CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI
ARTICOLO 1 – Natura ed efficacia delle condizioni generali
1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni ordine di acquisto (di seguito l’”Ordine”) emesso da LU-VE S.p.A. (il “Committente” o LU-VE), tramite suoi procuratori debitamente autorizzati, nei confronti dell’Appaltatore per la fornitura di opere e servizi. Le Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale dell’Ordine cui si riferiscono e hanno lo scopo di stabilire i termini e le condizioni generali che regoleranno l’esecuzione dei singoli ordini. L’Appaltatore dovrà comunicare a LU-VE l’accettazione dell’Ordine inviando specifica conferma d’ordine (di seguito “Conferma d’Ordine”).
1.2 L’Ordine e la Conferma d’Ordine costituiscono il “Contratto di Appalto”. In mancanza di Conferma d’Ordine espressa, il Contratto di Appalto si considera concluso e sottoposto alle Condizione Generali qualora l’Appaltatore dia inizio alla realizzazione delle opere o dei servizi indicati nell’Ordine.
1.3 Le presenti Condizioni Generali di Appalto si devono intendere applicabili anche alle ipotesi in cui LU-VE e l’Appaltatore abbiano stipulato specifici contratti di appalto ulteriori rispetto a Ordine e Conferma d’Ordine.
1.4 Condizioni contrattuali differenti dalle Condizioni Generali che vengano allegate, richiamate, aggiunte o modificate dall’Appaltatore non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto da LU-VE.
1.5 Ai fini delle Condizioni Generali e dei relativi Contratti di Appalto viene definito “Referente Interno LU- VE”, il soggetto aziendale LU-VE responsabile di interfacciarsi con le diverse funzioni aziendali LU-VE al fine di garantire la corretta esecuzione del Contratto di Appalto.
ARTICOLO 2 – Disciplina Dell’appalto
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1655 e s.s. c.c., nonché ai sensi dell’art. 29 secondo comma X.Xxx. 276/03, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto d’Appalto, dichiara quanto segue:
a) il rischio di impresa ricade totalmente ed autonomamente sulla propria organizzazione anche per le richieste avanzate da eventuali subappaltatori;
b) di disporre di propria organizzazione e gestione, nel senso di disponibilità di propri autonomi capitali, mezzi, attrezzature e personale;
c) di impegnarsi ad utilizzare esclusivamente, per le attività inerenti alla realizzazione del Contratto di Appalto, personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia;
d) qualora LU-VE venga a conoscenza dell’esistenza di un debito dell’Appaltatore rimasto inadempiuto nei confronti del proprio personale o degli Enti Previdenziali o relativo alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in ragione dell’esecuzione del Contratto di Appalto trattenendoli per conto del soggetto al quale spettino fino a quando non abbia ricevuto dall’Appaltatore prova del pagamento di quanto dovuto;
e) LU-VE avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti all’Appaltatore, dandone preventivamente comunicazione all’Appaltatore, ove riceva una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell’Appaltatore di cui alla lettera d) che precede, secondo la normativa vigente. Con il pagamento al richiedente LU-Ve sarà liberata dall’obbligo di pagamento dei corrispettivi pattuiti a favore dell’Appaltatore per la quantità corrispondente a quanto versato;
f) in caso di sua opposizione a quanto previsto dalla lettera d) che precede, comunicata per iscritto entro 5 (cinque) giorni solari a LU-VE, autorizza LU-VE alla sospensione e alla liquidazione ai sensi della lettera e) che precede. In tale ipotesi resta inteso che le spese legali che LU-VE abbia a sostenere, siccome chiamato in giudizio come obbligato solidale dal richiedente, saranno a totale carico dell’Appaltatore.
Le Parti convengono espressamente che i requisiti gestionali dell’Appaltatore, di cui ai sopraccitati punti a),
b) e c) sono da ritenersi condizionanti il Contratto di Appalto, nel senso che (art. 1353 c.c.) il venir meno, anche solo parziale, di tali presupposti, determinerà la risoluzione automatica del rapporto contrattuale di appalto, osservato l’art. 1360 secondo comma c.c.
