REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Area: GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRICOLE
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. G02360
del
05/03/2021
Proposta n. 5353 del 03/03/2021
Oggetto:
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 14 "Benessere degli animali" (Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - sottomisura 14.1 "Pagamento per il benessere degli animali" e sottomisura 14.1.1A "Pagamento per il benessere degli animali - settore ovi-caprino". Regolamento (UE) n. 2220/2020. Approvazione del bando pubblico a condizione. Anno 2021.
Proponente: | ||
Estensore | XXXXXXXXX XXXXX | firma elettronica |
Responsabile del procedimento | XXXXXXXXX XXXXX | firma elettronica |
Responsabile dell' Area | X. XXXXXXXX | firma digitale |
Direttore Regionale | X. XXXXXXX | firma digitale |
Firma di Concerto |
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 14 “Benessere degli animali” (Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)
- sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali” e sottomisura 14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali – settore ovi-caprino”.
Regolamento (UE) n. 2220/2020. Approvazione del bando pubblico a condizione. Anno 2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse; VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 211/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca” ora denominata “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca al Dr. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10937 del 08/08/2019 recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area “Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole” della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca alla dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx”
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e integrative del DM 18 novembre 2014
VISTO il decreto ministeriale prot. n. 2588 del 10 marzo 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl. Ordinario n. 9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.
VISTA la D.G.R. 354 del 16 giugno 2020. Elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche. Decreto MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Applicazione del regime di condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali;
CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro, per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato: “Programmazione Finanziaria”;
VISTO IL Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
CONSIDERATO che il piano finanziario del PSR del Lazio per il periodo 2014-2020 concernente i fondi relativi al periodo di estensione 2021-22, non è stato ancora approvato dai competenti Servizi comunitari e che la dotazione stabilita con il presente bando potrà subire una modifica in esito alla fase negoziale con la Commissione europea;
DATO ATTO che è opportuno e strategico garantire la continuità del sostegno pubblico a favore degli allevamenti che incrementano il benessere degli animali;
RITENUTO pertanto di attivare, per l’annualità 2021, la raccolta di domande di sostegno (1° anno d’impegno) per la Misura 14 “Benessere degli animali” - sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali” del PSR 2014-2020, con procedura condizionata all’approvazione, da parte dei competenti servizi comunitari, dei fondi relativi al periodo di estensione 2021-22 nel piano finanziario del PSR del Lazio per il periodo 2014-2020;
CONSIDERATO che, in conformità con il Reg. (UE) 2220/2020, gli impegni sottoscritti con le domande di sostegno iniziale (1° anno d’impegno) raccolte con il presente bando avranno una durata complessiva pari a non oltre 3 (tre) anni;
RITENUTO di raccogliere, per l’annualità 2021, domande di pagamento (domande di conferma impegno) per le domande di sostegno relative alla Misura 14 “Benessere degli animali” - sottomisura 14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali – settore ovi-caprino”. presentate e ritenute ammissibili nelle precedenti annualità;
VISTO gli esiti dell’accordo di Partenariato tenutosi in data 01 dicembre 2020;
VISTO le indicazioni impartite dall’Autorità di Gestione in merito a talune condizioni di ammissibilità operanti nell’ambito della sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali”;
VISTA Circolare Agea Istruzioni operative n. 13 del 19 febbraio 2021. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021.
VISTA la nota dell’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale n. 0176555 del 25 febbraio 2021 che prevede, lo stanziamento per le domande di sostegno di euro 11.000.000,00 per la sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali”; a valere sul bando pubblico – annualità 2021;
VISTO il bando pubblico per l’apertura condizionata della raccolta delle domande di sostegno (domande di prima annualità) e domande di pagamento (domande di conferma impegno) a valere sulla Misura 14 “Benessere degli animali” - sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali” e sottomisura 14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali – settore ovi-caprino”. del PSR 2014-2020 (ALLEGATO A) come riportato nel documento allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare il citato bando pubblico per l’apertura condizionata della raccolta delle domande di sostegno (domande di prima annualità) e domande di pagamento (domande di conferma impegno) a valere sulla Misura 14 “Benessere degli animali” (Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali” e sottomisura 14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali – settore ovi-caprino” del PSR 2014-2020 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che per la gestione delle domande di pagamento che saranno raccolte ai sensi del bando pubblico approvato con la presente determinazione, si applicano, per quanto non espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR n. 147/2016.
DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di attivare, per l’annualità 2021, la raccolta di domande di sostegno iniziale (domande di 1° anno d’impegno) per la Misura 14 “Benessere degli animali” - sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali” del PSR 2014-2020, con procedura condizionata all’approvazione, da parte dei competenti servizi comunitari, dei fondi relativi al periodo di estensione 2021-22 nel piano finanziario del PSR del Lazio per il periodo 2014-2020;
2. di raccogliere, per l’annualità 2021, domande di pagamento (domande di conferma impegno) della Misura 14 “Benessere degli animali” - sottomisura 14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali – settore ovi-caprino”. per le domande di sostegno presentate e ritenute ammissibili nelle precedenti annualità;
3. 3. di approvare il bando pubblico per l’apertura condizionata della raccolta delle domande di sostegno (1° anno d’impegno) e domande di pagamento (domande di conferma impegno) a
valere sulla Misura 14 “Benessere degli animali” (Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali” e sottomisura 14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali – settore ovi-caprino” del PSR 2014-2020 (ALLEGATO A) come riportato nel documento allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. che per la gestione delle domande di pagamento che saranno raccolte ai sensi del bando pubblico approvato con la presente determinazione, si applicano, per quanto non espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR n. 147/2016.
5. di stabilire:
- che la concessione e l'erogazione degli aiuti, per le domande di sostegno, sono comunque subordinati, in attuazione al Reg. (UE) 2220/2020, all’approvazione da parte dei competenti servizi comunitari, dei fondi relativi al periodo di estensione 2021-22 nel piano finanziario del PSR del Lazio per il periodo 2014-2020, della Misura 14 “Benessere degli animali”, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura;
- che l’agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione, da parte dei competenti servizi comunitari, dei fondi relativi al periodo di estensione 2021-22 nel piano finanziario del PSR del Lazio per il periodo 2014-2020, della Misura 14 “Benessere degli animali”;
- che ai fini della corresponsione del premio, l’agricoltore deve sottostare, a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno con il presente bando e sino alla conclusione del periodo di impegno, pari ad anni 3 (tre), al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell’ambito di applicazione della misura/sottomisura/tipologia di operazione;
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sui siti internet regionali: xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxxx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Il Direttore Xxxxx Xxxxxxx
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) e Reg (UE) n. 2220/2020)
BANDO PUBBLICO A CONDIZIONE MISURA 14
“Benessere degli animali”
(art 33 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 14.1- “Pagamento per il benessere degli animali” SOTTOMISURA 14.1.A- “Pagamento per il benessere degli animali” – Settore Ovi-caprino
Riferimento Avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G03836 del 01/04/2019
ANNUALITA’ 2021
Allegato A
INDICE
Riferimenti normativi
Articolo 1 - Obiettivi, finalità e campo di applicazione Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
Articolo 3 - Requisiti e condizioni di ammissibilità Articolo 4 - Soggetti beneficiari
Articolo 5 - Descrizione della tipologia di operazione, impegni e durata Articolo 6 - Documentazione
Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande Articolo 8 - Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti Articolo 9 - Valutazione ed istruttoria delle domande)
Articolo 10 - Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande Articolo 11 - Controlli e sanzioni
Articolo 12 - Disposizioni generali
Elenco Allegati
Allegato 1 Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni Allegato 2 Report condizioni d’impegno
Allegato 3 dichiarazione subentro
Allegato 4 Verifica e Controllabilità della Misura (VCM) (consultabile direttamente sul portale Agricoltura raggiungibile al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxxx)
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Il presente Bando pubblico detta le condizioni per la presentazione delle domande di sostegno (1° anno) e di pagamento (conferma impegno), come di seguito riportato per l’istruttoria ed il finanziamento delle stesse, nell’ambito della Misura 14 – Benessere degli animali - sottomisura 14.1 – “Pagamento per il benessere degli animali”, per le tipologie di operazione:
- 14.1.1 – “Pagamento per il benessere degli animali”. domanda di sostegno (1° anno d’impegno);
- 14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali” - Settore Ovi-caprino. Riferimento Avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G03836 del 01/04/2019 - domanda di pagamento (conferma impegno).
