza
L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria Struttura Organizzativa
all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.
Assistenza remota
Assistenza erogata telefonicamente atta a fornire consigli, condividere best practice o ad erogare supporto per problematiche di cyber security. Tale servizio viene fornito per mezzo di linee guida e procedure che guidando il titolare ad effettuare verifiche sui propri dispositivi per identificare la tipologia e le probabili cause di un evento dannoso.
B
Back up
Il processo con cui si effettuano copie dei dati, qualunque essi siano, affinché possano essere recuperabili anche in caso di danneggiamento o perdita dei dati originali.
Bed and Breakfast (B&B) o affittacamere
Il servizio di alloggio e prima colazione offerti nell’Abitazione assicurata, saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi della normale collaborazione familiare. L’attività deve essere esercitata in modo non professionale e in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
Beneficiario
La persona fisica o giuridica designata dal contraente, alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'Assicurato. In assenza di designazione specifica i beneficiari sono gli eredi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.
Botnet
Rete di dispositivi connessi a Internet infettati da un malware specializzato, che usa la rete per scopi malevoli.
C
C/c passivo
Contratto di conto corrente nel quale l’Istituto Bancario consente al cliente di disporre di somme superiori al credito risultante dal conto
Cane
L’esemplare della specie canina di proprietà dell’Assicurato, iscritto all'anagrafe canina e munito di microchip o tatuaggio ai sensi delle norme di legge vigenti, per il quale è prestata l’Assicurazione.
Carenza
Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di
decorrenza dell’Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
Cartella clinica
Documento ufficiale e atto pubblico redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.
Cassaforte
Il contenitore con le seguenti caratteristiche:
• parete a battente di spessore adeguato;
• costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione;
• corazzatura costituita da un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano tra di loro;
• peso minimo kg 200 (tranne per le casseforti a muro dotate di corpo in acciaio, dello spessore minimo di mm 2 con dispositivo di ancoraggio applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo).
Centrale di Telemedicina
La centrale di Medic4All Italia srl che eroga servizi di supporto medico a distanza utilizzando tecnologie biomedicali e di telecomunicazioni tra le più evolute sul mercato. Commercializza diversi sistemi di monitoraggio audio video e biodati archiviando i diversi parametri in cartelle mediche online e in particolare nella cartella medica personale multilingue.
Collezioni
Vedasi Contenuto
Comunicazioni (alla Società)
Si intendono le comunicazioni effettuate alla Compagnia per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.
Contenuto
Tutto quanto contenuto:
• nei locali dell’Abitazione;
• nelle dipendenze e pertinenze comunicanti e non;
• nell’eventuale ufficio/studio professionale privato (se coesistente e comunicante con gli altri locali); appartenente all’Assicurato, a persone del suo nucleo familiare e destinato ad un uso domestico e/o personale. Sono compresi inoltre:
• eventuali beni di terzi purché custoditi nei soli locali dell’Abitazione;
• beni ad uso professionale esclusivamente contenuti nell’eventuale ufficio/studio professionale privato
coesistente e comunicante.
• Attrezzature sportive, biciclette anche elettriche e/o a pedalata assistita, attrezzature a motore per il giardinaggio, ciclomotori, natanti e relativi motori fuori bordo fino a 40 cavalli. Sono escluse le roulotte, i camper e tutti veicoli a motore inscritti a PRA e loro parti.
Fermo tutto quanto sopra descritto come Contenuto, si definiscono inoltre come parti di esso le seguenti tipologie di oggetti:
• Apparecchiature elettroniche
Gli apparecchi che basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni.
• Contenuto Generico
Il Contenuto dei locali Assicurati esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori.
• Collezioni
Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore;
• Elettrodomestici
Apparecchiature elettroniche, elettriche ed elettromeccaniche utilizzate nei lavori domestici o destinate al
servizio e al conforto della persona nell’ambito dell’Abitazione.
• Effetti personali
Beni del Contenuto ad uso personale ed in generale quanto portato dall’Assicurato e membri del suo nucleo familiare fuori dai locali di Abitazione in occasione di spostamenti quotidiani, viaggi e vacanze. Sono esclusi Oggetti pregiati e Valori.
• Gioielli e preziosi
oggetti d’oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle, orologi anche in metallo
o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000 €.
• Oggetti pregiati
pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue e simili, oggetti d’arte o di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d’arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria;
• Valori
denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Contratto (assicurativo)
Il documento contrattuale di assicurazione (detto anche Xxxxxxx).
Convivente “more uxorio”
La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l’Assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l’Assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) o lo stato di famiglia. Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell’Assicurato.
Cose
Gli oggetti materiali e, per convenzione, gli animali.
Cyber risk score
Punteggio basato sulle valutazioni del rischio per identificare, stimare l’esposizione al rischio di pirateria informatica, frode, furto di informazioni e altri rischi digitali derivanti dal funzionamento e dall'uso dei sistemi di informazione
Cyberbullismo o Cybermobbing
Diffamazione, molestia o discriminazione realizzata e comprovata attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, quali sms, foto, video, email, chat room, siti web, instant messaging, portali social network, ripetuti nel corso del tempo.
D
Danni materiali e diretti
Danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
Danno accidentale
Il danno direttamente o indirettamente conseguente a cause ed eventi esterni comprese cadute, urti o collisioni involontarie, che pregiudichino il corretto funzionamento e/o l’integrità di un bene. Sono esclusi i danni conseguenti ad atti dolosi del proprietario e/o dell’utilizzatore o di altri soggetti terzi.
Dark web
Una porzione di web non indicizzato, i cui contenuti sono accessibili solo tramite specifici software e protocolli che consentono agli utenti la navigazione anonima (e.g. TOR).
Data Breach
Incidente di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato
Dati
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all’esterno della memoria volatile ad accesso casuale (RAM).
Dati personali
Informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.
Deep web
La porzione del web non indicizzata dai motori di ricerca, i cui contenuti sono accessibili con un normale browser conoscendone l’indirizzo. A titolo esemplificativo, fanno parte del Deep web le pagine Internet a cui per accedere è necessario autenticarsi o fare il login.
Device
dispositivi elettronici quali computer, smartphone e tablet.
Difetto fisico
Alterazione organica acquisita, evidente o clinicamente diagnosticata.
Dimora abituale
L’abitazione nella quale l’Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo e che costituisce il loro domicilio principale.
Dimora saltuaria
L’abitazione nella quale l’Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.
Dipendenze e pertinenze
Locali comunicanti e non con l’Abitazione assicurata o posti anche in corpi separati, purché siti nella medesima ubicazione, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte, e rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio. A titolo esemplificativo e non limitativo: centrali termiche, cantine, garage, solai, box, vani tecnici.
Disabitazione
L’assenza continuativa dell’Assicurato e dei suoi familiari dall’abitazione assicurata. La sola presenza diurna e non notturna è considerata disabitazione.
Il periodo di disabitazione si intende interrotto in caso di presenza nell’abitazione dell’Assicurato o di suoi familiari anche non conviventi, di personale domestico, o di altra persona anche non legata da rapporti familiari incaricata dall’Assicurato di custodire l’abitazione.
Dispositivo di supporto
Dispositivi di memorizzazione o di immagazzinamento dati, removibili e non removibili, che forniscono spazio fisico per ospitare archivi digitali.
E
Effetti Personali
Vedasi Contenuto
Elettrodomestici
Vedasi Contenuto
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Europa relativamente alla sezione Assistenza
Tutti i paesi del continente europeo sino agli Urali.
Estorsione
L’azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Articolo 629 del Codice Penale).
F
Fabbricato
L’intera costruzione edile che ospita l’Abitazione assicurata escluso il solo valore dell’area, in buone condizioni di statica e di manutenzione, adibita per almeno il 51% a civile abitazione e non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.
Tipologie di fabbricato:
Antisismico: costruzione edile nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
• Fabbricato conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/03/2003 o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni;
• strutture portanti verticali in cemento armato;
• pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
• sono tollerati:
- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.
Cemento armato: costruzione edile nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
• strutture portanti verticali in cemento armato;
• pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
• sono tollerati:
- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.
Muratura: costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili. Sono tollerati:
- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.
Bioedilizia: costruzione edile, realizzata con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L’intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto almeno REI 60 (o altra equivalente). Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.
Chalet: costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto realizzate prevalentemente in legno ma con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non. Il tutto costruito con modalità che garantiscano adeguata solidità, robustezza e un utilizzo a fini abitativi.
Fase giudiziale
La fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria.
Fase stragiudiziale
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la
negoziazione assistita, senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Fatto illecito
L’azione o l’omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo
imposti da una norma di legge.
Fenomeno elettrico
La manifestazione dei seguenti eventi:
• corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
• variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
• sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
• arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di
alimentazione di rete.
Firewall
Software usato per proteggere un computer o un server da attacchi pervenuti via rete locale o via Internet. Consente il passaggio solamente di determinati tipi di dati, da determinati terminali e determinati utenti.
Fissi e infissi
I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Forma e tipo di garanzia
Stabiliscono il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell’indennizzo. Possono essere:
• forma di garanzia: valore intero o primo rischio assoluto (vd. definizioni di “Valore intero” e di “Primo rischio assoluto”);
• tipo di garanzia: valore a nuovo o valore reale (vd. definizioni di “Valore a nuovo” e “Valore reale”).
Fragili
Elementi strutturali a completamento e servizio del Fabbricato realizzati con materiali che per loro natura possono risultare facilmente danneggiabili in occasione di eventi atmosferici di particolare violenza. A titolo esaustivo compongono tale categoria: xxxxxxx, verande, vetrate, lucernai, lastre in fibrocemento o manufatti in materia plastica.
Franchigia
La parte di danno indennizzabile espressa in cifra fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Frattura ossea
Soluzione di continuo di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza, che sia strumentalmente accertata mediante idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'accertamento diagnostico strumentale deve essere, inoltre, corredato da un referto di uno specialista ortopedico. Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.
Furto
È il reato previsto dal Codice Penale Art. 624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
G
Gare di regolarità pura
Manifestazioni, comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.
Gatto
Felino domestico di proprietà dell’Assicurato, comunque munito di microchip sottocutaneo individuale o tatuaggio.
Gioielli e preziosi
Vedasi Contenuto
Guasto
Malfunzionamento interno di un bene che ne pregiudica il normale utilizzo rispetto allo scopo previsto, non conseguente a un Danno accidentale.
H
Hardware
I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dati.
HDD (Hard Drive Disk)
Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici.
HDD esterno
Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici, inserito in un apposito case dotato di porte di connessione verso un personal computer.
I
Identità digitale
L’insieme delle informazioni presenti online e relative a un soggetto, che ne consentono la sua identificazione.
Implosione
Repentino cedimento strutturale di contenitori dovuto a eccesso di pressione esterna.
Inabilità temporanea da infortunio
La perdita temporanea, totale o parziale, a seguito di Infortunio, della capacità dell’Assicurato di svolgere le
attività professionali principali e secondarie dichiarate.
Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Indennitaria
L’indennizzo forfettariamente indicato in polizza corrisposto dalla Società in caso di sinistro
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Infortuni extra-professionali
Gli infortuni che l'Assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l'espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari e la partecipazione ad attività di volontariato non retribuito.
Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l'Assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale.
Inondazione e alluvione
Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Intervento chirurgico
Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata a intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.
Invalidità permanente (per Infortunio)
La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura
Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati. Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza finalizzata alla riabilitazione in seguito ad un ricovero e/o intervento, per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.
Italia
Il territorio della Repubblica Italiana comprensivo di Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
IVASS (ex ISVAP)
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
L’ente ha lo scopo di vigilare sull’operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 settembre 2005 n.209).
Istituito con la Legge n° 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, “ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS”.
L
Lavoratore Dipendente
La persona fisica che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto “datore di lavoro”. Quest’ultimo impartisce le istruzioni al dipendente e si impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Locazione – Locatario – Locatore
La locazione in diritto costituisce il contratto con il quale una parte, detta locatore, si obbliga a permettere a un altro soggetto, detto locatario o conduttore, l’utilizzo di una cosa o di una abitazione per un dato tempo, in cambio di un corrispettivo stabilito – tipicamente un canone o una pigione.
M
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa
Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza al momento di decorrenza dell’Assicurazione e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una malattia preesistente nota all’Assicurato.
Malware
qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l’accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.
Massimale
La somma fino alla quale la Società presta le garanzie.
Materiali incombustibili
Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi esperienze del Ministero dell’interno.
Mondo
Tutti i Paesi del mondo, salvo quanto eventualmente specificatamente escluso e normato nelle sezioni specifiche.
N
Netbook
Computer portatili di piccole dimensioni destinati alla navigazione Internet e alla videoscrittura.
Nucleo familiare (definizione valida in generale, ad eccezione delle garanzie della sezione salute) L’Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli fiscalmente a carico, cioè l’insieme delle persone stabilmente conviventi con l’Assicurato e legate da vincolo di parentela o di fatto, purché provato e socialmente noto.
Nucleo familiare (definizione valida esclusivamente per le garanzie della sezione salute)
L’Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a carico così come risultante dallo stato di famiglia.
O
Oggetti pregiati
Vedasi Contenuto
P
Pannelli solari
Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato. I pannelli solari devono essere installati sul tetto del Fabbricato o su altri minori fabbricati costituenti dipendenze. I pannelli solari, se assicurati, costituiscono parte integrante del Fabbricato.
Perito
L’esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d’ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
Phishing
Tipo di frode ideato allo scopo di rubare informazioni personali o finanziarie attraverso la posta elettronica, ma anche tramite altri mezzi, quali i messaggi SMS, che imitano nell'aspetto e nel contenuto messaggi legittimi di fornitori di servizi. Tali messaggi fraudolenti richiedono di fornire informazioni riservate come, ad esempio, il numero della carta di credito o la password per accedere a un determinato servizio.
Polizza
Il documento che comprova il contratto di assicurazione.
Premio
La prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società.
Prescrizione
L’estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.
Primo rischio assoluto
La forma di garanzia in base alla quale l’assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l’applicazione della regola proporzionale ai sensi dell’articolo 1907 del codice civile.
Public Web
Quella parte del web accessibile da parte di chiunque disponga di un accesso ad internet.
R
Ransomware (Sequestro di informazioni)
Tipo di malware che infetta i sistemi informatici causando limitazioni all’accesso del sistema stesso e/o la
criptazione dei dati informatici, finalizzato a richieste estorsive.
Rapina
Reato previsto dall’art. 628 del Codice Penale consistente nella sottrazione di cose mobile altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto.
Rapporto passivo
Condizione di fatto nella quale il soggetto ricopre il ruolo di debitore nel rapporto intercorrente tra lui stesso e
l’Istituto di credito
Reato
Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:
• delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa,
• contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale
dell’arresto e/o dell’ammenda.
Regola proporzionale
Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per i beni assicurati è inferiore al loro valore calcolato in base alla forma di garanzia scelta, l’indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (Art. 1907 del codice civile).
Non sono ammesse eventuali compensazioni tra le somme assicurate per i diversi beni assicurati.
Responsabilità contrattuale
La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte
in favore dell’altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
Ricovero (Degenza)
La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Ricovero/Degenza (definizione valida esclusivamente per le garanzie della sezione Amici a 4 Zampe)
Permanenza in una clinica veterinaria che comporti o non comporti il pernottamento.
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro
S
Scoperto
La parte di danno indennizzabile espressa in misura percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.
Non sono considerati scoppio gli effetti:
• del gelo;
• del colpo d’ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all’interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Nella garanzia Assistenza, il termine sinistro indica l’evento che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
Sistema informatico
L’hardware, l’Infrastruttura, il software, i supporti elettronici o quant’altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i dati.
Sistema operativo
Il software che gestisce le funzioni base di un computer o di un dispositivo hardware.
Società o Compagnia
Si intende per definizione e in qualunque circostanza TUA Assicurazioni S.p.A.
Social network
Siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.
Software
Sistemi operativi e applicativi, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti.
Spese di giustizia
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.
Spese di soccombenza
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Sport professionistico
L'attività sportiva svolta da atleti a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline che hanno riconosciuto il professionismo e regolamentate dal CONI in base alla Legge n° 91 del 1981 (e successive eventuali modifiche) e/o attività sportiva che comporti remunerazione diretta (compenso monetario, determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti di uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una società o di un ente sportivo). Si precisa che non è considerato sport professionistico quello con remunerazione indiretta (compenso monetario, forfettario, a carattere non continuativo, percepito sotto forma di rimborsi delle spese e/o diarie sostenute dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti e/o con premi monetari in base alla classifica di una gara/competizione).
SSD (Solid-State Drive)
Dispositivo hardware di memoria di massa basato su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido.
Struttura Organizzativa
La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
T
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terzi
In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte. Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.
Terrorismo
Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.
Tool
Tipologia di software che svolge delle attività specifiche.
Truffa
Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 del codice penale).
Tubature interrate
Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
U
Ubriachezza
Si considera in stato di ubriachezza l'assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcolemico superiore alla limitazione della Legge vigente.
V
Valore a nuovo
Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:
• per il fabbricato: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di
urbanizzazione, escluso il valore dell’area;
per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali
Valore intero
La forma di garanzia in base alla quale l’assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all’intero loro valore (art. 1907 del codice civile). Se la somma assicurata è inferiore, si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.
In caso di sinistro, all’Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.
Valore nominale
L’importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.
In caso di sinistro, all’Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.
Valore reale
Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione.
Per il fabbricato non si tiene conto del valore dell’area.
Valori
Vedasi Contenuto
Vertenza
Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
Vetri antisfondamento/stratificati
Le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di
materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.
Virus
Il programma o software oggetto di auto-installazione ed esecuzione che può trovarsi all’interno di un programma o file informatico e che si propaga inserendo copie di sé stesso in un altro programma o documento, infettando così i computer e trasferendosi da un computer a un altro. Alcuni si limitano solo a replicare, mentre altri potrebbero produrre seri danni che possono incidere sui sistemi operativi.
Vulnerabilità
Lo stato che rende un dispositivo suscettibile ad essere alterato o distrutto da eventi o atti indesiderati.
Vulnerability assessment
Valutazione della vulnerabilità di un dispositivo o di un sistema informatico, al fine di prevenire danni che ne compromettano il funzionamento.
W
Web reputation
La reputazione digitale è l'immagine che si ricava dall'analisi delle opinioni che gli utenti della rete si scambiano online e dalle informazioni pubbliche presenti sui canali di comunicazione messi a disposizione del Web.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
TANTE SCELTE, DA DOVE INIZIO?
È logico: una polizza rotonda come quella che abbraccia sia la casa che la persona, deve avere fondamenta chiare.
Questa prima parte è di fatto la base di norme e punti fermi comuni a tutte le Sezioni, Formule e garanzie proposte.
Se le basi sono chiare, la costruzione sarà più libera.
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO
Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.
In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore ad un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.
ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA
DELL’ASSICURAZIONE
COPERTURA TEMPORALE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all’interno
delle Sezioni e singole garanzie acquistate, non sia prevista una diversa decorrenza.
Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. Qualora sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.
Il Premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 CC.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
c. contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.
ART. 3 PROROGA DEL CONTRATTO – RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE
SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA
Il contratto, su richiesta del Contraente, può essere stipulato con clausola di tacito rinnovo ed in tal caso
viene indicato “SI” alla voce “tacito rinnovo” contenuta nella polizza.
Il tacito rinnovo determina, alla scadenza, il rinnovo automatico del contratto per un ulteriore anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto. Il Contraente può evitare il rinnovo inviando alla Società una comunicazione di disdetta con le modalità e nel termine indicati di seguito.
Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.
RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE
Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato quindi applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 del CC, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza annuale, e purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.
LA DISDETTA E IL RECESSO DEVONO ESSERE COMUNICATI ALLA COMPAGNIA:
• mediante raccomandata A.R.
• inviata alla Società almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.
ART. 4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO
La Società ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.
COMUNICAZIONI DOVUTE
Entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale, la Società comunicherà al Contraente la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.
MODALITÀ DI RINNOVO
Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio, può accettarle e in tal caso il contratto si rinnova alle nuove condizioni.
Se il Contraente accetta le nuove condizioni, dovrà pagare il nuovo premio entro 15 giorni dalla scadenza annuale del contratto.
Il pagamento del premio è considerato dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio.
NOTA BENE:
• Xxxxxxx detto pagamento fosse eseguito dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
• Se il Contraente non comunicherà alla Società di accettare espressamente le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro la scadenza annuale, il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.
ART. 5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.
Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.
RECESSO DAL CONTRATTO
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all’Art. 7 “Premio pagato e non goduto”.
In ogni caso si precisa che la Società non eserciterà il diritto di recesso a seguito di sinistri relativi alla garanzia “Indennitaria da intervento chirurgico da infortunio, malattia o parto con taglio cesareo” di cui all’Art. 140 “Rischi assicurati” della Sezione SALUTE.
ART. 6 RECESSO IN CASO DI GARANZIA VINCOLATA E DI DURATA POLIENNALE
CASO SPECIFICO: SEZIONE INCENDIO – FORMULA “MUTUO”
Nel caso di sottoscrizione della Sezione “Incendio - Formula Mutuo” con polizza vincolata e pagamento unico anticipato del premio, l’Assicurato può recedere dal contratto, oltre che a norma dell’Art. 5 “Recesso in caso di sinistro”, anche nei casi qui indicati.
x. Xxxxxxxx la richiesta di recesso entro 60 giorni dalla data di decorrenza tramite lettera Raccomandata A.R.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia è tenuta a rimborsare all'Assicurato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto al netto delle imposte versate nelle modalità previste all’Art. 7 “Premio pagato e non goduto”.
Dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto la comunicazione scritta, le parti si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
b. Per estinzione anticipata o trasferimento del mutuo.
In tal caso la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile pagato e relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria calcolato nelle modalità previste all’Art. 7 “Premio pagato e non goduto”.
ART. 7 PREMIO PAGATO E NON GODUTO
COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?
Nelle circostanze previste da contratto, potrebbe verificarsi il caso che la Società debba restituire al Contraente o all’Assicurato una parte del premio, quando esso risulti pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.
L’importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:
R = P*GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare.
P = premio imponibile (al netto delle imposte). GR = giorni residui di copertura.
D = durata totale (in giorni) della copertura.
ESEMPIO:
Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2018. Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2019.
Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.
Aliquota di imposta applicata: 22,25%.
A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2019.
Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:
P = Premio finito / 1,2225 = 2.445 € / 1,2225 = 2.000 €.
GR = Numero di giorni dalle ore 24 del 31 dicembre 2018 alle ore 24 del 31 luglio 2019 = 153. D = 365 giorni.
R = P*GR/D = 2.000 € * 153 / 365 = 838,36 €.
ART. 8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
CHI PERDE IL DIRITTO DI INDENNIZZO?
Il Contraente o l'Assicurato che:
• aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
• dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
• sottrae, occulta o manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
• modifica o altera le tracce o i residui del sinistro;
• aggrava, altera gli indizi del reato;
perde il diritto all’indennizzo.
La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.
ART. 9 DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE
CHI NON PERDE IL DIRITTO DI INDENNIZZO
Si conviene che le dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né riduzione dello stesso, a patto che:
a. tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio;
b. l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
La Società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.
ART. 10 RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE
Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916 CC, verso:
• le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
• gli ospiti dell'Assicurato;
• i collaboratori domestici;
• gli inquilini con regolare contratto di affitto;
• i proprietari del fabbricato purché il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.
ART. 11 INDICIZZAZIONE
Salvo che non sia stato diversamente pattuito tra le parti il contratto deve intendersi indicizzato. Pertanto, se in polizza è stato indicato “SI” alla voce “Indicizzazione”, le somme assicurate, i massimali e i premi indicati sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.
COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE?
• Nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
• alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata.
Se gli importi inizialmente indicati in polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.
Resta fermo che i sottolimiti, le franchigie espresse in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale non sono oggetto di indicizzazione.
In ogni caso non possono essere oggetto di indicizzazione delle garanzie di TUTELA LEGALE e ASSISTENZA, sia delle relative sezioni che delle altre (ove previste)
ART. 12 ADEGUAMENTO DEL PREMIO PER VETUSTÀ
DELL’ABITAZIONE
Qualora sia Assicurata una o più Abitazioni e siano state acquistate le seguenti garanzie:
• sezione INCENDIO Formula Classica – Art. 39 “Danni da acqua”;
• sezione INCENDIO Formula Classica – Art. 40 “Ricerca e riparazione del guasto” – Acqua e gas;
• sezione INCENDIO Formula Classica – Art. 41 “Fenomeno elettrico”;
• Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – “RC dell’Abitazione - Danni da spargimento di liquidi” il premio di ciascuna di esse verrà incrementato in relazione al maggior rischio derivante dalla vetustà dell’Abitazione.
COME E QUANDO SI CALCOLA LA VARIAZIONE?
• Gli aumenti saranno applicati alla scadenza annuale o poliennale dei contratti con tacito rinnovo, solo se
la vetustà dell’Abitazione determini un passaggio di classe rispetto all'anno precedente.
• Gli aumenti saranno calcolati applicando al premio dell'anno precedente l'incremento indicato nella tabella sottostante:
N° CLASSE | VETUSTA’ DELL’ABITAZIONE Anno di costruzione o di ristrutturazione completa | INCREMENTO DEL PREMIO |
1 | Fino a 5 anni | 0 |
2 | Oltre i 5 e fino ai 10 anni | 5,10% |
3 | Oltre i 10 e fino ai 15 anni | 4,90% |
4 | Oltre i 15 e fino ai 20 anni | 5,00% |
5 | Oltre i 20 e fino ai 25 anni | 5,00% |
6 | Oltre i 25 e fino ai 30 anni | 3,00% |
7 | Oltre i 30 e fino ai 35 anni | 3,00% |
8 | Oltre i 35 e fino ai 40 anni | 3,00% |
9 | Oltre i 40 e fino ai 45 anni | 3,00% |
10 | Oltre i 45 anni | 3,10% |
Se il contratto è indicizzato si provvederà a calcolare il premio sulla base di quanto previsto dall'Art. 11 "Indicizzazione" dopo averlo adeguato per vetustà.
ART. 13 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dall’Assicurato e dalla
Società.
L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti per l'assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 14 ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.
ART. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni della legge italiana.
INCENDIO – FORMULA OMNIA
TANTE SCELTE, PERCHÉ…
La casa è fatta anche dalle cose di chi la vive: merita la soluzione più ampia e completa per proteggere sia l’Abitazione che il suo Contenuto. La formula Omnia protegge dai danni causati da qualsiasi evento che non sia stato esplicitamente escluso nella sezione dedicata.
In alcuni casi particolari la garanzia interviene con modalità specifiche che troverai dettagliate.
Puoi anche decidere di completare la garanzia con ulteriori prestazioni, per costruire e integrare la protezione nel modo più completo.
1 – COSA È ASSICURATO
INCENDIO DELL’ABITAZIONE E DEL CONTENUTO
ART. 16 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati (Abitazione e/o Contenuto) indicati in polizza:
• causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso
• sino alla concorrenza delle Somme Assicurate indicate in Polizza.
Si intendono compresi anche i danni provocati dal Contraente, dall’Assicurato e da terzi, anche per ordine delle Autorità, allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso.
Per i soli eventi/beni di seguito riportati, l’operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti:
1. ROTTURA DI VETRI E SPECCHI
Danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento, non esplicitamente escluso, alle lastre – piane e curve – di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglas, sia fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, installati all’interno ed all’esterno dell’Abitazione assicurata, purché integre ed esenti da difetti al momento della stipula del contratto.
La garanzia opera anche per la rottura avvenuta in caso di:
x. xxxxx, tentato o consumato;
b. scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
c. onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in moto a velocità supersonica. Ciò vale inoltre per:
d. insegne e vetrate dell’eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l’Abitazione Assicurata;
e. lastre e specchi del Contenuto – ovviamente se a sua volta assicurato.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, indipendentemente dalla Forma di assicurazione scelta.
Abitazione (Installazioni fisse destinazione e uso) | 1.500 euro per lastra o specchio |
Beni del contenuto | 1.000 euro per lastra o specchio |
Indennizzo massimo | 7.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
LA GARANZIA NON OPERA PER I DANNI:
• da rigature, screpolature e scheggiature;
• alle insegne e vetrate dell’eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l’Abitazione Assicurata,
per eventi di cui al precedente punto b.;
• alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle recinzioni;
• da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.
2. MANCATO FREDDO
Se acquistato l’Incendio del Contenuto, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, compresi anche i danni causati da fuoriuscita del liquido frigorigeno.
Limite | 1.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia | 100 euro |
3. RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE
È indennizzato il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio
dell’Abitazione assicurata o del Fabbricato in condominio, per la parte di quota di proprietà.
Limite | 5.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
4. DANNI DA FURTO
Se non viene acquistata la Sezione Furto, la garanzia è estesa a:
a. furto di fissi e infissi dell’Abitazione Assicurata destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione;
b. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati.
Limite per ciascuno dei punti a. e b. | 2.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
5. ALBERI E PIANTE IN PARCHI E GIARDINI
Questa garanzia comprende danni ad alberi e piante ornamentali presenti nel giardino o parco dell’Abitazione
assicurata o del Fabbricato in condominio, per la parte di quota di proprietà.
SONO ESCLUSI I DANNI
conseguenti a Eventi Atmosferici e sovraccarico neve indicati al successivo punto 6.
Limiti | 1.000 euro per albero |
250 euro per pianta ornamentale | |
Massimo | 5.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
6. EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE
Questa garanzia comprende i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi atmosferici quali
uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine.
La garanzia è estesa ai danni subiti dai beni assicurati, derivanti da:
• accumulo esterno di acqua;
• crollo o sfondamento anche parziale del tetto se imputabili all’azione diretta del peso della neve.
Sono compresi i danni a porticati esterni aperti, purché:
• costituiscano corpo unico con il Fabbricato di cui fa parte l’Abitazione assicurata;
• e siano inoltre realizzati con le medesime caratteristiche costruttive del Fabbricato stesso; nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti.
I danni da bagnamento all’interno dell’Abitazione si intendono in ogni caso compresi solo ed esclusivamente se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati.
SONO ESCLUSI I DANNI:
• causati da:
- inondazione e alluvione;
- allagamento, salvo quanto previsto per i danni da accumulo esterno di acqua;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- valanghe, slavine o spostamenti d’aria da questi provocati;
- effetto di trascinamento e scivolamento della neve;
- sovraccarico neve su Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione;
- cedimento o franamento del terreno;
• oppure subiti da:
- installazioni esterne quali: recinti, cancelli, cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve);
- alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
- salvo quanto sopra indicato per i porticati esterni aperti, Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.
Limiti | somma assicurata Abitazione e/o Contenuto, |
Scoperto | 10% dell’indennizzo con un massimo di 3.000 euro |
Casi specifici:
Per i danni subiti da:
• tende frangisole;
• fragili per il solo effetto di grandine.
Limiti | 20.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | 300 euro (o franchigia indicata in polizza se superiore) |
Casi specifici: danni da accumulo esterno di acqua
Limiti | 50% della Somma Assicurata Abitazione e/o Contenuto |
Scoperto | 10% dell’indennizzo con il minimo di 500 euro |
7. EVENTI ATMOSFERICI SU BENI ALL’APERTO IN PARCHI O GIARDINI
Questa garanzia comprende i danni materiali derivanti da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine ai beni del Contenuto, se assicurato, che siano temporaneamente posti all’aperto nel giardino o parco contiguo e al servizio esclusivo dell’Abitazione Assicurata.
Sono compresi arredi per parchi e giardini e attrezzature o strumenti per la loro manutenzione.
SONO ESCLUSI I DANNI:
causati da:
• inondazione e alluvione, allagamento;
• infiltrazioni di acqua dal terreno, mareggiata o penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• gelo, valanghe, slavine o spostamenti d’aria da questi provocati;
• sovraccarico, trascinamento, scivolamento, scioglimento della neve non rimossa; oppure subiti da:
• alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere.
Limiti | 20% della Somma Assicurata Contenuto |
Massimo | 7.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia | 300 euro per sinistro indennizzabile (o franchigia indicata in polizza se superiore) |
8. ATTI VANDALICI E TERRORISMO
Questa garanzia comprende i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi.
SONO ESCLUSI I DANNI:
• da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;
• relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.
Limiti | Somma Assicurata Abitazione e/o Contenuto |
Franchigia | indicata in polizza |
9. FENOMENO ELETTRICO
Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati dell’Abitazione e/o del Contenuto, causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l’azione del fulmine e l’elettricità atmosferica.
Per dispositivi e impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici, a servizio dell’Abitazione fissi per natura e destinazione d’uso, compresi quelli istallati dall’inquilino, la garanzia opera anche quando non assicurato l’Incendio dell’Abitazione.
SONO ESCLUSI I DANNI:
• causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
• verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
• dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché
quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
• i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l’uso,
senza concorso di cause esterne.
Sono inoltre esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta.
Limiti | Somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
10. DANNI DA ACQUA
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:
a. spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al
servizio dell’Abitazione;
b. fuoriuscita di acqua da elettrodomestici a seguito di rottura accidentale delle tubazioni di
collegamento tra detti elettrodomestici e l’impianto fisso dell’Abitazione;
c. rottura, derivante dal gelo, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio dell’Abitazione;
d. occlusione, traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio
dell’Abitazione;
e. infiltrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali;
f. rottura accidentale di tubature parzialmente o completamente interrate.
Limiti | Somma Assicurata Abitazione e/o Contenuto |
Massimo | 20.000 euro per anno assicurativo per ciascuna delle voci dalla lettera b. alla lettera f. |
Franchigia | indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo nella Dimora saltuaria se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore) |
Casi specifici: le perdite occulte
La Società rimborsa inoltre le perdite occulte d’acqua, intese come il danno causato dall’eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell’impianto idrico, anche in assenza di un danno materiale e diretto ai beni assicurati.
Il valore dell’eccedenza viene stimata dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dall’Abitazione (ovvero pro quota se trattasi di fatturazione globale per più unità condominiali), nel medesimo semestre dell’anno precedente alla data della rottura.
Indennizzo | per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell’anno precedente. |
Massimo | 3.000 euro per anno assicurativo |
SONO ESCLUSI I DANNI:
• causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
• provocati da usura o carenza di manutenzione;
• verificatisi durante l’installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici;
• dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
• da perdite occulte d’acqua:
− per rottura di tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini;
− per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
− notificate dall’ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l’eccedenza
medesima.
11. RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO – ACQUA E GAS La Società indennizza le spese sostenute per:
• il primo intervento incluse le spese per il diritto di chiamata, sostenute per ricercare ed eliminare le cause del guasto che ha generato il danno da acqua, al fine di limitarne le conseguenze.
Se acquistato l’Incendio dell’Abitazione, la Società indennizza inoltre le spese sostenute per:
a. la demolizione e il ripristino degli impianti e di parte dell’Abitazione assicurata allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine al danno da acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza.
Per le sole Tubature interrate la garanzia si intende operante anche in assenza di danno materiale diretto alle cose assicurate;
b. la demolizione e ripristino degli impianti e di parte dell’Abitazione assicurata sostenute per la ricerca e l’eliminazione di una dispersione di gas dagli impianti di competenza dell’Assicurato e posti al servizio dell’Abitazione assicurata.
Limiti | 6.000 euro per sinistro in caso di danno da dispersione di gas 30.000 euro per sinistro in caso di danno da acqua 30.000 euro per anno assicurativo in entrambi i casi Per tubature interrate: 1.500 euro per sinistro 7.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 10. - Danni da acqua. |
12. DANNI AI BENI ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE
Se acquistato l’Incendio del Contenuto, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai seguenti beni
dell’Assicurato e del suo nucleo familiare causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio:
a. effetti personali portati in negozi o locali pubblici;
b. effetti personali portati in luoghi non assicurati o non di proprietà (case, alberghi, locali di villeggiatura) occupati temporaneamente e limitatamente al periodo di permanenza;
c. effetti personali che si trovano all’interno dell’autovettura, roulotte o camper, di proprietà o in uso
all’Assicurato, o a persona del suo nucleo familiare;
d. effetti personali, oggetti pregiati, elementi di arredo, elettrodomestici e apparecchi elettronici temporaneamente presso terzi per operazioni professionali di pulizia, manutenzione, riparazione, restauro conservativo;
e. valori, collezioni, oggetti pregiati, gioielli e preziosi in custodia temporanea presso Istituti specializzati.
Limiti per ciascuno dei punti dalla lettera a. alla lettera e. | 25% della somma assicurata Contenuto Massimo 5.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
ART. 17 ALTRI ONERI SEMPRE OPERANTI
La Società indennizza inoltre altre spese, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza (così come riferiti nella presente Sezione - Incendio Formula Omnia).
Queste altre spese si intendono prestate in eccedenza alle somme assicurate per incendio dell’Abitazione
e/o Contenuto, e sono indicate qui di seguito.
1. RIFACIMENTO DEI DOCUMENTI
Il rifacimento di documenti personali, distrutti o danneggiati in occasione del sinistro.
750 euro per sinistro
Limiti
2. DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO
La demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro.
25% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza
Fino a 1.500 euro, la liquidazione del danno relativo alle spese di demolizione e sgombero avverrà senza tenere conto del limite del 25% dell’indennizzo
Limiti
3. TRASLOCO
La rimozione, il trasloco e deposito del Contenuto assicurato dell’Abitazione resa inagibile a seguito di
sinistro, per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali.
25% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza
Limiti
4. ONERI DI RICOSTRUZIONE
Le spese che si dovessero sostenere per i seguenti oneri:
a. di urbanizzazione;
b. di riprogettazione dell’Abitazione assicurata e la direzione dei lavori di ricostruzione;
c. di adeguamento, intesi come quelli necessari alla ricostruzione dell’Abitazione assicurata in base alle
disposizioni vigenti al momento del sinistro;
d. notarili per il riacquisto di una nuova abitazione a seguito della distruzione di quella assicurata, nel caso
in cui l’Assicurato non proceda alla sua ricostruzione.
25% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza
Limiti
5. PERNOTTAMENTO IN ALBERGO
Il pernottamento in alberghi, pensioni o simili, o in altra dimora, sostenute per l’effettiva inagibilità della Dimora abituale assicurata, in conseguenza del sinistro, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali.
150 euro al giorno
massimo 130 giorni per sinistro
Limiti
6. ONORARI DEI PERITI
Gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito.
La garanzia è prestata per sinistri di importo indennizzabile superiore a 10.000 euro.
10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 7.500 euro
Limiti
7. PERDITA PIGIONI
La perdita del canone di locazione nel caso in cui l’Abitazione assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino.
12 rate del canone di locazione massimo 800 euro per ciascuna rata
Limiti
8. ASSISTENZA PSICOLOGICA
Questa garanzia comprende le cure di assistenza psicologica rese necessarie per un trauma conseguente a un sinistro di particolare rilevanza, tale da aver comportato almeno una delle seguenti conseguenze:
• inagibilità dell’Abitazione assicurata per almeno 15 giorni;
• lesioni personali gravi o gravissime all’assicurato o ad un membro del suo Nucleo familiare da cui derivi un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
• morte di un membro del Nucleo familiare.
La garanzia è prestata a rimborso delle fatture regolarmente emesse dallo psicologo o psicoterapeuta al
quale l’Assicurato o un suo Familiare si è rivolto.
12 sedute, entro i 180 giorni successivi all’evento
massimo 1.000 euro per anno assicurativo
Limiti
ART. 18 RISCHIO LOCATIVO
NOTA BENE:
Questa garanzia è acquistabile in alternativa all’Incendio dell’Abitazione, nei casi in cui l’Abitazione sia tenuta in locazione dall’Assicurato.
La Società, in caso di responsabilità dell’Assicurato*, risarcisce i danni materiali all’Abitazione relativamente ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato e direttamente causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo - sino alla concorrenza della somma indicata in polizza.
Resta ferma l’applicazione della regola proporzionale indicata all’Art. 303 “Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l’ammontare del danno”, se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali.
*Ai sensi degli articoli:
a) Art. 1588 c.c. (Xxxxxxx e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell’immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell’immobile locato);
b) Art. 1589 c.c. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui
l’immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato;
c) Art. 1611 c.c. (Incendio di casa abitata da più inquilini), che disciplina i casi in cui l’immobile locato, distrutto
o deteriorato, sia abitato da più conduttori/inquilini.
TANTE SCELTE, PERCHÉ…
Non può esserci una stessa soluzione per tutti: questa sezione chiarisce tutte le coperture in più (tecnicamente: le “garanzie aggiuntive”) che puoi scegliere in aggiunta a quanto compreso nella garanzia base.
Così sei proprio tu, con i tuoi bisogni e le tue esigenze, a costruire la
“tua” polizza: passo dopo passo, scelta dopo scelta.
2 – GARANZIE AGGIUNTIVE - ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.
Queste garanzie si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:
• le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
• la loro operatività.
ART. 19 PANNELLI SOLARI
Le garanzie a protezione dell’Abitazione, comprese quelle aggiuntive, si estendono anche ai danni subiti da pannelli solari ad esclusivo servizio dell’Abitazione assicurata o del Fabbricato in condominio per la quota parte.
La somma assicurata, indicata in polizza, integra a tutti gli effetti quella dell’“Incendio dell’Abitazione” e si
intende prestata nella medesima Forma e tipo di garanzia.
L’indennizzo dei danni ai soli pannelli solari sarà liquidato fino alla concorrenza della relativa somma assicurata indicata nella Polizza.
ART. 20 RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO
La Società risarcisce le somme (capitale, spese, interessi) che l’Assicurato è tenuto a corrispondere – in quanto responsabile civilmente secondo norma di legge – per danni materiali e diretti a cose di terzi, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.
La garanzia è estesa ai danni derivanti da:
a. interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo dei beni;
b. interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
DOVERI DEL CONTRAENTE
L’Assicurato deve immediatamente:
• informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
• fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
• astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.
Quanto descritto sopra agisce in modo alternativo e non cumulabile con quanto previsto dalla stessa garanzia della Sezione di Responsabilità Civile Verso Terzi (vedi Art. 107 “Ricorso terzi da incendio dell’Abitazione”).
ESCLUSIONI: QUALI TERZI?
Non sono considerati terzi:
a. il Contraente, l’Assicurato;
b. il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine
appartenente al suo Nucleo familiare o con lui convivente;
c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con
loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
d. le società che, rispetto all’Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori.
ESCLUSIONI: QUALI DANNI?
La garanzia non opera per i danni:
e. a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
f. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
g. da spargimento d’acqua e da rigurgito di fogne.
sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza. Per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività,
nel limite del 20% del massimale.
