SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
PROVINCIA DI PIACENZA
• •
Allegato n. 1 all'avviso per la sponsorizzazione della manutenzione di rotatorie e di altre intersezioni provinciali
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
∞∞∞∞∞∞∞
ART.1 - OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR
Lo Sponsor si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutte le necessarie opere di sistemazione e i necessari lavori di manutenzione delle aree verdi delle rotatorie delle intersezioni affidate,e in particolare è tenuto a:
1. adempiere a tutte le obbligazioni descritte nel presente Schema di Contratto, nel Programma Manutentivo Minimo e nel progetto presentato in sede di offerta;
2. realizzare gli interventi entro 90 giorni dalla consegna delle aree da parte della Provincia;
3. apporre il cartello (conforme al modello di cui all'Allegato 1 al presente Schema di contratto) co me mezzo di comunicazione del proprio marchio e dell'attività di allestimento e manutenzione dell'intersezione, sempre garantendo la visibilità oltre la rotatoria. Il cartello dovrà essere monofacciale, del formato dimensionale unico di mq 0,20 (cm 50X40), con scritte di colore nero su sfondo bianco, non rifrangenti. Il cartello dovrà essere collocato in modo tale che il suo lato orizzontale inferiore sia situato ad una quota non superiore a 30 cm rispetto al piano di posa. Il cartello dovrà essere ubicato esclusivamente nell'aiuola centrale della rotatoria o nell'isola spartitraffico di maggiore superficie dell'intersezione, e sarà inoltre arretrato di m 1,50 dal cordolo perimetrale dell'isola centrale o spartitraffico. Il materiale dei supporti e del cartello dovrà essere cedevole agli urti. Nella parte alta del cartello dovrà comparire la scritta “Provincia di Piacenza”, e con il relativo logo, e a seguire “La manutenzione del verde è a cura di”, seguito da logo e nome dello Sponsor;
4. garantire, nel caso di rotatoria, che per una fascia minima di 2 metri la corona circolare esterna dell'isola centrale sia priva di essenze arboree, in modo da garantire la piena visibilità stradale;
5. garantire l'attuazione del programma manutentivo minimo, indicato all'articolo 11 del presente documento;
6. è facoltà dello Sponsor attrezzare le rotatorie o le intersezioni con sistemi di irrigazione e/o smaltimento delle acque meteoriche di irrigazione mediante allacciamento ai servizi di rete esistenti, con spese a totale carico dello Sponsor. Le acque dovranno essere convogliate nella rete fognaria e/o in dispersione conformemente alle normative vigenti, adottando comunque sistemi e tecniche tali da evitare sversamenti sulla sede stradale;
7. l'esatto posizionamento del cartello verrà concordato con l'incaricato della Provincia di Piacenza;
8. non cedere a terzi, anche parzialmente, il contratto di sponsorizzazione;
9. osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzioni incendi, antinfortunistica;
10. rispettare gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato, a qualunque titolo, per lo svolgimento delle attività sopra citate;
Si precisa che all'interno del cartello è vietato l'inserimento di frecce indicatrici e di altri elementi grafici diversi da quelli indicati al precedente punto 3.
ART.2 – OBBLIGHI A CARICO DELLA PROVINCIA
La Provincia di Piacenza, al fine di ottenere la realizzazione ed il mantenimento dell'arredo delle rotatorie da parte dello Sponsor, si impegna ad autorizzare l'inserimento del marchio dello Sponsor o di altro simbolo identificativo del medesimo, a mezzo dei cartelli descritti all'Art. 1, e ad autorizzare celermente l'esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato.
ART.3 – FACOLTA' DELLA PROVINCIA
La Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di:
• introdurre modificazioni negli impianti nel corso del periodo di validità del contratto di sponsorizzazione. Tali modifiche non potranno aggravare i costi per lo Sponsor. Qualora le modifiche fossero ritenute inaccetabili dallo Sponsor, questi potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza;
• effettuare interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura della stessa o di altri Enti interessati interferenti con la pertinenza stradale oggetto del presente contratto, senza che lo Sponsor possa sollevare alcuna eccezione. Al termine degli interventi le zone interessate dovranno essere interamente ripristinate;
• prevedere l'installazione di eventuali strutture informative.
ART.4 – CONSEGNA AREE E VERIFICHE CORRETTI ADEMPIMENTI
La consegna allo Sponsor, da parte della Provincia, delle aree oggetto di sponsorizzazione, avverrà con la redazione di apposito verbale con allegate foto dello stato di fatto. Dal giorno della consegna, lo Sponsor si obbliga ad eseguire i lavori con regolarità, garantendone la realizzazione entro 90 (novanta) gg.
I lavori dovranno essere eseguiti da operatori qualificati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.; dovranno altresì essere eseguiti con la massima diligenza secondo quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara. Se durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovessero essere danneggiati manufatti o strutture esistenti, lo Sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate.
Lo Sponsor non può modificare o ritardare i lavori con proprie decisioni unilaterali. La Provincia si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i lavori, in base a proprie esigenze funzionali, avvertendo preventivamente lo Sponsor. Al termine dei lavori verrà redatto un verbale con allegate foto dello stato di consistenza dell'area affidata e degli interventi di riqualificazione effettuati.
ART. 5 – CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI
La Provincia Piacenza potrà disporre controlli sul buon andamento dei dei lavori e dei servizi per tutto il periodo di durata del contratto tramite personale proprio e, comunque, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
La Provincia, inoltre, a mezzo dei propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e la qualità della manutenzione effettuata, e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, a carico dello Sponsor, ritenuti necessari ai fini del decoro e della sicurezza della circolazione stradale. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti entro 96 ore dalla richiesta inviata dalla Provincia tramite fax o e-mail.
Lo Sponsor è tenuto a garantire, ai sopra indicati responsabili dei controlli, tutta la collaborazione necessaria.
ART. 6 – GARANZIE
Lo Sponsor si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle proprietà pubbliche o private durante i lavori di sistemazione e manutenzione dell'area, così come è obbligato al rispetto della normativa vigente in merito all'l'utilizzo del suolo pubblico e al rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, con particolare attenzione alle distanze di visibilità.
A garanzia delle obbligazioni dichiarate, e per il risarcimento danni, lo Sponsor sarà tenuto a presentare una cauzione a mezzo di polizza fidejussoria, per un importo pari ad € 500,00#, valevole per l'intera durata del periodo di affidamento. Lo Sponsor sarà inoltre tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa che copra qualsiasi danno possa derivare alla Provincia, a terzi e a cose durante il periodo della gestione per effetto della stessa, sollevando la Provincia da qualsiasi responsabilità
ART. 7 – VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE
Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni per la sistemazione dell'area e alla manutenzione annuale della stessa, così come indicate dai Concorrenti nei progetti presentati.
ART. 8 – DISCIPLINA FISCALE
Per quanto attiene alla disciplina fiscale dell'operazione di sponsorizzazione, si rimanda a quanto previsto in proposito dall'art. 57 del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.
ART. 9 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione, risulti pericolosa per la circolazione viaria o sia disatteso quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara, senza che allo Sponsor sia dovuto alcun indennizzo o rimborso. Le inadempienze saranno contestate per iscritto dal Settore “Viabilità, Edilizia, Infrastrutture”, con l'assegnazione di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni e precisazioni dello Sponsor. Qualora da parte dello Sponsor venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo avrà decadenza immediata e la Provincia provvederà a far eseguire da altro soggetto le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo allo Sponsor. La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dello Sponsor costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora, dopo diffida intimata dall'Amministrazione a mezzo raccomandata A.R., lo Sponsor non abbia ottemperato alle disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico dello Sponsor tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatti imputabili allo Sponsor o di recesso del contratto, è facoltà dell'Amministrazione ritenere come indennizzo la cauzione presentata. Nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opera di terzi estranei, lo Sponsor, dopo aver segnalato l'evento, concorderà con il Settore “Viabilità, Edilizia, Infrastrutture” le iniziative in merito.
La Provincia procede alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 e ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora accerti che lo Sponsor abbia posto in essere comportamenti tali da danneggiare l'immagine della Provincia, nonché nelle ipotesi di immotivato abbandono e/o mancata effettuazione delle attività.
La risoluzione del contratto avverrà con provvedimento motivato della Provincia e comunicata tramite notifica o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
ART. 10 – DURATA
I singoli contratti potranno avere una durata minima di tre anni, con un massimo di nove anni, a seconda della durata dell'offerta proposta. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere tramite comunicazione a mezzo raccomandata 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale.
Stante la fluidità del contesto normativo di riferimento per quanto riguarda l'assetto istituzionale delle Province, le parti espressamente convengono che la Provincia possa recedere anticipatamente dal presente contratto, senza alcun onere risarcitorio nei confronti dello Sponsor, in caso di sopravvenienza di disposizioni sia di carattere nazionale che regionale, che comportino variazioni all'assetto istituzionale della Provincia.
ART. 11 – PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO
Il programma manutentivo minimo annuale a cui lo Sponsor dovrà attenersi al fine di garantire sia l'attecchimento delle essenze arboree di nuovo impianto, sia la formazione dell'eventuale prato, e la loro successiva crescita, è il seguente:
Manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi
a) pulizia e raccolta manuale di ogni oggetto estraneo (es. carta, eventuali rifiuti, materiali da conferire in discarica, residui plastici): almeno n.1 intervento mensile, salvo necessità ulteriori;
b) sfalcio erba: in numero sufficiente per mantenere l'altezza dell'eventuale tappeto erboso non superiore a 25 cm;
Manutenzione arbusti a fioritura annuale
a) potatura di formazione, di eliminazione del secco e di rinnovo: almeno n.1 intervento all'anno;
Manutenzione arbusti a fioritura semestrale
a) potatura di formazione, di eliminazione del secco e di rinnovo: almeno n. 2 interventi all'anno;
Concimazione
a) almeno n. 1 intervento all'anno;
Manutenzione impianto di irrigazione
a) al presentarsi della necessità.
ART. 12 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.
Nel caso di aggiudicazione di più rotatorie o intersezioni allo stesso Sponsor verrà stipulato un unico contratto. A seguito di individuazione saranno a carico dello Sponsor tutte le spese inerenti al contratto (registrazione, imposta di bollo, diritti di segreteria).
ART. 13 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Schema di Contratto, si farà espresso riferimento al vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, alle norme del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto per accettazione integrale dei contenuti.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE