Contract
Repertorio n.
Imposta di bollo di Euro assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0
[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO REFRIGERATO E/O CONGELATO, NOCHE’ A TEMPERATURA AMBIENTE, DI CAMPIONI PRELEVATI NELL’AMBITO DEL CONTROLLO UFFICIALE DI ACQUE ED ALIMENTI DELL’ATS
TRA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
Oppure
L’ATS di Pavia, C.F. e P.IVA n. 02613260187 con sede legale in Pavia Xxx Xxxxxxxxxxxx, 0 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/5201 del 07.09.2021 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
Oppure
L’ATS della Val Padana, C.F. e P.IVA n. 02481970206 con sede legale in Mantova Xxx xxx Xxxxxxx, 0 nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/2674 del 23/12/2019 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
E
in persona di
in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche
“Appaltatore”)
PREMESSO CHE
- La società , a seguito di espletamento di gara d’appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. del , è risultata aggiudicataria del servizio di trasporto refrigerato e/o congelato, nonché a temperatura ambiente, di campioni prelevati nell’ambito del controllo ufficiale di acque ed alimenti - lotto n ;
- con nota prot. n. del si trasmetteva all’Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
- cauzione definitiva;
- estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- DURC regolare;
- copia polizza assicurativa RC;
- Il nominativo ed il contatto del Responsabile di cui all’art. del Capitolato Speciale d’Appalto;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:
[…]
SI CONVIENE E STIPULA:
Articolo 1 - Oggetto del Contratto
Oggetto del presente Contratto è la disciplina servizio di trasporto refrigerato e/o congelato, nonché a temperatura
ambiente, di campioni prelevati nell’ambito del controllo ufficiale di acque ed alimenti dell’ATS
.
L’esecuzione dei trasporti richiesti all’Appaltatore deve essere effettuata in modo tale da garantire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, il corretto svolgimento delle attività analitiche da parte dei Laboratori del controllo ufficiale nell’ambito delle procedure istituzionali di competenza, così come dovute per legge e regolamentate dai laboratori stessi.
Il coordinamento delle tratte di trasporto deve essere sempre garantito, anche in caso di chiamate straordinarie e/o di implementazione di nuove tratte.
I trasporti da garantire sono dettagliatamente indicati ai successivi articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Le prestazioni contrattuali comprendono:
A) i servizi di trasporto a temperatura controllata effettuati:
- a percorso fisso programmato o a chiamata, di cui tratte, cadenze, modalità di svolgimento, sedi di ritiro e consegna, tipologie del materiale da trasportare ed orari di effettuazione, vengono specificati nei successivi articoli;
- straordinario a chiamata, di cui tempi di chiamata, ritiro e consegna, modalità di svolgimento, sedi di ritiro e consegna, tipologie del materiale da trasportare, modalità di ordinazione e relative responsabilità vengono specificati nei successivi articoli;
B) il ritiro e consegna al piano accettazione delle strutture di destinazione;
C) la fornitura di materiale e/o contenitori per il trasporto in sicurezza dalle sedi di ritiro alle sedi di consegna dei campioni;
D) il sistema di monitoraggio e registrazione in continuo delle temperature con fornitura di software per la
visualizzazione dell’andamento dei trasporti e della documentazione a corredo;
E) il deposito notturno a temperatura controllata esclusivamente dei campioni per i quali è possibile, secondo le tabelle di seguito riportate, consegnare il giorno successivo al prelievo;
F) datalogger muniti di batterie tampone al litio, con una durata minima della stessa non inferiore ai 3 anni, collegati al software di cui al precedente punto D) per il monitoraggio dei trasporti delle XX.XX.XX., dal prelievo alle sedi di ritiro;
G) sistema di apertura ticket per segnalazioni di malfunzionamenti o trasporti errati e/o mancati.
È a carico del Appaltatore il servizio a temperatura controllata, che deve essere sempre monitorato: a tal fine ogni spedizione va costantemente correlata ad un mezzo e, necessariamente, ai sistemi di controllo per la registrazione delle temperature di trasporto e di stoccaggio/deposito presso il Appaltatore. Durante il trasporto deve essere garantita la registrazione e trasmissione delle temperature sul mezzo. Analogamente, deve essere garantita durante il deposito presso la sede del Appaltatore, nei locali adibiti alla conservazione, la registrazione e trasmissione dei dati.
Articolo 2 – Durata dell’appalto
L’appalto avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto d’Appalto.
Le Amministrazioni si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dai contratti, qualora, nel corso di validità degli stessi, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente CSA.
Articolo 3 – Importo dell’appalto
Il valore stimato del presente Contratto è pari a € più Iva se dovuta.
L’importo sopra indicato è da considerarsi comprensivo di tutte le richieste rappresentate nel presente Contratto.
Articolo 4 - Rinnovo e opzioni contrattuali
§ 4.1 Rinnovo del contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, al termine del contratto, al rinnovo dello stesso per un periodo di ulteriori mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le Stazioni Appaltanti, qualora intendano esercitare tale opzione, ne daranno comunicazione all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata.
Il valore massimo dell’eventuale rinnovo, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, risulta pari a €
.
§ 4.2 Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Qualora, allo scadere del Contratto, l’Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, le stesse si riservano la facoltà di prorogare la durata dello stesso e l’Appaltatore ha l’obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, per un periodo massimo presunto di mesi 6. Qualora l’Agenzia volesse avvalersi di detta facoltà è tenuta a darne comunicazione per iscritto all’Appaltatore. L’importo complessivo stimato per tale opzione, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a € .
§ 4.3 Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del contratto stipulato, modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale nei limiti del 20%. L’importo complessivo stimato per tale modifica, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a € .
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, in caso di rinnovo del contratto per ulteriori XX mesi, modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale nei limiti del 20%. L’importo stimato per tale modifica, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a € .
§ 4.4 Revisione prezzi art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nel periodo di vigenza del Contratto d’Appalto potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall’art. del presente Capitolato. In particolare, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione tenendo conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulla base dell’indice/prezziario considerato, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore, ad esempio, alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (cd. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto. L’importo stimato per tale modifica, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a € .
Le Amministrazioni si riservano la facoltà di applicare la revisione dei prezzi anche in caso di rinnovo del contratto per ulteriori mesi. L’importo stimato per tale opzione, esercitata in caso di rinnovo contrattuale, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a € .
Articolo 5 – Requisiti di sicurezza e certificazioni di qualità.
L’apparecchiatura oggetto del presente Contratto deve essere conforme a tutte le Norme del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) e alle Direttive Europee in vigore riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, sia generali che specifiche.
L’apparecchiatura, inoltre, deve essere conforme ad ogni altra disposizione normativa in materia di antinquinamento, antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, nonché alle norme e prescrizioni richiamate nel presente Contratto.
Art. 6 – Vigilanza e controlli
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento durante l’esecuzione contrattuale, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità dell’attività.
In particolare, a cura del personale incaricato dall’Amministrazione, saranno effettuate le ricognizioni e le verifiche di
quantità e qualità.
Art. 7 – Caratteristiche del servizio
Il materiale da Trasportare consiste in campioni prelevati nell’ambito del controllo ufficiale realizzato dall’Autorità
competente.
I campioni vengono trasferiti in contenitori idonei al trasporto e cosegnati all’Appaltatore nelle sedi e orari individuati di seguito.
I campioni sono prevalentemente matrici provenienti da indagini ambientali o alimentari, materiale a contatto con alimenti, materiale biologico, rientrante nelle categorie di merci pericolose o potenzialmente pericolose di cui alle norme UN 2900 e UN 2814 dell’ADR 2018, sottoprodotti di origine animale, mangimi.
I campioni animali (carcasse o loro porzioni, visceri animali, etc.) non sottoposti alle disposizioni ADR saranno presentati al trasporto con un imballaggio atto a evitare ogni perdita.
È possibile, occasionalmente e a chiamata, richiedere all’Appaltatore il trasporto di materiale e prodotti per il laboratorio (ad esempio vetreria, plasticheria, piccola strumentazione scientifica priva di sostanze nocive), così come sarà possibile il trasporto di materie e sostanze solide o liquide per l'esecuzione dell'attività analitica appartenenti alle classi dei liquidi infiammabili, tossici, corrosivi (ad esempio standard analitici dell’ordine di millilitri in contenitori originali).
I campioni saranno consegnati all’Appaltatore confezionati nei contenitori forniti dallo stesso.
I campioni le cui dimensioni eccedono i contenitori messi a disposizione dell’Appaltatore (ad esempio campioni di alimenti congelati di grande pezzatura eseguiti su alimenti oggetto di scambi comunitari, carcasse animali) verranno gestiti con trasporti a chiamata.
§ 7.1 Prestazioni, flussi di trasporto e orari
Il servizio si articola in diverse tipologie di movimentazione:
trasporto a percorso fisso programmato o a chiamata per tutte le Amministrazioni aggregate;
trasporto straordinario non programmato a chiamata, da ordinarsi appositamente e separatamente, secondo le
esigenze saltuarie dell’ATS della Città Metropolitana di Milano e dell’ATS di Pavia.
Trasporto a percorso fisso programmato o a chiamata
Tale servizio consiste nel trasporto ordinario di campioni a temperatura controllata (refrigerata o congelata), anche di campioni prelevati a temperatura ambiente, nelle tratte riportate di seguito e distinte per l’Amministrazione, mediante la presa nei giorni e negli orari indicati e la consegna nei giorni e negli orari indicati, il tutto mantenendo la temperatura prevista per la tipologia di campione trasportato, lungo le tratte prestabilite.
Tabella n.1 - Temperature di riferimento per le tipologie di campioni più frequenti
Tipologia di campione | Tipologia di trasporto | Range di temperatura |
Alimenti | Refrigerato | Tra 0 e 4°C |
Alimenti | Congelato | < -18 °C |
Acque destinate al consumo umano | Refrigerato | Tra 0 e 4°C |
Acque destinate all’analisi di legionella | Refrigerato | Tra 0 e 4°C |
Acque di balneazione, di piscina | Refrigerato | Tra 0 e 4°C |
Tale tipologia di trasporto consiste anche nel servizio di trasporto a chiamata di campioni congelati, effettuati in un ambito di programmazione, con mantenimento nel trasporto della temperatura di congelamento lungo le tratte fisse. Tale tipologia di trasporto consiste nel servizio di trasporto a chiamata di campioni refrigerati o congelati in un ambito di programmazione, con mantenimento nel traporto della temperatura di refrigerazione o congelamento, su tratte differenti da quelle fisse ma di seguito dichiarate.
Per le tipologie di campioni trasportati di cui alle precedenti lettere B) e C) si fa riferimento alla tabella n. 1 (per i refrigerati) o alla successiva tabella n. 2 (per i congelati).
