CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINA-MISA”
CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINA-MISA”
APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
D.U.V.R.I.
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(ART. 26 COMMA 3 D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81)
Servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata con sistema domiciliare, compreso trasporto presso idonei impianti, nonché altri servizi complementari secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante.
periodo: anni 5 (cinque)
INDICE
Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI 3
Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI 7
Art. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 8
Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 8
Art. 7 – VALUTAZIONE INTERFERENZE 9
Art. 8 – ATTIVITA’ A RISCHIO 10
Art. 9 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO 10 Art. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA 11
Art. 1 – PREMESSE
Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b) D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Secondo tale articolo al comma 3 “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizione del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
Xxxxxxxxx all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio.
Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 2.1 – D.Lgs 09/04/2008 n° 81 , Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano
applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Art. 2.2 – D.Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi.
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
Art. 2.3 – D.Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità d i effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a. aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b. aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c. aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.
Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI
Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavori nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Datore di lavoro Committente
dati relativi: Consorzio Intercomunale “Vallesina-Misa”, Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXX (XX).
Indicazione del ruolo | Nominativo | Recapito telefonico e indirizzo sede |
Datore di Lavoro CIR33 | ||
Responsabile del S.P.P. | ||
Medico Competente |
Azienda appaltatrice dati relativi:
Ragione sociale: Indirizzo:
Indicazione del ruolo | Nominativo | Recapito telefonico e indirizzo sede |
Datore di lavoro | ||
Responsabile del S.P.P. | ||
Medico Competente | ||
Rappresentante designato dall’appaltatore per il servizio presso l’Ente |
Art. 4 – FINALITÀ
Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008.
Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.
Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata a operare nell’espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.
Art. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
I lavori affidati in appalto consistono nell’espletamento dei seguenti servizi:
a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all’art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del d.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare;
1. raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della frazione umida della carta e del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, dai mercati, fiere, feste locali e stabilimenti balneari;
2. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo, neon, rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche;
3. raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e degli scarti verdi;
4. la rimozione dei rifiuti abbandonati anche in prossimità dei punti di raccolta stradale e delle discariche abusive sul territorio interessato;
5. il lavaggio dei contenitori stradali;
6. gestione degli ecocentri;
7. trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare.
Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al pt. 3 dell’art 184 del d.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltititi a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell’Amministrazione comunale.
Sono interessati dai servizi in appalto, anche con modalità diverse tra loro, i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monsano, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San Xxxxxxxx.
In ogni Comune, i servizi dovranno essere espletati in tutto il territorio comunale compresi i nuclei decentrati e le case sparse.
I servizi oggetto di questo appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.
Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
La ditta appaltatrice dovrà:
- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare entro la firma del contratto, se diverse da quanto qui indicate, e che saranno poi allegate al contratto;
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
- redigere il “Verbale di riunione cooperazione e coordinamento” / ”Sopralluogo congiunto” da sottoscriversi tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.
Art. 7 – VALUTAZIONE INTERFERENZE
Per la definizione di interferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) non prevede, ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all’interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).
Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l’appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.
N ell’ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:
1. Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle vari frazioni di rifiuto.
Si elencano le proprietà comunali all’interno delle cui pertinenze si potrà accedere per l’esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori:
- sede municipale e sedi staccate;
- scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- impianti sportivi;
- attività di manutenzione propria di ogni Comune aderente al bando in oggetto;
- autoparco comunale;
- giardini e verde pubblico attrezzato.
2. Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per la gestione dell’ecosportello.
Si elencano le proprietà comunali all’interno delle cui pertinenze si potrà accedere per l’esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori:
- sede municipale e sedi circoscrizioni distaccate.
Art. 8 – ATTIVITA’ A RISCHIO
Relativamente al punto 1 si tratta dell’interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per svuotare i contenitori, raccogliere i rifiuti o svolgere altre attività di pulizia, contemporaneamente alla presenza di personale comunale nella zona adibita alla raccolta dei rifiuti.
Relativamente al punto 2 si tratta dell’interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per gestire l’ecosportello di informazione all’utenza, contemporaneamente alla presenza di personale comunale nella zona adibita al contatto con il pubblico.
Art. 9 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO
Per l’interferenza 1 i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli dei due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.
Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:
a) riunione periodica di coordinamento tra azienda e Committente e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
b) formazione periodica degli operatori;
c) eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.
In particolare per le scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori e/o altre strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell’orario lavorativo del personale scolastico o del Comune o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture. In caso in cui si renda necessario accedere durante l’attività delle strutture la ditta dovrà avvisare un referente del personale scolastico e/o del Comune mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che sia stato recepito l’avviso per effettuare le operazioni in sicurezza.
Per l’interferenza 2 i rischi individuati consistono nella possibilità di disturbo e urto accidentale tra le persone che operano nelle sedi comunali.
Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:
a) riunione periodica di coordinamento tra azienda e Committente e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
b) formazione periodica degli operatori;
c) eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale delle lavorazioni interferenti.
Art. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA
Si valutano nella tabella seguente i costi aggiuntivi rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto del presente appalto, escludendo le misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell’azienda.
ELEMENTI | Prezzo Unitario | Quantità | Totale | ||
Riunione e sopralluogo preliminare (tra l’affidamento dell’incarico e la firma del contratto) di coordinamento da effettuarsi tra l’RSPP ed un legale rappresentante della Ditta vincitrice dell’Appalto ed il Legale Rappresentante dell’Ente Committente al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui la Ditta Appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta. Il datore di lavoro e/o l’RSPP dell’impresa appaltatrice valuteranno in quella sede tutte le circostanze generali, particolari e contingenti, che possono creare criticità al regolare svolgimento in sicurezza delle attività oggetto dell’incarico | € | 300,00 | 1 | € | 300,00 |
Segnale di sicurezza sedi comunali | € | 25,00 | 10 | € | 250,00 |
Cassetta Pronto soccorso | € | 100,00 | 4 | € | 400,00 |
Pacchetto di medicazione | € | 50,00 | 4 | € | 200,00 |
Corsi di informazione e formazione e addestramento | € | 300,00 | 2 | € | 600,00 |
Riunioni periodiche annuali per aggiornamento DUVRI (2 ore per 1 volta all’anno) | € | 500,00 | 5 | € | 2.500,00 |
Stesura del Documento di valutazione rischi specifici dell’appalto | € | 1.000,00 | 1 | € | 1.000,00 |
TOTALE IVA ESCLUSA | € | 5.000,00 |
Pertanto l’importo complessivo per l’attuazione del DUVRI resta quantificato in Euro 5.000,00 (iva esclusa) non soggetto a ribasso.
Il presente XXXXX costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.
Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.