Le Parti convengono altresì che quanto previsto ai punti da c) a e) che precedono troverà applicazione anche nel caso di pretese del personale dell’Appaltatore volte ad ottenere danni per i quali non risultino indennizzati ad opera dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dei quali LU-VE può essere chiamato a rispondere in solido con l’Appaltatore ai sensi della normativa vigente. Il Committente avrà il diritto di ripetere dall’Appaltatore quanto eventualmente pagato in virtù della responsabilità solidale prevista dalla normativa vigente.
ARTICOLO 3 – Obblighi ed impegni dell’Appaltatore
3.1 L’Appaltatore è obbligato a compiere a regola d’arte l’opera e/o i servizi indicati nel Contratto di Appalto.
3.2 Le Parti convengono che l’Appaltatore non possa dare in subappalto, anche solo parziale, l’esecuzione dell’opera o dei servizi se non a seguito di autorizzazione scritta di LU-VE e sottoscrizione dell’apposito modello richiedibile a LU-VE. In tale ipotesi rimane specificamente convenuto che l’Appaltatore si obblighi a prevedere, nel contratto di subappalto, quantomeno le clausole di cui agli articoli 2, 4, 5, 8, 9, 10, e 16 delle presenti Condizioni Generali. In ogni caso, l’Appaltatore rimarrà comunque responsabile nei confronti di LU-VE del pieno adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente previsti in relazione al compimento dell’opera o dei servizi da parte del/dei subappaltatore/i.
3.3 L’Appaltatore non è autorizzato né alla cessione del Contratto di Appalto, né alla cessione dei crediti da esso derivanti, se non a seguito di preventiva autorizzazione scritta di XX-XX.
ARTICOLO 4 – Esecuzione delle attività e rispetto della normativa applicabile
4.1 L’Appaltatore si obbliga ad adempiere esattamente a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto di Appalto, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c. e, perciò, ad eseguire lo stesso in buona fede (art. 1375 c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e osservando i criteri di correttezza di cui rispettivamente agli artt. 1176 e 1175 c.c., impegnandosi ad eseguire il Contratto di Appalto mediante idonee attrezzature a norma di legge e attraverso l’utilizzazione di personale professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente.
4.2 L’Appaltatore si impegna ad osservare puntualmente tutte le normative applicabili all’attività resa in esecuzione del Contratto di Appalto, ed in particolare, ma senza pregiudizio per la generalità, le normative richiamate nel seguito del presente art. 4, in quanto applicabili considerata la natura delle prestazioni oggetto del Contratto di Appalto.
4.2.1 Rispetto delle prescrizioni legali indicate nel D.Lgs. 152/06
L’Appaltatore si impegna a rispettare integralmente gli obblighi normativi vigenti in materia ambientale, così come disciplinati dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, quale requisito minimo per la stipula e il mantenimento dell’appalto. LU-VE si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, in qualsiasi momento, eventuali prove oggettive di tale rispetto, quali ad esempio i formulari di identificazione del rifiuto (FIR) e/o copia delle autorizzazioni in materia ambientale di trasportatori e smaltitori. L’Appaltatore si impegna altresì a rispettare le procedure interne a LU-VE in materia ambientale ed alla corretta gestione degli aspetti ambientali (rifiuti, rumore, emissioni ecc.). Resta inteso che l’Appaltatore è responsabile a proprie spese della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, compresi eventuali rifiuti pericolosi, prodotti in fase di esecuzione dell’opera o dei servizi oggetto del Contratto d’Appalto.
4.2.2 Rispetto delle disposizioni del Regolamento CE 1907/06
L’Appaltatore che, nell’espletamento delle proprie attività, debba servirsi, e quindi introdurre nel sito di LU-VE, prodotti o sostanze rientranti nel campo di applicazione della normativa comunitaria di cui al Regolamento CE n. 1907/06 (Regolamento REACH), è tenuto a ottemperare a tutte le prescrizioni del suddetto regolamento ed a fornirne evidenza a LU-VE.
L’Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento 1907/06 (Regolamento REACH) in termini di registrazione, rispetto delle restrizioni e delle autorizzazioni per le sostanze chimiche utilizzate e/o fornite in quanto tali o contenute negli articoli ed a comunicare tempestivamente a LU-VE se una sostanza fornita alla medesima LU-VE tal quale o contenuta negli articoli forniti è stata classificata come SVCH (Substance Very High Concern) ed inclusa nell’allegato XIV del Regolamento REACH (soggette ad autorizzazione).
4.2.3Rispetto della Direttiva Imballaggi 2004/12/CE e dell’Allegato E alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 Ai fini del rispetto degli obblighi e degli obiettivi di recupero e riciclo definiti nei suddetti documenti,
l’Appaltatore, nella scelta e utilizzo di materiale di imballaggio, deve:
- Preferire l’uso di materiali e/o prodotti di imballaggio ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati;
- Preferire l’uso di materiali e/o prodotti di imballaggio a ridotto impatto ambientale, non contenenti, ad esempio, sostanze cancerogene liberabili in fase di dismissione/incenerimento e/o caratterizzati da requisiti chimico/fisici attestati da marchi o certificati (biodegradabilità, riciclabilità, basso rapporto peso/superficie, ecc.)
- Preferire l’uso di imballaggi concepiti nell’ottica del “designed for assembling” in modo da favorire il recupero e riciclo delle diverse componenti in fase di dismissione dell’imballaggio stesso.
4.2.4Attività di Logistica
Per le ipotesi in cui l’Ordine/Contratto di Appalto abbia per oggetto l’erogazione di servizi di logistica, l’Appaltatore, in applicazione di quanto prescritto dal D.Lgs 286/05, si obbliga a:
a) Svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto nel D.Lgs 286/05, avvalendosi in particolare, per le attività di autotrasporto, di imprese stabilite in Italia iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori, ovvero di imprese non stabilite in Italia, ma munite di abilitazione per l’attività di autotrasporto internazionale e di cabotaggio stradale in territorio italiano;
b) Ricevere e conservare le dichiarazioni, da parte dei propri vettori, con riferimento all’operato dei rispettivi conducenti, dell’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l’avaria delle merci trasportate;
c) Vigilare affinché nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, i vettori rispettino le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e rispondere della violazione di tali disposizioni.
4.2.5 Rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
a) L’Appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori, si obbliga ad effettuare, qualora necessario, considerato il tipo di attività e la durata del Contratto, su richiesta Referente Interno LU-VE e congiuntamente con esso, una ulteriore ricognizione dei luoghi ove l’attività oggetto del Contratto di Appalto verrà eseguita, per verificare le condizioni generali e specifiche inserite e connesse nelle attività oggetto di Appalto, nonché comunicare e/o confermare le misure di prevenzioni generali e specifiche da adottare.
b) LU-VE fornirà all’Appaltatore l’Informativa sui rischi, misure di prevenzione e di emergenza. L’Appaltatore si obbliga a cooperare ed a coordinarsi con il personale di LU-VE nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le Parti e con i Terzi, nonché a rispettare, nei minimi dettagli, tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, l’igiene del lavoro, la prevenzione incendi ed ambiente, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e quello dei subappaltatori. Per vigente normativa devono ritenersi ricomprese non solo le norme di legge e regolamentazioni, ma anche tutte le norme di buona tecnica dettate dagli organismi a ciò preposti (I.S.O. – C.E.N. – C.E.N.E.L.E.C
U.N.I. – ecc.)
c) L’Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e subappaltatori le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed altresì di porre in essere tutte le misure e cautele per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, del personale LU-VE e di terzi.
d) L’Appaltatore di obbliga ad evitare ogni comportamento (commissivo od omissivo) proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei subappaltatori, in violazione di disposizioni di legge statali e/o regionali, di regolamenti di Enti autarchici territoriali, di disposizioni emanate da LU-VE per i propri stabilimenti o uffici, relativamente alla sicurezza, igiene del lavoro, ed ambiente, salvo, in ogni caso, il ristoro dell’eventuale danno subito da LU-VE.
e) L’Appaltatore si obbliga a munire il proprio personale e/o il personale del subappaltatore, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, impegnandosi affinché detta tessera sia esposta dal proprio personale e/o dal personale del subappaltatore nel corso dell’esecuzione dell’Ordine/Contratto di Appalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività.
f) L’Appaltatore, al verificarsi di un infortunio, contatta tempestivamente il Referente Interno LU-VE.
4.3 I lavori/servizi oggetto del Contratto di Appalto dovranno essere eseguiti in orari concordati e compatibili con le esigenze di LU-VE.
