DECISIONE (UE) 2020/1026 DEL CONSIGLIO
(Atti non legislativi)
aCCORDI INTERNaZIONaLI
DECISIONE (UE) 2020/1026 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2020
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEa,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone («accordo») conformemente alla decisione del Consiglio del 7 marzo 2016. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 25 luglio 2019.
(2) L’accordo ha l’obiettivo di promuovere la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza dell’aviazione civile e agevolare gli scambi e gli investimenti nel settore dei prodotti aeronautici civili tra l’Unione e il Giappone.
(3) È necessario stabilire le disposizioni procedurali per la partecipazione dell’Unione negli organismi comuni istituiti a norma dell’accordo, per l’adozione di misure di salvaguardia, di richieste di consultazione e di misure per la sospensione degli obblighi di accettazione, nonché per l’adozione di decisioni riguardanti le modifiche degli allegati dell’accordo.
(4) L’accordo dovrebbe essere firmato e applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
ha aDOTTaTO La PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone è autorizzata, con riserva della conclusione di detto accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
(1) Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
Articolo 3
1. Nel comitato misto delle parti, istituito a norma dell’articolo 11 dell’accordo («comitato misto»), l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dall’agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche degli Stati membri in qualità di loro rappresentanti.
2. Nel Consiglio di supervisione della certificazione, istituito a norma dell’allegato 1, articolo 3, dell’accordo, l’Unione è rappresentata dall’agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche degli Stati membri direttamente interessate dall’ordine del giorno di ciascuna riunione.
Articolo 4
1. La Commissione può adottare i seguenti provvedimenti:
a) adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo;
b) chiedere consultazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo;
c) adottare misure per sospendere gli obblighi di accettazione reciproca o per revocare tale sospensione in conformità dell’articolo 17 dell’accordo.
2. La Commissione comunica con sufficiente anticipo al Consiglio l’intenzione di agire a norma del presente articolo.
Articolo 5
La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, modifiche degli allegati dell’accordo adottate dal comitato misto a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, a condizione che le modifiche siano coerenti con i pertinenti atti giuridici dell’Unione e non ne implichino la modifica, nel rispetto delle condizioni seguenti:
a) la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:
— sia nell’interesse dell’Unione;
— sia funzionale agli obiettivi perseguiti dall’Unione nell’ambito della sua politica commerciale e di sicurezza aerea;
— tenga conto degli interessi dei costruttori, degli operatori commerciali e dei consumatori dell’Unione;
— non sia contraria al diritto dell’Unione o al diritto internazionale;
— ove applicabile, sostenga il miglioramento della qualità dei prodotti aeronautici civili grazie a una migliore individuazione delle pratiche fraudolente e ingannevoli;
— ove applicabile, si prefigga il ravvicinamento delle norme con riguardo ai prodotti aeronautici civili;
— ove applicabile, eviti di creare ostacoli all’innovazione; e
— ove applicabile, faciliti il commercio dei prodotti aeronautici; e
b) la Commissione presenta le modifiche proposte al Consiglio tempestivamente prima della loro approvazione.
Il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri valuta se le modifiche proposte soddisfino le condizioni stabilite al primo comma, lettera a).
La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del trattato dell’Unione europea non si oppongano alle stesse. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell’Unione.
Articolo 6
L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma (2), in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
(2) La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2020
Per il Consiglio Il president
X. XXXXX RaDmaN