Tabella n. 2 - Temperature di riferimento per le tipologie di campioni meno frequenti
Tipologia di campione | Tipologia di trasporto | Range di temperatura |
Alimenti | Congelato | < -18 °C |
Il servizio di cui alle lettere A), B) e C) è prestabilito da specifici piani di lavoro concordati con i Direttori dell’Esecuzione
dei Contratti (di seguito anche DEC) delle singole Amministrazioni (o suoi delegati).
Le tratte sono da ritenersi vincolanti per l’Appaltatore.
Durante il rapporto contrattuale o in caso di variate esigenze da parte delle Amministrazioni sopraggiunte al momento di pubblicazione del bando, al momento di avvio del contratto o nel corso dell’esecuzione dello stesso, potranno essere rideterminati gli orari esatti di ritiro e consegna del materiale, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
Solo laddove previsto, nel caso di impossibilità a consegnare i campioni al laboratorio entro l’orario di apertura dell’accettazione, l’Appaltatore dovrà garantirne la conservazione presso idonei locali di proprietà o di cui si rende comunque responsabile, alla temperatura riportata:
sul documento di trasporto; sul collo;
secondo le tabelle 1 e 2 in base alla tipologia di campione.
La temperatura dovrà essere registrata in ogni fase e la consegna effettuata entro l’orario prestabilito nel contratto per
quel tipo di tratta.
Nel caso di trasporto programmato, l’Appaltatore si attiverà autonomamente senza che occorra la chiamata dalla struttura interessata.
Tali viaggi sono previsti dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
Le frequenze sono determinate per ogni sede e riportate nelle tabelle di cui agli artt. 9.1 (lotto 1 – ATS della Città Metropolitana di Milano), 9.2 (lotto 2 – ATS di Pavia) e 9.3 (lotto 3 – ATS della Val Padana) del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Per i trasporti a chiamata, le Amministrazioni provvederanno ad opzionare il trasporto 24 ore prima della presa, con esclusione dei giorni festivi. L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni un numero di telefono attivo dalle 8.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì di tutti i giorni feriali.
In tutti i tipi di trasporto richiesti, le destinazioni e gli orari di inizio e di fine giro convenuti avranno valore tassativo.
L’Appaltatore è, inoltre, obbligato a contattare il punto di ritiro e quello di destinazione ogni qualvolta sussistano impedimenti o ritardi nell’adempimento del servizio. Qualora non dovesse provvedere a tale obbligo, le Amministrazioni potranno procedere all’applicazione di penali.
L’Amministrazione provvederà, tramite il proprio DEC o suoi delegati, a fornire e tenere aggiornati i numeri di riferimenti delle sedi.
Trasporto straordinario a chiamata
Le Amministrazioni potrebbero aver bisogno, per motivi di tutela della salute pubblica, di attivare un trasporto sia nei giorni feriali che nei giorni festivi nell’arco di tutte le 24 ore con ritiro del campione/materiale nel minor tempo possibile. Si tratta di eventuali trasporti a temperatura ambiente, refrigerata o congelata, da effettuarsi a temperatura controllata, in seguito a:
trasporto di campioni per l’esecuzione della controversia ai sensi del D.Lgs. 27/2021 dal laboratorio ufficiale all’ISS o
altro laboratorio ufficiale da questi indicato; emergenza sanitaria.
Le condizioni di temperatura controllata, nonché le tipologie di campioni, sono quelle individuate nelle tabelle n. 1 e 2 sopracitate.
Per il trasporto straordinario l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione uno o più numeri di telefono, contattabili 24 ore/su 24 e 7 giorni su 7, quindi anche con servizio notturno e festivo, in qualità di centrale operativa.
§ 7.2 Ritiro e consegna dei campioni
L’Appaltatore al momento del ritiro dei campioni presso le sedi dovrà verificare che quanto riportato nei documenti di trasporto corrisponda a quanto effettivamente ritirato per tipologia e per numero.
Eventuale altra modalità dovrà essere concordata con la singola Amministrazione in fase progettuale pre contrattuale. I campioni dovranno viaggiare completi dei verbali di campionamento ed eventuali altri documenti allegati.
I campioni e i relativi documenti dovranno essere consegnati congiuntamente all’accettazione campioni del laboratorio
di destinazione.
L’Appaltatore non potrà lasciare l’accettazione campioni del laboratorio di destinazione fino a quando il personale dell’accettazione non avrà verificato la corrispondenza fra quanto consegnato e i verbali di campionamento. Attenderà che il personale dell’accettazione abbia scaricato la temperatura di trasporto dal software dell’Appaltatore, verificandone l’accettabilità.
Nel caso di materiale diverso dai campioni ufficiali (ad esempio vetreria, plasticheria, standard analitici, etc.),
l’Amministrazione consegnerà l’Appaltatore un documento di trasporto opportunamente compilato.
L’Appaltatore dovrà garantire la consegna al laboratorio ricevente mediante apposita ricevuta di ritorno, debitamente
sottoscritta dal ricevente, riportante l’ora e la data della consegna effettuata.
§ 7.3 Caratteristiche dei mezzi
I mezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere veicoli chiusi, in regola con i requisiti amministrativi e di sicurezza, in conformità ai regolamenti nazionali, quali le disposizioni generali di circolazione e le dotazioni obbligatorie, ove previste, per poter circolare su strada.
L’Appaltatore dovrà assicurare un numero di mezzi per il trasporto tale da garantire l’insieme dei servizi richiesti, anche
se contemporanei.