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015. Annualità 2021.
Il regime di aiuto attivato con il presente avviso pubblico e la relativa erogazione dei premi, relativamente alle domande di sostegno (1° anno d’impegno), in conformità con il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, sono subordinati alla formale approvazione, da parte dei competenti servizi comunitari, dei fondi relativi al periodo di estensione 2021-22 nel piano finanziario del PSR del Lazio per il periodo 2014-2020, che potrà subire modifiche nel corso della fase negoziale.
Pertanto, l’agricoltore con l’adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda è
consapevole:
- che la concessione e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati all’approvazione da parte dei competenti servizi comunitari, dei fondi relativi al periodo di estensione 2021-22 nel piano finanziario del PSR del Lazio per il periodo 2014-2020, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura;
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione da parte dei competenti servizi comunitari, dei fondi relativi al periodo di estensione 2021-22 nel piano finanziario del PSR del Lazio per il periodo 2014-2020, tale da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell’importo del premio stesso;
- che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell’ambito di applicazione della misura/sottomisura;
Riferimenti normativi
Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE)
n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.
Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE)
n. 1698/2005 del Consiglio.
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Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento.
Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del
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regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2020 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto
riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.
Regolamento (UE) n. 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19
Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022
Regolamento di esecuzione (UE) n. 73/2021 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
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Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
X.X.X. 0 xxxxxx 0000, x. 000 (X.X. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.
Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall’art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.
Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” in vigore dal 1 gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816,
897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: “Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”.
Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.
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D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”.
Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.
D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
D.lgs 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
D.M. prot. N. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
D.M. prot. N. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
D.M. n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e DGR n. 425/2019 e ss.mm.ii.
D.G.R. 354 del 16 giugno 2020. Elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Reg. (UE)
n. 1306/2013 e successive modifiche. Decreto MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Applicazione del regime di condizionalità.
Decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, c.d. “Mille Proroghe” pubblicato in G.U. n. 323/2020
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AGEA.2017.47103 del 01 giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell’importo da recuperare e
delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.
Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.
Circolare ACIU.2014.812 del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014.
Istruzioni Operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
Circolare ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016 - “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.”.
Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
Istruzioni operative n. 32 del 6 luglio 2017 - Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione;
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 - oggetto: riforma PAC – integrazione alla circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione;
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.82630 del 30 ottobre 2017.
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Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
Nota AGEA prot. n. 89349 del 21 novembre 2019 - chiarimenti in merito all’esercizio dello svolgimento di
attività non agricole (attività sportiva) su superfici dichiarate in domande di aiuto.
Istruzioni Operative n.9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015.
Circolare AGEA prot. n. 17308 del 2 marzo 2020 - Criteri di mantenimento delle superfici.
Nota AGEA Coordinamento n. 74630 del 11 novembre 2020 - agricoltore in attività – chiarimenti alla circolare AGEA Prot. N. 99157 del 20 dicembre 2018
Nota Agea n. ORPUM.4142 del 22 gennaio 2021 - disposizioni emergenziali da Covid-19 in materia di documentazione antimafia
Circolare Agea Istruzioni operative N° 13 del 19 febbraio 2021. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021.
Ai fini del presente bando pubblico s’intende:
▪ «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
▪ «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
Articolo 1
(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)
Promuovere operazioni in grado di incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici.
La misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e che sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi.
Con il presente Xxxxx pubblico si intende attivare la presentazione delle domande di sostegno (1° anno d’impegno) e pagamento (conferma impegno) per l’anno 2021 a valere sulla Misura 14 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 per le seguenti tipologia di operazione:
- 14.1.1 – “Pagamento per il benessere degli animali”. domanda di sostegno (1° anno d’impegno);
- 14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali” - Settore Ovi-caprino. domanda di pagamento (conferma impegno) con riferimento Avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G03836 del 01/04/2019.
Gli impegni in materia di benessere degli animali introducono criteri superiori nei settori/aspetti di seguito riportati:
a) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento e luce naturale;
b) accesso all’esterno;
c) acqua, mangimi, e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
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d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali o l’utilizzo di anestetici, di analgesici
e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione.
Articolo 2
Ambito territoriale di intervento
La sottomisura è applicabile sull’intero territorio regionale.
Articolo 3
(Requisiti e condizioni di ammissibilità)
Tutti i requisiti necessari per l’accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento (rilascio informatico) e mantenuti per l’intera durata dell’impegno.
Nell’ambito dell’istruttoria della domanda di pagamento (annualità successiva alla prima) viene effettuata la verifica anche del rispetto delle condizioni di ammissibilità, possedute alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento (domanda di primo anno).
Il beneficiario deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:
a) per le domande di 14.1.1 – “Pagamento per il benessere degli animali”. domanda di sostegno (1°
anno d’impegno);
1. Consistenza media annuale dell’allevamento richiesto a premio non inferiore a 15 UBA, anche appartenenti a specie diverse tra quelle eleggibili.
2. aggiornamento obbligatorio del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 01 dicembre 1999. In merito alle modalità si rimanda al paragrafo 5 “Costituzione/Aggiornamento del fascicolo aziendale” della circolare Agea - Istruzioni operative n. 13 del 19 febbraio 2021 e ss.mm.ii.
3. Obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.
b) per le domande di 14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali” - Settore Ovi-caprino. domanda di pagamento (conferma impegno) con riferimento Avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G03836 del 01/04/2019.
1. Consistenza media annuale dell’allevamento richiesto a premio non inferiore a 10 UBA appartenenti unicamente alla specie ovi-caprina.
2. aggiornamento obbligatorio del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 01 dicembre 1999. In merito alle modalità si rimanda al paragrafo 5 “Costituzione/Aggiornamento del fascicolo aziendale” della circolare Agea - Istruzioni operative n. 13 del 19 febbraio 2021 e ss.mm.ii.
3. Obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.
Ai fini del bestiame eleggibile a premio e per l’individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:
- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai
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sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «inadempienza»:
• con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
• con riferimento alla condizionalità, l’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all’articolo 3, lettera a), e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004;
- «banca dati informatizzata»: la base di dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004;
- «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all’articolo 3, lettera c), e all’articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1760/2000;
- «registro»: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all’articolo 3, lettera d), e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «misure di sostegno connesse agli animali»: le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
- «animali dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
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- «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell’anno di domanda in questione;
- «animale accertato»: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell’ambito di una
misura di sostegno connessa agli animali;
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l’unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall’art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.
- «CAA»: Centri Autorizzati di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
- «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e ss.mm.ii.: per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell’ambito del S.I.G.C. l’Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l’insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell’art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
- «Agricoltore in attività»: Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016 e ss.mm.ii. L’Organismo pagatore AGEA attua i controlli finalizzati a verificare l’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto sulla base della predetta circolare.
Il premio può essere corrisposto unicamente per gli allevamenti ritenuti ammissibili. Ai fini del calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA) ammissibili ed eleggibili all’aiuto si fa riferimento alla consistenza media annuale così come risultante dalle verifiche effettuate nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall’Organismo Pagatore AGEA.
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Per il Calcolo delle UBA, si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:
Classe o specie | Coeff. UBA | Classe o specie | Coeff. UBA |
Vitelli fino a 6 mesi | 0,4 | Capre | 0,15 |
Vitelli da 6 a 24 mesi | 0,6 | Becchi | 0,15 |
Bovini da 6 a 24 mesi da macello | 0,6 | Arieti> 12 mesi | 0,15 |
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento | 0,6 | Ovi – caprini < 12 mesi | 0 |
Tori | 1 | Altri ovini di età > 12 mesi | 0,15 |
Bovini da 2 e più anni da macello | 1 | Equini di età > 6 mesi | 1 |
Bovini da 2 e più anni da allevamento | 1 | Asini di età > 6 mesi | 1 |
Vacche da latte | 1 | ||
Altre vacche | 1 | ||
Pecore> 12 mesi | 0,15 |
Articolo 4 (Soggetti beneficiari)
I beneficiari ammissibili al sostegno nell’ambito della presente misura sono:
▪ agricoltori attivi [1] singoli o associati.
[1] Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e ss mm e ii.
Articolo 5
(Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata)
Le tipologie di operazioni del presente bando pubblico prevedono il rispetto degli impegni per una durata pari a 3 anni (dalla domanda di sostegno – 1° anno) raccolte con il presente bando e 5 anni (dalla domanda sostegno – 1° anno) raccolte con bandi di precedenti annualità.
Con la tipologia di operazione 14.1.1 e 14.1.1A “Pagamenti per il benessere animale” gli impegni a cui si intende assoggettare l’allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda iniziale (1° anno d’impegno) sulla base del numero medio annuale di UBA aziendali e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l’intero periodo di impegno pari a 3/5 anni (a partire dalla domanda di sostegno – 1° anno).
Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale, presentata con il presente bando, decorrono dal termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse. Per l’anno 2021 la decorrenza degli impegni, assunti con la domanda di sostegno, è dal 17 maggio 2021 e terminano il 16 maggio 2023.
Sono eleggibili all’aiuto, nel rispetto delle condizioni di impegno sotto specificate, gli animali appartenenti
ad una delle specie sottoelencate:
• Bovini da latte e bufalini;
• Bovini da carne;
• Ovini e Caprini da latte;
• Ovini e Caprini da carne.
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Bovini da latte e bufalini
1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:
a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti così come definiti dalla tab. 1;
b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti così come definiti dalla tab. 2;
c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
d) costituzione di un’area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata
per alimentazione e mungitura (carrello, linea latte, ecc.);
e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale:
- ventilatori con o senza nebulizzazione;
- raffrescamento artificiale con acqua sopra falda ed in sala attesa;
- spazzole del tegumento basculanti e/o fisse;
- reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
f) costituzione box multipli per vitelli in svezzamento a partire dal 10° giorno di vita.
Tabella 1: superficie di stabulazione minima per bovini/bufalini da latte in stalle
Categoria animale e tipo di stabulazione | Peso vivo (kg) | Superficie minima (m2/capo) |
Vitello | < 150 | 1,5 |
Vitello | 150÷220 | 1,7 |
Vitello | oltre 220 | 1,8 |
Bovino/Bufalino da rimonta | 221÷400 | 3,5 |
Bovino/bufalino da rimonta | > 400 | 4,0 |
Vacca/Bufala, lettiera permanente | 650 | 6,0 |
Vacca/Bufala, lettiera inclinata | 650 | 6,0 |
Vacca/Bufala, cuccette | 650 | 6,0 |
Vacca/Bufala, posta fissa Condizione valida con adesione nell’ambito della Area 2 delle condizioni di cui ai punti a) e c) | 650 | 4,0 (area posta + area servizi connessi) |
Bovino/bufalino da rimonta, posta fissa Condizione valida con adesione nell’ambito della Area 2 delle condizioni di cui al punto b) | 221-400 | 3,0 (area posta + area servizi connessi) |
Bovino/bufalino da rimonta, posta fissa Condizione valida con adesione nell’ambito della Area 2 delle condizioni di cui al punto b) | > 400 | 3,5 (area posta + area servizi connessi) |
Tabella 2: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all’esterno/paddocks per i bovini/bufalini
Categoria animale e tipo di stabulazione | Superficie minima (m2/capo) |
Paddock pavimentato | |
Bovini/Bufalini da rimonta | ≥3 m2/capo |
Vacche/Bufale | ≥4 m2/capo |
Paddock misto (pavimento e fondo naturale) | |
Bovini/Bufalini da rimonta | ≥6 m2/capo |
Vacche/Bufale | ≥8 m2/capo |
Paddock in fondo naturale | |
Bovini/Bufalini da rimonta | ≥9,5 m2/capo |
Vacche/Bufale | ≥12 m2/capo |
2. Debbono essere soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni afferenti l’accesso all’esterno:
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a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 100 giorni/anno anche non continuativi nelle categorie in lattazione;
b) accesso al pascolo per almeno 180 giorni/anno, anche non continuativi, per le manze da rimonta (intendendo come manza da rimonta tutti i soggetti di sesso femminile compresi tra l’età di 15 mesi di vita ed il primo parto);
c) disponibilità di pascolo per almeno 30 giorni/anno per la categoria di vacche in asciutta.
3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:
a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate. In caso di allevamento alla posta è consentita la presenza di abbeveratoi a tazza;
b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un’ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 100 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo o se presente auto alimentatore che identifichi le bovine in base allo stesso periodo di lattazione;
c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria
ed all’organizzazione aziendale;
d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vacche in lattazione pari al numero di soggetti allevati (almeno 75cm/capo o pari poste auto catturanti). Il numero di poste in mangiatoia o di autocatturanti può essere ridotto del 10% qualora la razione venga somministrata con il sistema UNIFEED.
4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l’utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.
Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, comunque con prescrizione medico veterinaria e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.
Bovini da carne
1. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:
a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti dalla tab. 3;
b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti dalla tab. 4;
c) costituzione di un’area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (qualora necessaria);
d) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale:
- ventilatori;
- reti ombreggianti;
- ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
e) presenza di opportune recinzioni ed incastrini necessari per la movimentazione degli animali ed i trattamenti sanitari di cura e prevenzione;
f) sostituzione della lettiera almeno tre volte l’anno qualora presenti ricoveri per specifiche categorie di animali allevati;
g) separazione delle aree destinate alle primipare dalle aree destinate alle pluripare, sia interne al ricovero che esterne (paddock).
Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 40%.
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Nelle aziende con fattrici allo stato brado tutto l’anno i limiti citati ai punti a) e b) possono non essere considerati. In tal caso, le condizioni minime da rispettare dovranno essere scelte nell’ambito dei punti da c) a g).
Tabella 3: superficie di stabulazione minima per bovini da carne in stalle a stabulazione libera
Categoria animale e tipo di stabulazione | Peso vivo (kg) | Superficie minima (m2/capo) |
Vitello | < 150 | 1,5 |
Vitello | 150÷220 | 1,7 |
Vitello | >220 | 1,8 |
Vitellone da ingrasso | ≤ 400 | 2,0 |
Vitellone da ingrasso | > 400 | 2,5 |
Bovino da rimonta | 221÷400 | 3,5 |
Bovino da rimonta | > 400 | 4,0 |
Vacca, lettiera permanente | 650 | 6,0 |
Vacca, lettiera inclinata | 650 | 6,0 |
Tabella 4: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all’esterno/paddocks per i bovini da garantire
Paddock pavimentato: | Superficie minima (m2/capo) |
Vitelli pre-svezzamento | ≥1,5 |
Vitelli post-svezzamento | ≥2,2 |
Bovini da rimonta e ingrassi | ≥3 |
Vacche | ≥4 |
Paddock misto (pavimento e fondo naturale): | |
Vitelli pre-svezzamento | ≥3 |
Vitelli post-svezzamento | ≥4,3 |
Bovini da rimonta e ingrassi | ≥6 |
Vacche | ≥8 |
Paddock in fondo naturale: | |
Vitelli pre-svezzamento | ≥4,5 |
Vitelli post-svezzamento | ≥6,5 |
Bovini da rimonta e ingrassi | ≥9,5 |
Vacche | ≥12 |
2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti l’accesso all’esterno:
a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno per le fattrici (primipare e pluripare) e almeno 180 giorni/anno per i vitelli in allattamento naturale materno anche non continuativi;
b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
c) separazione delle categorie delle primipare dalle pluripare nei ricoveri ed al pascolo.
3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:
a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
b) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed
all’organizzazione aziendale;
c) costituzione di aree alimentari selettive nei pascoli o nei ricoveri interni o esterni per favorire razionamenti alimentari differenziati quando sono presenti contemporaneamente categorie diverse quali fattrici e vitelli in allattamento naturale;
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d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vitelli all’ingrasso pari al numero di soggetti allevati. Il numero di poste in mangiatoia o di autocatturanti può essere ridotto del 10% qualora la razione venga somministrata con il sistema UNIFEED.
4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l’utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.
Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, comunque con prescrizione medico veterinaria e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.
Ovini e Caprini da latte
1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:
a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti dalla tab. 5;
b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti dalla tab. 6;
c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
d) costituzione di un’area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (carrello);
e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale:
- ventilatori;
- reti ombreggianti;
- ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
f) aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno nei primi 15 giorni di vita;
g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l’anno.
Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 30%.
Tabella 5: superficie di stabulazione minima per ovini/caprini
Categoria animale e tipo di stabulazione | (Superficie minima prevista per legge m2/capo) | Superficie minima (m2/capo) |
Pecora/capra in asciutta | Non prevista | 1,2 |
Pecora/capra in lattazione senza agnello e capretto in allattamento naturale su lettiera permanente | Non prevista | 1,5 |
Pecora/capra in lattazione con agnello e capretto in allattamento naturale su lettiera permanente | Non prevista | 2,5 per capo adulto |
Xxxxxxx/capretta da rimonta da 2 a 7 mesi su lettiera permanente | Non prevista | 1,0 |
Xxxxxxx/capretta da rimonta da 7 mesi al 1° parto su lettiera permanente | Non prevista | 1,2 |
Agnella/capretta in svezzamento artificiale su lettiera permanente o fondo pavimentato in box multipli | Non prevista | 0,4 |
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Tabella 6: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all’esterno/paddocks per gli ovini e caprini
Paddock pavimentato: | (Superficie minima prevista per legge m2/capo) | Superficie minima (m2/capo) |
Agnelli | Non previsto | ≥0,5 |
Pecore | Non previsto | ≥1 |
Paddock misto (pavimento e terra battuta): | ||
agnelli | Non previsto | ≥1 |
pecore | Non previsto | ≥2 |
Paddock in terra battuta: | ||
agnelli | Non previsto | ≥1,5 |
pecore | Non previsto | ≥3 |
Capretti | Non previsto | ≥0,5 |
Capre | Non previsto | ≥1 |
Paddock misto (pavimento e terra battuta): | ||
Capretti | Non previsto | ≥1 |
Capre | Non previsto | ≥2 |
Paddock in terra battuta: | ||
Capretti | Non previsto | ≥1,5 |
Capre | Non previsto | ≥3 |
NB: Le superfici dei paddock sono vincolanti per gli allevamenti quando non viene effettuata l'alimentazione al pascolo.
2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti l’accesso all’esterno:
a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed agnelle/caprette con età inferiore a 12 mesi;
b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.
3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:
a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un’ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 60 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo;
c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati dal gregge ed
all’organizzazione aziendale;
d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione. Tale condizione è altresì soddisfatta dalla sola presenza di mungitura meccanica con apposita distribuzione controllata di concentrati.
4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l’utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.
Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, comunque con prescrizione medico veterinaria e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.
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Ovini e caprini da carne
1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:
a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti dalla Tab 5;
b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti dalla Tab 6;
c) separazione delle aree destinate alle primipare dalle aree destinate alle pluripare, sia interne al ricovero che esterne (paddock);
d) costituzione di un’area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione;
e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
f) aree riscaldate artificialmente per agnelli almeno nei primi 15 giorni di vita;
g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l’anno.
Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 30%.
NB: Le superfici dei paddock sono vincolanti per gli allevamenti quando non viene effettuata l'alimentazione al pascolo.
2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti l’accesso all’esterno;
a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed agnelle/caprette con età inferiore a 12 mesi;
b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.
3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:
a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un’ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% per l’ingrasso degli agnelli di razze da carne;
c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati del gregge ed all’
organizzazione aziendale;
d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione;
4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l’utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.
Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, comunque con prescrizione medico veterinaria e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.
Gli interventi strutturali, gli elementi tecnologici e le attrezzature previsti dalla presente tipologia di operazione, qualora non presenti, possono essere introdotte nell’allevamento entro il primo anno dalla data di concessione dell’aiuto della domanda di sostegno. Per data di concessione dell’aiuto s’intende quella relativa al decreto di pagamento dell’OP Agea.
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Il beneficiario è tenuto inoltre alla conservazione dei documenti ed alla descrizione dell’allevamento nonché della registrazione di tutte le operazioni ed attività (definibili comunemente anche come Manuale di Corretta prassi igienica dell’allevamento in attuazione del Reg CE 852/04 e 853/04) atte a dimostrare il rispetto degli impegni assunti. In particolare, in conformità alla normativa vigente e riguardanti gli impegni della presente tipologia di operazione, risultano obbligatorie:
- predisposizione del Report di cui all’articolo 6;
- registrazioni (di approvvigionamento ed auto approvvigionamento, dei pascoli, uso farmaci etc);
- piani di razionamento alimentare;
- prescrizioni veterinarie;
- quaderno di campagna.
La documentazione dovrà essere conservata in azienda ed esibita agli Organismi deputati per il controllo del rispetto di quanto previsto dalla presente misura. Sarà cura dell’azienda conservare la predetta documentazione per almeno 5 anni successivi al termine del periodo d’impegno.
Il beneficiario deve garantire il rispetto sull’intera superficie aziendale e nell’allevamento della condizionalità. Per quanto riguarda l’attuazione della condizionalità, come disciplinata dal regolamento UE n. 1306/2013, si rimanda al D.M. prot. n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ed alla D.G.R. 354 del 16 giugno 2020.
Nell’allegato 1 è riportato un elenco dei criteri di ammissibilità e degli impegni con le relative modalità di controllo.
Articolo 6 (Documentazione)
6.1 Documentazione per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento
La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato nell’articolo successivo, prevede l’utilizzo della modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.
Fatte salve le eccezioni previste nell’ambito della trasmissione della domanda cartacea di cui all’articolo successivo, la documentazione relativa alla domanda e quella relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell’impegno.
Report “condizioni d’impegno”
A corredo della domanda di sostegno (sia compilata tramite CAA sia compilata dai tecnici liberi professionisti) deve essere allegato un report relativo alle condizioni d’impegno sottoscritto da un tecnico abilitato, competente nella specifica materia, eventualmente anche in forma congiunta, qualora gli specifici contenuti dello stesso richiedano l’intervento di più figure professionali, oltreché firmato, per presa visione, dal beneficiario.
Il report deve riportare, per ogni area d’intervento (condizioni di stabulazione, accesso all’esterno, somministrazione di acqua, pratiche che evitano la mutilazione e castrazione) le condizioni alle quali il beneficiario intende assoggettarsi con i relativi riferimenti necessari all’individuazione, nell’ambito della documentazione presente in azienda, degli elementi che dimostrassero il rispetto degli impegni.
In caso di variazioni nell’ambito dei contenuti del medesimo report nel corso del periodo d’impegno, fermo restando le condizioni di accesso inizialmente assunte, il beneficiario è tenuto a trasmettere tempestivamente con le medesime modalità di seguito descritte, il report aggiornato.
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Nell’ALLEGATO 2 è riportato un esempio di report contenente le informazioni minime al quale poter fare riferimento.
La documentazione di cui sopra deve essere inviata via PEC alle ADA, agli indirizzi sotto riportati:
• ADA Lazio Sud (sede di Frosinone) – xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Sud (sede di Latina) - xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Centro - xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Nord (sede di Rieti) – xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Nord (sede di Viterbo) - xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
La documentazione relativa al nuovo report “condizioni d’impegno”, qualora necessario, potrà essere inviata, alle ADA, anche mezzo spedizione con plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) o consegnata a mano.
