CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PAT/RFS506-25/09/2017-0517829 - Allegato Utente 4 (A04)
- 38010 San Xxxxxxx all’Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218
- xxx.xxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx -
iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 -
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI, CONTABILI E AMMINISTRATIVI, NONCHÉ PER IL RELATIVO SUPPORTO NORMATIVO/CONSULENZIALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
SOMMARIO
PARTE I – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA 4
Premesse – finalità generali dell’appalto 4
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 – Durata e facoltà di rinnovo del contratto d’appalto 5
Art. 3 – Importo stimato del contratto d’appalto 5
Art. 4 – Obblighi generali dell’IMPRESA 6
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto 7
Art. 6 - Stipulazione del contratto d’appalto e spese contrattuali 7
Art. 7 – Responsabile del procedimento in fase di esecuzione e direttore dell’esecuzione 8
Art. 8 - Referente dell’IMPRESA e comunicazioni 8
Art. 9 – Avvio dell’esecuzione del contratto 9
Art. 10 – Contabilizzazione, fatturazione e modalità di pagamento 9
Art. 11 – Revisione periodica del corrispettivo 10
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 13 – Obblighi in materia di legalità 11
Art. 14 - Divieto di modifiche del contratto da parte dell’IMPRESA 12
Art. 15 - Eccezioni dell’IMPRESA 12
Art. 16 - Varianti introdotte dalla FEM 12
Art. 17 – Sospensione dell’esecuzione del contratto 12
Art. 18 – Controlli sull’esecuzione del contratto 12
Art. 19 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore 12
Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 13
Art. 21 – Subappalto 13
Art. 22 – Tutela dei lavoratori 14
Art. 23 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto 14
Art. 24 – Sicurezza 14
Art. 25 – Elezione di domicilio dell’IMPRESA 14
Art. 26 – Proprietà dei prodotti 14
Art. 27 – Trattamento dei dati personali 14
Art. 28 – Garanzia definitiva 16
Art. 29 – Obblighi assicurativi 16
Art. 30 – Penali 17
Art. 31 – Risoluzione del contratto 17
Art. 32 – Recesso 18
Art. 33 – Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti 18
Art. 34 - Legge applicabile e definizione delle controversie 18
Art. 35 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP S.p.A 18
Art. 36 – Norma di chiusura 18
PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE 19
Premesse 19
1. - Applicativo software e servizi connessi 19
1.1 - Caratteristiche tecniche minime dell’applicativo software 19
1.2 - Manutenzione correttiva, evolutiva ed assistenza sul software 20
1.3 - Manutenzione correttiva ed assistenza 21
1.4 - Manutenzione evolutiva 22
1.5 - Manuale utente 22
2. - Servizi richiesti 23
2.1 - Impianto ed avvio del sistema 23
2.2 - Servizio a regime di elaborazione paghe 24
2.2.1 - Gestione paghe e stipendi 25
2.2.1.1 - Reportistica standard e certificazioni 30
2.2.1.2 - Calcolo delle retribuzioni e dei compensi 31
2.2.1.3 - Stampa cedolini e archiviazione dei dati 31
2.2.1.4 - Sportello dipendenti on-line 31
2.3 - Gestione storica dei dati 32
2.4 - Servizi di supporto normativo/consulenziale, assistenza e formazione al personale 33
2.5 - Attività di fine servizio – “passaggio delle consegne” 33
ALLEGATO 1 –TRACCIATI RECORD 35
Allegato 1.1 - Interfaccia per importare dati dal software per la rilevazione delle assenze/presenze a sistema paghe 35
Allegato 1.2 - Interfaccia per importare dati da software gestione trasferte a sistema paghe 37
Allegato 1.3 - Interfaccia per importare dati da software mensa a sistema paghe al fine addebito automatico del costo 38
Allegato 1.4 - Interfaccia per esportare dati dal sistema paghe a software SAP® 39
PARTE I – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Premesse – finalità generali dell’appalto
La Fondazione Xxxxxx Xxxx (d’ora innanzi FEM), considerato che è in scadenza il contratto in essere, ha intenzione di stipulare un contratto d’appalto pluriennale (3 anni +1+1+1) per l’affidamento in outsourcing dei servizi di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e amministrativi, nonché per il relativo supporto normativo/consulenziale.
Tramite la stipulazione del contratto in oggetto la FEM vuole essenzialmente assicurarsi:
1. tempestività di esecuzione dei servizi;
2. completezza e continuità nell’esecuzione dei servizi;
3. correttezza, rigoroso rispetto della normativa di riferimento e della disciplina contrattuale, semplificazione grazie all’esternalizzazione del servizio con l’individuazione di un operatore economico specializzato con funzioni anche di supporto normativo/consulenziale;
4. accesso a specifici strumenti di supporto grazie soprattutto alla possibilità di sfruttare i più evoluti strumenti informatici messi a disposizione da parte degli operatori economici del settore;
5. economicità di approvvigionamento;
6. chiara individuazione della responsabilità e delle azioni correttive da intraprendere in caso di disservizi.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. Costituisce l’oggetto del presente appalto l’affidamento del complesso dei servizi e delle attività relative alla gestione, in outsourcing, dei processi di amministrazione del personale, garantendo il rispetto degli adempimenti aziendali e di legge, con particolare riferimento all’elaborazione delle buste paga, al calcolo ed alla trasmissione dei modelli mensili ed annuali redatti a norma di legge relativi a tutti gli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali e all’elaborazione di tutti i prospetti ed i report necessari alla gestione del costo del lavoro, alla rendicontazione del costo del personale imputato a progetti specifici, secondo le regole imposte dai relativi bandi di finanziamento (es. non ammissibilità di voci stipendiali relative a straordinari o produttività) nonché alle simulazioni connesse al budget ed ai relativi monitoraggi periodici.
2. Integra l’oggetto dell’appalto anche l’attività di gestione storica dei dati ed un servizio di supporto normativo/consulenziale, di assistenza e formazione/aggiornamento diretto al personale amministrativo individuato dalla FEM, garantendo tra l’altro l’invio, con cadenza regolare, di informative relative agli aggiornamenti normativi, fiscali, previdenziali in materia di lavoro. Il servizio di supporto normativo/consulenziale nelle materie oggetto dell’appalto non comporta alcun vincolo di esclusiva per FEM che si riserva la facoltà di ricorrere al supporto di professionisti di propria fiducia.
3. I servizi devono essere erogati dall’operatore economico contraente (d’ora innanzi IMPRESA) tramite soluzioni IT che rendano possibile una fruizione dei servizi da remoto da parte degli operatori della FEM. La soluzione preferenziale per la FEM è un’applicazione web-based con sola necessità di web- browser per la fruibilità dei servizi.
4. La parte II del presente CSA, a cui si rinvia, disciplina le specifiche tecniche dei servizi richiesti comprese le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni IT.
5. L’IMPRESA deve garantire l’esecuzione delle prestazioni secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora innanzi CSA), integrate, per gli aspetti migliorativi, da quanto riportato nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara.
6. Il contratto viene stipulato in parte a misura (servizi di cui all’art. 3, comma 1 lettere A e B) ed in parte a corpo (servizi di cui all’art. 3, comma 1 lettere C e D). Conseguentemente, per le prestazioni a misura, si intende che vengono riconosciute all’IMPRESA le sole prestazioni effettivamente richieste da FEM e dalla medesima eseguite in applicazione degli importi unitari offerti in sede di gara.
Art. 2 – Durata e facoltà di rinnovo del contratto d’appalto
1. Il contratto d’appalto ha una durata di 3 anni con decorrenza dalla data indicata nel verbale di avvio del servizio redatto dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto. Qualora l’aggiudicazione della procedura di gara non avvenga in tempo utile per garantire l’avvio del servizio in coincidenza con l’inizio dell’anno solare, la FEM si riserva la facoltà di posticiparne l’avvio all’inizio dell’anno solare successivo ove emergesse che un subentro in corso d’anno determinerebbe l’insorgere di rilevanti e sproporzionate difficoltà amministrative/tecniche/giuridiche.
2. Antecedentemente rispetto all’inizio del servizio è prevista una fase di avvio e di impianto del servizio come meglio precisato nella parte II – specifiche tecniche, per la quale verrà redatto un verbale di consegna impianto del servizio.
3. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della FEM, il contratto può essere rinnovato per massimo ulteriori 3 anni rispetto al triennio iniziale (3 anni, oppure +1+1+1), ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. La facoltà di rinnovo è esercitabile dalla FEM disgiuntamente o congiuntamente per i 3 possibili anni sulla base di una relazione del responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto.
4. La facoltà di rinnovo del contratto deve essere esercitata dalla FEM con una comunicazione che deve avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale.
5. In assenza dell’esercizio della facoltà di rinnovo il contratto d’appalto scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
6. Nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo, alla scadenza del termine finale del contratto d’appalto rinnovato, lo stesso scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
7. Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell’affidamento di un nuovo appalto, l’IMPRESA si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto d’appalto e sino alla data di subentro del nuovo operatore economico individuato dalla FEM. A tal proposito il contratto d’appalto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Art. 3 – Importo stimato del contratto d’appalto
1. L’importo complessivo stimato del contratto d’appalto, per l’intera sua durata massima (3 anni
+1+1+1), è pari a complessivi Euro 487.000,00 (quattrocentottantasettemila/00), al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali. Tale importo è così rappresentato:
Oggetto | Importo unitario (posto a base di gara) | Quantità (3+1+1+1) | Importo complessivo | |
A) | Servizi di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e amministrativi, del relativo supporto normativo/consulenziale connesso e di quant’altro necessario all’esecuzione del contratto secondo quanto stabilito dal CSA | 11,00 €/cedolino | 00.000 x. xxxxxxxx (x misura) | € 462.000,00 |
B) | Servizi di manutenzione evolutiva per possibile implementazione sistema SIOPE | 100,00 €/ora | 100,00 Ore (a misura) | € 10.000,00 |
C) | Servizi di impianto ed avvio dei servizi | 10.000,00 €/corpo | 1 (a corpo) | € 10.000,00 |
D) | Servizio di “passaggio delle consegne” al termine del contratto al nuovo operatore economico. | 5.000,00 €/corpo | 1 (a corpo) | € 5.000,00 |
IMPORTO TOTALE STIMATO DELL’APPALTO (A+B+C+D) | € 487.000,00 |
2. Il numero di cedolini come sopra rappresentato (lettera A) è stato stimato dalla FEM sulla base dell’analisi di quelli emessi nel corso dell’anno 2016 corretta con la previsione delle emissioni per gli anni successivi. Per tale voce (lettera A) l’importo indicato è da intendersi presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto per tale voce il contratto è stipulato interamente a misura e dalla stipulazione del contratto d’appalto non discende alcun obbligo per la FEM di corrispondere all’IMPRESA un importo minimo contrattuale per l’esecuzione dei servizi connessi. La FEM corrisponde all’IMPRESA l’importo risultante dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto in €/cedolino con l’effettiva quantità di cedolini emessi per la FEM, in base al proprio fabbisogno.
3. In riferimento ai servizi di cui alla lettera A), remunerati a misura attraverso la corresponsione di un prezzo €/cedolino, si precisa che essi sono comprensivi di tutti i servizi previsti dal presente CSA e nella relativa offerta tecnica presentata dall’IMPRESA ad esclusione unicamente dei servizi identificati alle lettere B), C) e D) che prevedono uno specifico ed autonomo corrispettivo contrattuale.
4. In considerazione del fatto che in corso di esecuzione del contratto potrebbero verificarsi delle modifiche normative che richiedono l’adeguamento dei sistemi della FEM al sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) con conseguente impatto sui flussi bancari e sulla registrazione dei costi, la FEM ha stimato un monte ore massimo necessario all’IMPRESA per implementare il sistema offerto. Anche per tale voce l’importo indicato è da intendersi presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto per tale voce il contratto è stipulato interamente a misura e dalla stipulazione del contratto d’appalto non discende alcun obbligo per la FEM di corrispondere all’IMPRESA un importo minimo contrattuale per l’esecuzione dei servizi connessi. Se in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario l’adeguamento dei sistemi della FEM al SIOPE la FEM corrisponderà all’IMPRESA l’importo risultante dalla moltiplicazione dell’importo unitario offerto €/ora con l’effettivo impegno orario necessario all’implementazione dei sistemi. Qualsiasi altro intervento di manutenzione evolutiva, così come descritti nel presente CSA, sono compresi nell’importo €/cedolino di cui alla lettera A).
5. I servizi di cui alla lettera C) e D) fanno riferimento alla fase di impianto ed avvio dei servizi e a quella del “passaggio delle consegne” al nuovo operatore economico individuato dalla FEM. Per tali voci il contratto è stipulato a corpo e la FEM corrisponde all’IMPRESA l’importo offerto unicamente qualora tali servizi siano concretamente resi.
Art. 4 – Obblighi generali dell’IMPRESA
1. L’IMPRESA, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione dei servizi, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente CSA.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’IMPRESA equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione dei servizi.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’IMPRESA equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
4. Sono a carico dell’IMPRESA tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione di tutti i servizi oggetto del contratto d’appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione del contratto d’appalto stesso.
5. L’IMPRESA si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente CSA, nei relativi allegati, nella restante documentazione di gara e nell’offerta tecnica ed economica presentata.
6. L’IMPRESA è tenuta, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, all’osservanza di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel periodo di durata del contratto d’appalto.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al comma precedente, anche se entrate in vigore successivamente alla data di perfezionamento del contratto
d’appalto, restano ad esclusivo carico dell’IMPRESA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
8. L’IMPRESA è tenuta a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, mezzi e personale necessario per l’esecuzione del contratto d’appalto secondo quanto specificato nel presente CSA;
b) avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali richieste. Detto personale potrà accedere agli uffici della FEM nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’IMPRESA verificare preventivamente tali procedure;
c) dare immediata comunicazione alla FEM di ogni circostanza che possa influenzare direttamente o indirettamente l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
9. L’IMPRESA inoltre:
a) è responsabile dell’esatto adempimento e della perfetta esecuzione del contratto d’appalto;
a) garantisce la continuità operativa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali in stretto contatto con il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate dalla FEM;
b) riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia della FEM che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni previste, restandone sollevata la FEM;
c) si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del contratto;
d) si impegna a mantenere indenne la FEM in relazione ad ogni qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
e) ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto d’appalto;
f) è obbligata a comunicare tempestivamente alla FEM ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
g) si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio della FEM non risultassero eseguite a regola d’arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo contrattuale;
h) si impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto;
i) provvedere all'assicurazione rischio contro terzi, inerente all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il presente CSA e i sui allegati;
b) l’offerta tecnica presentata dall’IMPRESA;
c) l’offerta economica presentata dall’IMPRESA.
Art. 6 - Stipulazione del contratto d’appalto e spese contrattuali
1. Il contratto viene stipulato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016, non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto è perfezionato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016 mediante scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo posta a carico dell’IMPRESA (attualmente pari ad euro 16,00 - sedici/00 - ogni 100 righe di contratto).
3. Tutte le spese relative al contratto e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente (ad eccezione dell'I.V.A. sui corrispettivi che grava sulla FEM, destinataria delle prestazioni contrattuali) sono a carico dell’IMPRESA. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall’offerta presentata.
Art. 7 – Responsabile del procedimento in fase di esecuzione e direttore dell’esecuzione
1. Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto, ai sensi della L.P. n. 23/1992, dell’art. 25 del regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM e dell’art. 31, comma 10 del d.lgs. 50/2016, è il Responsabile della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane della FEM.
2. Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto svolge anche la funzione di direttore dell’esecuzione con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che venga eseguito secondo le condizioni di cui al presente CSA, ai sui allegati, alla restante documentazione di gara e all’offerta tecnica ed economica presentata. Può nominare uno o più assistenti a cui affidare, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, alcune attività di sua competenza.
3. Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto presiede l’esecuzione del contratto e si rapporta con il referente indicato dall’IMPRESA. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. Accerta la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo un’attestazione di regolare esecuzione.
Art. 8 - Referente dell’IMPRESA e comunicazioni
1. L'IMPRESA, in sede di partecipazione alla procedura di gara, è tenuta a designare un proprio referente il cui profilo professionale è oggetto di valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice. In via principale ogni rapporto inerente l’esecuzione del contratto d’appalto deve essere intrapreso con il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto ad opera del referente nominato dall’IMPRESA. Tutte le comunicazioni formali sono trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate all’IMPRESA ai sensi e per gli effetti di legge.
2. Le comunicazioni tra il referente e il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la posta elettronica ordinaria (PE) o certificata (PEC) e i rispettivi documenti trasmessi, qualora necessario, devono essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di TELEFONO FISSO e CELLULARE devono essere comunicati dall’IMPRESA contestualmente alla nomina del referente.
3. Il referente nominato dall’IMPRESA deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
b) poteri necessari per l’esecuzione del contratto;
c) garantire la sua reperibilità, nei giorni lavorativi, almeno dalle ore 9:00 alle ore 17:30;
d) profilo professionale indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara.
4. Il referente indicato dall’IMPRESA in sede di partecipazione alla procedura di gara non può essere modificato, se non per cause di forza maggiore, senza preventivo consenso da parte della FEM.
5. Qualora l’IMPRESA, in corso di esecuzione del contratto, dovesse essere costretta a sostituire il proprio referente, deve formularne specifica e motivata richiesta al responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto indicando il nominativo e allegando il relativo curriculum vitae del soggetto che intende proporre in sostituzione del referente indicato in sede di presentazione dell’offerta. Il nuovo referente deve essere in possesso di requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dal referente da sostituire; pertanto, in occasione della richiesta, deve essere fornita la documentazione comprovante il possesso di detti requisiti.
6. La FEM si riserva di chiedere motivatamente la sostituzione del referente o del sostituto in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all’esecuzione del contratto, senza che l’IMPRESA possa sollevare obiezioni.
7. L’IMPRESA e il referente nominato da quest’ultima hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati di risolvere specifiche problematiche legate all’esecuzione del contratto d’appalto.
Art. 9 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’IMPRESA è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla FEM per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora non adempia, la FEM ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’IMPRESA. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto e dall’IMPRESA.
3. Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto specifica la data di effettivo avvio dei servizi. Antecedentemente rispetto all’inizio dei servizi è prevista una fase di avvio e di impianto degli stessi come meglio precisato nella parte II – specifiche tecniche dei servizi richiesti, per la quale verrà redatto un verbale di consegna impianto del servizio.
4. Nel caso l’IMPRESA intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, la stessa è tenuta a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 10 – Contabilizzazione, fatturazione e modalità di pagamento
1. Per l’esecuzione del contratto la FEM corrisponde all’IMPRESA, tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di regolari fatture elettroniche, l’importo contrattuale con le seguenti modalità:
a) servizi di cui all’art. 3, comma 1 lettera A): la contabilizzazione dei servizi avviene su base mensile. La FEM corrisponde all’IMPRESA l’importo risultante dalla moltiplicazione dell’importo unitario offerto in €/cedolino con l’effettiva quantità di cedolini emessi per la FEM nel mese di competenza. Per tale voce il contratto è stipulato interamente a misura e dalla stipulazione del contratto d’appalto non discende alcun obbligo per la FEM di corrispondere all’IMPRESA un importo minimo contrattuale per l’esecuzione dei servizi connessi. L’importo unitario €/cedolino rappresenta il corrispettivo per l’esecuzione di tutti i servizi di cui al presente CSA ad esclusione unicamente di quelli che trovano un autonomo corrispettivo contrattuale (servizi di cui all’art. 3, comma 1 lettere B, C e D). L’importo unitario €/cedolino rappresenta quindi il corrispettivo per i servizi di elaborazione paghe, per il servizio di assistenza normativa/consulenziale, per la formazione, per il software e servizi connessi, per l’elaborazione ed emissione dei modelli CU, dei modelli 770 e delle autodichiarazioni INAIL, per l’attività di formazione continuativa, per la rilevazione nel Libro Unico Lavoro di tutti i dati necessari del personale a disposizione/distaccato presso la FEM e, più in generale, per ogni altro adempimento previsto a carico dell’IMPRESA nel presente CSA (ad esclusione unicamente di quelli che trovano un autonomo corrispettivo contrattuale);
b) servizi di cui all’art. 3, comma 1 lettera B): la contabilizzazione dei servizi avviene una volta eseguiti regolarmente gli stessi (attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto). La FEM corrisponde all’IMPRESA l’importo risultante dalla moltiplicazione dell’importo unitario offerto €/ora con l’effettivo impegno orario necessario all’implementazione dei sistemi. Per tale voce il contratto è stipulato interamente a misura e dalla stipulazione del contratto d’appalto non discende alcun obbligo per la FEM di corrispondere all’IMPRESA un importo minimo contrattuale per l’esecuzione dei servizi connessi;
c) servizi di cui all’art. 3, comma 1 lettere C) e D): la contabilizzazione dei servizi avviene una volta eseguiti regolarmente gli stessi (attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto). La FEM corrisponde all’IMPRESA gli importi offerti unicamente qualora tali servizi siano concretamente resi (ove, per qualsiasi ragione, non si rendesse necessario espletare i relativi servizi non viene corrisposto alcunché all’IMPRESA). Per tali voci il contratto è stipulato a corpo.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente CSA.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’IMPRESA.
4. La FEM provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della FEM, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la FEM trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla FEM direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art. 18, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla FEM determina la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’IMPRESA al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La FEM procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall’IMPRESA per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di conformità definitivo.
8. Nei corrispettivi contrattuali si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra all’esecuzione del contratto, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell’offerta presentata. I corrispettivi si intendono dunque offerti dall’IMPRESA in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto d’appalto (salvo quanto stabilito in merito alla revisione periodica del corrispettivo).
9. Le fatture elettroniche emesse dall’IMPRESA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il numero d’ordine comunicati dalla FEM.