I mezzi dovranno essere dotati di capacità di mantenere e registrare per tutta la durata del trasporto le temperature previste e contrattualizzate.
La temperatura del vano di trasporto o dei contenitori destinati al trasporto dei campioni dovrà essere idonea al trasporto già nel momento di ritiro dei campioni presso la sede. Tale aspetto dovrà essere documentato dalla registrazione di almeno 10 minuti prima dell’inizio del trasporto.
§ 7.4 Materiale e contenitori per il trasporto in sicurezza
L’Appaltatore dovrà fornire imballi presso tutte le sedi di presa per il trasporto dei campioni verso i laboratori.
Tali imballi dovranno garantire l’integrità dei campioni, essere costituiti da materiale isolante e con volume variabile fino ad almeno 25 litri. Dovranno essere forniti in un quantitativo sufficiente a garantirne sempre la presenza presso le sedi.
La sostituzione, a cura dell’Appaltatore, dovrà avvenire in caso di ammaloramento, contaminazione o su segnalazione
dell’Amministrazione.
Gli imballi dovranno essere in grado di sopportare il peso dei campioni oggetto dell’appalto.
§ 7.5 Temperature di trasporto e sistema di registrazione
Tutti trasporti dovranno avvenire a temperatura controllata di:
refrigerazione: tra 0 e 4 °C congelamento: < -18 °C
per quest’ultima il trasporto non è previsto di routine ma su chiamata.
Controllo delle temperature di trasporto dalle sedi ai laboratori
Le XX.XX.XX. hanno, per legge, delicate funzioni in materia sanitaria.
Per l’adempimento delle competenze istituzionali i laboratori operano in rispetto delle prescrizioni dell’ente di accreditamento ACCREDIA e della normativa di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e le Autorità Competenti secondo il Reg. 625/2017.
Al fine di garantire il rispetto di tali procedure di qualità, nonché la corretta esecuzione delle attività di competenza, per il controllo della temperatura durante il trasporto è fatto obbligo attenersi alla tracciabilità come indicata nel presente Capitolato per quanto riguarda la registrazione e trasmissione dei dati. L’Appaltatore predisporrà un sistema di controllo tramite interfaccia Web per la correlazione tra lo strumento di rilevazione della temperatura ed il singolo trasporto.
L’Appaltatore dovrà garantire la registrazione continua della temperatura durante il trasporto, (o una registrazione ogni 5 minuti) per una gestione ottimale della catena del freddo, mentre le analisi dei report eseguiti a livello di singola tratta dovranno consentire di fornire tracciati di temperatura per ogni trasporto (nel caso di trasporto in contenitori refrigerati
o isotermici, dovrà essere fornito un report per ciascun contenitore che dovrà essere identificato singolarmente).
Ogni registratore di temperatura dovrà essere tarato con certificato Accredia (o ente riconosciuto dall’EA). Il certificato dovrà avere scadenza non superiore a 1 anno e il DEC, o suoi delegati provvederà periodicamente alla verifica dei certificati degli strumenti di controllo installati sui mezzi di trasporto e nei locali di deposito.
La taratura dovrà coprire l’intero campo di possibile utilizzo, da trasporto di congelati a trasporti refrigerati, ed essere almeno per 3 punti.
Inoltre, dovrà essere consegnata all’Amministrazione, per approvazione, una procedura di gestione ed esecuzione delle
tarature e delle verifiche intermedie del sistema.
Ogni registratore di temperatura fisso sul mezzo sarà identificato da un codice, che a sua volta sarà correlato ad un trasporto.
L’Appaltatore sarà tenuto, inderogabilmente, a garantire questa correlazione, anche qualora, per motivi tecnici o interni all'organizzazione aziendale, dovesse verificarsi un cambiamento del mezzo di trasporto.
L’Appaltatore inoltrerà i dati su sistema informatizzato che consenta di visualizzare, scaricare e stampare i valori indicati
già a partire dal momento della consegna e sino all’accettazione dei campioni al laboratorio di destinazione.
I dati relativi alla temperatura di trasporto dovranno permettere di controllare almeno: la data di spedizione;
l’orario di inizio e fine del trasporto intesi come prelievo dei campioni presso le sedi territoriali e loro consegna in
laboratorio di destinazione;
il mezzo di trasporto e la tratta ad esempio attraverso il numero di targa del veicolo;
le temperature durante tutto il percorso o custodia dal momento del prelievo dei campioni presso le sedi territoriali di partenza, fino alla loro consegna nella sede di destinazione;
la correlazione con la singola spedizione o singolo contenitore.
Le registrazioni dovranno essere conservate dall’Appaltatore per l’intera durata contrattuale e consegnate all’Amministrazione in formato elettronico al termine del rapporto contrattuale.
In caso di mancato rispetto delle temperature stabilite in contratto, l’Amministrazione contraente avvierà nei confronti dell’Appaltatore la procedura di contestazione prevista.
§ 7.6 Deposito campioni e condizioni di conservazione
Nelle sole tratte per le quali è stata individuata questa possibilità, ovvero qualora il tempo disponibile dall’Appaltatore non sia sufficiente a raggiungere il laboratorio di destinazione entro l’orario prestabilito, l’Appaltatore potrà utilizzare un deposito notturno, garantendo, per tutto il periodo del deposito, il rispetto della temperatura prevista e consegnare i campioni il giorno successivo al prelievo entro le ore 8:30.