6.2 Documentazione da presentare nel corso dell’annualità di impegno
Nel corso dell’annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che, essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario, comportano per lo stesso l’osservanza di alcuni adempimenti
Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:
6.2.1 Variazioni di UBA
Qualora, dopo la presentazione della domanda di pagamento si verifichino delle variazioni rispetto a quanto dichiarato, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall’Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle entro due (2) mesi all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l’effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni intervenute e comunicate dal richiedente.
Articolo 7
(Modalità e termini di presentazione delle domande)
7.1 Modalità di presentazione
La domanda di sostegno/pagamento per l’accesso al regime di aiuto introdotto con la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione 14.1.1 e 14.1.1A, deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.
Le componenti anagrafica, territoriale e zootecnica presenti nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
I dati e le informazioni, che possono essere utilizzati per la richiesta dell’aiuto con la presentazione della domanda per l’anno 2021, devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda.
La compilazione e la stampa delle domande come anche l’inoltro (rilascio informatico) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’AGEA sul “Portale SIAN”.
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I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un Centro autorizzato di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (CAA) o di altro tecnico.
In quest’ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall’Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell’autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono di seguito riportate.
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, tenuto conto che l’intera gestione del lavoro si basa su connessione internet e che l’invio di documentazione appesantirebbe notevolmente l’operatività dei server, si ritiene utile adottare procedure semplificative nella gestione delle deleghe.
I liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto delle Misure di cui in oggetto e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - all’indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata): xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx, la seguente documentazione:
- elenco delle aziende, in formato Excel, che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda, la denominazione aziendale come da Fascicolo Aziendale, il Codice Univoco Azienda Agricolo (CUAA), la provincia di appartenenza, la misura per la quale si chiede l’abilitazione e se trattasi di prima delega nei confronti del delegato. Nello stesso elenco potranno essere indicate le misure della vecchia e della nuova programmazione (PSR 2014/2020). Nell’elenco dovrà essere riportato anche il Codice Fiscale del tecnico delegato;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del PR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità, nella quale il tecnico dichiara che i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità, sono in possesso dello stesso e custoditi dal medesimo per gli eventuali successivi controlli. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere riportati i seguenti dati del libero professionista: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all’Ordine od al Collegio Professionale;
- limitatamente ai tecnici che richiedono per la prima volta le abilitazioni alle funzionalità previste nel SIAN; richiesta di abilitazione alle funzionalità di compilazione, stampa e rilascio della domanda PSR in cui siano chiaramente riportati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all’Ordine od al Collegio Professionale;
L’oggetto della mail dovrà necessariamente riportare la dicitura “richiesta abilitazione compilazione domanda PSR” seguita dal Cognome e Nome del libero professionista e dalla misura-sottomisura per la quali si chiede l’abilitazione.
La scadenza per l’inoltro della documentazione di cui ai punti precedenti è fissata, in linea con la circolare n. 0163513 del 22 febbraio 2021, al 22 aprile 2021.
L’invio della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l’obbligo per il
beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.
7.2 Finalità e Termini di presentazione delle domande Domanda iniziale
È la domanda di sostegno/pagamento (domanda 1° anno impegno) o domanda di pagamento (domanda di
conferma impegno) presentata per la campagna 2021 ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013. La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile dall’Autorità di Gestione.
Di seguito sono elencate le possibili finalità di domanda:
1. Sostegno e pagamento
2. Aggiornamento annuale (conferma impegno);
3. Cessione totale o parziale dell’azienda – Cambio beneficiario. Se il beneficiario durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo
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può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.
Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014
È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, secondo quanto previsto dall’art. 72 del Reg. UE 1306/2013.
Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo “in sostituzione della domanda”. Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta.
Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l’indicazione
della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.
Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l’ultima
domanda di modifica valida o quella iniziale.
In caso di impegni pluriennali - fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici oggetto di impegno rispetto all’impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.
Domanda di modifica ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014
Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:
• modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
• modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.
In caso di impegni pluriennali - fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all’impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.
Domanda di modifica ai sensi del paragrafo 1 bis dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014
La procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Xxxx (0000)0000000 - 07/03/2016 - nonché del “considerando” n. 2 del reg. UE 2333/2015, prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell’intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e poggi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell’articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell’articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.
Nella procedura cosiddetta “controlli preliminari”, di cui all’articolo 15(1 bis) del Regolamento UE n.
809/2014, rientrano i controlli previsti dai seguenti articoli normativi:
a) 29(1), (c) del Reg. n. 809/2014, al fine di evitare che una stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuto;
b) 29(1), (e), del Reg. n. 809/2014, al fine di evitare che uno stesso capo zootecnico sia oggetto di una doppia domanda di aiuto;
c) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.
Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021, comunque non oltre la data del 22 giugno 2021.
Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)
Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione.
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Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:
• cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
• riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
• aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.
In caso di impegni pluriennali - fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all’impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.
Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si
considera valida l’ultima pervenuta.
Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/201 non contenga l’indicazione della
domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.
Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l’ultima
domanda di modifica valida o quella iniziale.
Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.
Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)
Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall’autorità competente.
È possibile, a questo scopo, presentare una Comunicazione di ritiro ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.
Le Aree Decentrate Agricoltura competenti eseguono l’istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all’interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.
7.2.1 Termine di presentazione delle domande e delle comunicazioni
La data di presentazione della domanda di pagamento all’OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati.
I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2021 sono i seguenti:
a) Domande iniziali: 17 maggio 2021;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2021;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): 30 settembre 2021
Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013
Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Le domande iniziali pervenute oltre il 11 giugno 2021 sono irricevibili.
Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine del 31 maggio 2021 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 giugno 2021. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 11 giugno 2021 sono irricevibili.
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Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.
In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.
Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.
Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell’intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.
Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)
Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
L’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio determina la irricevibilità di una Comunicazione di
ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) rispetto ai seguenti requisiti:
• avvenuto pagamento della domanda;
• presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
• avvenuta comunicazione all’azienda delle difformità della domanda riscontrate.
In questi casi la rinuncia non può essere consentita.
In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.
Inoltro cartaceo della domanda di pagamento
La presentazione della domanda cartacea presso l’Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, firmata in originale corredata del documento di riconoscimento in corso di validità e corredata dagli eventuali allegati previsti, è richiesta esclusivamente per i beneficiari che si avvalgono, per la compilazione, stampa e rilascio, dei liberi professionisti così come individuati nel precedente paragrafo.
La medesima dovrà essere inoltrata, tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall’attuale emergenza
sanitaria da Covid-19, entro e non oltre le ore 16 del giorno 30 settembre 2021.
Di seguito si riportano le sedi delle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti territorialmente:
• ADA Lazio Sud (ex ADA di Frosinone), Xxx Xxxxxx, 00 00000 XXXXXXXXX;
• ADA Lazio Sud (ex ADA di Latina), Xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXXXX;
• ADA Lazio Nord (ex ADA di Rieti), Xxx Xxxxxx x’xxxxxxx, 0 00000 XXXXX;
• ADA Lazio Centro (ex ADA di Roma), Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 XXXX;
• ADA Lazio Nord (ex ADA di Viterbo), Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 XXXXXXX
Xx domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate irricevibili e pertanto non ammissibili al contributo. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell’istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di “accettazione” apposto dagli uffici regionali preposti.
L’orario di scadenza per l’inoltro cartaceo della domanda di pagamento, fissato alle ore 16 del giorno 30 settembre 2021, deve essere considerato unicamente per le domande recapitate a mano presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.
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Fermo restando il rispetto della data del 30 settembre 2021, le domande spedite a mezzo posta, possono
essere considerate ricevibili anche qualora l’orario di spedizione sia successivo alle ore 16.00.
Sono considerate inoltre irricevibili seppur rilasciate a livello informatico, le domande il cui cartaceo non pervenga alle Aree Decentrate Agricoltura entro i termini fissati.
La domanda di pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell’esito istruttorio.
Per le domande presentate avvalendosi di un Centro autorizzato di Assistenza Xxxxxxxx (CAA), la domanda cartacea dovrà essere custodita e, resa disponibile per eventuali controlli, dallo stesso CAA e la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell’impegno.