10. Il codice univoco ufficio della FEM al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche è UFHVA9.
11. Le fatture devono pertanto consentire, nel rispetto della legge 136/2010 e di ogni altra normativa in materia, di tracciare il flusso finanziario tra FEM ed IMPRESA conseguente l’esecuzione del contratto.
12. È facoltà dell’IMPRESA, a pena di decadenza, presentare contestazioni scritte in occasione del pagamento.
Art. 11 – Revisione periodica del corrispettivo
1. Gli importi unitari offerti dall’IMPRESA si intendono immodificabili per l’intero primo anno di validità del contratto. Trattandosi di un contratto ad esecuzione periodica/continuativa, successivamente al primo anno di validità del contratto d’appalto e limitatamente all’importo unitario offerto dall’IMPRESA per l’esecuzione dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lettera A), l’IMPRESA può chiedere alla FEM la revisione dell’importo unitario offerto.
2. La revisione del corrispettivo per l’esecuzione dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lettera A) viene effettuata secondo le seguenti modalità:
a) la revisione ha cadenza annuale (con esclusione del primo anno di servizio);
b) la revisione non ha effetto retroattivo;
c) la revisione opera esclusivamente qualora durante l’esecuzione del contratto si verifichino variazioni, in più o in meno, eccedenti il 10 % dell’importo contrattuale relativo alla voce “prezzo unitario
€/cedolino” restando a carico delle parti il margine di alea di cui all’articolo 1664, comma 1 del C.C. Pertanto la revisione è accordata solo per quella differenza che ecceda il decimo;
d) la richiesta di revisione deve essere rivolta alla FEM dall’IMPRESA o viceversa, pena decadenza, 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, producendo la documentazione di calcolo. A seguito della richiesta dell’IMPRESA la FEM avvia una istruttoria per la verifica della necessità di procedere o meno alla revisione. L’istruttoria è condotta dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione;
e) la revisione viene definita sulla base dei dati relativi alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’IMPRESA, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010.
2. L’IMPRESA deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Fondazione Xxxxxx Xxxx, identificato con il CIG n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione Xxxxxx Xxxx della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Fondazione Xxxxxx Xxxx”.
3. L’IMPRESA si impegna a dare immediata comunicazione alla FEM ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La FEM verifica i contratti sottoscritti tra l’IMPRESA ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’IMPRESA comunica alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla FEM deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’IMPRESA deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il relativo codice identificativo di gara (CIG).
Art. 13 – Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’IMPRESA si impegna a segnalare tempestivamente alla FEM ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’IMPRESA inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Fondazione Xxxxxx Xxxx ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 14 - Divieto di modifiche del contratto da parte dell’IMPRESA
1. Nessuna variazione o modifica al contratto d’appalto può essere introdotta dall’IMPRESA, se non è disposta dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla FEM nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 27 della L.P. 2/2016.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’IMPRESA, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto.
Art. 15 - Eccezioni dell’IMPRESA
1. Nel caso in cui l’IMPRESA ritenga che le disposizioni impartite dalla FEM siano difformi dalle obbligazioni nascenti dal contratto, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione dei servizi richiesti siano più gravosi di quelli prescritti e tali, quindi, da richiedere la corresponsione di un particolare compenso, essa, prima di dar corso alla loro esecuzione, deve presentare le proprie riserve tramite nota scritta indirizzata al responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto.
2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la FEM ad oneri imprevisti, non sono accolte richieste postume e viene precisato che le eventuali riserve presentate con modalità difformi s’intendono prive di qualsiasi efficacia.
Art. 16 - Varianti introdotte dalla FEM
1. Eventuali varianti in corso di esecuzione sono disposte dalla FEM nel rispetto e con le modalità stabilite dall’art. 27 della X.X. 0/0000 xxxxx restando che per i servizi di cui all’art. 3, comma 1 lettere A) e B) il contratto è stipulato interamente a misura e dalla stipulazione del contratto d’appalto non discende alcun obbligo per la FEM di corrispondere all’IMPRESA un importo minimo contrattuale per l’esecuzione dei servizi connessi.
Art. 17 – Sospensione dell’esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016.
Art. 18 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. Il contratto d’appalto è sottoposti a verifica di conformità affidata al responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto d’appalto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La FEM si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’IMPRESA, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
4. La FEM evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’IMPRESA è chiamata a rispondere alla FEM, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
5. La FEM si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 19 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. 2/2016, la FEM prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle
parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla FEM mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la FEM procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’IMPRESA al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 e della L. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla FEM qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La FEM non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’IMPRESA intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla FEM solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla FEM, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla FEM stessa. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la FEM ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla FEM.
Art. 21 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della L.P. 2/2016 e 105 del d.lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L’IMPRESA, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 L.P. 2/2016 e 105 del d.lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la FEM procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione degli stati di avanzamento di cui al precedente art. 10.
4. L’elenco prodotto dall’IMPRESA prima della stipula del contratto e recante l’indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla FEM per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. 2/2016, L’IMPRESA deve comunicare alla FEM le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La FEM controlla i contratti stipulati
dall’IMPRESA con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’IMPRESA deve comunicare alla FEM i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell’IMPRESA, alcun divieto previsto dall'articolo 67 d.lgs. 159/2011.
Art. 22 – Tutela dei lavoratori
1. L’IMPRESA e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’IMPRESA è obbligata in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
Art. 23 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
1. L’IMPRESA deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L’IMPRESA deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l’IMPRESA non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
Art. 24 – Sicurezza
1. L’IMPRESA si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008.
3. L’IMPRESA si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
Art. 25 – Elezione di domicilio dell’IMPRESA
1. L’IMPRESA elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 26 – Proprietà dei prodotti
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della L. 633/1947 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della FEM.
2. L’IMPRESA deve comunicare preventivamente alla FEM l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.
Art. 27 – Trattamento dei dati personali
1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’IMPRESA potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della FEM.
2. L’IMPRESA pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L’IMPRESA, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto;
c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del d.lgs. 196/2003;
d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all’articolo 31, e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la FEM;
e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla FEM per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
h) verificare annualmente lo stato di applicazione del d.lgs. n. 196/2003;
i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
j) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del d.lgs. n. 196/2003;
k) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la FEM;
l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
o) individuare, per iscritto la/le persona/e munita/e di esperienza, capacità ed affidabilità cui attribuire le mansioni di Amministratore di sistema (punto 2, lettere a) e b) del Provvedimento del Garante privacy del 27 novembre 2008), nonché verificarne annualmente l'operato (punto 2, lettera e) del Provvedimento del Garante privacy) e predisporre, conservare, aggiornare e mettere a disposizione del Committente, su richiesta, l'elenco degli Amministratori (punto 2, lettere c e d) del Provvedimento del Garante privacy);
p) adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (access log) degli Amministratori di sistema (punto 2, lettera f) del Provvedimento del Garante privacy), con caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate, che devono contenere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che li ha generati ed essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi;”
q) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l’attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
Art. 28 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’IMPRESA deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla FEM.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’IMPRESA.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’IMPRESA deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
Art. 29 – Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell’IMPRESA tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’IMPRESA stessa, di terzi o della FEM.
2. In relazione a quanto sopra, l’IMPRESA si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla FEM, prima dell’inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L’IMPRESA è ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
Art. 30 – Penali
1. In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla FEM una eventuale proroga, viene applicata la penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di esecuzione di prestazioni non conformi a quanto previsto dal contratto, dal presente CSA e dall’offerta presentata, viene applicata una penale di importo variabile tra lo 0,1‰ e il 5% dell’importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’IMPRESA ha facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l’IMPRESA non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della FEM, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’IMPRESA in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla cauzione definitiva.
5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, la FEM procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
Art. 31 – Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del d.lgs. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del d.lgs. 50/2016 nei seguenti casi:
a) inosservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e del codice dei valori e dei comportamenti della FEM;
b) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’IMPRESA nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
c) ingiustificata sospensione dei servizi;
d) subappalto non autorizzato;
e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione di quanto stabilito dal presente CSA;
f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla FEM presso l’IMPRESA, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla FEM stessa;
h) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 % dell’importo contrattuale;
i) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell’IMPRESA e valutate come tali e adeguatamente motivate dalla FEM;
j) l’accertamento, durante l’esecuzione del contratto d’appalto, della sussistenza di uno o più dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
k) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
l) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della FEM;
n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la FEM non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’IMPRESA.
Art. 32 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del d.lgs. 50/2016.
Art. 33 – Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti
1. L’IMPRESA è consapevole che la FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ed è pertanto tenuta al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.
2. L’IMPRESA è altresì consapevole che la FEM ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti e ne è pertanto tenuta al suo rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la FEM o i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori, a violare i principi in essi contenuti.
3. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti sono pubblicati sul sito internet della FEM (xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/Xxxx-xxxxxxxx).
4. L’inosservanza di tali impegni da parte dell’IMPRESA costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la FEM a risolvere il relativo contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. 50/2016, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
Art. 34 - Legge applicabile e definizione delle controversie
1. Per quanto non disposto dalla documentazione di gara trova applicazione la L.P. 2/2016. Per quanto non disciplinato dalla citata legge provinciale trovano applicazione, in quanto compatibili, il d.lgs. 50/2016, la L.P. 23/1990 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg..
2. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto d’appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, non definite in via bonaria, sono deferite alla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.
Art. 35 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP S.p.A.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, la FEM si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da CONSIP S.p.A., che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’IMPRESA, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diviene operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso vengono corrisposte all’IMPRESA le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 36 – Norma di chiusura
1. L’IMPRESA, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento dei servizi, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente CSA.
PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE
Premesse
La parte II del presente CSA, denominata “Specifiche tecniche”, ha lo scopo di definire i requisiti necessari del servizio di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili del personale dipendente e assimilato della FEM e servizio di supporto normativo/consulenziale, nonché rilevazione nel Libro Unico Lavoro del personale a disposizione/distaccato presso la FEM.
Per una migliore conoscenza delle esigenze della FEM e quindi per una maggiore consapevolezza nella formulazione dell’offerta si riportano, nella tabella sottostante, il numero medio dei cedolini prodotti mensilmente nell’anno 2016 per ciascuna tipologia di percettore e la disciplina contrattuale di primo livello dei relativi rapporti di lavoro:
Tipologia e disciplina contrattuale | Cedolini medi mensili |
Dirigenti (CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi) | 3 |
Quadri ed impiegati agricoli (CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli) | 10 |
Operai agricoli (CCNL operai agricoli e florovivaisti) | 80 |
Giornalisti (CCNL di lavoro giornalistico) | 2 |
Docenti (CCPL per il personale docente della FEM) | 81 |
Tecnici, amministrativi, ricercatori, tecnologi/sperimentatori (CCPL per il personale delle Fondazioni) | 345 |
Xx.xx.xx., compresi componenti organi della FEM | 34 |
Borse di studio | 47 |
Tirocinanti | 2 |
TOTALE | 604 |
Con il medesimo scopo si fa inoltre presente che:
a) presso la FEM sono in servizio n. 170 unità di personale a disposizione/distaccato, quantificate alla data del 31 dicembre 2016, che vanno rilevate ai soli fini degli adempimenti del Libro Unico Lavoro, senza oneri economici aggiuntivi a carico della FEM;
b) con la FEM operano lavoratori autonomi ed occasionali, che vanno rilevati solo ai fini dei modelli fiscali CU e 770, senza oneri economici aggiuntivi a carico della FEM.
Come già specificato il numero dei cedolini può subire variazioni sia in aumento che in diminuzione in relazione all’evoluzione della forza contrattuale. Pertanto per tale voce il contratto è stipulato interamente a misura e dalla stipulazione del contratto d’appalto non discende alcun obbligo per la FEM di corrispondere all’IMPRESA un importo minimo contrattuale per l’esecuzione dei servizi connessi. La FEM corrisponde all’IMPRESA l’importo risultante dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto in €/cedolino con l’effettiva quantità di cedolini emessi per la FEM, in base al proprio fabbisogno.
1. - Applicativo software e servizi connessi
1.1 - Caratteristiche tecniche minime dell’applicativo software
Le caratteristiche della piattaforma software utilizzata nella gestione del servizio e del relativo supporto
hardware devono garantire le seguenti prestazioni (caratteristiche tecniche minime):
1) utilizzo del software da parte di personale amministrativo autorizzato della FEM al fine di:
a) caricare con opportuna procedura:
- dati con tracciati flusso di seguito specificati;
- dati mediante importazioni disponibili in tabelle Excel;
b) caricare manuale i dati non importabili in maniera automatizzata;
c) visualizzare tutti i dati;
d) estrarre i dati presenti negli archivi, anche in formato Excel, attraverso opportuni report standard o personalizzabili (preferibilmente query su DB).
2) formalizzazione di procedure a garanzia della sicurezza delle informazioni gestite, del controllo di accesso ad archivi ed applicativo;
3) possibilità di utilizzo dei servizi proposti dalla piattaforma nei diversi ruoli operatore, per minimo 20 utenze FEM contemporanee (multiutenza simultanea);
4) interfaccia per importazione dati da sistema utilizzato dalla FEM per la rilevazione delle assenze/presenze (attualmente da software Selesta Ingegneria S.p.A. “TEAMWEB®” verso sistema Paghe). Si riportano, nell’allegato 1.1) i due tracciati record;
5) interfaccia per importazione dati dal sistema utilizzato dalla FEM per la gestione delle trasferte. Si riporta nell’allegato 1.2) il tracciato dati dal programma attualmente in utilizzo;
6) interfaccia per importazione dati dal sistema utilizzato dalla FEM per la rilevazione dei costi della mensa (attualmente software Sidera Software S.r.L. “Multi utility card®”) ai fini del relativo addebito automatico sul cedolino paga. Si riporta nell’allegato 1.3) il tracciato record;
7) interfaccia di esportazione dati per il sistema utilizzato dalla FEM per la contabilità ed il budgeting
(attualmente software SAP®). Si riportano nell’allegato 1.4) i due tracciati record;
8) interfaccia di esportazione dati verso il sistema utilizzato dalla FEM per la predisposizione dei pagamenti (attualmente sistema di remote banking Uniweb di Unicredit; importazione standard SEPA);
9) interfaccia per importazione dati anagrafici dipendenti da sistema HR attualmente suite HR - INAZ
S.r.L. Le specifiche inerenti l’interfaccia o tracciato dati, verranno concordate tra le parti all’atto della configurazione del sistema. La procedura che la FEM ritiene ottimale è un aggiornamento in tempo reale dei dati anagrafici tra il sistema HR ed il sistema paghe. La modalità con la quale viene presentata la procedura o interfaccia per l’aggiornamento dei dati anagrafici, è oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta tecnica.
Il software deve rispettare i vincoli imposti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure previste dal d.lgs 196/03 ed alle disposizioni del Garante sulla privacy nonché tener conto delle policy in materia vigenti presso la FEM.
L’IMPRESA deve garantire la compatibilità ed interfacciabilità delle procedure fornite e delle eventuali variazioni delle stesse con i sistemi in essere presso la FEM (attualmente software Selesta Ingegneria S.p.A. “TEAMWEB®”, Trasferte, Mensa - Sidera Software S.r.L. “Multi utility card®”, SAP®, sistema di predisposizione dei pagamenti, suite HR - INAZ S.r.L.).
Come specificato all’art. 3 della parte I del presente CSA, in considerazione del fatto che in corso di esecuzione del contratto potrebbero verificarsi delle modifiche normative che richiedono l’adeguamento dei sistemi della FEM al sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) con conseguente impatto sui flussi bancari e sulla registrazione dei costi, la FEM ha stimato un monte ore massimo necessario all’IMPRESA per implementare il sistema offerto. Se in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario l’adeguamento dei sistemi della FEM al SIOPE la FEM corrisponderà all’IMPRESA l’importo risultante dalla moltiplicazione dell’importo unitario offerto in €/ora con l’effettivo impegno orario necessario all’implementazione dei sistemi. Gli altri interventi di manutenzione evolutiva, così come descritti nel presente CSA, sono compresi nel prezzo €/cedolino.
1.2 - Manutenzione correttiva, evolutiva ed assistenza sul software
L’IMPRESA, per tutta la durata del contratto d’appalto, è tenuta a garantire i seguenti servizi compresi nell’importo €/cedolino offerto:
a) manutenzione correttiva ed assistenza;
b) manutenzione evolutiva.
1.3 - Manutenzione correttiva ed assistenza
Tutte le attività relative ad aggiornamenti, rilascio di nuove release della procedura, modifiche applicative o di sistema (sistema operativo, componenti e database), devono essere preventivamente condivise con la FEM ed opportunamente pianificate e gestite in modo coordinato, al fine di minimizzare i disagi alle attività operative e blocchi temporanei alle procedure.
Il contratto di assistenza /manutenzione comprende:
a) la manodopera (illimitata);
b) l’assistenza telefonica (illimitata);
c) la teleassistenza (illimitata) con supporto da remoto verso le infrastrutture server o client della FEM;
d) eventuali costi di trasferta del personale dell’IMPRESA o di suoi consulenti di cui vorrà avvalersi;
e) l’eliminazione dei difetti e dei malfunzionamenti emersi nel corso dell’utilizzo delle varie componenti.
Il servizio di manutenzione correttiva ed assistenza, rivolto sia alla parte applicativa che database ospitante l’applicazione, deve comprendere:
a) la correzione di errori o malfunzionamenti rilevati durante l’esercizio;
b) la correzione di bug individuati anche autonomamente dall’IMPRESA;
c) il pieno ripristino delle funzionalità applicative e/o del database in caso di blocco o anomalia funzionale;
d) il ripristino delle performance applicative e la manutenzione ordinaria del database dell’applicativo;
e) la revisione della documentazione a seguito dell'aggiornamento del software fornendone copia cartacea e in formato digitale PDF libero da restrizioni di accesso (selezione, copia, stampa);
L’attivazione del servizio deve poter avvenire sia per via telematica che per via telefonica, secondo idonee e chiare istruzioni a cura dell’IMPRESA. Tutti gli interventi di tipo sistemistico conseguenti alle attività sopra indicate devono essere preventivamente pianificate e concordate con la FEM, ove possibile, per minimizzare le interruzioni di servizio ed i conseguenti disagi all’utenza.
Service Level Agreement: l’IMPRESA deve garantire il servizio di manutenzione ed assistenza dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:30.
Negli stessi orari devono essere garantiti i seguenti servizi:
a) help-desk per le attività di richiesta manutenzione o assistenza;
b) raccolta, registrazione e instradamento delle richieste di intervento in caso di xxxxxx;
c) verifica dell’esecuzione dell’intervento riparatore e registrazione della conclusione.
Al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina (anche per i casi di recupero di dati dal back-up), il servizio di assistenza e manutenzione deve essere caratterizzato dalle seguenti tempistiche:
a) Guasto bloccante: tempo di risposta di 2 h – tempo di ripristino 8 ore lavorative;
b) Guasto non bloccante: tempo di risposta di 8 h – tempo di ripristino 24 ore lavorative. Dove:
- Tempo di risposta: è il lasso di tempo che intercorre tra la segnalazione del guasto e la presa in carico
della segnalazione;
- Tempo di ripristino: è il lasso di tempo che intercorre tra la presa in carico della segnalazione e la risoluzione del problema, tenuto conto degli orari di copertura previsti;
- Guasto bloccante: si intende il fuori servizio di almeno una delle funzionalità previste dalla piattaforma;
- Guasto non bloccante: si intende comprendere tutti gli altri disservizi non rientranti nella classe “Guasto bloccante” e che comportano un degrado nelle prestazioni del sistema, tenuto conto degli orari di copertura previsti.
Per la richiesta di manutenzione o assistenza, la FEM comunica direttamente tramite la piattaforma di help desk opportunamente predisposta ovvero tramite e-mail dedicata, che l’IMPRESA è tenuta a mettere a disposizione.
Per le attività inerenti il ripristino di funzionalità e prevenzione della perdita o distruzione del dato, in conformità al d.lgs. 196/03 e CAD art. 50Bis:
a) attività di back-up ed esecuzione delle relative procedure con intervalli temporali non superiori alle 24 ore, con possibilità di ripristino (recovery) del dato pari a max 1 settimana precedente;
b) ripristino dei servizi, dati e funzionalità complessive proposte dalla piattaforma applicativa in caso di eventi distruttivi (continuità operativa-disaster recovery) entro il limite massimo di 5 giorni di calendario.
In caso di mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate sono applicate le penali di cui al presente CSA.
1.4 - Manutenzione evolutiva
Tale attività, ricompresa anch’essa nel corrispettivo €/cedolino, si riferisce agli adeguamenti del sistema alle intervenute disposizioni legislative, regolamentari, dispositive provenienti a vario titolo dalle Pubbliche Amministrazioni competenti o realizzate mediante propri provvedimenti dalla FEM nelle materie relative alle aree economica, giuridica, previdenziale, retiributiva, contrattuale, ecc..
Tutte le attività relative ad aggiornamenti, modifiche, rilascio di nuove release della procedura devono essere opportunamente pianificate e l’avvio in produzione deve essere preventivamente autorizzato mediante apposito collaudo funzionale al fine di minimizzare i disagi alle attività operative e/o blocchi temporanei alle procedure.
Le tempistiche di intervento sono di volta in volta concordate con l’IMPRESA e comunque non oltre il limite di applicazione fissato dalla disposizione legislativa, regolamentare, dispositiva intervenuta.
Per le modifiche e/o le nuove funzionalità relative alla manutenzione evolutiva, una volta rilasciate in produzione, si applicano in toto le indicazioni, tempistiche e risorse relative alla manutenzione correttiva anche in termini di manutenzione, assistenza e di aggiornamento della documentazione.