Le condizioni di conservazione dovranno essere identiche a quelle previste per il trasporto, il sistema di rilevazione delle temperature dovrà essere tarato Accredia con le stesse caratteristiche descritte negli articoli precedenti. La condizione di conservazione dovrà essere tracciata per tutto il tempo di permanenza nel deposito, possibilmente con lo stesso software web fornito dall’Appaltatore.
§ 7.7 Software di gestione temperatura, trasporti, documentazione e datalogger
L’Appaltatore dovrà fornire accesso ad un proprio software via web, che consenta di tracciare almeno le temperature,
le tratte, i veicoli, i trasportatori, giorno data e ora del trasporto, la documentazione di viaggio e le ricevute.
Al fine di garantire adeguata documentazione dell’effettuata consegna e dell’effettivo conferimento alla sede destinataria, l’Appaltatore si impegna a fornire, attraverso interfaccia web, un sistema di documentazione delle spedizioni con accesso multi user per il trattamento elettronico dei dati e lo scambio di dati informatizzati e utilizzati al posto della documentazione cartacea. I dati inseribili su interfaccia web, relativi alla documentazione prescritta, dovranno corrispondere a quanto indicato dalle normative vigenti in merito alla documentazione.
L’Appaltatore garantirà che la documentazione digitale si trovi a bordo dell’unità di trasporto. Ogni consegna di materiale sarà, pertanto, corredata di apposita prova elettronica di consegna che permetta di ottenere in autonomia i dettagli relativi, anche tramite un'immagine della firma del ricevente o equivalente, catturata digitalmente in fase di consegna. La funzionalità dovrà permettere di visualizzare, la ricevuta dei documenti di avvenuta consegna in formato documento o tabella. Ai fini della tracciabilità, i dati (la tipologia ed i quantitativi del materiale trasportato, il punto di partenza, l'ora e la data della presa in carico, l'ora della consegna ed il luogo della consegna) dovranno essere visualizzabili al momento della consegna.
In caso di malfunzionamento dell'applicativo, l’Appaltatore dovrà fornire un metodo alternativo a garanzia di quanto richiesto, che operi comunque le registrazioni di temperatura.
A tale sistema si collegano anche i datalogger (§7.9) forniti dall’Appaltatore per la verifica delle temperature del
trasporto effettuato dall’Amministrazione dal punto di prelievo al punto di consegna.
In caso di trasporto straordinario a chiamata, dovrà essere specificato e inoltrato attraverso via telematica, anche con l'utilizzo di localizzatori GPS installati sui mezzi, il numero di chilometri effettuati, seguendo le informazioni stradali, indicati dal navigatore dal punto di partenza a quello di arrivo. Tali dati dovranno corrispondere a quanto indicato dai software più comuni per le indicazioni stradali (ad esempio Google Maps, ViaMichelin, TomTom e Waze). Tale documentazione dovrà, quindi, essere trasmessa in copia all’Ammistrazione in allegato alla fattura.
Caratteristiche del software per compatibilità con i sistemi delle Amministrazioni
La soluzione software dovrà essere in modalità SaaS ed erogata in cloud a carico dell’Appaltatore.
La soluzione software dovrà essere fruibile attraverso la disponibilità di licenze d’uso illimitate e deve garantire l’accesso concorrente ad almeno 50 utenti autorizzati per singola Amministrazione, possibilmente anche in mobilità (tablet e smartphone).
L’aggiornamento tecnologico del firmware dei datalogger e, in generale, di tutto il software in uso dovrà essere a carico
dell’Appaltatore.
Il software dovrà permettere di esportare i dati in file di formato aperto (ad esempio: CSV, PDF/A).
L’accesso al software gestionale dovrà essere consentito esclusivamente ad utenti registrati ed opportunamente autorizzati. Il sistema dovrà richiedere come autenticazione esclusiva quella di Azure Active Directory riferita alle sottoscrizioni delle sole ATS della Città Metropolitana di Milano e ATS della Val Padana (non richiesto per ATS di Pavia). Il software dovrà prevedere l’accesso in modalità SSO (Single Sign On) attraverso le credenziali di dominio una volta che l’utente si è collegato alla propria postazione di lavoro.
La soluzione software erogata dovrà essere conforme alla normativa nazionale sui temi di accessibilità e sicurezza informatica.
Il software dovrà avere la capacità di archiviare, per l’intera durata contrattuale:
i dati riferiti agli allarmi;
i dati riferiti alle temperature dei campioni trasportati.
I dati debbono poter essere esportati in formato aperto (ad esempio: CSV, PDF/A) e leggibili per l’intera durata
contrattuale.
Per le sole ATS della Città Metropolitana di Milano e ATS della Val Padana, il servizio dovrà comprendere la produzione di tutti i certificati X.509 necessari per l’erogazione in cloud della infrastruttura software. Tali certificati devono essere rilasciati da una CA (autorità di certificazione) pubblicamente riconosciuta ed essere intestati ciascuno alle due Amministrazioni interessate.
Il software dovrà essere in grado di gestire la disponibilità del servizio senza interrompere la necessaria continuità dell’applicativo e del monitoraggio della temperatura del campione spedito, facendo in modo che il datalogger registri i dati in caso di mancata connessione al server e che li scarichi una volta ripristinata la connessione.
L’Appaltatore dovrà fornire manuale software in lingua italiana.
Requisiti legati all’erogazione in cloud del servizio
La soluzione software descritta al precedente paragrafo dovrà essere una applicazione web, accessibile quindi attraverso Internet browser più diffusi (Chrome, Edge, ect.), erogata in cloud in modalità SaaS (Software as a Service). Il software dovrà essere conforme alle normative nazionali in tema di accessibilità dei sistemi informatici. Il rispetto dei requisiti di accessibilità verrà verificato dall’ATS in fase di collaudo.
Le funzionalità messe a disposizione dal sistema devono poter essere fruibili dagli utenti autorizzati con tutti i principali browser presenti sul mercato anche in mobilità, garantendo pertanto la corretta rappresentazione dei contenuti da parte dei motori di rendering utilizzati (interfacce grafiche “responsive”).
La soluzione software, erogata in cloud in modalità SaaS, dovrà garantire adeguate performance agli utilizzatori finali ed essere scalabile in modo da garantire eventuali attività di picco degli utilizzatori.
Classificazione dei dati trattati: ordinari ai sensi della normativa vigente.
L’hosting della infrastruttura in cloud SaaS dovrà essere in linea con la normativa vigente. L’ambiente operativo di produzione dovrà essere in Alta Disponibilità (HA, High Availability).
L’infrastruttura software erogata in cloud SaaS dovrà essere qualificata da AgID (Agenzia Italia Digitale) secondo quanto
indicato al successivo paragrafo Servizi Cloud. Servizi cloud
L’Appaltatore dovrà erogare i servizi cloud richiesti nel presente Capitolato conformemente ai vincoli e requisiti dettati dalla normativa vigente, garantendo in particolare quanto di seguito riportato:
nell’individuazione del CSP, l’Appaltatore dovrà prendere in considerazione solo fornitori conformi al Regolamento AgID di dicembre 2021 ed alle determine ACN (Agenzia Cybersicurezza Nazionale) di gennaio e febbraio 2022, oltre che alla normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali (GDPR);
nell’individuazione del CSP, l’Appaltatore dovrà prendere in considerazione solo fornitori conformi alle linee guida in materia emanate da AgID in tema di interoperabilità dei sistemi;
nell’individuazione del CSP, l’Appaltatore dovrà prendere in considerazione solo fornitori che garantiscano l’adozione di misure tecniche organizzative di sicurezza a protezione dei dati per tutto il ciclo di vita del trattamento (salvataggio, trasmissione, conservazione, elaborazione e cancellazione), nonché la presenza di politiche di Business Continuity; l’Appaltatore ed il relativo CSP non dovranno utilizzare i dati dell’ATS. per qualsiasi altro scopo secondario non
autorizzato;
l’Appaltatore dovrà informare tempestivamente l’ATS. di qualsiasi violazione ai propri servizi e/o dati che possa avere un impatto diretto o indiretto sull’Amministrazione. stessa;
l’Appaltatore dovrà garantire l’eliminazione completa di qualsiasi traccia di dati e/o informazioni, sia al termine del contratto che durante l’esecuzione dello stesso a richiesta dell’ATS. o secondo tempistiche standard, adottando adeguate pratiche di distruzione e sanificazione.
§ 7.8 Datalogger
Le delicate funzioni in materia sanitaria in capo alle Amministrazioni implicano per le stesse la necessità di effettuare il controllo della temperatura anche tra il prelievo e il trasporto verso le sedi di presa.
Per garantire l’intero monitoraggio delle temperature in tutte le fasi del processo, l’Appaltatore dovrà garantire la fornitura di sistemi di registrazione delle temperature, tipo datalogger, in un numero pari a:
ATS
Servizio richiedente | Numero |
DVSA | |
DIPS |
I datalogger dovranno essere muniti di batterie tampone al litio, con una durata minima della stessa non inferiore ai 3 anni, collegati preferibilmente al software web sopra descritto (§ 7.8) per il monitoraggio dei trasporti e delle temperature dal prelievo alle sedi di ritiro.
Tali strumenti dovranno consentire alle Amministrazioni di effettuare il monitoraggio della temperatura di trasporto
effettuato del prelievo all’arrivo in sede.
§ 7.9 Assistenza Apertura Ticket
L’Appaltatore dovrà disporre di un sistema di comunicazione delle non conformità rilevate dall’Amministrazione mediante apertura di ticket (telefonico o via mail), dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00. Il ticket dovrà essere numerato univocamente e tracciabile.
Per non conformità si intendono ad esempio:
malfunzionamento software; mancato ritiro campioni;
ritiro non completo di campioni; consegna di campioni xxxxxx; consegna parziale dei campioni;
xxxxxxx non segnalato nel ritiro dei campioni; xxxxxxx non segnalato nella consegna dei campioni; mancato rispetto della temperatura.
Per i trasporti straordinari a chiamata dovrà essere operativo un numero telefonico con operatori di lingua italiana nei giorni feriali dalle 18:00 alle 8:00 del mattino successivo e il sabato e la domenica h/24.
§ 7.10 Tempestività e ripristino del servizio software
Per quanto riguarda il malfunzionamento del software, sarà richiesto all’Appaltatore che il ripristino delle funzionalità avvenga entro e non oltre le 24 ore dalla apertura del ticket.
§ 7.11 Formazione
Sarà richiesto lo svolgimento di adeguata attività di formazione del personale delle Amministrazioni che dovrà utilizzare il software e scaricarne le informazioni.
Dovrà essere garantita almeno n. 1 giornata di formazione erogata su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, in modalità remota, per un numero di persone pari a non meno di:
ATS
Servizio/ufficio | Quantità minima |
L’evento formativo dovrà essere registrato oppure dovrà essere disponibile un training su video per successive
visualizzazioni per l’intera durata del contratto.
§ 7.12 Progettazione delle prestazioni prima dell’avvio del contratto
Poiché il ritiro presso le sedi territoriali e la consegna dei campioni ai laboratori è condizionata ai tempi necessari per l’effettuazione dei campionamenti e agli orari di apertura delle accettazioni dei laboratori che, di conseguenza, influenza l’organizzazione del lavoro analitico del singolo laboratorio, il DEC nominato da l’Amministazione richiederà all’Appaltatore, prima delle decorrenza contrattuale, la consegna di un piano che definisca, nel dettaglio, l’organizzazione del servizio (ad esempio: tempi, mezzi, orari, tratte, etc.).
Per la definizione di tale piano, l’Appaltatore dovrà avvalersi del supporto del DEC (o suoi delegati), assicurando la consegna di tale progetto all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto d’Appalto, e comunque entro la tempistica che verrà fissata da ciascun DEC.
§ 7.13 Collaudo del servizio
Il collaudo del servizio consta di una verifica della corretta esecuzione di un trasporto di un campione di prova completo di controllo della temperatura.
La scelta della tratta è a cura dell’Amministrazione.
Il collaudo prevede la verifica del rispetto di:
orario di ritiro; orario di consegna;
mantenimento del range di temperatura;
corretta temperatura di detenzione del deposito (se previsto nella tratta e secondo la progettazione concordata); verifica di funzionalità del software.
§ 7.14 Audit
L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche (audit) sulle attività del servizio, sulla documentazione e sul software.
§ 7.15 – Tratte previste
A cura di ciascuna ATS.
Art. 8 - Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e suoi allegati.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l’Appaltatore non può avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna a:
- individuare un referente dell’appalto, il cui nominative dovrà essere comunicato all’Amministrazione prima
dell’avvio del contratto;
- garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Contratto;
- non sospendere le attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, l’Appaltatore si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo;
- consegnare, installare e collaudare l’apparecchiatura entro le tempistiche stabilite nel presente Contratto;
- garantire un servizio di garanzia e assistenza full-risk per tutta la durata contrattuale, secondo quanto dettagliato nel presente Contratto;
- assicurare, in caso di guasto bloccante dell’apparecchiatura, la risoluzione del problema entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi, oltre i quali l’Appaltatore si impegna a sostituire l’apparecchiatura o fornire strumentazione a supporto per il prosieguo dell’attività analitica, entro le tempistiche concordate con il DEC;
- tenere i corsi di formazione secondo le modalità e tempistiche concordate preventivamente con il DEC dell’Amministrazione;
- adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il
personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l’Appaltatore) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
L’insieme di tutte le apparecchiature relative al sistema oggetto di noleggio full risk dovranno essere, tassativamente, nuove di fabbrica e di recente produzione, nonché rispondenti a tutte le vigenti normative di sicurezza ed alle caratteristiche tecniche richieste.
L’Appaltatore si impegna a rilasciare, su richiesta dell’Amministrazione, ogni certificazione o altro documento previsto dalla legge Nazionale sia da direttive CE.
Inoltre, si impegna al rilascio delle omologazioni, ovvero delle certificazioni CE emesse da organismo notificato o delle autocertificazioni di conformità CE che siano previste per ogni bene fornito, nonché di ogni altro documento richiesto dall’Amministrazione.
L’Appaltatore deve adottare idonee misure per non creare danni a persone o cose durante l’esecuzione dei lavori. L’apparecchiatura deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto dall’Appaltatore in perfetto stato di funzionamento, rispettando pienamente le condizioni offerte in sede di gara. A tale scopo, come per qualsiasi altro motivo, le visite del personale dell’Appaltatore devono essere annotate in un apposito libretto di manutenzione di cui dovrà essere dotata l’apparecchiatura per le manutenzioni e gli interventi.
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di
della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Art. 10 - Fatturazione e pagamenti
§ 10.1 Fatturazione
Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto d’Appalto, sono oggetto di fatturazione da parte
dell’Appaltatore [a cura di ciascuna Amministrazione Appaltante].
L’Appaltatore invia fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche
riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già
attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx):
ATS
Denominazione Ente: Sede legale: Codice Fiscale: |
|
Partita IVA: |
|
Codice IPA: |
|
Codice Univoco ufficio: |
|
Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) [a cura di ciascuna Amministrazione Appaltante].
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture
elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.
§ 10.2 Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.
L’Amministrazione provvederà a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora:
- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione Appaltante.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria
decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico
di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte
dell’Appaltatore.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto
disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta
sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Articolo 11 – Responsabilità per infortuni e danni. Assicurazione
È a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del Contratto.
È, pertanto, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni
e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L’Appaltatore deve stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazioni, polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) per sinistro, con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per persona infortunata, riportante una descrizione del rischio coerente con l’oggetto del presente Contratto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore deve dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi.
Resta comunque ferma la responsabilità dell’Appaltatore per i danni non coperti dall’assicurazione e per quelli eccedenti
il massimale assicurativo.
Art. 12- Direttore dell’Esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il Responsabile/Direttore
UOC/UOS dell’ATS .
della
Art. 13 - Inadempienze e penalità
L’ATS potrà controllare tutte le operazioni relative all’effettuazione del servizio.
Il controllo della qualità ed accettabilità del servizio verrà eseguito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto il cui
giudizio sarà inappellabile.