Altresì il CAA è tenuto a trasmettere alla PEC delle ADA (di seguito i relativi indirizzi PEC) entro la data prevista per la scadenza dell’inoltro cartaceo (30 settembre 2021) una nota attestante che tutte le domande rilasciate al portale SIAN, nel rispetto delle date riportate nel presente paragrafo, sono sottoscritte da ciascun beneficiario e corredate del documento di riconoscimento in corso di validità. Nella medesima nota potranno, se del caso, essere elencate le domande per le quali, viceversa, le ADA non devono dare seguito all’iter istruttorio (irricevibili) con la relativa motivazione.
La mancata trasmissione entro i termini, da parte del CAA, di quanto previsto dal paragrafo precedente
comporta, anche se rilasciate informaticamente, il mancato prosieguo dell’iter istruttorio.
Il rispetto da parte dei CAA della data sopra indicata è fondamentale per l’avvio di tutto l’iter amministrativo nel rispetto nelle norme comunitarie e nazionali nonché nell’erogazione dell’aiuto ai singoli beneficiari interessati entro le scadenze fissate dal Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) secondo il quale i pagamenti nell'ambito dei regimi e delle Misure di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, siano eseguiti nel periodo dal 1 dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo alla presentazione della domanda.
Elenco delle PEC per ADA:
• ADA Lazio Sud (ex ADA di Frosinone) – xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Sud (ex ADA di Latina) - xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Nord (ex ADA di Rieti) – xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Centro (ex ADA di Roma) - xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
• ADA Lazio Nord (ex ADA di Viterbo) - xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
Le domande cartacee, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrate alle suddette ADA in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l’ADA ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell’azienda agricola.
7.3 Trasferimento dell’azienda
Se il beneficiario, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde alle UBA trasferite per il restante periodo.
Il subentrante è tenuto a compilare la domanda di pagamento avendo cura di compilare l’apposita sezione V del modello di domanda “presenza cambio beneficiario”.
Nel caso di subentro con trasferimento, totale o parziale dell’azienda, intercorso durante l’annualità d’impegno il subentrante è tenuto a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura (ADA) territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Il trasferimento dell’azienda o di parte di essa, prevede che il subentrante inoltri all’ADA territorialmente competente, apposita dichiarazione compilata sulla base dell’ALLEGATO n. 3 “dichiarazione subentro”,
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sottoscritta anche dal cedente. Resta inteso l’obbligo del subentrante di mantenere l’impegno per la durata
residua necessaria a completare il triennio/quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.
7.4 Causa di forza maggiore
In conformità con l’art 47 del Reg. (UE) n. 1305/13 Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
In particolare, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, riconosciute nei seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
7.5 Annualità successive
Per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l’aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell’aiuto nell’anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell’annualità di riferimento ed un’istruttoria ad hoc per la verifica del rispetto dell’impegno.
ARTICOLO 8
(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)
La Misura prevede a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario, la corresponsione di aiuti, da erogarsi annualmente, per l’intera durata del periodo di impegno, per unità di bestiame adulto (UBA) come di seguito riportato (euro/UBA).
Per le domande relative alla sottomisura 14.1.1 – “Pagamento per il benessere degli animali”. domanda di
sostegno (1° anno d’impegno):
• bovini da latte e bufalini: 189,00€/UBA
• bovini da carne: 119,00€/UBA
• ovini e caprini: 80,00€/UBA
Per le domande relative alla sottomisura 14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali” - Settore Ovi- caprino. domanda di pagamento (conferma impegno) con riferimento Avviso pubblico domande di sostegno (1° anno) - determinazione n. G03836 del 01/04/2019.
• ovini e caprini: 115,00€/UBA
Le presenti tipologie di operazioni sono cumulabili con tutte le tipologie di operazioni previste nell’ambito
delle misure 10, 11 e 13.
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ARTICOLO 9
(Valutazione ed istruttoria delle domande)
Fermo restando le procedure di istruttoria automatizzata di cui al successivo paragrafo 9.2, il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mm. ii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.
Ciascuna Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio provvede a determinare la ricevibilità delle domande, entro i 45 giorni successivi alla data fissata per l’acquisizione delle istanze (pari a quella prevista come scadenza per l’inoltro della domanda cartacea).
Sono irricevibili e pertanto non ammissibili al contributo le domande di pagamento:
• presentate oltre i termini stabiliti nell’articolo 7 “Termini e modalità di presentazione delle domande” per il rilascio informatico o per l’inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la “presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento”, previste al medesimo articolo, paragrafo 7.2 “Finalità e Termini di Presentazione delle domande”;
• non sottoscritte dal richiedente;
9.1 Ammissibilità
Determinata la ricevibilità delle domande, le ADA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l’esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell’aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l’ammissibilità delle domande di pagamento durante la quale sarà verificato che i requisiti e le condizioni di ammissibilità siano stati mantenuti. Tale dovrà essere completata entro sei
(6) mesi a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande cartacee. Non saranno ammissibili le domande:
• presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
• erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 4 del
Reg. (UE) n. 809/2014
• le domande dichiarate irricevibili
I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l’accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda e mantenuti nel corso del periodo di impegno fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente avviso pubblico.
Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell’ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell’operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento. In riferimento all’elenco dei controlli amministrativi, si rimanda al paragrafo 12 della Circolare Agea Istruzioni operative n. 13 del 19 febbraio 2021.
Con determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle domande di pagamento non ammissibili ivi incluse le irricevibili.
Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet regionali: xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxxx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx
La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile. In tal caso si procederà all’archiviazione della stessa, con l’eventuale recupero delle somme, ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall’Amministrazione.
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Per le domande di pagamento (conferma annuale dell’impegno) non si procede all’approvazione delle graduatorie di ammissibilità.
La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell’istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all’intestatario della domanda medesima.
Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:
⮚ ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ove ne ricorrano le condizioni;
⮚ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento, ove ne ricorrano le condizioni.
⮚ ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.
9.2 Istruttoria Automatizzata
Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d’istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata.
Sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori, previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l’ammissibilità al premio e l’eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell’ambito della VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).
Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata. In questi casi, la verifica viene effettuata dall’ Amministrazione regionale che comunica l’esito all’Organismo pagatore Agea (ITC).
Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell’istruttoria
automatizzata, possono essere sottoposte ad istruttoria manuale a cura della regione di competenza. Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN
Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell’istruttoria automatizzata, vengono
sottoposte ad istruttoria a cura delle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.
L’elenco degli Impegni, Criteri ed Obblighi della VCM sono consultabili, nell’allegato 4, al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxxx.
9.3 Erogazione dei premi
Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall’Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento, dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.
La liquidazione dell’aiuto annuale, in conformità all’articolo 5, per un massimo di tre (3) cinque (5), annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all’atto della presentazione della domanda di prima annualità; gli impegni decorrono dal termine fissato per la presentazione della stessa (rilascio informatico).
Requisiti per il pagamento - Documentazione antimafia
AGEA con le circolari prott. n. 4435 del 22 gennaio 2018, n. 76178 del 3 ottobre 2019, n. 12575 del 17 febbraio 2020 e n. 37623 del 28 maggio 2020 del Coordinamento, con le Istruzioni Operative n. 3 prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 e con le Note OP prott. n. 7228 del 29 gennaio 2020, n. 36409 del 28 maggio 2020,
n. 39191 dell’11 giugno 2020 e n. 65897 del 6 ottobre 2020 ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia. La nuova disciplina prevede l’obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l’importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro, oppure, per le domande presentate dopo il 31/12/2018
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in caso di importo complessivo concedibile superiore a 5.000 euro o presenza di concessioni demaniali nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.
Il decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020 all’ Art. 10 comma 4 ha disposto che “all'articolo 24, comma
1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,
n. 132, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, non è stato applicato l’obbligo dell’acquisizione dell’informazione antimafia alle domande di aiuto aventi ad oggetto terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000,00 euro.