4.4 LU-VE avrà comunque il diritto di allontanare dal proprio stabilimento, a proprio insindacabile giudizio, il personale comunque dipendente o in subappalto dell’Appaltatore che non osservi la normativa interna dello stabilimento e/o che non sia gradito. L’Appaltatore ha l’obbligo di sostituire immediatamente coloro che siano stati allontanati dallo stabilimento per tali motivi senza avanzare qualsiasi tipo di pretesa.
4.5 Le Parti convengono che l’Appaltatore sia responsabile contrattualmente per comportamento omissivo ex art. 2087 c.c. nei confronti dei propri dipendenti, mentre è responsabile per fatto doloso o colposo del proprio dipendente nell’ipotesi di cui all’art. 2049 c.c., resta salva la più generale ipotesi di responsabilità a carico dell’Appaltatore ex art. 2043 c.c.
ARTICOLO 5 – Adempimenti retributivi, contributivi e fiscali in capo all’Appaltatore
5.1 Con riferimento al proprio personale dipendente, l’Appaltatore si impegna a rispettare tutta la normativa giuslavoristica, previdenziale, antinfortunistica, di sicurezza sul lavoro e fiscale vigente e futura, provvedendo anzitutto a fornire al Committente almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei lavori:
a) Dichiarazione autocertificativa ex art. 47 d.p.r. 445/2000, diretta a verificare, ai sensi dell’art. 26
D.Lgs 81/08, il possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
b) Certificato di iscrizione dell’Appaltatore alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
c) Copia della polizza di assicurazione per danni dell’attività svolta dall’Appaltatore ove richiesta;
d) Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non antecedente a 3 mesi dalla data di inizio dei lavori;
e) Elenco del personale dell’Appaltatore che verrà impiegato per lo svolgimento delle prestazioni oggetto d’appalto, con l’indicazione del numero di codice fiscale di ciascun dipendente e della data di assunzione (UNILAV);
f) Valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/08 relativa alle attività oggetto del Contratto di Appalto con descrizione delle misure di sicurezza attivate (Piano Operativo di Sicurezza – POS);
g) Evidenza della non soggezione a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs 81/08 dovuti al mancato rispetto delle disposizioni di legge riguardo al lavoro nero, ovvero per reiterate violazioni della legge sulla sicurezza sul lavoro.
5.2 L’Appaltatore si obbliga a cooperare con il Committente per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del Contratto di Appalto, inclusi i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva ovvero con le attività svolte dal Committente presso l’unità produttiva ovvero il cantiere interessato.
A tale riguardo l’Appaltatore si obbliga a fornire al Committente in maniera corretta, completa e non fuorviante le informazioni richieste dal Committente, sulla base delle quali il Committente predispone il
DUVRI in conformità all’art. 26 D.Lgs. 81/08. L’Appaltatore si obbliga altresì ad informare prontamente il Committente di ogni eventuale variazione delle informazioni e/o documenti forniti al Committente ai fini del presente art. 5.1, in modo da permettere a quest’ultimo di tenere adeguatamente aggiornato il DUVRI, qualora necessario. A pena di nullità, le Parti devono inoltre procedere congiuntamente alla redazione del resoconto contenente informazioni sui costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
5.3 Qualora per la realizzazione dell’opera oggetto del Contratto di Appalto si renda necessaria l’installazione presso lo stabilimento LU-VE di un cantiere temporaneo e mobile, troveranno applicazione le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/08. L’Appaltatore garantisce sin d’ora l’adempimento di tutti gli obblighi ivi previsti per quanto di propria competenza e si impegna altresì a collaborare con LU-VE e con i soggetti dalla stessa incaricati per l’adempimento di quanto ad essa richiesto dalla normativa citata.
5.4 In ogni caso l’Appaltatore si obbliga sin d’ora a tenere indenne il Committente e a manlevarlo da qualsiasi responsabilità, pretesa, diritto, risarcimento o azione fatti valere nei confronti dello stesso Committente in relazione alla posizione retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale delle maestranze di cui l’Appaltatore si avvarrà nell’esecuzione del presente Contratto di Appalto. L’Appaltatore provvederà pertanto a rimborsare al Committente ogni somma che quest’ultimo dovesse eventualmente versare in conseguenza di ciò, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento effettuato dal Committente sino a quella del rimborso in favore dello stesso.
5.5 Qualora per l’espletamento dell’attività appaltata, l’Appaltatore e il Committente convengano l’utilizzo di impianti, attrezzature e/o macchinari di proprietà del Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a compilare l’apposito modulo che LU-VE provvederà a fornirgli e a consegnarlo a quest’ultima nei termini di cui all’art. 5.1.
ARTICOLO 6 – Verifica andamento dell’appalto
Le Parti convengono che LU-VE, nella persona del Referente Interno LU-VE o di altra figura aziendale di volta in volta comunicata, avrà facoltà di controllare lo svolgimento dei lavori per verificare che l’esecuzione dell’opera o dei servizi proceda sia nel tassativo rispetto delle norme antinfortunistiche di cui al D.Lgs 81/08 e successive modifiche, sia a regola d’arte e sia secondo le condizioni stabilite nel Contratto di Appalto.
In caso di richiamo da parte di LU-VE in merito alla mancanza di adeguata prevenzione per la sicurezza, l’Appaltatore avrà l’obbligo di provvedere immediatamente ad adottare tutte le misure necessarie ai termini di legge e secondo le eventuali indicazioni di LU-VE. In caso di difformità nella realizzazione dell’opera/servizio, fatta salva l’applicazione dell’art. 14.1, LU-VE potrà fissare all’Appaltatore un termine entro il quale l’Appaltatore stesso dovrà attivarsi per il riallineamento agli obblighi contrattuali.
ARTICOLO 7 – Accettazione opera/servizi appaltati
Le Parti convengono che il Committente, al termine dell’esecuzione dell’Ordine/Contratto di Appalto, ha, in ogni caso il diritto di verificare e collaudare l’opera compiuta, prima della sua accettazione definitiva, ai sensi dell’art. 1655 c.c.
Le Parti stabiliscono che l’Appaltatore metterà il Committente nelle condizioni di eseguire la verifica e il collaudo predetti.
L’accettazione è unicamente rappresentata dall’emissione da parte del Committente del “Benestare” in forma scritta, essendo esclusa ogni forma di tacita accettazione. Il Benestare dell’opera è rilasciato successivamente alla realizzazione dell’opera o al compimento dei lavori.
Le Parti convengono esplicitamente che eventuali accettazioni parziali delle opere o dei lavori oggetto del Contratto di Xxxxxxx non possano comportare l’obbligo di accettazione finale dell’attività, rimanendo il Committente libero di contestare in tutto o in parte la corretta realizzazione dell’opera o dei lavori anche in presenza di accettazioni parziali avvenute nel corso dell’esecuzione.
ARTICOLO 8 – Riservatezza
LU-VE e l’Appaltatore si impegnano reciprocamente a mantenere strettamente riservati e confidenziali e ad astenersi dall’utilizzare al di fuori di quanto necessario per l’esecuzione del Contratto di Appalto tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura (qui di seguito le “Informazioni”) fornitegli dall’altra parte per l’espletamento delle obbligazioni oggetto del Contratto di Appalto o di cui dovessero venire a conoscenza nell’esecuzione dello stesso.
LU-VE e l’Appaltatore si impegnano a fare sì che tale obbligo sia osservato e rispettato da tutti i dipendenti,
rappresentanti, collaboratori e terzi di cui si avvarrà per l’esecuzione del Contratto di Xxxxxxx.
Resta inteso che quanto precede non troverà applicazione in riferimento alle Informazioni tecniche che sono nel pubblico dominio o la cui rilevazione è richiesta da disposizioni di legge o da ordini di Pubbliche Autorità.
ARTICOLO 9 – Proprietà intellettuale
I risultati e le realizzazioni parziali o finali dell’attività svolta dall’Appaltatore in relazione al Contratto di Appalto saranno di esclusiva proprietà di LU-VE, unitamente a tutti i diritti inerenti o derivanti senza limitazioni di tempo e territorio.
In particolare, qualora il Contratto di Appalto porti ad invenzioni di prodotti e/o processi suscettibili di essere coperti da brevetto o, in ogni caso, di essere utilizzati industrialmente, LU-VE deterrà ogni diritto, compreso quello di conseguire il brevetto in Italia ed all’estero, nonché di cedere a terzi, in tutto od in parte, i diritti riservati a LU-VE dai suddetti prodotti/processi.
Resta quindi inteso che la messa in produzione da parte di LU-VE o la concessione di licenza di prodotti conseguenti gli studi ed i suggerimenti forniti dall’Appaltatore a LU-VE, o comunque derivanti dai risultati dell’Ordine/Contratto di Appalto, realizzati sia direttamente sia indirettamente, non darà all’Appaltatore diritto ad alcun compenso oltre a quello convenuto nell’Ordine/Contratto di Appalto.
Inoltre resta espressamente convenuto che l’Appaltatore garantirà che qualunque attività e/o documentazione di responsabilità dell’Appaltatore in base all’Ordine/Contratto di Appalto non violerà, per nessun titolo o ragione, diritti di terzi, ivi inclusi a titolo esemplificativo, diritti di proprietà intellettuale od industriale, manlevando espressamente LU-VE da qualunque perdita, danno o conseguenza economica (ivi incluse le spese legali e processuali) che possano essere ottenute o richieste da qualunque terzo, attinenti, direttamente o indirettamente, all’insieme delle attività e/o documentazione rientranti nella responsabilità dell’Appaltatore in base al Contratto di Appalto.
ARTICOLO 10 – Assicurazione
10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di
almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente
inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno €
250.000,00;
iii. Garanzia “Danni patrimoniali puri” con il limite assicurato di almeno € 250.000,00.
10.5 LU-VE si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore eventuali ulteriori coperture assicurative in aggiunta a quanto previsto nel presente articolo.
10.6 L’Appaltatore si impegna a fornire copia di tutte le polizze assicurative qualora richiesto dal Referente Interno LU-VE, nonché copia autentica della dichiarazione di avvenuto pagamento dei premi rilasciata dalla/e compagnia/e assicurativa/e.
ARTICOLO 11 – Responsabilità dell’Appaltatore
Le Parti convengono esplicitamente che l’Appaltatore sia responsabile per qualsiasi danno cagionato a qualsivoglia titolo dall’Appaltatore medesimo, dai suoi dipendenti e/o subappaltatori nel corso dell’esecuzione del Contratto di Appalto.
ARTICOLO 12 – Garanzia
Le Parti convengono esplicitamente che l’Appaltatore sia tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.
In particolare, tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi eseguiti saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, ovvero maggiore durata se prevista da legge o da accordi specifici, dalla data del Benestare del Committente. Nell’ipotesi di difformità e/o vizi dell’opera, LU-VE, su indicazione del Referente Interno LU-VE, avrà diritto di chiedere l’esatto adempimento delle obbligazioni dell’Appaltatore dedotte nel relativo Ordine/Contratto di Appalto, ai sensi degli artt. 1453 e 1460 c.c.
La denuncia delle difformità e vizi dell’opera ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. verrà comunicata da LU-VE, su indicazione del Referente Interno LU-VE all’Appaltatore entro i termini previsti per legge, con la richiesta della loro tempestiva eliminazione, oppure della proporzionale diminuzione del compenso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno subito da LU-VE.
In ogni caso durante il periodo di garanzia, l’Appaltatore si impegna gratuitamente e prontamente sia a
sostituire quei materiali che risultassero difettosi, sia a riparare gli interventi mal eseguiti. È fatta in ogni caso salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14.
ARTICOLO 13 – Prezzo
Le Parti convengono che LU-VE versi all’Appaltatore il prezzo dell’opera e/o servizi nella misura e con le modalità previste dal Contratto di Appalto. Si intende a carico dell’Appaltatore e compreso nel prezzo totale dell’opera e/o dei servizi di cui al Contratto di Appalto ogni costo e spesa connessi ad ogni approntamento o adempimento comunque necessario per eseguire l’opera e/o i servizi a perfetta regola d’arte.
Il prezzo stabilito nel Contratto di Appalto è invariabile in aumento. Ogni eventuale variante, anche se richiesta da personale di LU-VE, sarà priva di efficacia se non preventivamente concordata per iscritto con l’Ufficio Acquisti LU-VE.
ARTICOLO 14 – Risoluzione
14.1 LU-VE avrà facoltà di risolvere il Contratto di Appalto nel caso in cui l’Appaltatore si sia reso inadempiente a taluna delle obbligazioni da esso derivanti e non abbia posto rimedio a tale inadempimento nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere comunicata per iscritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.
14.2 in aggiunta a quanto previsto dall’art. 14.1, LU-VE avrà inoltre facoltà di risolvere di diritto e senza preavviso il Contratto di Appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta all’Appaltatore, qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti inadempimenti o una delle seguenti circostanze:
a) perdita dei requisiti di cui all’art. 2 lett. b) e c);
b) violazione dei principi stabiliti all’art. 2 lett. a);
c) violazione degli obblighi in materia di riservatezza previsti all’art. 8;
d) inosservanza del Codice Etico, come disciplinato dall’art. 16
e) violazione dell’obbligo di consegna della documentazione ai sensi dell’art. 5.1.
14.3 Le Parti concordano sin d’ora, ai sensi dell’art. 1372 c.c., che il Contratto di Appalto si intenderà automaticamente risolto per mutuo consenso al verificarsi in capo all’Appaltatore di uno dei seguenti eventi:
a) scioglimento, liquidazione o qualsiasi altro fatto indicatore di cessazione dell’attività;
b) apertura di una qualunque procedura concorsuale (fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ecc.).
14.4 In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Appalto, LU-VE avrà in ogni caso il diritto di richiedere
all’Appaltatore il risarcimento dei danni subiti.
ARTICOLO 15 – Forza maggiore
Le Parti stabiliscono che l’Appaltatore si obblighi a informare tempestivamente LU-VE per iscritto dell’insorgenza e della cessazione di circostanze di forza maggiore ai sensi degli artt. 1256 s.s. c.c. che non consentono l’adempimento, per impossibilità sopravvenuta, di obbligazioni dedotte nel Contratto di Appalto e si obbliga altresì a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere provata dall’Appaltatore.
Le Parti convengono espressamente che non sono da considerarsi come cause di forza maggiore, per l’esenzione della responsabilità dell’Appaltatore, i ritardi o gli inadempimenti dei suoi fornitori ovvero scioperi o fermi dell’attività produttiva limitati all’impresa dell’Appaltatore e/o dei suoi fornitori e/o subappaltatori.
ARTICOLO 16 – Codice Etico
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/01 e s.m.i., nonché di avere visionato e di accettare integralmente il Codice Etico di LU-VE pubblicato sul sito internet xxx.xxxx.xx (nella sezione Il Gruppo/Codice Etico) impegnandosi a recepirne gli eventuali aggiornamenti che dovessero essere pubblicati sul sito.
Nell’esecuzione delle proprie prestazioni, l’Appaltatore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento conforme al D.Lgs. 231/01 e al Codice Etico di LU-VE tale da non esporre LU-VE al rischio di applicazione delle sanzioni ivi previste, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri soci, dipendenti e collaboratori che partecipino all’esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente a LU- VE il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs. 231/01.
L’inosservanza anche di uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico di LU-VE, costituirà grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge e legittimerà LU-VE a risolvere il Contratto di Appalto e ogni rapporto con l’Appaltatore con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando la facoltà di LU-VE di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
ARTICOLO 17 – Tolleranza
L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto di Appalto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.
ARTICOLO 18 – Invalidità parziale
L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle pattuizioni contenute nelle Condizioni Generali e/o nel Contratto di Appalto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, fatto salvo il diritto alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c.
ARTICOLO 19 – Foro competente
Qualunque controversia relativa alle Condizioni Generali e al Contratto di Xxxxxxx, alla loro interpretazione, esecuzione o non esecuzione, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Varese, fatta salva la facoltà di LU-VE di convenire in giudizio l’Appaltatore presso qualunque altro Foro alternativo competente in base alla legge processuale.
ARTICOLO 20 – Privacy
L’Appaltatore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal Cliente per la conclusione e l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del presente Contratto, il Committente potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti (i) l’Appaltatore, ove si tratti di impresa individuale o libero professionista, e/o comunque (ii) i rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dal Committente, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. L’Appaltatore prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
E’ onere dell’Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati al Committente ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte del Committente per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.
Ultimo aggiornamento: aprile 2020
Letto in ogni parte e, globalmente convenuto, confermato e sottoscritto per accettazione in data
L’Appaltatore (Rappresentante Legale)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente i seguenti articoli: artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 e 20.