Limiti
TANTE SCELTE, PERCHÉ…
Una soluzione “non standard” presenta aspetti da conoscere. In questa sezione sono illustrate le specifiche particolarità nell’operatività della garanzia Incendio Formula Omnia.
È bene chiarirle al meglio per darti la massima trasparenza.
3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione (Incendio Formula Omnia), comprese quelle aggiuntive prestate con maggiorazione di premio.
ART. 21 FORMA E TIPO DI GARANZIA
L’assicurazione è prestata con i seguenti criteri, scelti dall’Assicurato e indicati in polizza:
1. Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto
2. Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.
La franchigia presente in polizza o espressamente riportata nel singolo articolo delle condizioni di polizza, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.
ART. 22 COLPA GRAVE
Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato:
• con colpa grave dell’Assicurato e/o dalle persone del suo Nucleo familiare e del convivente more uxorio;
• con dolo o colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere.
ART. 23 DIMORA ABITUALE – DIMORA SALTUARIA
Per la Dimora abituale:
per Collezioni, Gioielli, Preziosi e Valori:
massimo 30% della Somma Assicurata Contenuto;
limite 50.000 euro per anno assicurativo (di cui denaro massimo 2.000 euro per anno assicurativo)
Limiti
Per la Dimora saltuaria:
Per Collezioni, Gioielli, Preziosi e Valori:
medesimi limiti della Dimora Abituale, a condizione che il sinistro sia avvenuto durante il periodo di permanenza nei locali integranti la dimora saltuaria da parte dell’Assicurato, o di membri del suo Nucleo Familiare, di Collaboratori domestici, o altri soggetti delegati dall’Assicurato alla custodia dei locali stessi
Limiti
ART. 24 BENI NELLE DIPENDENZE E PERTINENZE
Le Garanzie si intendono estese al Contenuto, se assicurato, riposto in Dipendenze anche se non comunicati.
Sono esclusi Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori.
Xxxxx i limiti, scoperti o franchigie previsti dalle singole garanzie acquistate, per i beni riposti nelle sole dipendenze non comunicanti la Società risarcirà i danni come segue.
Limiti | 30% della Somma assicurata Contenuto |
Massimo | 30.000 euro per anno assicurativo |
ART. 25 TRASLOCO DELLA DIMORA ABITUALE
In caso di trasloco dell’Abitazione indicata in polizza adibita a dimora abituale, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è operante sia nell’abitazione indicata in polizza, sia in quella nuova, per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.
Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell’Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.
TANTE SCELTE: TUTTO INCLUSO?
Anche parlarsi chiaro è una scelta: ci sono casi che per motivi diversi non verranno indennizzati.
Questa sezione li riporta tutti. Leggili con attenzione!
4 – COSA NON È ASSICURATO
Di seguito sono riassunte le esclusioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione Incendio - Formula Omnia presentate finora in questa sezione dedicata.
ART. 26 ESCLUSIONI
LA GARANZIA NON OPERA PER I DANNI (CAUSATI O DERIVATI):
1. con dolo dell’Assicurato, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a
responsabilità illimitata;
2. da precarie condizioni di statica e manutenzione dei Fabbricati e delle Abitazioni indicate in polizza;
3. da stillicidio, umidità, infiltrazione di acqua dal terreno, trasudamento, brina, condensa, siccità;
4. da urto di veicoli di proprietà o in uso all’Assicurato o alle persone del suo Nucleo familiare;
5. da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell’Abitazione da qualsiasi evento originati;
6. da furto (salvo quanto previsto all’art. 16 “Oggetto della garanzia” al punto 4. “Danni da Furto”), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
7. da atti vandalici e dolosi, terrorismo (salvo quanto indicato all’Art. 1 “Oggetto della garanzia” al punto
8. “Atti vandalici e terrorismo”);
8. da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari,
perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell’autorità pubblica;
9. da fenomeni atmosferici e sovraccarico neve, salvo quanto indicato all’Art. 16 “Oggetto della garanzia”
al punto 6. “Eventi atmosferici e sovraccarico neve”;
10. da gelo, salvo quanto indicato all’Art. 16 “Oggetto della garanzia” al punto 6. “Eventi atmosferici e
sovraccarico neve” e punto 10. “Danni da acqua”;
11. da bagnamento (salvo quanto indicato all’Art. 16 “Oggetto della garanzia” ai punti 6. “Eventi atmosferici e sovraccarico neve”, 7. “Eventi Atmosferici su beni all’aperto in parchi o giardini”, 10. “Danni da acqua”);
12. da allagamenti, salvo quanto previsto per l’accumulo esterno di acqua all’Art. 16 “Oggetto della garanzia”,
punto 6. “Eventi atmosferici e sovraccarico neve”;
13. da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi
spostamenti d’aria;
14. da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
15. da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato;
16. da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo
quanto previsto all’Art. 16 “Oggetto della garanzia” punto 2. “Mancato freddo”;
17. da fenomeno elettrico, salvo quanto indicato all’Art. 16 “Oggetto della garanzia” al punto 9. “Fenomeno elettrico”;
18. malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
19. verificatisi all’esterno dell’Abitazione assicurata, salvo quanto indicato all’Art. 16 “Oggetto della garanzia”, punto 7. “Eventi atmosferici su beni all’aperto in parchi o giardini” e punto 12. “Danni ai beni all’esterno dell’Abitazione”;
20. a vetri e specchi, salvo quanto indicato all’Art. 16 “Oggetto della garanzia” punto 1. “Rottura di vetri e specchi”;
21. da vegetali, animali e insetti in genere;
22. da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
23. da difetti noti all’Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
24. da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;
25. da montaggio e smontaggio, lavorazione, costruzione, manutenzione, demolizione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura salvo quanto indicato all’Art. 16 “Oggetto della garanzia” punto 12. “Danni ai beni all’esterno dell’Abitazione”;
26. da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
27. da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
28. da inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, nonché da contaminazione da
sostanze radioattive;
29. direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni
del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
ALTRE ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
30. da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un Sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un Virus o un Malware, un processo o qualsiasi altro Sistema informatico o elettronico;
31. da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
32. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di Dati, Software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
Sono inoltre esclusi i danni indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto dall’Art. 17 “Altri oneri e spese sempre operanti” e dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. 20 “Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione e scoppio”, se acquistata.
Se non causati o derivati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, eventi atmosferici o sovraccarico neve, gelo, fuoriuscita di acqua, sono espressamente esclusi:
• guasti meccanici, l’anormale o improprio funzionamento dei beni assicurati;
• danni estetici, ammaccature, deformazioni, escursioni termiche;
• danni dovuti ad assestamento, a fessurazione, a stacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie;
• danni a strade private e cortili.
La Società non rimborsa le spese per multe, ammende, sanzioni in genere.
TANTE SCELTE: QUINDI…
I bisogni a cui rispondere sono tanti e variegati: ecco perché è utile riassumere tutti i casi previsti nelle pagine precedenti e le loro condizioni in un’unica tabella.
Per una chiara consultazione e valutazione delle scelte davvero “a misura di noi”.
5 – QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
ART. 27 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE INCENDIO - FORMULA OMNIA
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. 16 OGGETTO DELLA GARANZIA | ||
1. Rottura di vetri e specchi | - Abitazione (fissi per destinazione e uso): 1.500 euro per lastra - del contenuto: 1.000 per lastra. massimo 7.500 euro per anno assicurativo | Franchigia indicata in polizza |
2. Mancato freddo | 1.500 euro per anno assicurativo | Franchigia 100 euro |
3. Rimpiazzo del combustibile | 5.000 euro per anno assicurativo | Franchigia indicata in polizza |
4. Danni da Furto - furto fissi e infissi - guasti cagionati dai ladri | 2.500 euro per anno assicurativo per ciascuna garanzia (operanti se non acquistata la sezione furto) | Franchigia indicata in polizza |
5. Alberi e piante in parchi e xxxxxxxx | xxxxxxx 1.000 euro per albero massimo 250 euro per pianta ornamentale massimo 5.000 euro per anno assicurativo | franchigia indicata in polizza |
6.Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Danno generico | nei limiti della somma assicurata Abitazione e/o Contenuto | 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con un massimo di 3.000 euro |
- Accumulo esterno di acqua | nel limite del 50% della somma assicurata Abitazione e/o Contenuto | 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con un minimo di 500 euro |
- Tende frangisole | 20.000 euro per anno assicurativo | Franchigia 300 euro o la Franchigia indicata in polizza se superiore |
- Grandine su fragili | ||
7. Eventi atmosferici su beni all’aperto in parchi o giardini | 20% della somma assicurata Contenuto Massimo 7.500 euro per anno assicurativo | Franchigia 300 euro o la Franchigia indicata in polizza se superiore |
8. Atti vandalici e terrorismo | nei limiti della somma assicurata Abitazione e/o Contenuto | Franchigia indicata in polizza |
9. Fenomeno elettrico | Nei limiti della somma assicurata per anno assicurativo | Franchigia indicata in polizza |
10. Danni da acqua a. danno generico | nei limiti della somma assicurata Abitazione e/o Contenuto | Franchigia indicata in polizza |
b. fuoriuscita da elettrodomestici c. gelo d. occlusione, traboccamenti, o rigurgito | per ciascuna garanzia di cui alle lettere dalla b. alla f.: massimo 20.000 euro per anno assicurativo | Franchigia indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo nella Dimora saltuaria se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore) |
di impianti idrici, igienici, termici e tecnici e. infiltrazione di acqua piovana da ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali f. rottura di tubature interrate | ||
Perdite occulte d’acqua | Massimo di 3.000 euro per anno assicurativo | non prevista |
11. Ricerca e riparazione del guasto | Massimo 6.000 euro per sinistro per danno da gas, 30.000 euro per sinistro per danno da acqua e 30.000 euro per anno assicurativo in entrambi i casi (totale). tubature interrate: massimo 1.500 euro per sinistro 7.500 euro per anno assicurativo | Franchigia indicata in polizza. (Non prevista qualora già applicata in conseguenza del medesimo sinistro “danni da acqua”) |
12. Danni ai beni all’esterno dell’Abitazione | 25% della somma assicurata Contenuto massimo 5.000 euro per anno assicurativo (se assicurato il Contenuto) | Franchigia indicata in polizza |
ART. 17 ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI | ||
1.Rifacimento documenti | 750 euro per sinistro | non prevista |
2.Demolizione e sgombero dei residui del sinistro | per ciascuno dei punti 2., 3., 4. limite del 25% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Fino a 1.500 euro, la liquidazione del danno relativo alle spese di demolizione e sgombero avverrà senza tenere conto del limite del 25% dell’indennizzo | |
3.Trasloco | ||
4.Oneri di ricostruzione | ||
5. Pernottamento in Albergo | 150 euro al giorno con il massimo di 130 giorni per sinistro | |
6.Onorari dei periti | 10% dell’importo liquidabile con il massimo di 7.500 euro (per sinistri indennizzabili superiori a 10.000 euro) | |
7.Perdita Pigioni | massimo 12 rate del canone di locazione 800 euro per ciascuna di esse | |
8. Assistenza Psicologica | massimo 12 sedute nei 180 giorni successivi all’evento massimo 1.000 euro per anno assicurativo | |
(garanzia aggiuntiva) ART. 19 PANNELLI SOLARI | ||
In relazione alle garanzie operanti per l’Abitazione assicurata | integra la somma assicurata Abitazione. Per danni ai pannelli: nel limite della somma specifica assicurata in polizza | in relazione alla garanzia interessata |
(garanzia aggiuntiva) ART. 20 RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO | ||
Danno generico | Massimale indicato in polizza | non prevista |
Danni da interruzione sospensione di attività | 20% del massimale indicato in polizza | non prevista |
BENI E LORO COLLOCAZIONE | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Dimora abituale | ||
Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro) | nel limite del 30% della somma assicurata Contenuto massimo 50.000 euro per anno assicurativo | |
Denaro | massimo 2.000 euro per anno assicurativo. | |
Dimora saltuaria | ||
medesimi limiti della dimora abituale esclusi Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori, nei periodi di disabitazione. | ||
Beni delle dipendenze e pertinenze | ||
nel limite del 30% della somma assicurata contenuto massimo 30.000 euro per anno assicurativo Esclusi: Collezioni, Oggetti pregiati, i Gioielli e preziosi, i Valori. |
INCENDIO – FORMULA CLASSICA
LA CHIAREZZA È DI CASA
Ti offriamo tante scelte, perché il tuo mondo le merita.
E una scelta è anche quella di una formula di taglio “classico”, che contenga in partenza le soluzioni di protezione indispensabili, con la possibilità di acquistare garanzie integrative su misura.
Perché su fondamenta solide puoi costruire con tranquillità.
1 – COSA È ASSICURATO
INCENDIO DELL’ABITAZIONE E DEL CONTENUTO
ART. 28 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza i danni materiali e diretti all’Abitazione assicurata indicata in polizza e/o al suo Contenuto:
• sino alla concorrenza delle Somme Assicurate indicate in Polizza
• causati dagli eventi illustrati qui di seguito:
a. incendio;
x. xxxxxxx;
c. esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
d. fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione
di calore al servizio dell’Abitazione;
e. sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
f. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
x. xxxx di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
h. caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
i. onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
ULTERIORI INDENNIZZI
Se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per:
a. mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
b. caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
c. impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio.
ART. 29 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
1. ROTTURA DI VETRI E SPECCHI
Rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre – piane e curve – di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglas, sia fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, installati all’interno ed all’esterno dell’Abitazione assicurata, purché integre ed esenti da difetti al momento della stipula del contratto.
La garanzia opera anche per la rottura avvenuta in caso di:
x. xxxxx, tentato o consumato;
b. scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
c. onda sonica provocata da aeromobili o oggetti in moto a velocità supersonica. Ciò vale inoltre per:
d. insegne e vetrate dell’eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l’Abitazione Assicurata;
e. lastre e specchi del contenuto – ovviamente se a sua volta assicurato.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta.
Abitazione (installazioni fisse per destinazione e uso) | 1.500 euro per lastra o specchio |
Beni del contenuto | 1.000 euro per lastra o specchio |
Indennizzo massimo | 5.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | 100 euro |
LA GARANZIA NON OPERA PER I DANNI:
• da rigature, screpolature e scheggiature;
• alle insegne e vetrate dell’eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l’Abitazione Assicurata,
per eventi di cui al precedente punto b.;
• alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle recinzioni;
• da crollo del Fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.
2. MANCATO FREDDO
Se acquistato l’Incendio del Contenuto, la Società copre i danni materiali e diretti alle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, compresi anche i danni causati da fuoriuscita del liquido frigorigeno.
Limite | 750 euro per anno assicurativo |
Franchigia | 100 euro |
3. RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE
È indennizzato il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio
dell’Abitazione assicurata o del Fabbricato in condominio per la parte di quota di proprietà.
Limite | 2.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia | 100 euro |
4. DANNI DA FURTO
Se non viene acquistata la Sezione Furto, la garanzia è estesa a:
a. furto di fissi e infissi dell’Abitazione Assicurata destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e
areazione;
b. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati.
Limite per ciascuno dei punti a. e b. | 1.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia | 200 euro |
ART. 30 ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI
La Società indennizza inoltre altre spese, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza (così come riferiti nella presente Sezione Incendio – Formula Classica).
Queste altre spese si intendono prestate in eccedenza alle somme assicurate per incendio
dell’Abitazione e/o Contenuto, e sono indicate qui di seguito.
1. RIFACIMENTO DEI DOCUMENTI
Il rifacimento di documenti personali, distrutti o danneggiati in occasione del sinistro.
500 euro per sinistro
Limiti
2. DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO
La demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro.
20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Fino a 1.500 euro, la liquidazione del danno relativo alle spese di demolizione e sgombero avverrà senza tenere conto del limite del 20% dell’indennizzo
Limiti
3. TRASLOCO
La rimozione, il trasloco e deposito del Contenuto assicurato dell’Abitazione resa inagibile a seguito di
sinistro, per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali.
20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza
Limiti
4. ONERI DI RICOSTRUZIONE
Le spese che si dovessero sostenere per i seguenti oneri:
a. di urbanizzazione;
b. di riprogettazione dell’abitazione assicurata e la direzione dei lavori di ricostruzione;
c. di adeguamento, intesi come quelli necessari alla ricostruzione dell’abitazione assicurata in base alle
disposizioni vigenti al momento del sinistro;
d. notarili per il riacquisto di una nuova abitazione a seguito della distruzione di quella assicurata, nel caso
in cui l’Assicurato non proceda alla sua ricostruzione.
20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza
Limiti
5. PERNOTTAMENTO IN ALBERGO
Il pernottamento in alberghi, pensioni o simili, o in altra dimora, sostenute per l’effettiva inagibilità della Dimora Abituale assicurata, in conseguenza del sinistro, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali.
150 euro al giorno
massimo 100 giorni per sinistro
Limiti
6. ONORARI DEI PERITI
Gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito.
La garanzia è prestata per sinistri di importo indennizzabile superiore a 10.000 euro.
5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro
Limiti
7. PERDITA PIGIONI
La perdita del canone di locazione nel caso in cui l’Abitazione assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino.
12 rate con il massimo di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione
Limiti
8. ASSISTENZA PSICOLOGICA
Questa garanzia comprende cure di assistenza psicologica rese necessarie per un trauma conseguente a un sinistro di particolare rilevanza, tale da aver comportato almeno una delle seguenti conseguenze:
• inagibilità dell’Abitazione assicurata per almeno 15 giorni;
• lesioni personali gravi o gravissime all’assicurato o ad un membro del suo Nucleo familiare da cui derivi un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
• morte di un membro del Nucleo familiare.
La garanzia è prestata a rimborso delle fatture regolarmente emesse dallo psicologo o psicoterapeuta al
quale l’Assicurato o un suo Familiare si è rivolto.
massimo 12 sedute, entro i 180 giorni successivi
all’evento
massimo 1.000 euro per anno assicurativo
Limiti
ART. 31 FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE
La Società indennizza, sino alla somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti
all’Abitazione che sia in corso di costruzione o ristrutturazione.
La garanzia opera solo per gli eventi e danni previsti dall’Art. 28 “Oggetto della Garanzia” e per le sole spese e oneri di cui all’Art. 30 “Altri oneri e spese sempre operanti” punto 2. “Demolizione e sgombero dei residui del sinistro” e 6. “Onorari dei periti”.
La garanzia è operante a condizione che:
a. il Fabbricato risulti in costruzione o ristrutturazione al momento della sottoscrizione del contratto;
b. gli interventi si svolgano nel rispetto e in conformità delle disposizioni di legge vigenti.
Il contratto ha la durata tassativamente indicata in polizza e pertanto alla sua naturale scadenza deve intendersi risolto e privo di effetti senza obbligo di disdetta.
Qualora i lavori risultino definitivamente conclusi prima della scadenza del contratto è facoltà del Contraente/Assicurato richiedere l’adeguamento del contratto o, in alternativa, la sua risoluzione anticipata. In questo secondo caso, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di fine lavori, la Società si impegna a restituire la parte di premio non goduta nella modalità prevista dall’Art. 7 “Premio pagato e non goduto”.
ESCLUSIONI
Sono escluse le ristrutturazioni comunicate alla Società in corso di validità di contratto.
NOTA BENE:
Questa garanzia è valida solo se la tipologia di Abitazione indicata in polizza è “Fabbricati in corso di costruzione”.
ART. 32 RISCHIO LOCATIVO
Questa garanzia è acquistabile in alternativa all’Incendio dell’Abitazione, nei casi in cui l’Abitazione sia tenuta in locazione dall’Assicurato.
La Società, in caso di responsabilità dell’Assicurato*, risarcisce i danni materiali relativamente ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato e direttamente causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo - sino alla concorrenza della somma indicata in polizza.
Resta ferma l’applicazione della regola proporzionale indicata all’Art. 303 “Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l’ammontare del danno”, se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali.
*Ai sensi degli articoli:
a) art. 1588 c.c. (Xxxxxxx e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell’immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell’immobile locato);
b) art. 1589 c.c. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui
l’immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato;
c) art. 1611 c.c. (Incendio di casa abitata da più inquilini), che disciplina i casi in cui l’immobile locato, distrutto
o deteriorato, sia abitato da più conduttori/inquilini.
TANTE SCELTE, PERCHÉ…
Non può esserci una stessa soluzione per tutti: questa sezione chiarisce tutte le coperture in più (tecnicamente: le “garanzie aggiuntive”) che puoi scegliere in aggiunta a quanto compreso nella garanzia base.
Così sei proprio tu, con i tuoi bisogni e le tue esigenze, a costruire la “tua”
polizza: passo dopo passo, scelta dopo scelta.
2 – GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.
Queste garanzie si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:
• le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
• la loro operatività.
ART. 33 PANNELLI SOLARI
Le garanzie a protezione dell’Abitazione, comprese quelle aggiuntive, si estendono anche ai danni subiti da pannelli solari ad esclusivo servizio dell’Abitazione assicurata o del Fabbricato in condominio per la quota parte.
La somma assicurata, indicata in polizza, integra a tutti gli effetti quella dell’“Incendio dell’Abitazione” e si
intende prestata nella medesima Forma e tipo di garanzia.
L’indennizzo dei danni ai soli pannelli solari sarà liquidato fino al massimo della relativa somma assicurata indicata nella Polizza.
ART. 34 RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO
La Società risarcisce le somme (capitale, spese, interessi) che l’Assicurato è tenuto a corrispondere – in quanto responsabile civilmente secondo norma di legge – in seguito a danni materiali e diretti a cose di terzi, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.
La garanzia è estesa ai danni derivanti da:
a. interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo dei beni;
b. interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
L’Assicurato deve immediatamente:
• informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
• fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
• astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.
Quanto descritto sopra agisce in modo alternativo e non cumulabile con quanto previsto dalla stessa garanzia della Sezione di Responsabilità Civile Verso Terzi (vedi Art. 107 “Ricorso terzi da incendio dell’Abitazione”).
ESCLUSIONI: QUALI TERZI?
Non sono considerati terzi:
a. il Contraente, l’Assicurato;
b. il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine
appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente;
c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
d. le società che, rispetto all’Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o
collegate (art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori.
ESCLUSIONI: QUALI DANNI?
La garanzia non opera per i danni:
e. a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
f. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
g. da spargimento d’acqua e da rigurgito di fogne.
Copertura | sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza |
Limiti | la garanzia opera nel limite del 20% del massimale per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività |
ART. 35 DANNI AI BENI ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE
Se acquistato l’Incendio del Contenuto, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai seguenti beni dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio:
a. effetti personali portati in negozi o locali pubblici;
b. effetti personali portati in luoghi non assicurati o non di proprietà (case, alberghi, locali di villeggiatura) occupati temporaneamente e limitatamente alla permanenza;
c. effetti personali che si trovano all’interno dell’autovettura, roulotte o camper, di proprietà o in uso
all’Assicurato, o a persona del suo nucleo familiare;
d. effetti personali, oggetti pregiati, elementi di arredo, elettrodomestici e apparecchi elettronici temporaneamente presso terzi per operazioni professionali di pulizia, manutenzione, riparazione, restauro conservativo.
Limite | 20% della somma assicurata Contenuto |
Massimo | 4.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | 100 euro |
ART. 36 EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE
La Società risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine.
La garanzia è estesa ai danni subiti dai beni assicurati, se imputabili all’azione diretta del peso della neve e
derivanti da crollo o sfondamento anche parziale del tetto.
Sono compresi i danni a porticati esterni aperti, purché:
• costituiscano corpo unico con il Fabbricato assicurato
• e siano inoltre realizzati con le medesime caratteristiche costruttive del fabbricato stesso, nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti.
I danni da bagnamento all’interno dell’Abitazione si intendono in ogni caso compresi solo ed esclusivamente se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati.
SONO ESCLUSI I DANNI:
• causati da:
- inondazione e alluvione, allagamento;
- infiltrazioni di acqua dal terreno mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua da qualsiasi causa originato, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- valanghe, slavine o spostamenti d’aria da questi provocati;
- effetto di trascinamento e scivolamento della neve;
- sovraccarico neve se il Fabbricato non è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione;
- cedimento o franamento del terreno;
• oppure subiti da:
- installazioni esterne, es: recinti, cancelli, cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve);
- alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
- salvo quanto sopra indicato per i porticati esterni aperti, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.
Limite | somma assicurata Abitazione e /o Contenuto, |
Scoperto | indicato in polizza |
Casi specifici:
Per i danni subiti da:
• tende frangisole;
• fragili per il solo effetto di grandine.
Limite | 10.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | 300 euro per sinistro |
ART. 37 EVENTI ATMOSFERICI SU BENI ALL’APERTO IN PARCHI E
GIARDINI
Questa garanzia comprende i danni materiali derivanti da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine ai beni del Contenuto assicurato che siano temporaneamente posti all’aperto nel giardino o parco contiguo e al servizio esclusivo dell’Abitazione assicurata.
Sono compresi arredi per parchi e giardini e attrezzature o strumenti per la loro manutenzione.
SONO ESCLUSI I DANNI:
causati da:
• da inondazione e alluvione, allagamento;
• infiltrazioni di acqua dal terreno, mareggiata o penetrazione di acqua marina;
• formazione di xxxxxxxx, accumulo esterno di acqua piovana da qualunque causa originato;
• gelo, valanghe, slavine o spostamenti d’aria da questi provocati;
• da sovraccarico, trascinamento, scivolamento, scioglimento della neve non rimossa;
• cedimento o franamento del terreno; oppure subiti da:
• alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere.
Limite | 20% della somma assicurata contenuto |
Massimo | 5.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | 300 euro |
ART. 38 ATTI VANDALICI E TERRORISMO
Questa garanzia comprende i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi.
NON SONO COPERTI I DANNI:
• da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;
• relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.
Limiti | somma assicurata Abitazione e/o Contenuto |
Franchigia | indicata in polizza |
ART. 39 DANNI DA ACQUA
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:
a. spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al
servizio dell’Abitazione;
b. fuoriuscita di acqua da elettrodomestici a seguito di rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l’impianto fisso dell’Abitazione;
c. rottura, derivante dal gelo, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del l’Abitazione;
d. occlusione, traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del
l’Abitazione;
e. infiltrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali;
f. rottura accidentale di tubature parzialmente o completamente interrate.
NOTA BENE:
Sono comprese le spese di “primo intervento”, incluse le spese per il diritto di chiamata, sostenute per ricercare ed eliminare le cause del guasto che ha generato lo spargimento d’acqua, al fine di limitarne le conseguenze.
Limite | Somma Assicurata Abitazione e/o contenuto |
Massimo | 15.000 euro per anno assicurativo per ciascuna delle voci dalla lettera b. alla lettera f. Spese di primo intervento: 500 euro per sinistro |
Franchigia | Franchigia indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo nella Dimora saltuaria se i locali assicurati sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore) |
Casi specifici: le perdite occulte
La Società rimborsa inoltre le perdite occulte d’acqua, intese come il danno causato dall’eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell’impianto idrico, anche in assenza di un danno materiale e diretto ai beni assicurati.
Il valore dell’eccedenza viene stimata dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dall’abitazione assicurata (ovvero pro quota se trattasi di fatturazione globale per più unità condominiali), nel medesimo semestre dell’anno precedente alla data della rottura.
Indennizzo | per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell’anno precedente. |
Massimo | 2.000 euro per anno assicurativo |
SONO ESCLUSI I DANNI:
• causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
• provocati da usura o carenza di manutenzione;
• verificatisi durante l’installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici;
• dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
• causati da Tubature interrate per l’irrigazione di parchi o giardini a seguito di rottura derivante da gelo;
• da perdite occulte d’acqua:
− per rottura di tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini;
− per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
− notificate dall’ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l’eccedenza
medesima.
Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca ed eliminazione del guasto eccedenti le spese di “primo intervento” sopra menzionate, nonché quelle sostenute per il successivo ripristino degli impianti e della parte di Abitazione indicata in polizza.
ART. 40 RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO – ACQUA E GAS
Se acquistato l’Incendio dell’Abitazione, la Società indennizza le spese sostenute per i casi illustrati. DANNI DA ACQUA
La Società risarcisce le spese sostenute per la demolizione e il ripristino degli impianti e di parte dell’Abitazione assicurata allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine al danno da acqua, a seguito di evento indennizzabile a norma della garanzia aggiuntiva di cui all’Art. 39 “Danni da Acqua”, se acquistata.
Per le sole Tubature interrate la garanzia si intende operante anche in assenza di danno materiale diretto alle cose assicurate.
DANNI DA DISPERSIONE DI GAS
In caso di dispersione di gas dagli impianti di competenza dell’Assicurato e al servizio dell’Abitazione assicurata, la Società indennizza le spese per demolizione e ripristino degli impianti e di parte dell’Abitazione assicurata sostenute per la ricerca e l’eliminazione della dispersione.
La dispersione dovrà essere accertata da tecnico specializzato dell’Ente erogatore e aver comportato
il blocco del servizio di fornitura.
Limiti | 30.000 euro per sinistro 30.000 euro per anno assicurativo Per tubature interrate: 1.000 euro per sinistro 5.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal all’Art. 39 - Danni da acqua. |
ART. 41 FENOMENO ELETTRICO
Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati dell’Abitazione e/o del Contenuto, causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l’azione del fulmine e l’elettricità atmosferica.
Per dispositivi e impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici a servizio dell’Abitazione fissi per natura e destinazione d’uso, compresi quelli istallati dall’inquilino, la garanzia opera anche quando non acquistato l’Incendio dell’Abitazione.
SONO ESCLUSI I DANNI:
• causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
• verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
• dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché
quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
• i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l’uso,
senza concorso di cause esterne.
Sono inoltre esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta.
Limite | somma assicurata indicata in polizza per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
ART. 42 EXTENDED WARRANTY
Se acquistato l’Incendio del Contenuto, questa garanzia opera in caso di Guasti ai beni elettronici presenti nei locali dell’Abitazione indicata in polizza che ne compromettano il corretto funzionamento e che si verifichino successivamente alla scadenza di una garanzia originale di almeno 24 mesi.
La garanzia è operante per i beni elettronici che soddisfano i seguenti requisiti:
• uso esclusivamente domestico o personale;
• prezzo di acquisto compreso tra i 150 euro e 2.500 euro;
• garanzia originale del Produttore di almeno 24 mesi;
L’operatività della garanzia è stabilita in funzione dell’età e della categoria di appartenenza del bene
assicurato nelle modalità di seguito descritte.
BENI ELETTRONICI COMPRESI
La garanzia è operante per i beni elettronici elencati, a titolo esaustivo, nelle seguenti 3 categorie:
1. GREY
PC fissi (diversi da notebook, laptop o dispositivi trasportabili), stampanti, scanner e telefoni fissi.
2. BROWN
Apparecchi audiovisivi fissi (televisori, decoder HDVT, Home Cinema), dvd & video (lettore blue ray e dvd, registratore dvd, registratore digitale, video telefono, video registratore, videoproiettore), hi-fi (audio media player, amplificatore, altoparlanti, altoparlanti hi-fi, sintonizzatore).
3. WHITE (Grandi Elettrodomestici)
Asciugatrice, lavastoviglie, lavatrice, frigorifero, congelatore, piano cottura elettrico, piano cottura a induzione, forno, forno a micro-onde, climatizzatore.
COSA PREVEDE LA GARANZIA
PER I BENI GREY:
Per danni verificatisi dopo la scadenza della garanzia originale di 24 mesi del bene ed entro i 3 anni dall’acquisto, è previsto il rimborso dei costi di riparazione del bene danneggiato effettuata dal tecnico riparatore del centro di assistenza del Produttore, o da esso indicato.
PER I BENI BROWN E WHITE:
Per danni verificatisi dopo la scadenza della garanzia originale di 24 mesi del bene ed entro i 5 anni dall’acquisto, è previsto il rimborso dei costi di riparazione del bene danneggiato effettuata dal tecnico riparatore del centro di assistenza del Produttore o da esso indicato.
Trascorsi i 5 anni dall’acquisto e fino ai 10 anni, verrà rimborsato esclusivamente il costo di chiamata del
suddetto tecnico e la valutazione del danno riscontrato.
In caso di bene non riparabile o con costo di riparazione oltre il valore corrente del bene assicurato, verrà corrisposto un indennizzo pari al 50% del valore corrente del bene assicurato.
1.000 euro per anno assicurativo,
sia in caso di riparazione che di indennizzo
Limiti
SONO ESCLUSI:
1. guasti dovuti a difetti di produzione, installazione, riparazione e/o a danni a loro direttamente riconducibili;
2. guasti da fenomeno elettrico;
3. guasti derivanti da rischi già coperti con altre garanzie acquistate in polizza;
4. guasti provocati da ossidazione e insalubrità dei locali in cui i beni assicurati sono collocati;
5. guasti da uso improprio dell’apparecchio assicurato anche da parte di terzi;
6. guasti o danni da mancato rispetto delle raccomandazioni del manuale d’uso, delle regole di manutenzione e pulizia indicate dal Produttore, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal Produttore o dal distributore;
ALTRE ESCLUSIONI:
7. guasti sopravvenuti durante o in conseguenza ad una riparazione effettuata da un riparatore non
autorizzato dall’assicuratore o dal Produttore nell’ambito delle proprie procedure di assistenza ai clienti;
8. spese di messa in opera, installazione e consegna dell’apparecchio assicurato;
9. guasti subiti a seguito dell’apertura o della modifica del contenuto dell’unità centrale o delle periferiche
e/o schede interne da personale non autorizzato;
10. sinistri provocati da animali;
11. difetti seriali e i guasti oggetto di campagna di richiamo da parte del Produttore/Costruttore;
12. danni accidentali, anche di natura estetica.
3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione (Incendio - Formula “CLASSICA”), comprese quelle aggiuntive prestate con maggiorazione di premio.
ART. 43 FORMA E TIPO DI GARANZIA
L’assicurazione è prestata con i seguenti criteri, scelti dall’Assicurato e indicati in polizza:
1. Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto
2. Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.
La franchigia presente in polizza o espressamente riportata nel singolo articolo delle condizioni di polizza, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.
ART. 44 COLPA GRAVE
Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato:
• con colpa grave dell’Assicurato e/o dalle persone del suo Nucleo familiare e del convivente more uxorio;
• con dolo o colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere.
ART. 45 DIMORA ABITUALE – DIMORA SALTUARIA
Per la Dimora Abituale:
per Collezioni, Gioielli e Preziosi, Valori:
massimo 30% della somma assicurata Contenuto;
limite 20.000 euro per anno assicurativo (di cui 2.000 euro per denaro)
Limiti
Per la Dimora Saltuaria:
Collezioni, Gioielli, Preziosi e Valori:
medesimi limiti della Dimora Abituale, a condizione che il sinistro sia avvenuto durante il periodo di permanenza nei locali dell’Assicurato, o di membri del suo Nucleo Familiare, di Collaboratori domestici, o altri soggetti delegati dall’Assicurato alla custodia dei locali stessi
Copertura
ART. 46 BENI NELLE DIPENDENZE E PERTINENZE
Le garanzie si intendono estese al Contenuto, se assicurato, riposto in Dipendenze e pertinenze anche se non comunicanti.
Sono esclusi Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori.
Xxxxx i limiti, scoperti o franchigie previsti dalle singole garanzie acquistate, per i beni riposti nelle sole dipendenze non comunicanti la Società risarcirà i danni come segue.
Limite | 30% della somma assicurata Contenuto |
Massimo | 20.000 euro per anno assicurativo |
ART. 47 TRASLOCO DELLA DIMORA ABITUALE
In caso di trasloco dell’Abitazione indicata in polizza adibita a Dimora abituale, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è operante sia nell’abitazione assicurata indicata in polizza, sia in quella nuova, per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.
Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell’Assicurato, che influiscono sulla valutazione del rischio, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.
4 – COSA NON È ASSICURATO
In questo capitolo sono riassunte le esclusioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione Incendio – Formula Classica presentate finora in questa sezione dedicata.
ART. 48 ESCLUSIONI
LA GARANZIA NON OPERA PER I DANNI:
1. indiretti o che non riguardano danni materiali ai beni assicurati;
2. dovuti a precarie condizioni di statica e manutenzione dei Fabbricati e Abitazioni indicate in polizza;
3. agli impianti nei quali si è verificato uno scoppio se l’evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;
4. causati da grondaie, pluviali, Tubature interrate, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive all’Art.
39 “Danni da Acqua” e all’Art. 40 “Ricerca e riparazione del guasto”, se acquistate;
5. ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri;
6. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
a. da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un Sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un Virus o un Malware, un processo o qualsiasi altro Sistema informatico o elettronico;
b. da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
c. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di Dati, Software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
7. Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
a. dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b. atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni,
confisca o altri interventi dell’autorità pubblica;
c. smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
d. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva all’Art. 29 “Estensioni sempre operanti” al punto 2. “Mancato freddo”;
e. fenomeno elettrico, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva all’Art. 41 “Fenomeno elettrico”,
se acquistata;
f. atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva all’Art. 38 “Atti vandalici e terrorismo”;
g. fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio dell’Abitazione, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive all’Art. 37 “Eventi atmosferici”, all’Art. 39 “Danni da acqua” e all’Art. 40 “Ricerca e riparazione del guasto” se acquistate;
h. eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
i. diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxxxxxxxxxxxx, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione di esercizio.
5 – QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
ART. 49 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE INCENDIO - FORMULA CLASSICA
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. 29 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI | ||
1.Rottura di vetri e specchi | Abitazione (fissi per destinazione ed uso): 1.500 euro per lastra o specchio. Del Contenuto: 1.000 euro per lastra o specchio. Massimo 5.000 euro per anno assicurativo | Franchigia 100 euro |
2. Mancato freddo | 750 euro per anno assicurativo | |
3. Rimpiazzo del combustibile | 2.500 euro per anno assicurativo | |
4. Danni da Furto Furto fissi ed infissi – Guasti cagionati dai Ladri | 1.500 euro per anno assicurativo per ciascuna garanzia (operanti se non acquistata la sezione Furto) | Franchigia 200 euro |
ART. 30 ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI | ||
1.Rifacimento documenti | 500 euro per sinistro | Non prevista |
2.Demolizione e sgombero dei residui del sinistro | Per ciascuno dei punti 2., 3., 4 limite del 20% dell’importo liquidabile Fino a 1.500 euro, la liquidazione del danno relativo alle spese di demolizione e sgombero avverrà senza tenere conto del limite del 20% dell’indennizzo | |
3.Trasloco | ||
4.Oneri di ricostruzione | ||
5. Pernottamento in albergo | 150 euro al giorno massimo di 100 giorni per sinistro | |
6.Onorari dei periti | Per sinistri indennizzabili superiori a 10.000 euro massimo 5% dell’importo liquidabile con il massimo di 5.000 euro | |
7.Perdita Pigioni | Xxxxxxx 12 rate del canone di locazione e di 600 euro per ciascuna di esse | |
8. Assistenza Psicologica | Xxxxxxx 12 sedute nei 180 giorni successivi all’evento. Limite di 1.000 euro per anno assicurativo | |
(garanzia aggiuntiva) ART. 33 PANNELLI SOLARI | ||
In relazione alle garanzie operanti | Integra la somma assicurata Abitazione Danni ai Pannelli nel limite della somma specifica assicurata in polizza. | In relazione alla garanzia interessata |
(garanzia aggiuntiva) ART. 34 RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO | ||
Danno generico | massimale indicato in polizza | Non prevista |
Danni da interruzione o sospensione di attività | 20% del massimale indicato in polizza | Non prevista |
(garanzia aggiuntiva) ART. 35 DANNI AI BENI ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE | ||
Danni ai beni all’esterno dell’Abitazione | 20% della somma assicurata Contenuto Massimo 4.000 euro per anno assicurativo (se Assicurato il Contenuto) | Franchigia 100 euro |
(garanzia aggiuntiva) ART. 36 EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE | ||
Danno generico | Nei limiti della somma assicurata Abitazione e/o Contenuto | Scoperto indicato in polizza |
Tende frangisole | 10.000 euro per anno assicurativo | Franchigia 300 euro |
Grandine su Fragili | ||
(garanzia aggiuntiva) ART. 37 EVENTI ATMOSFERICI SU BENI ALL’APERTO IN PARCHI E GIARDINI | ||
Beni all’aperto in parchi e giardini | 20% della somma assicurata Contenuto Massimo 5.000 euro per anno assicurativo. | Franchigia 300 euro |
(garanzia aggiuntiva) ART. 38 ATTI VANDALICI E TERRORISMO | ||
Atti vandalici e terrorismo | Nel limite della somma assicurata Abitazione e/o Contenuto | Franchigia indicata in polizza |
(garanzia aggiuntiva) ART. 39 DANNI DA ACQUA | ||
a) Danno generico | Nei limiti della somma assicurata Abitazione e/o Contenuto | Franchigia indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo nella Dimora saltuaria se i locali assicurati sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore) |
b) Xxxxxxxxxxx di acqua da Elettrodomestici | Per ciascuna voce dalla lettera b) alla lettera f) limite di 15.000 euro per anno assicurativo | |
c) Gelo | ||
d) Occlusione, traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici | ||
e) Infiltrazione di acqua piovana da ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali | ||
f) Rottura di Tubature interrate | ||
Spese di primo intervento | 500 euro per sinistro | Non prevista |
Perdite occulte d’acqua | Nel limite massimo di 2.000 euro per anno assicurativo | Non prevista |
(garanzia aggiuntiva) ART. 40 RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO | ||
Per Danni da ACQUA | Massino 3.000 euro per sinistro e 15.000 euro per anno assicurativo Tubature interrate Massimo 1.000 euro per sinistro e 5.000 euro per anno assicurativo | Franchigia indicata in polizza Non prevista qualora già applicata in conseguenza del medesimo sinistro “Danni da Acqua” |
Per dispersione di GAS | ||
(garanzia aggiuntiva) ART. 41 FENOMENO ELETTRICO | ||
Fenomeno elettrico | Nel limite della somma assicurata in polizza per anno assicurativo | Franchigia indicata in polizza |
(garanzia aggiuntiva) ART. 42 EXTENDED WARRANTY | ||
Extended warranty | Massimo 1.000 euro per anno assicurativo | Non Prevista |
BENI E LORO COLLOCAZIONE | LIMITI DI INDENNIZZO |
Dimora abituale | |
Oggetti Pregiati | nei limiti della somma assicurata Contenuto |
Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da denaro) | nel limite del 30% della somma assicurata Contenuto massimo 20.000 euro per anno assicurativo |
Denaro | massimo 2.000 euro per anno assicurativo. |
Dimora saltuaria | |
Medesimi limiti della Dimora abituale esclusi: Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori, nei periodi di disabitazione. | |
Beni nelle dipendenze e pertinenze | |
Nel limite del 30% della somma assicurata Contenuto massimo 20.000 euro per anno assicurativo Esclusi: Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori. |
INCENDIO – FORMULA MUTUO
NON ESISTE MUTUO SENZA ASSICURAZIONE
Questa è la garanzia che ti serve quando vuoi stipulare un mutuo! Senza infatti, l'Istituto bancario a cui ti appoggerai per avere il capitale per l’acquisto della casa potrebbe non concederti il finanziamento.
1 – COSA È ASSICURATO
ART. 50 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza i danni materiali e diretti all’Abitazione assicurata indicata in polizza:
• sino alla concorrenza della Somma Assicurata indicata in Polizza
• causati dagli eventi illustrati qui di seguito:
a. incendio;
x. xxxxxxx;
c. esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
d. sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
e. fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione
di calore al servizio dell’Abitazione:
f. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
x. xxxx di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
h. caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
i. onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
ULTERIORI INDENNIZZI
Se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società risarcisce anche i danni causati all’Abitazione per:
j. mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
k. caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
l. impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio.
Inoltre, a seguito di sinistro in conseguenza degli eventi sopra indicati, la Società indennizza le spese relative alla demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro. La presente estensione è prestata in eccedenza alla somma assicurata per l’Abitazione come di seguito indicato:
20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza
Fino a 1.500 euro, la liquidazione del danno relativo alle spese di demolizione e sgombero avverrà senza tenere conto del limite del 20% dell’indennizzo
Limite
2 – GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.
Ogni garanzia sarà operante solo se risultino indicati nella scheda di polizza:
• le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
• la sua operatività.
ART. 51 PANNELLI SOLARI
Le garanzie a protezione dell’Abitazione, comprese quelle aggiuntive, si estendono anche ai danni subiti da pannelli solari, ad esclusivo servizio dell’Abitazione assicurata o del Fabbricato in condominio per la quota parte.
La somma assicurata, indicata in polizza, integra a tutti gli effetti quella dell’“Incendio dell’Abitazione” e si
intende prestata nella medesima Forma e tipo di garanzia.
L’indennizzo dei danni ai soli pannelli solari sarà liquidato fino al massimo della relativa somma assicurata indicata nella Polizza.
ART. 52 RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO
La Società risarcisce le somme (capitale, spese, interessi) che l’Assicurato è tenuto a corrispondere – in quanto responsabile civilmente secondo norma di legge – in seguito a danni materiali e diretti a cose di terzi, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.
La garanzia è estesa ai danni derivanti da:
a. interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo dei beni;
b. interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
L’Assicurato deve immediatamente:
• informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
• fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
• astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.
ESCLUSIONI: QUALI TERZI?
Non sono considerati terzi:
a. il Contraente, l’Assicurato;
b. il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine
appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente;
c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
d. le società che, rispetto all’Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o
collegate (art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori.
ESCLUSIONI: QUALI DANNI?
La garanzia non opera per i danni:
e. a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
f. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
g. da spargimento d’acqua e da rigurgito di fogne.
sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza. Per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di
Limiti
Attività, nel limite del 20% del massimale
ART. 53 RC PROPRIETÀ DELL’ABITAZIONE
La Società tiene indenne l'Assicurato e il suo Nucleo familiare di quanto gli stessi debbano pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte) derivanti:
NOTA BENE:
Quanto premesso vale a condizione che i danni non siano una conseguenza naturale delle modalità adottate
dall’Assicurato nello svolgimento delle attività connesse:
a. dalla proprietà dell’Abitazione assicurata e dell’ufficio/studio professionale privato, se coesistente;
Sono compresi: le Dipendenze e pertinenze e le quote di parti comuni, gli impianti fissi, le antenne, parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
b. dalla proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine, che siano di pertinenza dell’Abitazione
assicurata;
c. dalla committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
CASI SPECIFICI
Nel punto c. si precisa che, se i lavori sono assoggettabili all’applicazione del D. Lgs. n° 81/2008 (cd. Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche, la garanzia opera solo se l’Assicurato:
1. ha designato i responsabili dei lavori in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. n° 81/2008;
2. ha incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o una persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi derivanti dalla legge.
Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la presente garanzia è prestata solo per
l’eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.
La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo dei
beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
PER ASSICURATI SI INTENDONO:
a. il Contraente;
b. le persone del Nucleo familiare del Contraente, conviventi e non coniugati, come da certificato di stato famiglia;
c. il coniuge del Contraente con lui convivente, o il convivente more uxorio;
d. i figli non coniugati del convivente more uxorio se conviventi con il Contraente.
NON SONO CONSIDERATI TERZI:
a. il Contraente, l’Assicurato;
b. il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine
appartenente suo Nucleo familiare o con lui convivente;
c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con
loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
d. le Società che, rispetto all’Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o
collegate (Art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori.
ESCLUSIONI NOTA BENE
L’assicurazione non copre i danni che, sebbene causati involontariamente, siano conseguenza naturale delle sole modalità di svolgimento, da parte degli Assicurati, delle azioni relative all’ambito dell’Abitazione assicurata. Non sono comunque coperti i danni conseguenti ad azioni o omissioni prolungate, permanenti o reiterate.
SONO ESCLUSI I DANNI DERIVANTI DA:
1. precarie condizioni di statica e manutenzione dell‘Abitazione assicurata;
2. lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto al punto c. del presente articolo;
3. spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere;
4. inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
5. impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo e suscettibile di sfruttamento;
6. incendio a cose, salvo quanto previsto e all'Art. 52 "Ricorso terzi da Incendio, esplosione, implosione, scoppio", se acquistata;
7. furto;
8. esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale o industriale;
9. interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi - salvo quanto previsto dall’Art. 52 “Ricorso terzi da Incendio, esplosione, implosione, scoppio”, se acquistata;
10. esercizio di attività ricettive alberghiere;
11. atti dolosi dell’Assicurato;
12. impiego o detenzione di esplosivi fatti salvi i prodotti pirotecnici in libera vendita secondo norma di legge;
13. umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
14. alla salute, causati da tabacco, muffe tossiche, campi elettromagnetici;
15. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte,
dall'asbesto, o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
16. malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
17. direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni
del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Sono infine esclusi i danni:
18. subiti dalle cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
19. subiti o provocati da persone in rapporto di dipendenza o collaborazione anche occasionale con l'Assicurato, se derivanti da servizi o lavori svolti per suo conto.
ESCLUSIONI SPECIFICHE
La Società non rimborsa:
• i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità civile solidale dell'Assicurato con altri soggetti;
• e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, nonché le spese di giustizia penale.
Limiti | sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza. |
Limiti specifici | Per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di Attività: 20% del massimale indicato in polizza. |
Franchigia | Indicata in polizza |
ART. 54 PERDITA DI IMPIEGO
La Società si impegna a corrispondere un Indennizzo forfettario per ogni mese di inattività lavorativa,
sino a quando l’Assicurato non dichiari di aver riacquistato lo status di Lavoratore Dipendente, purché:
1. la polizza sia stipulata con pagamento unico anticipato del premio per l’intera durata del mutuo ipotecario;
2. l’Assicurato sia un Lavoratore Dipendente, licenziato per “giustificato motivo oggettivo”.
REQUISITI PER LA GARANZIA
La garanzia è operante per l’Assicurato persona fisica che sia:
• Contraente della polizza;
• di età inferiore ai 65 anni;
• residente in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
NOTA BENE:
La durata della presente garanzia e il relativo premio sono determinati sulla base del periodo di tempo che separa l’Assicurato dal compimento del 65° anno di età, oppure sulla base della durata del contratto se inferiore.
In caso di successivi sinistri, la Società non liquiderà ulteriori periodi di inattività lavorativa, a meno che non siano trascorsi almeno 24 mesi durante i quali l’Assicurato abbia stabilmente riacquistato l’attività occupazionale come Lavoratore Dipendente.
ESCLUSIONI: CHI NON È ASSICURABILE
Le persone affette da intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza.
ESCLUSIONI: CASI NON ASSICURABILI
1. Licenziamenti dovuti a “giusta causa” o a motivi disciplinari;
2. licenziamenti intervenuti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
3. dimissioni;
4. cessazioni, alla loro scadenza, di contratti: di lavoro a tempo determinato, di inserimento (ex formazione lavoro), di apprendistato, di somministrazione lavoro (ex interinali) e di lavoro intermittente;
5. contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
6. licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
7. risoluzioni, anche consensuali, del rapporto di lavoro, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali siano previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
8. messa in mobilità del Lavoratore Dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
9. situazioni di disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria, o di altre forme di sussidi o integrazioni del reddito pubbliche o private connesse allo stato di disoccupazione;
10. situazioni in cui il nucleo familiare dell’Assicurato usufruisca di altre forme di sussidi o qualsiasi forma di sostegno al Reddito;
11. cessazioni del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
Indennizzo | 200 euro per ciascun mese di inattività per massimo 24 mensilità consecutive |
Franchigia | 90 giorni ll periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa Se lo stato di disoccupazione ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto, se invece ha una durata superiore, la Società corrisponde il primo indennizzo annuo proporzionalmente ridotto in ragione della Franchigia |
Carenza | 120 giorni Si applica solo alla prima sottoscrizione e non quando il contratto sostituisca un altro contratto avente già la medesima garanzia |
3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione - Incendio Formula Mutuo, comprese quelle aggiuntive prestate con maggiorazione di premio.
ART. 55 FORMA E TIPO DI GARANZIA
L’assicurazione è prestata con i seguenti criteri, scelti dall’Assicurato e indicati in polizza:
1. Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto
2. Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.
La franchigia presente in polizza o espressamente riportata nel singolo articolo delle condizioni di polizza, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.
ART. 56 COLPA GRAVE
Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato:
• con colpa grave dell’Assicurato e/o dalle persone del suo Nucleo familiare e del convivente more uxorio;
• con dolo o colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere.
4 – COSA NON È ASSICURATO
In questo capitolo sono riassunte le esclusioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione Incendio - Formula Mutuo presentate finora in questa sezione dedicata.
ART. 57 ESCLUSIONI
SONO ESCLUSI I DANNI:
1. indiretti o che non riguardano danni materiali ai beni assicurati;
2. dovuti a precarie condizioni di statica e manutenzione dei Fabbricati e Abitazioni indicate in polizza;
3. agli impianti nei quali si è verificato uno scoppio se l’evento è causato da usura, corrosione, o difetti di materiale;
4. causati da grondaie, pluviali, Tubature interrate;
5. ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri;
6. sono esclusi i danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
a. da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
b. da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
c. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
Sono esclusi i danni causati da, o dovuti a:
7. esplosione, implosione, scoppio, quando provocati da ordigni esplosivi;
8. dolo del Contraente o dell’Assicurato;
9. atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca
o altri interventi dell’autorità pubblica;
10. smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
11. fenomeno elettrico di qualsiasi natura ad apparecchi ed impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici;
12. atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio;
13. fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e
tecnici al servizio dell’Abitazione;
14. eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
15. diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
16. malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
5 – QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
ART. 58 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE INCENDIO - FORMULA MUTUO
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. 50 OGGETTO DELLA GARANZIA | ||
Spese di demolizione e sgombero | 20% dell’Indennizzo (in eccedenza alla somma assicurata Abitazione) Fino a 1.500 euro, la liquidazione del danno relativo alle spese di demolizione e sgombero avverrà senza tenere conto del limite del 20% dell’indennizzo | non prevista |
(garanzia aggiuntiva) ART. 51 PANNELLI SOLARI | ||
In relazione alle garanzie operanti | integra la somma assicurata Abitazione Danni ai Pannelli nel limite della somma specifica assicurata in polizza | non prevista |
(garanzia aggiuntiva) ART. 52 RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPOLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO | ||
Danno generico | massimale indicato in polizza | non prevista |
Danni da interruzione o sospensione di attività | 20% del massimale indicato in polizza | non prevista |
(garanzia aggiuntiva) ART. 53 PROPRIETA’ DELL’ABITAZIONE | ||
Danno generico | Massimale indicato in polizza | Franchigia Indicata in polizza |
Danni da interruzione o sospensione di attività | 20% del massimale indicato in polizza | |
(garanzia aggiuntiva) ART. 54 PERDITA DI IMPIEGO | ||
Perdita di Impiego | 200 euro per mese di inoccupazione massimo 24 mesi consecutivi. carenza di 120 giorni. (La carenza si applica solo alla prima sottoscrizione e non quando il contratto sostituisca un altro contratto avente già la medesima garanzia) | Franchigia 90 giorni |
EVENTI CATASTROFALI
PIÙ TUTELE
L’ultima cosa che vorremmo scegliere è anche il solo pensare a un evento catastrofico nelle nostre vite: eppure, natura o meno, sono cose che possono coinvolgerci, così, all’improvviso.
Ma non per questo dobbiamo farci cogliere inermi: possiamo scegliere tra varie forme di tutela, creandoci un “kit di protezioni” per i casi di emergenza.
Questa sezione le chiarisce tutte.
1 – COSA È ASSICURATO
ART. 59 TERREMOTO
Questa garanzia è valida solo se acquistata e compresa nella polizza. OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati (Abitazione/Contenuto) per effetto di
terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
Copertura | somma assicurata Abitazione/Contenuto con i limiti di indennizzo indicati in polizza |
Scoperto danni a Abitazione danni a Contenuto | 10% del danno con il minimo di 10.000 euro con il minimo di 3.000 euro |
ESCLUSIONI
In nessun caso la Società risponde dei danni:
• se l’Abitazione indicata in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso;
• al Contenuto assicurato, nel caso in cui l’evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all’Abitazione indicata in polizza.
ART. 60 INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO
Questa garanzia è valida solo se acquistata e compresa nella polizza. OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società risponde dei danni subiti dai beni assicurati (Abitazione/Contenuto) per effetto di:
a. inondazione;
b. alluvione;
c. allagamento causato da eventi atmosferici;
a condizione che detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti o abitazioni Assicurati o non, posti nelle vicinanze.
I fenomeni di inondazione, alluvione e allagamento verificatesi nelle 168 ore successive all’evento, sono
attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
Copertura | fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata indicata in Polizza |
Scoperto danni a Abitazione danni a Contenuto | 10% del danno con il minimo di 10.000 euro con il minimo di 3.000 euro |
NOTA BENE:
La garanzia allagamento prevista dalla lettera c. non si cumula con la garanzia prevista dell’Art. 16 “Oggetto della garanzia” punto 6. “Eventi atmosferici e sovraccarico neve” delle Sezione Incendio – Formula Omnia quando il sinistro sia conseguente ad accumulo esterno di acqua. Qualora il sinistro sia indennizzabile ai sensi di entrambe le garanzie, lo scoperto deve intendersi unico e pari al 10% con il minimo di 500 euro (come previsto dall’Art. 16 “Oggetto della garanzia” punto 6. “Eventi atmosferici e sovraccarico neve” delle Sezione Incendio – Formula Omnia).
ART. 61 ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE
La garanzia comprende, in eccedenza alla Somma Assicurata Abitazione/Contenuto, anche le prestazioni illustrate a seguire:
1. spese per demolire, sgomberare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro;
2. spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all’Abitazione, e per il periodo strettamente necessario alle stesse;
3. oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell’Abitazione assicurata in base alle
disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro;
4. onorari di consulenti, ingegneri, architetti e del perito nominato dal Contraente conformemente al disposto dell'Art. 303 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l’ammontare del danno” e dell'Art. 307 "Come agiscono i periti", nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Punto 4., Copertura | fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidabile massimo 5.000 euro per sinistro |
NOTA BENE:
Le suddette prestazioni sono sempre operanti, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi Assicurati con la presente Sezione, con un massimo complessivo per tutte le prestazioni (punti 1., 2., 3., 4.) pari al 20% dell'Indennizzo.
ART. 62 ULTERIORI SPESE
In quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi Assicurati con la presente Sezione, la garanzia comprende, fino alla concorrenza della Somma Assicurata Abitazione/Contenuto, anche le prestazioni illustrate a seguire:
1. spese di prima necessità per gli spostamenti dell’Assicurato e di persone del suo Nucleo familiare;
2. perdita del canone di locazione dell’Abitazione assicurata, locata dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa;
3. spese per l’alloggio sostitutivo a seguito di mancato godimento dell’Abitazione assicurata abitualmente
abitata dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa;
4. spese per il rifacimento di documenti personali smarriti, distrutti o danneggiati;
5. spese per l’adattamento dell’Abitazione assicurata a seguito di gravi menomazioni conseguenti all’evento sinistro;
6. spese per la pulizia straordinaria dell’Abitazione assicurata e riordino di oggetti ingombranti.
Punto 1., limiti | 1.000 euro per anno assicurativo |
Punto 2., limiti | 600 euro per mensilità massimo 12 mesi per sinistro |
Punto 3., limiti | 150 euro al giorno massimo 100 giorni per sinistro |
Punto 4., limiti | 500 euro per anno assicurativo |
Punto 5., limiti | 20% dell’indennizzo |
Punto 6., limiti | 500 euro per sinistro |
Con riferimento ai punti 2. e 3. sopra citati, si precisa che sono comunque esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.
ART. 63 SPESE DEPOSITO/ MAGAZZINO TEMPORANEO DEL CONTENUTO
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, il Contraente e/o l'Assicurato per mettere il Contenuto assicurato in protezione in luogo sicuro, ha diritto al un rimborso delle spese sostenute per la rimozione, la movimentazione, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo presso terzi.
Copertura | massimo 500 euro per sinistro |
COSA FARE “IN CASO DI”:
Se lo desidera, il Contraente e/o l'Assicurato può avvalersi dell’intervento di una ditta specializzata:
1. telefonando
al Numero Verde 800.572.572 oppure dall'estero x000 0000.000.000
2. denunciando il sinistro alla Società e, contestualmente, chiedendo l'attivazione del servizio.
Tutte le operazioni di rimozione e movimentazione dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità di accesso e sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle Autorità preposte.
ART. 64 ASSISTENZA PSICOLOGICA
Questa garanzia comprende cure di assistenza psicologica rese necessarie per un trauma conseguente a un sinistro di particolare rilevanza, tale da aver comportato almeno una delle seguenti conseguenze:
• inagibilità dell’Abitazione assicurata per almeno 15 giorni;
• lesioni personali gravi o gravissime all’assicurato o ad un membro del suo Nucleo familiare da cui derivi un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
• morte di un membro del Nucleo familiare.
La garanzia è prestata a rimborso delle fatture regolarmente emesse dallo psicologo o psicoterapeuta al
quale l’Assicurato o un suo Familiare si è rivolto.
Copertura | 12 sedute, entro i 180 giorni successivi all’evento massimi 1.000 euro per anno assicurativo |
ART. 65 SPESE DI PRIMA NECESSITÀ PER PERSONE CON FRAGILITÀ
In seguito a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione sono comprese le spese di prima necessità per effettivo bisogno derivante dalla condizione di fragilità sostenute dall’Assicurato, o da persone del suo Nucleo familiare, in condizioni di fragilità.
Si intendono in condizioni di fragilità le persone che versino in almeno una delle seguenti condizioni:
a. stato di Invalidità permanente non inferiore al 65%;
b. handicap certificati ai sensi della legge 104/92;
c. ospedalizzazione domiciliare certificata.
massimo 2.000 euro per anno assicurativo
Copertura
2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto di seguito riportato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione Eventi Catastrofali.
ART. 66 FORMA E TIPO DI GARANZIA
L’assicurazione è prestata con i seguenti criteri, scelti dall’Assicurato e indicati in polizza:
1. Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto
2. Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.
3 – COSA NON È ASSICURATO
Quanto di seguito riportato deve intendersi applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione Eventi Catastrofali.
ART. 67 ESCLUSIONI
Salvo quanto sopra espressamente previsto, la Società non risponde dei danni causati dagli eventi e/o condizioni di seguito illustrati.
1. Eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti dall’Art. 60 “Inondazione, alluvione, allagamento”;
2. mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano
connesse al diretto effetto del terremoto o dell’inondazione e/o alluvione;
3. fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
4. esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5. contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
6. atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
7. fabbricati abusivi;
8. precarie condizioni di statica e manutenzione dei Fabbricati e delle Abitazioni indicate in polizza;
9. inagibilità di Fabbricati dichiarata con ordinanza dell'Autorità (al momento dell'emissione della polizza o anche in un momento successivo per motivi non imputabili a terremoto, inondazione, alluvione, allagamento);
10. smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
11. indiretti, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti;
12. da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno.
Danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
13. da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un Sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un Virus o un Malware, un processo o qualsiasi altro Sistema informatico o elettronico;
14. da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
15. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di Dati, Software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
16. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato.
4 – QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
ART. 68 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE EVENTI CATASTROFALI
GARANZIA | MASSIMO INDENNIZZO | SCOPERTO PER SINISTRO | ||||
ART. 59 TERREMOTO | ||||||
Terremoto | somma assicurata Abitazione e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza | 10% del danno Minimo 10.000 euro per Abitazione Minimo 3.000 euro per Contenuto | ||||
ART. 60 INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO | ||||||
Inondazione, alluvione e allagamento | 50% somma assicurata Abitazione e/o Contenuto | 10% del danno Minimo 10.000 euro per Abitazione Minimo 3.000 euro per Contenuto | ||||
ART. 61 ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE | ||||||
1. Spese demolizione e sgombero residui | 20% dell’Indennizzo (massimo complessivo applicabile a tutte le garanzie dei punti 1., 2., 3., 4.). Punto 4. Onorari di consulenti, periti, ingegneri: limite pari al 5% dell’indennizzo liquidabile con massimo 5.000 euro per sinistro. | |||||
2. Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del Contenuto | No | |||||
3. Oneri ricostruzione | di | urbanizzazione e | ||||
4. Onorari ingegneri | di | consulenti, periti, | ||||
ART. 62 ULTERIORI SPESE | ||||||
1. Spese di prima necessità per spostamenti | 1.000 anno | euro | per | nei limiti somma assicurata Abitazione Contenuto | della e/o | No |
2. Perdita canoni di locazione | 600 euro per mensilità massimo 12 mesi per sinistro | No | ||||
3. Spese alloggio sostitutivo | 150 euro al giorno massimo 100 giorni per sinistro | No | ||||
4. Spese rifacimento documenti | 500 anno | euro | per | No | ||
5. Spese per adattamento Abitazione a seguito di gravi menomazioni conseguenti all’evento | 20% indennizzo | No | ||||
6. Spese di pulizia e riassetto Abitazione | 500 euro per sinistro | No | ||||
ART. 63 SPESE DEPOSITO/MAGAZZINO TEMPORANEO DEL CONTENUTO | ||||||
Spese deposito/magazzino temporaneo | 500 euro per sinistro | No | ||||
ART. 64 ASSISTENZA PSICOLOGICA | ||||||
Assistenza Psicologica | 12 sedute, entro i 180 giorni successivi all’evento massimo 1.000 euro per anno assicurativo | No | ||||
ART. 65 SPESE DI PRIMA NECESSITA’ PER PERSONE CON FRAGILITA’ | ||||||
Persone con fragilità | 2.000 euro per anno assicurativo | No |
FURTO – FORMULA CLASSICA
TANTE SCELTE, PERCHÉ…
Può succedere: la vita di una casa può essere violata. E la sottrazione di una cosa provoca danni non solo pecuniari.
In questa sezione sono illustrati i rischi assicurati, le estensioni sempre operanti e le garanzie aggiuntive acquistabili a integrazione della protezione, oltre alle modalità e alle esclusioni specifiche.
Perché la sicurezza è fatta anche di chiarezza.
1 – COSA È ASSICURATO
ART. 69 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione dei beni, anche di proprietà di terzi, che costituiscano il Contenuto posto all’interno dell’Abitazione assicurata (Dimora abituale o saltuaria e locali assicurati), causati dagli eventi elencati all’Art. 70 “Rischi assicurati”.
La garanzia opera sino al raggiungimento della somma assicurata Furto indicata in polizza.
ART. 70 RISCHI ASSICURATI
Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi di seguito specificati.
1. Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'abitazione e nelle relative dipendenze e pertinenze non comunicanti mediante:
a. rottura o scasso delle difese esterne;
b. uso di chiavi, grimaldelli o simili;
c. uso fraudolento di chiavi vere o, in caso di serrature elettroniche, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altri a cui siano state affidate, da non più di 8 giorni dalla perdita del possesso come da denuncia alla Pubblica Autorità competente;
d. apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
e. apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica e/o letterale, a condizione che questi dispositivi siano dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali che contengono le cose assicurate;
f. scalata o per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi (corde, scale o simili) o facendo uso di particolari agilità personale;
g. in modo clandestino, ovvero all’insaputa del Contraente/Assicurato, asportando le cose assicurate
successivamente a locali chiusi.
2. Rapina o estorsione, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno.
3. Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione, senza introduzione nell’Abitazione e nei
locali contenenti i beni assicurati.
4. Furto con destrezza commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di altro familiare purché di età superiore a 14 anni. Sono esclusi i Valori.
Limite | 20% della somma assicurata Furto |
Massimo | 3.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
5. Furto commesso dai collaboratori domestici, anche in servizio non continuativo, purché regolarmente assunti.
Limite | 20% della somma assicurata Furto |
Massimo | 3.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
6. Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio.
Limite | 40% della somma assicurata Furto |
Massimo | 15.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
7. Truffa tra le mura domestiche
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro a seguito di accesso
all’Abitazione assicurata e contestuale raggiro ai danni del Contraente, dell’Assicurato e suoi familiari.
La garanzia è valida a condizione che il truffato sia una persona:
• di età superiore ai 65 anni;
• xxxxxxxxx ma comunque di età superiore ai 14 anni.
Limite | 500 euro per anno assicurativo |
8. Furto di alberi e piante ornamentali
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto di alberi e piante ornamentali poste nei locali dell’Abitazione, Dipendenze e pertinenze non comunicanti, serre, vivai, parchi o giardini limitrofi e a servizio esclusivo dell’Abitazione.
Limite | 3.500 euro per anno assicurativo |
Massimo | 1.000 euro per singolo albero 250 euro per singola pianta ornamentale |
Franchigia | indicata in polizza |
9. Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti aventi le stesse caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura degli altri locali assicurati, così come nell'Art. 81 "Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura" e purché a uso esclusivo dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare.
Sono esclusi: Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori.
Limite | 20% della somma assicurata Furto |
Scoperto | 20% con un minimo di 200 euro. In caso di coesistenza con altro scoperto, questo si intende unico e pari al 30% |
10.Furto nella dimora saltuaria
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina o estorsione nella dimora saltuaria assicurata in polizza.
La garanzia è valida qualunque sia la durata del periodo in cui la dimora rimane disabitata, a eccezione di Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori per i quali la garanzia è valida limitatamente al periodo di permanenza nella dimora dell'Assicurato, di persona del suo Nucleo familiare, collaboratori domestici o altri delegati alla sua custodia.
Scoperto | 20% In caso di coesistenza con altro scoperto, questo si intende unico e pari al 30% |
ART. 71 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
1. DANNI PROVOCATI DAI LADRI
La Società indennizza inoltre:
a. Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati durante il furto, la rapina o l’estorsione, commessi
o nel tentativo di commetterli;
b. Guasti cagionati dai ladri all’Abitazione durante il furto o la rapina, tentati o commessi, indennizzabili
a termini di polizza;
c. Danni a seguito di atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati
o commessi, indennizzabili a termini di polizza. Sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni.
Limite per ciascuno dei punti b. e c. | 30% della somma assicurata Furto |
15.000 euro per anno assicurativo | |
Franchigia | indicata in polizza |
2. ALTRI ONERI E SPESE
Sono sempre comprese le spese e gli oneri sostenuti di seguito specificati.
a. Da furto di fissi e infissi, destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione, compresi i danni materiali e diretti causati agli stessi e all’Abitazione, durante il furto, la rapina o l’estorsione, commessi o nel tentativo di commetterli.
Limite | 5.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
b. Per rifacimento di documenti personali, sottratti o danneggiati a seguito di furto, rapina, estorsione
o scippo.
Limite | 500 euro per anno assicurativo |
c. Per la perizia del perito nominato dal Contraente e per la quota parte del terzo, nel caso in cui la determinazione del danno sia demandata ad un collegio di periti.
Limite | 10.000 euro per anno assicurativo |
d. Per sostituzione o modifica delle serrature a protezione degli accessi esterni dell'Abitazione, in caso di furto, scippo, rapina, smarrimento delle chiavi, a condizione che:
- la sostituzione venga effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte,
- sia stata presentata denuncia alla Pubblica Autorità competente.
Limite | 1.000 euro per anno assicurativo |
e. Per uso fraudolento di carta di credito da parte di ignoti.
La garanzia è prestata a copertura di franchigie o scoperti, se previsti dall'Ente emittente della carta.
Limite | 500 euro per anno assicurativo |
f. Per spese mediche, intese come: accertamenti medici, diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, sostenute in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato o da altra persona del suo Nucleo familiare in occasione di scippo, rapina, estorsione.
Limite | 1.000 euro per anno assicurativo |
g. Per le cure di assistenza psicologica rese necessarie per un trauma conseguente a sinistro indennizzabile derivante da furto, scippo, rapina, estorsione.
La garanzia è prestata a rimborso delle fatture regolarmente emesse dallo psicologo o psicoterapeuta al quale l’Assicurato o un suo familiare si è rivolto, per sedute svoltesi entro i 180 giorni successivi all’evento.
Limite | 500 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Massimo | 6 Sedute |
h. Per la pulizia e il riassetto dei locali e del loro Contenuto in caso di danno al Contenuto della Dimora abituale assicurata conseguente a furto indennizzabile non inferiore a 1.000 euro.
Limite | 500 euro per sinistro |
i. Per il potenziamento dei mezzi di chiusura, ossia l’installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme per migliorare l’efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Limite | 500 euro per anno assicurativo |
j. Per un alloggio sostitutivo, se l’Abitazione abituale assicurata risulta inagibile a seguito di un
sinistro indennizzabile.
Limite | 150 euro al giorno |
Massimo | 15 giorni per sinistro |
TANTE SCELTE, PERCHÉ…
Non può esserci una stessa soluzione per tutti: questa sezione chiarisce tutte le coperture in più (tecnicamente: le “garanzie aggiuntive”) che puoi scegliere in aggiunta a quanto compreso nella garanzia base.
Così sei proprio tu, con i tuoi bisogni e le tue esigenze, a costruire la “tua”
polizza: passo dopo passo, scelta dopo scelta.
2 – GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.
Queste garanzie si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:
• le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
• la loro operatività.
ART. 72 FURTO ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati portati all’esterno dell’Abitazione, nei
casi di seguito illustrati.
1. BENI ADDOSSO O A PORTATA DI MANO
Danni materiali e diretti ai beni assicurati portati all’esterno dell’Abitazione, nei casi di furto, rapina, scippo, estorsione, di Effetti personali, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori addosso o a portata di mano dell’Assicurato o di persona del suo Nucleo familiare.
Limite | 30% della somma assicurata Furto per Oggetti pregiati e Gioielli e preziosi; 1.000 euro per i Valori (2.000 euro in caso di furto entro 2 ore dal prelievo presso istituto bancario, ufficio postale o sportello bancomat) |
Franchigia | indicata in polizza |
Casi specifici
È previsto un limite specifico in caso di furto avvenuto anche in una sola delle seguenti modalità:
a. con destrezza;
b. in occasione di incidente stradale, anche in assenza di lesioni subite dalle persone coinvolte;
c. a seguito di infortunio o improvviso malore;
Limite | 2.000 euro indipendentemente dalla tipologia di beni sottratti |
Franchigia | indicata in polizza |
La garanzia non opera per:
1. beni e valori relativi ad attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o altrui;
2. veicoli in genere.
2. EFFETTI PERSONALI IN LOCALI DI VILLEGGIATURA
Furto e rapina di Effetti personali al seguito dell'Assicurato o del suo Nucleo familiare, in locali di villeggiatura, occupati esclusivamente e limitatamente al periodo di permanenza in loco, quali:
x. xxxxxxxx;
b. locali di proprietà dell'Assicurato ma non assicurati in polizza;
c. altri locali di proprietà di terzi.
Limite | 30% della somma assicurata Furto |
Massimo | 20.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
3. EFFETTI PERSONALI SU MEZZI DI TRASPORTO
Furto di Effetti personali che si trovano:
a. chiusi a chiave all'interno di autovetture, roulotte o camper di proprietà o in uso all'Assicurato o a persone del Nucleo familiare;
b. al seguito dell'Assicurato o di persone del Nucleo familiare, che si trovano su mezzi di trasporto pubblico.
Limite | 1.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
4. EFFETTI PERSONALI PRESSO GUARDAROBA CUSTODITO
Furto di Effetti personali depositati presso guardaroba che ha rilasciato la relativa contromarca.
Limite | 50% della somma assicurata Furto |
Massimo | 5.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
5. BENI IN CASSETTE DI SICUREZZA PRESSO ISTITUTI DI CREDITO
Furto delle Collezioni, dei Gioielli e preziosi, dei Valori contenuti in cassette di sicurezza poste in camere corazzate all'interno di istituti di credito.
Limite | nel limite della somma assicurata Furto, esclusivamente in eccedenza alle somme assicurate dall’Istituto di credito |
6. BENI PRESSO TERZI
Furto di Effetti personali, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli o preziosi, in deposito temporaneo presso terzi
per operazioni professionali di pulizia, lavorazione, manutenzione, riparazione, restauro conservativo.
In presenza e operatività dell’assicurazione del terzo professionista | nel limite della somma assicurata Furto in eccedenza a quanto liquidato dall’assicuratore del terzo professionista |
In assenza o mancata operatività di assicurazione del terzo professionista | massimo 500 euro |
NOTA BENE:
Si precisa che per queste garanzie sono sempre operanti anche le prestazioni previste dall’Art. 71 “Estensioni sempre operanti”, ai punti:
• 1.a) danni materiali e diretti ai beni assicurati;
• 2.b) rifacimento di documenti personali;
• 2.c) spese di perizia;
• 2.f) spese mediche per accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali;
• 2.g) spese per le cure di assistenza psicologica, limitatamente a scippo, rapina, estorsione.
ART. 73 BENI IN CASSAFORTE
La Società indennizza – in aumento rispetto a quanto previsto all’Art. 78 “Limiti di indennizzo comuni” - i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di furto e rapina di beni custoditi in cassaforte della sola Dimora abituale.
Per la sola garanzia Furto la copertura è valida a condizione che:
x. xx sia stato scasso della cassaforte;
b. oppure, vi sia stata asportazione totale della cassaforte.
Limite | in eccedenza ai limiti previsti per i beni ovunque riposti; +50% per Collezioni, Gioielli e preziosi; +2.000 euro per denaro |
Franchigia | indicata in polizza |
ART. 74 BED & BREAKFAST E/O AFFITTACAMERE – FURTO DEI BENI DEGLI OSPITI
Nel caso i locali dell’Abitazione assicurata siano adibiti anche ad attività di Bed and Breakfast (“B&B”)
e/o Affittacamere, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto di beni degli ospiti.
La garanzia è valida a condizione che sia acquistata insieme alla garanzia di cui all’Art. 112 “Attività ricettive
non alberghiere”, sezione Responsabilità Civile, e opera esclusivamente:
a. nei locali dell’Abitazione la cui fruizione sia consentita agli ospiti;
b. durante il periodo di fruizione del B&B e/o Affittacamere da parte degli ospiti;
c. per gli ospiti che risultino regolarmente registrati con le modalità previste dalla legge;
La garanzia non opera per i danni da furto:
1. nei locali dell’Abitazione il cui uso sia riservato all’Assicurato e ai membri del suo Nucleo familiare;
2. di arredi e beni dell’Assicurato o di membri del suo Nucleo familiare;
3. in Dipendenze e pertinenze non comunicanti.
Limite | 1.500 euro per sinistro e per anno assicurativo (di cui 500 euro per denaro) |
Franchigia | indicata in polizza |
3 – OPZIONI ACQUISTABILI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
È prevista la riduzione del premio in caso il Contraente scelga di acquistare una o più opzioni illustrate in questa sezione.
Ciascuna di esse sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza.
ART. 75 MEZZI DI CHIUSURA SPECIALI DEI LOCALI
A modifica di quanto indicato all'Art. 81 "Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura" alla lettera B. la garanzia furto è valida a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
• serramenti di legno pieno con spessore minimo di 15 mm o di acciaio con spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; è tollerata nella porta blindata di ingresso esclusivamente la presenza di spioncino;
• inferriate di ferro a piena sezione con spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lato di misura rispettivamente non maggiore di 50 o 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
NOTA BENE:
Se i mezzi di protezione o chiusura non sono conformi a quelli sopra indicati, in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile a termini di polizza.
Nel caso di coesistenza con altra limitazione lo scoperto sarà unico e pari al 30%.
Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.
ART. 76 IMPIANTO DI ALLARME
Nel caso i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antintrusione, la garanzia Furto è prestata a condizione che:
• le caratteristiche tecniche dell’impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di collaudo"
redatto e firmato dalla ditta installatrice;
• l'impianto sia messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.
NOTA BENE:
Nel caso non sia stata rispettata anche solo una condizione, o al momento dell'evento l'allarme risulti guasto, verrà applicato uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile.
Nel caso di coesistenza con altra limitazione lo scoperto dovrà intendersi unico e pari al 30%.
Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.
ULTERIORI RIDUZIONI: Sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT
In presenza di sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT acquistato per il tramite della Società insieme alla sottoscrizione della polizza, è prevista una ulteriore riduzione di premio. Tale ulteriore riduzione verrà applicata anche a fronte di impegno all’acquisto dello stesso entro i successivi 15 giorni dalla sottoscrizione.
In ogni caso, a fronte del pagamento di un premio che beneficia della riduzione sopra menzionata, il sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT dovrà risultare regolarmente installato entro 12 giorni dal suo acquisto. Decorso tale termine in caso di Xxxxx che abbia colpito i beni assicurati all’interno dei locali dell’Abitazione, l’indennizzo verrà ridotto in proporzione all’ammontare dello sconto concesso.
Il mancato acquisto e relativa installazione di detto sistema di allarme nei tempi sopra indicati comporterà il venir meno del beneficio
della riduzione del premio per l’anno assicurativo successivo.
Se il sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT viene acquistato successivamente alla sottoscrizione della polizza, senza alcun impegno all’acquisto dello stesso, per beneficiare della riduzione di premio prevista sarà necessario procedere a una sostituzione del contratto assicurativo.
ESEMPIO 1. – CONCOMITANZA DI SCOPERTO E FRANCHIGIA
Danno stimato in seguito a sinistro Furto: 1.000 euro Franchigia prescelta per sezione Furto: 500 euro
Scoperto previsto per mezzi di chiusura non conformi a quelli indicati in polizza: 20% (pari a 200 euro)
In tale scenario, lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia.
La Franchigia, da intendersi come minimo non indennizzabile, è di importo superiore allo scoperto. Ne consegue che l’importo
indennizzabile sarà pari a 500 euro, così calcolato: 1.000 euro (danno stimato) – 500 euro (franchigia).
ESEMPIO 2. - COESISTENZA SCOPERTI E CONCOMITANZA CON FRANCHIGIA
Danno stimato in seguito a sinistro Furto: 1.000 euro Franchigia prescelta per sezione Furto: 200 euro
Scoperto previsto per mezzi di chiusura non conformi a quelli indicati in polizza: 20% (pari a 200 euro) Scoperto previsto per impianto di allarme non attivo: 20% (pari a 200 euro)
In tale scenario, sono presenti due scoperti, per cui lo scoperto che verrà applicato nella determinazione dell’indennizzo è unico e
pari al 30% (quindi 300 euro).
La Franchigia, da intendersi come minimo non indennizzabile, è di importo inferiore allo scoperto. Ne consegue che l’importo
indennizzabile sarà pari a 700 euro, così calcolato: 1.000 euro (danno stimato) – 300 euro (scoperto).
4 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.
ART. 77 FORMA E TIPO DI GARANZIA
Possono essere scelte dall’Assicurato, e quindi indicate in polizza:
• Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto;
• Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.
La franchigia presente in polizza o espressamente riportata nel singolo articolo delle condizioni di polizza, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.
ART. 78 LIMITI DI INDENNIZZO COMUNI
Per i beni sottoindicati, le garanzie valgono con i seguenti limiti di indennizzo
Collezioni, Gioielli e preziosi ovunque riposti | 30% della somma assicurata Furto |
max 40.000 euro per anno assicurativo | |
Valori ovunque riposti | 1.000 euro per anno assicurativo |
singolo Oggetto pregiato | 30.000 euro |
ART. 79 LOCALI ASSICURABILI
La copertura è valida a condizione che i locali siano adibiti ad Abitazione civile, compreso anche l’ufficio o
studio professionale se coesistente e intercomunicante.
Le garanzie valgono anche per Dipendenze e pertinenze comunicanti e non, purché a uso esclusivo
dell’unità immobiliare assicurata e situati nella medesima ubicazione.
La copertura è estesa anche alle unità immobiliari, Dimora abituale, i cui locali siano parzialmente adibiti ad attività ricettive, quali B&B e/o Affittacamere.
ART. 80 TRASLOCO DELLA DIMORA ABITUALE
In caso di trasloco dell’Abitazione indicata in polizza adibita a Dimora abituale, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è valida sia nell’Abitazione indicata in polizza, sia in quella nuova, per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.
NOTA BENE:
Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell’Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.
ART. 81 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E MEZZI DI CHIUSURA
La garanzia Furto è operante alle condizioni illustrate a seguire.
A. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
I locali dell’Abitazione che contengono le cose assicurate devono presentare le stesse caratteristiche
costruttive previste da una di queste tipologie di Fabbricato indicata in polizza:
• Muratura
• Cemento armato
• Antisismica
• Bioedilizia
B. MEZZI DI CHIUSURA ORDINARI DEI LOCALI
Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili per via ordinaria, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiuso con serrature, altri idonei congegni di bloccaggio o da inferriate.
Sono esclusi i danni da furto quando entrambe o anche una sola delle sopra citate condizioni di operatività non sussistano al momento del sinistro.
NOTA BENE:
A parziale deroga di queste condizioni di operatività, se il Furto avviene anche in una sola delle seguenti circostanze:
1. nell’Abitazione con caratteristiche costruttive del Fabbricato non conformi a quanto sopra indicato, ma comunque con l’utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell’edilizia, tali da garantirne adeguata solidità e robustezza ai fini abitativi;
2. con rottura o scasso dei mezzi di chiusura non conformi o con mezzi di chiusura inoperanti, anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme;
3. agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del Fabbricato e dopo la conclusione del contratto.
Il sinistro sarà comunque indennizzabile con applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile. Nel caso di coesistenza con altra limitazione lo scoperto sarà unico e pari al 30%.
ART. 82 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
Queste garanzie si intendono valide in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx. La copertura è estesa in tutto il mondo solo per quanto previsto dai punti riportati a seguire.
- Art. 71 “Estensioni sempre operanti” punto 2. “Altri oneri e spese” lettere:
b) rifacimento documenti,
e) uso fraudolento di carte di credito,
f) rimborso spese per accertamenti diagnostici, onorari medici;
- Garanzia aggiuntiva Art. 72 “Furto all’esterno dell’Abitazione”, se acquistata, punti:
1. beni addosso o a portata di mano
2. effetti personali in locali di villeggiatura
3. effetti personali su mezzi di trasporto
4. effetti personali presso guardaroba custoditi.
ART. 83 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro, le somme assicurate relative a ciascun bene assicurato e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Se, a seguito dello stesso sinistro, la Società decide di recedere dal contratto, verrà rimborsato il premio pagato e non goduto per le restanti garanzie secondo quanto previsto dall’Art. 7 “Premio pagato e non goduto”.
Il Contraente o l'Assicurato possono chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire,
previo consenso della Società, con atto scritto e con la corresponsione del relativo premio.
La Società concede, a titolo gratuito, una sospensione della riduzione per un periodo di 30 giorni a decorrere dal sinistro, o sino alla scadenza dell’annualità assicurativa, se essa interviene entro il periodo di sospensione di cui sopra.
5 – COSA NON È ASSICURATO
Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.
ART. 84 ESCLUSIONI
LA GARANZIA NON OPERA PER I DANNI QUI ELENCATI
1. commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
2. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
a. persone del Nucleo familiare;
b. persone che occupano l'Abitazione contenente i beni assicurati o i locali comunicanti;
c. persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
d. incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
e. dipendenti dell'Assicurato, a eccezione di quanto previsto all’Art. 70 “Rischi assicurati”, punto 5. “Furto commesso dai collaboratori domestici”;
3. indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali diverse da quelle previste all’Art. 71 “Estensioni sempre operanti”, punto 2. “Altri oneri e spese”, lettera c., altri eventuali pregiudizi);
4. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
a. da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
b. da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica, salvo quanto previsto all’Art. 71 “Estensioni sempre operanti”, punto 2. “Altri oneri e spese”, lettera e.;
c. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
5. da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
6. da furto di Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nella Dimora abituale lasciata disabitata:
a. dalle ore 24 del 30° giorno consecutivo di disabitazione se i beni non sono riposti in cassaforte;
b. dalle ore 24 del 180° giorno consecutivo di disabitazione se i beni sono riposti in cassaforte;
7. da furto degli Effetti personali degli ospiti nell’Abitazione assicurata nella quale venga esercitata attività di B&B o Affittacamere, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. 74 “Bed and breakfast e/o affittacamere” se acquistata.
8. avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di
terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto all’Art. 70 “Rischi assicurati”, punto 6.;
9. verificatisi in occasione di eventi quali incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
10. occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari.
6 – QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
ART. 85 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE FURTO – FORMULA CLASSICA
“FURTO – FORMULA CLASSICA” TABELLA RIEPILOGATIVA | |
TIPOLOGIA DI BENI | LIMITI DI INDENNIZZO |
Oggetti pregiati | 30.000 euro per singolo oggetto |
Collezioni, Gioielli e preziosi ovunque riposti | 30% della somma assicurata Furto max 40.000 euro per anno assicurativo |
Valori ovunque riposti | 1.000 euro per anno assicurativo |
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. 70 RISCHI ASSICURATI | ||
punto 4) furto con destrezza | per ciascuna garanzia: 20% della somma assicurata Furto max 3.500 euro per anno assicurativo | franchigia indicata in polizza |
punto 5) furto commesso da collaboratori domestici | ||
punto 6) furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici | 40% della somma assicurata Furto max 15.000 euro per anno assicurativo | franchigia indicata in polizza |
punto 7) truffa tra le mura domestiche | 500 euro per anno assicurativo | non prevista |
punto 8) furto di alberi e piante ornamentali | limite 3.500 euro per anno assicurativo di cui: 1.000 euro per albero 250 euro per pianta ornamentale | franchigia indicata in polizza |
punto 9) furto rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti | 20% della somma assicurata Furto | scoperto 20% con il minimo di 200 euro In caso di coesistenza con altro |
scoperto, questo si intende unico e pari al 30% | ||
punto 10) furto nella dimora saltuaria | nei limiti della somma assicurata Furto | scoperto 20% In caso di coesistenza con altro scoperto, questo si intende unico e pari al 30% |
ART. 71 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI | ||
1. Danni provocati dai ladri | ||
punto 1.b) guasti cagionati dai ladri | per ciascuna garanzia 30% della somma assicurata Furto max. 15.000 euro per anno assicurativo | franchigia indicata in polizza |
punto 1.c) atti vandalici e dolosi | ||
2. Altri oneri e spese | ||
punto 2.a) furto di fissi e infissi | 5.000 euro per anno assicurativo | franchigia indicata in polizza |
punto 2.b) rifacimento di documenti | 500 euro per anno assicurativo | non prevista |
punto 2.c) spese di perizia | 10.000 euro per anno assicurativo | |
punto 2.d) sostituzione o modifica di serrature | 1.000 euro per anno assicurativo | |
punto 2.e) uso fraudolento della carta di credito | 500 euro per anno assicurativo | |
punto 2.f) spese mediche | 1.000 euro per anno assicurativo | |
punto 2.g) cure di assistenza psicologica | 500 euro per sinistro e per anno assicurativo max. 6 sedute entro 180 giorni dal sinistro | |
punto 2.h) pulizia e riassetto dei locali | 500 euro per sinistro (solo per sinistri di importo indennizzabile non inferiore a 1.000 euro) | |
punto 2.i) potenziamento dei mezzi di chiusura | 500 euro per anno assicurativo | |
punto 2.j) alloggio sostitutivo | 150 euro al giorno max. 15 giorni per sinistro | |
ART. 72 (Garanzia aggiuntiva) FURTO ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE | ||
punto 1) beni addosso o a portata di mano | 30% della somma assicurata Furto per Oggetti pregiati e Gioielli e xxxxxxxx xxx. 1.000 euro per Valori max. 2.000 euro per Valori sottratti entro 2 ore dal prelievo dallo sportello Xxx. 2.000 euro per: 1.a) furto con destrezza 1.b) in occasione di incidente stradale 1.c) a seguito di infortunio o improvviso malore | franchigia indicata in polizza |
punto 2) effetti personali in locali di villeggiatura | 30% della somma assicurata Furto max 20.000 euro per anno assicurativo | franchigia indicata in polizza |
punto 3) effetti personali su mezzi di trasporto | 1.500 euro per anno assicurativo | |
punto 4) effetti personali presso guardaroba custodito | 50% della somma assicurata Furto max. 5.000 euro per anno assicurativo | |
punto 5) beni in cassette di sicurezza presso istituti di credito | nei limiti della somma assicurata Furto in eccedenza a quanto assicurato dall’istituto di credito | non prevista |
punto 6) beni presso terzi | presenza e operatività della copertura assicurativa del terzo professionista: in eccedenza a quanto già liquidato nei limiti della somma assicurata Furto |
assenza o mancata operatività della copertura assicurativa del terzo professionista: 500 euro | ||
ART. 73 (Garanzia aggiuntiva) BENI IN CASSAFORTE | ||
furto o rapina di beni in cassaforte | in eccedenza ai limiti previsti per i beni ovunque riposti +50% per Collezioni, Gioielli e preziosi + 2.000 euro per denaro | franchigia indicata in polizza |
ART. 74 (Garanzia aggiuntiva) B&B E AFFITTACAMERE | ||
furto dei beni degli ospiti | 1.500 euro per sinistro e per anno assicurativo (di cui denaro max. 500 euro) | franchigia indicata in polizza |
FURTO – FORMULA SPECIFICA
TANTE SCELTE, PERCHÉ…
A volte non serve proteggere tutto, ma scegliere meglio ciò che serve. La FORMULA SPECIFICA offre le protezioni irrinunciabili ma anche la possibilità di personalizzare la garanzia sulla base di esigenze specifiche legate alla tipologia dei beni che si possiedono.
Così ogni casa ha fondamenta più sicure anche al di là dei muri.
1 – COSA È ASSICURATO
ART. 86 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione dei beni, anche di proprietà di terzi, che costituiscono il Contenuto posto all’interno dell’Abitazione assicurata (Dimora abituale o saltuaria e locali assicurati), causati dagli eventi elencati all’Art. 87 “Rischi assicurati”.
Questa garanzia opera sino al raggiungimento della somma assicurata indicata in polizza per ciascuna delle seguenti categorie:
• Contenuto generico;
• Oggetti pregiati;
• Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti;
• Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte;
• Attrezzature sportive e altri beni nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti.
ART. 87 RISCHI ASSICURATI
Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi illustrati a seguire.
1. Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Abitazione e relative Dipendenze e pertinenze non comunicanti mediante:
a. rottura o scasso delle difese esterne;
b. uso di chiavi false, grimaldelli o simili;
c. uso fraudolento di chiavi vere o, in caso di serrature elettroniche, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state affidate, da non più di 8 giorni dalla perdita del possesso delle chiavi, come da denuncia alla Pubblica Autorità competente;
d. apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere a banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché siano collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
e. apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica e/o letterale, a condizione che questi dispositivi siano dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali che contengono le cose assicurate;
f. scalata o per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi (quali corde, scale o simili), o facendo uso di particolari agilità personale;
g. in modo clandestino, ovvero all’insaputa del Contraente/Assicurato, asportando le cose assicurate successivamente a locali chiusi.
2. Rapina o estorsione anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno.
3. Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione senza introduzione nell’Abitazione e nei
locali contenenti i beni assicurati.
4. Furto con destrezza commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di altro familiare purché di età superiore a 14 anni. Sono esclusi i Valori.
Franchigia | indicata in polizza |
5. Furto commesso dai collaboratori domestici anche in servizio non continuativo, purché regolarmente assunti.
Franchigia | indicata in polizza |
6. Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio.
Franchigia | indicata in polizza |
7. Truffa tra le mura domestiche
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro a seguito di accesso
all’Abitazione assicurata e contestuale raggiro ai danni del Contraente, dell’Assicurato e suoi familiari.
La garanzia è valida a condizione che il truffato sia una persona:
• di età superiore ai 65 anni;
• xxxxxxxxx ma comunque di età superiore ai 14 anni.
Limite | 500 euro per anno assicurativo |
8. Furto di alberi e piante ornamentali
La Società risarcisce i danni materiali e diretti derivanti da furto di alberi e piante ornamentali poste nei locali dell’Abitazione, Dipendenze e pertinenze non comunicanti, serre, vivai, parchi o giardini limitrofi e a servizio esclusivo dell’Abitazione.
Limite | 3.500 euro per anno assicurativo |
Massimo | 1.000 euro per singolo albero 250 euro per singola pianta ornamentale |
Franchigia | indicata in polizza |
9. Furto, rapina o estorsione nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti
La Società risarcisce i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti aventi le medesime caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura degli altri locali assicurati come indicato all'Art. 97 "Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura" e purché a uso esclusivo dell'Assicurato e di persone del suo Nucleo familiare.
Sono esclusi gli Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori.
Limite | nel limite della somma assicurata alla voce “Attrezzature sportive e altri beni nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti” |
Scoperto | 20% con minimo di 200 euro. In caso di coesistenza con altro scoperto, questo si intende unico e pari al 30% |
10. Furto nella dimora saltuaria
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina o estorsione nella dimora saltuaria assicurata in polizza.
La garanzia è valida qualunque sia la durata del periodo in cui la dimora rimane disabitata a eccezione di Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori, per i quali la garanzia è valida limitatamente al periodo di permanenza nella dimora dell'Assicurato, di persona del suo Nucleo familiare, collaboratori domestici o altri delegati alla sua custodia.
Scoperto | 20% In caso di coesistenza con altro scoperto, questo si intende unico e pari al 30% |
11. Beni in cassaforte
Se risulta valorizzata e indicata in polizza la somma assicurata alla voce “Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte”, la Società indennizza, nei limiti di tale somma, i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di furto e rapina di Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori custoditi in cassaforte della sola Dimora abituale.
Per la sola garanzia Furto la copertura è valida a condizione che:
• vi sia stato scasso della cassaforte;
• oppure quando vi sia stata asportazione totale della cassaforte.
Limite | nel limite della somma assicurata alla voce “Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte”; 2.000 euro per denaro |
Franchigia | indicata in polizza |
ART. 88 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
1. DANNI PROVOCATI DAI LADRI
La Società indennizza inoltre:
a. danni materiali e diretti ai beni assicurati causati durante il furto, la rapina o l’estorsione, commessi
o nel tentativo di commetterli;
b. guasti cagionati dai ladri all’Abitazione durante il furto o la rapina, tentati o commessi, indennizzabili
a termini di polizza;
c. danni a seguito di atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati
o commessi, indennizzabili a termini di polizza. Sono esclusi i danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni.
Limite per ciascuno dei punti b. e c. | indicato in polizza, calcolato sul valore complessivo delle somme assicurate |
Franchigia | indicata in polizza |
2. ALTRI ONERI E SPESE
Sono sempre comprese le spese e gli oneri sostenuti di seguito specificati.
a. Da furto di Fissi e infissi, destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione, compresi i danni materiali e diretti causati agli stessi e all’Abitazione, durante il furto, la rapina o l’estorsione, commessi o nel tentativo di commetterli.
Limite | 5.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
b. Per rifacimento di documenti personali, sottratti o danneggiati a seguito di furto, rapina, estorsione o scippo.
Limite | 500 euro per anno assicurativo |
c. Per la perizia del perito nominato dal Contraente e per la quota parte del terzo, nel caso in cui la determinazione del danno sia demandata ad un collegio di periti.
Limite | 10.000 euro per anno assicurativo |
d. Per sostituzione o modifica delle serrature a protezione degli accessi esterni dell'Abitazione, in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento delle chiavi, a condizione che la sostituzione delle serrature venga effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alla Pubblica Autorità competente.
Limite | 1.000 euro per anno assicurativo |
e. Per uso fraudolento di carta di credito da parte di ignoti. La garanzia copre franchigie o scoperti, se previsti dall'ente emittente della carta.
Limite | 500 euro per anno assicurativo |
f. Per spese mediche, intese come: accertamenti medici, diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, sostenute in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato o da altra persona del suo Nucleo familiare in occasione di scippo, rapina, estorsione.
Limite | 1.000 euro per anno assicurativo |
g. Per le cure di assistenza psicologica rese necessarie per un trauma conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza derivante da furto, scippo, rapina, estorsione.
La garanzia è prestata a rimborso delle fatture regolarmente emesse dallo psicologo o psicoterapeuta al quale l’assicurato o un suo familiare si è rivolto, per sedute svoltesi entro i 180 giorni successivi all’evento.
Limite | 500 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Massimo | 6 sedute |
h. Per la pulizia e il riassetto dei locali e del loro Contenuto in caso di danno al Contenuto della Dimora abituale assicurata conseguente a furto indennizzabile, non inferiore a 1.000 euro.
Limite | 500 euro per sinistro |
i. Per il potenziamento dei mezzi di chiusura, ossia l’installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme per migliorare l’efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Limite | 500 euro per anno assicurativo |
j. Per l’alloggio sostitutivo, se l’Abitazione abituale assicurata risulta inagibile a seguito di un sinistro
indennizzabile a termini di polizza.
Limite | 150 euro al giorno |
Massimo | 15 giorno per sinistro |
2 – GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.
Queste garanzie si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:
• le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
• la loro operatività.
ART. 89 FURTO ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati portati all’esterno dell’Abitazione, nei
casi illustrati qui di seguito.
1. BENI ADDOSSO O A PORTATA DI MANO
Danni materiali e diretti ai beni assicurati portati all’esterno dell’Abitazione, nei casi di furto, rapina, scippo, estorsione, di Effetti personali, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori addosso o a portata di mano dell’Assicurato o di persona del suo Nucleo familiare.
Limite | indicato in polizza riferito alle somme assicurate delle voci: - Contenuto generico - Oggetti pregiati - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti, con il massimo di 2.000 euro per Valori (4.000 euro in caso di furto entro 2 ore dal prelievo presso istituto bancario, ufficio postale o sportello bancomat) |
Franchigia | Indicata in polizza |
Casi specifici
È previsto un limite specifico in caso di furto avvenuto anche in una sola delle seguenti modalità:
a. con destrezza;
b. in occasione di incidente stradale, anche in assenza di lesioni subite dalle persone coinvolte;
c. a seguito di infortunio o improvviso malore;
Limite | 2.000 euro indipendentemente dalla tipologia di beni sottratti |
Franchigia | Indicata in polizza |
La garanzia non opera per:
1. beni e valori relativi ad attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o altrui;
2. veicoli in genere.
2. EFFETTI PERSONALI IN LOCALI DI VILLEGGIATURA
Furto e rapina di Effetti personali al seguito dell'Assicurato o del suo Nucleo familiare, in locali di villeggiatura, occupati esclusivamente e limitatamente al periodo di permanenza in loco, quali:
x. xxxxxxxx;
b. locali di proprietà dell'Assicurato ma non assicurati in polizza;
c. altri locali di proprietà di terzi.
Limite | indicato in polizza riferito alle somme assicurate delle voci: - Contenuto generico - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti |
Franchigia | indicata in polizza |
3. EFFETTI PERSONALI SU MEZZI DI TRASPORTO
Furto di Effetti personali che si trovano:
a. chiusi a chiave all'interno di autovetture, roulotte o camper di proprietà o in uso all'Assicurato o a persone del Nucleo familiare;
b. al seguito dell'Assicurato o di persone del Nucleo familiare, che si trovano su mezzi di trasporto pubblico.
Limite | 1.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
4. EFFETTI PERSONALI PRESSO GUARDAROBA CUSTODITO
Furto di Effetti personali depositati presso guardaroba che ha rilasciato la relativa contromarca.
Limite | indicato in polizza riferito alle somme assicurate delle voci: - Contenuto generico - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti |
Franchigia | indicata in polizza |
5. BENI CONTENUTI IN CASSETTE DI SICUREZZA PRESSO ISTITUTI DI CREDITO
Furto delle Collezioni, dei Gioielli e preziosi, dei Valori contenuti in cassette di sicurezza poste in camere corazzate all'interno di istituti di credito.
Limite | indicato in polizza riferito alle somme assicurate delle voci: - Oggetti pregiati - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte esclusivamente in eccedenza alle somme assicurate dall’istituto di credito |
6. BENI PRESSO TERZI
Furto di Effetti personali, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli o preziosi, in deposito temporaneo presso terzi
per operazioni professionali di pulizia, lavorazione, manutenzione, riparazione, restauro conservativo.
In presenza e operatività dell’assicurazione del terzo professionista | limite indicato in polizza riferito alle somme assicurate delle voci: - Contenuto generico - Oggetti pregiati - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti in eccedenza a quanto liquidato dall’assicuratore del terzo professionista |
In assenza o mancata operatività dell’assicurazione del terzo professionista | max 500 euro |
NOTA BENE:
Si precisa che per queste garanzie sono sempre operanti anche le prestazioni previste dall’Art. 88 “Estensioni sempre operanti”, ai punti:
• 1.a) danni materiali e diretti ai beni assicurati;
• 2.b) rifacimento di documenti personali;
• 2.c) spese di perizia;
• 2.f) spese mediche per accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali;
• 2.g) spese per le cure di assistenza psicologica, limitatamente a scippo, rapina, estorsione.
ART. 90 BED & BREAKFAST E/O AFFITTACAMERE – FURTO DEI BENI DEGLI OSPITI
Nel caso i locali dell’Abitazione assicurata siano adibiti anche ad attività di Bed and Breakfast (“B&B”)
e/o Affittacamere, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto di beni degli ospiti.
La garanzia è valida a condizione che sia acquistata insieme alla garanzia di cui all’Art. 112 “Attività ricettive non alberghiere”, sezione Responsabilità Civile, e opera esclusivamente:
a. nei locali dell’Abitazione la cui fruizione sia consentita agli ospiti;
b. durante il periodo di fruizione del B&B e/o Affittacamere da parte degli ospiti;
c. per gli ospiti che risultino regolarmente registrati con le modalità previste dalla legge.
La garanzia non opera per i danni da furto:
1. nei locali dell’Abitazione il cui uso sia riservato all’Assicurato e ai membri del suo Nucleo familiare;
2. di arredi e beni dell’Assicurato o di membri del suo Nucleo familiare;
3. in Dipendenze o pertinenze non comunicanti.
Limite | 1.500 euro per sinistro e per anno assicurativo (di cui 500 euro per denaro) |
Franchigia | indicata in polizza |
3 – OPZIONI ACQUISTABILI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
È prevista la riduzione del premio in caso il Contraente scelga di acquistare una o più opzioni illustrate in questa sezione.
Ciascuna di esse sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza.
ART. 91 MEZZI DI CHIUSURA SPECIALI DEI LOCALI
A modifica di quanto indicato all'Art. 97 "Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura" alla lettera B. la garanzia furto è valida a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose
assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
• serramenti di legno pieno con spessore minimo di 15 mm o di acciaio con spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; è tollerata nella porta blindata di ingresso esclusivamente la presenza di spioncino;
• inferriate di ferro a piena sezione con spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lato di misura rispettivamente non maggiore di 50 o 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
NOTA BENE:
Se i mezzi di protezione o chiusura non sono conformi a quelli sopra indicati, verrà applicato uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile a termini di polizza.
Nel caso di coesistenza con altra limitazione lo scoperto sarà unico e pari al 30%.
Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.
ART. 92 IMPIANTO DI ALLARME
Nel caso i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antintrusione, la garanzia Furto è prestata a condizione che:
• le caratteristiche tecniche dell’impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di
collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;
• l'impianto sia messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.
NOTA BENE:
Nel caso non sia stata rispettata anche solo una condizione, o al momento dell'evento l'allarme risulti guasto, verrà applicato uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile.
Nel caso di coesistenza con altra limitazione lo scoperto dovrà intendersi unico e pari al 30%.
Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.
ULTERIORI RIDUZIONI: Sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT
In presenza di sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT acquistato per il tramite della Società insieme alla sottoscrizione della polizza, è prevista una ulteriore riduzione di premio. Tale ulteriore riduzione verrà applicata anche a fronte di impegno all’acquisto dello stesso entro i successivi 15 giorni dalla sottoscrizione.
In ogni caso, a fronte del pagamento di un premio che beneficia della riduzione sopra menzionata, il sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT dovrà risultare regolarmente installato entro 12 giorni dal suo acquisto. Decorso tale termine in caso di Xxxxx che abbia colpito i beni assicurati all’interno dei locali dell’Abitazione, l’indennizzo verrà ridotto in proporzione all’ammontare dello sconto concesso.
Il mancato acquisto e relativa installazione di detto sistema di allarme nei tempi sopra indicati comporterà il venir meno del beneficio
della riduzione del premio per l’anno assicurativo successivo.
Se il sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT viene acquistato successivamente alla sottoscrizione della polizza, senza alcun impegno all’acquisto dello stesso, per beneficiare della riduzione di premio prevista sarà necessario procedere a una sostituzione del contratto assicurativo.
ESEMPIO 1. – CONCOMITANZA DI SCOPERTO E FRANCHIGIA
Danno stimato in seguito a sinistro Furto: 1.000 euro Franchigia prescelta per sezione Furto: 500 euro
Scoperto previsto per mezzi di chiusura non conformi a quelli indicati in polizza: 20% (pari a 200 euro)
In tale scenario, lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia.
La Franchigia, da intendersi come minimo non indennizzabile, è di importo superiore allo scoperto. Ne consegue che l’importo
indennizzabile sarà pari a 500 euro, così calcolato: 1.000 euro (danno stimato) – 500 euro (franchigia).
ESEMPIO 2. - COESISTENZA SCOPERTI E CONCOMITANZA CON FRANCHIGIA
Danno stimato in seguito a sinistro Furto: 1.000 euro Franchigia prescelta per sezione Furto: 200 euro
Scoperto previsto per mezzi di chiusura non conformi a quelli indicati in polizza: 20% (pari a 200 euro) Scoperto previsto per impianto di allarme non attivo: 20% (pari a 200 euro)
In tale scenario, sono presenti due scoperti, per cui lo scoperto che verrà applicato nella determinazione dell’indennizzo è unico e pari al 30% (quindi 300 euro).
La Franchigia, da intendersi come minimo non indennizzabile, è di importo inferiore allo scoperto. Ne consegue che l’importo
indennizzabile sarà pari a 700 euro, così calcolato: 1.000 euro (danno stimato) – 300 euro (scoperto).
4 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.
ART. 93 FORMA E TIPO DI GARANZIA
Possono essere scelte dall’Assicurato, e quindi indicate in polizza:
• Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto;
• Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.
La franchigia presente in polizza o espressamente riportata nel singolo articolo delle condizioni di polizza, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.
ART. 94 LIMITI DI INDENNIZZO COMUNI
Per i beni sottoindicati, le garanzie valgono con i seguenti limiti di indennizzo:
Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti | per i soli Valori, 2.000 euro per anno assicurativo |
Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte | per il solo denaro, 2.000 euro per anno assicurativo |
ART. 95 LOCALI ASSICURABILI
La copertura è valida a condizione che i locali siano adibiti ad Abitazione civile, compreso anche l’ufficio o
studio professionale se coesistente e intercomunicante.
Le garanzie valgono anche per Dipendenze e pertinenze comunicanti e non, purché a uso esclusivo
dell’unità immobiliare assicurata e situati nella medesima ubicazione.
La copertura è estesa anche alle unità immobiliari, Dimora abituale, i cui locali siano parzialmente adibiti ad attività ricettive, quali B&B e/o Affittacamere.
ART. 96 TRASLOCO DELLA DIMORA ABITUALE
In caso di trasloco dell’Abitazione indicata in polizza adibita a Dimora abituale, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è valida sia nell’Abitazione indicata in polizza, sia in quella nuova, per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.
NOTA BENE:
Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell’Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.
ART. 97 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E MEZZI DI CHIUSURA
La garanzia Furto è operante alle condizioni illustrate a seguire.
A. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
I locali dell’Abitazione che contengono le cose assicurate devono presentare le stesse caratteristiche
costruttive previste da una di queste tipologie di Fabbricato indicata in polizza:
• Muratura
• Cemento armato
• Antisismica
• Bioedilizia
B. MEZZI DI CHIUSURA ORDINARI DEI LOCALI
Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili per via ordinaria, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiuso con serrature, altri idonei congegni di bloccaggio o da inferriate.
Sono esclusi i danni da furto quando entrambe o anche una sola delle sopra citate condizioni di operatività non sussistano al momento del sinistro.
NOTA BENE:
A parziale deroga di queste condizioni di operatività, se il Furto avviene anche in una sola delle seguenti circostanze:
1. nell’Abitazione con caratteristiche costruttive del Fabbricato non conformi a quanto sopra indicato, ma comunque con l’utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell’edilizia, tali da garantirne adeguata solidità e robustezza ai fini abitativi;
2. con rottura o scasso dei mezzi di chiusura non conformi o con mezzi di chiusura inoperanti, anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme;
3. agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato e dopo la conclusione del contratto.
Il sinistro sarà comunque indennizzabile con applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile. Nel caso di coesistenza con altra limitazione lo scoperto sarà unico e pari al 30%.
ART. 98 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
Queste garanzie si intendono valide in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx. La copertura è estesa in tutto il mondo solo per quanto previsto dai punti riportati a seguire.
- Art. 88 “Estensioni sempre operanti” punto 2. “Altri oneri e spese”, lettere:
b) rifacimento documenti,
e) uso fraudolento di carte di credito,
f) rimborso spese per accertamenti diagnostici, onorari medici.
- Garanzia aggiuntiva Art. 89 “Furto all’esterno dell’Abitazione”, se acquistata, punti:
1. beni addosso o a portata di mano
2. effetti personali in locali di villeggiatura
3. effetti personali su mezzi di trasporto
4. effetti personali presso guardaroba custoditi.
ART. 99 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro, le somme assicurate relative a ciascun bene assicurato e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Se, a seguito dello stesso sinistro, la Società decide di recedere dal contratto, verrà rimborsato il premio pagato
e non goduto per le restanti garanzie secondo l’Art. 7 “Premio pagato e non goduto”.
Il Contraente o l'Assicurato possono chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire,
previo consenso della Società, con atto scritto e con la corresponsione del relativo premio.
La Società concede, a titolo gratuito, una sospensione della riduzione per un periodo di 30 giorni a decorrere dal sinistro, o sino alla scadenza dell’annualità assicurativa, se essa interviene entro il periodo di sospensione di cui sopra.
5 – COSA NON È ASSICURATO
Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.
ART. 100 ESCLUSIONI
LA GARANZIA NON OPERA PER I DANNI QUI ELENCATI
1. commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
2. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
a. persone del Nucleo familiare;
b. persone che occupano l'Abitazione contenente i beni assicurati o i locali comunicanti;
c. persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
d. incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
e. dipendenti dell'Assicurato, a eccezione di quanto previsto all’Art. 87 “Rischi Assicurati”, punto 5.;
3. indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali diverse da quelle previste
all’Art. 88 “Estensioni sempre operanti”, punto 2. lettera c., altri eventuali pregiudizi);
4. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
a. da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
b. da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica, salvo quanto previsto all’Art.88 “Estensioni sempre operanti”, punto 2. “Altri oneri e spese”, lettera e.;
c. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
5. da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
6. da furto di Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nella Dimora abituale lasciata disabitata:
a. dalle ore 24 del 30° giorno consecutivo di disabitazione se i beni non sono riposti in cassaforte
b. dalle ore 24 del 180° giorno consecutivo di disabitazione se i beni sono riposti in cassaforte;
7. da furto degli Effetti personali degli ospiti nell’Abitazione assicurata nella quale venga esercitata attività di B&B o Affittacamere, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. 90 “Bed and breakfast e/o affittacamere” se acquistata.
8. avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo
o sabotaggio, salvo quanto previsto all’Art. 87 “Rischi assicurati”, punto 6.;
9. verificatisi in occasione di eventi quali incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
10. occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari.
6 – QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
ART. 101 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE FURTO – FORMULA SPECIFICA
“FURTO – FORMULA SPECIFICA” TABELLA RIEPILOGATIVA | |
TIPOLOGIA DI BENI | LIMITI DI INDENNIZZO |
Contenuto generico | nei limiti della relativa somma assicurata |
Oggetti pregiati | nei limiti della relativa somma assicurata |
Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti | nei limiti della relativa somma assicurata per i Valori max 2.000 euro per anno assicurativo |
Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte | nei limiti della relativa somma assicurata per il denaro max 2.000 euro per anno assicurativo |
Attrezzature sportive e altri beni nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti | nei limiti della relativa somma assicurata |
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. 87 RISCHI ASSICURATI | ||
punto 4) furto con destrezza | nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza | franchigia indicata in polizza |
punto 5) furto commesso da collaboratori domestici | ||
punto 6) furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici | ||
punto 7) truffa tra le mura domestiche | 500 euro per anno assicurativo | non prevista |
punto 8) furto di alberi e piante ornamentali | limite 3.500 euro per anno assicurativo di cui: 1.000 euro per albero 250 euro per pianta ornamentale | franchigia indicata in polizza |
punto 9) furto rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti | nei limiti della somma assicurata indicata in polizza alla voce “Attrezzature e altri beni nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti” | scoperto 20% con il minimo di 200 euro In caso di coesistenza con altro scoperto, questo si intende unico e pari al 30% |
punto 10) furto nella dimora saltuaria | nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza | scoperto 20% In caso di coesistenza con altro scoperto, questo si intende unico e pari al 30% |
punto 11) beni in cassaforte | nei limiti della somma assicurata indicata in polizza alla voce “Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte”. Max 2.000 euro per il denaro | franchigia indicata in polizza |
ART. 88 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI | ||
1. Danni provocati dai ladri | ||
punto 1.b) guasti cagionati dai ladri | il limite di indennizzo indicato in polizza calcolato sul valore complessivo delle somme assicurate | franchigia indicata in polizza |
punto 1.c) atti vandalici e dolosi |
2. Altri oneri e spese | ||
punto 2.a) furto di fissi e infissi | 5.000 euro per anno assicurativo | franchigia indicata in polizza |
punto 2.b) rifacimento di documenti | 500 euro per anno assicurativo | non prevista |
punto 2.c) spese di perizia | 10.000 euro per anno assicurativo | |
punto 2.d) sostituzione o modifica di serrature | 1.000 euro per anno assicurativo | |
punto 2.e) uso fraudolento della carta di credito | 500 euro per anno assicurativo | |
punto 2.f) spese mediche | 1.000 euro per anno assicurativo | |
punto 2.g) cure di assistenza psicologica | 500 euro per sinistro e per anno assicurativo max. 6 sedute entro 180 giorni dal sinistro | |
punto 2.h) pulizia e riassetto dei locali | 500 euro per sinistro (solo per sinistri di importo indennizzabile non inferiore a 1.000 euro) | |
punto 2.i) potenziamento dei mezzi di chiusura | 500 euro per anno assicurativo | |
punto 2.j) alloggio sostitutivo | 150 euro al giorno max 15 giorni per sinistro | |
ART. 89 (Garanzia aggiuntiva) FURTO ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE | ||
punto 1) beni addosso o a portata di mano | nel limite di indennizzo indicato in polizza riferito alle somme assicurate alle voci: - Contenuto generico - Oggetti pregiati - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti, con il max 2.000 euro per Valori (max 4.000 euro se sottratti entro 2 ore dal prelievo dallo sportello) max 2.000 euro per: 1.a) furto con destrezza 1.b) in occasione di incidente stradale 1.c) a seguito di infortunio o improvviso malore | franchigia indicata in polizza |
punto 2) effetti personali in locali di villeggiatura | nel limite di indennizzo indicato in polizza riferito alle somme assicurate alle voci - Contenuto generico - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte | franchigia indicata in polizza |
punto 3) effetti personali su mezzi di trasporto | 1.500 euro per anno assicurativo | |
punto 4) effetti personali presso guardaroba custodito | nel limite di indennizzo indicato in polizza riferito alle somme assicurate alle voci: - Contenuto generico - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti | |
punto 5) beni in cassette di sicurezza presso istituti di credito | nel limite di indennizzo indicato in polizza riferito alle somme assicurate alle voci: - Oggetti pregiati - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti | non prevista |
- Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte per le eccedenze rispetto alle somme già assicurate a favore dell'Assicurato dall'istituto di credito | ||
punto 6) beni presso terzi | nel limite di indennizzo indicato in polizza riferito alle somme assicurate alle voci: - Contenuto generico - Oggetti pregiati - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti - Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte per il solo valore eccedente a quanto liquidato dall’assicuratore del terzo professionista max 500 euro in assenza o mancata operatività della copertura assicurativa del terzo professionista | non prevista |
ART. 90 (Garanzia aggiuntiva) B&B E AFFITTACAMERE | ||
furto dei beni degli ospiti | 1.500 euro per anno assicurativo (di cui denaro max 500 euro) | franchigia indicata in polizza |
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
LA CHIAREZZA È UNA NOSTRA RESPONSABILITÀ
Ci sono casi in cui – del tutto involontariamente – provochiamo ad altri un danno che dobbiamo risarcire.
Può succedere: a volte è un niente, ma spesso sorgono problemi. Grazie a questa garanzia, potrai contare su Cattolica per risarcire le altre persone del danno provocato e mantenere così intatto il tuo patrimonio.
1 – COSA È ASSICURATO
ART. 102 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società tiene indenni gli Assicurati (indicati nell’Art. 103 “Rischi assicurati”) di quanto gli stessi debbano pagare – in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente causati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte, nell’ambito della Vita Privata e Tempo Libero e/o Abitazione se assicurati e indicati in polizza.
L’assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, ad eccezione dei casi diversamente disciplinati.
ART. 103 RISCHI ASSICURATI
PER ASSICURATI SI INTENDONO:
a. il Contraente;
b. le persone del nucleo familiare del Contraente, conviventi e non coniugate, come da certificato di stato famiglia o altro documento equivalente;
c. il coniuge del Contraente con lui convivente, o il convivente more uxorio;
d. i figli non coniugati del convivente more uxorio se conviventi con il Contraente;
e. i figli maggiorenni del Contraente con lui non conviventi per ragioni di studio, fino al compimento del 28° anno di età.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati conseguente a danni dovuti da fatto
doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.
Nel caso di Contraente persona giuridica, questa si considera Assicurato per le sole garanzie illustrate in:
• Art. 105 “Responsabilità Civile – Proprietà dell’Abitazione”,
• Art. 106 “Ricorso terzi da incendio dell’Abitazione”,
• Art. 108 “RC dell’Abitazione – Danni da spargimento di liquidi”, punto 2 “spargimento liquidi – RC della
proprietà”, se acquistate ed indicate in polizza.
ART. 104 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA E DEL TEMPO LIBERO
Se acquistata e risultante in polizza, la garanzia vale per la responsabilità civile per i fatti verificatisi
nell’ambito della vita privata e del tempo libero.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti casi:
• conduzione della dimora abituale e/o saltuaria, di locali temporaneamente occupati per motivi di studio, viaggio o vacanza e del loro contenuto, anche se affittate o in uso ad altro titolo. Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere e cancelli anche automatici.
La garanzia non opera per le Abitazioni la cui responsabilità civile della conduzione risulti indicata in polizza e assicurata secondo quanto previsto all’Art. 106 “Responsabilità Civile – Conduzione dell’Abitazione”, a cui eventualmente si rimanda;
• utilizzo di attrezzature sportive e da gioco, piscine, purché di pertinenza dell'Abitazione indicata in polizza;
• lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
• caduta di neve e ghiaccio non rimosse dalle coperture dell'Abitazione indicata in polizza;
• proprietà e/o uso di apparecchi domestici in genere;
• proprietà e/o uso di mezzi per invalidi e portatori di handicap psichico e/o fisico, anche con motore elettrico (escluso motore a scoppio) compresi ausili e protesi, nell'ambito della normale vita di relazione e a esclusivo uso degli Assicurati;
• somministrazione di alimenti che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
• fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;
• attività ricreative del tempo libero, come bricolage, campeggio, giardinaggio, compreso l’impiego delle relative attrezzature e piccoli utensili anche a motore (decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba utilizzati anche come spazzaneve);
• proprietà e/o uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di veicoli non a motore, imbarcazioni senza motore di lunghezza non superiore a metri 10; la garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi trasportati;
• proprietà e/o uso di giocattoli in genere, anche a motore;
• responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato;
• partecipazione dell'Assicurato ad attività scolastiche previste dalla legge o autorizzate dalle autorità scolastiche;
• attività sportive - allenamenti e gare individuali o a squadre - svolte a titolo amatoriale e non professionale e comunque tali da non costituire di reddito costante, ricorrente, significativo; la partecipazione a gare svolta a titolo non professionale è compresa anche quando organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. In questo ultimo caso la garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'Ente organizzatore.
Copertura | massimale indicato in polizza |
Franchigia | indicata in polizza |
ESTENSIONI
A parziale eccezione di quanto previsto dall’Art. 116 “Esclusioni”, l’assicurazione è estesa alle garanzie di
seguito descritte.
1. ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E COLLABORATORI FAMILIARI
Relativamente agli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere - colf, badanti, baby sitter e persone alla pari - la garanzia opera per:
a. i danni provocati a terzi;
b. i danni a cose di loro proprietà;
c. la morte o per le lesioni personali gravi o gravissime (secondo l’Art. 583 CP) da loro subite durante lo
svolgimento delle mansioni svolte per conto dell’Assicurato.
È escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi.
Copertura (solo per lettera c.) | 20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero massimo di 500.000 euro per persona infortunata |
Franchigia | indicata in polizza |
2. FIGLI MINORI
L’assicurazione vale per i danni causati a terzi:
• dai figli minori dell'Assicurato o di un suo familiare ascendente o discendente, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso all'Assicurato. La garanzia opera anche nei casi in cui l’affidamento dei figli minori avviene da parte dell’altro genitore, non convivente con l’Assicurato e con esso non coniugato;
• dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'Assicurato, purché tale attività non risulti svolta con carattere professionale o retribuita. La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori;
• dai figli minori dell'Assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'Assicurato. La garanzia è estesa alla responsabilità civile del terzo per la sorveglianza e vigilanza momentanea sempreché l’affidamento avvenga a titolo gratuito e di cortesia.
• dai figli minori dell’Assicurato a seguito alla messa in moto e circolazione di veicoli senza i relativi requisiti di legge.
NOTA BENE:
Quest’ultima copertura opera per la responsabilità derivante dall'Art. 2048 CC
• per la sola azione di rivalsa esercitata dall'Assicuratore dell'RC Auto;
• solo se il fatto è avvenuto all’insaputa dell’Assicurato;
• se questo ha adottato tutte le cautele per impedire l'uso del veicolo contro la sua volontà.
3. SPARGIMENTO DI LIQUIDI – RC DELLA CONDUZIONE
Comprende i danni causati a terzi da spargimento di acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi per qualunque causa riconducibile alla conduzione delle abitazioni direttamente utilizzate dall’Assicurato e da persone del suo nucleo familiare. La copertura è valida anche per abitazioni e locali di terzi occupati temporaneamente/saltuariamente per motivi studio, viaggi o vacanze.
A parziale eccezione di quanto previsto dall’Art. 116 “Esclusioni”, lett. b), la garanzia vale anche per i danni causati a beni di ascendenti e discendenti dell’Assicurato non facenti parte del suo nucleo familiare, purché l’Assicurato non possieda parte dei beni stessi.
NOTA BENE:
La garanzia non opera per le Abitazioni la cui responsabilità civile della conduzione risulti indicata in polizza e assicurata secondo quanto previsto all’Art. 106 “Responsabilità Civile – Conduzione dell’Abitazione” e all’Art. 108 “RC dell’Abitazione – Danni da spargimento di liquidi”, a cui eventualmente si rimanda.
Copertura | 20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero |
Franchigia | Indicata in polizza |