La Circolare AGEA n. 12575 del 17 febbraio 2020 chiarisce che non è necessario acquisire informazioni antimafia aggiuntive in caso di concessioni demaniali presenti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.
A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall’art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.
La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e l’OP AGEA prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell’OP AGEA, dell’Informazione antimafia.
Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo pagatore, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell’ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019.
In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con
conseguente impossibilità, per l’Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.
L’OP AGEA provvede ad inoltrare direttamente, tramite la B.D.N.A., la richiesta dell’informazione antimafia. Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs “per i rapporti fra i soggetti pubblici” (esenzione per Ente pubblico).
La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., il rappresentante legale ha l’obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell’impresa, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta variazione. Ha, altresì, l’obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.
Con la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è stata istituita presso ogni Prefettura la c.d. white list, ovvero l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Ai sensi dell’art. 1, commi 52 e 52-bis della L. 190/2012 e ss.mm.ii., l’iscrizione nell’elenco tiene in
considerazione della documentazione antimafia:
a) Per l’esercizio delle attività per cui l’impresa ha conseguito l’iscrizione;
b) Ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività
diverse da quelle per le quali l’impresa ha conseguito l’iscrizione nell’elenco.
L’iscrizione è dichiarata dal beneficiario nella domanda di aiuto. Agea verifica l’iscrizione nell’elenco
attraverso la consultazione della BDNA.
9.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite
L’OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l’obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli
importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.
In particolare, si ricorda quanto è previsto dall’articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati:
1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se
del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
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2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.
… omissis …
L’OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l’acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase “istruttoria” di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall’Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.
9.5 Accesso agli atti e chiusura del procedimento amministrativo
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, l’accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza dell’azione.
Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).
Ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, AGEA incentiva l’uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l’accesso agli atti da parte degli interessati.
I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:
• Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
• Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
• Domanda di sostegno/ pagamento;
• Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
• Check-list delle istruttorie eseguite;
• Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
• Informazioni relative ai pagamenti effettuati.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
L’Organismo Pagatore AGEA e le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio inviano le proprie comunicazioni, a ciascun agricoltore, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.
Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all’art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
L’indicazione dell’indirizzo PEC, da parte del beneficiario, è obbligatoria. L’indirizzo PEC deve essere sempre attivo ed aggiornato.
L’agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:
- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA xxx.XXXX.xxx.xx);
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- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell’Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.
In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica
all’interessato, al CAA mandatario.
Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l’accesso al SIAN.
L’Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.
Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l’Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l’esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata anche dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.
Il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta – senza l’applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.
L’Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l’esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni e della Legge n. 69/2009.
ARTICOLO 10
(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)
Il presente bando consente la presentazione di domande di sostegno (1°anno d’impegno) e di pagamento (conferma impegno) in conformità all’articolo 1.
Per l’attuazione della Tipologia di Operazione 14.1.1 “Pagamenti per il Benessere degli animali” sono
previsti stanziamenti per l’annualità 2021 pari a euro 11.000.000,00
Per l’attuazione della Misura sono, dunque, previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di sostegno (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.
La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura.
È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell’impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento.
Le eventuali graduatorie di ammissibilità saranno formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati.
31
Nel caso in cui le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per le relative tipologie di operazione, l’ammontare complessivo di tali somme residue viene ripartito in maniera proporzionale fra le restanti tipologie di operazioni, prendendo come riferimento la percentuale dell’ammontare economico richiesto, per ogni tipologia di operazione e non utilmente collocato in graduatoria, fatta 100 la sommatoria complessiva dei singoli importi precedentemente individuati.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi alle diverse priorità, sulla base dei quali procedere alla formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione, distinti per ciascuna tipologia di operazione, riportati nella tabella che segue.
Non è previsto il punteggio minimo dei criteri di valutazione
Criteri di priorità per la selezione delle domande
14.1.1 Benessere animale | |||||||||
14.1 - pagamento per il benessere degli animali | |||||||||
TIPOLOGIA DI PRIORITA' | Principi | Codice | CRITERI | PUNTEGGIO | PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA' | FABBISOGNI DI INTERVENTO DI RILEVANZA | FABBISOGNI DI INTERVENTO SECONDARI | |
PRIORITA' TERRITORIALI | aziende con allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza | 14.1.1.a | L'allevamento dovrà prevalentemente ricadere in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto (domanda iniziale). La priorità è attribuita in base alla localizzazione dell’allevamento assoggettato ad impegno intesa, per gli allevamenti stanziali, come localizzazione delle strutture destinate al ricovero/allevamento del bestiame e, per gli allevamenti allo stato brado, come prevalenza delle superfici (SAU) ricomprese nel fascicolo aziendale e ricadenti nelle Aree interessate da misure di biosicurezza | 2 | 2 | 22 | F.11 Promuovere l’innalzamento della qualità delle produzioni agricole | F. 11 | |
collocazione dell’azienda agricola in aree di montagna | 14.1.1.b | L'allevamento dovrà prevalentemente ricadere in zona svantaggiata montana. La priorità è attribuita in base alla localizzazione dell’allevamento assoggettato ad impegno intesa, per gli allevamenti stanziali, come localizzazione delle strutture destinate al ricovero/allevamento del bestiame e, per gli allevamenti allo stato brado, come prevalenza delle superfici (SAU) ricomprese nel fascicolo aziendale e ricadenti in zona svantaggiata montana. | 20 | 20 | F.11 Promuovere l’innalzamento della qualità delle produzioni agricole | F. 11 | |||
PRIORITA' AZIENDALI | allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell’inquinamento (IPPC) | 14.1.1.c | Allevamento assoggettato ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE. La priorità verrà assegnata a condizione che i capi appartengano ad un allevamento soggetto ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC). | 3 | 3 | 3 | F.11 Promuovere l’innalzamento della qualità delle produzioni agricole | F. 11 | |
PRIORITA' SETTORIALI | Aziende con allevamenti appartenenti alla categoria bovini da latte | 14.1.1.d1 | Azienda con prevalenza degli UBA assoggettati ad impegno appartenenti ai bovini da latte. La priorità verrà attribuita a condizione che vi sia prevalenza, in proporzione, delle UBA di bovini da latte sul totale delle UBA aziendali ammissibili al premio | 15 | 15 | 15 | F.11 Promuovere l’innalzamento della qualità delle produzioni agricole | F. 11 | |
Aziende con allevamenti appartenenti alla categoria bovini da carne | 14.1.1.d2 | Azienda con prevalenza degli UBA assoggettati ad impegno appartenenti ai bovini da carne. La priorità verrà attribuita a condizione che vi sia prevalenza, in proporzione, delle UBA di bovini da carne sul totale delle UBA aziendali ammissibili al premio | 12 | ||||||
Aziende con allevamenti appartenenti alla categoria ovi-caprini da latte /carne | 14.1.1.d3 | Azienda con prevalenza degli UBA assoggettati ad impegno appartenenti agli ovi-caprini da latte/carne. La priorità verrà attribuita a condizione che vi sia prevalenza, in proporzione, delle UBA di ovi-caprini da latte/carne sul totale delle UBA aziendali ammissibili al premio ed iscritte alla BDN | 9 | ||||||
Aziende con allevamenti appartenenti alla categoria bufalini da latte | 14.1.1.d4 | Azienda con prevalenza degli UBA assoggettati ad impegno appartenenti ai bufalini. La priorità verrà attribuita a condizione che vi sia prevalenza, in proporzione, delle UBA di bufalini sul totale delle UBA aziendali ammissibili al premio | 6 | ||||||
PRIORITA' SPECIFICHE | aziende con allevamenti bovini da latte e/x xxxxxxxx che aderiscano a tutte le condizioni relative al settore/aspetto 2 (accesso all’esterno) | 14.1.1.e | La priorità verrà assegnata nel caso in cui il beneficiario abbia aderito a tutte le condizioni di impegno relative all'accesso esterno per i capi delle specie bovina/bufalina | 25 | 25 | 60 | F.11 Promuovere l’innalzamento della qualità delle produzioni agricole | F. 11 | |
Azienda che ha attivato azioni di estensivizzazione su altre misure | 14.1.1.f | La priorità è assegnata alle aziende con impegni in corso relativi alla "conversione dei seminativi in prati, prati-pascolo e pascolo" | 5 | 5 | F.11 Promuovere l’innalzamento della qualità delle produzioni agricole | F. 11 | |||
Aziende con un più elevato numero di condizioni di impegno | 14.1.1.g | Allevamento assoggettato a tutte le condizioni previste dai diversi settori / aspetti per tutte le tipologie animali assoggettate ad impegno. La priorità è attribuita sulla base dell' attivazione di tutte le condizioni tra quelle previste dalla misura per le diverse specie animali assoggettate ad impegno. | 30 | 30 | F.11 Promuovere l’innalzamento della qualità delle produzioni agricole | F. 11 | |||
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE | 100 | 100 | |||||||
CASI EX AEQUO: In situazioni ex aequo, intesa come parità di posizione di più domande di sostegno (domande iniziali - I° anno di impegno) nelle graduatorie di ammissibilità si procede secondo il seguente criterio: a parità di punti sarà data priorità anzitutto al beneficiario più giovane e secondariamente all'ordine cronologico di presentazione delle domande (n. protocollo del rilascio informatico sul portale SIAN). | |||||||||
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ARTICOLO 11
(Controlli e sanzioni)
In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, alla DGR n. 669 del 24/10/2017 e ss.mm.ii. nonché al paragrafo 16 delle istruzioni operative dell’OP Agea n. 13 prot. ORPIUM 0011779 del 19/02/2021.
A riguardo si ribadisce che:
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e ripetizione dell’inadempienza in base alla normativa vigente; In riferimento all’articolo 19 “recupero degli importi erogati in annualità pregresse” comma 2, del DM 2588/2020, il livello di recupero dell’anno di accertamento non viene applicato, agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione, qualora la non conformità non è rilevata anche nelle annualità precedenti.
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, ed all’applicazione del DM 2490 del 25 gennaio 2017, comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l’importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell’inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 4;
Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.
ARTICOLO 12
(Disposizioni generali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.
Il presente Bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa
33
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
BANDO PUBBLICO
MISURA 14
“Benessere degli animali”
(art 33 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 14.1- Pagamento per il benessere degli animali
Allegato 1
Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni
Misura 14 “Benessere degli animali”
Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni
Laddove l’esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) sia negativo, la domanda sarà resa non ammissibile e non potrà dare luogo a nessuna corresponsione degli aiuti richiesti.
Condizione di ammissibilità | Modalità di controllo |
Agricoltori attivi singoli e associazioni di agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013 operanti sul territorio regionale secondo le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e successive mm e ii. | Amministrativo - Informatizzato: SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), incrocio banche dati Fascicolo aziendale, Anagrafe tributaria, Camera di Commercio verifica codice ATECO settore agricoltura, iscrizione INPS. |
Costituzione e aggiornamento fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999. | Amministrativo - Informatizzato: Controllo tramite SIGC e SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). |
Consistenza media annuale dell’allevamento richiesto a premio non inferiore a 10 UBA, anche appartenenti a specie diverse tra quelle eleggibili. | Amministrativo - Informatizzato: banca dati SIGC – SIAN -BDN |
Obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99. | Amministrativo - Informatizzato: Banca dati SIGC – SIAN -BDN |
Il mancato rispetto degli impegni specifici di misura, cui è subordinata la concessione dell’aiuto, in conformità con il D.M. prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, che reca la " Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l’importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione.
Impegni | Modalità di controllo | Penalità/Decadenza |
Per le (UBA) richieste a premio, mantenimento del numero e delle condizioni per l’Area d’intervento “condizioni di stabulazione”. | Amministrativo - Informatizzato: Amministrativo - Informatizzato: banca dati SIGC – SIAN -BDN | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alle UBA oggetto d’impegno violata, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Per le (UBA) richieste a premio, mantenimento del numero e delle condizioni per l’Area d’intervento “accesso all’esterno”. | Amministrativo - Informatizzato: Amministrativo - Informatizzato: banca dati SIGC – SIAN -BDN | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alle UBA oggetto d’impegno violata, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Per le (UBA) richieste a premio, mantenimento del numero e delle condizioni per l’Area d’intervento “somministrazione acqua”. | Amministrativo - Informatizzato: Amministrativo - Informatizzato: banca dati SIGC – SIAN -BDN | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alle UBA oggetto d’impegno violata, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Per le (UBA) richieste a premio, mantenimento del numero e delle condizioni per l’Area d’intervento “pratiche che evitano la mutilazione e castrazione”. | Amministrativo - Informatizzato: Amministrativo - Informatizzato: banca dati SIGC – SIAN -BDN | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alle UBA oggetto d’impegno violata, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Qualora, dopo la presentazione della domanda di sostegno/pagamento si verifichino delle variazioni rispetto a quanto dichiarato, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall’Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle entro due (2) mesi tempestivamente all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. | Amministrativo - Informatizzato: Amministrativo - Informatizzato: banca dati SIGC – SIAN -BDN | Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alle UBA oggetto d’impegno violata, in caso di decadenza si ha restituzione delle eventuali somme precedentemente erogate. |
Per ulteriori specificità si fa espresso riferimento alla DGR 669 del 24 ottobre 2017
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
BANDO PUBBLICO
MISURA 14
“Benessere animale”
(art 33 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
Allegato 2
Report “Condizioni d’impegno”
Report “Condizioni d’impegno”
Area d’intervento Indicare: - condizioni di stabulazione - accesso all’esterno - somministrazione acqua - pratiche che evitano la mutilazione e castrazione | Condizioni di accesso Riportare le condizioni di accesso a cui si intende aderire | Elemento del controllo | Documento sul quale riscontrare l’elemento del controllo | Riferimento del documento | Note (facoltativo) |
Firma del Beneficiario
PPV Firma del tecnico
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
BANDO PUBBLICO
MISURA 14
“Benessere degli animali”
Allegato 3 Dichiarazione subentro
OGGETTO: PSR 2014/2020 – Misura 14
Sottomisura
Annualità
Comunicazione di subentro nell’impegno (ai sensi dell’art. 47 Reg. Ue 1305/2013)
DICHIARAZIONE DEL SUBENTRANTE/CEDENTE NELL’IMPEGNO
Parte relativa al subentrante:
Il/la sottoscritto/a nato/a a
il e residente in ( ) via n. CAP
codice fiscale _ , in qualità di:
imprenditore agricolo singolo
rappresentante legale dell’imprenditore agricolo associato (indicare denominazione):
partita IVA
DICHIARA
1) di aver acquisito n. UBA richieste a premio nella domanda di pagamento annualità n.
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx
, dal beneficiario iniziale
, nato a il residente in Provincia via n. CAP _ codice fiscale _
PIVA
2) che le predette UBA sono state acquisite in data e che in tale data il sottoscritto è subentrato negli impegni assunti dal cedente con la predetta domanda di pagamento annualità per il restante periodo d’impegno;
3) di impegnarsi a rispettare nelle UBA acquisite, gli impegni previsti dalla sottomisura del Programma di Sviluppo Rurale PSR Lazio 2014-2020, per il restante periodo d’impegno e di essere a
conoscenza dei vincoli, delle disposizioni e delle modalità di applicazione riportati sul PSR regionale e sulle disposizioni attuative regionali nonché degli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale;
5) di accettare le eventuali successive disposizioni impartite a livello nazionale, regionale e dall’OP AGEA anche relative alla erogazione del sostegno e alle responsabilità del cedente e del cessionario in caso di mancato rispetto degli impegni sui terreni ceduti riportati nell’Allegato.
Eventuali note aggiuntive del subentrante:
li
Lì, _ Data
Il Subentrante
Parte relativa al cedente:
La cessione dell’azienda è stata effettuata per tutta le UBA (subentro totale)
La cessione dell’azienda è stata effettuata per una parte delle UBA (subentro parziale) Eventuali note aggiuntive del cedente:
Lì, _ Data
Il cedente
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità sia del subentrante sia del cedente.