L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei. In caso di inadempimento sono previste le seguenti penalità:
- in caso di ritardo fino a 30 minuti rispetto ai termini di ritiro e/o di consegna fissati, l’Appaltatore sarà tenuto
a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria pari a € 50,00;
- in caso di ritardo oltre i 30 minuti ne rispetto ai termini di ritiro e/o di consegna fissati, l’Appaltatore sarà tenuto
a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria da € 100,00 a € 150,00 a seconda del ritardo maturato
e in base a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione;
- in caso di rilevazione di anomalie nelle temperature di trasporto, così come prescritte a norma di Capitolato, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria da € 50,00 a € 100,00 a seconda del ritardo maturato e in base a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione;
- in caso di non corretta conservazione del prodotto o campione, risultato deteriorato, scongelato, o comunque mal conservato, l’Appaltatore sarà assoggettato ad una penale di € 100,00 per ogni prodotto o campione deteriorato, fatto salvo il maggior danno cagionato;
- in caso di rilevazione di inadempienze sulle modalità di tenuta del mezzo di trasporto o del deposito, quali: mancanza di igiene e pulizia, non corretta collocazione dei campioni presi in carico, vano non refrigerato alla partenza, mancanza o malfunzionamento dell’apparecchiatura di refrigerazione prescritta (frigorifero aggiuntivo, freezer), o di altre inadempienze alle prescrizioni di Capitolato od ai contenuti dell’offerta tecnica, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria variabile da € 30,00 a € 200,00, a seconda della gravità della non regolarità riscontrata;
- in caso di mancato intervento, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari ad € 250,00 per ogni sede non servita nel giorno previsto;
- per ogni altro inadempimento l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale
unitaria compresa tra € 50,00 ed € 250,00, secondo la gravità dell’inadempienza.
In ogni caso, il valore delle penali applicate dalle Amministrazioni non potrà superare la soglia di cui all’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati
formalmente all’Appaltatore che potrà comunicare all’ATS coinvolta le proprie controdeduzioni in merito, nel termine
di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno
solare), a seconda della tipologia e della gravità dell’inadempienza.
Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra stabilito.
In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno causato.
Le Amministrazioni, dopo l’applicazione di 4 (quattro) penalità calcolate sull’anno contrattuale, anche di natura
diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’Appaltatore ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle Amministrazioni un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Per le penalità applicate sarà richiesta all’Appaltatore l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione coinvolta, dei pagamenti.
Le Amministrazioni, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, avranno il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all’articolo 16 del presente CSA, ponendo a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.
La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione del servizio ad altro
operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo
nell’esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).
Art. 14 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state
superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice;
- l’applicazione di oltre 4 penalità calcolate sull’anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato
rispetto degli obblighi contrattuali.
L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d’Appalto, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;
- l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d’Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall’Amministrazione [con Deliberazione n.
, nonché dal Piano Treinnale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. ];
- si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblci della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale” di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo.
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia
previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza
maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d’Appalto;
- l’Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del
contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d’Appalto;
- in caso di collaudo con esito negativo.
La risoluzione opere di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente Contratto ad altro operatore.
Art. 15- Recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, l’Amministrazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’Appaltatore:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Appaltatore è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con
conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’Amministrazione Appaltante;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente Contratto;
5. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’ANAC nel
corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Contratto d’Appalto;
7. per motivi di interesse pubblico.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione.
In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore ha diritto al
pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.
L’Appaltatore deve comunque, se richiesto dal DEC, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle consegne effettuate.
Non è consentito il recesso da parte dell’Appaltatore.
Art. 16 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità
§ 16.1– Obblighi dell'Appaltatore e delle filiere dei subcontraenti
L'Appaltatore ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte. Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniturepubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (…)>>.
Comma 5, lett. h), art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (…) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.
§ 16.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice
L'Amministrazione aggiudicatrice, l'Appaltatore e gli operatorieconomici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.
Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasititolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>
Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, ilrispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Appaltatore.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Appaltatore chein quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
§ 16.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T
Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramiteSPID e/o CNS è l'Appaltatore. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.
L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazionedella scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all’Appaltatore.
l'Appaltatore nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all’Allegato 2 della DGR XI/5408 del 25.10.2021.
§ 16.4 – Tempi e Modalità di trasmissione
La compilazione della scheda T&T a cura dell’Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione
all’Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).
La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all’istruttoria
compiuta.
§ 16.5 - Sanzioni e penali
A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente.
È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.
In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.
Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.
Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazionifornite.
Art. 17– Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage
L’Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come
dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’ATS sono tenuti ad
osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori,
utenti, etc.).
Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS
con Deliberazione n.
ed è reperibile sul sito internet aziendale
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n.
62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e e della Trasparenza, adottato dall’ATS
con Deliberazione n. .
L’Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Inoltre, si rammenta quanto statuito dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Art. 18 – Trattamento dei dati personali
A cura di ciascuna ATS.
Art. 19 - Deposito cauzionale
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata da per una somma garantita di € euro ).
Art. 20 - Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi allegati, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza lotto , l’offerta tecnico – qualitativa e l’offerta economica prodotte in sede di partecipazione alla gara dall’Appaltatore [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.
Art. 21 - Foro competente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di .
Art. 22 - Spese bollatura del contratto
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi
Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto.
E’, inoltre, a carico dell’Appaltatore l’imposta di bollo che viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4
pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972), mediante pagamento con PaoPA.
Articolo 23 - Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l’invalidità e l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Per l’Appaltante Per l’Appaltatore
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante