ULTIMA MODIFICA:
Termini e condizioni di polizza
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile
ULTIMA MODIFICA:
da Attività professionale V. 01-19
1 GENNAIO 2019
CONSULENTI DEL LAVORO
Il presente Set Informativo composto da:
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
• Condizioni di Assicurazione con Glossario
Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del Contratto o della Proposta di Assicurazione.
Leggere prima della sottoscrizione
Polizza di Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale del Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ragioniere Perito Commerciale, Tributarista, Consulente del Lavoro, Edp
DIP ‐ Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: CNA Insurance Company (Europe) S.A. Prodotto: “Professioni Fiscali”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
La polizza copre l'assicurato contro le perdite patrimoniali cagionate a terzi (anche per colpa grave), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, derivanti da atto illecito dell'assicurato (o da una persona della quale egli debba rispondere) nell'espletamento della sua attività professionale, purché tali richieste siano notificate per la prima volta durante il periodo di assicurazione indicato in Polizza (“claims made”).
Che cosa è assicurato?
✓ Danni involontariamente cagionati a Terzi nell’esercizio dell’attività professionale del Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ragioniere Perito Commerciale, Tributarista, Consulente del Lavoro, Edp.
✓ La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
✓ Sono previste garanzie aggiuntive opzionali valide solo dietro corresponsione di Premio aggiuntivo e richiamate nel Modulo di Polizza nella sezione “Lista Garanzie” con l’indicazione “SI”.
Che cosa non è assicurato?
⊗ Attività Professionale diversa da quella/e dichiarate o svolta senza iscrizione a relativo albo (se prevista).
⊗ Per legge, non sono considerati Terzi e non sono coperti dalla Assicurazione:
o il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine con lui stabilmente convivente
o nel caso in cui l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, gli Amministratori, il socio associato o contitolare, il dipendente o collaboratore, le ditte di cui l’assicurato sia titolare o contitolare e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al precedente punto dei costi
Ci sono limiti di copertura?
! Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicate in polizza; il contratto prevede eventi che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell’indennizzo. Possono essere previsti franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo.
Dove vale la copertura?
• Le garanzie della presente Xxxxxxx s’intendono estese a qualsiasi Richiesta di Risarcimento promossa contro l’Assicurato nel mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio
assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio di Polizza si paga alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte.
Il pagamento del Premio può essere effettuato tramite assegno bancario, postale o circolare, ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale e contante nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha durata annuale a decorrere dalla data indicata in polizza.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento
Come posso disdire la polizza?
Il contratto cessa a scadenza ma nel caso fosse stato accordato il rinnovo automatico il contraente deve dare disdetta mediante lettera raccomandata e/o posta certificata , spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Assicurazione per la responsabilità Civile Professionale del Dottore Commercialista Revisore Contabile,Ragioniere Perito Commerciale,
Tributarista,Consulente del Lavoro,Edp
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: CNA Insurance Company (Europe) S.A. Prodotto: Professioni Fiscali
DIP Aggiuntivo aggiornato al 01/01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
CNA Insurance Company (Europe) S.A. con Rappresentanza Generale per l’Italia in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0. CNA Insurance Company (Europe) S.A. con sede legale in Lussemburgo, 00X, xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx.XXX esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Lussemburgo denominata “Commissariat aux Assurances”, al cui controllo è sottoposta. In Italia CNA opera in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (“Codice delle Assicurazioni Private”) ed è pertanto iscritta nell’allegato dell’Albo per le Imprese assicurative presso l’ISVAP con il Codice impresa D955R al n. I.00154.
Recapiti della Società:
CNA Insurance Company (Europe) S.A. Xxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Telefono: x00 00 0000 0000
Fax: x00 00 0000 0000
Sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati relativi all’ultimo bilancio approvato.
L’ammontare del patrimonio netto di CNA è pari a £ 241.955.000 pari ad € 285.998.817.97* Il capitale sociale ammonta a £ 130.200.000 pari ad € 153.900.709.22*
Il totale delle riserve patrimoniali è pari a £ 11.755.000 pari ad € 13.894.799.05* L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è: 7,09*
Si fa presente che l’indice di solvibilità è il rapporto tra l’ammontare del regime di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
* Il valore espresso in euro si riferisce alla data di cambio valuta del 1.12.2010. Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato contro le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresi i clienti, delle quali sia tenuto a rispondere, anche per l’ipotesi di colpa grave, (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, che traggono origine da una Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all’Assicurato stesso per la prima volta e notificate all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza o durante il Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento. | |
OPZIONE CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Giovani Professionisti | Ove l’Assicurato abbia iniziato l’attività e sia iscritto all’albo professionale (ove previsto) da non più di cinque anni ed inoltre abbia ricavi lordi annui inferiori ad Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00), come dichiarato nel Modulo di Proposta che forma parte integrante di questa Polizza, l’assicurazione sarà prestata dietro applicazione dello sconto del 10%. Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite temporale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Liquidatore, Curatore, Commissario | La garanzia opera per le responsabilità derivanti: Dall’espletamento degli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di Commissario Governativo per le procedure di scioglimento delle società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, xxxxxx e consulente tecnico. |
R.C. della Conduzione dello Studio | La garanzia opera nel caso di Richieste di Risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per Xxxxx a Terzi dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da suo fatto colposo nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell’Attività Professionale esercitata e la cui ubicazione è precisata in Polizza. La garanzia è operante anche quando detti Xxxxx siano provocati da fatto colposo o doloso commesso da persone di cui l'Assicurato sia legalmente chiamato a rispondere, fermi i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo. |
Attività di Amministratore e Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione/Revisione Legale dei Conti/Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Società o altri Enti | La garanzia opera anche nei casi di: a) Espletamento degli incarichi di sindaco assunti in conformità degli artt. 2397-2409, 2409 bis (sindaco revisore) 2477 (sindaco o sindaco revisore in srl), 2543 (sindaco cooperative) del Codice Civile e delle leggi vigenti; b) Espletamento degli incarichi di revisore legale ai sensi D.Lgs. 39/2010 e s.m.i in società assunti in conformità degli artt. 2409bis – 2409 sexies del Codice Civile e delle leggi vigenti, in società cooperative (artt. 2511 - 2548 c.c.), associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.); c) Espletamento degli incarichi di revisore legale ai sensi D.Lgs. 267/2000 (enti pubblici). Per tale attività, i disposti contenuti nel penultimo comma dell’Articolo 9 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione valgono, ove la Legge lo consenta, anche per procedimenti avanti la Corte dei Conti o altro competente organo di giustizia amministrativa. d) Componente del Consiglio di Amministrazione in società, in conformità agli artt. 2380- 2395 (Spa), 2475-2476 c.c. (Srl), 2542 c.c. (società cooperative), in associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.),in fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.); e) Espletamento dell’incarico di membro dell’Organo di Vigilanza, assunto in conformità del D.Lgsl. 231/2001 e s.m.i., in società, in società cooperative, in associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute; |
Visto Pesante | Le garanzie si intendono estese alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell’esercizio dell’attività di certificazione tributaria, secondo quanto previsto dal D.M. 164/1999, dal D.Lgs. 241/1997, dal D.L. 78/2009, dalla L. 102/2009, dalla L. 147/2013, dal D.Lgs. 175/2014 e da ogni loro successiva modifica od integrazione. |
Visto Leggero | Le garanzie sono estese ai Danni Patrimoniali cagionati ai clienti nell’esercizio dell’attività di apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria (“Visto Leggero”) come di seguito: A. SENZA 730: ESTENSIONE PER ATTIVITÀ DI VISTO DI CONFORMITÀ PER DOTTORI COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI, CONSULENTI DEL LAVORO E SOCIETÀ DI EDP COSÌ COME PREVISTO AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 241 DEL 9 LUGLIO 1997, DELL’ART. 38-BIS DEL DPR 633/72, DAL DM 164 DEL 31/05/1999, ALL’ART. 10 DEL DL N° 78 DEL 1.7.2009 CONVERTITO IN LEGGE N° 102 DEL 3.8.2009, E ART. 1 C. 574/2013 COME MODIFICATO DAL D.L. 50/2017 E ALL’ART. 6 DEL D.LGS. N° 175 DEL 21.11.2014 E S.M.I. B. ESTENSIONE PER ASSISTENZA FISCALE – VISTO LEGGERO (conforme a quanto indicato dall’IVASS nella Lettera al Mercato del 19/03/2015) |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Le garanzie non operano: ⊗ in relazione ad Attività Professionale diversa da quella/e indicata/e nel Modulo di Proposta; ⊗ qualsiasi Richiesta di Risarcimento che era conosciuta dall’Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza o qualsiasi Circostanza, che avrebbe potuto dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento, conosciuta o conoscibile, in base all’ordinaria diligenza, dall’Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza. ⊗ inoltre, qualsiasi errore, omissione o fatto dannoso commesso prima della data di copertura retroattiva determinata nella Polizza. ⊗ sono altresì escluse tutte le liti anteriori e/o pendenti alla data della decorrenza della Polizza. Qualsiasi fatti o circostanze che siano oggetto di un’ informazione/avviso fatta su un’altra Polizza della quale la presente costituisca un rinnovo od una sostituzione. ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività svolte dopo che l’Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo; ⊗ a favore di un Assicurato che non sia iscritto ad un Albo professionale (ove previsto) o autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in Polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa è automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Xxxxxxxxxx.Xx copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dell’esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’Assicurato, la Polizza mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera. L’Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni all’Assicuratore fornendo copia di detta documentazione. L’Assicuratore conseguentemente avrà facoltà di: Recedere dalla Polizza dando 60 giorni di preavviso; Mantenere in vigore la Polizza fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti; ⊗ a favore di un Assicurato che, pur iscritto all’Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell’Assicurato stesso con riferimento all’incarico da questi assunto; ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a: reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti; qualsiasi ordine o richiesta volti a: ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti; reagire a o valutare gli effetti di Agenti Inquinanti; Per Agenti Inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per “rifiuti” si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare; ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla presenza e/o utilizzo/contatto di muffa tossica o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all’uso di muffe tossiche o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto; |
Xxxxxx esclusi | ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, connesse a, o derivanti da: radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare; sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari; ⊗ qualsiasi Richiesta di Risarcimento che sia conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto, omissione dolosa o condotta fraudolenta, da parte di qualunque Assicurato o violazione intenzionale o deliberata di qualsiasi legge, regolamento o disposizioni scritte; ⊗ per le Perdite, Danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento: guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari o colpo di stato politico o militare. qualsiasi atto terroristico. Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo: l’uso della forza o della violenza e/o minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzaste al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui l’Assicuratore affermi che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi Perdita, Danno, costo o esborso non è coperto dalla presente Polizza, l’onere di fornire la prova contraria incombe sull’Assicurato. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante; ⊗ per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a: errore od omissione in attività – comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti; omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti; finanziamenti e compensi elargiti illecitamente; ⊗ per le Richieste di Risarcimento derivanti da tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli o comunque denominati) o per le conseguenze del loro mancato pagamento; ⊗ per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento dell’Assicurato; ⊗ nei casi in cui l’Assicurato sia persona giuridica: Allorché la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste di Risarcimento siano originate da Terzi; Per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione; ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a Xxxxx derivanti, non dal comportamento diretto o indiretto dell'Assicurato, ma da quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto); ⊗ per le Richieste di Risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel nuovo codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447): sono escluse le Richieste di Risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato; |
Rischi esclusi | ⊗ per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di terreni, fabbricati (salvo quanto disposto all'Articolo 7.2 (R.C. della Conduzione dello Studio) delle Condizioni Particolari di Assicurazione), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto; ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a: Guasto meccanico; Guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx-out; Guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione; Mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico; Propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario; a meno che tali guasti, propagazioni o malfunzionamenti derivino da un Errore Professionale commesso da un Assicurato. ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla violazione di brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti, salvo quanto disposto all’Articolo 6.6 (Violazione di Copyright) delle Condizioni Particolari di Assicurazione. ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell’Assicurato, di un’accurata valutazione preventiva dei costi relativi all’esecuzione di Attività Professionali. ⊗ per le Richieste di Risarcimento che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali previsti dall’Articolo 12 (Limiti Territoriali) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ossia gli Stati Uniti d’America e i territori sotto la loro giurisdizione e il Canada; pertanto questa Assicurazione non risponde per i risarcimenti dovuti e i costi sostenuti in relazione: a qualunque domanda, diffida, esposto, citazione, ingiunzione, che provengano da detti Paesi esclusi; ad ogni azione legale o procedura arbitrale intentata in detti Paesi esclusi, qualunque sia la sentenza o il lodo arbitrale che ne risulti, anche se con delibazione in Italia o in altro Paese, o a qualunque transazione che ne consegua; Resta inoltre inteso che l’Assicuratore sarà esonerato dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente Polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di Indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga l’Assicuratore o i suoi riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base o leggi o regolamenti di qualunque Paese dell’Unione Europeo, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti installati o assistiti da parte dell’Assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell’Assicurato; ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad impegni sottoscritti dall’Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni; ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di Xxxxx; ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi violazione delle norme sul lavoro, o effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche; ⊗ per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue: Disponibilità di fondi;Proprietà immobiliari o personali;Beni e/o merci;Qualsiasi forma di investimento; che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere. ⊗ per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di terreni, fabbricati (salvo quanto disposto all'Articolo 7.2 (R.C. della Conduzione dello Studio) delle Condizioni Particolari di Assicurazione), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto; |
Ci sono limiti di copertura? | |
Perdita di Documenti | Tale garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo di Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo e con l’applicazione di una Franchigia di Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). |
Tutela dei Dati Personali l Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003) | Tale garanzia è prestata con Sotto Limite di Indennizzo pari al 50% del Massimale esposto in Polizza. |
Violazione di Copyright | Tale garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo globale di Euro 100.000,00 (euro centomila/00) per l’insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti ad uno stesso Periodo di Assicurazione. |
Spese per il Ripristino della Reputazione | La presente garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e in aggregato annuo, ferma l’applicazione della Franchigia fissa pari ad Euro 1000,00 (euro mille/00) per ogni Richiesta di Risarcimento. |
Liquidatore, Curatore, Commissario | Tale estensione è valida per un massimo di 4 (quattro) cariche o nomine ed in ogni caso fino al raggiungimento del 40% del Fatturato totale |
R.C. della Conduzione dello Studio | Tale garanzia è prestata con un sotto il limite di indennizzo pari ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo, ferma l’applicazione di una Franchigia fissa pari ad Euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per ogni Richiesta di Risarcimento |
Attività di Amministratore e Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione/Revisi one Legale dei Conti/Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Società o altri Enti | Tale garanzia è prestata alle seguenti condizioni: a) La somma degli introiti derivanti dall’insieme di dette funzioni, non sia superiore al 40% del totale degli introiti dichiarati; b) Il numero degli incarichi non siano superiori a complessivi 4 (quattro); |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta tempestivamente per iscritto e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. |
Assistenza diretta: Non prevista. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’Assicurato la perdita del diritto alla prestazione. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Obblighi dell’impresa | Valutato il danno, concordato il risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'Indennizzo entro 45 giorni dalla firma di apposito atto di transazione e quietanza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento del premio – che è comprensivo di imposte nella misura del 22,25% – può essere effettuato secondo le seguenti modalità (in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 47 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006): • assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’Intermediario; • ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario gli Assicuratori o l’intermediario in qualità di agente degli Assicuratori; • contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale o semestrale. È ammesso il frazionamento semestrale del premio previa applicazione al premio annuo di un aumento del 4%. |
Rimborso | In caso di recesso da parte per sinistro degli Assicuratori, gli stessi restituiranno all’Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Per i soli contratti Xxxxx stipulati a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di perfezionamento della Polizza e la Compagnia Assicurativa restituirà il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. |
Risoluzione | Dopo ogni denuncia di qualunque Richiesta di risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, sia l’Assicurato che gli Assicuratori hanno facoltà di recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 30 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, gli stessi restituiranno all’Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte. |
Questo prodotto è destinato ai professionisti, iscritti al proprio albo/registro professionale se esistente, che svolgono l’attività dichiarata.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 16% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | CNA Insurance Company (Europe) S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Fax: x00 00 0000 0000 |
All’IVASS | Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) Servizi Tutela degli Utenti xxx xxx Xxxxxxxxx 00 00000 Xxxx Xxxxxx Tel.: 000 000000 (dall’Italia) Tel.: x00 00 00000 000 (dall’estero) Fax: x00 00 00000 000 oppure x00 00 00000 000 Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all’Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link xxxx://xxx.xxxxx.xx nella sezione Guida ai Reclami. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Attraverso richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la definizione di controversie transnazionali, i reclami inviati all’IVASS possono essere direttamente inviati al relativo organismo estero di risoluzione delle controversie, richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o l’applicazione della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
POLIZZA
Responsabilità Civile Professionale
Dottore Commercialista Revisore Contabile
Ragioniere Perito Commerciale Tributarista
Consulente del Lavoro Edp
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Modello CondPolRCPAreaFiscale - Edizione 01-2019
GLOSSARIO /DEFINIZIONI
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
IMPORTANTE: Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale
Claims Made: L’Assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati all’Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di Retroattività convenuta.
Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi dell’Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Assicurato: Oltre al Contraente stesso, è Assicurato ogni singolo professionista che opera stabilmente con il Contraente in qualità di associato, purché siano regolarmente iscritti al relativo albo professionale o siano membri della relativa associazione di categoria e/o abilitati e legittimati ai sensi di legge all'esercizio della propria Attività Professionale. È Assicurato inoltre, limitatamente all'Attività Professionale svolta congiuntamente col Contraente o per conto del medesimo, ogni Dipendente/Collaboratore.
La presene definizione di Assicurato si intende automaticamente estesa ai soggetti subentranti senza l’obbligo di comunicazione all’Assicuratore, purché tali modifiche non comportino un aggravamento o diminuzione rispetto a quanto convenuto in fase di compilazione del Modulo di Proposta.
La garanzia è prestata nel limite del Massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità.
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio al quale egli è esposto.
Heca S.r.l. : Agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di CNA Insurance Company (Europe) S.A., con sede in Ortona (Ch), Xxx Xxxx, 00/x , 00000, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari IVASS, sezione A n. A000394782
Assicuratore: la società assicuratrice (CNA Insurance Company (Europe) S.A.) esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa.
Attività Professionale: si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a Terzi, propri dell’attività dell’Assicurato in favore di Terzi e definiti nel Modulo di Proposta compilato dall’Assicurato, nel materiale ad esso incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall’Assicurato prima della decorrenza della Polizza.
Atto illecito: qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni (Errore Professionale) compiuti dall’Assicurato o da un membro dei suoi Dipendenti/Collaboratori; qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una Perdita a Terzi compiuto dai Dipendenti/Collaboratori dell’Assicurato.
Atti illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto Illecito.
Atto terroristico: a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono atti di forza e/o violenza per ragioni politiche e/o religiose contro autorità governative od altre autorità statali volti ad incutere paura nella popolazione.
Circostanza: indica uno degli eventi qui di seguito riportati, sebbene elencati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. Una comunicazione formale contenente l’intenzione di promuovere una Richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato.
b. Qualsiasi critica o contestazione scritta, giustificata o meno, relativa alla prestazione dell’Assicurato che potrebbe dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo.
c. Qualsiasi critica o contestazione scritta, relativa a o derivante dall’attività prestata da una persona per la quale l’Assicurato è responsabile, e che potrebbe ragionevolmente dar luogo a perdite patrimoniali o danni ad un terzo.
Contraente: la persona fisica, l’associazione professionale, lo studio associato o la società indicati in polizza che stipula l’assicurazione.
Costi di Difesa: si intendono le spese giudiziali sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato (spese di resistenza).
Non sono comprese le spese del giudizio liquidate dal giudice a favore del danneggiato vittorioso e poste a carico dell’Assicurato soccombente con la sentenza (spese di soccombenza). l Costi di Difesa, come previsto al terzo comma dell’Articolo 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati in Polizza e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi di Difesa non sono soggetti all’applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto.
Xxxxx (corporali e materiali): il pregiudizio economico conseguente a:
a. Danno corporale: lesioni personali, morte, infermità;
b. Danno materiale: distruzione, perdita, deterioramento di cose (sia soggetti materiali, sia animali);
Dipendente/Collaboratore: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato o opererà per conto dell’Assicurato in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d’udienza, collaboratore, consulente, corrispondente italiano od estero, anche a tempo pieno o part-time, per collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, anche in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei svolti in favore dell’Assicurato nell’esercizio dell’Attività Professionale dichiarata e di cui l’Assicurato debba rispondere.
Fatturato (dichiarazione ai fini di calcolo del premio):
Il totale dei compensi (al netto di IVA, oneri ed imposte) derivante da Attività Professionale rilevabili:
a. per i soggetti che siano tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA, dall’ultimo Modello Unico o, qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA o Dichiarazione IVA
b. per i soggetti che non siano tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA dalla dichiarazione dei redditi
Franchigia o Scoperto: la parte di ogni Richiesta di Risarcimento (sia essa espressa in cifra fissa o percentuale), indicata in Polizza che rimane a carico dell’ Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
Limite di Indennizzo l Massimale: l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima dell’Assicuratore per ciascuna Perdita ed in aggregato per ciascun Periodo di Assicurazione compreso l’eventuale Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento. A tale importo vanno aggiunti i Xxxxx e le Spese come indicato nelle definizioni che precedono.
Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un “Sotto limite di indennizzo” questo non è in aggiunta al Massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima dell’Assicuratore per quella voce di rischio.
Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento: si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato in Polizza, entro il quale l’Assicurato può notificare all’Assicuratore le Richieste di Risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione e riferite ad un Atto Illecito commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza e nel periodo di Retroattività indicato in Polizza.
Parti: il Contraente e l’Assicuratore.
Perdita Patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (sia soggetti materiali, sia animali).
Perdita Pecuniaria: si intende:
a. L’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze e transazioni in virtù del quale l’Assicurato è tenuto a pagare per legge;
b. I Costi e Spese sostenuti da un terzo che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
c. I Costi e Spese sostenuti dall’Assicurato con il consenso scritto dell’Assicuratore nell’attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’Assicurato per Responsabilità Civile;
Non rientrano nella definizione di “Perdita Pecuniaria” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: a. Tasse e imposte;
b. Danni di tipo non compensativo, inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n.47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale;
c. Multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all’Assicurato;
d. I costi e le spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria;
e. Xxxxxx, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti;
f. Qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente Xxxxxxx o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento;
Periodo di Assicurazione: si intende il periodo indicato in Polizza. Polizza: il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. l Premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Modulo di Proposta l Questionario: il formulario attraverso il quale l’Assicuratore prende atto di tutto ciò che è dichiarato dall’Assicurato e che forma parte integrante del contratto, fermo l'obbligo dell’Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero influenzare la valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore anche ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Retroattività: il periodo di tempo compreso tra la data indicata in Polizza (alla voce Retroattività) e la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione.
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (Sinistro):
a. qualsiasi azione o procedimento civile, penale o amministrativo promosso da una persona fisica o giuridica contro l’Assicurato per danni pecuniari o risarcimento di altri danni, anche in forma specifica;
b. qualsiasi richiesta scritta da parte di persone fisiche o giuridiche, con la quale questi ultimi attribuiscono la responsabilità all’Assicurato in conseguenza di uno specifico Atto illecito;
c. qualsiasi procedimento penale promosso nei confronti dell’Assicurato, risultante da un fatto non doloso dell’Assicurato;
d. tutte le Richieste di risarcimento derivanti da/ basate su o attribuibili alla stessa causa e/o ad un singolo Atto illecito saranno considerate, ai fini della presente Xxxxxxx, come una singola Richiesta di risarcimento;
Terzo: Tutte le persone diverse dall’Assicurato sopra definito, con esclusione di:
x. Xxxxxxx o convivente e dei figli dell’Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado;
b. Ditte e aziende di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive;
c. Soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell’Assicurato.
Fermo quanto sopra, nel termine “terzo” o “terzi” sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell’Assicurato, in relazione all’esercizio dell’Attività Professionale esercitata.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati all’Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di Retroattività convenuta.
Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi dell’Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accolta.
(Si vedano le definizioni “Periodo di Assicurazione” e “Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento” presenti nel Glossario e gli Articoli 1 (Oggetto dell’Assicurazione – “Claims Made”), 8.2 - 8.3 –
8.4 (Richieste di Risarcimento/Circostanze Pregresse), 8.14 (Obbligazioni Fiscali), 9 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione).
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Modulo di Proposta costituiscano la base di questa
Polizza e che il Modulo di Proposta stesso sia parte integrante della Polizza.
l termini presenti in Grassetto assumono il significato delle Definizioni presenti nel contratto di Xxxxxxx.
Articolo 1 - Richiamo alle Definizioni
Le Parti convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questo contratto e sono tutte richiamate per l’interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa Polizza.
Articolo 2 - Dichiarazioni del Contraente – Modulo di Proposta
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando l’Assicurato ha agito con dolo o con colpa grave (Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Se l’Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 (tre) mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente Polizza.
Articolo 3 - Coesistenza di Altre Assicurazioni
L’Assicurato, in caso di Xxxxxxxx, deve comunicare all’Assicuratore la coesistenza di altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, l’Assicuratore non è tenuto a pagare l'indennità (Articolo 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano dette altre assicurazioni contratte a coprire le stesse responsabilità e le stesse Perdite Patrimoniali, quest’Assicurazione opererà “a secondo rischio” e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale e ferma la Franchigia/Scoperto a carico dell’Assicurato stabiliti in Polizza.
Nel caso in cui tali altre assicurazioni siano prestate dall’Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata dell’Assicuratore, la massima somma risarcibile dall’Assicuratore in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il Massimale della Polizza che prevede il Massimale più elevato.
Articolo 4 - Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima devono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto a lui dovuto.
Articolo 5 - Calcolo del Premio - Dichiarazione del Fatturato - Variazioni del Fatturato
Il Premio di Polizza è calcolato in funzione del Fatturato dichiarato nel Modulo di Proposta che forma parte integrante del Contratto di Assicurazione.
In caso di studio associato, per Xxxxxxxxx si intenderà il risultato della somma del Fatturato dichiarato da ciascun Assicurato. La dichiarazione del Fatturato è obbligatoria ai fini della valutazione del rischio e nel caso in cui tale dichiarazione sia falsa, l’Assicuratore, in caso di sinistro, si riserva il diritto di rifiutare l’Indennizzo o di pagarlo in forma proporzionale.
Metodo di valutazione del Fatturato dichiarato: sarà sempre preso in considerazione il Fatturato dichiarato nell’anno solare precedente alla stipula del Contratto di Assicurazione, ossia dell’ultimo esercizio fiscale al netto di oneri ed imposte. È tuttavia facoltà dell’Assicuratore utilizzare elementi di valutazione diversi, in funzione delle dichiarazioni rilasciate.
Poiché il presente contratto non è soggetto a regolazione del premio, eventuali incrementi di Fatturato di particolare rilevanza, dovranno essere comunicati all’Assicuratore, che si riservano di valutare la possibilità di richiedere un sovra premio.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell’Assicurato riguardanti la dichiarazione del Fatturato, tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero ammontare degli introiti, sono regolate dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 6 - Cessazione e Rinnovo del Contratto
Qualora in Polizza sia stabilito che le Parti hanno convenuto che il contratto sia soggetto alla proroga automatica (tacito rinnovo), è valida ed è operante la clausola che segue. In assenza di tale indicazione, alla scadenza indicata in Polizza, il contratto cessa senza obbligo di disdetta; le Parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall’Articolo 1899 del Codice Civile.
Se il Contraente intende rinnovare l’assicurazione, le condizioni relative e il Premio del nuovo contratto saranno determinati in base alle informazioni e dichiarazioni aggiornate, fornite dal Contraente stesso all’Assicuratore. In assenza di Richieste di Xxxxxxxxxxxx é concesso un periodo di tolleranza di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, per poter richiedere la quotazione di rinnovo; in caso di accettazione della proposta da parte del Contraente e dietro versamento del Premio richiesto, la copertura riprenderà vigore dalle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in Polizza, in caso contrario il Contraente dovrà versare il Premio conteggiato in pro-rata.
CLAUSOLA DELLA PROROGA AUTOMATICA (TACITO RINNOVO) DELL’ASSICURAZIONE
In assenza di disdetta inviata dalla Parte che ne ha interesse mediante lettera raccomandata, posta certificata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e la Polizza è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.
In caso di disdetta regolarmente inviata, le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza del contratto medesimo.
Nel caso di disdetta da parte dell’Assicurato la raccomandata deve essere indirizzata a:
Heca S.r.l.
Via Roma, 42/b 66026 – Ortona
Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Fatturato dell’ultimo anno fiscale dichiarato dall’Assicurato nel Modulo di Proposta all’atto della sottoscrizione della presente Polizza risulti aumentato oltre il 20%.
Il tacito rinnovo non sarà altresì operante nei casi in cui:
a. I ricavi derivanti dallo svolgimento di incarichi di Sindaco e/o Revisore dei Conti siano superiori al 40% del fatturato consuntivo dell’ultimo anno fiscale indicato nel Modulo di Proposta sottoscritto al momento della stipula;
b. Una Circostanza e/o una Richiesta di Risarcimento sia stata notificata all’Assicuratore, o vi siano ulteriori riserve o nuovi risarcimenti nel rispetto di ogni notifica di Circostanza e/o Richiesta di Risarcimento precedente;
c. L’attività svolta dall’Assicurato abbia subito modifiche rispetto a quanto espressamente pattuito all’interno del Modulo di Proposta e che abbiano comportato un aggravamento o diminuzione del rischio, così come previsto dall’Articolo 8 (Aggravamento del Rischio) e dall’Articolo 9 (Diminuzione del Rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
Per i casi sopraindicati, l’Assicurato dovrà darne comunicazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza contrattuale tramite lettera raccomandata a:
Heca S.r.l.
Via Roma, 42/b 66026 – Ortona
Si precisa che qualora l’Assicurato ometta la comunicazione di cui sopra nei tempi e modi previsti, la liquidazione dell’eventuale Sinistro avverrà ai sensi dell’Articolo 1898 del Codice Civile.
E’ confermato il diritto dell’Assicuratore a compiere verifiche degli introiti dichiarati.
Articolo 7- Modifiche l Cessione dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Polizza saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall’Assicurato e accettate dall’Assicuratore con relativa emissione di una appendice/allegato alla Polizza, pena la nullità.
Articolo 8 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (Articolo 1898 del Codice Civile), salvo quanto disposto all'Articolo 2 (Dichiarazioni del Contraente – Modulo di Proposta) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L'Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro 1 (un) mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 (quindici) giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Articolo 9 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato (Articolo 1897 del Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Articolo 10 - Recesso in caso di sinistro
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla denuncia di sinistro da parte dell’Assicurato o del rifiuto di indennizzo da parte dell’Assicuratore, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla Polizza previa comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni.
Articolo 11 - Clausola dell’Intermediario
Qualora la Polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione A del R. U. l. (di seguito “L'Agente”) o nella Sezione B del R. U. l. (di seguito “Il Broker”), con sottoscrizione della presente Xxxxxxx, l’Assicurato prende atto e accetta quanto segue:
a. Ogni comunicazione da Heca S.r.l. all’Agente/Xxxxxx si considererà effettuata all’Assicurato;
b. Ogni comunicazione a Heca S.r.l. dall’Agente/Xxxxxx si considererà effettuata all’Assicurato;
c. Ogni comunicazione da Heca S.r.l. all’Agente/Broker e/o all’Assicurato si considererà effettuata dall’
Assicuratore;
d. Ogni comunicazione a Heca S.r.l. dall’Agente/Broker e/o dall’Assicurato si considererà effettuata
all’Assicuratore;
Articolo 12 - Limiti territoriali
Le garanzie della presente Xxxxxxx s’intendono estese a qualsiasi Richiesta di Risarcimento promossa contro l’Assicurato nel mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.
Articolo 13 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 14- Foro competente e procedura di mediazione
Per le controversie relative al contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.lgs. 28/2010.
Articolo 15 – Legge applicabile e rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tuto quanto non è qui diversamente stabilito.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Attività professionale: Dottore Commercialista Revisore Contabile
Ragione Perito Commerciale
Consulente Tributario (Tributarista) Consulente del Lavoro
Edp (Elaborazione Dati)
Articolo 1 - Oggetto dell’Assicurazione – “Claims Made”
Preso atto di quanto dichiarato nel Modulo di Proposta ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni del presente contratto di assicurazione, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato contro le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresi i clienti, delle quali sia tenuto a rispondere, anche per l’ipotesi di colpa grave, (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, che traggono origine da una Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all’Assicurato stesso per la prima volta e notificate all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza o durante il Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, se operante, purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall’Assicurato o da una persona della quale egli debba rispondere durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività (se concessa), nell’espletamento dell’attività (professione) di Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ragioniere Perito Commerciale, Consulente del Lavoro, Consulente Tributario (Tributarista), EDP (Elaborazione Dati).
Le suddette Attività Professionali sono quelle consentite per Legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e/o iscritto ai relativi Ordini Professionali (ove previsto).
Sono compresi in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza:
- Inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, verificatesi o commesse per Atto Illecito da parte dell’Assicurato, od omissione colposa o dolosa commessa da qualsiasi Dipendente/Collaboratore del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell’Articolo 13 (Diritto di Surrogazione) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;
- L’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, purché inerenti all’Attività professionale indicata in polizza (es. Giudice di Pace, Perito del Tribunale);
- L'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista;
- L’attività di componente le commissioni tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le commissioni tributarie;
- Attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività rientrino nelle competenze professionali dell’Assicurato;
- L’esercizio dell’attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall’Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista anche quanto svolta per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
- Le Perdite Patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- Attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, legali, fiscali e tributarie;
- Multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato quali conseguenza di Atto Illecito imputabile all’Assicurato;
- Violazione di copyright;
- Attività di consulenza relativamente alle fusioni ed acquisizioni;
- Funzione di arbitro;
- Servizi EDP;
- Perdita di documenti;
- Responsabilità solidale;
- Tutela dei dati personali / D.lgs. 196/2003;
- Diffamazione e danni all’immagine;
- Attività di amministratore di stabili;
- Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria;
- Spese per il Ripristino della Reputazione.
Se richiamati in Polizza, si rimanda all’Articolo 7 (Estensioni della Copertura Assicurativa) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, sono compresi in garanzia le Richieste di Risarcimento derivanti da o comunque connessi a:
- Liquidatore, Curatore, Commissario;
- Conduzione dello studio;
- Attività di Amministratore e Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione/Revisione Legale dei Conti/Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Società o altri Enti;
- Visto Pesante;
- Visto Leggero.
Articolo 2 - Condizioni relative al Periodo di Retroattività
Ferma la Data di Retroattività indicata in Polizza, resta fra le Parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
a. Nel caso in cui l’Assicurato avesse stipulato una Polizza, per il periodo immediatamente precedente, rinnovata con continuità e senza interruzioni, il periodo di Retroattività della presente Polizza sarà il medesimo, salvo quanto diversamente indicato in Polizza.
b. Nel caso in cui l’Assicurato non avesse stipulato una precedente assicurazione, il periodo di Retroattività decorre dalla data di decorrenza, salvo quanto diversamente indicato in Polizza. In tal caso, è facoltà dell’Assicurato richiedere un periodo di Retroattività la cui durata e il relativo sovra premio sarà stabilito dall’Assicuratore.
c. La retroattività non è concessa all’Assicurato per la propria attività svolta in precedenza alla stipula della Polizza presso un’Associazione Professionale o uno Studio Associato o una Società diversa dal Contraente.
Articolo 3 - Massimale – Sotto Limiti di Indennizzo
Il Massimale esposto in Polizza rappresenta l’esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale l’Assicuratore è tenuto a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione. Qualunque sia il numero di Richieste di Risarcimento, dei reclamanti e degli Assicurati coinvolti, l’obbligazione dell’Assicuratore non potrà mai, in nessun caso, essere maggiore di tale Massimale. Ogni importo pagato dall’Assicuratore per ciascuna Richiesta di Risarcimento andrà pertanto a ridurre il Massimale pertinente al relativo Periodo di Assicurazione Il Massimale di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.
Se per una voce di rischio è previsto un Sotto Limite di Indennizzo, questo non è in aggiunta al Massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima dell’ Assicuratore per quella voce di rischio.
Articolo 4 - Franchigia l Scoperto
L’Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di Risarcimento che superano l’ammontare della Franchigia e/o Scoperto. La Franchigia e/o Scoperto è a carico dell’Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite Pecuniarie derivanti da tutte le
Richieste di Xxxxxxxxxxxx riguardanti il medesimo fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione o a più fatti, errori od omissioni attribuiti a una medesima causa.
L’Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia e/o Scoperto. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all’Assicuratore gli importi da questi anticipati dietro dimostrazione dell’avvenuta anticipazione, entro 15 (quindici) giorni dalla stessa.
La Franchigia non si applica alle spese legali e peritali, così come previsto dall'Articolo 11 (Vertenze e Costi di Difesa) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Articolo 5 - Giovani Professionisti (Valida solo per il caso di assicurato Persona Fisica)
Ove l’Assicurato abbia iniziato l’attività e sia iscritto all’albo professionale (ove previsto) da non più di cinque anni ed inoltre abbia ricavi lordi annui inferiori ad Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00), come dichiarato nel Modulo di Proposta che forma parte integrante di questa Polizza, l’assicurazione sarà prestata dietro applicazione dello sconto del 10%.
Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite temporale.
Articolo 6 – Precisazioni della Copertura Assicurativa
Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all’Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione e salvo quanto disposto all'Articolo 3 (Massimale – Sotto Limiti di Indennizzo) e all’Articolo 4 (Franchigia / Scoperto) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, l’Assicuratore risponde anche nei seguenti casi:
6.1. Perdita di Documenti
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, l’Assicurazione è estesa alle Richieste di Risarcimento che dovessero essere fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (di seguito, i “Documenti”), eccetto i valori quali titoli di credito, preziosi, francobolli, valori bollati, obbligazioni, le banconote e le cambiali. Purché l’evento e la Richiesta di Risarcimento si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell’ordinario svolgimento dell’Attività Professionale esercitata.
In questo caso l’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato per:
a. Ogni responsabilità legale nella quale l’Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsiasi persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti, purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell’Assicurato o di un suo incaricato;
b. I costi e le spese di qualsiasi natura sostenuti dall’Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti, a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.
Tale garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo di Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo e con l’applicazione di una Franchigia di Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).
In questo caso l’evento dannoso deve essere denunciato all’Assicuratore, non appena l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal momento in cui si è verificato.
Per quanto riguarda registri, floppy disk, nastri e altri supporti, la garanzia non opera quando la perdita, il danneggiamento o la distruzione sia da imputarsi a:
a. Cattivo funzionamento o imperizia nell’uso di macchine operatrici e “computers”; b. Usura, graduale deterioramento, azione di parassiti o roditori;
c. Allagamenti, incendi, influenza della temperatura o dell’umidità; d. Presenza di flussi magnetici o perdita di magnetismo;
e. “virus”, “bombe logiche”, atti di pirateria informatica, e simili.
6.2. Fatto dei Dipendenti e Collaboratori
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la presente Polizza è estesa a comprendere anche le Richieste di Risarcimento che dovessero essere fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, per Perdite Patrimoniali ,cagionate a Terzi, determinate da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell’ambito e nello svolgimento dell’Attività Professionale esercitata, da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti/Collaboratori, o nei casi in cui l’Assicurato sia il mandatario di un raggruppamento di professionisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l’Assicurato, salvo quanto disposto all'Articolo 13 (Diritto di Surrogazione) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
6.3. Responsabilità Solidale
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà soltanto di quanto dovuto in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di atri terzi corresponsabili.
6.4. Tutela dei Dati Personali l Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003)
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la presente Xxxxxxx si intende estesa alla responsabilità civile di cui l’Assicurato può essere ritenuto responsabile per ogni Richiesta di Risarcimento in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali, (D.Lgs. 30/06/2003 n.l96 e s.m.i.). Il trattamento dei dati personali comprende le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. L’Assicuratore risponde a questo titolo, per l’insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, fino a concorrenza di un Sotto Limite di Indennizzo pari al 50% del Massimale esposto in Polizza.
6.5. Diffamazione e Xxxxx all’Immagine
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la presente Polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione commesse dall’Assicurato stesso o da taluna delle persone del cui operato l’Assicurato sia tenuto a rispondere, nell’ambito e nello svolgimento dell’Attività Professionale esercitata, salvo quanto disposto all'Articolo 13 (Diritto di Surrogazione) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
6.6. Violazione di Copyright
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la presente Polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutte le Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per violazione di copyright contenuta in elaborati stampati o fatti stampare dall’Assicurato. L’obbligazione dell’Assicuratore a questo titolo non potrà superare il Sotto Limite di Indennizzo globale di Euro 100.000,00 (euro centomila/00) per l’insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti ad uno stesso Periodo di Assicurazione.
6.7. Funzione di Arbitro
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la presente Polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alle funzione di Arbitro in procedimenti extragiudiziali svolta dall’Assicurato in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, in base alle Leggi vigenti, purché l’Assicurato sia abilitato ai sensi di tali Leggi.
6.8. Servizi EDP
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la presente Polizza si intende estesa a tenere indenne la società per l’elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l’Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale, nel caso essa sia ritenuta civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali derivanti a Terzi dallo svolgimento della sua attività per conto dell’Assicurato. Questa garanzia è prestata a condizione che il Contraente, ai fini del calcolo del Premio, abbia dichiarato i Fatturati ed il nome della società EDP.
6.9. Attività di Amministratore di Stabili
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la copertura della presente Polizza si intende operante anche per le responsabilità derivanti da attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall’Articolo 1130 Codice Civile e dalle Leggi o regolamenti e usi vigenti che disciplinano tale attività.
Ferme le esclusioni di cui all'Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, sono esclusi da questa estensione di Polizza i Danni derivanti da:
a. rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
b. omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione; c. omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.
6.10. Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la Polizza viene estesa all’esplicazione dell’attività di Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria, così come disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e successive modifiche e/o integrazioni di legge.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto nell’elenco dei mediatori presso il Ministero della Giustizia.
Ferme le esclusioni di cui all'Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, l’estensione non opera:
a. A favore di un Assicurato che non sia autorizzato ad esercitare l’attività o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Competenti Autorità. In tal caso la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui il relativo provvedimento sia stato assunto dagli organi competenti, indipendentemente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Assicurato.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca del provvedimento da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio della professione.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca assunto dagli organi competenti abbia interessato l’attività dell’Assicurato, l’assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data del provvedimento medesimo e comunque durante il periodo di efficacia della garanzia.
L’Assicurato in ogni caso dovrà, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, dare avviso dl provvedimento in questione entro 7 (sette) giorni all’Assicuratore, fornendo copia di tale documentazione.
L’Assicuratore, conseguentemente, avranno facoltà di:
i. Recedere dalla Polizza dando 90 giorni di preavviso;
ii. Mantenere in vigore la Polizza fino alla sua scadenza naturale in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui il provvedimento è stato assunto dagli organi competenti e comunque durante il periodo di efficacia della garanzia.
b. Per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuite ad azioni poste in essere dall’Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010.
6.11. Spese per il Ripristino della Reputazione
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, l’Assicuratore rimborserà le Spese, approvate con un preventivo consenso scritto dell’ Assicuratore, e relativi ad una campagna pubblicitaria atta al ripristino della reputazione dell’Assicurato in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento avanzate nei suoi confronti.
La presente garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e in aggregato annuo, ferma l’applicazione della Franchigia fissa pari ad Euro 1000,00 (euro mille/00) per ogni Richiesta di Risarcimento.
Articolo 7 – Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa
In assenza di esplicita indicazione dell’Assicuratore le estensioni qui di seguito elencate saranno prestate con il medesimo Massimale e Franchigia previsti dalla Polizza.
Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all’Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione e salvo quanto disposto all'Articolo 3 (Massimale – Sotto Limiti di Indennizzo) e all’Articolo 4 (Franchigia / Scoperto) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, l’Assicuratore risponde, solo se espressamente richiamate nel Modulo di Proposta e dietro versamento del relativo Premio, anche nei seguenti casi:
7.1. Liquidatore, Curatore, Commissario
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la copertura della presente Xxxxxxx si intende operante anche per le responsabilità derivanti:
x. Xxxx’espletamento degli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di Commissario Governativo per le procedure di scioglimento delle società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico;
Si conviene inoltre che nel caso in cui, alla data di stipula della Polizza, l’Assicurato non intraprenda tali attività e pertanto non riceva alcun compenso da tali fonti, la garanzia può essere comunque estesa, sin dalla decorrenza, a dette funzioni.
Tale estensione sarà valida per un massimo di 4 (quattro) cariche o nomine ed in ogni caso fino al raggiungimento del 40% del Fatturato totale.
7.2. R.C. della Conduzione dello Studio
L'assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa ai Richieste di Risarcimento che dovessero essere fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per Xxxxx a Xxxxx dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da suo fatto colposo nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell’Attività Professionale esercitata e la cui ubicazione è precisata in Polizza. La garanzia è operante anche quando detti Xxxxx siano provocati da fatto colposo o doloso commesso da persone di cui l'Assicurato sia legalmente chiamato a rispondere, fermi i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo.
Oltre ai casi di cui all’Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, in quanto applicabili, sono esclusi da questa estensione dell'Assicurazione i Danni :
a. subiti da persone diverse dai Terzi quali definiti in questa Polizza;
b. derivanti da qualunque attività non riconducibile all’Attività Professionale esercitata, anche se svolta nei predetti locali o relative pertinenze;
c. che si verifichino in occasione di lavori di manutenzione straordinaria dei locali.
In relazione a questa estensione, la Polizza prevede un sotto il limite di indennizzo pari ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo, ferma l’applicazione di una Franchigia fissa pari ad Euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per ogni Richiesta di Risarcimento. Tale Sotto Limite di Indennizzo e ricompreso nel Massimale e non è in aggiunta allo stesso.
7.3. Attività di Amministratore e Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione/Revisione Legale dei Conti/Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Società o altri Enti
La garanzia prestata dalla presente Xxxxxxx, viene estesa all’attività svolta dall'Assicurato, quale:
x. Xxxx’espletamento degli incarichi di sindaco assunti in conformità degli artt. 2397-2409, 2409 bis (sindaco revisore) 2477 (sindaco o sindaco revisore in srl), 2543 (sindaco cooperative) del Codice Civile e delle leggi vigenti;
b. Nell’espletamento degli incarichi di revisore legale ai sensi D.Lgs. 39/2010 e s.m.i in società assunti in conformità degli artt. 2409bis – 2409 sexies del Codice Civile e delle leggi vigenti, in società cooperative (artt. 2511 - 2548 c.c.), associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e
s.m.i L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i.
(fondazioni bancarie), d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.);
c. Nell’espletamento degli incarichi di revisore legale ai sensi D.Lgs. 267/2000 (enti pubblici). Per tale attività, i disposti contenuti nel penultimo comma dell’Articolo 9 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione valgono, ove la Legge lo consenta, anche per procedimenti avanti la Corte dei Conti o altro competente organo di giustizia amministrativa..
d. Quale componente del Consiglio di Amministrazione in società, in conformità agli artt. 2380- 2395 (Spa), 2475-2476 c.c. (Srl), 2542 c.c. (società cooperative), in associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.),in fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.);
e. Nell’espletamento dell’incarico di membro dell’Organo di Vigilanza, assunto in conformità del D.Lgsl. 231/2001 e s.m.i., in società, in società cooperative, in associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute;
Nel caso il cui l’Assicurato abbia dichiarato all’interno del Modulo di Proposta di effettuare una delle sopracitate attività in Società quotate nei mercati finanziari, aziende di credito o bancarie, società finanziarie di qualunque tipo, imprese di assicurazioni, società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, società tenute alla redazione del bilancio consolidato, consorzi o altri simili organismi in cui partecipi taluna di dette società, aziende o imprese, la garanzia di cui alla presente polizza si intenderà estesa a tali Società, soltanto previa dichiarazione scritta da parte dell’Assicuratore.
La presente estensione di copertura non si applica alle funzioni esplicate in società che, alla data di decorrenza della polizza, siano o siano state in stato di insolvenza, fallimento oppure siano o siano state sottoposte alle procedure concorsuali previste dal R.D. 267/42 (e successive modifiche/integrazioni) e/o alle procedure di amministrazione straordinaria di cui alla legge 95/79 (e successive modifiche/integrazioni) e/o alle situazioni previste dagli articoli Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite) e/o Art. 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale).
Nel caso in cui sia presente un periodo di Retroattività (indicato in Polizza) si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purchè non ricoperti presso società che si trovavano in uno stato di cui al capoverso precedente prima della data di decorrenza della polizza.
Fermo il Massimale indicato in Polizza che rimane unico, la garanzia è operante limitatamente alla quota di responsabilità che compete all’Assicurato, escluso ogni vincolo di solidarietà.
La presente estensione è valida a condizione che:
a. La somma degli introiti derivanti dall’insieme di dette funzioni, non sia superiore al 40% del totale degli introiti dichiarati;
b. Il numero degli incarichi di cui ai punti (a.), (b.), (c.) del presente Articolo 7.3 non siano superiori a complessivi 4 (quattro);
c. L’Assicuratore abbia confermato tale estensione con espresso richiamo in Polizza;
7.4. Visto Pesante
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la Polizza viene estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell’esercizio dell’attività di certificazione tributaria, secondo quanto previsto dal D.M. 164/1999, dal X.Xxx. 241/1997, dal D.L. 78/2009, dalla L. 102/2009, dalla L. 147/2013, dal D.Lgs. 175/2014 e da ogni loro successiva modifica od integrazione.
Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge, il Limite di Indennizzo dedicato viene fissato in Euro 3,000,000 (euro tre milioni/00), e l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati all’Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi od errori posti in essere durante il Periodo di Assicurazione.
L’Assicuratore inoltre si impegna a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l’Assicurato sin d’ora da ampio ed irrevocabile mandato all’Assicuratore a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.
L’Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione alla Agenzie delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.
7.5. Visto Xxxxxxx
A. SENZA 730:
ESTENSIONE PER ATTIVITÀ DI VISTO DI CONFORMITÀ PER DOTTORI COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI, CONSULENTI DEL LAVORO E SOCIETÀ DI EDP COSÌ COME PREVISTO AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 241 DEL 9 LUGLIO 1997, DELL’ART. 38-BIS DEL DPR 633/72, DAL DM 164 DEL 31/05/1999, ALL’ART. 10 DEL DL N° 78 DEL 1.7.2009 CONVERTITO IN LEGGE N° 102 DEL 3.8.2009, E ART. 1 C. 574/2013 COME MODIFICATO DAL D.L. 50/2017 E ALL’ART. 6 DEL D.LGS. N° 175 DEL 21.11.2014 E S.M.I.
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la Polizza viene estesa alle Richieste di Risarcimento pervenute all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi od errori posti in essere durante il Periodo di Assicurazione, per fatti a lui imputabili e denunciati nei termini previsti dal contratto assicurativo in vigore relativi a:
a. apposizione del visto di conformità previsto per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori ad Euro 5.000 (euro cinquemila/00) annui (art. 10, comma 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);
b. apposizione del visto di conformità previsto per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 5.000 annui (art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013).
Le attività identificate nei punti (a.) e (b.) verranno indicate, nel seguito " l'Attività Coperta ".
Con riferimento al normato dall’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, dall’art. 22 D.M. n° 164 del 31.5.1999 e dall’art. 6 e dall’art. 13 del d.lgs. n° 175 del 21.11.2014 che prevede necessaria e specifica autorizzazione per apposizione visto di conformità, la conseguente obbligatorietà di polizza di assicurazione e quanto stabilito dalla circolare n° 21/E delle Agenzie delle Entrate del 4.5.2009, si precisa quanto segue:
l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per Perdite Patrimoniali, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, causate da: negligenza, imprudenza, imperizia (gravi o lievi) riconducibili allo svolgimento dell’attività professionale.
E’ condizione di validità che i fatti imputabili all’Assicurato siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della presente estensione o nei successivi 5 (cinque) anni, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo e siano stati osservati i termini di denuncia previsti dal contratto.
Si precisa che il Massimale prestato è quello previsto dalle disposizioni di Legge: Euro 3.000.000,00 (euro tre milioni/00) per sinistro e per anno.
Il Massimale è esclusivamente dedicato/autonomo per le attività sopra indicate.
La Polizza da atto che l’Assicurato dichiara che il Massimale è adeguato al numero di contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati.
La copertura prestata non include Franchigie o Scoperti a carico dei clienti dell’Assicurato. L’Assicurato si obbliga a rimborsare all’Assicuratore l’importo corrispondente della Franchigia prevista in Euro 300 (euro trecento/00) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla definizione del Sinistro. Si intende inclusa l'attività di compensazione dei crediti per un importo superiore ai Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) legati alle imposte sul reddito, imposte sostitutive e all'Irap come da articolo 1 c.574 della legge di stabilità 147/2013.
La presente estensione di garanzia si intende operante sempre a secondo rischio rispetto a qualsiasi altra Polizza assicurativa dovesse esistere ed offrire copertura in relazione al medesimo Sinistro o Richiesta di Risarcimento.
Resta inteso che è espressamente escluso dalla copertura fornita dalla presente estensione (e così dalla presente Polizza) l'Indennizzo o il pagamento delle somme dovute allo Stato o al diverso Ente impositore ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
B. CON 730
ESTENSIONE PER ASSISTENZA FISCALE – VISTO LEGGERO (conforme a quanto indicato dall’IVASS nella Lettera al Mercato del 19/03/2015)
Resta convenuto e stabilito che, fermi i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, la garanzia prestata dalla presente Polizza viene estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell’esercizio dell’attività di apposizione dei visti di conformità (“Visto Leggero”) di cui
all’art. 2 del DM 164/99 e successive modifiche; al DL 78/09 art. 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche; alla legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); al D. Lgs. 175 del 21.11.2014 art. 6 comma 2 lettere a) e b) ed art. 13, ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.
Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge, il Limite di Indennizzo viene fissato in Euro 3.000.000,00 (euro tre milioni/00), e la Polizza è altresì operante per i Sinistri denunciati all’Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente Polizza indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Assicurazione e relativi all’attività di assistenza fiscale come sopra descritta.
L’Assicuratore inoltre si impegna a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia previsti dalla presente Polizza e l’Assicurato sin d’ora da ampio e irrevocabile mandato all’Assicuratore a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata (con il limite della Franchigia / Scoperto 10% min Euro 500,00 max Euro 10.000,00) per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.
Restano quindi a carico dell’Assicurato la Franchigia / Scoperto senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
Ai sensi del citato art. 22 del DM n. 164 del 31.05.1999, al DL 78/09 art. 10 convertito in legge n. 102/09 e successive modifiche, alla legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità), al D. Lgs. 175 del 21.11.2014 art. 6 comma 2 lettere a) e b) ed art. 13, viene stabilito che l’Assicuratore si impegni a dare immediata comunicazione dall’Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.
L’Assicurato dichiara che il Massimale di Euro 3.000.000,00 (euro tre milioni/00) per Sinistro e per anno è adeguato in relazione al numero di contribuenti suoi clienti ed al numero di certificati di conformità che verranno rilasciati.
Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all’Assicurato la prima delle Richieste di Risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l’Assicurato ha denunciato all’Assicuratore l’esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.
Un Danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.
Articolo 8 - Esclusioni
L’Assicurazione non opera:
Diversa Attività
8.1 in relazione ad Attività Professionale diversa da quella/e indicata/e nel Modulo di Proposta;
Richieste di Risarcimento/Circostanze Pregresse
8.2 qualsiasi Richiesta di Risarcimento che era conosciuta dall’Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza o qualsiasi Circostanza, che avrebbe potuto dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento, conosciuta o conoscibile, in base all’ordinaria diligenza, dall’Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza.
8.3 inoltre, qualsiasi errore, omissione o fatto dannoso commesso prima della data di copertura retroattiva determinata nella Polizza.
8.4 sono altresì escluse tutte le liti anteriori e/o pendenti alla data della decorrenza della Polizza. Qualsiasi fatti o circostanze che siano oggetto di un’ informazione/avviso fatta su un’altra Polizza della quale la presente costituisca un rinnovo od una sostituzione.
Cessazione dell’Attività
8.5 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività svolte dopo che l’Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo, salvo quanto disposto all'Articolo 12 (Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;
Mancata Iscrizione Albo
8.6 a favore di un Assicurato che non sia iscritto ad un Albo professionale (ove previsto) o autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in Polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa è automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Assicurato.
La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dell’esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’Assicurato, la Polizza mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera. L’Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni all’Assicuratore fornendo copia di detta documentazione. L’Assicuratore conseguentemente avrà facoltà di:
a. Recedere dalla Polizza dando 60 giorni di preavviso;
b. Mantenere in vigore la Polizza fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
8.7 a favore di un Assicurato che, pur iscritto all’Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell’Assicurato stesso con riferimento all’incarico da questi assunto.
Inquinamento
8.8 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a:
a. reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti;
b. qualsiasi ordine o richiesta volti a:
a. ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti;
b. reagire a o valutare gli effetti di Agenti Inquinanti;
Per Agenti Inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per “rifiuti” si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare;
Muffa Tossica e Amianto
8.9 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla presenza e/o utilizzo/contatto di muffa tossica o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all’uso di muffe tossiche o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
Esplosioni/Emanazioni/Radiazioni
8.10 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, connesse a, o derivanti da:
a. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
b. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
Atti Dolosi, Fraudolenti, Disonesti
8.11 qualsiasi Richiesta di Risarcimento che sia conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto, omissione dolosa o condotta fraudulenta, da parte di qualunque Assicurato o violazione intenzionale
o deliberata di qualsiasi legge, regolamento o disposizioni scritte salvo quanto disposto all'Articolo 6.2 (Fatto dei Dipendenti e Collaboratori) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;
Guerra/Terrorismo
8.12 per le Perdite, Xxxxx, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
a. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari o colpo di stato politico o militare.
b. qualsiasi atto terroristico.
Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo: l’uso della forza o della violenza e/o minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzaste al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui l’Assicuratore affermi che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi Perdita, Danno, costo o esborso non è coperto dalla presente Polizza, l’onere di fornire la prova contraria incombe sull’Assicurato. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante;
Coperture Assicurative e Finanziamenti
8.13 per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a:
a. errore od omissione in attività – comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti;
b. omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
c. finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;
Obbligazioni Fiscali
8.14 per le Richieste di Risarcimento derivanti da tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli o comunque denominati) o per le conseguenze del loro mancato pagamento;
Insolvenza
8.15 per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento dell’Assicurato;
Assicurato Persona Giuridica
8.16 nei casi in cui l’Assicurato sia persona giuridica:
x. Xxxxxxxx la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste di Risarcimento siano originate da Xxxxx;
b. Per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione;
Danni Conseguenziali
8.17 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a Xxxxx derivanti, non dal comportamento diretto o indiretto dell'Assicurato, ma da quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto);
D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447
8.18 per le Richieste di Risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel nuovo codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447): sono escluse le Richieste di Risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato;
Proprietà e Possesso
8.19 per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di terreni, fabbricati (salvo quanto disposto all'Articolo 7.2 (R.C. della Conduzione dello Studio) delle Condizioni Particolari di Assicurazione), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
Infrastrutture
8.20 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a: x. Xxxxxx meccanico;
b. Guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx-out;
c. Guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
d. Mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico;
e. Propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario;
a meno che tali guasti, propagazioni o malfunzionamenti derivino da un Errore Professionale
commesso da un Assicurato.
Brevetti e Copyright
8.21 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla violazione di brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti, salvo quanto disposto all’Articolo 6.6 (Violazione di Copyright) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Valutazione Preventiva dei Costi
8.22 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell’Assicurato, di un’accurata valutazione preventiva dei costi relativi all’esecuzione di Attività Professionali.
Limiti Territoriali
8.23 per le Richieste di Risarcimento che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali previsti dall’Articolo 12 (Limiti Territoriali) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ossia gli Stati Uniti d’America e i territori sotto la loro giurisdizione e il Canada; pertanto questa Assicurazione non risponde per i risarcimenti dovuti e i costi sostenuti in relazione:
a. a qualunque domanda, diffida, esposto, citazione, ingiunzione, che provengano da detti Paesi esclusi;
b. ad ogni azione legale o procedura arbitrale intentata in detti Paesi esclusi, qualunque sia la sentenza o il lodo arbitrale che ne risulti, anche se con delibazione in Italia o in altro Paese, o a qualunque transazione che ne consegua;
Resta inoltre inteso che l’Assicuratore sarà esonerato dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente Polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di Indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga l’Assicuratore o i suoi riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base o leggi o regolamenti di qualunque Paese dell’Unione Europeo, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
RC Prodotti
8.24 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti installati o assistiti da parte dell’Assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell’Assicurato;
RC Contrattuale
8.25 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad impegni sottoscritti dall’Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;
8.26 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di Xxxxx;
Dipendenti e Collaboratori
8.27 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi violazione delle norme sul lavoro, o effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche;
Valore Futuro / Rendimento
8.28 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue:
a. Disponibilità di fondi;
b. Proprietà immobiliari o personali; c. Beni e/o merci;
d. Qualsiasi forma di investimento;
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
Società Quotate in Borsa
8.29 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti Illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa ed in genere di società soggette per Legge all’obbligo della certificazione.
Fatta salva l’esplicita pattuizione tra le Parti e previo pagamento del sovra premio convenuto, sono escluse le Richieste di Risarcimento derivanti dalle seguenti attività:
8.30 Responsabilità derivanti da Liquidatore, Curatore, Commissario (vedi Articolo 7.1); 8.31 Responsabilità derivanti dalla Conduzione dello Studio (vedi Articolo 7.2);
8.32 Responsabilità derivanti da Incarichi di Consigliere di Amministrazione o di Sindaco di Società od Enti (vedi Articolo 7.3);
8.33 Responsabilità derivanti da apposizione di Visto Pesante (vedi Articolo 7.4); 8.34 Responsabilità derivanti da apposizione di Visto Xxxxxxx (vedi Articolo 7.5);
Articolo 9 - Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento
L’Assicurato, entro i 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, deve fare all’
Assicuratore o all’agente autorizzato denuncia scritta :
x. Xx ogni Richiesta di Risarcimento fatta contro di lui per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione; tale denuncia deve contenere la data e la narrazione dei fatti, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile all’Assicuratore;
b. Di Circostanza che sia oggettivamente suscettibile di causare una Richiesta di Risarcimento quale definito in questa Polizza; tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti e se accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come Richiesta di Risarcimento presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione con applicazione degli Articoli 9 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Xxxxxxxxx di Risarcimento), 11 (Xxxxxxxx e Costi di Difesa), 13 (Diritto di Surrogazione ) delle Condizioni Particolari di Assicurazione e dell’Articolo 10 (Recesso in Caso di Sinistro) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Considerato che questa è un’Assicurazione nella forma “Claims Made”, l’Assicuratore respingerà qualunque denuncia fatta dopo la data di cessazione del Periodo di Assicurazione, salvo che i 15 giorni di
tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo tale data di cessazione, salvo quanto disposto all'Articolo 12 (Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Se esistono altre Assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o i Danni, così come previsto dall'Articolo 3 (Coesistenza di Altre Assicurazioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia di Xxxxxxxxx di Risarcimento, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive Polizze, anche agli altri Assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (Articolo 1910, terzo comma, del Codice Civile).
In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dall’Assicuratore, derivante dal ritardo.
Si concorda comunque che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 del Codice Civile); in caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, gli Assicurati perdono il diritto all’Indennizzo.
Pena la perdita del diritto all’indennizzo:
a. L’Assicurato deve fornire all’Assicuratore l’assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del Sinistro.
b. L’Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle pretese del Terzo, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dall’Assicuratore.
c. L’Assicuratore non potrà definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il previo consenso scritto dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dall’Assicuratore preferendo resistere alle pretese del Terzo o proseguire l’eventuale azione legale, l’obbligo risarcitorio dell’Assicuratore per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i Costi, gli oneri e Spese maturati con il suo consenso fino alla data di tale rifiuto, fermo in ogni caso il limite di Indennizzo applicabile in quel momento e ferma la Franchigia a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’Articolo 3 (Massimale – Sotto Limiti di Indennizzo) e dall’Articolo 4 (Franchigia / Scoperto) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Articolo 10 – Pagamento del Risarcimento
Valutata la Perdita, verificata l’operatività della Polizza e ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore provvederà al pagamento di quanto compete entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma dell’atto di liquidazione consensuale fra le Parti.
Articolo 11 - Vertenze e Costi di Difesa
L’Assicuratore, previo assenso scritto dell’Assicurato, ha facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Nel caso di assunzione da parte dell'Assicuratore della gestione, l'eventuale successivo venir meno dell'interesse deve essere comunicato all'Assicurato in tempo utile a non pregiudicare quest'ultimo nel suo diritto di difesa ovvero diritto al prosieguo dell'azione stragiudiziale o giudiziale di cui l'Assicuratore ha assunto la gestione.
Le spese legali sostenute per l’assistenza e la difesa dell’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore, in aggiunta al limite o Sotto Limite di Indennizzo o Massimale applicabile alla Richiesta di Risarcimento, ma per un importo complessivo non superiore a un quarto di tale Massimale (terzo comma dell’Articolo 1917 del Codice Civile).
Qualora l’ammontare dell’Indennizzo dovuto ai danneggiati superi il Massimale applicabile alla Richiesta di Risarcimento, l’Assicuratore risponde delle spese legali solo nella proporzione esistente fra tale Massimale e l’ammontare totale dell’Indennizzo. Se in Polizza sono previste Franchigie a carico dell’Assicurato, queste non si applicano ai Costi di Difesa.
É in ogni caso facoltà dell’Assicurato designare avvocati e tecnici di propria fiducia per la difesa e le investigazioni: l’Assicuratore si riserverà il diritto di valutare ed eventualmente approvare tali incarichi o di affidare la gestione della vertenza/indagine ad altro professionista.
L’Assicuratore non riconoscerà le spese affrontate dall’Assicurato per legali o periti o consulenti che non siano preventivamene approvati e designati dall’Assicuratore stesso.
Articolo 12 - Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento
A parziale deroga dell’Articolo 8.5 (Cessazione dell’Attività) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, se l’Attività Professionale del Contraente viene a cessare per sua libera volontà oppure per raggiunti limiti di età (pensionamento) o per alienazione della propria azienda, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio l'inibizione giudiziaria all’esercizio della professione o la sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’Attività Professionale già svolta in precedenza dal Contraente resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Per i casi sopra esposti e sempre che l’Assicuratore abbia dato previo assenso e l’Assicurato abbia pagato il premio addizionale concordato, la Polizza potrà essere estesa alla copertura dei reclami denunciati all’Assicuratore nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Assicurazione.
La garanzia "Maggior tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento":
x. Xxxx operante alle condizioni in corso al momento della cessazione dell'attività e per un Limite di Indennizzo, che non potrà superare il limite indicato in Polizza, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi;
b. Avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del Periodo di Assicurazione se il Premio è stato pagato; altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Tale garanzia termina alla data della scadenza dei 10 (dieci) anni, senza obbligo di disdetta, non essendo ad essa applicabile il disposto dell'Articolo 14 (Casi di Cessazione dell’Assicurazione); trascorsi 15 giorni dalla data della sua scadenza, cessa ogni obbligo dell’Assicuratore e nessun Sinistro potrà esser loro denunciato. L’eventuale proroga della garanzia "postuma" è soggetta a trattativa tra le Parti.
La garanzia "Maggior tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento" decade automaticamente ed è priva di ogni effetto nel momento in cui entra in vigore una qualsiasi altra Polizza per la copertura della stessa Attività Professionale.
Articolo 13 - Diritto di Surrogazione
Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente Polizza in relazione a una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato (Ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile), indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l’Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L’Assicuratore avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell’Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all’Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L’Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall’Assicuratore sarà restituito all’Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall’Assicuratore.
L’Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente o ex Dipendente, tranne nel caso di una Richiesta di Risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente o ex Dipendente.
Articolo 14 - Casi di Cessazione dell’Assicurazione
Salvo quanto disposto all'Articolo 12 (Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, la Polizza cesserà con effetto immediato al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
a. Scioglimento della società o dell’associazione professionale; b. Cessazione dell’Attività Professionale;
c. Ritiro dall’Attività Professionale o morte dell’Assicurato;
e
d. Fusione od incorporazione della società o dell’associazio e professionale; e. Messa in liquidazion anche volontaria della società;
e
f. Cession di ramo di azienda a soggetti Terzi; g. Licenziamento per giusta causa;
h. Sospensione o radiazione dal relativo Ordine professiona e;
e
c
i. Negazione o ritiro dell’abilitazion all’esercizio della professione; j. Insolvenza o fallimento dell’Assi urato;
n
c
a
v
s
Cessazione a seguito dell’esercizio del diritto di recesso in caso di endita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della Polizza vvenuto con il pagamento del Premio, effettuando richiesta scritta da i viare tramite lettera rac omandata a/r a:
Heca S.r.l.
Via Roma, 42/b 66026 – Ortona
In tal caso l’Assicuratore, rimborserà la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso.
Articolo 15 - Richieste di Risarcimento Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Risolutiva Espressa
Qualora l’Assicurato sia complice o provochi dolosamente una richiesta di Xxxxxxxxxx falsa o fraudolenta riguardo ad una Perdita, esageri dolosamente l’ammontare del Danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Xxxxx, egli
perderà il diritto ad ogni Indenni zo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna
restituzione
di Premio, fermo restando il diritto dell’Assicuratore
alla rivalsa
contro l’Assicurato per
Indennizzi già effettuati nonché dei Costi e delle Spese sostenuti.
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA
___
__________
________
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni contrattuali allegate alla presente.
Condizioni Generali di Assicuraz one
- Art. 3 – Coesistenza di Altre assicurazioni
- Art. 5 – Calcolo del premio – Dichiarazione del fatturato Variazioni del Fatturato
- Art. 6 – Cessazione e Rinnovo del Contratto
- Art. 10 – Recesso in caso di Xxxxxxxx
- Art. 12 – Limiti Territoriali
- Art. 14 – Foro competente e procedura di mediazione
Condizioni Particolari di Assicurazione
- Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione – “Claims Made”
- Art. 2 – Condizioni relative al Periodo di Retroattività
- Art. 4 – Franchigia/Scoperto
- Art. 6 – Precisazioni della Copertura Assicurativa
- Art. 7 – Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa
- Art. 8 – Esclusioni
- Art. 9 – Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento
- Art. 11 – Vertenze e Costi di Difesa
- Art. 14 – Casi di Cessazione dell’Assicurazione
IL CONTRAENTE
L’informativa sulla protezione dei dati non fa parte della Polizza. L’informativa sulla protezione dei dati potrà essere di volta in volta aggiornata, modificata e/o sostituita. La versione più recente dell’informativa sulla protezione dei dati sarà resa disponibile nel sito web dell'Assicuratore.
Informativa sulla protezione dei dati
Introduzione
Questa è una versione concisa dell'informativa sulla protezione dei dati dell’Assicuratore. La versione completa è disponibile qui: xxx.xxxxxxxx.xxx\privacy I Dati personali indicano i dati che, da soli o insieme ad altri dati disponibili, possono essere usati per identificare una persona. L'Assicuratore tratterà i Dati personali raccolti per questa Polizza in conformità all’Informativa sulla protezione dei dati o, ove applicabile, all’Informativa sulla protezione dei dati delle sue filiali locali europee (disponibili su xxx.xxxxxxxx.xxx) e come riassunto in questo documento.
Vedere xxx.xxxxxxxx.xxx\privacy per le denominazioni degli uffici delle nostre filiali, le persone giuridiche e i dettagli di contatto registrati. Deve essere letta anche se la società o la filiale degli assicuratori che stanno trattando i Dati personali dell'utente si trovano al di fuori del Regno Unito (poiché in questo caso si applicano i requisiti locali del paese). Deve essere mostrata a tutte le persone i cui Dati personali sono trattati da noi e ottenerne il consenso (ove pertinente).
Solo Regno Unito: È possibile contattarci su: XxxxXxxxxxxxxxXxxxxxx@XXXXxxxx.xxx o scrivendo a Data Protection Officer, General Counsel Department, 00xx Xxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX. Per i nostri uffici e i dettagli di contatto al di fuori del Regno Unito:xxx.xxxxxxxx.xxx\privacy. Qualora nella documentazione della Polizza (secondo i casi) manchino alcuni Dati personali o risultino imprecisi, potremmo non essere in grado di gestire la Politezza.
L'Assicuratore ("noi", "esso") è autorizzato a trattare i Dati personali al fine di gestire la copertura assicurativa dell’Assicurato (inclusi i rinnovi e le richieste di risarcimento), per ottemperare a un obbligo legale, amministrare i conti, fornire assistenza ai clienti, effettuare controlli sul credito, impegnarsi nella prevenzione delle frodi e commercializzare i nostri prodotti e servizi. Inoltre, potremmo utilizzarla per gli scopi descritti, come specificato ulteriormente in seguito.
Categorie dei Dati Personali che raccogliamo (alcune di questi sono raccolti indirettamente, ad esempio da broker e intermediari)
Possiamo raccogliere il nome completo, l’indirizzo, la data di nascita e altri dettagli di identificazione come i documenti di certificazione dell’identità e dell’indirizzo di residenza, le informazioni di contatto, inclusi l'indirizzo e-mail e il numero telefonico del luogo di lavoro, l'indirizzo del luogo di lavoro e (in caso di amministratore, partner o titolare formale o effettivo dell'Assicurato) l’indirizzo di casa; condanne penali e dettagli del reato, comprese eventuali frodi commesse o sospette, riciclaggio di denaro o altri reati.
Base giuridica e finalità di utilizzo
Le finalità d'uso includono la copertura assicurativa dell'Assicurato (comprese le comunicazioni sulla Polizza, per i rinnovi e per l'amministrazione/elaborazione delle richieste di risarcimento e della Polizza), per la gestione e la verifica delle nostre operazioni commerciali, inclusa la contabilità, per verificare la/le identità di imprese individuali, direttori, funzionari, partner e altri proprietari legali o beneficiari dell'Assicurato, per eseguire controlli antifrode e antiriciclaggio, per l'istituzione e la difesa dei diritti legali, per essere conformi ai requisiti legali o normativi, per altre attività relative alla prevenzione, all'individuazione e l'indagine su crimini, per amministrare i conti e fornire il servizio di assistenza clienti, per ricerche di mercato e per commercializzare i nostri prodotti e servizi e quelli del nostro gruppo di aziende.
La base legale include l'elaborazione necessaria per adempiere ai nostri obblighi nel quadro della Polizza (se non sono i singoli che stipulano la Polizza con noi - ad esempio imprese individuali); il trattamento necessario per i nostri interessi legittimi e quelli delle altre nostre società e filiali, compresi i nostri obblighi di buona governance, monitoraggio delle e-mail e di altre comunicazioni (vedi sotto) e per amministrare la Polizza; e l'elaborazione necessaria per la conformità con gli obblighi legali o di quelli della società o della filiale in questione all'interno di CNA Hardy o per stabilire o difendere rivendicazioni e diritti legali.
Possiamo anche trattare i Dati personali in base al consenso. Ad esempio, se viene richiesto di condividerli con altre persone o organizzazioni; quando trattiamo, su richiesta, categorie speciali di Dati personali (come definito nella versione completa) e per inviare comunicazioni pubblicitarie per cui abbiamo richiesto il consenso. Il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento. Questo potrebbe comportare, come conseguenza, la compromissione della nostra capacità di amministrare la Polizza o l’impossibilità di eseguire alcune prestazioni.
Condivisione dei dati
Al fine di organizzare la copertura assicurativa dell'Assicurato, o di elaborare eventuali reclami, l'Assicuratore può divulgare Dati personali ad altre società interne al gruppo, ai suoi partner assicurativi e ad altre terze parti che agiscono per l'Assicuratore per svolgere ulteriori elaborazioni, broker, intermediari, agenti assicuratori, periti, consulenti legali e per altre prestazioni professionali, enti governativi e Ombudsman, e altre terze parti e i fornitori di servizi che collaborano con noi e con il nostro gruppo per gestire l’attività; ad autorità di regolamentazione, tribunali e agenzie governative per conformità alle normative legali, ai requisiti legali o normativi e alle richieste governative; nel contesto di una vendita di tutto o parte del nostro gruppo societario o del trasferimento di beni aziendali; alle Agenzie per la prevenzione delle frodi e all'Associazione degli assicuratori britannici (solo nel Regno Unito) o agli enti del settore corrispondenti nei diversi paesi. In alcuni casi, potrebbe essere necessario trasferire i Dati personali tra gli uffici europei e internazionali dell'Assicuratore. Questo può includere la divulgazione dei Dati personali a organismi legali o di regolamentazione al fine di conformarsi a norme legali differenti, incluse quelle imposte alla casa madre dell'Assicuratore con sede negli Stati Uniti. L’Assicuratore si impegna a garantire che tali dati trattati o comunicati siano opportunamente protetti da misure di sicurezza tecnologiche e operative e da misure contrattuali ove necessario.
Trasferimenti internazionali
I Dati personali saranno trasferiti al di fuori del Regno Unito e dello Spazio Economico Europeo, comprese le società del nostro gruppo che si trovano negli Stati Uniti. Alcuni paesi hanno leggi che forniscono adeguate protezioni ai Dati personali. In altri (compresi gli Stati Uniti) saranno necessarie misure per garantire garanzie adeguate, come ad esempio obblighi contrattuali di adeguatezza o che richiedono al destinatario di iscriversi o essere certificati con un "quadro internazionale" di protezione. Le autorità per la difesa e la sicurezza degli Stati Uniti possono ottenere l'accesso ai Dati personali.
Criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione
Verranno applicati questi criteri: conservazione in caso di richieste (ad esempio in caso di richieste da parte tua o dell'Assicurato); conservazione in caso di richieste di risarcimento (ad esempio per il periodo in cui l'Assicurato potrebbe legalmente inoltrare richieste di risarcimento nei nostri confronti); e conservazione in conformità con i requisiti legali e normativi (ad esempio dopo che la Polizza è giunta al termine).
Verifica dell’identità e controlli di prevenzione delle frodi
I Dati personali saranno condivisi con le agenzie di prevenzione delle frodi che li useranno per prevenire frodi e riciclaggio di denaro e per verificare la tua identità. Se viene rilevata una frode, in futuro potrebbero essere rifiutati determinati servizi, finanziamenti o impieghi. Saranno utilizzati per consentire alle forze dell'ordine di accedere e utilizzare i Dati personali per rilevare, indagare e prevenire il crimine. Le agenzie di prevenzione delle frodi possono conservare i Dati personali per diversi periodi di tempo, a seconda del modo in cui vengono utilizzati. È possibile contattarli per ulteriori informazioni. Se si ritiene che costituiscano un rischio di frode o di riciclaggio di denaro, li conserveranno fino a sei anni.
Anonimizzazione dei dati
I Dati personali saranno condivisi con le agenzie di prevenzione delle frodi che lo utilizzeranno per prevenire frodi e riciclaggio di denaro e per verificare l’identità dell’Assicurato. Questo dati aggregati possono essere condivisi e utilizzati in tutti i modi sopra descritti.
Direct Marketing
Utilizzeremo i dettagli di contatto per tenere informato l’Assicurato tramite posta, telefono o e-mail riguardo ai nostri prodotti o servizi accessori e agli sviluppi nel settore delle assicurazioni in generale, anche dopo la scadenza della Polizza. È possibile modificare le preferenze o annullare in qualsiasi momento l’iscrizione - i dettagli saranno nel messaggio - in alternativa è possibile inviarci un’e-mail o scriverci (vedi sopra).
Diritti ai sensi delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati vigenti
I diritti possono includere quanto segue (rilevando che questi diritti non si applicano in tutte le circostanze e che la portabilità dei dati è rilevante solo a partire da maggio 2018): il diritto di essere informato sul trattamento dei propri Dati personali; il diritto a correggere i propri Dati personali se inesatti e completati se incompleti; il diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati personali; il diritto di limitare il trattamento dei propri Dati personali; il diritto di cancellare i propri Dati personali (il "diritto all'oblio”); il diritto di spostare, copiare o trasferire i propri Dati personali ("portabilità dei dati"); e diritti in relazione al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. L’Assicurato ha il diritto di sporgere denuncia all'autorità di vigilanza del proprio paese in cui vigono le leggi sulla protezione dei dati. Nel Regno Unito vedere: xxxxx://xxx.xxx.xx/. Per le autorità di vigilanza di altri paesi vedere xxx.xxxxxxxx.xxx\privacy.
Sistema di monitoraggio delle frodi sul mercato delle assicurazioni (solo Regno Unito)
Possiamo inviare i Dati personali a un sistema di monitoraggio delle frodi per il settore assicurativo. Questo è un immenso database delle frodi del settore gestito da una terza parte e utilizzato da altri membri del ramo assicurativo nel Regno Unito. Se viene identificato un rischio di frode, altri membri del settore lo vedranno.
Le domande sulle pratiche di protezione dei dati dell'Assicuratore devono essere indirizzate all'Assicuratore ai dettagli indicati all'inizio dell'Informativa sulla privacy dei dati.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:
✓ il trattamento dei dati personali per le finalità dell'informativa;
✓ la comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate nella predetta informativa,
✓ il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui all'informativa.
❑ lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.
Data Nome e Cognome leggibili Firma
per informazioni:
085 906 63 36
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00
• Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l’Italia di CNA Insurance Company (Europe) S.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0 (qui di seguito “CNA” o “la Compagnia”, nel testo delle Condizioni Generali anche “l’Assicuratore”), la sede secondaria italiana di CNA Insurance Company (Europe) S.A. con sede legale in Lussemburgo, 00X, xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx (xxx di seguito “CNA”).
• CNA esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Lussemburgo denominata “Commissariat aux Assurances”, al cui controllo è sottopo- sta. In Italia CNA opera in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (“Codice delle Assicurazioni Private”) ed è pertanto iscritta nell’allegato dell’Albo per le Imprese assicurative presso l’ISVAP con il Codice impresa D955R al n. I.00154.
CNA Insurance Company (Europe) S.A. Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
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