Come specificato all’art. 3 della parte I del presente CSA, in considerazione del fatto che in corso di esecuzione del contratto potrebbero verificarsi delle modifiche normative che richiedono l’adeguamento dei sistemi della FEM al sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) con conseguente impatto sui flussi bancari e sulla registrazione dei costi, la FEM ha stimato un monte ore massimo necessario all’IMPRESA per implementare il sistema offerto. Se in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario l’adeguamento dei sistemi della FEM al SIOPE la FEM corrisponderà all’IMPRESA l’importo risultante dalla moltiplicazione dell’importo unitario offerto €/ora con l’effettivo impegno orario necessario all’implementazione dei sistemi. Qualora in corso di esecuzione del contratto emergessero delle analoghe necessità, del tutto eccezionali, di rilevante adeguamento dei sistemi, la FEM si riserva la facoltà di chiedere all’IMPRESA l’esecuzione dei relativi interventi. In tal caso la FEM corrisponde all’IMPRESA l’importo risultante dalla moltiplicazione del medesimo importo unitario offerto €/ora per l’adeguamento al sistema SIOPE con l’effettivo impegno orario necessario all’implementazione dei sistemi. Gli altri interventi di manutenzione evolutiva, così come descritti nel presente CSA, sono compresi nel prezzo €/cedolino.
1.5 - Manuale utente
Il Manuale, essendo l’unico strumento in dotazione all’utente, deve essere adeguato a rispondere ad ogni eventualità si verifichi durante l’uso dell’applicativo.
Il Manuale utente deve contenere tutte le interfacce utente ed anche la descrizione di pop-up nel caso del verificarsi di errori applicativi o di sistema con eventualmente la legenda dei codici di errori se presenti all’interno dei pop-up.
La descrizione del servizio di manutenzione deve comprendere:
a) ruoli e responsabilità per l’assistenza;
b) procedure che deve seguire l’utente finale per interfacciarsi all’assistenza (modalità di attivazione del servizio);
c) ruoli e responsabilità per monitoraggio, cioè chi svolge il monitoraggio applicativo e chi quello sistemistico;
d) orari di disponibilità dell’help desk e dell’assistenza;
e) orari di disponibilità del monitoraggio.
2. - Servizi richiesti
2.1 - Impianto ed avvio del sistema
Antecedentemente rispetto all’inizio del servizio è prevista una fase di analisi, preparazione, impianto ed avvio del sistema per l’elaborazione paghe. In particolare in tale fase l’IMPRESA è tenuta a programmare, attuare e completare tutte le operazioni:
a) di studio ed approfondimento con la FEM ai fini dell’implementazione delle necessarie personalizzazioni;
b) di implementazione degli archivi gestionali della piattaforma software utilizzata per le attività amministrative di elaborazione paghe;
c) di migrazione e caricamento dati;
d) di elaborazione in parallelo per i necessari controlli di correttezza;
e) formazione e di assistenza al personale amministrativo individuato dalla FEM.
Nell’ambito dell’offerta tecnica l’IMPRESA è tenuta a sviluppare un piano di lavoro per la fase di impianto ed avvio, stimando le attività necessarie sia in termini di impegno che di tempi di realizzazione.
Di seguito vengono evidenziati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i passaggi procedurali che devono essere previsti in questa prima fase:
a) analisi di dettaglio delle funzioni richieste e dei servizi da erogare con l’implementazione, se necessario, di personalizzazioni;
b) recupero, trasferimento e caricamento di tutti i dati necessari per le attività di elaborazione paghe dal sistema software utilizzato dal precedente gestore del servizio. In particolare, devono essere caricati i dati anagrafici, contrattuali, contabili e previdenziali dei dipendenti e dei lavoratori assimilati, che allo stato attuale si ritengono esaurienti quanto alla loro analiticità, alla loro correttezza ed al loro contenuto. L’IMPRESA deve alimentare la banca dati del sistema con i dati forniti in formato elettronico dal precedente gestore del servizio nel rispetto dei tempi previsti nella pianificazione di questa fase. L’attività di caricamento dei dati deve avere concreta visibilità sul piano di lavoro sviluppato dall’IMPRESA ed indicato nell’offerta tecnica, corredato anche da diagramma di Gantt;
c) messa a punto della componente informatica per l’elaborazione dei dati.
Nell’ambito della fase di impianto ed avvio del sistema l’IMPRESA deve fornire almeno due elaborazioni di test complete del calcolo degli stipendi (presumibilmente per i mesi di novembre e dicembre), i cui output devono essere consegnati a FEM per le necessarie verifiche e controlli.
L’IMPRESA deve prevedere inoltre delle idonee sessioni di formazione on-site per il personale della FEM con corsi teorici e pratici da tenere presso la FEM, in date e con modalità da concordare, al fine di illustrare sia le applicazioni pratiche di tutte le funzioni operative del sistema istallato, sia le modalità di corretto utilizzo del servizio e le funzioni di sicurezza e riservatezza dei dati e delle procedure relative alla connettività ed allo scarico delle copie degli archivi che potranno essere richiesti dalla FEM.
Nella fase di impianto e di avvio l’IMPRESA deve predisporre, con cadenza quindicinale, il documento di SAL (stato avanzamento lavori), riportando in particolare le indicazioni sulle attività concluse ed in corso, su eventuali criticità e/o ritardi, sulle relative azioni di recupero e sulle ragioni di scostamento rispetto al piano di Lavoro.
L’IMPRESA inoltre fornisce tutti i documenti necessari per il monitoraggio a partire dalla data di inizio delle attività.
2.2 - Servizio a regime di elaborazione paghe
Una volta entrato a regime il sistema per il servizio richiesto, l’IMPRESA deve garantire le seguenti attività.
1) Gestione paghe e stipendi – Elaborazione dei dati contabili collegati all’emissione dei cedolini paga e conseguenti adempimenti di legge e della normativa complementare riferita al personale dipendente, ai lavoratori assimilati, ai borsisti ed ai tirocinanti, oltre alla gestione della relativa contabilità come meglio descritto nel paragrafo 2.2.1;
2) Gestione storica dei dati (vedi descrizione al paragrafo 2.3);
3) Servizi di supporto, assistenza e formazione (vedi descrizioni al paragrafo 2.4.).
Le prestazioni a carattere generale necessariamente richieste per il corretto espletamento del servizio sono le seguenti:
a) produzione dei cedolini paga mensili;
b) gestione, attuazione e controllo dei trattamenti economici derivanti dall’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali, Provinciali, nonché dei Contratti Integrativi Aziendali e relativi rinnovi;
c) gestione della normativa fiscale e previdenziale, aggiornamento della procedura di elaborazione delle paghe sulla base di eventuali modifiche normative;
d) acquisizione dei dati variabili da FEM;
e) predisposizione degli elaborati e della modulistica relativa agli adempimenti mensili ed annuali, sia fiscali che previdenziali;
f) fornitura dello “sportello dipendente” consultabile on-line con la possibilità di stampare i cedolini paga ed i modelli fiscali C.U. (vedi paragrafo 2.2.1.4.);
g) supporto ed assistenza sulle procedure e sulle normative fiscali, previdenziali e civilistiche per una corretta applicazione delle stesse;
h) supporto tecnico.
Il servizio è attualmente articolato in un doppio giro di elaborazione delle paghe secondo le tabelle che seguono:
Scadenze pagamenti relative ai Contratti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 * | ||||||||||||||
Mese di competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Data pagamento Mensilità aggiuntiva solo per i Contratti di cui ai punti 1/2* | 10-feb | 10-mar | 10-apr | 30-apr 14° mensilità | 10-mag | 10-giu | 10-lug | 10-ago | 10-set | 10-ott | 10-nov | 10-dic | 15-dic 13° mensilità | 10-gen |
Scadenze pagamenti relative ai Contratti di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 ** | ||||||||||||
Mese di competenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + 14° | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 + 13° |
Data pagamento | 00-xxx | 00-xxx | 00-xxx | 00-xxx | 00-xxx | 27-giu | 27-lug | 27-ago | 27-set | 27-ott | 27-nov | 19-dic |
Per tali giri di paghe è previsto un unico cedolino
* 1. CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli
2. CCNL operai agricoli e florovivaisti
3. Xx.Xx.Xxx.
4. Xx.Xx.Xx.
5. Borsisti
6. Tirocinanti
** 7. CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi
8. CCNL di lavoro giornalistico
9. CCPL per il personale docente della FEM
10. CCPL per il personale delle Fondazioni
Come sopra evidenziato la valuta di accredito delle retribuzioni/compensi mensili è:
a) per il personale del comparto agricoltura, i collaboratori, i borsisti ed i tirocinanti: il giorno 10 del mese successivo; per il comparto agricolatura la 14° mensilità ha invece valuta 30 aprile e la 13° mensilità ha valuta 15 dicembre;
b) per il restante personale: il giorno 27 di ciascun mese, fatta eccezione per il mese di dicembre, il giorno 19.
Qualora i sopra specificati giorni di valuta cadano di sabato o di domenica o festivo la valuta è anticipata al primo giorno lavorativo antecedente.
L’articolazione del servizio nei due giri stipendiali può subire variazioni a seguito di modifiche contrattuali, anche in relazione al giorno di pagamento.
Non sono descritte puntualmente le specifiche delle diverse attività, assumendo come normalmente note le conoscenze di carattere tecnico e/o amministrativo necessarie affinché i sistemi o le procedure di calcolo ed elaborazione possano essere operative.
Indipendentemente dall’organizzazione che l’IMPRESA intende adottare per l’erogazione dei diversi servizi, è sempre richiesto un alto grado di sinergia tra le risorse coinvolte nella prestazione e nella fruizione dei servizi, al fine di garantire un adeguato grado di omogeneità nelle varie soluzioni adottate nonché uniformità di comportamento nei confronti della FEM, attuando la più ampia e completa collaborazione con il personale di quest’ultima.
Il servizio a regime, descritto dettagliatamente nel presente CSA, deve essere svolto nel rispetto dei tempi previsti per ogni singola attività, come concordati con FEM. La responsabilità di esecuzione delle attività nei tempi previsti resta interamente ed unicamente in capo all’IMPRESA.
Durante il periodo di esecuzione dei servizi, è sempre cura dell’IMPRESA comunicare e concordare con la FEM ogni eventuale ripianificazione delle attività, anche in seguito alla variazioni dei termini legali e/o contrattuali previsti dalla legislazione vigente per la consegna agli Enti preposti dei documenti previdenziali e fiscali.
L’erogazione del servizio deve comunque prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse dell’IMPRESA, attitudine a lavorare per obiettivi, capacità di operare in team e rispetto delle scadenze pianificate.
La FEM si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà, essendo espressamente esclusa la possibilità di sollevare eccezioni da parte dell’IMPRESA, di verificare e di controllare la corretta esecuzione del servizio attraverso la richiesta di documentazione ovvero di reportistica ad hoc, nonché la rispondenza e la qualità del servizio e l’osservanza da parte dell’IMPRESA di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nel presente CSA e nell’offerta presentata.
Qualora dai predetti controlli, il servizio dovesse risultare non conforme, fatta salva l’applicazione delle penali e delle altre conseguenze previste dal presente CSA, l’IMPRESA deve provvedere tempestivamente ad eliminare i disservizi rilevati.
I controlli e le verifiche non liberano comunque l’IMPRESA dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.
2.2.1 - Gestione paghe e stipendi
Nell’ambito della gestione delle paghe e degli stipendi sono richiesti i seguenti servizi mensili ed annuali.
RETRIBUZIONI
a) determinazione e calcolo delle competenze fisse mensili comprensive degli aumenti periodici di anzianità;
b) determinazione e calcolo delle spettanze variabili mensili;
c) determinazione e calcolo delle retribuzioni plurimensili (13ma e 14ma);
d) calcolo delle voci ricorrenti (indennità fisse e/o ricorrenti, trattenute sindacali, ecc.);
e) trattamento dei premi di produttività e similari;
f) determinazione e calcolo delle situazioni debitorie dei dipendenti (trattenute rateali per prestiti, cessioni del quinto, mutui, pignoramenti, polizze, ecc.);
g) trattamento economico delle festività, ferie, permessi;
h) trattamento economico degli eventi protetti (malattia, maternità, donazione sangue, 104/02, ecc.) con conseguente determinazione e calcolo delle anticipazioni a carico INPS ed integrazioni lordizzate a carico azienda;
i) determinazione e calcolo delle anticipazioni a carico INAIL ed integrazioni lordizzate a carico azienda;
j) trattamento degli aspetti retributivi sospesi: aspettativa, maternità, ecc.;
k) trattamento retributivo per i passaggi di livello, anche retroattivo;
l) determinazione assegno nucleo familiare;
m) gestione dei dipendenti a tempo parziale;
n) applicazione della normativa in materia di decontribuzione e defiscalizzazione;
o) applicazione di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro e/o accordi aziendali e dei relativi arretrati;
p) gestione dei fridge benefit;
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
a) calcolo dei contributi previdenziali, a carico dipendente ed azienda, e predisposizione dei relativi versamenti e di tutta la relativa modulistica;
b) applicazione di tutte le agevolazioni previdenziali previste dalla normativa;
c) predisposizione dei modelli di denuncia riferiti ai contratti indicati in premessa alla presente parte II del CSA (a titolo esemplificativo e non esaustivo UNIEMENS, DMAG, INPGI, ecc.), relativa validazione e trasmissione;
ATTENZIONE: una parte del personale con CCPL personale docente e CCPL personale Fondazioni è iscritto alla previdenza obbligatoria INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).
ADEMPIMENTI FISCALI
a) calcolo delle ritenute di legge;
b) applicazione di tutte le agevolazioni fiscali, tra le quali a titolo esemplificativo la c.d. normativa “Rientro cervelli” e “Rientro lavoratori dall’estero”);
c) predisposizione dei versamenti relativi alle ritenute di legge;
d) produzione e trasmissione delle denunce e dei modelli fiscali previsti;
e) predisposizione, compilazione, pubblicazione e invio all’Agenzia delle Entrate del modello CU, compresi i lavoratori autonomi ed occasionali indicati in premessa alla presente parte II del CSA su tracciato fornito da FEM;
f) predisposizione, compilazione e trasmissione del modello 770 riguardante il personale amministrato, compresi i lavoratori autonomi, di cui alla precedente lettera;
g) acquisizione telematica dei dati concernenti i modelli 730 e liquidazione del risultato contabile e del trattamento fiscale;
h) trattamento della detrazioni di imposta;
i) calcolo e rateizzazione automatica delle addizionali regionali e comunali;
ADEMPIMENTI ASSICURATIVI INAIL (AUTOLIQUIDAZIONE)
a) calcolo dei premi assicurativi (compresi tirocinanti);
b) predisposizione dei versamenti relativi ai premi assicurativi (anticipo e/o saldo) (anche assicurazione speciale scuola, alunni corsi di formazione professionale, tirocini curriculari);
c) produzione e trasmissione delle denunce previste in materia assicurativa;
FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
a) gestione della movimentazione dei fondi, calcolo dei relativi contributi e trasmissione delle distinte contributive;
b) predisposizione dei versamenti relativi ai contributi (riepilogo e file per remote banking);
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
a) calcolo mensile;
b) calcolo annuale e rivalutazione;
c) gestione delle quote destinate al Fondo Tesoreria INPS e/o di quelle destinate ai fondi di previdenza complementare;
d) gestione degli anticipi;
e) gestione della liquidazione;
f) gestione QUIR;
g) elaborazione del prospetto di liquidazione;
h) gestione trasferimenti somme pregresse dal Fondo Tesoreria INPS ad altro Fondo;
ADEMPIMENTI CONTABILI E BANCARI
a) produzione dei flussi dati secondo i due tracciati SAP® specificati nell’allegato 1.4) (file Contabilità e file Controlling) massimo entro il giorno 15 del mese successivo al mese di competenza dei cedolini;
b) produzione dei prospetti riepilogativi mensili (da fornire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza) ed annuale (da fornire in via definitiva entro il mese di febbraio) dei costi di competenza nominativi del personale, comprensivi di oneri c/ente ed Irap, da utilizzare per le rendicontazioni su progetto che prevedono la non eleggibilità di alcune voci stipendiali (in fase di analisi verranno condivise nel dettaglio le voci stipendiali non eleggibili per le rendicontazioni);
c) fornitura dei dati per il pagamento delle competenze, del tabulato riepilogativo e del file per il remote banking almeno 2 (due) giorni lavorativi prima della data prevista per il pagamento degli stipendi;
d) prospetto dei netti negativi o a saldo zero;
e) gestione dei fondi di accantonamento di competenze a liquidazione differita e relativi oneri riflessi (13^ e 14^ mensilità, produttività, ferie, ecc.);
f) produzione di ulteriori estrazioni su specifica richiesta;
PRODUZIONE DEI DATI RIEPILOGATIVI DEL COSTO DEL LAVORO
Messa a disposizione del software:
a) per l’elaborazione dei dati relativi al costo del lavoro;
b) per l’elaborazione dei dati necessari alla predisposizione dei budget retributivi;
c) per la rendicontazione dei progetti.
LIBRI OBBLIGATORI
a) gestione dei libri obbligatori in formato digitale (LUL);
ELABORATI MENSILI
a) cedolini in un unico file PDF complessivo e LUL;
b) report distinte di pagamento comprensivi di netti negativi e cedolini a zero;
c) file banca tracciato SEPA per il pagamento degli stipendi;
d) riepiloghi dei contributi, IRPEF e dati contabili;
e) file di imputazione contabilità generale (tracciato SAP®) delle competenze mensili liquidate e degli accantonamenti per competenza;
f) file di imputazione contabilità analitica (tracciato SAP®) delle competenze mensili liquidate e degli accantonamenti per competenza; contestualmente deve essere fornito anche il file riepilogativo cumulato con i mesi precedenti;
g) report complessivo mensile e progressivo del costo nominativo individuale del personale;
h) cedolone riepilogativo delle voci mensili e progressive;
i) tabulato di controllo e delle anomalie;
j) report voci di calcolo e valori generali;
k) Denuncia Individuale previdenziale riferita alle distinte tipologie contrattuali riportanti i dati trasmessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo UNIEMENS individuali, DMAG, INPGI, ENPAIA);
l) mod. F24 (riepilogo e file per remote banking, quadratura con la contabilità);
m) report accantonamenti;
n) modello CU per dipendenti cessati;
o) report per pagamenti beneficiari (sindacati, polizze, cessione del quinto, ecc.) (riepilogo e file per remote banking);
p) report riepilogativi di tutte le variabili utilizzate nel mese di riferimento;
q) report del costo nominativo individuale di competenza per le rendicontazioni su progetto nel quale risultano eleggibili, in linea generale, esclusivamente le voci tabellari fisse e ricorrenti (in fase di analisi verranno condivise nel dettaglio le voci stipendiali non eleggibili per le rendicontazioni), da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza; contestualmente deve essere fornito anche il file riepilogativo cumulato con i mesi precedenti;
r) Prospetti di calcolo delle indennità INPS;
s) Tabulato rateazione conguagli da 730;
ELABORATI ANNUALI
a) cedolini mensilità annuali (13^ e 14^);
b) report progressivi fiscali e previdenziali;
c) report degli imponibili previdenziali annuali ai fini del calcolo IRAP;
d) report situazione denunce retributive INAIL;
e) report denunce assicurative INAIL;
f) situazione del TFR;
g) tabulato delle movimentazioni annue del TFR;
h) modello CU;
i) report del costo nominativo individuale di competenza per le rendicontazioni su progetto nel quale risultano eleggibili, in linea generale, esclusivamente le voci tabellari fisse e ricorrenti (in fase di analisi verranno condivise nel dettaglio le voci stipendiali non eleggibili per le rendicontazioni) da trasmettere entro il mese di febbraio di ciascun anno in riferimento all’anno precedente,
comprendente oltre agli altri oneri c/ente, l’inail definitivo (a seguito dell’ autoliquidazione) e l’ irap di competenza;
j) report crediti verso enti previdenziali non ancora recuperati (crediti da 770, crediti inps, …) entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
k) report annuale degli accantonamenti e degli utilizzi dei fondi;
PRODUZIONI SPECIFICHE
a) cedolini dei dipendenti cessati;
b) cedolini estraibili singolarmente o in relazione a specifici parametri (ad esempio in relazione al contratto collettivo di riferimento);
c) modello 770 e denuncia INPS, INPDAP, DMAG, ecc.;
d) autoliquidazione INAIL;
e) prospetto con valorizzazione del costo orario/giornaliero a carico FEM su richieste specifiche da parte della stessa;
f) nel caso di ricevimento di rilevazioni statistiche Istat e/o di obbligo di fornitura di dati statistici ad altri Entri preposti, l’IMPRESA provvederà a fornire a FEM i tabulati con i dati retributivi e di costo con aggregazioni/suddivisioni di dati anagrafico-retributivi come richiesti;
CEDOLINO
Il cedolino paga deve riportare le seguenti informazioni Testata
a) dati anagrafici essenziali della Fondazione con relativo logo;
b) codice fiscale, numero di posizione previdenziale e assicurativa;
c) dati anagrafici del dipendente;
d) dati inerenti il rapporto di lavoro:
- Tipologia di rapporto;
- Data di assunzione;
- Data di cessazione;
- Numero scatti anzianità;
- Data prossimo scatto;
- Matricola LUL/codice identificativo;
- Qualifica;
- Codice retributivo;
- CCNL/CCPL di riferimento;
- Centro di costo;
- Per i dipendenti part-time: ore part-time settimanali e percentuale part-time rispetto al tempo pieno;
e) le voci che compongono la retribuzione fissa mensile teorica, spettante in base alla legge, al CCL e al livello di inquadramento;
Corpo
a) tutte le voci riguardanti le competenze e le trattenute del mese con l’indicazione dell’imponibile contributivo, fiscale e TFR delle voci di paga;
b) trattenute previdenziali, fiscali e detrazioni per carichi di famiglia;
c) progressivi fiscali, previdenziali e TFR dell’anno in corso;
d) informazioni relative al TFR:
- accantonamenti TFR al 31/12/AP;
- progressivo anticipazioni TFR percepite;
- quote mensili maturate e destinate alla Tesoreria INPS;
- quote mensili destinate ai Fondi di previdenza complementare;
- contributo FPDL;
- progressivo maturato anno corrente Fondo TFR Tesoreria INPS/Azienda;
e) quote e progressivi destinati ai fondi pensione complementari;
f) dettaglio della tassazione del TFR e/o degli emolumenti a tassazione separata/detassazione;
g) codice IBAN (con possibilità di inserire coordinate bancarie per pagamenti all’estero);
h) ratei mensilità aggiuntive maturati;
i) informazioni relative alle ferie.
2.2.1.1 - Reportistica standard e certificazioni
L’IMPRESA provvede a fornire mensilmente alla FEM tutta la reportistica necessaria per il pagamento degli stipendi. Deve inoltre essere possibile estrarre dagli archivi informatici dell’IMPRESA le certificazioni necessarie.
Per quanto concerne le modalità di fornitura della reportistica, è necessario prevedere la possibilità di visualizzare on-line il risultato del calcolo degli stipendi.
L’IMPRESA deve mettere inoltre a disposizione una procedura che abbia le seguenti caratteristiche:
a) consenta mediante le opportune chiavi l’estrazione di elenchi e riepiloghi relativamente a competenze fisse, continuative e accessorie (con relativi oneri a carico della FEM, anche con riferimento a specifiche competenze) erogate al personale, suddivisi secondo la struttura del bilancio e controllo di gestione della FEM, ai fini di una possibile rielaborazione da parte di quest’ultima per i proprio scopi statistici;
b) preveda la possibilità di assegnare ad ogni dipendente almeno tre diversi codici identificativi relativi a diverse articolazioni organizzative all’interno delle quali il dipendente stesso è assegnato (ad esempio: centro di costo, centro di costo elementare, ufficio, ecc.), in modo tale da poter estrarre dalla procedura elenchi di dipendenti (con le corrispondenti voci retributive) articolati secondo la struttura di assegnazione;
c) gestisca la mobilità interna del dipendente. Qualora, ad esempio, il dipendente venga assegnato nell’anno di competenza in sequenza a tre diversi centri di costo, nei report estratti tale dipendente dovrà comparire tre volte;
d) consenta la possibilità di estrarre elenchi e riepiloghi riferiti o a singole voci retributive o a più voci retributive sommate tra loro, sempre rispettando l’articolazione del bilancio della FEM e/o le richieste specifiche per le rendicontazioni;
e) consenta di estrapolare dal costo complessivo alcune voci stipendiali (compresi gli oneri a carico della FEM ed i costi sospesi) non eligibili ed identificate dagli specifici bandi dei progetti;
f) consenta l’estrazione di una scheda economica di ogni dipendente, contenente le variazioni stipendiali dovute ad aumenti contrattuali, avanzamento di carriera, progressioni orizzontali o verticali, ecc..
Nell’ambito della fornitura della reportistica di cui sopra, deve inoltre essere prevista l’estrazione di tutti i dati necessari per la predisposizione del bilancio consuntivo nonché il monitoraggio costante della spesa relativa al personale.
Più precisamente, risulta necessario proiettare, a partire da una determinata data, il risultato del calcolo degli stipendi fino a fine anno, suddiviso per centro di costo, al fine di verificare la capienza del budget.
La FEM si riserva la facoltà di chiedere all’IMPRESA anche la predisposizione di ulteriori report e, in aggiunta, qualsiasi elaborato statistico-gestionale generabile dagli archivi del software utilizzato per il servizio senza che ciò possa dare adito a qualsiasi ulteriore pretesa oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale (€/cedolino).
2.2.1.2 - Calcolo delle retribuzioni e dei compensi
L’IMPRESA provvede al calcolo delle retribuzioni e/o dei compensi sulla base dei dati caricati/forniti mensilmente dalla FEM. L’IMPRESA è altresì tenuta:
a) ad effettuare e gestire il ricalcolo delle competenze già erogate in caso di modifiche che comportino tale necessità (ad esempio, nel caso di entrata in vigore di un nuovo CCNL con tabelle economiche aventi decorrenza retroattiva);
b) a calcolo di ogni emolumento arretrato in caso di concessione di aspettative ed eventi similari, da ricalcolare sui cedolini in via definitiva.
L’IMPRESA è responsabile della correttezza del risultato del calcolo di ogni elaborazione delle retribuzioni.
2.2.1.3 - Stampa cedolini e archiviazione dei dati
L’IMPRESA deve provvedere:
a) alla produzione del cedolino on-line, come indicato nel paragrafo 2.2.1.4.;
b) alla trasmissione all’Unità Paghe e Presenze della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane della FEM dei cedolini retributivi conformi alla normativa contrattuale vigente per il personale che non abbia in dotazione una postazione informatica almeno 2 (due) giorni lavorativi prima della data prevista per il pagamento degli stipendi. Il rispetto dei tempi indicati rimane di esclusiva responsabilità dell’IMPRESA.
Tutti i dati forniti di proprietà della FEM devono essere corredati dalla apposita documentazione per la loro interpretazione.
2.2.1.4 - Sportello dipendenti on-line
L’IMPRESA deve garantire, a far data dal primo mese di attivazione del servizio (presumibilmente gennaio 2018), un servizio accessibile on-line, attraverso apposito portale, conforme alle norme attualmente in vigore all’accessibilità ed avente le seguenti caratteristiche:
a) il cedolino elettronico deve essere disponibile sul portale almeno il giorno prima della data di pagamento dello stipendio;
b) il portale deve mantenere on-line tutti i cedolini elaborati;
c) il portale deve mantenere on-line tutti i modelli fiscali CU;
d) il portale deve sostenere almeno 100 (cento) connessioni contemporanee al sito con adeguati limiti di tempo, fornendo contestualmente la possibilità di usufruire di servizi di consultazione e downloading della documentazione;
e) accessibilità al portale 24 ore / 7 giorni a settimana;
f) il portale deve altresì consentire, attraverso opportuna procedura, lo scarico massivo di tutti i singoli cedolini stipendiali e documenti fiscali elaborati.
Requisiti di sicurezza del portale
Il portale deve essere strutturato in modo tale da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni in esso contenute in relazione alla tipologia di utente.
L’accesso del dipendente al portale deve avvenire mediante protocolli di trasmissione sicura di dati HTTPS (SSL/TLS su HTTP), garantendo l’integrità e la riservatezza dei dati trasferiti.
Devono inoltre essere previsti accorgimenti specifici contro il phishing.
Requisiti di accessibilità
Il portale deve essere progettato secondo i canoni dell’accessibilità e dell’utilizzabilità.
L’utilizzabilità del portale implica che le informazioni debbano essere organizzate e strutturare in maniera da garantire la massima fruibilità.
Il portale deve essere inoltre progettato in modo tale da garantire la sua consultazione anche da parte di individui affetti da disabilità fisiche o sensoriali o condizionati dall’uso di strumenti con prestazioni limitate o da condizioni ambientali sfavorevoli.
In particolare, i requisiti del portale dovranno essere conformi alla Legge 9 gennaio 2004, n. 4 sull’accessibilità da parte di soggetti disabili nonché al Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie di data 8 luglio 2005.
Requisiti di configurazione del singolo account dipendente
Per l’accesso ai servizi della piattaforma dovrà essere garantita l’identificazione dell’utenza “dipendente” a mezzo Active Directory e/o Radius o altri sistemi di federazione account in uso presso la FEM.
Requisiti di configurazione del singolo account operatore
L’autenticazione per utenza nei possibili diversi ruoli operatore, potrà attuarsi preferibilmente a mezzo Active Directory e/o Radius, o in alternativa con account interno all’applicativo.
2.3 - Gestione storica dei dati
La procedura sviluppata dall’IMPRESA deve consentire la visualizzazione e l’estrazione, anche su file Excel, del dossier del dipendente contenente le informazioni provenienti dal sistema di elaborazione dei cedolini archiviate con profondità storica.
Il sistema deve gestire almeno i seguenti dati anche in fase di start-up:
a) generalità;
b) familiari a carico;
c) residenza e domicilio;
d) modalità di pagamento e recapito dello stipendio;
e) informazioni fiscali, previdenziali e fondi pensione;
f) assunzione e cessazione;
g) inquadramento contrattuale;
h) qualifica;
i) codice retributivo;
j) struttura organizzativa;
k) sedi di lavoro e centri di costo;
l) elementi della retribuzione;
m) detrazioni;
n) progressivi TFR;
o) assenze gestite (ferie, permessi, malattie, ecc.).
La procedura, oltre a consentire la visualizzazione del dossier per singolo dipendente con evidenza delle variazioni storiche, deve consentire delle funzioni di analisi aggregata del costo del lavoro per tipologia e per periodo temporale, nonché funzioni di reporting con possibilità di estrazione dei dati anche in formato Excel.
L’IMPRESA deve sempre garantire alla FEM l’assistenza sui dati gestiti durante l’appalto.
2.4 - Servizi di supporto normativo/consulenziale, assistenza e formazione al personale
Per tutta la durata del contratto d’appalto, l’IMPRESA è tenuta a fornire i servizi di supporto normativo/consulenziale ed assistenza necessari ad assicurare il corretto utilizzo ed il funzionamento dei servizi erogati.
In particolare, oltre a quanto previsto per la parte relativa all’assistenza sul software, nella fascia oraria 9:00 - 17:30, dal lunedì al venerdì, l’IMPRESA deve garantire, tramite un servizio di assistenza telefonica, mediante posta elettronica o sistema di ticketing, le seguenti attività:
a) presa in carico delle richieste di assistenza entro 30 minuti dalla segnalazione;
b) la soluzione di problemi pratici sia di natura tecnica sia di natura organizzativa, qualora il problema sorga in relazione a prestazioni e servizi forniti dall’IMPRESA;
c) la rimozione di qualsiasi errore di calcolo che comporti la non conformità dei dati elaborati alla normativa vigente di riferimento entro i termini legali;
d) il supporto di tipo giuridico, contabile e fiscale per quanto attiene agli aggiornamenti normativi nonché nelle materie di contrattualistica del personale, previdenza e disposizioni contributive, prevenzione degli infortuni sul lavoro, modifiche al trattamento economico del personale, calcolo ed erogazione degli stipendi e relativi oneri riflessi, disposizioni fiscali.
Il servizio prestato dall’IMPRESA include il monitoraggio della normativa inerente i rapporti di lavoro nel suo complesso, al fine di garantire la manutenzione e gli aggiornamenti degli algoritmi di calcolo, in linea con le disposizioni legislative e contrattuali.
In tal senso si precisa che:
a) l’esecuzione degli interventi di aggiornamento deve avvenire nei tempi e nei modi più appropriati a garantire il rispetto delle tempistiche concordate;
b) l’IMPRESA assume l’obbligo di monitorare e garantire il buon esito degli interventi suddetti, standardizzando le procedure di test;
c) l’aggiornamento delle procedure può comportare anche la necessità di adeguarne le funzionalità alla gestione di fattispecie particolari proprie della realtà aziendale della FEM.
L’IMPRESA deve inoltre garantire per tutta la durata del contratto:
a) un’attività di consulenza scritta nelle materie sopra specificate che deve essere fornita, compatibilmente con la complessità della richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni di calendario;
b) un’attività continuativa di formazione e aggiornamento del personale individuato dalla FEM (da specificare in un apposito programma di formazione presentato nell’ambito dell’offerta tecnica), prevedendo modalità di trasmissione di informative sulle modifiche normative, corsi e/o incontri di aggiornamento e formazione (presso la sede della FEM e/o con modalità telematiche) in materia giuridica, contabile, previdenziale e fiscale. Le attività di formazione ed aggiornamento, nel rispetto di quanto indicato nel piano di formazione, vengono svolte in date e con modalità da concordarsi, nel rispetto dell’inderogabile esigenza della FEM di garantire comunque una continuità di tutti i servizi erogati al personale.
2.5 - Attività di fine servizio – “passaggio delle consegne”
L’IMPRESA è tenuta garantire un servizio di “passaggio delle consegne” all’operatore economico subentrante ed individuato dalla FEM.
In particolare l’IMPRESA è tenuta:
a) a garantire un affiancamento dell’operatore economico subentrante per il periodo relativo agli ultimi 3 (tre) mesi di durata del servizio;
b) a fornire al personale della FEM, all’operatore economico subentrante, ovvero a terzi, ogni informazione necessaria a consentire l’impianto e l’avvio del servizio;
c) ad assistere l’operatore economico subentrante nella fase di avvio ed impianto del servizio da parte di quest’ultimo;
d) a trasmettere i dati storici tramite supporto elettronico con organizzazione delle informazioni su file, il cui formato e tracciato viene indicato dalla FEM.
e) a fornire all’operatore economico subentrante ogni altra informazione o documentazione che consenta allo stesso di subentrare senza disguidi o disservizi.
Il pagamento all’IMPRESA del servizio di cui al presente articolo viene effettuato dalla FEM in un'unica soluzione ad ultimazione e regolare sua effettuazione accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto tramite apposito certificato confermato dal responsabile del procedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
- x.xx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx -
SVILUPPO DEL DOCUMENTO | |||
Oggetto | Redazione | Controllo/Revisione | Approvazione |
Parte I - Disciplina amministrativa | X. Xxxxxx | X. Xxxxx X. Xxxxxxxx X. Xxxxxxxx | X. Xxxxxxxx |
Parte II - Specifiche tecniche | X. Xxxxx X. Xxxxxxxx X. Xxxxx X. Xxxxxxx X. Xxxxxxx (IT) X. Xxxxxxxx (IT) | X. Xxxxxxxx X. Xxxxx X. Xxxxxx | X. Xxxxx X. Xxxxxxx (IT) |
ALLEGATO 1 –TRACCIATI RECORD
Il presente allegato fornisce i tracciati record necessari a garantire le interfacce informatiche per importare dati dai software utilizzati dalla FEM verso il sistema paghe e per esportare dati dal sistema paghe verso software utilizzati dalla FEM.
Allegato 1.1 - Interfaccia per importare dati dal software per la rilevazione delle assenze/presenze a sistema paghe
L’estrazione da Selesta Ingegneria S.p.A. “TEAMWEB®” genera 2 distinti files per i 2 distinti giri stipendiali con i dati delle presenze/assenze:
− per il giro del 27: riferiti al mese precedente rispetto al mese in cui sono elaborati i cedolini stipendiali;
− per il giro del 10: riferiti al mese di competenza dei cedolini.
1. Tracciato per importazione Causali Mensili LUL
Tipo file → ASCII Lunghezza Record → 31
Posizione | Descrizione campo | Tipo | Lunghezza | Note |
Pos 1 | Codice dipendente | Numerico | 8 | Allineamento a destra e riempimento a sinistra di zeri |
Pos 9 | Codice causale | Alfanumerico | 3 | Allineamento sinistra e riempimento a destra di spazi |
Pos 12 | Valore contatore (Ore) | Ore in centesimi in formato HHHHHCCCC | 9 | I primi 5 caratteri riguardano la parte intera, i successivi 4 la parte decimale (esempio: valore 6,3 000063000) |
Pos 21 | Anno | Numerico | 4 | AAAA |
Pos 25 | Mese | Numerico | 2 | MM |
Pos 27 | Giorno | Numerico | 2 | GG |
Pos 29 | CRLF di fine riga | 2 |
La FEM fornisce all’IMPRESA l’elenco dettagliato della causali utilizzate nel LUL per permettere il riconoscimento delle distinte categorie di causali esportate con il presente tracciato.
2. Tracciato per importazione Variabili Mensili
Il presente tracciato è un totalizzatore mensile dei dati per il sistema paghe Tipo file → ASCII
Lunghezza Record → 104
Posizione | Descrizione campo | Tipo | Lunghezza | Note |
Pos 1 | Codice dipendente | Numerico | 8 | Allineamento a destra e riempimento a sinistra di zeri |
Pos 9 | Codice causale | Numerico | 5 | Allineamento a destra e riempimento a sinistra di zeri (es. 00002 per giustificazione ferie) |
Pos 14 | Codice Tipo Imputazione Voce | Allo stato attuale: Fisso Valore Uguale a 1 (ore, giorni, quantità). Possibile sviluppo con: − Valore 2: importo; − Valore 3: ore e costo unitario. | 1 | |
Pos 15 | Data riferimento del Contatore | Numerico | 8 | GGMMAAAA |
Pos 23 | Allo stato attuale: Ore/giorni/quantità | Numerico | 13 | HHHHHHHHHHCCC I primi 10 caratteri riguardano la parte intera, i successivi 3 la parte decimale con riempimento a sinistra e destra con spazi (es. valore 6,3 deve essere “ 63 “ |
Pos 36 | Importo Unitario | Allo stato attuale: Fisso 13 spazi | 13 | |
Pos 49 | Importo | Allo stato attuale: Fisso 13 spazi | 13 | |
Pos 62 | Note | Allo stato attuale: Fisso 40 spazi | 40 | |
Pos 102 | CRLF di fine riga | 2 |
Allegato 1.2 - Interfaccia per importare dati da software gestione trasferte a sistema paghe
Dato | Lunghezza | Obbligato | Note sul contenuto |
Filler | 3 | Si | Valore fisso 000 |
Matricola | 8 | Si | E’ l'ID del dipendente nella nostra procedura. Nel vostro caso, deriva dal concatenarsi dei vostri attuali Codice Azienda + Codice Dipendente. Ad es: il Dip. Cod. 2213 dell'Azienda 2800 diventerà per noi l'ID 28002213 |
Cod. Paghe | 5 | Si | Indicare cod. voce stipendiale, uguale a quello già in uso con il consulente precedente: il codice non deve essere preceduto da alcuna cifra. Qualora il cod. voce da indicare sia più corto di 5 cifre va normalizzato (esempio voce 840 va |
Tipo Valore | 1 | Si | Indicare uno dei seguenti codici: Ore, giorni o quantità, Importo, quantità + importo unitario |
Data Rif. | 8 | Si | Indicare l’ultimo giorno della missione, in formato ddmmyyyy |
Valore | 13 | Obbligatorio se tipo valore è 1 oppure 3 | 10 interi + 3 decimali (no separatore) Esempio: per una quantità di 15 km da indennizzare esporre 15000 |
Compet. Unit. | 13 | Obbligatorio se tipo valore è 3 | 10 interi + 3 decimali (no separatore) Esempio: per un importo di unitario di 10,20 esporre 10200 |
Importo | 13 | Obbligatorio se tipo valore è 2 | 10 interi + 3 decimali (no separatore) Per importi negativi il segno “meno” va esposto all’inizio della stringa e non prima della cifra. Esempio: per un importo di unitario di 200,40 esporre 0000000200400 per un importo di – 200,40 esporre -000000200400 |
Nota | 40 | No | Stringa di testo per eventuali annotazioni – ATTENZIONE: se si inserisce qualcosa in questo campo, il contenuto verrà stampato sul cedolino paga |
Allegato 1.3 - Interfaccia per importare dati da software mensa a sistema paghe al fine addebito automatico del costo
Pos. Descrizione campo
1 Filler
2 Matricola
3 CodPaghe
4 Tipo Valore
5 Data Riferimento (Finemese)
6 N.di pasti consumati
7 Filler
8 Filler (comp.Unità)
9 Filler (Importo)
Il "CodPaghe": attualmente sono 3 codici che dipendono dalla Tariffa applicata: "01858" Per le tariffe: con valore 0.31 euro
"01861" Per tariffa a 4,60 euro
"02858" per la tariffa "pasto servito" a 0,73 euro.
Allegato 1.4 - Interfaccia per esportare dati dal sistema paghe a software SAP®
Tracciato file Contabilità
Tipo campo | Nome Campo | Esempio | Esempio 2 |
FISSO | CODICE DITTA | Z100 | |
FISSO | DENOMINAZIONE | FONDAZIONE MACH | |
VARIABILE | Data registrazione (AAAAMMGG) | 20130131 | |
VARIABILE | Periodo di elaborazione (AAAAMM) | 201301 | |
FISSO | REGIME CONTABILE | Ordinario | |
FISSO | PROGRESSIVO RIPARTIZIONE | 9 | |
FISSO | DESCRIZIONE PROGRESSIVO RIPARTIZIONE | 9 - PER DIPENDENTE | |
FISSO | CONTIBILITA' DI DESTINAZIONE | 9 | |
FISSO | DESCRIZIONE CONTIBILITA' DI DESTINAZIONE | PER DIPENDENTE | |
FISSO | MODALITA' DI STAMPA | SALDI PER DIPENDENTE | |
VARIABILE | CODICE DIPENDENTE | 28000002 | |
VARIABILE | COGNOME NOME | XXXXX XXXXX | |
VARIABILE | CODICE CONTO | 23010001 | |
VARIABILE | DESCRIZIONE CONTO | ||
VARIABILE | IMPORTO DARE | 84.490,40 | |
VARIABILE | IMPORTO AVERE | 0,00 | |
VARIABILE | IMPORTO SALDO | 84.490,40 |
Tracciato file Controlling
Tipo campo | Nome Campo | Esempio | Esempio 2 |
FISSO | DESCRIZIONE CONTIBILITA' DI DESTINAZIONE | PER DIPENDENTE | |
FISSO | MODALITA' DI STAMPA | SALDI PER DIPENDENTE | |
VARIABILE | CODICE DIPENDENTE | 28000002 |
VARIABILE | COGNOME NOME | XXXXX XXXXX | |
FISSO | VUOTO | ||
FISSO | VUOTO | ||
VARIABILE | Vdc di Costo (CO) | SP000010 | |
VARIABILE | CdC Destinazione (CO) | C2101 | |
VARIABILE | OI Destinazione (CO) | SP000010 | |
VARIABILE | IMPORTO DARE | 1000 | |
VARIABILE | IMPORTO AVERE | 0 | |
VARIABILE | IMPORTO SALDO | 84490,4 |